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Newsletter n. 11 – novembre 2017 Area legale
DIRITTO BANCARIO
- La Suprema Corte insiste: si considera usurario il tasso
derivante dalla somma degli interessi corrispettivi e degli
interessi di mora,
a cura dell’Avv. Vittorio Versace (vai all’articolo)
- Contratti bancari: Interessi anatocistici e azione di
ripetizione di indebito promossa dal cliente,
a cura del Dott. Comm. Giuseppe Celestini (vai all’articolo)
DIRITTO SOCIETARIO
- In caso di intestazione fiduciaria di quote chi è legittimato
ad impugnare una delibera assembleare?
a cura dell’Avv. Nicola Salvarani (vai all’articolo)
- Representations and warranties nei contratti di acquisizione
di partecipazioni sociali (Share Purchase Agreements),
A cura dell’Avv. Stefano Versace (vai all’articolo)
RESPONSABILITA’ CIVILE
- Secondo la Cassazione è risarcibile anche la paura di
ammalarsi,
a cura dell’Avv. Lucia Campora (vai all’articolo)
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
- Efficacia del titolo esecutivo emesso a favore di società
cancellata,
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Lo scorso 21 novembre
2017, presso il Centro
Congressi Stelline – Sala
Verdi, lo Studio Triberti
Colombo & Associati ha
tenuto il Convegno su
“LA RIFORMA DEL
TERZO SETTORE
Problematiche aperte e
opportunità”
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LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
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LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
•Struttura della riforma: i nuovi Enti del
Terzo Settore, struttura e funzionamento
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•L’impresa sociale e il D.L.gs. 112/2017;
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COSA CAMBIA: LE VARIE FORME
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- La Suprema Corte insiste: si considera usurario il tasso derivante dalla somma
degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora.
Con due pronunce molto recenti la Corte di Cassazione esce dal generico: il tasso – soglia anti-usura
stabilito ai sensi della legge 108 del 1996 non solo “riguarda” anche gli interessi moratori (notissima
sentenza n. 350 del 2013), ma è addirittura “consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli
moratori al fine di accertare il superamento di detto tasso”. Così infatti si esprimono due ordinanze n.
5598 e 23912 del 2017 (rispettivamente di marzo e ottobre).
La Corte di legittimità intende inequivocabilmente “mettere in riga” la giurisprudenza di merito,
piuttosto refrattaria a trascurare la nozione elementare per cui gli interessi di mora non hanno carattere
remuneratorio ma sanzionatorio.
Quando la giurisdizione si appiattisce su qualche autorevole dottrina in genere rischia di perdere il
realismo e l’equilibrio che dovrebbe contraddistinguerla. Provocando così l’inevitabile intervento del
Legislatore.
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- Contratti bancari: Interessi anatocistici e azione di ripetizione di indebito
promossa dal cliente.
La Cassazione civile, sez. VI, con sentenza n.18581 del 26 luglio 2017, stabilisce che l’azione di
ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale,
la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della
provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente
addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto: ciò in quanto il pagamento che
può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di
una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore
dell’accipiens.
Compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della
prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti. Si deve escludere che la banca, convenuta in
ripetizione, sia onerata dell’allegazione specifica delle rimesse solutorie.
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- In caso di intestazione fiduciaria di quote chi è legittimato ad impugnare una
delibera assembleare?
Il Tribunale di Roma con una sentenza del giugno scorso conferma l’orientamento della Suprema Corte
secondo cui nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di azioni o quote, l’esercizio dei diritti e poteri
correlati alla titolarità della partecipazione sociale compete al fiduciario (in tal senso, da ultimo, Cass.
Civ., Sez. I, 21 marzo 2016, n. 5507).
Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di quote o azioni societarie, nei rapporti esterni – e, dunque,
rispetto ai terzi ed alla stessa società delle cui partecipazioni si discute – “deve considerarsi socio reale
il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota, in quanto il c.d. pactum fiduciae è efficace
soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario”. Aggiunge il Tribunale una non banale
riflessione: alle medesime conclusioni – circa la legittimazione del solo fiduciario all’esercizio, con
effetto nei confronti della società, dei diritti connessi allo status di socio – deve pervenirsi “anche nel
caso in cui il fiduciante si trovi ad essere rappresentato da una società fiduciaria, istituzionalmente
esercente l'attività di amministrazione di beni per conto terzi”. Tale precisazione vale in quanto, come
noto, in tale ipotesi (società fiduciaria istituzionalmente esercente attività di amministrazione beni per
conto terzi) non si verifica un trasferimento della proprietà sostanziale del bene (che permane in capo
al fiduciante). Tuttavia, per effetto del mandato senza rappresentanza, la società fiduciaria acquisisce
la formale titolarità delle quote del fiduciante, ed i terzi – compresa la stessa società delle cui quote si
discute - non potranno che far riferimento alla fiduciaria come soggetto legittimato all’esercizio dei
diritti sociali.
Avv. Nicola Salvarani – nsalvarani@tricol.it (torna all’indice)
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- Representations and warranties nei contratti di acquisizione di partecipazioni
sociali (Share Purchase Agreements).
Il diritto inglese, a differenza del diritto americano in cui i termini sono sostanzialmente sovrapponibili, opera
una distinzione tra representations e warranties. Tale distinzione è importante da conoscere, in sede di redazione
di un share purchase agreement soggetto al diritto inglese, per le conseguenze che produce in termini di diritti
e rimedi azionabili. Secondo il diritto inglese, infatti, per representation si intende: “a statement of fact made by
one party to the contract (the representor) to the other (the representee) which, while not forming a term of the
contract, is yet one of the reasons that induces the representee to enter into the contract”1
. Per
misrepresentation, poi, si intende “simply a representation that is untrue.”
La representation, pertanto, non è un term2
e, quindi, non si deve considerare come una clausola contrattuale
fonte di obbligazioni.
La warranty, invece, è un term e consiste in una promessa o in una sorta di assicurazione fatta dal warrantor al
warrantee e riguardante la veridicità dei fatti dichiarati nel contratto.
Ne deriva che:
a) se la warranty si configura come un term rilevante ai fini della risoluzione del contratto, la violazione della
warranty, costituendo un term, può causare la risoluzione dello share purchase agreement per breach of
contract;
b) la representation, non essendo un term, non può mai causare la risoluzione dello share purchase agreement
per breach of contract. Se la representation si rivela essere falsa (cd. misrepresentation) i rimedi possibili
sono la rescission (mediante la quale il contratto è dichiarato nullo e le parti reintegrate nella posizione
precedente alla stipula dello stesso) e/o il risarcimento danni.
La distinzione representations/warranties poggia sulla volontà delle parti. Le corti, pertanto, applicheranno una
disciplina o l’altra dopo aver accertato l’intenzione delle parti.
Avv. Stefano Versace – sversace@tricol.it (torna all’indice)
1 Traduzione: “Per representation deve intendersi un’affermazione o dichiarazione resa da una parte contraente [prima della stipula
di un contratto] e relativa all’esistenza di un fatto che, pur non inserita nel contratto stesso come term, costituisce uno dei motivi
fondamentali da indurre l’altra parte contraente a stipularlo.”
2 Per term si intende qualsiasi statement considerato parte del contratto, ossia una clausola contrattuale fonte di obbligazioni.
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RESPONSABILITA’ CIVILE
- Secondo la Cassazione è risarcibile anche la paura di ammalarsi.
Con sentenza n. 24217 del 13.10.2017 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, si è pronunciata
su di un caso riguardante un lavoratore affetto da placche pleuriche causate dall'inalazione di microfibre
di amianto per l’attività di carico e scarico merci in zona portuale compiuta nell’arco di 28 anni.
La presenza di dette placche pleuriche aveva indotto il lavoratore a temere per la sua vita futura,
pensando, infatti, di stare sviluppando una neoplasia da contaminazione da amianto, il cosiddetto
mesotelioma.
I Giudici di primo e secondo grado avevano sancito la responsabilità dell'Autorità Portuale di Venezia
condannandola a risarcire al lavoratore il danno patrimoniale e non patrimoniale da lesione
dell'integrità psicofisica di origine professionale.
La Cassazione nel confermare la decisione assunta dai giudici di merito ha riconosciuto la risarcibilità,
a titolo di danno morale, della paura di ammalarsi in seguito all’azione delle fibre di amianto.
I Giudici di legittimità hanno, infatti, ritenuto legittima la commisurazione svolta dalla Corte di Appello
del danno morale “al patema e al turbamento provati per il sospetto di malattia futura, correlata al
maggior rischio di contrarre il mesotelioma (tumore maligno) rispetto a soggetti con storie espositive
comparabili non affetti da placche pleuriche (paura di ammalarsi)”. Tale parametrazione del danno
morale è scaturita, secondo la Cassazione, da un’adeguata e circostanziata personalizzazione del
pregiudizio subito dal lavoratore.
Avv. Lucia Campora – lcampora@tricol.it (torna all’indice)
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- Efficacia del titolo esecutivo emesso a favore di società cancellata.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20155 del 18 agosto 2017, si è pronunciata sull’efficacia del
titolo esecutivo giudiziale emesso in favore di una società poi cancellata dal registro delle imprese.
Ebbene, la Suprema Corte ha precisato che detto titolo non perde di efficacia a seguito della
cancellazione della società a favore della quale il titolo è stato emesso, bensì può essere fatto valere,
esercitando il conseguente diritto all’esecuzione, dalla persona fisica/ex socio.
Infatti, nel quadro della normativa derivata dalla riforma di diritto societario del 2003, in caso di
estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno di tipo
successorio in capo agli ex soci.
Detta successione investe sia i diritti sostanziali sia quelli processuali.
Il predetto fenomeno successorio – come precisato dalla stessa Suprema Corte – è d’altronde
ontologicamente ineludibile, poiché una società è pur sempre di per sé uno “schermo”, che
giuridicamente funziona in forza di determinate disposizioni di legge, ma che, in quanto tale, ha sempre
dietro di sé altri soggetti, ovvero i soci, ai quali – una volta che viene meno detto “schermo” - non si
può non ricondurre i beni, i crediti ed i debiti in ordine ai quali la società non è stata in grado di dare
una definitiva risoluzione/destinazione.
La Suprema Corte ha, poi, precisato che detto fenomeno successorio si verifica a prescindere dalla
liquidazione della società.
Avv. Chiara Pisani – cpisani@tricol.it (torna all’indice)
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

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  • 1. Studio Triberti Colombo & Associati – Area Legale Via San Vittore n. 16 - 20123 Milano Tel +39 02 366.336.63 - Fax +39 02 366.336.53 Newsletter n. 11 – novembre 2017 Area legale DIRITTO BANCARIO - La Suprema Corte insiste: si considera usurario il tasso derivante dalla somma degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora, a cura dell’Avv. Vittorio Versace (vai all’articolo) - Contratti bancari: Interessi anatocistici e azione di ripetizione di indebito promossa dal cliente, a cura del Dott. Comm. Giuseppe Celestini (vai all’articolo) DIRITTO SOCIETARIO - In caso di intestazione fiduciaria di quote chi è legittimato ad impugnare una delibera assembleare? a cura dell’Avv. Nicola Salvarani (vai all’articolo) - Representations and warranties nei contratti di acquisizione di partecipazioni sociali (Share Purchase Agreements), A cura dell’Avv. Stefano Versace (vai all’articolo) RESPONSABILITA’ CIVILE - Secondo la Cassazione è risarcibile anche la paura di ammalarsi, a cura dell’Avv. Lucia Campora (vai all’articolo) DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Efficacia del titolo esecutivo emesso a favore di società cancellata, a cura dell’Avv. Chiara Pisani (vai all’articolo) ULTIME DALLO STUDIO: Lo scorso 21 novembre 2017, presso il Centro Congressi Stelline – Sala Verdi, lo Studio Triberti Colombo & Associati ha tenuto il Convegno su “LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE Problematiche aperte e opportunità” http://www.tricol.it/docume nti/ (vai alle foto) CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI Milano – Area Legale 20123 – S. Vittore, 16 Tel. 02.366.336.63 Fax 02.366.336.53 e-mail: milano.legali@tricol.it IN BREVE
  • 2. Studio Triberti Colombo & Associati – Area Legale Via San Vittore n. 16 - 20123 Milano Tel +39 02 366.336.63 - Fax +39 02 366.336.53 LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE PROBLEMATICHE APERTE E OPPORTUNITA’ TEMI TRATTATI LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE •Struttura della riforma: i nuovi Enti del Terzo Settore, struttura e funzionamento del registro degli ETS, novità in campo civilistico e fiscale •L’impresa sociale e il D.L.gs. 112/2017; le nuove opportunità dell’impresa sociale •Le misure immediatamente applicabili: evoluzione delle deduzioni fiscali dal 2018 LA FASE TRANSITORIA E I DECRETI ATTUATIVI •Caratteristiche e peculiarità della fase transitoria per le varie categorie di enti •La fase transitoria come occasione di riflessione sulle proprie caratteristiche ed esigenze •La problematica dei decreti attuativi COSA CAMBIA: LE VARIE FORME ATTUALI DI FRONTE AL CAMBIAMENTO IN ESSERE •Le Fondazioni e gli Enti di maggiori dimensioni •Le Associazioni di Promozione sociale e il mondo associativo in generale •Volontariato e beneficienza •Cooperative sociali Centro Congressi Stelline (torna all’indice)
  • 3. Studio Triberti Colombo & Associati – Area Legale Via San Vittore n. 16 - 20123 Milano Tel +39 02 366.336.63 - Fax +39 02 366.336.53 - La Suprema Corte insiste: si considera usurario il tasso derivante dalla somma degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora. Con due pronunce molto recenti la Corte di Cassazione esce dal generico: il tasso – soglia anti-usura stabilito ai sensi della legge 108 del 1996 non solo “riguarda” anche gli interessi moratori (notissima sentenza n. 350 del 2013), ma è addirittura “consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento di detto tasso”. Così infatti si esprimono due ordinanze n. 5598 e 23912 del 2017 (rispettivamente di marzo e ottobre). La Corte di legittimità intende inequivocabilmente “mettere in riga” la giurisprudenza di merito, piuttosto refrattaria a trascurare la nozione elementare per cui gli interessi di mora non hanno carattere remuneratorio ma sanzionatorio. Quando la giurisdizione si appiattisce su qualche autorevole dottrina in genere rischia di perdere il realismo e l’equilibrio che dovrebbe contraddistinguerla. Provocando così l’inevitabile intervento del Legislatore. Avv. Vittorio Versace (torna all’indice) NEWSLETTER N. 11 – NOVEMBRE 2017 AREA LEGALE DIRITTO BANCARIO
  • 4. Studio Triberti Colombo & Associati – Area Legale Via San Vittore n. 16 - 20123 Milano Tel +39 02 366.336.63 - Fax +39 02 366.336.53 - Contratti bancari: Interessi anatocistici e azione di ripetizione di indebito promossa dal cliente. La Cassazione civile, sez. VI, con sentenza n.18581 del 26 luglio 2017, stabilisce che l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens. Compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti. Si deve escludere che la banca, convenuta in ripetizione, sia onerata dell’allegazione specifica delle rimesse solutorie. Dott. Comm. Giuseppe Celestini (torna all’indice) NEWSLETTER N. 11 – NOVEMBRE 2017 AREA LEGALE DIRITTO BANCARIO
  • 5. Studio Triberti Colombo & Associati – Area Legale Via San Vittore n. 16 - 20123 Milano Tel +39 02 366.336.63 - Fax +39 02 366.336.53 - In caso di intestazione fiduciaria di quote chi è legittimato ad impugnare una delibera assembleare? Il Tribunale di Roma con una sentenza del giugno scorso conferma l’orientamento della Suprema Corte secondo cui nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di azioni o quote, l’esercizio dei diritti e poteri correlati alla titolarità della partecipazione sociale compete al fiduciario (in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 21 marzo 2016, n. 5507). Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di quote o azioni societarie, nei rapporti esterni – e, dunque, rispetto ai terzi ed alla stessa società delle cui partecipazioni si discute – “deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota, in quanto il c.d. pactum fiduciae è efficace soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario”. Aggiunge il Tribunale una non banale riflessione: alle medesime conclusioni – circa la legittimazione del solo fiduciario all’esercizio, con effetto nei confronti della società, dei diritti connessi allo status di socio – deve pervenirsi “anche nel caso in cui il fiduciante si trovi ad essere rappresentato da una società fiduciaria, istituzionalmente esercente l'attività di amministrazione di beni per conto terzi”. Tale precisazione vale in quanto, come noto, in tale ipotesi (società fiduciaria istituzionalmente esercente attività di amministrazione beni per conto terzi) non si verifica un trasferimento della proprietà sostanziale del bene (che permane in capo al fiduciante). Tuttavia, per effetto del mandato senza rappresentanza, la società fiduciaria acquisisce la formale titolarità delle quote del fiduciante, ed i terzi – compresa la stessa società delle cui quote si discute - non potranno che far riferimento alla fiduciaria come soggetto legittimato all’esercizio dei diritti sociali. Avv. Nicola Salvarani – nsalvarani@tricol.it (torna all’indice) NEWSLETTER N. 11 – NOVEMBRE 2017 AREA LEGALE DIRITTO SOCIETARIO
  • 6. Studio Triberti Colombo & Associati – Area Legale Via San Vittore n. 16 - 20123 Milano Tel +39 02 366.336.63 - Fax +39 02 366.336.53 - Representations and warranties nei contratti di acquisizione di partecipazioni sociali (Share Purchase Agreements). Il diritto inglese, a differenza del diritto americano in cui i termini sono sostanzialmente sovrapponibili, opera una distinzione tra representations e warranties. Tale distinzione è importante da conoscere, in sede di redazione di un share purchase agreement soggetto al diritto inglese, per le conseguenze che produce in termini di diritti e rimedi azionabili. Secondo il diritto inglese, infatti, per representation si intende: “a statement of fact made by one party to the contract (the representor) to the other (the representee) which, while not forming a term of the contract, is yet one of the reasons that induces the representee to enter into the contract”1 . Per misrepresentation, poi, si intende “simply a representation that is untrue.” La representation, pertanto, non è un term2 e, quindi, non si deve considerare come una clausola contrattuale fonte di obbligazioni. La warranty, invece, è un term e consiste in una promessa o in una sorta di assicurazione fatta dal warrantor al warrantee e riguardante la veridicità dei fatti dichiarati nel contratto. Ne deriva che: a) se la warranty si configura come un term rilevante ai fini della risoluzione del contratto, la violazione della warranty, costituendo un term, può causare la risoluzione dello share purchase agreement per breach of contract; b) la representation, non essendo un term, non può mai causare la risoluzione dello share purchase agreement per breach of contract. Se la representation si rivela essere falsa (cd. misrepresentation) i rimedi possibili sono la rescission (mediante la quale il contratto è dichiarato nullo e le parti reintegrate nella posizione precedente alla stipula dello stesso) e/o il risarcimento danni. La distinzione representations/warranties poggia sulla volontà delle parti. Le corti, pertanto, applicheranno una disciplina o l’altra dopo aver accertato l’intenzione delle parti. Avv. Stefano Versace – sversace@tricol.it (torna all’indice) 1 Traduzione: “Per representation deve intendersi un’affermazione o dichiarazione resa da una parte contraente [prima della stipula di un contratto] e relativa all’esistenza di un fatto che, pur non inserita nel contratto stesso come term, costituisce uno dei motivi fondamentali da indurre l’altra parte contraente a stipularlo.” 2 Per term si intende qualsiasi statement considerato parte del contratto, ossia una clausola contrattuale fonte di obbligazioni. NEWSLETTER N. 11 – NOVEMBRE 2017 AREA LEGALE DIRITTO SOCIETARIO
  • 7. Studio Triberti Colombo & Associati – Area Legale Via San Vittore n. 16 - 20123 Milano Tel +39 02 366.336.63 - Fax +39 02 366.336.53 RESPONSABILITA’ CIVILE - Secondo la Cassazione è risarcibile anche la paura di ammalarsi. Con sentenza n. 24217 del 13.10.2017 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, si è pronunciata su di un caso riguardante un lavoratore affetto da placche pleuriche causate dall'inalazione di microfibre di amianto per l’attività di carico e scarico merci in zona portuale compiuta nell’arco di 28 anni. La presenza di dette placche pleuriche aveva indotto il lavoratore a temere per la sua vita futura, pensando, infatti, di stare sviluppando una neoplasia da contaminazione da amianto, il cosiddetto mesotelioma. I Giudici di primo e secondo grado avevano sancito la responsabilità dell'Autorità Portuale di Venezia condannandola a risarcire al lavoratore il danno patrimoniale e non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica di origine professionale. La Cassazione nel confermare la decisione assunta dai giudici di merito ha riconosciuto la risarcibilità, a titolo di danno morale, della paura di ammalarsi in seguito all’azione delle fibre di amianto. I Giudici di legittimità hanno, infatti, ritenuto legittima la commisurazione svolta dalla Corte di Appello del danno morale “al patema e al turbamento provati per il sospetto di malattia futura, correlata al maggior rischio di contrarre il mesotelioma (tumore maligno) rispetto a soggetti con storie espositive comparabili non affetti da placche pleuriche (paura di ammalarsi)”. Tale parametrazione del danno morale è scaturita, secondo la Cassazione, da un’adeguata e circostanziata personalizzazione del pregiudizio subito dal lavoratore. Avv. Lucia Campora – lcampora@tricol.it (torna all’indice) NEWSLETTER N. 11 – NOVEMBRE 2017 AREA LEGALE
  • 8. Studio Triberti Colombo & Associati – Area Legale Via San Vittore n. 16 - 20123 Milano Tel +39 02 366.336.63 - Fax +39 02 366.336.53 - Efficacia del titolo esecutivo emesso a favore di società cancellata. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20155 del 18 agosto 2017, si è pronunciata sull’efficacia del titolo esecutivo giudiziale emesso in favore di una società poi cancellata dal registro delle imprese. Ebbene, la Suprema Corte ha precisato che detto titolo non perde di efficacia a seguito della cancellazione della società a favore della quale il titolo è stato emesso, bensì può essere fatto valere, esercitando il conseguente diritto all’esecuzione, dalla persona fisica/ex socio. Infatti, nel quadro della normativa derivata dalla riforma di diritto societario del 2003, in caso di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno di tipo successorio in capo agli ex soci. Detta successione investe sia i diritti sostanziali sia quelli processuali. Il predetto fenomeno successorio – come precisato dalla stessa Suprema Corte – è d’altronde ontologicamente ineludibile, poiché una società è pur sempre di per sé uno “schermo”, che giuridicamente funziona in forza di determinate disposizioni di legge, ma che, in quanto tale, ha sempre dietro di sé altri soggetti, ovvero i soci, ai quali – una volta che viene meno detto “schermo” - non si può non ricondurre i beni, i crediti ed i debiti in ordine ai quali la società non è stata in grado di dare una definitiva risoluzione/destinazione. La Suprema Corte ha, poi, precisato che detto fenomeno successorio si verifica a prescindere dalla liquidazione della società. Avv. Chiara Pisani – cpisani@tricol.it (torna all’indice) NEWSLETTER N. 11 – NOVEMBRE 2017 AREA LEGALE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE