Street art: profili giuridici - Accademia di Belle Arti di Napoli, 4 giugno 2020
I contratti di sponsorizzazione
1. I CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
Master di specializzazione “Diritto della Proprietà Industriale”
Il Sole 24 Ore - 28 ottobre 2017
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Il contratto di sponsorizzazione è il contratto, di norma concluso in
forma scritta, per mezzo del quale un soggetto (sponsor) si obbliga
a versare una somma di denaro o a fornire beni o a prestare
servizi o a eseguire lavori a favore di un altro soggetto (sponsee),
che a sua volta si impegna nei confronti del primo a promuoverne il
nome, l’immagine, il marchio, il logo o altri messaggi, attraverso
iniziative, eventi o altre forme di comunicazione.
Contratti di sponsorizzazione
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Soggetti:
i. sponsor: persona, gruppo o organizzazione fornitore di un
supporto finanziario che associa la propria attività all’evento
sponsorizzato, assicurandosi un beneficio di notorietà e di
immagine verso il proprio target
ii. sponsee: persona, gruppo o organizzazione che ottiene le
risorse necessarie (economiche o non) per lo svolgimento
della propria attività o evento e che garantisce in cambio
visibilità
Contratti di sponsorizzazione
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Obiettivi dello sponsor:
• avvalersi dell’audience e dell’immagine dell’evento;
• raggiungere target specifici;
• integrare l’azione con l’utilizzo di altre forme di comunicazione;
• godere della rimozione delle barriere psicologiche da parte del
pubblico.
Contratti di sponsorizzazione
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Sotto il profilo giuridico la sponsorizzazione è un contratto:
• atipico (non inquadrabile in nessuna delle fattispecie previste dal
codice civile)
• a titolo oneroso
• a prestazioni corrispettive
il contratto può essere stipulato sia tra soggetti privati che pubblici
Contratti di sponsorizzazione
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Causa: individuabile nell’utilizzazione a fini direttamente o
indirettamente pubblicitari, dell’attività, del nome o dell’immagine
altrui in cambio di un corrispettivo che può consistere in un
finanziamento in denaro o nella fornitura di materiale o di altri beni;
trattandosi di contratto atipico è chiaro che la legittimazione di tale
istituto dipende, ex art. 1322 c.c., comma 2, dalla valutazione della
meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti
(art. 1322 co. 2: Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai
tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli
di tutela secondo l'ordinamento giuridico)
Contratti di sponsorizzazione
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Il contratto di sponsorizzazione viene ricondotto nella fattispecie della
vasta categoria dei contratti di pubblicità dai quali però si
differenzia; infatti nei contratti di pubblicità oggetto del negozio è la
mera diffusione diretta di un messaggio finalizzato a promuovere le
vendite di un determinato bene o servizio, nella sponsorizzazione,
invece, il messaggio trasmesso non consiste nell’esaltazione della
qualità del prodotto o del servizio dell’impresa, ma nella divulgazione
del segno distintivo dello sponsor.
Contratti di sponsorizzazione
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Dalla sponsorizzazione va distinto il patrocinio o mecenatismo che
non presuppone un intento commerciale e quindi un obbligo di
promozione pubblicitaria, ma rientra negli atti di liberalità di un
mecenate appunto, che è mosso invece dall’intento di accrescere,
attraverso finanziamenti, la diffusione dello sport, dell’arte, della
cultura, ecc.
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Obblighi dello sponsor:
• pagamento somma di denaro o trasferimento allo sponsorizzato in
proprietà o in godimento temporaneo altri beni (ad es.
attrezzature sportive, generi di abbigliamento, ecc.) o possono
essere forniti specifici servizi (ad es. quelli di trasporto, di
segreteria, ecc.).
Contratti di sponsorizzazione
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Obblighi dello sponsee:
• un tempo troppo generici e raramente dettagliati, oggi invece si
ricorre ad una minuziosa elencazione delle prestazioni dovute
Contratti di sponsorizzazione
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L’obbligazione dello sponsorizzato è un’obbligazione di mezzi (e non
di risultato) in quanto il debitore è tenuto a svolgere solo le attività
previste dal contratto, senza garantire il ritorno pubblicitario; in
caso di mancata realizzazione delle aspettative dello sponsor
quest’ultimo non può chiedere la risoluzione del contratto né il
risarcimento dei danni.
L’obbligazione di mezzi comporta però che il debitore compia in
buona fede gli sforzi volitivi e tecnici necessari per l’obbligazione
di risultato (incluse le cautele normalmente necessarie per evitare
ogni pregiudizio).
Contratti di sponsorizzazione
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Articolo 120 Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o
servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla
tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo
di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto
dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di
sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche
private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni
culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative
con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle
disposizioni del presente codice.
(segue)
Sponsorizzazioni culturali
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2. La promozione di cui al co. 1 avviene attraverso l'associazione del nome,
del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto
del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico,
l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da
stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di
erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del
soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si
riferisce.
Sponsorizzazioni culturali