SlideShare a Scribd company logo
Strategie di internazionalizzazione:
differenti approcci per differenti mercati
!
!
!
Avv. Giacinto Tommasini
tommasini@tommasinimarinelli.it
!
it.linkedin.com/in/giacintotommasini/

https://twitter.com/gtomma70

https://tommasinimartinelli.wordpress.com

gtommasini.branded.me

https://www.facebook.com/tommasinimartinelli
I modi per affacciarsi su un nuovo Paese o consolidarvi la presenza: Contratti, Joint
Ventures, Società
!
Contratti: tipologie; modalità di redazione; clausole tipiche
!
Joint Ventures: distintinzione tra contrattuali e societarie; clausole minime; vantaggi
nell’utilizzo delle prime
!
Società: costituirne una nuova o parteciparne una esistente; i passi salienti di
un’operazione societaria: MoU, Due Diligence, Patti Parasociali
Affacciarsi su un Paese: i contratti
I contratti
I contratti internazionali sono il
primo livello di ingresso di molte
imprese sugli scenari
internazionali.
!
La difficoltà di muoversi in un
ambiente non familiare,
l’impossibilità in molti casi di
prevedere il ritmo di sviluppo
delle vendite, la necessità  di
cominciare a fare esperienza nel
modo meno rischioso, sono
elementi che spingono ad attuare
inizialmente un’attività di
esportazione di prodotti finiti, per
poi passare a forme più stabili di
presenza all’estero.
I contratti
internazionali:
una definizione
Sono quei contratti che
presentano legami, in senso
tecnico collegamenti, con territori
sottoposti all’autorità di Stati
diversi, quindi governati da
sistemi giuridici differenti.
!
Il diritto non è riuscito tenere il
passo con gli sviluppi
dell’economia e l’ambito
transnazionale non dispone di un
autonomo sistema di norme in
grado di rispondere
adeguatamente le esigenze di chi
opera in tale contesto.
Le problematiche
connesse a tale
elemento di estraneità
Un aspetto chiave riguardante il
contratto internazionale è la
scelta del diritto, vale a dire
l’individuazione delle norme
sostanziali che dovranno
disciplinare il contratto
internazionale.
La possibile fonte di
regolamentazione
Legge nazionale,
!
Convenzioni Internazionali (per tutte,
United Nations Convention on
Contracts for the International Sale
of Goods - Vienna, 1980, CISG)
http://www.uncitral.org/uncitral/en/
uncitral_texts/sale_goods/
1980CISG.html
!
!
Regole predisposte da
organizzazioni internazionali (per
tutte Unidroit Principles of
International Commercial Contracts)
http://www.unidroit.org/
Un esempio dalla
Convenzione di Vienna,
1980
Section I. Delivery of the goods and
handing over of documents
!
Article 31
If the seller is not bound to deliver
the goods at any other particular
place, his obligation to deliver
consists:
!
(a) if the contract of sale involves
carriage of the goods, in handing
the goods over to the first carrier
for transmission to the buyer;
Un esempio da
Unidroit, 2010
ARTICLE 1.12
(Computation of time set by
parties)
(1) Official holidays or non-
business days occurring during a
period set by parties
for an act to be performed are
included in calculating the period.
Le premesse
Contengono tutto ciò che è
considerato utile per richiamare i
punti salienti che hanno
caratterizzato la negoziazione, gli
aspetti essenziali dell’affare e le
aspettative riposte dalle parti
nell’esecuzione del rapporto.
An example
The Executor forwarded to the
Contractor who accepted the offer
dated ❲〔º❳〕 in referral to selling of the ❲〔º❳〕
as well as the execution of construction
works of a ❲〔º❳〕 at its plant in ❲〔º❳〕,
!
On ❲〔º❳〕 the Parties approved and signed a
Preliminary Agreement for Supply
which laid down the framework of they
contractual relationships,
!
NOW THEREFORE, in consideration of
the mutual understandings and
covenants contained herein, and given
that the WHEREAS clauses as well as
any Exhibits attached hereto constitute
an integral and substantive part of this
Agreement.
“Definitions”
Una sorta di accurato glossario
dei termini utilizzati, da
raggruppare in un articolo
separato dell’atto.
An example
“Business” shall mean the
business as currently carried
out by the Company, i.e.
the business of manufacturing
and trading of ❲〔º❳〕
“Conditions
precedent” e “closing”
Le parti possono prevedere che
l’efficacia del contratto sia
sottoposta all’avverarsi di un certo
evento; tale condizione assume il
nome di condition precedent.
!
Nel caso in cui le parti rimandino il
perfezionamento dell’accordo ad un
momento successivo, il cd. closing
individua tale termine.
An example
Unless otherwise agreed in writing by the
parties, the Closing shall take place at ❲〔º❳〕 no
later than ❲〔º❳〕 (hereinafter referred to as the
“Closing Date”).
!
Either party may refuse to effectuate the
Closing in the event that: (i) The other party
will not have performed any of the
obligation which, under this Agreement,
must be performed by said other party
before or at Closing; (ii) A material breach of
any of the representations and warranties
given by one party to the other will have
occurred.
Clausola hardship
In corso di esecuzione del
contratto possono avvenire
fatti imprevedibili ed
eccezionali che determinano
un’eccessiva onerosità
sopravvenuta per una o per
entrambe le parti.
Documenti
precontrattuali
Le “lettere d’intenti” non
comportano obblighi per le parti, ma
pongono delle basi di avvio di
negoziazione.
!
Con il contratto preliminare i
contraenti assumono l’obbligo di
stipulare il contratto definitivo.
!
Cautele negli USA e in generale nei
Paesi di Common Law.
Accordi di segretezza
Con gli “accordi di segretezza”
le parti stabiliscono di non
diffondere notizie sull’accordo
da stipulare, durante le
trattative, ed a volte anche nella
fase di esecuzione del contratto,
indicando anche le sanzioni
An example
Each Party will keep secret and will
not disclose to any third party
(except subcontractors accepting a
like obligation of secrecy, and then
only to the extent necessary for the
performance of the subcontract) all
information given by the other in
connection with this Agreement, or
which becomes known through
performance of work under this
Agreement.
Le clausole penali
Le clausole penali
sostanzialmente prevedono il
pagamento di somme da parte
del contraente che ha violato
la disposizione contrattuale
nei confronti della parte
adempiente.
Esempio di clausola
penale
The parties acknowledge that each
of such a breach of the obligations
provided under this Article ❲〔º❳〕 by the
❲〔º❳〕 shall entitle the suffering Party to
the payment of a penalty as
liquidated damages in an amount
equal to € ❲〔º❳〕
Incoterms
!
Dizione esatta
“as per ICC Incoterms© 2010”
I termini sono stati raggruppati in quattro
diverse categorie di base
designate dalla lettera iniziale delle rispettive
sigle.
!
Tali sigle iniziano indicando l'unico termine
secondo il quale il venditore deve mettere a
disposizione del compratore la merce presso i
propri locali (il termine "E": EXW);
!
segue
il gruppo dei termini in base ai quali il
venditore deve consegnare la merce al vettore
nominato dal compratore (i termini "F": FCA,
FAS e FOB);
!
si continua con i termini in
base ai quali il venditore deve stipulare il
contratto di trasporto, ma non sopporta i
rischi
di perdita o di danni alla merce o le spese
addizionali derivanti da fatti avvenuti dopo
l'imbarco e la spedizione (i termini "C": CFR,
CIF, CPT e CIP);
!
infine ci sono i termini
secondo i quali il venditore deve sopportare
tutte le spese ed i rischi per portare le merci
fino al paese di destinazione (i termini "D":
DAF, DES, DEQ, DDU e DDP.
Agenzia e contratti affini
Tre profili di
intermediari di vendita
l’agente di commercio;
!
il concessionario di vendita;
!
i procacciatori d’affari e gli
intermediari occasionali.
L’agente
L’attività dell’agente consiste nella
promozione e la conclusione dei
contratti: il corrispettivo è
rappresentato dalla provvigione.
L’attività dell’agente, in particolare, si
svolge secondo due differenti modalità:
!
l’agente conclude l’affare direttamente
in nome e per conto dello stesso
produttore di cui ha la piena
rappresentanza: in questo caso l’agente
di commercio non si limita
semplicemente alla semplice
trasmissione degli ordini;
!
l’agente si limita a trasmettere gli ordini
ricevuti dai potenziali clienti: in questo
caso l’ultima decisione spetta al
fabbricante, che accetta l’ordine
ricevuto e dà mandato all’agente di
concludere l’affare o lo rifiuta.
La disciplina
dell’agenzia europea
Per quanto riguarda l’attività degli
agenti di commercio indipendenti, la
Direttiva dell’Unione Europea n. 86/653
del 1986 disciplina il coordinamento dei
diritti degli Stati membri, recepita da
tutti gli Stati aderenti all’Unione
Europea.
La Direttiva, pur avendo lo scopo di
rendere omogenee le varie normative
nazionali in materia, lascia ampi
margini ad ogni singolo Stato membro
di disciplinare in modo puntuale e più
favorevole alla categoria degli agenti di
commercio alcuni aspetti, come
l’indennità di Tfr ed il risarcimento dei
danni.
!
Per questo, prima di rapportarsi con un
agente straniero è sempre buona norma
conoscere con precisione le leggi del
suo Paese di provenienza alle quali, se
non diversamente indicato nel
contratto, si farà riferimento per il
trattamento e la disciplina del rapporto
con l’agente.
Il concessionario di
vendita
Anche il contratto di concessione di
vendita è molto diffuso nei rapporti con
i mercati esteri.
La sua caratteristica principale è la
presenza della figura del
concessionario, responsabile nel
territorio definito, che acquista per
rivendere successivamente in nome e
per conto proprio i prodotti del
fabbricante, che generalmente dà
l’esclusiva allo stesso concessionario.


La funzione principale del
concessionario, pertanto, è la
promozione e l’organizzazione delle
vendite dei prodotti su una determinata
area e si differenzia dall’agente in
quanto il suo ruolo non è quello di
promuovere la conclusione dei contratti
bensì di acquistare e rivendere i
prodotti.
Procacciatore ed
intermediari
occasionali
Per molti dei contratti internazionali
spesso le parti si affidano a
intermediari occasionali che di volta in
volta si propongono per la conclusione
dei contratti.
Molte di queste figure non hanno un
profilo giuridico ben definito e un
quadro di riferimento organico ed è
proprio per questo che è buona norma
osservare quattro regole di base:
!
definire i punti chiave onde evitare
eventuali future controversie;
!
precisare il ruolo occasionale del
rapporto privo di vincoli ed impegni 	
duraturi;
!
chiarire che il fabbricante è libero di
trattare con terzi e di nominare 	
agenti nel territorio in cui opera il
procacciatore;
!
stabilire che la provvigione spetta
soltanto sugli affari andati a buon fine e
promossi dal procacciatore.
Vendita internazionale
La ricerca di una
norma comune
La Commissione Europea, per
facilitare il commercio
intracomunitario, vuole introdurre
una normativa uniforme da utilizzare
per i contratti di vendita con
controparti di un altro paese
dell'Unione. Tale proposta di legge
potrebbe costituire uno strumento
utile per disciplinare in modo
uniforme, a livello europeo, le
vendite ai consumatori (B2C) e tra
imprese (B2B).
!
Nel 2010, ha definito il LIBRO VERDE
DELLA COMMISSIONE sulle opzioni
possibili in vista di un diritto
europeo dei contratti per i
consumatori e le imprese.
Princìpi di questa
nuova normativa
La legge europea sulla vendita,
composta da ben 186 articoli, disciplina
il contratto di vendita insieme alla
maggior parte delle problematiche
generali dei contratti come ad esempio,
responsabilità precontrattuale, vizi del
consenso.
!
Essa è stata concepita per la disciplina
dei rapporti tra imprese e consumatori e
tra imprese (piccole e medie),
attraverso la previsione di una serie di
norme applicabili in via generale.
Le responsabilità del
venditore
Le garanzie da offrire in caso di vendita
possono pesare molto, soprattutto in
termini economici, ed obbligare le
aziende non solo ad essere molto
attente alla qualità e alla sicurezza dei
propri prodotti, ma altresì a predisporre
una serie di comportamenti prudenziali
che impattano sulle modalità della
vendita e della presentazione del bene
venduto.
!
Sono due le direttive comunitarie
principali: la 1999/44/CE sulla vendita e
sulle garanzie concernenti i beni di
consumo e la 85/374/CEE, che prevede
e disciplina la responsabilità diretta del
produttore per i danni causati dal
carattere difettoso dei suoi prodotti.
Garanzia legale
Il diritto di garanzia legale regola
attraverso precise norme giuridiche le
pretese che l’acquirente può vantare nei
confronti del venditore in seguito alla
consegna di un prodotto difettoso o
dalle caratteristiche non conformi a
quanto previsto nel contratto.
!
La maggior parte degli ordinamenti
statali assimila al contratto di vendita
anche i contratti di permuta e di
somministrazione.
Garanzia commerciale
(o convenzionale)
La garanzia commerciale
(convenzionale) invece non ha origine
da una norma di legge e dunque non è
obbligatoria.
!
Viene normalmente prevista da parte
del produttore ed entra a far parte del
contratto di acquisto, divenendo
vincolante tra le parti.
!
Anche determinate promesse diffuse
attraverso messaggi pubblicitari
possono essere considerate un
elemento di garanzia commerciale. Il
produttore vi ricorre solitamente per
sottolineare le migliori caratteristiche
dei suoi prodotti, o per conquistarsi il
favore del consumatore evidenziando
un servizio migliore rispetto alla
concorrenza
Prevenire le controversie internazionali
!
I metodi alternativi
Con l’acronimo ADR (Alternative
Dispute Resolution) si indicano i
metodi alternativi di risoluzione
delle controversie che sempre più
stanno prendendo piede in tutto il
mondo assai utili per ovviare a
limiti e impacci della giustizia
ordinaria.
!
Tali metodi che permettono di
risolvere le liti con tempi e modi
differenti - alternativi, appunto -
rispetto al tribunale ordinario.
L’arbitrato
L'arbitrato è uno strumento con cui
risolvere liti civili e commerciali, in
ambito domestico e internazionale,
in alternativa alla via giudiziaria
ordinaria.
!
Caratteristica fondamentale
dell'arbitrato è che sono le parti a
scegliere i soggetti che
decideranno l’esito della lite: gli
arbitri, tecnici esperti nella materia
del contendere.
!
In caso di controversia è possibile
utilizzare l’arbitrato se le parti
hanno inserito nel proprio contratto
una clausola arbitrale, oppure se
hanno redatto un compromesso,
una volta che la lite sia insorta.
Mediazione
La mediazione è lo strumento
usato da imprese e privati per
risolvere ogni tipo di controversia
in ambito civile e commerciale,
senza limiti di valore, purché
vertente su diritti disponibili.
 
I soggetti coinvolti in una
controversia hanno la possibilità di
confrontarsi in un ambiente
neutrale e riservato, avanzare
proposte e costruire in piena
autonomia la soluzione al proprio
problema avvalendosi
dell'assistenza specializzata di un
mediatore indipendente e neutrale.
I vantaggi
dell’arbitrato (1)
Flessibilità: le parti possono
scegliere le regole procedurali cui
gli arbitri dovranno attenersi nel
giudicare: potranno, ad esempio,
determinare la sede e la lingua
dell'arbitrato, nonché stabilire le
norme che gli arbitri applicheranno
per decidere la controversia.
!
Competenza tecnica: la Camera,
nel caso in cui sia chiamata a
compiere la nomina, individua gli
arbitri che decideranno della
controversia tra professionisti
esperti nella materia oggetto della
lite e di comprovata esperienza
nella pratica arbitrale.
I vantaggi
dell’arbitrato (2)
Neutralità: a tutti gli arbitri, siano
essi nominati dalle parti o dal
Consiglio Arbitrale della Camera,
viene richiesta una dichiarazione di
indipendenza ("disclosure")
rispetto alle parti, ai loro difensori
ed alla materia del contendere
!
Rapidità: il Consiglio Arbitrale della
Camera vigila sulla durata del
procedimento monitorando
l'attività di arbitri e parti per
garantire una rapida soluzione
delle controversie.
I vantaggi
dell’arbitrato (3)
Efficacia: la Segreteria della
Camera effettua il controllo di
regolarità formale del lodo allo
scopo di ridurre al minimo le
possibilità di impugnazione;
!
Costi: al Regolamento della Camera
è allegato un tariffario, che rende
le spese di procedimento e gli
onorari degli arbitri
immediatamente conoscibili.
!
Riservatezza: tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento sono
tenuti, da Regolamento, a
osservare la riservatezza del
procedimento stesso e del lodo.
Clausole
compromissorie
Tutte le controversie derivanti dal
presente contratto o in relazione allo
stesso, saranno risolte mediante
arbitrato secondo il Regolamento
della Camera Arbitrale di***, da un
arbitro unico/tre arbitri***, nominato/i
in conformità a tale Regolamento”.
!
Any dispute arising out of or related to
the present contract shall be settled
by arbitration under the Rules of
the*** Chamber of Arbitration (the
Rules), by a sole arbitrator / three
arbitrators***, appointed in
accordance with the Rules.
!
Le parti possono inoltre indicare nella
clausola arbitrale: i. la legge
applicabile alla controversia, ove non
abbiano optato per un arbitrato di
equità; ii. la sede dell’arbitrato; iii. la
lingua dell’arbitrato.
Clausole
compromissorie miste
All disputes and differences which
may arise out between the parties are
to be settled by the parties in an
amicable way to the maximum
possible extent. If the agreement is
not reached in a reasonable time, all
the disputes and differences are to be
settled by the International Chamber
Arbitration within the Commerce and
Industry in ***, according to the
concerning rules.
!
In any case shall a Party have the
right to request provisional measures
and urgent remedies and to seek for
injunctive relief for the payment of
any sums due under this Agreement,
pursuant to the provisions of the***
Code of Civil Procedure, the Parties
elect the Court of *** as the Court
having exclusive jurisdiction.
Il coordinamento con
la legge regolatrice del
contratto
Il contratto potrà essere regolato, ai
sensi del Regolamento Roma I ovvero
della Convenzione di Roma, 1980, da
una delle seguenti norme:
!
1. Legge nazionale di una delle parti;
2. Legge nazionale terza;
3. Convenzione internazionale (ad
esempio Convenzione di Vienna
1980;
4. Principi internazionali (Unidroit,
2010).
!
Il contratto potrà essere sottoposto,
per porzioni diverse, a leggi diverse.
!
Resta inteso che è saggio sottoporre
al giudice che decide della
controversia una legge di cui egli
possa ragionevolmente conoscere.
Come avviare un
arbitrato (1)
il nome e il domicilio delle parti;
!
la descrizione della controversia;
!
l'indicazione delle domande e del
relativo valore economico;
!
la nomina dell'arbitro o le
indicazioni utili sul numero degli
arbitri e sulle modalità della loro
scelta;
!
l'eventuale indicazione dei mezzi di
prova richiesti a sostegno della
domanda e ogni documento che la
parte ritenga utile produrre.
Come avviare un
arbitrato (2)
l'eventuale indicazione sulle norme
applicabili al procedimento, sulle
norme applicabili al merito della
controversia, sulla sede e - sulla
lingua dell'arbitrato;
!
la procura conferita al difensore, se
questo è stato nominato;
la convenzione arbitrale.
Il riconoscimento delle
sentenze arbitrali
Per il riconoscimento dei lodi
arbitrali occorre aver cura di
considerare se il Paese della
controparte abbia ratificato, in
pieno o con riserve, la Convenzione
di New York del 1958.
Diversamente il lodo non
troverebbe forza esecutiva nel
Paese di destinazione.
!
Per controllare lo status delle
ratifiche:
(http://www.uncitral.org/uncitral/
en/uncitral_texts/arbitration/
NYConvention_status.html)
Quando ricorrere alla
mediazione
quando si ritiene importante
minimizzare i costi del contenzioso
in termini economici;
!
c'è interesse a mantenere un
rapporto commerciale con l'altra
parte;
!
si vuole evitare che informazioni
relative alla controversia diventino
di pubblico dominio;
!
la rapidità della risoluzione della
controversia è prioritaria;
!
la decisione della controversia, in
diritto, non è prioritaria per
l’azienda.
Mediazione Italia -
Cina
Italy-China Business Mediation
Centre (ICMBC) permette di affrontare
problem estremamente complessi in
modo collaborativo e informale,
mirando alla soddisfazione degli
interessi concreti delle parti.
!
Offre un luogo neutrale in cui dialogare,
nella massima riservatezza, e affrontare
i problemi comuni e mette a
disposizione la competenza di
conciliatori specificamente formati
nella gestione di contenziosi
commerciali, con particolare riguardo a
quelli italo-cinesi.
Mediazione Italia -
Turchia
La Camera di Commercio di
Istanbul e la Camera Arbitrale di
Milano, hanno dato vita a un
parternariato mirato all'offerta di
assistenza specialistica alle
aziende turche e italiane coinvolte
in controversie relative alle loro
relazioni commerciali.
Mediazione on line
Dal 1999 il Servizio di Conciliazione
della Camera Arbitrale di Milano offre
strumenti per la mediazione online.
!
La sperimentazione continua nel
campo dell'ODR (Online Dispute
Resolution) ha portato allo sviluppo di
due piattaforme per la mediazione
online oggi disponibili e sempre in
evoluzione.
!
Alla ricerca tecnologica si affiancano
l'attività di formazione per i mediatori
e di assistenza alle parti oltre alle
iniziative di collaborazione come
quella per la costituzione di una
piattaforma ODR europea.
!
Sono disponibili le piattaforme di
ConciliaCamera e RisolviOnLine.
Come avviare la
mediazione
il nome e il domicilio delle parti;
!
la descrizione della controversia;
!
l'indicazione delle domande e del
relativo valore economico;
!
l'eventuale indicazione dei mezzi di
prova richiesti a sostegno della
domanda e ogni documento che la
parte ritenga utile produrre.
Clausole di mediazione
Le parti sottoporranno tutte le
controversie derivanti dal presente
contratto o collegate ad esso - ivi
comprese quelle relative alla sua
interpretazione, validità, efficacia,
esecuzione e risoluzione - al
tentativo di mediazione secondo le
disposizioni del regolamento del
Servizio di conciliazione della
Camera Arbitrale di *** che le parti
espressamente dichiarano di
conoscere e di accettare
integralmente. Le parti si impegnano
a ricorrere alla mediazione prima di
iniziare qualsiasi procedimento
arbitrale o giudiziale.
Clausole di mediazione
e arbitrato
Le parti sottoporranno le
controversie derivanti dal presente
contratto o in relazione ad esso al
tentativo di mediazione previsto dal
Servizio di conciliazione della
Camera Arbitrale di***.
Nel caso in cui il tentativo fallisca
tutte le controversie derivanti dal
presente contratto o in relazione allo
stesso, saranno risolte mediante
arbitrato secondo il Regolamento
della Camera Arbitrale di***, da un
arbitro unico/tre arbitri***,
nominato/i in conformità a tale
Regolamento.
Mediation clause
In the event of a dispute arising out
of or relating to this contract,
including any question regarding its
existence, validity or termination,
the parties shall seek settlement of
that dispute by mediation in
accordance with the *** Mediation
Rules, which Rules are deemed to be
incorporated by reference into this
clause.
!
Mediation and
arbitration clause
In the event of a dispute arising out
of or relating to this contract,
including any question regarding its
existence, validity or termination,
the parties shall first seek
settlement of that dispute by
mediation in accordance with the ***
Mediation Rules, which Rules are
deemed to be incorporated by
reference into this clause.
If the dispute is not settled by
mediation within *** days of the
commencement of the mediation, or
such further period as the parties
shall agree in writing, the dispute
shall be referred to and finally
resolved by arbitration under the ***
Rules, which Rules are deemed to be
incorporated by reference into this
clause
Un confronto
Valore della controversia:
25.000,00 euro
!
!
ARBITRATO:
massimo costo: 4.200,00 euro
durata indicativa: 270 giorni
!
MEDIAZIONE:
massimo costo: 609,00 euro
durata indicativa: 30 giorni
!
TRIBUNALE ITALIANO:
30% del alore della controversia
(Fonte: Ministero di Giustizia,
2013):
7.500,00 euro
durata indicativa: 1500 giorni (per
la sentenza di primo grado)
Dove risolvere le
controversie (1)
Camera Arbitrale di Milano
http://www.camera-arbitrale.it/it/
index.php
!
Vienna International Arbitral Centre
http://www.viac.eu/de/
!
Arbitration Institute of the Stockholm
Chamber of Commerce
http://www.sccinstitute.com
!
London Court of International Arbitration
http://www.lcia.org
!
Moscow Arbitration Court at the Chamber
of Commerce and Industry,
www.mostpp.ru/arb/Obraszy-ogovorok?
lang=en-us
Dove risolvere le
controversie (2)
Court of arbitration at the Polish Chamber
of Commerce in Warsaw, www.http://
sakig.pl
!
International Chamber of Commerce in
New York, www.iccwbo.org
!
Reconciliation and Arbitration System of
the Kuwait Chamber of Commerce and
Industry, www.kuwaitchamber.org.kw
!
China International Economic and Trade
Arbitration Commission, http://
www.cietac.org/index.cms
Le condizioni generali di vendita
!
!
Le condizioni generali:
!
regolare una generalità
di rapporti
!
Razionalizzare i rapporti
di chi è solito stipulare
numerosi contratti dello
stesso genere con una
serie indefinita di soggetti
!
!
Quale legge applicare
!
Legge italiana?
!
Leggi straniere?
!
Convenzioni
internazionali?
Una convenzione di
facile applicazione se
si vendono beni mobili
La Convenzione di
Vienna, 1980
Principi generali che
consentono alla parte
di determinare il
contenuto delle proprie
condizioni generali
Unidroit, 2010
!
Quando le condizioni
sono approvate?
!
Quando l’ordine richiama
le condizioni e non ci
sono controproposte di
sorta.
!
Qualche eccezione
!
Last shot rule: valgono le
condizioni dell’ultimo che le
invia,
!
First shot (Olanda): valgono
quelle del primo,
!
Knock out (USA): in caso di
difformità la contrattazione
‘salta’.
!
Le condizioni generali:
!
per essere efficaci
devono essere
conoscibili
!
Conoscibilità concreta
(a seconda dei casi
specifici)
Clausole vessatorie
(ossia particolarmente
onerose per una parte)
Oltre che conoscibili
vanno approvate
specificamente
!
Forma scritta
!
Non è necessaria per la
validità giuridica dei
rapporti, ma
indispensabile per dar ad
essi chiarezza e certezza
Passaggio di rischio
della merce
Al momento il cui il
compratore riceve la
merce o è messa a sua
disposizione (cfr
Incoterms)
Quando far valere i vizi
della merce
Salvo diversa previsione
(consigliata) al massimo
entro due anni dal
passaggio del rischio
Joint Ventures
Le Joint Ventures
Tale termine è comunemente
utilizzato nella prassi del
commercio internazionale per
identificare una vasta gamma di
ipotesi di collaborazione
strategica tra imprese, di durata
non breve, con le quali due o più
imprese si accordano per
svolgere in comune una qualche
attività imprenditoriale.
Joint Venture
Contrattuali
(contractual JV)
R&D agreement (per ricerca e
sviluppo);
!
teaming agreement;
!
consortium agreement (per
realizzare un certo progetto,
circoscritto e determinato).
Joint Ventures
Societarie (equity JV)
Limited function JV (per
realizzare un’attività comune,
quale ad esempio lo sviluppo di
un sito produttivo, per fornire
semilavorati solo ai venturer);
!
full function JV (quando viene
costituita una nuova società);
!
merger (quando, a seguito di
fusione, cessano le attività
autonome preesistenti).
Caratteristiche delle JV
contrattuali
Le JV contrattuali non danno luogo
alla creazione di un nuovo soggetto
giuridico, autonomo e distinto
rispetto alle parti (i venturer). Quindi
è uno strumento flessibile in grado
di assicurare alle parti:
!
assenza di particolari formalità (e
quindi velocità) nella costituzione;
!
un’immediata trasparenza fiscale in
quanto l’impatto fiscale è assorbito
direttamente da ciascun partner;
!
una più facile uscita qualora uno o
entrambi i venturer si trovino nella
necessità di risolvere
anticipatamente il loro rapporto.
!
La JV contrattuale rappresenta un
buon elemento d’avvio, seppure più
strutturata di un semplice contratto,
per iniziare a operare su un mercato
nuovo.
Cosa indicare nel
contratto di JV
identificazione chiara delle parti;
!
identificazione del progetto e
ruolo di ciascuna parte in esso;
!
il timing;
!
la ripartizione de costi e degli
investimenti e quindi dei profitti e
delle perdite;
!
la gestione;
!
il leader;
ripartizione delle eventuali
!
responsabilità verso i terzi;
esclusività e non concorrenza;
durata e risoluzione;
!
legge applicabile e modo per
risolvere le controversie.
Società
I passaggi minimi di
un’operazione
societaria
la fase della fattibilità: si individua il
potenziale partner e si ipotizza la
possibile struttura per veicolare la
collaborazione; iniziano gli scambi di
informazioni confidenziali. Si redigono
le letter of intent e i confidentiality
agreement;
!
la fase della negoziazione: i partner
definiscono la struttura organizzativa
e le regole di gestione. Si redige il
memorandum of understanding;
!
la fase dell’approvazione: si procede
alle dovute valutazioni economiche e
dei conferimenti e si procede alle
verifiche dell’antitrust.
Predisposizione della due diligence;
!
la fase della costituzione: si
costituisce la nuova società o si
partecipa quella esistente, redigendo
o adattando statuti e atti costitutivi e
gli eventuali patti parasociali.
Le società:
parteciparne una
esistente
L’acquisizione di partecipazioni
permette di norma alla società
acquirente di sviluppare
immediatamente nuove attività
economiche.
!
Vantaggi
brevi tempi di realizzazione
dell’investimento e di attivazione della
nuova attività;
!
la società acquirente può avvalersi
dello storico di quella di cui
acquisisce partecipazioni.
!
Svantaggi
resistenza al processo di integrazione
tecnico-operativa di aziende diverse
(strutture organizzative e produttive
diverse, culture differenti, sistemi
informativi e linguaggi difformi);
!
necessità di una due diligence molto
accurata.
Società: costituirne
una nuova
La costituzione di una società ex
novo, pur limitando i rischi tipici
dell’integrazione tecnico-operativa
di aziende diverse, non è operazione
semplice presentando una serie di
problematiche tipiche della fase
istituzionale:
!
l’attività da svolgere (mercati da
servire-prodotto da realizzare,
processi da implementare);
!
il profilo dimensionale;
!
le decisioni di finanziamento
(connesse al relativo fabbisogno);
!
l’impostazione della forma giuridica;
!
l’individuazione della localizzazione
più opportuna.
Vantaggi e svantaggi
di una nuova
costituzione
Vantaggi
limita i rischi tipici
dell’integrazione tecnico-
operativa di aziende diverse
consentendo al partner che
gestisce la nuova costituzione di
impostare la struttura operativa,
organizzativa e gestionale della
nuova società nell’ottica più
favorevole per la futura sinergia
dei rapporti.
!
Svantaggi
può importare costi nuovi per la
costituzione e la tenuta di una
società che devono essere
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operatività della neo-costituita;
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la fase della costituzione: si
costituisce la nuova società o si
partecipa quella esistente, redigendo
o adattando statuti e atti costitutivi e
gli eventuali patti parasociali.
Alcune definizioni dei
documenti citati
la letter of intent: è un documento che
delinea, con maggior o minor precisione
a seconda della fase in cui è redatto, gli
accordi di massima che caratterizzano
l’accordo;
!
il memorandum of understanding:
organizza la trattativa e pone già delle
questioni vincolanti per le parti; di
norma comprende accordi di
segretezza, di buona fede, di lock-out
(esclusività), una break-up fee, oltre a
tempi, modalità, spese, legge
applicabile e modi di soluzione delle
controversie
!
la due diligence: attività organizzata
finalizzata alla raccolta e alla verifica di
informazioni di natura patrimoniale,
finanziaria economica e gestionale,
strategica, fiscale, ambientale e
giuslavoristica relativamente ad una
certa operazione in modo da ottenere
come risultato finale una fotografia
particolareggiata della realtà in esame,
rilevando fattori di forza, debolezza e
enfatizzando i rischi possibili.
Nella valutazione
invece di una JV
societaria, al di là di
ogni considerazione
sull’affidabilità del
partner va considerato:
normativa in tema di investimenti
stranieri;
!
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conto capitale;
!
normativa in tema di trasferimento
della tecnologia;
!
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!
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!
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normativa in tema di sicurezza
ambientale;
!
normativa in tema di diritto del lavoro;
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tematiche legate al transfer pricing.
Questa presentazione ha scopo
informativo
!
Ne è consentita la divulgazione
purché sia citata la fonte
(Tommasini&Martinelli)
!
Appare poco saggio effettuare
investimenti o trattenersi dal farlo
senza prima avvalersi di adeguata
consulenza che tenga conto dei
fatti concreti e delle circostanze
specifiche
Avv. Giacinto Tommasini
it.linkedin.com/in/giacintotommasini/

https://twitter.com/gtomma70

https://tommasinimartinelli.wordpress.com

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Strategiedinternazionalizzazione

  • 1. Strategie di internazionalizzazione: differenti approcci per differenti mercati ! ! ! Avv. Giacinto Tommasini tommasini@tommasinimarinelli.it ! it.linkedin.com/in/giacintotommasini/ https://twitter.com/gtomma70 https://tommasinimartinelli.wordpress.com gtommasini.branded.me https://www.facebook.com/tommasinimartinelli
  • 2. I modi per affacciarsi su un nuovo Paese o consolidarvi la presenza: Contratti, Joint Ventures, Società ! Contratti: tipologie; modalità di redazione; clausole tipiche ! Joint Ventures: distintinzione tra contrattuali e societarie; clausole minime; vantaggi nell’utilizzo delle prime ! Società: costituirne una nuova o parteciparne una esistente; i passi salienti di un’operazione societaria: MoU, Due Diligence, Patti Parasociali
  • 3. Affacciarsi su un Paese: i contratti
  • 4. I contratti I contratti internazionali sono il primo livello di ingresso di molte imprese sugli scenari internazionali. ! La difficoltà di muoversi in un ambiente non familiare, l’impossibilità in molti casi di prevedere il ritmo di sviluppo delle vendite, la necessità  di cominciare a fare esperienza nel modo meno rischioso, sono elementi che spingono ad attuare inizialmente un’attività di esportazione di prodotti finiti, per poi passare a forme più stabili di presenza all’estero.
  • 5. I contratti internazionali: una definizione Sono quei contratti che presentano legami, in senso tecnico collegamenti, con territori sottoposti all’autorità di Stati diversi, quindi governati da sistemi giuridici differenti. ! Il diritto non è riuscito tenere il passo con gli sviluppi dell’economia e l’ambito transnazionale non dispone di un autonomo sistema di norme in grado di rispondere adeguatamente le esigenze di chi opera in tale contesto.
  • 6. Le problematiche connesse a tale elemento di estraneità Un aspetto chiave riguardante il contratto internazionale è la scelta del diritto, vale a dire l’individuazione delle norme sostanziali che dovranno disciplinare il contratto internazionale.
  • 7. La possibile fonte di regolamentazione Legge nazionale, ! Convenzioni Internazionali (per tutte, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - Vienna, 1980, CISG) http://www.uncitral.org/uncitral/en/ uncitral_texts/sale_goods/ 1980CISG.html ! ! Regole predisposte da organizzazioni internazionali (per tutte Unidroit Principles of International Commercial Contracts) http://www.unidroit.org/
  • 8. Un esempio dalla Convenzione di Vienna, 1980 Section I. Delivery of the goods and handing over of documents ! Article 31 If the seller is not bound to deliver the goods at any other particular place, his obligation to deliver consists: ! (a) if the contract of sale involves carriage of the goods, in handing the goods over to the first carrier for transmission to the buyer;
  • 9. Un esempio da Unidroit, 2010 ARTICLE 1.12 (Computation of time set by parties) (1) Official holidays or non- business days occurring during a period set by parties for an act to be performed are included in calculating the period.
  • 10. Le premesse Contengono tutto ciò che è considerato utile per richiamare i punti salienti che hanno caratterizzato la negoziazione, gli aspetti essenziali dell’affare e le aspettative riposte dalle parti nell’esecuzione del rapporto.
  • 11. An example The Executor forwarded to the Contractor who accepted the offer dated ❲〔º❳〕 in referral to selling of the ❲〔º❳〕 as well as the execution of construction works of a ❲〔º❳〕 at its plant in ❲〔º❳〕, ! On ❲〔º❳〕 the Parties approved and signed a Preliminary Agreement for Supply which laid down the framework of they contractual relationships, ! NOW THEREFORE, in consideration of the mutual understandings and covenants contained herein, and given that the WHEREAS clauses as well as any Exhibits attached hereto constitute an integral and substantive part of this Agreement.
  • 12. “Definitions” Una sorta di accurato glossario dei termini utilizzati, da raggruppare in un articolo separato dell’atto.
  • 13. An example “Business” shall mean the business as currently carried out by the Company, i.e. the business of manufacturing and trading of ❲〔º❳〕
  • 14. “Conditions precedent” e “closing” Le parti possono prevedere che l’efficacia del contratto sia sottoposta all’avverarsi di un certo evento; tale condizione assume il nome di condition precedent. ! Nel caso in cui le parti rimandino il perfezionamento dell’accordo ad un momento successivo, il cd. closing individua tale termine.
  • 15. An example Unless otherwise agreed in writing by the parties, the Closing shall take place at ❲〔º❳〕 no later than ❲〔º❳〕 (hereinafter referred to as the “Closing Date”). ! Either party may refuse to effectuate the Closing in the event that: (i) The other party will not have performed any of the obligation which, under this Agreement, must be performed by said other party before or at Closing; (ii) A material breach of any of the representations and warranties given by one party to the other will have occurred.
  • 16. Clausola hardship In corso di esecuzione del contratto possono avvenire fatti imprevedibili ed eccezionali che determinano un’eccessiva onerosità sopravvenuta per una o per entrambe le parti.
  • 17. Documenti precontrattuali Le “lettere d’intenti” non comportano obblighi per le parti, ma pongono delle basi di avvio di negoziazione. ! Con il contratto preliminare i contraenti assumono l’obbligo di stipulare il contratto definitivo. ! Cautele negli USA e in generale nei Paesi di Common Law.
  • 18. Accordi di segretezza Con gli “accordi di segretezza” le parti stabiliscono di non diffondere notizie sull’accordo da stipulare, durante le trattative, ed a volte anche nella fase di esecuzione del contratto, indicando anche le sanzioni
  • 19. An example Each Party will keep secret and will not disclose to any third party (except subcontractors accepting a like obligation of secrecy, and then only to the extent necessary for the performance of the subcontract) all information given by the other in connection with this Agreement, or which becomes known through performance of work under this Agreement.
  • 20. Le clausole penali Le clausole penali sostanzialmente prevedono il pagamento di somme da parte del contraente che ha violato la disposizione contrattuale nei confronti della parte adempiente.
  • 21. Esempio di clausola penale The parties acknowledge that each of such a breach of the obligations provided under this Article ❲〔º❳〕 by the ❲〔º❳〕 shall entitle the suffering Party to the payment of a penalty as liquidated damages in an amount equal to € ❲〔º❳〕
  • 22. Incoterms ! Dizione esatta “as per ICC Incoterms© 2010” I termini sono stati raggruppati in quattro diverse categorie di base designate dalla lettera iniziale delle rispettive sigle. ! Tali sigle iniziano indicando l'unico termine secondo il quale il venditore deve mettere a disposizione del compratore la merce presso i propri locali (il termine "E": EXW); ! segue il gruppo dei termini in base ai quali il venditore deve consegnare la merce al vettore nominato dal compratore (i termini "F": FCA, FAS e FOB); ! si continua con i termini in base ai quali il venditore deve stipulare il contratto di trasporto, ma non sopporta i rischi di perdita o di danni alla merce o le spese addizionali derivanti da fatti avvenuti dopo l'imbarco e la spedizione (i termini "C": CFR, CIF, CPT e CIP); ! infine ci sono i termini secondo i quali il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi per portare le merci fino al paese di destinazione (i termini "D": DAF, DES, DEQ, DDU e DDP.
  • 24. Tre profili di intermediari di vendita l’agente di commercio; ! il concessionario di vendita; ! i procacciatori d’affari e gli intermediari occasionali.
  • 25. L’agente L’attività dell’agente consiste nella promozione e la conclusione dei contratti: il corrispettivo è rappresentato dalla provvigione. L’attività dell’agente, in particolare, si svolge secondo due differenti modalità: ! l’agente conclude l’affare direttamente in nome e per conto dello stesso produttore di cui ha la piena rappresentanza: in questo caso l’agente di commercio non si limita semplicemente alla semplice trasmissione degli ordini; ! l’agente si limita a trasmettere gli ordini ricevuti dai potenziali clienti: in questo caso l’ultima decisione spetta al fabbricante, che accetta l’ordine ricevuto e dà mandato all’agente di concludere l’affare o lo rifiuta.
  • 26. La disciplina dell’agenzia europea Per quanto riguarda l’attività degli agenti di commercio indipendenti, la Direttiva dell’Unione Europea n. 86/653 del 1986 disciplina il coordinamento dei diritti degli Stati membri, recepita da tutti gli Stati aderenti all’Unione Europea. La Direttiva, pur avendo lo scopo di rendere omogenee le varie normative nazionali in materia, lascia ampi margini ad ogni singolo Stato membro di disciplinare in modo puntuale e più favorevole alla categoria degli agenti di commercio alcuni aspetti, come l’indennità di Tfr ed il risarcimento dei danni. ! Per questo, prima di rapportarsi con un agente straniero è sempre buona norma conoscere con precisione le leggi del suo Paese di provenienza alle quali, se non diversamente indicato nel contratto, si farà riferimento per il trattamento e la disciplina del rapporto con l’agente.
  • 27. Il concessionario di vendita Anche il contratto di concessione di vendita è molto diffuso nei rapporti con i mercati esteri. La sua caratteristica principale è la presenza della figura del concessionario, responsabile nel territorio definito, che acquista per rivendere successivamente in nome e per conto proprio i prodotti del fabbricante, che generalmente dà l’esclusiva allo stesso concessionario. 
 La funzione principale del concessionario, pertanto, è la promozione e l’organizzazione delle vendite dei prodotti su una determinata area e si differenzia dall’agente in quanto il suo ruolo non è quello di promuovere la conclusione dei contratti bensì di acquistare e rivendere i prodotti.
  • 28. Procacciatore ed intermediari occasionali Per molti dei contratti internazionali spesso le parti si affidano a intermediari occasionali che di volta in volta si propongono per la conclusione dei contratti. Molte di queste figure non hanno un profilo giuridico ben definito e un quadro di riferimento organico ed è proprio per questo che è buona norma osservare quattro regole di base: ! definire i punti chiave onde evitare eventuali future controversie; ! precisare il ruolo occasionale del rapporto privo di vincoli ed impegni duraturi; ! chiarire che il fabbricante è libero di trattare con terzi e di nominare agenti nel territorio in cui opera il procacciatore; ! stabilire che la provvigione spetta soltanto sugli affari andati a buon fine e promossi dal procacciatore.
  • 30. La ricerca di una norma comune La Commissione Europea, per facilitare il commercio intracomunitario, vuole introdurre una normativa uniforme da utilizzare per i contratti di vendita con controparti di un altro paese dell'Unione. Tale proposta di legge potrebbe costituire uno strumento utile per disciplinare in modo uniforme, a livello europeo, le vendite ai consumatori (B2C) e tra imprese (B2B). ! Nel 2010, ha definito il LIBRO VERDE DELLA COMMISSIONE sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese.
  • 31. Princìpi di questa nuova normativa La legge europea sulla vendita, composta da ben 186 articoli, disciplina il contratto di vendita insieme alla maggior parte delle problematiche generali dei contratti come ad esempio, responsabilità precontrattuale, vizi del consenso. ! Essa è stata concepita per la disciplina dei rapporti tra imprese e consumatori e tra imprese (piccole e medie), attraverso la previsione di una serie di norme applicabili in via generale.
  • 32. Le responsabilità del venditore Le garanzie da offrire in caso di vendita possono pesare molto, soprattutto in termini economici, ed obbligare le aziende non solo ad essere molto attente alla qualità e alla sicurezza dei propri prodotti, ma altresì a predisporre una serie di comportamenti prudenziali che impattano sulle modalità della vendita e della presentazione del bene venduto. ! Sono due le direttive comunitarie principali: la 1999/44/CE sulla vendita e sulle garanzie concernenti i beni di consumo e la 85/374/CEE, che prevede e disciplina la responsabilità diretta del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti.
  • 33. Garanzia legale Il diritto di garanzia legale regola attraverso precise norme giuridiche le pretese che l’acquirente può vantare nei confronti del venditore in seguito alla consegna di un prodotto difettoso o dalle caratteristiche non conformi a quanto previsto nel contratto. ! La maggior parte degli ordinamenti statali assimila al contratto di vendita anche i contratti di permuta e di somministrazione.
  • 34. Garanzia commerciale (o convenzionale) La garanzia commerciale (convenzionale) invece non ha origine da una norma di legge e dunque non è obbligatoria. ! Viene normalmente prevista da parte del produttore ed entra a far parte del contratto di acquisto, divenendo vincolante tra le parti. ! Anche determinate promesse diffuse attraverso messaggi pubblicitari possono essere considerate un elemento di garanzia commerciale. Il produttore vi ricorre solitamente per sottolineare le migliori caratteristiche dei suoi prodotti, o per conquistarsi il favore del consumatore evidenziando un servizio migliore rispetto alla concorrenza
  • 35. Prevenire le controversie internazionali
  • 36. ! I metodi alternativi Con l’acronimo ADR (Alternative Dispute Resolution) si indicano i metodi alternativi di risoluzione delle controversie che sempre più stanno prendendo piede in tutto il mondo assai utili per ovviare a limiti e impacci della giustizia ordinaria. ! Tali metodi che permettono di risolvere le liti con tempi e modi differenti - alternativi, appunto - rispetto al tribunale ordinario.
  • 37. L’arbitrato L'arbitrato è uno strumento con cui risolvere liti civili e commerciali, in ambito domestico e internazionale, in alternativa alla via giudiziaria ordinaria. ! Caratteristica fondamentale dell'arbitrato è che sono le parti a scegliere i soggetti che decideranno l’esito della lite: gli arbitri, tecnici esperti nella materia del contendere. ! In caso di controversia è possibile utilizzare l’arbitrato se le parti hanno inserito nel proprio contratto una clausola arbitrale, oppure se hanno redatto un compromesso, una volta che la lite sia insorta.
  • 38. Mediazione La mediazione è lo strumento usato da imprese e privati per risolvere ogni tipo di controversia in ambito civile e commerciale, senza limiti di valore, purché vertente su diritti disponibili.   I soggetti coinvolti in una controversia hanno la possibilità di confrontarsi in un ambiente neutrale e riservato, avanzare proposte e costruire in piena autonomia la soluzione al proprio problema avvalendosi dell'assistenza specializzata di un mediatore indipendente e neutrale.
  • 39. I vantaggi dell’arbitrato (1) Flessibilità: le parti possono scegliere le regole procedurali cui gli arbitri dovranno attenersi nel giudicare: potranno, ad esempio, determinare la sede e la lingua dell'arbitrato, nonché stabilire le norme che gli arbitri applicheranno per decidere la controversia. ! Competenza tecnica: la Camera, nel caso in cui sia chiamata a compiere la nomina, individua gli arbitri che decideranno della controversia tra professionisti esperti nella materia oggetto della lite e di comprovata esperienza nella pratica arbitrale.
  • 40. I vantaggi dell’arbitrato (2) Neutralità: a tutti gli arbitri, siano essi nominati dalle parti o dal Consiglio Arbitrale della Camera, viene richiesta una dichiarazione di indipendenza ("disclosure") rispetto alle parti, ai loro difensori ed alla materia del contendere ! Rapidità: il Consiglio Arbitrale della Camera vigila sulla durata del procedimento monitorando l'attività di arbitri e parti per garantire una rapida soluzione delle controversie.
  • 41. I vantaggi dell’arbitrato (3) Efficacia: la Segreteria della Camera effettua il controllo di regolarità formale del lodo allo scopo di ridurre al minimo le possibilità di impugnazione; ! Costi: al Regolamento della Camera è allegato un tariffario, che rende le spese di procedimento e gli onorari degli arbitri immediatamente conoscibili. ! Riservatezza: tutti i soggetti coinvolti nel procedimento sono tenuti, da Regolamento, a osservare la riservatezza del procedimento stesso e del lodo.
  • 42. Clausole compromissorie Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di***, da un arbitro unico/tre arbitri***, nominato/i in conformità a tale Regolamento”. ! Any dispute arising out of or related to the present contract shall be settled by arbitration under the Rules of the*** Chamber of Arbitration (the Rules), by a sole arbitrator / three arbitrators***, appointed in accordance with the Rules. ! Le parti possono inoltre indicare nella clausola arbitrale: i. la legge applicabile alla controversia, ove non abbiano optato per un arbitrato di equità; ii. la sede dell’arbitrato; iii. la lingua dell’arbitrato.
  • 43. Clausole compromissorie miste All disputes and differences which may arise out between the parties are to be settled by the parties in an amicable way to the maximum possible extent. If the agreement is not reached in a reasonable time, all the disputes and differences are to be settled by the International Chamber Arbitration within the Commerce and Industry in ***, according to the concerning rules. ! In any case shall a Party have the right to request provisional measures and urgent remedies and to seek for injunctive relief for the payment of any sums due under this Agreement, pursuant to the provisions of the*** Code of Civil Procedure, the Parties elect the Court of *** as the Court having exclusive jurisdiction.
  • 44. Il coordinamento con la legge regolatrice del contratto Il contratto potrà essere regolato, ai sensi del Regolamento Roma I ovvero della Convenzione di Roma, 1980, da una delle seguenti norme: ! 1. Legge nazionale di una delle parti; 2. Legge nazionale terza; 3. Convenzione internazionale (ad esempio Convenzione di Vienna 1980; 4. Principi internazionali (Unidroit, 2010). ! Il contratto potrà essere sottoposto, per porzioni diverse, a leggi diverse. ! Resta inteso che è saggio sottoporre al giudice che decide della controversia una legge di cui egli possa ragionevolmente conoscere.
  • 45. Come avviare un arbitrato (1) il nome e il domicilio delle parti; ! la descrizione della controversia; ! l'indicazione delle domande e del relativo valore economico; ! la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta; ! l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre.
  • 46. Come avviare un arbitrato (2) l'eventuale indicazione sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, sulla sede e - sulla lingua dell'arbitrato; ! la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato; la convenzione arbitrale.
  • 47. Il riconoscimento delle sentenze arbitrali Per il riconoscimento dei lodi arbitrali occorre aver cura di considerare se il Paese della controparte abbia ratificato, in pieno o con riserve, la Convenzione di New York del 1958. Diversamente il lodo non troverebbe forza esecutiva nel Paese di destinazione. ! Per controllare lo status delle ratifiche: (http://www.uncitral.org/uncitral/ en/uncitral_texts/arbitration/ NYConvention_status.html)
  • 48. Quando ricorrere alla mediazione quando si ritiene importante minimizzare i costi del contenzioso in termini economici; ! c'è interesse a mantenere un rapporto commerciale con l'altra parte; ! si vuole evitare che informazioni relative alla controversia diventino di pubblico dominio; ! la rapidità della risoluzione della controversia è prioritaria; ! la decisione della controversia, in diritto, non è prioritaria per l’azienda.
  • 49. Mediazione Italia - Cina Italy-China Business Mediation Centre (ICMBC) permette di affrontare problem estremamente complessi in modo collaborativo e informale, mirando alla soddisfazione degli interessi concreti delle parti. ! Offre un luogo neutrale in cui dialogare, nella massima riservatezza, e affrontare i problemi comuni e mette a disposizione la competenza di conciliatori specificamente formati nella gestione di contenziosi commerciali, con particolare riguardo a quelli italo-cinesi.
  • 50. Mediazione Italia - Turchia La Camera di Commercio di Istanbul e la Camera Arbitrale di Milano, hanno dato vita a un parternariato mirato all'offerta di assistenza specialistica alle aziende turche e italiane coinvolte in controversie relative alle loro relazioni commerciali.
  • 51. Mediazione on line Dal 1999 il Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano offre strumenti per la mediazione online. ! La sperimentazione continua nel campo dell'ODR (Online Dispute Resolution) ha portato allo sviluppo di due piattaforme per la mediazione online oggi disponibili e sempre in evoluzione. ! Alla ricerca tecnologica si affiancano l'attività di formazione per i mediatori e di assistenza alle parti oltre alle iniziative di collaborazione come quella per la costituzione di una piattaforma ODR europea. ! Sono disponibili le piattaforme di ConciliaCamera e RisolviOnLine.
  • 52. Come avviare la mediazione il nome e il domicilio delle parti; ! la descrizione della controversia; ! l'indicazione delle domande e del relativo valore economico; ! l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre.
  • 53. Clausole di mediazione Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di *** che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.
  • 54. Clausole di mediazione e arbitrato Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di***. Nel caso in cui il tentativo fallisca tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di***, da un arbitro unico/tre arbitri***, nominato/i in conformità a tale Regolamento.
  • 55. Mediation clause In the event of a dispute arising out of or relating to this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, the parties shall seek settlement of that dispute by mediation in accordance with the *** Mediation Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause. !
  • 56. Mediation and arbitration clause In the event of a dispute arising out of or relating to this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, the parties shall first seek settlement of that dispute by mediation in accordance with the *** Mediation Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause. If the dispute is not settled by mediation within *** days of the commencement of the mediation, or such further period as the parties shall agree in writing, the dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration under the *** Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause
  • 57. Un confronto Valore della controversia: 25.000,00 euro ! ! ARBITRATO: massimo costo: 4.200,00 euro durata indicativa: 270 giorni ! MEDIAZIONE: massimo costo: 609,00 euro durata indicativa: 30 giorni ! TRIBUNALE ITALIANO: 30% del alore della controversia (Fonte: Ministero di Giustizia, 2013): 7.500,00 euro durata indicativa: 1500 giorni (per la sentenza di primo grado)
  • 58. Dove risolvere le controversie (1) Camera Arbitrale di Milano http://www.camera-arbitrale.it/it/ index.php ! Vienna International Arbitral Centre http://www.viac.eu/de/ ! Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce http://www.sccinstitute.com ! London Court of International Arbitration http://www.lcia.org ! Moscow Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry, www.mostpp.ru/arb/Obraszy-ogovorok? lang=en-us
  • 59. Dove risolvere le controversie (2) Court of arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw, www.http:// sakig.pl ! International Chamber of Commerce in New York, www.iccwbo.org ! Reconciliation and Arbitration System of the Kuwait Chamber of Commerce and Industry, www.kuwaitchamber.org.kw ! China International Economic and Trade Arbitration Commission, http:// www.cietac.org/index.cms
  • 61. ! ! Le condizioni generali: ! regolare una generalità di rapporti ! Razionalizzare i rapporti di chi è solito stipulare numerosi contratti dello stesso genere con una serie indefinita di soggetti
  • 62. ! ! Quale legge applicare ! Legge italiana? ! Leggi straniere? ! Convenzioni internazionali?
  • 63. Una convenzione di facile applicazione se si vendono beni mobili La Convenzione di Vienna, 1980
  • 64. Principi generali che consentono alla parte di determinare il contenuto delle proprie condizioni generali Unidroit, 2010
  • 65. ! Quando le condizioni sono approvate? ! Quando l’ordine richiama le condizioni e non ci sono controproposte di sorta.
  • 66. ! Qualche eccezione ! Last shot rule: valgono le condizioni dell’ultimo che le invia, ! First shot (Olanda): valgono quelle del primo, ! Knock out (USA): in caso di difformità la contrattazione ‘salta’.
  • 67. ! Le condizioni generali: ! per essere efficaci devono essere conoscibili ! Conoscibilità concreta (a seconda dei casi specifici)
  • 68. Clausole vessatorie (ossia particolarmente onerose per una parte) Oltre che conoscibili vanno approvate specificamente
  • 69. ! Forma scritta ! Non è necessaria per la validità giuridica dei rapporti, ma indispensabile per dar ad essi chiarezza e certezza
  • 70. Passaggio di rischio della merce Al momento il cui il compratore riceve la merce o è messa a sua disposizione (cfr Incoterms)
  • 71. Quando far valere i vizi della merce Salvo diversa previsione (consigliata) al massimo entro due anni dal passaggio del rischio
  • 73. Le Joint Ventures Tale termine è comunemente utilizzato nella prassi del commercio internazionale per identificare una vasta gamma di ipotesi di collaborazione strategica tra imprese, di durata non breve, con le quali due o più imprese si accordano per svolgere in comune una qualche attività imprenditoriale.
  • 74. Joint Venture Contrattuali (contractual JV) R&D agreement (per ricerca e sviluppo); ! teaming agreement; ! consortium agreement (per realizzare un certo progetto, circoscritto e determinato).
  • 75. Joint Ventures Societarie (equity JV) Limited function JV (per realizzare un’attività comune, quale ad esempio lo sviluppo di un sito produttivo, per fornire semilavorati solo ai venturer); ! full function JV (quando viene costituita una nuova società); ! merger (quando, a seguito di fusione, cessano le attività autonome preesistenti).
  • 76. Caratteristiche delle JV contrattuali Le JV contrattuali non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico, autonomo e distinto rispetto alle parti (i venturer). Quindi è uno strumento flessibile in grado di assicurare alle parti: ! assenza di particolari formalità (e quindi velocità) nella costituzione; ! un’immediata trasparenza fiscale in quanto l’impatto fiscale è assorbito direttamente da ciascun partner; ! una più facile uscita qualora uno o entrambi i venturer si trovino nella necessità di risolvere anticipatamente il loro rapporto. ! La JV contrattuale rappresenta un buon elemento d’avvio, seppure più strutturata di un semplice contratto, per iniziare a operare su un mercato nuovo.
  • 77. Cosa indicare nel contratto di JV identificazione chiara delle parti; ! identificazione del progetto e ruolo di ciascuna parte in esso; ! il timing; ! la ripartizione de costi e degli investimenti e quindi dei profitti e delle perdite; ! la gestione; ! il leader; ripartizione delle eventuali ! responsabilità verso i terzi; esclusività e non concorrenza; durata e risoluzione; ! legge applicabile e modo per risolvere le controversie.
  • 79. I passaggi minimi di un’operazione societaria la fase della fattibilità: si individua il potenziale partner e si ipotizza la possibile struttura per veicolare la collaborazione; iniziano gli scambi di informazioni confidenziali. Si redigono le letter of intent e i confidentiality agreement; ! la fase della negoziazione: i partner definiscono la struttura organizzativa e le regole di gestione. Si redige il memorandum of understanding; ! la fase dell’approvazione: si procede alle dovute valutazioni economiche e dei conferimenti e si procede alle verifiche dell’antitrust. Predisposizione della due diligence; ! la fase della costituzione: si costituisce la nuova società o si partecipa quella esistente, redigendo o adattando statuti e atti costitutivi e gli eventuali patti parasociali.
  • 80. Le società: parteciparne una esistente L’acquisizione di partecipazioni permette di norma alla società acquirente di sviluppare immediatamente nuove attività economiche. ! Vantaggi brevi tempi di realizzazione dell’investimento e di attivazione della nuova attività; ! la società acquirente può avvalersi dello storico di quella di cui acquisisce partecipazioni. ! Svantaggi resistenza al processo di integrazione tecnico-operativa di aziende diverse (strutture organizzative e produttive diverse, culture differenti, sistemi informativi e linguaggi difformi); ! necessità di una due diligence molto accurata.
  • 81. Società: costituirne una nuova La costituzione di una società ex novo, pur limitando i rischi tipici dell’integrazione tecnico-operativa di aziende diverse, non è operazione semplice presentando una serie di problematiche tipiche della fase istituzionale: ! l’attività da svolgere (mercati da servire-prodotto da realizzare, processi da implementare); ! il profilo dimensionale; ! le decisioni di finanziamento (connesse al relativo fabbisogno); ! l’impostazione della forma giuridica; ! l’individuazione della localizzazione più opportuna.
  • 82. Vantaggi e svantaggi di una nuova costituzione Vantaggi limita i rischi tipici dell’integrazione tecnico- operativa di aziende diverse consentendo al partner che gestisce la nuova costituzione di impostare la struttura operativa, organizzativa e gestionale della nuova società nell’ottica più favorevole per la futura sinergia dei rapporti. ! Svantaggi può importare costi nuovi per la costituzione e la tenuta di una società che devono essere giustificati da un’adeguata operatività della neo-costituita; ! implica la gestione di una fase di start up, in un Paese straniero.
  • 83. I passaggi minimi di un’operazione societaria la fase della fattibilità: si individua il potenziale partner e si ipotizza la possibile struttura per veicolare la collaborazione; iniziano gli scambi di informazioni confidenziali. Si redigono le letter of intent e i confidentiality agreement; ! la fase della negoziazione: i partner definiscono la struttura organizzativa e le regole di gestione. Si redige il memorandum of understanding; ! la fase dell’approvazione: si procede alle dovute valutazioni economiche e dei conferimenti e si procede alle verifiche dell’antitrust. Predisposizione della due diligence; ! la fase della costituzione: si costituisce la nuova società o si partecipa quella esistente, redigendo o adattando statuti e atti costitutivi e gli eventuali patti parasociali.
  • 84. Alcune definizioni dei documenti citati la letter of intent: è un documento che delinea, con maggior o minor precisione a seconda della fase in cui è redatto, gli accordi di massima che caratterizzano l’accordo; ! il memorandum of understanding: organizza la trattativa e pone già delle questioni vincolanti per le parti; di norma comprende accordi di segretezza, di buona fede, di lock-out (esclusività), una break-up fee, oltre a tempi, modalità, spese, legge applicabile e modi di soluzione delle controversie ! la due diligence: attività organizzata finalizzata alla raccolta e alla verifica di informazioni di natura patrimoniale, finanziaria economica e gestionale, strategica, fiscale, ambientale e giuslavoristica relativamente ad una certa operazione in modo da ottenere come risultato finale una fotografia particolareggiata della realtà in esame, rilevando fattori di forza, debolezza e enfatizzando i rischi possibili.
  • 85. Nella valutazione invece di una JV societaria, al di là di ogni considerazione sull’affidabilità del partner va considerato: normativa in tema di investimenti stranieri; ! normativa in tema di contribuzione in conto capitale; ! normativa in tema di trasferimento della tecnologia; ! normativa societaria; ! normativa fiscale; ! normativa valutaria e principi contabili; ! prassi del sistema bancario; ! normativa in tema di sicurezza ambientale; ! normativa in tema di diritto del lavoro; ! tematiche legate al transfer pricing.
  • 86. Questa presentazione ha scopo informativo ! Ne è consentita la divulgazione purché sia citata la fonte (Tommasini&Martinelli) ! Appare poco saggio effettuare investimenti o trattenersi dal farlo senza prima avvalersi di adeguata consulenza che tenga conto dei fatti concreti e delle circostanze specifiche Avv. Giacinto Tommasini it.linkedin.com/in/giacintotommasini/ https://twitter.com/gtomma70 https://tommasinimartinelli.wordpress.com gtommasini.branded.me https://www.facebook.com/tommasinimartinelli