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La deontologia
dell'Avvocato nei
procedimenti di
mediazione (e
arbitrato)
Avv. Giuseppe Briganti
Segretario dell’Organismo forense di
mediazione e arbitrato di Urbino
E-mail: avv.briganti@gmail.com
Urbino, 16 ottobre 2015
Modi alternativi di risoluzione delle
controversie: procedure primarie di ADR
Negoziazione
(se fallisce la negoziazione passa alla)
Mediazione
(se fallisce la mediazione passa all’)
Arbitrato
(o esci dal sistema di ADR e passa al giudizio)
Modi alternativi di risoluzione delle
controversie: procedure primarie di ADR
Pensiero diffuso:
Se le trattative tra Avvocati sono fallite (esito
negativo della negoziazione)
A cosa serve passare per la mediazione?
Stato della normativa in materia di
mediazione

“Decreto del Fare” → D.L. 21 giugno 2013 n.
69, conv., con mod., dalla Legge 9 agosto
2013, n. 98, intervenuto in materia dopo la nota
sentenza della Corte Cost.

Art. 84 → Modifiche al D.lgs. 28/2010

Art. 84-bis → Introduce il n. 12-bis nell’art. 2643
c.c., prevedendo la trascrivibilità degli accordi
di mediazione che accertano l’usucapione
Cosa s’intende per mediazione?

Art. 1 D.lgs. 28/2010 → Definizione di
mediazione riformulata dal Decreto del Fare:
“l'attivita', comunque denominata, svolta da un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due
o piu' soggetti nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una
controversia, anche con formulazione di una
proposta per la risoluzione della stessa”
Le statistiche dell'Organismo forense di
Urbino per la mediazione civile

Periodo considerato ottobre 2013 – giugno 2015
MATERIA ACCORDO
(percentuale su
definiti – e su avviati)
Condominio 0
Diritti reali 28,95% - 68,75%
Divisione 18,18% - 66,67%
Successioni ereditarie 7,69% - 50%
Patti di famiglia 0
Locazione 13,33% - 66,67%
Comodato 50% - 100%
Affitto di aziende 0
Responsabilità medica 0
Diffamazione a mezzo stampa 0
Le statistiche dell'Organismo forense di
Urbino per la mediazione

Periodo considerato ottobre 2013 – giugno 2015
MATERIA ACCORDO
(percentuale su
definiti – e su avviati)
Contratti assicurativi 5,56% - 100%
Contratti bancari 0
Contratti finanziari 0
Altre nature della controversia 17,39% - 80%
Le statistiche dell'Organismo forense di
Urbino per la mediazione

Periodo considerato ottobre 2013 – giugno 2015

Percentuale accordo su definiti: 14,01%

Percentuale accordo su avviati (= adesione + assenso
delle parti all’avvio espresso al primo incontro):
64,71% (statistiche ministeriali nazionali primo trim. 2015:
42,7% )

Percentuale accordo su proc. in cui vi è stata adesione,
indipendentemente dall’avvio: 27,85% (statistiche
ministeriali nazionali primo trim. 2015: 21,4%)
Le statistiche ministeriali primo trim. 2015
Controversie oggetto di mediazione

Art. 2 D.lgs. 28/2010:
“Chiunque puo' accedere alla mediazione per la
conciliazione di una controversia civile e
commerciale vertente su diritti disponibili,
secondo le disposizioni del presente decreto”
Ma v. Trib. Milano, sez. IX civ., ord. 15/07/2015, secondo cui
al Giudice è consentito invitare le parti ad avviare il
procedimento di mediazione civile anche quando il
procedimento ha ad oggetto diritti indisponibili
Controversie arbitrabili

Art. 806 c.p.c.:
“Le parti possono far decidere da arbitri le
controversie tra di loro insorte che non abbiano
per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso
divieto di legge.
Le controversie di cui all'articolo 409 possono
essere decise da arbitri solo se previsto dalla
legge o nei contratti o accordi collettivi di
lavoro”
Ambito di applicazione del nuovo Codice
deontologico forense

Nuovo Codice deontologico forense
approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta
del 31/01/2014 ed entrato in vigore il 15/12/2014

Art. 2: Le norme deontologiche si applicano a tutti gli
avvocati nella loro attività professionale, nei
reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano
anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne
risulti compromessa la reputazione personale o
l’immagine della professione forense
Responsabilità disciplinare per atti di
associati, collaboratori e sostituti: art. 7 Cod.
deont.

L’avvocato è personalmente responsabile per
condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a
suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il
fatto integri una loro esclusiva e autonoma
responsabilità
Informalità e flessibilità del procedimento di
mediazione

Art. 3 D.lgs. 28/2010

Al procedimento di mediazione si applica il regolamento
dell'organismo scelto dalle parti

Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza
del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche' modalita'
di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialita' e
l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento dell'incarico

Gli atti del procedimento di mediazione non sono
soggetti a formalita'

La mediazione puo' svolgersi secondo modalita'
telematiche previste dal regolamento dell'organismo
Il ruolo dell’Avvocato in mediazione
(mediation advocacy)

Il ruolo dell’Avvocato nel procedimento di mediazione
(procedimento non avversariale) è diverso rispetto a
quello che il professionista ha nei procedimenti
avversariali (arbitrato, giudizio)

Non vi è un soggetto che decide e che deve essere
convinto della bontà delle pretese dell’assistito

Procedimento non avversariale: win-win

Procedimento avversariale: win-lose
Il ruolo dell’Avvocato in mediazione
(mediation advocacy)

Alcuni aspetti da considerare:

La preparazione all’incontro di mediazione

Preparare il cliente alla mediazione

Comportamenti negoziali delle parti in mediazione

Tecniche di negoziazione (dal negoziato competitivo al
negoziato collaborativo)

Tecniche per “allargare la torta”

Tecniche per gestire le emozioni

Tipi e modelli di mediazione (facilitativa/valutativa; problem
solving, trasformativa...)
Dovere di diligenza e di competenza
dell'Avvocato

Art. 12 Cod. deont.: l’avvocato deve svolgere la
propria attività con coscienza e diligenza,
assicurando la qualità della prestazione
professionale

Art. 14 Cod. deont.: l’avvocato, al fine di
assicurare la qualità delle prestazioni
professionali, non deve accettare incarichi
che non sia in grado di svolgere con
adeguata competenza
Adempimento del mandato: art. 26 Cod.
deont. forense

1. L’accettazione di un incarico professionale
presuppone la competenza a svolgerlo

2. L’avvocato, in caso di incarichi che
comportino anche competenze diverse dalle
proprie, deve prospettare al cliente e alla
parte assistita la necessità di integrare
l’assistenza con altro Collega in possesso di
dette competenze
Adempimento del mandato: art. 26 Cod.
deont. forense

3. Costituisce violazione dei doveri professionali
il mancato, ritardato o negligente compimento di
atti inerenti al mandato o alla nomina, quando
derivi da non scusabile e rilevante
trascuratezza degli interessi della parte assistita
Adempimento del mandato: art. 26 Cod.
deont. forense

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2
comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei
doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della
censura
Vantaggi del buon uso della mediazione (da
parte di tutti i soggetti coinvolti)

Procedura semplice

Tempi rapidi

Costi contenuti

Maggior soddisfazione del cliente

Maggior soddisfazione dell’Avvocato
Compensi per mediazione e arbitrato

Art. 10 DM 55/2014, parametri per l’arbitrato:

“1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali,
agli arbitri sono di regola dovuti i compensi
previsti sulla base dei parametri numerici di cui
alla tabella allegata.

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati,
rituali o irrituali, sono di regola liquidati i
compensi previsti dai parametri di cui alla tabella
n. 2 [giudizi di cognizione innanzi al tribunale]”
Compensi per mediazione e arbitrato

Artt. 18 ss. DM 55/2014 (attività
stragiudiziale), parametri per la mediazione
→ Tabella 25:
La domanda di mediazione

Art. 4 D.lgs. 28/2010, modificato dal D. del fare:
La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui
all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza
presso un organismo nel luogo del giudice
territorialmente competente per la controversia. In
caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la
mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente
competente presso il quale e' stata presentata la prima
domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha
riguardo alla data del deposito dell'istanza
L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e
le ragioni della pretesa
La domanda di mediazione

Il modulo per la domanda di mediazione
dell’Organismo forense di Urbino è disponibile nella
Sezione dedicata alla mediazione del sito web
dell’Ordine degli Avvocati di Urbino

Le previsioni del D.lgs. 28/2010 vanno integrate con
quanto previsto dal Regolamento dell’Organismo,
ugualmente disponibile sul sito web

All’atto del deposito della domanda o dell’adesione la parte
deve versare le spese amministrative previste dalla Tabella
delle indennità
Mediazione “obbligatoria” → Materie

Art. 5, c. 1-bis, D.Lgs. 28/2010, (re-)introdotto
dal D. del fare:
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia,
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento
del danno derivante da responsabilita' medica e
sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa
o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi,
bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione...
Mediazione “obbligatoria” → Sperimentazione

Art. 5, c. 1-bis, D.Lgs. 28/2010, (re-)introdotto
dal D. del fare:
L'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i
quattro anni successivi alla data della sua entrata in
vigore (settembre 2013). Al termine di due anni dalla
medesima data di entrata in vigore e' attivato su
iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio
degli esiti di tale sperimentazione
Mediazione “obbligatoria” → Improcedibilità

Art. 5, c. 1-bis, D.Lgs. 28/2010, (re-)introdotto
dal D. del fare:
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la
mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'
art. 6 . Allo stesso modo provvede quando la mediazione
non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione
Mediazione prescritta dal Giudice

Art. 5, c. 2, D.Lgs. 28/2010, modificato dal D.
del fare:

Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la
natura della causa, lo stato dell'istruzione e il
comportamento delle parti, puo' disporre l'esperimento
del procedimento di mediazione; in tal caso,
l'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale
anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al
periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di
precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza
non e' prevista, prima della discussione della causa
Mediazione prescritta dal Giudice

Art. 5, c. 2, D.Lgs. 28/2010, modificato dal D.
del fare:
Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza
del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione
non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione
Mediazione: avveramento della condizione di
procedibilità

Art. 5, c. 2-bis, D.Lgs. 28/2010, introdotto dal D.
del fare:
Quando l'esperimento del procedimento di mediazione
e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale
la condizione si considera avverata se il primo
incontro dinanzi al mediatore si conclude senza
l'accordo
Durata del procedimento di mediazione

Art. 6 D.Lgs. 28/2010, modificato dal D. del
fare:
Il procedimento di mediazione ha una durata non
superiore a tre mesi
Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di
mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal
giudice per il deposito della stessa e non e' soggetto a
sospensione feriale
Svolgimento del procedimento di
mediazione

Art. 8 D.Lgs. 28/2010, modificato dal D. del
fare:

All'atto della presentazione della domanda di
mediazione, il responsabile dell'organismo designa
un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti
non oltre trenta giorni dal deposito della domanda

La domanda e la data del primo incontro sono
comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo
ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte
istante
L'Avvocato-mediatore: art. 62 Cod. deont.

1. L’avvocato che svolga la funzione di
mediatore deve rispettare gli obblighi dettati
dalla normativa in materia e le previsioni del
regolamento dell’organismo di mediazione,
nei limiti in cui queste ultime previsioni non
contrastino con quelle del Codice deont.

2. L’avvocato non deve assumere la funzione di
mediatore in difetto di adeguata competenza
L'Avvocato-mediatore: art. 62 Cod. deont.

3. Non deve assumere la funzione di mediatore
l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi
due anni rapporti professionali con una delle
parti;
b) se una delle parti sia assistita o sia stata
assistita negli ultimi due anni da professionista
di lui socio o con lui associato ovvero che
eserciti negli stessi locali
L'Avvocato-mediatore: art. 62 Cod. deont.

In ogni caso costituisce condizione ostativa
all’assunzione dell’incarico di mediatore la
ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione
degli arbitri previste dal codice di rito
L'Avvocato-mediatore: art. 62 Cod. deont.

4. L’avvocato che ha svolto l’incarico di
mediatore non deve intrattenere rapporti
professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla
definizione del procedimento;

b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da
quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci,
associati ovvero che esercitino negli stessi
locali
L'Avvocato-mediatore: art. 62 Cod. deont.

5. L’avvocato non deve consentire che
l’organismo di mediazione abbia sede, a
qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo
studio o che quest’ultimo abbia sede presso
l’organismo di mediazione
L'Avvocato-mediatore: art. 62 Cod. deont.

La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi
1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della censura;

la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5
comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale da due a sei mesi
L'Avvocato-mediatore e gli Avvocati in
mediazione

Art. 14-bis DM 180/2010 Incompatibilità e
conflitti di interesse (attualmente pende
giudizio innanzi al Tar):

Il mediatore non puo' essere parte ovvero
rappresentare o in ogni modo assistere parti in
procedure di mediazione dinanzi all'organismo
presso cui e' iscritto o relativamente al quale e'
socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il
divieto si estende ai professionisti soci, associati
ovvero che esercitino la professione negli stessi
locali
L'Avvocato-mediatore e gli Avvocati in
mediazione

Art. 14-bis DM 180/2010 → Circolare
Ministero Giustizia 14 luglio 2015:

Difensore del chiamato in mediazione, iscritto come
mediatore presso l’organismo prescelto dall’istante:
opera il divieto

Non è possibile sottoscrivere tra le parti in mediazione
accordi derogatori del divieto di cui all’art. 14-bis

L’organismo di mediazione deve rifiutare di ricevere le
istanze di mediazioni nelle quali si profilano ipotesi di
incompatibilità di cui all’art. 14-bis
L'Avvocato-mediatore e gli Avvocati in
mediazione

Art. 14-bis DM 180/2010 → Circolare
Ministero Giustizia 14 luglio 2015:

La ratio sottesa a tale norma risiede nell’esigenza di
garantire la sussistenza dei requisiti di terzietà e
imparzialità dell’organismo di mediazione e dei suoi
mediatori

Deve ritenersi che l’art. 14-bis miri ad assicurare che
l’attività di mediazione sia svolta da un soggetto che
offra garanzie, anche sul piano dell’apparenza, di
indipendenza e terzietà
L'Avvocato-mediatore e gli Avvocati in
mediazione

Art. 6 Cod. deont. forense (Dovere di evitare
incompatibilità): “2. L'avvocato non deve svolgere
attività comunque incompatibili con i doveri di
indipendenza, dignità e decoro della professione
forense”

Art. 9 (Doveri di probità, dignità, decoro e
indipendenza): “1. L’avvocato deve esercitare l’attività
professionale con indipendenza, lealtà, correttezza,
probità, dignità, decoro, diligenza e competenza,
tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della
difesa, rispettando i principi della corretta e leale
concorrenza”
L'Avvocato-mediatore e gli Avvocati in
mediazione

Alla luce dell’art.14-bis DM 180/10, nel verbale di
mediazione dell’Organismo forense di Urbino viene
richiesto agli Avvocati di parte di rendere la seguente
dichiarazione: “Gli avvocati presenti dichiarano che
non sussistono ragioni di loro incompatibilità nei
confronti dell’Organismo di mediazione ai sensi
dell’art. 14-bis DM 180/2010, sotto la propria
esclusiva responsabilità”
L'Avvocato-mediatore: il DM 180/2010

Art. 14-bis DM 180/2010 Incompatibilità e
conflitti di interesse:

Non puo' assumere la funzione di mediatore colui il quale
ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti
professionali con una delle parti, o quando una delle parti
e' assistita o e' stata assistita negli ultimi due anni da
professionista di lui socio o con lui associato ovvero che
ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni
caso costituisce condizione ostativa all'assunzione
dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi
di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6,
del codice di procedura civile
L'Avvocato-mediatore: il DM 180/2010

Art. 14-bis DM 180/2010 Incompatibilità e
conflitti di interesse:

Chi ha svolto l'incarico di mediatore non puo'
intrattenere rapporti professionali con una delle parti se
non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del
procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci,
associati ovvero che esercitano negli stessi locali
L'Avvocato-arbitro: art. 61 Cod. deont.

1. L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di
arbitro deve improntare il proprio comportamento a
probità e correttezza e vigilare che il procedimento
si svolga con imparzialità e indipendenza

2. L’avvocato non deve assumere la funzione di
arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli
ultimi due anni, rapporti professionali con una delle
parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di
ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito
L'Avvocato-arbitro: art. 61 Cod. deont.

3. L’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro
se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia
stata assistita negli ultimi due anni, da altro
professionista di lui socio o con lui associato, ovvero
che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso l’avvocato deve comunicare per iscritto
alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni
rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua
indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti
stesse all’espletamento dell’incarico
L'Avvocato-arbitro: art. 61 Cod. deont.

4. L’avvocato che viene designato arbitro deve
comportarsi nel corso del procedimento in modo
da preservare la fiducia in lui riposta dalle
parti e deve rimanere immune da influenze e
condizionamenti esterni di qualunque tipo
L'Avvocato-arbitro: art. 61 Cod. deont.

5. L’avvocato nella veste di arbitro:
a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui
venga a conoscenza in ragione del
procedimento arbitrale;
b) non deve fornire notizie su questioni attinenti
al procedimento;
c) non deve rendere nota la decisione prima
che questa sia formalmente comunicata a tutte
le parti
L'Avvocato-arbitro: art. 61 Cod. deont.

6. L’avvocato che ha svolto l’incarico di arbitro
non deve intrattenere rapporti professionali con
una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla
definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da
quello del procedimento stesso

7. Il divieto si estende ai professionisti soci,
associati ovvero che esercitino negli stessi locali
L'Avvocato-arbitro: art. 61 Cod. deont.

8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai
commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l’applicazione
della sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio dell’attività professionale da
due a sei mesi.

La violazione del divieto di cui al comma 2
comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale da sei mesi a un
anno
Svolgimento del procedimento di
mediazione

Occorre integrare le previsioni del D.lgs.
28/2010 con quanto previsto dal Regolamento
dell’Organismo di mediazione
Doveri di lealtà e correttezza dell'Avvocato
verso i Colleghi e le Istituzioni forensi (art.
19 Cod. deont.)

L’Avvocato deve mantenere nei confronti dei
Colleghi e delle Istituzioni forensi un
comportamento ispirato a correttezza e lealtà
Divieto di uso di espressioni offensive o
sconvenienti (art. 52 Cod. deont. forense)

L’Avvocato deve evitare espressioni
offensive o sconvenienti negli scritti in
giudizio e nell’esercizio dell’attività
professionale nei confronti di Colleghi,
Magistrati, controparti o terzi

La violazione del divieto comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della
censura
Rapporti con i Magistrati (art. 53 Cod. deont.
forense)

1. I rapporti con i Magistrati devono essere improntati
a dignità e a reciproco rispetto

2. L’Avvocato, salvo casi particolari, non deve
interloquire con il Giudice in merito al procedimento in
corso senza la presenza del Collega avversario

4. L’Avvocato non deve approfittare di rapporti di
amicizia, familiarità o confidenza con i Magistrati per
ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare
l’esistenza di tali rapporti
Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori,
periti e c.t. (art. 54 Cod. deont. forense)

I divieti e doveri di cui all’art. 53, commi 1, 2 e
4, si applicano anche ai rapporti dell’Avvocato
con arbitri, conciliatori, mediatori, periti,
consulenti tecnici d’ufficio e della controparte

La violazione dei divieti e doveri di cui al
presente articolo comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della censura
Svolgimento del procedimento di
mediazione

Art. 8 D.Lgs. 28/2010, modificato dal D. del
fare:

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine
della procedura, le parti devono partecipare con
l'assistenza dell'avvocato

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti
la funzione e le modalita' di svolgimento della
mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo
incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi
sulla possibilita' di iniziare la procedura di mediazione
e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento
Svolgimento del procedimento di
mediazione

Se dunque all’esito del primo incontro l’istante e
la parte invitata alla mediazione che abbia
aderito non sono d’accordo per proseguire oltre
e svolgere le sessioni di mediazione, il
procedimento si conclude immediatamente
con verbale negativo per insussistenza di
accordo sull’avvio e la condizione di
procedibilità si considera avverata (?)

In tal caso, la spesa per le parti è limitata alle sole
spese amministrative già versate
Svolgimento del procedimento di
mediazione

Nel caso le parti siano invece d’accordo per
procedere con le sessioni di mediazione, il
procedimento potrà proseguire

Da tale momento le parti saranno obbligate
al pagamento delle spese di mediazione
secondo la tariffa dell’Organismo, in aggiunta
alle spese amministrative già versate

Le tariffe dell’Organismo forense di Urbino prevedono
la possibilità di optare, su accordo delle parti, per il
conveniente sistema di tariffazione “a incontro”
Svolgimento del procedimento di
mediazione

Art. 8 D.Lgs. 28/2010, modificato dal D. del
fare:

Il procedimento si svolge senza formalita' presso la
sede dell'organismo di mediazione o nel luogo
indicato dal regolamento di procedura dell'organismo

Il mediatore si adopera affinche' le parti raggiungano
un accordo amichevole di definizione della
controversia
Confidenzialità del procedimento di
mediazione

Artt. 9 (“Dovere di riservatezza”) e 10
(“Inutilizzabilità e segreto professionale”)
D.Lgs. 28/2010

Art. 7 del Regolamento dell’Organismo:

“Il procedimento di mediazione è riservato e tutto
quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle
sessioni separate non può essere registrato o
verbalizzato, salvo quanto previsto nel presente
regolamento. Solo su espresso accordo di tutte le parti
del procedimento è possibile inserire stringate
dichiarazioni nel verbale conclusivo”
Dovere di segretezza e riservatezza
dell’Avvocato (artt. 13 e 28 Cod. deont.)

L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e
della parte assistita, alla rigorosa osservanza
del segreto professionale e al massimo
riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo
apprese nell’attività di rappresentanza e
assistenza in giudizio, nonché nello
svolgimento dell’attività di consulenza legale e
di assistenza stragiudiziale e comunque per
ragioni professionali
Conclusione del procedimento di
mediazione

Art. 11 D.lgs. 28/2010, modificato dal D. del
fare:

Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore
forma processo verbale al quale e' allegato il testo
dell'accordo medesimo

Se e' raggiunto l'accordo amichevole ovvero se
tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si
forma processo verbale che deve essere
sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale
certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti
o la loro impossibilita' di sottoscrivere
Conclusione del procedimento di
mediazione

Art. 11 D.lgs. 28/2010, modificato dal D. del
fare:

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti
o compiono uno degli atti previsti dall'articolo
2643 del codice civile, per procedere alla
trascrizione dello stesso la sottoscrizione del
processo verbale deve essere autenticata da un
pubblico ufficiale a cio' autorizzato

L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo' prevedere il
pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o
inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro
adempimento
Conclusione del procedimento di
mediazione

Art. 11 D.lgs. 28/2010, modificato dal D. del
fare:

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma
processo verbale con l'indicazione della (eventuale)
proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal
mediatore, il quale certifica l'autografia della
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di
sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da'
atto della mancata partecipazione di una delle parti al
procedimento di mediazione
Conclusione del procedimento di
mediazione

Art. 11 D.lgs. 28/2010, modificato dal D. del
fare:

Il processo verbale e' depositato presso la
segreteria dell'Organismo e di esso e' rilasciata
copia alle parti che lo richiedono

In base al Regolamento dell’Organismo, il quale si e’
avvalso di una facolta’ concessa dal DM 180/2010, il
rilascio del verbale avviene in ogni caso solo dopo il
saldo delle indennita’ di mediazione dovute
Verbale di conciliazione: efficacia esecutiva

Art. 12 D.lgs. 28/2010, modificato dal D. del
fare:

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano
assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato
sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati
costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione
forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio,
l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche'
per l'iscrizione di ipoteca giudiziale

Gli avvocati attestano e certificano la conformita'
dell'accordo alle norme imperative e all'ordine
pubblico
Verbale di conciliazione: efficacia esecutiva

Art. 12 D.lgs. 28/2010, modificato dal D. del
fare:

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale e'
omologato, su istanza di parte, con decreto del
presidente del tribunale, previo accertamento della
regolarita' formale e del rispetto delle norme
imperative e dell'ordine pubblico

Il verbale (omologato) costituisce titolo esecutivo per
l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma
specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale
Verbale di conciliazione: efficacia esecutiva

Non vi è apposizione di formula esecutiva

Art. 12 D.L.vo 28/2010, come modificato dalla
L. 162/2014: L'accordo di conciliazione deve
essere integralmente trascritto nel precetto
ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del
codice di procedura civile
Alcune questioni emerse nella prassi e
giurisprudenza

Presenza personale delle parti agli incontri di
mediazione:

“il legale, nelle mediazioni c.d. obbligatorie, tanto
quelle ex lege, ovvero per materia, ex art. 5, co. 1 bis,
D.Lgs. 28/2010, quanto quelle iussu iudicis, relative a
mediazioni demandate, ex art. 5, co. 2, D.Lgs. cit., ha
una mera funzione di assistenza della parte
comparsa e non di sua sostituzione e
rappresentanza”; l’assenza della parte assistita
determina l’improcedibilità della domanda (Trib.
Pavia, ord. 14/09/2015)
Alcune questioni emerse nella prassi e
giurisprudenza

Presenza personale delle parti agli incontri di
mediazione:

La mediazione non potrà considerarsi esperita con un
semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti;
il mediatore è tenuto a verbalizzare le eventuali
assenze ingiustificate e quale, tra le parti presenti,
dichiari di non voler proseguire nella mediazione
oltre l’incontro preliminare (Trib. Pavia, ord.
18/05/2015)
Alcune questioni emerse nella prassi e
giurisprudenza

Presenza personale delle parti agli incontri di
mediazione:

“le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore
personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato
iscritto all’Albo e che la mancata partecipazione personale
delle parti senza giustificato motivo al primo incontro di
mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di
improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le
parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel
corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore
da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art.
116, secondo comma, c.p.c. ...”
Alcune questioni emerse nella prassi e
giurisprudenza

Presenza personale delle parti agli incontri di
mediazione:

“... Invita, in ogni caso, il mediatore ad adottare ogni
opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la
presenza personale delle parti, ad esempio disponendo
– se necessario – un rinvio del primo incontro o
sollecitando anche informalmente il difensore della parte
assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a
verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò
invitata non ha inteso partecipare personalmente agli
incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato
(diverso dal difensore), per il caso di assoluto
impedimento a comparire ...”
Alcune questioni emerse nella prassi e
giurisprudenza

Presenza personale delle parti agli incontri di
mediazione:

“... Invita, altresì, il mediatore a verbalizzare i motivi
eventualmente addotti dalle parti assenti per
giustificare la propria mancata comparizione
personale, precisando che ogni documentazione a tal fine
rilevante dovrà essere prodotta in giudizio dalla parte
costituita entro la prossima udienza, allo scopo di
consentire al giudice un’adeguata valutazione in vista delle
determinazioni da assumere in caso di assenza
ingiustificata delle parti al procedimento di mediazione ...”
Alcune questioni emerse nella prassi e
giurisprudenza

Presenza personale delle parti agli incontri di
mediazione:

“... Prescrive, altresì, che - in caso di effettivo svolgimento
della mediazione che non si concluda con il
raggiungimento di un accordo amichevole - il mediatore
provveda comunque alla formulazione di una proposta
di conciliazione, anche in assenza di una concorde
richiesta delle parti ... ” (Trib. Vasto, ord. 23/06/2015)
Alcune questioni emerse nella prassi e
giurisprudenza

Effettività del procedimento di mediazione:

“per ‘mediazione’ [e dunque per ritenersi soddisfatta la
condizione di procedibilità] si intende che il tentativo di
mediazione sia effettivamente avviato e che le parti –
anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo
poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano
effettivamente partecipando alla vera e propria
procedura di mediazione”; “le parti dovranno essere
presenti dinanzi al mediatore personalmente e munite di
assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo” (Trib.
Firenze, ord. 26/11/2014)
Alcune questioni emerse nella prassi e
giurisprudenza

Primo incontro, spese e rinvii → Art. 8
Regolamento Organismo forense Urbino:

All’esito del primo incontro il mediatore, chiarite alle
parti la funzione e le modalità di svolgimento della
mediazione, invita le parti e i loro avvocati a esprimersi
sulla possibilità di iniziare il procedimento di
mediazione. La risposta delle parti all'invito viene
riportata a verbale, con un semplice “sì” o “no”,
distinguendo per ciascuna parte
Alcune questioni emerse nella prassi e
giurisprudenza

Primo incontro, spese e rinvii → Art. 8
Regolamento Organismo forense Urbino:

In caso di accordo di tutte le parti della controversia
sull'avvio delle sessioni di mediazione, le parti
medesime sono in ogni caso obbligate al versamento
delle spese di mediazione dovute nel termine
fissato dal mediatore, in solido tra loro,
indipendentemente dall'esito del procedimento e
anche se lo stesso venga abbandonato
successivamente al primo incontro
Alcune questioni emerse nella prassi e
giurisprudenza

Primo incontro, spese e rinvii → Art. 8
Regolamento Organismo forense Urbino:

Il primo incontro di mediazione può essere differito, anche
per la sua prosecuzione, per non più di una volta solo
su espressa concorde richiesta di tutte le parti,
adeguatamente motivata sulla base di impedimenti
oggettivi, e comunque deve esaurirsi entro il termine di tre
mesi dal deposito dell'istanza di mediazione. Tale ultimo
termine può essere superato, in relazione al differimento
per una sola volta del primo incontro, solo per comprovate
eccezionali ragioni e solo su accordo delle parti
accompagnato dall’assenso del mediatore e del
responsabile dell'ODM
Alcune questioni emerse nella prassi e
giurisprudenza

Primo incontro, spese e rinvii → Art. 8
Regolamento Organismo forense Urbino:

Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei
soggetti presenti all’incontro o della mancata partecipazione

Il mediatore, nel caso in cui vi sia accordo di tutte le parti della
controversia sull'avvio delle sessioni di mediazione all'esito del
primo incontro, dà corso immediatamente alle sessioni di
mediazione (da considerarsi come incontro distinto) e/o può
fissare uno o più incontri successivi. Eventuali richieste di rinvio
delle sessioni di mediazione già fissate devono essere
formulate su intesa di tutte le parti, devono essere motivate, e
devono pervenire all'ODM con almeno cinque giorni di anticipo
Alcune questioni emerse nella prassi e
giurisprudenza

Raccolta gratuita on-line di giurisprudenza in
materia di mediazione a cura di ADR Center:
www.mondoadr.it/cms/giurisprudenza
Prossime iniziative dell’Organismo forense
di mediazione e arbitrato di Urbino

Attivazione del servizio di mediazione familiare,
intesa come procedimento per il raggiungimento di
accordi tra coniugi o conviventi finalizzati alla
riorganizzazione dei legami familiari, in particolare
nei casi di separazione personale, divorzio o
cessazione della convivenza

Avviamento della procedura per l’accreditamento
come organismo di composizione delle crisi da
sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012
La deontologia dell'Avvocato nei
procedimenti di mediazione
(e arbitrato)
Grazie per l’attenzione
Avv. Giuseppe Briganti
E-mail: avv.briganti@gmail.com

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La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)

  • 1. La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato) Avv. Giuseppe Briganti Segretario dell’Organismo forense di mediazione e arbitrato di Urbino E-mail: avv.briganti@gmail.com Urbino, 16 ottobre 2015
  • 2. Modi alternativi di risoluzione delle controversie: procedure primarie di ADR Negoziazione (se fallisce la negoziazione passa alla) Mediazione (se fallisce la mediazione passa all’) Arbitrato (o esci dal sistema di ADR e passa al giudizio)
  • 3. Modi alternativi di risoluzione delle controversie: procedure primarie di ADR Pensiero diffuso: Se le trattative tra Avvocati sono fallite (esito negativo della negoziazione) A cosa serve passare per la mediazione?
  • 4. Stato della normativa in materia di mediazione  “Decreto del Fare” → D.L. 21 giugno 2013 n. 69, conv., con mod., dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, intervenuto in materia dopo la nota sentenza della Corte Cost.  Art. 84 → Modifiche al D.lgs. 28/2010  Art. 84-bis → Introduce il n. 12-bis nell’art. 2643 c.c., prevedendo la trascrivibilità degli accordi di mediazione che accertano l’usucapione
  • 5. Cosa s’intende per mediazione?  Art. 1 D.lgs. 28/2010 → Definizione di mediazione riformulata dal Decreto del Fare: “l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”
  • 6. Le statistiche dell'Organismo forense di Urbino per la mediazione civile  Periodo considerato ottobre 2013 – giugno 2015 MATERIA ACCORDO (percentuale su definiti – e su avviati) Condominio 0 Diritti reali 28,95% - 68,75% Divisione 18,18% - 66,67% Successioni ereditarie 7,69% - 50% Patti di famiglia 0 Locazione 13,33% - 66,67% Comodato 50% - 100% Affitto di aziende 0 Responsabilità medica 0 Diffamazione a mezzo stampa 0
  • 7. Le statistiche dell'Organismo forense di Urbino per la mediazione  Periodo considerato ottobre 2013 – giugno 2015 MATERIA ACCORDO (percentuale su definiti – e su avviati) Contratti assicurativi 5,56% - 100% Contratti bancari 0 Contratti finanziari 0 Altre nature della controversia 17,39% - 80%
  • 8. Le statistiche dell'Organismo forense di Urbino per la mediazione  Periodo considerato ottobre 2013 – giugno 2015  Percentuale accordo su definiti: 14,01%  Percentuale accordo su avviati (= adesione + assenso delle parti all’avvio espresso al primo incontro): 64,71% (statistiche ministeriali nazionali primo trim. 2015: 42,7% )  Percentuale accordo su proc. in cui vi è stata adesione, indipendentemente dall’avvio: 27,85% (statistiche ministeriali nazionali primo trim. 2015: 21,4%)
  • 9. Le statistiche ministeriali primo trim. 2015
  • 10. Controversie oggetto di mediazione  Art. 2 D.lgs. 28/2010: “Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto” Ma v. Trib. Milano, sez. IX civ., ord. 15/07/2015, secondo cui al Giudice è consentito invitare le parti ad avviare il procedimento di mediazione civile anche quando il procedimento ha ad oggetto diritti indisponibili
  • 11. Controversie arbitrabili  Art. 806 c.p.c.: “Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro”
  • 12. Ambito di applicazione del nuovo Codice deontologico forense  Nuovo Codice deontologico forense approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31/01/2014 ed entrato in vigore il 15/12/2014  Art. 2: Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense
  • 13. Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti: art. 7 Cod. deont.  L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità
  • 14. Informalità e flessibilità del procedimento di mediazione  Art. 3 D.lgs. 28/2010  Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti  Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento dell'incarico  Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalita'  La mediazione puo' svolgersi secondo modalita' telematiche previste dal regolamento dell'organismo
  • 15. Il ruolo dell’Avvocato in mediazione (mediation advocacy)  Il ruolo dell’Avvocato nel procedimento di mediazione (procedimento non avversariale) è diverso rispetto a quello che il professionista ha nei procedimenti avversariali (arbitrato, giudizio)  Non vi è un soggetto che decide e che deve essere convinto della bontà delle pretese dell’assistito  Procedimento non avversariale: win-win  Procedimento avversariale: win-lose
  • 16. Il ruolo dell’Avvocato in mediazione (mediation advocacy)  Alcuni aspetti da considerare:  La preparazione all’incontro di mediazione  Preparare il cliente alla mediazione  Comportamenti negoziali delle parti in mediazione  Tecniche di negoziazione (dal negoziato competitivo al negoziato collaborativo)  Tecniche per “allargare la torta”  Tecniche per gestire le emozioni  Tipi e modelli di mediazione (facilitativa/valutativa; problem solving, trasformativa...)
  • 17. Dovere di diligenza e di competenza dell'Avvocato  Art. 12 Cod. deont.: l’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale  Art. 14 Cod. deont.: l’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza
  • 18. Adempimento del mandato: art. 26 Cod. deont. forense  1. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo  2. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l’assistenza con altro Collega in possesso di dette competenze
  • 19. Adempimento del mandato: art. 26 Cod. deont. forense  3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita
  • 20. Adempimento del mandato: art. 26 Cod. deont. forense  5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura
  • 21. Vantaggi del buon uso della mediazione (da parte di tutti i soggetti coinvolti)  Procedura semplice  Tempi rapidi  Costi contenuti  Maggior soddisfazione del cliente  Maggior soddisfazione dell’Avvocato
  • 22. Compensi per mediazione e arbitrato  Art. 10 DM 55/2014, parametri per l’arbitrato:  “1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.  2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2 [giudizi di cognizione innanzi al tribunale]”
  • 23. Compensi per mediazione e arbitrato  Artt. 18 ss. DM 55/2014 (attività stragiudiziale), parametri per la mediazione → Tabella 25:
  • 24. La domanda di mediazione  Art. 4 D.lgs. 28/2010, modificato dal D. del fare: La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa
  • 25. La domanda di mediazione  Il modulo per la domanda di mediazione dell’Organismo forense di Urbino è disponibile nella Sezione dedicata alla mediazione del sito web dell’Ordine degli Avvocati di Urbino  Le previsioni del D.lgs. 28/2010 vanno integrate con quanto previsto dal Regolamento dell’Organismo, ugualmente disponibile sul sito web  All’atto del deposito della domanda o dell’adesione la parte deve versare le spese amministrative previste dalla Tabella delle indennità
  • 26. Mediazione “obbligatoria” → Materie  Art. 5, c. 1-bis, D.Lgs. 28/2010, (re-)introdotto dal D. del fare: Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione...
  • 27. Mediazione “obbligatoria” → Sperimentazione  Art. 5, c. 1-bis, D.Lgs. 28/2010, (re-)introdotto dal D. del fare: L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore (settembre 2013). Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore e' attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione
  • 28. Mediazione “obbligatoria” → Improcedibilità  Art. 5, c. 1-bis, D.Lgs. 28/2010, (re-)introdotto dal D. del fare: L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all' art. 6 . Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione
  • 29. Mediazione prescritta dal Giudice  Art. 5, c. 2, D.Lgs. 28/2010, modificato dal D. del fare:  Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa
  • 30. Mediazione prescritta dal Giudice  Art. 5, c. 2, D.Lgs. 28/2010, modificato dal D. del fare: Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione
  • 31. Mediazione: avveramento della condizione di procedibilità  Art. 5, c. 2-bis, D.Lgs. 28/2010, introdotto dal D. del fare: Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo
  • 32. Durata del procedimento di mediazione  Art. 6 D.Lgs. 28/2010, modificato dal D. del fare: Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e non e' soggetto a sospensione feriale
  • 33. Svolgimento del procedimento di mediazione  Art. 8 D.Lgs. 28/2010, modificato dal D. del fare:  All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda  La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante
  • 34. L'Avvocato-mediatore: art. 62 Cod. deont.  1. L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del Codice deont.  2. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza
  • 35. L'Avvocato-mediatore: art. 62 Cod. deont.  3. Non deve assumere la funzione di mediatore l’avvocato: a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti; b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali
  • 36. L'Avvocato-mediatore: art. 62 Cod. deont.  In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito
  • 37. L'Avvocato-mediatore: art. 62 Cod. deont.  4. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:  a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;  b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.  Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali
  • 38. L'Avvocato-mediatore: art. 62 Cod. deont.  5. L’avvocato non deve consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione
  • 39. L'Avvocato-mediatore: art. 62 Cod. deont.  La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura;  la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi
  • 40. L'Avvocato-mediatore e gli Avvocati in mediazione  Art. 14-bis DM 180/2010 Incompatibilità e conflitti di interesse (attualmente pende giudizio innanzi al Tar):  Il mediatore non puo' essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui e' iscritto o relativamente al quale e' socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali
  • 41. L'Avvocato-mediatore e gli Avvocati in mediazione  Art. 14-bis DM 180/2010 → Circolare Ministero Giustizia 14 luglio 2015:  Difensore del chiamato in mediazione, iscritto come mediatore presso l’organismo prescelto dall’istante: opera il divieto  Non è possibile sottoscrivere tra le parti in mediazione accordi derogatori del divieto di cui all’art. 14-bis  L’organismo di mediazione deve rifiutare di ricevere le istanze di mediazioni nelle quali si profilano ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 14-bis
  • 42. L'Avvocato-mediatore e gli Avvocati in mediazione  Art. 14-bis DM 180/2010 → Circolare Ministero Giustizia 14 luglio 2015:  La ratio sottesa a tale norma risiede nell’esigenza di garantire la sussistenza dei requisiti di terzietà e imparzialità dell’organismo di mediazione e dei suoi mediatori  Deve ritenersi che l’art. 14-bis miri ad assicurare che l’attività di mediazione sia svolta da un soggetto che offra garanzie, anche sul piano dell’apparenza, di indipendenza e terzietà
  • 43. L'Avvocato-mediatore e gli Avvocati in mediazione  Art. 6 Cod. deont. forense (Dovere di evitare incompatibilità): “2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”  Art. 9 (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza): “1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”
  • 44. L'Avvocato-mediatore e gli Avvocati in mediazione  Alla luce dell’art.14-bis DM 180/10, nel verbale di mediazione dell’Organismo forense di Urbino viene richiesto agli Avvocati di parte di rendere la seguente dichiarazione: “Gli avvocati presenti dichiarano che non sussistono ragioni di loro incompatibilità nei confronti dell’Organismo di mediazione ai sensi dell’art. 14-bis DM 180/2010, sotto la propria esclusiva responsabilità”
  • 45. L'Avvocato-mediatore: il DM 180/2010  Art. 14-bis DM 180/2010 Incompatibilità e conflitti di interesse:  Non puo' assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti e' assistita o e' stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile
  • 46. L'Avvocato-mediatore: il DM 180/2010  Art. 14-bis DM 180/2010 Incompatibilità e conflitti di interesse:  Chi ha svolto l'incarico di mediatore non puo' intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali
  • 47. L'Avvocato-arbitro: art. 61 Cod. deont.  1. L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza  2. L’avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito
  • 48. L'Avvocato-arbitro: art. 61 Cod. deont.  3. L’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.  In ogni caso l’avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico
  • 49. L'Avvocato-arbitro: art. 61 Cod. deont.  4. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo
  • 50. L'Avvocato-arbitro: art. 61 Cod. deont.  5. L’avvocato nella veste di arbitro: a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale; b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento; c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti
  • 51. L'Avvocato-arbitro: art. 61 Cod. deont.  6. L’avvocato che ha svolto l’incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti: a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso  7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali
  • 52. L'Avvocato-arbitro: art. 61 Cod. deont.  8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.  La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno
  • 53. Svolgimento del procedimento di mediazione  Occorre integrare le previsioni del D.lgs. 28/2010 con quanto previsto dal Regolamento dell’Organismo di mediazione
  • 54. Doveri di lealtà e correttezza dell'Avvocato verso i Colleghi e le Istituzioni forensi (art. 19 Cod. deont.)  L’Avvocato deve mantenere nei confronti dei Colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà
  • 55. Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti (art. 52 Cod. deont. forense)  L’Avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di Colleghi, Magistrati, controparti o terzi  La violazione del divieto comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura
  • 56. Rapporti con i Magistrati (art. 53 Cod. deont. forense)  1. I rapporti con i Magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto  2. L’Avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il Giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del Collega avversario  4. L’Avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i Magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l’esistenza di tali rapporti
  • 57. Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e c.t. (art. 54 Cod. deont. forense)  I divieti e doveri di cui all’art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell’Avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d’ufficio e della controparte  La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura
  • 58. Svolgimento del procedimento di mediazione  Art. 8 D.Lgs. 28/2010, modificato dal D. del fare:  Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato  Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalita' di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilita' di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento
  • 59. Svolgimento del procedimento di mediazione  Se dunque all’esito del primo incontro l’istante e la parte invitata alla mediazione che abbia aderito non sono d’accordo per proseguire oltre e svolgere le sessioni di mediazione, il procedimento si conclude immediatamente con verbale negativo per insussistenza di accordo sull’avvio e la condizione di procedibilità si considera avverata (?)  In tal caso, la spesa per le parti è limitata alle sole spese amministrative già versate
  • 60. Svolgimento del procedimento di mediazione  Nel caso le parti siano invece d’accordo per procedere con le sessioni di mediazione, il procedimento potrà proseguire  Da tale momento le parti saranno obbligate al pagamento delle spese di mediazione secondo la tariffa dell’Organismo, in aggiunta alle spese amministrative già versate  Le tariffe dell’Organismo forense di Urbino prevedono la possibilità di optare, su accordo delle parti, per il conveniente sistema di tariffazione “a incontro”
  • 61. Svolgimento del procedimento di mediazione  Art. 8 D.Lgs. 28/2010, modificato dal D. del fare:  Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo  Il mediatore si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia
  • 62. Confidenzialità del procedimento di mediazione  Artt. 9 (“Dovere di riservatezza”) e 10 (“Inutilizzabilità e segreto professionale”) D.Lgs. 28/2010  Art. 7 del Regolamento dell’Organismo:  “Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato, salvo quanto previsto nel presente regolamento. Solo su espresso accordo di tutte le parti del procedimento è possibile inserire stringate dichiarazioni nel verbale conclusivo”
  • 63. Dovere di segretezza e riservatezza dell’Avvocato (artt. 13 e 28 Cod. deont.)  L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali
  • 64. Conclusione del procedimento di mediazione  Art. 11 D.lgs. 28/2010, modificato dal D. del fare:  Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo  Se e' raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere
  • 65. Conclusione del procedimento di mediazione  Art. 11 D.lgs. 28/2010, modificato dal D. del fare:  Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato  L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento
  • 66. Conclusione del procedimento di mediazione  Art. 11 D.lgs. 28/2010, modificato dal D. del fare:  Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della (eventuale) proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione
  • 67. Conclusione del procedimento di mediazione  Art. 11 D.lgs. 28/2010, modificato dal D. del fare:  Il processo verbale e' depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono  In base al Regolamento dell’Organismo, il quale si e’ avvalso di una facolta’ concessa dal DM 180/2010, il rilascio del verbale avviene in ogni caso solo dopo il saldo delle indennita’ di mediazione dovute
  • 68. Verbale di conciliazione: efficacia esecutiva  Art. 12 D.lgs. 28/2010, modificato dal D. del fare:  Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale  Gli avvocati attestano e certificano la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico
  • 69. Verbale di conciliazione: efficacia esecutiva  Art. 12 D.lgs. 28/2010, modificato dal D. del fare:  In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico  Il verbale (omologato) costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale
  • 70. Verbale di conciliazione: efficacia esecutiva  Non vi è apposizione di formula esecutiva  Art. 12 D.L.vo 28/2010, come modificato dalla L. 162/2014: L'accordo di conciliazione deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile
  • 71. Alcune questioni emerse nella prassi e giurisprudenza  Presenza personale delle parti agli incontri di mediazione:  “il legale, nelle mediazioni c.d. obbligatorie, tanto quelle ex lege, ovvero per materia, ex art. 5, co. 1 bis, D.Lgs. 28/2010, quanto quelle iussu iudicis, relative a mediazioni demandate, ex art. 5, co. 2, D.Lgs. cit., ha una mera funzione di assistenza della parte comparsa e non di sua sostituzione e rappresentanza”; l’assenza della parte assistita determina l’improcedibilità della domanda (Trib. Pavia, ord. 14/09/2015)
  • 72. Alcune questioni emerse nella prassi e giurisprudenza  Presenza personale delle parti agli incontri di mediazione:  La mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti; il mediatore è tenuto a verbalizzare le eventuali assenze ingiustificate e quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare (Trib. Pavia, ord. 18/05/2015)
  • 73. Alcune questioni emerse nella prassi e giurisprudenza  Presenza personale delle parti agli incontri di mediazione:  “le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. ...”
  • 74. Alcune questioni emerse nella prassi e giurisprudenza  Presenza personale delle parti agli incontri di mediazione:  “... Invita, in ogni caso, il mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire ...”
  • 75. Alcune questioni emerse nella prassi e giurisprudenza  Presenza personale delle parti agli incontri di mediazione:  “... Invita, altresì, il mediatore a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, precisando che ogni documentazione a tal fine rilevante dovrà essere prodotta in giudizio dalla parte costituita entro la prossima udienza, allo scopo di consentire al giudice un’adeguata valutazione in vista delle determinazioni da assumere in caso di assenza ingiustificata delle parti al procedimento di mediazione ...”
  • 76. Alcune questioni emerse nella prassi e giurisprudenza  Presenza personale delle parti agli incontri di mediazione:  “... Prescrive, altresì, che - in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole - il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti ... ” (Trib. Vasto, ord. 23/06/2015)
  • 77. Alcune questioni emerse nella prassi e giurisprudenza  Effettività del procedimento di mediazione:  “per ‘mediazione’ [e dunque per ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità] si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente partecipando alla vera e propria procedura di mediazione”; “le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo” (Trib. Firenze, ord. 26/11/2014)
  • 78. Alcune questioni emerse nella prassi e giurisprudenza  Primo incontro, spese e rinvii → Art. 8 Regolamento Organismo forense Urbino:  All’esito del primo incontro il mediatore, chiarite alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione. La risposta delle parti all'invito viene riportata a verbale, con un semplice “sì” o “no”, distinguendo per ciascuna parte
  • 79. Alcune questioni emerse nella prassi e giurisprudenza  Primo incontro, spese e rinvii → Art. 8 Regolamento Organismo forense Urbino:  In caso di accordo di tutte le parti della controversia sull'avvio delle sessioni di mediazione, le parti medesime sono in ogni caso obbligate al versamento delle spese di mediazione dovute nel termine fissato dal mediatore, in solido tra loro, indipendentemente dall'esito del procedimento e anche se lo stesso venga abbandonato successivamente al primo incontro
  • 80. Alcune questioni emerse nella prassi e giurisprudenza  Primo incontro, spese e rinvii → Art. 8 Regolamento Organismo forense Urbino:  Il primo incontro di mediazione può essere differito, anche per la sua prosecuzione, per non più di una volta solo su espressa concorde richiesta di tutte le parti, adeguatamente motivata sulla base di impedimenti oggettivi, e comunque deve esaurirsi entro il termine di tre mesi dal deposito dell'istanza di mediazione. Tale ultimo termine può essere superato, in relazione al differimento per una sola volta del primo incontro, solo per comprovate eccezionali ragioni e solo su accordo delle parti accompagnato dall’assenso del mediatore e del responsabile dell'ODM
  • 81. Alcune questioni emerse nella prassi e giurisprudenza  Primo incontro, spese e rinvii → Art. 8 Regolamento Organismo forense Urbino:  Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all’incontro o della mancata partecipazione  Il mediatore, nel caso in cui vi sia accordo di tutte le parti della controversia sull'avvio delle sessioni di mediazione all'esito del primo incontro, dà corso immediatamente alle sessioni di mediazione (da considerarsi come incontro distinto) e/o può fissare uno o più incontri successivi. Eventuali richieste di rinvio delle sessioni di mediazione già fissate devono essere formulate su intesa di tutte le parti, devono essere motivate, e devono pervenire all'ODM con almeno cinque giorni di anticipo
  • 82. Alcune questioni emerse nella prassi e giurisprudenza  Raccolta gratuita on-line di giurisprudenza in materia di mediazione a cura di ADR Center: www.mondoadr.it/cms/giurisprudenza
  • 83. Prossime iniziative dell’Organismo forense di mediazione e arbitrato di Urbino  Attivazione del servizio di mediazione familiare, intesa come procedimento per il raggiungimento di accordi tra coniugi o conviventi finalizzati alla riorganizzazione dei legami familiari, in particolare nei casi di separazione personale, divorzio o cessazione della convivenza  Avviamento della procedura per l’accreditamento come organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012
  • 84. La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato) Grazie per l’attenzione Avv. Giuseppe Briganti E-mail: avv.briganti@gmail.com