Varese, 30 marzo 2015 Centro Congressi Ville Ponti
Convegno "Cosa fare per lavorare in Svizzera"
Giampaolo Lamantia e Massimo Pagano, dottori commercialisti, spiegano le professioni che necessitano di un'abilitazione professionale locale.
3. PROFESSIONI REGOLAMENTATE
Esistono alcune attività in Svizzera che sono definite quali attività regolamentate, per
queste attività esiste l’obbligo di abilitazione professionale.
Nel settore edile le attività regolamentate sono le seguenti:
Architetto
Carrellista
Controllore elettrico
Elettricista
Gruista
Impresario costruttore
Ingegnere (altri indirizzi)
Ingegnere civile
Installatore elettricista
Macchinista di cantiere
Pianificatore del territorio
Responsabile dei piani
Spazzacamino
Urbanista
4. LA PRATICA DI ABILITAZIONE
Chiunque voglia svolgere sul territorio Svizzero una delle predette attività deve
necessariamente dichiarare la stessa e verificare la propria qualificazione professionale.
La verifica delle qualifiche professionali avviene secondo i requisiti della direttiva 2005/36/CE
del 7 settembre 2005.
Tale verifica viene avviata dal SEFRI (Segreteria di stato per la Formazione, la Ricerca e
l’Innovazione) il quale raccoglie la dichiarazione del prestatore e la documentazione a
corredo. Tale documentazione, se risulta essere conforme alla direttiva, viene inoltrata
all’autorità federale o cantonale competente.
Entro il termine di 30 giorni dall’avvio della procedura l’Ufficio competente comunica al
prestatore l’esito della richiesta.
Se le qualifiche professionali attestate presentano una differenza sostanziale rispetto ai
requisiti per l’esercizio della relativa professione regolamentata validi in Svizzera, l’autorità
competente prescrive una prova attitudinale. Di norma tale prova si basa su un esame scritto,
ma può anche essere orientata alla pratica. Spetta all’autorità prescrivere un esame (scritto o
pratico) adeguato.
5. LA PRATICA DI ABILITAZIONE
I prestatori vengono informati entro un mese se nell'esame del loro dossier dovessero sorgere
difficoltà che causino un ritardo. Queste difficoltà potrebbero ad esempio risultare da una
mancanza di informazioni sul contenuto della formazione estera o in caso di dubbi sullo stato
di aggiornamento di documenti importanti. L’autorità competente può sospendere la
procedura fino alla ricezione dei documenti necessari per prendere la decisione.
Non appena l’autorità competente ha comunicato al prestatore che nulla osta alla prestazione
di servizi, quest'ultimo può fornire la prestazione.
La dichiarazione deve essere rinnovata per ogni anno civile. Anche il rinnovo deve essere
effettuato mediante la procedura online della SEFRI. Il prestatore deve indicare se si tratta di
una nuova dichiarazione (ad es. prestazione in un altro Cantone) o di un rinnovo (stesso
Cantone e stessa prestazione).
Importante: il prestatore è legalmente tenuto a indicare eventuali modifiche rispetto ai dati
dichiarati e a fornire i documenti allegati richiesti in merito a tali modifiche.
7. ATTIVITA’ ELETTRICHE
La normativa svizzera, come precedentemente rilevato, fa delle distinzioni circa alcune figure
professionali nell’ambito delle attività correlate all’elettricità, le figure sono le seguenti:
Controllore elettrico
Elettricista
Installatore elettricista
Le professioni in questione di differenziano come segue:
Elettricista = livello fine tirocinio
Controllore elettricista = livello autorizzazione di controllo
Installatore elettricista = livello esame professionale superiore [maestro]
Tutti e tre i livelli devono essere confermati da un’adeguata conoscenza professionale in
quanto, ad esempio, l’esito dell’ESTI, per i soggetti che richiedono di operare quali
«installatore elettricista» viene rilasciata una autorizzazione generale di installazione (art. 9
OIBT). Tale autorizzazione permette al prestatore di sorvegliare n. 20 persone di cui 5 possono
essere ausiliarie. Le persone ausiliarie sono persone che titolari di un titolo abilitante estero
che non hanno richiesto il riconoscimento alla SEFRI. Gli eventuali altri collaboratori (al max
15) dovranno invece essere soggetti con titolo riconosciuto.
8. LA TASSA
E’ bene segnalare che la pratica di riconoscimento dei requisiti
professionali per il tramite del SEFRI è soggetta al pagamento di una
tassa.
La tassa viene calcolata secondo il dispendio effettivo sulla base
dell’ordinanza degli emolumenti dell’ESTI ed è soggetta a maggiorazioni
in caso di documentazione incompleta.
La tassa in questione può essere al massimo di CHF 3000,00.
L’eventuale prova attitudinale sconta anch’essa una tassa che viene
fatturata a parte.
Prima di dare corso a qualsiasi richiesta è quindi consigliabile
contattare preventivamente l’autorità, link utile
http://www.esti.admin.ch/it/