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News 36/SSL/2016
Lunedì,05 Settembre 2016
Modificati gli allegati 3A e 3B del Dlgs. 81/08
Dopo una lunga fase di elaborazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
184 dell'8 agosto 2016 il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il
Ministero del Lavoro, del 12 Luglio 2016.
Dopo una lunga fase di elaborazione, del tutto normale per quanto riguarda
l’emanazione di decreti interministeriali, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
184 dell'8 agosto 2016 il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il
Ministero del Lavoro, del 12 Luglio 2016. Con questo decreto, che scaturisce dal
lavoro condotto presso il tavolo tecnico nazionale che ha coinvolto il Ministero della
Salute, il Ministero del Lavoro, l’INAIL, le Regioni con la partecipazione anche delle
società scientifiche dei medici del lavoro e medici competenti SIMLII e ANMA
(l’associazione CoNaMeCo, pure invitata, dopo le prime riunioni ha rinunciato a
partecipare ai lavori), sono stati modificati l'allegato 3A (relativo alla “Cartella
Sanitaria e di rischio”) e l’Allegato 3B (“Informazioni relative ai dati aggregati sanitari
e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria”) del D.Lgs. 81/08. Le
norme previste dal nuovo decreto sono già attive, essendo lo stesso entrato in
vigore sin dallo scorso 9 agosto 2016.
Per quanto riguarda l’Allegato 3A, la novità rilevante (l’unica modifica a questa
parte del DL 81/08, per la verità) è l’abolizione della firma del lavoratore sul
certificato di idoneità e, contestualmente, della nota 13 in calce relativa allo stesso.
Tale abolizione era stata da tempo sollecitata dai medici competenti, quale
esempio della semplificazione di adempimenti esclusivamente formali che
ostacolano lo svolgimento della quotidiana attività professionale. Infatti è ben noto
agli addetti ai lavori che molto spesso il giudizio di idoneità viene espresso
successivamente alla esecuzione della visita vera e propria, in attesa della verifica
degli accertamenti strumentali e/o di laboratorio effettuati a corredo delle visite
preventive o periodiche effettuate nei confronti dei vari lavoratori. Così come
formulato, inoltre, tale obbligo aveva creato non poche difficoltà ai medici
competenti che fruiscono di cartelle sanitarie informatizzate, previste della
normativa e molto diffuse tra tutti i colleghi, impedimenti che finora era stato tentato
di risolvere con gli espedienti più disparati (ad esempio mediante tavolette grafiche
collegate al Pc, con la stampa immediata del certificato di idoneità alla fine della
visita etc.). Infine, anche se si è trattato di eventualità abbastanza rare, in qualche
caso (soprattutto nell’espressione di giudizi di non idoneità o idoneità parziale, con
prescrizioni o limitazioni) qualche lavoratore aveva anche dichiarato di rifiutarsi di
firmare, quasi che la sua sottoscrizione al certificato costituisse una sorta di
“accettazione” del giudizio medesimo, ingenerando – come è immaginabile -
sgradevoli inconvenienti e anche accese discussioni. Naturalmente l’abolizione
dell’obbligo non esclude la possibilità che il lavoratore continui a firmare, ad
esempio, la cartella in formato cartaceo (laddove utilizzata) o un modello stampato
alla fine della visita nel caso di cartella informatizzata; anzi queste prassi sono
sempre vivamente consigliate, allo scopo di evitare contenziosi su questioni non
particolarmente rilevanti ma complesse da chiarire a posteriori nel caso di eventuali
verifiche o ispezioni.
Per l’allegato 3B, sempre nell’ottica di aumentarne la chiarezza e semplificare per
quanto possibile lo stesso “format”, sono state effettuate alcune modifiche e
integrazioni. Intanto è stato definitivamente chiarito che la trasmissione degli allegati
deve avvenire esclusivamente per via telematica e attraverso l’utilizzo
dell’applicativo web del portale INAIL, escludendo, quindi, invii diretti ai locali
Organi di Vigilanza delle ASL via mail di file in formato excel o pdf, cosa avvenuta in
qualche caso anche nel recente passato.
Poi, dalla lettura del nuovo modello - sostanzialmente analogo al precedente - si
possono evidenziare le seguenti modifiche:
- viene semplificata la sezione relativa ai dati del Medico Competente, eliminando
le voci relative a luogo e data di nascita;
- vengono unificate in una unica voce le inidoneità (temporanee e permanenti);
- nella parte relativa ai rischi lavorativi vengono inseriti i rischi posturali, viene
modificata la voce “silice libera cristallina” in “silice”, vengono riuniti ultrasuoni e
infrasuoni etc.;
- per tutti i fattori di rischio viene indicato di specificare, oltre al numero dei lavoratori
soggetti a sorveglianza sanitaria e al numero dei soggetti visitati nell’anno di
riferimento, il numero di idoneità parziali e inidoneità (sempre con la distinzione per
genere tra lavoratori e lavoratrici).
Più avanti, nella parte relativa agli accertamenti obbligatori per “alcol e droga”,
sono state inserite le nuove denominazioni che modificano le precedenti:
“Accertamenti assunzione alcol” e “Accertamenti assunzione sostanze
stupefacenti”. Viene quindi stabilito di indicare il “numero di lavoratori controllati
nell’anno di riferimento con test di screening”. Ciò si è reso necessario per evitare la
confusione che si era ingenerata, piuttosto evidente nell’analisi dei dati derivanti dal
precedente modello, tra la positività ai test di screening (ad esempio con
l’etilometro) e la condizione di franca alcol-dipendenza. In tale direzione è anche la
modifica relativa ai dati del “numero di casi di dipendenza confermati dal centro
specialistico (anche se riferiti a controlli richiesti nell’anno precedente)”.
Sarà necessario, dunque, modificare la raccolta dei dati sanitari di quest’anno per
poter essere pronti alla loro trasmissione telematica, entro il primo trimestre del
prossimo 2017, da parte di tutti i medici competenti; d’altronde è presumibile
ritenere che chi utilizza software dedicati o cartelle sanitarie computerizzate riceverà
presto i necessari aggiornamenti da parte dei rispettivi programmatori o società
informatiche.
Con questa “comunicazione di servizio” si coglie l’occasione per alcuni brevi
commenti finali, facendo presente che questa sintetica nota informativa non
costituisce il modo più corretto per commentare il decreto e l’iter che lo ha
preceduto; sicuramente questo sarà uno degli argomenti da approfondire in
occasione del prossimo Congresso Nazionale SIMLII, che si celebrerà a Roma dal 21
al 23 settembre di quest’anno.
Intanto risulta ormai evidente che l’ Allegato 3B non costituisce una raccolta di dati
epidemiologici ma è utile solo alla raccolta di dati statistici a livello territoriale e
nazionale, ritenuti utili - anzi fondamentali - per l'attività di mappatura del territorio e
per orientare le azioni di vigilanza. Il contributo apportato dalla SIMLII, in questa
fase, è stato marginale non tanto perché nel corso dei lavori non siano state
avanzate proposte precise di modifica, fino all'abolizione dell'attuale modulo come
più volte sostenuto, ma poiché le associazioni dei medici del lavoro e medici
competenti erano in netta minoranza e gli altri componenti del tavolo tecnico
hanno sempre rifiutato di discutere e/o prendere in considerazione le modifiche
sostanziali dell’Allegato. E' stato chiaro sin dall'inizio che non c'era alcuna volontà di
reale rivisitazione né tanto meno di abrogazione di questo strumento, per il quale
peraltro nel tempo sono state impegnate ingenti risorse economiche e di personale,
soprattutto da parte dell’INAIL, che ha gestito in prima persona - e continuerà a
farlo anche in futuro - tutta la parte informatica e telematica di trasmissione e
archiviazione dei dati. Nel lavoro condotto nell’ambito del tavolo tecnico è stato
possibile apportare solo piccoli ritocchi di “semplificazione” dello schema previsto
dalla normativa (in qualche caso, al contrario, erano stati proposti alcuni
appesantimenti e ulteriori specificazioni, che comunque si è riusciti a evitare
lavorando collegialmente). L'unica modifica proposta e accettata è stata quella
relativa all'allegato 3A, cioè l'abolizione dell'obbligo della firma sul certificato di
idoneità da parte del lavoratore, sempre nell'ottica di una semplificazione
burocratica, considerata plausibile e accettabile. Per il resto si è registrata una
ferma contrarietà anche sulle integrazioni più banali dell'allegato o dell’applicativo
web del portale INAIL; la stessa richiesta di elaborare FAQ in maniera congiunta è
stata accolta con qualche perplessità, anche se rimane ancora valida per il
prossimo futuro - come abbiamo già proposto - continuando possibilmente a far
riunire e lavorare lo stesso tavolo tecnico con tutte le sue componenti.
In definitiva, l’esperienza può essere ritenuta utile, sia pure non soddisfacente,
soprattutto perché ha consentito di accreditare e di far partecipare direttamente in
sede istituzionale le rappresentanze dei medici del lavoro e dei medici competenti a
livello istituzionale, circostanza finora mai seguita e, certamente, non scontata.
D'altra parte, come abbiamo sempre sostenuto, per condurre serie e approfondite
indagini sulle condizioni di salute dei lavoratori non ci si può basare su dati raccolti in
modo generico e non standardizzati ma sono indispensabili progetti di studio di
settore o comparto lavorativo, accurati e mirati su un territorio ben individuato,
locale o regionale (più difficilmente su scala nazionale). Simili inchieste non possono
essere improvvisate, devono essere adeguatamente studiate e dirette e devono
poter disporre di congrui finanziamenti; non possono essere affidati a “tutti” i medici
competenti del territorio nazionale ma a campioni scelti accuratamente e
disponibili alla partecipazione, prevedendo anche adeguati incentivi. Questa è la
posizione che abbiamo sempre tenuto e che rivendichiamo: l'allegato 3B non
risponde - e non potrà mai rispondere - a questo obiettivo ma ha altri scopi, più
consoni alla necessità della Pubblica Amministrazione, cui si è accennato prima.
Fonte: ipsoa.it e SIIMLI
Modifiche al decreto 81: recepita in Italia la direttiva 2013/35/UE.
Il recepimento della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici e le modifiche
al D.Lgs. 81/2008. Il nuovo campo di applicazione, i percorsi di formazione e le
definizioni degli effetti e dei valori limite. Il decreto entra in vigore il 2 settembre.
Roma, 31 Ago - In questi mesi, con riferimento alla presentazione delle guide di
buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE (direttiva EMF), ci siamo più
volte soffermati sulla tematica dell’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai
campi elettromagnetici (CEM) rimarcando l’assenza del recepimento della Direttiva
da parte dell’Italia (sarebbe dovuto avvenire entro il 1° luglio 2016).
Finalmente, con il consueto ritardo che caratterizza molti provvedimenti nostrani,
dopo essere stato approvato dal Consiglio dei ministri, nelle scorse settimane, il
decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 di recepimento della direttiva
2013/35/UE è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto ed entrerà in vigore il
prossimo 2 settembre 2016.
Vediamo di soffermarci su alcune delle novità contenute nel D,Lgs. 159/2016,
recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e
di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”.
Innanzitutto è bene sottolineare che il decreto apporta molte modifiche e
integrazioni alla parte del Decreto Legislativo 81/2008 (TU) riguardante la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai
campi elettromagnetici (sono modificati/sostituiti gli articoli 206, 207, 209, 210, 211,
212 ed è aggiunto l’articolo 210 bis)
Ricordando che le novità del nuovo decreto attuativo e della direttiva recepita
riguardano in particolare la protezione dalle esposizioni in campi da bassa
frequenza, l’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori potenzialmente
esposti e la sorveglianza sanitaria, riportiamo alcuni degli articoli del Testo Unico
come modificati dal nuovo decreto.
Riportiamo parzialmente il nuovo articolo 206:
Art. 206 (Campo di applicazione)
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro
i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici
(da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni
riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti
agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi
elettromagnetici.
2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano soltanto le
relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed
esposizione ai campi elettromagnetici.
3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i
rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
(…)
Articolo che fa dunque riferimento “agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti
provocati dai campi elettromagnetici” (non solo dunque, come indicato
precedentemente, agli effetti nocivi a breve termine conosciuti).
Veniamo al nuovo articolo 207 di cui riportiamo le nuove definizioni.
Ora si intendono per "campi elettromagnetici", campi elettrici statici, campi
magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo
con frequenze sino a 300 GHz.
Veniamo alla definizione degli effetti:
- "effetti biofisici diretti", effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa
della sua presenza all'interno di un campo elettromagnetico, che comprendono: 1)
effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell'assorbimento di energia
dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi; 2) effetti non termici, quali la
stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di
detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre, la stimolazione
degli organi sensoriali può comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni.
Inoltre, tali effetti possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacità
cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e possono, pertanto, influire
negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro; 3) correnti
negli arti;
- "effetti indiretti", effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo
elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e
sicurezza, quali: 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici,
compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo; 2)
rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno di campi magnetici statici; 3)
innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 4) incendi ed esplosioni dovuti
all'accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi
indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; 5) correnti di contatto.
L’articolo si sofferma anche sulle definizioni dei valori limite:
- "Valori limite di esposizione (VLE)", valori stabiliti sulla base di considerazioni
biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve
termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica
dei tessuti;
- "VLE relativi agli effetti sanitari", VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero
essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la
stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;
- "VLE relativi agli effetti sensoriali", VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero
essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori
nelle funzioni cerebrali;
- "valori di azione (VA)", livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di
dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le
opportune misure di protezione o prevenzione (specificate nel capo del TU).
Inoltre si indica che nell'allegato XXXVI del TU parte II:
1) per i campi elettrici, per "VA inferiori" e "VA superiori" s'intendono i livelli connessi
alle specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite nel presente capo;
2) per i campi magnetici, per "VA inferiori" s'intendono i valori connessi ai VLE relativi
agli effetti sensoriali e per "VA superiori" i valori connessi ai VLE relativi agli effetti
sanitari.»;
Rimandando a futuri articoli l’approfondimento delle altre novità e modifiche del
D.Lgs. 81/2008, concludiamo riportando il nuovo articolo 210-bis in materia di
informazione e formazione per i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza:
Art. 210-bis (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza)
1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro
garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti
dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le
informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei
rischi con particolare riguardo:
a) agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione;
b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso
centrale o periferico;
c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi
particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di
protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza. (Articolo di Tiziano Menduto)
Decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 - Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle
disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva
2004/40/CE. (16G00172).
Fonte: puntosicuro.it
Il disegno di legge sulla semplificazione della sicurezza sul lavoro.
E ci risiamo con le semplificazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
Quando fu emanato il D.L. 21/6/2013 n. 69, meglio conosciuto come decreto del
fare, poi convertito con la legge 9/8/2013 n. 98, con il quale il Governo ha maturato
l’intenzione di semplificare le norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ho
avuto modo di esprimere delle perplessità, che tuttora permangono, sul programma
di volere apportare delle modifiche che indicate inizialmente come formali sono
risultate poi tra l’altro essere in gran parte sostanziali, ad alcune disposizioni di legge
in tale materia per il rischio al quale si andava in contro di abbassare il livello di
sicurezza nei luoghi di lavoro. Ora in data 19/07/2016 il Presidente della Commissione
Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, ha depositato in Senato un disegno di legge,
firmato anche dalla senatrice Serenella Fucksia, con lo scopo di riordinare e di
semplificare ancor di più il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui
al D. Lgs. n. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i..
Sono tante le novità previste dal disegno di legge (DDL) e fra le più rilevanti si
riscontrano:
- una riduzione drastica della struttura del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che dagli attuali
306 articoli e 51 allegati passerebbe a 22 articoli e 5 allegati;
- il riconoscimento di un ruolo dei medici del lavoro e di altri professionisti esperti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, inseriti in appositi elenchi da istituire, di
supporto alle funzioni pubbliche con la possibilità di certificare, sotto la propria
responsabilità, la correttezza delle misure di prevenzione e protezione adottate dai
datori di lavoro;
- la revisione, in tema di responsabilità, della colpa dei datori di lavoro che
andrebbe ritenuta “colpa di organizzazione” con la conseguenza che tale
responsabilità verrebbe meno ove i datori di lavoro stessi dimostrino di aver
provveduto a organizzare l’azienda in modo corretto rispetto alle esigenze di tutela
della salute e della sicurezza dei propri lavoratori. Secondo il DDL in altre parole i
datori di lavoro che dimostrino il proprio diligente comportamento con l’adozione e
l’efficace attuazione della normativa, con un’esimente che ricorda tanto quella
della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 contenuta nell’art. 30
del D. Lgs. n. 81/2008, “non possono rispondere penalmente in caso di infortunio che
sia derivato da grave negligenza del dirigente, del preposto o del lavoratore”;
- il riconoscimento della non responsabilità dei datori di lavoro se gli stessi hanno
ottemperato ai propri obblighi e se l'evento dannoso per il lavoratore sia risultato
dovuto a “circostanze a lui estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi
eccezionali, le cui conseguenze non sarebbero state comunque inevitabili,
nonostante il datore di lavoro si sia comportato in modo diligente”;
- la limitazione dell’intervento degli organi di vigilanza e della magistratura ai soli casi
in cui la certificazione fatta dai professionisti venga resa in modo fraudolento, con
grave colpa professionale, o per mezzo di false dichiarazioni. Il DDL prevede
comunque, per evitare problemi nel passaggio tra i due diversi "modelli" di gestione
della salute e sicurezza, un periodo transitorio di tre anni nel quale al datore di lavoro
è consentito anche di dimostrare di avere, in tutto o in parte, adempiuto ai propri
obblighi del D. Lgs n. 81/2008;
- la previsione di incentivi economici per l’adozione e l’attuazione delle misure
organizzative di prevenzione e protezione dai rischi, demandando al Ministero del
Lavoro ed all’INAIL il compito di individuare modalità e termini per la fruizione di
“sensibili” sgravi sui premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Che dire dunque di questo disegno di legge? In realtà non si sa da dove cominciare
per farne un commento. Lo stesso contiene alcuni punti positivi ma anche tanti altri
la cui realizzazione appare alquanto utopistica e a volte azzardata. Il progetto infatti
di ridurre il D. Lgs. n. 81/2008, che come è noto ha subìto già numerose integrazioni e
che tuttora ha bisogno ancora di ulteriori interventi di chiarimento per una sua
corretta applicazione (è stata istituita per questa finalità una Commissione per gli
interpelli), a soli 22 articoli e 5 allegati sembra abbastanza ambizioso ma in realtà è
in pratica assolutamente irrealizzabile a meno che non si vuole distruggere l’intero
sistema di prevenzione previsto dalle direttive europee.
L’affidare a medici e a professionisti interni ed esterni la certificazione della
regolarità delle condizioni di sicurezza nell’ambito delle aziende sembra più una
sorta di scaricabarile ed un tentativo di deresponsabilizzare in parte il datore di
lavoro che in fondo è e rimane il primo garante della sicurezza nei luoghi di lavoro, e
di addossare in pratica delle sue responsabilità alle figure intermedie aziendali
(dirigenti, preposti e gli stessi lavoratori) e alle figure professionali interne o esterne
dei certificatori i quali, nel caso di infortuni e di malattie professionali legati a
specifiche carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, risponderebbero in
primis per avere certificato come idonee le condizioni di sicurezza che non erano
tali. Appare un po’ eccessivo, infatti, ridurre o eliminare le responsabilità del datore
di lavoro solo se questi dimostra di avere posto in essere tutte le misure organizzative
idonee rispetto alle esigenze di tutela dei propri lavoratori dipendenti e
bisognerebbe vedere anche cosa ne pensano in merito i giuristi e i gestori della
giustizia penale.
Discutibile sembra inoltre il volere rivedere o più propriamente il volere abolire
l’istituto della “prescrizione” di cui al D. Lgs. n. 758/1994 attualmente vigente, istituto
che è risultato essere necessario per garantirsi dell’applicazione delle norme di
sicurezza nei luoghi di lavoro, e impensabile sarebbe l’obiettivo di volere valorizzare
invece oltre modo l’istituto della “disposizione” da parte degli organi di vigilanza fino
al punto addirittura assurdamente di penalizzare non più le inadempienze alle
norme di sicurezza stesse, come ora avviene, ma l’inottemperanza alle “disposizioni”
dettate dagli ispettori. Con l’introduzione di un sistema del genere e lasciate che ve
lo dica uno che nel campo della vigilanza ispettiva ha operato per decenni si
correrebbe il rischio in sostanza che i datori di lavoro, considerata la nota carenza
della vigilanza pubblica e l’esiguità delle strutture ispettive, non sarebbero
incentivati ad adottare gli interventi di sicurezza necessari in quanto per essi sarebbe
più conveniente e più comodo aspettare gli eventuali provvedimenti degli organi di
vigilanza, che nei loro interventi dovrebbero fornire, secondo le intenzioni del DDL,
tutte le indicazioni indispensabili (anche questo difficilmente realizzabile), piuttosto
che adottare nei luoghi di lavoro delle misure di prevenzione che casomai sono
urgenti e indifferibili. Se tale disegno di legge fosse attuato si passerebbe in sostanza
da un sistema fondato sul controllo pubblico e diretto sul campo delle condizioni di
sicurezza nei luoghi di lavoro ad un sistema di autocontrollo, di autocertificazioni e di
dichiarazioni di parte con i risultati che si possono facilmente immaginare. Basti
pensare a quanto è accaduto con il sistema delle autocertificazioni della
valutazione dei rischi che per fortuna ora è stato abrogato.
Dalla lettura del disegno di legge emerge altresì una contraddizione fra il
programma di volere depauperare il D. Lgs. n. 81/2008 delle specifiche indicazioni
tecniche in esso contenute, falcidiandolo così come previsto, e l’obiettivo di
affidare ai professionisti certificatori l’onere di asseverare le condizioni di sicurezza
nei luoghi di lavoro il quale richiede al contrario la necessità di riferimenti più
specifici, più tecnici e più particolari. E’ di insegnamento del resto l’esperienza fatta
nel campo dell’antincendio nel quale si è riscontrato che da quando si è voluto
affidare a professionisti il controllo della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro si è
assistito ad un notevole incremento di norme tecniche specifiche necessarie per
dare agli stessi un sicuro riferimento per lo svolgimento della loro attività.
Di positivo nel DDL si riscontra, invece, l’intenzione di prevedere incentivi economici
per l’adozione e l’attuazione delle misure organizzative di prevenzione e protezione
dai rischi, ma poi si va a scoprire che è un obiettivo atavico già previsto dal D. Lgs. n.
81/2008 e mai messo in atto, e di demandare al Ministero del Lavoro ed all’INAIL il
compito di individuare le modalità e i termini per la fruizione di “sensibili” sgravi sui
premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
E’ vero infine che, per quanto si può leggere nell’articolo 20 del DDL, la
semplificazione riguarderebbe per il momento solo il Titolo I del D. Lgs. n. 81/2008 in
quanto lo stesso decreto prevede degli interventi legislativi per l’abrogazione e la
sostituzione degli altri Titoli, ma se tanto mi dà tanto e se pensiamo ai “tempi biblici”
necessari per l’approvazione in Italia delle norme in materia di salute e di sicurezza
sul lavoro non c’è da aspettarsi proprio niente di buono. Sarebbe proprio opportuno
quindi, ma neanche questo sarebbe una novità, che questo DDL rimanga nei
cassetti del Parlamento. (Articolo di Gerardo Porreca)
Senato della Repubblica, Disegno di legge d'iniziativa dei Sen. Maurizio SACCONI,
Serenella FUCKSIA “ Disposizioni per il miglioramento sostanziale della salute e
sicurezza dei lavoratori” (formato PDF, 438 kB).
Fonte: puntosicuro.it
In GU le norme tecniche prevenzione incendi alberghi oltre 25 posti letto.
ROMA – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2016 il
decreto del Ministero dell’Interno del 9 agosto 2016 che introduce norme tecniche
per le strutture con oltre 25 posti letto, per tutte le attività indicate dal n.66
dell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
ad esclusione di quelle all’aria aperta e dei rifugi alpini.
Applicazione
Le norme tecniche possono essere applicate alle realtà esistenti e a quelle di nuova
realizzazione, e posso essere applicate “in alternativa alle specifiche
norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del
9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del
Ministro dell’interno del 14 luglio 2015”.
Riguardano in dettaglio: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico
alberghiere, studentati, alloggi turistici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast,
dormitori, case per ferie. Attività ricordiamo che dovranno avere più di 25 posti letto.
Il decreto che le riporta entra in vigore nel trentesimo giorno successivo alla data
della pubblicazione in GU avvenuta il 23 agosto. Con la sua introduzione viene
modificata la sezione V Regole tecniche verticali dell’allegato 1 del Decreto del
Ministro dell’interno 3 agosto 2015 Approvazione norme tecniche di prevenzione
incendi, e ancora per quanto riguarda il decreto 3 agosto 2015 viene implementato
il richiamo al n.66 nell’art. 2, comma 1, e vengono integrati i richiami al Decreto del
Ministro dell’interno 9 aprile 1994, al Decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003,
e al Decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015. (Articolo di Corrado De Paolis)
Info: Norme tecniche prevenzione incendi attività turistico alberghiere
Fonte: quotidianosicurezza.it
Lavori sotto tensione, pubblicato il quinto elenco.
ROMA – Lavori sotto tensione. Pubblicato dal Ministero del Lavoro con decreto
direttoriale del 1° agosto 2016 e in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2016 il quinto elenco
delle aziende e dei formatori autorizzati a trattare lavori sotto tensione su impianti
elettrici (articolo 82, comma 1, lettera c del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
L’elenco, che richiama il punto 3.4 dell’allegato I del Decreto 4 febbraio 2011
sostituisce integralmente il precedente del 21 luglio 2014 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n.174 il 29 luglio 2014.
Info: quinto elenco lavori sotto tensione
Fonte: quotidianosicurezza.it

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  • 1. News 36/SSL/2016 Lunedì,05 Settembre 2016 Modificati gli allegati 3A e 3B del Dlgs. 81/08 Dopo una lunga fase di elaborazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2016 il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro, del 12 Luglio 2016. Dopo una lunga fase di elaborazione, del tutto normale per quanto riguarda l’emanazione di decreti interministeriali, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2016 il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro, del 12 Luglio 2016. Con questo decreto, che scaturisce dal lavoro condotto presso il tavolo tecnico nazionale che ha coinvolto il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro, l’INAIL, le Regioni con la partecipazione anche delle società scientifiche dei medici del lavoro e medici competenti SIMLII e ANMA (l’associazione CoNaMeCo, pure invitata, dopo le prime riunioni ha rinunciato a partecipare ai lavori), sono stati modificati l'allegato 3A (relativo alla “Cartella Sanitaria e di rischio”) e l’Allegato 3B (“Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria”) del D.Lgs. 81/08. Le norme previste dal nuovo decreto sono già attive, essendo lo stesso entrato in vigore sin dallo scorso 9 agosto 2016. Per quanto riguarda l’Allegato 3A, la novità rilevante (l’unica modifica a questa parte del DL 81/08, per la verità) è l’abolizione della firma del lavoratore sul certificato di idoneità e, contestualmente, della nota 13 in calce relativa allo stesso. Tale abolizione era stata da tempo sollecitata dai medici competenti, quale esempio della semplificazione di adempimenti esclusivamente formali che ostacolano lo svolgimento della quotidiana attività professionale. Infatti è ben noto agli addetti ai lavori che molto spesso il giudizio di idoneità viene espresso successivamente alla esecuzione della visita vera e propria, in attesa della verifica degli accertamenti strumentali e/o di laboratorio effettuati a corredo delle visite preventive o periodiche effettuate nei confronti dei vari lavoratori. Così come formulato, inoltre, tale obbligo aveva creato non poche difficoltà ai medici competenti che fruiscono di cartelle sanitarie informatizzate, previste della normativa e molto diffuse tra tutti i colleghi, impedimenti che finora era stato tentato
  • 2. di risolvere con gli espedienti più disparati (ad esempio mediante tavolette grafiche collegate al Pc, con la stampa immediata del certificato di idoneità alla fine della visita etc.). Infine, anche se si è trattato di eventualità abbastanza rare, in qualche caso (soprattutto nell’espressione di giudizi di non idoneità o idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioni) qualche lavoratore aveva anche dichiarato di rifiutarsi di firmare, quasi che la sua sottoscrizione al certificato costituisse una sorta di “accettazione” del giudizio medesimo, ingenerando – come è immaginabile - sgradevoli inconvenienti e anche accese discussioni. Naturalmente l’abolizione dell’obbligo non esclude la possibilità che il lavoratore continui a firmare, ad esempio, la cartella in formato cartaceo (laddove utilizzata) o un modello stampato alla fine della visita nel caso di cartella informatizzata; anzi queste prassi sono sempre vivamente consigliate, allo scopo di evitare contenziosi su questioni non particolarmente rilevanti ma complesse da chiarire a posteriori nel caso di eventuali verifiche o ispezioni. Per l’allegato 3B, sempre nell’ottica di aumentarne la chiarezza e semplificare per quanto possibile lo stesso “format”, sono state effettuate alcune modifiche e integrazioni. Intanto è stato definitivamente chiarito che la trasmissione degli allegati deve avvenire esclusivamente per via telematica e attraverso l’utilizzo dell’applicativo web del portale INAIL, escludendo, quindi, invii diretti ai locali Organi di Vigilanza delle ASL via mail di file in formato excel o pdf, cosa avvenuta in qualche caso anche nel recente passato. Poi, dalla lettura del nuovo modello - sostanzialmente analogo al precedente - si possono evidenziare le seguenti modifiche: - viene semplificata la sezione relativa ai dati del Medico Competente, eliminando le voci relative a luogo e data di nascita; - vengono unificate in una unica voce le inidoneità (temporanee e permanenti); - nella parte relativa ai rischi lavorativi vengono inseriti i rischi posturali, viene modificata la voce “silice libera cristallina” in “silice”, vengono riuniti ultrasuoni e infrasuoni etc.; - per tutti i fattori di rischio viene indicato di specificare, oltre al numero dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e al numero dei soggetti visitati nell’anno di
  • 3. riferimento, il numero di idoneità parziali e inidoneità (sempre con la distinzione per genere tra lavoratori e lavoratrici). Più avanti, nella parte relativa agli accertamenti obbligatori per “alcol e droga”, sono state inserite le nuove denominazioni che modificano le precedenti: “Accertamenti assunzione alcol” e “Accertamenti assunzione sostanze stupefacenti”. Viene quindi stabilito di indicare il “numero di lavoratori controllati nell’anno di riferimento con test di screening”. Ciò si è reso necessario per evitare la confusione che si era ingenerata, piuttosto evidente nell’analisi dei dati derivanti dal precedente modello, tra la positività ai test di screening (ad esempio con l’etilometro) e la condizione di franca alcol-dipendenza. In tale direzione è anche la modifica relativa ai dati del “numero di casi di dipendenza confermati dal centro specialistico (anche se riferiti a controlli richiesti nell’anno precedente)”. Sarà necessario, dunque, modificare la raccolta dei dati sanitari di quest’anno per poter essere pronti alla loro trasmissione telematica, entro il primo trimestre del prossimo 2017, da parte di tutti i medici competenti; d’altronde è presumibile ritenere che chi utilizza software dedicati o cartelle sanitarie computerizzate riceverà presto i necessari aggiornamenti da parte dei rispettivi programmatori o società informatiche. Con questa “comunicazione di servizio” si coglie l’occasione per alcuni brevi commenti finali, facendo presente che questa sintetica nota informativa non costituisce il modo più corretto per commentare il decreto e l’iter che lo ha preceduto; sicuramente questo sarà uno degli argomenti da approfondire in occasione del prossimo Congresso Nazionale SIMLII, che si celebrerà a Roma dal 21 al 23 settembre di quest’anno. Intanto risulta ormai evidente che l’ Allegato 3B non costituisce una raccolta di dati epidemiologici ma è utile solo alla raccolta di dati statistici a livello territoriale e nazionale, ritenuti utili - anzi fondamentali - per l'attività di mappatura del territorio e per orientare le azioni di vigilanza. Il contributo apportato dalla SIMLII, in questa fase, è stato marginale non tanto perché nel corso dei lavori non siano state avanzate proposte precise di modifica, fino all'abolizione dell'attuale modulo come più volte sostenuto, ma poiché le associazioni dei medici del lavoro e medici competenti erano in netta minoranza e gli altri componenti del tavolo tecnico hanno sempre rifiutato di discutere e/o prendere in considerazione le modifiche
  • 4. sostanziali dell’Allegato. E' stato chiaro sin dall'inizio che non c'era alcuna volontà di reale rivisitazione né tanto meno di abrogazione di questo strumento, per il quale peraltro nel tempo sono state impegnate ingenti risorse economiche e di personale, soprattutto da parte dell’INAIL, che ha gestito in prima persona - e continuerà a farlo anche in futuro - tutta la parte informatica e telematica di trasmissione e archiviazione dei dati. Nel lavoro condotto nell’ambito del tavolo tecnico è stato possibile apportare solo piccoli ritocchi di “semplificazione” dello schema previsto dalla normativa (in qualche caso, al contrario, erano stati proposti alcuni appesantimenti e ulteriori specificazioni, che comunque si è riusciti a evitare lavorando collegialmente). L'unica modifica proposta e accettata è stata quella relativa all'allegato 3A, cioè l'abolizione dell'obbligo della firma sul certificato di idoneità da parte del lavoratore, sempre nell'ottica di una semplificazione burocratica, considerata plausibile e accettabile. Per il resto si è registrata una ferma contrarietà anche sulle integrazioni più banali dell'allegato o dell’applicativo web del portale INAIL; la stessa richiesta di elaborare FAQ in maniera congiunta è stata accolta con qualche perplessità, anche se rimane ancora valida per il prossimo futuro - come abbiamo già proposto - continuando possibilmente a far riunire e lavorare lo stesso tavolo tecnico con tutte le sue componenti. In definitiva, l’esperienza può essere ritenuta utile, sia pure non soddisfacente, soprattutto perché ha consentito di accreditare e di far partecipare direttamente in sede istituzionale le rappresentanze dei medici del lavoro e dei medici competenti a livello istituzionale, circostanza finora mai seguita e, certamente, non scontata. D'altra parte, come abbiamo sempre sostenuto, per condurre serie e approfondite indagini sulle condizioni di salute dei lavoratori non ci si può basare su dati raccolti in modo generico e non standardizzati ma sono indispensabili progetti di studio di settore o comparto lavorativo, accurati e mirati su un territorio ben individuato, locale o regionale (più difficilmente su scala nazionale). Simili inchieste non possono essere improvvisate, devono essere adeguatamente studiate e dirette e devono poter disporre di congrui finanziamenti; non possono essere affidati a “tutti” i medici competenti del territorio nazionale ma a campioni scelti accuratamente e disponibili alla partecipazione, prevedendo anche adeguati incentivi. Questa è la posizione che abbiamo sempre tenuto e che rivendichiamo: l'allegato 3B non risponde - e non potrà mai rispondere - a questo obiettivo ma ha altri scopi, più consoni alla necessità della Pubblica Amministrazione, cui si è accennato prima.
  • 5. Fonte: ipsoa.it e SIIMLI Modifiche al decreto 81: recepita in Italia la direttiva 2013/35/UE. Il recepimento della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici e le modifiche al D.Lgs. 81/2008. Il nuovo campo di applicazione, i percorsi di formazione e le definizioni degli effetti e dei valori limite. Il decreto entra in vigore il 2 settembre. Roma, 31 Ago - In questi mesi, con riferimento alla presentazione delle guide di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE (direttiva EMF), ci siamo più volte soffermati sulla tematica dell’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (CEM) rimarcando l’assenza del recepimento della Direttiva da parte dell’Italia (sarebbe dovuto avvenire entro il 1° luglio 2016). Finalmente, con il consueto ritardo che caratterizza molti provvedimenti nostrani, dopo essere stato approvato dal Consiglio dei ministri, nelle scorse settimane, il decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 di recepimento della direttiva 2013/35/UE è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto ed entrerà in vigore il prossimo 2 settembre 2016. Vediamo di soffermarci su alcune delle novità contenute nel D,Lgs. 159/2016, recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”. Innanzitutto è bene sottolineare che il decreto apporta molte modifiche e integrazioni alla parte del Decreto Legislativo 81/2008 (TU) riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (sono modificati/sostituiti gli articoli 206, 207, 209, 210, 211, 212 ed è aggiunto l’articolo 210 bis) Ricordando che le novità del nuovo decreto attuativo e della direttiva recepita riguardano in particolare la protezione dalle esposizioni in campi da bassa frequenza, l’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori potenzialmente esposti e la sorveglianza sanitaria, riportiamo alcuni degli articoli del Testo Unico come modificati dal nuovo decreto.
  • 6. Riportiamo parzialmente il nuovo articolo 206: Art. 206 (Campo di applicazione) 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici. 2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici. 3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. (…) Articolo che fa dunque riferimento “agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici” (non solo dunque, come indicato precedentemente, agli effetti nocivi a breve termine conosciuti). Veniamo al nuovo articolo 207 di cui riportiamo le nuove definizioni. Ora si intendono per "campi elettromagnetici", campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz. Veniamo alla definizione degli effetti: - "effetti biofisici diretti", effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all'interno di un campo elettromagnetico, che comprendono: 1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi; 2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre, la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali effetti possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e possono, pertanto, influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro; 3) correnti
  • 7. negli arti; - "effetti indiretti", effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali: 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo; 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno di campi magnetici statici; 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; 5) correnti di contatto. L’articolo si sofferma anche sulle definizioni dei valori limite: - "Valori limite di esposizione (VLE)", valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti; - "VLE relativi agli effetti sanitari", VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare; - "VLE relativi agli effetti sensoriali", VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali; - "valori di azione (VA)", livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione (specificate nel capo del TU). Inoltre si indica che nell'allegato XXXVI del TU parte II: 1) per i campi elettrici, per "VA inferiori" e "VA superiori" s'intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite nel presente capo; 2) per i campi magnetici, per "VA inferiori" s'intendono i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per "VA superiori" i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.»; Rimandando a futuri articoli l’approfondimento delle altre novità e modifiche del D.Lgs. 81/2008, concludiamo riportando il nuovo articolo 210-bis in materia di informazione e formazione per i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: Art. 210-bis (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei
  • 8. lavoratori per la sicurezza) 1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a) agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione; b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico; c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza. (Articolo di Tiziano Menduto) Decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 - Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (16G00172). Fonte: puntosicuro.it Il disegno di legge sulla semplificazione della sicurezza sul lavoro. E ci risiamo con le semplificazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Quando fu emanato il D.L. 21/6/2013 n. 69, meglio conosciuto come decreto del fare, poi convertito con la legge 9/8/2013 n. 98, con il quale il Governo ha maturato l’intenzione di semplificare le norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ho avuto modo di esprimere delle perplessità, che tuttora permangono, sul programma di volere apportare delle modifiche che indicate inizialmente come formali sono risultate poi tra l’altro essere in gran parte sostanziali, ad alcune disposizioni di legge in tale materia per il rischio al quale si andava in contro di abbassare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ora in data 19/07/2016 il Presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, ha depositato in Senato un disegno di legge, firmato anche dalla senatrice Serenella Fucksia, con lo scopo di riordinare e di semplificare ancor di più il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i..
  • 9. Sono tante le novità previste dal disegno di legge (DDL) e fra le più rilevanti si riscontrano: - una riduzione drastica della struttura del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che dagli attuali 306 articoli e 51 allegati passerebbe a 22 articoli e 5 allegati; - il riconoscimento di un ruolo dei medici del lavoro e di altri professionisti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inseriti in appositi elenchi da istituire, di supporto alle funzioni pubbliche con la possibilità di certificare, sotto la propria responsabilità, la correttezza delle misure di prevenzione e protezione adottate dai datori di lavoro; - la revisione, in tema di responsabilità, della colpa dei datori di lavoro che andrebbe ritenuta “colpa di organizzazione” con la conseguenza che tale responsabilità verrebbe meno ove i datori di lavoro stessi dimostrino di aver provveduto a organizzare l’azienda in modo corretto rispetto alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori. Secondo il DDL in altre parole i datori di lavoro che dimostrino il proprio diligente comportamento con l’adozione e l’efficace attuazione della normativa, con un’esimente che ricorda tanto quella della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 contenuta nell’art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, “non possono rispondere penalmente in caso di infortunio che sia derivato da grave negligenza del dirigente, del preposto o del lavoratore”; - il riconoscimento della non responsabilità dei datori di lavoro se gli stessi hanno ottemperato ai propri obblighi e se l'evento dannoso per il lavoratore sia risultato dovuto a “circostanze a lui estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le cui conseguenze non sarebbero state comunque inevitabili, nonostante il datore di lavoro si sia comportato in modo diligente”; - la limitazione dell’intervento degli organi di vigilanza e della magistratura ai soli casi in cui la certificazione fatta dai professionisti venga resa in modo fraudolento, con grave colpa professionale, o per mezzo di false dichiarazioni. Il DDL prevede comunque, per evitare problemi nel passaggio tra i due diversi "modelli" di gestione della salute e sicurezza, un periodo transitorio di tre anni nel quale al datore di lavoro è consentito anche di dimostrare di avere, in tutto o in parte, adempiuto ai propri obblighi del D. Lgs n. 81/2008; - la previsione di incentivi economici per l’adozione e l’attuazione delle misure organizzative di prevenzione e protezione dai rischi, demandando al Ministero del Lavoro ed all’INAIL il compito di individuare modalità e termini per la fruizione di “sensibili” sgravi sui premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
  • 10. Che dire dunque di questo disegno di legge? In realtà non si sa da dove cominciare per farne un commento. Lo stesso contiene alcuni punti positivi ma anche tanti altri la cui realizzazione appare alquanto utopistica e a volte azzardata. Il progetto infatti di ridurre il D. Lgs. n. 81/2008, che come è noto ha subìto già numerose integrazioni e che tuttora ha bisogno ancora di ulteriori interventi di chiarimento per una sua corretta applicazione (è stata istituita per questa finalità una Commissione per gli interpelli), a soli 22 articoli e 5 allegati sembra abbastanza ambizioso ma in realtà è in pratica assolutamente irrealizzabile a meno che non si vuole distruggere l’intero sistema di prevenzione previsto dalle direttive europee. L’affidare a medici e a professionisti interni ed esterni la certificazione della regolarità delle condizioni di sicurezza nell’ambito delle aziende sembra più una sorta di scaricabarile ed un tentativo di deresponsabilizzare in parte il datore di lavoro che in fondo è e rimane il primo garante della sicurezza nei luoghi di lavoro, e di addossare in pratica delle sue responsabilità alle figure intermedie aziendali (dirigenti, preposti e gli stessi lavoratori) e alle figure professionali interne o esterne dei certificatori i quali, nel caso di infortuni e di malattie professionali legati a specifiche carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, risponderebbero in primis per avere certificato come idonee le condizioni di sicurezza che non erano tali. Appare un po’ eccessivo, infatti, ridurre o eliminare le responsabilità del datore di lavoro solo se questi dimostra di avere posto in essere tutte le misure organizzative idonee rispetto alle esigenze di tutela dei propri lavoratori dipendenti e bisognerebbe vedere anche cosa ne pensano in merito i giuristi e i gestori della giustizia penale. Discutibile sembra inoltre il volere rivedere o più propriamente il volere abolire l’istituto della “prescrizione” di cui al D. Lgs. n. 758/1994 attualmente vigente, istituto che è risultato essere necessario per garantirsi dell’applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, e impensabile sarebbe l’obiettivo di volere valorizzare invece oltre modo l’istituto della “disposizione” da parte degli organi di vigilanza fino al punto addirittura assurdamente di penalizzare non più le inadempienze alle norme di sicurezza stesse, come ora avviene, ma l’inottemperanza alle “disposizioni” dettate dagli ispettori. Con l’introduzione di un sistema del genere e lasciate che ve lo dica uno che nel campo della vigilanza ispettiva ha operato per decenni si correrebbe il rischio in sostanza che i datori di lavoro, considerata la nota carenza della vigilanza pubblica e l’esiguità delle strutture ispettive, non sarebbero incentivati ad adottare gli interventi di sicurezza necessari in quanto per essi sarebbe
  • 11. più conveniente e più comodo aspettare gli eventuali provvedimenti degli organi di vigilanza, che nei loro interventi dovrebbero fornire, secondo le intenzioni del DDL, tutte le indicazioni indispensabili (anche questo difficilmente realizzabile), piuttosto che adottare nei luoghi di lavoro delle misure di prevenzione che casomai sono urgenti e indifferibili. Se tale disegno di legge fosse attuato si passerebbe in sostanza da un sistema fondato sul controllo pubblico e diretto sul campo delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro ad un sistema di autocontrollo, di autocertificazioni e di dichiarazioni di parte con i risultati che si possono facilmente immaginare. Basti pensare a quanto è accaduto con il sistema delle autocertificazioni della valutazione dei rischi che per fortuna ora è stato abrogato. Dalla lettura del disegno di legge emerge altresì una contraddizione fra il programma di volere depauperare il D. Lgs. n. 81/2008 delle specifiche indicazioni tecniche in esso contenute, falcidiandolo così come previsto, e l’obiettivo di affidare ai professionisti certificatori l’onere di asseverare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro il quale richiede al contrario la necessità di riferimenti più specifici, più tecnici e più particolari. E’ di insegnamento del resto l’esperienza fatta nel campo dell’antincendio nel quale si è riscontrato che da quando si è voluto affidare a professionisti il controllo della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro si è assistito ad un notevole incremento di norme tecniche specifiche necessarie per dare agli stessi un sicuro riferimento per lo svolgimento della loro attività. Di positivo nel DDL si riscontra, invece, l’intenzione di prevedere incentivi economici per l’adozione e l’attuazione delle misure organizzative di prevenzione e protezione dai rischi, ma poi si va a scoprire che è un obiettivo atavico già previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e mai messo in atto, e di demandare al Ministero del Lavoro ed all’INAIL il compito di individuare le modalità e i termini per la fruizione di “sensibili” sgravi sui premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. E’ vero infine che, per quanto si può leggere nell’articolo 20 del DDL, la semplificazione riguarderebbe per il momento solo il Titolo I del D. Lgs. n. 81/2008 in quanto lo stesso decreto prevede degli interventi legislativi per l’abrogazione e la sostituzione degli altri Titoli, ma se tanto mi dà tanto e se pensiamo ai “tempi biblici” necessari per l’approvazione in Italia delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro non c’è da aspettarsi proprio niente di buono. Sarebbe proprio opportuno quindi, ma neanche questo sarebbe una novità, che questo DDL rimanga nei cassetti del Parlamento. (Articolo di Gerardo Porreca)
  • 12. Senato della Repubblica, Disegno di legge d'iniziativa dei Sen. Maurizio SACCONI, Serenella FUCKSIA “ Disposizioni per il miglioramento sostanziale della salute e sicurezza dei lavoratori” (formato PDF, 438 kB). Fonte: puntosicuro.it In GU le norme tecniche prevenzione incendi alberghi oltre 25 posti letto. ROMA – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2016 il decreto del Ministero dell’Interno del 9 agosto 2016 che introduce norme tecniche per le strutture con oltre 25 posti letto, per tutte le attività indicate dal n.66 dell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ad esclusione di quelle all’aria aperta e dei rifugi alpini. Applicazione Le norme tecniche possono essere applicate alle realtà esistenti e a quelle di nuova realizzazione, e posso essere applicate “in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell’interno del 14 luglio 2015”. Riguardano in dettaglio: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati, alloggi turistici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie. Attività ricordiamo che dovranno avere più di 25 posti letto. Il decreto che le riporta entra in vigore nel trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione in GU avvenuta il 23 agosto. Con la sua introduzione viene modificata la sezione V Regole tecniche verticali dell’allegato 1 del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 Approvazione norme tecniche di prevenzione incendi, e ancora per quanto riguarda il decreto 3 agosto 2015 viene implementato il richiamo al n.66 nell’art. 2, comma 1, e vengono integrati i richiami al Decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, al Decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, e al Decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: Norme tecniche prevenzione incendi attività turistico alberghiere Fonte: quotidianosicurezza.it
  • 13. Lavori sotto tensione, pubblicato il quinto elenco. ROMA – Lavori sotto tensione. Pubblicato dal Ministero del Lavoro con decreto direttoriale del 1° agosto 2016 e in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2016 il quinto elenco delle aziende e dei formatori autorizzati a trattare lavori sotto tensione su impianti elettrici (articolo 82, comma 1, lettera c del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). L’elenco, che richiama il punto 3.4 dell’allegato I del Decreto 4 febbraio 2011 sostituisce integralmente il precedente del 21 luglio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.174 il 29 luglio 2014. Info: quinto elenco lavori sotto tensione Fonte: quotidianosicurezza.it