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I CONTRATTI D’OPERA NELLA
PITTURA, SCULTURA,
ARCHITETTURA, STREET ART,
TATUAGGI E FUMETTO
AVV. GILBERTO CAVAGNA DI GUALDANA
8 GIUGNO 2023
DIRITTO D’AUTORE
Art. 1 LDA
tutela l’opera dell’ingegno «qualunque ne sia il modo e la forma
di espressione», ovvero il risultato dell’attività e dell’espressione
creativa del suo autore, disinteressandosi del valore artistico
dell’opera (rimesso alla valutazione di altre discipline, come la
filosofia dell’arte e l’estetica),
a condizione che l’opera abbia «carattere creativo», inteso come
apporto personale, capacità di intervenire in modo da evocare
suggestioni ed emozioni oltre la mera perizia tecnica e l’esperienza
pratica acquisita.
indipendentemente da qualsiasi registrazione e/o dalla circostanza
che l’opera riporti il nome dell’autore o il simbolo ©
DIRITTO D’AUTORE
LDA incoraggia la produzione artistica attribuendo all’autore una privativa / incentivo di carattere
economico per tutte le utilizzazioni possibili (sistema delle esclusive).
DIRITTI PATRIMONIALI DIRITTI
MORALI
in quanto compatibili con la natura dell’opera
Durata:
(i) diritti economici: 70 anni oltre la morte dell’autore;
(ii) diritti morali: non sono soggetti ad alcuna limitazione temporale e alla morte dell’autore potranno di
norma essere esercitati dai discendenti.
DIRITTO D’AUTORE
Indipendenza dei diritti
«I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti.
L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti» (art. 19 LDA).
DIRITTO D’AUTORE
Sfruttamento dei diritti patrimoniali
«I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti
connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o
trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge…» (art. 107 LDA).
«La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario,
la trasmissione dei diritti di utilizzazione» (art. 109 LDA).
«La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto»
(art. 110 LDA) tra le parti.
DIRITTO D’AUTORE
PARODIA
rielaborazione di un’opera seria la quale, conservando,
in via manifesta, l’esterna figura ne rovescia però le
vicende e gli effetti, per provocare riso o pianto.
Non ha autonoma tutela nel nostro diritto d’autore. La
sua liceità la si ricaverebbe dagli articoli 21 e 33 della
Costituzione e dall’articolo 70, comma 1, LDA, nei limiti
in cui la parodia abbia uno scopo effettivo di critica o
di discussione sull’opera parodiata.
Per essere lecita attuare un rovesciamento concettuale
dell’opera parodiata che consiste nel contributo creativo
dell’autore della parodia e che fa della parodia stessa
un’opera distinta e autonoma rispetto a quella
parodiata.
Libere utilizzazioni
art 65 e ss. LDA
• riproduzione per uso di critica e discussione e per uso
personale a condizione che tale possibilità non sia in
contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera;
• se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca
scientifica, l’utilizzo deve avvenire per finalità
illustrative e per fini non commerciali;
• riproduzione attraverso la rete internet, a titolo
gratuito, di immagini a bassa risoluzione o degradate,
per uso didattico o scientifico, purché tale utilizzo
non sia a scopo di lucro.
DIRITTO D’AUTORE
ARCHITETTURA
Disegni e opere dell'architettura sono espressamente previste dalla legge (art. 2 co. 1 n. 5 LDA) e l’inquadramento,
anche in giurisprudenza, sussistendo il requisito della creatività, è pacifico (da ultimo, Cass. n. 1674/2023).
Creatività che, per quanto più nello specifico rileva, può essere ravvisata anche in un progetto di trasformazione di
destinazione d’uso di un immobile, purché “abbiano una chiara chiave stilistica, non dettata dall’esigenza di
superare un problema tecnico” (così ad esempio cass. 8433/2020 nel caso Kiko contro Wycon).
DIRITTO D’AUTORE
VIDEO ARTE
non essendo i video d’artista elencati tra le opere espressamente tutelate dalla legge autore, i primi interpreti hanno
ricondotto originariamente tale forma d’arte nell’ambito della protezione accordata alle opere cinematografiche e,
successivamente, ai video clip. Oggi, più correttamente, i video d’artista sono considerati come opere dell’arte
figurativa, con la conseguenza che i video beneficiano così della tutela piena riconosciuta alle opere dell’ingegno al
pari di quadri, dipinti e affreschi, purché ovviamente siano dotati del requisito del carattere artistico.
Facilmente riproducibili e deteriorabili.
DIRITTO D’AUTORE
FUMETTI
Il fumetto è una particolare opera dell’ingegno, autonoma rispetto ad altre forme espressive tipizzate (come l’opera
letteraria, teatrale, …), composta da disegni e da parti di testo sotto forma di dialoghi o monologhi che danno vita ad
una storia raffigurata in cui il disegno, soggetto e testo letterario hanno pari importanza.
Per la dottrina e la giurisprudenza italiane, di norma il fumetto rientra nella categoria non tipizzata delle opere
composte. Pertanto ciascun autore delle parti del fumetto può utilizzare separatamente e indipendentemente la
propria opera purché non per usarla per altra opera avente il medesimo carattere (altro fumetto).
DIRITTO D’AUTORE
STREET ART
Opere effimere; profili penali.
DIRITTO D’AUTORE
TATUAGGI, AUTO D’EPOCA, YACHTS.
Non espressamente previste.
DIRITTO D’AUTORE
TITOLARITA’ DEI DIRITTI
Se l’autore è un dipendente dell’azienda, la titolarità dei diritti è:
del datore di lavoro per le creazione del dipendente nate nell’esercizio delle sue mansioni di lavoro;
del dipendente per le creazioni nate al di fuori delle sue specifiche mansioni
Se l’autore non è un dipendente dell’azienda, la titolarità varia in base alla volontà delle parti:
CONTRATTI CON L’AUTORE
obiettivo: sfruttare il talento creativo a scopi commerciali ed economici
contratti atipici che hanno assunto nel tempo notevole importanza, in passato verbali stipulati fra le
parti nell’esercizio della loro autonomia negoziale (art. 1322 c.c.) purché volti a realizzare interessi
meritevoli di tutela
volti a disciplinare l’uso e/o la circolazione di diritti di proprietà intellettuale
DIRITTO D’AUTORE
COMMISSIONE D’OPERA
contratto che disciplina l’incarico da parte del committente all’autore di realizzazione di un’opera e ne regola i
diritti di sfruttamento economico
Nel contratto vengono regolati: la titolarità dei diritti e le modalità di esecuzione dell’attività richiesta, le modalità di
pagamento del corrispettivo - normalmente a forfait per l’attività creativa svolta nel caso di opere che si esauriscono
con il completamento del lavoro (es. realizzazione di stand fieristico), a royalty proporzionale calcolata sui quantitativi
di vendita dei prodotti realizzati per il committente e da questo venduti.
DIRITTO D’AUTORE
CESSIONE DEI DIRITTI
Oggetto: trasferimento da parte del titolare del diritto (verificare la titolarità!) della proprietà del diritto a fronte del
pagamento di un corrispettivo economico
LICENZA DEI DIRITTI
Oggetto: sfruttamento dei diritti verso il pagamento di un prezzo. Autore mantiene la proprietà dei diritti. Il limite
esterno temporale della licenza riguarda l’eventualità che i canoni vengano corrisposti per un certo periodo di tempo
successivo alla scadenza della protezione della tecnologia. […] Il venir meno del titolo dovrebbe privare la licenza della
causa e, quindi, non consentire l’ultrattività del contratto. […] Tuttavia, l’autonomia privata è sovrana nel decidere le
modalità di maturazione e corresponsione dei canoni”
Forma: libera, forma scritta ad probationem per diritto d’autore
DIRITTO D’AUTORE
DIRITTO D’AUTORE
GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
gilberto.cavagna@bipartlaw.com
Per news in tema di proprietà intellettuale è possibile iscriversi al
gruppo su Facebook e LinkedIn “TIP TAP - Thoughts on Intellectual
Property and Thoughts on Art Protection”

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I contratti d'opera nella pittura, scultura, architettura, street art, tatuaggi e fumetto

  • 1. I CONTRATTI D’OPERA NELLA PITTURA, SCULTURA, ARCHITETTURA, STREET ART, TATUAGGI E FUMETTO AVV. GILBERTO CAVAGNA DI GUALDANA 8 GIUGNO 2023
  • 2. DIRITTO D’AUTORE Art. 1 LDA tutela l’opera dell’ingegno «qualunque ne sia il modo e la forma di espressione», ovvero il risultato dell’attività e dell’espressione creativa del suo autore, disinteressandosi del valore artistico dell’opera (rimesso alla valutazione di altre discipline, come la filosofia dell’arte e l’estetica), a condizione che l’opera abbia «carattere creativo», inteso come apporto personale, capacità di intervenire in modo da evocare suggestioni ed emozioni oltre la mera perizia tecnica e l’esperienza pratica acquisita. indipendentemente da qualsiasi registrazione e/o dalla circostanza che l’opera riporti il nome dell’autore o il simbolo ©
  • 3. DIRITTO D’AUTORE LDA incoraggia la produzione artistica attribuendo all’autore una privativa / incentivo di carattere economico per tutte le utilizzazioni possibili (sistema delle esclusive). DIRITTI PATRIMONIALI DIRITTI MORALI in quanto compatibili con la natura dell’opera Durata: (i) diritti economici: 70 anni oltre la morte dell’autore; (ii) diritti morali: non sono soggetti ad alcuna limitazione temporale e alla morte dell’autore potranno di norma essere esercitati dai discendenti.
  • 4. DIRITTO D’AUTORE Indipendenza dei diritti «I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti» (art. 19 LDA).
  • 5. DIRITTO D’AUTORE Sfruttamento dei diritti patrimoniali «I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge…» (art. 107 LDA). «La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione» (art. 109 LDA). «La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto» (art. 110 LDA) tra le parti.
  • 6. DIRITTO D’AUTORE PARODIA rielaborazione di un’opera seria la quale, conservando, in via manifesta, l’esterna figura ne rovescia però le vicende e gli effetti, per provocare riso o pianto. Non ha autonoma tutela nel nostro diritto d’autore. La sua liceità la si ricaverebbe dagli articoli 21 e 33 della Costituzione e dall’articolo 70, comma 1, LDA, nei limiti in cui la parodia abbia uno scopo effettivo di critica o di discussione sull’opera parodiata. Per essere lecita attuare un rovesciamento concettuale dell’opera parodiata che consiste nel contributo creativo dell’autore della parodia e che fa della parodia stessa un’opera distinta e autonoma rispetto a quella parodiata. Libere utilizzazioni art 65 e ss. LDA • riproduzione per uso di critica e discussione e per uso personale a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera; • se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l’utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali; • riproduzione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico, purché tale utilizzo non sia a scopo di lucro.
  • 7. DIRITTO D’AUTORE ARCHITETTURA Disegni e opere dell'architettura sono espressamente previste dalla legge (art. 2 co. 1 n. 5 LDA) e l’inquadramento, anche in giurisprudenza, sussistendo il requisito della creatività, è pacifico (da ultimo, Cass. n. 1674/2023). Creatività che, per quanto più nello specifico rileva, può essere ravvisata anche in un progetto di trasformazione di destinazione d’uso di un immobile, purché “abbiano una chiara chiave stilistica, non dettata dall’esigenza di superare un problema tecnico” (così ad esempio cass. 8433/2020 nel caso Kiko contro Wycon).
  • 8. DIRITTO D’AUTORE VIDEO ARTE non essendo i video d’artista elencati tra le opere espressamente tutelate dalla legge autore, i primi interpreti hanno ricondotto originariamente tale forma d’arte nell’ambito della protezione accordata alle opere cinematografiche e, successivamente, ai video clip. Oggi, più correttamente, i video d’artista sono considerati come opere dell’arte figurativa, con la conseguenza che i video beneficiano così della tutela piena riconosciuta alle opere dell’ingegno al pari di quadri, dipinti e affreschi, purché ovviamente siano dotati del requisito del carattere artistico. Facilmente riproducibili e deteriorabili.
  • 9. DIRITTO D’AUTORE FUMETTI Il fumetto è una particolare opera dell’ingegno, autonoma rispetto ad altre forme espressive tipizzate (come l’opera letteraria, teatrale, …), composta da disegni e da parti di testo sotto forma di dialoghi o monologhi che danno vita ad una storia raffigurata in cui il disegno, soggetto e testo letterario hanno pari importanza. Per la dottrina e la giurisprudenza italiane, di norma il fumetto rientra nella categoria non tipizzata delle opere composte. Pertanto ciascun autore delle parti del fumetto può utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera purché non per usarla per altra opera avente il medesimo carattere (altro fumetto).
  • 10. DIRITTO D’AUTORE STREET ART Opere effimere; profili penali.
  • 11. DIRITTO D’AUTORE TATUAGGI, AUTO D’EPOCA, YACHTS. Non espressamente previste.
  • 12. DIRITTO D’AUTORE TITOLARITA’ DEI DIRITTI Se l’autore è un dipendente dell’azienda, la titolarità dei diritti è: del datore di lavoro per le creazione del dipendente nate nell’esercizio delle sue mansioni di lavoro; del dipendente per le creazioni nate al di fuori delle sue specifiche mansioni Se l’autore non è un dipendente dell’azienda, la titolarità varia in base alla volontà delle parti: CONTRATTI CON L’AUTORE obiettivo: sfruttare il talento creativo a scopi commerciali ed economici contratti atipici che hanno assunto nel tempo notevole importanza, in passato verbali stipulati fra le parti nell’esercizio della loro autonomia negoziale (art. 1322 c.c.) purché volti a realizzare interessi meritevoli di tutela volti a disciplinare l’uso e/o la circolazione di diritti di proprietà intellettuale
  • 13. DIRITTO D’AUTORE COMMISSIONE D’OPERA contratto che disciplina l’incarico da parte del committente all’autore di realizzazione di un’opera e ne regola i diritti di sfruttamento economico Nel contratto vengono regolati: la titolarità dei diritti e le modalità di esecuzione dell’attività richiesta, le modalità di pagamento del corrispettivo - normalmente a forfait per l’attività creativa svolta nel caso di opere che si esauriscono con il completamento del lavoro (es. realizzazione di stand fieristico), a royalty proporzionale calcolata sui quantitativi di vendita dei prodotti realizzati per il committente e da questo venduti.
  • 14. DIRITTO D’AUTORE CESSIONE DEI DIRITTI Oggetto: trasferimento da parte del titolare del diritto (verificare la titolarità!) della proprietà del diritto a fronte del pagamento di un corrispettivo economico LICENZA DEI DIRITTI Oggetto: sfruttamento dei diritti verso il pagamento di un prezzo. Autore mantiene la proprietà dei diritti. Il limite esterno temporale della licenza riguarda l’eventualità che i canoni vengano corrisposti per un certo periodo di tempo successivo alla scadenza della protezione della tecnologia. […] Il venir meno del titolo dovrebbe privare la licenza della causa e, quindi, non consentire l’ultrattività del contratto. […] Tuttavia, l’autonomia privata è sovrana nel decidere le modalità di maturazione e corresponsione dei canoni” Forma: libera, forma scritta ad probationem per diritto d’autore
  • 17. GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! avv. Gilberto Cavagna di Gualdana gilberto.cavagna@bipartlaw.com Per news in tema di proprietà intellettuale è possibile iscriversi al gruppo su Facebook e LinkedIn “TIP TAP - Thoughts on Intellectual Property and Thoughts on Art Protection”

Editor's Notes

  1. anche se l’opera d’arte tende a soddisfare anche interessi di natura differente rispetto a quelli prettamente economici, come ad esempio, il bisogno di realizzazione individuale o la necessità interiore di espressione del sé e della propria esperienza artistica, in una forma tangibile ed esteriore, ovvero espressa nell’oggetto materiale che incorpora l’opera d’arte.
  2. La parodia dunque non costituisce un’opera derivata (articolo 4 della Legge Autore) ricadente nei diritti esclusivi del suo autore (articolo 18 della Legge Autore): infatti l’articolo 4 della Legge Autore non comprende tra le elaborazioni creative che costituiscono un’opera derivata la parodia, sebbene l’elencazione di opere derivate contenuta in questo articolo non debba intendersi in senso tassativo. Infine, si osservi che quando il legislatore italiano ha attuato la Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 non ha tenuto conto dell’eccezione prevista all’articolo 5, comma 3, lettera k), che avrebbe consentito agli Stati membri di liberalizzare la riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere protette allorché l’utilizzo fosse avvenuto a “scopo di caricatura, parodia o pastiche”
  3. Il designer cede al committente il diritto ad ottenere la registrazione come design, brevetto o marchio della sua opera dell’ingegno
  4. Qualora il design sia già stato realizzato e registrato dal designer: trasferimento delle privative registrate con trascrizione dei titoli in ciascun territorio (ai fini della opponibilità ai terzi) e collaborazione per l’espletamento delle formalità Qualora la privativa non sia stata oggetto di registrazione viene trasferito il diritto sottostante con la facoltà di registrare il disegno o modello