1. News 46/SSL/2016
Lunedì,14 novembre 2016
Interpello: le visite mediche sono a carico dell’azienda?
La Commissione Interpelli risponde ad un in merito agli oneri delle visite mediche ex
art. 41 del d.lgs. 81/2008. Lo spostamento per gli esami complementari alle visite
mediche periodiche deve essere in orario di lavoro? Su chi ricadono gli oneri?
Roma, 11 Nov – Concludiamo con questo articolo la presentazione degli interpelli
recentemente pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro. E lo facciamo
soffermandoci su uno dei tanti interpelli che in questi anni sembrano aver avuto più
la funzione di ribadire un concetto, di sottolineare e precisare un obbligo, che di
risolvere un aspetto oscuro della nostra normativa.
Al quesito che presentiamo oggi aveva infatti già parzialmente risposto la
Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, con l’ Interpello n.
18/2014 del 6 ottobre 2014 sulla possibilità di considerare come ore di lavoro
retribuite le ore utilizzate per le visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica.
Veniamo all’attuale Interpello n. 14/2016 del 25 ottobre 2016, che ha per oggetto la
“risposta al quesito in merito agli oneri delle visite mediche ex art. 41 del d.lgs. n.
81/2008”.
L’Unione Sindacale di Base ( USB) ha infatti avanzato istanza di interpello per
conoscere il parere della Commissione Interpelli “in merito ai seguenti quesiti:
1. ‘su quale soggetto devono ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei
lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso, quando non può essere
coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal Medico Competente per espletare
gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall’art. 41, comma 4,
primo periodo, complementari alle visite mediche periodiche previste dalla
normativa in oggetto, al luogo ove abitualmente svolgono la propria attività
lavorativa’;
2. ‘se il tempo impiegato dal lavoratore per spostarsi dalla casa di cura indicata dal
medico competente ... al luogo nel quale lo stesso lavoratore esplica abitualmente
l’attività lavorativa deve essere considerato orario di lavoro’”.
2. Riproponiamo per chiarezza un parte dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 citato
dall’USB:
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla
Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi lavorativi.
(…)
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) (lettera soppressa)
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro,
comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste
dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono
altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
(…)
Veniamo ora invece alle premesse fatte dalla Commissione.
Si premette, ad esempio, che l’art. 18, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 81/2008
“stabilisce un obbligo in capo al datore di lavoro e al dirigente di ‘inviare i lavoratori
alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria...’.
Il comma 1, lettera bb) del medesimo art. 18 prevede che il datore di lavoro vigili
‘affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad
essi conferite, devono:
(…)
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
3. sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli
obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
(…)
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Inoltre, come abbiamo visto, l’art. 41, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce con
chiarezza che ‘le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di
lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al
rischio ritenuti necessari dal medico competente...’.
Infine si segnala – come era stato fatto anche per l’ Interpello n. 18/2014 - anche
l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008:
Articolo 15 - Misure generali di tutela
(…)
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non
devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Fatte queste premesse la Commissione Interpelli fornisce, in conclusione, le seguenti
indicazioni.
I costi relativi agli accertamenti sanitari “non possono comportare oneri economici
per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano
necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria,
compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro” (vedi al
riguardo – sottolinea anche la stessa Commissione – l’interpello sicurezza n. 18/2014).
(Articolo di Tiziano Menduto).
Fonte: puntosicuro.it
Regione Puglia, norme riduzione radon in ambiente confinato.
BARI – Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 4 novembre
2016 la Legge regionale 3 novembre 2016 n.30 Norme in materia di riduzione dalle
esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente
confinato.
Info: Regione Puglia Bur 4 novembre 2016
Fonte: quotidianosicurezza.it
4. Voucher baby-sitting lavoratrici autonome e imprenditrici, invio domande.
ROMA – Voucher baby-sitting lavoratrici autonome. Cliclavoro portale della Rete
nazionale dei servizi per le politiche del lavoro comunica che è aperta la procedura
attraverso la quale le lavoratrici autonome o imprenditrici possono richiedere
voucher baby-sitting.
I voucher che sono stati estesi a tali categorie con Decreto interministeriale del 1°
settembre 2016 su previsione della Legge di stabilità 2016 equivalgono a un
contributo massimo di 600 euro spendibile per baby-sitting o per oneri della rete
pubblica dei servizi per l’infanzia.
l beneficio viene concesso in ordine cronologico di domanda fino a esaurimento
risorse. Scadenza ultima è il 31 dicembre 2016.
Info: al via domande voucher baby-sitting lavoratrici autonome
Fonte: quotidianosicurezza.it
Riunioni periodiche: consigli, temi da trattare e modelli di verbale.
Alcuni interventi si soffermano sulle riunioni periodiche, sul ruolo degli RLS e su
quanto riportato nella normativa. I temi da affrontare, la preparazione dell’incontro, i
risultati di un questionario e uno schema di verbale della riunione
Milano, 8 Nov – In un precedente articolo di PuntoSicuro abbiamo ricordato come
la riunione periodica, un adempimento importante per la gestione dei rischi e a cui
si fa riferimento nel Decreto legislativo 81/2008 (art. 35), possa essere a volte
un’esperienza scoraggiante. Ad esempio perché non viene convocata, perché
mancano importanti interlocutori, perché non si riescono ad affrontare i temi
rilevanti, …
Per parlare ancora di riunione periodica, in relazione al ruolo del Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS), e dare utili indicazioni per farla diventare
un’esperienza incoraggiante e, specialmente, utile, torniamo a presentare il
seminario “Il ruolo degli RLS nella riunione periodica” che si è tenuto a Milano il 29
giugno 2016 presso il “ Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e
di vita”.
5. Ci soffermiamo in particolare sull’intervento/documento “Riunione periodica: alcuni
consigli”, a cura di Giorgio Ortolani ( Filcams-Cgil), che ricorda agli RLS che di solito
è “a fine anno che vengono convocate le riunioni periodiche”, riunioni a cui
devono partecipare obbligatoriamente: “datore di lavoro o suo delegato, RSPP,
Medico Competente (ove previsto) rappresentante/i lavoratori per la sicurezza”.
Tuttavia “nulla vieta che possano parteciparvi altre figure”.
Si sottolinea che per queste riunioni “prepararsi prima è indispensabile”: infatti gli RLS
“partecipano alle riunioni non solo per ascoltare, ma per portare la voce dei
lavoratori”.
Si ricorda poi che il comma 2 dell’art 35 recita: ‘Nel corso della riunione il datore di
lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza
sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di
protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute’.
E l’intervento affronta tutti e quattro i punti riportati nel comma e, rivolto agli RLS,
indica:
a) valutazione dei rischi: “se non è ancora stata consegnata copia del DVR si
richiede che ciò venga fatto magari inviando lettera prima della riunione”
(nell’intervento sono riportate anche indicazioni per visualizzare elementi
giurisprudenziali sul tema). “Se non ve la consegnano, fate mettere a verbale che a
vostro parere è stato violato art 18 comma 1 lettera o) del Dlgvo 81/08”. Inoltre il
documento ricorda che la riunione, o altra riunione specifica, dovrebbe affrontare
anche il tema della valutazione del rischio stress lavoro correlato;
b) infortuni e malattie professionali: “l’andamento degli infortuni, delle malattie
professionali e i risultati della sorveglianza sanitaria vengono spesso trattati in modo
superficiale e senza alcuna documentazione scritta”. Il relatore ricorda che l’art 25
comma 1 lettera i) recita: ‘il medico competente comunica per iscritto, in
occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del
6. servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la
tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori’. È dunque bene
verificare “se le scadenze delle visite periodiche previste nel protocollo di
sorveglianza sanitaria sono rispettate”;
c) dispositivi di protezione individuale: “sui DPI va verificato prima della riunione se i
lavoratori sono stati informati su tutti i DPI indicati nel DVR e se sono stati formati al
loro uso. Inoltre se hanno ricevuto precise informazioni: sulla loro sostituzione quando
sono usurati (art 77 co 4 lett.a), sulla pulizia degli stessi DPI di uso collettivo (art 77 co
4 lett. d), sulle procedure aziendali per la sostituzione dei DPI quando questi non
sono adatti al lavoratore (art 76 co 2);
d) formazione: “spesso non se ne parla o ci sono diciture del tipo ‘il responsabile del
SPP comunica che l’azienda ha informato e formato oppure ha in progetto di
informare e formare il personale’. I RLS devono intervenire su tempi, modi e
programmi della formazione cosi come previsto dalla norma”. Si ricorda che al RSPP
“spetta proporre (proporre non disporre) i programmi di formazione” (art 33 D.Lgs.
81/2008)”.
Viene poi sottolineato che l’art 28 indica che la valutazione dei rischi ‘deve
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo
dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi
alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla
specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro’. Si
invita dunque a tener conto anche del genere, dell’ età dei lavoratori, nel fare il
DVR. E il riferimento alla tipologia contrattuale è uno strumento in più per aumentare
l’attenzione allo “sterminato mondo di lavoratori precari o meno garantiti che
lavorano al nostro fianco”.
Si ricorda poi che il DVR ‘può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui
all’articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le
procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o
attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di
7. lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del
medico competente, ove nominato’ (art. 28, comma 2).
Per concludere questo excursus sul tema delle riunioni periodiche, segnaliamo che
tra gli atti del seminario è presente anche un questionario che l’ ATS Milano ha
proposto ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulla gestione della
riunione periodica e i dati elaborati relativi ai risultati.
Riportiamo infine, come inserito tra i documenti del seminario, uno Schema di
verbale della riunione periodica proposto dall’ ATS di Bergamo e condiviso nella
Commissione Provinciale ex art.7 D.Lgs. 81/2008. (Articolo di Tiziano Menduto).
“ Riunione periodica: alcuni consigli”, a cura di Giorgio Ortolani (Filcams-Cgil), intervento/documento
relativo al convegno “Il ruolo degli RLS nella riunione periodica” (formato PDF, 156 kB).
ATS Milano, “ Questionario per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulla gestione della
riunione periodica” (formato PDF, 166 kB).
ATS Milano, “ I risultati relativi al questionario”, prima elaborazione (formato PDF, 2.29 MB).
ATS Bergamo “ Schema di verbale della riunione periodica per la prevenzione e protezione dai rischi
(Art. 35 D. Lgs. 81/2008)” (formato DOC, 72 kB).
Fonte: puntosicuro.it
Prima fase bando Inail Isi agricoltura 2016 piccole e micro imprese.
ROMA – Bando Isi agricoltura 2016. Inail ricorda che domani 10 novembre inizierà la
prima fase della partecipazione al bando per finanziare l’acquisto o il noleggio di
trattori e macchinari capaci di ridurre le emissioni, ridurre il rumore, migliorare
rendimento e sostenibilità delle aziende. Bando per piccole e micro imprese.
Prima fase inserimento progetto
La fase che inizierà domani e che si concluderà alle 18.00 del 20 gennaio 2017
dovrà essere utilizzata per registrarsi al sito Inail, verificare requisiti della domanda e
8. quindi salvarla per ottenere il codice identificativo che dovrà essere utilizzato nel
click day.
Questo il dettaglio delle operazioni possibili da domani:
• “accedere ai servizi online;
• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
• salvare la domanda inserita;
effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione
presente in procedura tramite il tasto “INVIA”.
Altre fasi e risorse
Per quanto riguarda gli step successivi, dal 1° febbraio 2017 sarà possibile il
download del codice identificativo, mentre la date per il click day darà pubblicata
a partire dal 30 marzo 2017.
Ricordiamo che la somma a disposizione del bando è di 45 milioni di euro, di cui 5
per giovani agricoltori anche in forma societaria. Il finanziamento sarà a fondo
perduto, a esaurimento risorse assegnate in ordine cronologico, coprirà il 40% degli
investimenti, 50% per i giovani, da 1.000 a 60.000 euro. (Articolo di Corrado De
Paolis)
Info: Inail bando Isi agricoltura inserimento progetto
Fonte: quotidianosicurezza.it
Sicurezza sul lavoro, responsabilità passa solo con trascrizione nuova nomina.
In tema di sicurezza sul lavoro, in caso di cambio ai vertici, l’amministratore
responsabile resta in carica sino alla trascrizione della nuova nomina nel registro
delle Imprese.
La Suprema Corte ha con sentenza 5 ottobre 2016, n. 41995 individuato il momento
del passaggio delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, quando avviene
la trascrizione del nuovo amministratore/legale rappresentante nel registro delle
imprese, e non già il momento della sottoscrizione del verbale di decisione. Da
questo discende che ex articolo 18, Dlgs. 81/2008 il datore di lavoro, identificato con
l’amministratore della società, è tenuto a valutare i rischi e a predisporre dispositivi di
protezione individuale sino all’insediamento del successivo amministratore.
Nel caso di specie, l’amministratore di una società lombarda è stato condannato
9. per le lesioni ex articolo 590 c.p. occorse ad un lavoratore, poiché al momento del
sinistro era sì stato firmato il verbale con il passaggio di consegne al nuovo
amministratore, ma questo non era stato ancora trascritto nel registro delle Imprese.
(Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Sicurezza sul lavoro, pluralità violazioni esclude “tenuità” condotta.
Più violazioni in materia di presidi antinfortunistici previsti dal Dlgs. 81/2008 escludono
la possibilità di applicare l’istituto della tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis del
Codice penale.
La Corte di Cassazione, con sentenza 3 novembre 2016, n.46107 ha ribadito che la
violazione di più disposizioni poste a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro (articoli
71, 91, 96, 122 Dlgs.81/2008), e quindi la pluralità e la non occasionalità non
consentono ai Giudici di ritenere l’offesa di particolare tenuità, né esiguo il pericolo
derivato.
Infatti, i tratti della fattispecie sono incompatibili con gli indici-criteri e gli indici-
requisiti indicati dal Legislatore (legge 28/2015) per sentenziare sulla non punibilità
del fatto.
Nel caso in esame, l’imputato lombardo, omettendo di dotare la propria impresa di
presidi antinfortunistici, ha creato una situazione di pericolo per l’incolumità dei
lavoratori; pertanto i Giudici hanno escluso l’esiguità del pericolo e dell’istituto della
tenuità del fatto. (Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
10. per le lesioni ex articolo 590 c.p. occorse ad un lavoratore, poiché al momento del
sinistro era sì stato firmato il verbale con il passaggio di consegne al nuovo
amministratore, ma questo non era stato ancora trascritto nel registro delle Imprese.
(Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Sicurezza sul lavoro, pluralità violazioni esclude “tenuità” condotta.
Più violazioni in materia di presidi antinfortunistici previsti dal Dlgs. 81/2008 escludono
la possibilità di applicare l’istituto della tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis del
Codice penale.
La Corte di Cassazione, con sentenza 3 novembre 2016, n.46107 ha ribadito che la
violazione di più disposizioni poste a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro (articoli
71, 91, 96, 122 Dlgs.81/2008), e quindi la pluralità e la non occasionalità non
consentono ai Giudici di ritenere l’offesa di particolare tenuità, né esiguo il pericolo
derivato.
Infatti, i tratti della fattispecie sono incompatibili con gli indici-criteri e gli indici-
requisiti indicati dal Legislatore (legge 28/2015) per sentenziare sulla non punibilità
del fatto.
Nel caso in esame, l’imputato lombardo, omettendo di dotare la propria impresa di
presidi antinfortunistici, ha creato una situazione di pericolo per l’incolumità dei
lavoratori; pertanto i Giudici hanno escluso l’esiguità del pericolo e dell’istituto della
tenuità del fatto. (Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it