Varese, 30 marzo 2015 - Centro Congressi Ville Ponti
Convegno "Cosa fare per lavorare in Svizzera"
Giampaolo Lamantia e Massimo Pagano, dottori commercialisti, spiegano la differenza tra succursale e filiale per lo svolgimento dell'attività in Svizzera.
3. INQUADRAMENTO GIURIDICO
La filiale è una società di diritto estero (svizzero nel nostro caso) controllata
dall’impresa principale italiana, ma giuridicamente ed economicamente
indipendente dalla stessa.
La succursale è un’entità economica estera che esercita un’attività analoga a quella
dell’impresa principale in totale autonomia, ma che dipende giuridicamente dalla
sede principale. Tale dipendenza comporta che il bilancio della succursale svizzera
andrà integrato nel bilancio della società italiana. L’autonomia della succursale
riguarda l’aspetto economico: la succursale è iscritta nel registro di Commercio
Svizzero (con l’annotazione di succursale), è dotata di una propria organizzazione e
personale, con amministratori abilitati a rappresentarla e a concludere contratti in
nome e per conto della stessa.
4. LA FILIALE
La filiale può essere solamente una persona giuridica costituita in forma di società di capitali,
che è controllata da altra società con sede all’estero. La controllante non deve
necessariamente essere una società di capitali, ma può anche essere una società di persone.
La filiale è una persona giuridica diversa, soggetta alla legislazione svizzera, che ha un proprio
statuto e propri organi sociali, come le altre società. Deve conseguentemente essere iscritta
nel registro di commercio del luogo dove ha sede ed è un soggetto fiscale autonomo.
La filiale in Svizzera potrà usufruire di tutti i vantaggi riconosciuti alle altre società di diritto
svizzero, disporre di conti bancari, conti correnti postali e, a differenza delle società di diritto
svizzero, la filiale non sarà soggetta a determinate tasse svizzere (imposta preventiva sui
dividendi).
La fatturazione tra la casa madre e la sua filiale elvetica sarà agevolata e molto più flessibile,
come anche è possibile operare con riferimento ai costi tra sede e filiale. L'aliquota dell'IVA
svizzera è dell’8%, mentre quelle dei vicini paesi europei è mediamente del 20% e per alcune
operazioni di import-export, si possono ravvisare delle convenienze.
5. LA SUCCURSALE
Per la costituzione della succursale non è richiesto un capitale proprio, ma è sufficiente un capitale di dotazione
messo a disposizione dalla casa madre, la cui somma non è prescritta. La costituzione è più semplice e meno
impegnativa rispetto alla costituzione di una filiale. La succursale ha l’obbligo di iscrizione nel Registro di
commercio ai sensi dell’art. 935 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni (CO) e dagli artt. 113 e ss. dell’Ordinanza sul
registro di commercio (ORC), e deve avere un rappresentante (membro del Consiglio di Amministrazione) residente
in Svizzera (se cittadino europeo).
Tra i vantaggi, vi è che la succursale è una vera e propria struttura svizzera indipendente, che può disporre di conti
bancari e postali presso gli istituti svizzeri ed che è trattata fiscalmente al pari di ogni altra società di diritto
svizzero.
Dal punto di vista pratico si è notato che l’assunzione di personale o l’insediamento in zone commercialmente in
via di sviluppo valgono il placet dell’Amministrazione locale. In Svizzera vi sono Cantoni (ne sono esempi i Cantoni
di Zug, Schaffhausen, Nidwalden, Obwalden) che per incrementare il business incentivano l’apertura di nuove
imprese (tra cui succursali), garantendo un efficiente servizio di infrastruttura multi-lingua, una rapida ed efficace
amministrazione (la burocrazia è quasi assente) nonché la possibilità di negoziare esenzioni fiscali con le autorità
fiscali cantonali (tramite i c.d. tax ruling).
Sotto il profilo della normativa italiana è da considerare, nei rapporti tra società madre italiana e succursale
svizzera, l’art. 167 TUIR che prevede l’imputazione per trasparenza in Italia dei redditi prodotti dalle società
controllate residenti in Paesi blacklist.
6. LA SUCCURSALE
La succursale è quindi una entità economica che esercita, in modo continuativo, una attività analoga a
quella della sede principale dell’impresa. Pur avendo autonomia sul fronte economico e commerciale dalla
sede, da questa non ha autonomia giuridica. Quando una società mantiene una o più succursali in altri
paesi, gli effetti delle risultanze attive e passive delle succursali fanno parte dei risultati della società di
appartenenza; il bilancio della succursale svizzera di una società italiana va integrato nel bilancio della
società italiana.
La maggiore autonomia è data dal potere della succursale di concludere contratti e di gestirsi senza il
ricorso alla sede, che certo avrà tracciato obiettivi e linee della sua operatività; il personale della succursale
domiciliato in Svizzera sarà autorizzato a rappresentarla con diritto di firma; infatti è fatto obbligo di
deposito alla Camera di Commercio della nomina dei rappresentanti e il tipo di poteri di firma di cui
dispongono. Il personale della succursale è separato da quello della sede principale.
Le succursali svizzere devono essere iscritte nel registro di commercio della loro sede, indipendentemente
da dove si trovi la sede principale dell’impresa, ovvero in Svizzera o all’estero e per procedere all’iscrizione
di una succursale occorre depositare i documenti tradotti nella lingua ufficiale del Cantone svizzero in cui la
succursale viene aperta e deve essere iscritta e, in generale, autenticati. Tra i documenti richiesti figurano
quelli relativi alla sede principale, come l’estratto del registro di commercio, l’atto costitutivo e lo statuto, il
verbale dell’organo che ha deciso la costituzione della società (come previsto dall’art. 935, 2° comma
codice delle obbligazioni “Le succursali svizzere di ditte, la cui sede principale si trova all’estero, sono
tenute a farsi iscrivere; l’iscrizione s’opera come se la loro sede principale si trovasse nella Svizzera, salvo le
deroghe rese necessarie dalla legislazione estera. Per siffatte succursali deve essere designato un
mandatario domiciliato nella Svizzera ed autorizzato a rappresentarle”).
7. LA SUCCURSALE
Le succursali devono indicare sui documenti la società principale dalla quale dipendono e la sede
della succursale e contenere l’esplicita indicazione di succursale della ditta, che deve essere la
stessa, consentendo l’art. 952 codice delle obbligazioni che venga aggiunta di elementi che
attengano propriamente alla sola succursale.
Il regime della succursale è duplice in quanto se per un lato si applicano alcune norme del diritto
svizzero, in parte hanno rilevanza anche le norme del diritto dove la società ha la sua sede
principale, che stabiliscono, assieme allo statuto della società estera, il funzionamento della società,
le competenze dei suoi organi ed altre disposizioni che non soggiacciono al paese di apertura.
La succursale è un soggetto giuridico per la Svizzera, sottoposto ad un suo regime impositivo ed al
prelievo fiscale. Non sempre è agevole stabilire l’imputazione all’uno o all’altro ordinamento delle
entrate e del patrimonio societario da riferire alla succursale e soggetti al fisco svizzero.
Un’opportunità in Svizzera è rappresentata dalla possibilità di raggiungere accordi sulla tassazione
della succursale (tax ruling - Cfr. precedente slide n. 4) con il Cantone in cui la succursale ha sede,
possibilità esistente anche per le filiali di società estere, ma in misura minore rispetto alle succursali;
ciò al fine di conseguire un onere fiscale preventivamente definito con le autorità preposte.
8. IL RISCHIO DELLA TASSAZIONE
I redditi conseguiti dalla società estera controllata, saranno in parte imputati e
tassati in Italia a meno che si dimostri che l’azienda svizzera svolge un’effettiva
attività industriale o commerciale, come sua principale attività, “nel mercato dello
stato di insediamento” e che lo scopo della struttura non è quello di localizzare i
redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Perciò, la controllata svizzera deve
poter dimostrare che i redditi prodotti sono tassati in misura congrua secondo la
normativa svizzera, ossia che la succursale non abbia esenzioni di tassazione
perché è una mera società di domicilio o pura holding. È prassi consolidata che
qualunque società (o succursale) con sede in Svizzera dotata di una propria
struttura autonoma riceva tale certificato dalle autorità fiscali svizzere.