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“semplificazione ed accelerazione: le
 misure adottate per la ripresa del settore
            dei lavori pubblici”


Ivan Laterza



                   Milano
                MADE EXPO
               18 ottobre 2012
Le modifiche al codice nel solo anno 2012
Codice dei contratti è stato modificato dal mese di
gennaio ad oggi da sette provvedimenti:
   dal decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24
    marzo 2012, n. 27;
   dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3;
   dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4
    aprile 2012, n. 35;
   dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26
    aprile 2012, n. 44;
   dal decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito dalla legge 6
    luglio 2012, n. 94;
   dal decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7
    agosto 2012, n. 134;
   dal decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7
    agosto 2012, n. 135;
IL TRIBUNALE DELL IMPRESE

I tribunali delle imprese nascono dalla trasformazione delle attuali
sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale,
istituite con il Dlgs 168/2003, e quindi saranno collocati presso le 12
sedi già esistenti nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia tracciata
inizialmente dal decreto Cresci-Italia (decreto legge 1/2012) che, al
momento dell’istituzione del tribunale delle imprese, non ha tuttavia
considerato che ciascuna delle 12 sezioni copriva territorialmente la
zona di competenza sia della Corte d’appello in cui si trovava la sede
del tribunale, sia dei distretti delle Corti d’appello limitrofe, con non
poche difficoltà gestionali e significativi aumenti di costo per le imprese
geograficamente distanti rispetto agli uffici delle sezioni specializzate.
IL TRIBUNALE DELL IMPRESE

Per ovviare a tali inconvenienti, la legge di conversione 27/2012 ha dunque
ridisegnato lo schema delle competenze territoriali, prevedendo l’istituzione di
nuove sezioni anche presso i tribunali e le Corti d’appello aventi sede nei
capoluoghi delle regioni, che finora ne erano sprovvisti, oltre ad una sezione ad
hoc presso il tribunale e la Corte d’appello di Brescia.

Modificata e arricchita in fase di conversione anche l’elencazione delle
competenze per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa che,
tra diritti d’autore e azioni di classe, abbraccia anche quella relativa ai contratti
pubblici di appalto.

Tutte le controversie che nasceranno durante la fase esecutiva di un contratto
di appalto di lavori, servizi o forniture saranno portate all’esame dei «giudici
d’impresa».
IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Con alcune condizioni. Innanzitutto, dovrà trattarsi di controversie ricadenti sotto la giurisdizione del
giudice ordinario e, quindi, la materia del contendere dovrà riguardare le vicende successive alla
stipulazione del contratto (es. la risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti, il
riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento) e sempre che le controversie non siano già
state risolte mediante il ricorso a strumenti alternativi (transazione, accordo bonario, arbitrato).

Il Contratto di appalto nell’ambito del quale è nata la controversia dovrà essere di importo superiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, vale a dire cinque milioni di euro per lavori, 130mila euro per
servizi e forniture affidati da amministrazioni aggiudicatrici centrali, e 200mila euro per servizi e
forniture affidati da stazioni appaltanti diverse.

Infine, affinché una controversia possa essere decisa dal tribunale delle imprese, la parte privata del
contratto deve essere una (decreto Cresci-Italia) società per azioni e nelle società in accomandita
per azioni. La legge di conversione 27/2012 è arrivata a ricomprendere anche le società a
responsabilità limitata e le società cooperative, le società per azioni europee e le società cooperative
europee), nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero con
estensione anche alle società che, rispetto a quelle contenute nell’elencazione, rivestono una
posizione di direzione o di coordinamento ovvero che, al contrario, si trovano in posizione di
controllate. Il tribunale delle imprese si interesserà delle controversie in cui una delle società
menzionate nell’elenco partecipi al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui sia stato affidato il
contratto di appalto.
Il DECRETO SVILUPPO DL n. 83/2012
   convertito con Legge n. 134/2012 del 7 agosto 2012
                Responsabilità solidale
In appalti di opere e servizi l’appaltatore risponde in
solido con il subappaltatore di corrispettivi, ritenuta fiscali
dovute all’erario e IVA
La modifica normativa stabilisce l`obbligo di corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al
periodo di esecuzione del contratto di appalto, e restando escluso qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile
dell`inadempimento.
La responsabilità viene meno se l’appaltatore verifica che tutti gli
adempimenti sono stati eseguiti. All’appaltatore basterà ottenere un
asseverazione di un centro di assistenza fiscale o di un commercialista.
Se il subappaltatore non prova tutti i versamenti che gli competono
l’appaltatore può sospendere il pagamento dei corrispettivi per l’appalto
come il Committente nei confronti con l’appaltatore stesso.
D.L. SEMPLIFICA ITALIA n. 5/2012

      All`art. 38, comma 1-ter, del Codice dei contratti, viene
parzialmente modificata la previsione relativa alla sanzione della
sospensione per un anno dalla partecipazione alle procedure di
gara e dagli affidamenti in subappalto, in caso di presentazione di
falsa dichiarazione in gara. Infatti, l`originaria previsione che
disponeva l`operatività della sanzione ``per un periodo di un anno``
viene sostituita da quella che ne consente l`operatività ``fino ad un
anno``, lasciando, quindi, intendere che si possa procedere ad una
sorta di graduazione in relazione alla gravità della dichiarazione
resa.

Per ciò che concerne, poi, i criteri di accertamento e di valutazione
dei lavori eseguiti all`estero, l`art. 84 del Regolamento citato viene
integralmente sostituito da una nuova previsione.
BANCA DATI NAZIONALE
Decreto legge Semplifica Italia n. 5/2012
Introduce dopo l`art. 6 del Codice degli appalti pubblici l`art. 6-bis, rubricato
«Banca dati nazionale dei contratti pubblici».
Dal 1° gennaio 2013 la documentazione comprovante i requisiti di carattere
generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la
partecipazione alle procedure di gara disciplinate dal Codice, e` acquisita
esclusivamente presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita
presso l`Autorità di Vigilanza ai sensi dell`art. 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005.

Viene, inoltre, stabilito che l`Autorità di Vigilanza debba indicare con propria
deliberazione i dati in relazione ai quali e` obbligatoria l`inclusione della
documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole per
l`inserimento, aggiornamento e consultazione degli stessi. Inoltre, e`
stabilito che i soggetti pubblici e privati detentori dei dati dovranno metterli a
disposizione dell`Autorità.
Nell’ultimo disegno di legge varato dal Governo è previsto che l’AVCP deve
sottoscrivere una convenzione con il MEF per la gestione attraverso società
in house (SOGEI?) della BDN.
FASCICOLO VIRTUALE
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico ha come obiettivo la
creazione di un archivio documentale che consenta all’operatore
economico di gestire e rendere disponibile in forma digitale alle stazioni
appaltanti la documentazione a comprova dei requisiti per la
partecipazione alle gare pubbliche.
I benefici attesi sono:
 riduzione costi e semplificazione del processo di partecipazione alle
    gare;
 maggiore trasparenza e affidabilità;
 riduzione del potenziale contenzioso;
 facilitazione nel processo di autenticazione e di verifica dei requisiti
    degli operatori economici.
 La gestione documentale avverrà nel rispetto della normativa
    vigente in materia di privacy e contrattualistica pubblica.
 In questa prima fase sono stati individuati alcuni bandi pilota ritenuti
    idonei alla sperimentazione del servizio.
LEGGE c.d. MILLEPROROGHE


novità in materia di infrastrutture e centrali di committenza:



      Centrale di committenza unica (art. 29, comma 11-ter)
      Prorogato al 31 marzo 2013 il termine a decorrere dal
      quale i comuni con popolazione non superiore a 5 mila
      abitanti dovranno obbligatoriamente affidare a un'unica
      centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e
      forniture.
IL NUOVO CONCORDATO
(L134/2012 di conversione del DL 83/2012)
   La legge 134/2012 (conversione del decreto sviluppo Dl 83/2012),
    entrata in vigore l'11 settembre, ha modificato la legge fallimentare
    (Rd 267/1942) introducendo (articolo 186-bis) una specifica
    disciplina per quei concordati il cui piano preveda «la prosecuzione
    dell'attività d'impresa da parte del debitore» ovvero «la cessione
    dell'azienda in esercizio», ovvero ancora «il conferimento
    dell'azienda in esercizio in una o più società anche di nuova
    costituzione».
   La salvaguardia della continuità aziendale può persino giustificare
    deroghe alla «par condicio creditorum». L'art. 182-quinquies della
    legge fallimentare prevede ora la possibilità di chiedere al Tribunale
    l'autorizzazione a pagare debiti anteriori alla presentazione della
    proposta concordataria «per prestazioni di beni o servizi, se un
    professionista...attesta che tali prestazioni sono essenziali per la
    prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la
    migliore soddisfazione dei creditori».
IL NUOVO CONCORDATO
(L134/2012 di conversione del DL 83/2012)
   Degna di nota è la disposizione che prevede il diritto di chiedere al
    Tribunale l'autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione
    alla data di presentazione della proposta concordataria inserendo tra i
    crediti soggetti alla falcidia concordataria il danno cagionato all'altro
    contraente per effetto dello scioglimento anticipato. Una volta "depurata" dai
    contratti svantaggiosi, l'impresa potrà proseguire l'attività aziendale, in
    continuità, con maggiori prospettive di efficienza economica.
   In virtù del nuovo art. 186-bis e della conseguente modifica apportata all'art.
    38, comma 1 del Codice, vi è la possibilità, per l'impresa ammessa al nuovo
    concordato, non soltanto di proseguire l'esecuzione delle commesse già
    affidate ma altresì di partecipare a nuove procedure di affidamento. Per
    continuare a operare nel settore pubblicistico occorrerà in sede di gara:
           - presentare una relazione di un professionista che attesti la
           conformità del contratto al piano e la ragionevole capacità di
           adempimento allo stesso;
           - ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
           - non assumere la qualifica d'impresa mandataria laddove
           partecipi in Ati.
IL NUOVO CONCORDATO
(L134/2012 di conversione del DL 83/2012)
   Le condizioni poste dal legislatore restringono il campo di
    applicazione dello strumento. Da un lato le nuove Inoltre, se è pur
    vero che, con la modifica dell'art. 38 del Codice, è stata assicurata
    la possibilità di partecipare agli appalti e di mantenere e rinnovare la
    qualificazione Soa, tuttavia si pongono alcuni problemi applicativi di
    tale invitante possibilità.
   Infatti il rinnovo o la verifica (triennale) della qualificazione Soa,
    anche a seguito delle nuove disposizioni regolamentari, impone agli
    organismi di attestazione l'acquisizione di conferme positive
    riguardo al Durc e alle varie regolarità contributive e fiscali.
    Un'azienda in crisi che entra in una procedura concorsuale ha quasi
    certamente debiti fiscali e contributivi. Ergo, se è pur vero che la
    modifica del comma 1 dell'art. 38 consente il mantenimento della
    qualificazione, non è così facile poterla confermare
RATING di LEGALITA’
           decreto liberalizzazione (DL 1/2012)
Il regolamento è ora allo studio dell’Antitrust che ha predisposto una fase di
consultazione
 Il decreto prevede un rating per fare da filtro per l’accesso al credito bancario nel
    senso di agevolare le società con punteggio più alto o comunque iscritte
    nell’elenco tenuto dall’Antitrust.
 L’iscrizione a questo speciale albo sarà volontario e pensato per valutare il tasso
    di legalità (da una a tre stelle).
 Il punteggio sarà basato sul rispetto di comportamenti virtuosi per esempio
    aderendo a codici etici o applicando sistemi di tracciabilità per cifre inferiori a
    quelle previste per legge
 Il rating avrà durata di due anni e rinnovabile. Il rating può essere sospeso o
    revocato dall’Antitrust per false dichiarazioni, rinvii a giudizio o misure cautelari
    personali o patrimoniali per reati previsti dal regolamento
 Le imprese si sono espresse negativamente non sull’obbiettivo ma sullo
    strumento non conciliabile con la semplificazione e la sburocratizzazione della
    vita delle imprese:
           - Non è che con un altro elenco si facilita l’accesso al credito e
           forse si aggiunge un ostacolo
           - Le imprese in odore di criminalità non hanno bisogno di aiuti
           per accedere al credito
           - lo strumento creato non ha precedenti in nessun paese al mondo
NUOVO PACCHETTO SEMPLIFICAZIONE
Dall’estensione del periodo di validità del Durc
all’ammissione delle reti di impresa agli appalti, dalle
procedure semplificate per il riutilizzo delle terre e rocce da
scavo nei piccoli cantieri fino alla cancellazione del
silenzio-rifiuto per il permesso di costruire su beni vincolati,
con modifiche anche alla disciplina sulle autorizzazioni
ambientali e alla conferenza di servizi. Il provvedimento è
stato portato in Consiglio dei ministri con il decreto
«Sviluppo» Il Governo ha deciso però di rinviarne l’esame.,
che a questo punto potrebbe tornare anche prendere la
forma di un decreto, invece che di un semplice disegno di
legge. Inizialmente prevista la norma di «alleggerimento
dell’OG11, è andata persa nella formulazione del decreto.
NUOVO PACCHETTO SEMPLIFICAZIONE

Reti di imprese. Prevista anche una modifica al codice appalti mirata ad aprire
le porte del mercato dei lavori pubblici anche alle aggregazioni di imprese
aderenti al contratto di rete. In questo caso il mandato dovrà risultare da
scrittura privata autenticata, consegnata con mail cert. alla stazione appaltante.

Terre da scavo. Mentre si attende ancora la pubblicazione in «Gazzetta» del
decreto sul riuso delle terre da scavo nei grandi cantieri, nel pacchetto
semplificazioni spunta una norma mirata alla semplificazione degli
adempimenti legato al riutilizzo dei materiali da risulta derivanti dall’attività in
piccoli cantieri che non comportino accumuli superiori a seimila metri cubi. I
materiali potranno essere considerati sottoprodotti al ricorrere di tre condizioni:
che la destinazione del riutilizzo sia certa direttamente presso un determinato
sito, che i materiali non superino le soglie di contaminazione previste dal Dlgs
152/2006, che l’uso in successivo ciclo di produzione non determini rischi per la
salute né variazioni di emissione rispetto all’utilizzo di altre materie prime.
NUOVO PACCHETTO SEMPLIFICAZIONE

Cantieri e DURC. Il pacchetto include anche una serie di norme mirate a
snellire gli adempimenti legati alla sicurezza dei cantieri. Tra queste l’adozione
di modelli semplificati per i piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili,
insieme a procedure telematiche per la denuncia degli infortuni sul lavoro.
Prevista anche la semplificazione delle procedure di verifica delle attrezzature
da lavoro con l’equiparazione tra enti pubblici e privati abilitati a compiere i
controlli. Ancora sono previste novità sul Durc, con misure ad hoc messe a
punto dal ministero del Lavoro, destinate a entrare nel pacchetto complessivo.

Edilizia privata e ambiente Via il principio del «silenzio-rifiuto» relativo al
permesso di costruire in presenza di vincolo ambientale, paesaggistico o
culturale. Il Comune sarà sempre obbligato a esprimersi, concludendo il rilascio
del permesso di costruire con un provvedimento. Semplificazioni in vista anche
in tema di valutazione di impatto ambientale, con l’obiettivo di evitare che per
una stessa opera il richiedente debba rivolgersi a due diversi uffici del ministero
dell’Ambiente.
I BANDI TIPO
   Il decreto sviluppo del 2011 (DL 70/2011) introduce la regola per la
    quale «i bandi sono predisposti dalla stazione appaltante sulla base
    dei modelli approvati dall’AVCP».
   Dopo la consultazione è pronta la determinazione con la quale per
    la prima volta è esattamente definito il «recinto» delle clausole di
    esclusione.
   Le deroghe alla clausole di esclusione andranno motivate.
    Immediatamente dopo verranno predisposti i bandi tipo specifici a
    seconda della natura dell’appalto, la procedura e il tipo di offerta.
   Saranno divisi tra lavori, servizi e forniture, parterniarato pubblico-
    privato.
   Ulteriori delibere verranno emanate sulle discriminazione nascoste
    attraverso i criteri di attribuzione dei punteggi in fase di offerta o la
    richiesta di particolari requisiti
I BANDI TIPO
Cosa hanno proposto le imprese nella consultazione:
 ANCE:
- esclusione delle imprese con contratto metalmeccanico alla
realizzazione di opere prevalentemente edili le cui maestranze
necessitano di CCNL degli edili
- qualificazione necessaria in fase di offerta e gara mentre la
risoluzione avviene solo se si perde la qualificazione a causa di
decadenza per falsa dichiarazione
- limitazione al massimo delle deroghe alle clausole di esclusione
 AGI:
- Motivazioni in aggiunta o in mancata adozione di cause di esclusioni
    inserite nei bandi
- Solo amministratori con poteri di rappresentanza e direttori tecnici
    tenuti a sottoscrivere dichiarazioni di insussistenza delle condanne.
LE RETI D’IMPRESA
   Basate sull’art.3 del DL 5/2009 convertito con legge n.33 e novellato
    dall’art.42 del Dl 78/2010
   Il ‘contratto di rete’ consente a più imprenditori di accrescere la
    propria capacità innovativa e competitività sul mercato
   Il contratto è redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
    e va registrato presso le Cciaa
   Il contratto può anche prevedere un fondo patrimoniale comune che
    consente l’accesso a benefici fiscali
   Può nominare un organo comune per la gestione, per conto dei
    partecipanti, un contratto o parte di esso
   Si basa sul «programma comune di rete» con il quale più
    imprenditori si obbligano a:
     •   Collaborare n forme predeterminate attinenti l’esercizio delle imprese
     •   Scambiarsi informazioni o prestazioni industriali, commerciali, tecniche e
         tecnologiche
     •   Esercitare in comune una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale.
LE RETI D’IMPRESA e il CODICE
Una volta varato il decreto, essere annoverati tra i soggetti
riconosciuti dal Codice dei Contratti. Secondo l’AVCP le reti d’impresa
rappresentano la forma più flessibile di associazione di imprese.

L’AVCP distingue fra quelle dotate di un organo di rappresentanza
comune e quindi dotate di maggiore stabilità del rapporto associativo
e quelle che invece, caratterizzate da maggior flessibilità, necessitano
di un mandato collettivo ad una della imprese per ogni gara.
I requisiti di qualificazione sarebbero valutati come per le associazioni
di impresa.

La responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante
interesserà i «retisti» che partecipano all’appalto con esclusione dei
soggetti partecipanti alla rete ma che non andranno a sottoscrivere il
contratto d’appalto.
Le reti potranno essere partecipate non solo da «imprese» ma anche
allargate a «operatori economici» intesi questi anche ai prestatori di
beni e servizi e quindi anche alle attività professionali. Cosa questa
per la quale necessita modifica legislativa
Pagamenti PA
Entro l’anno dovrebbe essere recepita definitivamente la
direttiva UE 2011/7 sui ritardati pagamenti. Il termine è
fissato al 15 novembre secondo la legge delega sullo
statuto delle imprese (180/2011) che anticiperebbe di
quattro mesi il termine per il recepimento delle regole
europee per il saldo delle fatture (16 marzo 2013). Il
recepimento sarà affidato ad un Decreto Legislativo
L’applicazione delle norme europee è di fatto una vera
rivoluzione in quanto introduce un più severo regime di
penalità per i ritardi già a partire dal 31esimo giorno. La
prassi italiana è molto più morbida sia nei tempi e sia nei
tassi applicati alle penali. Oggi i ritardi viaggiano con medie
superiori ai tre mesi con punte fino ai due anni.
Le nuove norme comunitarie
Il via libera è atteso per l’inizio del 2013 dopo di che i governi nazionali
avranno 18 mesi per recepire le nuove regole.
L’idea oramai cristallizzata è quella di semplificare e snellire le
procedure pre-accreditamento degli operatori, maggiori margine in
procedure negoziali con il dialogo competitivo, e maggior promozione
delle pmi.
Controversa è una soluzione condivisa sul superamento del massimo
ribasso rispetto all’offerta economica più vantaggiosa (timori di
eccessiva arbitrarietà).
L’adozione di criteri sociali ed ambientali trova tutti d’accordo ma non si
riesce a trovare la soluzione che assicuri il superamento di confusione
nelle legislazioni nazionali.
Molto dibattuto è l’obbligo di suddivisione in lotti degli appalti sopra i
500mila euro e il ripensamento della dichiarazione nelle offerte del
volume di beni e servizi che si intendono subappaltare.

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  • 1. “semplificazione ed accelerazione: le misure adottate per la ripresa del settore dei lavori pubblici” Ivan Laterza Milano MADE EXPO 18 ottobre 2012
  • 2. Le modifiche al codice nel solo anno 2012 Codice dei contratti è stato modificato dal mese di gennaio ad oggi da sette provvedimenti:  dal decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;  dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3;  dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;  dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;  dal decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;  dal decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;  dal decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  • 3. IL TRIBUNALE DELL IMPRESE I tribunali delle imprese nascono dalla trasformazione delle attuali sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, istituite con il Dlgs 168/2003, e quindi saranno collocati presso le 12 sedi già esistenti nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia tracciata inizialmente dal decreto Cresci-Italia (decreto legge 1/2012) che, al momento dell’istituzione del tribunale delle imprese, non ha tuttavia considerato che ciascuna delle 12 sezioni copriva territorialmente la zona di competenza sia della Corte d’appello in cui si trovava la sede del tribunale, sia dei distretti delle Corti d’appello limitrofe, con non poche difficoltà gestionali e significativi aumenti di costo per le imprese geograficamente distanti rispetto agli uffici delle sezioni specializzate.
  • 4. IL TRIBUNALE DELL IMPRESE Per ovviare a tali inconvenienti, la legge di conversione 27/2012 ha dunque ridisegnato lo schema delle competenze territoriali, prevedendo l’istituzione di nuove sezioni anche presso i tribunali e le Corti d’appello aventi sede nei capoluoghi delle regioni, che finora ne erano sprovvisti, oltre ad una sezione ad hoc presso il tribunale e la Corte d’appello di Brescia. Modificata e arricchita in fase di conversione anche l’elencazione delle competenze per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa che, tra diritti d’autore e azioni di classe, abbraccia anche quella relativa ai contratti pubblici di appalto. Tutte le controversie che nasceranno durante la fase esecutiva di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture saranno portate all’esame dei «giudici d’impresa».
  • 5. IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE Con alcune condizioni. Innanzitutto, dovrà trattarsi di controversie ricadenti sotto la giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, la materia del contendere dovrà riguardare le vicende successive alla stipulazione del contratto (es. la risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti, il riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento) e sempre che le controversie non siano già state risolte mediante il ricorso a strumenti alternativi (transazione, accordo bonario, arbitrato). Il Contratto di appalto nell’ambito del quale è nata la controversia dovrà essere di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, vale a dire cinque milioni di euro per lavori, 130mila euro per servizi e forniture affidati da amministrazioni aggiudicatrici centrali, e 200mila euro per servizi e forniture affidati da stazioni appaltanti diverse. Infine, affinché una controversia possa essere decisa dal tribunale delle imprese, la parte privata del contratto deve essere una (decreto Cresci-Italia) società per azioni e nelle società in accomandita per azioni. La legge di conversione 27/2012 è arrivata a ricomprendere anche le società a responsabilità limitata e le società cooperative, le società per azioni europee e le società cooperative europee), nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero con estensione anche alle società che, rispetto a quelle contenute nell’elencazione, rivestono una posizione di direzione o di coordinamento ovvero che, al contrario, si trovano in posizione di controllate. Il tribunale delle imprese si interesserà delle controversie in cui una delle società menzionate nell’elenco partecipi al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui sia stato affidato il contratto di appalto.
  • 6. Il DECRETO SVILUPPO DL n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012 del 7 agosto 2012 Responsabilità solidale In appalti di opere e servizi l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore di corrispettivi, ritenuta fiscali dovute all’erario e IVA La modifica normativa stabilisce l`obbligo di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, e restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell`inadempimento. La responsabilità viene meno se l’appaltatore verifica che tutti gli adempimenti sono stati eseguiti. All’appaltatore basterà ottenere un asseverazione di un centro di assistenza fiscale o di un commercialista. Se il subappaltatore non prova tutti i versamenti che gli competono l’appaltatore può sospendere il pagamento dei corrispettivi per l’appalto come il Committente nei confronti con l’appaltatore stesso.
  • 7. D.L. SEMPLIFICA ITALIA n. 5/2012 All`art. 38, comma 1-ter, del Codice dei contratti, viene parzialmente modificata la previsione relativa alla sanzione della sospensione per un anno dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto, in caso di presentazione di falsa dichiarazione in gara. Infatti, l`originaria previsione che disponeva l`operatività della sanzione ``per un periodo di un anno`` viene sostituita da quella che ne consente l`operatività ``fino ad un anno``, lasciando, quindi, intendere che si possa procedere ad una sorta di graduazione in relazione alla gravità della dichiarazione resa. Per ciò che concerne, poi, i criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all`estero, l`art. 84 del Regolamento citato viene integralmente sostituito da una nuova previsione.
  • 8. BANCA DATI NAZIONALE Decreto legge Semplifica Italia n. 5/2012 Introduce dopo l`art. 6 del Codice degli appalti pubblici l`art. 6-bis, rubricato «Banca dati nazionale dei contratti pubblici». Dal 1° gennaio 2013 la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara disciplinate dal Codice, e` acquisita esclusivamente presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l`Autorità di Vigilanza ai sensi dell`art. 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Viene, inoltre, stabilito che l`Autorità di Vigilanza debba indicare con propria deliberazione i dati in relazione ai quali e` obbligatoria l`inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole per l`inserimento, aggiornamento e consultazione degli stessi. Inoltre, e` stabilito che i soggetti pubblici e privati detentori dei dati dovranno metterli a disposizione dell`Autorità. Nell’ultimo disegno di legge varato dal Governo è previsto che l’AVCP deve sottoscrivere una convenzione con il MEF per la gestione attraverso società in house (SOGEI?) della BDN.
  • 9. FASCICOLO VIRTUALE Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico ha come obiettivo la creazione di un archivio documentale che consenta all’operatore economico di gestire e rendere disponibile in forma digitale alle stazioni appaltanti la documentazione a comprova dei requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche. I benefici attesi sono:  riduzione costi e semplificazione del processo di partecipazione alle gare;  maggiore trasparenza e affidabilità;  riduzione del potenziale contenzioso;  facilitazione nel processo di autenticazione e di verifica dei requisiti degli operatori economici.  La gestione documentale avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e contrattualistica pubblica.  In questa prima fase sono stati individuati alcuni bandi pilota ritenuti idonei alla sperimentazione del servizio.
  • 10. LEGGE c.d. MILLEPROROGHE novità in materia di infrastrutture e centrali di committenza: Centrale di committenza unica (art. 29, comma 11-ter) Prorogato al 31 marzo 2013 il termine a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti dovranno obbligatoriamente affidare a un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
  • 11. IL NUOVO CONCORDATO (L134/2012 di conversione del DL 83/2012)  La legge 134/2012 (conversione del decreto sviluppo Dl 83/2012), entrata in vigore l'11 settembre, ha modificato la legge fallimentare (Rd 267/1942) introducendo (articolo 186-bis) una specifica disciplina per quei concordati il cui piano preveda «la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore» ovvero «la cessione dell'azienda in esercizio», ovvero ancora «il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione».  La salvaguardia della continuità aziendale può persino giustificare deroghe alla «par condicio creditorum». L'art. 182-quinquies della legge fallimentare prevede ora la possibilità di chiedere al Tribunale l'autorizzazione a pagare debiti anteriori alla presentazione della proposta concordataria «per prestazioni di beni o servizi, se un professionista...attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori».
  • 12. IL NUOVO CONCORDATO (L134/2012 di conversione del DL 83/2012)  Degna di nota è la disposizione che prevede il diritto di chiedere al Tribunale l'autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione della proposta concordataria inserendo tra i crediti soggetti alla falcidia concordataria il danno cagionato all'altro contraente per effetto dello scioglimento anticipato. Una volta "depurata" dai contratti svantaggiosi, l'impresa potrà proseguire l'attività aziendale, in continuità, con maggiori prospettive di efficienza economica.  In virtù del nuovo art. 186-bis e della conseguente modifica apportata all'art. 38, comma 1 del Codice, vi è la possibilità, per l'impresa ammessa al nuovo concordato, non soltanto di proseguire l'esecuzione delle commesse già affidate ma altresì di partecipare a nuove procedure di affidamento. Per continuare a operare nel settore pubblicistico occorrerà in sede di gara: - presentare una relazione di un professionista che attesti la conformità del contratto al piano e la ragionevole capacità di adempimento allo stesso; - ricorrere all'istituto dell'avvalimento; - non assumere la qualifica d'impresa mandataria laddove partecipi in Ati.
  • 13. IL NUOVO CONCORDATO (L134/2012 di conversione del DL 83/2012)  Le condizioni poste dal legislatore restringono il campo di applicazione dello strumento. Da un lato le nuove Inoltre, se è pur vero che, con la modifica dell'art. 38 del Codice, è stata assicurata la possibilità di partecipare agli appalti e di mantenere e rinnovare la qualificazione Soa, tuttavia si pongono alcuni problemi applicativi di tale invitante possibilità.  Infatti il rinnovo o la verifica (triennale) della qualificazione Soa, anche a seguito delle nuove disposizioni regolamentari, impone agli organismi di attestazione l'acquisizione di conferme positive riguardo al Durc e alle varie regolarità contributive e fiscali. Un'azienda in crisi che entra in una procedura concorsuale ha quasi certamente debiti fiscali e contributivi. Ergo, se è pur vero che la modifica del comma 1 dell'art. 38 consente il mantenimento della qualificazione, non è così facile poterla confermare
  • 14. RATING di LEGALITA’ decreto liberalizzazione (DL 1/2012) Il regolamento è ora allo studio dell’Antitrust che ha predisposto una fase di consultazione  Il decreto prevede un rating per fare da filtro per l’accesso al credito bancario nel senso di agevolare le società con punteggio più alto o comunque iscritte nell’elenco tenuto dall’Antitrust.  L’iscrizione a questo speciale albo sarà volontario e pensato per valutare il tasso di legalità (da una a tre stelle).  Il punteggio sarà basato sul rispetto di comportamenti virtuosi per esempio aderendo a codici etici o applicando sistemi di tracciabilità per cifre inferiori a quelle previste per legge  Il rating avrà durata di due anni e rinnovabile. Il rating può essere sospeso o revocato dall’Antitrust per false dichiarazioni, rinvii a giudizio o misure cautelari personali o patrimoniali per reati previsti dal regolamento  Le imprese si sono espresse negativamente non sull’obbiettivo ma sullo strumento non conciliabile con la semplificazione e la sburocratizzazione della vita delle imprese: - Non è che con un altro elenco si facilita l’accesso al credito e forse si aggiunge un ostacolo - Le imprese in odore di criminalità non hanno bisogno di aiuti per accedere al credito - lo strumento creato non ha precedenti in nessun paese al mondo
  • 15. NUOVO PACCHETTO SEMPLIFICAZIONE Dall’estensione del periodo di validità del Durc all’ammissione delle reti di impresa agli appalti, dalle procedure semplificate per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nei piccoli cantieri fino alla cancellazione del silenzio-rifiuto per il permesso di costruire su beni vincolati, con modifiche anche alla disciplina sulle autorizzazioni ambientali e alla conferenza di servizi. Il provvedimento è stato portato in Consiglio dei ministri con il decreto «Sviluppo» Il Governo ha deciso però di rinviarne l’esame., che a questo punto potrebbe tornare anche prendere la forma di un decreto, invece che di un semplice disegno di legge. Inizialmente prevista la norma di «alleggerimento dell’OG11, è andata persa nella formulazione del decreto.
  • 16. NUOVO PACCHETTO SEMPLIFICAZIONE Reti di imprese. Prevista anche una modifica al codice appalti mirata ad aprire le porte del mercato dei lavori pubblici anche alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. In questo caso il mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata, consegnata con mail cert. alla stazione appaltante. Terre da scavo. Mentre si attende ancora la pubblicazione in «Gazzetta» del decreto sul riuso delle terre da scavo nei grandi cantieri, nel pacchetto semplificazioni spunta una norma mirata alla semplificazione degli adempimenti legato al riutilizzo dei materiali da risulta derivanti dall’attività in piccoli cantieri che non comportino accumuli superiori a seimila metri cubi. I materiali potranno essere considerati sottoprodotti al ricorrere di tre condizioni: che la destinazione del riutilizzo sia certa direttamente presso un determinato sito, che i materiali non superino le soglie di contaminazione previste dal Dlgs 152/2006, che l’uso in successivo ciclo di produzione non determini rischi per la salute né variazioni di emissione rispetto all’utilizzo di altre materie prime.
  • 17. NUOVO PACCHETTO SEMPLIFICAZIONE Cantieri e DURC. Il pacchetto include anche una serie di norme mirate a snellire gli adempimenti legati alla sicurezza dei cantieri. Tra queste l’adozione di modelli semplificati per i piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, insieme a procedure telematiche per la denuncia degli infortuni sul lavoro. Prevista anche la semplificazione delle procedure di verifica delle attrezzature da lavoro con l’equiparazione tra enti pubblici e privati abilitati a compiere i controlli. Ancora sono previste novità sul Durc, con misure ad hoc messe a punto dal ministero del Lavoro, destinate a entrare nel pacchetto complessivo. Edilizia privata e ambiente Via il principio del «silenzio-rifiuto» relativo al permesso di costruire in presenza di vincolo ambientale, paesaggistico o culturale. Il Comune sarà sempre obbligato a esprimersi, concludendo il rilascio del permesso di costruire con un provvedimento. Semplificazioni in vista anche in tema di valutazione di impatto ambientale, con l’obiettivo di evitare che per una stessa opera il richiedente debba rivolgersi a due diversi uffici del ministero dell’Ambiente.
  • 18. I BANDI TIPO  Il decreto sviluppo del 2011 (DL 70/2011) introduce la regola per la quale «i bandi sono predisposti dalla stazione appaltante sulla base dei modelli approvati dall’AVCP».  Dopo la consultazione è pronta la determinazione con la quale per la prima volta è esattamente definito il «recinto» delle clausole di esclusione.  Le deroghe alla clausole di esclusione andranno motivate. Immediatamente dopo verranno predisposti i bandi tipo specifici a seconda della natura dell’appalto, la procedura e il tipo di offerta.  Saranno divisi tra lavori, servizi e forniture, parterniarato pubblico- privato.  Ulteriori delibere verranno emanate sulle discriminazione nascoste attraverso i criteri di attribuzione dei punteggi in fase di offerta o la richiesta di particolari requisiti
  • 19. I BANDI TIPO Cosa hanno proposto le imprese nella consultazione:  ANCE: - esclusione delle imprese con contratto metalmeccanico alla realizzazione di opere prevalentemente edili le cui maestranze necessitano di CCNL degli edili - qualificazione necessaria in fase di offerta e gara mentre la risoluzione avviene solo se si perde la qualificazione a causa di decadenza per falsa dichiarazione - limitazione al massimo delle deroghe alle clausole di esclusione  AGI: - Motivazioni in aggiunta o in mancata adozione di cause di esclusioni inserite nei bandi - Solo amministratori con poteri di rappresentanza e direttori tecnici tenuti a sottoscrivere dichiarazioni di insussistenza delle condanne.
  • 20. LE RETI D’IMPRESA  Basate sull’art.3 del DL 5/2009 convertito con legge n.33 e novellato dall’art.42 del Dl 78/2010  Il ‘contratto di rete’ consente a più imprenditori di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato  Il contratto è redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e va registrato presso le Cciaa  Il contratto può anche prevedere un fondo patrimoniale comune che consente l’accesso a benefici fiscali  Può nominare un organo comune per la gestione, per conto dei partecipanti, un contratto o parte di esso  Si basa sul «programma comune di rete» con il quale più imprenditori si obbligano a: • Collaborare n forme predeterminate attinenti l’esercizio delle imprese • Scambiarsi informazioni o prestazioni industriali, commerciali, tecniche e tecnologiche • Esercitare in comune una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale.
  • 21. LE RETI D’IMPRESA e il CODICE Una volta varato il decreto, essere annoverati tra i soggetti riconosciuti dal Codice dei Contratti. Secondo l’AVCP le reti d’impresa rappresentano la forma più flessibile di associazione di imprese. L’AVCP distingue fra quelle dotate di un organo di rappresentanza comune e quindi dotate di maggiore stabilità del rapporto associativo e quelle che invece, caratterizzate da maggior flessibilità, necessitano di un mandato collettivo ad una della imprese per ogni gara. I requisiti di qualificazione sarebbero valutati come per le associazioni di impresa. La responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante interesserà i «retisti» che partecipano all’appalto con esclusione dei soggetti partecipanti alla rete ma che non andranno a sottoscrivere il contratto d’appalto. Le reti potranno essere partecipate non solo da «imprese» ma anche allargate a «operatori economici» intesi questi anche ai prestatori di beni e servizi e quindi anche alle attività professionali. Cosa questa per la quale necessita modifica legislativa
  • 22. Pagamenti PA Entro l’anno dovrebbe essere recepita definitivamente la direttiva UE 2011/7 sui ritardati pagamenti. Il termine è fissato al 15 novembre secondo la legge delega sullo statuto delle imprese (180/2011) che anticiperebbe di quattro mesi il termine per il recepimento delle regole europee per il saldo delle fatture (16 marzo 2013). Il recepimento sarà affidato ad un Decreto Legislativo L’applicazione delle norme europee è di fatto una vera rivoluzione in quanto introduce un più severo regime di penalità per i ritardi già a partire dal 31esimo giorno. La prassi italiana è molto più morbida sia nei tempi e sia nei tassi applicati alle penali. Oggi i ritardi viaggiano con medie superiori ai tre mesi con punte fino ai due anni.
  • 23. Le nuove norme comunitarie Il via libera è atteso per l’inizio del 2013 dopo di che i governi nazionali avranno 18 mesi per recepire le nuove regole. L’idea oramai cristallizzata è quella di semplificare e snellire le procedure pre-accreditamento degli operatori, maggiori margine in procedure negoziali con il dialogo competitivo, e maggior promozione delle pmi. Controversa è una soluzione condivisa sul superamento del massimo ribasso rispetto all’offerta economica più vantaggiosa (timori di eccessiva arbitrarietà). L’adozione di criteri sociali ed ambientali trova tutti d’accordo ma non si riesce a trovare la soluzione che assicuri il superamento di confusione nelle legislazioni nazionali. Molto dibattuto è l’obbligo di suddivisione in lotti degli appalti sopra i 500mila euro e il ripensamento della dichiarazione nelle offerte del volume di beni e servizi che si intendono subappaltare.