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Gestione d’affari con l’estero
Premesse e Parte Generale
!
Prevenire le controversie internazionali
!
Le condizioni generali di vendita
!
L’esportazione dei beni dual use
Premesse e Parte Generale
I contratti
internazionali:
una definizione
Sono quei contratti che
presentano legami, in senso
tecnico collegamenti, con territori
sottoposti all’autorità di Stati
diversi, quindi governati da
sistemi giuridici differenti.
Le problematiche
connesse a tale
elemento di estraneità
Un aspetto chiave riguardante il
contratto internazionale è la
scelta del diritto, vale a dire
l’individuazione delle norme
sostanziali che dovranno
disciplinare il contratto
internazionale.
La possibile fonte di
regolamentazione
Legge nazionale,
!
Convenzioni Internazionali (per tutte,
United Nations Convention on
Contracts for the International Sale
of Goods - Vienna, 1980, CISG)
http://www.uncitral.org/uncitral/en/
uncitral_texts/sale_goods/
1980CISG.html
!
!
Regole predisposte da
organizzazioni internazionali (per
tutte Unidroit Principles of
International Commercial Contracts)
http://www.unidroit.org/
Un esempio dalla
Convenzione di Vienna,
1980
Section I. Delivery of the goods and
handing over of documents
!
Article 31
If the seller is not bound to deliver
the goods at any other particular
place, his obligation to deliver
consists:
!
(a) if the contract of sale involves
carriage of the goods, in handing
the goods over to the first carrier
for transmission to the buyer;
Un esempio da
Unidroit, 2010
ARTICLE 1.12
(Computation of time set by
parties)
(1) Official holidays or non-
business days occurring during a
period set by parties
for an act to be performed are
included in calculating the period.
Le premesse
Contengono tutto ciò che è
considerato utile per richiamare i
punti salienti che hanno
caratterizzato la negoziazione, gli
aspetti essenziali dell’affare e le
aspettative riposte dalle parti
nell’esecuzione del rapporto.
An example
The Executor forwarded to the
Contractor who accepted the offer
dated ❲〔º❳〕 in referral to selling of the ❲〔º❳〕
as well as the execution of construction
works of a ❲〔º❳〕 at its plant in ❲〔º❳〕,
!
On ❲〔º❳〕 the Parties approved and signed a
Preliminary Agreement for Supply
which laid down the framework of they
contractual relationships,
!
NOW THEREFORE, in consideration of
the mutual understandings and
covenants contained herein, and given
that the WHEREAS clauses as well as
any Exhibits attached hereto constitute
an integral and substantive part of this
Agreement
“Definitions”
Una sorta di accurato glossario
dei termini utilizzati, da
raggruppare in un articolo
separato dell’atto
An example
“Business” shall mean the
business as currently carried
out by the Company, i.e.
the business of manufacturing
and trading of ❲〔º❳〕
“Conditions
precedent” e “closing”
Le parti possono prevedere che
l’efficacia del contratto sia
sottoposta all’avverarsi di un certo
evento; tale condizione assume il
nome di condition precedent.
!
Nel caso in cui le parti rimandino il
perfezionamento dell’accordo ad un
momento successivo, il cd. closing
individua tale termine.
An example
Unless otherwise agreed in writing by the
parties, the Closing shall take place at ❲〔º❳〕 no
later than ❲〔º❳〕 (hereinafter referred to as the
“Closing Date”).
!
Either party may refuse to effectuate the
Closing in the event that: (i) The other party
will not have performed any of the
obligation which, under this Agreement,
must be performed by said other party
before or at Closing; (ii) A material breach of
any of the representations and warranties
given by one party to the other will have
occurred.
Clausola hardship
In corso di esecuzione del
contratto possono avvenire
fatti imprevedibili ed
eccezionali che determinano
un’eccessiva onerosità
sopravvenuta per una o per
entrambe le parti
Documenti
precontrattuali
Le “lettere d’intenti” non
comportano obblighi per le parti, ma
pongono delle basi di avvio di
negoziazione.
!
Con il contratto preliminare i
contraenti assumono l’obbligo di
stipulare il contratto definitivo.
!
Cautele negli USA e in generale nei
Paesi di Common Law.
Accordi di segretezza
Con gli “accordi di segretezza”
le parti stabiliscono di non
diffondere notizie sull’accordo
da stipulare, durante le
trattative, ed a volte anche nella
fase di esecuzione del contratto,
indicando anche le sanzioni
An example
Each Party will keep secret and will
not disclose to any third party
(except subcontractors accepting a
like obligation of secrecy, and then
only to the extent necessary for the
performance of the subcontract) all
information given by the other in
connection with this Agreement, or
which becomes known through
performance of work under this
Agreement.
Le clausole penali
Le clausole penali
sostanzialmente prevedono il
pagamento di somme da parte
del contraente che ha violato
la disposizione contrattuale
nei confronti della parte
adempiente.
Le clausole penali
The parties acknowledge that each
of such a breach of the obligations
provided under this Article ❲〔º❳〕 by the
❲〔º❳〕 shall entitle the suffering Party to
the payment of a penalty as
liquidated damages in an amount
equal to € ❲〔º❳〕
Incoterms
!
Dizione esatta
“as per ICC Incoterms© 2010”
I termini sono stati raggruppati in quattro
diverse categorie di base
designate dalla lettera iniziale delle rispettive
sigle.
!
Tali sigle iniziano indicando l'unico termine
secondo il quale il venditore deve mettere a
disposizione del compratore la merce presso i
propri locali (il termine "E": EXW);
!
segue
il gruppo dei termini in base ai quali il
venditore deve consegnare la merce al vettore
nominato dal compratore (i termini "F": FCA,
FAS e FOB);
!
si continua con i termini in
base ai quali il venditore deve stipulare il
contratto di trasporto, ma non sopporta i
rischi
di perdita o di danni alla merce o le spese
addizionali derivanti da fatti avvenuti dopo
l'imbarco e la spedizione (i termini "C": CFR,
CIF, CPT e CIP);
!
infine ci sono i termini
secondo i quali il venditore deve sopportare
tutte le spese ed i rischi per portare le merci
fino al paese di destinazione (i termini "D":
DAF, DES, DEQ, DDU e DDP.
Prevenire le controversie internazionali
Arbitro o giudice?
!
!
neutro o di parte?
!
competenza tecnica o
giuridica?
!
lingua scelta o locale?
!
celerità o lentezza?
!
costi certi o imprevedibili?
In caso di arbitrato
!
E’ stata ratificata la
Convenzione di NY?
!
E comunque, nella
legislazione della controparte
esistono limiti o preclusioni?
!
I metodi alternativi
!
Con l’acronimo ADR (Alternative
Dispute Resolution) si indicano i
metodi alternativi di risoluzione
delle controversie che sempre più
stanno prendendo piede in tutto il
mondo assai utili per ovviare a
limiti e impacci della giustizia
ordinaria.
!
Tali metodi che permettono di
risolvere le liti con tempi e modi
differenti - alternativi, appunto -
rispetto al tribunale ordinario.
L’arbitrato
L'arbitrato è uno strumento con cui
risolvere liti civili e commerciali, in
ambito domestico e internazionale,
in alternativa alla via giudiziaria
ordinaria.
!
Caratteristica fondamentale
dell'arbitrato è che sono le parti a
scegliere i soggetti che
decideranno l’esito della lite: gli
arbitri, tecnici esperti nella materia
del contendere.
!
In caso di controversia è possibile
utilizzare l’arbitrato se le parti
hanno inserito nel proprio contratto
una clausola arbitrale, oppure se
hanno redatto un compromesso,
una volta che la lite sia insorta.
Mediazione
La mediazione è lo strumento
usato da imprese e privati per
risolvere ogni tipo di controversia
in ambito civile e commerciale,
senza limiti di valore, purché
vertente su diritti disponibili.
 
I soggetti coinvolti in una
controversia hanno la possibilità di
confrontarsi in un ambiente
neutrale e riservato, avanzare
proposte e costruire in piena
autonomia la soluzione al proprio
problema avvalendosi
dell'assistenza specializzata di un
mediatore indipendente e neutrale.
I vantaggi
dell’arbitrato (1)
Flessibilità: le parti possono
scegliere le regole procedurali cui
gli arbitri dovranno attenersi nel
giudicare: potranno, ad esempio,
determinare la sede e la lingua
dell'arbitrato, nonché stabilire le
norme che gli arbitri applicheranno
per decidere la controversia.
!
Competenza tecnica: la Camera,
nel caso in cui sia chiamata a
compiere la nomina, individua gli
arbitri che decideranno della
controversia tra professionisti
esperti nella materia oggetto della
lite e di comprovata esperienza
nella pratica arbitrale.
I vantaggi
dell’arbitrato (2)
Neutralità: a tutti gli arbitri, siano
essi nominati dalle parti o dal
Consiglio Arbitrale della Camera,
viene richiesta una dichiarazione di
indipendenza ("disclosure")
rispetto alle parti, ai loro difensori
ed alla materia del contendere
!
Rapidità: il Consiglio Arbitrale della
Camera vigila sulla durata del
procedimento monitorando
l'attività di arbitri e parti per
garantire una rapida soluzione
delle controversie.
I vantaggi
dell’arbitrato (3)
Efficacia: la Segreteria della
Camera effettua il controllo di
regolarità formale del lodo allo
scopo di ridurre al minimo le
possibilità di impugnazione;
!
Costi: al Regolamento della Camera
è allegato un tariffario, che rende
le spese di procedimento e gli
onorari degli arbitri
immediatamente conoscibili.
!
Riservatezza: tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento sono
tenuti, da Regolamento, a
osservare la riservatezza del
procedimento stesso e del lodo.
Clausole
compromissorie
Tutte le controversie derivanti dal
presente contratto o in relazione allo
stesso, saranno risolte mediante
arbitrato secondo il Regolamento
della Camera Arbitrale di***, da un
arbitro unico/tre arbitri***, nominato/i
in conformità a tale Regolamento”.
!
Any dispute arising out of or related to
the present contract shall be settled
by arbitration under the Rules of
the*** Chamber of Arbitration (the
Rules), by a sole arbitrator / three
arbitrators***, appointed in
accordance with the Rules.
!
Le parti possono inoltre indicare nella
clausola arbitrale: i. la legge
applicabile alla controversia, ove non
abbiano optato per un arbitrato di
equità; ii. la sede dell’arbitrato; iii. la
lingua dell’arbitrato.
Clausole
compromissorie miste
All disputes and differences which
may arise out between the parties are
to be settled by the parties in an
amicable way to the maximum
possible extent. If the agreement is
not reached in a reasonable time, all
the disputes and differences are to be
settled by the International Chamber
Arbitration within the Commerce and
Industry in ***, according to the
concerning rules.
!
In any case shall a Party have the
right to request provisional measures
and urgent remedies and to seek for
injunctive relief for the payment of
any sums due under this Agreement,
pursuant to the provisions of the***
Code of Civil Procedure, the Parties
elect the Court of *** as the Court
having exclusive jurisdiction.
Il coordinamento con
la legge regolatrice del
contratto
Il contratto potrà essere regolato, ai
sensi del Regolamento Roma I ovvero
della Convenzione di Roma, 1980, da
una delle seguenti norme:
!
1. Legge nazionale di una delle parti;
2. Legge nazionale terza;
3. Convenzione internazionale (ad
esempio Convenzione di Vienna
1980;
4. Principi internazionali (Unidroit,
2010).
!
Il contratto potrà essere sottoposto,
per porzioni diverse, a leggi diverse.
!
Resta inteso che è saggio sottoporre
al giudice che decide della
controversia una legge di cui egli
possa ragionevolmente conoscere.
Come avviare un
arbitrato (1)
il nome e il domicilio delle parti;
!
la descrizione della controversia;
!
l'indicazione delle domande e del
relativo valore economico;
!
la nomina dell'arbitro o le
indicazioni utili sul numero degli
arbitri e sulle modalità della loro
scelta;
!
l'eventuale indicazione dei mezzi di
prova richiesti a sostegno della
domanda e ogni documento che la
parte ritenga utile produrre.
Come avviare un
arbitrato (2)
l'eventuale indicazione sulle norme
applicabili al procedimento, sulle
norme applicabili al merito della
controversia, sulla sede e - sulla
lingua dell'arbitrato;
!
la procura conferita al difensore, se
questo è stato nominato;
la convenzione arbitrale.
Il riconoscimento delle
sentenze arbitrali
Per il riconoscimento dei lodi
arbitrali occorre aver cura di
considerare se il Paese della
controparte abbia ratificato, in
pieno o con riserve, la Convenzione
di New York del 1958.
Diversamente il lodo non
troverebbe forza esecutiva nel
Paese di destinazione.
!
Per controllare lo status delle
ratifiche:
(http://www.uncitral.org/uncitral/
en/uncitral_texts/arbitration/
NYConvention_status.html)
Qualche dato statistico: tipologia di controversie
arbitrate a Milano, 2013 (fonte: CCIAA di Milano)
Qualche dato statistico: procedimenti per scaglione a
Milano, 2013 (fonte: CCIAA di Milano)
Qualche dato statistico: numero procedimenti
arbitrati Milano, 2008-2013 (fonte: CCIAA di Milano)
Quando ricorrere alla
mediazione
quando si ritiene importante
minimizzare i costi del contenzioso
in termini economici;
!
c'è interesse a mantenere un
rapporto commerciale con l'altra
parte;
!
si vuole evitare che informazioni
relative alla controversia diventino
di pubblico dominio;
!
la rapidità della risoluzione della
controversia è prioritaria;
!
la decisione della controversia, in
diritto, non è prioritaria per
l’azienda.
Mediazione Italia -
Cina
Italy-China Business Mediation
Centre (ICMBC) permette di affrontare
problem estremamente complessi in
modo collaborativo e informale,
mirando alla soddisfazione degli
interessi concreti delle parti.
!
Offre un luogo neutrale in cui dialogare,
nella massima riservatezza, e affrontare
i problemi comuni e mette a
disposizione la competenza di
conciliatori specificamente formati
nella gestione di contenziosi
commerciali, con particolare riguardo a
quelli italo-cinesi.
Mediazione Italia -
Turchia
La Camera di Commercio di
Istanbul e la Camera Arbitrale di
Milano, hanno dato vita a un
parternariato mirato all'offerta di
assistenza specialistica alle
aziende turche e italiane coinvolte
in controversie relative alle loro
relazioni commerciali.
Mediazione on line
Dal 1999 il Servizio di Conciliazione
della Camera Arbitrale di Milano offre
strumenti per la mediazione online.
!
La sperimentazione continua nel
campo dell'ODR (Online Dispute
Resolution) ha portato allo sviluppo di
due piattaforme per la mediazione
online oggi disponibili e sempre in
evoluzione.
!
Alla ricerca tecnologica si affiancano
l'attività di formazione per i mediatori
e di assistenza alle parti oltre alle
iniziative di collaborazione come
quella per la costituzione di una
piattaforma ODR europea.
!
Sono disponibili le piattaforme di
ConciliaCamera e RisolviOnLine.
Come avviare la
mediazione
il nome e il domicilio delle parti;
!
la descrizione della controversia;
!
l'indicazione delle domande e del
relativo valore economico;
!
l'eventuale indicazione dei mezzi di
prova richiesti a sostegno della
domanda e ogni documento che la
parte ritenga utile produrre.
Clausole di mediazione
Le parti sottoporranno tutte le
controversie derivanti dal presente
contratto o collegate ad esso - ivi
comprese quelle relative alla sua
interpretazione, validità, efficacia,
esecuzione e risoluzione - al
tentativo di mediazione secondo le
disposizioni del regolamento del
Servizio di conciliazione della
Camera Arbitrale di *** che le parti
espressamente dichiarano di
conoscere e di accettare
integralmente. Le parti si impegnano
a ricorrere alla mediazione prima di
iniziare qualsiasi procedimento
arbitrale o giudiziale.
Clausole di mediazione
e arbitrato
Le parti sottoporranno le
controversie derivanti dal presente
contratto o in relazione ad esso al
tentativo di mediazione previsto dal
Servizio di conciliazione della
Camera Arbitrale di***.
Nel caso in cui il tentativo fallisca
tutte le controversie derivanti dal
presente contratto o in relazione allo
stesso, saranno risolte mediante
arbitrato secondo il Regolamento
della Camera Arbitrale di***, da un
arbitro unico/tre arbitri***,
nominato/i in conformità a tale
Regolamento.
Mediation clause
In the event of a dispute arising out
of or relating to this contract,
including any question regarding its
existence, validity or termination,
the parties shall seek settlement of
that dispute by mediation in
accordance with the *** Mediation
Rules, which Rules are deemed to be
incorporated by reference into this
clause.
!
Mediation and
arbitration clause
In the event of a dispute arising out
of or relating to this contract,
including any question regarding its
existence, validity or termination,
the parties shall first seek
settlement of that dispute by
mediation in accordance with the ***
Mediation Rules, which Rules are
deemed to be incorporated by
reference into this clause.
If the dispute is not settled by
mediation within *** days of the
commencement of the mediation, or
such further period as the parties
shall agree in writing, the dispute
shall be referred to and finally
resolved by arbitration under the ***
Rules, which Rules are deemed to be
incorporated by reference into this
clause
Costi della mediazione
Valore della controversia:
25.000,00 euro
!
a. spese di avvio: 61,00 euro;
!
b. spese per ciascuna parte: 439,00
euro;
!
c. maggiorazione per ciascuna
parte in caso di raggiunto accordo:
109,80 euro.
!
In totale, in caso di raggiunto
accordo: 609,80 euro.
Un confronto
Valore della controversia:
25.000,00 euro
!
!
ARBITRATO:
massimo costo: 4.200,00 euro
durata indicativa: 270 giorni
!
MEDIAZIONE:
massimo costo: 609,00 euro
durata indicativa: 30 giorni
!
TRIBUNALE ITALIANO:
30% del alore della controversia
(Fonte: Ministero di Giustizia,
2013):
7.500,00 euro
durata indicativa: 1500 giorni (per
la sentenza di primo grado)
Dove risolvere le
controversie (1)
Camera Arbitrale di Milano
http://www.camera-arbitrale.it/it/
index.php
!
Vienna International Arbitral Centre
http://www.viac.eu/de/
!
Arbitration Institute of the Stockholm
Chamber of Commerce
http://www.sccinstitute.com
!
London Court of International Arbitration
http://www.lcia.org
!
Moscow Arbitration Court at the Chamber
of Commerce and Industry,
www.mostpp.ru/arb/Obraszy-ogovorok?
lang=en-us
Dove risolvere le
controversie (2)
Court of arbitration at the Polish Chamber
of Commerce in Warsaw, www.http://
sakig.pl
!
International Chamber of Commerce in
New York, www.iccwbo.org
!
Reconciliation and Arbitration System of
the Kuwait Chamber of Commerce and
Industry, www.kuwaitchamber.org.kw
!
China International Economic and Trade
Arbitration Commission, http://
www.cietac.org/index.cms
Le condizioni generali di vendita
!
!
Le condizioni generali:
!
regolare una generalità
di rapporti
!
Razionalizzare i rapporti
di chi è solito stipulare
numerosi contratti dello
stesso genere con una
serie indefinita di soggetti
!
!
Quale legge applicare
!
Legge italiana?
!
Leggi straniere?
!
Convenzioni
internazionali?
Una convenzione di
facile applicazione se
si vendono beni mobili
La Convenzione di
Vienna, 1980
Principi generali che
consentono alla parte
di determinare il
contenuto delle proprie
condizioni generali
Unidroit, 2010
!
Quando le condizioni
sono approvate?
!
Quando l’ordine richiama
le condizioni e non ci
sono controproposte di
sorta.
!
Qualche eccezione
!
Last shot rule: valgono le
condizioni dell’ultimo che le
invia,
!
First shot (Olanda): valgono
quelle del primo,
!
Knock out (USA): in caso di
difformità la contrattazione
‘salta’.
!
Le condizioni generali:
!
per essere efficaci
devono essere
conoscibili
!
Conoscibilità concreta
(a seconda dei casi
specifici)
Clausole vessatorie
(ossia particolarmente
onerose per una parte)
Oltre che conoscibili
vanno approvate
specificamente
!
Forma scritta
!
Non è necessaria per la
validità giuridica dei
rapporti, ma
indispensabile per dar ad
essi chiarezza e certezza
Passaggio di rischio
della merce
!
Convenzione di Vienna
1980
!
Al momento il cui il
compratore riceve la
merce o è messa a sua
disposizione (cfr
Incoterms)
Quando far valere i vizi
della merce
Salvo diversa previsione
(consigliata) al massimo
entro due anni dal
passaggio del rischio
Esportazione di beni dual use
!
Il quadro normativo
comunitario
!
REGOLAMENTO (CE) N. 428/2009, integrato e
in parte modificato dal REGOLAMENTO (CE)
Reg. (UE) 388/12 che istituisce un
!
regime comunitario di controllo delle
esportazioni, del trasferimento,
dell’intermediazione e del transito di
prodotti a duplice uso.
!
A livello nazionale, la norma che ha
fatto proprie tali norme comunitarie è
il D.L. n. 96 del 09/04/2003.
Definizioni:
!
prodotti a duplice uso
sono i prodotti, inclusi il software e
le tecnologie, che possono avere un
utilizzo sia civile sia militare; essi
comprendono tutti i beni che
possono avere sia un utilizzo non
esplosivo sia un qualche impiego
nella fabbricazione di armi nucleari
o di altri congegni esplosivi nucleari
Definizioni:
!
elenco dei prodotti a
duplice uso
Tale elenco costituisce la
concretizzazione tecnica degli
accordi internazionali sul controllo
dei prodotti a duplice uso ed essi
sono:
!
a. quelli di cui alle intese di
Wassenaar (settore alta
tecnologia);
b. quelli di cui al regime di non
proliferazione nel settore
missilistico (MTCR);
c. quelli di cui al regime di non
proliferazione nel settore
nucleare (NSG);
d. quelli di cui al gruppo Australia in
merito alla convenzione sulle
armi chimiche.
Definizioni
!
esportazione
la trasmissione di software o di
tecnologie mediante mezzi elettronici,
compresi fax, telefono, posta
elettronica o qualunque altro mezzo
elettronico, verso una destinazione al
di fuori della Comunità europea
Definizioni
!
esportatore
Persona fisica o giuridica o consorzio
per conto della quale è resa una
dichiarazione d’esportazione, vale a dire
la persona che sia titolare del contratto
concluso con il destinatario nel paese
terzo e abbia la facoltà di decidere
l’invio di prodotti al di fuori del territorio
doganale della Comunità al momento
dell’accettazione della dichiarazione.
!
Qualora non sia stato concluso alcun
contratto o il titolare del contratto non
agisca per proprio conto l’esportatore è
la persona che ha la facoltà di decidere
l’invio dei prodotti al di fuori del
territorio doganale della Comunità.
Definizioni
!
servizi di
intermediazione
la negoziazione o l’organizzazione di
transazioni dirette all’acquisto, alla
vendita o alla fornitura di prodotti a
duplice uso da un paese terzo a
qualunque altro paese terzo, o
!
la vendita o l’acquisto di prodotti a
duplice uso ubicati in paesi terzi per il
loro trasferimento verso un altro
paese terzo
Rischi da evitare
1. Non conoscere chi sia l’utilizzatore
finale;
!
2. Non conoscere quale sia poi l’uso
che ne farà dei beni
!
e conseguenti penalità:
!
1. Sanzioni penali o amministrative;
2. Sanzioni politiche (ad es., black list).
Come valutare la
qualifica di dual use
Esportazione di tubi saldati di acciai legati
classificati alla Voce Doganale 73065080.
La verifica del database TARIC individua tale
voce come un potenziale dual use.
!
L’analisi evidenzia i tubi con le caratteristiche
seguenti sono beni a duplice uso:
!
- Tubazioni a pareti multiple che incorporano una porta
di rivelazione delle perdite, aventi tutte le superfici in
diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o
da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
- Leghe contenenti in peso più del 25 % di
nichelio e 20 % di cromo;
- Fluoropolimeri;
- Vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o
smaltati o rivestiti in vetro);
- Grafite o carbonio grafite;
- Nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 %
di nichelio;
- Tantalio o leghe di tantalio;
- Titanio o leghe di titanio;
- Zirconio o leghe di zirconio o niobio
(columbiom) o leghe di niobio.
!
Una volta appurato che il prodotto esportato
non ha le caratteristiche tecniche riportate
sopra, sarà possibile dichiarare il prodotto “di
libera esportazione” e quindi il dichiarante
doganale/spedizioniere che rappresenta
l’azienda presso l’autorità doganale potrà
indicare alla casella 44 del DAU il codice di
esonero Y901.
In caso invece di beni
dual use
!
il regime delle
autorizzazioni
AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE
INDIVIDUALI
!
Sono rilasciate su parere del Comitato
Consultivo, emesso di volta in volta, e
riguardano operazioni che non
possono fruire di procedure
comunque agevolate. Il provvedimento
è rilasciato sulla base di uno specifico
ordine o contratto. (Art. 4 del D.L.
96/09).
Procedure semplificate
Autorizzazione GLOBALE, per
commerci di tipo non occasionale.
Viene rilasciata solitamente per 3 anni
verso i Paesi aderenti ai regimi
multilaterali;
!
Autorizzazione GENERALE
comunitaria, come previsto
dall’allegato II al Reg.CE 1183/2007CE
2007;
!
Autorizzazione GENERALE nazionale
per esportazioni verso Argentina,
Corea del Sud, Turchia ed Antartide.
Autorizzazione
generale nazionale
L’esportazione dei beni a duplice uso può aver
luogo con AGN limitatamente ai paesi di
destinazione che sono indicati nel decreto del
Ministero delle Attività Produttive del 4/08/2003 -
Antartide (Base Italiana), Argentina, Corea del
Sud, Turchia valida in tutti gli Stati Membri della
Unione Europea e per tutti i prodotti a duplice
uso specificati nelle categorie riportate
nell’Allegato I del Reg. (CE) 428/2009, modificato
con Reg. (UE) 1232/2011, ad eccezione:
a) di quanto previsto nell’ Allegato II octies dello
stesso Reg. (UE) 1232/2011,
b) dei beni/paesi compresi nelle nuove AGEU
(vedi All. II, da bis a septies, Reg. (UE)
1232/11).
!
Dalla data del rilascio dell’Autorizzazione la
Società è iscritta nell’apposito Registro.
!
L’autorizzazione può essere negata, annullata,
revocata sospesa o modificata.
!
È necessario inviare, anche se negativo, un
report semestrale – gennaio e luglio – per
comunicare tutte le esportazioni effettuate.
Autorizzazione
generale comunitaria
E’ valida in tutti gli Stati Membri dell’Unione
Europea, verso determinati paesi di destinazione,
alle condizioni e requisiti d’uso per i prodotti
seguenti: tutti i prodotti a duplice uso specificati
nelle categorie riportate nell’Allegato II, da bis a
septies, del Reg. (UE) 1232/2011, ad eccezione di
quanto previsto nell’Allegato II octies dello
stesso Reg. (UE) 1232/2011.
!
Ci si può avvalere di tale autorizzazione con
notifica (nei 30 giorni precedenti alla prima
esportazione da effettuare) all’Autorità
competente che rilascia lettera di ricezione di
avvenuta notifica.
!
L’autorizzazione può essere negata, annullata,
revocata, sospesa.
!
Dalla data del rilascio della lettera di ricezione di
notifica dell’ Autorizzazione la Società è
iscritta nell’apposito Registro.
!
È necessario inviare, anche se negativo, un
report semestrale – gennaio e luglio – per
comunicare tutte le esportazioni effettuate con
ogni tipo di AGEU.
Autorizzazione globale
individuale
L’esportazione dei beni a duplice uso
elencati nell’All. I del Reg. (CE) 428/09 può
aver luogo con autorizzazione globale
individuale, rilasciata ad un singolo
esportatore, per tutti i tipi o categorie di
beni a duplice uso e per uno o più paesi di
destinazioni specifici, che abbiano aderito
ai Regimi internazionali e rilasciate previo
parere del Comitato Consultivo, con validità
non superiore a tre anni e con possibilità di
proroga.
Piccola parte duale
Se il bene duale è solo una piccola parte (un
elemento di un impianto più grande non
duale) come, ad esempio, valvole o pompe
di un impianto petrolchimico, si consiglia di
richiedere l’autorizzazione SOLO per i beni
realmente duali, estrapolandoli.
!
In questo caso è bene comunque anche
allegare una breve relazione sull’impianto
stesso.
La clausola catch all
In base a questa regola l’Autorità può
sottoporre QUALSIASI bene (ovviamente non
compreso nella lista duale) ad
autorizzazione preventiva all’esportazione,
ma devono ricorrere alcune condizioni.
!
Le condizioni sono che il bene possa essere
destinato a programmi di armi di
distruzione di massa e/o a scopi militari.
!
La clausola catch all può nascere sia dalla
volontà può dell’Autorità nazionale che da
“autodenuncia” dell’impresa.
Iran e risoluzioni ONU
Per cercare di inibire l’attività di sviluppo di
tecnologia nucleare, l’ONU ha recentemente
adottato alcune risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza.
!
Due risoluzioni in particolare (1737 e 1747)
determinano sanzioni che riguardano
l’embargo totale o discrezionale di alcuni
beni compresi nelle liste dualdualuseuse. In
particolare dei prodotti delle . liste NSG e
MTCR.
!
Si tratta di una disciplina SPECIALE che
riguarda solo l’Iran : mentre per gli altri
Paesi non embargati vige un regime di
controllo con autorizzazione preventiva qui
abbiamo dei veri e propri DIVIETI.
Autodenuncia
Più complesso può essere l’approccio per
un bene che non è vietato.
!
Se è nella lista discrezionale dei prodotti o
di destinatari sottoposti ad autorizzazione è
chiaro che va inoltrata una domanda al
Ministero, se invece non c’è si può
liberamente esportare, anche se se vi è
sempre una “spada di damocle” data dalla
clausola catch all.
!
Talvolta può essere utile autodenunciarsi e
cioè far conoscere al Ministero qualsiasi
operazione con utilizzo finale Iran.
Altri Paesi
Iran vuol spesso dire altre imprese italiane
di trading. Esse acquistano in Italia poi
esportano, ma senza indicare precisamente
i dettagli di tracciabilità.
!
Si può trovare poi un vostro oggetto in Iran
senza neanche sospettarlo.
!
E ciò potrebbe comportare anche problemi
successivi (black list). Se ci sono dubbi o
sospetti che un bene possa andare in Iran
risulta opportuno informare il Ministero.
!
Altro rischio meno considerato è quello di
venire contattati solo per contattati per
ricambi o assistenza tecnica.
!
Inoltre Iran vuol spesso dire far transitare i
beni via Siria, Emirati (Dubai) ) o altro Paese
mediorientale. Anche in questi casi
potrebbero esserci poi seri rischi che i beni
vengano triangolati in Iran.
Autorizzazione
preventiva
Occorre un'autorizzazione preventiva per
vendere, fornire, trasferire o esportare,
direttamente o indirettamente, le tecnologie
elencate nell'allegato II ossia
!
tecnologie afferenti al settore petrolifero da utilizzare
per la prospezione, perforazione, la produzione di
petrolio in acque profonde, per la prospezione e la
produzione di petrolio nell'Artico o per progetti relativi
allo scisto bituminoso in Russia), anche non originarie
dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica,
entità od organismo in Russia o in qualsiasi altro
paese, se tali attrezzature o tecnologie sono destinate
a un uso in Russia.
!
Le autorità competenti possono tuttavia
concedere un'autorizzazione qualora
l'esportazione riguardi l'esecuzione di un
obbligo derivante da un contratto o da un
accordo concluso prima del 1° agosto 2014.
indirizzi utili
Ministero dello Sviluppo Economico
dualuse@mise.gov.it 
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Vittorio Veneto, 33 - 00187 Roma
!
Commissione Europea
Information, Communication and Civil Society unit -
Trade A3
online enquiry form
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/
online-enquiry/
!
Fiscalità e Unione Doganale
Ricerca Taric
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/
taric_consultation.jsp?Lang=it&SimDate=20141009
!
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Regionale Lombardia
Via Valtellina, 1 - 20159 Milano
Tel. +3902699131 Fax +39 026071811
E-mail
drd.lombardia@agenziadogane.it 
drd.lombardia.segreteria@agenziadogane.it
PEC
drd.lombardia@pce.agenziadogane.it
!
sito AIDA che fornisce i dati ufficiali, storici, attuali e previsti,
per i codici TARIC
http://aidaonline.agenziadogane.it/nsitaric/index.html
Questa presentazione ha scopo
informativo
!
Ne è consentita la divulgazione
purché sia citata la fonte
(Tommasini&Martinelli)
!
Appare poco saggio effettuare
investimenti o trattenersi dal farlo
senza prima avvalersi di adeguata
consulenza che tenga conto dei
fatti concreti e delle circostanze
specifiche
Tommasini & Martinelli
!
tommasini@tommasinimartinelli.it
www.tommasinimartinelli.it
!
http://it.linkedin.com/in/
giacintotommasini/

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Gestione affari con l'estero

  • 2. Premesse e Parte Generale ! Prevenire le controversie internazionali ! Le condizioni generali di vendita ! L’esportazione dei beni dual use
  • 3. Premesse e Parte Generale
  • 4. I contratti internazionali: una definizione Sono quei contratti che presentano legami, in senso tecnico collegamenti, con territori sottoposti all’autorità di Stati diversi, quindi governati da sistemi giuridici differenti.
  • 5. Le problematiche connesse a tale elemento di estraneità Un aspetto chiave riguardante il contratto internazionale è la scelta del diritto, vale a dire l’individuazione delle norme sostanziali che dovranno disciplinare il contratto internazionale.
  • 6. La possibile fonte di regolamentazione Legge nazionale, ! Convenzioni Internazionali (per tutte, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - Vienna, 1980, CISG) http://www.uncitral.org/uncitral/en/ uncitral_texts/sale_goods/ 1980CISG.html ! ! Regole predisposte da organizzazioni internazionali (per tutte Unidroit Principles of International Commercial Contracts) http://www.unidroit.org/
  • 7. Un esempio dalla Convenzione di Vienna, 1980 Section I. Delivery of the goods and handing over of documents ! Article 31 If the seller is not bound to deliver the goods at any other particular place, his obligation to deliver consists: ! (a) if the contract of sale involves carriage of the goods, in handing the goods over to the first carrier for transmission to the buyer;
  • 8. Un esempio da Unidroit, 2010 ARTICLE 1.12 (Computation of time set by parties) (1) Official holidays or non- business days occurring during a period set by parties for an act to be performed are included in calculating the period.
  • 9. Le premesse Contengono tutto ciò che è considerato utile per richiamare i punti salienti che hanno caratterizzato la negoziazione, gli aspetti essenziali dell’affare e le aspettative riposte dalle parti nell’esecuzione del rapporto.
  • 10. An example The Executor forwarded to the Contractor who accepted the offer dated ❲〔º❳〕 in referral to selling of the ❲〔º❳〕 as well as the execution of construction works of a ❲〔º❳〕 at its plant in ❲〔º❳〕, ! On ❲〔º❳〕 the Parties approved and signed a Preliminary Agreement for Supply which laid down the framework of they contractual relationships, ! NOW THEREFORE, in consideration of the mutual understandings and covenants contained herein, and given that the WHEREAS clauses as well as any Exhibits attached hereto constitute an integral and substantive part of this Agreement
  • 11. “Definitions” Una sorta di accurato glossario dei termini utilizzati, da raggruppare in un articolo separato dell’atto
  • 12. An example “Business” shall mean the business as currently carried out by the Company, i.e. the business of manufacturing and trading of ❲〔º❳〕
  • 13. “Conditions precedent” e “closing” Le parti possono prevedere che l’efficacia del contratto sia sottoposta all’avverarsi di un certo evento; tale condizione assume il nome di condition precedent. ! Nel caso in cui le parti rimandino il perfezionamento dell’accordo ad un momento successivo, il cd. closing individua tale termine.
  • 14. An example Unless otherwise agreed in writing by the parties, the Closing shall take place at ❲〔º❳〕 no later than ❲〔º❳〕 (hereinafter referred to as the “Closing Date”). ! Either party may refuse to effectuate the Closing in the event that: (i) The other party will not have performed any of the obligation which, under this Agreement, must be performed by said other party before or at Closing; (ii) A material breach of any of the representations and warranties given by one party to the other will have occurred.
  • 15. Clausola hardship In corso di esecuzione del contratto possono avvenire fatti imprevedibili ed eccezionali che determinano un’eccessiva onerosità sopravvenuta per una o per entrambe le parti
  • 16. Documenti precontrattuali Le “lettere d’intenti” non comportano obblighi per le parti, ma pongono delle basi di avvio di negoziazione. ! Con il contratto preliminare i contraenti assumono l’obbligo di stipulare il contratto definitivo. ! Cautele negli USA e in generale nei Paesi di Common Law.
  • 17. Accordi di segretezza Con gli “accordi di segretezza” le parti stabiliscono di non diffondere notizie sull’accordo da stipulare, durante le trattative, ed a volte anche nella fase di esecuzione del contratto, indicando anche le sanzioni
  • 18. An example Each Party will keep secret and will not disclose to any third party (except subcontractors accepting a like obligation of secrecy, and then only to the extent necessary for the performance of the subcontract) all information given by the other in connection with this Agreement, or which becomes known through performance of work under this Agreement.
  • 19. Le clausole penali Le clausole penali sostanzialmente prevedono il pagamento di somme da parte del contraente che ha violato la disposizione contrattuale nei confronti della parte adempiente.
  • 20. Le clausole penali The parties acknowledge that each of such a breach of the obligations provided under this Article ❲〔º❳〕 by the ❲〔º❳〕 shall entitle the suffering Party to the payment of a penalty as liquidated damages in an amount equal to € ❲〔º❳〕
  • 21. Incoterms ! Dizione esatta “as per ICC Incoterms© 2010” I termini sono stati raggruppati in quattro diverse categorie di base designate dalla lettera iniziale delle rispettive sigle. ! Tali sigle iniziano indicando l'unico termine secondo il quale il venditore deve mettere a disposizione del compratore la merce presso i propri locali (il termine "E": EXW); ! segue il gruppo dei termini in base ai quali il venditore deve consegnare la merce al vettore nominato dal compratore (i termini "F": FCA, FAS e FOB); ! si continua con i termini in base ai quali il venditore deve stipulare il contratto di trasporto, ma non sopporta i rischi di perdita o di danni alla merce o le spese addizionali derivanti da fatti avvenuti dopo l'imbarco e la spedizione (i termini "C": CFR, CIF, CPT e CIP); ! infine ci sono i termini secondo i quali il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi per portare le merci fino al paese di destinazione (i termini "D": DAF, DES, DEQ, DDU e DDP.
  • 22. Prevenire le controversie internazionali
  • 23. Arbitro o giudice? ! ! neutro o di parte? ! competenza tecnica o giuridica? ! lingua scelta o locale? ! celerità o lentezza? ! costi certi o imprevedibili?
  • 24. In caso di arbitrato ! E’ stata ratificata la Convenzione di NY? ! E comunque, nella legislazione della controparte esistono limiti o preclusioni?
  • 25. ! I metodi alternativi ! Con l’acronimo ADR (Alternative Dispute Resolution) si indicano i metodi alternativi di risoluzione delle controversie che sempre più stanno prendendo piede in tutto il mondo assai utili per ovviare a limiti e impacci della giustizia ordinaria. ! Tali metodi che permettono di risolvere le liti con tempi e modi differenti - alternativi, appunto - rispetto al tribunale ordinario.
  • 26. L’arbitrato L'arbitrato è uno strumento con cui risolvere liti civili e commerciali, in ambito domestico e internazionale, in alternativa alla via giudiziaria ordinaria. ! Caratteristica fondamentale dell'arbitrato è che sono le parti a scegliere i soggetti che decideranno l’esito della lite: gli arbitri, tecnici esperti nella materia del contendere. ! In caso di controversia è possibile utilizzare l’arbitrato se le parti hanno inserito nel proprio contratto una clausola arbitrale, oppure se hanno redatto un compromesso, una volta che la lite sia insorta.
  • 27. Mediazione La mediazione è lo strumento usato da imprese e privati per risolvere ogni tipo di controversia in ambito civile e commerciale, senza limiti di valore, purché vertente su diritti disponibili.   I soggetti coinvolti in una controversia hanno la possibilità di confrontarsi in un ambiente neutrale e riservato, avanzare proposte e costruire in piena autonomia la soluzione al proprio problema avvalendosi dell'assistenza specializzata di un mediatore indipendente e neutrale.
  • 28. I vantaggi dell’arbitrato (1) Flessibilità: le parti possono scegliere le regole procedurali cui gli arbitri dovranno attenersi nel giudicare: potranno, ad esempio, determinare la sede e la lingua dell'arbitrato, nonché stabilire le norme che gli arbitri applicheranno per decidere la controversia. ! Competenza tecnica: la Camera, nel caso in cui sia chiamata a compiere la nomina, individua gli arbitri che decideranno della controversia tra professionisti esperti nella materia oggetto della lite e di comprovata esperienza nella pratica arbitrale.
  • 29. I vantaggi dell’arbitrato (2) Neutralità: a tutti gli arbitri, siano essi nominati dalle parti o dal Consiglio Arbitrale della Camera, viene richiesta una dichiarazione di indipendenza ("disclosure") rispetto alle parti, ai loro difensori ed alla materia del contendere ! Rapidità: il Consiglio Arbitrale della Camera vigila sulla durata del procedimento monitorando l'attività di arbitri e parti per garantire una rapida soluzione delle controversie.
  • 30. I vantaggi dell’arbitrato (3) Efficacia: la Segreteria della Camera effettua il controllo di regolarità formale del lodo allo scopo di ridurre al minimo le possibilità di impugnazione; ! Costi: al Regolamento della Camera è allegato un tariffario, che rende le spese di procedimento e gli onorari degli arbitri immediatamente conoscibili. ! Riservatezza: tutti i soggetti coinvolti nel procedimento sono tenuti, da Regolamento, a osservare la riservatezza del procedimento stesso e del lodo.
  • 31. Clausole compromissorie Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di***, da un arbitro unico/tre arbitri***, nominato/i in conformità a tale Regolamento”. ! Any dispute arising out of or related to the present contract shall be settled by arbitration under the Rules of the*** Chamber of Arbitration (the Rules), by a sole arbitrator / three arbitrators***, appointed in accordance with the Rules. ! Le parti possono inoltre indicare nella clausola arbitrale: i. la legge applicabile alla controversia, ove non abbiano optato per un arbitrato di equità; ii. la sede dell’arbitrato; iii. la lingua dell’arbitrato.
  • 32. Clausole compromissorie miste All disputes and differences which may arise out between the parties are to be settled by the parties in an amicable way to the maximum possible extent. If the agreement is not reached in a reasonable time, all the disputes and differences are to be settled by the International Chamber Arbitration within the Commerce and Industry in ***, according to the concerning rules. ! In any case shall a Party have the right to request provisional measures and urgent remedies and to seek for injunctive relief for the payment of any sums due under this Agreement, pursuant to the provisions of the*** Code of Civil Procedure, the Parties elect the Court of *** as the Court having exclusive jurisdiction.
  • 33. Il coordinamento con la legge regolatrice del contratto Il contratto potrà essere regolato, ai sensi del Regolamento Roma I ovvero della Convenzione di Roma, 1980, da una delle seguenti norme: ! 1. Legge nazionale di una delle parti; 2. Legge nazionale terza; 3. Convenzione internazionale (ad esempio Convenzione di Vienna 1980; 4. Principi internazionali (Unidroit, 2010). ! Il contratto potrà essere sottoposto, per porzioni diverse, a leggi diverse. ! Resta inteso che è saggio sottoporre al giudice che decide della controversia una legge di cui egli possa ragionevolmente conoscere.
  • 34. Come avviare un arbitrato (1) il nome e il domicilio delle parti; ! la descrizione della controversia; ! l'indicazione delle domande e del relativo valore economico; ! la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta; ! l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre.
  • 35. Come avviare un arbitrato (2) l'eventuale indicazione sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, sulla sede e - sulla lingua dell'arbitrato; ! la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato; la convenzione arbitrale.
  • 36. Il riconoscimento delle sentenze arbitrali Per il riconoscimento dei lodi arbitrali occorre aver cura di considerare se il Paese della controparte abbia ratificato, in pieno o con riserve, la Convenzione di New York del 1958. Diversamente il lodo non troverebbe forza esecutiva nel Paese di destinazione. ! Per controllare lo status delle ratifiche: (http://www.uncitral.org/uncitral/ en/uncitral_texts/arbitration/ NYConvention_status.html)
  • 37. Qualche dato statistico: tipologia di controversie arbitrate a Milano, 2013 (fonte: CCIAA di Milano)
  • 38. Qualche dato statistico: procedimenti per scaglione a Milano, 2013 (fonte: CCIAA di Milano)
  • 39. Qualche dato statistico: numero procedimenti arbitrati Milano, 2008-2013 (fonte: CCIAA di Milano)
  • 40. Quando ricorrere alla mediazione quando si ritiene importante minimizzare i costi del contenzioso in termini economici; ! c'è interesse a mantenere un rapporto commerciale con l'altra parte; ! si vuole evitare che informazioni relative alla controversia diventino di pubblico dominio; ! la rapidità della risoluzione della controversia è prioritaria; ! la decisione della controversia, in diritto, non è prioritaria per l’azienda.
  • 41. Mediazione Italia - Cina Italy-China Business Mediation Centre (ICMBC) permette di affrontare problem estremamente complessi in modo collaborativo e informale, mirando alla soddisfazione degli interessi concreti delle parti. ! Offre un luogo neutrale in cui dialogare, nella massima riservatezza, e affrontare i problemi comuni e mette a disposizione la competenza di conciliatori specificamente formati nella gestione di contenziosi commerciali, con particolare riguardo a quelli italo-cinesi.
  • 42. Mediazione Italia - Turchia La Camera di Commercio di Istanbul e la Camera Arbitrale di Milano, hanno dato vita a un parternariato mirato all'offerta di assistenza specialistica alle aziende turche e italiane coinvolte in controversie relative alle loro relazioni commerciali.
  • 43. Mediazione on line Dal 1999 il Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano offre strumenti per la mediazione online. ! La sperimentazione continua nel campo dell'ODR (Online Dispute Resolution) ha portato allo sviluppo di due piattaforme per la mediazione online oggi disponibili e sempre in evoluzione. ! Alla ricerca tecnologica si affiancano l'attività di formazione per i mediatori e di assistenza alle parti oltre alle iniziative di collaborazione come quella per la costituzione di una piattaforma ODR europea. ! Sono disponibili le piattaforme di ConciliaCamera e RisolviOnLine.
  • 44. Come avviare la mediazione il nome e il domicilio delle parti; ! la descrizione della controversia; ! l'indicazione delle domande e del relativo valore economico; ! l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre.
  • 45. Clausole di mediazione Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di *** che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.
  • 46. Clausole di mediazione e arbitrato Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di***. Nel caso in cui il tentativo fallisca tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di***, da un arbitro unico/tre arbitri***, nominato/i in conformità a tale Regolamento.
  • 47. Mediation clause In the event of a dispute arising out of or relating to this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, the parties shall seek settlement of that dispute by mediation in accordance with the *** Mediation Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause. !
  • 48. Mediation and arbitration clause In the event of a dispute arising out of or relating to this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, the parties shall first seek settlement of that dispute by mediation in accordance with the *** Mediation Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause. If the dispute is not settled by mediation within *** days of the commencement of the mediation, or such further period as the parties shall agree in writing, the dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration under the *** Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause
  • 49. Costi della mediazione Valore della controversia: 25.000,00 euro ! a. spese di avvio: 61,00 euro; ! b. spese per ciascuna parte: 439,00 euro; ! c. maggiorazione per ciascuna parte in caso di raggiunto accordo: 109,80 euro. ! In totale, in caso di raggiunto accordo: 609,80 euro.
  • 50. Un confronto Valore della controversia: 25.000,00 euro ! ! ARBITRATO: massimo costo: 4.200,00 euro durata indicativa: 270 giorni ! MEDIAZIONE: massimo costo: 609,00 euro durata indicativa: 30 giorni ! TRIBUNALE ITALIANO: 30% del alore della controversia (Fonte: Ministero di Giustizia, 2013): 7.500,00 euro durata indicativa: 1500 giorni (per la sentenza di primo grado)
  • 51. Dove risolvere le controversie (1) Camera Arbitrale di Milano http://www.camera-arbitrale.it/it/ index.php ! Vienna International Arbitral Centre http://www.viac.eu/de/ ! Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce http://www.sccinstitute.com ! London Court of International Arbitration http://www.lcia.org ! Moscow Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry, www.mostpp.ru/arb/Obraszy-ogovorok? lang=en-us
  • 52. Dove risolvere le controversie (2) Court of arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw, www.http:// sakig.pl ! International Chamber of Commerce in New York, www.iccwbo.org ! Reconciliation and Arbitration System of the Kuwait Chamber of Commerce and Industry, www.kuwaitchamber.org.kw ! China International Economic and Trade Arbitration Commission, http:// www.cietac.org/index.cms
  • 54. ! ! Le condizioni generali: ! regolare una generalità di rapporti ! Razionalizzare i rapporti di chi è solito stipulare numerosi contratti dello stesso genere con una serie indefinita di soggetti
  • 55. ! ! Quale legge applicare ! Legge italiana? ! Leggi straniere? ! Convenzioni internazionali?
  • 56. Una convenzione di facile applicazione se si vendono beni mobili La Convenzione di Vienna, 1980
  • 57. Principi generali che consentono alla parte di determinare il contenuto delle proprie condizioni generali Unidroit, 2010
  • 58. ! Quando le condizioni sono approvate? ! Quando l’ordine richiama le condizioni e non ci sono controproposte di sorta.
  • 59. ! Qualche eccezione ! Last shot rule: valgono le condizioni dell’ultimo che le invia, ! First shot (Olanda): valgono quelle del primo, ! Knock out (USA): in caso di difformità la contrattazione ‘salta’.
  • 60. ! Le condizioni generali: ! per essere efficaci devono essere conoscibili ! Conoscibilità concreta (a seconda dei casi specifici)
  • 61. Clausole vessatorie (ossia particolarmente onerose per una parte) Oltre che conoscibili vanno approvate specificamente
  • 62. ! Forma scritta ! Non è necessaria per la validità giuridica dei rapporti, ma indispensabile per dar ad essi chiarezza e certezza
  • 63. Passaggio di rischio della merce ! Convenzione di Vienna 1980 ! Al momento il cui il compratore riceve la merce o è messa a sua disposizione (cfr Incoterms)
  • 64. Quando far valere i vizi della merce Salvo diversa previsione (consigliata) al massimo entro due anni dal passaggio del rischio
  • 66. ! Il quadro normativo comunitario ! REGOLAMENTO (CE) N. 428/2009, integrato e in parte modificato dal REGOLAMENTO (CE) Reg. (UE) 388/12 che istituisce un ! regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. ! A livello nazionale, la norma che ha fatto proprie tali norme comunitarie è il D.L. n. 96 del 09/04/2003.
  • 67. Definizioni: ! prodotti a duplice uso sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari
  • 68. Definizioni: ! elenco dei prodotti a duplice uso Tale elenco costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso ed essi sono: ! a. quelli di cui alle intese di Wassenaar (settore alta tecnologia); b. quelli di cui al regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR); c. quelli di cui al regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG); d. quelli di cui al gruppo Australia in merito alla convenzione sulle armi chimiche.
  • 69. Definizioni ! esportazione la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori della Comunità europea
  • 70. Definizioni ! esportatore Persona fisica o giuridica o consorzio per conto della quale è resa una dichiarazione d’esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l’invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento dell’accettazione della dichiarazione. ! Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto l’esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l’invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità.
  • 71. Definizioni ! servizi di intermediazione la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o ! la vendita o l’acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo
  • 72. Rischi da evitare 1. Non conoscere chi sia l’utilizzatore finale; ! 2. Non conoscere quale sia poi l’uso che ne farà dei beni ! e conseguenti penalità: ! 1. Sanzioni penali o amministrative; 2. Sanzioni politiche (ad es., black list).
  • 73. Come valutare la qualifica di dual use Esportazione di tubi saldati di acciai legati classificati alla Voce Doganale 73065080. La verifica del database TARIC individua tale voce come un potenziale dual use. ! L’analisi evidenzia i tubi con le caratteristiche seguenti sono beni a duplice uso: ! - Tubazioni a pareti multiple che incorporano una porta di rivelazione delle perdite, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: - Leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; - Fluoropolimeri; - Vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); - Grafite o carbonio grafite; - Nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio; - Tantalio o leghe di tantalio; - Titanio o leghe di titanio; - Zirconio o leghe di zirconio o niobio (columbiom) o leghe di niobio. ! Una volta appurato che il prodotto esportato non ha le caratteristiche tecniche riportate sopra, sarà possibile dichiarare il prodotto “di libera esportazione” e quindi il dichiarante doganale/spedizioniere che rappresenta l’azienda presso l’autorità doganale potrà indicare alla casella 44 del DAU il codice di esonero Y901.
  • 74. In caso invece di beni dual use ! il regime delle autorizzazioni AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE INDIVIDUALI ! Sono rilasciate su parere del Comitato Consultivo, emesso di volta in volta, e riguardano operazioni che non possono fruire di procedure comunque agevolate. Il provvedimento è rilasciato sulla base di uno specifico ordine o contratto. (Art. 4 del D.L. 96/09).
  • 75. Procedure semplificate Autorizzazione GLOBALE, per commerci di tipo non occasionale. Viene rilasciata solitamente per 3 anni verso i Paesi aderenti ai regimi multilaterali; ! Autorizzazione GENERALE comunitaria, come previsto dall’allegato II al Reg.CE 1183/2007CE 2007; ! Autorizzazione GENERALE nazionale per esportazioni verso Argentina, Corea del Sud, Turchia ed Antartide.
  • 76. Autorizzazione generale nazionale L’esportazione dei beni a duplice uso può aver luogo con AGN limitatamente ai paesi di destinazione che sono indicati nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 4/08/2003 - Antartide (Base Italiana), Argentina, Corea del Sud, Turchia valida in tutti gli Stati Membri della Unione Europea e per tutti i prodotti a duplice uso specificati nelle categorie riportate nell’Allegato I del Reg. (CE) 428/2009, modificato con Reg. (UE) 1232/2011, ad eccezione: a) di quanto previsto nell’ Allegato II octies dello stesso Reg. (UE) 1232/2011, b) dei beni/paesi compresi nelle nuove AGEU (vedi All. II, da bis a septies, Reg. (UE) 1232/11). ! Dalla data del rilascio dell’Autorizzazione la Società è iscritta nell’apposito Registro. ! L’autorizzazione può essere negata, annullata, revocata sospesa o modificata. ! È necessario inviare, anche se negativo, un report semestrale – gennaio e luglio – per comunicare tutte le esportazioni effettuate.
  • 77. Autorizzazione generale comunitaria E’ valida in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, verso determinati paesi di destinazione, alle condizioni e requisiti d’uso per i prodotti seguenti: tutti i prodotti a duplice uso specificati nelle categorie riportate nell’Allegato II, da bis a septies, del Reg. (UE) 1232/2011, ad eccezione di quanto previsto nell’Allegato II octies dello stesso Reg. (UE) 1232/2011. ! Ci si può avvalere di tale autorizzazione con notifica (nei 30 giorni precedenti alla prima esportazione da effettuare) all’Autorità competente che rilascia lettera di ricezione di avvenuta notifica. ! L’autorizzazione può essere negata, annullata, revocata, sospesa. ! Dalla data del rilascio della lettera di ricezione di notifica dell’ Autorizzazione la Società è iscritta nell’apposito Registro. ! È necessario inviare, anche se negativo, un report semestrale – gennaio e luglio – per comunicare tutte le esportazioni effettuate con ogni tipo di AGEU.
  • 78. Autorizzazione globale individuale L’esportazione dei beni a duplice uso elencati nell’All. I del Reg. (CE) 428/09 può aver luogo con autorizzazione globale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tutti i tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno o più paesi di destinazioni specifici, che abbiano aderito ai Regimi internazionali e rilasciate previo parere del Comitato Consultivo, con validità non superiore a tre anni e con possibilità di proroga.
  • 79. Piccola parte duale Se il bene duale è solo una piccola parte (un elemento di un impianto più grande non duale) come, ad esempio, valvole o pompe di un impianto petrolchimico, si consiglia di richiedere l’autorizzazione SOLO per i beni realmente duali, estrapolandoli. ! In questo caso è bene comunque anche allegare una breve relazione sull’impianto stesso.
  • 80. La clausola catch all In base a questa regola l’Autorità può sottoporre QUALSIASI bene (ovviamente non compreso nella lista duale) ad autorizzazione preventiva all’esportazione, ma devono ricorrere alcune condizioni. ! Le condizioni sono che il bene possa essere destinato a programmi di armi di distruzione di massa e/o a scopi militari. ! La clausola catch all può nascere sia dalla volontà può dell’Autorità nazionale che da “autodenuncia” dell’impresa.
  • 81. Iran e risoluzioni ONU Per cercare di inibire l’attività di sviluppo di tecnologia nucleare, l’ONU ha recentemente adottato alcune risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. ! Due risoluzioni in particolare (1737 e 1747) determinano sanzioni che riguardano l’embargo totale o discrezionale di alcuni beni compresi nelle liste dualdualuseuse. In particolare dei prodotti delle . liste NSG e MTCR. ! Si tratta di una disciplina SPECIALE che riguarda solo l’Iran : mentre per gli altri Paesi non embargati vige un regime di controllo con autorizzazione preventiva qui abbiamo dei veri e propri DIVIETI.
  • 82. Autodenuncia Più complesso può essere l’approccio per un bene che non è vietato. ! Se è nella lista discrezionale dei prodotti o di destinatari sottoposti ad autorizzazione è chiaro che va inoltrata una domanda al Ministero, se invece non c’è si può liberamente esportare, anche se se vi è sempre una “spada di damocle” data dalla clausola catch all. ! Talvolta può essere utile autodenunciarsi e cioè far conoscere al Ministero qualsiasi operazione con utilizzo finale Iran.
  • 83. Altri Paesi Iran vuol spesso dire altre imprese italiane di trading. Esse acquistano in Italia poi esportano, ma senza indicare precisamente i dettagli di tracciabilità. ! Si può trovare poi un vostro oggetto in Iran senza neanche sospettarlo. ! E ciò potrebbe comportare anche problemi successivi (black list). Se ci sono dubbi o sospetti che un bene possa andare in Iran risulta opportuno informare il Ministero. ! Altro rischio meno considerato è quello di venire contattati solo per contattati per ricambi o assistenza tecnica. ! Inoltre Iran vuol spesso dire far transitare i beni via Siria, Emirati (Dubai) ) o altro Paese mediorientale. Anche in questi casi potrebbero esserci poi seri rischi che i beni vengano triangolati in Iran.
  • 84. Autorizzazione preventiva Occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le tecnologie elencate nell'allegato II ossia ! tecnologie afferenti al settore petrolifero da utilizzare per la prospezione, perforazione, la produzione di petrolio in acque profonde, per la prospezione e la produzione di petrolio nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia), anche non originarie dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o in qualsiasi altro paese, se tali attrezzature o tecnologie sono destinate a un uso in Russia. ! Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1° agosto 2014.
  • 85. indirizzi utili Ministero dello Sviluppo Economico dualuse@mise.gov.it  Ministero dello Sviluppo Economico Via Vittorio Veneto, 33 - 00187 Roma ! Commissione Europea Information, Communication and Civil Society unit - Trade A3 online enquiry form http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/ online-enquiry/ ! Fiscalità e Unione Doganale Ricerca Taric http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/ taric_consultation.jsp?Lang=it&SimDate=20141009 ! Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Regionale Lombardia Via Valtellina, 1 - 20159 Milano Tel. +3902699131 Fax +39 026071811 E-mail drd.lombardia@agenziadogane.it  drd.lombardia.segreteria@agenziadogane.it PEC drd.lombardia@pce.agenziadogane.it ! sito AIDA che fornisce i dati ufficiali, storici, attuali e previsti, per i codici TARIC http://aidaonline.agenziadogane.it/nsitaric/index.html
  • 86. Questa presentazione ha scopo informativo ! Ne è consentita la divulgazione purché sia citata la fonte (Tommasini&Martinelli) ! Appare poco saggio effettuare investimenti o trattenersi dal farlo senza prima avvalersi di adeguata consulenza che tenga conto dei fatti concreti e delle circostanze specifiche Tommasini & Martinelli ! tommasini@tommasinimartinelli.it www.tommasinimartinelli.it ! http://it.linkedin.com/in/ giacintotommasini/