La responsabilità solidale negli appalti
(aspetti retributivi e contributivi)




Ottobre 2012
Definizione generale .............................. 2                                        Intervento sostitutivo della stazione
                                                                                             appaltante: art. 4 d.p.r. n. 207/2010 .... 10
La responsabilità solidale negli appalti
.................................................................. 2                         Intervento sostitutivo della stazione
                                                                                             appaltante: art. 5 d.p.r. n. 207/2010 .... 11
Le fonti: ................................................... 3
                                                                                             Schemi di sintesi .................................. 12
normative .......................................................................... 3

amministrative ................................................................ 3            Gli ambiti di applicazione .................... 12

L’art. 1676 del codice civile .................. 3                                           Il principio della preventiva escussione
                                                                                              ................................................................ 13
L’art. 3 della l. n. 1369/1960 .................. 4

L’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e s.m. .. 4

Le ultime novità: ............................................................ 5
  1)    la contrattazione collettiva .............................. 5
  2)    il beneficio della preventiva escussione
  del debitore principale .................................................... 6

I soggetti coinvolti ........................................................ 6

Oggetto della responsabilità solidale .................. 7

Il limite temporale ......................................................... 7


Art. 118 del codice degli appalti (d.lgs.
n. 163/2006) ............................................. 8

Durc: brevi cenni .................................... 9




                                                                                         1
Definizione generale                                      tispecie in cui il committente imprenditore o
                                                          datore di lavoro è obbligato in solido con
La responsabilità solidale si ha quando due o             l’appaltatore, nonché con eventuali ulteriori
più soggetti sono obbligati per una stessa                subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i
prestazione e, pertanto, il creditore può rivol-          trattamenti retributivi (comprese le quote di
gersi ad uno dei debitori il cui adempimento              Tfr), i contributi previdenziali e i premi assicu-
libera gli altri debitori.                                rativi dovuti in relazione al periodo di esecu-
Ai sensi dell’art. 1292 c.c., infatti, ciascun de-        zione del contratto di appalto.
bitore può essere costretto all’adempimento               Tale istituto si applica esclusivamente al con-
per la totalità della prestazione e, in tal caso,         tratto di appalto ex art. 1655 c.c.1, genuina-
l’adempimento da parte di un coobbligato li-              mente inteso, sia pubblico che privato, al qua-
bera tutti gli altri.                                     le è ormai assimilato, per pacifico orienta-
Il debitore che ha pagato l’intero debito, però,          mento giurisprudenziale, il contratto di su-
può rivalersi verso gli altri, ripetendo da cia-          bappalto.
scuno solo la parte per cui è obbligato (cd.              Quest’ultimo, infatti, pur essendo un subcon-
azione di regresso).                                      tratto derivante dal principale contratto di ap-
                                                          palto ed essendo previsti per legge limiti e
La responsabilità solidale mira a rafforzare il           condizioni ben precisi per il suo utilizzo2, dal
credito in quanto tale, attribuendo al creditore          punto di vista strutturale e contrattuale è, a
la facoltà di chiedere l'adempimento della                tutti gli effetti, assimilabile all’appalto. Per tale
prestazione ad uno qualunque dei debitori.                ragione anche l’istituto della responsabilità
Nell’ambito degli appalti, più precisamente, il
regime della responsabilità solidale tende a              1
                                                            L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con
rafforzare la tutela patrimoniale dei lavoratori          organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
che risulta essere garantita non solamente                rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un
dal loro diretto datore di lavoro, ma anche da            corrispettivo in denaro
                                                          2
                                                            Art. 118 del D.Lgs. n. 163/2003, co. 11 : “è considerato su-
tutti coloro che rientrano nella struttura pro-           bappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovun-
duttiva dell’appalto in base ad esigenze pu-              que espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali
ramente organizzative ed economiche.                      le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolar-
                                                          mente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
                                                          prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e
                                                          qualora l'incidenza del costo della manodopera e del perso-
La responsabilità solidale negli                          nale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto
appalti                                                   da affidare”; co. 9, “L'esecuzione delle prestazioni affidate in
                                                          subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappal-
Per responsabilità solidale negli appalti, di na-         to”; art. 1656 c.c.: “l’appaltatore non può dare in subappal-
tura contributiva e retributiva, si intende la fat-       to l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato auto-
                                                          rizzato dal committente

                                                      2
solidale viene applicato indistintamente anche          o per prestare il servizio possono proporre
ai rapporti con i subappaltatori.                       azione diretta contro il committente per con-
                                                        seguire quanto loro è dovuto, fino alla concor-
L’appalto o, per l’appunto, il subappalto, per
                                                        renza del debito che il committente ha verso
essere considerato genuino e, pertanto, lecito
                                                        l’appaltatore nel tempo in cui essi propongo-
e distinguersi dalla somministrazione di ma-
                                                        no a domanda.
nodopera deve presentare la sussistenza, in
capo all’appaltatore, o al subappaltatore, di
                                                        La norma codicistica introduce questo princi-
alcuni requisiti imprescindibili che sono: il po-
                                                        pio fondamentale di tutela dei lavoratori che,
tere organizzativo e direttivo, l’organizzazione
                                                        alle dipendenze dell’appaltatore, possono
dei mezzi e l’assunzione del rischio
                                                        comunque far vale i diritti relativi alle proprie
d’impresa.
                                                        spettanze nei confronti del committente.

                                                        Tale tutela trova un limite nell’ammontare del
Le fonti:                                               debito dello stesso committente nei confronti
                                                        dell’appaltatore – datore di lavoro.
normative
Art. 1676 del Codice Civile                             L’art. 1676 del c.c. si applica indistintamente
Art. 3 L. n. 1369/1960                                  agli appalti privati e pubblici e necessita, per-
Art. 29 del D.Lgs. n. 276/03                            tanto, di una armonizzazione con le norme
Art. 1 co. 911 L. n. 296/2006                           che successivamente sono intervenute
Art. 118 co. 6 del Codice degli Appalti (D.Lgs.         sull’argomento.
n. 163/2006)
                                                        Si sottolinea che tale articolo pone un limite
amministrative                                          importante al rapporto solidale che consiste
Risposta ad interpello del Ministero del Lavo-          nella concorrenza del debito tra committente
ro n. 15/2009                                           e appaltatore e riguarda solo il debito retribu-
Circolare n. 5/2011 del Ministero del Lavoro            tivo.
Circolare del Ministero del Lavoro n. 37/2012
Nota del Ministero del Lavoro del 13/4/2012             Per le ragioni esposte sopra, riguardanti
                                                        l’assimilazione del subappalto all’appalto,
                                                        l’art. 1676 deve comunque riferirsi anche ai
                                                        rapporti con eventuali subappaltatori interes-
L’art. 1676 del Codice Civile                           sati nella catena del subappalto.

Coloro che alle dipendenze dell’appaltatore,            Il riferimento ai dipendenti dell’appaltatore
hanno dato la loro attività per eseguire l’opera        sembrerebbe escludere la possibilità di appli-
                                                        care il regime della solidarietà anche a bene-

                                                    3
ficio di eventuali soggetti impegnati nei lavori                      e retributivo, da riconoscersi ai dipendenti
con diverse tipologie contrattuali (collaboratori                     dell’appaltatore, e non inferiore a quello rico-
a progetto e associati in partecipazione)3.                           nosciuto ai dipendenti del committente.
                                                                      Il diritto dei lavoratori subordinati nei confronti
                                                                      del committente operava durante l’appalto e,
L’art. 3 della L. n. 1369/19604                                       successivamente, entro il termine di deca-
                                                                      denza di un anno dalla cessazione
                                                                      dell’appalto, decorso il quale riprendeva co-
Gli imprenditori che appaltano opere o servizi,                       munque ad operare il limite prescrizionale or-
compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e                       dinario nei confronti del committente ai sensi
di manutenzione ordinaria degli impianti, da                          dell’art. 1676 del c.c.
eseguirsi nell'interno delle aziende con orga-
nizzazione e gestione propria dell'appaltatore,                       Inoltre, al fine dell’applicazione della discipli-
sono tenuti in solido con quest'ultimo a corri-                       na di cui all’art. 3, era necessario che
spondere ai lavoratori da esso dipendenti un                          l’appalto fosse qualificato come appalto inter-
trattamento minimo inderogabile retributivo e                         no o intraziendale, definizione questa che fu
ad assicurare un trattamento normativo, non                           suscettibile di diverse interpretazioni e che,
inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro                    comunque, bene presto divenne di difficile
dipendenti.[…]. Gli imprenditori sono altresì                         applicazione con l’evolversi dei processi pro-
tenuti in solido con l'appaltatore, relativamen-                      duttivi e con la sempre più frequente esterna-
te ai lavoratori da questi dipendenti, all'adem-                      lizzazione delle attività.
pimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi
di previdenza ed assistenza.
La previsione contenuta in questa norma, or-                          L’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e
mai abrogata, era di portata assai più ampia                          s.m.5
rispetto allo stesso art. 1676 del c.c.
                                                                      Salvo diversa disposizione dei contratti collet-
In questa ipotesi il rapporto tra committente e                       tivi nazionali sottoscritti da associazioni dei
appaltatore, per ciò che concerne la respon-                          datori di lavoro e dei lavoratori comparativa-
sabilità solidale, riguardava la garanzia del                         mente più rappresentative del settore che
trattamento minimo inderogabile contributivo                          possono individuare metodi e procedure di

3                                                                     5
  Sul punto deve confrontarsi il contenuto dell’art. 1676 con           Articolo da ultimo modificato dalla Riforma del Mercato
quello dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/20003 il quale fa espres-       del Lavoro, L. n. 92/2012 e, prima ancora, dalla L. n. 35/2012
so riferimento ai “lavoratori” in genere, ricomprendendo,             di conversione del D.L. n. 5/2012 “Decreto urgente in tema di
pertanto, anche eventuali collaboratori parasubordinati.              semplificazione e di sviluppo” che aveva, tra l’altro, inserito,
4
  La presente legge è stata abrogata dall'art. 85, D.Lgs. 10          per la prima volta, il principio del beneficio della preventiva
settembre 2003, n. 276                                                escussione del debitore principale.

                                                                  4
controllo e di verifica della regolarità com-            che è stato oggetto nel tempo di diverse mo-
plessiva degli appalti, in caso di appalto di            dificazioni normative.
opere o di servizi, il committente imprenditore
                                                         Con l’art. 29 il regime della responsabilità so-
o datore di lavoro è obbligato in solido con
                                                         lidale è stato espressamente riferito all’ambito
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli
                                                         dei rapporti tra committente, appaltatore e
eventuali subappaltatori entro il limite di due
                                                         subappaltatore, coinvolgendo, pertanto, tutta
anni dalla cessazione dell'appalto, a corri-
                                                         la filiera dell’appalto.
spondere ai lavoratori i trattamenti retributivi,
comprese le quote di trattamento di fine rap-            Con i recenti interventi legislativi sono state
porto, nonché i contributi previdenziali e i             introdotte alcune rilevanti novità, la cui pro-
premi assicurativi dovuti in relazione al perio-         mozione dinanzi ai competenti organi istitu-
do di esecuzione del contratto di appalto, re-           zionale è stata fortemente voluta dall’Ance
stando escluso qualsiasi obbligo per le san-             unitamente alla Confindustria.
zioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento. Il committente imprendi-             Le ultime novità:
tore o datore di lavoro è convenuto in giudizio
per il pagamento unitamente all'appaltatore e                   1) La contrattazione collettiva
con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il
committente imprenditore o datore di lavoro
                                                         Nell’ultima stesura della norma introdotta dal-
può eccepire, nella prima difesa, il beneficio
                                                         la Riforma Fornero6 è stata prevista la possi-
della preventiva escussione del patrimonio
                                                         bilità per i contratti collettivi nazionali sotto-
dell'appaltatore medesimo e degli eventuali
                                                         scritti dalle associazioni dei lavoratori e dei
subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la
                                                         datori di lavoro comparativamente più rappre-
responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma
                                                         sentative del settore, di prevedere forme di
l'azione esecutiva può essere intentata nei
                                                         controllo degli appalti stessi che possano at-
confronti del committente imprenditore o da-
                                                         tenuare l’obbligo solidale.
tore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escus-
sione del patrimonio dell'appaltatore e degli            È stata quindi demandata alla contrattazione
eventuali subappaltatori. Il committente che             collettiva la possibilità di limitare gli effetti del-
ha eseguito il pagamento può esercitare l'a-             la responsabilità solidale sui soggetti coinvol-
zione di regresso nei confronti del coobbligato          ti, adottando sistemi alternativi di controllo
secondo le regole generali.                              degli appalti che garantiscano la regolarità dei
                                                         soggetti medesimi.
Con l’abrogazione della L. n. 1369/1960, la
legge Biagi (D.Lgs. n. 276/2003), ha introdot-           Preliminarmente si sottolinea che già con
to il nuovo articolo 29 in tema di appalto che,          l’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito in L.
al 2° comma (sopra riportato) regola l’istituto
della responsabilità solidale negli appalti e            6
                                                             L. n. 92/2012, art. 4, co. 31

                                                     5
n. 148/2011, è stata prevista la possibilità per        po,7 è stata introdotta un’importante modifica
i contratti collettivi di derogare ad alcune ma-        all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003; per la prima
terie, anche di fonte normativa, tra cui la re-         volta è stata prevista la possibilità per il re-
sponsabilità solidale.                                  sponsabile solidale di richiedere che venga
                                                        escusso prioritariamente il debitore principale
Per quanto concerne l’attuale formulazione
                                                        e, solo in caso di insolvenza di quest’ultimo,
dell’art. 29, si segnala che già il Decreto Ber-
                                                        di intervenire nella solvenza del debito.
sani, nel 2008, aveva tentato di individuare
forme di controllo nell’ambito degli appalti at-        La Riforma Fornero ha ulteriormente modifi-
traverso le quali poter escludere il regime del-        cato l’articolo in questione prevedendo
la solidarietà nel rapporto tra appaltatore e           l’obbligatorietà, per il creditore (lavoratore o
subappaltatore. Tale tentativo, naufragato in           Istituti) che voglia avvalersi del regime della
sede di conversione del decreto legge, indivi-          responsabilità solidale, di convenire in giudi-
duava i documenti il cui controllo, da parte            zio il committente, unitamente all’appaltatore
dell’impresa appaltatrice, poteva esimerla dal-         e agli eventuali subappaltatori (litisconsorzio
la responsabilità. È divenuto fondamentale,             necessario) e, in tale sede, la possibilità per il
quindi, rintracciare modalità operative che as-         committente o l’appaltatore di eccepire il be-
sicurino ai soggetti coinvolti di non incorrere         neficio della preventiva escussione del patri-
nel rischio di essere chiamati a rispondere so-         monio dell’appaltatore (o subappaltatore).
lidalmente e, in tal senso, il legislatore ha og-
                                                        Rimane ferma, in caso di intervento solidale,
gi rinvenuto nelle parti sociali i soggetti che,
                                                        l’azione di rivalsa tra i condebitori.
attraverso la contrattazione collettiva, potreb-
bero intervenire nella direzione delineata, for-
nendo soluzioni adeguate che, se da un lato
                                                        I soggetti coinvolti
vengono incontro alle esigenze delle imprese,
dall’altro tutelino i lavoratori.                       I soggetti coinvolti nel meccanismo della re-
                                                        sponsabilità solidale ex art. 29 sono, dalla
                                                        parte attiva, i lavoratori dell’appaltatore e del
                                                        subappaltatore, oltre a Inps e Inail.
   2) Il beneficio della preventiva
      escussione del debitore princi-                   Nel novero dei “lavoratori” interessati rientra-
      pale                                              no, oltre ai lavoratori subordinati, anche quelli
                                                        impiegati nell’appalto con altre tipologie con-
                                                        trattuali (ed es. collaboratori a progetto), non-
Lo scorso febbraio, nell’ambito della normati-          chè i lavoratori in nero, purché impiegati diret-
va in materia di semplificazione e di svilup-
                                                        7
                                                         L. n. 35/2012 di conversione del D.L. n. 5/2012 “Di-
                                                        sposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
                                                        sviluppo”

                                                    6
tamente nell’opera e nel servizio oggetto                L’oggetto della responsabilità solidale è co-
dell’appalto.                                            munque limitato a quanto dovuto in relazione
                                                         al periodo di esecuzione del contratto di ap-
Dal lato passivo sono coinvolti, invece, il
                                                         palto.
committente, purché imprenditore o datore
di lavoro, l’appaltatore e tutti gli eventuali           Tale precisazione risulta essere fondamenta-
subappaltatori.                                          le in quanto è evidente che il vincolo di solida-
                                                         rietà deve rimanere limitato a quanto dovuto
Il regime solidale non si applica, pertanto, al
                                                         nell’ambito dell’appalto, rimanendo esclusi
committente persona fisica che non esercita
                                                         tutti i debiti non riferiti allo stesso.
attività di impresa o professionale e, dunque,
resta esonerato dall’obbligo della responsabi-           Su quest’ultimo argomento è importante se-
lità solidale il committente che, non dotato di          gnalare che si sta svolgendo un’azione da
alcuna organizzazione, stipuli un contratto di           parte degli Istituti, nella quale è attivamente
appalto per fini privati.                                coinvolta anche l’Ance, per determinare in
                                                         maniera efficace le modalità per la determi-
Oggetto della responsabilità solida-                     nazione della situazione contributiva relativa
le                                                       al singolo appalto.
Oggetto della responsabilità solidale sono: i            Precedenti interventi ministeriali10 avevano
trattamenti retributivi, comprese le quote di            infatti paventato la possibilità, soprattutto per
fine rapporto; i contributi previdenziali e i            l’Inps, di fotografare la situazione debitoria
premi assicurativi dovuti in relazione al pe-            contributiva del singolo appalto (o cantiere),
riodo di esecuzione del contratto di appal-              ma il tentativo è rimasto vano a fronte
to. Restano esclusi gli obblighi per le san-             dell’impossibilità pratica fino ad ora mostrata
zioni civili di cui risponde solo il respon-             dall’Inps medesimo.
sabile dell’inadempimento, mentre continua
ad applicarsi il regime solidale sugli interessi         Il limite temporale
moratori. Per ciò che concerne le sanzioni ci-
vili, il Ministero del Lavoro8 ha precisato che il       Il testo originario prevedeva, come l’art. 3 del-
dies a quo a partire dal quale l’obbligato in            la L. n. 13691960, una durata della respon-
solido non risponde delle sanzioni civili coin-          sabilità solidale di un anno dalla fine
cide con tutti gli obblighi contributivi la cui          dell’appalto, elevata poi a due anni dalla Fi-
scadenza del versamento è successiva al 10               nanziaria 200711.
febbraio 2012, data di entrata in vigore del
decreto modificativo dell’art. 29.9
                                                         10
                                                            Cfr. risposta ad interpello del Ministero del Lavoro
8
  Circolare n. 37 del 21 Marzo 2012                      n. 15/2009
9                                                        11
  D.L. n. 35/2012                                           L. n. 296/2006

                                                     7
I due anni di durata della responsabilità soli-
dale decorrono dalla fine dell’appalto o del
subappalto.12                                                     Art. 118 del Codice degli appalti
Decorso il termine decadenziale di due anni i
                                                                  (D.Lgs. n. 163/2006)
creditori (lavoratori e istituti previdenziali) po-
tranno comunque far valere i propri crediti nei                   “L'affidatario è tenuto ad osservare integral-
confronti del datore di lavoro inadempiente                       mente il trattamento economico e normativo
negli ordinari termini prescrizionali previsti per                stabilito dai contratti collettivi nazionale e ter-
legge.                                                            ritoriale in vigore per il settore e per la zona
Una distorta interpretazione resa da Inps e                       nella quale si eseguono le prestazioni; è, al-
Inail13 sull’argomento vorrebbero ascrivere ai                    tresì, responsabile in solido dell'osservanza
debiti previdenziali e assicurativi sorti fra ap-                 delle norme anzidette da parte dei subappal-
paltatore e subappaltatore fino alla data di                      tatori nei confronti dei loro dipendenti per le
entrata in vigore del D.L. n. 35/2012 (28 aprile                  prestazioni rese nell'ambito del subappalto”
2012), un limite prescrizionale ordinario di                      Nell’ambito dei contratti pubblici il regime del-
cinque anni essendo i medesimi riportati                          la solidarietà è anche disciplinato dall’art. 118
nell’ex art. 35, co. 28 del D.L. Bersani, oggi                    del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006),
ormai sostituito.                                                 che enuncia il principio fondamentale della
Tale interpretazione non pare essere corretta                     solidarietà tra affidatario e subappaltatore per
ed essere solo il frutto di una stratificazione                   ciò che concerne il rispetto di quanto previsto
normativa. Infatti, anche per pacifico orienta-                   dai contratti collettivi nazionali e territoriali.
mento del Ministero del Lavoro, la responsa-                      La norma circoscrive ai dipendenti del subap-
bilità solidale contributiva (aspetti previden-                   paltatore la tutela della responsabilità solida-
ziali e assicurativi) è sempre rientrata                          le, facendo ricadere sull’affidatario la respon-
nell’alveo dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003,                   sabilità che siano loro riconosciuti tutti i trat-
lasciando al decreto Bersani esclusivamente                       tamenti previsti per contratto con riferimento,
la disciplina della materia fiscale.14                            pertanto, ai trattamenti contributivi e retributi-
                                                                  vi.
12
   Principio ribadito anche dal Ministero del Lavoro
nella nota del 13 Aprile 2012
13
   Circolare Inps n. 106/2012 e circolare Inail                   miti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del ver-
n.54/2012                                                         samento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di
14
   L’art. 35, co. 28 del D.L. n. 223/2006 è stato modifi-         lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul
cato dal D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012 che          valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in
recita: “In caso di appalto di opere o di servizi, l'appal-       relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del
tatore risponde in solido con il subappaltatore, nei li-          rapporto di subappalto […]”.

                                                              8
Per ciò che concerne il rapporto tra commit-            acquisire il Durc d’ufficio in tutti i casi in cui è
tente e appaltatore rimangono ferme le previ-           richiesto per legge15.
sioni di cui all’art. 1676 c.c.
                                                        Rimane ferma la non autocertificabilità del
Non può comunque trascurarsi la stratifica-             Durc, in quanto documento contenente infor-
zione normativa avvenuta negli anni in base             mazioni che non possono rientrare nella di-
alla quale anche l’art. 29 del D.Lgs. n.                sponibilità del privato. La regolarità contributi-
276/2003 sembrerebbe applicarsi al commit-              va, infatti, non può essere oggetto di sicura
tente pubblico, secondo un orientamento giu-            conoscenza così come avviene per gli stati, le
risprudenziale e, comunque, si applica al rap-          qualità personali e i fatti che possono essere
porto privatistico tra appaltatore e subappalta-        sostituiti da dichiarazione rese dai privati16.
tore anche nei contratti pubblici.
                                                        Per ciò che concerne il rapporto tra Durc e
                                                        responsabilità solidale si segnala che una no-
                                                        ta del Ministero del Lavoro17, seguita anche
Durc: brevi cenni                                       da un messaggio Inps18, hanno messo in evi-
Al regime della responsabilità solidale                 denza che la responsabilità solidale di un
nell’ambito degli appalti è strettamente con-           soggetto non inficia anche la regolarità del
nesso l’istituto del Durc, documento unico di           Durc emesso in suo favore.
regolarità contributiva, strumento per la verifi-       È stato sancito, infatti, che le verifiche effet-
ca della regolarità contributiva delle imprese          tuate ai fini del rilascio del Durc sono ricondu-
che concorre, unitamente agli altri documenti           cibili all’unicità del rapporto previdenziale tra
dai quali si evince anche la regolarità retribu-        impresa richiedente ed Ente rilasciante e che
tiva delle imprese, alla verifica dell’idoneità o
meno delle imprese ad operare negli appalti.
Sin dalla sua entrata in vigore il Durc è stato         15
                                                           Per la prima volta la norma fu inserita nel D.L. anti-
strettamente correlato, nell’ambito degli ap-
                                                        crisi, n. 185/2009, convertito in L. n. 2/2009 che preve-
palti pubblici, alle diverse fasi che caratteriz-       deva all’art. 16bis, co. 10, l’obbligo per le stazioni ap-
zano l’appalto, a partire dalla partecipazione          paltanti di richiedere il Durc d’ufficio. Recentemente,
per arrivare sino al collaudo finale.                   il co. 6 bis del’art14 della D.L. n. 35/2012, convertito
Nell’ambito dei contratti privati, invece,              in L. n. 5/2012, ha esteso tale obbligo, sempre con rife-
                                                        rimento alla p.a., anche nei lavori privati dell’edilizia.
l’obbligo di presentazione del Durc è connes-           16
                                                            Cfr. da ultimo anche le circolari n. 6/2012 e n.
so esclusivamente alla fase iniziale dei lavori.        12/2012, rispettivamente del Ministero della Pubblica
Recenti modifiche legislative hanno introdotto          Amministrazione e Semplificazione e del Ministero del
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di           Lavoro
                                                        17
                                                           Risposta ad interpello del Ministero del Lavoro n.
                                                        3/2012
                                                        18
                                                           Messaggio Inps n. 12091/2010

                                                    9
a tale unicità vanno riferiti tutti gli adempimen-            L’Intervento sostitutivo di cui all’art. 4 opera a
ti connessi.                                                  favore degli enti previdenziali (Inps e Inail) e
                                                              delle Casse Edili, per le irregolarità accertate
                                                              nel Durc.
Intervento    sostitutivo     della                           Pertanto, ogniqualvolta, risulti una inadem-
stazione appaltante: art. 4, D.P.R.                           pienza contributiva di un operatore economi-
n. 207/201019                                                 co coinvolto nell’appalto, la stazione appal-
                                                              tante, secondo le istruzioni operative fornite
In caso di ottenimento da parte del responsa-                 dal Ministero e dagli Istituti, provvederà a
bile del procedimento del documento unico di                  darne comunicazioni a queste ultimi, manife-
regolarità       contributiva   che      segnali              stando la volontà di sostituirsi nei pagamenti.
un’inadempienza contributiva relativa a uno o
più soggetti impiegati nell’esecuzione del con-               È evidente che, pur accertando il Durc la si-
tratto, il medesimo trattiene dal certificato di              tuazione globale dell’impresa, l’intervento so-
pagamento           l’importo    corrispondente               stitutivo opererà nel limite di quanto dovuto
all’inadempienza. Il pagamento di quanto do-                  dal committente all’appaltatore o di quanto
vuto per le inadempienze accertate mediante                   dovuto dall’appaltatore al subappaltatore, pur
il documento unico di regolarità contributiva è               non ricoprendo sempre l’intero debito accer-
disposto dai soggetti di cui all’art. 3, comma                tato dal Durc.
1, lett. b), direttamente agli enti previdenziali             Laddove, infatti, tale intervento non copra
e assicurativi, compresa nei lavori la cassa                  l’intero debito emerso dal Durc, nel caso in
edile.                                                        cui si tratti di irregolarità del subappaltatore,
Non può prescindersi un quadro sintetico del-                 l’intervento medesimo comunque svincola il
la responsabilità solidale senza far riferimento              pagamento nei confronti dell’appaltatore.
con pochi cenni a questo istituto, introdotto                 Il pagamento, inoltre, sarà effettuato agli enti
nell’ultimo Regolamento di attuazione del Co-                 in maniera proporzionale.
dice dei contratti pubblici, e attraverso il qua-
le, in caso di irregolarità accertata nel Durc                L’istituto dell’intervento sostitutivo della sta-
nell’ambito dei lavori pubblici, la stazione ap-              zione appaltante, se da un lato mira al recu-
paltante si sostituisce al debitore nel paga-                 pero della regolarità contributiva al fine di
mento di quanto dovuto, in tutto o in parte.20                procedere           in maniera più snella
                                                              nell’evoluzione dell’appalto, dall’altro si inseri-
                                                              sce nell’ambito dei rapporti tra gli attori coin-
19
   Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codi-        volti nel medesimo, concorrendo con il regime
ce dei Contratti pubblici                                     della responsabilità solidale, che comunque
20
   Sull’argomento confrontare anche la circolare del          rimane in piedi anche a seguito di tale inter-
Ministero del Lavoro n. 3/2012, nonché le circolari           vento.
Inps e Inail rispettivamente nn. 54/2012 e 2029/2012

                                                         10
È doveroso sottolineare che vi sono tesi che                 pra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3,
cercano di riportare il rapporto tra i due istituti          comma 1, lettera b), possono pagare anche
quale alternativo, nel senso che l’operatività               in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
dell’uno esclude automaticamente l’utilizzo                  retribuzioni arretrate detraendo il relativo im-
dell’altro, ma sul tema ci sono ancora nume-                 porto dalle somme dovute all'esecutore del
rosi dubbi in corso di esame e di approfondi-                contratto ovvero dalle somme dovute al su-
mento.                                                       bappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
                                                             previsto il pagamento diretto ai sensi degli ar-
Sul punto si evidenzia che la criticità maggio-
                                                             ticoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118,
re è rappresentata, poi, dal fatto che il Durc si
                                                             comma 3, primo periodo, del codice.
riferisce alla posizione globale di un’impresa
al da là del singolo appalto, circostanza que-
                                                              Il Regolamento di attuazione del Codice dei
sta che rende le norme di difficile applicazio-
                                                             Contratti prevede anche la possibilità per le
ne e che vede gli Istituti attualmente impe-
                                                             stazioni appaltanti di intervenire in caso di
gnati nella ricerca di strumenti validi che pos-
                                                             mancato pagamento delle retribuzioni ai lavo-
sano superare tale problema e pervenire a
                                                             ratori dipendenti dell’esecutore o del subap-
soluzioni che siano in reale sintonia con la ra-
                                                             paltatore, a seguito di una specifica procedu-
tio delle norme.
                                                             ra, al termine della quale possono pagare di-
                                                             rettamente ai lavoratori le retribuzioni,
                                                             l’ammontare delle quali verrà detratto da
Intervento   sostitutivo      della                          quanto spettante all’esecutore o al subappal-
stazione appaltante: art. 5, D.P.R.                          tatore se è previsto il pagamento diretto.
n. 207/2010
                                                             Su tale intervento valgono le medesime con-
Per i contratti relativi a lavori, servizi e fornitu-        siderazioni sopra riportate quanto alla possi-
re, in caso di ritardo nel pagamento delle re-               bile concorrenza con l’istituto della responsa-
tribuzioni dovute al personale dipendente                    bilità solidale.
dell'esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del
codice impiegato nell'esecuzione del contrat-
to, il responsabile del procedimento invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni
caso l'esecutore, a provvedervi entro i suc-
cessivi quindici giorni. Decorso infruttuosa-
mente il suddetto termine e ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine so-

                                                        11
SCHEMI DI SINTESI
    GLI AMBITI DI APPLICAZIONE


                      obbligati in
                                             creditori              durata                 limiti
                        solido
                                          dipendenti appal-
art. 1676 c.c.         committente
                                               tatore
                                                                                      fino alla concor-
(applicabile anche      appaltatore                            prescrizione ordi-
  al subappalto)
                                          dipendenti appal-                           renza di quanto
                                                                  naria 5 anni
                     (applicabile anche        tatore                                      dovuto
                       al subappalto)

                                          dipendenti appal-
                                               tatore
                       committente                                                   debiti dovuti in re-
    art. 29                               dipendenti subap-    due anni dalla fine
                                                                                     lazione al periodo
                        appaltatore           paltatore        dell’appalto o del
d.lgs. n. 276/2003                                                                     di esecuzione
                                                                  subappalto
                      subappaltatore            Inps                                    dell’appalto
                                                Inail
                                          dipendenti del su-   prescrizione quin-    quanto dovuto con
   art. 118             affidatario          bappaltatore          quennale            riferimento alle
                                                                                      prestazioni rese
d.lgs. n. 163/2006    subappaltatore            Inps           superata dai due        nell’ambito del
                                                Inail           anni dell’art. 29         subappalto




                                                   12
IL PRINCIPIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE
                   I lavoratori dell’appaltatore o del su-
                   bappaltatore possono convenire in
                   giudizio per i trattamenti retributivi,
                   contributivi, il Tfr e gli interessi di
                   mora dovuti in relazione all’appalto




    Solo il diretto debitore               Il committente, l’appaltatore e
 (appaltatore o subappaltatore)                eventuali subappaltatori




                                          Il committente può richiedere che
                                          vengano escussi preventivamente
                                          il patrimonio dell’appaltatore e
                                          degli eventuali subappaltatori




                                                                 Il giudice accerta il vincolo di so-
                                                                 lidarietà tra i soggetti e dispone la
                                                                 preventiva escussione del debitore
                                                                 principale prima di accedere al pa-
                                                                 trimonio del responsabile solidale




                                                13

02 ance responsabilita solidale appalti

  • 1.
    La responsabilità solidalenegli appalti (aspetti retributivi e contributivi) Ottobre 2012
  • 2.
    Definizione generale ..............................2 Intervento sostitutivo della stazione appaltante: art. 4 d.p.r. n. 207/2010 .... 10 La responsabilità solidale negli appalti .................................................................. 2 Intervento sostitutivo della stazione appaltante: art. 5 d.p.r. n. 207/2010 .... 11 Le fonti: ................................................... 3 Schemi di sintesi .................................. 12 normative .......................................................................... 3 amministrative ................................................................ 3 Gli ambiti di applicazione .................... 12 L’art. 1676 del codice civile .................. 3 Il principio della preventiva escussione ................................................................ 13 L’art. 3 della l. n. 1369/1960 .................. 4 L’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e s.m. .. 4 Le ultime novità: ............................................................ 5 1) la contrattazione collettiva .............................. 5 2) il beneficio della preventiva escussione del debitore principale .................................................... 6 I soggetti coinvolti ........................................................ 6 Oggetto della responsabilità solidale .................. 7 Il limite temporale ......................................................... 7 Art. 118 del codice degli appalti (d.lgs. n. 163/2006) ............................................. 8 Durc: brevi cenni .................................... 9 1
  • 3.
    Definizione generale tispecie in cui il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con La responsabilità solidale si ha quando due o l’appaltatore, nonché con eventuali ulteriori più soggetti sono obbligati per una stessa subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i prestazione e, pertanto, il creditore può rivol- trattamenti retributivi (comprese le quote di gersi ad uno dei debitori il cui adempimento Tfr), i contributi previdenziali e i premi assicu- libera gli altri debitori. rativi dovuti in relazione al periodo di esecu- Ai sensi dell’art. 1292 c.c., infatti, ciascun de- zione del contratto di appalto. bitore può essere costretto all’adempimento Tale istituto si applica esclusivamente al con- per la totalità della prestazione e, in tal caso, tratto di appalto ex art. 1655 c.c.1, genuina- l’adempimento da parte di un coobbligato li- mente inteso, sia pubblico che privato, al qua- bera tutti gli altri. le è ormai assimilato, per pacifico orienta- Il debitore che ha pagato l’intero debito, però, mento giurisprudenziale, il contratto di su- può rivalersi verso gli altri, ripetendo da cia- bappalto. scuno solo la parte per cui è obbligato (cd. Quest’ultimo, infatti, pur essendo un subcon- azione di regresso). tratto derivante dal principale contratto di ap- palto ed essendo previsti per legge limiti e La responsabilità solidale mira a rafforzare il condizioni ben precisi per il suo utilizzo2, dal credito in quanto tale, attribuendo al creditore punto di vista strutturale e contrattuale è, a la facoltà di chiedere l'adempimento della tutti gli effetti, assimilabile all’appalto. Per tale prestazione ad uno qualunque dei debitori. ragione anche l’istituto della responsabilità Nell’ambito degli appalti, più precisamente, il regime della responsabilità solidale tende a 1 L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con rafforzare la tutela patrimoniale dei lavoratori organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio che risulta essere garantita non solamente rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un dal loro diretto datore di lavoro, ma anche da corrispettivo in denaro 2 Art. 118 del D.Lgs. n. 163/2003, co. 11 : “è considerato su- tutti coloro che rientrano nella struttura pro- bappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovun- duttiva dell’appalto in base ad esigenze pu- que espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali ramente organizzative ed economiche. le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolar- mente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del perso- La responsabilità solidale negli nale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto appalti da affidare”; co. 9, “L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappal- Per responsabilità solidale negli appalti, di na- to”; art. 1656 c.c.: “l’appaltatore non può dare in subappal- tura contributiva e retributiva, si intende la fat- to l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato auto- rizzato dal committente 2
  • 4.
    solidale viene applicatoindistintamente anche o per prestare il servizio possono proporre ai rapporti con i subappaltatori. azione diretta contro il committente per con- seguire quanto loro è dovuto, fino alla concor- L’appalto o, per l’appunto, il subappalto, per renza del debito che il committente ha verso essere considerato genuino e, pertanto, lecito l’appaltatore nel tempo in cui essi propongo- e distinguersi dalla somministrazione di ma- no a domanda. nodopera deve presentare la sussistenza, in capo all’appaltatore, o al subappaltatore, di La norma codicistica introduce questo princi- alcuni requisiti imprescindibili che sono: il po- pio fondamentale di tutela dei lavoratori che, tere organizzativo e direttivo, l’organizzazione alle dipendenze dell’appaltatore, possono dei mezzi e l’assunzione del rischio comunque far vale i diritti relativi alle proprie d’impresa. spettanze nei confronti del committente. Tale tutela trova un limite nell’ammontare del Le fonti: debito dello stesso committente nei confronti dell’appaltatore – datore di lavoro. normative Art. 1676 del Codice Civile L’art. 1676 del c.c. si applica indistintamente Art. 3 L. n. 1369/1960 agli appalti privati e pubblici e necessita, per- Art. 29 del D.Lgs. n. 276/03 tanto, di una armonizzazione con le norme Art. 1 co. 911 L. n. 296/2006 che successivamente sono intervenute Art. 118 co. 6 del Codice degli Appalti (D.Lgs. sull’argomento. n. 163/2006) Si sottolinea che tale articolo pone un limite amministrative importante al rapporto solidale che consiste Risposta ad interpello del Ministero del Lavo- nella concorrenza del debito tra committente ro n. 15/2009 e appaltatore e riguarda solo il debito retribu- Circolare n. 5/2011 del Ministero del Lavoro tivo. Circolare del Ministero del Lavoro n. 37/2012 Nota del Ministero del Lavoro del 13/4/2012 Per le ragioni esposte sopra, riguardanti l’assimilazione del subappalto all’appalto, l’art. 1676 deve comunque riferirsi anche ai rapporti con eventuali subappaltatori interes- L’art. 1676 del Codice Civile sati nella catena del subappalto. Coloro che alle dipendenze dell’appaltatore, Il riferimento ai dipendenti dell’appaltatore hanno dato la loro attività per eseguire l’opera sembrerebbe escludere la possibilità di appli- care il regime della solidarietà anche a bene- 3
  • 5.
    ficio di eventualisoggetti impegnati nei lavori e retributivo, da riconoscersi ai dipendenti con diverse tipologie contrattuali (collaboratori dell’appaltatore, e non inferiore a quello rico- a progetto e associati in partecipazione)3. nosciuto ai dipendenti del committente. Il diritto dei lavoratori subordinati nei confronti del committente operava durante l’appalto e, L’art. 3 della L. n. 1369/19604 successivamente, entro il termine di deca- denza di un anno dalla cessazione dell’appalto, decorso il quale riprendeva co- Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, munque ad operare il limite prescrizionale or- compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e dinario nei confronti del committente ai sensi di manutenzione ordinaria degli impianti, da dell’art. 1676 del c.c. eseguirsi nell'interno delle aziende con orga- nizzazione e gestione propria dell'appaltatore, Inoltre, al fine dell’applicazione della discipli- sono tenuti in solido con quest'ultimo a corri- na di cui all’art. 3, era necessario che spondere ai lavoratori da esso dipendenti un l’appalto fosse qualificato come appalto inter- trattamento minimo inderogabile retributivo e no o intraziendale, definizione questa che fu ad assicurare un trattamento normativo, non suscettibile di diverse interpretazioni e che, inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro comunque, bene presto divenne di difficile dipendenti.[…]. Gli imprenditori sono altresì applicazione con l’evolversi dei processi pro- tenuti in solido con l'appaltatore, relativamen- duttivi e con la sempre più frequente esterna- te ai lavoratori da questi dipendenti, all'adem- lizzazione delle attività. pimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza. La previsione contenuta in questa norma, or- L’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e mai abrogata, era di portata assai più ampia s.m.5 rispetto allo stesso art. 1676 del c.c. Salvo diversa disposizione dei contratti collet- In questa ipotesi il rapporto tra committente e tivi nazionali sottoscritti da associazioni dei appaltatore, per ciò che concerne la respon- datori di lavoro e dei lavoratori comparativa- sabilità solidale, riguardava la garanzia del mente più rappresentative del settore che trattamento minimo inderogabile contributivo possono individuare metodi e procedure di 3 5 Sul punto deve confrontarsi il contenuto dell’art. 1676 con Articolo da ultimo modificato dalla Riforma del Mercato quello dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/20003 il quale fa espres- del Lavoro, L. n. 92/2012 e, prima ancora, dalla L. n. 35/2012 so riferimento ai “lavoratori” in genere, ricomprendendo, di conversione del D.L. n. 5/2012 “Decreto urgente in tema di pertanto, anche eventuali collaboratori parasubordinati. semplificazione e di sviluppo” che aveva, tra l’altro, inserito, 4 La presente legge è stata abrogata dall'art. 85, D.Lgs. 10 per la prima volta, il principio del beneficio della preventiva settembre 2003, n. 276 escussione del debitore principale. 4
  • 6.
    controllo e diverifica della regolarità com- che è stato oggetto nel tempo di diverse mo- plessiva degli appalti, in caso di appalto di dificazioni normative. opere o di servizi, il committente imprenditore Con l’art. 29 il regime della responsabilità so- o datore di lavoro è obbligato in solido con lidale è stato espressamente riferito all’ambito l'appaltatore, nonché con ciascuno degli dei rapporti tra committente, appaltatore e eventuali subappaltatori entro il limite di due subappaltatore, coinvolgendo, pertanto, tutta anni dalla cessazione dell'appalto, a corri- la filiera dell’appalto. spondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rap- Con i recenti interventi legislativi sono state porto, nonché i contributi previdenziali e i introdotte alcune rilevanti novità, la cui pro- premi assicurativi dovuti in relazione al perio- mozione dinanzi ai competenti organi istitu- do di esecuzione del contratto di appalto, re- zionale è stata fortemente voluta dall’Ance stando escluso qualsiasi obbligo per le san- unitamente alla Confindustria. zioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprendi- Le ultime novità: tore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e 1) La contrattazione collettiva con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro Nell’ultima stesura della norma introdotta dal- può eccepire, nella prima difesa, il beneficio la Riforma Fornero6 è stata prevista la possi- della preventiva escussione del patrimonio bilità per i contratti collettivi nazionali sotto- dell'appaltatore medesimo e degli eventuali scritti dalle associazioni dei lavoratori e dei subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la datori di lavoro comparativamente più rappre- responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma sentative del settore, di prevedere forme di l'azione esecutiva può essere intentata nei controllo degli appalti stessi che possano at- confronti del committente imprenditore o da- tenuare l’obbligo solidale. tore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escus- sione del patrimonio dell'appaltatore e degli È stata quindi demandata alla contrattazione eventuali subappaltatori. Il committente che collettiva la possibilità di limitare gli effetti del- ha eseguito il pagamento può esercitare l'a- la responsabilità solidale sui soggetti coinvol- zione di regresso nei confronti del coobbligato ti, adottando sistemi alternativi di controllo secondo le regole generali. degli appalti che garantiscano la regolarità dei soggetti medesimi. Con l’abrogazione della L. n. 1369/1960, la legge Biagi (D.Lgs. n. 276/2003), ha introdot- Preliminarmente si sottolinea che già con to il nuovo articolo 29 in tema di appalto che, l’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito in L. al 2° comma (sopra riportato) regola l’istituto della responsabilità solidale negli appalti e 6 L. n. 92/2012, art. 4, co. 31 5
  • 7.
    n. 148/2011, èstata prevista la possibilità per po,7 è stata introdotta un’importante modifica i contratti collettivi di derogare ad alcune ma- all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003; per la prima terie, anche di fonte normativa, tra cui la re- volta è stata prevista la possibilità per il re- sponsabilità solidale. sponsabile solidale di richiedere che venga escusso prioritariamente il debitore principale Per quanto concerne l’attuale formulazione e, solo in caso di insolvenza di quest’ultimo, dell’art. 29, si segnala che già il Decreto Ber- di intervenire nella solvenza del debito. sani, nel 2008, aveva tentato di individuare forme di controllo nell’ambito degli appalti at- La Riforma Fornero ha ulteriormente modifi- traverso le quali poter escludere il regime del- cato l’articolo in questione prevedendo la solidarietà nel rapporto tra appaltatore e l’obbligatorietà, per il creditore (lavoratore o subappaltatore. Tale tentativo, naufragato in Istituti) che voglia avvalersi del regime della sede di conversione del decreto legge, indivi- responsabilità solidale, di convenire in giudi- duava i documenti il cui controllo, da parte zio il committente, unitamente all’appaltatore dell’impresa appaltatrice, poteva esimerla dal- e agli eventuali subappaltatori (litisconsorzio la responsabilità. È divenuto fondamentale, necessario) e, in tale sede, la possibilità per il quindi, rintracciare modalità operative che as- committente o l’appaltatore di eccepire il be- sicurino ai soggetti coinvolti di non incorrere neficio della preventiva escussione del patri- nel rischio di essere chiamati a rispondere so- monio dell’appaltatore (o subappaltatore). lidalmente e, in tal senso, il legislatore ha og- Rimane ferma, in caso di intervento solidale, gi rinvenuto nelle parti sociali i soggetti che, l’azione di rivalsa tra i condebitori. attraverso la contrattazione collettiva, potreb- bero intervenire nella direzione delineata, for- nendo soluzioni adeguate che, se da un lato I soggetti coinvolti vengono incontro alle esigenze delle imprese, dall’altro tutelino i lavoratori. I soggetti coinvolti nel meccanismo della re- sponsabilità solidale ex art. 29 sono, dalla parte attiva, i lavoratori dell’appaltatore e del subappaltatore, oltre a Inps e Inail. 2) Il beneficio della preventiva escussione del debitore princi- Nel novero dei “lavoratori” interessati rientra- pale no, oltre ai lavoratori subordinati, anche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie con- trattuali (ed es. collaboratori a progetto), non- Lo scorso febbraio, nell’ambito della normati- chè i lavoratori in nero, purché impiegati diret- va in materia di semplificazione e di svilup- 7 L. n. 35/2012 di conversione del D.L. n. 5/2012 “Di- sposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” 6
  • 8.
    tamente nell’opera enel servizio oggetto L’oggetto della responsabilità solidale è co- dell’appalto. munque limitato a quanto dovuto in relazione al periodo di esecuzione del contratto di ap- Dal lato passivo sono coinvolti, invece, il palto. committente, purché imprenditore o datore di lavoro, l’appaltatore e tutti gli eventuali Tale precisazione risulta essere fondamenta- subappaltatori. le in quanto è evidente che il vincolo di solida- rietà deve rimanere limitato a quanto dovuto Il regime solidale non si applica, pertanto, al nell’ambito dell’appalto, rimanendo esclusi committente persona fisica che non esercita tutti i debiti non riferiti allo stesso. attività di impresa o professionale e, dunque, resta esonerato dall’obbligo della responsabi- Su quest’ultimo argomento è importante se- lità solidale il committente che, non dotato di gnalare che si sta svolgendo un’azione da alcuna organizzazione, stipuli un contratto di parte degli Istituti, nella quale è attivamente appalto per fini privati. coinvolta anche l’Ance, per determinare in maniera efficace le modalità per la determi- Oggetto della responsabilità solida- nazione della situazione contributiva relativa le al singolo appalto. Oggetto della responsabilità solidale sono: i Precedenti interventi ministeriali10 avevano trattamenti retributivi, comprese le quote di infatti paventato la possibilità, soprattutto per fine rapporto; i contributi previdenziali e i l’Inps, di fotografare la situazione debitoria premi assicurativi dovuti in relazione al pe- contributiva del singolo appalto (o cantiere), riodo di esecuzione del contratto di appal- ma il tentativo è rimasto vano a fronte to. Restano esclusi gli obblighi per le san- dell’impossibilità pratica fino ad ora mostrata zioni civili di cui risponde solo il respon- dall’Inps medesimo. sabile dell’inadempimento, mentre continua ad applicarsi il regime solidale sugli interessi Il limite temporale moratori. Per ciò che concerne le sanzioni ci- vili, il Ministero del Lavoro8 ha precisato che il Il testo originario prevedeva, come l’art. 3 del- dies a quo a partire dal quale l’obbligato in la L. n. 13691960, una durata della respon- solido non risponde delle sanzioni civili coin- sabilità solidale di un anno dalla fine cide con tutti gli obblighi contributivi la cui dell’appalto, elevata poi a due anni dalla Fi- scadenza del versamento è successiva al 10 nanziaria 200711. febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto modificativo dell’art. 29.9 10 Cfr. risposta ad interpello del Ministero del Lavoro 8 Circolare n. 37 del 21 Marzo 2012 n. 15/2009 9 11 D.L. n. 35/2012 L. n. 296/2006 7
  • 9.
    I due annidi durata della responsabilità soli- dale decorrono dalla fine dell’appalto o del subappalto.12 Art. 118 del Codice degli appalti Decorso il termine decadenziale di due anni i (D.Lgs. n. 163/2006) creditori (lavoratori e istituti previdenziali) po- tranno comunque far valere i propri crediti nei “L'affidatario è tenuto ad osservare integral- confronti del datore di lavoro inadempiente mente il trattamento economico e normativo negli ordinari termini prescrizionali previsti per stabilito dai contratti collettivi nazionale e ter- legge. ritoriale in vigore per il settore e per la zona Una distorta interpretazione resa da Inps e nella quale si eseguono le prestazioni; è, al- Inail13 sull’argomento vorrebbero ascrivere ai tresì, responsabile in solido dell'osservanza debiti previdenziali e assicurativi sorti fra ap- delle norme anzidette da parte dei subappal- paltatore e subappaltatore fino alla data di tatori nei confronti dei loro dipendenti per le entrata in vigore del D.L. n. 35/2012 (28 aprile prestazioni rese nell'ambito del subappalto” 2012), un limite prescrizionale ordinario di Nell’ambito dei contratti pubblici il regime del- cinque anni essendo i medesimi riportati la solidarietà è anche disciplinato dall’art. 118 nell’ex art. 35, co. 28 del D.L. Bersani, oggi del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006), ormai sostituito. che enuncia il principio fondamentale della Tale interpretazione non pare essere corretta solidarietà tra affidatario e subappaltatore per ed essere solo il frutto di una stratificazione ciò che concerne il rispetto di quanto previsto normativa. Infatti, anche per pacifico orienta- dai contratti collettivi nazionali e territoriali. mento del Ministero del Lavoro, la responsa- La norma circoscrive ai dipendenti del subap- bilità solidale contributiva (aspetti previden- paltatore la tutela della responsabilità solida- ziali e assicurativi) è sempre rientrata le, facendo ricadere sull’affidatario la respon- nell’alveo dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, sabilità che siano loro riconosciuti tutti i trat- lasciando al decreto Bersani esclusivamente tamenti previsti per contratto con riferimento, la disciplina della materia fiscale.14 pertanto, ai trattamenti contributivi e retributi- vi. 12 Principio ribadito anche dal Ministero del Lavoro nella nota del 13 Aprile 2012 13 Circolare Inps n. 106/2012 e circolare Inail miti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del ver- n.54/2012 samento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di 14 L’art. 35, co. 28 del D.L. n. 223/2006 è stato modifi- lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul cato dal D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012 che valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in recita: “In caso di appalto di opere o di servizi, l'appal- relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del tatore risponde in solido con il subappaltatore, nei li- rapporto di subappalto […]”. 8
  • 10.
    Per ciò checoncerne il rapporto tra commit- acquisire il Durc d’ufficio in tutti i casi in cui è tente e appaltatore rimangono ferme le previ- richiesto per legge15. sioni di cui all’art. 1676 c.c. Rimane ferma la non autocertificabilità del Non può comunque trascurarsi la stratifica- Durc, in quanto documento contenente infor- zione normativa avvenuta negli anni in base mazioni che non possono rientrare nella di- alla quale anche l’art. 29 del D.Lgs. n. sponibilità del privato. La regolarità contributi- 276/2003 sembrerebbe applicarsi al commit- va, infatti, non può essere oggetto di sicura tente pubblico, secondo un orientamento giu- conoscenza così come avviene per gli stati, le risprudenziale e, comunque, si applica al rap- qualità personali e i fatti che possono essere porto privatistico tra appaltatore e subappalta- sostituiti da dichiarazione rese dai privati16. tore anche nei contratti pubblici. Per ciò che concerne il rapporto tra Durc e responsabilità solidale si segnala che una no- ta del Ministero del Lavoro17, seguita anche Durc: brevi cenni da un messaggio Inps18, hanno messo in evi- Al regime della responsabilità solidale denza che la responsabilità solidale di un nell’ambito degli appalti è strettamente con- soggetto non inficia anche la regolarità del nesso l’istituto del Durc, documento unico di Durc emesso in suo favore. regolarità contributiva, strumento per la verifi- È stato sancito, infatti, che le verifiche effet- ca della regolarità contributiva delle imprese tuate ai fini del rilascio del Durc sono ricondu- che concorre, unitamente agli altri documenti cibili all’unicità del rapporto previdenziale tra dai quali si evince anche la regolarità retribu- impresa richiedente ed Ente rilasciante e che tiva delle imprese, alla verifica dell’idoneità o meno delle imprese ad operare negli appalti. Sin dalla sua entrata in vigore il Durc è stato 15 Per la prima volta la norma fu inserita nel D.L. anti- strettamente correlato, nell’ambito degli ap- crisi, n. 185/2009, convertito in L. n. 2/2009 che preve- palti pubblici, alle diverse fasi che caratteriz- deva all’art. 16bis, co. 10, l’obbligo per le stazioni ap- zano l’appalto, a partire dalla partecipazione paltanti di richiedere il Durc d’ufficio. Recentemente, per arrivare sino al collaudo finale. il co. 6 bis del’art14 della D.L. n. 35/2012, convertito Nell’ambito dei contratti privati, invece, in L. n. 5/2012, ha esteso tale obbligo, sempre con rife- rimento alla p.a., anche nei lavori privati dell’edilizia. l’obbligo di presentazione del Durc è connes- 16 Cfr. da ultimo anche le circolari n. 6/2012 e n. so esclusivamente alla fase iniziale dei lavori. 12/2012, rispettivamente del Ministero della Pubblica Recenti modifiche legislative hanno introdotto Amministrazione e Semplificazione e del Ministero del l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di Lavoro 17 Risposta ad interpello del Ministero del Lavoro n. 3/2012 18 Messaggio Inps n. 12091/2010 9
  • 11.
    a tale unicitàvanno riferiti tutti gli adempimen- L’Intervento sostitutivo di cui all’art. 4 opera a ti connessi. favore degli enti previdenziali (Inps e Inail) e delle Casse Edili, per le irregolarità accertate nel Durc. Intervento sostitutivo della Pertanto, ogniqualvolta, risulti una inadem- stazione appaltante: art. 4, D.P.R. pienza contributiva di un operatore economi- n. 207/201019 co coinvolto nell’appalto, la stazione appal- tante, secondo le istruzioni operative fornite In caso di ottenimento da parte del responsa- dal Ministero e dagli Istituti, provvederà a bile del procedimento del documento unico di darne comunicazioni a queste ultimi, manife- regolarità contributiva che segnali stando la volontà di sostituirsi nei pagamenti. un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del con- È evidente che, pur accertando il Durc la si- tratto, il medesimo trattiene dal certificato di tuazione globale dell’impresa, l’intervento so- pagamento l’importo corrispondente stitutivo opererà nel limite di quanto dovuto all’inadempienza. Il pagamento di quanto do- dal committente all’appaltatore o di quanto vuto per le inadempienze accertate mediante dovuto dall’appaltatore al subappaltatore, pur il documento unico di regolarità contributiva è non ricoprendo sempre l’intero debito accer- disposto dai soggetti di cui all’art. 3, comma tato dal Durc. 1, lett. b), direttamente agli enti previdenziali Laddove, infatti, tale intervento non copra e assicurativi, compresa nei lavori la cassa l’intero debito emerso dal Durc, nel caso in edile. cui si tratti di irregolarità del subappaltatore, Non può prescindersi un quadro sintetico del- l’intervento medesimo comunque svincola il la responsabilità solidale senza far riferimento pagamento nei confronti dell’appaltatore. con pochi cenni a questo istituto, introdotto Il pagamento, inoltre, sarà effettuato agli enti nell’ultimo Regolamento di attuazione del Co- in maniera proporzionale. dice dei contratti pubblici, e attraverso il qua- le, in caso di irregolarità accertata nel Durc L’istituto dell’intervento sostitutivo della sta- nell’ambito dei lavori pubblici, la stazione ap- zione appaltante, se da un lato mira al recu- paltante si sostituisce al debitore nel paga- pero della regolarità contributiva al fine di mento di quanto dovuto, in tutto o in parte.20 procedere in maniera più snella nell’evoluzione dell’appalto, dall’altro si inseri- sce nell’ambito dei rapporti tra gli attori coin- 19 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codi- volti nel medesimo, concorrendo con il regime ce dei Contratti pubblici della responsabilità solidale, che comunque 20 Sull’argomento confrontare anche la circolare del rimane in piedi anche a seguito di tale inter- Ministero del Lavoro n. 3/2012, nonché le circolari vento. Inps e Inail rispettivamente nn. 54/2012 e 2029/2012 10
  • 12.
    È doveroso sottolineareche vi sono tesi che pra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, cercano di riportare il rapporto tra i due istituti comma 1, lettera b), possono pagare anche quale alternativo, nel senso che l’operatività in corso d'opera direttamente ai lavoratori le dell’uno esclude automaticamente l’utilizzo retribuzioni arretrate detraendo il relativo im- dell’altro, ma sul tema ci sono ancora nume- porto dalle somme dovute all'esecutore del rosi dubbi in corso di esame e di approfondi- contratto ovvero dalle somme dovute al su- mento. bappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli ar- Sul punto si evidenzia che la criticità maggio- ticoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, re è rappresentata, poi, dal fatto che il Durc si comma 3, primo periodo, del codice. riferisce alla posizione globale di un’impresa al da là del singolo appalto, circostanza que- Il Regolamento di attuazione del Codice dei sta che rende le norme di difficile applicazio- Contratti prevede anche la possibilità per le ne e che vede gli Istituti attualmente impe- stazioni appaltanti di intervenire in caso di gnati nella ricerca di strumenti validi che pos- mancato pagamento delle retribuzioni ai lavo- sano superare tale problema e pervenire a ratori dipendenti dell’esecutore o del subap- soluzioni che siano in reale sintonia con la ra- paltatore, a seguito di una specifica procedu- tio delle norme. ra, al termine della quale possono pagare di- rettamente ai lavoratori le retribuzioni, l’ammontare delle quali verrà detratto da Intervento sostitutivo della quanto spettante all’esecutore o al subappal- stazione appaltante: art. 5, D.P.R. tatore se è previsto il pagamento diretto. n. 207/2010 Su tale intervento valgono le medesime con- Per i contratti relativi a lavori, servizi e fornitu- siderazioni sopra riportate quanto alla possi- re, in caso di ritardo nel pagamento delle re- bile concorrenza con l’istituto della responsa- tribuzioni dovute al personale dipendente bilità solidale. dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contrat- to, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i suc- cessivi quindici giorni. Decorso infruttuosa- mente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine so- 11
  • 13.
    SCHEMI DI SINTESI GLI AMBITI DI APPLICAZIONE obbligati in creditori durata limiti solido dipendenti appal- art. 1676 c.c. committente tatore fino alla concor- (applicabile anche appaltatore prescrizione ordi- al subappalto) dipendenti appal- renza di quanto naria 5 anni (applicabile anche tatore dovuto al subappalto) dipendenti appal- tatore committente debiti dovuti in re- art. 29 dipendenti subap- due anni dalla fine lazione al periodo appaltatore paltatore dell’appalto o del d.lgs. n. 276/2003 di esecuzione subappalto subappaltatore Inps dell’appalto Inail dipendenti del su- prescrizione quin- quanto dovuto con art. 118 affidatario bappaltatore quennale riferimento alle prestazioni rese d.lgs. n. 163/2006 subappaltatore Inps superata dai due nell’ambito del Inail anni dell’art. 29 subappalto 12
  • 14.
    IL PRINCIPIO DELLAPREVENTIVA ESCUSSIONE I lavoratori dell’appaltatore o del su- bappaltatore possono convenire in giudizio per i trattamenti retributivi, contributivi, il Tfr e gli interessi di mora dovuti in relazione all’appalto Solo il diretto debitore Il committente, l’appaltatore e (appaltatore o subappaltatore) eventuali subappaltatori Il committente può richiedere che vengano escussi preventivamente il patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori Il giudice accerta il vincolo di so- lidarietà tra i soggetti e dispone la preventiva escussione del debitore principale prima di accedere al pa- trimonio del responsabile solidale 13