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Spunti di Medicina Legale



            ORL-Foniatria




     U.O. di ORL & Foniatria
        Dr Vincenzo M. Neri
            13-09-2012
   Responsabilità civile-penale-
ORL-Foniatria
                    disciplinare
1)Inosservanza degli obblighi o violazione dei divieti
imposti al medico dalle leggi e dai regolamenti che
disciplinano l’esercizio della professione;
2) trasgressione dei doveri di ufficio o di servizio
inerenti al rapporto di impiego subordinato da enti
pubblici o privati;
3) inadempimento delle obbligazioni nascenti dal
contratto di prestazione d’opera nei confronti del
cliente privato;
4) errata applicazione delle regole diagnostico-
terapeutiche da cui derivi un danno al paziente
(lesione personale o morte).
   Responsabilità
                    PROFESSIONI SANITARIE
ORL-Foniatria




                     CODICE PENALE

                     CODICE CIVILE

                     DISCIPLINARE
ORL-Foniatria      Responsabilità penale

La responsabilità penale del medico sorge
quando la violazione dei doveri
professionali costituisce un reato
previsto dal codice penale o sia punita
dalle disposizioni contenute nel T.U.L.S. o
in altre leggi quali le norme in materia di
sostanze stupefacenti, di vivisezione o di
interruzione volontaria di gravidanza..
   Responsabilità penale
ORL-Foniatria

                    del medico
                Diagnosi

                Prognosi

                Scelta terapeutica

                Esecuzione della terapia
ORL-Foniatria
                    Obblighi del sanitario
    “Le obbligazioni inerenti l’esercizio della professione
     sanitaria sono di comportamento e non di risultato, nel senso
     che il professionista assumendo l’incarico si impegna a
     prestare la propria opera intellettuale e scientifica per
     raggiungere il risultato sperato, ma non per conseguirlo. In
     conseguenza l’inadempimento del sanitario è costituito non
     già dall’esito sfortunato della terapia e dal mancato
     conseguimento della guarigione del paziente, ma dalla
     violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività
     professionale” (Cass. n. 231, 25 gennaio 1969 e n. 3044, 13
     ottobre 1972), tranne alcune attività in cui la dottrina ha
     ravvisato un’obbligazione di risultato, come la chirurgia
     estetica, l’anestesia, l’aborto, le protesi sostitutive, gli esami
     di laboratorio, la diagnosi istopatologica, la trasfusione di
     sangue, ecc..Art.50.
ORL-Foniatria         Codice penale
                Art. 40 (rapporto di causalità)

 “Nessuno può essere punito per un fatto
 preveduto dalla legge come reato se l’evento
 dannoso o pericoloso da cui dipende la
 esistenza del reato, non è conseguenza della
 sua azione o omissione”.
Codice penale
                 Art.41 (concorso di cause )
 ORL-Foniatria




Il concorso di cause preesistenti o simultanee o
sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od
omissione del colpevole, non esclude il rapporto di
causalità tra l’azione od omissione e l’evento. Le cause
sopravvenute escludono il rapporto di causalità
quando sono state da sole sufficienti a determinare
l’evento. In tale caso, se l’azione o omissione
precedentemente commessa costituisce per sé un
reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando
la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta
consiste nel fatto illecito altrui.
ORL-Foniatria
                         Codice penale
                                Art.42
                 (responsabilità per dolo o per colpa )
 Nessuno può essere punito per una azione o
  omissione preveduta dalla legge come reato
  se non l’ha commessa con coscienza e volontà.
 Nessuno può essere punito per un fatto

  preveduto dalla legge come delitto se non l’ha
  commesso con dolo, salvi i casi di delitto
  preterintenzionale o colposo espressamente
  preveduti dalla legge.
ORL-Foniatria
                            Codice penale
                 art.43 (elemento psicologico del reato)
Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando
  l’evento dannoso o pericoloso, che è risultato
  dell’azione od omissione e da cui la legge fa
  dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente
  preveduto è voluto come conseguenza della propria
  azione od omissione……….
 E’ colposo o contro l’intenzione quando l’evento,

  anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si
  verifica a causa di negligenza o imprudenza o
  imperizia, ovvero per inosservanza delle leggi,
  regolamenti, ordini o discipline.
ORL-Foniatria   Responsabilità colposa
   Si realizza, ai sensi dell’art. 43 del
    c.p., quando un medico, per
    negligenza, imprudenza o imperizia
    (colpa generica) ovvero per
    inosservanza di leggi, regolamenti,
    ordini o discipline (colpa specifica),
    cagiona, senza volerlo, la morte o
    una lesione personale del paziente.
ORL-Foniatria   Lesioni personali
      Le lesioni personali sono classificate in
     base alla prognosi del soggetto leso:
    Lievissime - l.p. che conducono a malattia
     o incapacità di svolgere attività della vita
     quotidiana per tempo non superiore ai 20
     giorni
    Lievi - tra 21 e 40 giorni
    Gravi - superiori ai 40 giorni
    Gravissime - malattia insanabile
ORL-Foniatria
                Lesioni personali
                     dolose
 l’art. 582 c.p. stabilisce che “chiunque cagiona
 ad alcuno una lesione personale, dalle quale
 deriva una malattia nel corpo o nella mente, è
 punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
 Se la malattia ha una durata non superiore a 20
 giorni e non concorre alcuna delle circostanze
 aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad
 eccezione di quelle indicate nel n.1 e nell’ultima
 parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a
 querela della persona offesa”
Lesioni personali
                        colpose
    ORL-Foniatria




   . Le lesioni personali colpose sono così descritte
    nell'articolo 590 del Codice Penale:
   « Chiunque cagiona ad altri per colpa una
    lesione personale è punito con la reclusione fino
    a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la
    lesione è grave la pena è della reclusione da
    uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro
    619, se è gravissima, della reclusione da tre
    mesi a due anni o della multa da euro 309 a
    euro 1.239 (...) »
Codice penale
 ORL-Foniatria



La colpa generica, e quindi la negligenza,
  l’imprudenza e l’imperizia, deve essere
  individuata in base ad alcuni parametri:

-criterio della regola tecnica: direttive teoriche e
  pratiche, scientificamente collaudate;
-criterio della preparazione media: l’errore del
  singolo viene giudicata sul metro della
  preparazione media dei medici;
- criterio delle circostanze soggettive e oggettive.
  Le condizioni soggettive riguardano il medico, le
  oggettive il contesto.
Codice penale
    ORL-Foniatria



      La colpa può essere ( gradazione della colpa):
    1) grave, quando non viene usata la diligenza,
     prudenza e perizia propria di tutti gli uomini,
     tale da essere inescusabile;
    2) lieve, quando non viene usata la diligenza,
     prudenza e perizia propria di ogni uomo di
     media capacità;
    3) lievissima, quando non viene usata la
     diligenza, prudenza e perizia propria delle
     persone superlativamente dotate di oculatezza e
     prudenza.
ORL-Foniatria      Codice penale
                    ( responsabilità di équipe   )
    Rapporti non subordinati:
    “ sostanzialmente fondata su tre principi
     fondamentali di cui il principio di affidamento si
     pone come corollario. Ricordiamo infatti il principio
     della divisione degli obblighi tra i componenti della
     equipe e il principio della autoresponsabilità
     secondo il quale ciascun componente dell’equipe
     risponde delle inosservanze attinenti alla sua
     competenza specifica”
                                  Fineschi-Frati-Pomara
ORL-Foniatria      Codice penale
                    ( responsabilità di equipe   )
 Rapporti non subordinati:
 “ fenomeno di divisione del lavoro in senso
  orizzontale, nel quale non vi è obbligo di un
  soggetto di istruire o sorvegliare l’altro” .
Tranne doversi attivare al fine di ovviare alle
  carenze altrui “ se a ciò egli non provveda
  ………….. si dovrà appurare se l’intervento
  riparatore dell’altrui errore sarebbe valso o
  meno a neutralizzarne gli effetti”.
Codice penale
                                                 )
    ORL-Foniatria

                    ( responsabilità di équipe
    Rapporti subordinati:
La posizione di un professionista subordinato non
  appare quella “ di un mero esecutore degli ordini del
  primario, in quanto costretto all’interno di un
  vincolo totale di subordinazione gerarchica, quanto
  piuttosto di un professionista in posizione di
  autonomia vincolata alle direttive ricevute, nel
  senso che laddove non le condivida … è tenuto ad
  esprimere il proprio dissenso”. (Cass. Pen. Sez. 4
  31.1.1996)
   Responsabilità del sanitario
 ORL-Foniatria




La colpa grave nei casi difficili diventa equivalente alla colpa
lieve nei casi facili.
Questo concetto della relatività della colpa, rispetto alle
difficoltà dell’intervento, ha la sua rilevanza sul regime delle
prove: per l’intervento facile (così come per l’obbligazione di
risultato) il danneggiato non ha che da provare il danno
PRESUMENDOSI la colpa del medico, mentre per l’intervento
difficile il danneggiato dovrà provare, oltre al danno, la colpa
del medico (Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141).
Quando infine il medico ricorre all’opera di collaboratori
(assistenti, infermieri, tecnici, ecc.), è tenuto a rispondere
anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
ORL-Foniatria      Responsabilità civile
La responsabilità civile riguarda, a
differenza della responsabilità
penale, non tanto i diritti
fondamentali della collettività,
quanto piuttosto l’esigenza che chi
subisce un danno possa essere
congruamente risarcito.
ORL-Foniatria      Responsabilità civile

Qui, non importa tanto chi fa
fronte alla sanzione patrimoniale
risarcendo il danno alla vittima
(sanitario, assicurazione, un terzo
estraneo,…. etc.), ma conta che vi
sia un risarcimento congruo e
rapido.
ORL-Foniatria      Responsabilità civile

Responsabilità Contrattuale –
art. 1218 codice civile

Responsabilità Extracontrattuale –
art. 2043 codice civile:
ORL-Foniatria      Responsabilità civile
Responsabilità Contrattuale –
art. 1218 codice civile:
” il debitore che non esegue
esattamente la prestazione è tenuto al
risarcimento del danno, se non prova che
l’inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non
imputabile”.
   Responsabilità civile
ORL-Foniatria       (contrattuale)


  E’ sufficiente per il paziente dare la prova del
  danno e del fatto che il danno si sia manifestato
  in occasione della cura.
  Sarà poi il sanitario e con lui, la struttura
  in cui egli opera, a doversi difendere fornendo egli
  stesso la prova che tutti i suoi comportamenti
  professionali sono stati improntati alla diligenza
  professionale che ci si poteva aspettare
  e che quindi il danno è derivato da cause da lui
  indipendenti. (c.d.inversione dell’onere della prova ).
ORL-Foniatria      Responsabilità civile

Responsabilità Extracontrattuale –
art. 2043 codice civile:
“qualunque fatto doloso o
colposo che cagiona ad altri un danno
ingiusto obbliga colui che ha commesso
il fatto a risarcire il danno”.
ORL-Foniatria
               Responsabilità civile
               (extra-contrattuale: detta anche aquiliana )


Il paziente che muove causa
deve rigorosamente dimostrare
gli errori del sanitario ed il
nesso causale tra questi ed il
danno subito.
ORL-Foniatria
                   Responsabilità civile

In tale impostazione, mentre si discute
ancora sulla natura della responsabilità
del singolo sanitario, è ormai
assolutamente pacifico che quella della
struttura sanitaria è di tipo
contrattuale e quindi viene sempre più
spesso citata in giudizio, anche la
azienda sanitaria ove il professionista
presta attività al momento del fatto.
ORL-Foniatria
                    Responsabilità Civile
Tra il medico dipendente, l’Ente pubblico o privato di
assistenza ed il paziente si costituiscono tre distinti rapporti
con la possibilità di un quarto:
1) uno di tipo contrattuale tra il malato e l’Ente sanitario cui lo
stesso si rivolge per assistenza;
2) uno di tipo extracontrattuale tra il malato ed il medico di
turno che è tenuto al generale principio del “neminem
laedere”;
3) uno di tipo contrattuale tra l’amministrazione sanitaria ed il
medico dipendente dal quale la prima ha diritto di ottenere un
corretto adempimento dei suoi doveri e l’eventuale rivalsa
economica;
4) uno di tipo contrattuale tra il medico ed il paziente in
occasione di prestazione libero professionale intramoenia.
ORL-Foniatria      Responsabilità Civile
Specie nella dimostrazione della natura facile
dell’intervento si tende, in pratica,
ad una inversione dell’onere della prova per cui
sarà sufficiente per il danneggiato indicare che
il medico è stato imperito, imprudente e
negligente o ha omesso di informare il
paziente.
Incomberà quindi sul prestatore d’opera e/o
sulla struttura di dimostrare l’esatto
adempimento della prestazione professionale.
ORL-Foniatria
                     Codice civile
    Art. 1176 c.c.: nell’adempiere l’obbligazione il debitore
     deve usare la diligenza del buon capo di famiglia.
    Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di
     un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con
     riguardo alla natura dell’attività esercitata.
    Art. 2043 c.c.: qualunque fatto doloso o colposo, che
     cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
     commesso il fatto a risarcire il danno.
    Art. 2236 c.c.: se la prestazione implica la soluzione di
     problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera
     non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa
     grave.
    Art. 1228 c.c.: salva diversa volontà delle parti, il debitore
     che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di
     terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
    Pertanto il medico è responsabile dei danni cagionati al
     paziente anche per la colpa lieve, quando, di fronte ad un
     caso ordinario, non abbia osservato le regole della comune
     preparazione professionale e della media diligenza; di
     fronte a casi straordinari o eccezionali risponde invece solo
     per dolo o colpa grave.
ORL-Foniatria      Costituzione


                         Art. 13

La libertà personale è inviolabile
ORL-Foniatria      Costituzione
                     Art. 32 comma 2

    Nessuno può essere obbligato ad un
   determinato trattamento sanitario se
      non per la disposizione di legge.
  La legge non può in nessun caso violare i
  limiti imposti dal rispetto della persona
                   umana.
Codice penale
    ORL-Foniatria




    Art.50
    “ non è punibile chi lede o pone in
     pericolo un diritto, col consenso
     della persona che può validamente
     disporne”.
ORL-Foniatria      Consenso informato
“ Il paziente dovrà essere informato
tenendo conto del suo livello
culturale e delle sue capacità di
discernimento circa la diagnosi, la
prognosi, le prospettive
terapeutiche, le loro conseguenze e
la possibilità di terapie tra loro
alternative”.
Codice di deontologia medica 03/10/98
Cartella clinica
    ORL-Foniatria




    Il più importante documento nelle
     controversie medico legali.
 Linee guida
                 Protocolli diagnostico
ORL-Foniatria




                  terapeutici

                Lo scopo di guidare e favorire
                    l’operato del clinico.

       Raccomandazioni di comportamento
                   clinico.
ORL-Foniatria




  In quattordici anni aumento di
oltre il mille per cento dei premi
per RC medico-sanitarie a fronte
  di un incremento del 200% del
  numero dei sinistri denunciati
 riguardanti Asl e singoli medici
                (dati ania dal 1994 al 2007)
ORL-Foniatria




 Corriere della Sera così titolava:
  “Ogni giorno denunciati trenta
  medici : lo scontro giudiziario
   tra pazienti e camici bianchi”
        (Corsera, 24.9.2009).
ORL-Foniatria

       I casi sottoposti al vaglio giudiziale
riguardano, in misura preponderante, gli
interventi chirurgici (in misura variabile di
anno in anno tra il 25% e il 66%), seguiti
dalle diagnosi (il 28%), dall’attività di Pronto
Soccorso (12,5%), dalle terapie riabilitative
(4%) e farmacologiche (2%), mentre i settori
più esposti appaiono, nell’ordine, l’ortopedia
(dal 16 al 18%), l’oncologia (12%), la
chirurgia generale (7%), la ginecologia e
l’ostetricia (7%), l’odontoiatria (5%) e
l’oculistica (5%). ( Pietro Calabrò 2010)
   Ultimo Progetto di legge per
                    la sanità. ( Sole 24 ore 06/09/2012 )
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 Si regola la responsabilità professionale di chi esercita
 professioni sanitarie per contenere il fenomeno della
 cosiddetta 'medicina difensiva‘. ……………………
 Nel valutare la responsabilità dei professionisti si terrà
 conto della circostanza che essi abbiano svolto la
 prestazione professionale secondo linee guida e
 buone pratiche elaborate dalla comunità scientifica
 nazionale e internazionale. Viene inoltre costituito un
 Fondo per garantire idonee coperture assicurative
 finanziato con il contributo dei professionisti e delle
 assicurazioni, in misura percentuale sui premi
 incassati, comunque non superiore al 4 per cento.
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-   “Res Ipsa Loquitur”

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  • 1. Alte vie aeree Spunti di Medicina Legale ORL-Foniatria U.O. di ORL & Foniatria Dr Vincenzo M. Neri 13-09-2012
  • 2. Responsabilità civile-penale- ORL-Foniatria disciplinare 1)Inosservanza degli obblighi o violazione dei divieti imposti al medico dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione; 2) trasgressione dei doveri di ufficio o di servizio inerenti al rapporto di impiego subordinato da enti pubblici o privati; 3) inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di prestazione d’opera nei confronti del cliente privato; 4) errata applicazione delle regole diagnostico- terapeutiche da cui derivi un danno al paziente (lesione personale o morte).
  • 3. Responsabilità PROFESSIONI SANITARIE ORL-Foniatria CODICE PENALE CODICE CIVILE DISCIPLINARE
  • 4. ORL-Foniatria  Responsabilità penale La responsabilità penale del medico sorge quando la violazione dei doveri professionali costituisce un reato previsto dal codice penale o sia punita dalle disposizioni contenute nel T.U.L.S. o in altre leggi quali le norme in materia di sostanze stupefacenti, di vivisezione o di interruzione volontaria di gravidanza..
  • 5. Responsabilità penale ORL-Foniatria del medico Diagnosi Prognosi Scelta terapeutica Esecuzione della terapia
  • 6. ORL-Foniatria Obblighi del sanitario  “Le obbligazioni inerenti l’esercizio della professione sanitaria sono di comportamento e non di risultato, nel senso che il professionista assumendo l’incarico si impegna a prestare la propria opera intellettuale e scientifica per raggiungere il risultato sperato, ma non per conseguirlo. In conseguenza l’inadempimento del sanitario è costituito non già dall’esito sfortunato della terapia e dal mancato conseguimento della guarigione del paziente, ma dalla violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale” (Cass. n. 231, 25 gennaio 1969 e n. 3044, 13 ottobre 1972), tranne alcune attività in cui la dottrina ha ravvisato un’obbligazione di risultato, come la chirurgia estetica, l’anestesia, l’aborto, le protesi sostitutive, gli esami di laboratorio, la diagnosi istopatologica, la trasfusione di sangue, ecc..Art.50.
  • 7. ORL-Foniatria Codice penale Art. 40 (rapporto di causalità) “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l’evento dannoso o pericoloso da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione”.
  • 8. Codice penale Art.41 (concorso di cause ) ORL-Foniatria Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tale caso, se l’azione o omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
  • 9. ORL-Foniatria Codice penale Art.42 (responsabilità per dolo o per colpa ) Nessuno può essere punito per una azione o omissione preveduta dalla legge come reato se non l’ha commessa con coscienza e volontà.  Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
  • 10. ORL-Foniatria Codice penale art.43 (elemento psicologico del reato) Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto è voluto come conseguenza della propria azione od omissione……….  E’ colposo o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini o discipline.
  • 11. ORL-Foniatria Responsabilità colposa  Si realizza, ai sensi dell’art. 43 del c.p., quando un medico, per negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica), cagiona, senza volerlo, la morte o una lesione personale del paziente.
  • 12. ORL-Foniatria Lesioni personali  Le lesioni personali sono classificate in base alla prognosi del soggetto leso:  Lievissime - l.p. che conducono a malattia o incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per tempo non superiore ai 20 giorni  Lievi - tra 21 e 40 giorni  Gravi - superiori ai 40 giorni  Gravissime - malattia insanabile
  • 13. ORL-Foniatria Lesioni personali dolose l’art. 582 c.p. stabilisce che “chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalle quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n.1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”
  • 14. Lesioni personali colpose ORL-Foniatria  . Le lesioni personali colpose sono così descritte nell'articolo 590 del Codice Penale:  « Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 (...) »
  • 15. Codice penale ORL-Foniatria La colpa generica, e quindi la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia, deve essere individuata in base ad alcuni parametri: -criterio della regola tecnica: direttive teoriche e pratiche, scientificamente collaudate; -criterio della preparazione media: l’errore del singolo viene giudicata sul metro della preparazione media dei medici; - criterio delle circostanze soggettive e oggettive. Le condizioni soggettive riguardano il medico, le oggettive il contesto.
  • 16. Codice penale ORL-Foniatria  La colpa può essere ( gradazione della colpa):  1) grave, quando non viene usata la diligenza, prudenza e perizia propria di tutti gli uomini, tale da essere inescusabile;  2) lieve, quando non viene usata la diligenza, prudenza e perizia propria di ogni uomo di media capacità;  3) lievissima, quando non viene usata la diligenza, prudenza e perizia propria delle persone superlativamente dotate di oculatezza e prudenza.
  • 17. ORL-Foniatria Codice penale ( responsabilità di équipe )  Rapporti non subordinati: “ sostanzialmente fondata su tre principi fondamentali di cui il principio di affidamento si pone come corollario. Ricordiamo infatti il principio della divisione degli obblighi tra i componenti della equipe e il principio della autoresponsabilità secondo il quale ciascun componente dell’equipe risponde delle inosservanze attinenti alla sua competenza specifica” Fineschi-Frati-Pomara
  • 18. ORL-Foniatria Codice penale ( responsabilità di equipe )  Rapporti non subordinati: “ fenomeno di divisione del lavoro in senso orizzontale, nel quale non vi è obbligo di un soggetto di istruire o sorvegliare l’altro” . Tranne doversi attivare al fine di ovviare alle carenze altrui “ se a ciò egli non provveda ………….. si dovrà appurare se l’intervento riparatore dell’altrui errore sarebbe valso o meno a neutralizzarne gli effetti”.
  • 19. Codice penale ) ORL-Foniatria ( responsabilità di équipe  Rapporti subordinati: La posizione di un professionista subordinato non appare quella “ di un mero esecutore degli ordini del primario, in quanto costretto all’interno di un vincolo totale di subordinazione gerarchica, quanto piuttosto di un professionista in posizione di autonomia vincolata alle direttive ricevute, nel senso che laddove non le condivida … è tenuto ad esprimere il proprio dissenso”. (Cass. Pen. Sez. 4 31.1.1996)
  • 20. Responsabilità del sanitario ORL-Foniatria La colpa grave nei casi difficili diventa equivalente alla colpa lieve nei casi facili. Questo concetto della relatività della colpa, rispetto alle difficoltà dell’intervento, ha la sua rilevanza sul regime delle prove: per l’intervento facile (così come per l’obbligazione di risultato) il danneggiato non ha che da provare il danno PRESUMENDOSI la colpa del medico, mentre per l’intervento difficile il danneggiato dovrà provare, oltre al danno, la colpa del medico (Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141). Quando infine il medico ricorre all’opera di collaboratori (assistenti, infermieri, tecnici, ecc.), è tenuto a rispondere anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
  • 21. ORL-Foniatria  Responsabilità civile La responsabilità civile riguarda, a differenza della responsabilità penale, non tanto i diritti fondamentali della collettività, quanto piuttosto l’esigenza che chi subisce un danno possa essere congruamente risarcito.
  • 22. ORL-Foniatria  Responsabilità civile Qui, non importa tanto chi fa fronte alla sanzione patrimoniale risarcendo il danno alla vittima (sanitario, assicurazione, un terzo estraneo,…. etc.), ma conta che vi sia un risarcimento congruo e rapido.
  • 23. ORL-Foniatria  Responsabilità civile Responsabilità Contrattuale – art. 1218 codice civile Responsabilità Extracontrattuale – art. 2043 codice civile:
  • 24. ORL-Foniatria  Responsabilità civile Responsabilità Contrattuale – art. 1218 codice civile: ” il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
  • 25. Responsabilità civile ORL-Foniatria (contrattuale) E’ sufficiente per il paziente dare la prova del danno e del fatto che il danno si sia manifestato in occasione della cura. Sarà poi il sanitario e con lui, la struttura in cui egli opera, a doversi difendere fornendo egli stesso la prova che tutti i suoi comportamenti professionali sono stati improntati alla diligenza professionale che ci si poteva aspettare e che quindi il danno è derivato da cause da lui indipendenti. (c.d.inversione dell’onere della prova ).
  • 26. ORL-Foniatria  Responsabilità civile Responsabilità Extracontrattuale – art. 2043 codice civile: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
  • 27. ORL-Foniatria  Responsabilità civile  (extra-contrattuale: detta anche aquiliana ) Il paziente che muove causa deve rigorosamente dimostrare gli errori del sanitario ed il nesso causale tra questi ed il danno subito.
  • 28. ORL-Foniatria  Responsabilità civile In tale impostazione, mentre si discute ancora sulla natura della responsabilità del singolo sanitario, è ormai assolutamente pacifico che quella della struttura sanitaria è di tipo contrattuale e quindi viene sempre più spesso citata in giudizio, anche la azienda sanitaria ove il professionista presta attività al momento del fatto.
  • 29. ORL-Foniatria  Responsabilità Civile Tra il medico dipendente, l’Ente pubblico o privato di assistenza ed il paziente si costituiscono tre distinti rapporti con la possibilità di un quarto: 1) uno di tipo contrattuale tra il malato e l’Ente sanitario cui lo stesso si rivolge per assistenza; 2) uno di tipo extracontrattuale tra il malato ed il medico di turno che è tenuto al generale principio del “neminem laedere”; 3) uno di tipo contrattuale tra l’amministrazione sanitaria ed il medico dipendente dal quale la prima ha diritto di ottenere un corretto adempimento dei suoi doveri e l’eventuale rivalsa economica; 4) uno di tipo contrattuale tra il medico ed il paziente in occasione di prestazione libero professionale intramoenia.
  • 30. ORL-Foniatria  Responsabilità Civile Specie nella dimostrazione della natura facile dell’intervento si tende, in pratica, ad una inversione dell’onere della prova per cui sarà sufficiente per il danneggiato indicare che il medico è stato imperito, imprudente e negligente o ha omesso di informare il paziente. Incomberà quindi sul prestatore d’opera e/o sulla struttura di dimostrare l’esatto adempimento della prestazione professionale.
  • 31. ORL-Foniatria Codice civile  Art. 1176 c.c.: nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon capo di famiglia.  Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.  Art. 2043 c.c.: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.  Art. 2236 c.c.: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.  Art. 1228 c.c.: salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.  Pertanto il medico è responsabile dei danni cagionati al paziente anche per la colpa lieve, quando, di fronte ad un caso ordinario, non abbia osservato le regole della comune preparazione professionale e della media diligenza; di fronte a casi straordinari o eccezionali risponde invece solo per dolo o colpa grave.
  • 32. ORL-Foniatria  Costituzione Art. 13 La libertà personale è inviolabile
  • 33. ORL-Foniatria  Costituzione Art. 32 comma 2 Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per la disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
  • 34. Codice penale ORL-Foniatria  Art.50  “ non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”.
  • 35. ORL-Foniatria  Consenso informato “ Il paziente dovrà essere informato tenendo conto del suo livello culturale e delle sue capacità di discernimento circa la diagnosi, la prognosi, le prospettive terapeutiche, le loro conseguenze e la possibilità di terapie tra loro alternative”. Codice di deontologia medica 03/10/98
  • 36. Cartella clinica ORL-Foniatria  Il più importante documento nelle controversie medico legali.
  • 37.  Linee guida  Protocolli diagnostico ORL-Foniatria terapeutici Lo scopo di guidare e favorire l’operato del clinico. Raccomandazioni di comportamento clinico.
  • 38. ORL-Foniatria In quattordici anni aumento di oltre il mille per cento dei premi per RC medico-sanitarie a fronte di un incremento del 200% del numero dei sinistri denunciati riguardanti Asl e singoli medici (dati ania dal 1994 al 2007)
  • 39. ORL-Foniatria Corriere della Sera così titolava: “Ogni giorno denunciati trenta medici : lo scontro giudiziario tra pazienti e camici bianchi” (Corsera, 24.9.2009).
  • 40. ORL-Foniatria I casi sottoposti al vaglio giudiziale riguardano, in misura preponderante, gli interventi chirurgici (in misura variabile di anno in anno tra il 25% e il 66%), seguiti dalle diagnosi (il 28%), dall’attività di Pronto Soccorso (12,5%), dalle terapie riabilitative (4%) e farmacologiche (2%), mentre i settori più esposti appaiono, nell’ordine, l’ortopedia (dal 16 al 18%), l’oncologia (12%), la chirurgia generale (7%), la ginecologia e l’ostetricia (7%), l’odontoiatria (5%) e l’oculistica (5%). ( Pietro Calabrò 2010)
  • 41. Ultimo Progetto di legge per la sanità. ( Sole 24 ore 06/09/2012 ) ORL-Foniatria Si regola la responsabilità professionale di chi esercita professioni sanitarie per contenere il fenomeno della cosiddetta 'medicina difensiva‘. …………………… Nel valutare la responsabilità dei professionisti si terrà conto della circostanza che essi abbiano svolto la prestazione professionale secondo linee guida e buone pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Viene inoltre costituito un Fondo per garantire idonee coperture assicurative finanziato con il contributo dei professionisti e delle assicurazioni, in misura percentuale sui premi incassati, comunque non superiore al 4 per cento.
  • 42. ORL-Foniatria - “Res Ipsa Loquitur”