1. News 42/SSL/2016
Lunedì,17 Ottobre 2016
Attrezzature a pressione: gli operatori e i nuovi moduli di valutazione.
Un intervento sulla nuova Direttiva PED 2014/68/UE si sofferma sulle quattro tipologie
di operatori (fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore) e
sulle novità dei moduli di valutazione della conformità.
Rimini, 12 Ott – In relazione alla Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014 e al correlato decreto di recepimento, il Decreto
Legislativo 15 febbraio 2016 n. 26, ci siamo soffermati in questi giorni sulle novità per il
mondo delle attrezzature a pressione. Ricordiamo che, come indicato all’articolo 3
del D.Lgs. 26/2016, ‘con l'eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera t), ferma restando la decorrenza disposta dall'articolo 49 della direttiva
2014/68/UE relativamente all'articolo 13 della medesima’, le disposizioni del
decreto di recepimento si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.
Ma cosa è cambiato con la direttiva prima e con il decreto di recepimento poi?
Per rispondere a questa domanda abbiamo presentato, in un precedente articolo,
un intervento al seminario tecnico informativo “La Nuova Direttiva PED 2014/68/UE”
che è stato promosso da Assoservizi e Unindustria Rimini, in collaborazione con l’
Istituto Giordano.
E proprio attraverso l’intervento di introduzione alla normativa, a cura dell’Istituto
Giordano, abbiamo sottolineato le prime novità in relazione alla classificazione dei
fluidi/sostanze, anche con riferimento al Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP). Classificazione che - con
riferimento agli articoli 13 (Classificazione delle attrezzature a pressione) e 49 della
Direttiva 2014/68/UE - è entrata in vigore il primo giugno 2015.
Tuttavia le novità della direttiva PED 2014/68/UE non riguardano solamente la nuova
classificazione, ma anche l’identificazione specifica di quattro tipologie di operatori.
Tutti gli operatori nella catena degli scambi commerciali “svolgono un ruolo, con
conseguenti obblighi, nel garantire che solo prodotti sicuri e conformi raggiungano il
mercato UE”. E la nuova direttiva chiarisce che “importatori o distributori di
2. attrezzature in pressione (o di insiemi) che li immettono sul mercato con marchio
proprio, o modificano le attrezzature in modo da condizionarne la conformità,
saranno considerati alla stregua di fabbricanti (es. Valutazione di conformità)”
In particolare la Direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014 identifica quattro tipi di
operatori nel settore specifico (Art. 2, commi 18, 19, 20, 21):
- fabbricante: “persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un
insieme, oppure che le fa progettare o fabbricare, e le commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio;
- rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita dall’Unione che
ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire a suo
nome in relazione a determinati compiti;
- importatore: la persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario
attrezzature a pressione o insiemi originari di un paese terzo;
- distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa
dal fabbricante o dal produttore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature
a pressione o insiemi”.
Altra modifica riguarda poi la denominazione di alcuni moduli di valutazione della
conformità che sono stati uniformati al NLF (“New Legislative Framework”).
Ad esempio variano “le denominazioni dei moduli A1 e C1, che diventano
rispettivamente A2 e C2”. E il nuovo Modulo B “contiene al suo interno due varianti:
- MODULO B: ESAME UE DEL TIPO - Tipo di produzione: sostituisce il modulo B della
Direttiva 97/23/CE. Valuta l’adeguatezza del progetto tecnico dell’ attrezzatura a
pressione, esaminando la documentazione tecnica e procedendo ad una verifica”
che un campione rappresentativo sia stato fabbricato conformemente alla
documentazione tecnica;
- MODULO B: ESAME UE DEL TIPO - Tipo di progetto: “sostituisce il modulo B1 della
Direttiva 97/23/CE. Valuta l’adeguatezza del progetto tecnico dell’ attrezzatura a
pressione, esaminando la documentazione tecnica (non previsto l’esame del
campione)”.
La presentazione dell’Istituto Giordano, che vi invitiamo a visionare integralmente,
riporta una scheda con i vari moduli previsti e riprende anche brevemente il
contenuto di alcuni moduli.
In riferimento al modulo B (esame UE del tipo — tipo di produzione), la normativa
3. indica che il fabbricante:
- “presenta la richiesta all’ON (Organismo Notificato), contenente anche la
documentazione tecnica;
- mette a diposizione campioni rappresentativi della produzione prevista;
- informa l’ON di tutte le modifiche al tipo approvato inerenti la conformità alla
Direttiva;
- tiene a disposizione il certificato emesso dall’ON”.
Il rappresentante autorizzato:
- “può presentare la richiesta all’ON;
- può informare l’ON di tutte le modifiche ...;
- può tenere a disposizione il certificato” ...
E l’organismo notificato:
- “esamina la documentazione tecnica;
- verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente alla documentazione
tecnica;
- rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo;
- segue l’evoluzione del progresso tecnologico e valuta se il tipo approvato non è
più conforme alla Direttiva”.
In conclusione l’intervento segnala che l’allineamento al NLF di una Direttiva, “non
vuole, negli intenti del legislatore europeo, apportare modifiche sostanziali
(solamente modifiche formali). Pertanto, quando si avrà a che fare con il testo della
nuova Direttiva, sono da tenere presenti i seguenti 5 punti:
- la Direttiva 2014/68/UE non ha portato cambiamenti nei Requisiti Essenziali di
Sicurezza (RES);
- il Campo di Applicazione resta invariato, così come le esclusioni;
- le 9 tabelle della Valutazione della Conformità restano invariate (eccezion fatta
per i riferimenti agli articoli per le attrezzature aventi caratteristiche minori (o uguali)
al limite inferiore della Categoria I) – Vedi Tabella 2 del Nuovo D. Lgs. n. 26/2016;
- i Certificati rilasciati dagli Organismi di Valutazione della Conformità a norma della
Direttiva 97/23/CE sono validi (sino a scadenza), a norma della nuova Direttiva;
- le attrezzature a pressione che sono conformi alla Direttiva 97/23/CE saranno
conformi anche alla nuova Direttiva”. (Articolo di Tiziano Menduto)
“ Presentazione novità normative”, presentazione curata dall’Istituto Giordano, intervento al
seminario “La Nuova Direttiva PED 2014/68/UE” (formato PDF, 1.82 MB).
Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 - Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento
4. europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)
(16G00034).
Fonte: puntosicuro.it
Designazione e formazione della squadra antincendio in giurisprudenza.
La differenza tra la designazione “effettiva” e quella solo formale di soggetti ignari
del ruolo, il mancato coordinamento degli addetti antincendio, la loro assenza di
fatto e l’omessa formazione nelle sentenze di Cassazione. Di Anna Guardavilla.
L’articolo 18 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro (o il
dirigente) abbia l’obbligo di “designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.
Ai sensi dell’articolo 37 c. 9 del medesimo decreto, inoltre, “i lavoratori incaricati
dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico […]”.
Il Decreto 626/94, ormai abrogato, a sua volta prevedeva disposizioni analoghe (per
cui si applica un principio di continuità normativa).
Il tema della designazione e della formazione della squadra antincendio e di
gestione delle emergenze è stato oggetto negli anni di alcune interessante sentenze
di Cassazione Penale. Vediamone una breve (e come sempre non esaustiva)
selezione, partendo dalle pronunce più risalenti nel tempo fino ad arrivare a quelle
più recenti.
La designazione della squadra antincendio deve essere “effettiva” e “non solo
formale”; addetti antincendio ignari del ruolo assegnato e non formati: Cass. Pen.,
Sez. III, 13 settembre 2005 n.33288
Il tema della designazione e della formazione “effettiva” e “non formale” della
squadra antincendio è stato oggetto della pronuncia n. 33288 del 13 settembre
2005 della Terza Sezione Penale della Cassazione, sentenza in cui la Corte ha preso
in analisi la condotta dell’amministratore delegato di una società per azioni il quale
5. “non aveva provveduto a nominare la squadra antincendio” violando così l’art. 12
comma 1 lett. b) del D.Lgs. 626/94, allora in vigore.
In particolare ciò che veniva contestato a tale soggetto era il fatto che l’obbligo di
designazione e formazione dei componenti della squadra antincendio fosse stato
adempiuto in termini solo formali e non sostanziali, in quanto “nel documento
contenente i nominativi della squadra antincendio non erano indicati i compiti dei
componenti della stessa in caso di incendio e in generale di emergenza né risultava
alcuna prova che ad essi fosse stata data comunicazione della loro designazione a
tale ruolo.”
Inoltre ai componenti della medesima squadra non era stata erogata alcuna
formazione e preparazione specifica.
In attuazione del noto principio di effettività, la Cassazione aveva precisato che
“per adempiere all’obbligo di designazione in questione, non può certamente
ritenersi sufficiente una indicazione meramente formale, ma occorre anche, quanto
meno, che i lavoratori indicati come componenti di tale squadra abbiano avuto
notizia di fame parte, ossia siano stati innanzitutto informati di essere componenti
della squadra antincendi e di avere quindi il compito di svolgere determinate
attività in caso di pericolo, e che occorra altresì che siano stati individuati e precisati
i compiti assegnati ai soggetti nominati e che gli stessi siano adeguatamente
preparati all’incarico loro affidato”.
Nel caso in specie, invece, gli addetti incaricati alla gestione delle emergenze “non
erano a conoscenza di far parte della squadra antincendi, con la conseguenza
che, in caso di pericolo, non si sarebbe potuto presumere che essi si attivassero per
assolvere ai compiti che da tale nomina derivavano”, considerato che “il datore di
lavoro si era limitato esclusivamente ad inserire nella scheda relativa al gruppo di
primo intervento i nomi del direttore tecnico, del capo manutenzione e del
magazziniere, senza appunto nemmeno informare i detti soggetti, specificare i loro
compiti in caso di pericolo e fornire loro una adeguata preparazione, sicché, se
pure di nomina di una squadra antincendi si potesse parlare, si sarebbe comunque
trattato di una nomina puramente formale e fittizia, e la semplice predisposizione
della scheda non poteva certamente costituire adempimento dell’obbligo in
questione”.
Incendio in un hotel con 350 posti letto e centinaia di clienti ospitati provoca la
morte di tre persone: piano di emergenza disatteso perché “la notte in cui
6. accaddero i fatti non era in servizio alcuno dei componenti della squadra di
emergenza, bensì solo il portiere ed un facchino.” Cass. Pen., Sez. IV, 6 giugno 2011
n.22334.
In Cassazione Penale, Sez. IV, 6 giugno 2011 n. 22334 troviamo descritto il seguente
caso: a seguito di un incendio scoppiato in un hotel, erano stati condannati
l’amministratrice e legale rappresentante della società per azioni proprietaria
dell’albergo, l’amministratore di fatto di tale società (rispetto a cui la Cassazione
aveva disposto l’annullamento con rinvio della pronuncia d’appello) e la direttrice
dell’albergo e capo della squadra di emergenza aziendale per aver provocato la
morte di tre persone.
La sentenza descrive così la dinamica dell’incendio: nel corso della notte due
giovani donne statunitensi ospiti dell’hotel inavvertitamente svuotavano nel cestino
dei rifiuti un portacenere con alcuni mozziconi accesi, generando fiamme che
innescarono l’incendio dell’edificio.
Mentre la maggior parte degli ospiti era riuscita a salvarsi attraverso le uscite di
sicurezza, un uomo perse la vita nel tentativo di calarsi a terra dal balcone della sua
stanza facendo uso di lenzuola annodate ed altre due persone vennero meno
all’interno del bagno nel quale si erano rifugiate.
Il fuoco sviluppatosi dalla stanza delle ragazze era stato alimentato dall’apertura
delle porte delle stanze e dalle correnti d’aria e si era propagato in modo diffusivo.
L’incendio aveva altresì dato luogo alla propagazione di fumo attraverso i cavedi
destinati ai passaggi dell’impiantistica.
La ricostruzione effettuata dalla Corte d’appello aveva accertato che dopo
l’attivazione dell’impianto di allarme un facchino dell’hotel si era recato all’ingresso
della stanza in questione, era ridisceso nella reception e subito dopo era risalito al
piano. Tale condotta venne tenuta circa nove minuti dopo l’inserimento
dell’allarme.
Precedentemente all’evento era stato redatto un piano di emergenza del
grand’hotel sottoscritto dall’amministratore unico e legale rappresentante nonché
dall’RSPP in attuazione di quanto previsto dalla normativa ministeriale in ordine alla
sicurezza antincendio delle strutture ricettive.
Questo piano prevedeva la costituzione di una squadra di emergenza antincendio
composta da 24 persone munite di apposito patentino, rilasciato dopo la
frequentazione di corso di addestramento antincendio. Caposquadra era la
7. direttrice dell’albergo e, in sua assenza, un vice caposquadra.
Queste le parole della Cassazione, che richiama quanto accertato dalla Corte
d’Appello: “si è appurato che la notte in cui accaddero i fatti non era in servizio
alcuno dei componenti della squadra di emergenza, bensì solo il portiere ed un
facchino. Dunque, il piano era stato sostanzialmente disatteso.
Ciò ha impedito di fronteggiare adeguatamente e tempestivamente il focolaio di
incendio; cosa che avrebbe potuto essere fatta ad esempio attraverso la chiusura
della porta della stanza lasciata aperta dalle due ospiti dopo la loro fuga, nonché di
quelle delle altre stanze.
D’altra parte, sia il portiere che il facchino erano privi delle cognizioni e
dell’addestramento posseduti dai componenti della squadra di emergenza: ciò
spiega perché da parte di costoro non fu adottata alcuna idonea iniziativa.
D’altra parte, la presenza di personale qualificato avrebbe anche consentito di
utilizzare tempestivamente gli strumenti in dotazione dell’albergo cioè gli idranti e gli
estintori, tanto più che l’albergo era conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla
legge. In altri termini, prosegue la Corte, vi erano tutte le condizioni per neutralizzare
l’avvio delle fiamme impedendo così che il fuoco si sviluppasse e coinvolgesse
l’intero edificio.”
Peraltro “i termini per l’adeguamento degli arredi alla normativa antincendio non
erano spirati e quindi non si configurava un obbligo a carico della proprietà e dei
responsabili della gestione della struttura. La struttura stessa era inoltre, nel
complesso, conforme ai requisiti di sicurezza antincendio; e munita di valide strutture
come una rete di idranti antincendio e di estintori ritenuti idonei, efficienti e conformi
alla normativa.
L’unico profilo di colpa rilevante viene ritenuto invece la mancanza di componenti
della squadra di emergenza antincendio il cui coordinamento era stato affidato
all’imputata.
L’assenza di personale qualificato ha impedito che venissero tempestivamente
adottate le già indicate misure per lo spegnimento delle fiamme.
Circa i profili causali della vicenda la pronunzia considera che la notte in cui
accaddero i fatti un grande albergo con circa 350 posti letto e con centinaia di
clienti ospitati non era presidiato da alcun componente della squadra di
emergenza, ma solo da due dipendenti completamente inesperti.
Le omissioni hanno avuto rilievo causale in relazione al decesso dei tre ospiti. Due di
essi, che si trovavano al quinto piano, furono rinvenuti all’interno del bagno dopo
8. che erano una prima volta usciti dalla stanza e che vi erano poi rientrati
precipitosamente a causa del fumo ormai denso che aveva invaso il corridoio.
L’altro ospite, come riferito dalla moglie sopravvissuta, tentò di calarsi dalla finestra
mediante lenzuola annodate, seguendo l’esempio di altri ospiti ma precipitò su uno
dei balconi al primo piano riportando lesioni letali.”
La Corte osserva “che è normalmente prevedibile che persone colte di sorpresa nel
sonno da un incendio e da imponente e denso fumo possano essere sopraffatte dal
panico tentando di sottrarsi al rischio ponendo in essere manovre disperate. A tali
considerazioni la stessa Corte aggiunge che proprio l’assenza di componenti della
squadra di emergenza impedì che venissero adottate iniziative efficaci per la
evacuazione degli ospiti come del resto previsto dal piano di sicurezza.
E’ infatti emerso che uno dei due già indicati dipendenti si limitò a salire due volte al
terzo piano ma neppure ai piani superiori. Gli ospiti di tali piani furono perciò
abbandonati a loro stessi e le vittime, senza adeguate istruzioni per scampare al
pericolo, tentarono di sottrarvisi con comportamenti loro suggeriti dalla situazione di
pencolo generalizzato. In conseguenza non si tratta per nulla di comportamenti
straordinari od imprevedibili considerata anche la situazione di indotta
dall’emergenza.”
Mancata formazione degli addetti antincendio in un albergo: Cass. Pen., Sez.III, 12
gennaio 2012 n.626
Tornando ancora sul tema degli alberghi in relazione alla squadra antincendio e di
gestione delle emergenze, Cassazione Penale, Sez.III, 12 gennaio 2012 n. 626
conferma la condanna del legale rappresentante di una società che gestiva delle
strutture alberghiere condannato “per non aver formato adeguatamente il
personale incaricato dell’attività di prevenzione incendi e salvataggio, di pronto
soccorso e comunque di gestione della emergenza.”
La sentenza ricorda che “direttore delle strutture alberghiere e incaricato dalla
società, in effetti presente anche al sopralluogo […] aveva avuto modo di precisare
che il Ri. [il legale rappresentante, n.d.r.] insieme a lui aveva seguito i corsi di
formazione per datore di lavoro e non quelli del personale per la lotta antincendio.”
Mancata informazione ai lavoratori sulle procedure di emergenza, mancata
formazione degli addetti antincendio e mancata elaborazione del documento di
valutazione del rischio incendio: Cass. Pen. Sez. III, 30 settembre 2015 n. 39363
9. Il legale rappresentante della Srl che gestiva un pub è stato condannato dal
Tribunale di Milano per avere:
“- omesso di assicurare ai lavoratori adeguate informazioni in merito alle procedure
di emergenza (art. 36 comma 1 in relazione all’art. 18 comma 1 lett. l e 55 comma 5
lett. c D. Lgs. n. 81/2008, contestato al capo A);
- omesso di provvedere affinché i lavoratori incaricati alle attività di emergenza
antincendio ricevessero una formazione all’uopo adeguata (art. 37 comma 9 in
relazione all’art. 18 comma 1 lett. I e 55 comma 5 lett. c D. Lgs. n. 81/2008,
contestato al capo B);
- omesso di aggiornare/elaborare il documento di valutazione del rischio incendio
e/o esplosione (art. 17 comma 1 lett. a e 55 comma 4 D. lgs n. 81/2008, contestato al
capo C).”
In particolare, “il Tribunale ha motivato la decisione sulla base del verbale redatto
dai Vigili del Fuoco in occasione del sopralluogo eseguito nel Pub gestito dalla
società”.
Il Giudice aveva accertato che “l’imputato, nella veste di legale rappresentante
della società che gestiva il Pub aveva omesso di effettuare la prescritta attività di
formazione/informazione dei lavoratori dipendenti riguardo alle procedure di
emergenza, né che avesse effettuato tali attività nei riguardi dei lavoratori incaricati
delle attività di emergenza antincendio, con ciò integrando le contravvenzioni di cui
agli artt. 36 e 37 D. Lvo n. 81/2008. Ha rilevato che successivamente le prescrizioni
impartite risultavano adempiute.”
La “documentazione prodotta dall’imputato” era la seguente: “un attestato, peraltro
privo della firma dei partecipanti, di un corso tenutosi il 21.3.2012, quindi in epoca
successiva all’accertamento”, svolto in “ottemperanza delle prescrizioni” laddove
“nulla si diceva in ordine allo svolgimento di corsi nel periodo anteriore
all’accertamento.”
Secondo la Cassazione, il percorso argomentativo del Tribunale, “fondato su un
tipico accertamento in fatto (le risultanze dell’ispezione effettuata dai Vigili del
Fuoco), si rivela […] corretto perché l’art. 36 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 […] prevede appunto l’informazione ai lavoratori “sulle procedure che
riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di
lavoro”, mentre l’art. 37 comma 9 prevede che “i lavoratori incaricati dell’attività di
10. prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso
di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico.” (Articolo di Anna Guardavilla- Dottore in Giurisprudenza
specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e
sicurezza sul lavoro).
Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 22334 del 6 giugno 2011 (u. p. 7 aprile 2011) -
Pres. Marzano – Est. Blaiotta– P.M. Monetti - Ric. B. A., N. R. e M. G. C. - Fra le figure intermedie
nell’ambito di una azienda il legislatore ha previsto anche quella del dirigente chiamato a
rispondere, sia pure ad un livello inferiore rispetto al datore di lavoro, dell’attuazione delle misure di
sicurezza sul lavoro.
Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, Sentenza del 30 settembre 2015, n. 39363 - Attività di ristorazione e
D.lgs. 81/08: formazione e valutazione rischio incendio.
Fonte: www.puntosicuro.it
Assoggettabilità sorgenti radiazioni mobili a Dpr 151/2011, nota VVF.
ROMA – Assoggettabilità all’attività n.58 dell’Allegato I del Dpr 151/2011, per sorgenti
di radiazioni mobili. Pubblicati dai Vigili del Fuoco con nota 11973 del 5 ottobre 2016
dei chiarimenti in merito agli adempimenti per la prevenzione incendi riguardanti le
sorgenti di radiazioni mobili di cui all’articolo 27 comma 1-bis del Dlgs
230/95 (attuazione Euratom – Radiazioni ionizzanti).
La nota richiamando il Dpr 151/2011 che ha previsto al punto 58 dell’Allegato I
l’assoggettamento delle pratiche previste dal Dlgs 230/95, chiarisce che tale
assoggettamento è da riferirsi anche alle pratiche indicate dall’articolo 27 del Dlgs
230/95, per le quali sono previste le procedure autorizzative presso il Comando
provinciale dei VVF competente.
È il buon esito di tali procedure quindi, che “costituisce titolo autorizzativo
all’impiego delle sorgenti mobili di radiazioni anche presso più siti luoghi o località
non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica”.
La nota tocca anche l’argomento Scia e valutazione progetto, e ricorda che in fase
di valutazione e di Scia “dovranno essere descritte, in particolare, le principali misure
di sicurezza anticendio adottate presso la sede di detenzione e presso le sedi di
utilizzo” e che “il comando provinciale VVF potrà infine richiedere al responsabile
dell’attività l’obbligo di invio di notifica preventiva”.
11. Ultimo argomento affrontato concerne le ditte terze presso le quali vengono
utilizzate le sorgenti mobili, ditte a loro volta già assoggettate al Dpr 151/2011. La
nota ricorda la valutazione del rischio incendio in conseguenza del rischio
aggiuntivo (Dm 7 agosto 2012) e le relative misure di sicurezza ed emergenza.
(Articolo di Corrado De Paolis)
Info: Norme prevenzione incendi – Assoggettabilità sorgenti radiazioni mobili
Fonte: www.quotidianosicurezza.it
Reach, modifiche all’allegato VII per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea.
ROMA – Regolamento Reach. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il Regolamento 2016/1688 del 20 settembre 2016 modifica l’allegato VII del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea.
Info: Regolamento 2016/1688 modifiche allegato VII Reach
Fonte: www.quotidianosicurezza.it