2. Le parole della IDD
Nel contesto della IDD per
Manufacturer si intende l’Impresa di
Assicurazione in qualità di «fabbrica
prodotto». In capo al soggetto
Manufacturer l’IDD prevede che
vengano attuati una serie di presidi,
procedure e controlli sul prodotto
assicurativo collocato, sulle sue
modalità di vendita e di gestione post-
vendita e sulla corretta e trasparente
informativa da fornire al cliente.
Manufacturer
Soggetto che fabbrica un
prodotto
Un intermediario assicurativo si configura
come un Manufacturer “de facto” ove
risulti che esso decide autonomamente
sulle caratteristiche essenziali e sugli
elementi principali di un prodotto
assicurativo, compresi la copertura, i costi, i
rischi, il mercato di riferimento, i diritti di
risarcimento o di garanzia e che questi
elementi non sono sostanzialmente
modificati dall'impresa di assicurazione che
fornisce la copertura per il prodotto
assicurativo
Manufacturer de facto
Soggetto che nei fatti realizza un
prodotto
Glossario della Insurance Distribution Directive
3. Nel contesto della IDD con il
termine Distributors si intendono
tutti quei soggetti che a vario titolo
concorrono alla vendita di prodotti
assicurativi e, quindi, non solo le
imprese di assicurazione e gli
intermediari ma anche ad altri attori
quali intermediari a titolo
accessorio, soggetti la cui attività
consiste nel fornire a terzi servizi di
distribuzione assicurativa o
riassicurativa, siti comparatori.
Distributor
Soggetto che distribuisce un
prodotto
Nella nozione di Distributors rientrano
pertanto:
Imprese di assicurazione che collocano
prodotti in diretta
Intermediari nell’accezione corrente
(lettere A, B, C, D, E iscritte al RUI )
Intermediari a titolo accessorio che non
esercitano l’attività di distribuzione
assicurativa in via principale
Altri soggetti che forniscono consulenza,
propongono contratti di assicurazione o
compiono altri atti preparatori relativi alla
conclusione di tali contratti
Le parole della IDD
Glossario della Insurance Distribution Directive
4. Glossario della Insurance Distribution Directive
POG - Product Oversight and Governance
L’insieme delle misure e delle procedure di
controllo e supervisione del prodotto per
tutto il suo ciclo di vita
Target market
Tutti i prodotti immessi sul mercato
devono prevedere un mercato specifico di
riferimento sul quale dovrà essere
indirizzata la distribuzione
Demands and Needs
I prodotti e le politiche distributive
devono basarsi sulla valutazione
preventiva dei bisogni e delle esigenze
assicurative del cliente
Advisory – Consulenza
il distributore di prodotti assicurativi fornisce al cliente una
raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare
prodotto, scelto sulla base di un’analisi di un numero sufficiente di prodotti
di assicurazione disponibili sul mercato, sarebbe più indicato a soddisfare le
richieste e le esigenze del cliente
Disclosure
La trasparenza informativa pre-
contrattuale viene rafforzata
introducendo modalità
standardizzate di documentazione
Inducements – Incentivi
Manufacturers e Distributors devono
mettere in atto politiche retributive
che siano compatibili con l’esigenza di
agire nell’interesse del cliente e tali da
non arrecano danno alla qualità del
servizio
Le parole
della
IDD
IBIPs - Prodotti di investimento
assicurativo
L’IDD introduce regole più
restrittive per i prodotti di tipo
complesso che espongono i
clienti a rischi maggiori
5. Glossario della Insurance Distribution Directive
I PRINCIPI CARDINE
Individuazione precisa dei
bisogni e delle esigenze dei
clienti (Demands&Needs) in
modo che il prodotto proposto
risponda effettivamente a
queste necessità.
Individuazione specifica del
mercato di riferimento (Target
Market) a cui è destinato un
determinato prodotto.
Monitoraggio continuo del
prodotto per tutto il ciclo
di vita
Processo di approvazione
del prodotto che porti ad
identificare la sua
idoneità al target market
individuato
Previsione di policy e
procedure aziendali
idonee
PRODUCT
OVERSIGHT & GOVERNANCE
Le parole della IDD – POG
6. Glossario della Insurance Distribution Directive
I PROCESSI DA RISPETTARE DAI MANUFACTURERS
Previsione di misure
idonee con riferimento a
prodotti suscettibili di
arrecare pregiudizi ai
clienti/target market
Corretta individuazione e
gestione dei conflitti di
interesse nel caso questi
sorgano già nella fase di
design del prodotto
Individuazione, in particolare per quanto
riguarda i prodotti di investimento
assicurativi, dei gruppi di clienti le cui
esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono
compatibili con il prodotto assicurativo
Effettuazione del test sul
prodotto prima che questo
sia immesso sul mercato
Le parole della IDD – POG
Monitoraggio continuo e
revisione periodica dei
prodotti assicurativi
immessi sul mercato
Selezione dei canali di
distribuzione coerenti con
le caratteristiche del
mercato di riferimento
individuato
7. Glossario della Insurance Distribution Directive
I PROCESSI DA RISPETTARE DAI DISTRIBUTORS
Individuazione delle esigenze
assicurative dei clienti nella fase di
pre-vendita e, nel caso di prodotti
complessi, delle conoscenze ed
esperienze dei medesimi
Richiesta al produttore di tutte
le informazioni necessarie per
comprendere le caratteristiche
dei prodotti assicurativi che
intendono offrire ai clienti
Monitoraggio post-vendita
Comunicazione di informazioni rilevanti al manufacturer ogni qualvolta si
rilevi che il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle
caratteristiche del mercato di riferimento, oppure emergano circostanze
relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio ai danni del cliente
Individuazione dei gruppi
di clienti rispetto ai quali il
prodotto non risponde ai
loro interessi, obiettivi e
caratteristiche
Le parole della IDD – POG
Adeguata gestione dei
conflitti di interesse prima
della distribuzione del
prodotto
8. Le parole della IDD – DEMANDS & NEEDS
L’IDD prevede che prima della conclusione del contratto di assicurazione il
distributore di prodotti assicurativi specifica, basandosi sulle informazioni
ottenute dal cliente, le richieste e le esigenze (Demands & Needs) di tale
cliente e gli fornisce informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una
forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione
informata.
Le informazioni richieste al cliente devono essere valutate secondo una
articolazione che tenga conto delle complessità del prodotto.
Di conseguenza il contratto proposto deve essere:
• coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente;
• le informazioni fornite devono essere pertinenti e specifiche sul prodotto.
Glossario della Insurance Distribution Directive
9. Le parole della IDD – ADVISORY
Il concetto di «Advisory» o «Consulenza», mutuato dalla disciplina MIFID,
viene utilizzato nella IDD per distinguere due differenti modalità di vendita:
quella “in consulenza” e quella “senza consulenza”.
La IDD prevede che qualora la vendita venga offerta “senza consulenza” il
distributore è tenuto a chiedere quale sia la conoscenza e l’esperienza del
cliente in relazione al tipo di prodotto distribuito, al fine di verificare se
questo prodotto sia «appropriato», ossia adatto alla categoria di clientela cui
appartiene il potenziale cliente.
La IDD prevede invece che qualora la vendita venga offerta “in consulenza” il
distributore è tenuto a collocare prodotti che siano «adeguati» alla situazione
personale del singolo cliente; prima della stipula di qualsiasi contratto
specifico, il distributore di prodotti assicurativi fornirà al cliente una
raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare
prodotto, scelto sulla base di un’analisi di un numero sufficiente di prodotti di
assicurazione disponibili sul mercato, sarebbe più indicato a soddisfare le
richieste e le esigenze del cliente.
Glossario della Insurance Distribution Directive
10. Le parole della IDD – INDUCEMENTS
Con il termine di «Inducements» si intendono tutte le forme di compenso in
forma monetaria o non monetaria (commissioni, onorari, spese o altri
pagamenti, inclusi altri benefici economici o incentivi finanziari o non
finanziari), offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione
assicurativa.
Una finalità precipua della normativa è quella di assicurare che i distributori
agiscano nel rispetto del principio del miglior interesse del cliente,
consigliando prodotti assicurativi rispondenti alle richieste ed esigenze
assicurative dei clienti. In particolare la IDD intende evitare, attraverso
l’adozione di criteri e conseguenti procedure di controllo, che la percezione (o
il pagamento) da parte del distributore di un onorario o una commissione o di
benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un prodotto da un
qualsiasi soggetto diverso dal cliente :
i) non abbia una ripercussione negativa sulla qualità del pertinente
servizio al cliente;
ii) non pregiudichi il rispetto da parte dell’impresa di assicurazione o
dell’intermediario assicurativo dell’obbligo di agire in modo onesto,
equo e professionale nel migliore interesse del cliente
Glossario della Insurance Distribution Directive