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INNOVAZIONI: NUOVE INNOVAZIONI: NUOVE O O : UOO O : UO
TIPOLOGIE CONTRATTUALITIPOLOGIE CONTRATTUALI
Studio Legale Meterangelo & Partners 1
Sommario
 Contratti tipici e atipici
 N i di t tt ti i di i li Nozione di contratto atipico e disciplina
applicabilepp
 Il contratto “Consignment Stock”
 Il contratto “Vendor Management
Inventory”Inventory
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Contratti tipici ed atipici
I contratti “Consignment Stock” eI contratti Consignment Stock e
“Vendor Management Inventory”
rientrano nella categoria dei contratti
atipiciatipici.
Il nostro Ordinamento Giuridico prevedep
una netta distinzione tra contratti tipici
ed atipici
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Nozione di contratto tipico
• I primi, detti anche nominati, appartengono ad una
categoria di contratti che, ai fini dello loro validità ed
efficacia, seguono delle regole e comportamenti cheg g p
sono tassativamente indicati dalla legge e si
conformano ai principi e alle norme di carattereconformano ai principi e alle norme di carattere
generale che si applicano a tutti i tipi di contratti.
• Tipicità e tassatività possono anche essere non• Tipicità e tassatività possono anche essere non
presenti in modo contestuale nel medesimo
t tt i t i t t tticontratto in quanto possono sussistere contratti
tipici ma non tassativi.
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Nozione di contratto tipico
• Per cui per “tipicità” si indica l’insieme di tutte
quelle regole che compongono la disciplina del
singolo contratto tipico e si applicano se le parti,g p pp p
nell'ambito della loro autonomia contrattuale, non
ne hanno previste di diverse.ne hanno previste di diverse.
• In alcuni casi, sono previste, all'interno della
disciplina dei singoli contratti tipici delle normedisciplina dei singoli contratti tipici, delle norme
imperative che sono inderogabili, ovvero non
difi bili d ll timodificabili dalle parti.
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Nozione di contratto tipico
• Rientrano nella categoria dei contratti tipici, tra gli
altri, la vendita, la locazione, l’appalto, il trasporto, il
mutuo.
• Se si prende come esempio di contratto tipico il
trasporto si evince dall’art 1678 c c che “ è iltrasporto si evince dall art. 1678 c.c. che … è il
contratto con cui il vettore si obbliga, verso un
corrispettivo a trasferire persone o cose da uncorrispettivo, a trasferire persone o cose da un
luogo all’altro”.
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Nozione di contratto tipico
• Da un’attenta lettura di tale articolo è possibile
desumere quali siano i rapporti obbligatori nascenti
tra le parti, nonché le modalità di esecuzione e di
eventuale estinzione del contratto de quò.
• Innanzitutto la suddetta disposizione enuncia unaInnanzitutto, la suddetta disposizione enuncia una
precisa distinzione tra contratto di trasporto di
persone e contratto di trasporto di cosepersone e contratto di trasporto di cose.
• Gli articoli seguenti, poi, regolano le condotte delle
parti all’interno del predetto contratto stabilendo, in
primis, le responsabilità gravanti sul vettore.
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Nozione di contratto tipico
Si prevede, ad esempio, che:
- il vettore è responsabile dei sinistri causati alla persona
trasportata nonché della perdita o del danneggiamento di beni
t ti l i i t ( t 1681 )appartenenti al viaggiatore (ex art. 1681 c.c.);
- il vettore è gravato sia da una responsabilità di natura
contrattuale che extracontrattuale (ma nell’ipotesi di trasportocontrattuale che extracontrattuale (ma nell ipotesi di trasporto
amichevole, la responsabilità è solo di natura contrattuale);
se il trasporto è cumulativo ciascun vettore risponde- se il trasporto è cumulativo ciascun vettore risponde
nell'ambito del proprio percorso (ex art. 1682 c.c.);
inoltre secondo la disciplina generale relativa alle obbligazioni- inoltre, secondo la disciplina generale relativa alle obbligazioni,
il vettore è responsabile per l'inadempimento o per il ritardo
(ex art. 1218 c.c.).
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(ex art. 1218 c.c.).
Nozione di contratto tipico
• Le medesime disposizioni inerenti al contratto di
trasporto, poi, stabiliscono, tra l’altro, quali sono gli
oneri gravanti sul mittente, quali sono i documentig q
da fornire al vettore, come disciplinare l’eventuale
ipotesi di ritardo nella consegna, gli impedimentiipotesi di ritardo nella consegna, gli impedimenti
alla consegna, la responsabilità in caso di perdita e
avaria del bene oggetto di trasportoavaria del bene oggetto di trasporto.
Studio Legale Meterangelo & Partners 9
Nozione di contratto tipico
• I contratti atipici, invece, appartengono a quella
categoria di contratti che non sono espressamente
previsti e disciplinati dal Codice Civile ma sono creatip p
ad hoc dalle parti in base alle loro specifiche
esigenze di negoziazione e, in contrapposizione aiesigen e di nego ia ione e, in contrapposi ione ai
contratti tipici o nominati, vengono definiti anche
innominatiinnominati.
• L'esistenza di contratti atipici, quindi, sancisce uno
d i i i i b d l t di t i il idei principi base del nostro ordinamento civile, ossia
quello della autonomia contrattuale.
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Nozione di contratto tipico
• Con questa tipologia di contratti, infatti, le parti
possono agire liberamente senza restrizioni
scegliendo modalità e termini di realizzazione e dig
esecuzione del contratto stesso.
• Essi possono essere costituiti da elementi propri di• Essi possono essere costituiti da elementi propri di
diversi contratti tipici (ed in tal caso sono detti
contratti misti) oppure possono essere del tuttocontratti misti), oppure possono essere del tutto
indipendenti da altri modelli contrattuali
i t ti ( t tti i i )preesistenti (contratti sui generis).
Studio Legale Meterangelo & Partners 11
Nozione di contratto tipico
Ciò vale, in particolare, per alcuni tipi di contratti resi
i d l il d ll' i i à inecessari dal recente sviluppo dell'attività economica
come, ad esempio, il factoring, il catering, l'handling
i i di l d l b koppure i contratti di sale and lease back.
L’articolo di riferimento è l’art. 1322 del c.c. secondo cui
“le parti possono liberamente determinare il contenuto
del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme
corporative). Le parti possono anche concludere contratti
che non appartengono ad una disciplina particolare di
contratti purché siano diretti a realizzare interessi
meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico“.
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Contratti di Consignment Stock 
• La figura in questione rappresenta, come predetto, uno
dei contratti atipici del commercio italiano/estero di cui,dei contratti atipici del commercio italiano/estero di cui,
negli ultimi tempi, si registra una sempre più ampia
frequenza di utilizzo sia tra le piccole che tra le grandiq p g
imprese.
• Si tratta in sostanza di un contratto di fornitura conSi tratta in sostanza di un contratto di fornitura con
effetti traslativi differiti, in base al quale un soggetto (il
fornitore) trasferisce beni di sua proprietà presso unfornitore) trasferisce beni di sua proprietà presso un
deposito di un’altra azienda sua cliente dove i beni
vengono stoccati fino al momento in cui quest’ultima nevengono stoccati fino al momento in cui quest ultima ne
effettua il prelievo, momento dal quale viene a
determinarsi anche l’obbligo di pagamento
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determinarsi anche l obbligo di pagamento.
Contratti di Consignment Stock 
• Il compratore, di conseguenza, differisce il momento
dell’esborso finanziario, corrispondente al prezzo delle
merci, al momento del prelievo delle stesse dal
magazzino.
• Tramite l’accordo di Consignment Stock, l’azienda
cessionaria può, quindi, disporre immediatamente deicessionaria può, quindi, disporre immediatamente dei
beni di cui ha bisogno per il processo produttivo,
tenendoli a propria disposizione in un luogo vicino alletenendoli a propria disposizione in un luogo vicino alle
linee di produzione, così da poterli facilmente prelevare
in base alle sue esigenze, effettuando il pagamentobase a e sue es ge e, e ettua do paga e to
delle singole partite prelevate solo al momento in cui ne
avviene l’effettivo utilizzo.
Studio Legale Meterangelo & Partners 14
Contratti di Consignment Stock 
• La caratteristica principale dell’accordo di Consignment
Stock è costituita pertanto dal fatto che l’effetto
traslativo della proprietà si verifica per l’acquirente non
già al momento della consegna della fornitura al
cessionario, ma al momento del prelievo della stessa da
parte di quest’ultimo dai locali in cui è immagazzinata,
prelievo che può essere effettuato sia in blocco che a
più riprese, in base alle esigenze dell’azienda.
Studio Legale Meterangelo & Partners 15
Contratti di Consignment Stock 
• Oggi, grazie alle attuali tecnologie informatiche, chegg g g
consentono lo scambio elettronico di dati, il fornitore
può essere aggiornato continuamente e conp gg
immediatezza riguardo all’utilizzazione delle merci
fornite in conto Consignment Stock al proprio cliente, di
modo da poter provvedere con altrettanta
immediatezza alla fatturazione del venduto.
Studio Legale Meterangelo & Partners 16
Contratti di Consignment Stock 
• A prima vista, l’accordo di Consignment Stock
sembrerebbe presentare vantaggi per la sola azienda
concessionaria, dato che è quest’ultima a trarre i
maggiori benefici, sia sotto il profilo finanziario
(differimento della nascita dell’obbligo di pagamento al
momento dell’effettivo prelievo della merce), che
operativo (merce già a disposizione del cliente nel
proprio magazzino, il quale procede al suo acquisto solo
se e nel momento in cui essa è convenientemente
utilizzabile).
Studio Legale Meterangelo & Partners 17
Contratti di Consignment Stock 
• In realtà esso produce vantaggi anche a carico del
fornitore il quale ha innanzitutto la possibilità difornitore, il quale ha innanzitutto la possibilità di
conseguire notevoli risparmi sia dal punto di vista
produttivo che logistico attraverso l’invio di grossiproduttivo che logistico attraverso l invio di grossi
quantitativi di merce in luogo di una serie di invii a più
riprese di piccole partite ottimizzando e riducendo iriprese di piccole partite, ottimizzando e riducendo i
costi di gestione delle spedizioni ed ottenendo
significative economie di scala Inoltre gli consente unsignificative economie di scala. Inoltre, gli consente un
abbattimento del costo di immagazzinaggio dei prodotti
oggetto della fornitura essendo quest’ultimo onere dioggetto della fornitura, essendo quest ultimo onere di
fatto trasferito ai clienti, i quali devono provvedere allo
stoccaggio delle merci loro inviate
Studio Legale Meterangelo & Partners 18
stoccaggio delle merci loro inviate.
Contratti di Consignment Stock 
• Va infine tenuto conto anche del fatto che l’accordo in
questione consente ai fornitori di avere una migliore
percezione dell’esigenze dei propri clienti così da meglio
programmare le proprie forniture e di rifornirli con
maggiore rapidità con conseguente miglioramento del
proprio servizio.
Studio Legale Meterangelo & Partners 19
Contratti di Consignment Stock 
• Nell’ordinamento italiano esiste una particolare figura
contrattuale che presenta notevoli affinità con l’accordo
di Consignment Stock, rappresentata dal contratto
estimatorio (regolato dagli artt. 1556 ‐1558 cod. civ.), il
quale viene definito come quel contratto con cui " …una
parte consegna una o più cose mobili all'altra, e questa
si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose
nel termine stabilito".
Studio Legale Meterangelo & Partners 20
Contratti di Consignment Stock 
• L’elemento caratterizzante del contratto in questione è
rappresentato, quindi, dalla facoltà concessa
all’affidatario di una o più cose mobili di alienare nel
proprio interesse le cose ricevute e di restituire le
quantità rimaste invendute, senza che osti alla sua
configurazione la mancata esplicita previsione di un
termine per l’esercizio dell’indicata facoltà di
restituzione.
Studio Legale Meterangelo & Partners 21
Contratti di Consignment Stock 
• Il contratto estimatorio, dunque, al pari dell’accordo di
Consignment Stock consente, a chi riceve i beni, di
disporre di una scorta di prodotti senza dovere
sostenere impieghi finanziari sino al momento del loro
impiego (entrambi presuppongono dunque una
pluralità di movimentazioni di merce a fronte di un
unico trasferimento della proprietà).
Studio Legale Meterangelo & Partners 22
Contratti di Consignment Stock 
• Questa analogia tra i due contratti consente di
applicare, con gli opportuni adattamenti, molte delle
clausole tipiche del contratto estimatorio al contratto di
Consignment Stock.
Studio Legale Meterangelo & Partners 23
Contratti di Consignment Stock 
• In ambito Comunitario 
• In ambito extracomunitario
Studio Legale Meterangelo & Partners 24
Contratti di Consignment Stock 
In ambito ComunitarioIn ambito Comunitario
art. 39  comma1 del D.L. 331/1993
La norma prevede che gli effetti traslativi o costitutivi
della proprietà si considerano effettuati all’atto della
loro rivendita o prelievo, oppure se i beni non sono
restituiti anteriormente, alla scadenza di un termine
pattuito dalle parti e, in ogni caso, dopo un anno dal
ricevimento.
Studio Legale Meterangelo & Partners 25
Contratti di Consignment Stock 
In ambito Extracomunitario
RM 58 E/2005RM 58 E/2005
• L’Agenzia delle Entrate ha delineato la procedura da
bosservare per inviare i beni verso i paesi
extracomunitari in dipendenza di un contratto
kConsignment Stock.
• Per cui l’invio all’estero della merce costituisce solo
esportazione ai fini doganali ma non ai fini Iva.
• L’invio va effettuato con una proforma o documentip
simili nel quale la merce è valorizzata in base al
corrispettivo pattuito con il destinatario.
Studio Legale Meterangelo & Partners 26
p p
Il contratto
“V d M I ”“Vendor Management Inventory”
• Attraverso il VMI, il fornitore o produttore è
responsabile del mantenimento di un certo livello di
stock presso il cliente o distributore: il fornitore riceve
dal cliente, in maniera sistematica ed in tempo reale,
una serie di dati (in particolare, quelli relativi alle
vendite e ai livelli di stock) attraverso un EDI (electronic
data interface).
• È completa ed esclusiva responsabilità del fornitore
l'elaborazione di tali dati, la creazione ed il rispetto dei
piani di stock.
Studio Legale Meterangelo & Partners 27
Il contratto
“V d M I ”
• Nel VMI il cliente non ha quindi nessuna incombenza
“Vendor Management Inventory”
• Nel VMI il cliente non ha, quindi, nessuna incombenza
operativa per attività di inserimento ordini di
approvvigionamenti o redazione di piani diapprovvigionamenti o redazione di piani di
approvvigionamento ma tutto viene gestito dal fornitore
che di conseguenza in caso di rotture di stock si accollache, di conseguenza, in caso di rotture di stock, si accolla
responsabilità ed oneri.
• Generalmente il cliente acquista la merce al momento• Generalmente il cliente acquista la merce al momento
della consegna da parte del fornitore, ma non sono rari i
casi di VMI gestiti tramite Consignment Stock: in questocasi di VMI gestiti tramite Consignment Stock: in questo
caso il passaggio di proprietà della merce presso il cliente
avviene al momento del consumo/vendita a cliente finale
Studio Legale Meterangelo & Partners 28
avviene al momento del consumo/vendita a cliente finale.
Il contratto
“V d M I ”
È i lt ibil h il f it ti l t k
“Vendor Management Inventory”
• È inoltre possibile che il fornitore gestisca lo stock non
solo decidendo frequenza e dimensione degli
approvvigionamenti, ma prendendosi anche carico di unapp g , p
serie di attività di gestione del magazzino: dalla fornitura
di macchine per la distribuzione dei beni, alle attività di
stivaggio dal servizio di spedizione merce fino allastivaggio, dal servizio di spedizione merce fino alla
gestione "in toto" dello stoccaggio (comprensivo di conte
inventariali).
• Appare evidente come un passaggio da consignment stock
a VMI possa essere descritto come una situazione win‐
win: un miglioramento di processo di gestione delle scortewin: un miglioramento di processo di gestione delle scorte
in cui entrambi i partner traggono vantaggi.
Studio Legale Meterangelo & Partners 29
Il contratto
“V d M I ”
• Si considerino dapprima i benefici che il cliente può
“Vendor Management Inventory”
pp p
raggiungere attraverso questo passaggio:
‐ il rischio di rotture di stock viene totalmente
spostato sul fornitore ed il rischio di stock‐out si
riduce grazie alla riduzione dell'incertezza
generata dal dare completa visibilità al fornitoregenerata dal dare completa visibilità al fornitore
dei propri dati/piani di produzione/vendita;
lo stock medio è generalmente più basso con‐ lo stock medio è generalmente più basso con
conseguente minor utilizzo di superficie dei
magazzini e dei costi di gestione associati;g g ;
‐ riduzione dei costi di approvvigionamento e di
pianificazione;
Studio Legale Meterangelo & Partners 30
p ;
Il contratto
“V d M I ”
id i d li i i d ti d
“Vendor Management Inventory”
‐ riduzione degli errori, in precedenza generati da
attività non automaticamente interfacciate
(inserimento ordini);(inserimento ordini);
‐ il cliente può ragionevolmente attendersi una
qualità del servizio più alta da parte del fornitore:qualità del servizio più alta da parte del fornitore:
questo dovrebbe infatti agire come un vero
partner della filiera.
Studio Legale Meterangelo & Partners 31
Il contratto
“V d M I ”
Si id i i b fi i h il f it ò t
“Vendor Management Inventory”
• Si considerino ora i benefici che il fornitore può trarre
dal passaggio ad un VMI:
‐ il fornitore rispetto ad un Consignment Stockil fornitore, rispetto ad un Consignment Stock,
abbassa le giacenze medie. Si pensi ad un
fornitore che contemporaneamente gestisce
più clienti con il VMI: attraversopiù clienti con il VMI: attraverso
ottimizzazioni/trasferimenti merce può
ottimizzare i livelli complessivi di giacenze ep g
raggiungere più facilmente sinergie interne;
‐ avendo accesso ai dati di vendita del proprio
cliente può programmare meglio edcliente, può programmare meglio ed
accrescere l'accuratezza del proprio forecast;
Studio Legale Meterangelo & Partners 32
Il contratto
“V d M I ”
il flusso di informazione tramite EDI integrati
“Vendor Management Inventory”
‐ il flusso di informazione tramite EDI integrati
porta ad una riduzione degli errori (esempio,
errati ordini di acquisto);q );
‐ la costruzione di un rapporto di fidelizzazione
sempre crescente con il cliente: una volta
implementato il VMI la possibilità di tornareimplementato il VMI la possibilità di tornare
indietro esiste sempre, ma sarebbe senza dubbio
onerosa per il cliente.
Studio Legale Meterangelo & Partners 33
Conclusioni
Un passaggio da Consignment Stock a VMI sembra,
quindi, una tipica situazione in cui entrambe le partiq , p p
possono trarre vantaggi chiari e misurabili, tuttavia,
affinché questo passaggio si possa implementare, èq p gg p p ,
necessario che si realizzino delle condizioni chiare ed
inequivocabili da entrambe le parti.inequivocabili da entrambe le parti.
Sia il cliente che il fornitore devono essere disponibili a
scambiarsi in maniera trasparente i dati ci deve esserescambiarsi in maniera trasparente i dati, ci deve essere
la volontà di costruire un solido rapporto tra partner ed
entrambe le parti devono manifestare la volontà dientrambe le parti devono manifestare la volontà di
spingersi verso una crescente integrazione dei propri
i
Studio Legale Meterangelo & Partners 34
processi.
Conclusioni
Non è un caso che queste condizioni coincidano con
quelle necessarie affinché possa crescere il livello di
integrazione della supply chain e che i vantaggi di
processo complessivo siano ascrivibili ai tipici vantaggi di
una rete che cerca di evolversi verso una crescente
integrazione.g
Si pensi al miglioramento della velocità di processo,
all'incremento di efficienza complessiva (misurabileall incremento di efficienza complessiva (misurabile
come minor stock medio lungo la catena) o alla
riduzione della variabilità della domanda grazie ad unriduzione della variabilità della domanda grazie ad un
maggiore accuratezza del forecast (in altri termini, una
riduzione dell' "effetto frusta")
Studio Legale Meterangelo & Partners 35
riduzione dell effetto frusta ).
Conclusioni
In conclusione, non è da sottovalutare il seguente impatto
positivo che un VMI implementato con successo puòpositivo che un VMI implementato con successo può
generare sul processo di integrazione nella supply chain.
Nel VMI due anelli della catena di fornitura lavorano comeNel VMI due anelli della catena di fornitura lavorano come
partner e si scambiano dati per raggiungere mutui
benefici; un VMI gestito in maniera proficua può quindibenefici; un VMI gestito in maniera proficua può, quindi,
fungere da "volano" per altre sinergie sempre crescenti,
spingendo altri partner della filiera verso soluzioni più ospingendo altri partner della filiera verso soluzioni più o
meno simili e fungendo da chiave per scardinare la tipica
diffidenza che livelli crescenti di integrazione comporta ediffidenza che livelli crescenti di integrazione comporta e
che troppo spesso blocca, senza evidenti motivi,
l'implementazione di progetti win/win
Studio Legale Meterangelo & Partners 36
l implementazione di progetti win/win.
Ringraziamenti
Vi ringraziamo per l’attenzione e per qualsiasi
approfondimento potete contattare:pp p
Studio Legaleg
Avv. Gianluca Meterangelo 
Corso Buenos Aires n. 1
20124 Milano (Mi)
Tel: 02 20242021Tel: 02.20242021 
info@meterangelo.it
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INNOVAZIONI: NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

  • 1. INNOVAZIONI: NUOVE INNOVAZIONI: NUOVE O O : UOO O : UO TIPOLOGIE CONTRATTUALITIPOLOGIE CONTRATTUALI Studio Legale Meterangelo & Partners 1
  • 2. Sommario  Contratti tipici e atipici  N i di t tt ti i di i li Nozione di contratto atipico e disciplina applicabilepp  Il contratto “Consignment Stock”  Il contratto “Vendor Management Inventory”Inventory Studio Legale Meterangelo & Partners 2
  • 3. Contratti tipici ed atipici I contratti “Consignment Stock” eI contratti Consignment Stock e “Vendor Management Inventory” rientrano nella categoria dei contratti atipiciatipici. Il nostro Ordinamento Giuridico prevedep una netta distinzione tra contratti tipici ed atipici Studio Legale Meterangelo & Partners 3
  • 4. Nozione di contratto tipico • I primi, detti anche nominati, appartengono ad una categoria di contratti che, ai fini dello loro validità ed efficacia, seguono delle regole e comportamenti cheg g p sono tassativamente indicati dalla legge e si conformano ai principi e alle norme di carattereconformano ai principi e alle norme di carattere generale che si applicano a tutti i tipi di contratti. • Tipicità e tassatività possono anche essere non• Tipicità e tassatività possono anche essere non presenti in modo contestuale nel medesimo t tt i t i t t tticontratto in quanto possono sussistere contratti tipici ma non tassativi. Studio Legale Meterangelo & Partners 4
  • 5. Nozione di contratto tipico • Per cui per “tipicità” si indica l’insieme di tutte quelle regole che compongono la disciplina del singolo contratto tipico e si applicano se le parti,g p pp p nell'ambito della loro autonomia contrattuale, non ne hanno previste di diverse.ne hanno previste di diverse. • In alcuni casi, sono previste, all'interno della disciplina dei singoli contratti tipici delle normedisciplina dei singoli contratti tipici, delle norme imperative che sono inderogabili, ovvero non difi bili d ll timodificabili dalle parti. Studio Legale Meterangelo & Partners 5
  • 6. Nozione di contratto tipico • Rientrano nella categoria dei contratti tipici, tra gli altri, la vendita, la locazione, l’appalto, il trasporto, il mutuo. • Se si prende come esempio di contratto tipico il trasporto si evince dall’art 1678 c c che “ è iltrasporto si evince dall art. 1678 c.c. che … è il contratto con cui il vettore si obbliga, verso un corrispettivo a trasferire persone o cose da uncorrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all’altro”. Studio Legale Meterangelo & Partners 6
  • 7. Nozione di contratto tipico • Da un’attenta lettura di tale articolo è possibile desumere quali siano i rapporti obbligatori nascenti tra le parti, nonché le modalità di esecuzione e di eventuale estinzione del contratto de quò. • Innanzitutto la suddetta disposizione enuncia unaInnanzitutto, la suddetta disposizione enuncia una precisa distinzione tra contratto di trasporto di persone e contratto di trasporto di cosepersone e contratto di trasporto di cose. • Gli articoli seguenti, poi, regolano le condotte delle parti all’interno del predetto contratto stabilendo, in primis, le responsabilità gravanti sul vettore. Studio Legale Meterangelo & Partners 7
  • 8. Nozione di contratto tipico Si prevede, ad esempio, che: - il vettore è responsabile dei sinistri causati alla persona trasportata nonché della perdita o del danneggiamento di beni t ti l i i t ( t 1681 )appartenenti al viaggiatore (ex art. 1681 c.c.); - il vettore è gravato sia da una responsabilità di natura contrattuale che extracontrattuale (ma nell’ipotesi di trasportocontrattuale che extracontrattuale (ma nell ipotesi di trasporto amichevole, la responsabilità è solo di natura contrattuale); se il trasporto è cumulativo ciascun vettore risponde- se il trasporto è cumulativo ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso (ex art. 1682 c.c.); inoltre secondo la disciplina generale relativa alle obbligazioni- inoltre, secondo la disciplina generale relativa alle obbligazioni, il vettore è responsabile per l'inadempimento o per il ritardo (ex art. 1218 c.c.). Studio Legale Meterangelo & Partners 8 (ex art. 1218 c.c.).
  • 9. Nozione di contratto tipico • Le medesime disposizioni inerenti al contratto di trasporto, poi, stabiliscono, tra l’altro, quali sono gli oneri gravanti sul mittente, quali sono i documentig q da fornire al vettore, come disciplinare l’eventuale ipotesi di ritardo nella consegna, gli impedimentiipotesi di ritardo nella consegna, gli impedimenti alla consegna, la responsabilità in caso di perdita e avaria del bene oggetto di trasportoavaria del bene oggetto di trasporto. Studio Legale Meterangelo & Partners 9
  • 10. Nozione di contratto tipico • I contratti atipici, invece, appartengono a quella categoria di contratti che non sono espressamente previsti e disciplinati dal Codice Civile ma sono creatip p ad hoc dalle parti in base alle loro specifiche esigenze di negoziazione e, in contrapposizione aiesigen e di nego ia ione e, in contrapposi ione ai contratti tipici o nominati, vengono definiti anche innominatiinnominati. • L'esistenza di contratti atipici, quindi, sancisce uno d i i i i b d l t di t i il idei principi base del nostro ordinamento civile, ossia quello della autonomia contrattuale. Studio Legale Meterangelo & Partners 10
  • 11. Nozione di contratto tipico • Con questa tipologia di contratti, infatti, le parti possono agire liberamente senza restrizioni scegliendo modalità e termini di realizzazione e dig esecuzione del contratto stesso. • Essi possono essere costituiti da elementi propri di• Essi possono essere costituiti da elementi propri di diversi contratti tipici (ed in tal caso sono detti contratti misti) oppure possono essere del tuttocontratti misti), oppure possono essere del tutto indipendenti da altri modelli contrattuali i t ti ( t tti i i )preesistenti (contratti sui generis). Studio Legale Meterangelo & Partners 11
  • 12. Nozione di contratto tipico Ciò vale, in particolare, per alcuni tipi di contratti resi i d l il d ll' i i à inecessari dal recente sviluppo dell'attività economica come, ad esempio, il factoring, il catering, l'handling i i di l d l b koppure i contratti di sale and lease back. L’articolo di riferimento è l’art. 1322 del c.c. secondo cui “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative). Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ad una disciplina particolare di contratti purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico“. Studio Legale Meterangelo & Partners 12
  • 13. Contratti di Consignment Stock  • La figura in questione rappresenta, come predetto, uno dei contratti atipici del commercio italiano/estero di cui,dei contratti atipici del commercio italiano/estero di cui, negli ultimi tempi, si registra una sempre più ampia frequenza di utilizzo sia tra le piccole che tra le grandiq p g imprese. • Si tratta in sostanza di un contratto di fornitura conSi tratta in sostanza di un contratto di fornitura con effetti traslativi differiti, in base al quale un soggetto (il fornitore) trasferisce beni di sua proprietà presso unfornitore) trasferisce beni di sua proprietà presso un deposito di un’altra azienda sua cliente dove i beni vengono stoccati fino al momento in cui quest’ultima nevengono stoccati fino al momento in cui quest ultima ne effettua il prelievo, momento dal quale viene a determinarsi anche l’obbligo di pagamento Studio Legale Meterangelo & Partners 13 determinarsi anche l obbligo di pagamento.
  • 14. Contratti di Consignment Stock  • Il compratore, di conseguenza, differisce il momento dell’esborso finanziario, corrispondente al prezzo delle merci, al momento del prelievo delle stesse dal magazzino. • Tramite l’accordo di Consignment Stock, l’azienda cessionaria può, quindi, disporre immediatamente deicessionaria può, quindi, disporre immediatamente dei beni di cui ha bisogno per il processo produttivo, tenendoli a propria disposizione in un luogo vicino alletenendoli a propria disposizione in un luogo vicino alle linee di produzione, così da poterli facilmente prelevare in base alle sue esigenze, effettuando il pagamentobase a e sue es ge e, e ettua do paga e to delle singole partite prelevate solo al momento in cui ne avviene l’effettivo utilizzo. Studio Legale Meterangelo & Partners 14
  • 15. Contratti di Consignment Stock  • La caratteristica principale dell’accordo di Consignment Stock è costituita pertanto dal fatto che l’effetto traslativo della proprietà si verifica per l’acquirente non già al momento della consegna della fornitura al cessionario, ma al momento del prelievo della stessa da parte di quest’ultimo dai locali in cui è immagazzinata, prelievo che può essere effettuato sia in blocco che a più riprese, in base alle esigenze dell’azienda. Studio Legale Meterangelo & Partners 15
  • 16. Contratti di Consignment Stock  • Oggi, grazie alle attuali tecnologie informatiche, chegg g g consentono lo scambio elettronico di dati, il fornitore può essere aggiornato continuamente e conp gg immediatezza riguardo all’utilizzazione delle merci fornite in conto Consignment Stock al proprio cliente, di modo da poter provvedere con altrettanta immediatezza alla fatturazione del venduto. Studio Legale Meterangelo & Partners 16
  • 17. Contratti di Consignment Stock  • A prima vista, l’accordo di Consignment Stock sembrerebbe presentare vantaggi per la sola azienda concessionaria, dato che è quest’ultima a trarre i maggiori benefici, sia sotto il profilo finanziario (differimento della nascita dell’obbligo di pagamento al momento dell’effettivo prelievo della merce), che operativo (merce già a disposizione del cliente nel proprio magazzino, il quale procede al suo acquisto solo se e nel momento in cui essa è convenientemente utilizzabile). Studio Legale Meterangelo & Partners 17
  • 18. Contratti di Consignment Stock  • In realtà esso produce vantaggi anche a carico del fornitore il quale ha innanzitutto la possibilità difornitore, il quale ha innanzitutto la possibilità di conseguire notevoli risparmi sia dal punto di vista produttivo che logistico attraverso l’invio di grossiproduttivo che logistico attraverso l invio di grossi quantitativi di merce in luogo di una serie di invii a più riprese di piccole partite ottimizzando e riducendo iriprese di piccole partite, ottimizzando e riducendo i costi di gestione delle spedizioni ed ottenendo significative economie di scala Inoltre gli consente unsignificative economie di scala. Inoltre, gli consente un abbattimento del costo di immagazzinaggio dei prodotti oggetto della fornitura essendo quest’ultimo onere dioggetto della fornitura, essendo quest ultimo onere di fatto trasferito ai clienti, i quali devono provvedere allo stoccaggio delle merci loro inviate Studio Legale Meterangelo & Partners 18 stoccaggio delle merci loro inviate.
  • 19. Contratti di Consignment Stock  • Va infine tenuto conto anche del fatto che l’accordo in questione consente ai fornitori di avere una migliore percezione dell’esigenze dei propri clienti così da meglio programmare le proprie forniture e di rifornirli con maggiore rapidità con conseguente miglioramento del proprio servizio. Studio Legale Meterangelo & Partners 19
  • 20. Contratti di Consignment Stock  • Nell’ordinamento italiano esiste una particolare figura contrattuale che presenta notevoli affinità con l’accordo di Consignment Stock, rappresentata dal contratto estimatorio (regolato dagli artt. 1556 ‐1558 cod. civ.), il quale viene definito come quel contratto con cui " …una parte consegna una o più cose mobili all'altra, e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito". Studio Legale Meterangelo & Partners 20
  • 21. Contratti di Consignment Stock  • L’elemento caratterizzante del contratto in questione è rappresentato, quindi, dalla facoltà concessa all’affidatario di una o più cose mobili di alienare nel proprio interesse le cose ricevute e di restituire le quantità rimaste invendute, senza che osti alla sua configurazione la mancata esplicita previsione di un termine per l’esercizio dell’indicata facoltà di restituzione. Studio Legale Meterangelo & Partners 21
  • 22. Contratti di Consignment Stock  • Il contratto estimatorio, dunque, al pari dell’accordo di Consignment Stock consente, a chi riceve i beni, di disporre di una scorta di prodotti senza dovere sostenere impieghi finanziari sino al momento del loro impiego (entrambi presuppongono dunque una pluralità di movimentazioni di merce a fronte di un unico trasferimento della proprietà). Studio Legale Meterangelo & Partners 22
  • 23. Contratti di Consignment Stock  • Questa analogia tra i due contratti consente di applicare, con gli opportuni adattamenti, molte delle clausole tipiche del contratto estimatorio al contratto di Consignment Stock. Studio Legale Meterangelo & Partners 23
  • 24. Contratti di Consignment Stock  • In ambito Comunitario  • In ambito extracomunitario Studio Legale Meterangelo & Partners 24
  • 25. Contratti di Consignment Stock  In ambito ComunitarioIn ambito Comunitario art. 39  comma1 del D.L. 331/1993 La norma prevede che gli effetti traslativi o costitutivi della proprietà si considerano effettuati all’atto della loro rivendita o prelievo, oppure se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza di un termine pattuito dalle parti e, in ogni caso, dopo un anno dal ricevimento. Studio Legale Meterangelo & Partners 25
  • 26. Contratti di Consignment Stock  In ambito Extracomunitario RM 58 E/2005RM 58 E/2005 • L’Agenzia delle Entrate ha delineato la procedura da bosservare per inviare i beni verso i paesi extracomunitari in dipendenza di un contratto kConsignment Stock. • Per cui l’invio all’estero della merce costituisce solo esportazione ai fini doganali ma non ai fini Iva. • L’invio va effettuato con una proforma o documentip simili nel quale la merce è valorizzata in base al corrispettivo pattuito con il destinatario. Studio Legale Meterangelo & Partners 26 p p
  • 27. Il contratto “V d M I ”“Vendor Management Inventory” • Attraverso il VMI, il fornitore o produttore è responsabile del mantenimento di un certo livello di stock presso il cliente o distributore: il fornitore riceve dal cliente, in maniera sistematica ed in tempo reale, una serie di dati (in particolare, quelli relativi alle vendite e ai livelli di stock) attraverso un EDI (electronic data interface). • È completa ed esclusiva responsabilità del fornitore l'elaborazione di tali dati, la creazione ed il rispetto dei piani di stock. Studio Legale Meterangelo & Partners 27
  • 28. Il contratto “V d M I ” • Nel VMI il cliente non ha quindi nessuna incombenza “Vendor Management Inventory” • Nel VMI il cliente non ha, quindi, nessuna incombenza operativa per attività di inserimento ordini di approvvigionamenti o redazione di piani diapprovvigionamenti o redazione di piani di approvvigionamento ma tutto viene gestito dal fornitore che di conseguenza in caso di rotture di stock si accollache, di conseguenza, in caso di rotture di stock, si accolla responsabilità ed oneri. • Generalmente il cliente acquista la merce al momento• Generalmente il cliente acquista la merce al momento della consegna da parte del fornitore, ma non sono rari i casi di VMI gestiti tramite Consignment Stock: in questocasi di VMI gestiti tramite Consignment Stock: in questo caso il passaggio di proprietà della merce presso il cliente avviene al momento del consumo/vendita a cliente finale Studio Legale Meterangelo & Partners 28 avviene al momento del consumo/vendita a cliente finale.
  • 29. Il contratto “V d M I ” È i lt ibil h il f it ti l t k “Vendor Management Inventory” • È inoltre possibile che il fornitore gestisca lo stock non solo decidendo frequenza e dimensione degli approvvigionamenti, ma prendendosi anche carico di unapp g , p serie di attività di gestione del magazzino: dalla fornitura di macchine per la distribuzione dei beni, alle attività di stivaggio dal servizio di spedizione merce fino allastivaggio, dal servizio di spedizione merce fino alla gestione "in toto" dello stoccaggio (comprensivo di conte inventariali). • Appare evidente come un passaggio da consignment stock a VMI possa essere descritto come una situazione win‐ win: un miglioramento di processo di gestione delle scortewin: un miglioramento di processo di gestione delle scorte in cui entrambi i partner traggono vantaggi. Studio Legale Meterangelo & Partners 29
  • 30. Il contratto “V d M I ” • Si considerino dapprima i benefici che il cliente può “Vendor Management Inventory” pp p raggiungere attraverso questo passaggio: ‐ il rischio di rotture di stock viene totalmente spostato sul fornitore ed il rischio di stock‐out si riduce grazie alla riduzione dell'incertezza generata dal dare completa visibilità al fornitoregenerata dal dare completa visibilità al fornitore dei propri dati/piani di produzione/vendita; lo stock medio è generalmente più basso con‐ lo stock medio è generalmente più basso con conseguente minor utilizzo di superficie dei magazzini e dei costi di gestione associati;g g ; ‐ riduzione dei costi di approvvigionamento e di pianificazione; Studio Legale Meterangelo & Partners 30 p ;
  • 31. Il contratto “V d M I ” id i d li i i d ti d “Vendor Management Inventory” ‐ riduzione degli errori, in precedenza generati da attività non automaticamente interfacciate (inserimento ordini);(inserimento ordini); ‐ il cliente può ragionevolmente attendersi una qualità del servizio più alta da parte del fornitore:qualità del servizio più alta da parte del fornitore: questo dovrebbe infatti agire come un vero partner della filiera. Studio Legale Meterangelo & Partners 31
  • 32. Il contratto “V d M I ” Si id i i b fi i h il f it ò t “Vendor Management Inventory” • Si considerino ora i benefici che il fornitore può trarre dal passaggio ad un VMI: ‐ il fornitore rispetto ad un Consignment Stockil fornitore, rispetto ad un Consignment Stock, abbassa le giacenze medie. Si pensi ad un fornitore che contemporaneamente gestisce più clienti con il VMI: attraversopiù clienti con il VMI: attraverso ottimizzazioni/trasferimenti merce può ottimizzare i livelli complessivi di giacenze ep g raggiungere più facilmente sinergie interne; ‐ avendo accesso ai dati di vendita del proprio cliente può programmare meglio edcliente, può programmare meglio ed accrescere l'accuratezza del proprio forecast; Studio Legale Meterangelo & Partners 32
  • 33. Il contratto “V d M I ” il flusso di informazione tramite EDI integrati “Vendor Management Inventory” ‐ il flusso di informazione tramite EDI integrati porta ad una riduzione degli errori (esempio, errati ordini di acquisto);q ); ‐ la costruzione di un rapporto di fidelizzazione sempre crescente con il cliente: una volta implementato il VMI la possibilità di tornareimplementato il VMI la possibilità di tornare indietro esiste sempre, ma sarebbe senza dubbio onerosa per il cliente. Studio Legale Meterangelo & Partners 33
  • 34. Conclusioni Un passaggio da Consignment Stock a VMI sembra, quindi, una tipica situazione in cui entrambe le partiq , p p possono trarre vantaggi chiari e misurabili, tuttavia, affinché questo passaggio si possa implementare, èq p gg p p , necessario che si realizzino delle condizioni chiare ed inequivocabili da entrambe le parti.inequivocabili da entrambe le parti. Sia il cliente che il fornitore devono essere disponibili a scambiarsi in maniera trasparente i dati ci deve esserescambiarsi in maniera trasparente i dati, ci deve essere la volontà di costruire un solido rapporto tra partner ed entrambe le parti devono manifestare la volontà dientrambe le parti devono manifestare la volontà di spingersi verso una crescente integrazione dei propri i Studio Legale Meterangelo & Partners 34 processi.
  • 35. Conclusioni Non è un caso che queste condizioni coincidano con quelle necessarie affinché possa crescere il livello di integrazione della supply chain e che i vantaggi di processo complessivo siano ascrivibili ai tipici vantaggi di una rete che cerca di evolversi verso una crescente integrazione.g Si pensi al miglioramento della velocità di processo, all'incremento di efficienza complessiva (misurabileall incremento di efficienza complessiva (misurabile come minor stock medio lungo la catena) o alla riduzione della variabilità della domanda grazie ad unriduzione della variabilità della domanda grazie ad un maggiore accuratezza del forecast (in altri termini, una riduzione dell' "effetto frusta") Studio Legale Meterangelo & Partners 35 riduzione dell effetto frusta ).
  • 36. Conclusioni In conclusione, non è da sottovalutare il seguente impatto positivo che un VMI implementato con successo puòpositivo che un VMI implementato con successo può generare sul processo di integrazione nella supply chain. Nel VMI due anelli della catena di fornitura lavorano comeNel VMI due anelli della catena di fornitura lavorano come partner e si scambiano dati per raggiungere mutui benefici; un VMI gestito in maniera proficua può quindibenefici; un VMI gestito in maniera proficua può, quindi, fungere da "volano" per altre sinergie sempre crescenti, spingendo altri partner della filiera verso soluzioni più ospingendo altri partner della filiera verso soluzioni più o meno simili e fungendo da chiave per scardinare la tipica diffidenza che livelli crescenti di integrazione comporta ediffidenza che livelli crescenti di integrazione comporta e che troppo spesso blocca, senza evidenti motivi, l'implementazione di progetti win/win Studio Legale Meterangelo & Partners 36 l implementazione di progetti win/win.