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Periodo dal 1° al 30 Aprile 2023
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
APRILE 2023
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
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Sommario
ACQUA TUTELA E GESTIONE................................................................................................6
Italia del Nord sempre più assediata dalla siccità (Documentazione Nazionale).................6
Investimenti e orientamenti della BEI per la tutela della risorsa acqua (Documentazione
Comunitaria) ..............................................................................................................................6
Norme urgenti contro la scarsità idrica (Normativa Nazionale)...........................................7
Rinaturazione dell'area del Po (Normativa Nazionale)........................................................10
Il piano per l’acqua in Francia (Documentazione Internazionale) .....................................11
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .......................................................................................12
Parere su proposta Regolamento Ripristino della natura (Normativa Comunitaria).......12
ARIA .............................................................................................................................................13
Proventi aste CO2 per fondo programma nazionale controllo inquinamento aria
(Normativa Nazionale).............................................................................................................13
Risorse per eliminare i superamenti dei limiti di qualità dell’aria (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................14
BENI PAESAGGISTICI.............................................................................................................15
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................15
CACCIA TUTELA ANIMALI...................................................................................................16
Controlli sul benessere degli animali per il trasporto di animali con navi (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................16
EFFETTO SERRA ......................................................................................................................17
Indagine sulla opinione dei giovani europei sui mutamenti climatici (Documentazione
Comunitaria..............................................................................................................................17
Indagine sul clima degli abitanti dell’Africa e del Medio Oriente (Documentazione
Internazionale) .........................................................................................................................17
Climate Change 2023 VI Rapporto IPCC (Documentazione Internazionale) ..................18
Giustizia climatica ONU chiede un parere alla Corte Internazionale di Giustizia
(Documentazione Internazionale)...........................................................................................23
Modifiche ai Regolamenti UE: sulla comunicazione alla Commissione di progetti di
investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e sul meccanismo di
governance (normativa UE)....................................................................................................23
Stato europeo del clima (ESOTC) 2022 (Documentazione Comunitaria) ..........................25
Emissioni di gas serra ITA in aumento strategico (Documentazione Nazionale) ..............25
I 10 key trend sul clima in Italia (Documentazione Nazionale)...........................................26
Gli ambientalisti portano la UE in Tribunale per l’estensione della tassonomia verde a
gas e nucleare (Documentazione Comunitaria).....................................................................27
Inviato speciale per il cambiamento climatico (Normativa Nazionale) ..............................28
Numero di quote per la riserva stabilizzatrice del mercato UE scambio di quote di
emissioni CO2 al 2030 (Normativa Comunitaria).................................................................28
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Nuovi obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................30
Motivazioni delle imprese ad investire nei mutamenti climatici (Documentazione
Comunitaria) ............................................................................................................................31
La riduzione della massa dei ghiacciai per effetto serra (Documentazione Internazionale)
....................................................................................................................................................32
Come passare ad un sistema alimentare sostenibile (Documentazione Comunitaria)......32
Un dibattito informato sulla carne coltivata (Documentazione Nazionale)........................35
Impignorabili le risorse del Fondo italiano per il clima (Normativa Nazionale) ...............36
Registro pubblico dei crediti di carbonio da attività agroforestale (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................36
Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione
dei rischi climatici (Normativa Nazionale) ............................................................................37
Inviato speciale per il cambiamento climatico (Normativa Nazionale) ..............................38
Piano rischi in agricoltura (Normativa Nazionale)...............................................................38
ENERGIA.....................................................................................................................................39
Fattore di energia primaria per l’energia elettrica (Normativa Comunitaria).................39
Specifiche consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................39
Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................40
World Energy Transitions Outlook Preview (Documentazione Internazionale)...............41
Impianti italiani e perdite di metano (Documentazione Nazionale)....................................43
Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................43
Agenzia del Demanio e Comunità Energetiche (Normativa Nazionale).............................44
Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di
servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Normativa Nazionale) ...........................45
Semplificazione VIA per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................45
Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................46
Estensione all’idrogeno da biomasse degli incentivi per il biometano (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................46
Nuove aree idonee ex lege alla installazione di impianti da fonti rinnovabili (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................47
Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................50
Concessioni da parte dei Comuni di aree per realizzare impianti da fonti rinnovabili
(Normativa Nazionale).............................................................................................................51
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Procedure autorizzazione impianti di accumulo elettrochimico collegati a fonti
rinnovabili (Normativa Nazionale).........................................................................................51
Autorizzazione Paesaggistica e interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti
rinnovabili (Normativa Nazionale).........................................................................................52
Proroga accesso agli incentivi sulla produzione di biometano e biocarburanti (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................53
Infrastrutture alta tensione FFSS e impianti fotovoltaici (Normativa Nazionale) ............53
Comunità Energetiche estensione soggetti promotori (Normativa Nazionale)..................54
Impianti fotovoltaici ubicati manufatti strumentali alla attività agricola (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................55
I rischi occupazionali nelle Regioni a transizione energetica (Documentazione
Comunitaria) ............................................................................................................................55
ENI contro la transizione energetica (Documentazione Nazionale)....................................59
Indirizzi di Legambiente per la transizione energetica dell’edilizia (Documentazione
Nazionale) .................................................................................................................................59
Accesso prioritario alle reti di trasmissione distribuzione dell’elettricità prodotta da fonti
rinnovabili (Giurisprudenza Comunitaria)...........................................................................60
Aree idonee alla installazione di impianti da fonti rinnovabili (Giurisprudenza
Costituzionale)..........................................................................................................................61
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................66
Proposta Direttiva su fondatezza e comunicazione di asserzioni ambientali esplicite
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................66
Collegare tutte le capitali e i cittadini europei con una rete ferroviaria ad alta velocità
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................68
MARE ...........................................................................................................................................69
Ritardi della UE sulle emissioni di gas serra dalle navi (Documentazione Internazionale)
....................................................................................................................................................69
Studio sui costi a carico del sistema marittimo per i mutamenti climatici
(Documentazione Internazionale)...........................................................................................70
No alla proroga automatica di concessioni di occupazione del demanio marittimo
(Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................72
MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................74
Attuazione obbligo utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti tra diverse
tipologie di biocarburanti (Normativa Nazionale)................................................................74
Rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture
nuove (Normativa Comunitaria) ............................................................................................74
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMBIENTE ...................................................................75
Avvalimento personale per la transizione ecologica (Normativa Nazionale).....................75
RIFIUTI........................................................................................................................................76
Garanzie finanziamento RAEE da pannelli fotovoltaici (Normativa Nazionale) ..............76
Interventi in siti oggetto di bonifica nuova disciplina (Normativa Nazionale)...................76
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Raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................78
Protocollo con la gestione dei RAEE (Documentazione Nazionale)....................................78
Materie plastiche – i fatti 2022 (Documentazione Comunitaria).........................................79
Rapporto sulla plastica della Banca Europea degli Investimenti (BEI) Documentazione
Comunitaria..............................................................................................................................79
Tossicità microplastica e trasferimento trofico in organismi d'acqua dolce
(Documentazione Nazionale)...................................................................................................81
RUMORE .....................................................................................................................................83
Piani di azione contro rumore strade principali e ferrovie (Giurisprudenza Comunitaria)
....................................................................................................................................................83
SUOLO DIFESA IDROGEOLOGIC E IDRAULICA.............................................................84
Interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................84
Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture
idriche (Normativa Nazionale)................................................................................................85
VIA VAS .......................................................................................................................................87
Semplificazione VIA per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................87
Impianti da Fonti rinnovabili esentati ex lege dalla VIA (Normativa Nazionale) .............87
Nuove soglie per applicare la VIA per il fotovoltaico e l’idroelettrico (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................89
VIGILANZA AMBIENTALE E DELITTI AMBIENTALI....................................................90
Tutela penale dell’ambiente in arrivo nuova Direttiva (Normativa Comunitaria) ...........90
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ACQUA TUTELA E GESTIONE
Italia del Nord sempre più assediata dalla siccità (Documentazione Nazionale)
Osservatorio Anbi dello scorso 27 marzo 2023 Secondo il Joint Research Centre (Centro Comune
di Ricerca) della Commissione Europea, nell’inverno appena concluso, la neve sulle Alpi è stata il
30% in meno rispetto al 2022 quando, alla fine di Febbraio, il deficit sulla media era già del 67%!
Non solo: mentre lo scorso anno, la carenza di neve era maggiormente evidente nel NordOvest,
ora la scarsità di risorsa colpisce tutto il versante italiano dell’arco alpino. La quantità di neve
caduta sulle Alpi, fino a fine Febbraio, è stimabile in 2,9 miliardi di metri cubi, a fronte di una
media storica di mld. mc.8,7 e dei 4 miliardi di metri cubi presenti nello stesso periodo del 2022.
LINK AL REPORT SETTIMANALE ANBI:
https://www.ambientidiacqua.it/public/anbinforma/ANBI20230329_anno-xxv-n-11.html
Investimenti e orientamenti della BEI per la tutela della risorsa acqua
(Documentazione Comunitaria)
Oggi, circa due miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile sicura e circa la metà della
popolazione mondiale sperimenta una grave carenza d'acqua per almeno una parte dell'anno. Le
nostre limitate risorse di acqua dolce sono già sovraccariche da popolazioni in crescita ed
economie assetate di acqua. Entro il 2030, la domanda globale di acqua avrà superato
l'approvvigionamento sostenibile del 40%. Man mano che la domanda di acqua cresce e le
temperature aumentano, la scarsità d'acqua minaccerà più vite, mezzi di sussistenza e la stabilità
delle società di tutto il mondo.
Come possiamo invertire la tendenza in modo che l'acqua dia potere alle comunità, protegga le
nostre economie e mantenga il pianeta vivibile? Proprio come con i benefici pubblici globali come
un clima pulito e la salute, c'è una tendenza a concentrarsi sui costi del miglioramento oggi,
piuttosto che sui maggiori benefici a lungo termine di investire nella conservazione delle risorse
naturali. Il settore idrico oggi è sottofinanziato e cronicamente a corto di capacità per soddisfare la
domanda. Ma se vogliamo raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) di garantire acqua
pulita e servizi igienico-sanitari per tutti, dobbiamo quadruplicare l'attuale spesa globale per
l'acqua, a oltre 1 trilione di dollari all'anno (1,21% del PIL globale). Dobbiamo anche recuperare i
470 miliardi di dollari che perdiamo ogni anno a causa dei danni causati dalle inondazioni e della
scarsa irrigazione.
Secondo il Paper della BEI gli attuali livelli di investimento per l'acqua sono insufficienti per
affrontare le sfide in gioco. Il Dipartimento delle Nazioni Unite per l'Economia e gli Affari Sociali
segnalano un deficit di finanziamento del 61% per il raggiungimento di acqua e servizi igienico-
sanitari sostenibili per tutti. La radice del problema risiede in una serie di fallimenti del mercato
che riducono gli incentivi agli investimenti per il settore privato. Nel settore idrico, i maggiori
ostacoli agli investimenti sono la frammentazione del mercato, la regolamentazione incertezza,
limiti di capacità tra i promotori del settore pubblico e accesso limitato ai finanziamenti.
Sulla base della sua visione e del suo impegno nella tabella di marcia della Banca del clima e nel
quadro degli obiettivi di tutela dell'ambiente, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha un
ruolo da svolgere nell'aiutare il superamento dei fallimenti delle operazioni legate al ruolo del
mercato nella tutela dell'acqua, avendo provveduto 80 miliardi di euro di investimenti dal 1960. Il
Paper informa gli stakeholder interni ed esterni della Banca sui propri orientamenti strategici nel
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settore idrico. In un contesto di limitati finanziamenti disponibili, presenta le priorità di
investimento in beni infrastrutturali convenzionali così come innovazioni, come l'economia
circolare, basata soluzioni naturali e digitalizzazione. Il Paper evidenzia le tipologie di investimenti
che massimizzeranno l'impatto della Banca e accelerare il raggiungimento dei suoi obiettivi
climatici e ambientali. Gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire in tutto il mondo.
Tuttavia, l'acqua rimane in gran parte assente nelle strategie net-zero nonostante sia il fattore
abilitante invisibile per la transizione verso un'economia verde.
Il Paper fa luce sul ruolo importante che i sistemi idrici resilienti ai cambiamenti climatici possono
svolgere sviluppo sostenibile per tutti.
LINK AL PAPER DELLA BEI SUGLI ORIENTAMENTI PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA
https://www.eib.org/attachments/lucalli/20230016_eib_water_sector_orientation_en.pdfLINK
AL SITO DELLA BEI SULLA RISORSA IDRICA:
https://www.eib.org/en/stories/water-crisis-
investment?utm_source=mailjet&utm_medium=Email&utm_campaign=march&utm_content=n
a
Norme urgenti contro la scarsità idrica (Normativa Nazionale)
Pubblicato il Decreto Legge n° 39 del 14 aprile 2023 che istituisce, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica quale organo collegiale presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e a cui partecipano altri Ministeri compreso l’Ambiente. Alla cabina quando si discute
di problematiche regionali sono invitate le Regioni.
La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento
e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.
Sono previste, dall’articolo 12 del Decreto Legge, sanzioni più pesanti per la estrazione illegale di
risorsa idrica e cattiva manutenzione delle dighe modificando in tal senso il testo unico sulle acque
e gli impianti elettrici.
COMMISSARIAMENTO OPERE URGENTI
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge (dal 15 aprile 2023), la Cabina
di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far
fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte
del Commissari straordinario nominato con apposito DPCM. La ricognizione indica, per ciascun
intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo
ordine di priorità di finanziamento.
RISORSE PRESE DA RIMODULAZIONE DI RISORSE NON ANCORA VINCOLATE DA OBBLIGHI
CONTRATTUALI
La distribuzione dei finanziamenti alle opere di cui sopra avviene con apposito decreto entro 15
giorni dalla ricognizione sopra richiamata. Il Decreto indica per ogni intervento il cronoprogramma
procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo
complessivo dell'intervento.
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ESERCIZIO POTERI SOSTITUVI IN CASO DI DISSENSO
In caso di dissensi, ritardi delle opere dichiarate urgenti e finanziate secondo le modalità sopra
richiamate la Cabina di Regia propone esercizio del potere sostitutivo ex articolo 12 legge
108/2021 (2) quindi con deroghe anche a norme ambientali.
MISURE PER GARANTIRE L'EFFICIENTE UTILIZZO DEI VOLUMI DEGLI INVASI PER IL CONTRASTO
ALLA CRISI IDRICA
Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale
ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente, provvede
alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate
dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso
della risorsa.
VASCHE DI RACCOLTA DI ACQUE PIOVANE PER USO AGRICOLO
Tali vasche sono considerate attività edilizia libera da permesso di costruire o altro titolo abilitativo
(sono fatte salve norme paesaggio, vincolo idrogeologico) fino a un volume massimo di 50 metri
cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.
RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE AD USO IRRIGUO
Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo
a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni
minime di cui all'Allegato A al Decreto Legge qui esaminato, é autorizzato fino al 31 dicembre 2023
dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del Regolamento
(UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020 (3).
L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano
l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti,
nonché ciascuna amministrazione interessata.
Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere,
concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di
autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione sentiti i responsabili del
trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue.
Il termine per la conclusione del procedimento unico é pari a quarantacinque giorni dalla data di
ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico di
cui al terzo periodo, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere
sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.
FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE)
Il Decreto Legge qui esaminato modifica l’articolo 127 del testo unico ambientale che ora risulta
così disciplinato: “Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i
fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove
applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato
2
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32020R0741
9
nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego
risulti appropriato. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA VIA AGLI IMPIANTI DI DESALINIZZAZIONE
La legge 60/2022 c.d. Salva Mare prevedeva che detti impianti sono sottoposti a VIA ordinaria
aggiungendo una voce (punto 17-ter) all’allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006.
Il nuovo Decreto Legge all’articolo 10 prevede invece che solo gli impianti di desalinizzazione di
capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (lettera appositamente introdotta
nell’allegato IV dal nuovo Decreto Legge), sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA.
Viene inoltre cancellato il periodo previsto dal comma 2 articolo 12 legge Salva Mare che
prevedeva il rinvio ad apposito Decreto che doveva definire, per gli scarichi di tali impianti, criteri
specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006. Al posto di questo rinvio ad un decreto viene invece direttamente
modificata la parte terza all'Allegato 5 del Dlgs 152/2006, introducendo un punto 1.2.3-bis
“SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI
DISSALAZIONE”.
Inoltre, si prevede modificando sempre l’articolo 12 della legge Salva Mare che con decreto del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute (di intesa con la
Conferenza stato regioni città), sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi
ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione, mentre viene eleminato il
riferimento ai criteri per individuare le soglie di applicabilità della VIA
OSSERVATORIO DISTRETTUALE PERMANENTE SUGLI UTILIZZI IDRICI
Il nuovo Decreto legge introduce un nuovo articolo 63-bis al DLgs 152/2006 che prevede la
istituzione presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale, quale proprio organo, è istituito un
osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici.
L’Osservatorio svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la
raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel
distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i
volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con
riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro
conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro
conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di
esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle
possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione
distrettuale di cui agli articoli 117 (piano di gestione del distretto idrografico) e 145 (equilibrio
bilancio idrico) ex Dlgs 152/2006, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici (4).
4
https://www.mase.gov.it/notizie/strategia-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-0
10
PIANO DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALLA CRISI IDRICA
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, é approvato un piano di comunicazione nei limiti delle risorse a tal
fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad assicurare
un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel
territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto
economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni
necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.
TESTO DECRETO LEGGE 39/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-14&atto.codiceRedazionale=23G00047&elenco30giorni=false
Rinaturazione dell'area del Po (Normativa Nazionale)
L’articolo 42 della legge 41/2023 prevede che gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4,
Investimento 3.3 (5), del PNRR compresi nel Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del
Po approvato con decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
n. 96 del 2 agosto 2022 sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
Il comma 1 articolo 21-bis della legge 51/2022 prevede che al fine di contribuire a soddisfare il
fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli
strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale
utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici e assicurando
al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un
sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, le Autorità di
bacino distrettuale procedono al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico
entro il 31 dicembre 2024, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle
derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto
dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.
L’articolo 42 della legge 41/2023 sposta al 31 dicembre 2025 la data sopra riportata.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
5
https://www.mase.gov.it/pagina/componente-4-m2c4-tutela-del-territorio-e-della-risorsa-idrica
11
Il piano per l’acqua in Francia (Documentazione Internazionale)
Presentato il 30 Marzo 2023 dal Presidente Macron il Plan Eau (piano di azione per la gestione
resiliente e concertata dell’acqua).
Il Piano ha un duplice obiettivo:
1. a breve termine: prepararsi per la prossima estate ed evitare il più possibile tagli all'acqua
potabile;
2. entro il 2030: ottenere un risparmio idrico del 10% in tutti i settori.
Il Piano presenta quindi un elenco di 53 azioni per raggiungere questi obiettivi.
In Francia circa "un litro di acqua potabile su cinque va in perdita", e anche un litro su due
in alcuni territori, secondo l'esecutivo. Per combattere questo spreco, il piano prevede di stanziare
180 milioni di euro dei 475 milioni aggiuntivi all'anno per assorbire urgentemente le perdite nei
comuni più in difficoltà su questo punto (170 città sono elencate come "punti neri").
Il piano fissa anche l'obiettivo di riutilizzare il 10% delle acque reflue entro il 2030. Il Presidente
della Repubblica vuole il riutilizzo di "300 milioni di metri cubi, ovvero tre piscine olimpioniche per
comune [...] o 3.500 bottiglie d'acqua per persona francese all'anno."
Il Piano rimuove in gran parte la problematica del consumo di acqua dalle numerose centrali
nucleari francesi.
L’Associazione Réseau Sortir du Nucléaire ha fatto notare in un suo comunicato (6) che il 51% di
tutte le risorse idriche superficiali e sotterranee estratte viene utilizzato per raffreddare le centrali
nucleari. Di questi, solo il 12% verrebbe consumato (cioè non restituito ai fiumi di origine). Ma non
è sempre stato così. Il 28 marzo, era ancora possibile leggere sul sito web del Ministero della
Transizione Ecologica che il raffreddamento delle centrali elettriche era la seconda attività più
dispendiosa in termini di acqua con il 31% di tutte le risorse idriche consumate. Il giorno prima del
discorso del Capo dello Stato, questa quota era scesa al 12%, cioè appena al di sotto del consumo
di acqua potabile ! E questo senza che vengano forniti i dettagli dei calcoli e delle fonti utilizzate.
Cos'altro fa questa distinzione tra copertura idrica "consumata" e "ritirata"? Per l'acqua potabile, il
"consumo" comprende essenzialmente i bisogni domestici (bere, lavarsi, utilizzare lavatrici,
lavastoviglie, sciacquone, ecc.) e quelli delle comunità. Quasi tutta questa acqua viene scaricata
nell'ambiente naturale dopo la purificazione. Tuttavia, per quanto riguarda l'energia nucleare, la
quota di acqua scaricata (il famoso 51% menzionato da E. Macron) è caricata con sostanze
chimiche, radioattività (compreso il trizio) e viene riscaldata (inquinamento termico) dal processo.
Non può quindi essere utilizzato per altri scopi. È quindi anche un'acqua consumata.
Queste tematiche sono state oggetto di una petizione da parte della associazione (7).
TESTO DEL PLAN EAU:
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/MAR2023_DP-
PLAN%20EAU__BAT%20%281%29_en%20pdf%20rendu%20accessible.pdf
6
https://www.sortirdunucleaire.org/Le-gouvernement-a-cote-de-la-flaque-L-impact
7
https://www.sortirdunucleaire.org/Petition-Le-nucleaire-un-danger-pour-l-eau
12
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ
Parere su proposta Regolamento Ripristino della natura (Normativa Comunitaria)
Parere del Comitato Economico e Sociale (CES) e del Comitato delle Regioni sulla proposta (8) di
Regolamento UE sul ripristino della natura.
espone una serie di osservazioni e preoccupazioni in merito alla formulazione degli obiettivi e alla
metodologia definita dalla Commissione. La carenza più grave consiste nel fatto che l’impatto
economico delle misure che devono necessariamente essere adottate nei confronti degli
utilizzatori, per lo più privati, del suolo non viene quasi preso in considerazione. Già nel suo parere
sulla strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, il CESE ha sottolineato che «la protezione della
biodiversità non può essere a carico degli agricoltori e dei proprietari di foreste dal punto di vista
economico». La fornitura di questo «bene e valore pubblico» deve piuttosto costituire per essi una
interessante fonte potenziale di reddito. E il Comitato ritiene che «un’attenzione concreta verso
questa problematica possa essere inserita nel nuovo Piano di ripresa economica tramite
investimenti tesi a tutelare, attraverso personale e mezzi, quanto contenuto nella strategia» (9).
Né la Commissione né gli Stati membri hanno dato seguito a questa raccomandazione. In
precedenti pareri, il CESE ha deplorato, tra l’altro, il disastroso sottofinanziamento delle misure a
favore della rete Natura 2000. Il Comitato è fortemente convinto che anche il nuovo approccio
adottato dalla Commissione sia destinato a fallire se non saranno messi a disposizione
finanziamenti sufficienti, finanziamenti che sono essenziali per compensare le perdite economiche
(e anche per remunerare i servizi a favore della biodiversità) che gli utilizzatori del suolo subiranno
quando passeranno a un uso più estensivo del suolo per poter offrire una maggiore «biodiversità».
Il CESE chiede pertanto di istituire un fondo europeo dedicato alla biodiversità e di esplorare
nuove modalità per le varie politiche dell’UE (PAC, energia, alloggi, trasporti ecc.) al fine di
contribuire al raggiungimento degli obiettivi vincolanti fissati dal regolamento.
TESTO PARERE CES:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2023:140:FULL
TESTO PARERE CTR CON EMENDAMENTI:
C_2023157IT.01003801.xml (europa.eu)
8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0304
9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52020AE0896
13
ARIA
Proventi aste CO2 per fondo programma nazionale controllo inquinamento aria
(Normativa Nazionale)
L’articolo 45 del Decreto Legge n° 13 del 24 febbraio 2023 convertito nella legge 41/2023
modifica il Decreto Legislativo 47/2020 relativo alla attuazione della direttiva (UE) 2018/410 che
ha modificato la Direttiva 2003/87 sullo scambio quote di emissione gas serra.
In particolare, la modifica prevede che i proventi delle aste, gestite dal GME, delle emissioni di gas
serra servano per coprire anche le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il
supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini
dell'efficace attuazione delle attività previste dal comma 7 articolo 23 del DLgs 47/2020 (si veda
l’elenco riportato in detto comma - 10).
Il comma 498 articolo 1 della legge 234/2021 (11) prevede che al fine di assicurare l'efficace
attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al decreto
legislativo 30 maggio 2018, n. 81 (12), nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni
assunti dall'Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un
apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma
nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100
milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle
politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della
salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di
cui al precedente periodo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività
necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento
atmosferico.
Il nuovo Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 aggiunge a detto comma 498
quanto segue: con i medesimi decreti di cui al terzo periodo può essere altresì previsto che la
gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata direttamente a società in house del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico
delle risorse di cui al Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni
2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno per cento per gli anni successivi.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
10
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47
11
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;234
12
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-30;81
14
Risorse per eliminare i superamenti dei limiti di qualità dell’aria (Normativa
Nazionale)
La legge 28 giugno 2019 (13), n. 58 al comma 14-ter articolo 30 aveva istituito un fondo al fine di
disporre misure nelle varie Regioni per risolvere la situazione relativa superamento dei valori
limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 (14) e dei
valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 (15).
Il comma 2-ter articolo 45 della legge 41/2023 prevede che le risorse di detto fondo sono
incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Ma mentre la finalità nella versione precedente del 2019 erano chiare ora con questo nuovo
comma 2-ter si ampliano in modo confuso. Infatti, detto comma afferma che le nuove risorse sono
finalizzate non solo a risolvere i problemi di superamenti dei limiti di legge degli inquinanti dell’aria
ma anche a “per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per
impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i
veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura.”
Le nuove risorse sono coperte con corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 (16)
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che deve finanziare il programma di riduzione
dell’inquinamento atmosferico di cui peraltro tratto in questa NewsAmbiente (vedi paragrafo
intitolato Proventi aste CO2 per fondo programma nazionale controllo inquinamento aria)
Quindi ora le risorse del suddetto Fondo passano
Per il 2023 da 50 a 20 milioni di euro
Per il 2024 da 100 a 70 milioni di euro
Per il 2025 da 150 a 120 milioni di euro.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
13
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019;34
14 La prima infrazione, 2014/2147, si concretizza nel 2020 nella sentenza Corte Giustizia (causa 644/18); secondo la
Commissione, dal 2008 l’Italia ha superato, in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, i valori limite
giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e non ha adottato misure appropriate per
garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell’insieme delle zone interessate. Le Regioni
coinvolte in questa sentenza sono: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto.
15 Per la seconda infrazione (2015/2043) la Commissione apre un contenzioso facendo ricorso alla Corte europea di
giustizia (causa 573/19) per il superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto e per non
aver adottato misure appropriate per garantirne il rispetto dei valori limite. Le regioni coinvolte sono Lazio, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana.
16
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;234
15
BENI PAESAGGISTICI
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali
Normativa Nazionale)
L’articolo 46 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che con
riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi
della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi
finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria, come
definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) (17), del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche,
morfo- tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione
alla soprintendenza competente per territorio.
La soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di cui sopra, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa. Decorso il suddetto termine per l'adozione dei provvedimenti, la soprintendenza
competente per territorio adotta comunque i provvedimenti previsti in presenza delle condizioni
previste dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (annullamento di ufficio -18).
Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la
prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino
dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine dei 30 giorni di cui sopra, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (19).
Relativamente alla tutela del patrimonio culturale l’articolo 46 del Decreto Legge 13/2023
convertito nella legge 41/20023 prevede di modificare l’articolo 3 del Codice dei Beni Culturali
stabilendo che la funzione di tutela dei beni culturali debba essere esercitata conformemente a
criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della Cultura. Terminologia ambigua che si presta
ad un controllo anomalo sullo Soprintendenze.
Infine, sempre l’articolo 46 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/20023 modifica
l’articolo 12 del Codice dei Beni Culturali (20) e del Paesaggio riducendo i termini di durata della
procedura di verifica dell’interesse culturale da 120 giorni a 90. Dopodiché, sempre detto articolo
47 aggiunge un nuovo comma finale all’articolo 12 del Codice stabilendo che in caso di inerzia, il
potere di adottare il provvedimento é attribuito al Direttore generale competente per materia del
Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni. Infine il mancato rispetto
dei termini dell’articolo 12 del Codice è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e
dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (21). Norma,
quest’ultima, che se venisse applicata comporterebbe la fine della carriera di gran parte dei
dirigenti della Pubblica Amministrazione
TESTO LEGGE 41/20023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
17 a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento
e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
18
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
19
Violazioni di dovere di ufficio, decadenza da benefici per dichiarazione mendace, formazione ed uso di atti falsi
20
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
21
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
16
CACCIA TUTELA ANIMALI
Controlli sul benessere degli animali per il trasporto di animali con navi (Normativa
Comunitaria)
Regolamento Delegato (UE) 2023/842 della Commissione del 17 febbraio 2023 che integra il
regolamento (UE) 2017/625 (22) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in
materia di benessere degli animali per il trasporto di animali con navi adibite al trasporto di
bestiame.
TESTO REGOLAMENTO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0842
22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R0625-20220128&qid=1683276759073
17
EFFETTO SERRA
Indagine sulla opinione dei giovani europei sui mutamenti climatici (Documentazione
Comunitaria
Indagine sul clima della Banca europea per gli investimenti (BEI) 2022-2023 che esplora le
opinioni delle persone sui cambiamenti climatici in un mondo in rapida evoluzione. I risultati di
questa pubblicazione si concentrano sul comportamento individuale delle persone e sulle azioni
che stanno intraprendendo per combattere il cambiamento climatico.
Principali risultati della indagine:
1. Il 76% degli europei di età compresa tra i 20 e i 29 anni afferma che l'impatto climatico dei
potenziali datori di lavoro è un fattore importante nella ricerca di lavoro e il 22% afferma che è
addirittura una priorità assoluta.
2. Il 66% di tutti gli intervistati europei è favorevole a misure governative più severe per imporre
un cambiamento nel comportamento personale (72% delle persone sotto i 30 anni).
3. Il 79% degli intervistati europei è favorevole all'etichettatura di tutti gli alimenti per contribuire
a limitare l'impatto sul clima e sull'ambiente.
4. Il 62% degli europei afferma che pagherebbe di più per un'alimentazione rispettosa del clima.
5. Il 56% sarebbe a favore di un sistema di bilancio del carbonio per fissare un tetto al consumo più
dannoso per il clima (62% delle persone sotto i 30 anni).
L’indagine sui giovani italiani:
1. L'81% degli italiani di 20 anni afferma che l'impatto climatico dei potenziali datori di lavoro è
un fattore importante nella ricerca di lavoro e il 25% afferma che è addirittura una priorità
assoluta.
2. L'85% degli intervistati italiani è favorevole all'etichettatura di tutti gli alimenti per contribuire a
limitare l'impatto sul clima e sull'ambiente.
3. Il 64% afferma che pagherebbe di più per il cibo rispettoso del clima.
4. Il 64% sarebbe a favore di un sistema di bilancio del carbonio per fissare un tetto al consumo più
dannoso per il clima.
LINK ALLA INDAGINE COMPLETA ANCHE PER SINGOLI STATI MEMBRI:
https://www.eib.org/en/surveys/climate-survey/5th-climate-survey/climate-impact-important-
factor-for-
jobseekers?utm_source=mailjet&utm_medium=Email&utm_campaign=march&utm_content=na
Indagine sul clima degli abitanti dell’Africa e del Medio Oriente (Documentazione
Internazionale)
Indagine della Banca Europea degli Investimenti mostra che per molte persone, nelle regioni del
continente africano e del Medio Oriente, i cambiamenti si fanno sentire concretamente oggi.
L'indagine ha rilevato che, per milioni di persone, il cambiamento climatico sta rendendo più
difficili gli aspetti quotidiani della vita, come l'accesso all'acqua o la raccolta di legna da ardere.
Una significativa maggioranza delle persone intervistate afferma che il cambiamento climatico sta
danneggiando il loro reddito e rendendo più difficile trovare lavoro.
Poco più della metà (51%) degli africani che hanno risposto al sondaggio cita le questioni
ambientali come la più grande sfida che i loro paesi devono affrontare, prima dell'inflazione (41%)
18
e dell'accesso all'assistenza sanitaria (39%). Alla domanda sulla fonte di energia in cui i loro paesi
dovrebbero investire per combattere il cambiamento climatico, il 76% degli africani ha affermato
che l'energia rinnovabile dovrebbe essere la principale, molto più avanti dei combustibili fossili
(13%) e dell'energia nucleare.
LINK ALLA INDAGINE:
https://www.eib.org/en/stories/africa-climate-survey-green-
energy?utm_source=mailjet&utm_medium=Email&utm_campaign=march&utm_content=na
Climate Change 2023 VI Rapporto IPCC (Documentazione Internazionale)
L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ha pubblicato il Rapporto di Sintesi del suo
Sesto Rapporto di Valutazione dei cambiamenti climatici. Il rapporto presenta le evidenze
scientifiche più recenti e aggiornate sui cambiamenti climatici, sottolineando come sia “più
probabile che non” che le temperature globali raggiungano un riscaldamento di 1,5°C rispetto ai
livelli preindustriali, ponendoci sulla rotta di un superamento dell’obiettivo fissato dalle Parti alla
conferenza sul clima di Parigi del 2015.
Secondo il Rapporto le emissioni dovrebbero già diminuire e dovranno essere ridotte di quasi la
metà entro il 2030, se si vuole limitare il riscaldamento a 1,5°C.
Il Rapporto, in sintesi, si divide in tre parti: stato attuale, tendenze future e risposte a breve
termine.
Di seguito riporto ampi stralci della sintesi del Rapporto con alcune brevi riflessioni mie in corsivo.
STATO ATTUALE E TENDENZE
Il riscaldamento osservato e le sue cause
Le emissioni globali di gas serra hanno continuato ad aumentare, con contributi storici e continui
diseguali derivanti dall'uso non sostenibile dell'energia, dall'uso del suolo e dal cambiamento
dell'uso del suolo, dagli stili di vita e dai modelli di consumo e produzione tra le regioni, tra e
all'interno dei paesi e tra gli individui.
Occorre sottolineare che pur essendoci stati nel lontanissimo passato della terra periodi di rialzo
delle temperature medie del pianeta, i periodi caldi passati sono stati causati da variazioni orbitali
lente (multi-millenarie). Gli studi formali di rilevamento e attribuzione sintetizzano informazioni da
modelli climatici e osservazioni e mostrano che la stima migliore è che tutto il riscaldamento
osservato tra il 1850-1900 e il 2010-2019 è causato dall'uomo.
Vedi le seguenti figure tratte dalla sintesi del rapporto IPCC.
19
Per approfondire la figura (23).
23
https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/figures/figure-2-1
20
21
Questa figura mostra le emissioni regionali di gas serra e percentuale regionale delle emissioni
totali cumulative di CO2 basate sulla produzione dal 1850 al 2019. Per una approfondimenti dei
dati di questa figura vedi (24).
Le emissioni prodotte dal trasporto aereo e marittimo internazionale non sono incluse. Questo
dimostra che i dati forniti potrebbero essere peggiori visto che:
1.è saltato per ora accordo in sede Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) sulla riduzione
di gas serra da navi (25)
2. si vuole inserire nella tassonomia verde il trasporto marittimo (26)
3. la relazione 2021 (27) congiunta dell'AEA con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima ha
identificato il trasporto marittimo come uno dei principali contributori all'introduzione di specie
non indigene, al rumore sottomarino e alle emissioni di gas serra e inquinanti atmosferici.
Cambiamenti e impatti osservati
Si sono verificati cambiamenti diffusi e rapidi nell'atmosfera, nell'oceano, nella criosfera e nella
biosfera che colpiscono le aree del pianeta che meno hanno contribuito negli ultimi 100 anni
all’aumento dei gas serra.
Progressi attuali nell'adattamento, lacune e sfide
Nonostante i progressi, esistono lacune nell'adattamento che continueranno a crescere agli attuali
ritmi di attuazione. In alcuni ecosistemi e regioni sono stati raggiunti limiti rigidi e morbidi
all'adattamento. Gli attuali flussi finanziari globali per l'adattamento sono insufficienti e limitano
l'attuazione delle opzioni di adattamento, specialmente nei paesi in via di sviluppo.
Le emissioni globali di gas serra nel 2030 implicite nei contributi determinati a livello nazionale
(NDC) annunciati entro ottobre 2021 rendono probabile che il riscaldamento supererà 1,5 ° C
durante il 21 ° secolo e renderà più difficile limitare il riscaldamento al di sotto dei 2 ° C.
CAMBIAMENTI CLIMATICI FUTURI
1.Ogni incremento del riscaldamento globale intensificherà rischi multipli e concomitanti.
2. I rischi climatici e non climatici interagiranno sempre più, creando rischi composti e a cascata
più complessi e difficili da gestire.
3. La probabilità di cambiamenti improvvisi e/o irreversibili aumenta con livelli di riscaldamento
globale più elevati.
4. Le opzioni di adattamento che sono fattibili ed efficaci oggi diventeranno limitate e meno
efficaci con l'aumento del riscaldamento globale.
5. Limitare il riscaldamento globale causato dall'uomo richiede zero emissioni nette di CO2.
6. Le emissioni di CO2 previste dall'infrastruttura esistente per i combustibili fossili senza ulteriore
abbattimento supererebbero il bilancio di carbonio rimanente per 1,5 ° C (50%)
7. Tutti i percorsi modellati globali che limitano il riscaldamento a 1,5 ° C (>50%) senza o limitato
superamento e quelli che limitano il riscaldamento a 2 ° C (>67%), comportano riduzioni rapide e
24
https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/figures/figure-2-2
25
http://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/03/nessun-accordo-imo-sulla-riduzione-gas.html
26
http://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/03/trasporto-marittimo-nella-tassonomia.html
27
https://www.eea.europa.eu/publications/maritime-transport/
22
profonde e, nella maggior parte dei casi, immediate delle emissioni di gas serra in tutti i settori in
questo decennio.
RISPOSTE A BREVE TERMINE
1. La finestra di opportunità si sta rapidamente chiudendo per garantire un futuro vivibile e
sostenibile per tutti, anche perché Le scelte e le azioni attuate in questo decennio avranno impatti
ora e per migliaia di anni.
2. Un'azione efficace per il clima è resa possibile dall'impegno politico, da una governance
multilivello ben allineata, da quadri istituzionali, leggi, politiche e strategie e da un migliore
accesso ai finanziamenti e alla tecnologia. Obiettivi chiari, coordinamento tra più settori politici e
processi di governance inclusivi facilitano un'azione efficace per il clima. Gli strumenti normativi ed
economici possono sostenere profonde riduzioni delle emissioni e la resilienza climatica se
ampliati e applicati ampiamente. Lo sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici trae vantaggio
dall'attingere a conoscenze diverse. Non mi pare che rimanendo in Italia le cose vadano nel senso
auspiscato dal Rapporto anzi le leggi e le politiche vanno sempre di più in deroga alle norme
ambientali favorendo un ritorno alle fossili (gas in primis) e bloccando le rinnovabili (28) con la
scusa della emergenza Ucraina ma anche il resto della UE non brilla per politiche efficaci a breve
termine.
3. La finanza, la tecnologia e la cooperazione internazionale sono fattori chiave per un'azione
accelerata per il clima. Se gli obiettivi climatici devono essere raggiunti, sia i finanziamenti per
l'adattamento che quelli per la mitigazione dovrebbero aumentare di molte volte. C'è sufficiente
capitale globale per colmare le lacune di investimenti globali, ma ci sono ostacoli per reindirizzare i
capitali verso l'azione per il clima. Migliorare i sistemi di innovazione tecnologica è fondamentale
per accelerare l'adozione diffusa di tecnologie e pratiche.
Purtroppo, le cose non stanno andando nella giusta direzione come auspica il Rapporto IPCC sopra
riportato, si veda ad esempio l’ultimo rapporto della Corte dei Conti UE sul fallimento dell’Alleanza
Mondiale per il clima (29), mentre gli incentivi alle fonti fossili non diminuiscono (30).
TESTO RAPPORTO IPCC:
https://ipccitalia.cmcc.it/climate-change-2023-ar6-rapporto-di-sintesi/
28
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/04/accelerazioni-autorizzatorie-in-deroga.html#more
29
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/02/corte-dei-conti-ue-il-quasi-fallimento.html
30
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/09/domani-sciopero-per-il-clima-ma-gli.html
23
Giustizia climatica ONU chiede un parere alla Corte Internazionale di Giustizia
(Documentazione Internazionale)
L’assemblea generale dell’ONU ha approvato una Risoluzione lo scorso 1° marzo 2023 con la
quale chiede alla Corte di Giustizia Internazionale (31) un parere consultivo sulle basi legali per
definire gli obblighi degli Stati nell’applicare la giustizia climatica.
Così recita il dispositivo finale della Risoluzione:
L’Assemblea decide, in conformità con l'articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite, di chiedere alla
Corte Internazionale di Giustizia che, ai sensi dello Statuto della Corte, emetta un parere
consultivo sulla seguente questione:
“Tenendo conto in particolare della Carta delle Nazioni Unite, il Patto Convenzione internazionale
sui diritti civili e politici, il Patto internazionale su Diritti Economici, Sociali e Culturali, la
Convenzione-quadro sul Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Accordo di Parigi, la
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, il dovere di due diligence, i diritti riconosciuti
nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il principio di prevenzione di danni significativi
all'ambiente e il dovere di proteggere e preservare l'ambiente marino:
a) Quali sono gli obblighi degli Stati in virtù del diritto internazionale per garantire la protezione
del sistema climatico e altro elementi dell'ambiente contro le emissioni antropogeniche di gas
serra effetto serra a favore degli Stati e delle generazioni presenti e futuro?
b) Quali sono le conseguenze giuridiche derivate da tali azioni e gli obblighi per gli Stati che, con i
loro atti e le loro omissioni, hanno causato danni significativi al sistema climatico e ad altri
elementi dell'ambiente ambiente, in merito a:
i) Stati, compresi, in particolare, i piccoli Stati insulari paesi in via di sviluppo che, a causa delle loro
circostanze geografiche e del loro livello di sviluppo, sono danneggiati o particolarmente colpiti
dagli effetti effetti negativi del cambiamento climatico o sono particolarmente vulnerabili ad essi;
ii) I popoli e gli individui delle generazioni presenti e future colpiti dagli effetti negativi del
cambiamento climatico?
TESTO COMPLETO RISOLUZIONE:
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N23/063/86/PDF/N2306386.pdf?OpenElement
Modifiche ai Regolamenti UE: sulla comunicazione alla Commissione di progetti di
investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e sul meccanismo
di governance (normativa UE)
Il Regolamento UE 2018/841 (32) stabilisce gli impegni degli Stati membri per il settore dell’uso del
suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura («LULUCF») che contribuiscono a
realizzare gli obiettivi dell’accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell’obiettivo di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo dal 2021 al 2030. Il presente
regolamento stabilisce inoltre le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti
risultanti dal settore LULUCF e le norme per il controllo dell’adempimento di tali impegni da parte
degli Stati membri.
31
https://www.un.org/es/icj/
32
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0841
24
Con Regolamento (UE) 2018/1999 (33) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre
2018 istituisce un meccanismo di governance per:
1.attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e gli
obiettivi a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni dei gas a effetto serra conformemente
all'accordo di Parigi, e in particolare, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, i
traguardi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e di clima;
2. incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, se del caso, a livello regionale, al fine di
conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia;
3. assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la
completezza delle informazioni comunicate dall'Unione e dagli Stati membri al segretariato della
convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi;
4. contribuire a garantire una maggiore certezza normativa nonché una maggiore certezza per gli
investitori e a sfruttare appieno le opportunità per lo sviluppo economico, la promozione degli
investimenti, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale.
Entro il 31 dicembre 2019, quindi entro il 1° gennaio 2029 e successivamente ogni dieci anni,
ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un piano nazionale integrato per l'energia e il
clima.
Il Regolamento (UE) 2023/839 del 19 aprile 2023 modifica entrambi i Regolamenti sopra
sintetizzati.
Il nuovo Regolamento stabilisce norme su:
a) gli impegni degli Stati membri per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo
e della silvicoltura (“LULUCF”) che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e
ad assicurare il rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione
per il periodo dal 2021 al 2025;
b) la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal
settore LULUCF e la verifica del rispetto da parte degli Stati membri degli impegni di cui alla lettera
a), per il periodo dal 2021 al 2025;
c) l'obiettivo dell'Unione per il 2030 per l'assorbimento netto dei gas a effetto serra nel settore
LULUCF;
d) gli obiettivi degli Stati membri per gli assorbimenti netti dei gas a effetto serra nel settore
LULUCF per il periodo dal 2026 al 2030.
TESTO REGOLAMENTO 2023/839:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0839#d1e32-22-1
33
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1999#:~:text=Regolamento%20%28UE%29%202018%2F1999%20del%20Parlamen
to%20europeo%20e%20del,del%20Consiglio%20%28Testo%20rilevante%20ai%20fini%20del%20SEE.%29
25
Stato europeo del clima (ESOTC) 2022 (Documentazione Comunitaria)
Lo Stato europeo del clima (ESOTC) 2022 è il sesto di una serie di rapporti annuali ESOTC (34), in
genere pubblicati ad aprile di ogni anno.
Secondo lo Stato Europeo del clima:
1. Il 2022 è stato l'anno più caldo mai registrato per molte regioni del globo, inclusa gran parte di
Europa occidentale, parti del nord-ovest Africa, Corno d'Africa, Asia centrale e Cina e gran parte
del Pacifico meridionale.
2. Le concentrazioni atmosferiche dei gas serra anidride carbonica e metano hanno continuato ad
aumentare, raggiungendo livelli recordo tra i più alti di centinaia di migliaia di anni. In particolare è
stato significativo l’aumento di metano nell’atmosfera superiore alla media degli ultimi 10 anni
anche se leggermente inferiore ai livelli del 2020 e 2021.
3. La temperatura media globale della superficie marina (SST) ha costituito il sesto anno più caldo
mai registrato Dal 1850, le SST sono aumentate di 0,9°C, ma il tasso di aumento varia a livello
regionale. Tra le aree di riscaldamento più veloce sono parti dell’Oceano Artico, Mar Baltico, Mar
Nero, e parti del Pacifico extratropicale.
4. I ghiacciai hanno continuato a perdere massa a tassi elevati e si stima che attualmente
contribuiscano ad aumentare di più di 1 mm all'anno il livello globale del mare
Una grande riduzione della massa del ghiacciaio è stata osservato in tutto il mondo, tranne i
ghiacciai della Scandinavia sudoccidentale che mostrano un piccolo guadagno di massa.
5. L'estensione del ghiaccio marino nell'Artico è rimasta leggermente al di sotto della media
durante tutto l'anno. Nell’Antartico l'estensione del ghiaccio marino ha raggiunto il suo minimo
più basso misura registrato a febbraio, con portate di riduzione quasi record.
6. Il livello medio del mare è in continuo aumento come dimostrano anche i dati degli ultimi 6 mesi
del 2022.
LINK ALLO STATO DEL CLIMA 2022:
https://climate.copernicus.eu/sites/default/files/custom-
uploads/ESOTC2022/PR/ESOTCsummary2022_final.pdf
Emissioni di gas serra ITA in aumento strategico (Documentazione Nazionale)
Secondo Ispra tornano a crescere, nel 2021, le emissioni di gas serra in Italia dopo la battuta
d’arresto dovuta essenzialmente al periodo pandemico: in un solo anno (2020-2021) i valori
mostrano un deciso aumento (+8.5%), pur registrando una diminuzione del 20% rispetto al 1990,
grazie alla crescita negli ultimi anni della produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico
ed eolico), dell’efficienza energetica nei settori industriali e al passaggio all’uso di combustibili a
minor contenuto di carbonio. Ma la riduzione non è sufficiente: le emissioni risultano di 11 Milioni
di tonnellate al di sopra dell’obiettivo stabilito per il 2021.
Una situazione che, secondo le stime, sembra destinata a proseguire non solo nel 2022, ma anche
negli anni futuri. Poco promettenti, infatti, gli scenari al 2030: attesa una scarsa riduzione delle
emissioni nei settori trasporti e riscaldamento e un disallineamento rispetto agli obiettivi stabiliti
dall’Effort Sharing (35) che nel 2030 potrebbe superare i 15 Milioni di tonnellate. Fondamentale
quindi invertire il trend se vogliamo rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni.
Il settore dei trasporti contribuisce in maniera importante alle emissioni nazionali di gas serra: nel
2021 il settore ha contribuito complessivamente per il 24.7% rispetto al totale nazionale di cui il
trasporto stradale costituisce la fonte maggioritaria di emissioni (93% del settore dei trasporti).
34
https://climate.copernicus.eu/ESOTC
35
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/01/nuovi-obiettivi-ue-sui-gas-serra.html
26
L’anno 2020 risente dell’importante impatto della riduzione della mobilità dovuta alla pandemia
globale, mentre nel 2021 le emissioni tendono a riallinearsi con gli anni precedenti la pandemia
mostrando una crescita del 19% rispetto all’anno precedente.
I settori trasporti e civile non mostrano riduzioni emissive significative. Sebbene in questi settori
negli anni a venire sono attese alcune riduzioni, queste risultano ancora troppo contenute
portando l’Italia a rimanere al di sopra degli obiettivi per tutto il decennio 2021-2030: secondo gli
obiettivi proposti dalla Commissione europea, al 2030 le emissioni Effort sharing di gas serra
dovrebbero ridursi del 43.7% rispetto ai livelli del 2005, mentre gli scenari Ispra indicano una
riduzione di meno del 30%.
LINK ALLA DOCUMENTAZIONE ISPRA:
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/emissioni-di-gas-serra-trend-di-nuovo-in-crescita-
complici-trasporti-e-riscaldamento
I 10 key trend sul clima in Italia (Documentazione Nazionale)
Rapporto di Fondazione Sviluppo Sostenibile- Italy for Climate che rileva come la spinta generata
all’impennata dei prezzi di elettricità e gas ha certamente inciso sulla riduzione del fabbisogno
nazionale di energia, anche se a costi per il Paese tutt’altro che trascurabili. Al tempo stesso, però,
la fuga dal gas russo e la crisi dell’idroelettrico indotta da una incredibile siccità, hanno peggiorato
il nostro mix energetico, con il risultato di non aver ridotto le emissioni di gas serra. Questo
nonostante siamo riusciti quasi a triplicare in un solo anno le installazioni di rinnovabili elettriche,
rimanendo, tuttavia, fanalino di coda tra le grandi potenze europee.
Il rapporto analizza le 10 tendenze chiave negative per l’Italia:
TESTO RAPPORTO:
https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/I-10-key-trend-sul-clima-in-Italia-2023-Italy-for-
Climate.pdf
27
Gli ambientalisti portano la UE in Tribunale per l’estensione della tassonomia verde a
gas e nucleare (Documentazione Comunitaria)
Si riporta il comunicato del WWF che annuncia il ricorso (36).
ClientEarth, il WWF European Policy Office, Transport & Environment (T&E) e BUND (Friends of the
Earth Germany) stanno depositando oggi una causa presso la Corte di giustizia dell'Unione
europea contro il rifiuto della Commissione europea di rimuovere il gas fossile dalla tassonomia
della finanza sostenibile dell'UE.
L'atto delegato complementare (CDA) della tassonomia, adottato in modo controverso nel luglio
2022, classifica determinati usi del gas come "sostenibili" dal punto di vista ambientale.
Le ONG sostengono che questi usi del gas non possono essere considerati sostenibili dati i loro
impatti negativi sull'ambiente. Il gas fossile è una fonte di energia ad alto tenore di carbonio
quando viene bruciato e, quando viene fuoriuscito nell'atmosfera, il suo impatto sui cambiamenti
climatici è oltre 80 volte maggiore della CO2 in 20 anni.
Classificare il gas fossile come "sostenibile" rischia anche di peggiorare la dipendenza dell'UE dal
gas fossile aumentando la domanda UE di gas, che deve quindi essere importato. Ciò esporrebbe
l'UE a una maggiore volatilità, dipendenza dai paesi produttori e crisi di approvvigionamento in
futuro, con potenziali ulteriori impatti devastanti sulle bollette delle famiglie.
Nel caso giudiziario, le ONG ritengono che il CDA si scontri con le leggi dell'UE come il regolamento
sulla tassonomia stesso e la legge europea sul clima. Va inoltre contro gli obblighi dell'UE ai sensi
dell'accordo di Parigi.
Il regolamento sulla tassonomia richiede che la classificazione delle tecnologie sia basata sulla
scienza. Tuttavia, la Commissione europea è andata contro il parere dei suoi consulenti
scientifici quando ha etichettato questi usi del gas come "sostenibili" (37).
La Commissione ha inoltre ignorato l'obbligo della legge europea sul clima di valutare e
considerare l'impatto climatico del CDA.
Un problema sottovalutato è che il CDA è in contrasto con le politiche di molte istituzioni
finanziarie sul gas. La politica di prestito energetico 2019 della Banca europea per gli investimenti
(38) ha effettivamente escluso il finanziamento del gas fossile, con il suo presidente che afferma
che "il gas è finito"(39), mentre il mercato globale dei green bond ha già una pratica comune per
escludere il gas fossile.
Un portavoce di ClientEarth, il WWF European Policy Office, T&E e BUND ha dichiarato:
"Etichettare il gas fossile come 'sostenibile' è tanto assurdo quanto illegale. Va contro il parere
scientifico dell'UE stessa e mina fondamentalmente la credibilità dell'azione dell'UE per il clima. Il
gas fossile non è pulito, non è economico e non è una fonte sicura di energia.
"La tassonomia ha lo scopo di sostenere l'UE nel raggiungimento dei suoi obiettivi climatici. Invece,
questa etichetta sta per fare il contrario, incanalando ulteriori investimenti in questa fonte di
energia dannosa e lontano da fonti di energia realmente sostenibili. Stiamo portando la
Commissione in tribunale nella speranza di ripristinare un po' di credibilità alla tassonomia ed
evitare questo enorme rischio per il clima e la sicurezza energetica delle persone".
Un'udienza presso il Tribunale potrebbe tenersi nella seconda metà del 2024 e una sentenza
emessa nel 2025. Il risultato finale auspicato sarebbe una sentenza che costringa la Commissione a
rivedere l'atto delegato complementare.
36
Nota di Transport & Environment (T&E) https://www.transportenvironment.org/discover/eu-taxonomy-environmental-
groups-take-eu-to-court-over-green-gas-label/
37
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/07/il-parlamento-ue-vota-contro-i-suoi.html
38
https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_energy_lending_policy_en.pdf
39
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/gas-is-over-eu-bank-chief-says/
28
Inviato speciale per il cambiamento climatico (Normativa Nazionale)
L’articolo 17-nonies del Decreto Legge 80/2021 convertito nella Legge 6 agosto 2021 n°113 (40)
prevede che, al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati
internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano
l'inviato speciale per il cambiamento climatico. L’incaricato durerà nelle sue funzioni fino a 30
giorni dal giuramento degli eventuali nuovi Ministri se non verrà confermato.
L’articolo 12 del Decreto Legge 44/2023 modifica la norma suddetta del 2021 prevedendo che
al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali
sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano
l'inviato speciale per il cambiamento climatico. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il
supporto tecnico e organizzativo all'inviato nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
TESTO DECRETO LEGGE 44/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-22&atto.codiceRedazionale=23G00054&elenco30giorni=false
Numero di quote per la riserva stabilizzatrice del mercato UE scambio di quote di
emissioni CO2 al 2030 (Normativa Comunitaria)
Mediante l’adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),
l’Unione ha sancito nella legislazione l’obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori
dell’economia al più tardi entro il 2050 e l’obiettivo di conseguire successivamente emissioni
negative. Tale regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante interno dell’Unione per la
riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di
almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e prevede che la Commissione si adoperi per
allineare tutti i futuri progetti di misure o proposte legislative, comprese le proposte di bilancio,
agli obiettivi di tale regolamento e che, in caso di disallineamento, ne fornisca le ragioni
nell’ambito della valutazione d’impatto che accompagna tali proposte.
Quindi anche il settore dello scambio quote emissioni CO2 deve adeguarsi a questi obiettivi.
Per far fronte allo squilibrio strutturale tra l’offerta e la domanda di quote sul mercato, nel 2018 la
decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha istituito una riserva
stabilizzatrice del mercato («riserva») che è operativa dal 2019. Fatte salve le ulteriori revisioni
della riserva nel quadro della revisione generale della direttiva 2003/87/CE e della decisione
(UE) 2015/1814 nel 2023, la Commissione dovrebbe monitorare costantemente il funzionamento
della riserva e garantire che continui a essere adeguata allo scopo in caso di futuri shock esterni
imprevedibili. Una riserva solida e lungimirante è essenziale per garantire l’integrità dell’EU ETS e
per orientarlo efficacemente affinché possa contribuire, come strumento strategico, all’obiettivo
di conseguire la neutralità climatica dell’Unione al più tardi entro il 2050 e all’obiettivo di
conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119.
40
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false
29
La riserva funziona attivando la regolazione dei volumi annuali di quote da mettere all’asta. Per
garantire la massima prevedibilità, la decisione (UE) 2015/1814 (41) ha fissato regole chiare
sull’integrazione di quote nella riserva e sul loro svincolo dalla stessa.
La direttiva (UE) 2018/410 (42) del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato la decisione
(UE) 2015/1814 raddoppiando la percentuale da utilizzare per determinare il numero di quote da
integrare ogni anno nella riserva dal 12 % al 24 % fino al 31 dicembre 2023, al fine di dare un
segnale di investimento credibile per ridurre le emissioni di CO2 in maniera efficace sotto il profilo
dei costi. Tale modifica è stata adottata nel contesto del precedente obiettivo climatico
dell’Unione per il 2030 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % rispetto ai
livelli del 1990 in tutti i settori dell’economia.
Conformemente alla decisione (UE) 2015/1814, entro tre anni dall’entrata in funzione della
riserva, la Commissione doveva effettuare il primo riesame della riserva sulla base di un’analisi del
regolare funzionamento del mercato europeo del carbonio e, se del caso, presentare una proposta
al Parlamento europeo e al Consiglio.
L’analisi effettuata dalla Commissione nel contesto del riesame della riserva e gli sviluppi previsti
riguardanti il mercato del carbonio dimostrano che un tasso del 12 % del numero totale di quote in
circolazione per determinare il numero di quote da integrare nella riserva ogni anno dopo il 2023 è
insufficiente per evitare un aumento significativo dell’eccedenza di quote nell’EU ETS.
Quindi la Decisione (UE) 2023/852 del 19 aprile 2023 raddoppia le quote previste dalla Decisione
del 2015 considerato che mantenere la percentuale del 24 % nella presente decisione non
dovrebbe pregiudicare ulteriori revisioni della riserva, compresa, se del caso, un’ulteriore revisione
della percentuale che determina il numero di quote da integrare nella riserva, nel quadro della
revisione generale della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814 nel 2023.
TESTO DECISIONE 2023/852:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023D0852
41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1814
42
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.076.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2018%3A076%3AFULL
30
Nuovi obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030
(Normativa Comunitaria)
L’Unione ha predisposto un quadro normativo per conseguire l’obiettivo fissato per il 2030 della
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 %, concordato dal Consiglio europeo
nel 2014, prima dell’entrata in vigore dell’accordo di Parigi. Tale quadro normativo è costituito, tra
l’altro, dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (43) che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione (EU ETS), dal
regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) che impone agli Stati
membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del
suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) e dal regolamento
(UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) che stabilisce obiettivi nazionali di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 nei settori non contemplati dalla
direttiva 2003/87/CE né dal regolamento (UE) 2018/841.
Con l’adozione del regolamento (UE) 2021/1119 (46) l’Unione ha sancito nella legislazione
l’obiettivo vincolante della neutralità climatica in tutti i settori dell’economia entro il 2050, così da
realizzare l’azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e l’obiettivo di conseguire
successivamente emissioni negative. Tale regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante
dell’Unione di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli
assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Stabilisce inoltre che il
contributo degli assorbimenti netti all’obiettivo climatico dell’Unione per il 2030 debba essere
limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.
Il Regolamento (UE) 2018/842 stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi
contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento
dell’attuale obiettivo dell’Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del
30 % rispetto al 2005 nei settori di cui all’articolo 2 di tale regolamento (47). Il regolamento
stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e
alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell’apporto dei rispettivi contributi
minimi.
Il Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023
modifica, adattandolo alla evoluzione del quadro normativo UE sugli obiettivi per la neutralità
climatica, il Regolamento 2018/842.
Il nuovo Regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi
minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell’obiettivo
dell’Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 40 % (prima era 30%)
rispetto al 2005 nei settori relativi alle categorie di fonti IPCC “energia”, “processi industriali e uso
dei prodotti”, “agricoltura” e “rifiuti” determinate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del
43
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20230301&qid=1682587697237
44
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0841-20210314&qid=1682587781997 N.B.
recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2023/839 del 19 aprile 2023 (COMMENTO IN QUESTA
NEWSAMBIENTE)
45
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0842-20180619&qid=1682587969382
46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1119
47
categorie di fonti IPCC «energia», «processi industriali e uso dei prodotti», «agricoltura» e «rifiuti» determinate ai
sensi del regolamento (UE) n. 525/2013, escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui
all’allegato I della direttiva 2003/87/CE.
31
Parlamento europeo e del Consiglio (48), escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle
attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE ma non quelle risultanti dall’attività
“trasporto marittimo”.
Il nuovo Regolamento nelle sue premesse rileva come le emissioni di gas a effetto serra diverse
dalla CO2, quali metano, protossido di azoto e gas fluorurati, rappresentano oltre il 20 % delle
emissioni di gas a effetto serra dell’Unione. Le emissioni di gas a effetto serra diverse dalla
CO2 sono disciplinate dal regolamento (UE) 2018/842 e pertanto rientreranno necessariamente
nelle misure che gli Stati membri adotteranno per conseguire i rispettivi obiettivi più ambiziosi di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 ai sensi del nuovo regolamento. Entro il
30 giugno 2023 gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione un progetto di
aggiornamento dei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione
pubblicherà orientamenti al riguardo, anche per incoraggiare gli Stati membri a definire obiettivi e
politiche volti a ridurre le emissioni di metano.
TESTO REGOLAMENTO 2023/857:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0857
Motivazioni delle imprese ad investire nei mutamenti climatici (Documentazione
Comunitaria)
Rapporto della Banca Europea degli Investimenti dove emerge che
1. L'82% delle imprese dell'UE afferma che i costi energetici sono un ostacolo agli investimenti.
2. Il 42% delle imprese dell'Europa occidentale e settentrionale sta investendo nell'efficienza
energetica, rispetto a solo il 37% delle imprese dell'Europa meridionale. La maggior parte delle
aziende si concentra maggiormente sulle misure di mitigazione. Circa l'88% delle imprese europee
hanno implementato almeno una misura di mitigazione rispetto allo scarso 33% delle imprese che
lo hanno fatto investito in misure di adattamento. Lo sono la gestione dei rifiuti, il riciclaggio e
l'efficienza energetica i loro investimenti preferiti. Oltre alle preoccupazioni sui costi energetici, le
imprese stanno investendo perché si preoccupano del cambiamento climatico e sono sotto
pressione per fissare obiettivi di carbonio
3. Il 57% delle imprese dell'UE è preoccupato per i rischi fisici posti dai cambiamenti climatici.
4. Circa il 57% delle imprese dell'UE ha subito perdite economiche e interruzioni
dell'approvvigionamento a causa di condizioni meteorologiche estreme.
5. L'elevata incertezza frena gli investimenti in efficienza energetica di 4 punti percentuali. Questo
impatto è ancora maggiore se si considerano investimenti nel clima.
6. Per proteggersi dai rischi fisici, le aziende stanno investendo principalmente in soluzioni
tecnologiche e cambiare i processi per aumentare la resilienza. Una quota inferiore di imprese
preferisce acquistare un'assicurazione coprire eventuali perdite. Tuttavia, il 67% delle imprese
dell'UE non investe in alcuna misura di adattamento.
48
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1999#:~:text=Regolamento%20%28UE%29%202018%2F1999%20del%20Parlamen
to%20europeo%20e%20del,del%20Consiglio%20%28Testo%20rilevante%20ai%20fini%20del%20SEE.%29 N.B. anche
questo modificato recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2023/839 del 19 aprile 2023 (COMMENTO IN
QUESTA NEWSAMBIENTE)
32
7. Mentre gli Stati Uniti si impegnano nuovamente nella propria transizione verde e si dedicano in
modo significativo risorse, l'Europa deve raddoppiare il suo obiettivo di zero emissioni nette entro
il 2050. Aumentare gli investimenti per la transizione net-zero richiede politiche coordinate,
riducendo ostacoli agli investimenti, mettendo in comune le risorse e preservando e rafforzando la
coesione del mercato unico dell'UE.
TESTO RAPPORTO:
https://www.eib.org/attachments/lucalli/20230114_what_drives_firms_investment_in_climate
_change_en.pdf#page=35
La riduzione della massa dei ghiacciai per effetto serra (Documentazione
Internazionale)
Studio pubblicato su Advancing Earth and Space Science (49) che dimostra una perdita del 2% del
volume totale dei ghiacciai tra il 2010 e il 2020. L’89% della perdita è dovuta ai mutamenti
climatici. Le perdite più significative nei mari di Barents e Kara, nella Patagonia e nella periferia
antartica.
L'oceano determina il 10% della perdita. Tuttavia, nelle regioni in cui l'oceano sta cambiando
rapidamente, come i mari di Barents e Kara o intorno all'Antartide, l'interazione oceanica è
responsabile della maggior parte della perdita di ghiaccio (oltre il 50%).
TESTO STUDIO:
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2023GL102954
Come passare ad un sistema alimentare sostenibile (Documentazione Comunitaria)
Report della Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) che analizza le diverse politiche dell'UE che
attualmente modellano il sistema alimentare europeo alla luce delle ultime ricerche sulle
dinamiche e la governance delle transizioni sostenibili.
I sistemi alimentari in Europa e nel mondo sono attualmente insostenibili. A livello globale,
rappresentano quasi un terzo delle emissioni di gas serra, causano la perdita di biodiversità e sono
dannosi. impatti sulla salute e non riescono a garantire rendimenti economici equi e mezzi di
sussistenza per tutti gli attori.
Il Report dellAEA affronta due questioni chiave. In primo luogo, l'attuale combinazione di politiche
dell'UE che disciplina il sistema alimentare europeo è coerente con gli obiettivi trasformativi del
Green Deal europeo? In secondo luogo, se no, come potrebbe essere reso più genuinamente
trasformativo?
La valutazione esamina se e come la combinazione di politiche dell'UE:
1. stia stimolando l'emergere e la diffusione di nuovi modi di produrre e consumare alimenti;
2. sta guidando l'eliminazione graduale delle pratiche insostenibili e consentendo transizioni
socialmente giuste;
3. le politiche dell'UE sono coerenti e creano una direzione chiara per l'innovazione e il
cambiamento del sistema.
Il Report rileva che, nonostante i progressi compiuti nell'ambito della strategia dell'UE Farm to
Fork "Dal produttore al consumatore" (50), l'attuale combinazione di politiche dell'UE è
caratterizzata da lacune e incoerenze che limitano il potenziale di ottenere cambiamenti
49
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/
50
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
33
trasformativi. Il Report però al contempo indica anche molti modi per affrontare queste
limitazioni, ad esempio coinvolgendo una gamma più ampia di attori come innovatori, fornendo
un sostegno più forte per l'upscaling delle pratiche sostenibili, promuovendo cambiamenti nei
comportamenti e nelle norme in modo più efficace, navigando la resistenza dei gruppi di interesse
e coinvolgendo la società nell'articolare visioni condivise per un sistema alimentare sostenibile.
Il Report individua molte opportunità per rendere le politiche dell'UE più trasformative. La piena
realizzazione del loro potenziale richiederà un approccio strategico e coerente.
Riconoscendo la portata del cambiamento necessario, nel 2020 l'UE ha valutato la strategia Farm
to Fork (F2F), con l'obiettivo di consentire e accelerare la transizione verso un ambiente equo,
sano e sistema alimentare rispettoso dell'ambiente" (CE, 2020 c).
POSSIBILI AZIONI PER CREARE UN MIX DI POLITICHE DELL'UE PIÙ TRASFORMATIVO
1.Coinvolgere i consumatori come innovatori e responsabili delle decisioni, progettando e
fornendo prodotti sostenibili nuove pratiche sociali, istituzioni o modelli di business, e rimediare al
deficit democratico di sistemi alimentari
2. Migliorare l'impegno multi-attore con le autorità locali, le ONG e altri che attualmente mancano
di accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione (ad esempio tramite la specializzazione
intelligente)
3. Sviluppare missioni del sistema alimentare per stimolare, connettere e accelerare la
sperimentazione
4. Incoraggiare l'innovazione del sistema alimentare e le prospettive transdisciplinari
nell'esplorazione e valutazione di alternative attraverso finanziamenti R&I, come Orizzonte Europa
(51)
5. Sostenere l'aumento della produzione alimentare che costruisce la resilienza dei sistemi naturali
e riduce impatto ambientale
6. Creare mercati per prodotti e servizi più sostenibili modificando l'ambiente alimentare per
orientare i modelli di consumo (ad esempio utilizzando meglio le informazioni LCA, riforme fiscali e
normative sulla disponibilità, accessibilità e desiderabilità del cibo)
7. Affrontare gli ostacoli finanziari all'aumento di scala (ad es. con garanzie pubbliche e sostegno ai
mini-bond e crowdfunding)
8. Sostenere il potenziamento delle iniziative multi-attore e incoraggiare sperimentazioni più
audaci potenziando innovazioni promettenti e relativa valutazione degli effetti (ad es programmi
come LIFE)
9. Promuovere cambiamenti nei comportamenti e nelle norme (ad es. regolamentare il marketing
e la pubblicità di cibo, cambiare la disponibilità di cibo in microambienti chiave, collegare la
sostenibilità ad altre motivazioni come la salute)
10. Migliorare le sinergie tra le politiche per potenziare l'innovazione (ad es. collegando meglio
Orizzonte Europa con il finanziamento della politica regionale dell'UE)
11. Riorientare ulteriormente le sovvenzioni e il sostegno dell'UE per l'agricoltura e la pesca
lontano dall'ambiente pratiche dannose verso il sostegno di pratiche più sostenibili
12. Rendere gli attori dell'industria alimentare più responsabili degli impatti delle loro attività
commerciali (ad es aumentare la rendicontazione della sostenibilità aziendale e i requisiti di due
diligence come base per legislazione futura, azione della società civile e responsabilizzazione dei
consumatori)
13. Affrontare la resistenza di potenti gruppi di interesse fornendo compensi, incentivi,
51
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/horizon-europe/
34
riconoscimento e impegno nei processi e costruzione del consenso sulla via da seguire
14. Segnalare la direzione a lungo termine delle misure di eliminazione graduale (ad esempio
relative a pratiche, dannose sostanze, modelli dietetici) per consentire la pianificazione e il
riorientamento degli investimenti
15. Intraprendere azioni per frenare l'influenza aziendale nei processi di eliminazione graduale
delle politiche
16. Abbracciare una comprensione multidimensionale della giustizia nella politica, compresa
quella distributiva, giustizia ricognitiva e processuale
17. Creare meccanismi di distribuzione, come il Just Transition Fund (52), per il sistema alimentare
18. Consentire l'agenzia e il riconoscimento delle parti interessate promuovendo la governance
per la co-creazione di soluzioni su scale appropriate e promuovendo la "future literacy"
19. Sostenere una transizione equa per i consumatori (ad esempio tramite "dividendi di carbonio"
o programmi di pasti scolastici) garantire l'accesso universale a un'alimentazione sana e
sostenibile
20. Incoraggiare la pianificazione a lungo termine per la riconversione allineando istruzione,
innovazione e lavoro, forzare le politiche di sviluppo delle competenze
21. Creare un solido quadro legislativo dell'UE e obiettivi per il sistema alimentare europeo per
guidare le riforme in tutti i settori politici dell'UE e per informare la pianificazione strategica e
l'elaborazione delle politiche ad altri livelli di governo
22. Creare nuovi ruoli o istituzioni dell'UE per migliorare il coordinamento tra le aree politiche e
impegnare le parti interessate in prima linea nel processo decisionale
23. Promuovere lo sviluppo di strategie del sistema alimentare nazionale per tradurre in obiettivi a
livello di UE e contesti nazionali, incorporare una prospettiva sistemica trasformativa nella politica
nazionale e promuovere coerenza orizzontale e verticale
24. Consentire un sostegno più diretto dell'UE alle iniziative a livello di comunità per promuovere
la partecipazione di più attori e governance verticale
25. Incoraggiare una valutazione regolare della consistenza e della coerenza del mix di politiche
26. Creare spazi politici per deliberare e sviluppare una visione ampia ma ambiziosa per il cibo
europeo sistema
27. Sviluppare visioni concrete del sistema alimentare su scala nazionale, regionale e locale
coinvolgimento delle parti interessate e dei precursori rilevanti
28. Promuovere l'azione verso gli obiettivi condivisi dell'Europa con obiettivi e politiche ambiziosi
29. Sviluppare "mappe delle missioni" per dare un senso alla direzionalità implicita nella politica
dell'UE e fornire la base per la futura definizione delle politiche.
TESTO COMPLETO DEL REPORT:
https://www.eea.europa.eu/publications/transforming-europes-food-system
52
https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/just-transition-
fund_en#about-the-fund
35
Un dibattito informato sulla carne coltivata (Documentazione Nazionale)
Pubblicato su Nature Italy (53) un documento di vari scienziati sul dibattito sviluppato in Italia
dalla scelta del Governo Nazionale di contestare la promozione della c.d. carne coltivata o
sintetica.
Secondo il documento da un punto di vista tecnico, la carne coltivata si ottiene con un processo
analogo a quello con cui si prende il germoglio di una pianta e lo si fa crescere in una serra. Con la
differenza che il germoglio, in questo caso, è una piccola biopsia o un prelievo di sangue da un
animale da allevamento, e la serra è un coltivatore, un ambiente sterile con temperatura e
apporto di nutrienti controllati, non molto diverso dai fermentatori usati per la birra, il vino, il
formaggio e lo yogurt. Il processo viene quindi spesso definito "agricoltura cellulare".
Contrariamente ad alcune affermazioni, attualmente non viene utilizzato siero animale nel
processo, né cellule o tessuti con comportamento tumorale. Inoltre, la carne coltivata può essere
ottenuta senza gli antibiotici comunemente usati negli allevamenti convenzionali ed è priva di altri
contaminanti come microplastiche, e di metalli pesanti tossici come il mercurio.
Un verdetto positivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sarebbe necessario
per autorizzare la commercializzazione della carne coltivata nell'UE, e il suo processo di
valutazione è considerato tra i più rigorosi a livello globale.
Tuttavia, la carne coltivata non richiede test clinici perché non è un farmaco. Non si tratta né di
una scappatoia né di una svista, ma dell’applicazione dello stesso principio che regolamenta gli
integratori alimentari, i prodotti omeopatici e i cosmetici. La procedura di autorizzazione dell'EFSA
ha portato all'approvazione di circa 125 nuovi alimenti nell'UE dal 2000. La carne coltivata viene
elaborata dal tratto gastrointestinale come qualsiasi altro alimento convenzionale o nuovo e, a
condizione che non contenga contaminanti o allergeni, entrambi misurabili con precisione,
sarebbe sicura come la carne convenzionale3. Potrebbe addirittura risultare più salutare, in
quanto il controllo sulle cellule e sui nutrienti del coltivatore potrebbe consentire, per esempio,
una riduzione dei grassi saturi e un aumento dei livelli di antiossidanti.
I detrattori sostengono che la carne coltivata non sia ecologica, ma le valutazioni del ciclo di vita
(LCA) pubblicate nella letteratura scientifica dimostrano complessivamente il contrario4. Una
recente LCA suggerisce che nel 2030 la carne coltivata avrà un'impronta ambientale inferiore fino
al 90% rispetto alle carni convenzionali anche tenendo conto degli ambiziosi obiettivi di rendere
l'allevamento più sostenibile.
D’altronde, conclude il documento, la cosiddetta carne "naturale" o "tradizionale" è essa stessa il
prodotto di processi e trasformazioni culturali come l'allevamento, la coltivazione e la
macellazione - tutte pratiche il cui impatto sull'ambiente e sulla vita stessa degli animali è oggi
messo sempre più in discussione. La carne coltivata può essere un modo eticamente accettabile di
consumare carne per quelle persone che non sono necessariamente vegane o vegetariane, ma
hanno delle remore a mangiare carne.
TESTO DOCUMENTO COMPLETO:
https://www.nature.com/articles/d43978-023-00057-0
53
https://www.nature.com/natitaly
36
Impignorabili le risorse del Fondo italiano per il clima (Normativa Nazionale)
Secondo il comma 2-bis articolo 45 legge 41/2023 le risorse previste dal Fondo italiano per il clima
(54) sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da
parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, quest'ultima rende una
dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 (55) del codice di procedura civile.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
Registro pubblico dei crediti di carbonio da attività agroforestale (Normativa
Nazionale)
Il comma 2-quater articolo 45 della legge 41/2023 prevede che al fine di valorizzare le pratiche di
gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del
carbonio atmosferico e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa europea e nazionale
in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, é istituito, presso il Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro pubblico dei crediti di
carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, di seguito
denominato «Registro».
I crediti di cui sopra sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza
con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2008 (56).
I commi successivi 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies dell’articolo 45 legge 41/2023 regolamento la
gestione dei suddetti crediti e la istituzione del registro tramite la futura emanazione di linee guida
che dovranno essere attuate dalle Regioni.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
54
Vedi News/Ambiente Gennaio 2022 slideshare.net/MarcoGrondacci1/news-lex-ambiente-gennaio-2022
55
“Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica
certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve
specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la
consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state
notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio
fissato dal giudice.”
56
http://ambientediritto.it/Legislazione/Boschi/2008/dm_1apr2008.htm
37
Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la
gestione dei rischi climatici (Normativa Nazionale)
L’articolo 9 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che, ferme
restando le competenze Comitato interministeriale per la transizione ecologica (57), al fine di
favorire ed accelerare lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione delle misure previste
dal PNRR, é istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione
energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico
consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli
impianti
1. alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile,
2. alimentati da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia,
3. i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi
4. le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio
energetico.
Quindi c’è uno spostamento di ruolo dal Ministero Ambiente al Ministero dell’Interno in una logica
che riguarda più la sicurezza dello Stato che la transizione ecologica.
QUALI COMPITI DI QUESTO NUOVO COMITATO:
a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità
alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei
sistemi ed impianti sopra elencati;
b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché
l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con
altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.
COMPOSIZIONE DEL COMITATO:
Il Comitato é presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composto, oltre che
da rappresentanti del Ministero dell'interno, dalle seguenti amministrazioni ed organismi:
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero
dell'università e della ricerca, Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere
invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di
categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
57
Articolo 57-bis del DLgs152/2006
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152
38
Inviato speciale per il cambiamento climatico (Normativa Nazionale)
L’articolo 17-nonies del Decreto Legge 80/2021 convertito nella Legge 6 agosto 2021 n°113 (58) ha
introdotto la figura dell’ìnviato speciale per il cambiamento climatico.
L’articolo 12 del Decreto legge 44/2023 ha modificato detto articolo 17-nonies prevedendo
Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali
sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano
l'inviato speciale per il cambiamento climatico.
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato nell'ambito
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
All'inviato, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata
professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico, é corrisposto un compenso determinato dal
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e comunque nel limite di 238.380 euro.
L'inviato, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La
durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo (59), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei
Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato.
TESTO DECRETO LEGGE 44/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-22&atto.codiceRedazionale=23G00054&elenco30giorni=false
Piano rischi in agricoltura (Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Agricoltura 8 febbraio 2023 ha approvato il Piano gestione rischi in
agricoltura per il 2023.
I rischi riguardano anche le perdite per eventi meteo ed emergenze ambientali.
Il decreto disciplina polizze assicurative e fondi di mutualizzazione nonché Fondi per la
stabilizzazione del reddito settoriale.
TESTO DECRETO 8/2/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-07&atto.codiceRedazionale=23A02145&elenco30giorni=false
58
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false
59
All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello
dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma,
decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
39
ENERGIA
Fattore di energia primaria per l’energia elettrica (Normativa Comunitaria)
Regolamento UE 2023/807 del 15 dicembre 2022 che rivede il fattore di energia primaria per
l’energia elettrica in applicazione della direttiva 2012/27/UE (60) del Parlamento europeo e del
Consiglio.
Il nuovo Regolamento si basa su uno studio condotto dalla Commissione UE sulla revisione del
fattore di energia primaria (PEF) per tener conto dei progressi tecnologici e della crescente quota
di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica dopo il 2018.
Lo studio avalla la metodologia di cui al considerando 40 della Direttiva 2018/2002/UE (61) che ha
modificato la Direttiva 2012/27 sopra citata, nella quale per il calcolo dell’energia elettrica e
termica generata da combustibili nucleari si utilizza il metodo basato sul «contenuto di energia
fisica», per quella generata da combustibili fossili e biomassa il metodo basato sull’«efficienza di
conversione tecnica» e per l’energia da fonti rinnovabili non combustibili si applica il metodo
equivalente diretto basato sull’«energia primaria totale. Lo studio riconosce la necessità di
utilizzare un PEF che riesca a tener conto dell’impatto dell’efficienza energetica in futuro da cui le
modifiche apportate dal nuovo Regolamento.
TESTO REGOLAMENTO 2023/87:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0807
Specifiche consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (Normativa
Comunitaria)
Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione del 17 aprile 2023 che stabilisce le specifiche di
progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in
rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della
direttiva 2009/125/CE (62).
TESTO REGOLAMENTO 2023/826:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.103.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A103%
3AFULL
60
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0027-20210101&qid=1682602191662
61
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L2002
62
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204&qid=1682604030914
40
Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale (Normativa
Nazionale)
L’articolo 16 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che allo scopo di
contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per
il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio
pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia del
demanio (63), sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di
proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria
competenza, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, i beni statali in uso alle stesse,
per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 della legge 27 aprile 2022, n. 34 (64).
Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della disponibilità
pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, può
avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat,
per l'affidamento delle attività di progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui sopra.
I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree idonee ad installare impianti da fonti
rinnovabili ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (65) e sono
assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 (66) del medesimo decreto legislativo
n. 199 del 2021.
Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello
Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per
l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio,
favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia
cura, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione
e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio
contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente.
AGENZIA DEMANIO E COMUNITÀ ENERGETICHE
Per le finalità suddette, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c) (67), del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio può costituire comunità
energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con tutte le amministrazioni dello Stato
(comma 2 articolo1 DLgs 165/2001 (68), nonché con le altre pubbliche amministrazioni centrali e
locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti
dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di
63
https://www.agenziademanio.it/it/agenzia/missione/
64
Che prevede la possibilità di installare impianti da fonti rinnovabili nei beni del demanio militare o a qualunque
titolo in uso al medesimo Ministero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non
ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati. https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022;17
65
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199
66
Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee
67
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199
68
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2
41
consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i
clienti finali nell'atto costitutivo della comunità.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
World Energy Transitions Outlook Preview (Documentazione Internazionale)
Anteprima del Rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (ONU) sulla transizione
energetica.
Secondo il documento la scala e l'entità del cambiamento sono ben al di sotto del percorso di
1,5 ° C di aumento della temperatura media terrestre da non superare entro il 2030. Sono stati
compiuti progressi, in particolare nel settore energetico, dove le energie rinnovabili rappresentano
il 40% della produzione di energia installata a livello globale, contribuendo a un 83% senza
precedenti delle aggiunte globali di energia nel 2022.
Ma per mantenere in vita 1,5 ° C, i livelli di implementazione devono crescere da circa 3.000
gigawatt (GW) oggi a oltre 10.000 GW nel 2030, una media di 1.000 GW all'anno. Anche la
distribuzione è limitata ad alcune parti del mondo. La Cina, l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno
rappresentato i due terzi di tutte le aggiunte l'anno scorso, lasciando le nazioni in via di sviluppo
più indietro.
Una trasformazione profonda e sistemica del sistema energetico globale deve avvenire in meno di
30 anni, sottolineando la necessità di un nuovo approccio per accelerare la transizione energetica.
Perseguire i combustibili fossili e le misure di mitigazione settoriali è necessario ma insufficiente
per passare a un sistema energetico adatto al dominio delle energie rinnovabili.
L'enfasi deve spostarsi dall'offerta alla domanda, verso il superamento degli ostacoli strutturali che
impediscono il progresso. L'anteprima di IRENA delinea tre pilastri prioritari della transizione
energetica, l'infrastruttura fisica, i fattori abilitanti politici e normativi e la forza lavoro ben
qualificata, che richiedono investimenti significativi e nuovi modi di cooperazione in cui tutti gli
attori possono impegnarsi nella transizione e svolgere un ruolo ottimale.
42
Sebbene gli investimenti globali nelle tecnologie di transizione energetica abbiano raggiunto un
nuovo record di 1,3 trilioni di dollari nel 2022, gli investimenti annuali devono più che
quadruplicare a oltre 5 trilioni di dollari per rimanere sul percorso di 1,5 ° C. Entro il 2030, gli
investimenti cumulativi dovranno ammontare a 44 trilioni di dollari, con le tecnologie di
transizione che rappresentano l'80% del totale, o 35 trilioni di dollari, dando priorità all'efficienza,
all'elettrificazione, all'espansione della rete e alla flessibilità.
Qualsiasi nuova decisione di investimento dovrebbe essere attentamente valutata per guidare
contemporaneamente la transizione e ridurre il rischio di attivi non recuperabili. Circa il 41% degli
investimenti pianificati entro il 2050 rimane destinato ai combustibili fossili. Circa 1 trilione di
dollari di investimenti annuali pianificati in combustibili fossili entro il 2030 devono essere
reindirizzati verso tecnologie e infrastrutture di transizione per mantenere l'obiettivo di 1,5°C a
portata di mano.
Inoltre, l'intervento del settore pubblico è necessario per incanalare gli investimenti verso i paesi
in modo più equo. Nel 2022, l'85% degli investimenti globali in energie rinnovabili ha beneficiato
meno del 50% della popolazione mondiale.
TESTO ANTEPRIMA RAPPORTO 2023:
https://www.irena.org/Publications/2023/Mar/World-Energy-Transitions-Outlook-2023
43
Impianti italiani e perdite di metano (Documentazione Nazionale)
Rapporto pubblicato da Legambiente sulle perdite di metano in 16 impianti monitorati nel 2022 e
nel 2023, tra Sicilia, Campania e Basilicata e legati prevalentemente al trasporto di gas come
gasdotti, centrali di compressione, impianti di regolazione e misura di gas, pozzi e centrali di
trattamento e raccolta di idrocarburi.
Dal Rapporto risulta che sono stati rilevati grazie all’utilizzo di una termocamera a infrarossi “FLIR
GF320” circa 150 punti di dispersioni diretti. Di questi 128 hanno a che fare con perdite, ovvero
emissioni di gas fossile da bulloni, giunture, manometri, valvole, tubature e altre componenti, a
testimonianza della necessità di aumentare i monitoraggi, le verifiche e gli interventi. Sono 26, in
totale, invece i casi di venting (ossia di rilascio volontario di metano direttamente in atmosfera). In
questo viaggio lungo la Penisola, tra gli “osservati speciali” monitorati da Legambiente
il gasdotto Greenstream, in Sicilia, che collega la Libia all’Italia e la centrale di compressione di
Melizzano, in Campania in provincia di Benevento, che rappresenta un’infrastruttura strategica per
il Paese visto che attraverso di essa passa buona parte del gas importato dal sud Italia e spinto
verso nord. In entrambi gli impianti sono state registrate perdite di metano.
LINK AL RAPPORTO:
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/perdite-di-metano-in-italia-negli-impianti-da-
fonti-fossili/
Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale (Normativa
Nazionale)
L’articolo 16 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che allo scopo di
contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per
il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio
pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia del
demanio (69), sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di
proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria
competenza, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse,
per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 della legge 27 aprile 2022, n. 34 (70).
Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della disponibilità
pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, può
avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat,
per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui sopra.
I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree idonee ad installare impianti da fonti
rinnovabili ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (71) e sono
69
https://www.agenziademanio.it/it/agenzia/missione/
70 Che prevede la possibilità di installare impianti da fonti rinnovabili nei beni del demanio militare o a qualunque
titolo in uso al medesimo Ministero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non
ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati. https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022;17
71
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199
44
assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 (72) del medesimo decreto legislativo
n. 199 del 2021.
Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello
Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per
l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio,
favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia
cura, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione
e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile
di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla
resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
Agenzia del Demanio e Comunità Energetiche (Normativa Nazionale)
L’articolo 16 della legge 41/2023 prevede che l'Agenzia del demanio può costituire comunità
energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato (73), nonché
con le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con
facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la
quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina
primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità,
fatto salvo quanto previsto:
- dall'articolo 20, comma 2 della legge 34/2022: contributo del Ministero della Difesa alla sicurezza
energetica (74)
- dall'articolo 10, comma 2, della legge 175/2022: Contributo del Ministero dell'interno, del
Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari alla resilienza energetica nazionale (75).
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
72 Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee
73
“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie” (Comma 2
articolo 1 DLgs 165/2001).
74
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022;17
75
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;144
45
Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi
di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Normativa Nazionale)
L’articolo 22 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che al fine di
assicurare la tempestività degli interventi di manutenzione sugli immobili in uso al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti fotovoltaici destinati ad
alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, la realizzazione dei predetti interventi é attribuita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che vi provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, fatta salva la possibilità di avvalersi dei Provveditori interregionali per le
opere pubbliche.
In relazione agli interventi di cui sopra, nonchè ad altri interventi finanziati, in tutto o in parte
con le risorse del PNRR, afferenti le attività e le funzioni di competenza del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, qualora necessario e previa comunicazione ai Provveditori interregionali per le
opere pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo possono convocare le conferenze di
servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (76).
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
Semplificazione VIA per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile (Normativa
Nazionale)
L’articolo 41 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 inserisce tra le opere
sottoponibili a VIA statale (ex allegato II DLgs 152/2006) anche gli impianti chimici integrati per la
produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala
industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in
cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro.
Inoltre, l’articolo 41 del Decreto Legge 13/2023 prevede che alla suddetta categoria di progetti e
ai connessi impianti da rinnovabili ove previsti, si applichi quanto previsto dal comma 1 articolo 8
del DLgs 152/2006 secondo il quale: con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di
competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il
clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi
del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine
decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
76
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;383!vig=
46
Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC Normativa
Nazionale)
Il PREPAC (77) è il programma di efficientamento energetico per gli immobili della PA.
L’articolo 43 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che per
fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da
costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione, le risorse di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (78), limitatamente agli interventi di completamento e attuazione
dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere altresì destinate alla
copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto
aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli interventi beneficiari dell'assegnazione
delle risorse dei fondi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (79).
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
Estensione all’idrogeno da biomasse degli incentivi per il biometano (Normativa
Nazionale)
L’articolo 11 del DLgs 199/2021 (80) prevede incentivi in materia di biogas e produzione di
biometano da definire con appositi Decreti.
L’articolo 47 della legge 41/2023 modifica il comma 2 del sopra citato articolo 11 prevedendo che
entro il 31 dicembre 2023, con uno più decreti del Ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica
sono definite le modalità di attuazione degli incentivi, prevedendo le condizioni di cumulabilità con
altre forme di sostegno, nonché la possibilità di estensione del predetto
incentivo tariffario anche alla produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili, ivi inclusa la
produzione di idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla
normativa dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
77
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/glossario-efficienza-energetica/lettera-p/programma-di-riqualificazione-
energetica-della-pubblica-amministrazione-centrale-prepac.html
78
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;102
79
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50!vig=
80
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199
47
Nuove aree idonee ex lege alla installazione di impianti da fonti rinnovabili
(Normativa Nazionale)
L’articolo 47 della legge 41/2023 modifica l’articolo 20 del DLgs 199/2021 (81) che disciplina
rinviando ad appositi decreti ministeriali la definizione di criteri omogenei per l'individuazione
delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili
aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. In particolare, il comma 8 di detto
articolo 20 del DLgs 199/2021 prevede che in attesa dei decreti sono comunque considerate aree
idonee alla installazione dei suddetti impianti da fonti rinnovabili una serie di aree tipo elencate.
L’articolo 47 della legge 41/2023 modifica questo elenco che ora risulta così composto:
a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione,
eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area
occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per
gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata é soggetta al limite di
cui alla lettera c-ter), numero 1)
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale,
o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e
dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno (dei
sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle
isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017
(82), ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile (ENAC)
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di
produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del DLgs 42/2004 (83):
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da
zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale,
nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo
268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (84), nonché le aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo
impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 42/2004 incluse le zone
gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h) (85), del medesimo decreto, né
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure
81
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199
82
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/18/17A03304/sg
83
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42
84
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art268-com1-leth
85
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42 aree ex lege di interesse
paesaggistico
48
dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di
rispetto é determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre
chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma,
nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione
ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12,
comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (86).
RELATIVAMENTE ALLE AREE IDONEE GESTISTE DAI CONCESSIONARI AUTOSTRADALI
Si fa riferimento alla sopra elencata lettera c-bis dell’articolo 20 DLgs 191/2021. L’articolo 47 della
legge 41/2023 aggiungi due commi a detto articolo 20:
8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, per consentire la celere
realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le
società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee ex lettera c-bis
comma 8 articolo 20 DLgs 192/2002), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di
procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso,
nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di
concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto
all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri
di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-
ter. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a) (87), del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (88), le società concessionarie possono affidare le aree
idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante subconcessione, a società controllate o collegate
in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione
delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le
forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.
8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma 8-bis é determinata in funzione
della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli
stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il
concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione
riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.
PROCEDURE AUTORIZZATIVE SPECIFICHE PER LE AREE IDONEE
L’articolo 22 del DLgs 199/2021 prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di
impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere
obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non
vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.
86
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
87
Ora vedi articolo 76 DLgs 36/2023 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-
03-31;36
88
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50 peccato il codice risulta abrogato
vedi nota precedente
49
L’articolo 47 della legge 41/2023 aggiunge un comma 1-bis a detto articolo 22 del DLgs 199/2021,
stabilendo che la suddetta disciplina si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle
infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale,
qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili
L’articolo 47 della legge 41/2023 abroga il comma 2 articolo 30 della legge 108/2021 (89), detto
comma 2 recitava: “2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela
paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere
obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte
del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione.” Inoltre, sempre detto comma 2 nell’ultimo periodo prevedeva che il Ministero
della Cultura non possa più fare opposizione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 14-
quinquies legge 241/1990.
L’articolo 47 abroga ogni disposizione relativa alle aree contermini contenuta nel Decreto del 2010
(90) sulle linee guida per la localizzazione e approvazione degli impianti da fonti rinnovabili. Questo
perché sempre l’articolo 47 ha abrogato il comma 3-bis articolo 12 DLgs 387/2003 (91) nella parte
che prevedeva la partecipazione al procedimento di autorizzazione da parte del Ministero della
Cultura anche per i progetti nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio.
NUOVA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER GLI IMPIANTI DA FONTI
RINNOVABILI
Il comma 3 articolo 12 del DLgs 387/2003 prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa
vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio
degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in
interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento
degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province
delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300
MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di
tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico.
L’articolo 47 della legge 41/2023 sostituisce il comma 4 dell’articolo 12 del DLgs 387/2003 che ora
recita:
L'autorizzazione di cui al comma 3 é rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo,
ove previste, della VIA e VAS, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, il provvedimento di VIA, costituisce titolo a
89
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77
90
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/09/18/10A11230/sg#:~:text=MINISTERO%20DELLO%20SVILUPPO%20EC
ONOMICO%20DECRETO%2010%20settembre%202010,rinnovabili.%20%2810A11230%29%20%28GU%20Serie%20Ge
nerale%20n.219%20del%2018-09-2010%29
91
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
50
costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo
alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della
dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico é pari a novanta giorni nel caso dei progetti in zone sottoposte a tutela paesaggistica che
non siano sottoposti alla VIA, altrimenti il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico é pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di VIA se occorrenti.
Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della legge
41/2023 (22 aprile 2023), il procedimento unico può essere avviato anche in pendenza del
procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del
provvedimento di VIA.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici (Normativa
Nazionale)
L’articolo 47 della legge 41/2023 introduce un articolo 22-bis al DLgs 199/2021.
Il nuovo articolo prevede che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su
terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a
destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi
e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, é
considerata attività di manutenzione ordinaria e non é subordinata all'acquisizione, permessi,
autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le procedure di VIA, ove
previste.
Se l'intervento di cui sopra ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto é
previamente comunicato alla competente soprintendenza. La soprintendenza competente,
accertata la carenza dei requisiti di compatibilità paesaggistica, adotta, nel termine di trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento motivato di
diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
L’articolo 47 della legge 41/2023, alla luce della modifica sopra riportata, abroga il primo periodo
del comma 9-bis articolo 6 DLgs 28/2011 (92). Il periodo abrogato prevedeva che per l'attività di
costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere
di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione
industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati
ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative
opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di
ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si
applicano le disposizioni di cui al comma 1 vale a dire Procedura abilitativa semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
92
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;28
51
Concessioni da parte dei Comuni di aree per realizzare impianti da fonti rinnovabili
(Normativa Nazionale)
L’articolo 47 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che fino al 31
dicembre 2025, in deroga all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28 (93),
gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle
risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in
concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la
realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche
rinnovabili.
Per le finalità di cui sopra gli enti locali, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati
dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi
recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per
l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del
canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della
superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della
medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del
numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell'entità del
canone di concessione offerto.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
Procedure autorizzazione impianti di accumulo elettrochimico collegati a fonti
rinnovabili (Normativa Nazionale)
L’articolo 47 della legge 41/2023 modifica l’articolo 1 della legge 55/2022 (94) in particolare alla
lettera c comma 2-quater che disciplina le modalità di autorizzazione degli impianti di accumulo
elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati
da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa
vigente. Secondo la nuova lettera c) occorrono le seguenti autorizzazioni:
1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti con
potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (95),
ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;
2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia
già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree
rispetto all'impianto esistente;
93
2. I soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai siti militari e alle aree militari in conformità con quanto previsto
dall'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
94
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-02-07;7#:~:text=DECRETO-
LEGGE%207%20febbraio%202002%2C%20n.%207%20-
%20Normattiva,aprile%202002%2C%20n.%2055%20%28in%20G.U.%2010%2F04%2F2002%2C%20n.84%29.
95
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
52
3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili é in esercizio
ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
Autorizzazione Paesaggistica e interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a
fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)
L’articolo 47 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 modifica l’articolo7-bis
del DLgs 28/2011 (96) che disciplina procedura semplificata dell’autorizzazione di interventi di
efficienza energetica e piccoli impianti da fonti rinnovabili. In particolare, si fa riferimento:
impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A (97) al
regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre
2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture,
manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere
funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché
nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni
alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti.
In particolare, la nuova versione dell’articolo 7-bis comma 5 prevede che nel caso di necessità di
autorizzazione paesaggistica per i progetti sopra menzionati, questa deve essere rilasciata entro il
termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che
siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (98), l'autorizzazione si intende rilasciata ed è
immediatamente efficace. Il termine di cui sopra può essere sospeso una sola volta e per un
massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la
Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare
approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione.
Il comma 5 articolo 7-bis, secondo l’articolo 49 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge
41/2023, si applica anche all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza
complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000.
Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (99), a condizione che gli impianti
medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri. Con
riferimento ad aree ovvero
immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138
96
https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;28~art25#:~:text=DECRETO%20LEGISLATIVO%203%20marzo%202011
%2C%20n.%2028%20-
,successiva%20abrogazione%20delle%20direttive%202001%2F77%2FCE%20e%202003%2F30%2FCE.%20%2811G0067
%29
97
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2017-12/ALLEGATO%20A.pdf
98
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
99
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm
53
a 141 del medesimo decreto la realizzazione degli interventi di installazione é consentita previo
rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati
comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed é immediatamente
efficace. Il termine di cui sopra può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta
giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità paesaggistica
competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti
istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni di cui sopra si
applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici
esterni e dai punti di vista panoramici.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
Proroga accesso agli incentivi sulla produzione di biometano e biocarburanti
(Normativa Nazionale)
L’articolo 47 della legge 41/2023 prevede che al fine di aumentare la capacità di produzione di
energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di conseguire
gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2
marzo 2018 (100), continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di
impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali alla data
del 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto
ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti
che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia
stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
Infrastrutture alta tensione FFSS e impianti fotovoltaici (Normativa Nazionale)
L’articolo 47 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 introduce al comma 193
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (101) il seguente passaggio: le sbarre di alta tensione
rientranti fra le infrastrutture di cui alla lettera a), che risultano direttamente funzionali
all'alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possono essere utilizzate da
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o da società dalla stessa controllate per la connessione di
impianti di produzione a fonti rinnovabili con le modalità di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (102).
TESTO DECRETO LEGGE 13/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-02-24&atto.codiceRedazionale=23G00022&elenco30giorni=false
100
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/19/18A01821/SG
101
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;190
102
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;210
54
Comunità Energetiche estensione soggetti promotori (Normativa Nazionale)
L’articolo 47 del Decreto Legge 13/2023 convertito in legge 41/2023 modificando l’articolo 31 del
DLgs 199/2021 (103) prevede che le comunità energetiche siano costituite anche da associazioni
con personalità giuridica di diritto privato.
Sempre l’articolo 47 del Decreto Legge 13/2023 prevede che le comunità energetiche, i cui poteri
di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma
individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative
agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile (definizione imprenditore
agricolo -104), da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 (105), del decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in
materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199 (106), per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze
superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia
condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga,
ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo
n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle
predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.
Le medesime previsioni e deroghe di cui sopra si applicano altresì alle altre configurazioni di
autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, realizzate da:
a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10 -107),
delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o
loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228
indipendentemente dai propri associati.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
103
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199
104
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
105
Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per
lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 , terzo comma, del codice civile, prevalentemente prodotti dei
soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
106
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199
107
https://www.istat.it/it/archivio/17888
55
Impianti fotovoltaici ubicati manufatti strumentali alla attività agricola (Normativa
Nazionale)
L’articolo 49 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che gli impianti
fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete
Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in
aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali
all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori
agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali é
conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali é
riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento
dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni:
a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo,
senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività
agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione
o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale
realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei
servizi energetici (GSE).
L'installazione é in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a
qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
I rischi occupazionali nelle Regioni a transizione energetica (Documentazione
Comunitaria)
Parere di iniziativa del Comitato economico e sociale europeo sul tema “Politica energetica e
mercato del lavoro: conseguenze per l'occupazione nelle regioni in transizione energetica”.
Nel suo parere il CESE sottolinea inoltre che i rischi ambientali (l'emergenza climatica) e i rischi
energetici (la dipendenza dai combustibili fossili) incidono in modi diversi sulle attività economiche
e su tutte le misure politiche correlate, determinando un forte impatto sulle regioni, sui settori
economici, sui lavoratori e sui gruppi demografici più vulnerabili. Pertanto, il CESE ritiene che sia
necessario concentrarsi in particolare sulle regioni interessate dalla transizione giusta, nelle quali
esiste un legame più intenso tra lo sviluppo del settore energetico e le esigenze del mercato del
lavoro e in cui saranno necessari interventi specifici.
LA TRANSIZIONE STRATEGICAMENTE PUÒ GARANTIRE PIÙ OCCUPAZIONE
Gli studi più affidabili mostrano che la riuscita della transizione verde in generale, e della
transizione energetica in particolare, potrebbe dar luogo a un aumento del PIL (alcuni studi
stimano che tale aumento sarà pari al 5,6 % entro il 2050) e dei livelli di occupazione (secondo
l'OIL e l'IRENA, i posti di lavoro creati saranno quattro volte superiori a quelli che andranno persi),
come pure della qualità dell'occupazione stessa, alla luce delle più elevate qualifiche richieste.
L'abbassamento dei costi dell'energia grazie all'aumento delle fonti di energia disponibili, in
particolare quelle rinnovabili, individuate e incentivate attraverso un'adeguata tassonomia verde
56
europea, migliorerà l'accesso a questi servizi e anche la produzione, generando in tal modo
maggiore occupazione. I posti di lavoro creati nel settore delle energie rinnovabili sono in genere
più difficili da delocalizzare e quindi andranno a beneficio di molte regioni, in particolare di quelle
che presentano un rischio più elevato di spopolamento. Vanno altresì considerati gli effetti positivi
sulla salubrità degli ambienti di lavoro.
L'OIL stima tuttavia che, sebbene la decarbonizzazione dell'economia comporterà la perdita di
circa 6 milioni di posti di lavoro, i posti di lavoro creati aumenteranno di quattro volte, passando
da 11 a 43 milioni nel 2030 per i paesi che beneficiano del sostegno dell'Agenzia internazionale per
le energie rinnovabili (IRENA) (108). In tutti gli scenari elaborati dall'Agenzia internazionale per
l'energia, l'occupazione nel settore dell'energia pulita risulta destinata ad aumentare,
compensando la perdita di posti di lavoro nei settori dei combustibili fossili. Lo scenario a zero
emissioni nette per il 2050 prevede il passaggio di 16 milioni di lavoratori a nuovi ruoli connessi
all'energia pulita. La relazione elaborata dal governo statunitense concernente la situazione
dell'energia e dell'occupazione per gli Stati Uniti relativa al 2022 (USEER, U.S. Energy and
Employment Report) (109) contiene stime analoghe: l'occupazione nel settore dell'energia pulita ha
fatto registrare un aumento del 4 % (mentre l'occupazione in generale è cresciuta solo del 2,8 %).
I RISCHI DELLA TRANSIZIONE NEL BREVE MEDIO PERIODO: COME AFFRONTARLI
Secondo il Parere se positivi sono gli effetti strategici quelli a breve termine invece stanno e
possono produrre danni alle economie e agli strati sociali più deboli anche alla luce della guerra in
Ucraina e dei suoi effetti sui prezzi dell’energia.
I nuovi posti di lavoro nel settore dell'energia pulita non si trovano sempre nello stesso luogo di
quelli che essi vanno a sostituire e richiedono nuove competenze. Pertanto, le legislazioni
nazionali e le relative politiche energetiche dovrebbero mirare a garantire che lo sviluppo delle
capacità per la transizione sia efficace e che, per quanto possibile, rechi vantaggio alla
maggioranza dei cittadini. Inoltre, sebbene nel settore delle energie rinnovabili la percentuale di
donne nella forza lavoro (32 %) sia più elevata rispetto ad altri ambiti del settore energetico, nel
settore dell'energia eolica tale quota arriva appena al 21 %, a dimostrazione che — in questo
settore — permangono degli stereotipi di genere. Pertanto, la legislazione nazionale e le relative
politiche di attuazione devono porre l'accento sugli obiettivi di parità di genere nei nuovi posti di
lavoro.
il Comitato propone che gli Stati membri esaminino opportune modalità per integrare meglio le
politiche del mercato del lavoro nei quadri normativi e nelle politiche ambientali ed energetiche
(incentivi all'occupazione sostenibile e di qualità come valore aggiunto della transizione
energetica; fondi per la condivisione dei costi dei processi di ristrutturazione, sia temporanei che
permanenti; programmi di riqualificazione professionale per migliorare l'occupabilità in
un'economia decarbonizzata ecc.) e nelle politiche sociali (garanzie di accesso universale ai servizi
energetici, offerta di accesso a un reddito sostitutivo e a un reddito minimo adeguato ecc.).
Il CESE ribadisce la sua convinzione che, per conseguire efficacemente gli obiettivi della politica
climatica e della transizione energetica, si debba utilizzare in modo più efficace il meccanismo per
una transizione giusta, tenendo conto di un ritmo compatibile con la situazione delle imprese
piccole e grandi. In tali condizioni, è necessario attuare nuove azioni complementari a livello
regionale per preservare per quanto possibile l'occupazione e garantire che i nuovi posti di lavoro
108
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Gender_perspective_2019.pdf
109
https://www.energy.gov/policy/us-energy-employment-jobs-report-useer
57
siano di buona qualità, sempre con un coinvolgimento reale ed effettivo delle parti sociali
attraverso il dialogo sociale e la contrattazione collettiva, nonché dei soggetti dell'economia
sociale. La Commissione deve promuovere questo rafforzamento della dimensione sociale. Tutte
le misure o politiche prese in considerazione devono sempre essere formulate in modo da
rispettare le caratteristiche dei sistemi nazionali di relazioni industriali nonché i ruoli, le
competenze e l'autonomia delle parti sociali. Il CESE chiede di migliorare i programmi per
l'accesso delle PMI ai finanziamenti, rendendoli più agili e semplici e accompagnandoli a servizi di
sostegno e assistenza permanente.
Il Fondo per una transizione giusta ha i suoi limiti, che devono essere rettificati, e non costituisce
una risposta onnicomprensiva alle sfide di una transizione giusta, ma può essere sostenuto da
misure politiche aggiuntive a livello degli Stati membri.
Occorre tenere conto dell'indicatore relativo al potenziale di occupazione generato dalla
decarbonizzazione nelle diverse regioni NUTS (110). Nell'ottica di ottenere dati relativi all'impatto
della nuova crisi energetica sull'occupazione, la banca dati dell'Osservatorio sulla ristrutturazione
in Europa (ERM, European Restructuring Monitor) di Eurofound (111) contiene un numero rilevante
di esperienze registrate.
Il CESE chiede altresì di accelerare e migliorare l'attuazione del meccanismo per una transizione
giusta (112). Il Comitato plaude alla mobilitazione di 55 miliardi di EUR entro il 2027 nelle regioni
più colpite dalla transizione energetica al fine di conseguire l'obiettivo di «non lasciare indietro
nessuno» compensando gli effetti socioeconomici della transizione verso un'economia
climaticamente neutra attraverso tre pilastri: un nuovo Fondo per una transizione giusta (oltre
25 miliardi di EUR di investimenti), il regime InvestEU per una transizione giusta (15 miliardi di EUR
destinati al settore privato) e il nuovo strumento di prestito per il settore pubblico (che mobiliterà
18,5 miliardi di EUR di investimenti pubblici).
COINVOLGERE LA SOCIETÀ NELLE POLITICHE DI TRANSIZIONE
Il CESE invita la Commissione e il Parlamento europeo, gli Stati membri e le regioni dell'UE a
coinvolgere in modo più innovativo ed efficace le parti sociali e le altre organizzazioni della società
civile nell'elaborazione e nell'attuazione di politiche di transizione energetica ad alto valore
aggiunto in termini di occupazione e di protezione sociale, nonché nel monitoraggio e nella
valutazione delle stesse. Il CESE raccomanda inoltre di rafforzare la partecipazione dei prosumatori
(consumatori passivi di energia che diventano protagonisti attivi nella produzione di energia
rinnovabile) e dei cittadini (comunità energetiche) al fine di accelerare la transizione energetica in
Europa. Il CESE ritiene che i piani territoriali di transizione energetica debbano essere
accompagnati da opportune convenzioni o accordi per un'equa consultazione sociale.
Tuttavia, conclude il Parere, le esperienze attuali in materia di dialogo sociale e contrattazione
collettiva nel contesto della transizione energetica a livello delle politiche macroeconomiche non
sono positive.
I dati tratti da studi di caso a livello di impresa (ad esempio Renault e Siemens Energy 113)
mostrano che, quando sono stati coinvolti i dipendenti, l'adozione dei cambiamenti ha portato a
risultati positivi (maggiori competenze professionali, produttività e qualità dei prodotti).
110
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/99/nomenclatura-comune-delle-unita-territoriali-statistiche-
nuts-
111
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/european-restructuring-monitor
112
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-
deal/just-transition-mechanism_it
113
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733972/IPOL_STU(2022)733972_EN.pdf
58
Nella maggior parte dei paesi, il coinvolgimento delle parti sociali nella progettazione,
nell'attuazione e nello sviluppo delle politiche relative alla duplice transizione (digitale e verde) è
considerato insufficiente.
Alla luce dell'esperienza maturata da alcuni paesi, è possibile affermare che questo insufficiente
coinvolgimento sia dovuto a due ordini di sfide con cui si confrontano le parti sociali:
1. la varietà dei quadri istituzionali è un dato di fatto. Cionondimeno, in tutti questi quadri
mancano misure volte a promuovere il dialogo sociale e la contrattazione collettiva nella
definizione dei diritti sociali e del lavoro legati alla transizione energetica giusta (ad esempio in
Italia, Spagna, Polonia, Germania ecc.);
2. gli interlocutori hanno mostrato un'insufficiente capacità di partecipare adeguatamente ai
dibattiti sul futuro del lavoro nella transizione energetica, di formulare priorità e portare avanti
efficacemente i rispettivi programmi, nonostante la legislazione nazionale, come quella spagnola,
promuovendo accordi di consultazione sociale per una transizione energetica giusta (legge
7/2021).
Il Comitato, ad esempio, prende atto del successo dell'esperienza francese (legge n. 2021-1104): in
tale paese, il concetto di «sfide della transizione verde» è stato inserito nel codice del lavoro con
competenze per gli accordi di settore, sistemi di gestione prospettica di posti di lavoro e
competenze per affrontare le sfide specifiche della transizione verde ed energetica (articolo L
2242-20), nonché il diritto sindacale all'allarme ambientale e alla salute pubblica (L 4133-L 4133-4).
Pertanto, pur rispettando rigorosamente l'autonomia e la diversità dei vari sistemi europei di
relazioni industriali, il Comitato invita la Commissione a promuovere iniziative per lo scambio di
buone pratiche tra i diversi Stati membri e le diverse regioni.
LE MISURE DI COMPENSAZIONI SOCIALE NON DEVONO LIMITARE GLI OBIETTIVI DI
DECARBONIZZAZIONE
Le misure di investimento economico e sociale (ad esempio, aiuti destinati a compensare i costi più
elevati a carico delle imprese, garanzia di risorse per prevenire la povertà energetica etc.) non
devono però rendere meno ambiziosi gli obiettivi di decarbonizzazione sottoscritti: gli effetti
negativi di nuovi rallentamenti, infatti, sarebbero superiori a quelli innescati da un'accelerazione a
medio e lungo termine.
Il CESE è convinto che, in linea con le relazioni dell'IRENA e dell'OIL (114), il potenziale delle energie
rinnovabili di generare posti di lavoro dignitosi e sostenibili sia un chiaro indizio del fatto che non è
necessario scegliere tra la sostenibilità ambientale e la creazione di posti di lavoro.
TESTO PARERE COMPLETO:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022IE4464
114
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_823807.pdf
59
ENI contro la transizione energetica (Documentazione Nazionale)
Rapporto “Assessment of ENI’s Climate strategy” di varie associazioni ambientaliste che svela la
realtà delle azioni di Eni contro la transizione energetica.
Ecco, in sintesi, cosa emerge dal Rapporto:
• Eni non fornisce informazioni sufficienti sul suo piano di decarbonizzazione al fine di consentire
a investitori e altri soggetti finanziari interessati di valutare correttamente la sua capacità di
allinearsi all’obiettivo di non andare oltre i 1,5°C nel 2030. Informazioni insufficienti riguardano
piano CAPEX (115) dell'azienda, i volumi del suo Mix energetico e produzione al 2030, nonché sullo
scenario che utilizza per stabilire il suo piano climatico.
• Tenendo conto dei campi in produzione e in sviluppo ENI avrà entro il 20230 una produzione di
gas e petrolio del 29% superiore a quanto è necessario per allinearsi all’obiettivo del 1,5°.
• Eni però prevede ulteriore aumento di produzione (60% di gas e 40% di petrolio) che porterà ad
un 70% in più rispetto all’obiettivo degli 1,5° da non superare
• Quanto sopra conferma che ENI vuole continuare ad aumentare la sua produzione in barba agli
obiettivi internazionali sulla neutralità climatica
• La divisione “Plenitude” di Eni comprende le attività di energia non rinnovabile, come il
marketing del gas e la vendita al dettaglio che sono ancora le sue principali attività attività, per
ogni euro investito in combustibili fossili, sono stati investiti meno di sette centesimi nelle energie
rinnovabili sostenibili.
• Per ogni euro investito in “Plenitude” in 2022, sono stati distribuiti più di 11 euro agli azionisti
attraverso dividendi e riacquisto di azioni.
• L’organico annuale della divisione “Plenitude” di Eni è destinato ad aumentare da tre a quattro
volte. Tuttavia, rappresenta ancora meno del 20% dei suoi investimenti previsti.
• L'intensità di carbonio target di Eni al 2030 è del 22% superiore a quello della Nuova Zelanda e il
9% in più rispetto a negli impegni annunciati dell'IEA al di sotto dei 2°C Scenario (APS). Se soddisfa
questi obiettivi e riduce il suo approvvigionamento energetico secondo l'AIE scenari, Eni avrà
superato la sua quota di carbonio 2023-2030 del 22% sotto l'NZE (1,5°C), e del 5% sotto l'APS
(scenario 2°C).
TESTO RAPPORTO:
https://u6p9s9c8.rocketcdn.me/site/wp-content/uploads/2023/04/20230413-briefing-climate-
strategy-assessment-eni.pdf
Indirizzi di Legambiente per la transizione energetica dell’edilizia (Documentazione
Nazionale)
Rapporto di Legambiente che analizza cosa dovrebbe fare l’Italia in vista della nuova Direttiva UE
sulla efficienza energetica degli edifici.
Quando parliamo del settore edilizio vale la pena ricordare che non solo parliamo di uno dei
settori più energivori e climalteranti del Paese, ma anche quello responsabile della maggiore spesa
energetica e che da sempre incide sul bilancio economico delle famiglie in modo importante.
Numeri che, nel 2022, per la sola bolletta elettrica sono arrivati, secondo Facile.it, a 1.434 euro,
facendo registrare un incremento del 108% in più rispetto al 2021, e 1.459 euro per il gas, pari ad
un aumento del 57%. In questi costi, non va dimenticato, che ad incidere non è solo la
speculazione sulla componente energia o l’aumento dato dal conflitto in Ucraina, ma anche il peso
115
https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2022/03/cs-capital-markets-day-
2022.html#:~:text=Il%20capex%20in%20quota%20Eni%20sar%C3%A0%20pari%20a,soggetti%20valutati%20con%20il
%20metodo%20del%20patrimonio%20netto%29.
60
degli oneri di sistema. Infatti, sebbene nel 2022 le famiglie hanno potuto godere dell’esonero al
pagamento, questo rimane e torna ad essere un tema importante e che dal 1° aprile ricomincerà a
pesare, per il 65% del suo valore, sulle spalle delle famiglie. Arriverà al 100% a partire da luglio
2023. Secondo il Rapporto Stop Sussidi Ambientalmente Dannosi 2022 di Legambiente, tra sussidi
e oneri impropri parliamo di 2,54 miliardi di euro l’anno, spalmati dentro le bollette elettriche tra
risorse per le imprese operanti nelle isole minori, luogo ideale per staccarsi definitivamente dalle
fonti fossili, ma che pesano sulle spalle degli utenti per oltre 61,7 milioni. Ma anche imprese
energivore con oltre 1 miliardo di euro in sussidi. Senza dimenticare il pagamento del canone TV
che non fa altro che appesantire ulteriormente le bollette.
Stando alla direzione che sta prendendo l’Unione Europea ponendo come obiettivo minimo tutti
gli edifici, ad esclusione di quelli tutelati e protetti, in Classe energetica E al 2030, il nostro Paese
dovrebbe avere la capacità di intervenire su almeno 6,1 milioni di edifici residenziali. Ovvero
almeno 871mila edifici l’anno, stando alle medie delle certificazioni degli edifici attuali. Un
obiettivo che sale a 7,8 milioni di edifici se guardiamo al 2033 e all’obiettivo minimo della Classe D.
Almeno 780mila edifici l’anno per 10 anni. Ma se guardiamo il patrimonio complessivo, volendo
intervenire sulle 4 Classi energetiche più basse, dalla F alla D, si tratterebbe di riqualificare entro il
2050 – meglio se 2040 visti i continui allarmi dell’IPCC – almeno l’84% del patrimonio edilizio.
TESTO RAPPORTO:
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2023/04/Vivere-in-classe-A_2023.pdf
Accesso prioritario alle reti di trasmissione distribuzione dell’elettricità prodotta da
fonti rinnovabili (Giurisprudenza Comunitaria)
Corte di Giustizia sentenza 20 aprile 2023 causa C580-21 ha così interpretato su domanda
pregiudiziale:
1. L’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28/CE (116) del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, deve essere
interpretato nel senso che:
la priorità di accesso alla rete elettrica di cui beneficiano gli impianti di produzione di elettricità
che utilizzano fonti energetiche rinnovabili deve essere accordata non solo agli impianti che
producono elettricità esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, ma anche a quelli che
producono elettricità da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali.
2. L’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 deve essere interpretato nel senso
che:
un impianto che produce elettricità da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali beneficia
di una priorità di accesso alla rete soltanto per la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche
rinnovabili. Spetta agli Stati membri stabilire le modalità di applicazione di tale priorità di accesso,
fissando criteri trasparenti e non discriminatori che, pur tenendo conto dei requisiti relativi al
mantenimento dell’affidabilità e della sicurezza della rete, consentano di stabilire un ordine di
priorità in funzione dell’entità della quota di fonti energetiche rinnovabili utilizzate da ciascun
impianto di produzione di elettricità.
TESTO SENTENZA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=272685&pageIndex=0&doc
lang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=556185
116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028
61
Aree idonee alla installazione di impianti da fonti rinnovabili (Giurisprudenza
Costituzionale)
Sentenza della Corte Costituzionale n° 58 del 3 aprile 2023 che ha giudicato la legittimità
costituzionale di una normativa della Provincia di Trento sulla individuazione delle aree idonee a
collocare impianti che utilizzano fonti rinnovabili.
Impugnata la disciplina provinciale della PAS
La disposizione impugnata di fronte alla Corte Costituzionale stabilisce
1. facendo salve le ipotesi di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e di edilizia libera, di
cui, rispettivamente, ai successivi artt. 6 e 7 – che gli interventi di installazione di impianti alimentati
da fonti rinnovabili, aventi una potenza inferiore a determinate soglie (queste ultime, individuate
sia mediante richiamo alla Tabella A del d.lgs. n. 387 del 2003, sia mediante richiamo all’Allegato A
alla stessa legge provinciale), sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA),
«nell’ambito della procedura abilitativa semplificata disciplinata dal presente articolo» (così il
comma 1).
2. Il comma 2 prevede che la SCIA, accompagnata da una relazione del progettista e dagli elaborati
tecnici per la connessione, è presentata al comune «almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio
dei lavori». Qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA, risulti accertata l’assenza di
una o più delle condizioni dichiarate nella relazione, il comune «vieta di iniziare i lavori». Quando,
invece, il comune non procede in tal modo, «l’attività di costruzione è da ritenersi assentita» (così il
comma 3).
3. A norma del comma 4, poi, se la costruzione e l’esercizio degli impianti è sottoposta ad atti di
assenso di competenza del comune o di altre amministrazioni e questi atti non sono allegati alla
SCIA, «il comune provvede ad acquisirli d’ufficio o convoca, entro venti giorni dalla presentazione
della SCIA, una conferenza di servizi decisoria dandone comunicazione al proponente». In questo
caso, il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 «è sospeso fino all’acquisizione d’ufficio degli
atti di assenso o fino all’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento».
4. Il comma 5 stabilisce il titolo di assentimento dell’opera e, al riguardo, prevede quanto segue: «La
sussistenza del titolo a realizzare l’intervento è provata con la copia della SCIA da cui risulta la data
di presentazione della SCIA stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto,
l’attestazione del professionista, gli atti di assenso eventualmente necessari».
5. Con norma di chiusura, il comma 6 dispone che «[p]er quanto non disciplinato da quest’articolo
si applica l’articolo 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015» (il quale, a sua volta,
detta la disciplina generale della SCIA valida per gli interventi edilizi nel territorio della Provincia
autonoma di Trento, stabilendone i requisiti e i soggetti che possono avvalersene).
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma
provinciale sulla PAS
La Corte parte da una disamina della disciplina della PAS per arrivare alla conclusione di non
fondatezza della questione.
“L’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, nella formulazione oggi vigente, prevede la PAS per gli impianti
che, in ragione della loro bassa potenza, in precedenza erano assentiti con SCIA (anziché con il più
complesso titolo dell’autorizzazione unica).
La procedura della PAS si articola, nei suoi tratti salienti, come segue. Il proprietario dell’immobile
(ovvero, chi ha la disponibilità degli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse)
presenta al comune, «almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori», una
«dichiarazione», accompagnata da «una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e
dagli opportuni elaborati progettuali», che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti
62
urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici
adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione
sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui
siano richiesti atti di assenso nelle materie cosiddette sensibili (di cui al comma 4 dell’art. 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), e tali atti non siano allegati alla dichiarazione,
devono esserlo gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore (così l’art. 6, comma 2).
Una volta presentata la segnalazione, pertanto, i lavori non possono iniziare immediatamente
(come accade, invece, nel regime ordinario della SCIA, delineato dall’art. 19, comma 2, della legge
n. 241 del 1990), ma solo a seguito del decorso del termine di trenta giorni, e solo se
l’amministrazione non abbia adottato un espresso provvedimento inibitorio.
Invero il comune, ove entro detto termine riscontri l’assenza di una o più delle condizioni attestate
nella relazione del progettista, «notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il
previsto intervento». In assenza di tale notifica, decorso il termine di trenta giorni «l’attività di
costruzione deve ritenersi assentita» (così l’art. 6, comma 4).
Qualora alla dichiarazione non siano allegati i necessari atti di assenso, spetta al comune renderli
tempestivamente (se di sua competenza) ovvero acquisirli d’ufficio (ove di competenza di altre
amministrazioni), se del caso convocando apposita conferenza di servizi. In queste evenienze, «[i]l
termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso
ovvero fino all’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento» (così
l’art. 6, comma 5).
La realizzazione dell’intervento va «completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura
abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5» (così l’art. 6, comma 6).
La sussistenza del titolo «è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di
ricevimento della dichiarazione stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto,
l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari» (così
l’art. 6, comma 7).
Quello fin qui descritto costituisce un vero e proprio procedimento amministrativo, caratterizzato
da un certo grado di semplificazione (rispetto all’ordinario procedimento dell’autorizzazione unica),
che parte su iniziativa del privato con la presentazione al comune di una «dichiarazione» e che è
volto all’ottenimento di un titolo. La sua denominazione («Procedura abilitativa semplificata», da
cui l’acronimo PAS) chiarisce tale natura e rende evidente la distinzione tra l’atto di iniziativa (la
«dichiarazione» del privato), il momento procedimentale e l’atto amministrativo finale (il titolo).
In tale contesto, emerge anche dalla giurisprudenza amministrativa la sussumibilità della speciale
procedura “semplificata”, prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 nel modello procedimentale
della SCIA di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990 (arg. ex Consiglio di Stato, sezione quarta,
sentenze 4 gennaio 2023, n. 130 e 3 febbraio 2022, n. 771; TAR Calabria, sezione prima, sentenza
16 giugno 2021, n. 1243; TAR Campania, sezione staccata di Salerno, sezione prima, sentenza 20
dicembre 2018, n. 1838).
Analogamente, questa Corte – nel considerare la disciplina sulla formazione del titolo edilizio a
seguito di dichiarazione di inizio di attività (DIA) o di SCIA come rientrante tra i principi
fondamentali della materia concorrente «governo del territorio» – ha precisato che la DIA, così
come la SCIA, «si inseriscono in una fattispecie il cui effetto è pur sempre quello di legittimare il
privato ad effettuare gli interventi edilizi (sentenze n. 121 del 2014, n. 188 e n. 164 del 2012)»: una
fattispecie avente «struttura complessa», che «non si esaurisce, rispettivamente, con la
dichiarazione o la segnalazione, ma si sviluppa in fasi ulteriori: una prima, di ordinaria attività di
controllo dell’Amministrazione (rispettivamente nei termini di sessanta e trenta giorni); una
seconda, in cui può esercitarsi l’autotutela amministrativa» (sentenza n. 49 del 2016). Le modalità
63
di intervento della pubblica amministrazione costituiscono, dunque, «il necessario completamento
della disciplina di tali titoli abilitativi, poiché la individuazione della loro consistenza e della loro
efficacia non può prescindere dalla capacità di resistenza rispetto alle verifiche effettuate
dall’Amministrazione successivamente alla maturazione degli stessi», sicché «[l]a disciplina di
questa fase ulteriore […] è parte integrante di quella del titolo abilitativo e costituisce con essa un
tutt’uno inscindibile» (così, ancora, sentenza n. 49 del 2016).
5.3.2.– Alla luce di quanto precede, deve quindi concludersi che la SCIA introdotta dalle norme
provinciali impugnate non presenta alcuna sostanziale differenza rispetto alla PAS di cui all’art. 6
del d.lgs. n. 28 del 2011. Il legislatore provinciale, senza peraltro mancare di utilizzare proprio la
denominazione «procedura abilitativa semplificata» (che costituisce la rubrica della norma
censurata), ha solo utilizzato la denominazione «SCIA» per riferirsi all’atto che segna l’inizio di un
procedimento caratterizzato – nel raffronto con il citato art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 – dalle
medesime scansioni e dai medesimi poteri di intervento inibitorio del comune.
Del resto, neanche l’art. 5 della legge prov. Trento n. 4 del 2022 consente l’immediato inizio dei
lavori, a seguito della presentazione della «segnalazione», ma impone di attendere che trascorra il
termine di trenta giorni, entro il quale l’amministrazione potrà svolgere le proprie verifiche ed
eventualmente intervenire con il provvedimento inibitorio. Inoltre, detto art. 5 delinea tale
«segnalazione» con le medesime caratteristiche della «dichiarazione» menzionata dall’art. 6 del
d.lgs. n. 28 del 2011 (il quale, peraltro, sin dalla sua formulazione originaria, ha impiegato tale
termine, che richiamava l’istituto della DIA, unico all’epoca vigente), prescrivendo che sia corredata
dalla relazione del progettista e dagli elaborati tecnici per la connessione. Uguale, poi, è la
disciplina sull’eventuale sospensione del termine di trenta giorni, ai fini dell’acquisizione d’ufficio
degli atti di assenso necessari (ma non allegati dal privato) e dello svolgimento della conferenza di
servizi. Ancora, del tutto sovrapponibile è la disciplina relativa al titolo finale che è costituito dalla
copia della «segnalazione», da cui risulti la data della «presentazione» (ovvero, «la data di
ricevimento», come si esprime il comma 7 del citato art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011), unitamente
all’«elenco di quanto presentato a corredo del progetto, [all]’attestazione del professionista, [a]gli
atti di assenso eventualmente necessari» (così l’art. 5, comma 5, della legge prov. Trento n. 4 del
2022, che corrisponde quasi letteralmente al primo).
Da quanto precede emerge che la norma provinciale censurata, nel delineare le fasi in cui è
scandita la «procedura abilitativa semplificata» per l’ottenimento della SCIA, è rispettosa dei
principi fondamentali dettati dal legislatore statale con l’invocata disposizione interposta. Non
sussistono, pertanto, le difformità lamentate dal ricorrente rispetto alla disciplina statale della PAS,
con particolare riguardo a quella relativa al momento in cui è consentito l’inizio dei lavori, che
coincide nelle due discipline poste a raffronto”.
Impugnata la norma provinciale che permette la libera installazione di impianti solari fotovoltaici e
termici su tetti e pertinenze
Viene impugnato l’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge prov. Trento n. 4 del 2022, che consente la
libera installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, e delle relative opere funzionali alla
connessione alla rete elettrica, sia sulle coperture delle costruzioni esistenti (comma 1), sia a terra
nelle pertinenze delle costruzioni medesime (comma 2) e salvo il rispetto di alcune misure di
mitigazione (comma 3).
In particolare, ai fini delle installazioni, il comma 1 dell’art. 7 richiede una semplice «previa
comunicazione al comune» e precisa che esse «non sono subordinate all’acquisizione di permessi,
autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusa l’autorizzazione
paesaggistica». Si aggiunge, all’ultimo periodo del comma 1, la seguente clausola di salvezza:
«Restano fermi l’acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme di settore a tutela dei beni
64
ambientali e dei beni culturali e il rispetto delle norme sulla sicurezza, antisismiche, igienico-
sanitarie e di tutela del pericolo idrogeologico».
Il comma 2, come precisato, estende tale regime di liberalizzazione anche alle installazioni «a
terra», purché si tratti di impianti aventi una capacità di generazione «inferiore alle soglie previste
dall’articolo 3, comma 1, per l’applicazione dell’autorizzazione integrata». Con tale riferimento,
vengono così richiamati i limiti di potenza indicati dal d.lgs. n. 387 del 2003 (Tabella A), validi, a
livello nazionale, per segnare il confine tra l’autorizzazione unica e i regimi abilitativi più blandi.
Il comma 3 (parimenti impugnato) stabilisce poi alcune misure di mitigazione della liberalizzazione,
da applicarsi «nei centri storici e negli insediamenti storici sparsi». Si stabilisce dunque che,
«[f]ermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2», in tali aree gli impianti solari fotovoltaici e
termici devono essere installati «in modo da minimizzarne la visibilità, con inclinazione identica o
coerente rispetto alla copertura nel caso di tetti a falda in aderenza o integrati, e possono essere
installati a terra nelle pertinenze delle costruzioni solo in caso di insufficienza o inidoneità della
copertura della costruzione medesima».
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sulla norma
provinciale che permette la libera installazione di impianti solari fotovoltaici e termici su tetti e
pertinenze
La Corte Costituzionale oltre che dichiararla inammissibile considera comunque non fondata detta
questa di legittimità costituzionale.
La Corte ricorda che, in base alle norme statali richiamate dal ricorrente, l’installazione, con
qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali (come individuate ai
sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili
di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765»), di impianti
solari fotovoltaici e termici sugli edifici, ovvero su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli
edifici (ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici),
nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è
subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque
denominati, ivi compresi quelli previsti dal cod. beni culturali. La stessa disposizione introduce,
poi, alcune eccezioni, con riguardo alle installazioni effettuate in aree o immobili vincolati ai sensi
dell’art. 136, lettere b) e c), del d.lgs. n. 42 del 2004, ossia, rispettivamente, presso «le ville, i
giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del [cod. beni culturali], che si
distinguono per la loro non comune bellezza» e presso «i complessi di cose immobili che
compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i
nuclei storici».
Dal canto suo, la disposizione impugnata, nell’includere l’autorizzazione paesaggistica tra gli atti di
assenso amministrativo da cui si prescinde per dette installazioni, fa tuttavia esplicitamente salva
l’acquisizione delle autorizzazioni previste, tra le altre, «dalle norme di settore a tutela dei beni
ambientali» (così l’art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge prov. Trento n. 4 del 2022).
Detti beni sono tutelati, nell’ordinamento provinciale, dall’art. 64, comma 2, lettera d), della legge
prov. Trento n. 15 del 2015, che assoggetta ad autorizzazione paesaggistica, per l’appunto, «i beni
ambientali di cui all’articolo 65». Quest’ultimo, a sua volta, rubricato «Individuazione di beni
ambientali e inclusione negli elenchi», stabilisce, al comma 1, che la Giunta provinciale, sentita la
commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) competente per territorio,
individua e inserisce in uno o più elenchi: «a) i beni immobili, anche non compresi nelle aree di
65
tutela ambientale individuate dal PUP, che rivestono cospicui caratteri di bellezza naturale o di
singolarità ecologica o formano punti di vista o di belvedere; b) gli alberi monumentali perché
appartengono a specie rare o hanno una forma particolare o un peculiare pregio paesaggistico o
rappresentano una testimonianza o un simbolo della storia, della tradizione o della cultura locale,
e gli alberi monumentali riconosciuti come beni ambientali tra quelli censiti ai sensi dell’articolo 7
della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani); c) le opere
d’infrastrutturazione del territorio, le aree terrazzate e i manufatti, anche non soggetti alle norme
per la tutela delle cose d’interesse storico o artistico, che si distinguono, singolarmente o nel loro
insieme, per il loro peculiare interesse architettonico». Il comma 2 dell’art. 65 aggiunge che, tra i
beni così inseriti negli elenchi, la Giunta provinciale individua le aree agricole di pregio, «che per la
presenza di singolari produzioni tipiche o per lo speciale rilievo paesaggistico si configurano come
beni ambientali non suscettibili di riduzione […]».
La disciplina provinciale così richiamata costituisce espressione della potestà legislativa primaria
che lo statuto di autonomia riconosce alle Province autonome di Trento e di Bolzano nella materia
«tutela del paesaggio» (art. 8, numero 6). Tale potestà, che deve esercitarsi entro i limiti indicati
dall’art. 4 del medesimo statuto (il quale richiama, in particolare, il limite delle «norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica»), deve ritenersi estesa alle
modalità di classificazione dei beni oggetto di tutela paesaggistica, dovendosi riconoscere a
ciascuna delle due Province la possibilità di utilizzare proprie e autonome categorie giuridiche
nelle quali far confluire, adattandole, le regole desumibili dalle norme fondamentali di riforma
economico-sociale dettate dallo Stato.
TESTO SENTENZA 58/2023:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2023&numero=58
66
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE
Proposta Direttiva su fondatezza e comunicazione di asserzioni ambientali esplicite
(Normativa Comunitaria)
La proposta di Direttiva si applica alle dichiarazioni ambientali esplicite fornite dai professionisti sui
prodotti o dai professionisti nelle pratiche commerciali tra imprese e consumatori. La presente
direttiva non si applica ai sistemi di etichettatura ambientale o alle asserzioni ambientali esplicite
disciplinate o giustificate da norme stabilite.
I consumatori vogliono essere meglio informati sugli impatti ambientali dei loro consumi e fare
scelte migliori. Le richieste della Conferenza sul futuro dell'Europa (117) includono un invito a una
maggiore trasparenza per quanto riguarda la sostenibilità e l'impronta ambientale dei prodotti, in
particolare nella Proposta 5 su consumo, imballaggio e produzione sostenibili e nella Proposta 20
sulla definizione di standard all'interno e all'esterno dell'UE in politiche ambientali. La proposta
sulle asserzioni ambientali è la risposta della Commissione a questo invito.
COME I PROFESSIONISTI POSSONO DIMOSTRARE LA FONDATEZZA DELLE ASSERZIONI AMBIENTALI
Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione a sostegno di
asserzioni ambientali esplicite. Tale valutazione deve:
(a) specificare se l'indicazione è correlata all'intero prodotto, a una parte di un prodotto o a
determinati aspetti di un prodotto, o a tutte le attività di un professionista o a una determinata
parte o aspetto di tali attività, come pertinente all'indicazione;
b) fare affidamento su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizzare informazioni
accurate e tenere conto delle pertinenti norme internazionali;
(c) dimostrare che gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto
dell'indicazione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita;
(d) se si formula un'indicazione sulla prestazione ambientale, si tiene conto di tutti gli aspetti o gli
impatti ambientali che sono significativi per la valutazione della prestazione ambientale;
(e) dimostrare che l'indicazione non è equivalente ai requisiti imposti dalla legge sui prodotti
all'interno del gruppo di prodotti o agli operatori del settore;
(f) fornire informazioni se il prodotto o il commerciante oggetto dell'indicazione ottiene risultati
significativamente migliori per quanto riguarda gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le
prestazioni ambientali oggetto dell'indicazione rispetto a quanto è prassi comune per i prodotti nel
gruppo di prodotti in questione o per i commercianti nel settore rilevante;
(g)individuare se il miglioramento degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle
prestazioni ambientali oggetto dell'indicazione comporti un danno significativo in relazione agli
impatti ambientali sui cambiamenti climatici, il consumo di risorse e la circolarità, l'uso sostenibile
e la protezione delle risorse idriche e marine, l'inquinamento, la biodiversità, benessere animale
ed ecosistemi;
(h) separare eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dalle emissioni
di gas a effetto serra come informazioni ambientali aggiuntive, specificare se tali compensazioni si
riferiscono a riduzioni o rimozioni delle emissioni e descrivere in che modo le compensazioni su cui
si fa affidamento sono di elevata integrità e contabilizzate correttamente per riflettere l'impatto
dichiarato sul clima;
117
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/conference-on-the-future-of-europe/
67
(i) includono le informazioni primarie a disposizione del professionista per gli impatti ambientali,
gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali, che sono oggetto dell'indicazione;
(j) includono informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o
le prestazioni ambientali che siano rappresentative della specifica catena del valore del prodotto o
del professionista su cui è presentata un'indicazione, nei casi in cui non siano disponibili
informazioni primarie.
Se è dimostrato che esistono impatti ambientali significativi non soggetti all'indicazione, ma non vi
sono prove scientifiche ampiamente riconosciute per effettuare la valutazione di cui alla lettera c)
nell’elenco sopra riportato, il professionista che presenta l'indicazione su un altro aspetto tiene
conto delle informazioni disponibili e, se necessario, aggiorna la valutazione conformemente a
quanto sopra elencato una volta che siano disponibili prove scientifiche ampiamente riconosciute.
COME I PROFESSIONISTI POSSONO DIMOSTRARE LA FONDATEZZA DELLE ASSERZIONI AMBIENTALI
COMPARATIVE
La fondatezza di asserzioni ambientali esplicite che affermano o implicano che un prodotto o un
commerciante ha un impatto ambientale minore o una migliore prestazione ambientale rispetto
ad altri prodotti o commercianti oltre ai requisiti elencati nel paragrafo precedente del presente
commento, soddisfa con i seguenti requisiti:
(a) le informazioni e i dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le
prestazioni ambientali dei prodotti o degli operatori commerciali rispetto ai quali viene effettuato
il confronto sono equivalenti alle informazioni e ai dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali,
gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali del prodotto o commerciante oggetto del
reclamo;
b) i dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni
ambientali dei prodotti o degli operatori commerciali sono generati o ottenuti in modo
equivalente ai dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le
prestazioni ambientali dei prodotti o degli operatori commerciali rispetto al quale viene effettuato
il confronto;
(c) la copertura delle fasi lungo la catena del valore è equivalente per i prodotti e gli operatori
commerciali confrontati e garantisce che le fasi più significative siano prese in considerazione per
tutti i prodotti e operatori commerciali;
d) la copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali è
equivalente per i prodotti e gli operatori commerciali confrontati e garantisce che gli impatti
ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali più significativi siano presi in
considerazione per tutti i prodotti e gli operatori commerciali;
e) le ipotesi utilizzate per il confronto sono stabilite in modo equivalente per i prodotti e gli
operatori commerciali confrontati.
TESTO PROPOSTA DI DIRETTIVA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0166
68
Collegare tutte le capitali e i cittadini europei con una rete ferroviaria ad alta velocità
(Normativa Comunitaria)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/856 della Commissione del 18 aprile 2023 relativa alla richiesta
di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Collegare tutte le capitali e i cittadini
europei con una rete ferroviaria ad alta velocità» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del
Parlamento europeo e del Consiglio (118).
TESTO DECISIONE 2023/856:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.110.01.0037.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A110%
3AFULL
118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0788
69
MARE
Ritardi della UE sulle emissioni di gas serra dalle navi (Documentazione
Internazionale)
Documento di Transport & Environment che parte dal riconoscimento per cui l’IMO
(organizzazione marittima internazionale) prevede (119
) una crescita delle emissioni del 50% nel
trasporto marittimo. Peraltro, in quella sede risulta difficile ad oggi raggiungere un accordo sulla
riduzione dei gas serra emessi dalle navi (120).
Di seguito si riporta una sintesi ampia di questo documento molto interessante.
A sua volta l'UE si è impegnata a raggiungere zero emissioni entro il 2050, ha rifiutato di esprimere
sostegno per eventuali obiettivi intermedi, che sono fondamentali per rimanere in linea con
l'accordo di Parigi.
La scienza è chiara su questo: gli obiettivi non devono superare il bilancio del carbonio, la quantità
massima di emissioni consentita in un certo periodo di tempo oltre il quale diventa impossibile
raggiungere l'obiettivo di temperatura di 1,5 ° C.
Ciò significa che, secondo l'approccio dei bilanci del carbonio, le emissioni annuali cumulative tra
oggi e il 2050 contano più della sola data finale di decarbonizzazione.
Il trasporto marittimo emette circa il 3% delle emissioni prodotte dall'uomo. Nell'ambito del
cosiddetto approccio "fair-share", l'industria non dovrebbe emettere più di 12,2 gigatonnellate
(GT) di gas serra a partire dal 2020, pari al 3% del bilancio globale del carbonio per raggiungere
l'obiettivo di temperatura di 1,5 ° C.
Paesi come la Corea del Sud e il Giappone si sono entrambi impegnati a raggiungere lo zero entro
il 2050, ma la somma delle loro emissioni previste nell'ambito degli obiettivi proposti supera il
bilancio del carbonio rispettivamente di 11,45 e 8,5 GT CO2e.
Ciò equivale alle emissioni totali della Francia in 20 e 30 anni. Entrambi i paesi sono contrari alla
fissazione di obiettivi di emissioni assolute per il 2030, mentre la Corea del Sud si oppone anche
alla fissazione di qualsiasi obiettivo per il 2040 in questa fase.
Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada propongono una riduzione delle emissioni del 37% entro il
2030 e una riduzione quasi totale delle emissioni entro il 2040 (96%), l'SBTi porterà a solo 11,25 GT
di emissioni cumulative di CO2e entro il 2050. Questa è l'unica traiettoria in cui le emissioni
cumulative entro il 2050 rimangono all'interno del bilancio del carbonio di 1,5 ° C.
La UE non ha mai proposto tagli così alle emissioni delle navi anzi sta introducendo nella
tassonomia verde il trasporto marittimo con una operazione da greenwashing (121)
In realtà secondo il documento, oltre agli aspetti di consenso elettorale, gioca anche la questione
per cui Qualsiasi taglio sostanziale a breve termine dei gas serra richiede inevitabilmente una
riduzione della domanda commerciale o della velocità delle navi, nessuna delle quali è attraente
per i ministeri europei dei trasporti.
Una riduzione del 10% della velocità delle navi porta a circa il 30% di riduzione delle emissioni, ma
la potenziale perdita di profitti è ancora una preoccupazione molto più grande per le aziende
rispetto agli effetti disastrosi del riscaldamento globale.
Eppure, ricorda il documento, uno studio (122) recente ha stimato che per ogni anno di inazione,
l'industria marittima dovrà sborsare tra $ 1,8 miliardi e $ 7,1 miliardi entro il 2050 e fino a $ 25
miliardi / anno entro il 2100 per affrontare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sul settore
119
https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Fourth-IMO-Greenhouse-Gas-Study-2020.aspx
120
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/03/nessun-accordo-imo-sulla-riduzione-gas.html
121
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/03/trasporto-marittimo-nella-tassonomia.html
122
RTI-EDF Act Now or Pay Later Climate Impact Shipping.pdf
70
come il reindirizzamento, l'aumento dei danni alle infrastrutture portuali, la minore produttività
portuale, e diminuzione della domanda di servizi.
LINK AL DOCUMENTO DI TRANSPORT & ENVIRONMENT
https://www.transportenvironment.org/discover/europe-goes-from-leader-to-laggard-in-
tackling-shippings-climate-impact/
Studio sui costi a carico del sistema marittimo per i mutamenti climatici
(Documentazione Internazionale)
Studio di Environmental Defense Fund (123) che analizza due questioni chiave:
• In che modo il cambiamento climatico influisce sulle spedizioni marittime e le industrie portuali?
• Quanto saranno grandi gli effetti economici del cambiamento climatico sulle industrie marittime
e portuali se non verranno adottate azioni concrete per ridurre le emissioni?
Secondo lo studio senza ulteriori azioni per ridurre le emissioni, gli impatti del cambiamento
climatico potrebbero costare al settore dei trasporti marittimi fino a 25 miliardi di dollari per anno
fino al 2100. Le stime però riflettono solo danni e interruzioni attività portuale per cui i costi futuri
complessivi potrebbero essere ben più elevati.
Le riduzioni di emissioni di gas serra dovrebbero, secondo lo studio riguardare anche il naviglio
marittimo che contribuisce a circa il 20% delle emissioni globali del settore trasporti.
IN CHE MODO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO IMPATTA SUL SETTORE MARITTIMO
Impatti dell'innalzamento del livello del mare e delle tempeste tropicali
1.Perdite da Danni alle Infrastrutture Portuali
• Stime dei danni ai porti statunitensi causati da precedenti uragani vanno dai 46 milioni di dollari
per l'uragano Florence nel 2018 a circa 2,2 miliardi di dollari per l'uragano Katrina nel 2005
• studio su un porto in Alabama afferma che se il mare fosse stato di livello più elevato i costi
sarebbero stati 5 volte superiori
2. Perdite da interruzioni delle operazioni portuali
• Dalle stime di perdite economiche dovute a pregresse tempeste i costi delle interruzioni vanno
da US $ 10 milioni al porto di Shanghai, causata da un'interruzione di 2 giorni a causa del tifone
Haikui nel 2012, a 65 milioni di dollari al porto di Dalian, a causa di un'interruzione di 5 giorni
dovuta al tifone Lekima nel 2019
• Un'analisi delle interruzioni legate alle tempeste in 74 porti in 12 paesi ha rilevato che un metro
in più in altezza del mare o 10 metri al secondo di velocità del vento è associato a un aumento
medio di 2 giorni della durata di interruzione
3. Perdite da incidenti navali in mare
• Le condizioni meteorologiche sono responsabili almeno del 20% delle circa 400 perdite totali di
navi che si sono verificate in tutto il mondo dal 2015 al 2019.
• Gli incidenti totali relativi alla perdita di navi nel corso di questi cinque anni
123
https://www.edf.org/
71
ha provocato la morte in mare di 142 membri dell'equipaggio, molti a causa di eventi
meteorologici estremi
4. costi per adattarsi ed evitare le perdite
• Per le navi in mare, le tempeste più forti richiederanno un adattamento attraverso il
reinstradamento, che aumenta i ritardi e i costi operativi. Per una nave portacontainer che
consuma 150 tonnellate di carburante al giorno, ogni giorno in più in mare può costare circa US $
75.000.
• La maggior parte delle ricerche sui costi di adattamento dei porti si è concentrata su approcci di
elevazione, con costi unitari che vanno da US $ 30 milioni a oltre 200 milioni di dollari per km2 di
area portuale.
Impatti da inondazioni interne e siccità
La modifica dei modelli di precipitazione nell'entroterra, incluso un aumento rischi di inondazioni e
siccità, possono avere impatti indiretti sul settore marittimo attraverso effetti di filiera.
• Livelli record dell'acqua sul fiume Mississippi nel 2019 hanno interrotto questa rete di trasporto
chiave per l'esportazione degli Stati Uniti di prodotti agricoli, causando perdite per quasi 1 miliardo
di dollari
• Nello stesso anno la grave siccità nella regione del Canale di Panama ha richiesto limiti sul
traffico in transito che sono stati stimato per il costo di spedizione globale tra US $ 230 milioni e
370 milioni di dollari.
Impatti dovuti all'aumento delle temperature e al caldo estremo
Il calore estremo può causare danni sostanziali alla spedizione di navi e alle infrastrutture portuali,
nonché perturbare le operazioni portuali:
• Gli impatti sulle infrastrutture portuali includono stress sul raffreddamento sistemi e strutture
portuali metalliche, come container movimentazione gru e magazzini.
• Nel 2009, le ondate di caldo in Australia hanno bloccato alcune sezioni del Porto di Melbourne
per 3 giorni, con conseguente perdite di produttività per interruzione del lavoro.
Impatti del cambiamento climatico sull’attività economica globale
L'attività commerciale marittima globale è fortemente connessa con la salute dell'economia
globale. Una economia globale più lenta dovuta ai mutamenti climatici limita la crescita del
commercio marittimo, tuttavia, su questo aspetto stime efficace non ne esistono ancora.
AMPLIEZZA DEGLI EFFETTI ECONOMICI SUL SETTORE MARITTIMO SENZA INTERVENTI CONTRO I
MUTAMENTI CLIMATICI
Lo Studio sviluppa scenari di costi sia per i danni che per le strategie di adattamento.
Non solo lo studio analizza sia lo scenario senza mutamenti climatici che prevede un volume totale
degli scambi che crescerà da 11,5 miliardi di tonnellate nel 2020 a quasi 120 miliardi di tonnellate
nel 2100 (supponendo che il commercio continui a crescere del 3% annuo). Invece
l'analisi stima che il volume del commercio marittimo nel 2100 sotto lo scenario peggiore dei
mutamenti climatici in atto sarà compreso tra 5,3 e 11,8 miliardi di tonnellate inferiore a quello
che sarebbe senza il cambiamento climatico.
72
CONCLUSIONI DELLO STUDIO
L'analisi offre diversi risultati chiave e implicazioni,
• In primo luogo, è probabile che il cambiamento climatico imponga miliardi di dollari in costi
aggiuntivi ogni anno, a meno che non vengano prese significative misure di mitigazione e/o
adattamento. Costi aggiuntivi che raddoppieranno entro la fine del 21° secolo.
• In secondo luogo, i costi stimati probabilmente sottostimano i costi futuri alle spedizioni e ai
porti per diversi motivi. Infatti, la stima dei costi riguarda infrastrutture e operazioni portuali
esistenti, pertanto non colgono i costi legati alla crescita futura nella dimensione e il numero di
porti o del volume degli scambi globali.
Inoltre, non includono le stime dei costi per "soft": misure di adattamento, come la difesa del
porto o le strategie di ritirata, o per i costi di dirottamento per la navigazione.
• In terzo luogo, sono necessarie analisi più dettagliate valutare i potenziali risparmi sui costi
derivanti dall'adeguamento del porto.
TESTO STUDIO:
https://www.edf.org/sites/default/files/press-releases/RTI-
EDF%20Act%20Now%20or%20Pay%20Later%20Climate%20Impact%20Shipping.pdf
No alla proroga automatica di concessioni di occupazione del demanio marittimo
(Giurisprudenza Comunitaria)
Sentenza Corte di Giustizia del 20 aprile 2023 che ha esaminato una serie di domande
pregiudiziali poste da un TAR italiano relativamente ad una controversia tra un Comune e
l’Autorità per la Concorrenza italiana sulla possibilità di prorogare automaticamente le concessioni
demaniali marittime senza procedure di evidenza pubblica.
La Corte di Giustizia così si è pronunciata sulle varie questioni pregiudiziali poste dal giudice
italiano in riferimento alla applicabilità della Direttiva 2006/123 (124) relativa ai servizi nel
mercato interno:
Sulla prima questione relativa alla validità della direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato
interno
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2006/123 sia
valida alla luce dell’articolo 94 CE, dal momento che tale direttiva di armonizzazione non è stata
adottata dal Consiglio all’unanimità.
La Corte risponde che dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento idoneo ad
inficiare la validità della direttiva 2006/123 alla luce dell’articolo 94 CE.
Sulle questioni seconda e quarta Sull’effetto diretto dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2006/123
Su dette questioni la Corte risponde dichiarando che l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2006/123 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una
procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di
rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono
enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati
disposizioni produttive di effetti diretti.
124
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0123
73
Sulla quinta questione e sulla seconda parte dell’ottava questione
Con la quinta questione e con la seconda parte dell’ottava questione, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se l’articolo 288, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che la
valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’articolo 12, paragrafi 1
e 2, della direttiva 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie
incombono esclusivamente ai giudici nazionali o anche alle autorità amministrative, comprese
quelle comunali.
La Corte di Giustizia risponde alla quinta questione e alla seconda parte dell’ottava questione
dichiarando che l’articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che la
valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’articolo 12, paragrafi 1
e 2, della direttiva 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie
incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali.
Sulla sesta questione
Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafi 1 e 2,
della direttiva 2006/123 debba essere interpretato nel senso che esso si applica unicamente alle
concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentino un interesse transfrontaliero
certo.
La Corte di Giustizia risponde affermando che l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva deve
essere interpretato nel senso che esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione
del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo.
Sulla prima parte dell’ottava questione
Con la prima parte dell’ottava questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12,
paragrafo 1, della direttiva 2006/123 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la
scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio
generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del
territorio costiero del comune in questione, oppure se tale valutazione debba essere effettuata
esclusivamente sulla base dell’uno o dell’altro di detti approcci.
Secondo la Corte di Giustizia occorre rispondere alla prima parte dell’ottava questione dichiarando
che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che esso
non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata
combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso,
basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione.
TESTO SENTENZA
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B348%3B22%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F
0348%2FP&language=it
74
MOBILITÀ SOSTENIBILE
Attuazione obbligo utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti tra diverse
tipologie di biocarburanti (Normativa Nazionale)
Con Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 107 del 16 marzo 2023
sono introdotte, dall'anno di immissione in consumo 2023, le nuove condizioni, i nuovi criteri e le
nuove modalità di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
LINK AL DECRETO:
https://www.reteambiente.it/normativa/51196/dm-ambiente-23-marzo-2023/
Rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle
autovetture nuove (Normativa Comunitaria)
Regolamento (UE) 2023/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che
modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di
prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali
leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima.
TESTO REGOLAMENTO 2023/851:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.110.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A110%3AFULL
75
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMBIENTE
Avvalimento personale per la transizione ecologica (Normativa Nazionale)
L’articolo 17-septies della legge 113/2021 (125) prevede l’avvalimento da parte del Ministero della
transizione ecologica di personale dell'ENEA e dell'ISPRA e modifica della dipendenza funzionale
del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.
L’articolo 13 del Decreto Legge 44/2023 modifica il primo periodo del comma 1 di detto articolo
17-septies prevedendo che: “Al fine di rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si
avvale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino a un
contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori
ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica”.
TESTO DECRETO LEGGE 44/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-22&atto.codiceRedazionale=23G00054&elenco30giorni=false
125
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;80
76
RIFIUTI
Garanzie finanziamento RAEE da pannelli fotovoltaici (Normativa Nazionale)
L’articolo 24-bis del DLgs 49/2014 (126) disciplina le modalità del finanziamento dei rifiuti
elettronici da parte dei produttori e relative garanzie da depositare.
L’articolo 49 della legge 41/2023 aggiunge a detto articolo 24-bis il seguente comma:
“La garanzia finanziaria da versare nel trust (127), pari all'importo determinato secondo quanto
stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno
dei sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di cinque
anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla
corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente
riduzione delle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo
segnalante secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del
GSE di cui all'articolo 40, comma 3 (128).”
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
Interventi in siti oggetto di bonifica nuova disciplina (Normativa Nazionale)
L’articolo 242-ter del DLgs 152/2006 elenca una serie di interventi che possono essere realizzati
nei siti oggetto di bonifica anche di interesse nazionale a condizione che detti interventi e opere
siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con
l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e
degli altri fruitori dell'area.
Per attuare quanto sopra il comma 3 dell’articolo 242-ter prevede che il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse
nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di
interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente
(Ministero Ambiente) ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora
necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di
controllo.
Il Decreto Ministero Ambiente e della Sicurezza Energetica n° 45 del 26 gennaio 2023 ha
approvato la disciplina per le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui
all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i criteri e le
procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo. L'allegato al presente
regolamento, che ne costituisce parte integrante, reca i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali
per gli interventi e le opere che non necessitano di detta valutazione preventiva.
126
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;049
127
trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi
energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi.
128
finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici e professionali non
incentivati)) immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore.
77
Il nuovo Decreto stabilisce le condizioni procedurali per la realizzazione di detti interventi ed opere
distinguendo:
a) interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo
abilitativo, disciplinati dall'articolo 4;
b) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata,
disciplinati dall'articolo 5;
c) interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza
operativa del sito, mediante comunicazione, disciplinati dall'articolo 6;
d) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa
acquisizione del quadro ambientale secondo le modalità di cui all'articolo 7, che rispettano i
requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato al nuovo Decreto;
e) interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze, disciplinati dalle disposizioni del
Capo III del nuovo Decreto.
PARERE SEZIONE CONSULTIVA CONSIGLIO DI STATO (129)
Il Parere finale esprime criticità, relativamente al trattamento degli interventi diretti
all’installazione di FER. Manca tuttora, purtroppo, una chiara e distinta presa in considerazione e
disciplina agevolativa (in termini di semplificazione) dell’installazione di questi impianti, che
rimangano indistinti nel novero generale degli interventi e opere disciplinati dal decreto in esame,
ma non assurgono, come pure sarebbe stato raccomandabile, a una loro autonoma rilevanza
(rilevanza che tali impianti rivestono per i noti motivi già illustrati nel parere interlocutorio e resi
ancor più urgenti dalle gravi contingenze sopravvenute negli ultimi mesi). Gli impianti fotovoltaici
sino a 10 MW rientrano tra quelli di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 5, ossia tra gli
interventi e le opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, ma solo
a condizione che rispettino i requisiti costruttivi e le condizioni ambientali di cui all’allegato allo
schema di regolamento. È vero che, quale ulteriore misura di incentivazione, è stato previsto che
per tali impianti non si applica la limitazione spaziale di cui al punto 2 dell’allegato
(Interventi/opere con area di intervento non superiore al 15% della parte del lotto (intero sito)
non occupata da strutture ed infrastrutture edilizie permanenti e comunque non superiori a 2500
m2). Ma è altrettanto vero che questa incentivazione appare parziale e insufficiente [si veda in
proposito l’osservazione n. 39: “Le eccezioni di cui all’allegato (opere lineari, impianti fotovoltaici
sino a 10 MW e unità sperimentali per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse
previste dal PNRR) dovrebbero avere un percorso facilitato per cui se ne propone l’inserimento
all’art. 4 (in subordine si propone la relazione asseverazione escludendo i requisiti tecnico-
costruttivi” presentata dall’Unione Energie per la Mobilità (UNEM), respinta con la motivazione,
non del tutto persuasiva, che “Le opere lineari, impianti fotovoltaici sino a 10 MW e unità
sperimentali per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse previste dal PNRR sono
interventi potenzialmente pregiudizievoli per la bonifica in corso o futura e per questo devono
essere valutati caso per caso dal MiTE”].
TESTO DECRETO 45/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-26&atto.codiceRedazionale=23G00052&elenco30giorni=false
129
https://www.giustizia-
amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=consul&nrg=202100648&nomeFile=202
201737_27.html&subDir=Provvedimenti
78
Raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Normativa
Nazionale)
Con Decreto Ministero Ambiente n° 40 del 20 febbraio 2023 è stato approvato il regolamento
recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185 (130).
In particolare, l'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 25 settembre 2007, n.185, é sostituito dall'Allegato 1 al nuovo Decreto.
I luoghi di raggruppamento (LdR) sono siti costituiti da uno o più rivenditori di AEE che ritirano i
rifiuti elettronici riconsegnati dai consumatori. Per poter usufruire del servizio di ritiro dei RAEE
coordinato dal CdC RAEE (131) devono rispettare le condizioni stabilite dall’accordo di programma.
Per una descrizione delle finalità da cui nasce il Decreto nuovo si veda il parere (132) della sezione
consultiva del Consiglio di Stato che, vista la natura strettamente tecnica del nuovo Decreto, non
ha rilievi di merito da svolgere.
TESTO DECRETO 40/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-20&atto.codiceRedazionale=23G00049&elenco30giorni=false
Protocollo con la gestione dei RAEE (Documentazione Nazionale)
Diffondere la conoscenza tra le aziende associate dell’obbligo normativo della gestione dei RAEE e
favorirle nel rispetto dello stesso: questo è lo scopo del recente protocollo di collaborazione
sottoscritto tra il Centro di Coordinamento RAEE (133), Confartigianato Imprese, Confederazione
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) e Confederazione Autonoma
Sindacati Artigiani (Casartigiani).
I firmatari si impegnano ad avviare attività di sostegno e formazione per la gestione dei rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche nei confronti delle aziende di vendita e di installazione
e manutenzione di AEE associate alle tre categorie di rappresentanza.
Più nel dettaglio, la collaborazione sinergica tra le parti, destinata a massimizzare l’efficacia e
l’efficienza delle rispettive attività, si concretizza in:
1.attività di informazione e formazione per favorire la conoscenza e il rispetto degli adempimenti
previsti dalla normativa ambientale;
2. assistenza per una corretta applicazione degli adempimenti ambientali;
3. supporto agli associati per l’iscrizione al portale del CdC RAEE e messa a disposizione del servizio
di ritiro dei RAEE attraverso i Sistemi Collettivi consorziati al CdC RAEE;
4. affiancamento finalizzato al supporto agli artigiani nella preparazione della
documentazione necessaria per il conferimento dei RAEE.
LINK AI COMUNICATI:
https://www.cdcraee.it/news/firmato-protocollo-di-collaborazione-con-gli-artigiani-a-favore-
della-gestione-dei-raee/
130
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2007-09-
25;185!vig=#:~:text=DECRETO%20%20%20%20%2025%20settembre%20,per%20l%27ottimizzazione%20delle%20attiv
ita%27%20di%20competenza%20dei%20
131
https://www.cdcraee.it/sistema-raee/attori-del-sistema-raee/venditori-di-aee/luoghi-di-raggruppamento/
132
https://www.giustizia-
amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=consul&nrg=202201145&nomeFile=202
201424_27.html&subDir=Provvedimenti
133
https://www.cdcraee.it/chi-siamo/centro-di-coordinamento-raee/
79
Materie plastiche – i fatti 2022 (Documentazione Comunitaria)
Rapporto di Plastic Europe (134) che costituisce un'analisi degli ultimi dati relativi alla produzione,
alla domanda, alla conversione e alla gestione del fine vita delle materie plastiche in Europa.
Fornisce inoltre informazioni sulle figure chiave dell'industria europea delle materie plastiche. In
breve, questa relazione offre una panoramica del contributo dell'industria alla società europea.
Secondo il Rapporto in Italia dal 2006 al 2020, la quantità avviata al riciclo è aumentata del 77%,
quella a recupero di energia del 58% mentre la discarica è diminuita del 52%.
Relativamente agli imballaggi dal 2006 al 2020, i quantitativi della plastica post-consumo (rifiuti da
imballaggio) avviati al riciclaggio è aumentata del 70%, quella a recupero energetico del 53%
mentre la discarica diminuita dell'83%.
TESTO DEL RAPPORTO:
https://plasticseurope.org/knowledge-hub/plastics-the-facts-2022/
Rapporto sulla plastica della Banca Europea degli Investimenti (BEI) Documentazione
Comunitaria
Il Rapporto nel suo Sommario ricorda come a livello dell'Unione europea (UE), la strategia europea
per la plastica ha fissato un obiettivo di riciclaggio degli imballaggi in plastica del 50% entro il 2025
con l'obiettivo di generare 10 milioni di tonnellate di plastica riciclata in nuovi prodotti, in tutti gli
Stati membri, entro lo stesso anno. Inoltre, tutti gli imballaggi in plastica sul mercato europeo
dovrebbero essere riutilizzabili o riciclabili entro il 2030, con obiettivi aggiuntivi proposti dal
progetto di revisione della legislazione dell'UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio nel
novembre 2022.
A livello globale, impegni internazionali come il Trattato globale sulla plastica sotto gli auspici del
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) o la recente creazione della Business
Coalition for a Global Plastics Treaty (guidata dalla Ellen MacArthur Foundation e dal World Wide
Fund for Nature, WWF) sono chiari segnali che il è giunto il momento di trovare una soluzione
duratura al crescente problema dei rifiuti di plastica nel nostro ambiente naturale.
In questo rapporto, la Banca europea per gli investimenti si propone di comprendere la catena del
valore della plastica per identificare opportunità di investimento e misure di impatto che
contribuiscano a una progettazione, produzione, utilizzo, riutilizzo e riciclaggio della plastica più
efficienti e rispettosi dell'ambiente, con l'obiettivo di identificare il opportunità di maggior impatto
che riducono al minimo i rifiuti di plastica nell'Unione europea e oltre, in linea con le ambizioni
della BEI come banca climatica europea.
Questo studio si basa su un'approfondita ricerca sul funzionamento dell'industria globale della
plastica, una mappatura basata sui dati della catena del valore della plastica e 29 interviste di
esperti, tra cui produttori di plastica, proprietari di marchi, investitori e istituti di credito attivi
lungo la catena del valore.
Il rapporto rileva che è necessario colmare un divario di investimenti stimato di 6,7-8,6 miliardi di
euro per raggiungere gli obiettivi europei in materia di contenuto riciclato entro il 2025. Il
raggiungimento di questi obiettivi richiede investimenti sostanziali e un mercato finale affidabile
per il contenuto riciclato. Questo investimento consentirebbe all'Unione Europea di aggiungere
4,2 milioni di tonnellate metriche (Mt) di capacità annuale di selezione della plastica e 3,8 Mt di
capacità annuale di riciclaggio entro il 2025 per perseguire il suo obiettivo annuale di 10 Mt per il
(ri)utilizzo del materiale riciclato in tutto il continente.
134
https://plasticseurope.org/about-us/
80
RACCOMANDAZIONI FINANZIARIE
Il rapporto si conclude con quattro raccomandazioni finanziarie chiave che la BEI potrebbe attuare
per affrontare il problema dell'inquinamento da rifiuti di plastica sia all'interno che all'esterno
dell'Unione europea:
1. Produzione plastica. Grandi prestiti per programmi di investimento per produttori di plastica e
proprietari di marchi nel settore privato. Questi prestiti del programma di investimento
potrebbero essere messi a disposizione delle società corporate e mid-cap (135) coinvolte nella
produzione e conversione di materie plastiche con l'obiettivo esplicito di migliorare la circolarità e
la sostenibilità di questi materiali. I finanziamenti della BEI potrebbero quindi essere indirizzati
verso le soluzioni più promettenti e innovative sviluppate dai principali produttori di materie
plastiche.
2. Smistamento e riciclaggio della plastica. Prestiti quadro per i comuni del settore pubblico o le
autorità locali specificamente mirati a potenziare la capacità di selezione e riciclaggio della plastica
nell'Unione europea al fine di raggiungere l'obiettivo di avere 10 Mt all'anno di materiali riciclati
utilizzati nei prodotti in plastica sul mercato europeo entro il 2025. I risultati della relazione
indicano lacune nella capacità di selezione e riciclaggio negli Stati membri dell'UE più sviluppati.
Tuttavia, le maggiori lacune nella raccolta differenziata e nel riciclaggio sono identificate nelle
regioni di coesione dell'UE, incentrate sull'Europa centrale e orientale e sull'Europa sudorientale.
3. Innovazione nella tecnologia di selezione e riciclaggio sviluppata dalle PMI europee. È
fondamentale continuare a sostenere le attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RDI) da parte
delle aziende europee incentrate sulla dimostrazione di nuovi concetti volti a una maggiore
circolarità nella plastica e sull'assistenza all'adozione di queste tecnologie emergenti su larga scala.
Dare priorità agli investimenti in queste tecnologie potrebbe basarsi sul modello di successo dello
strumento per i progetti di dimostrazione energetica (EDP) che continua nell'ambito delle finestre
tematiche del programma del Fondo InvestEU 2021-2027 (136). Anche il Fondo del Consiglio
europeo per l'innovazione potrebbe fornire un sostegno nella fase iniziale a queste imprese.
Sebbene ciò non fornisca una soluzione "proiettile d'argento" al problema, l'innovazione tecnica
fornisce un percorso fuori dal modello di produzione e consumo lineare per la plastica.
4. Fuori dall'Unione Europea tramite BEI Global — Prestiti sovrani per progetti di gestione
integrata dei rifiuti. Prestiti sovrani della BEI a enti del settore pubblico, in particolare alle autorità
responsabili della raccolta e del trattamento delle acque reflue, destinati alle città costiere (spesso
con importanti porti o porti) nei paesi in via di sviluppo.
RACCOMANDAZIONI POLITICHE
1. Incentivare i proprietari di marchi nelle loro decisioni sul design del prodotto. Potrebbero essere
adottate misure legislative per affrontare gli imballaggi in plastica difficili da riciclare: ad esempio,
il divieto di determinati prodotti in plastica monouso; restrizioni sugli imballaggi in plastica
multistrato; restrizioni sugli imballaggi compositi, come gli imballaggi che combinano carta e
plastica; restrizioni sugli imballaggi multipolimero; restrizioni sugli imballaggi in PVC; il divieto del
PET opaco, che i vecchi impianti di smistamento non sono attrezzati per identificare; e misure
volte a ridurre l'uso di troppi colori o del nero.
2. Incoraggiare i produttori ei proprietari di marchi attraverso l'introduzione o l'estensione di
sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR), incentivandoli in tal modo a realizzare
135
https://www.reteagevolazioni.it/definizione-di-mid-cap/
136
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20210225STO98708/investeu-il-programma-dell-
ue-per-favorire-gli-investimenti
81
prodotti più facili da riciclare e generare flussi di rifiuti di maggior valore. I sistemi EPR non
esistono attualmente per la maggior parte dei prodotti in plastica diversi dagli imballaggi, pertanto
i governi nazionali possono introdurre sistemi obbligatori o sistemi di raccolta per specifiche
applicazioni industriali, ad esempio nell'industria automobilistica, nel settore elettrico ed
elettronico (E&E), settore agricolo e nell'edilizia e costruzioni.
3. Introdurre incentivi sui prezzi per migliorare la competitività dei prodotti in plastica ad alto
contenuto di materiale riciclato. Per superare lo storico svantaggio di prezzo di questi materiali
rispetto alla plastica vergine, la politica fiscale potrebbe imporre sanzioni finanziarie (tasse, tributi)
ai produttori di materie plastiche vergini o ai trasformatori di imballaggi in plastica complessi. In
termini di incentivi positivi, la plastica ad alto contenuto di materiale riciclato potrebbe attrarre
un'aliquota fiscale inferiore, offrendo così un prezzo inferiore ai trasformatori e, in ultima analisi,
al consumatore, il che alla fine porterebbe i prezzi del vergine rispetto a quello del materiale
riciclato alla pari. Questo "cuneo fiscale" può anche avere l'effetto di smorzare l'effetto della
volatilità dei prezzi del petrolio e del gas sull'attrattiva relativa della resina plastica vergine
(quando i prezzi sono bassi) rispetto alla resina ad alto contenuto di riciclato chiudendo il
differenziale di prezzo tra queste fonti di materie prime
4. Influenzare l'opinione pubblica e la domanda dei consumatori educando i consumatori,
attraverso campagne di sensibilizzazione. Campagne di successo contro l'uso - e quindi la
produzione - di plastica monouso (come cannucce di plastica, tazze da caffè, ecc.) e l'adozione di
borse della spesa riutilizzabili forniscono un modello per ridurre il numero di articoli quotidiani e
facilmente usa e getta che la sproporzione contribuisce al problema.
5. Imporre quote di riciclaggio, imponendo una soglia percentuale minima di materiali riciclati
nella fornitura di materie prime, una percentuale minima di materiali riciclati o di materiale a base
biologica per i trasformatori di materie plastiche e i proprietari di marchi, o una quota percentuale
minima di riciclaggio per polimeri specifici per obbligare i produttori e proprietari di marchi di
istituire sistemi di raccolta, cernita e riciclaggio dedicati.
TESTO RAPPORTO:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e3b97fe-bc9f-11ed-8912-
01aa75ed71a1/language-en
Tossicità microplastica e trasferimento trofico in organismi d'acqua dolce
(Documentazione Nazionale)
Studio Enea e CNR sulla presenza diffusa di microplastiche (MP) che ha portato alla loro
interazione con i processi biologici. Pertanto, c'è una grande preoccupazione per la potenziale
tossicità dei MP sulle cellule animali e vegetali e sulla possibilità che i MP raggiungano gli esseri
umani attraverso la rete alimentare. Al fine di far luce su entrambi i problemi, sono stati eseguiti
saggi di laboratorio per valutare gli effetti delle microparticelle di polietilene (PE) sulla pianta
acquatica Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. e il gammaride Echinogammarus veneris (Heller, 1865).
Inoltre, è stato utilizzato uno stock di piante di Spirodela trattate con MP per nutrire gli individui
gammaridi ed è stata analizzata la presenza di particelle MP nei loro tratti digestivi. I risultati
hanno evidenziato la mancanza di effetti tossici delle MP sulle piante, valutati a livello di crescita e
fisiologico da parametri biometrici, contenuto di pigmenti e prestazioni fotosintetiche stimate
mediante imaging a fluorescenza della clorofilla attraverso l'ETPT (EcoTox Photosystem Tool). È
stata osservata solo una leggera riduzione degli indici correlati ai pigmenti nelle piante trattate con
MP. Un notevole effetto genotossico è stato invece evidenziato dal test Comet negli emociti di
individui gammaridi esposti a MP, con un danno al DNA tre volte maggiore (espresso come Tail
82
Moment) in individui trattati con MP rispetto a quelli di controllo. Infine, il contenuto intestinale
dei gammaridi alimentati con piante trattate con MP ha rivelato la presenza di particelle da 7,6 MP
/ individuo, evidenziando il verificarsi di trasferimento trofico di MP tra gli organismi ecosistemici
d'acqua dolce. Vengono fornite nuove indicazioni sul potenziale impatto delle microparticelle di PE
nel compartimento acquatico. In particolare, il trasferimento di particelle MP tra gli organismi
produttori primari e consumatori primari della catena trofica d'acqua dolce e gli effetti genotossici
associati all'ingestione di tali particelle da parte dei gammaridi sono questioni di preoccupazione
per l'ecosistema acquatico e la rete alimentare che porta alla dieta umana.
TESTO STUDIO:
https://www.mdpi.com/2073-4441/15/5/921
83
RUMORE
Piani di azione contro rumore strade principali e ferrovie (Giurisprudenza
Comunitaria)
Corte di Giustizia sentenza del 20 aprile 2023 causa C602-21 ha così interpretato
l’inadempimento di uno stato membro in materia di piani di azione contro il rumore di
infrastrutture stradali e ferroviarie:
Lo stato è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2,
dell'allegato V, punto 1, nono trattino, e dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002 giugno
49, 25/2002/CE (137), relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. in
combinato disposto con l'allegato VI di tale direttiva:
– non avendo adottato, entro i termini previsti da tale direttiva, piani d'azione per i settori in cui i
valori limite non sono stati superati (specifica la sentenza che le strade principali per le quali llo
stato membro sostiene che nessun piano d'azione o sintesi di un piano d'azione è stato elaborato
per il motivo che erano in fase di ristrutturazione o di riqualificazione e quindi non utilizzate, o che
sono state oggetto di analisi supplementari per essere «incluse nei programmi» o per «completare
le informazioni», È giocoforza constatare che nessuna delle disposizioni della direttiva 2002/49
dispensa gli Stati membri dall'obbligo di elaborare piani d'azione o sintesi di piani d'azione per tali
motivi.;
– non prevedendo che i piani d'azione includano le azioni previste per i prossimi 5 anni al fine di
preservare le zone silenziose;
– non avendo elaborato piani d'azione per le 13 grandi ferrovie e i 247 assi stradali principali
elencati nell'allegato A della presente sentenza, e
– non avendo presentato sintesi dei piani d'azione riguardanti gli stessi grandi assi ferroviari e
stradali e i 16 assi stradali principali menzionati nell'allegato B della presente sentenza.
TESTO SENTENZA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=272697&pageIndex=0&doc
lang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=556185
137 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0049
84
SUOLO DIFESA IDROGEOLOGIC E IDRAULICA
Interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
(Normativa Nazionale)
L’articolo 22 della legge 233/2021 (138) prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi
interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti
nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) (139), del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1 (140), il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato
Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021
nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre
2016 (141). Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in
aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a)
(142), della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (143). Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le
modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile.
L’articolo 22 della legge 233/2021 infine prevede che nell'individuazione degli interventi previsti
dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) , del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si deve dare conto della valutazione della ripetitività dei fenomeni
alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio precedente,
dell'estensione sovracomunale del loro impatto nonché delle vittime eventualmente provocate
dagli eventi medesimi.
L’articolo 29 della legge 41/2023 prevede che al fine di accelerare la realizzazione deli interventi
sopra ricordati, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, le amministrazioni attuatrici e i soggetti
138
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21A07784&elenco30giorni=false
139 d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli
eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata
incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private,
danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal
patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
140 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1
141 https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2016/12/Dissesto-idrogeologico-dcpm.pdf
142 2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000
abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I
piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino in una delle
seguenti tipologie: a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
143 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;158
85
attuatori responsabili degli interventi applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (144),
fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di legge vigenti qualora le stesse consentano di
ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi.
L’ordinanza citata riguarda gli eventi meteo straordinari relativi a varie regioni e le province
autonome di Bolzano e Trento. L’articolo 4 dell’ordinanza elenca le deroghe a numerose norme
ambientali comprese quelle del DLgs 152/2006, mentre l’articolo 14 disciplina le procedure di
approvazione degli interventi.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche (Normativa Nazionale)
L’articolo 29-bis della legge 41/2023 prevede che per garantire da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri il coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le situazioni di
criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di
esondazione e di alluvione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvale del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento
con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Il Dipartimento Casa Italia assicura in particolare il supporto necessario per lo svolgimento da
parte del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare delle attività di impulso e
coordinamento in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza
relativi al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 29-bis della legge 41/2023 modifica i commi 1073 e 1074 articolo 1 della legge 205 del
2017 (145) che ora così risultano:
a) interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di
approvazione del “Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione
esposta al rischio di alluvione” e non ancora finanziati;
b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati
con Decreto Ministero Ambiente di concerto con quello della Protezione Civile e le Politiche del
Mare
c) I presidenti delle regioni o delle province autonome interessate possono essere autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della Protezione
Civile e le politiche del Mare a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base
di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del
bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi
144
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/20/18A07429/SG
145
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;205
86
programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di
riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 1072 articolo 1 della legge 205/2017 sopra citata.
L’articolo 29-bis modifica anche il comma 2 (PRIMO E DECIMO PERIODO) articolo 7 della legge
164/2014 (146) che risulta così
- il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di
bilancio del Ministero dell’Ambiente è adottato di concerto con il Ministero della
Protezione Civile e delle Politiche del Mare, anche per stralci, con uno o più decreti del
Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a
finanziamento nei rispettivi territori; (
- In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento
all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause
indipendenti dalla responsabilità del commissario, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica sentito il
Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, può essere revocato il
commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in
materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i
medesimi poteri del commissario revocato.
TESTO LEGGE 41/2023
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
146
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014;133
87
VIA VAS
Semplificazione VIA per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile (Normativa
Nazionale)
L’articolo 41 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 inserisce tra le opere
sottoponibili a VIA statale (ex allegato II DLgs 152/2006) anche gli impianti chimici integrati per la
produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala
industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in
cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro.
Inoltre, l’articolo 41 del Decreto Legge 13/2023 prevede che alla suddetta categoria di progetti e
ai connessi impianti da rinnovabili ove previsti, si applichi quanto previsto dal comma 1 articolo 8
del DLgs 152/2006 secondo il quale: con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di
competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il
clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi
del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine
decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
Impianti da Fonti rinnovabili esentati ex lege dalla VIA (Normativa Nazionale)
Il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 (147) stabilisce norme
temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile
alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le
energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di
diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione. Il Regolamento in particolare, deroga alla
applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in modo generalizzato anche
per progetti (come, ad esempio i Parchi Eolici ma non solo) che possono avere rilevanti impatti
soprattutto se localizzati in zone protette.
L’articolo 47 della legge 41/2023 da attuazione in Italia di quanto previsto da detto Regolamento
per cui a decorrere dalla data di entrata in vigore di detta legge (dal 22 aprile 2023) e fino al 30
giugno 2024, sono esentati dalla applicazione della VIA:
a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi
delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione
e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (148), contemplate nell'ambito di piani o programmi
già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche
comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del
147
http://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/01/nuovo-regolamento-ue-impianti-da-fonti.html
148
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199
88
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già
sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del titolo II della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già
esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione
dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che
ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione
ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;
d) i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area
occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, che
ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione
ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;
e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non
superiore a 50 MW, che ricadano, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già
sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
f) progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare
l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia
da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (149), già sottoposti positivamente a valutazione ambientale
strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
N.B. la esenzione si applica, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un
procedimento di VIA.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
149
Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale predisposto da Terna ai sensi del comma 12
articolo 36 DLgs 93/2011 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;93
89
Nuove soglie per applicare la VIA per il fotovoltaico e l’idroelettrico (Normativa
Nazionale)
L’articolo 47 della legge 41/2023 prevede che i limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte
seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW (prima era 10) e 10 MW (prima 1 MW), purché:
a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199 (150), ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199 (151);
c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra
quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (152).
Di conseguenza della nuova norma sopra riportata l’articolo 47 della legge 4172023 abroga il terzo
periodo del comma 9-bis articolo 6 del DLgs 28/2011 (153) che recitava: “Il limite relativo agli
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a
10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20
MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al
comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova
all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera
f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.
L’articolo 47 legge 41/2023 integra la lettera h) punto 2 allegato alla parte II del DLgs 152/2006
che elenca le categorie di opere sottoponibili a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza
delle Regioni.
In particolare, la nuova versione della lettera h) è la seguente:
h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione
superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui
all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 (154), con potenza nominale di concessione superiore a
250 kW, ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza
incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su
edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle
destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle
unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
TESTO LEGGE 41/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
150
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199
151
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199
152
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/09/18/10A11230/sg
153
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;28
154
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-6-luglio-2012-ed-
allegati-incentivi-per-energia-da-fonti-rinnovabili-elettriche-non-fotovoltaiche
90
VIGILANZA AMBIENTALE E DELITTI AMBIENTALI
Tutela penale dell’ambiente in arrivo nuova Direttiva (Normativa Comunitaria)
La tutela penale dell’ambiente fino ad ora era disciplinata dalla Direttiva 2008/99/CE (155).
L’allegato A di questa Direttiva contiene l’elenco delle norme comunitarie (praticamente tutte le
più rilevanti) in materia ambientale, la cui violazione costituisce illecito ai fini della Direttiva stessa.
L’elenco riprendeva, ampliandolo in alcune fattispecie, l’elenco dei comportamenti da sanzionare
penalmente della Decisione quadro 2003/80 relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il
diritto penale, Decisione peraltro annullata dalla sentenza della Corte di Giustizia 13/9/2005 causa
C 176/03 (156).
La vecchia Direttiva del 2008 prevedeva che gli Stati membri dovevano provvedere a rendere
punibili penalmente anche il favoreggiamento e l’istigazione a commettere intenzionalmente le
attività in precedenza elencate.
La Direttiva del 2008, relativamente alla responsabilità delle persone giuridiche, riprendeva
quanto già previsto dalla Decisione 2003/80 (157). La Direttiva non prevedeva invece l’elenco,
indicato dalla Decisione, delle tipologie di sanzioni da applicare alle persone giuridiche responsabili
delle violazioni rientranti nelle fattispecie sopra elencate. L’articolo 7 della presente Direttiva si
limita a prevedere che le persone giuridiche responsabili siano passibili di sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive.
LE CRITICITÀ EMERSE DALLA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/99/CE
Nel suo documento di lavoro del 2020 di valutazione degli effetti della Direttiva del 2008 (158), la
Commissione ha concluso che la stessa non aveva prodotto gli effetti attesi visto che negli ultimi
10 anni il numero di casi di criminalità ambientale indagati con successo e i cui autori sono stati
condannati è rimasto molto basso. Inoltre, i livelli di sanzioni imposte sono stati troppo bassi per
risultare dissuasivi e la cooperazione transfrontaliera non è stata attuata in modo sistematico.
Dalla valutazione sono emerse notevoli lacune nell'attività di contrasto in tutti gli Stati membri e a
tutti i livelli della catena di contrasto (polizia, procure e organi giurisdizionali penali). Sono state
inoltre individuate carenze negli Stati membri in termini di risorse, conoscenze specializzate,
sensibilizzazione, definizione delle priorità, cooperazione e condivisione delle informazioni,
unitamente alla mancanza di strategie nazionali globali per combattere la criminalità ambientale
che coinvolgano tutti i livelli della catena di contrasto e un approccio multidisciplinare. Inoltre, la
mancanza di coordinamento tra le attività di contrasto amministrative e penali e quelle
sanzionatorie spesso ostacola l'efficacia.
GLI OBIETTIVI DELLA NUOVA DIRETTIVA
1. Migliorare l'efficacia delle indagini e dell'azione penale aggiornando l'ambito di applicazione
della direttiva.
2. migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali chiarendo o eliminando i termini vaghi
utilizzati nelle definizioni di reato ambientale.
3. garantire tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati per la criminalità ambientale.
155
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0099
156
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=598082293063A3F5B401B14F15D8DC7D?text=&doc
id=59714&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4047310
157
https://www.isprambiente.gov.it/files/aria/dec.quadro-n.80-gen.2003.pdf
158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0259
91
4. promuovere le indagini e l'azione penale transfrontaliere.
5. Migliorare il processo decisionale informato in materia di criminalità ambientale tramite una
migliore raccolta e diffusione dei dati statistici.
6. Migliorare l'efficacia operativa delle catene nazionali di contrasto per promuovere indagini,
azioni penali e sanzioni.
BASE GIURIDICA DELLA NUOVA DIRETTIVA
La base giuridica per la proposta di direttiva è l'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE (159).
L'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE stabilisce la competenza dell'UE a fissare norme minime
relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nei settori dell'UE che sono stati oggetto di misure
di armonizzazione, se ciò è necessario per un'applicazione efficace delle norme.
DEFINIZIONE DI ILLECITO PENALE AI FINI DELLA NUOVA DIRETTIVA
Viene meglio definito ciò che si intende per illecito ai fini della nuova Direttiva:
1. violazione della legislazione UE in materia ambientale violando gli obiettivi del TFUE
2. violazione di una legge o atto amministrativo di uno stato membro attuativo della legislazione
UE in materia ambientale
3. sussiste illiceità anche quando l'azione è compiuta su autorizzazione di un'autorità competente
di uno Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante
corruzione, estorsione o coercizione.
DEFINIZIONE DI PUBBLICO INTERESSATO
Viene introdotta la definizione di pubblico interessato che prima non era presenta nella Direttiva
del 2008. Per pubblico interessato si intendono le persone che sono o potrebbero essere colpite
dai reati indicati dagli articoli 3 o 4 della nuova Direttiva. In particolare, sono pubblico interessato
le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, così
come le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i
requisiti proporzionati del diritto nazionale si considerano portatrici di un interesse.
DEFINIZIONE DI VITTIMA DEI REATI AMBIENTALI TRATTATI DALLA NUOVA DIRETTIVA
Viene introdotta la nuova definizione di vittima, nella Direttiva del 2008 inesistente, Si riprende la
definizione di vittima della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 (160) che istituisce norme
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la
decisione quadro 2001/220/GAI (161). Nella Direttiva 2012/29/UE per vittima si intende:
a) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite
economiche che sono stati causati direttamente da un reato;
b) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha
subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.
AMPLIAMENTO FATTISPECIE DI REATO AMBIENTALE SECONDO LA NUOVA DIRETTIVA
I reati trattati dalla nuova Direttiva sono ampliati notevolmente rispetto alla Direttiva del 2008
159
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
160
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0029#ntr4-L_2012315IT.01005701-E0004
161
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2001:082:FULL
92
Ad esempio:
1. la realizzazione di progetti sottoponibili a VIA ai sensi della direttiva 2011/92/UE senza
autorizzazione o valutazione del loro impatto ambientale, che provochi o possa provocare danni
rilevanti ai fattori ambientali tutelati da detta Direttiva sulla VIA a cominciare dalla salute umana.
2. il riciclaggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
n. 1257/2013 (162) del Parlamento europeo e del Consiglio che non rispettano l’obbligo di riciclare
le navi in impianti rientranti nell’elenco europeo come previsto dall’articolo 6 di detto
Regolamento
3. gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della
direttiva 2005/35/CE (163) relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di
sanzioni, anche penali, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva: acque
interne compresi i porti, acque territoriali di stati membri, zona economica esclusiva e in alto
mare.
4. la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, l'emissione o il
rilascio di gas fluorurati a effetto serra, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 517/2014 (164), o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali gas.
N.B. In particolare:
1. per tutte le fattispecie di reato elencate dall’articolo 3 della nuova Direttiva gli Stati membri
assicurano che anche le azioni costituiscano reato se poste in essere quanto meno per grave
negligenza.
2. gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento
e il concorso nella commissione di uno dei reati indicati dall’articolo 3 della nuova Direttiva
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati
di cui all'articolo 3, qualora posto in essere intenzionalmente, sia punibile penalmente.
SANZIONI DEFINITE ANCHE LA DURATA DELLA PENA
A differenza della Direttiva del 2008 la nuova Direttiva stabilisce che:
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con
una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano o possono provocare il decesso
o lesioni gravi alle persone.
Per alcune tipologie di reati elencate nell’articolo 3 si prevede una pena massimo da 4 a 6 anni a
seconda del tipo di reato.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i
reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure supplementari, che
comprendono:
(a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;
(b)sanzioni pecuniarie;
(c) esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese
procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
(d) l'interdizione dalla direzione di istituti del tipo utilizzato per commettere il reato;
(e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla
commissione del reato;
162
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1257-20180704&qid=1683269342904
163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0035-20091116&qid=1683270125149
164
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0517
93
(f)divieti temporanei di candidarsi a cariche elettive o pubbliche;
(g) la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, della decisione giudiziaria relativa alla
condanna o delle sanzioni o misure applicate.
SPECIFICAZIONI DELLE SANZIONI PENALI A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure nei confronti delle
persone giuridiche responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dei reati di cui agli articoli 3 e 4
includano:
(a) sanzioni pecuniarie penali e non penali;
(b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;
(c) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
(d) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara,
sovvenzioni e concessioni;
(e) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
(f) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla
commissione del reato;
(g) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
(h)provvedimenti giudiziari di scioglimento;
(i)la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere il reato;
(j) l'obbligo per le imprese di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle
norme ambientali;
(k) la pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure
applicate.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati ex articolo 3 siano punibili con
sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 3 o al 5 % (a seconda del tipo di reato) del
fatturato mondiale totale della persona giuridica/impresa nell'esercizio finanziario precedente la
decisione relativa alle sanzioni pecuniarie.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri adottano le
misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate circostanze
aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:
(a) il reato ha provocato il decesso o lesioni gravi a una persona;
(b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;
(c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio (165);
(d) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti;
(e) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;
(f) l'autore del reato ha commesso in precedenza violazioni analoghe del diritto ambientale;
(g) il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di
evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente;
165
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008F0841
94
(h) la condotta dell'autore del reato comporta una responsabilità per i danni ambientali, ma
l'autore non rispetta l'obbligo di adottare misure di riparazione ai sensi dell'articolo 6 della
direttiva 2004/35/CE (166);
(i) l'autore del reato non fornisce l'assistenza prescritta dalla legge alle autorità di ispezione e ad
altre autorità di contrasto;
(j) l'autore del reato ostacola attivamente l'ispezione, i controlli doganali o le attività di indagine, o
minaccia o interferisce con i testimoni o i denuncianti.
CIRCOSTANZE ATTENUANTI
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze siano considerate
circostanze attenuanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:
(a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente;
(b) l'autore del reato fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non
avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per: i) identificare o consegnare alla
giustizia gli altri autori del reato; ii) acquisire elementi di prova.
CONGELAMENTO E CONFISCA
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se del caso, le loro autorità competenti
possano congelare o confiscare, in conformità della direttiva 2014/42/UE (167), i proventi derivati
dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i
beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.
TERMINI DI PRESCRIZIONE PER I REATI
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che
consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la
decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo
successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.
Vengono definite tempistiche diverse per la durata delle indagini dalla commissione del reato a
seconda del tipo di illecito elencato nell’articolo 3 della nuova Direttiva.
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO REATI AMBIENTALI O CHE PRESTANO ASSISTENZA
NELLE INDAGINI
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a norma della
direttiva (UE) 2019/1937 (168) sia applicabile alle persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e
4 della presente direttiva.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che segnalano i reati di cui agli
articoli 3 e 4 della presente direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro
modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il
sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale.
Si veda il DLgs 24/2023 (NewsAmbiente Marzo 2023 169)
166
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0035-20190626&qid=1683271443014
167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0042-20140519&qid=1683271630817
168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019L1937-20230502&qid=1683271861943
169
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
95
DIRITTO DEL PUBBLICO INTERESSATO DI PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO
Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale,
i membri del pubblico interessato dispongano di adeguati diritti di partecipazione ai procedimenti
riguardanti i reati di cui agli articoli 3 e 4 della nuova Direttiva, ad esempio in qualità di parte civile.
RISORSE
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o
giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di
risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate all'efficace svolgimento delle loro funzioni
concernenti l'attuazione della presente direttiva.
FORMAZIONE
Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere
giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici,
pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti
coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, di offrire, a scadenze regolari, una formazione
specializzata in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del
personale e delle autorità coinvolti.
TESTO PROPOSTA DIRETTIVA:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0851

NewsAmbiente APRILE 2023.pdf

  • 1.
    1 Periodo dal 1°al 30 Aprile 2023 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI APRILE 2023 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2.
    2 Sommario ACQUA TUTELA EGESTIONE................................................................................................6 Italia del Nord sempre più assediata dalla siccità (Documentazione Nazionale).................6 Investimenti e orientamenti della BEI per la tutela della risorsa acqua (Documentazione Comunitaria) ..............................................................................................................................6 Norme urgenti contro la scarsità idrica (Normativa Nazionale)...........................................7 Rinaturazione dell'area del Po (Normativa Nazionale)........................................................10 Il piano per l’acqua in Francia (Documentazione Internazionale) .....................................11 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .......................................................................................12 Parere su proposta Regolamento Ripristino della natura (Normativa Comunitaria).......12 ARIA .............................................................................................................................................13 Proventi aste CO2 per fondo programma nazionale controllo inquinamento aria (Normativa Nazionale).............................................................................................................13 Risorse per eliminare i superamenti dei limiti di qualità dell’aria (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................14 BENI PAESAGGISTICI.............................................................................................................15 Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali Normativa Nazionale) .................................................................................................................................15 CACCIA TUTELA ANIMALI...................................................................................................16 Controlli sul benessere degli animali per il trasporto di animali con navi (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................16 EFFETTO SERRA ......................................................................................................................17 Indagine sulla opinione dei giovani europei sui mutamenti climatici (Documentazione Comunitaria..............................................................................................................................17 Indagine sul clima degli abitanti dell’Africa e del Medio Oriente (Documentazione Internazionale) .........................................................................................................................17 Climate Change 2023 VI Rapporto IPCC (Documentazione Internazionale) ..................18 Giustizia climatica ONU chiede un parere alla Corte Internazionale di Giustizia (Documentazione Internazionale)...........................................................................................23 Modifiche ai Regolamenti UE: sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e sul meccanismo di governance (normativa UE)....................................................................................................23 Stato europeo del clima (ESOTC) 2022 (Documentazione Comunitaria) ..........................25 Emissioni di gas serra ITA in aumento strategico (Documentazione Nazionale) ..............25 I 10 key trend sul clima in Italia (Documentazione Nazionale)...........................................26 Gli ambientalisti portano la UE in Tribunale per l’estensione della tassonomia verde a gas e nucleare (Documentazione Comunitaria).....................................................................27 Inviato speciale per il cambiamento climatico (Normativa Nazionale) ..............................28 Numero di quote per la riserva stabilizzatrice del mercato UE scambio di quote di emissioni CO2 al 2030 (Normativa Comunitaria).................................................................28
  • 3.
    3 Nuovi obiettivi nazionalidi riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 (Normativa Comunitaria)........................................................................................................30 Motivazioni delle imprese ad investire nei mutamenti climatici (Documentazione Comunitaria) ............................................................................................................................31 La riduzione della massa dei ghiacciai per effetto serra (Documentazione Internazionale) ....................................................................................................................................................32 Come passare ad un sistema alimentare sostenibile (Documentazione Comunitaria)......32 Un dibattito informato sulla carne coltivata (Documentazione Nazionale)........................35 Impignorabili le risorse del Fondo italiano per il clima (Normativa Nazionale) ...............36 Registro pubblico dei crediti di carbonio da attività agroforestale (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................36 Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi climatici (Normativa Nazionale) ............................................................................37 Inviato speciale per il cambiamento climatico (Normativa Nazionale) ..............................38 Piano rischi in agricoltura (Normativa Nazionale)...............................................................38 ENERGIA.....................................................................................................................................39 Fattore di energia primaria per l’energia elettrica (Normativa Comunitaria).................39 Specifiche consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................39 Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................40 World Energy Transitions Outlook Preview (Documentazione Internazionale)...............41 Impianti italiani e perdite di metano (Documentazione Nazionale)....................................43 Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................43 Agenzia del Demanio e Comunità Energetiche (Normativa Nazionale).............................44 Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Normativa Nazionale) ...........................45 Semplificazione VIA per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................45 Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................46 Estensione all’idrogeno da biomasse degli incentivi per il biometano (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................46 Nuove aree idonee ex lege alla installazione di impianti da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................47 Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................50 Concessioni da parte dei Comuni di aree per realizzare impianti da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale).............................................................................................................51
  • 4.
    4 Procedure autorizzazione impiantidi accumulo elettrochimico collegati a fonti rinnovabili (Normativa Nazionale).........................................................................................51 Autorizzazione Paesaggistica e interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili (Normativa Nazionale).........................................................................................52 Proroga accesso agli incentivi sulla produzione di biometano e biocarburanti (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................53 Infrastrutture alta tensione FFSS e impianti fotovoltaici (Normativa Nazionale) ............53 Comunità Energetiche estensione soggetti promotori (Normativa Nazionale)..................54 Impianti fotovoltaici ubicati manufatti strumentali alla attività agricola (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................55 I rischi occupazionali nelle Regioni a transizione energetica (Documentazione Comunitaria) ............................................................................................................................55 ENI contro la transizione energetica (Documentazione Nazionale)....................................59 Indirizzi di Legambiente per la transizione energetica dell’edilizia (Documentazione Nazionale) .................................................................................................................................59 Accesso prioritario alle reti di trasmissione distribuzione dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili (Giurisprudenza Comunitaria)...........................................................................60 Aree idonee alla installazione di impianti da fonti rinnovabili (Giurisprudenza Costituzionale)..........................................................................................................................61 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................66 Proposta Direttiva su fondatezza e comunicazione di asserzioni ambientali esplicite (Normativa Comunitaria)........................................................................................................66 Collegare tutte le capitali e i cittadini europei con una rete ferroviaria ad alta velocità (Normativa Comunitaria)........................................................................................................68 MARE ...........................................................................................................................................69 Ritardi della UE sulle emissioni di gas serra dalle navi (Documentazione Internazionale) ....................................................................................................................................................69 Studio sui costi a carico del sistema marittimo per i mutamenti climatici (Documentazione Internazionale)...........................................................................................70 No alla proroga automatica di concessioni di occupazione del demanio marittimo (Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................72 MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................74 Attuazione obbligo utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti tra diverse tipologie di biocarburanti (Normativa Nazionale)................................................................74 Rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove (Normativa Comunitaria) ............................................................................................74 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMBIENTE ...................................................................75 Avvalimento personale per la transizione ecologica (Normativa Nazionale).....................75 RIFIUTI........................................................................................................................................76 Garanzie finanziamento RAEE da pannelli fotovoltaici (Normativa Nazionale) ..............76 Interventi in siti oggetto di bonifica nuova disciplina (Normativa Nazionale)...................76
  • 5.
    5 Raggruppamenti di rifiutida apparecchiature elettriche ed elettroniche (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................78 Protocollo con la gestione dei RAEE (Documentazione Nazionale)....................................78 Materie plastiche – i fatti 2022 (Documentazione Comunitaria).........................................79 Rapporto sulla plastica della Banca Europea degli Investimenti (BEI) Documentazione Comunitaria..............................................................................................................................79 Tossicità microplastica e trasferimento trofico in organismi d'acqua dolce (Documentazione Nazionale)...................................................................................................81 RUMORE .....................................................................................................................................83 Piani di azione contro rumore strade principali e ferrovie (Giurisprudenza Comunitaria) ....................................................................................................................................................83 SUOLO DIFESA IDROGEOLOGIC E IDRAULICA.............................................................84 Interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................84 Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (Normativa Nazionale)................................................................................................85 VIA VAS .......................................................................................................................................87 Semplificazione VIA per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................87 Impianti da Fonti rinnovabili esentati ex lege dalla VIA (Normativa Nazionale) .............87 Nuove soglie per applicare la VIA per il fotovoltaico e l’idroelettrico (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................89 VIGILANZA AMBIENTALE E DELITTI AMBIENTALI....................................................90 Tutela penale dell’ambiente in arrivo nuova Direttiva (Normativa Comunitaria) ...........90
  • 6.
    6 ACQUA TUTELA EGESTIONE Italia del Nord sempre più assediata dalla siccità (Documentazione Nazionale) Osservatorio Anbi dello scorso 27 marzo 2023 Secondo il Joint Research Centre (Centro Comune di Ricerca) della Commissione Europea, nell’inverno appena concluso, la neve sulle Alpi è stata il 30% in meno rispetto al 2022 quando, alla fine di Febbraio, il deficit sulla media era già del 67%! Non solo: mentre lo scorso anno, la carenza di neve era maggiormente evidente nel NordOvest, ora la scarsità di risorsa colpisce tutto il versante italiano dell’arco alpino. La quantità di neve caduta sulle Alpi, fino a fine Febbraio, è stimabile in 2,9 miliardi di metri cubi, a fronte di una media storica di mld. mc.8,7 e dei 4 miliardi di metri cubi presenti nello stesso periodo del 2022. LINK AL REPORT SETTIMANALE ANBI: https://www.ambientidiacqua.it/public/anbinforma/ANBI20230329_anno-xxv-n-11.html Investimenti e orientamenti della BEI per la tutela della risorsa acqua (Documentazione Comunitaria) Oggi, circa due miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile sicura e circa la metà della popolazione mondiale sperimenta una grave carenza d'acqua per almeno una parte dell'anno. Le nostre limitate risorse di acqua dolce sono già sovraccariche da popolazioni in crescita ed economie assetate di acqua. Entro il 2030, la domanda globale di acqua avrà superato l'approvvigionamento sostenibile del 40%. Man mano che la domanda di acqua cresce e le temperature aumentano, la scarsità d'acqua minaccerà più vite, mezzi di sussistenza e la stabilità delle società di tutto il mondo. Come possiamo invertire la tendenza in modo che l'acqua dia potere alle comunità, protegga le nostre economie e mantenga il pianeta vivibile? Proprio come con i benefici pubblici globali come un clima pulito e la salute, c'è una tendenza a concentrarsi sui costi del miglioramento oggi, piuttosto che sui maggiori benefici a lungo termine di investire nella conservazione delle risorse naturali. Il settore idrico oggi è sottofinanziato e cronicamente a corto di capacità per soddisfare la domanda. Ma se vogliamo raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) di garantire acqua pulita e servizi igienico-sanitari per tutti, dobbiamo quadruplicare l'attuale spesa globale per l'acqua, a oltre 1 trilione di dollari all'anno (1,21% del PIL globale). Dobbiamo anche recuperare i 470 miliardi di dollari che perdiamo ogni anno a causa dei danni causati dalle inondazioni e della scarsa irrigazione. Secondo il Paper della BEI gli attuali livelli di investimento per l'acqua sono insufficienti per affrontare le sfide in gioco. Il Dipartimento delle Nazioni Unite per l'Economia e gli Affari Sociali segnalano un deficit di finanziamento del 61% per il raggiungimento di acqua e servizi igienico- sanitari sostenibili per tutti. La radice del problema risiede in una serie di fallimenti del mercato che riducono gli incentivi agli investimenti per il settore privato. Nel settore idrico, i maggiori ostacoli agli investimenti sono la frammentazione del mercato, la regolamentazione incertezza, limiti di capacità tra i promotori del settore pubblico e accesso limitato ai finanziamenti. Sulla base della sua visione e del suo impegno nella tabella di marcia della Banca del clima e nel quadro degli obiettivi di tutela dell'ambiente, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha un ruolo da svolgere nell'aiutare il superamento dei fallimenti delle operazioni legate al ruolo del mercato nella tutela dell'acqua, avendo provveduto 80 miliardi di euro di investimenti dal 1960. Il Paper informa gli stakeholder interni ed esterni della Banca sui propri orientamenti strategici nel
  • 7.
    7 settore idrico. Inun contesto di limitati finanziamenti disponibili, presenta le priorità di investimento in beni infrastrutturali convenzionali così come innovazioni, come l'economia circolare, basata soluzioni naturali e digitalizzazione. Il Paper evidenzia le tipologie di investimenti che massimizzeranno l'impatto della Banca e accelerare il raggiungimento dei suoi obiettivi climatici e ambientali. Gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire in tutto il mondo. Tuttavia, l'acqua rimane in gran parte assente nelle strategie net-zero nonostante sia il fattore abilitante invisibile per la transizione verso un'economia verde. Il Paper fa luce sul ruolo importante che i sistemi idrici resilienti ai cambiamenti climatici possono svolgere sviluppo sostenibile per tutti. LINK AL PAPER DELLA BEI SUGLI ORIENTAMENTI PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA https://www.eib.org/attachments/lucalli/20230016_eib_water_sector_orientation_en.pdfLINK AL SITO DELLA BEI SULLA RISORSA IDRICA: https://www.eib.org/en/stories/water-crisis- investment?utm_source=mailjet&utm_medium=Email&utm_campaign=march&utm_content=n a Norme urgenti contro la scarsità idrica (Normativa Nazionale) Pubblicato il Decreto Legge n° 39 del 14 aprile 2023 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica quale organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e a cui partecipano altri Ministeri compreso l’Ambiente. Alla cabina quando si discute di problematiche regionali sono invitate le Regioni. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni. Sono previste, dall’articolo 12 del Decreto Legge, sanzioni più pesanti per la estrazione illegale di risorsa idrica e cattiva manutenzione delle dighe modificando in tal senso il testo unico sulle acque e gli impianti elettrici. COMMISSARIAMENTO OPERE URGENTI Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge (dal 15 aprile 2023), la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissari straordinario nominato con apposito DPCM. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento. RISORSE PRESE DA RIMODULAZIONE DI RISORSE NON ANCORA VINCOLATE DA OBBLIGHI CONTRATTUALI La distribuzione dei finanziamenti alle opere di cui sopra avviene con apposito decreto entro 15 giorni dalla ricognizione sopra richiamata. Il Decreto indica per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento.
  • 8.
    8 ESERCIZIO POTERI SOSTITUVIIN CASO DI DISSENSO In caso di dissensi, ritardi delle opere dichiarate urgenti e finanziate secondo le modalità sopra richiamate la Cabina di Regia propone esercizio del potere sostitutivo ex articolo 12 legge 108/2021 (2) quindi con deroghe anche a norme ambientali. MISURE PER GARANTIRE L'EFFICIENTE UTILIZZO DEI VOLUMI DEGLI INVASI PER IL CONTRASTO ALLA CRISI IDRICA Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. VASCHE DI RACCOLTA DI ACQUE PIOVANE PER USO AGRICOLO Tali vasche sono considerate attività edilizia libera da permesso di costruire o altro titolo abilitativo (sono fatte salve norme paesaggio, vincolo idrogeologico) fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato. RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE AD USO IRRIGUO Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al Decreto Legge qui esaminato, é autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020 (3). L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico é pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico di cui al terzo periodo, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni. FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE) Il Decreto Legge qui esaminato modifica l’articolo 127 del testo unico ambientale che ora risulta così disciplinato: “Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato 2 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77 3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32020R0741
  • 9.
    9 nell'impianto di depurazione.I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre. LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA VIA AGLI IMPIANTI DI DESALINIZZAZIONE La legge 60/2022 c.d. Salva Mare prevedeva che detti impianti sono sottoposti a VIA ordinaria aggiungendo una voce (punto 17-ter) all’allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006. Il nuovo Decreto Legge all’articolo 10 prevede invece che solo gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (lettera appositamente introdotta nell’allegato IV dal nuovo Decreto Legge), sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA. Viene inoltre cancellato il periodo previsto dal comma 2 articolo 12 legge Salva Mare che prevedeva il rinvio ad apposito Decreto che doveva definire, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Al posto di questo rinvio ad un decreto viene invece direttamente modificata la parte terza all'Allegato 5 del Dlgs 152/2006, introducendo un punto 1.2.3-bis “SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE”. Inoltre, si prevede modificando sempre l’articolo 12 della legge Salva Mare che con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute (di intesa con la Conferenza stato regioni città), sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione, mentre viene eleminato il riferimento ai criteri per individuare le soglie di applicabilità della VIA OSSERVATORIO DISTRETTUALE PERMANENTE SUGLI UTILIZZI IDRICI Il nuovo Decreto legge introduce un nuovo articolo 63-bis al DLgs 152/2006 che prevede la istituzione presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale, quale proprio organo, è istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici. L’Osservatorio svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 (piano di gestione del distretto idrografico) e 145 (equilibrio bilancio idrico) ex Dlgs 152/2006, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (4). 4 https://www.mase.gov.it/notizie/strategia-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-0
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    10 PIANO DI COMUNICAZIONERELATIVO ALLA CRISI IDRICA Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, é approvato un piano di comunicazione nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica. TESTO DECRETO LEGGE 39/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-14&atto.codiceRedazionale=23G00047&elenco30giorni=false Rinaturazione dell'area del Po (Normativa Nazionale) L’articolo 42 della legge 41/2023 prevede che gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3 (5), del PNRR compresi nel Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 96 del 2 agosto 2022 sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Il comma 1 articolo 21-bis della legge 51/2022 prevede che al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici e assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, le Autorità di bacino distrettuale procedono al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale. L’articolo 42 della legge 41/2023 sposta al 31 dicembre 2025 la data sopra riportata. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false 5 https://www.mase.gov.it/pagina/componente-4-m2c4-tutela-del-territorio-e-della-risorsa-idrica
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    11 Il piano perl’acqua in Francia (Documentazione Internazionale) Presentato il 30 Marzo 2023 dal Presidente Macron il Plan Eau (piano di azione per la gestione resiliente e concertata dell’acqua). Il Piano ha un duplice obiettivo: 1. a breve termine: prepararsi per la prossima estate ed evitare il più possibile tagli all'acqua potabile; 2. entro il 2030: ottenere un risparmio idrico del 10% in tutti i settori. Il Piano presenta quindi un elenco di 53 azioni per raggiungere questi obiettivi. In Francia circa "un litro di acqua potabile su cinque va in perdita", e anche un litro su due in alcuni territori, secondo l'esecutivo. Per combattere questo spreco, il piano prevede di stanziare 180 milioni di euro dei 475 milioni aggiuntivi all'anno per assorbire urgentemente le perdite nei comuni più in difficoltà su questo punto (170 città sono elencate come "punti neri"). Il piano fissa anche l'obiettivo di riutilizzare il 10% delle acque reflue entro il 2030. Il Presidente della Repubblica vuole il riutilizzo di "300 milioni di metri cubi, ovvero tre piscine olimpioniche per comune [...] o 3.500 bottiglie d'acqua per persona francese all'anno." Il Piano rimuove in gran parte la problematica del consumo di acqua dalle numerose centrali nucleari francesi. L’Associazione Réseau Sortir du Nucléaire ha fatto notare in un suo comunicato (6) che il 51% di tutte le risorse idriche superficiali e sotterranee estratte viene utilizzato per raffreddare le centrali nucleari. Di questi, solo il 12% verrebbe consumato (cioè non restituito ai fiumi di origine). Ma non è sempre stato così. Il 28 marzo, era ancora possibile leggere sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica che il raffreddamento delle centrali elettriche era la seconda attività più dispendiosa in termini di acqua con il 31% di tutte le risorse idriche consumate. Il giorno prima del discorso del Capo dello Stato, questa quota era scesa al 12%, cioè appena al di sotto del consumo di acqua potabile ! E questo senza che vengano forniti i dettagli dei calcoli e delle fonti utilizzate. Cos'altro fa questa distinzione tra copertura idrica "consumata" e "ritirata"? Per l'acqua potabile, il "consumo" comprende essenzialmente i bisogni domestici (bere, lavarsi, utilizzare lavatrici, lavastoviglie, sciacquone, ecc.) e quelli delle comunità. Quasi tutta questa acqua viene scaricata nell'ambiente naturale dopo la purificazione. Tuttavia, per quanto riguarda l'energia nucleare, la quota di acqua scaricata (il famoso 51% menzionato da E. Macron) è caricata con sostanze chimiche, radioattività (compreso il trizio) e viene riscaldata (inquinamento termico) dal processo. Non può quindi essere utilizzato per altri scopi. È quindi anche un'acqua consumata. Queste tematiche sono state oggetto di una petizione da parte della associazione (7). TESTO DEL PLAN EAU: https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/MAR2023_DP- PLAN%20EAU__BAT%20%281%29_en%20pdf%20rendu%20accessible.pdf 6 https://www.sortirdunucleaire.org/Le-gouvernement-a-cote-de-la-flaque-L-impact 7 https://www.sortirdunucleaire.org/Petition-Le-nucleaire-un-danger-pour-l-eau
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    12 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ Pareresu proposta Regolamento Ripristino della natura (Normativa Comunitaria) Parere del Comitato Economico e Sociale (CES) e del Comitato delle Regioni sulla proposta (8) di Regolamento UE sul ripristino della natura. espone una serie di osservazioni e preoccupazioni in merito alla formulazione degli obiettivi e alla metodologia definita dalla Commissione. La carenza più grave consiste nel fatto che l’impatto economico delle misure che devono necessariamente essere adottate nei confronti degli utilizzatori, per lo più privati, del suolo non viene quasi preso in considerazione. Già nel suo parere sulla strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, il CESE ha sottolineato che «la protezione della biodiversità non può essere a carico degli agricoltori e dei proprietari di foreste dal punto di vista economico». La fornitura di questo «bene e valore pubblico» deve piuttosto costituire per essi una interessante fonte potenziale di reddito. E il Comitato ritiene che «un’attenzione concreta verso questa problematica possa essere inserita nel nuovo Piano di ripresa economica tramite investimenti tesi a tutelare, attraverso personale e mezzi, quanto contenuto nella strategia» (9). Né la Commissione né gli Stati membri hanno dato seguito a questa raccomandazione. In precedenti pareri, il CESE ha deplorato, tra l’altro, il disastroso sottofinanziamento delle misure a favore della rete Natura 2000. Il Comitato è fortemente convinto che anche il nuovo approccio adottato dalla Commissione sia destinato a fallire se non saranno messi a disposizione finanziamenti sufficienti, finanziamenti che sono essenziali per compensare le perdite economiche (e anche per remunerare i servizi a favore della biodiversità) che gli utilizzatori del suolo subiranno quando passeranno a un uso più estensivo del suolo per poter offrire una maggiore «biodiversità». Il CESE chiede pertanto di istituire un fondo europeo dedicato alla biodiversità e di esplorare nuove modalità per le varie politiche dell’UE (PAC, energia, alloggi, trasporti ecc.) al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi vincolanti fissati dal regolamento. TESTO PARERE CES: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2023:140:FULL TESTO PARERE CTR CON EMENDAMENTI: C_2023157IT.01003801.xml (europa.eu) 8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0304 9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52020AE0896
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    13 ARIA Proventi aste CO2per fondo programma nazionale controllo inquinamento aria (Normativa Nazionale) L’articolo 45 del Decreto Legge n° 13 del 24 febbraio 2023 convertito nella legge 41/2023 modifica il Decreto Legislativo 47/2020 relativo alla attuazione della direttiva (UE) 2018/410 che ha modificato la Direttiva 2003/87 sullo scambio quote di emissione gas serra. In particolare, la modifica prevede che i proventi delle aste, gestite dal GME, delle emissioni di gas serra servano per coprire anche le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività previste dal comma 7 articolo 23 del DLgs 47/2020 (si veda l’elenco riportato in detto comma - 10). Il comma 498 articolo 1 della legge 234/2021 (11) prevede che al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 (12), nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. Il nuovo Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 aggiunge a detto comma 498 quanto segue: con i medesimi decreti di cui al terzo periodo può essere altresì previsto che la gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata direttamente a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse di cui al Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno per cento per gli anni successivi. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false 10 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47 11 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;234 12 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-30;81
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    14 Risorse per eliminarei superamenti dei limiti di qualità dell’aria (Normativa Nazionale) La legge 28 giugno 2019 (13), n. 58 al comma 14-ter articolo 30 aveva istituito un fondo al fine di disporre misure nelle varie Regioni per risolvere la situazione relativa superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 (14) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 (15). Il comma 2-ter articolo 45 della legge 41/2023 prevede che le risorse di detto fondo sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ma mentre la finalità nella versione precedente del 2019 erano chiare ora con questo nuovo comma 2-ter si ampliano in modo confuso. Infatti, detto comma afferma che le nuove risorse sono finalizzate non solo a risolvere i problemi di superamenti dei limiti di legge degli inquinanti dell’aria ma anche a “per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura.” Le nuove risorse sono coperte con corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 (16) dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che deve finanziare il programma di riduzione dell’inquinamento atmosferico di cui peraltro tratto in questa NewsAmbiente (vedi paragrafo intitolato Proventi aste CO2 per fondo programma nazionale controllo inquinamento aria) Quindi ora le risorse del suddetto Fondo passano Per il 2023 da 50 a 20 milioni di euro Per il 2024 da 100 a 70 milioni di euro Per il 2025 da 150 a 120 milioni di euro. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false 13 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019;34 14 La prima infrazione, 2014/2147, si concretizza nel 2020 nella sentenza Corte Giustizia (causa 644/18); secondo la Commissione, dal 2008 l’Italia ha superato, in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e non ha adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell’insieme delle zone interessate. Le Regioni coinvolte in questa sentenza sono: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. 15 Per la seconda infrazione (2015/2043) la Commissione apre un contenzioso facendo ricorso alla Corte europea di giustizia (causa 573/19) per il superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto e per non aver adottato misure appropriate per garantirne il rispetto dei valori limite. Le regioni coinvolte sono Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana. 16 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;234
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    15 BENI PAESAGGISTICI Semplificazione deiprocedimenti amministrativi in materia di beni culturali Normativa Nazionale) L’articolo 46 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) (17), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente per territorio. La soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui sopra, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Decorso il suddetto termine per l'adozione dei provvedimenti, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti previsti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (annullamento di ufficio -18). Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine dei 30 giorni di cui sopra, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (19). Relativamente alla tutela del patrimonio culturale l’articolo 46 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/20023 prevede di modificare l’articolo 3 del Codice dei Beni Culturali stabilendo che la funzione di tutela dei beni culturali debba essere esercitata conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della Cultura. Terminologia ambigua che si presta ad un controllo anomalo sullo Soprintendenze. Infine, sempre l’articolo 46 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/20023 modifica l’articolo 12 del Codice dei Beni Culturali (20) e del Paesaggio riducendo i termini di durata della procedura di verifica dell’interesse culturale da 120 giorni a 90. Dopodiché, sempre detto articolo 47 aggiunge un nuovo comma finale all’articolo 12 del Codice stabilendo che in caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento é attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni. Infine il mancato rispetto dei termini dell’articolo 12 del Codice è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (21). Norma, quest’ultima, che se venisse applicata comporterebbe la fine della carriera di gran parte dei dirigenti della Pubblica Amministrazione TESTO LEGGE 41/20023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false 17 a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 18 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241 19 Violazioni di dovere di ufficio, decadenza da benefici per dichiarazione mendace, formazione ed uso di atti falsi 20 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42 21 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
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    16 CACCIA TUTELA ANIMALI Controllisul benessere degli animali per il trasporto di animali con navi (Normativa Comunitaria) Regolamento Delegato (UE) 2023/842 della Commissione del 17 febbraio 2023 che integra il regolamento (UE) 2017/625 (22) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali per il trasporto di animali con navi adibite al trasporto di bestiame. TESTO REGOLAMENTO https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0842 22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R0625-20220128&qid=1683276759073
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    17 EFFETTO SERRA Indagine sullaopinione dei giovani europei sui mutamenti climatici (Documentazione Comunitaria Indagine sul clima della Banca europea per gli investimenti (BEI) 2022-2023 che esplora le opinioni delle persone sui cambiamenti climatici in un mondo in rapida evoluzione. I risultati di questa pubblicazione si concentrano sul comportamento individuale delle persone e sulle azioni che stanno intraprendendo per combattere il cambiamento climatico. Principali risultati della indagine: 1. Il 76% degli europei di età compresa tra i 20 e i 29 anni afferma che l'impatto climatico dei potenziali datori di lavoro è un fattore importante nella ricerca di lavoro e il 22% afferma che è addirittura una priorità assoluta. 2. Il 66% di tutti gli intervistati europei è favorevole a misure governative più severe per imporre un cambiamento nel comportamento personale (72% delle persone sotto i 30 anni). 3. Il 79% degli intervistati europei è favorevole all'etichettatura di tutti gli alimenti per contribuire a limitare l'impatto sul clima e sull'ambiente. 4. Il 62% degli europei afferma che pagherebbe di più per un'alimentazione rispettosa del clima. 5. Il 56% sarebbe a favore di un sistema di bilancio del carbonio per fissare un tetto al consumo più dannoso per il clima (62% delle persone sotto i 30 anni). L’indagine sui giovani italiani: 1. L'81% degli italiani di 20 anni afferma che l'impatto climatico dei potenziali datori di lavoro è un fattore importante nella ricerca di lavoro e il 25% afferma che è addirittura una priorità assoluta. 2. L'85% degli intervistati italiani è favorevole all'etichettatura di tutti gli alimenti per contribuire a limitare l'impatto sul clima e sull'ambiente. 3. Il 64% afferma che pagherebbe di più per il cibo rispettoso del clima. 4. Il 64% sarebbe a favore di un sistema di bilancio del carbonio per fissare un tetto al consumo più dannoso per il clima. LINK ALLA INDAGINE COMPLETA ANCHE PER SINGOLI STATI MEMBRI: https://www.eib.org/en/surveys/climate-survey/5th-climate-survey/climate-impact-important- factor-for- jobseekers?utm_source=mailjet&utm_medium=Email&utm_campaign=march&utm_content=na Indagine sul clima degli abitanti dell’Africa e del Medio Oriente (Documentazione Internazionale) Indagine della Banca Europea degli Investimenti mostra che per molte persone, nelle regioni del continente africano e del Medio Oriente, i cambiamenti si fanno sentire concretamente oggi. L'indagine ha rilevato che, per milioni di persone, il cambiamento climatico sta rendendo più difficili gli aspetti quotidiani della vita, come l'accesso all'acqua o la raccolta di legna da ardere. Una significativa maggioranza delle persone intervistate afferma che il cambiamento climatico sta danneggiando il loro reddito e rendendo più difficile trovare lavoro. Poco più della metà (51%) degli africani che hanno risposto al sondaggio cita le questioni ambientali come la più grande sfida che i loro paesi devono affrontare, prima dell'inflazione (41%)
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    18 e dell'accesso all'assistenzasanitaria (39%). Alla domanda sulla fonte di energia in cui i loro paesi dovrebbero investire per combattere il cambiamento climatico, il 76% degli africani ha affermato che l'energia rinnovabile dovrebbe essere la principale, molto più avanti dei combustibili fossili (13%) e dell'energia nucleare. LINK ALLA INDAGINE: https://www.eib.org/en/stories/africa-climate-survey-green- energy?utm_source=mailjet&utm_medium=Email&utm_campaign=march&utm_content=na Climate Change 2023 VI Rapporto IPCC (Documentazione Internazionale) L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ha pubblicato il Rapporto di Sintesi del suo Sesto Rapporto di Valutazione dei cambiamenti climatici. Il rapporto presenta le evidenze scientifiche più recenti e aggiornate sui cambiamenti climatici, sottolineando come sia “più probabile che non” che le temperature globali raggiungano un riscaldamento di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, ponendoci sulla rotta di un superamento dell’obiettivo fissato dalle Parti alla conferenza sul clima di Parigi del 2015. Secondo il Rapporto le emissioni dovrebbero già diminuire e dovranno essere ridotte di quasi la metà entro il 2030, se si vuole limitare il riscaldamento a 1,5°C. Il Rapporto, in sintesi, si divide in tre parti: stato attuale, tendenze future e risposte a breve termine. Di seguito riporto ampi stralci della sintesi del Rapporto con alcune brevi riflessioni mie in corsivo. STATO ATTUALE E TENDENZE Il riscaldamento osservato e le sue cause Le emissioni globali di gas serra hanno continuato ad aumentare, con contributi storici e continui diseguali derivanti dall'uso non sostenibile dell'energia, dall'uso del suolo e dal cambiamento dell'uso del suolo, dagli stili di vita e dai modelli di consumo e produzione tra le regioni, tra e all'interno dei paesi e tra gli individui. Occorre sottolineare che pur essendoci stati nel lontanissimo passato della terra periodi di rialzo delle temperature medie del pianeta, i periodi caldi passati sono stati causati da variazioni orbitali lente (multi-millenarie). Gli studi formali di rilevamento e attribuzione sintetizzano informazioni da modelli climatici e osservazioni e mostrano che la stima migliore è che tutto il riscaldamento osservato tra il 1850-1900 e il 2010-2019 è causato dall'uomo. Vedi le seguenti figure tratte dalla sintesi del rapporto IPCC.
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    19 Per approfondire lafigura (23). 23 https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/figures/figure-2-1
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    21 Questa figura mostrale emissioni regionali di gas serra e percentuale regionale delle emissioni totali cumulative di CO2 basate sulla produzione dal 1850 al 2019. Per una approfondimenti dei dati di questa figura vedi (24). Le emissioni prodotte dal trasporto aereo e marittimo internazionale non sono incluse. Questo dimostra che i dati forniti potrebbero essere peggiori visto che: 1.è saltato per ora accordo in sede Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) sulla riduzione di gas serra da navi (25) 2. si vuole inserire nella tassonomia verde il trasporto marittimo (26) 3. la relazione 2021 (27) congiunta dell'AEA con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima ha identificato il trasporto marittimo come uno dei principali contributori all'introduzione di specie non indigene, al rumore sottomarino e alle emissioni di gas serra e inquinanti atmosferici. Cambiamenti e impatti osservati Si sono verificati cambiamenti diffusi e rapidi nell'atmosfera, nell'oceano, nella criosfera e nella biosfera che colpiscono le aree del pianeta che meno hanno contribuito negli ultimi 100 anni all’aumento dei gas serra. Progressi attuali nell'adattamento, lacune e sfide Nonostante i progressi, esistono lacune nell'adattamento che continueranno a crescere agli attuali ritmi di attuazione. In alcuni ecosistemi e regioni sono stati raggiunti limiti rigidi e morbidi all'adattamento. Gli attuali flussi finanziari globali per l'adattamento sono insufficienti e limitano l'attuazione delle opzioni di adattamento, specialmente nei paesi in via di sviluppo. Le emissioni globali di gas serra nel 2030 implicite nei contributi determinati a livello nazionale (NDC) annunciati entro ottobre 2021 rendono probabile che il riscaldamento supererà 1,5 ° C durante il 21 ° secolo e renderà più difficile limitare il riscaldamento al di sotto dei 2 ° C. CAMBIAMENTI CLIMATICI FUTURI 1.Ogni incremento del riscaldamento globale intensificherà rischi multipli e concomitanti. 2. I rischi climatici e non climatici interagiranno sempre più, creando rischi composti e a cascata più complessi e difficili da gestire. 3. La probabilità di cambiamenti improvvisi e/o irreversibili aumenta con livelli di riscaldamento globale più elevati. 4. Le opzioni di adattamento che sono fattibili ed efficaci oggi diventeranno limitate e meno efficaci con l'aumento del riscaldamento globale. 5. Limitare il riscaldamento globale causato dall'uomo richiede zero emissioni nette di CO2. 6. Le emissioni di CO2 previste dall'infrastruttura esistente per i combustibili fossili senza ulteriore abbattimento supererebbero il bilancio di carbonio rimanente per 1,5 ° C (50%) 7. Tutti i percorsi modellati globali che limitano il riscaldamento a 1,5 ° C (>50%) senza o limitato superamento e quelli che limitano il riscaldamento a 2 ° C (>67%), comportano riduzioni rapide e 24 https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/figures/figure-2-2 25 http://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/03/nessun-accordo-imo-sulla-riduzione-gas.html 26 http://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/03/trasporto-marittimo-nella-tassonomia.html 27 https://www.eea.europa.eu/publications/maritime-transport/
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    22 profonde e, nellamaggior parte dei casi, immediate delle emissioni di gas serra in tutti i settori in questo decennio. RISPOSTE A BREVE TERMINE 1. La finestra di opportunità si sta rapidamente chiudendo per garantire un futuro vivibile e sostenibile per tutti, anche perché Le scelte e le azioni attuate in questo decennio avranno impatti ora e per migliaia di anni. 2. Un'azione efficace per il clima è resa possibile dall'impegno politico, da una governance multilivello ben allineata, da quadri istituzionali, leggi, politiche e strategie e da un migliore accesso ai finanziamenti e alla tecnologia. Obiettivi chiari, coordinamento tra più settori politici e processi di governance inclusivi facilitano un'azione efficace per il clima. Gli strumenti normativi ed economici possono sostenere profonde riduzioni delle emissioni e la resilienza climatica se ampliati e applicati ampiamente. Lo sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici trae vantaggio dall'attingere a conoscenze diverse. Non mi pare che rimanendo in Italia le cose vadano nel senso auspiscato dal Rapporto anzi le leggi e le politiche vanno sempre di più in deroga alle norme ambientali favorendo un ritorno alle fossili (gas in primis) e bloccando le rinnovabili (28) con la scusa della emergenza Ucraina ma anche il resto della UE non brilla per politiche efficaci a breve termine. 3. La finanza, la tecnologia e la cooperazione internazionale sono fattori chiave per un'azione accelerata per il clima. Se gli obiettivi climatici devono essere raggiunti, sia i finanziamenti per l'adattamento che quelli per la mitigazione dovrebbero aumentare di molte volte. C'è sufficiente capitale globale per colmare le lacune di investimenti globali, ma ci sono ostacoli per reindirizzare i capitali verso l'azione per il clima. Migliorare i sistemi di innovazione tecnologica è fondamentale per accelerare l'adozione diffusa di tecnologie e pratiche. Purtroppo, le cose non stanno andando nella giusta direzione come auspica il Rapporto IPCC sopra riportato, si veda ad esempio l’ultimo rapporto della Corte dei Conti UE sul fallimento dell’Alleanza Mondiale per il clima (29), mentre gli incentivi alle fonti fossili non diminuiscono (30). TESTO RAPPORTO IPCC: https://ipccitalia.cmcc.it/climate-change-2023-ar6-rapporto-di-sintesi/ 28 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/04/accelerazioni-autorizzatorie-in-deroga.html#more 29 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/02/corte-dei-conti-ue-il-quasi-fallimento.html 30 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/09/domani-sciopero-per-il-clima-ma-gli.html
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    23 Giustizia climatica ONUchiede un parere alla Corte Internazionale di Giustizia (Documentazione Internazionale) L’assemblea generale dell’ONU ha approvato una Risoluzione lo scorso 1° marzo 2023 con la quale chiede alla Corte di Giustizia Internazionale (31) un parere consultivo sulle basi legali per definire gli obblighi degli Stati nell’applicare la giustizia climatica. Così recita il dispositivo finale della Risoluzione: L’Assemblea decide, in conformità con l'articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite, di chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia che, ai sensi dello Statuto della Corte, emetta un parere consultivo sulla seguente questione: “Tenendo conto in particolare della Carta delle Nazioni Unite, il Patto Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale su Diritti Economici, Sociali e Culturali, la Convenzione-quadro sul Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Accordo di Parigi, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, il dovere di due diligence, i diritti riconosciuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il principio di prevenzione di danni significativi all'ambiente e il dovere di proteggere e preservare l'ambiente marino: a) Quali sono gli obblighi degli Stati in virtù del diritto internazionale per garantire la protezione del sistema climatico e altro elementi dell'ambiente contro le emissioni antropogeniche di gas serra effetto serra a favore degli Stati e delle generazioni presenti e futuro? b) Quali sono le conseguenze giuridiche derivate da tali azioni e gli obblighi per gli Stati che, con i loro atti e le loro omissioni, hanno causato danni significativi al sistema climatico e ad altri elementi dell'ambiente ambiente, in merito a: i) Stati, compresi, in particolare, i piccoli Stati insulari paesi in via di sviluppo che, a causa delle loro circostanze geografiche e del loro livello di sviluppo, sono danneggiati o particolarmente colpiti dagli effetti effetti negativi del cambiamento climatico o sono particolarmente vulnerabili ad essi; ii) I popoli e gli individui delle generazioni presenti e future colpiti dagli effetti negativi del cambiamento climatico? TESTO COMPLETO RISOLUZIONE: https://documents-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N23/063/86/PDF/N2306386.pdf?OpenElement Modifiche ai Regolamenti UE: sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e sul meccanismo di governance (normativa UE) Il Regolamento UE 2018/841 (32) stabilisce gli impegni degli Stati membri per il settore dell’uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura («LULUCF») che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell’accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo dal 2021 al 2030. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore LULUCF e le norme per il controllo dell’adempimento di tali impegni da parte degli Stati membri. 31 https://www.un.org/es/icj/ 32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0841
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    24 Con Regolamento (UE)2018/1999 (33) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 istituisce un meccanismo di governance per: 1.attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni dei gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, e in particolare, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, i traguardi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e di clima; 2. incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, se del caso, a livello regionale, al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia; 3. assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate dall'Unione e dagli Stati membri al segretariato della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi; 4. contribuire a garantire una maggiore certezza normativa nonché una maggiore certezza per gli investitori e a sfruttare appieno le opportunità per lo sviluppo economico, la promozione degli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale. Entro il 31 dicembre 2019, quindi entro il 1° gennaio 2029 e successivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Il Regolamento (UE) 2023/839 del 19 aprile 2023 modifica entrambi i Regolamenti sopra sintetizzati. Il nuovo Regolamento stabilisce norme su: a) gli impegni degli Stati membri per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (“LULUCF”) che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2025; b) la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF e la verifica del rispetto da parte degli Stati membri degli impegni di cui alla lettera a), per il periodo dal 2021 al 2025; c) l'obiettivo dell'Unione per il 2030 per l'assorbimento netto dei gas a effetto serra nel settore LULUCF; d) gli obiettivi degli Stati membri per gli assorbimenti netti dei gas a effetto serra nel settore LULUCF per il periodo dal 2026 al 2030. TESTO REGOLAMENTO 2023/839: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0839#d1e32-22-1 33 https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1999#:~:text=Regolamento%20%28UE%29%202018%2F1999%20del%20Parlamen to%20europeo%20e%20del,del%20Consiglio%20%28Testo%20rilevante%20ai%20fini%20del%20SEE.%29
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    25 Stato europeo delclima (ESOTC) 2022 (Documentazione Comunitaria) Lo Stato europeo del clima (ESOTC) 2022 è il sesto di una serie di rapporti annuali ESOTC (34), in genere pubblicati ad aprile di ogni anno. Secondo lo Stato Europeo del clima: 1. Il 2022 è stato l'anno più caldo mai registrato per molte regioni del globo, inclusa gran parte di Europa occidentale, parti del nord-ovest Africa, Corno d'Africa, Asia centrale e Cina e gran parte del Pacifico meridionale. 2. Le concentrazioni atmosferiche dei gas serra anidride carbonica e metano hanno continuato ad aumentare, raggiungendo livelli recordo tra i più alti di centinaia di migliaia di anni. In particolare è stato significativo l’aumento di metano nell’atmosfera superiore alla media degli ultimi 10 anni anche se leggermente inferiore ai livelli del 2020 e 2021. 3. La temperatura media globale della superficie marina (SST) ha costituito il sesto anno più caldo mai registrato Dal 1850, le SST sono aumentate di 0,9°C, ma il tasso di aumento varia a livello regionale. Tra le aree di riscaldamento più veloce sono parti dell’Oceano Artico, Mar Baltico, Mar Nero, e parti del Pacifico extratropicale. 4. I ghiacciai hanno continuato a perdere massa a tassi elevati e si stima che attualmente contribuiscano ad aumentare di più di 1 mm all'anno il livello globale del mare Una grande riduzione della massa del ghiacciaio è stata osservato in tutto il mondo, tranne i ghiacciai della Scandinavia sudoccidentale che mostrano un piccolo guadagno di massa. 5. L'estensione del ghiaccio marino nell'Artico è rimasta leggermente al di sotto della media durante tutto l'anno. Nell’Antartico l'estensione del ghiaccio marino ha raggiunto il suo minimo più basso misura registrato a febbraio, con portate di riduzione quasi record. 6. Il livello medio del mare è in continuo aumento come dimostrano anche i dati degli ultimi 6 mesi del 2022. LINK ALLO STATO DEL CLIMA 2022: https://climate.copernicus.eu/sites/default/files/custom- uploads/ESOTC2022/PR/ESOTCsummary2022_final.pdf Emissioni di gas serra ITA in aumento strategico (Documentazione Nazionale) Secondo Ispra tornano a crescere, nel 2021, le emissioni di gas serra in Italia dopo la battuta d’arresto dovuta essenzialmente al periodo pandemico: in un solo anno (2020-2021) i valori mostrano un deciso aumento (+8.5%), pur registrando una diminuzione del 20% rispetto al 1990, grazie alla crescita negli ultimi anni della produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico ed eolico), dell’efficienza energetica nei settori industriali e al passaggio all’uso di combustibili a minor contenuto di carbonio. Ma la riduzione non è sufficiente: le emissioni risultano di 11 Milioni di tonnellate al di sopra dell’obiettivo stabilito per il 2021. Una situazione che, secondo le stime, sembra destinata a proseguire non solo nel 2022, ma anche negli anni futuri. Poco promettenti, infatti, gli scenari al 2030: attesa una scarsa riduzione delle emissioni nei settori trasporti e riscaldamento e un disallineamento rispetto agli obiettivi stabiliti dall’Effort Sharing (35) che nel 2030 potrebbe superare i 15 Milioni di tonnellate. Fondamentale quindi invertire il trend se vogliamo rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Il settore dei trasporti contribuisce in maniera importante alle emissioni nazionali di gas serra: nel 2021 il settore ha contribuito complessivamente per il 24.7% rispetto al totale nazionale di cui il trasporto stradale costituisce la fonte maggioritaria di emissioni (93% del settore dei trasporti). 34 https://climate.copernicus.eu/ESOTC 35 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/01/nuovi-obiettivi-ue-sui-gas-serra.html
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    26 L’anno 2020 risentedell’importante impatto della riduzione della mobilità dovuta alla pandemia globale, mentre nel 2021 le emissioni tendono a riallinearsi con gli anni precedenti la pandemia mostrando una crescita del 19% rispetto all’anno precedente. I settori trasporti e civile non mostrano riduzioni emissive significative. Sebbene in questi settori negli anni a venire sono attese alcune riduzioni, queste risultano ancora troppo contenute portando l’Italia a rimanere al di sopra degli obiettivi per tutto il decennio 2021-2030: secondo gli obiettivi proposti dalla Commissione europea, al 2030 le emissioni Effort sharing di gas serra dovrebbero ridursi del 43.7% rispetto ai livelli del 2005, mentre gli scenari Ispra indicano una riduzione di meno del 30%. LINK ALLA DOCUMENTAZIONE ISPRA: https://www.isprambiente.gov.it/it/news/emissioni-di-gas-serra-trend-di-nuovo-in-crescita- complici-trasporti-e-riscaldamento I 10 key trend sul clima in Italia (Documentazione Nazionale) Rapporto di Fondazione Sviluppo Sostenibile- Italy for Climate che rileva come la spinta generata all’impennata dei prezzi di elettricità e gas ha certamente inciso sulla riduzione del fabbisogno nazionale di energia, anche se a costi per il Paese tutt’altro che trascurabili. Al tempo stesso, però, la fuga dal gas russo e la crisi dell’idroelettrico indotta da una incredibile siccità, hanno peggiorato il nostro mix energetico, con il risultato di non aver ridotto le emissioni di gas serra. Questo nonostante siamo riusciti quasi a triplicare in un solo anno le installazioni di rinnovabili elettriche, rimanendo, tuttavia, fanalino di coda tra le grandi potenze europee. Il rapporto analizza le 10 tendenze chiave negative per l’Italia: TESTO RAPPORTO: https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/I-10-key-trend-sul-clima-in-Italia-2023-Italy-for- Climate.pdf
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    27 Gli ambientalisti portanola UE in Tribunale per l’estensione della tassonomia verde a gas e nucleare (Documentazione Comunitaria) Si riporta il comunicato del WWF che annuncia il ricorso (36). ClientEarth, il WWF European Policy Office, Transport & Environment (T&E) e BUND (Friends of the Earth Germany) stanno depositando oggi una causa presso la Corte di giustizia dell'Unione europea contro il rifiuto della Commissione europea di rimuovere il gas fossile dalla tassonomia della finanza sostenibile dell'UE. L'atto delegato complementare (CDA) della tassonomia, adottato in modo controverso nel luglio 2022, classifica determinati usi del gas come "sostenibili" dal punto di vista ambientale. Le ONG sostengono che questi usi del gas non possono essere considerati sostenibili dati i loro impatti negativi sull'ambiente. Il gas fossile è una fonte di energia ad alto tenore di carbonio quando viene bruciato e, quando viene fuoriuscito nell'atmosfera, il suo impatto sui cambiamenti climatici è oltre 80 volte maggiore della CO2 in 20 anni. Classificare il gas fossile come "sostenibile" rischia anche di peggiorare la dipendenza dell'UE dal gas fossile aumentando la domanda UE di gas, che deve quindi essere importato. Ciò esporrebbe l'UE a una maggiore volatilità, dipendenza dai paesi produttori e crisi di approvvigionamento in futuro, con potenziali ulteriori impatti devastanti sulle bollette delle famiglie. Nel caso giudiziario, le ONG ritengono che il CDA si scontri con le leggi dell'UE come il regolamento sulla tassonomia stesso e la legge europea sul clima. Va inoltre contro gli obblighi dell'UE ai sensi dell'accordo di Parigi. Il regolamento sulla tassonomia richiede che la classificazione delle tecnologie sia basata sulla scienza. Tuttavia, la Commissione europea è andata contro il parere dei suoi consulenti scientifici quando ha etichettato questi usi del gas come "sostenibili" (37). La Commissione ha inoltre ignorato l'obbligo della legge europea sul clima di valutare e considerare l'impatto climatico del CDA. Un problema sottovalutato è che il CDA è in contrasto con le politiche di molte istituzioni finanziarie sul gas. La politica di prestito energetico 2019 della Banca europea per gli investimenti (38) ha effettivamente escluso il finanziamento del gas fossile, con il suo presidente che afferma che "il gas è finito"(39), mentre il mercato globale dei green bond ha già una pratica comune per escludere il gas fossile. Un portavoce di ClientEarth, il WWF European Policy Office, T&E e BUND ha dichiarato: "Etichettare il gas fossile come 'sostenibile' è tanto assurdo quanto illegale. Va contro il parere scientifico dell'UE stessa e mina fondamentalmente la credibilità dell'azione dell'UE per il clima. Il gas fossile non è pulito, non è economico e non è una fonte sicura di energia. "La tassonomia ha lo scopo di sostenere l'UE nel raggiungimento dei suoi obiettivi climatici. Invece, questa etichetta sta per fare il contrario, incanalando ulteriori investimenti in questa fonte di energia dannosa e lontano da fonti di energia realmente sostenibili. Stiamo portando la Commissione in tribunale nella speranza di ripristinare un po' di credibilità alla tassonomia ed evitare questo enorme rischio per il clima e la sicurezza energetica delle persone". Un'udienza presso il Tribunale potrebbe tenersi nella seconda metà del 2024 e una sentenza emessa nel 2025. Il risultato finale auspicato sarebbe una sentenza che costringa la Commissione a rivedere l'atto delegato complementare. 36 Nota di Transport & Environment (T&E) https://www.transportenvironment.org/discover/eu-taxonomy-environmental- groups-take-eu-to-court-over-green-gas-label/ 37 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/07/il-parlamento-ue-vota-contro-i-suoi.html 38 https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_energy_lending_policy_en.pdf 39 https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/gas-is-over-eu-bank-chief-says/
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    28 Inviato speciale peril cambiamento climatico (Normativa Nazionale) L’articolo 17-nonies del Decreto Legge 80/2021 convertito nella Legge 6 agosto 2021 n°113 (40) prevede che, al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico. L’incaricato durerà nelle sue funzioni fino a 30 giorni dal giuramento degli eventuali nuovi Ministri se non verrà confermato. L’articolo 12 del Decreto Legge 44/2023 modifica la norma suddetta del 2021 prevedendo che al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. TESTO DECRETO LEGGE 44/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-22&atto.codiceRedazionale=23G00054&elenco30giorni=false Numero di quote per la riserva stabilizzatrice del mercato UE scambio di quote di emissioni CO2 al 2030 (Normativa Comunitaria) Mediante l’adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l’Unione ha sancito nella legislazione l’obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell’economia al più tardi entro il 2050 e l’obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative. Tale regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante interno dell’Unione per la riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e prevede che la Commissione si adoperi per allineare tutti i futuri progetti di misure o proposte legislative, comprese le proposte di bilancio, agli obiettivi di tale regolamento e che, in caso di disallineamento, ne fornisca le ragioni nell’ambito della valutazione d’impatto che accompagna tali proposte. Quindi anche il settore dello scambio quote emissioni CO2 deve adeguarsi a questi obiettivi. Per far fronte allo squilibrio strutturale tra l’offerta e la domanda di quote sul mercato, nel 2018 la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha istituito una riserva stabilizzatrice del mercato («riserva») che è operativa dal 2019. Fatte salve le ulteriori revisioni della riserva nel quadro della revisione generale della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814 nel 2023, la Commissione dovrebbe monitorare costantemente il funzionamento della riserva e garantire che continui a essere adeguata allo scopo in caso di futuri shock esterni imprevedibili. Una riserva solida e lungimirante è essenziale per garantire l’integrità dell’EU ETS e per orientarlo efficacemente affinché possa contribuire, come strumento strategico, all’obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell’Unione al più tardi entro il 2050 e all’obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119. 40 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false
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    29 La riserva funzionaattivando la regolazione dei volumi annuali di quote da mettere all’asta. Per garantire la massima prevedibilità, la decisione (UE) 2015/1814 (41) ha fissato regole chiare sull’integrazione di quote nella riserva e sul loro svincolo dalla stessa. La direttiva (UE) 2018/410 (42) del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato la decisione (UE) 2015/1814 raddoppiando la percentuale da utilizzare per determinare il numero di quote da integrare ogni anno nella riserva dal 12 % al 24 % fino al 31 dicembre 2023, al fine di dare un segnale di investimento credibile per ridurre le emissioni di CO2 in maniera efficace sotto il profilo dei costi. Tale modifica è stata adottata nel contesto del precedente obiettivo climatico dell’Unione per il 2030 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990 in tutti i settori dell’economia. Conformemente alla decisione (UE) 2015/1814, entro tre anni dall’entrata in funzione della riserva, la Commissione doveva effettuare il primo riesame della riserva sulla base di un’analisi del regolare funzionamento del mercato europeo del carbonio e, se del caso, presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. L’analisi effettuata dalla Commissione nel contesto del riesame della riserva e gli sviluppi previsti riguardanti il mercato del carbonio dimostrano che un tasso del 12 % del numero totale di quote in circolazione per determinare il numero di quote da integrare nella riserva ogni anno dopo il 2023 è insufficiente per evitare un aumento significativo dell’eccedenza di quote nell’EU ETS. Quindi la Decisione (UE) 2023/852 del 19 aprile 2023 raddoppia le quote previste dalla Decisione del 2015 considerato che mantenere la percentuale del 24 % nella presente decisione non dovrebbe pregiudicare ulteriori revisioni della riserva, compresa, se del caso, un’ulteriore revisione della percentuale che determina il numero di quote da integrare nella riserva, nel quadro della revisione generale della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814 nel 2023. TESTO DECISIONE 2023/852: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023D0852 41 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1814 42 https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.076.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2018%3A076%3AFULL
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    30 Nuovi obiettivi nazionalidi riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 (Normativa Comunitaria) L’Unione ha predisposto un quadro normativo per conseguire l’obiettivo fissato per il 2030 della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 %, concordato dal Consiglio europeo nel 2014, prima dell’entrata in vigore dell’accordo di Parigi. Tale quadro normativo è costituito, tra l’altro, dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (43) che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione (EU ETS), dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) e dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) che stabilisce obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 nei settori non contemplati dalla direttiva 2003/87/CE né dal regolamento (UE) 2018/841. Con l’adozione del regolamento (UE) 2021/1119 (46) l’Unione ha sancito nella legislazione l’obiettivo vincolante della neutralità climatica in tutti i settori dell’economia entro il 2050, così da realizzare l’azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e l’obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative. Tale regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante dell’Unione di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Stabilisce inoltre che il contributo degli assorbimenti netti all’obiettivo climatico dell’Unione per il 2030 debba essere limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Il Regolamento (UE) 2018/842 stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell’attuale obiettivo dell’Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 30 % rispetto al 2005 nei settori di cui all’articolo 2 di tale regolamento (47). Il regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell’apporto dei rispettivi contributi minimi. Il Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 modifica, adattandolo alla evoluzione del quadro normativo UE sugli obiettivi per la neutralità climatica, il Regolamento 2018/842. Il nuovo Regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 40 % (prima era 30%) rispetto al 2005 nei settori relativi alle categorie di fonti IPCC “energia”, “processi industriali e uso dei prodotti”, “agricoltura” e “rifiuti” determinate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del 43 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20230301&qid=1682587697237 44 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0841-20210314&qid=1682587781997 N.B. recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2023/839 del 19 aprile 2023 (COMMENTO IN QUESTA NEWSAMBIENTE) 45 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0842-20180619&qid=1682587969382 46 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1119 47 categorie di fonti IPCC «energia», «processi industriali e uso dei prodotti», «agricoltura» e «rifiuti» determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013, escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE.
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    31 Parlamento europeo edel Consiglio (48), escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE ma non quelle risultanti dall’attività “trasporto marittimo”. Il nuovo Regolamento nelle sue premesse rileva come le emissioni di gas a effetto serra diverse dalla CO2, quali metano, protossido di azoto e gas fluorurati, rappresentano oltre il 20 % delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione. Le emissioni di gas a effetto serra diverse dalla CO2 sono disciplinate dal regolamento (UE) 2018/842 e pertanto rientreranno necessariamente nelle misure che gli Stati membri adotteranno per conseguire i rispettivi obiettivi più ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 ai sensi del nuovo regolamento. Entro il 30 giugno 2023 gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione un progetto di aggiornamento dei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione pubblicherà orientamenti al riguardo, anche per incoraggiare gli Stati membri a definire obiettivi e politiche volti a ridurre le emissioni di metano. TESTO REGOLAMENTO 2023/857: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0857 Motivazioni delle imprese ad investire nei mutamenti climatici (Documentazione Comunitaria) Rapporto della Banca Europea degli Investimenti dove emerge che 1. L'82% delle imprese dell'UE afferma che i costi energetici sono un ostacolo agli investimenti. 2. Il 42% delle imprese dell'Europa occidentale e settentrionale sta investendo nell'efficienza energetica, rispetto a solo il 37% delle imprese dell'Europa meridionale. La maggior parte delle aziende si concentra maggiormente sulle misure di mitigazione. Circa l'88% delle imprese europee hanno implementato almeno una misura di mitigazione rispetto allo scarso 33% delle imprese che lo hanno fatto investito in misure di adattamento. Lo sono la gestione dei rifiuti, il riciclaggio e l'efficienza energetica i loro investimenti preferiti. Oltre alle preoccupazioni sui costi energetici, le imprese stanno investendo perché si preoccupano del cambiamento climatico e sono sotto pressione per fissare obiettivi di carbonio 3. Il 57% delle imprese dell'UE è preoccupato per i rischi fisici posti dai cambiamenti climatici. 4. Circa il 57% delle imprese dell'UE ha subito perdite economiche e interruzioni dell'approvvigionamento a causa di condizioni meteorologiche estreme. 5. L'elevata incertezza frena gli investimenti in efficienza energetica di 4 punti percentuali. Questo impatto è ancora maggiore se si considerano investimenti nel clima. 6. Per proteggersi dai rischi fisici, le aziende stanno investendo principalmente in soluzioni tecnologiche e cambiare i processi per aumentare la resilienza. Una quota inferiore di imprese preferisce acquistare un'assicurazione coprire eventuali perdite. Tuttavia, il 67% delle imprese dell'UE non investe in alcuna misura di adattamento. 48 https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1999#:~:text=Regolamento%20%28UE%29%202018%2F1999%20del%20Parlamen to%20europeo%20e%20del,del%20Consiglio%20%28Testo%20rilevante%20ai%20fini%20del%20SEE.%29 N.B. anche questo modificato recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2023/839 del 19 aprile 2023 (COMMENTO IN QUESTA NEWSAMBIENTE)
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    32 7. Mentre gliStati Uniti si impegnano nuovamente nella propria transizione verde e si dedicano in modo significativo risorse, l'Europa deve raddoppiare il suo obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. Aumentare gli investimenti per la transizione net-zero richiede politiche coordinate, riducendo ostacoli agli investimenti, mettendo in comune le risorse e preservando e rafforzando la coesione del mercato unico dell'UE. TESTO RAPPORTO: https://www.eib.org/attachments/lucalli/20230114_what_drives_firms_investment_in_climate _change_en.pdf#page=35 La riduzione della massa dei ghiacciai per effetto serra (Documentazione Internazionale) Studio pubblicato su Advancing Earth and Space Science (49) che dimostra una perdita del 2% del volume totale dei ghiacciai tra il 2010 e il 2020. L’89% della perdita è dovuta ai mutamenti climatici. Le perdite più significative nei mari di Barents e Kara, nella Patagonia e nella periferia antartica. L'oceano determina il 10% della perdita. Tuttavia, nelle regioni in cui l'oceano sta cambiando rapidamente, come i mari di Barents e Kara o intorno all'Antartide, l'interazione oceanica è responsabile della maggior parte della perdita di ghiaccio (oltre il 50%). TESTO STUDIO: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2023GL102954 Come passare ad un sistema alimentare sostenibile (Documentazione Comunitaria) Report della Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) che analizza le diverse politiche dell'UE che attualmente modellano il sistema alimentare europeo alla luce delle ultime ricerche sulle dinamiche e la governance delle transizioni sostenibili. I sistemi alimentari in Europa e nel mondo sono attualmente insostenibili. A livello globale, rappresentano quasi un terzo delle emissioni di gas serra, causano la perdita di biodiversità e sono dannosi. impatti sulla salute e non riescono a garantire rendimenti economici equi e mezzi di sussistenza per tutti gli attori. Il Report dellAEA affronta due questioni chiave. In primo luogo, l'attuale combinazione di politiche dell'UE che disciplina il sistema alimentare europeo è coerente con gli obiettivi trasformativi del Green Deal europeo? In secondo luogo, se no, come potrebbe essere reso più genuinamente trasformativo? La valutazione esamina se e come la combinazione di politiche dell'UE: 1. stia stimolando l'emergere e la diffusione di nuovi modi di produrre e consumare alimenti; 2. sta guidando l'eliminazione graduale delle pratiche insostenibili e consentendo transizioni socialmente giuste; 3. le politiche dell'UE sono coerenti e creano una direzione chiara per l'innovazione e il cambiamento del sistema. Il Report rileva che, nonostante i progressi compiuti nell'ambito della strategia dell'UE Farm to Fork "Dal produttore al consumatore" (50), l'attuale combinazione di politiche dell'UE è caratterizzata da lacune e incoerenze che limitano il potenziale di ottenere cambiamenti 49 https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/ 50 https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
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    33 trasformativi. Il Reportperò al contempo indica anche molti modi per affrontare queste limitazioni, ad esempio coinvolgendo una gamma più ampia di attori come innovatori, fornendo un sostegno più forte per l'upscaling delle pratiche sostenibili, promuovendo cambiamenti nei comportamenti e nelle norme in modo più efficace, navigando la resistenza dei gruppi di interesse e coinvolgendo la società nell'articolare visioni condivise per un sistema alimentare sostenibile. Il Report individua molte opportunità per rendere le politiche dell'UE più trasformative. La piena realizzazione del loro potenziale richiederà un approccio strategico e coerente. Riconoscendo la portata del cambiamento necessario, nel 2020 l'UE ha valutato la strategia Farm to Fork (F2F), con l'obiettivo di consentire e accelerare la transizione verso un ambiente equo, sano e sistema alimentare rispettoso dell'ambiente" (CE, 2020 c). POSSIBILI AZIONI PER CREARE UN MIX DI POLITICHE DELL'UE PIÙ TRASFORMATIVO 1.Coinvolgere i consumatori come innovatori e responsabili delle decisioni, progettando e fornendo prodotti sostenibili nuove pratiche sociali, istituzioni o modelli di business, e rimediare al deficit democratico di sistemi alimentari 2. Migliorare l'impegno multi-attore con le autorità locali, le ONG e altri che attualmente mancano di accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione (ad esempio tramite la specializzazione intelligente) 3. Sviluppare missioni del sistema alimentare per stimolare, connettere e accelerare la sperimentazione 4. Incoraggiare l'innovazione del sistema alimentare e le prospettive transdisciplinari nell'esplorazione e valutazione di alternative attraverso finanziamenti R&I, come Orizzonte Europa (51) 5. Sostenere l'aumento della produzione alimentare che costruisce la resilienza dei sistemi naturali e riduce impatto ambientale 6. Creare mercati per prodotti e servizi più sostenibili modificando l'ambiente alimentare per orientare i modelli di consumo (ad esempio utilizzando meglio le informazioni LCA, riforme fiscali e normative sulla disponibilità, accessibilità e desiderabilità del cibo) 7. Affrontare gli ostacoli finanziari all'aumento di scala (ad es. con garanzie pubbliche e sostegno ai mini-bond e crowdfunding) 8. Sostenere il potenziamento delle iniziative multi-attore e incoraggiare sperimentazioni più audaci potenziando innovazioni promettenti e relativa valutazione degli effetti (ad es programmi come LIFE) 9. Promuovere cambiamenti nei comportamenti e nelle norme (ad es. regolamentare il marketing e la pubblicità di cibo, cambiare la disponibilità di cibo in microambienti chiave, collegare la sostenibilità ad altre motivazioni come la salute) 10. Migliorare le sinergie tra le politiche per potenziare l'innovazione (ad es. collegando meglio Orizzonte Europa con il finanziamento della politica regionale dell'UE) 11. Riorientare ulteriormente le sovvenzioni e il sostegno dell'UE per l'agricoltura e la pesca lontano dall'ambiente pratiche dannose verso il sostegno di pratiche più sostenibili 12. Rendere gli attori dell'industria alimentare più responsabili degli impatti delle loro attività commerciali (ad es aumentare la rendicontazione della sostenibilità aziendale e i requisiti di due diligence come base per legislazione futura, azione della società civile e responsabilizzazione dei consumatori) 13. Affrontare la resistenza di potenti gruppi di interesse fornendo compensi, incentivi, 51 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/horizon-europe/
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    34 riconoscimento e impegnonei processi e costruzione del consenso sulla via da seguire 14. Segnalare la direzione a lungo termine delle misure di eliminazione graduale (ad esempio relative a pratiche, dannose sostanze, modelli dietetici) per consentire la pianificazione e il riorientamento degli investimenti 15. Intraprendere azioni per frenare l'influenza aziendale nei processi di eliminazione graduale delle politiche 16. Abbracciare una comprensione multidimensionale della giustizia nella politica, compresa quella distributiva, giustizia ricognitiva e processuale 17. Creare meccanismi di distribuzione, come il Just Transition Fund (52), per il sistema alimentare 18. Consentire l'agenzia e il riconoscimento delle parti interessate promuovendo la governance per la co-creazione di soluzioni su scale appropriate e promuovendo la "future literacy" 19. Sostenere una transizione equa per i consumatori (ad esempio tramite "dividendi di carbonio" o programmi di pasti scolastici) garantire l'accesso universale a un'alimentazione sana e sostenibile 20. Incoraggiare la pianificazione a lungo termine per la riconversione allineando istruzione, innovazione e lavoro, forzare le politiche di sviluppo delle competenze 21. Creare un solido quadro legislativo dell'UE e obiettivi per il sistema alimentare europeo per guidare le riforme in tutti i settori politici dell'UE e per informare la pianificazione strategica e l'elaborazione delle politiche ad altri livelli di governo 22. Creare nuovi ruoli o istituzioni dell'UE per migliorare il coordinamento tra le aree politiche e impegnare le parti interessate in prima linea nel processo decisionale 23. Promuovere lo sviluppo di strategie del sistema alimentare nazionale per tradurre in obiettivi a livello di UE e contesti nazionali, incorporare una prospettiva sistemica trasformativa nella politica nazionale e promuovere coerenza orizzontale e verticale 24. Consentire un sostegno più diretto dell'UE alle iniziative a livello di comunità per promuovere la partecipazione di più attori e governance verticale 25. Incoraggiare una valutazione regolare della consistenza e della coerenza del mix di politiche 26. Creare spazi politici per deliberare e sviluppare una visione ampia ma ambiziosa per il cibo europeo sistema 27. Sviluppare visioni concrete del sistema alimentare su scala nazionale, regionale e locale coinvolgimento delle parti interessate e dei precursori rilevanti 28. Promuovere l'azione verso gli obiettivi condivisi dell'Europa con obiettivi e politiche ambiziosi 29. Sviluppare "mappe delle missioni" per dare un senso alla direzionalità implicita nella politica dell'UE e fornire la base per la futura definizione delle politiche. TESTO COMPLETO DEL REPORT: https://www.eea.europa.eu/publications/transforming-europes-food-system 52 https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/just-transition- fund_en#about-the-fund
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    35 Un dibattito informatosulla carne coltivata (Documentazione Nazionale) Pubblicato su Nature Italy (53) un documento di vari scienziati sul dibattito sviluppato in Italia dalla scelta del Governo Nazionale di contestare la promozione della c.d. carne coltivata o sintetica. Secondo il documento da un punto di vista tecnico, la carne coltivata si ottiene con un processo analogo a quello con cui si prende il germoglio di una pianta e lo si fa crescere in una serra. Con la differenza che il germoglio, in questo caso, è una piccola biopsia o un prelievo di sangue da un animale da allevamento, e la serra è un coltivatore, un ambiente sterile con temperatura e apporto di nutrienti controllati, non molto diverso dai fermentatori usati per la birra, il vino, il formaggio e lo yogurt. Il processo viene quindi spesso definito "agricoltura cellulare". Contrariamente ad alcune affermazioni, attualmente non viene utilizzato siero animale nel processo, né cellule o tessuti con comportamento tumorale. Inoltre, la carne coltivata può essere ottenuta senza gli antibiotici comunemente usati negli allevamenti convenzionali ed è priva di altri contaminanti come microplastiche, e di metalli pesanti tossici come il mercurio. Un verdetto positivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sarebbe necessario per autorizzare la commercializzazione della carne coltivata nell'UE, e il suo processo di valutazione è considerato tra i più rigorosi a livello globale. Tuttavia, la carne coltivata non richiede test clinici perché non è un farmaco. Non si tratta né di una scappatoia né di una svista, ma dell’applicazione dello stesso principio che regolamenta gli integratori alimentari, i prodotti omeopatici e i cosmetici. La procedura di autorizzazione dell'EFSA ha portato all'approvazione di circa 125 nuovi alimenti nell'UE dal 2000. La carne coltivata viene elaborata dal tratto gastrointestinale come qualsiasi altro alimento convenzionale o nuovo e, a condizione che non contenga contaminanti o allergeni, entrambi misurabili con precisione, sarebbe sicura come la carne convenzionale3. Potrebbe addirittura risultare più salutare, in quanto il controllo sulle cellule e sui nutrienti del coltivatore potrebbe consentire, per esempio, una riduzione dei grassi saturi e un aumento dei livelli di antiossidanti. I detrattori sostengono che la carne coltivata non sia ecologica, ma le valutazioni del ciclo di vita (LCA) pubblicate nella letteratura scientifica dimostrano complessivamente il contrario4. Una recente LCA suggerisce che nel 2030 la carne coltivata avrà un'impronta ambientale inferiore fino al 90% rispetto alle carni convenzionali anche tenendo conto degli ambiziosi obiettivi di rendere l'allevamento più sostenibile. D’altronde, conclude il documento, la cosiddetta carne "naturale" o "tradizionale" è essa stessa il prodotto di processi e trasformazioni culturali come l'allevamento, la coltivazione e la macellazione - tutte pratiche il cui impatto sull'ambiente e sulla vita stessa degli animali è oggi messo sempre più in discussione. La carne coltivata può essere un modo eticamente accettabile di consumare carne per quelle persone che non sono necessariamente vegane o vegetariane, ma hanno delle remore a mangiare carne. TESTO DOCUMENTO COMPLETO: https://www.nature.com/articles/d43978-023-00057-0 53 https://www.nature.com/natitaly
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    36 Impignorabili le risorsedel Fondo italiano per il clima (Normativa Nazionale) Secondo il comma 2-bis articolo 45 legge 41/2023 le risorse previste dal Fondo italiano per il clima (54) sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 (55) del codice di procedura civile. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false Registro pubblico dei crediti di carbonio da attività agroforestale (Normativa Nazionale) Il comma 2-quater articolo 45 della legge 41/2023 prevede che al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa europea e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, é istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, di seguito denominato «Registro». I crediti di cui sopra sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2008 (56). I commi successivi 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies dell’articolo 45 legge 41/2023 regolamento la gestione dei suddetti crediti e la istituzione del registro tramite la futura emanazione di linee guida che dovranno essere attuate dalle Regioni. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false 54 Vedi News/Ambiente Gennaio 2022 slideshare.net/MarcoGrondacci1/news-lex-ambiente-gennaio-2022 55 “Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.” 56 http://ambientediritto.it/Legislazione/Boschi/2008/dm_1apr2008.htm
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    37 Comitato centrale perla sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi climatici (Normativa Nazionale) L’articolo 9 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che, ferme restando le competenze Comitato interministeriale per la transizione ecologica (57), al fine di favorire ed accelerare lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione delle misure previste dal PNRR, é istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti 1. alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, 2. alimentati da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, 3. i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi 4. le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico. Quindi c’è uno spostamento di ruolo dal Ministero Ambiente al Ministero dell’Interno in una logica che riguarda più la sicurezza dello Stato che la transizione ecologica. QUALI COMPITI DI QUESTO NUOVO COMITATO: a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi ed impianti sopra elencati; b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. COMPOSIZIONE DEL COMITATO: Il Comitato é presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composto, oltre che da rappresentanti del Ministero dell'interno, dalle seguenti amministrazioni ed organismi: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'università e della ricerca, Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false 57 Articolo 57-bis del DLgs152/2006 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152
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    38 Inviato speciale peril cambiamento climatico (Normativa Nazionale) L’articolo 17-nonies del Decreto Legge 80/2021 convertito nella Legge 6 agosto 2021 n°113 (58) ha introdotto la figura dell’ìnviato speciale per il cambiamento climatico. L’articolo 12 del Decreto legge 44/2023 ha modificato detto articolo 17-nonies prevedendo Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'inviato, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico, é corrisposto un compenso determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e comunque nel limite di 238.380 euro. L'inviato, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo (59), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato. TESTO DECRETO LEGGE 44/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-22&atto.codiceRedazionale=23G00054&elenco30giorni=false Piano rischi in agricoltura (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Agricoltura 8 febbraio 2023 ha approvato il Piano gestione rischi in agricoltura per il 2023. I rischi riguardano anche le perdite per eventi meteo ed emergenze ambientali. Il decreto disciplina polizze assicurative e fondi di mutualizzazione nonché Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale. TESTO DECRETO 8/2/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-07&atto.codiceRedazionale=23A02145&elenco30giorni=false 58 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false 59 All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
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    39 ENERGIA Fattore di energiaprimaria per l’energia elettrica (Normativa Comunitaria) Regolamento UE 2023/807 del 15 dicembre 2022 che rivede il fattore di energia primaria per l’energia elettrica in applicazione della direttiva 2012/27/UE (60) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il nuovo Regolamento si basa su uno studio condotto dalla Commissione UE sulla revisione del fattore di energia primaria (PEF) per tener conto dei progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica dopo il 2018. Lo studio avalla la metodologia di cui al considerando 40 della Direttiva 2018/2002/UE (61) che ha modificato la Direttiva 2012/27 sopra citata, nella quale per il calcolo dell’energia elettrica e termica generata da combustibili nucleari si utilizza il metodo basato sul «contenuto di energia fisica», per quella generata da combustibili fossili e biomassa il metodo basato sull’«efficienza di conversione tecnica» e per l’energia da fonti rinnovabili non combustibili si applica il metodo equivalente diretto basato sull’«energia primaria totale. Lo studio riconosce la necessità di utilizzare un PEF che riesca a tener conto dell’impatto dell’efficienza energetica in futuro da cui le modifiche apportate dal nuovo Regolamento. TESTO REGOLAMENTO 2023/87: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0807 Specifiche consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (Normativa Comunitaria) Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione del 17 aprile 2023 che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/CE (62). TESTO REGOLAMENTO 2023/826: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.103.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A103% 3AFULL 60 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0027-20210101&qid=1682602191662 61 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L2002 62 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204&qid=1682604030914
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    40 Contributo dell'Agenzia deldemanio alla resilienza energetica nazionale (Normativa Nazionale) L’articolo 16 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia del demanio (63), sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, i beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 della legge 27 aprile 2022, n. 34 (64). Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat, per l'affidamento delle attività di progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui sopra. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree idonee ad installare impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (65) e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 (66) del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente. AGENZIA DEMANIO E COMUNITÀ ENERGETICHE Per le finalità suddette, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c) (67), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con tutte le amministrazioni dello Stato (comma 2 articolo1 DLgs 165/2001 (68), nonché con le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di 63 https://www.agenziademanio.it/it/agenzia/missione/ 64 Che prevede la possibilità di installare impianti da fonti rinnovabili nei beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati. https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022;17 65 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199 66 Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee 67 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199 68 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2
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    41 consumo non connessesotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false World Energy Transitions Outlook Preview (Documentazione Internazionale) Anteprima del Rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (ONU) sulla transizione energetica. Secondo il documento la scala e l'entità del cambiamento sono ben al di sotto del percorso di 1,5 ° C di aumento della temperatura media terrestre da non superare entro il 2030. Sono stati compiuti progressi, in particolare nel settore energetico, dove le energie rinnovabili rappresentano il 40% della produzione di energia installata a livello globale, contribuendo a un 83% senza precedenti delle aggiunte globali di energia nel 2022. Ma per mantenere in vita 1,5 ° C, i livelli di implementazione devono crescere da circa 3.000 gigawatt (GW) oggi a oltre 10.000 GW nel 2030, una media di 1.000 GW all'anno. Anche la distribuzione è limitata ad alcune parti del mondo. La Cina, l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno rappresentato i due terzi di tutte le aggiunte l'anno scorso, lasciando le nazioni in via di sviluppo più indietro. Una trasformazione profonda e sistemica del sistema energetico globale deve avvenire in meno di 30 anni, sottolineando la necessità di un nuovo approccio per accelerare la transizione energetica. Perseguire i combustibili fossili e le misure di mitigazione settoriali è necessario ma insufficiente per passare a un sistema energetico adatto al dominio delle energie rinnovabili. L'enfasi deve spostarsi dall'offerta alla domanda, verso il superamento degli ostacoli strutturali che impediscono il progresso. L'anteprima di IRENA delinea tre pilastri prioritari della transizione energetica, l'infrastruttura fisica, i fattori abilitanti politici e normativi e la forza lavoro ben qualificata, che richiedono investimenti significativi e nuovi modi di cooperazione in cui tutti gli attori possono impegnarsi nella transizione e svolgere un ruolo ottimale.
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    42 Sebbene gli investimentiglobali nelle tecnologie di transizione energetica abbiano raggiunto un nuovo record di 1,3 trilioni di dollari nel 2022, gli investimenti annuali devono più che quadruplicare a oltre 5 trilioni di dollari per rimanere sul percorso di 1,5 ° C. Entro il 2030, gli investimenti cumulativi dovranno ammontare a 44 trilioni di dollari, con le tecnologie di transizione che rappresentano l'80% del totale, o 35 trilioni di dollari, dando priorità all'efficienza, all'elettrificazione, all'espansione della rete e alla flessibilità. Qualsiasi nuova decisione di investimento dovrebbe essere attentamente valutata per guidare contemporaneamente la transizione e ridurre il rischio di attivi non recuperabili. Circa il 41% degli investimenti pianificati entro il 2050 rimane destinato ai combustibili fossili. Circa 1 trilione di dollari di investimenti annuali pianificati in combustibili fossili entro il 2030 devono essere reindirizzati verso tecnologie e infrastrutture di transizione per mantenere l'obiettivo di 1,5°C a portata di mano. Inoltre, l'intervento del settore pubblico è necessario per incanalare gli investimenti verso i paesi in modo più equo. Nel 2022, l'85% degli investimenti globali in energie rinnovabili ha beneficiato meno del 50% della popolazione mondiale. TESTO ANTEPRIMA RAPPORTO 2023: https://www.irena.org/Publications/2023/Mar/World-Energy-Transitions-Outlook-2023
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    43 Impianti italiani eperdite di metano (Documentazione Nazionale) Rapporto pubblicato da Legambiente sulle perdite di metano in 16 impianti monitorati nel 2022 e nel 2023, tra Sicilia, Campania e Basilicata e legati prevalentemente al trasporto di gas come gasdotti, centrali di compressione, impianti di regolazione e misura di gas, pozzi e centrali di trattamento e raccolta di idrocarburi. Dal Rapporto risulta che sono stati rilevati grazie all’utilizzo di una termocamera a infrarossi “FLIR GF320” circa 150 punti di dispersioni diretti. Di questi 128 hanno a che fare con perdite, ovvero emissioni di gas fossile da bulloni, giunture, manometri, valvole, tubature e altre componenti, a testimonianza della necessità di aumentare i monitoraggi, le verifiche e gli interventi. Sono 26, in totale, invece i casi di venting (ossia di rilascio volontario di metano direttamente in atmosfera). In questo viaggio lungo la Penisola, tra gli “osservati speciali” monitorati da Legambiente il gasdotto Greenstream, in Sicilia, che collega la Libia all’Italia e la centrale di compressione di Melizzano, in Campania in provincia di Benevento, che rappresenta un’infrastruttura strategica per il Paese visto che attraverso di essa passa buona parte del gas importato dal sud Italia e spinto verso nord. In entrambi gli impianti sono state registrate perdite di metano. LINK AL RAPPORTO: https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/perdite-di-metano-in-italia-negli-impianti-da- fonti-fossili/ Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale (Normativa Nazionale) L’articolo 16 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia del demanio (69), sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 della legge 27 aprile 2022, n. 34 (70). Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat, per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui sopra. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree idonee ad installare impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (71) e sono 69 https://www.agenziademanio.it/it/agenzia/missione/ 70 Che prevede la possibilità di installare impianti da fonti rinnovabili nei beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati. https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022;17 71 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199
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    44 assoggettati alle procedureautorizzative di cui all'articolo 22 (72) del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false Agenzia del Demanio e Comunità Energetiche (Normativa Nazionale) L’articolo 16 della legge 41/2023 prevede che l'Agenzia del demanio può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato (73), nonché con le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità, fatto salvo quanto previsto: - dall'articolo 20, comma 2 della legge 34/2022: contributo del Ministero della Difesa alla sicurezza energetica (74) - dall'articolo 10, comma 2, della legge 175/2022: Contributo del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari alla resilienza energetica nazionale (75). TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false 72 Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee 73 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie” (Comma 2 articolo 1 DLgs 165/2001). 74 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022;17 75 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;144
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    45 Semplificazione degli interventidi manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Normativa Nazionale) L’articolo 22 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che al fine di assicurare la tempestività degli interventi di manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti fotovoltaici destinati ad alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la realizzazione dei predetti interventi é attribuita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta salva la possibilità di avvalersi dei Provveditori interregionali per le opere pubbliche. In relazione agli interventi di cui sopra, nonchè ad altri interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR, afferenti le attività e le funzioni di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora necessario e previa comunicazione ai Provveditori interregionali per le opere pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo possono convocare le conferenze di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (76). TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false Semplificazione VIA per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile (Normativa Nazionale) L’articolo 41 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 inserisce tra le opere sottoponibili a VIA statale (ex allegato II DLgs 152/2006) anche gli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro. Inoltre, l’articolo 41 del Decreto Legge 13/2023 prevede che alla suddetta categoria di progetti e ai connessi impianti da rinnovabili ove previsti, si applichi quanto previsto dal comma 1 articolo 8 del DLgs 152/2006 secondo il quale: con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false 76 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;383!vig=
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    46 Disposizioni per l'efficienzaenergetica a valere sui fondi PREPAC Normativa Nazionale) Il PREPAC (77) è il programma di efficientamento energetico per gli immobili della PA. L’articolo 43 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le risorse di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (78), limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere altresì destinate alla copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli interventi beneficiari dell'assegnazione delle risorse dei fondi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (79). TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false Estensione all’idrogeno da biomasse degli incentivi per il biometano (Normativa Nazionale) L’articolo 11 del DLgs 199/2021 (80) prevede incentivi in materia di biogas e produzione di biometano da definire con appositi Decreti. L’articolo 47 della legge 41/2023 modifica il comma 2 del sopra citato articolo 11 prevedendo che entro il 31 dicembre 2023, con uno più decreti del Ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica sono definite le modalità di attuazione degli incentivi, prevedendo le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno, nonché la possibilità di estensione del predetto incentivo tariffario anche alla produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili, ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false 77 https://www.efficienzaenergetica.enea.it/glossario-efficienza-energetica/lettera-p/programma-di-riqualificazione- energetica-della-pubblica-amministrazione-centrale-prepac.html 78 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;102 79 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50!vig= 80 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199
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    47 Nuove aree idoneeex lege alla installazione di impianti da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale) L’articolo 47 della legge 41/2023 modifica l’articolo 20 del DLgs 199/2021 (81) che disciplina rinviando ad appositi decreti ministeriali la definizione di criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. In particolare, il comma 8 di detto articolo 20 del DLgs 199/2021 prevede che in attesa dei decreti sono comunque considerate aree idonee alla installazione dei suddetti impianti da fonti rinnovabili una serie di aree tipo elencate. L’articolo 47 della legge 41/2023 modifica questo elenco che ora risulta così composto: a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata é soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1) b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali. c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno (dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 (82), ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del DLgs 42/2004 (83): 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (84), nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 42/2004 incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h) (85), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure 81 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199 82 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/18/17A03304/sg 83 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42 84 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art268-com1-leth 85 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42 aree ex lege di interesse paesaggistico
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    48 dell'articolo 136 delmedesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto é determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (86). RELATIVAMENTE ALLE AREE IDONEE GESTISTE DAI CONCESSIONARI AUTOSTRADALI Si fa riferimento alla sopra elencata lettera c-bis dell’articolo 20 DLgs 191/2021. L’articolo 47 della legge 41/2023 aggiungi due commi a detto articolo 20: 8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee ex lettera c-bis comma 8 articolo 20 DLgs 192/2002), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8- ter. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a) (87), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (88), le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. 8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma 8-bis é determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati. PROCEDURE AUTORIZZATIVE SPECIFICHE PER LE AREE IDONEE L’articolo 22 del DLgs 199/2021 prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo. 86 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387 87 Ora vedi articolo 76 DLgs 36/2023 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023- 03-31;36 88 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50 peccato il codice risulta abrogato vedi nota precedente
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    49 L’articolo 47 dellalegge 41/2023 aggiunge un comma 1-bis a detto articolo 22 del DLgs 199/2021, stabilendo che la suddetta disciplina si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili L’articolo 47 della legge 41/2023 abroga il comma 2 articolo 30 della legge 108/2021 (89), detto comma 2 recitava: “2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.” Inoltre, sempre detto comma 2 nell’ultimo periodo prevedeva che il Ministero della Cultura non possa più fare opposizione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 14- quinquies legge 241/1990. L’articolo 47 abroga ogni disposizione relativa alle aree contermini contenuta nel Decreto del 2010 (90) sulle linee guida per la localizzazione e approvazione degli impianti da fonti rinnovabili. Questo perché sempre l’articolo 47 ha abrogato il comma 3-bis articolo 12 DLgs 387/2003 (91) nella parte che prevedeva la partecipazione al procedimento di autorizzazione da parte del Ministero della Cultura anche per i progetti nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. NUOVA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER GLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI Il comma 3 articolo 12 del DLgs 387/2003 prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. L’articolo 47 della legge 41/2023 sostituisce il comma 4 dell’articolo 12 del DLgs 387/2003 che ora recita: L'autorizzazione di cui al comma 3 é rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, della VIA e VAS, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, il provvedimento di VIA, costituisce titolo a 89 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77 90 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/09/18/10A11230/sg#:~:text=MINISTERO%20DELLO%20SVILUPPO%20EC ONOMICO%20DECRETO%2010%20settembre%202010,rinnovabili.%20%2810A11230%29%20%28GU%20Serie%20Ge nerale%20n.219%20del%2018-09-2010%29 91 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
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    50 costruire ed esercirel'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico é pari a novanta giorni nel caso dei progetti in zone sottoposte a tutela paesaggistica che non siano sottoposti alla VIA, altrimenti il termine massimo per la conclusione del procedimento unico é pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di VIA se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della legge 41/2023 (22 aprile 2023), il procedimento unico può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici (Normativa Nazionale) L’articolo 47 della legge 41/2023 introduce un articolo 22-bis al DLgs 199/2021. Il nuovo articolo prevede che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, é considerata attività di manutenzione ordinaria e non é subordinata all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le procedure di VIA, ove previste. Se l'intervento di cui sopra ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto é previamente comunicato alla competente soprintendenza. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità paesaggistica, adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L’articolo 47 della legge 41/2023, alla luce della modifica sopra riportata, abroga il primo periodo del comma 9-bis articolo 6 DLgs 28/2011 (92). Il periodo abrogato prevedeva che per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 vale a dire Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false 92 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;28
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    51 Concessioni da partedei Comuni di aree per realizzare impianti da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale) L’articolo 47 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28 (93), gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili. Per le finalità di cui sopra gli enti locali, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell'entità del canone di concessione offerto. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false Procedure autorizzazione impianti di accumulo elettrochimico collegati a fonti rinnovabili (Normativa Nazionale) L’articolo 47 della legge 41/2023 modifica l’articolo 1 della legge 55/2022 (94) in particolare alla lettera c comma 2-quater che disciplina le modalità di autorizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente. Secondo la nuova lettera c) occorrono le seguenti autorizzazioni: 1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (95), ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare; 2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente; 93 2. I soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai siti militari e alle aree militari in conformità con quanto previsto dall'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 94 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-02-07;7#:~:text=DECRETO- LEGGE%207%20febbraio%202002%2C%20n.%207%20- %20Normattiva,aprile%202002%2C%20n.%2055%20%28in%20G.U.%2010%2F04%2F2002%2C%20n.84%29. 95 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
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    52 3) procedura abilitativasemplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili é in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false Autorizzazione Paesaggistica e interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili (Normativa Nazionale) L’articolo 47 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 modifica l’articolo7-bis del DLgs 28/2011 (96) che disciplina procedura semplificata dell’autorizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti da fonti rinnovabili. In particolare, si fa riferimento: impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A (97) al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti. In particolare, la nuova versione dell’articolo 7-bis comma 5 prevede che nel caso di necessità di autorizzazione paesaggistica per i progetti sopra menzionati, questa deve essere rilasciata entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (98), l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui sopra può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Il comma 5 articolo 7-bis, secondo l’articolo 49 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023, si applica anche all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (99), a condizione che gli impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 96 https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;28~art25#:~:text=DECRETO%20LEGISLATIVO%203%20marzo%202011 %2C%20n.%2028%20- ,successiva%20abrogazione%20delle%20direttive%202001%2F77%2FCE%20e%202003%2F30%2FCE.%20%2811G0067 %29 97 https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2017-12/ALLEGATO%20A.pdf 98 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241 99 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm
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    53 a 141 delmedesimo decreto la realizzazione degli interventi di installazione é consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed é immediatamente efficace. Il termine di cui sopra può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false Proroga accesso agli incentivi sulla produzione di biometano e biocarburanti (Normativa Nazionale) L’articolo 47 della legge 41/2023 prevede che al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 (100), continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali alla data del 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false Infrastrutture alta tensione FFSS e impianti fotovoltaici (Normativa Nazionale) L’articolo 47 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 introduce al comma 193 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (101) il seguente passaggio: le sbarre di alta tensione rientranti fra le infrastrutture di cui alla lettera a), che risultano direttamente funzionali all'alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possono essere utilizzate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o da società dalla stessa controllate per la connessione di impianti di produzione a fonti rinnovabili con le modalità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (102). TESTO DECRETO LEGGE 13/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-02-24&atto.codiceRedazionale=23G00022&elenco30giorni=false 100 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/19/18A01821/SG 101 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;190 102 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;210
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    54 Comunità Energetiche estensionesoggetti promotori (Normativa Nazionale) L’articolo 47 del Decreto Legge 13/2023 convertito in legge 41/2023 modificando l’articolo 31 del DLgs 199/2021 (103) prevede che le comunità energetiche siano costituite anche da associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Sempre l’articolo 47 del Decreto Legge 13/2023 prevede che le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile (definizione imprenditore agricolo -104), da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 (105), del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (106), per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità. Le medesime previsioni e deroghe di cui sopra si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da: a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10 -107), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero; c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false 103 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199 104 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262 105 Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 , terzo comma, del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. 106 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199 107 https://www.istat.it/it/archivio/17888
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    55 Impianti fotovoltaici ubicatimanufatti strumentali alla attività agricola (Normativa Nazionale) L’articolo 49 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali é conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali é riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione é in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false I rischi occupazionali nelle Regioni a transizione energetica (Documentazione Comunitaria) Parere di iniziativa del Comitato economico e sociale europeo sul tema “Politica energetica e mercato del lavoro: conseguenze per l'occupazione nelle regioni in transizione energetica”. Nel suo parere il CESE sottolinea inoltre che i rischi ambientali (l'emergenza climatica) e i rischi energetici (la dipendenza dai combustibili fossili) incidono in modi diversi sulle attività economiche e su tutte le misure politiche correlate, determinando un forte impatto sulle regioni, sui settori economici, sui lavoratori e sui gruppi demografici più vulnerabili. Pertanto, il CESE ritiene che sia necessario concentrarsi in particolare sulle regioni interessate dalla transizione giusta, nelle quali esiste un legame più intenso tra lo sviluppo del settore energetico e le esigenze del mercato del lavoro e in cui saranno necessari interventi specifici. LA TRANSIZIONE STRATEGICAMENTE PUÒ GARANTIRE PIÙ OCCUPAZIONE Gli studi più affidabili mostrano che la riuscita della transizione verde in generale, e della transizione energetica in particolare, potrebbe dar luogo a un aumento del PIL (alcuni studi stimano che tale aumento sarà pari al 5,6 % entro il 2050) e dei livelli di occupazione (secondo l'OIL e l'IRENA, i posti di lavoro creati saranno quattro volte superiori a quelli che andranno persi), come pure della qualità dell'occupazione stessa, alla luce delle più elevate qualifiche richieste. L'abbassamento dei costi dell'energia grazie all'aumento delle fonti di energia disponibili, in particolare quelle rinnovabili, individuate e incentivate attraverso un'adeguata tassonomia verde
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    56 europea, migliorerà l'accessoa questi servizi e anche la produzione, generando in tal modo maggiore occupazione. I posti di lavoro creati nel settore delle energie rinnovabili sono in genere più difficili da delocalizzare e quindi andranno a beneficio di molte regioni, in particolare di quelle che presentano un rischio più elevato di spopolamento. Vanno altresì considerati gli effetti positivi sulla salubrità degli ambienti di lavoro. L'OIL stima tuttavia che, sebbene la decarbonizzazione dell'economia comporterà la perdita di circa 6 milioni di posti di lavoro, i posti di lavoro creati aumenteranno di quattro volte, passando da 11 a 43 milioni nel 2030 per i paesi che beneficiano del sostegno dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) (108). In tutti gli scenari elaborati dall'Agenzia internazionale per l'energia, l'occupazione nel settore dell'energia pulita risulta destinata ad aumentare, compensando la perdita di posti di lavoro nei settori dei combustibili fossili. Lo scenario a zero emissioni nette per il 2050 prevede il passaggio di 16 milioni di lavoratori a nuovi ruoli connessi all'energia pulita. La relazione elaborata dal governo statunitense concernente la situazione dell'energia e dell'occupazione per gli Stati Uniti relativa al 2022 (USEER, U.S. Energy and Employment Report) (109) contiene stime analoghe: l'occupazione nel settore dell'energia pulita ha fatto registrare un aumento del 4 % (mentre l'occupazione in generale è cresciuta solo del 2,8 %). I RISCHI DELLA TRANSIZIONE NEL BREVE MEDIO PERIODO: COME AFFRONTARLI Secondo il Parere se positivi sono gli effetti strategici quelli a breve termine invece stanno e possono produrre danni alle economie e agli strati sociali più deboli anche alla luce della guerra in Ucraina e dei suoi effetti sui prezzi dell’energia. I nuovi posti di lavoro nel settore dell'energia pulita non si trovano sempre nello stesso luogo di quelli che essi vanno a sostituire e richiedono nuove competenze. Pertanto, le legislazioni nazionali e le relative politiche energetiche dovrebbero mirare a garantire che lo sviluppo delle capacità per la transizione sia efficace e che, per quanto possibile, rechi vantaggio alla maggioranza dei cittadini. Inoltre, sebbene nel settore delle energie rinnovabili la percentuale di donne nella forza lavoro (32 %) sia più elevata rispetto ad altri ambiti del settore energetico, nel settore dell'energia eolica tale quota arriva appena al 21 %, a dimostrazione che — in questo settore — permangono degli stereotipi di genere. Pertanto, la legislazione nazionale e le relative politiche di attuazione devono porre l'accento sugli obiettivi di parità di genere nei nuovi posti di lavoro. il Comitato propone che gli Stati membri esaminino opportune modalità per integrare meglio le politiche del mercato del lavoro nei quadri normativi e nelle politiche ambientali ed energetiche (incentivi all'occupazione sostenibile e di qualità come valore aggiunto della transizione energetica; fondi per la condivisione dei costi dei processi di ristrutturazione, sia temporanei che permanenti; programmi di riqualificazione professionale per migliorare l'occupabilità in un'economia decarbonizzata ecc.) e nelle politiche sociali (garanzie di accesso universale ai servizi energetici, offerta di accesso a un reddito sostitutivo e a un reddito minimo adeguato ecc.). Il CESE ribadisce la sua convinzione che, per conseguire efficacemente gli obiettivi della politica climatica e della transizione energetica, si debba utilizzare in modo più efficace il meccanismo per una transizione giusta, tenendo conto di un ritmo compatibile con la situazione delle imprese piccole e grandi. In tali condizioni, è necessario attuare nuove azioni complementari a livello regionale per preservare per quanto possibile l'occupazione e garantire che i nuovi posti di lavoro 108 https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Gender_perspective_2019.pdf 109 https://www.energy.gov/policy/us-energy-employment-jobs-report-useer
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    57 siano di buonaqualità, sempre con un coinvolgimento reale ed effettivo delle parti sociali attraverso il dialogo sociale e la contrattazione collettiva, nonché dei soggetti dell'economia sociale. La Commissione deve promuovere questo rafforzamento della dimensione sociale. Tutte le misure o politiche prese in considerazione devono sempre essere formulate in modo da rispettare le caratteristiche dei sistemi nazionali di relazioni industriali nonché i ruoli, le competenze e l'autonomia delle parti sociali. Il CESE chiede di migliorare i programmi per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, rendendoli più agili e semplici e accompagnandoli a servizi di sostegno e assistenza permanente. Il Fondo per una transizione giusta ha i suoi limiti, che devono essere rettificati, e non costituisce una risposta onnicomprensiva alle sfide di una transizione giusta, ma può essere sostenuto da misure politiche aggiuntive a livello degli Stati membri. Occorre tenere conto dell'indicatore relativo al potenziale di occupazione generato dalla decarbonizzazione nelle diverse regioni NUTS (110). Nell'ottica di ottenere dati relativi all'impatto della nuova crisi energetica sull'occupazione, la banca dati dell'Osservatorio sulla ristrutturazione in Europa (ERM, European Restructuring Monitor) di Eurofound (111) contiene un numero rilevante di esperienze registrate. Il CESE chiede altresì di accelerare e migliorare l'attuazione del meccanismo per una transizione giusta (112). Il Comitato plaude alla mobilitazione di 55 miliardi di EUR entro il 2027 nelle regioni più colpite dalla transizione energetica al fine di conseguire l'obiettivo di «non lasciare indietro nessuno» compensando gli effetti socioeconomici della transizione verso un'economia climaticamente neutra attraverso tre pilastri: un nuovo Fondo per una transizione giusta (oltre 25 miliardi di EUR di investimenti), il regime InvestEU per una transizione giusta (15 miliardi di EUR destinati al settore privato) e il nuovo strumento di prestito per il settore pubblico (che mobiliterà 18,5 miliardi di EUR di investimenti pubblici). COINVOLGERE LA SOCIETÀ NELLE POLITICHE DI TRANSIZIONE Il CESE invita la Commissione e il Parlamento europeo, gli Stati membri e le regioni dell'UE a coinvolgere in modo più innovativo ed efficace le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile nell'elaborazione e nell'attuazione di politiche di transizione energetica ad alto valore aggiunto in termini di occupazione e di protezione sociale, nonché nel monitoraggio e nella valutazione delle stesse. Il CESE raccomanda inoltre di rafforzare la partecipazione dei prosumatori (consumatori passivi di energia che diventano protagonisti attivi nella produzione di energia rinnovabile) e dei cittadini (comunità energetiche) al fine di accelerare la transizione energetica in Europa. Il CESE ritiene che i piani territoriali di transizione energetica debbano essere accompagnati da opportune convenzioni o accordi per un'equa consultazione sociale. Tuttavia, conclude il Parere, le esperienze attuali in materia di dialogo sociale e contrattazione collettiva nel contesto della transizione energetica a livello delle politiche macroeconomiche non sono positive. I dati tratti da studi di caso a livello di impresa (ad esempio Renault e Siemens Energy 113) mostrano che, quando sono stati coinvolti i dipendenti, l'adozione dei cambiamenti ha portato a risultati positivi (maggiori competenze professionali, produttività e qualità dei prodotti). 110 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/99/nomenclatura-comune-delle-unita-territoriali-statistiche- nuts- 111 https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/european-restructuring-monitor 112 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green- deal/just-transition-mechanism_it 113 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733972/IPOL_STU(2022)733972_EN.pdf
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    58 Nella maggior partedei paesi, il coinvolgimento delle parti sociali nella progettazione, nell'attuazione e nello sviluppo delle politiche relative alla duplice transizione (digitale e verde) è considerato insufficiente. Alla luce dell'esperienza maturata da alcuni paesi, è possibile affermare che questo insufficiente coinvolgimento sia dovuto a due ordini di sfide con cui si confrontano le parti sociali: 1. la varietà dei quadri istituzionali è un dato di fatto. Cionondimeno, in tutti questi quadri mancano misure volte a promuovere il dialogo sociale e la contrattazione collettiva nella definizione dei diritti sociali e del lavoro legati alla transizione energetica giusta (ad esempio in Italia, Spagna, Polonia, Germania ecc.); 2. gli interlocutori hanno mostrato un'insufficiente capacità di partecipare adeguatamente ai dibattiti sul futuro del lavoro nella transizione energetica, di formulare priorità e portare avanti efficacemente i rispettivi programmi, nonostante la legislazione nazionale, come quella spagnola, promuovendo accordi di consultazione sociale per una transizione energetica giusta (legge 7/2021). Il Comitato, ad esempio, prende atto del successo dell'esperienza francese (legge n. 2021-1104): in tale paese, il concetto di «sfide della transizione verde» è stato inserito nel codice del lavoro con competenze per gli accordi di settore, sistemi di gestione prospettica di posti di lavoro e competenze per affrontare le sfide specifiche della transizione verde ed energetica (articolo L 2242-20), nonché il diritto sindacale all'allarme ambientale e alla salute pubblica (L 4133-L 4133-4). Pertanto, pur rispettando rigorosamente l'autonomia e la diversità dei vari sistemi europei di relazioni industriali, il Comitato invita la Commissione a promuovere iniziative per lo scambio di buone pratiche tra i diversi Stati membri e le diverse regioni. LE MISURE DI COMPENSAZIONI SOCIALE NON DEVONO LIMITARE GLI OBIETTIVI DI DECARBONIZZAZIONE Le misure di investimento economico e sociale (ad esempio, aiuti destinati a compensare i costi più elevati a carico delle imprese, garanzia di risorse per prevenire la povertà energetica etc.) non devono però rendere meno ambiziosi gli obiettivi di decarbonizzazione sottoscritti: gli effetti negativi di nuovi rallentamenti, infatti, sarebbero superiori a quelli innescati da un'accelerazione a medio e lungo termine. Il CESE è convinto che, in linea con le relazioni dell'IRENA e dell'OIL (114), il potenziale delle energie rinnovabili di generare posti di lavoro dignitosi e sostenibili sia un chiaro indizio del fatto che non è necessario scegliere tra la sostenibilità ambientale e la creazione di posti di lavoro. TESTO PARERE COMPLETO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022IE4464 114 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--- publ/documents/publication/wcms_823807.pdf
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    59 ENI contro latransizione energetica (Documentazione Nazionale) Rapporto “Assessment of ENI’s Climate strategy” di varie associazioni ambientaliste che svela la realtà delle azioni di Eni contro la transizione energetica. Ecco, in sintesi, cosa emerge dal Rapporto: • Eni non fornisce informazioni sufficienti sul suo piano di decarbonizzazione al fine di consentire a investitori e altri soggetti finanziari interessati di valutare correttamente la sua capacità di allinearsi all’obiettivo di non andare oltre i 1,5°C nel 2030. Informazioni insufficienti riguardano piano CAPEX (115) dell'azienda, i volumi del suo Mix energetico e produzione al 2030, nonché sullo scenario che utilizza per stabilire il suo piano climatico. • Tenendo conto dei campi in produzione e in sviluppo ENI avrà entro il 20230 una produzione di gas e petrolio del 29% superiore a quanto è necessario per allinearsi all’obiettivo del 1,5°. • Eni però prevede ulteriore aumento di produzione (60% di gas e 40% di petrolio) che porterà ad un 70% in più rispetto all’obiettivo degli 1,5° da non superare • Quanto sopra conferma che ENI vuole continuare ad aumentare la sua produzione in barba agli obiettivi internazionali sulla neutralità climatica • La divisione “Plenitude” di Eni comprende le attività di energia non rinnovabile, come il marketing del gas e la vendita al dettaglio che sono ancora le sue principali attività attività, per ogni euro investito in combustibili fossili, sono stati investiti meno di sette centesimi nelle energie rinnovabili sostenibili. • Per ogni euro investito in “Plenitude” in 2022, sono stati distribuiti più di 11 euro agli azionisti attraverso dividendi e riacquisto di azioni. • L’organico annuale della divisione “Plenitude” di Eni è destinato ad aumentare da tre a quattro volte. Tuttavia, rappresenta ancora meno del 20% dei suoi investimenti previsti. • L'intensità di carbonio target di Eni al 2030 è del 22% superiore a quello della Nuova Zelanda e il 9% in più rispetto a negli impegni annunciati dell'IEA al di sotto dei 2°C Scenario (APS). Se soddisfa questi obiettivi e riduce il suo approvvigionamento energetico secondo l'AIE scenari, Eni avrà superato la sua quota di carbonio 2023-2030 del 22% sotto l'NZE (1,5°C), e del 5% sotto l'APS (scenario 2°C). TESTO RAPPORTO: https://u6p9s9c8.rocketcdn.me/site/wp-content/uploads/2023/04/20230413-briefing-climate- strategy-assessment-eni.pdf Indirizzi di Legambiente per la transizione energetica dell’edilizia (Documentazione Nazionale) Rapporto di Legambiente che analizza cosa dovrebbe fare l’Italia in vista della nuova Direttiva UE sulla efficienza energetica degli edifici. Quando parliamo del settore edilizio vale la pena ricordare che non solo parliamo di uno dei settori più energivori e climalteranti del Paese, ma anche quello responsabile della maggiore spesa energetica e che da sempre incide sul bilancio economico delle famiglie in modo importante. Numeri che, nel 2022, per la sola bolletta elettrica sono arrivati, secondo Facile.it, a 1.434 euro, facendo registrare un incremento del 108% in più rispetto al 2021, e 1.459 euro per il gas, pari ad un aumento del 57%. In questi costi, non va dimenticato, che ad incidere non è solo la speculazione sulla componente energia o l’aumento dato dal conflitto in Ucraina, ma anche il peso 115 https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2022/03/cs-capital-markets-day- 2022.html#:~:text=Il%20capex%20in%20quota%20Eni%20sar%C3%A0%20pari%20a,soggetti%20valutati%20con%20il %20metodo%20del%20patrimonio%20netto%29.
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    60 degli oneri disistema. Infatti, sebbene nel 2022 le famiglie hanno potuto godere dell’esonero al pagamento, questo rimane e torna ad essere un tema importante e che dal 1° aprile ricomincerà a pesare, per il 65% del suo valore, sulle spalle delle famiglie. Arriverà al 100% a partire da luglio 2023. Secondo il Rapporto Stop Sussidi Ambientalmente Dannosi 2022 di Legambiente, tra sussidi e oneri impropri parliamo di 2,54 miliardi di euro l’anno, spalmati dentro le bollette elettriche tra risorse per le imprese operanti nelle isole minori, luogo ideale per staccarsi definitivamente dalle fonti fossili, ma che pesano sulle spalle degli utenti per oltre 61,7 milioni. Ma anche imprese energivore con oltre 1 miliardo di euro in sussidi. Senza dimenticare il pagamento del canone TV che non fa altro che appesantire ulteriormente le bollette. Stando alla direzione che sta prendendo l’Unione Europea ponendo come obiettivo minimo tutti gli edifici, ad esclusione di quelli tutelati e protetti, in Classe energetica E al 2030, il nostro Paese dovrebbe avere la capacità di intervenire su almeno 6,1 milioni di edifici residenziali. Ovvero almeno 871mila edifici l’anno, stando alle medie delle certificazioni degli edifici attuali. Un obiettivo che sale a 7,8 milioni di edifici se guardiamo al 2033 e all’obiettivo minimo della Classe D. Almeno 780mila edifici l’anno per 10 anni. Ma se guardiamo il patrimonio complessivo, volendo intervenire sulle 4 Classi energetiche più basse, dalla F alla D, si tratterebbe di riqualificare entro il 2050 – meglio se 2040 visti i continui allarmi dell’IPCC – almeno l’84% del patrimonio edilizio. TESTO RAPPORTO: https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2023/04/Vivere-in-classe-A_2023.pdf Accesso prioritario alle reti di trasmissione distribuzione dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili (Giurisprudenza Comunitaria) Corte di Giustizia sentenza 20 aprile 2023 causa C580-21 ha così interpretato su domanda pregiudiziale: 1. L’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28/CE (116) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, deve essere interpretato nel senso che: la priorità di accesso alla rete elettrica di cui beneficiano gli impianti di produzione di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili deve essere accordata non solo agli impianti che producono elettricità esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, ma anche a quelli che producono elettricità da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali. 2. L’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 deve essere interpretato nel senso che: un impianto che produce elettricità da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali beneficia di una priorità di accesso alla rete soltanto per la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Spetta agli Stati membri stabilire le modalità di applicazione di tale priorità di accesso, fissando criteri trasparenti e non discriminatori che, pur tenendo conto dei requisiti relativi al mantenimento dell’affidabilità e della sicurezza della rete, consentano di stabilire un ordine di priorità in funzione dell’entità della quota di fonti energetiche rinnovabili utilizzate da ciascun impianto di produzione di elettricità. TESTO SENTENZA: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=272685&pageIndex=0&doc lang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=556185 116 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028
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    61 Aree idonee allainstallazione di impianti da fonti rinnovabili (Giurisprudenza Costituzionale) Sentenza della Corte Costituzionale n° 58 del 3 aprile 2023 che ha giudicato la legittimità costituzionale di una normativa della Provincia di Trento sulla individuazione delle aree idonee a collocare impianti che utilizzano fonti rinnovabili. Impugnata la disciplina provinciale della PAS La disposizione impugnata di fronte alla Corte Costituzionale stabilisce 1. facendo salve le ipotesi di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e di edilizia libera, di cui, rispettivamente, ai successivi artt. 6 e 7 – che gli interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, aventi una potenza inferiore a determinate soglie (queste ultime, individuate sia mediante richiamo alla Tabella A del d.lgs. n. 387 del 2003, sia mediante richiamo all’Allegato A alla stessa legge provinciale), sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), «nell’ambito della procedura abilitativa semplificata disciplinata dal presente articolo» (così il comma 1). 2. Il comma 2 prevede che la SCIA, accompagnata da una relazione del progettista e dagli elaborati tecnici per la connessione, è presentata al comune «almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori». Qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA, risulti accertata l’assenza di una o più delle condizioni dichiarate nella relazione, il comune «vieta di iniziare i lavori». Quando, invece, il comune non procede in tal modo, «l’attività di costruzione è da ritenersi assentita» (così il comma 3). 3. A norma del comma 4, poi, se la costruzione e l’esercizio degli impianti è sottoposta ad atti di assenso di competenza del comune o di altre amministrazioni e questi atti non sono allegati alla SCIA, «il comune provvede ad acquisirli d’ufficio o convoca, entro venti giorni dalla presentazione della SCIA, una conferenza di servizi decisoria dandone comunicazione al proponente». In questo caso, il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 «è sospeso fino all’acquisizione d’ufficio degli atti di assenso o fino all’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento». 4. Il comma 5 stabilisce il titolo di assentimento dell’opera e, al riguardo, prevede quanto segue: «La sussistenza del titolo a realizzare l’intervento è provata con la copia della SCIA da cui risulta la data di presentazione della SCIA stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista, gli atti di assenso eventualmente necessari». 5. Con norma di chiusura, il comma 6 dispone che «[p]er quanto non disciplinato da quest’articolo si applica l’articolo 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015» (il quale, a sua volta, detta la disciplina generale della SCIA valida per gli interventi edilizi nel territorio della Provincia autonoma di Trento, stabilendone i requisiti e i soggetti che possono avvalersene). La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma provinciale sulla PAS La Corte parte da una disamina della disciplina della PAS per arrivare alla conclusione di non fondatezza della questione. “L’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, nella formulazione oggi vigente, prevede la PAS per gli impianti che, in ragione della loro bassa potenza, in precedenza erano assentiti con SCIA (anziché con il più complesso titolo dell’autorizzazione unica). La procedura della PAS si articola, nei suoi tratti salienti, come segue. Il proprietario dell’immobile (ovvero, chi ha la disponibilità degli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse) presenta al comune, «almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori», una «dichiarazione», accompagnata da «una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali», che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti
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    62 urbanistici approvati ei regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie cosiddette sensibili (di cui al comma 4 dell’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono esserlo gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore (così l’art. 6, comma 2). Una volta presentata la segnalazione, pertanto, i lavori non possono iniziare immediatamente (come accade, invece, nel regime ordinario della SCIA, delineato dall’art. 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990), ma solo a seguito del decorso del termine di trenta giorni, e solo se l’amministrazione non abbia adottato un espresso provvedimento inibitorio. Invero il comune, ove entro detto termine riscontri l’assenza di una o più delle condizioni attestate nella relazione del progettista, «notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento». In assenza di tale notifica, decorso il termine di trenta giorni «l’attività di costruzione deve ritenersi assentita» (così l’art. 6, comma 4). Qualora alla dichiarazione non siano allegati i necessari atti di assenso, spetta al comune renderli tempestivamente (se di sua competenza) ovvero acquisirli d’ufficio (ove di competenza di altre amministrazioni), se del caso convocando apposita conferenza di servizi. In queste evenienze, «[i]l termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento» (così l’art. 6, comma 5). La realizzazione dell’intervento va «completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5» (così l’art. 6, comma 6). La sussistenza del titolo «è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari» (così l’art. 6, comma 7). Quello fin qui descritto costituisce un vero e proprio procedimento amministrativo, caratterizzato da un certo grado di semplificazione (rispetto all’ordinario procedimento dell’autorizzazione unica), che parte su iniziativa del privato con la presentazione al comune di una «dichiarazione» e che è volto all’ottenimento di un titolo. La sua denominazione («Procedura abilitativa semplificata», da cui l’acronimo PAS) chiarisce tale natura e rende evidente la distinzione tra l’atto di iniziativa (la «dichiarazione» del privato), il momento procedimentale e l’atto amministrativo finale (il titolo). In tale contesto, emerge anche dalla giurisprudenza amministrativa la sussumibilità della speciale procedura “semplificata”, prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 nel modello procedimentale della SCIA di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990 (arg. ex Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 4 gennaio 2023, n. 130 e 3 febbraio 2022, n. 771; TAR Calabria, sezione prima, sentenza 16 giugno 2021, n. 1243; TAR Campania, sezione staccata di Salerno, sezione prima, sentenza 20 dicembre 2018, n. 1838). Analogamente, questa Corte – nel considerare la disciplina sulla formazione del titolo edilizio a seguito di dichiarazione di inizio di attività (DIA) o di SCIA come rientrante tra i principi fondamentali della materia concorrente «governo del territorio» – ha precisato che la DIA, così come la SCIA, «si inseriscono in una fattispecie il cui effetto è pur sempre quello di legittimare il privato ad effettuare gli interventi edilizi (sentenze n. 121 del 2014, n. 188 e n. 164 del 2012)»: una fattispecie avente «struttura complessa», che «non si esaurisce, rispettivamente, con la dichiarazione o la segnalazione, ma si sviluppa in fasi ulteriori: una prima, di ordinaria attività di controllo dell’Amministrazione (rispettivamente nei termini di sessanta e trenta giorni); una seconda, in cui può esercitarsi l’autotutela amministrativa» (sentenza n. 49 del 2016). Le modalità
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    63 di intervento dellapubblica amministrazione costituiscono, dunque, «il necessario completamento della disciplina di tali titoli abilitativi, poiché la individuazione della loro consistenza e della loro efficacia non può prescindere dalla capacità di resistenza rispetto alle verifiche effettuate dall’Amministrazione successivamente alla maturazione degli stessi», sicché «[l]a disciplina di questa fase ulteriore […] è parte integrante di quella del titolo abilitativo e costituisce con essa un tutt’uno inscindibile» (così, ancora, sentenza n. 49 del 2016). 5.3.2.– Alla luce di quanto precede, deve quindi concludersi che la SCIA introdotta dalle norme provinciali impugnate non presenta alcuna sostanziale differenza rispetto alla PAS di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011. Il legislatore provinciale, senza peraltro mancare di utilizzare proprio la denominazione «procedura abilitativa semplificata» (che costituisce la rubrica della norma censurata), ha solo utilizzato la denominazione «SCIA» per riferirsi all’atto che segna l’inizio di un procedimento caratterizzato – nel raffronto con il citato art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 – dalle medesime scansioni e dai medesimi poteri di intervento inibitorio del comune. Del resto, neanche l’art. 5 della legge prov. Trento n. 4 del 2022 consente l’immediato inizio dei lavori, a seguito della presentazione della «segnalazione», ma impone di attendere che trascorra il termine di trenta giorni, entro il quale l’amministrazione potrà svolgere le proprie verifiche ed eventualmente intervenire con il provvedimento inibitorio. Inoltre, detto art. 5 delinea tale «segnalazione» con le medesime caratteristiche della «dichiarazione» menzionata dall’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 (il quale, peraltro, sin dalla sua formulazione originaria, ha impiegato tale termine, che richiamava l’istituto della DIA, unico all’epoca vigente), prescrivendo che sia corredata dalla relazione del progettista e dagli elaborati tecnici per la connessione. Uguale, poi, è la disciplina sull’eventuale sospensione del termine di trenta giorni, ai fini dell’acquisizione d’ufficio degli atti di assenso necessari (ma non allegati dal privato) e dello svolgimento della conferenza di servizi. Ancora, del tutto sovrapponibile è la disciplina relativa al titolo finale che è costituito dalla copia della «segnalazione», da cui risulti la data della «presentazione» (ovvero, «la data di ricevimento», come si esprime il comma 7 del citato art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011), unitamente all’«elenco di quanto presentato a corredo del progetto, [all]’attestazione del professionista, [a]gli atti di assenso eventualmente necessari» (così l’art. 5, comma 5, della legge prov. Trento n. 4 del 2022, che corrisponde quasi letteralmente al primo). Da quanto precede emerge che la norma provinciale censurata, nel delineare le fasi in cui è scandita la «procedura abilitativa semplificata» per l’ottenimento della SCIA, è rispettosa dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale con l’invocata disposizione interposta. Non sussistono, pertanto, le difformità lamentate dal ricorrente rispetto alla disciplina statale della PAS, con particolare riguardo a quella relativa al momento in cui è consentito l’inizio dei lavori, che coincide nelle due discipline poste a raffronto”. Impugnata la norma provinciale che permette la libera installazione di impianti solari fotovoltaici e termici su tetti e pertinenze Viene impugnato l’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge prov. Trento n. 4 del 2022, che consente la libera installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, e delle relative opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, sia sulle coperture delle costruzioni esistenti (comma 1), sia a terra nelle pertinenze delle costruzioni medesime (comma 2) e salvo il rispetto di alcune misure di mitigazione (comma 3). In particolare, ai fini delle installazioni, il comma 1 dell’art. 7 richiede una semplice «previa comunicazione al comune» e precisa che esse «non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusa l’autorizzazione paesaggistica». Si aggiunge, all’ultimo periodo del comma 1, la seguente clausola di salvezza: «Restano fermi l’acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme di settore a tutela dei beni
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    64 ambientali e deibeni culturali e il rispetto delle norme sulla sicurezza, antisismiche, igienico- sanitarie e di tutela del pericolo idrogeologico». Il comma 2, come precisato, estende tale regime di liberalizzazione anche alle installazioni «a terra», purché si tratti di impianti aventi una capacità di generazione «inferiore alle soglie previste dall’articolo 3, comma 1, per l’applicazione dell’autorizzazione integrata». Con tale riferimento, vengono così richiamati i limiti di potenza indicati dal d.lgs. n. 387 del 2003 (Tabella A), validi, a livello nazionale, per segnare il confine tra l’autorizzazione unica e i regimi abilitativi più blandi. Il comma 3 (parimenti impugnato) stabilisce poi alcune misure di mitigazione della liberalizzazione, da applicarsi «nei centri storici e negli insediamenti storici sparsi». Si stabilisce dunque che, «[f]ermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2», in tali aree gli impianti solari fotovoltaici e termici devono essere installati «in modo da minimizzarne la visibilità, con inclinazione identica o coerente rispetto alla copertura nel caso di tetti a falda in aderenza o integrati, e possono essere installati a terra nelle pertinenze delle costruzioni solo in caso di insufficienza o inidoneità della copertura della costruzione medesima». La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sulla norma provinciale che permette la libera installazione di impianti solari fotovoltaici e termici su tetti e pertinenze La Corte Costituzionale oltre che dichiararla inammissibile considera comunque non fondata detta questa di legittimità costituzionale. La Corte ricorda che, in base alle norme statali richiamate dal ricorrente, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali (come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765»), di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, ovvero su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici (ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici), nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal cod. beni culturali. La stessa disposizione introduce, poi, alcune eccezioni, con riguardo alle installazioni effettuate in aree o immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, lettere b) e c), del d.lgs. n. 42 del 2004, ossia, rispettivamente, presso «le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del [cod. beni culturali], che si distinguono per la loro non comune bellezza» e presso «i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici». Dal canto suo, la disposizione impugnata, nell’includere l’autorizzazione paesaggistica tra gli atti di assenso amministrativo da cui si prescinde per dette installazioni, fa tuttavia esplicitamente salva l’acquisizione delle autorizzazioni previste, tra le altre, «dalle norme di settore a tutela dei beni ambientali» (così l’art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge prov. Trento n. 4 del 2022). Detti beni sono tutelati, nell’ordinamento provinciale, dall’art. 64, comma 2, lettera d), della legge prov. Trento n. 15 del 2015, che assoggetta ad autorizzazione paesaggistica, per l’appunto, «i beni ambientali di cui all’articolo 65». Quest’ultimo, a sua volta, rubricato «Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi», stabilisce, al comma 1, che la Giunta provinciale, sentita la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) competente per territorio, individua e inserisce in uno o più elenchi: «a) i beni immobili, anche non compresi nelle aree di
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    65 tutela ambientale individuatedal PUP, che rivestono cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità ecologica o formano punti di vista o di belvedere; b) gli alberi monumentali perché appartengono a specie rare o hanno una forma particolare o un peculiare pregio paesaggistico o rappresentano una testimonianza o un simbolo della storia, della tradizione o della cultura locale, e gli alberi monumentali riconosciuti come beni ambientali tra quelli censiti ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani); c) le opere d’infrastrutturazione del territorio, le aree terrazzate e i manufatti, anche non soggetti alle norme per la tutela delle cose d’interesse storico o artistico, che si distinguono, singolarmente o nel loro insieme, per il loro peculiare interesse architettonico». Il comma 2 dell’art. 65 aggiunge che, tra i beni così inseriti negli elenchi, la Giunta provinciale individua le aree agricole di pregio, «che per la presenza di singolari produzioni tipiche o per lo speciale rilievo paesaggistico si configurano come beni ambientali non suscettibili di riduzione […]». La disciplina provinciale così richiamata costituisce espressione della potestà legislativa primaria che lo statuto di autonomia riconosce alle Province autonome di Trento e di Bolzano nella materia «tutela del paesaggio» (art. 8, numero 6). Tale potestà, che deve esercitarsi entro i limiti indicati dall’art. 4 del medesimo statuto (il quale richiama, in particolare, il limite delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica»), deve ritenersi estesa alle modalità di classificazione dei beni oggetto di tutela paesaggistica, dovendosi riconoscere a ciascuna delle due Province la possibilità di utilizzare proprie e autonome categorie giuridiche nelle quali far confluire, adattandole, le regole desumibili dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale dettate dallo Stato. TESTO SENTENZA 58/2023: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2023&numero=58
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    66 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE Proposta Direttivasu fondatezza e comunicazione di asserzioni ambientali esplicite (Normativa Comunitaria) La proposta di Direttiva si applica alle dichiarazioni ambientali esplicite fornite dai professionisti sui prodotti o dai professionisti nelle pratiche commerciali tra imprese e consumatori. La presente direttiva non si applica ai sistemi di etichettatura ambientale o alle asserzioni ambientali esplicite disciplinate o giustificate da norme stabilite. I consumatori vogliono essere meglio informati sugli impatti ambientali dei loro consumi e fare scelte migliori. Le richieste della Conferenza sul futuro dell'Europa (117) includono un invito a una maggiore trasparenza per quanto riguarda la sostenibilità e l'impronta ambientale dei prodotti, in particolare nella Proposta 5 su consumo, imballaggio e produzione sostenibili e nella Proposta 20 sulla definizione di standard all'interno e all'esterno dell'UE in politiche ambientali. La proposta sulle asserzioni ambientali è la risposta della Commissione a questo invito. COME I PROFESSIONISTI POSSONO DIMOSTRARE LA FONDATEZZA DELLE ASSERZIONI AMBIENTALI Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione a sostegno di asserzioni ambientali esplicite. Tale valutazione deve: (a) specificare se l'indicazione è correlata all'intero prodotto, a una parte di un prodotto o a determinati aspetti di un prodotto, o a tutte le attività di un professionista o a una determinata parte o aspetto di tali attività, come pertinente all'indicazione; b) fare affidamento su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizzare informazioni accurate e tenere conto delle pertinenti norme internazionali; (c) dimostrare che gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'indicazione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita; (d) se si formula un'indicazione sulla prestazione ambientale, si tiene conto di tutti gli aspetti o gli impatti ambientali che sono significativi per la valutazione della prestazione ambientale; (e) dimostrare che l'indicazione non è equivalente ai requisiti imposti dalla legge sui prodotti all'interno del gruppo di prodotti o agli operatori del settore; (f) fornire informazioni se il prodotto o il commerciante oggetto dell'indicazione ottiene risultati significativamente migliori per quanto riguarda gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'indicazione rispetto a quanto è prassi comune per i prodotti nel gruppo di prodotti in questione o per i commercianti nel settore rilevante; (g)individuare se il miglioramento degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali oggetto dell'indicazione comporti un danno significativo in relazione agli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, il consumo di risorse e la circolarità, l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine, l'inquinamento, la biodiversità, benessere animale ed ecosistemi; (h) separare eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dalle emissioni di gas a effetto serra come informazioni ambientali aggiuntive, specificare se tali compensazioni si riferiscono a riduzioni o rimozioni delle emissioni e descrivere in che modo le compensazioni su cui si fa affidamento sono di elevata integrità e contabilizzate correttamente per riflettere l'impatto dichiarato sul clima; 117 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/conference-on-the-future-of-europe/
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    67 (i) includono leinformazioni primarie a disposizione del professionista per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali, che sono oggetto dell'indicazione; (j) includono informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che siano rappresentative della specifica catena del valore del prodotto o del professionista su cui è presentata un'indicazione, nei casi in cui non siano disponibili informazioni primarie. Se è dimostrato che esistono impatti ambientali significativi non soggetti all'indicazione, ma non vi sono prove scientifiche ampiamente riconosciute per effettuare la valutazione di cui alla lettera c) nell’elenco sopra riportato, il professionista che presenta l'indicazione su un altro aspetto tiene conto delle informazioni disponibili e, se necessario, aggiorna la valutazione conformemente a quanto sopra elencato una volta che siano disponibili prove scientifiche ampiamente riconosciute. COME I PROFESSIONISTI POSSONO DIMOSTRARE LA FONDATEZZA DELLE ASSERZIONI AMBIENTALI COMPARATIVE La fondatezza di asserzioni ambientali esplicite che affermano o implicano che un prodotto o un commerciante ha un impatto ambientale minore o una migliore prestazione ambientale rispetto ad altri prodotti o commercianti oltre ai requisiti elencati nel paragrafo precedente del presente commento, soddisfa con i seguenti requisiti: (a) le informazioni e i dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali dei prodotti o degli operatori commerciali rispetto ai quali viene effettuato il confronto sono equivalenti alle informazioni e ai dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali del prodotto o commerciante oggetto del reclamo; b) i dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali dei prodotti o degli operatori commerciali sono generati o ottenuti in modo equivalente ai dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali dei prodotti o degli operatori commerciali rispetto al quale viene effettuato il confronto; (c) la copertura delle fasi lungo la catena del valore è equivalente per i prodotti e gli operatori commerciali confrontati e garantisce che le fasi più significative siano prese in considerazione per tutti i prodotti e operatori commerciali; d) la copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali è equivalente per i prodotti e gli operatori commerciali confrontati e garantisce che gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali più significativi siano presi in considerazione per tutti i prodotti e gli operatori commerciali; e) le ipotesi utilizzate per il confronto sono stabilite in modo equivalente per i prodotti e gli operatori commerciali confrontati. TESTO PROPOSTA DI DIRETTIVA https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0166
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    68 Collegare tutte lecapitali e i cittadini europei con una rete ferroviaria ad alta velocità (Normativa Comunitaria) Decisione di esecuzione (UE) 2023/856 della Commissione del 18 aprile 2023 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Collegare tutte le capitali e i cittadini europei con una rete ferroviaria ad alta velocità» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (118). TESTO DECISIONE 2023/856: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.110.01.0037.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A110% 3AFULL 118 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0788
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    69 MARE Ritardi della UEsulle emissioni di gas serra dalle navi (Documentazione Internazionale) Documento di Transport & Environment che parte dal riconoscimento per cui l’IMO (organizzazione marittima internazionale) prevede (119 ) una crescita delle emissioni del 50% nel trasporto marittimo. Peraltro, in quella sede risulta difficile ad oggi raggiungere un accordo sulla riduzione dei gas serra emessi dalle navi (120). Di seguito si riporta una sintesi ampia di questo documento molto interessante. A sua volta l'UE si è impegnata a raggiungere zero emissioni entro il 2050, ha rifiutato di esprimere sostegno per eventuali obiettivi intermedi, che sono fondamentali per rimanere in linea con l'accordo di Parigi. La scienza è chiara su questo: gli obiettivi non devono superare il bilancio del carbonio, la quantità massima di emissioni consentita in un certo periodo di tempo oltre il quale diventa impossibile raggiungere l'obiettivo di temperatura di 1,5 ° C. Ciò significa che, secondo l'approccio dei bilanci del carbonio, le emissioni annuali cumulative tra oggi e il 2050 contano più della sola data finale di decarbonizzazione. Il trasporto marittimo emette circa il 3% delle emissioni prodotte dall'uomo. Nell'ambito del cosiddetto approccio "fair-share", l'industria non dovrebbe emettere più di 12,2 gigatonnellate (GT) di gas serra a partire dal 2020, pari al 3% del bilancio globale del carbonio per raggiungere l'obiettivo di temperatura di 1,5 ° C. Paesi come la Corea del Sud e il Giappone si sono entrambi impegnati a raggiungere lo zero entro il 2050, ma la somma delle loro emissioni previste nell'ambito degli obiettivi proposti supera il bilancio del carbonio rispettivamente di 11,45 e 8,5 GT CO2e. Ciò equivale alle emissioni totali della Francia in 20 e 30 anni. Entrambi i paesi sono contrari alla fissazione di obiettivi di emissioni assolute per il 2030, mentre la Corea del Sud si oppone anche alla fissazione di qualsiasi obiettivo per il 2040 in questa fase. Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada propongono una riduzione delle emissioni del 37% entro il 2030 e una riduzione quasi totale delle emissioni entro il 2040 (96%), l'SBTi porterà a solo 11,25 GT di emissioni cumulative di CO2e entro il 2050. Questa è l'unica traiettoria in cui le emissioni cumulative entro il 2050 rimangono all'interno del bilancio del carbonio di 1,5 ° C. La UE non ha mai proposto tagli così alle emissioni delle navi anzi sta introducendo nella tassonomia verde il trasporto marittimo con una operazione da greenwashing (121) In realtà secondo il documento, oltre agli aspetti di consenso elettorale, gioca anche la questione per cui Qualsiasi taglio sostanziale a breve termine dei gas serra richiede inevitabilmente una riduzione della domanda commerciale o della velocità delle navi, nessuna delle quali è attraente per i ministeri europei dei trasporti. Una riduzione del 10% della velocità delle navi porta a circa il 30% di riduzione delle emissioni, ma la potenziale perdita di profitti è ancora una preoccupazione molto più grande per le aziende rispetto agli effetti disastrosi del riscaldamento globale. Eppure, ricorda il documento, uno studio (122) recente ha stimato che per ogni anno di inazione, l'industria marittima dovrà sborsare tra $ 1,8 miliardi e $ 7,1 miliardi entro il 2050 e fino a $ 25 miliardi / anno entro il 2100 per affrontare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sul settore 119 https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Fourth-IMO-Greenhouse-Gas-Study-2020.aspx 120 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/03/nessun-accordo-imo-sulla-riduzione-gas.html 121 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/03/trasporto-marittimo-nella-tassonomia.html 122 RTI-EDF Act Now or Pay Later Climate Impact Shipping.pdf
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    70 come il reindirizzamento,l'aumento dei danni alle infrastrutture portuali, la minore produttività portuale, e diminuzione della domanda di servizi. LINK AL DOCUMENTO DI TRANSPORT & ENVIRONMENT https://www.transportenvironment.org/discover/europe-goes-from-leader-to-laggard-in- tackling-shippings-climate-impact/ Studio sui costi a carico del sistema marittimo per i mutamenti climatici (Documentazione Internazionale) Studio di Environmental Defense Fund (123) che analizza due questioni chiave: • In che modo il cambiamento climatico influisce sulle spedizioni marittime e le industrie portuali? • Quanto saranno grandi gli effetti economici del cambiamento climatico sulle industrie marittime e portuali se non verranno adottate azioni concrete per ridurre le emissioni? Secondo lo studio senza ulteriori azioni per ridurre le emissioni, gli impatti del cambiamento climatico potrebbero costare al settore dei trasporti marittimi fino a 25 miliardi di dollari per anno fino al 2100. Le stime però riflettono solo danni e interruzioni attività portuale per cui i costi futuri complessivi potrebbero essere ben più elevati. Le riduzioni di emissioni di gas serra dovrebbero, secondo lo studio riguardare anche il naviglio marittimo che contribuisce a circa il 20% delle emissioni globali del settore trasporti. IN CHE MODO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO IMPATTA SUL SETTORE MARITTIMO Impatti dell'innalzamento del livello del mare e delle tempeste tropicali 1.Perdite da Danni alle Infrastrutture Portuali • Stime dei danni ai porti statunitensi causati da precedenti uragani vanno dai 46 milioni di dollari per l'uragano Florence nel 2018 a circa 2,2 miliardi di dollari per l'uragano Katrina nel 2005 • studio su un porto in Alabama afferma che se il mare fosse stato di livello più elevato i costi sarebbero stati 5 volte superiori 2. Perdite da interruzioni delle operazioni portuali • Dalle stime di perdite economiche dovute a pregresse tempeste i costi delle interruzioni vanno da US $ 10 milioni al porto di Shanghai, causata da un'interruzione di 2 giorni a causa del tifone Haikui nel 2012, a 65 milioni di dollari al porto di Dalian, a causa di un'interruzione di 5 giorni dovuta al tifone Lekima nel 2019 • Un'analisi delle interruzioni legate alle tempeste in 74 porti in 12 paesi ha rilevato che un metro in più in altezza del mare o 10 metri al secondo di velocità del vento è associato a un aumento medio di 2 giorni della durata di interruzione 3. Perdite da incidenti navali in mare • Le condizioni meteorologiche sono responsabili almeno del 20% delle circa 400 perdite totali di navi che si sono verificate in tutto il mondo dal 2015 al 2019. • Gli incidenti totali relativi alla perdita di navi nel corso di questi cinque anni 123 https://www.edf.org/
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    71 ha provocato lamorte in mare di 142 membri dell'equipaggio, molti a causa di eventi meteorologici estremi 4. costi per adattarsi ed evitare le perdite • Per le navi in mare, le tempeste più forti richiederanno un adattamento attraverso il reinstradamento, che aumenta i ritardi e i costi operativi. Per una nave portacontainer che consuma 150 tonnellate di carburante al giorno, ogni giorno in più in mare può costare circa US $ 75.000. • La maggior parte delle ricerche sui costi di adattamento dei porti si è concentrata su approcci di elevazione, con costi unitari che vanno da US $ 30 milioni a oltre 200 milioni di dollari per km2 di area portuale. Impatti da inondazioni interne e siccità La modifica dei modelli di precipitazione nell'entroterra, incluso un aumento rischi di inondazioni e siccità, possono avere impatti indiretti sul settore marittimo attraverso effetti di filiera. • Livelli record dell'acqua sul fiume Mississippi nel 2019 hanno interrotto questa rete di trasporto chiave per l'esportazione degli Stati Uniti di prodotti agricoli, causando perdite per quasi 1 miliardo di dollari • Nello stesso anno la grave siccità nella regione del Canale di Panama ha richiesto limiti sul traffico in transito che sono stati stimato per il costo di spedizione globale tra US $ 230 milioni e 370 milioni di dollari. Impatti dovuti all'aumento delle temperature e al caldo estremo Il calore estremo può causare danni sostanziali alla spedizione di navi e alle infrastrutture portuali, nonché perturbare le operazioni portuali: • Gli impatti sulle infrastrutture portuali includono stress sul raffreddamento sistemi e strutture portuali metalliche, come container movimentazione gru e magazzini. • Nel 2009, le ondate di caldo in Australia hanno bloccato alcune sezioni del Porto di Melbourne per 3 giorni, con conseguente perdite di produttività per interruzione del lavoro. Impatti del cambiamento climatico sull’attività economica globale L'attività commerciale marittima globale è fortemente connessa con la salute dell'economia globale. Una economia globale più lenta dovuta ai mutamenti climatici limita la crescita del commercio marittimo, tuttavia, su questo aspetto stime efficace non ne esistono ancora. AMPLIEZZA DEGLI EFFETTI ECONOMICI SUL SETTORE MARITTIMO SENZA INTERVENTI CONTRO I MUTAMENTI CLIMATICI Lo Studio sviluppa scenari di costi sia per i danni che per le strategie di adattamento. Non solo lo studio analizza sia lo scenario senza mutamenti climatici che prevede un volume totale degli scambi che crescerà da 11,5 miliardi di tonnellate nel 2020 a quasi 120 miliardi di tonnellate nel 2100 (supponendo che il commercio continui a crescere del 3% annuo). Invece l'analisi stima che il volume del commercio marittimo nel 2100 sotto lo scenario peggiore dei mutamenti climatici in atto sarà compreso tra 5,3 e 11,8 miliardi di tonnellate inferiore a quello che sarebbe senza il cambiamento climatico.
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    72 CONCLUSIONI DELLO STUDIO L'analisioffre diversi risultati chiave e implicazioni, • In primo luogo, è probabile che il cambiamento climatico imponga miliardi di dollari in costi aggiuntivi ogni anno, a meno che non vengano prese significative misure di mitigazione e/o adattamento. Costi aggiuntivi che raddoppieranno entro la fine del 21° secolo. • In secondo luogo, i costi stimati probabilmente sottostimano i costi futuri alle spedizioni e ai porti per diversi motivi. Infatti, la stima dei costi riguarda infrastrutture e operazioni portuali esistenti, pertanto non colgono i costi legati alla crescita futura nella dimensione e il numero di porti o del volume degli scambi globali. Inoltre, non includono le stime dei costi per "soft": misure di adattamento, come la difesa del porto o le strategie di ritirata, o per i costi di dirottamento per la navigazione. • In terzo luogo, sono necessarie analisi più dettagliate valutare i potenziali risparmi sui costi derivanti dall'adeguamento del porto. TESTO STUDIO: https://www.edf.org/sites/default/files/press-releases/RTI- EDF%20Act%20Now%20or%20Pay%20Later%20Climate%20Impact%20Shipping.pdf No alla proroga automatica di concessioni di occupazione del demanio marittimo (Giurisprudenza Comunitaria) Sentenza Corte di Giustizia del 20 aprile 2023 che ha esaminato una serie di domande pregiudiziali poste da un TAR italiano relativamente ad una controversia tra un Comune e l’Autorità per la Concorrenza italiana sulla possibilità di prorogare automaticamente le concessioni demaniali marittime senza procedure di evidenza pubblica. La Corte di Giustizia così si è pronunciata sulle varie questioni pregiudiziali poste dal giudice italiano in riferimento alla applicabilità della Direttiva 2006/123 (124) relativa ai servizi nel mercato interno: Sulla prima questione relativa alla validità della direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2006/123 sia valida alla luce dell’articolo 94 CE, dal momento che tale direttiva di armonizzazione non è stata adottata dal Consiglio all’unanimità. La Corte risponde che dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 2006/123 alla luce dell’articolo 94 CE. Sulle questioni seconda e quarta Sull’effetto diretto dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 Su dette questioni la Corte risponde dichiarando che l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti. 124 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0123
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    73 Sulla quinta questionee sulla seconda parte dell’ottava questione Con la quinta questione e con la seconda parte dell’ottava questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 288, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono esclusivamente ai giudici nazionali o anche alle autorità amministrative, comprese quelle comunali. La Corte di Giustizia risponde alla quinta questione e alla seconda parte dell’ottava questione dichiarando che l’articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali. Sulla sesta questione Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 debba essere interpretato nel senso che esso si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentino un interesse transfrontaliero certo. La Corte di Giustizia risponde affermando che l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo. Sulla prima parte dell’ottava questione Con la prima parte dell’ottava questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione, oppure se tale valutazione debba essere effettuata esclusivamente sulla base dell’uno o dell’altro di detti approcci. Secondo la Corte di Giustizia occorre rispondere alla prima parte dell’ottava questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione. TESTO SENTENZA https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B348%3B22%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F 0348%2FP&language=it
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    74 MOBILITÀ SOSTENIBILE Attuazione obbligoutilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti tra diverse tipologie di biocarburanti (Normativa Nazionale) Con Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 107 del 16 marzo 2023 sono introdotte, dall'anno di immissione in consumo 2023, le nuove condizioni, i nuovi criteri e le nuove modalità di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. LINK AL DECRETO: https://www.reteambiente.it/normativa/51196/dm-ambiente-23-marzo-2023/ Rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove (Normativa Comunitaria) Regolamento (UE) 2023/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima. TESTO REGOLAMENTO 2023/851: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.110.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A110%3AFULL
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    75 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMBIENTE Avvalimentopersonale per la transizione ecologica (Normativa Nazionale) L’articolo 17-septies della legge 113/2021 (125) prevede l’avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale dell'ENEA e dell'ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. L’articolo 13 del Decreto Legge 44/2023 modifica il primo periodo del comma 1 di detto articolo 17-septies prevedendo che: “Al fine di rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”. TESTO DECRETO LEGGE 44/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-22&atto.codiceRedazionale=23G00054&elenco30giorni=false 125 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;80
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    76 RIFIUTI Garanzie finanziamento RAEEda pannelli fotovoltaici (Normativa Nazionale) L’articolo 24-bis del DLgs 49/2014 (126) disciplina le modalità del finanziamento dei rifiuti elettronici da parte dei produttori e relative garanzie da depositare. L’articolo 49 della legge 41/2023 aggiunge a detto articolo 24-bis il seguente comma: “La garanzia finanziaria da versare nel trust (127), pari all'importo determinato secondo quanto stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione delle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3 (128).” TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false Interventi in siti oggetto di bonifica nuova disciplina (Normativa Nazionale) L’articolo 242-ter del DLgs 152/2006 elenca una serie di interventi che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica anche di interesse nazionale a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. Per attuare quanto sopra il comma 3 dell’articolo 242-ter prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente (Ministero Ambiente) ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo. Il Decreto Ministero Ambiente e della Sicurezza Energetica n° 45 del 26 gennaio 2023 ha approvato la disciplina per le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo. L'allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, reca i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali per gli interventi e le opere che non necessitano di detta valutazione preventiva. 126 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;049 127 trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. 128 finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati)) immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore.
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    77 Il nuovo Decretostabilisce le condizioni procedurali per la realizzazione di detti interventi ed opere distinguendo: a) interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo, disciplinati dall'articolo 4; b) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, disciplinati dall'articolo 5; c) interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione, disciplinati dall'articolo 6; d) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalità di cui all'articolo 7, che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato al nuovo Decreto; e) interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze, disciplinati dalle disposizioni del Capo III del nuovo Decreto. PARERE SEZIONE CONSULTIVA CONSIGLIO DI STATO (129) Il Parere finale esprime criticità, relativamente al trattamento degli interventi diretti all’installazione di FER. Manca tuttora, purtroppo, una chiara e distinta presa in considerazione e disciplina agevolativa (in termini di semplificazione) dell’installazione di questi impianti, che rimangano indistinti nel novero generale degli interventi e opere disciplinati dal decreto in esame, ma non assurgono, come pure sarebbe stato raccomandabile, a una loro autonoma rilevanza (rilevanza che tali impianti rivestono per i noti motivi già illustrati nel parere interlocutorio e resi ancor più urgenti dalle gravi contingenze sopravvenute negli ultimi mesi). Gli impianti fotovoltaici sino a 10 MW rientrano tra quelli di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 5, ossia tra gli interventi e le opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, ma solo a condizione che rispettino i requisiti costruttivi e le condizioni ambientali di cui all’allegato allo schema di regolamento. È vero che, quale ulteriore misura di incentivazione, è stato previsto che per tali impianti non si applica la limitazione spaziale di cui al punto 2 dell’allegato (Interventi/opere con area di intervento non superiore al 15% della parte del lotto (intero sito) non occupata da strutture ed infrastrutture edilizie permanenti e comunque non superiori a 2500 m2). Ma è altrettanto vero che questa incentivazione appare parziale e insufficiente [si veda in proposito l’osservazione n. 39: “Le eccezioni di cui all’allegato (opere lineari, impianti fotovoltaici sino a 10 MW e unità sperimentali per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse previste dal PNRR) dovrebbero avere un percorso facilitato per cui se ne propone l’inserimento all’art. 4 (in subordine si propone la relazione asseverazione escludendo i requisiti tecnico- costruttivi” presentata dall’Unione Energie per la Mobilità (UNEM), respinta con la motivazione, non del tutto persuasiva, che “Le opere lineari, impianti fotovoltaici sino a 10 MW e unità sperimentali per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse previste dal PNRR sono interventi potenzialmente pregiudizievoli per la bonifica in corso o futura e per questo devono essere valutati caso per caso dal MiTE”]. TESTO DECRETO 45/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-26&atto.codiceRedazionale=23G00052&elenco30giorni=false 129 https://www.giustizia- amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=consul&nrg=202100648&nomeFile=202 201737_27.html&subDir=Provvedimenti
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    78 Raggruppamenti di rifiutida apparecchiature elettriche ed elettroniche (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Ambiente n° 40 del 20 febbraio 2023 è stato approvato il regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185 (130). In particolare, l'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n.185, é sostituito dall'Allegato 1 al nuovo Decreto. I luoghi di raggruppamento (LdR) sono siti costituiti da uno o più rivenditori di AEE che ritirano i rifiuti elettronici riconsegnati dai consumatori. Per poter usufruire del servizio di ritiro dei RAEE coordinato dal CdC RAEE (131) devono rispettare le condizioni stabilite dall’accordo di programma. Per una descrizione delle finalità da cui nasce il Decreto nuovo si veda il parere (132) della sezione consultiva del Consiglio di Stato che, vista la natura strettamente tecnica del nuovo Decreto, non ha rilievi di merito da svolgere. TESTO DECRETO 40/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-20&atto.codiceRedazionale=23G00049&elenco30giorni=false Protocollo con la gestione dei RAEE (Documentazione Nazionale) Diffondere la conoscenza tra le aziende associate dell’obbligo normativo della gestione dei RAEE e favorirle nel rispetto dello stesso: questo è lo scopo del recente protocollo di collaborazione sottoscritto tra il Centro di Coordinamento RAEE (133), Confartigianato Imprese, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) e Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casartigiani). I firmatari si impegnano ad avviare attività di sostegno e formazione per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche nei confronti delle aziende di vendita e di installazione e manutenzione di AEE associate alle tre categorie di rappresentanza. Più nel dettaglio, la collaborazione sinergica tra le parti, destinata a massimizzare l’efficacia e l’efficienza delle rispettive attività, si concretizza in: 1.attività di informazione e formazione per favorire la conoscenza e il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa ambientale; 2. assistenza per una corretta applicazione degli adempimenti ambientali; 3. supporto agli associati per l’iscrizione al portale del CdC RAEE e messa a disposizione del servizio di ritiro dei RAEE attraverso i Sistemi Collettivi consorziati al CdC RAEE; 4. affiancamento finalizzato al supporto agli artigiani nella preparazione della documentazione necessaria per il conferimento dei RAEE. LINK AI COMUNICATI: https://www.cdcraee.it/news/firmato-protocollo-di-collaborazione-con-gli-artigiani-a-favore- della-gestione-dei-raee/ 130 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2007-09- 25;185!vig=#:~:text=DECRETO%20%20%20%20%2025%20settembre%20,per%20l%27ottimizzazione%20delle%20attiv ita%27%20di%20competenza%20dei%20 131 https://www.cdcraee.it/sistema-raee/attori-del-sistema-raee/venditori-di-aee/luoghi-di-raggruppamento/ 132 https://www.giustizia- amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=consul&nrg=202201145&nomeFile=202 201424_27.html&subDir=Provvedimenti 133 https://www.cdcraee.it/chi-siamo/centro-di-coordinamento-raee/
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    79 Materie plastiche –i fatti 2022 (Documentazione Comunitaria) Rapporto di Plastic Europe (134) che costituisce un'analisi degli ultimi dati relativi alla produzione, alla domanda, alla conversione e alla gestione del fine vita delle materie plastiche in Europa. Fornisce inoltre informazioni sulle figure chiave dell'industria europea delle materie plastiche. In breve, questa relazione offre una panoramica del contributo dell'industria alla società europea. Secondo il Rapporto in Italia dal 2006 al 2020, la quantità avviata al riciclo è aumentata del 77%, quella a recupero di energia del 58% mentre la discarica è diminuita del 52%. Relativamente agli imballaggi dal 2006 al 2020, i quantitativi della plastica post-consumo (rifiuti da imballaggio) avviati al riciclaggio è aumentata del 70%, quella a recupero energetico del 53% mentre la discarica diminuita dell'83%. TESTO DEL RAPPORTO: https://plasticseurope.org/knowledge-hub/plastics-the-facts-2022/ Rapporto sulla plastica della Banca Europea degli Investimenti (BEI) Documentazione Comunitaria Il Rapporto nel suo Sommario ricorda come a livello dell'Unione europea (UE), la strategia europea per la plastica ha fissato un obiettivo di riciclaggio degli imballaggi in plastica del 50% entro il 2025 con l'obiettivo di generare 10 milioni di tonnellate di plastica riciclata in nuovi prodotti, in tutti gli Stati membri, entro lo stesso anno. Inoltre, tutti gli imballaggi in plastica sul mercato europeo dovrebbero essere riutilizzabili o riciclabili entro il 2030, con obiettivi aggiuntivi proposti dal progetto di revisione della legislazione dell'UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio nel novembre 2022. A livello globale, impegni internazionali come il Trattato globale sulla plastica sotto gli auspici del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) o la recente creazione della Business Coalition for a Global Plastics Treaty (guidata dalla Ellen MacArthur Foundation e dal World Wide Fund for Nature, WWF) sono chiari segnali che il è giunto il momento di trovare una soluzione duratura al crescente problema dei rifiuti di plastica nel nostro ambiente naturale. In questo rapporto, la Banca europea per gli investimenti si propone di comprendere la catena del valore della plastica per identificare opportunità di investimento e misure di impatto che contribuiscano a una progettazione, produzione, utilizzo, riutilizzo e riciclaggio della plastica più efficienti e rispettosi dell'ambiente, con l'obiettivo di identificare il opportunità di maggior impatto che riducono al minimo i rifiuti di plastica nell'Unione europea e oltre, in linea con le ambizioni della BEI come banca climatica europea. Questo studio si basa su un'approfondita ricerca sul funzionamento dell'industria globale della plastica, una mappatura basata sui dati della catena del valore della plastica e 29 interviste di esperti, tra cui produttori di plastica, proprietari di marchi, investitori e istituti di credito attivi lungo la catena del valore. Il rapporto rileva che è necessario colmare un divario di investimenti stimato di 6,7-8,6 miliardi di euro per raggiungere gli obiettivi europei in materia di contenuto riciclato entro il 2025. Il raggiungimento di questi obiettivi richiede investimenti sostanziali e un mercato finale affidabile per il contenuto riciclato. Questo investimento consentirebbe all'Unione Europea di aggiungere 4,2 milioni di tonnellate metriche (Mt) di capacità annuale di selezione della plastica e 3,8 Mt di capacità annuale di riciclaggio entro il 2025 per perseguire il suo obiettivo annuale di 10 Mt per il (ri)utilizzo del materiale riciclato in tutto il continente. 134 https://plasticseurope.org/about-us/
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    80 RACCOMANDAZIONI FINANZIARIE Il rapportosi conclude con quattro raccomandazioni finanziarie chiave che la BEI potrebbe attuare per affrontare il problema dell'inquinamento da rifiuti di plastica sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea: 1. Produzione plastica. Grandi prestiti per programmi di investimento per produttori di plastica e proprietari di marchi nel settore privato. Questi prestiti del programma di investimento potrebbero essere messi a disposizione delle società corporate e mid-cap (135) coinvolte nella produzione e conversione di materie plastiche con l'obiettivo esplicito di migliorare la circolarità e la sostenibilità di questi materiali. I finanziamenti della BEI potrebbero quindi essere indirizzati verso le soluzioni più promettenti e innovative sviluppate dai principali produttori di materie plastiche. 2. Smistamento e riciclaggio della plastica. Prestiti quadro per i comuni del settore pubblico o le autorità locali specificamente mirati a potenziare la capacità di selezione e riciclaggio della plastica nell'Unione europea al fine di raggiungere l'obiettivo di avere 10 Mt all'anno di materiali riciclati utilizzati nei prodotti in plastica sul mercato europeo entro il 2025. I risultati della relazione indicano lacune nella capacità di selezione e riciclaggio negli Stati membri dell'UE più sviluppati. Tuttavia, le maggiori lacune nella raccolta differenziata e nel riciclaggio sono identificate nelle regioni di coesione dell'UE, incentrate sull'Europa centrale e orientale e sull'Europa sudorientale. 3. Innovazione nella tecnologia di selezione e riciclaggio sviluppata dalle PMI europee. È fondamentale continuare a sostenere le attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RDI) da parte delle aziende europee incentrate sulla dimostrazione di nuovi concetti volti a una maggiore circolarità nella plastica e sull'assistenza all'adozione di queste tecnologie emergenti su larga scala. Dare priorità agli investimenti in queste tecnologie potrebbe basarsi sul modello di successo dello strumento per i progetti di dimostrazione energetica (EDP) che continua nell'ambito delle finestre tematiche del programma del Fondo InvestEU 2021-2027 (136). Anche il Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione potrebbe fornire un sostegno nella fase iniziale a queste imprese. Sebbene ciò non fornisca una soluzione "proiettile d'argento" al problema, l'innovazione tecnica fornisce un percorso fuori dal modello di produzione e consumo lineare per la plastica. 4. Fuori dall'Unione Europea tramite BEI Global — Prestiti sovrani per progetti di gestione integrata dei rifiuti. Prestiti sovrani della BEI a enti del settore pubblico, in particolare alle autorità responsabili della raccolta e del trattamento delle acque reflue, destinati alle città costiere (spesso con importanti porti o porti) nei paesi in via di sviluppo. RACCOMANDAZIONI POLITICHE 1. Incentivare i proprietari di marchi nelle loro decisioni sul design del prodotto. Potrebbero essere adottate misure legislative per affrontare gli imballaggi in plastica difficili da riciclare: ad esempio, il divieto di determinati prodotti in plastica monouso; restrizioni sugli imballaggi in plastica multistrato; restrizioni sugli imballaggi compositi, come gli imballaggi che combinano carta e plastica; restrizioni sugli imballaggi multipolimero; restrizioni sugli imballaggi in PVC; il divieto del PET opaco, che i vecchi impianti di smistamento non sono attrezzati per identificare; e misure volte a ridurre l'uso di troppi colori o del nero. 2. Incoraggiare i produttori ei proprietari di marchi attraverso l'introduzione o l'estensione di sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR), incentivandoli in tal modo a realizzare 135 https://www.reteagevolazioni.it/definizione-di-mid-cap/ 136 https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20210225STO98708/investeu-il-programma-dell- ue-per-favorire-gli-investimenti
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    81 prodotti più facilida riciclare e generare flussi di rifiuti di maggior valore. I sistemi EPR non esistono attualmente per la maggior parte dei prodotti in plastica diversi dagli imballaggi, pertanto i governi nazionali possono introdurre sistemi obbligatori o sistemi di raccolta per specifiche applicazioni industriali, ad esempio nell'industria automobilistica, nel settore elettrico ed elettronico (E&E), settore agricolo e nell'edilizia e costruzioni. 3. Introdurre incentivi sui prezzi per migliorare la competitività dei prodotti in plastica ad alto contenuto di materiale riciclato. Per superare lo storico svantaggio di prezzo di questi materiali rispetto alla plastica vergine, la politica fiscale potrebbe imporre sanzioni finanziarie (tasse, tributi) ai produttori di materie plastiche vergini o ai trasformatori di imballaggi in plastica complessi. In termini di incentivi positivi, la plastica ad alto contenuto di materiale riciclato potrebbe attrarre un'aliquota fiscale inferiore, offrendo così un prezzo inferiore ai trasformatori e, in ultima analisi, al consumatore, il che alla fine porterebbe i prezzi del vergine rispetto a quello del materiale riciclato alla pari. Questo "cuneo fiscale" può anche avere l'effetto di smorzare l'effetto della volatilità dei prezzi del petrolio e del gas sull'attrattiva relativa della resina plastica vergine (quando i prezzi sono bassi) rispetto alla resina ad alto contenuto di riciclato chiudendo il differenziale di prezzo tra queste fonti di materie prime 4. Influenzare l'opinione pubblica e la domanda dei consumatori educando i consumatori, attraverso campagne di sensibilizzazione. Campagne di successo contro l'uso - e quindi la produzione - di plastica monouso (come cannucce di plastica, tazze da caffè, ecc.) e l'adozione di borse della spesa riutilizzabili forniscono un modello per ridurre il numero di articoli quotidiani e facilmente usa e getta che la sproporzione contribuisce al problema. 5. Imporre quote di riciclaggio, imponendo una soglia percentuale minima di materiali riciclati nella fornitura di materie prime, una percentuale minima di materiali riciclati o di materiale a base biologica per i trasformatori di materie plastiche e i proprietari di marchi, o una quota percentuale minima di riciclaggio per polimeri specifici per obbligare i produttori e proprietari di marchi di istituire sistemi di raccolta, cernita e riciclaggio dedicati. TESTO RAPPORTO: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e3b97fe-bc9f-11ed-8912- 01aa75ed71a1/language-en Tossicità microplastica e trasferimento trofico in organismi d'acqua dolce (Documentazione Nazionale) Studio Enea e CNR sulla presenza diffusa di microplastiche (MP) che ha portato alla loro interazione con i processi biologici. Pertanto, c'è una grande preoccupazione per la potenziale tossicità dei MP sulle cellule animali e vegetali e sulla possibilità che i MP raggiungano gli esseri umani attraverso la rete alimentare. Al fine di far luce su entrambi i problemi, sono stati eseguiti saggi di laboratorio per valutare gli effetti delle microparticelle di polietilene (PE) sulla pianta acquatica Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. e il gammaride Echinogammarus veneris (Heller, 1865). Inoltre, è stato utilizzato uno stock di piante di Spirodela trattate con MP per nutrire gli individui gammaridi ed è stata analizzata la presenza di particelle MP nei loro tratti digestivi. I risultati hanno evidenziato la mancanza di effetti tossici delle MP sulle piante, valutati a livello di crescita e fisiologico da parametri biometrici, contenuto di pigmenti e prestazioni fotosintetiche stimate mediante imaging a fluorescenza della clorofilla attraverso l'ETPT (EcoTox Photosystem Tool). È stata osservata solo una leggera riduzione degli indici correlati ai pigmenti nelle piante trattate con MP. Un notevole effetto genotossico è stato invece evidenziato dal test Comet negli emociti di individui gammaridi esposti a MP, con un danno al DNA tre volte maggiore (espresso come Tail
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    82 Moment) in individuitrattati con MP rispetto a quelli di controllo. Infine, il contenuto intestinale dei gammaridi alimentati con piante trattate con MP ha rivelato la presenza di particelle da 7,6 MP / individuo, evidenziando il verificarsi di trasferimento trofico di MP tra gli organismi ecosistemici d'acqua dolce. Vengono fornite nuove indicazioni sul potenziale impatto delle microparticelle di PE nel compartimento acquatico. In particolare, il trasferimento di particelle MP tra gli organismi produttori primari e consumatori primari della catena trofica d'acqua dolce e gli effetti genotossici associati all'ingestione di tali particelle da parte dei gammaridi sono questioni di preoccupazione per l'ecosistema acquatico e la rete alimentare che porta alla dieta umana. TESTO STUDIO: https://www.mdpi.com/2073-4441/15/5/921
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    83 RUMORE Piani di azionecontro rumore strade principali e ferrovie (Giurisprudenza Comunitaria) Corte di Giustizia sentenza del 20 aprile 2023 causa C602-21 ha così interpretato l’inadempimento di uno stato membro in materia di piani di azione contro il rumore di infrastrutture stradali e ferroviarie: Lo stato è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dell'allegato V, punto 1, nono trattino, e dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002 giugno 49, 25/2002/CE (137), relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. in combinato disposto con l'allegato VI di tale direttiva: – non avendo adottato, entro i termini previsti da tale direttiva, piani d'azione per i settori in cui i valori limite non sono stati superati (specifica la sentenza che le strade principali per le quali llo stato membro sostiene che nessun piano d'azione o sintesi di un piano d'azione è stato elaborato per il motivo che erano in fase di ristrutturazione o di riqualificazione e quindi non utilizzate, o che sono state oggetto di analisi supplementari per essere «incluse nei programmi» o per «completare le informazioni», È giocoforza constatare che nessuna delle disposizioni della direttiva 2002/49 dispensa gli Stati membri dall'obbligo di elaborare piani d'azione o sintesi di piani d'azione per tali motivi.; – non prevedendo che i piani d'azione includano le azioni previste per i prossimi 5 anni al fine di preservare le zone silenziose; – non avendo elaborato piani d'azione per le 13 grandi ferrovie e i 247 assi stradali principali elencati nell'allegato A della presente sentenza, e – non avendo presentato sintesi dei piani d'azione riguardanti gli stessi grandi assi ferroviari e stradali e i 16 assi stradali principali menzionati nell'allegato B della presente sentenza. TESTO SENTENZA: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=272697&pageIndex=0&doc lang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=556185 137 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0049
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    84 SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICE IDRAULICA Interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico (Normativa Nazionale) L’articolo 22 della legge 233/2021 (138) prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) (139), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (140), il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016 (141). Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) (142), della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (143). Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile. L’articolo 22 della legge 233/2021 infine prevede che nell'individuazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) , del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si deve dare conto della valutazione della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione sovracomunale del loro impatto nonché delle vittime eventualmente provocate dagli eventi medesimi. L’articolo 29 della legge 41/2023 prevede che al fine di accelerare la realizzazione deli interventi sopra ricordati, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, le amministrazioni attuatrici e i soggetti 138 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21A07784&elenco30giorni=false 139 d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; 140 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1 141 https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2016/12/Dissesto-idrogeologico-dcpm.pdf 142 2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino in una delle seguenti tipologie: a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; 143 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;158
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    85 attuatori responsabili degliinterventi applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (144), fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di legge vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi. L’ordinanza citata riguarda gli eventi meteo straordinari relativi a varie regioni e le province autonome di Bolzano e Trento. L’articolo 4 dell’ordinanza elenca le deroghe a numerose norme ambientali comprese quelle del DLgs 152/2006, mentre l’articolo 14 disciplina le procedure di approvazione degli interventi. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (Normativa Nazionale) L’articolo 29-bis della legge 41/2023 prevede che per garantire da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Dipartimento Casa Italia assicura in particolare il supporto necessario per lo svolgimento da parte del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare delle attività di impulso e coordinamento in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’articolo 29-bis della legge 41/2023 modifica i commi 1073 e 1074 articolo 1 della legge 205 del 2017 (145) che ora così risultano: a) interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del “Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione” e non ancora finanziati; b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati con Decreto Ministero Ambiente di concerto con quello della Protezione Civile e le Politiche del Mare c) I presidenti delle regioni o delle province autonome interessate possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della Protezione Civile e le politiche del Mare a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi 144 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/20/18A07429/SG 145 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;205
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    86 programmati di finanzapubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 1072 articolo 1 della legge 205/2017 sopra citata. L’articolo 29-bis modifica anche il comma 2 (PRIMO E DECIMO PERIODO) articolo 7 della legge 164/2014 (146) che risulta così - il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell’Ambiente è adottato di concerto con il Ministero della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori; ( - In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica sentito il Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, può essere revocato il commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. TESTO LEGGE 41/2023 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false 146 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014;133
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    87 VIA VAS Semplificazione VIAper lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile (Normativa Nazionale) L’articolo 41 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 inserisce tra le opere sottoponibili a VIA statale (ex allegato II DLgs 152/2006) anche gli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro. Inoltre, l’articolo 41 del Decreto Legge 13/2023 prevede che alla suddetta categoria di progetti e ai connessi impianti da rinnovabili ove previsti, si applichi quanto previsto dal comma 1 articolo 8 del DLgs 152/2006 secondo il quale: con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false Impianti da Fonti rinnovabili esentati ex lege dalla VIA (Normativa Nazionale) Il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 (147) stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione. Il Regolamento in particolare, deroga alla applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in modo generalizzato anche per progetti (come, ad esempio i Parchi Eolici ma non solo) che possono avere rilevanti impatti soprattutto se localizzati in zone protette. L’articolo 47 della legge 41/2023 da attuazione in Italia di quanto previsto da detto Regolamento per cui a decorrere dalla data di entrata in vigore di detta legge (dal 22 aprile 2023) e fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalla applicazione della VIA: a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (148), contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del 147 http://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/01/nuovo-regolamento-ue-impianti-da-fonti.html 148 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199
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    88 decreto legislativo 8novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadano, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. f) progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (149), già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. N.B. la esenzione si applica, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un procedimento di VIA. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false 149 Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale predisposto da Terna ai sensi del comma 12 articolo 36 DLgs 93/2011 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;93
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    89 Nuove soglie perapplicare la VIA per il fotovoltaico e l’idroelettrico (Normativa Nazionale) L’articolo 47 della legge 41/2023 prevede che i limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW (prima era 10) e 10 MW (prima 1 MW), purché: a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (150), ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20; b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (151); c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (152). Di conseguenza della nuova norma sopra riportata l’articolo 47 della legge 4172023 abroga il terzo periodo del comma 9-bis articolo 6 del DLgs 28/2011 (153) che recitava: “Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. L’articolo 47 legge 41/2023 integra la lettera h) punto 2 allegato alla parte II del DLgs 152/2006 che elenca le categorie di opere sottoponibili a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni. In particolare, la nuova versione della lettera h) è la seguente: h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 (154), con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. TESTO LEGGE 41/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false 150 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199 151 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199 152 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/09/18/10A11230/sg 153 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;28 154 https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-6-luglio-2012-ed- allegati-incentivi-per-energia-da-fonti-rinnovabili-elettriche-non-fotovoltaiche
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    90 VIGILANZA AMBIENTALE EDELITTI AMBIENTALI Tutela penale dell’ambiente in arrivo nuova Direttiva (Normativa Comunitaria) La tutela penale dell’ambiente fino ad ora era disciplinata dalla Direttiva 2008/99/CE (155). L’allegato A di questa Direttiva contiene l’elenco delle norme comunitarie (praticamente tutte le più rilevanti) in materia ambientale, la cui violazione costituisce illecito ai fini della Direttiva stessa. L’elenco riprendeva, ampliandolo in alcune fattispecie, l’elenco dei comportamenti da sanzionare penalmente della Decisione quadro 2003/80 relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, Decisione peraltro annullata dalla sentenza della Corte di Giustizia 13/9/2005 causa C 176/03 (156). La vecchia Direttiva del 2008 prevedeva che gli Stati membri dovevano provvedere a rendere punibili penalmente anche il favoreggiamento e l’istigazione a commettere intenzionalmente le attività in precedenza elencate. La Direttiva del 2008, relativamente alla responsabilità delle persone giuridiche, riprendeva quanto già previsto dalla Decisione 2003/80 (157). La Direttiva non prevedeva invece l’elenco, indicato dalla Decisione, delle tipologie di sanzioni da applicare alle persone giuridiche responsabili delle violazioni rientranti nelle fattispecie sopra elencate. L’articolo 7 della presente Direttiva si limita a prevedere che le persone giuridiche responsabili siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. LE CRITICITÀ EMERSE DALLA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/99/CE Nel suo documento di lavoro del 2020 di valutazione degli effetti della Direttiva del 2008 (158), la Commissione ha concluso che la stessa non aveva prodotto gli effetti attesi visto che negli ultimi 10 anni il numero di casi di criminalità ambientale indagati con successo e i cui autori sono stati condannati è rimasto molto basso. Inoltre, i livelli di sanzioni imposte sono stati troppo bassi per risultare dissuasivi e la cooperazione transfrontaliera non è stata attuata in modo sistematico. Dalla valutazione sono emerse notevoli lacune nell'attività di contrasto in tutti gli Stati membri e a tutti i livelli della catena di contrasto (polizia, procure e organi giurisdizionali penali). Sono state inoltre individuate carenze negli Stati membri in termini di risorse, conoscenze specializzate, sensibilizzazione, definizione delle priorità, cooperazione e condivisione delle informazioni, unitamente alla mancanza di strategie nazionali globali per combattere la criminalità ambientale che coinvolgano tutti i livelli della catena di contrasto e un approccio multidisciplinare. Inoltre, la mancanza di coordinamento tra le attività di contrasto amministrative e penali e quelle sanzionatorie spesso ostacola l'efficacia. GLI OBIETTIVI DELLA NUOVA DIRETTIVA 1. Migliorare l'efficacia delle indagini e dell'azione penale aggiornando l'ambito di applicazione della direttiva. 2. migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali chiarendo o eliminando i termini vaghi utilizzati nelle definizioni di reato ambientale. 3. garantire tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati per la criminalità ambientale. 155 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0099 156 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=598082293063A3F5B401B14F15D8DC7D?text=&doc id=59714&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4047310 157 https://www.isprambiente.gov.it/files/aria/dec.quadro-n.80-gen.2003.pdf 158 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0259
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    91 4. promuovere leindagini e l'azione penale transfrontaliere. 5. Migliorare il processo decisionale informato in materia di criminalità ambientale tramite una migliore raccolta e diffusione dei dati statistici. 6. Migliorare l'efficacia operativa delle catene nazionali di contrasto per promuovere indagini, azioni penali e sanzioni. BASE GIURIDICA DELLA NUOVA DIRETTIVA La base giuridica per la proposta di direttiva è l'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE (159). L'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE stabilisce la competenza dell'UE a fissare norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nei settori dell'UE che sono stati oggetto di misure di armonizzazione, se ciò è necessario per un'applicazione efficace delle norme. DEFINIZIONE DI ILLECITO PENALE AI FINI DELLA NUOVA DIRETTIVA Viene meglio definito ciò che si intende per illecito ai fini della nuova Direttiva: 1. violazione della legislazione UE in materia ambientale violando gli obiettivi del TFUE 2. violazione di una legge o atto amministrativo di uno stato membro attuativo della legislazione UE in materia ambientale 3. sussiste illiceità anche quando l'azione è compiuta su autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. DEFINIZIONE DI PUBBLICO INTERESSATO Viene introdotta la definizione di pubblico interessato che prima non era presenta nella Direttiva del 2008. Per pubblico interessato si intendono le persone che sono o potrebbero essere colpite dai reati indicati dagli articoli 3 o 4 della nuova Direttiva. In particolare, sono pubblico interessato le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, così come le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti proporzionati del diritto nazionale si considerano portatrici di un interesse. DEFINIZIONE DI VITTIMA DEI REATI AMBIENTALI TRATTATI DALLA NUOVA DIRETTIVA Viene introdotta la nuova definizione di vittima, nella Direttiva del 2008 inesistente, Si riprende la definizione di vittima della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 (160) che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (161). Nella Direttiva 2012/29/UE per vittima si intende: a) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato; b) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. AMPLIAMENTO FATTISPECIE DI REATO AMBIENTALE SECONDO LA NUOVA DIRETTIVA I reati trattati dalla nuova Direttiva sono ampliati notevolmente rispetto alla Direttiva del 2008 159 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT 160 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0029#ntr4-L_2012315IT.01005701-E0004 161 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2001:082:FULL
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    92 Ad esempio: 1. larealizzazione di progetti sottoponibili a VIA ai sensi della direttiva 2011/92/UE senza autorizzazione o valutazione del loro impatto ambientale, che provochi o possa provocare danni rilevanti ai fattori ambientali tutelati da detta Direttiva sulla VIA a cominciare dalla salute umana. 2. il riciclaggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 (162) del Parlamento europeo e del Consiglio che non rispettano l’obbligo di riciclare le navi in impianti rientranti nell’elenco europeo come previsto dall’articolo 6 di detto Regolamento 3. gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE (163) relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva: acque interne compresi i porti, acque territoriali di stati membri, zona economica esclusiva e in alto mare. 4. la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, l'emissione o il rilascio di gas fluorurati a effetto serra, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 (164), o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali gas. N.B. In particolare: 1. per tutte le fattispecie di reato elencate dall’articolo 3 della nuova Direttiva gli Stati membri assicurano che anche le azioni costituiscano reato se poste in essere quanto meno per grave negligenza. 2. gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati indicati dall’articolo 3 della nuova Direttiva 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, qualora posto in essere intenzionalmente, sia punibile penalmente. SANZIONI DEFINITE ANCHE LA DURATA DELLA PENA A differenza della Direttiva del 2008 la nuova Direttiva stabilisce che: Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone. Per alcune tipologie di reati elencate nell’articolo 3 si prevede una pena massimo da 4 a 6 anni a seconda del tipo di reato. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure supplementari, che comprendono: (a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo; (b)sanzioni pecuniarie; (c) esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni; (d) l'interdizione dalla direzione di istituti del tipo utilizzato per commettere il reato; (e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato; 162 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1257-20180704&qid=1683269342904 163 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0035-20091116&qid=1683270125149 164 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0517
  • 93.
    93 (f)divieti temporanei dicandidarsi a cariche elettive o pubbliche; (g) la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate. SPECIFICAZIONI DELLE SANZIONI PENALI A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure nei confronti delle persone giuridiche responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dei reati di cui agli articoli 3 e 4 includano: (a) sanzioni pecuniarie penali e non penali; (b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo; (c) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; (d) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni; (e) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale; (f) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato; (g) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; (h)provvedimenti giudiziari di scioglimento; (i)la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere il reato; (j) l'obbligo per le imprese di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali; (k) la pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati ex articolo 3 siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 3 o al 5 % (a seconda del tipo di reato) del fatturato mondiale totale della persona giuridica/impresa nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4: (a) il reato ha provocato il decesso o lesioni gravi a una persona; (b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema; (c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (165); (d) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti; (e) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni; (f) l'autore del reato ha commesso in precedenza violazioni analoghe del diritto ambientale; (g) il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente; 165 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008F0841
  • 94.
    94 (h) la condottadell'autore del reato comporta una responsabilità per i danni ambientali, ma l'autore non rispetta l'obbligo di adottare misure di riparazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE (166); (i) l'autore del reato non fornisce l'assistenza prescritta dalla legge alle autorità di ispezione e ad altre autorità di contrasto; (j) l'autore del reato ostacola attivamente l'ispezione, i controlli doganali o le attività di indagine, o minaccia o interferisce con i testimoni o i denuncianti. CIRCOSTANZE ATTENUANTI Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze siano considerate circostanze attenuanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4: (a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente; (b) l'autore del reato fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per: i) identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato; ii) acquisire elementi di prova. CONGELAMENTO E CONFISCA Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se del caso, le loro autorità competenti possano congelare o confiscare, in conformità della direttiva 2014/42/UE (167), i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine. TERMINI DI PRESCRIZIONE PER I REATI Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente. Vengono definite tempistiche diverse per la durata delle indagini dalla commissione del reato a seconda del tipo di illecito elencato nell’articolo 3 della nuova Direttiva. PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO REATI AMBIENTALI O CHE PRESTANO ASSISTENZA NELLE INDAGINI Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a norma della direttiva (UE) 2019/1937 (168) sia applicabile alle persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale. Si veda il DLgs 24/2023 (NewsAmbiente Marzo 2023 169) 166 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0035-20190626&qid=1683271443014 167 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0042-20140519&qid=1683271630817 168 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019L1937-20230502&qid=1683271861943 169 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
  • 95.
    95 DIRITTO DEL PUBBLICOINTERESSATO DI PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato dispongano di adeguati diritti di partecipazione ai procedimenti riguardanti i reati di cui agli articoli 3 e 4 della nuova Direttiva, ad esempio in qualità di parte civile. RISORSE Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate all'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva. FORMAZIONE Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, di offrire, a scadenze regolari, una formazione specializzata in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti. TESTO PROPOSTA DIRETTIVA: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0851