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LA MEDICINA LEGALE NELLE MARCHE
di Franco Pesaresi, responsabile staff Assessore regionale alla sanità delle Marche
Daniele Rodriguez, Istituto di Medicina legale dell’Università di Ancona
Adriano Tagliabracci , Istituto di Medicina legale dell’Università di Ancona


Pubblicato in “Agenzia sanitaria italiana” n. 24/1998, Roma, Edizioni A.S.I., 1998.



La regione Marche, nelle scorse settimane, ha provveduto a riorganizzare l’attività di Medicina
legale sulla base dei seguenti criteri :
 identificazione del ruolo autonomo della Medicina legale con l’identificazione puntuale delle
    prestazioni e dei livelli in cui avviene l’erogazione delle stesse ;
 organizzazione unitaria della Medicina legale preposta ad erogare prestazioni sia in ambito
    territoriale che in ambito ospedaliero ;
 collocazione della Medicina legale in ambito distrettuale.
La normativa regionale (delib. G.R. n. 1526/97), a differenza di precedenti previsioni legislative
regionali, ha riconosciuto l’esigenza di organizzare in maniera autonoma ed unitaria l’attività di
medicina legale, comprendendo sia quella erogata nel territorio, sia quella da erogare in ambito
ospedaliero. L’identificazione di un’area operativa autonoma medico-legale così articolata deriva
dalla constatazione che la disciplina di medicina legale è in area funzionale diversa da quella di
Sanità pubblica (area della medicina diagnostica e dei servizi, ex DM Sanità 16 maggio 1996,
n.413), che è stata ulteriormente individualizzata in autonomo raggruppamento scientifico-
disciplinare (DPR 12 aprile 1994 e DPR 6 maggio 1994) e deriva altresì dal richiamo normativo
posto a fondamento dell’istituzione del Dipartimento di prevenzione (art.7 del D.Lgsl. 30
dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni) che non contempla le funzioni medico-legali
previste dal legislatore all’art.14 lett. q) e 19 comma 1 della L. 833/1978. Infatti tale articolo
recita : “Le regioni istituiscono presso ciascuna USL un dipartimento di prevenzione cui sono
attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle USL ai sensi degli articoli 16, 20, e 21
della legge 23 dicembre 1978, n.833. Il dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi :
a) igiene e sanità pubblica ;
b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione ;
d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell’igiene della
    produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
    origine animale e loro derivati, e dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni
    zootecniche.....”.
A tale proposito si osserva che nel predetto art.7 del D.Lgsl. n.502/92 non vi è alcun richiamo né
all’art.14 della L.833/78 (infatti sono citati solo gli artt. 16, 20 e 21) né all’attività di Medicina
legale ( i punti a, b, c, d indicano altro e cioè : igiene e sanità pubblica, prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro, igiene degli alimenti e della nutrizione, veterinaria).
Per la identificazione delle prestazioni e delle funzioni medico-legali e per la determinazione delle
modalità organizzative la Regione Marche si è avvalsa del lavoro di un gruppo di studio, le cui
conclusioni sono state riprese integralmente dalla deliberazione della Giunta Regionale. E’
doveroso segnalare che il gruppo di studio ha lavorato tenendo conto di esperienze maturate in altre
regioni e di progetti elaborati , o in corso di elaborazione, in ambito universitario. In questa
prospettiva sono state particolarmente proficue le informazioni emerse nel corso degli incontri
                                                   1
periodici promossi dal prof. Paolo Benciolini nell’Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni
dell’Università di Padova, in tema, appunto, di organizzazione dell’attività di medicina legale in
varie regioni, nonché l’ampia e puntuale produzione documentale del prof. Francesco M. Avato,
direttore dell’Istituto di Medicina legale e delle Assicurazioni dell’Università di Ferrara.
Innanzitutto, è da osservare l’organizzazione in struttura autonoma dell’area operativa di medicina
legale e lo sviluppo trasversale della medesima per far fronte alle istanze extra ed intraospedaliere.
Ottemperando al D. Lgsl. N.502/1992 e succ. modificazioni, che individua tre sedi per l’erogazione
delle prestazioni sanitarie, dopo aver precisato che la medicina legale non fa parte del Dipartimento
di prevenzione, la collocazione non poteva che essere a livello di ospedale o di distretto.
Considerando che il distretto è più vicino ai bisogni dell’utente, la Giunta Regionale delle Marche
ha ritenuto di individuare questa sede per la allocazione della struttura medico-legale.

Le prestazioni sono state classificate in tre livelli sulla base della complessità delle medesime. In
sintonia con la premessa della unitarietà delle prestazioni medico-legali, non è stata operata alcuna
differenziazione fra prestazioni ospedaliere ed extraospedaliere. Al 1° livello sono necessariamente
confluite tutte le attività accertative e certificative rese sul territorio anche da personale non
specializzato. Le prestazioni medico-legali di 1° livello comprendono, essenzialmente, gli
accertamenti sanitari - e relativa certificazione - che, in relazione alle esigenze territoriali e di
personale nella singola realtà locale, possono essere espletate anche da personale non specialista. Il
personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo che concorre alla effettuazione di
prestazioni medico legali dipende, dal punto di vista organizzativo e funzionale, dal responsabile
dell’area di medicina legale di 2° livello, o, a livello dell’azienda del capoluogo di provincia, dal
responsabile delle prestazioni medico-legali di 3° livello.
Al 2° livello è stata riconosciuta attività di coordinamento e di organizzazione e sono state collocate
prestazioni con carattere di collegialità e di maggiore complessità, in ambito anche ospedaliero. Le
prestazioni di medicina legale di 2° livello comprendono le attività di coordinamento e
organizzazione delle prestazioni di 1° livello e di formazione del personale che le eroga, nonché
quelle che richiedono - anche per esplicite previsioni di legge - una specifica preparazione medico-
legale degli operatori. Lo svolgimento delle predette attività richiede specifica competenza,
unitarietà di intervento e dunque accentramento in una struttura diretta da un dirigente di 1° livello
fascia A di medicina legale (ex coadiutore sanitario di medicina legale o aiuto corresponsabile
ospedaliero di medicina legale). Le prestazioni medico-legali sono rese in ambito ospedaliero ed
extraospedaliero, garantendo la massima accessibilità delle stesse all’utenza.
Al 3° livello fanno riferimento prestazioni collegiali da rendersi in ambito provinciale, accertamenti
complessi ed attività di formazione ed aggiornamento del personale. Richiedono specifica
competenza e livelli di responsabilità operativa afferenti alla figura apicale.

Le prestazioni di 1°, 2° e 3° livello sono erogate, sulla base delle concrete esigenze delle aziende, e
della tipologia della prestazione, sia a livello territoriale extraospedaliero, sia a livello ospedaliero.
Tutte debbono necessariamente avere modalità di erogazione tale da soddisfare la massima
capillarità delle prestazioni rese ai cittadini. In sistesi la collocazione delle strutture medico-legali
avverrà in base al tipo di prestazioni erogate, così di seguito riportato :
 prestazioni di medicina legale di 1° livello : Distretto sanitario ;
 prestazioni di medicina legale di 2° livello : Azienda USL ;
 prestazioni di medicina legale di 3° livello : Azienda USL capoluogo di provincia.

In ciascuna azienda sanitaria locale è costituita un’area operativa di Medicina legale organizzata in
struttura autonoma, che eroga prestazioni di 1° e 2° livello. La struttura medico-legale si avvale del
personale, sanitario e non, e delle attrezzature utilizzate per la erogazione delle prestazioni medico

                                                    2
legali. Tale struttura, che in relazione alle funzioni svolte in ambito ospedaliero ed extraospedaliero
dovrà avere uno sviluppo trasversale e sarà allocato in locali propri idonei allo scopo in sede di
Distretto, sarà coordinata dal dirigente medico di 1° livello. Il coordinamento delle attività di
Medicina legale dei Distretti sarà garantito da uno dei dirigenti di 1° livello in possesso della
specializzazione in medicina legale o, in subordine, dell’anzianità di servizio negli attuali settori di
medicina legale. Il responsabile dell’area di medicina legale farà riferimento, per il necessario
coordinamento, al responsabile del dipartimento dei servizi territoriali della azienda sanitaria.

Nell’azienda USL che ha sede nel capoluogo di provincia è costituito un Servizio di Medicina
Legale, diretto da un dirigente medico di 2° livello di Medicina legale (ex primario in possesso
della idoneità specifica nella disciplina), ove saranno espletate, oltre ad attività di Medicina legale
di 1° e 2° livello, anche quelle di 3° livello. Le prestazioni di 3° livello dovranno essere garantite
anche alle altre aziende USL e aziende ospedaliere della provincia mediante apposite convenzioni
interaziendali con il servizio di Medicina legale dell’azienda USL provinciale di riferimento
tenendo altresì conto, per la erogazione di prestazioni che richiedono apparecchiature e tecniche
sofisticate e particolari competenze professionali, della presenza di un servizio di Medicina legale
nell’ambito della convenzione Università-azienda ospedaliera Umberto I° di Ancona.
La presenza del Servizio di medicina legale nella sede dell’azienda capoluogo di provincia
risponde ad esigenze di organizzazione aziendale della Regione, di disponibilità di risorse e di
programmazione sanitaria, ma consente comunque di coprire le istanze di prestazioni medico-legali
di tutte le altre aziende USL. Occorre a questo punto ricordare che la regione Marche ha 13 aziende
USL (e 4 aziende ospedaliere) con un bacino di utenza piuttosto limitato (mediamente intorno a
centomila abitanti) ancorchè distribuito su un territorio esteso. Oltre ad assicurare prestazioni
previste a livello interaziendale, specie per quanto riguarda Commissioni ed attività di riscontro
diagnostico, il servizio di Medicina legale dell’azienda USL deve soprattutto rappresentare la
struttura di riferimento per garantire autonomia culturale, organizzativa ed operativa alle strutture
di medicina legale delle diverse aziende, al fine di assicurare la omogeneità della prestazione
medico-legale nell’intera regione.
Da ultimo occorre sottolineare che l’individuazione di figure e di qualifiche specifiche dovrebbe
assicurare che alla direzione delle costituende strutture medico-legali siano chiamati medici-legali
preparati e competenti.




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La medicina legale nelle marche. 1998

  • 1. LA MEDICINA LEGALE NELLE MARCHE di Franco Pesaresi, responsabile staff Assessore regionale alla sanità delle Marche Daniele Rodriguez, Istituto di Medicina legale dell’Università di Ancona Adriano Tagliabracci , Istituto di Medicina legale dell’Università di Ancona Pubblicato in “Agenzia sanitaria italiana” n. 24/1998, Roma, Edizioni A.S.I., 1998. La regione Marche, nelle scorse settimane, ha provveduto a riorganizzare l’attività di Medicina legale sulla base dei seguenti criteri :  identificazione del ruolo autonomo della Medicina legale con l’identificazione puntuale delle prestazioni e dei livelli in cui avviene l’erogazione delle stesse ;  organizzazione unitaria della Medicina legale preposta ad erogare prestazioni sia in ambito territoriale che in ambito ospedaliero ;  collocazione della Medicina legale in ambito distrettuale. La normativa regionale (delib. G.R. n. 1526/97), a differenza di precedenti previsioni legislative regionali, ha riconosciuto l’esigenza di organizzare in maniera autonoma ed unitaria l’attività di medicina legale, comprendendo sia quella erogata nel territorio, sia quella da erogare in ambito ospedaliero. L’identificazione di un’area operativa autonoma medico-legale così articolata deriva dalla constatazione che la disciplina di medicina legale è in area funzionale diversa da quella di Sanità pubblica (area della medicina diagnostica e dei servizi, ex DM Sanità 16 maggio 1996, n.413), che è stata ulteriormente individualizzata in autonomo raggruppamento scientifico- disciplinare (DPR 12 aprile 1994 e DPR 6 maggio 1994) e deriva altresì dal richiamo normativo posto a fondamento dell’istituzione del Dipartimento di prevenzione (art.7 del D.Lgsl. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni) che non contempla le funzioni medico-legali previste dal legislatore all’art.14 lett. q) e 19 comma 1 della L. 833/1978. Infatti tale articolo recita : “Le regioni istituiscono presso ciascuna USL un dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle USL ai sensi degli articoli 16, 20, e 21 della legge 23 dicembre 1978, n.833. Il dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi : a) igiene e sanità pubblica ; b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ; c) igiene degli alimenti e della nutrizione ; d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.....”. A tale proposito si osserva che nel predetto art.7 del D.Lgsl. n.502/92 non vi è alcun richiamo né all’art.14 della L.833/78 (infatti sono citati solo gli artt. 16, 20 e 21) né all’attività di Medicina legale ( i punti a, b, c, d indicano altro e cioè : igiene e sanità pubblica, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, igiene degli alimenti e della nutrizione, veterinaria). Per la identificazione delle prestazioni e delle funzioni medico-legali e per la determinazione delle modalità organizzative la Regione Marche si è avvalsa del lavoro di un gruppo di studio, le cui conclusioni sono state riprese integralmente dalla deliberazione della Giunta Regionale. E’ doveroso segnalare che il gruppo di studio ha lavorato tenendo conto di esperienze maturate in altre regioni e di progetti elaborati , o in corso di elaborazione, in ambito universitario. In questa prospettiva sono state particolarmente proficue le informazioni emerse nel corso degli incontri 1
  • 2. periodici promossi dal prof. Paolo Benciolini nell’Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni dell’Università di Padova, in tema, appunto, di organizzazione dell’attività di medicina legale in varie regioni, nonché l’ampia e puntuale produzione documentale del prof. Francesco M. Avato, direttore dell’Istituto di Medicina legale e delle Assicurazioni dell’Università di Ferrara. Innanzitutto, è da osservare l’organizzazione in struttura autonoma dell’area operativa di medicina legale e lo sviluppo trasversale della medesima per far fronte alle istanze extra ed intraospedaliere. Ottemperando al D. Lgsl. N.502/1992 e succ. modificazioni, che individua tre sedi per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, dopo aver precisato che la medicina legale non fa parte del Dipartimento di prevenzione, la collocazione non poteva che essere a livello di ospedale o di distretto. Considerando che il distretto è più vicino ai bisogni dell’utente, la Giunta Regionale delle Marche ha ritenuto di individuare questa sede per la allocazione della struttura medico-legale. Le prestazioni sono state classificate in tre livelli sulla base della complessità delle medesime. In sintonia con la premessa della unitarietà delle prestazioni medico-legali, non è stata operata alcuna differenziazione fra prestazioni ospedaliere ed extraospedaliere. Al 1° livello sono necessariamente confluite tutte le attività accertative e certificative rese sul territorio anche da personale non specializzato. Le prestazioni medico-legali di 1° livello comprendono, essenzialmente, gli accertamenti sanitari - e relativa certificazione - che, in relazione alle esigenze territoriali e di personale nella singola realtà locale, possono essere espletate anche da personale non specialista. Il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo che concorre alla effettuazione di prestazioni medico legali dipende, dal punto di vista organizzativo e funzionale, dal responsabile dell’area di medicina legale di 2° livello, o, a livello dell’azienda del capoluogo di provincia, dal responsabile delle prestazioni medico-legali di 3° livello. Al 2° livello è stata riconosciuta attività di coordinamento e di organizzazione e sono state collocate prestazioni con carattere di collegialità e di maggiore complessità, in ambito anche ospedaliero. Le prestazioni di medicina legale di 2° livello comprendono le attività di coordinamento e organizzazione delle prestazioni di 1° livello e di formazione del personale che le eroga, nonché quelle che richiedono - anche per esplicite previsioni di legge - una specifica preparazione medico- legale degli operatori. Lo svolgimento delle predette attività richiede specifica competenza, unitarietà di intervento e dunque accentramento in una struttura diretta da un dirigente di 1° livello fascia A di medicina legale (ex coadiutore sanitario di medicina legale o aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina legale). Le prestazioni medico-legali sono rese in ambito ospedaliero ed extraospedaliero, garantendo la massima accessibilità delle stesse all’utenza. Al 3° livello fanno riferimento prestazioni collegiali da rendersi in ambito provinciale, accertamenti complessi ed attività di formazione ed aggiornamento del personale. Richiedono specifica competenza e livelli di responsabilità operativa afferenti alla figura apicale. Le prestazioni di 1°, 2° e 3° livello sono erogate, sulla base delle concrete esigenze delle aziende, e della tipologia della prestazione, sia a livello territoriale extraospedaliero, sia a livello ospedaliero. Tutte debbono necessariamente avere modalità di erogazione tale da soddisfare la massima capillarità delle prestazioni rese ai cittadini. In sistesi la collocazione delle strutture medico-legali avverrà in base al tipo di prestazioni erogate, così di seguito riportato :  prestazioni di medicina legale di 1° livello : Distretto sanitario ;  prestazioni di medicina legale di 2° livello : Azienda USL ;  prestazioni di medicina legale di 3° livello : Azienda USL capoluogo di provincia. In ciascuna azienda sanitaria locale è costituita un’area operativa di Medicina legale organizzata in struttura autonoma, che eroga prestazioni di 1° e 2° livello. La struttura medico-legale si avvale del personale, sanitario e non, e delle attrezzature utilizzate per la erogazione delle prestazioni medico 2
  • 3. legali. Tale struttura, che in relazione alle funzioni svolte in ambito ospedaliero ed extraospedaliero dovrà avere uno sviluppo trasversale e sarà allocato in locali propri idonei allo scopo in sede di Distretto, sarà coordinata dal dirigente medico di 1° livello. Il coordinamento delle attività di Medicina legale dei Distretti sarà garantito da uno dei dirigenti di 1° livello in possesso della specializzazione in medicina legale o, in subordine, dell’anzianità di servizio negli attuali settori di medicina legale. Il responsabile dell’area di medicina legale farà riferimento, per il necessario coordinamento, al responsabile del dipartimento dei servizi territoriali della azienda sanitaria. Nell’azienda USL che ha sede nel capoluogo di provincia è costituito un Servizio di Medicina Legale, diretto da un dirigente medico di 2° livello di Medicina legale (ex primario in possesso della idoneità specifica nella disciplina), ove saranno espletate, oltre ad attività di Medicina legale di 1° e 2° livello, anche quelle di 3° livello. Le prestazioni di 3° livello dovranno essere garantite anche alle altre aziende USL e aziende ospedaliere della provincia mediante apposite convenzioni interaziendali con il servizio di Medicina legale dell’azienda USL provinciale di riferimento tenendo altresì conto, per la erogazione di prestazioni che richiedono apparecchiature e tecniche sofisticate e particolari competenze professionali, della presenza di un servizio di Medicina legale nell’ambito della convenzione Università-azienda ospedaliera Umberto I° di Ancona. La presenza del Servizio di medicina legale nella sede dell’azienda capoluogo di provincia risponde ad esigenze di organizzazione aziendale della Regione, di disponibilità di risorse e di programmazione sanitaria, ma consente comunque di coprire le istanze di prestazioni medico-legali di tutte le altre aziende USL. Occorre a questo punto ricordare che la regione Marche ha 13 aziende USL (e 4 aziende ospedaliere) con un bacino di utenza piuttosto limitato (mediamente intorno a centomila abitanti) ancorchè distribuito su un territorio esteso. Oltre ad assicurare prestazioni previste a livello interaziendale, specie per quanto riguarda Commissioni ed attività di riscontro diagnostico, il servizio di Medicina legale dell’azienda USL deve soprattutto rappresentare la struttura di riferimento per garantire autonomia culturale, organizzativa ed operativa alle strutture di medicina legale delle diverse aziende, al fine di assicurare la omogeneità della prestazione medico-legale nell’intera regione. Da ultimo occorre sottolineare che l’individuazione di figure e di qualifiche specifiche dovrebbe assicurare che alla direzione delle costituende strutture medico-legali siano chiamati medici-legali preparati e competenti. 3