Avvocato Gianluca Borelli garanzia del credito in periodo di crisiDailyFocusNews
L’avv. Gianluca Borelli come persona a capo di SuisseGas spiega cosa vuol dire garanzia del credito soprattutto in un periodo di crisi economica come questo, in cui si sente molto spesso parlare di credit crunch o stretta creditizia da parte degli istituti di credito verso aziende o persone giuridiche. Lo racconta anche per capire quali sono le garanzie che tutelano il finanziatore dal rischio di insolvenza del cliente, quando un prestito viene elargito da parte di una banca.
La figura del Trust non ha ancora la visibilità che meriterebbe nel panorama giuridico italiano come in tutti quei sistemi che hanno le loro radici nel Diritto Romano ( il cd. ceppo Romano-germanico ). in Italia non esiste ancora una normativa specifica per l'istituto dei "trust", il quale, perciò, vive nei limiti del riconoscimento conseguente alle norme della convenzione internazionale, ed in base al rinvio, da questa disposto, alle normative straniere.
Quest’ultimo punto apre molteplici ed innovative possibilità, che possono anche superare i limiti della normativa di stampo latino nella tutela del patrimonio.
Trust e azione revocatoria.
Segnaliamo un’interessante recente sentenza del Tribunale di Velletri in materia di azione revocatoria e inefficacia dell’atto di dotazione del fondo in trust.
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L’avv. Gianluca Borelli come persona a capo di SuisseGas spiega cosa vuol dire garanzia del credito soprattutto in un periodo di crisi economica come questo, in cui si sente molto spesso parlare di credit crunch o stretta creditizia da parte degli istituti di credito verso aziende o persone giuridiche. Lo racconta anche per capire quali sono le garanzie che tutelano il finanziatore dal rischio di insolvenza del cliente, quando un prestito viene elargito da parte di una banca.
La figura del Trust non ha ancora la visibilità che meriterebbe nel panorama giuridico italiano come in tutti quei sistemi che hanno le loro radici nel Diritto Romano ( il cd. ceppo Romano-germanico ). in Italia non esiste ancora una normativa specifica per l'istituto dei "trust", il quale, perciò, vive nei limiti del riconoscimento conseguente alle norme della convenzione internazionale, ed in base al rinvio, da questa disposto, alle normative straniere.
Quest’ultimo punto apre molteplici ed innovative possibilità, che possono anche superare i limiti della normativa di stampo latino nella tutela del patrimonio.
Trust e azione revocatoria.
Segnaliamo un’interessante recente sentenza del Tribunale di Velletri in materia di azione revocatoria e inefficacia dell’atto di dotazione del fondo in trust.
Che cos'è la MEDIAZIONE? Quando sceglierla? Quali sono i vantaggi? Scopritelo in questa breve Guida pubblicata da CO+K ADR, la Divisione di CO.E.RI. KOSMOS Srl dedicata alla Mediazione.
Trust – Atto simulato o azione revocatoria?.
Il Tribunale accoglie la revocatoria ma nega che un trust, in cui il disponente figuri tra i beneficiari e abbia il potere di revocare il trustee, possa essere considerato interposto.
Le generazioni invecchiano e i problemi sociali aumentano.
Scopriamo uno degli strumenti idonei per affrontare questi cambiamenti con le 13 domande per capire come funziona l'Amministrazione di Sostegno.
Amministrazione di sostegno - Aspetti gestionali ordinari e straordinarimatteomagri
Amministrazione di sostegno - Aspetti gestionali ordinari e straordinari
Relazione dell'Avv. Matteo Magri al seminario tenutosi a Mantova il 30 maggio 2015
Varese, 30 marzo 2015 Centro Congressi Ville Ponti
Convegno "Cosa fare per lavorare in Svizzera"
Giampaolo Lamantia e Massimo Pagano, dottori commercialisti, spiegano cosa si intenda per esterovestizione.
Varese, 30 marzo 2015 Centro Congressi Ville Ponti
Convegno "Cosa fare per lavorare in Svizzera"
Kilian Bai - Consulente Fideconto Consulting (Lugano), spiega come aprire una società o una filiale in Svizzera.
Varese, 30 marzo 2015 - Centro Congressi Ville Ponti
Convegno "Cosa fare per lavorare in Svizzera"
Giampaolo Lamantia e Massimo Pagano, dottori commercialisti, spiegano la differenza tra succursale e filiale per lo svolgimento dell'attività in Svizzera.
Varese, 30 marzo 2015 Centro Congressi Ville Ponti
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Giampaolo Lamantia e Massimo Pagano, dottori commercialisti.
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Giampaolo Lamantia e Massimo Pagano, dottori commercialisti, spiegano le professioni che necessitano di un'abilitazione professionale locale.
Ranjeet Kaur is seeking a management position where she can contribute 12 years of experience in areas like operations management, cash management, and client relationship management. She currently works as a Branch Operations Service Head at Kotak Mahindra Bank, managing operations including payments, trade services, deposits, and high-profile clients. Previously she has worked at Yes Bank and Kotak Mahindra Bank in various roles handling accounts, operations, audits, and sales.
Ranjeet Kaur is seeking a management position where she can contribute 12 years of experience in areas like operations management, cash management, and client relationship management. She currently works as a Branch Operations Service Head for Kotak Mahindra Bank, managing operations for their largest branch. Previously she has worked for Yes Bank and Kotak Mahindra Bank in various roles involving customer service, operations, and account management. She aims to utilize her expertise in banking, finance, and customer service to help organizations grow.
Sanoop Ashraf is a mechanical engineer with over 6 years of experience in installation, supervision, testing, and commissioning of HVAC, plumbing, drainage, and fire fighting systems. He is currently a Site Mechanical Engineer at Elmech Electromechanical Works LLC in Dubai. Previously he has worked on projects in Qatar and India. He is seeking a new position as a Mechanical Engineer or Inspector where he can utilize his skills in project management, planning, quality control, and team leadership.
METROFOOD infrastruttura per la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti agr...Tecnopolo ENEA Bologna
METROFOOD infrastruttura per la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari: Dott. Massimo Iannetta (ENEA - Divisione Biotecnologie e Agroindustria SSPT - BIOAG)
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The document is a resume for Ria Czarina L. Aranillo. It summarizes her work experience and qualifications. She has over 5 years of experience in customer support, secretarial, and receptionist roles. Her most recent role was as a Customer Support Coordinator from 2015 to present at Ahmed Seddiqi & Sons, where she responded to customer inquiries and ensured a high level of customer satisfaction. She has a Bachelor's Degree in Information Technology.
Efficienza energetica per la competitività delle aree industriali, Ing. Maria...Tecnopolo ENEA Bologna
Efficienza energetica per la competitività delle aree industriali, Ing. Maria Anna Segreto (ENEA - Unità Tecnica Efficienza Energetica, Servizio Analisi e valutazione di sistemi per l'efficienza energetica - UTEE-AVEE - Laboratorio Regionale ENEA-LAERTE)
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ICT & Fashion: ing. Piero De Sabbata (ENEA - Dipartimento Tecnologie Ener...Tecnopolo ENEA Bologna
ICT & Fashion: ing. Piero De Sabbata (ENEA - Dipartimento Tecnologie Energetiche - DTE-SEN-CROSS - Laboratorio Regionale ENEA-CROSS-TEC) http://www.cross-tec.enea.it/tecnopolo/imple/listezoom.asp?xmlsrclista=/tecnopolo/imple/news-lista.xml&lingua=it&k=935&rtdr=/tecnopolo/
Varese, 30 marzo 2015 Centro Congressi Ville Ponti
Convegno "Cosa fare per lavorare in Svizzera"
Giampaolo Lamantia e Massimo Pagano, dottori commercialisti, spiegano la normativa di riferimento: diritto, vincolo sociale, comunicazione preventiva, contenuto della notifica, limite dei 90 giorni, copertura assicurativa, cauzione, trasferimento delle merci all'estero, trasferimento di beni temporaneo, trasferimento strumenti di lavoro, distacco all'estero dei lavoratori, lavoratori indipendenti, lavoratori extracomunitari, indirizzi e link utili.
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Relazione krogh Trust fondo parimoniane riciclaggioMarco Krogh
Convegno su Fondi patrimoniali e Trusts, organizzato dalla Camera Internazionale della Regione Campania con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli - sede UIF (Unione Italiana Forense)
Intervento tenuto da Denis Torri Alborino a Lucca: l'utilizzo del Trust nella gestione delle crisi di azienda, nelle procedure concorsuali in corso e nel project financing.
È uno degli strumenti migliori per mettere i propri beni al riparo da creditori molesti. Ma gli imprenditori italiani non ci vogliono pensare. Per paura o scaramanzia. Parte da qui, dalle fondazioni, il viaggio di Patrimonia & Consulenza alla scoperta dei ﰉﰆﰉﰖﰂﰎﰆﰊﰔﰆﰵﰊﰂﰥﰶﰡﰞﰡﰆﰊﰔﰂﰇﰊﰖﰤﰖﰂﰐﰞﰇﰂﰊﰐﰞﰊﰇﰆﰡﰡﰄﰂﰑﰑﰞﰊﰔﰂﰇﰉﰜﰛﰞﰐﰂﰦﰊﰷﰊﰎﰂﰡﰡﰞﰛﰆﰉﰎﰆﰪﰊﰐﰂﰊﰇﰂﰍﰜﰐﰂﰊﰂﰊﰆﰊ ﰉﰂﰍﰇﰂﰖﰆﰊﰡﰄﰂﰊﰢﰆﰉﰜﰍﰛﰞﰊﰡﰜﰛﰜﰉﰡﰂﰇﰂﰊﰔﰂﰇﰊﰉﰂﰍﰇﰂﰍﰞﰇﰂﰊﰐﰂﰍﰆﰖﰖﰆﰎﰞﰎﰂﰛﰖﰂﰊﰆﰐﰊﰔﰞﰖﰇﰆﰎﰜﰛﰆﰜﰦﰊﰩﰞﰊﰎﰞﰔﰔﰞﰊ ﰟﰂﰐﰐﰂﰊﰍﰆﰤﰇﰆﰉﰟﰆﰑﰆﰜﰛﰂﰊﰂﰉﰖﰂﰇﰂﰊﰔﰆﰵﰊﰞﰥﰶﰟﰞﰢﰆﰐﰆﰦ
E' uno degli strumenti per mettere i propri beni al riparo da creditori molesti. Ma gli imprenditori italiani non ci vogliono pensare. Per paura o scaramanzia. Parte da qui, dalle fondazioni, il viaggio di Patrimonia & Consulenza alla scoperta dei sistemi più efficaci per tutelare la ricchezza personale. I meccanismi, le regole e i segreti che bisogna conoscere per segregare legittimamente il patrimonio. La mappa delle giurisdizioni estere più affidabili.
Il contratto per l'amministrazione fiduciaria di fondi speciali - Fiduciaria ...Mauro Guarnieri
I dottori Valerio Vico e Francesco De Benedetto approfondiscono la Legge 22 giugno 2016, n. 112 ‐ Disposizioni in materia dia assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – cd. Dopo di Noi
Trust soggetto a imposta di registro in misura fissaPaolo Soro
Il trust è soggetto a imposte di registro e ipo-catastali in misura fissa
Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione dichiara l’assoggettamento del trust alle imposte di registro e ipo-catastali in misura fissa (quanto meno nel periodo di vigenza della L. 383/2001), e, soprattutto, afferma taluni ulteriori principi fondamentali di diritto che, gran parte della giurisprudenza (e non solo quella di merito) sembrava non avere ancora per nulla compreso.
Il lavoro di educazione civica mira a formare cittadini responsabili e consapevoli, dotati delle conoscenze, delle competenze e degli atteggiamenti necessari per partecipare attivamente alla vita democratica e contribuire al bene comune.
Tribunale di bergamo nullo il trust autodichiaratoPaolo Soro
Tribunale di Bergamo, nullo il trust autodichiarato
Diamo conto di una recente sentenza del Tribunale di Bergamo che afferma la nullità di un trust autodichiarato sulla base di un’argomentazione (a tratti già delineata dalle note ordinanze 2015 della Cassazione Tributaria), che continua a rimanere non condivisibile e non rispondente alla normativa in vigore.
Caratteristiche del contratto di Fedecommesso secondo la legge di Panamá. Le caratteristiche funzionali, i vantaggi fiscali e la normativa relativa alla privacy.
Guida Breve alle dimissioni per giusta causa Alberto Vigani
COME FUNZIONANO LE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA E QUANDO BENEFICIARNEI: istruzioni per l'autodifesa retributiva: tutto quello che serve sapere per usare le dimissioni per giusta causa contro mobbing, insoluti retributivi, molestie sessuali etc.
L’assenza di una normativa specifica del trust all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, è supplita dalla ratifica della Convenzione dell’Aja che tuttavia rinvia alla regolamentazione straniera.
Come affrontare il labirinto normativo
Convegno - Thailandia, meta di business, non solo di turismo, dott. Riccardo ...Edoardo E. Artese
Slide del convengo avente ad oggetto le ipotesi di business in Thailandia, organizzato il giorno 28 giugno 2019 presso la Sala Consiliare del Municipio V di Milano, relative all'intervento del dott. Riccardo Tassan Solet "il contratto di agenzia"
La cassazione si esprime in merito alla tassazione del trustPaolo Soro
La Cassazione si esprime in merito alla tassazione del trust.
Seguendo una logica alquanto discutibile, la Cassazione afferma che il trust deve essere tassato con l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni e le imposte ipotecarie e catastali proporzionali, all’atto della sua costituzione, anche se, in tale momento, non si verifica alcun trasferimento effettivo dei beni in capo ai beneficiari.
La cassazione si esprime in merito alla tassazione del trust
Il trust
1. IL TRUST
Denis Torri: IL TRUST
Commenti e spiegazione del Trust anglosassone
a cura di Denis Torri
Che cosé un trust?
Non esiste una vera e propria definizione di Trust,
ma possiamo dire che si tratta di un insieme di rapporti
giuridici, che trovano origine dal fatto che una persona
(“disponente” o “settlor”) trasferisce i n maniera valida
ed effettiva la proprietà di determinati beni (Trust fund)
ad uno o più trustee (sia persone fisiche che giuridiche), affinchè vengano amministrati a favore
dei beneficiari, secondo i termini fissati nell’atto costitutivo del trust stesso.
Prosegue Denis Torri: Qualora tutti i beneficiari siano sui juris ed in totale i titolari di tutti gli
interessi “beneficiari”, possono decidere di terminare il trust in ogni momento. Inoltre aggiunge
Denis Torri più in generale essi hanno il diritto di rivendicare a favore del trust eventuali beni
di cui il trustee avesse impropriamente disposto durante l’esercizio delle sue funzioni. Da qui è
derivato il concetto per cui in un trust vi sono due tipi di proprieta’: quella economica spettante
ai beneficiari (beneficial owners o equitable owners) e quella legale spettante al trustee.
Il concetto di proprieta’ economica specifica Denis Torri (beneficial ownership) dei beneficiari
risale alle origini del trust e cioè nell’Alto Medioevo, allorché tra i cavalieri inglesi in partenza
per le crociate si fece strada l’usanza di affidare i propri beni a persone fidate (da cui deriva la
parola trust = fiducia in inglese), affinché essi li amministrassero a beneficio della famiglia del
proprietario originale, durante la loro assenza e nell’evenienza della loro morte. Dal momento
che non tutti i trustees rispettavano le istruzioni del disponente (settlor), rifiutandsi in alcuni
casi di restituire i beni, o disponendone come se ne fossero loro stessi padroni a pieno titolo, le
corti inglesi avvertirono l’esigenza di porre riparo a simili ingiustizie perpretate nei confronti
dei beneficiari, affermarono il principio dell’equitable ownership che trova quindi fondamento
nell’Equity.
Un altro cenno storico, prosegue Denis Torri, Nel XX secolo, con la nascita dei trust
discrezionali, l’attenzione si è spostata dai diritti economici di proprietà dei beneficiari ai
doveri fiduciari del trustee nei loro confronti e sul conflitto esistente tra i diritti dei beneficiari
ed i doveri dei trustees.
Nel XX Secolo ha cominciato anche ad affermarsi un altro tipo di Trust, quello di scopo, non
istituito a favore di qualcuno, bensi’ per perseguire un fine specifico. E’ opportuno chiarire che
non tutte le giurisdizioni ne ammettono la costituzione.
Interessante da sottolineare, dice Denis Torri, che in seguito alla sottoscrizione della
Convenzione dell’Aja (1 luglio 1985 ) sul Trust e la legge applicabile, tale istituto è stato
riconosciuto anche in Italia, dando il via a nuove ed interessanti opportunita’ pianificatorie. Il
Trust è infatti uno strumento estremamente flessibile a paragone di quelli previsti
dall’ordinamento italiano, che consente una programmazione di lungo termine per gestire le
proprie risorse patrimoniali nel corso degli anni, generazione dopo generazione.
2. Passiamo ora alla natura legale del trust sempre a cura di Denis Torri
Rapporto giuridico disponente (settlor) –trustee
• Il rapporto giuridico disponente (settlor) – trustee non e’ di tipo contrattuale. Secondo il
diritto consuetudinario inglese, non è infatti possibile stipulare un contratto a favore di
terzi. Tra le due parti non nascono quindi rapporti obbligatori, il disponente infatti non
può agire legalmente affinchè il trustee faccia fede ai propri obblighi, come invece
accadrebbe laddove esistesse un contratto. In un trust, solo i beneficiari possono far
valere i propri diritti nei confronti del trustee.
• Una volta costituito il trust, il rapporto tra disponente e trustee cessa.
Rapporto giuridico trustee-beneficiari
• Il rapporto giuridico trustee/beneficiario non è di tipo contrattuale, dal momento che in
seguito alla costituzione del trust i beneficiari acquisiscono diritti reali che possono farsi
valere erga omnes (diritto di rivendicazione a favore del trust, diritto collettivo di
terminare il trust ecc., cfr. p. 3, 2º paragrafo), mentre dal contratto scaturiscono
unicamente diritti personali. Essi hanno quindi a disposizione efficaci mezzi legali per
costringere i trustees ad eseguire i loro doveri ex atto costitutivo, insomma per colpirli
nel caso non abbiano agito in conformità dell’atto costitutivo ( ”breach of Trust”).
Sottolinea Bianchi Loretta, il Trust non e’ una societa’ e non ha personalita’ giuridica
• E’ importante chiarire che il trust non è né una società, né ha personalità giuridica. La
proprietà è nelle mani del trustee (che può essere un individuo o una società) il quale
però agisce in qualità di trustee di un determinato trust (cfr. p. 3, 1º paragrafo).
• A differenza che in altri casi, il creatore di un trust (“settlor”) gode pressoche’ della
massima autonomia nella realizzazione dello strumento stesso. In altre parole egli puo’
modellarlo come ritiene più opportuno. Autonomia soggetta a pochissime restrizioni.
3. Il ruolo centrale del settlor nella creazione di un trust, continua Denis Torri.
In generale
• Come già menzionato,dice Denis Torri una volta “lanciato” il trust, la relazione
esistente tra settlor e trustee (il “lancia-razzi”) cessa. La proprieta’ e’ nelle mani del
trustee e soltanto i beneficiari possono esigere l’esecuzione del trust.
Tuttavia, un trust puo’ essere strutturato in maniera tale da permettere al settlor di mantenere un
certo grado d’influenza sull’amministrazione dei beni in esso conferiti. La misura di influenza o
di controllo che il settlor puo’ esercitare sul trust senza che si rischi di invalidarlo, varia da
paese a paese e deve essere oggetto di un’attenta analisi in sede di pianificazione.
Riserva di poteri da parte del settlor
Il settlor puo’ comunque riservarsi certi poteri. Va tuttavia osservato che quali e quanti di essi
deve essere il risultato di attenta considerazione in sede di pianificazione, dal momento che ne
possono derivare importanti implicazioni fiscali, così come prestare il fianco a possibili attacchi
da parte di creditori o di altre persone che trarrebbero vantaggio dal venir meno della
segregazione patrimoniale, effetto principale del Trust.
Protector
• Invece di riservarsi dei poteri, coni rischi che ciò può comportare, il settlor li puo’
conferire ad una terza persona, il protector (guardiano), sia una persona singola (ad es.
un amico, un consulente o l’avvocato personale del settlor), sia un gruppo di persone
(comitato dei protector), che infine una societa’. Il ruolo del protector è principalemnte
quello di sorvegliare l’operato dei Trustees, in altre parole di mediare tra loro ed i
beneficiari. Quanto poi ai poteri ad essi spettanti, vengono di solito stabiliti dal settlor
nell’atto costitutivo. Anche in tal caso si consiglia un’attenta valutazione
sull’opportunità di certe scelte, altrimenti si rischia di vanificare la funzione del trustee.
E’ opinione generale che il protector abbia degli obblighi fiduciari nei confronti dei
beneficiari. Qui di seguito riportiamo alcuni esempi di poteri comunemente a lui
conferiti:
• potere di veto su decisioni relative alla distribuzione di profitti e/o del capitale;
• potere di rimuovere, aggiungere e/o sostituire uno o piu’ trustee;
• potere di aggiungere o rimuovere una persona dalla classe dei beneficiari;
• poteri relativi ad investimento dei beni in trust.
Un altro aspetto da tenere presente, dice Bianchi Loretta, e la Letter of Wishes.
Il settlor puo’ inoltre preparare la cosiddetta “letter of wishes” (“lettera d’intenti”) contenente le
linee guida per il trustee sulla gestione dei beni.
Bisogna immediatamente chiarire che essa non ha potere vincolante, ma il trustee e’ comunque
tenuto a prenderla in considerazione durante il suo operato.
4. Liberta’ nello stabilire la posizione dei beneficiari
• I beneficiari sono generalmente quelli che il settlor indica nell’atto costitutivo. Il trust
può essere posto in essere a favore di persone specifiche (ad es. “mia moglie”) oppure
di una classe di beneficiari (ad es. “i dipendenti della mia societa’).
• Il settlor puo’ anche includere una clausola che permetta al trustee di eliminare o
aggiungere delle persone alla classe dei beneficiari. Tuttavia un tale potere affidato ai al
trustee potrebbe avere delle implicazioni fiscali che vanno considerate attentamente in
sede di pianificazione.
• I diritti di spettanza dei beneficiari sono stabiliti dal settlor:
• Quest’ultimo puo’ conferire al trustee piena e totale discrezione riguardo i termini e le
condizioni per effettuare le distribuzione di reddito e/o capitale derivanti dai beni in
trust, come si dice: a seconda che lo ritengano piu’ o meno opportuno (“as they may see
fit from time to time”), ma sempre nel rispetto dei limiti del trust ed entro il periodo
massimo della sua esistenza (perpetuity period). In questo caso si parla di trust
discrezionale (discretionary trust).
• Oppure puo’ stabilire a priori quelli che sono gli interessi spettanti ai beneficiari, per
esempio la quota di patrimonio o la tempistica delle distribuzioni. Talvolta si tratta di
attribuzione di un diritto attuale, ossia esistente, oppure soggetto a condizione (ad es.
“per Marco se finisce l’universita’”). Nei primo caso si parla di vested interest,
nell’ultimo di contingent interest, più generalmente di trust fissi (fixed trust).
Un altro aspetto oltremodo importante presegue Loretta Bainchi della DESTECO e la
Pianificazione Familiare & Successoria
Caratteristiche Principali
Confidenzialita’
Come precedentemente menzionato, non vi è obbligo di registrazione dell’atto costitutivo, così
come non è necessario che lo stesso settlor o i beneficiari vengano in esso nominati. Vi sono
poi ulteriori garanzie di anonimato per quel che riguarda i trust discrezionali, in quanto non vi è
obbligo di comuncare ai beneficiari il loro potenziale interesse se non al momento della
distribuzione. La qualcosa risulta particolarmente vantaggiosa in sede di pianificazione
familiare e successoria.
Continuita’ di aziende familiari
Conferendo le azioni di un’azienda familiare direttamente o indirettamente (ad es. attraverso
una holding) in un trust, e’ possible preservarne l’unita’ e la continuita’. Le azioni non faranno
parte dell’asse testamentario del disponente (settlor) e conseguentemente non verranno divise
tra differenti persone, i cui divergenti interessi potrebbero intaccare l’integrita’ e la
produttivita’ dell’azienda. L’ atto costitutivo puo’ essere redatto in maniera tale da permettere
la delega della gestione corrente dell’azienda alle persone piu’ idonee, sotto la supervisione del
trustee, molto spesso a sua volta sorvegliato dal protector.
5. Il problema della legittima:
• Molti Paesi di tradizione civilistica limitano la liberta’ di disporre del proprio
patrimonio in caso di morte, riservando delle quote agli eredi piu’ vicini. Queste
persone hanno il diritto di chiedere l’annullamento o la riduzione di disposizioni che
violano la loro quota di legittima puntualizza Denis Torri.
• Alcune conseguenze potrebbero essere parzialmente evitate o comunque attenuate,
mediante la creazione di un Trust ad hoc
Conservazione Patrimoniale
Una volta conferiti dei beni in un trust, il disponente (settlor) non ne sara’ piu’ il proprietario
legale. Il trust da’ così vita ad un fondo segregato. Tuttavia, è da tenere presente che le leggi di
molti paesi prevedono la possibilita’ di revocare le transazioni effettuate dal settlor a danno dei
creditori, come ad esempio:
• transazioni effettuate entro un certo lasso di tempo prima dell’insolvenza;
• donazioni o transazioni per le quail il settlor non ha percepito un corrispettivo adeguato;
• transazioni dolose, ossia intese a pregiudicare i creditori o a favorirne alcuni a
detrimento di altri.
Difficilmente quindi viene concessa protezione ad un trust creato con lo scopo predominante di
sfuggire alle pretese da parte di creditori esistenti o potenziali, che si trovino in determinate
condizioni.
Le implicazioni legate al trasferimento di beni in trust sulla posizione personale e professionale
del disponente devono essere quindi oggetto di attenta valutazione continua Denis Torri. In
particolare tenendo in dovuta considerazione i limiti previsti dalle leggi in materia di esecuzioni
e fallimenti. Certo è che se la struttura è posta in essere correttamente, può rivelarsi come uno
strumento particolarmente valido oltre che per famiglie benestanti, anche per professionisti
come avvocati, medici, ingegneri, le cui attività “rischiose” rendono i loro patrimoni facilmente
attaccabili da terzi vantanti pretese risarcitorie, consentendogli di creare una riserva
patrimoniale non aggredibile.
www.tutorfiscale.eu
E-mail: info@tutorfiscale.eu