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UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI BERGAMO 
INTRODUZIONE ALLE 
SOCIETÀ 
Prof. Diego Piselli 
corso di diritto commerciale 
a.a. 2014/2015
NOZION PRELIMINARI INDISPENSABILI 
NOZIONE DI SOGGETTO DI 
DIRITTO 
NOZIONE DI IMPRENDITORE 
(2082 C.C.) 
NOZIONE DI CONTRATTO 
(1321 C.C.) 
NOZIONE DI ATTO 
UNILATERALE (1324 C.C.) 
REQUISITI DEL CONTRATTO 
(1325 C.C.); 
NOZIONE DI COMUNIONE 
(1110 C.C.) 
NOZIONE DI ASSOCIAZIONE IN 
PARTECIPAZIONE (2549 C.C.)
LA NOZIONE DI SOCIETÀ I 
La società è una struttura organizzativa 
soggettivizzata creata per lo svolgimento di un’attività 
economica in vista di uno scopo, dotata di un 
patrimonio sempre separato da quello dei soggetti che 
la promuovono. 
Nella vicenda societaria si distinguono tre momenti: 
l’atto giuridico costitutivo; la struttura organizzativa 
creata; il soggetto societario, al quale fanno capo un 
patrimonio autonomo, un’attività economica e il 
risultato della medesima.
LA NOZIONE DI SOCIETÀ II 
Ente giuridico 
fondato da 
persone fisiche, 
società o Enti non 
societari, distinto 
dai fondatori. 
Ente capace di 
assumere 
obbligazioni e 
acquistare diritti. 
Ente caratterizzato 
da un proprio 
patrimonio distinto 
da quello di coloro 
che promuovono e 
sostengono la sua 
attività. 
4
LA NOZIONE DI SOCIETÀ III 
Lo scopo della società può essere lucrativo, mutualistico o consortile. 
Scopo lucrativo = percezione di un utile 
Scopo mutualistico = ’intento di fornire ai membri dell’organizzazione 
beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a 
quelle di mercato 
Scopo consortile = intento di costituire un’organizzazione comune a due 
o più imprenditori per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi 
delle rispettive imprese.
SOCIETÀ E IMPRESA 
La società è un soggetto che 
esercita attività d’impresa. 
Altri possibili soggetti imprenditori: 
persone fisiche, associazioni e 
fondazioni, enti pubblici economici…
LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ 
Fino a epoca recente la società poteva essere costituita solo 
attraverso un contratto tra due o più persone. 
Oggi alcuni tipi di società possono essere costituiti anche per atto 
unilaterale da un solo socio fondatore (artt. 2328 co. 1 e 2463 c.c.). 
L’organizzazione creata per atto unilaterale è sempre aperta 
all’adesione di altri soci. 
Per tale ragione si continua a studiare la società come contratto (cfr. 
anche art. 1324 c.c).
SOCIETÀ SENZA CONTRATTO O ATTO 
UNILATERALE 
Talune società 
sorgono in forza di 
provvedimento di 
legge o atto 
amministrativo. 
Altre società (società 
«di fatto») sorgono in 
assenza di consenso 
esplicito dei soci alla 
formazione di una 
società. 
8
CONTRATTI DI SOCIETÀ E PATTI 
Ruolo dei 
patti 
parasociali 
PARASOCIALI 
• Il contenuto del contratto di 
società può essere arricchito 
attraverso accordi «parasociali» 
ad esso estranei ma collegati 
Efficacia 
dei patti 
parasociali 
• I patti parasociali hanno efficacia 
meramente «obbligatoria» e non 
«reale»: essi vincolano pertanto 
solo i contraenti e non anche i 
soci futuri della società e i terzi. 
9
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO 
DI SOCIETÀ 
Contratto non sempre formale: alcuni tipi di 
società possono costituirsi senza particolari 
formalità, salve le forme richieste ai fini 
dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. 
Contratto plurilaterale con comunione di 
scopo (artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c.), 
nel quale il vizio del rapporto con un 
contraente non travolge l’intero contratto.
CORRISPETTIVITÀ E CONTRATTO DI 
SOCIETÀ 
Non esiste nel contratto di società una 
corrispettività tra conferimento e 
partecipazione agli utili e alle perdite della 
società. 
In tutte le società, infatti, è possibile ripartire 
le partecipazioni (o comunque la 
partecipazione a utili e perdite) in maniera 
non proporzionale ai conferimenti. 
11
I SOCI I 
Soci possono 
essere: 
Persone fisiche 
Anche le società 
di capitali 
possono essere 
socie di società 
di persone 
Enti collettivi, 
quali le società 
di persone e di 
capitali, Enti 
pubblici
FORMA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ I. 
Per taluni tipi di società non è richiesta forma 
contrattuale e il contratto può addirittura 
concludersi oralmente o per fatti 
concludenti. 
Per altri tipi di società è richiesta una 
forma specifica del contratto.
FORMA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ I I 
LA FORMA NELLE SOCIETÀ DI PERSONE 
 Nelle società personali in via generale il contratto è 
valido qualunque sia la forma utilizzata (verbale, 
scritta). 
 La forma scritta può essere imposta: 
1. per la società semplice dalla natura del bene 
conferito (es: se viene conferita la proprietà di un 
immobile è obbligatoria la forma scritta); 
2. per la società in nome collettivo dall’esigenza 
dell’iscrizione nel registro delle imprese (art.2296 
c.c.); 
3. per la società in accomandita semplice anche 
dall’esigenza di indicare nell’atto costitutivo i soci 
accomandanti e quelli accomandatari (art.2316 c.c.).
FORMA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ III. 
LA FORMA VERBALE 
In concreto solo la società semplice e la 
società di fatto consentono la forma verbale 
o, addirittura, possono essere costituite in 
base al comportamento concludente dei 
soci. 
Es: si ritiene costituita una società di fatto 
tra due persone se esse concretamente 
esercitano in comune un’attività economica 
allo scopo di dividerne gli utili anche senza 
avere stipulato alcun contratto.
FORMA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ IV. 
LE SOCIETÀ DI CAPITALI 
A differenza delle società 
personali, per le società 
di capitali la legge 
richiede espressamente 
l’atto pubblico a pena di 
nullità (per garantire che 
non siano costituite e non 
operino in regime di 
responsabilità limitata 
società prive dei requisiti 
imposti dalla legge). Artt.
STRUTTURA DELLE SOCIETÀ I 
Norma di 
riferimento 
• Articolo 2247 c.c.: Con il 
contratto di società due o più 
persone conferiscono beni o 
servizi per l'esercizio in comune 
di un' attività economica allo 
scopo di dividerne gli utili. 
Limite 
della 
norma 
• Riferita solo alle società 
(lucrative) costituite con 
contratto, ma di portata generale.
STRUTTURA DELLE SOCIETÀ II 
Conferimento 
di beni o 
servizi 
Esercizio in 
comune 
dell’attività 
economica 
Scopo di 
dividere gli 
utili/scopo 
mutualistico
CONFERIMENTO DI BENI O SERVIZI 
Nozione: 
 Il c onferimento è l’atto traslativo a titolo oneroso con cui il 
socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di 
costituzione della società. 
Tipi: 
 Conferimento di beni in proprietà. 
 Conferimento di beni in godimento. 
 Conferimento di crediti. 
 Conferimento di propria opera. 
 Conferimento di altra utilità economica. 
Effetti: 
 Costituzione del patrimonio sociale. 
 Passaggio del rischio relativo al bene conferito alla società. 
 Acquisto dello status di socio.
ATTIVITÀ SOCIALE 
L’attività sociale costituisce lo strumento mediante il quale la società 
persegue l’oggetto sociale. 
L’attività (e quindi l’oggetto) delimita i confini della stessa capacità operativa 
della società. 
Nel contratto di società l’oggetto sociale indica il genere di attività che la 
società si propone di esercitare: costruzione e vendita di immobili, 
commercio di alimentari... 
L’oggetto sociale deve sempre essere non commerciale per la società 
semplice.
ESERCIZIO IN COMUNE 
DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA E RESIDUAL 
CLAIM 
Esercizio di una attività 
economica comune 
= 
Essere portatori del 
residual claim, cioè 
sopportare alea di 
guadagni e perdite 
Varia dal massimo 
coinvolgimento nelle 
società di persone al 
minimo 
coinvolgimento nelle 
società di capitali 
nelle quali non si 
partecipa alla 
gestione fino al 
coinvolgimento 
minimo degli azionisti 
di risparmio 
L’attività deve 
essere 
economica, 
ossia i costi 
non devono 
superare i 
ricavi.
SCOPO DELLA SOCIETÀ 
Scopo della società è 
procurare ai soci un 
vantaggio patrimoniale: un 
utile, un incremento 
patrimoniale o un risparmio di 
spesa.
PRINCIPIO DI TIPICITÀ DELLE SOCIETÀ 
(2249 C.C. E NORME CONNESSE) 
23 
Le società che hanno per oggetto l’esercizio di 
una attività commerciale devono costituirsi 
secondo uno dei tipi regolati dal codice civile o 
in forma di società europea 
Le società che hanno per oggetto l’esercizio di 
un’attività non commerciale sono regolate dalle 
disposizioni sulla società semplice, a meno che i 
soci abbiano costituito la società secondo uno 
degli altri tipi regolati dalla legge.
SOCIETÀ «ATIPICHE»E CLAUSOLE 
Società 
«atipiche» 
«ATIPICHE» 
• A garanzia dei terzi non sono 
ammessi tipi di società non 
espressamente stabiliti dalla legge, 
in deroga al principio di cui 
all’articolo 1322 c.c. 
Clausole 
«atipiche» 
• È possibile inserire nei contratti di 
società clausole «atipiche» che 
integrino e deroghino i modelli 
legali. Ciò nei limiti delle regole 
imperative proprie del tipo di 
società. 
24
LIMITE DI AMMISSIBILITÀ DELLE 
CLAUSOLE ATIPICHE 
Nelle società di capitali sono inderogabili le norme che 
disciplinano la struttura organizzativa delle stesse, la 
posizione dei loro organi e i relativi attribuzioni, 
funzionamento e reciproci rapporti (App. Roma 24 
gennaio 1991). 
È incompatibile con il tipo societario della società di 
capitali la clausola che prevede l’obbligo dei soci di 
effettuare ulteriori apporti non determinabili ex ante 
(Cass. 1296/1984) 
25
LA SCELTA DELLA SOCIETÀ 
La scelta del tipo di società, 
secondo i diversi tipi previsti 
dal codice civile, è libera, 
fatte salve alcune 
limitazioni: 
• divieto di ricorrere alla società 
semplice per l’esercizio di 
un’attività commerciale; 
• scelta obbligata per determinati tipi 
di società in ragione di particolari 
attività (Es: s.p.a per le imprese 
che esercitano il credito e per le 
assicurazioni).
SOCIETÀ STRANIERE OPERANTI IN 
ITALIA 
27 
Per l’articolo 2509 del codice civile le società 
costituite all'estero, che sono di tipo diverso da 
quelli regolati in questo codice, sono soggette alle 
norme della società per azioni, per ciò che riguarda 
gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel 
registro delle imprese e la responsabilità degli 
amministratori.
SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI CAPITALI I
SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI 
CAPITALI II 
Società di persone 
• Organizzazione corporativa 
non prevista nel modello 
legale. I soci illimitatamente 
responsabili hanno potere 
diretto di amministrazione. 
• Modificazioni atto 
costitutivo: all’unanimità 
• Intrasferibilità della 
partecipazione nel modello 
legale 
• Autonomia patrimoniale 
imperfetta 
Società di capitali 
• Organizzazione corporativa 
prevista nel modello legale. I soci 
non hanno potere diretto di 
amministrazione. 
• Modificazioni atto costitutivo: 
a maggioranza di capitale 
• Libera trasferibilità della 
partecipazione nel modello 
legale 
• Autonomia patrimoniale 
perfetta (ecc.: s.a.p.a.) 
• Ammesso il socio unico (ecc.: 
s.a.p.a.) 
29
LA SOGGETTIVITÀ DELLA SOCIETÀ 
La società è sempre un soggetto di diritti 
distinto dai suoi soci, sia che si tratti di 
società di persone sia che si tratti di società 
di capitali. 
La soggettività distingue la società della 
comunione e da forme di cooperazione 
economica come l’associazione in 
partecipazione o l’impresa familiare. 
30
LA SOGGETTIVITÀ DELLE SOCIETÀ 
DI PERSONE 
Art. 2266. La società acquista diritti ed assume obbligazioni 
per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in 
giudizio nella persona dei medesimi. 
Art. 2659. Gli acquisti immobiliari sono trascritti a nome 
della società e non dei soci. 
Art. 2839. Le ipoteche si iscrivono a nome della società e 
non dei soci 
31
CONCETTO DI COMUNIONE 
Si ha comunione quando la 
titolarità della proprietà o di un 
altro diritto reale è comune a 
più persone. La comunione è 
regolata dalle norme del titolo 
VII del libro II del codice civile. 
32
SOCIETÀ E COMUNIONE 
Art. 2248. La comunione costituita o 
mantenuta al solo scopo di godimento 
di una o più cose è regolata dalle 
norme del titolo VII del Libro III 
33
DIFFERENZE TRA SOCIETÀ E 
UTILIZZO BENI 
SOCIALI 
COMUNIONE 
• Art. 2256: Il socio non può servirsi 
senza consenso degli altri delle cose 
appartenenti al patrimonio sociale per 
fini estranei a quelli della società 
SCIOGLIMENTO 
• Artt. 2272, 2285 2484, 2437, 2473 c.c.: 
Il socio non può provocare a 
discrezione lo scioglimento della 
società né può recedere liberamente 
dalla società 
RAPPORTO CON I 
CREDITORI DEI 
SOCI 
• Il creditore particolare del socio non 
può soddisfarsi direttamente sul 
patrimonio della società. 
UTILIZZO BENI 
COMUNI 
• Art. 1102. Ciascun comproprietario può 
servirsi della cosa comune, senza 
alterarne la destinazione e senza 
impedire agli altri di fare altrettanto. 
SCIOGLIMENTO 
• Art. 1111: Ciascuno dei partecipanti 
può sempre domandare lo scioglimento 
della comunione 
RAPPORTO CON I 
CREDITORI DEI 
COMPROPRIETARI 
• Art. 599 c.p.c.: possono essere pignorati 
i beni indivisi anche quando non tutti i 
comproprietari sono obbligati verso il 
creditore. 
34
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 
(2549 C.C.) 
Con il contratto di associazione in 
partecipazione l'associante 
attribuisce all'associato una 
partecipazione agli utili della sua 
impresa o di uno o più affari verso 
il corrispettivo di un determinato 
apporto. 
35
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONE IN 
PARTECIPAZIONE 
A differenza della società l’associazione è priva: a) di 
un fondo comune (l’associante resta unico 
proprietario dei propri beni, mentre l’apporto 
dell’associato comporta il trasferimento del bene nella 
sfera patrimoniale dell’associante che per esso 
diviene debitore dell’associato); b) della gestione in 
comune di un’attività. È solo l’associante, persona 
fisica o società, che gestisce l’attività e che si obbliga 
a corrispondere all’associato (persona fisica o società) 
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Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.

  • 1. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO INTRODUZIONE ALLE SOCIETÀ Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2014/2015
  • 2. NOZION PRELIMINARI INDISPENSABILI NOZIONE DI SOGGETTO DI DIRITTO NOZIONE DI IMPRENDITORE (2082 C.C.) NOZIONE DI CONTRATTO (1321 C.C.) NOZIONE DI ATTO UNILATERALE (1324 C.C.) REQUISITI DEL CONTRATTO (1325 C.C.); NOZIONE DI COMUNIONE (1110 C.C.) NOZIONE DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (2549 C.C.)
  • 3. LA NOZIONE DI SOCIETÀ I La società è una struttura organizzativa soggettivizzata creata per lo svolgimento di un’attività economica in vista di uno scopo, dotata di un patrimonio sempre separato da quello dei soggetti che la promuovono. Nella vicenda societaria si distinguono tre momenti: l’atto giuridico costitutivo; la struttura organizzativa creata; il soggetto societario, al quale fanno capo un patrimonio autonomo, un’attività economica e il risultato della medesima.
  • 4. LA NOZIONE DI SOCIETÀ II Ente giuridico fondato da persone fisiche, società o Enti non societari, distinto dai fondatori. Ente capace di assumere obbligazioni e acquistare diritti. Ente caratterizzato da un proprio patrimonio distinto da quello di coloro che promuovono e sostengono la sua attività. 4
  • 5. LA NOZIONE DI SOCIETÀ III Lo scopo della società può essere lucrativo, mutualistico o consortile. Scopo lucrativo = percezione di un utile Scopo mutualistico = ’intento di fornire ai membri dell’organizzazione beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato Scopo consortile = intento di costituire un’organizzazione comune a due o più imprenditori per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
  • 6. SOCIETÀ E IMPRESA La società è un soggetto che esercita attività d’impresa. Altri possibili soggetti imprenditori: persone fisiche, associazioni e fondazioni, enti pubblici economici…
  • 7. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ Fino a epoca recente la società poteva essere costituita solo attraverso un contratto tra due o più persone. Oggi alcuni tipi di società possono essere costituiti anche per atto unilaterale da un solo socio fondatore (artt. 2328 co. 1 e 2463 c.c.). L’organizzazione creata per atto unilaterale è sempre aperta all’adesione di altri soci. Per tale ragione si continua a studiare la società come contratto (cfr. anche art. 1324 c.c).
  • 8. SOCIETÀ SENZA CONTRATTO O ATTO UNILATERALE Talune società sorgono in forza di provvedimento di legge o atto amministrativo. Altre società (società «di fatto») sorgono in assenza di consenso esplicito dei soci alla formazione di una società. 8
  • 9. CONTRATTI DI SOCIETÀ E PATTI Ruolo dei patti parasociali PARASOCIALI • Il contenuto del contratto di società può essere arricchito attraverso accordi «parasociali» ad esso estranei ma collegati Efficacia dei patti parasociali • I patti parasociali hanno efficacia meramente «obbligatoria» e non «reale»: essi vincolano pertanto solo i contraenti e non anche i soci futuri della società e i terzi. 9
  • 10. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ Contratto non sempre formale: alcuni tipi di società possono costituirsi senza particolari formalità, salve le forme richieste ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. Contratto plurilaterale con comunione di scopo (artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c.), nel quale il vizio del rapporto con un contraente non travolge l’intero contratto.
  • 11. CORRISPETTIVITÀ E CONTRATTO DI SOCIETÀ Non esiste nel contratto di società una corrispettività tra conferimento e partecipazione agli utili e alle perdite della società. In tutte le società, infatti, è possibile ripartire le partecipazioni (o comunque la partecipazione a utili e perdite) in maniera non proporzionale ai conferimenti. 11
  • 12. I SOCI I Soci possono essere: Persone fisiche Anche le società di capitali possono essere socie di società di persone Enti collettivi, quali le società di persone e di capitali, Enti pubblici
  • 13. FORMA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ I. Per taluni tipi di società non è richiesta forma contrattuale e il contratto può addirittura concludersi oralmente o per fatti concludenti. Per altri tipi di società è richiesta una forma specifica del contratto.
  • 14. FORMA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ I I LA FORMA NELLE SOCIETÀ DI PERSONE  Nelle società personali in via generale il contratto è valido qualunque sia la forma utilizzata (verbale, scritta).  La forma scritta può essere imposta: 1. per la società semplice dalla natura del bene conferito (es: se viene conferita la proprietà di un immobile è obbligatoria la forma scritta); 2. per la società in nome collettivo dall’esigenza dell’iscrizione nel registro delle imprese (art.2296 c.c.); 3. per la società in accomandita semplice anche dall’esigenza di indicare nell’atto costitutivo i soci accomandanti e quelli accomandatari (art.2316 c.c.).
  • 15. FORMA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ III. LA FORMA VERBALE In concreto solo la società semplice e la società di fatto consentono la forma verbale o, addirittura, possono essere costituite in base al comportamento concludente dei soci. Es: si ritiene costituita una società di fatto tra due persone se esse concretamente esercitano in comune un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili anche senza avere stipulato alcun contratto.
  • 16. FORMA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ IV. LE SOCIETÀ DI CAPITALI A differenza delle società personali, per le società di capitali la legge richiede espressamente l’atto pubblico a pena di nullità (per garantire che non siano costituite e non operino in regime di responsabilità limitata società prive dei requisiti imposti dalla legge). Artt.
  • 17. STRUTTURA DELLE SOCIETÀ I Norma di riferimento • Articolo 2247 c.c.: Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un' attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Limite della norma • Riferita solo alle società (lucrative) costituite con contratto, ma di portata generale.
  • 18. STRUTTURA DELLE SOCIETÀ II Conferimento di beni o servizi Esercizio in comune dell’attività economica Scopo di dividere gli utili/scopo mutualistico
  • 19. CONFERIMENTO DI BENI O SERVIZI Nozione:  Il c onferimento è l’atto traslativo a titolo oneroso con cui il socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione della società. Tipi:  Conferimento di beni in proprietà.  Conferimento di beni in godimento.  Conferimento di crediti.  Conferimento di propria opera.  Conferimento di altra utilità economica. Effetti:  Costituzione del patrimonio sociale.  Passaggio del rischio relativo al bene conferito alla società.  Acquisto dello status di socio.
  • 20. ATTIVITÀ SOCIALE L’attività sociale costituisce lo strumento mediante il quale la società persegue l’oggetto sociale. L’attività (e quindi l’oggetto) delimita i confini della stessa capacità operativa della società. Nel contratto di società l’oggetto sociale indica il genere di attività che la società si propone di esercitare: costruzione e vendita di immobili, commercio di alimentari... L’oggetto sociale deve sempre essere non commerciale per la società semplice.
  • 21. ESERCIZIO IN COMUNE DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA E RESIDUAL CLAIM Esercizio di una attività economica comune = Essere portatori del residual claim, cioè sopportare alea di guadagni e perdite Varia dal massimo coinvolgimento nelle società di persone al minimo coinvolgimento nelle società di capitali nelle quali non si partecipa alla gestione fino al coinvolgimento minimo degli azionisti di risparmio L’attività deve essere economica, ossia i costi non devono superare i ricavi.
  • 22. SCOPO DELLA SOCIETÀ Scopo della società è procurare ai soci un vantaggio patrimoniale: un utile, un incremento patrimoniale o un risparmio di spesa.
  • 23. PRINCIPIO DI TIPICITÀ DELLE SOCIETÀ (2249 C.C. E NORME CONNESSE) 23 Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati dal codice civile o in forma di società europea Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività non commerciale sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano costituito la società secondo uno degli altri tipi regolati dalla legge.
  • 24. SOCIETÀ «ATIPICHE»E CLAUSOLE Società «atipiche» «ATIPICHE» • A garanzia dei terzi non sono ammessi tipi di società non espressamente stabiliti dalla legge, in deroga al principio di cui all’articolo 1322 c.c. Clausole «atipiche» • È possibile inserire nei contratti di società clausole «atipiche» che integrino e deroghino i modelli legali. Ciò nei limiti delle regole imperative proprie del tipo di società. 24
  • 25. LIMITE DI AMMISSIBILITÀ DELLE CLAUSOLE ATIPICHE Nelle società di capitali sono inderogabili le norme che disciplinano la struttura organizzativa delle stesse, la posizione dei loro organi e i relativi attribuzioni, funzionamento e reciproci rapporti (App. Roma 24 gennaio 1991). È incompatibile con il tipo societario della società di capitali la clausola che prevede l’obbligo dei soci di effettuare ulteriori apporti non determinabili ex ante (Cass. 1296/1984) 25
  • 26. LA SCELTA DELLA SOCIETÀ La scelta del tipo di società, secondo i diversi tipi previsti dal codice civile, è libera, fatte salve alcune limitazioni: • divieto di ricorrere alla società semplice per l’esercizio di un’attività commerciale; • scelta obbligata per determinati tipi di società in ragione di particolari attività (Es: s.p.a per le imprese che esercitano il credito e per le assicurazioni).
  • 27. SOCIETÀ STRANIERE OPERANTI IN ITALIA 27 Per l’articolo 2509 del codice civile le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.
  • 28. SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI CAPITALI I
  • 29. SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI CAPITALI II Società di persone • Organizzazione corporativa non prevista nel modello legale. I soci illimitatamente responsabili hanno potere diretto di amministrazione. • Modificazioni atto costitutivo: all’unanimità • Intrasferibilità della partecipazione nel modello legale • Autonomia patrimoniale imperfetta Società di capitali • Organizzazione corporativa prevista nel modello legale. I soci non hanno potere diretto di amministrazione. • Modificazioni atto costitutivo: a maggioranza di capitale • Libera trasferibilità della partecipazione nel modello legale • Autonomia patrimoniale perfetta (ecc.: s.a.p.a.) • Ammesso il socio unico (ecc.: s.a.p.a.) 29
  • 30. LA SOGGETTIVITÀ DELLA SOCIETÀ La società è sempre un soggetto di diritti distinto dai suoi soci, sia che si tratti di società di persone sia che si tratti di società di capitali. La soggettività distingue la società della comunione e da forme di cooperazione economica come l’associazione in partecipazione o l’impresa familiare. 30
  • 31. LA SOGGETTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PERSONE Art. 2266. La società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. Art. 2659. Gli acquisti immobiliari sono trascritti a nome della società e non dei soci. Art. 2839. Le ipoteche si iscrivono a nome della società e non dei soci 31
  • 32. CONCETTO DI COMUNIONE Si ha comunione quando la titolarità della proprietà o di un altro diritto reale è comune a più persone. La comunione è regolata dalle norme del titolo VII del libro II del codice civile. 32
  • 33. SOCIETÀ E COMUNIONE Art. 2248. La comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del Libro III 33
  • 34. DIFFERENZE TRA SOCIETÀ E UTILIZZO BENI SOCIALI COMUNIONE • Art. 2256: Il socio non può servirsi senza consenso degli altri delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società SCIOGLIMENTO • Artt. 2272, 2285 2484, 2437, 2473 c.c.: Il socio non può provocare a discrezione lo scioglimento della società né può recedere liberamente dalla società RAPPORTO CON I CREDITORI DEI SOCI • Il creditore particolare del socio non può soddisfarsi direttamente sul patrimonio della società. UTILIZZO BENI COMUNI • Art. 1102. Ciascun comproprietario può servirsi della cosa comune, senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri di fare altrettanto. SCIOGLIMENTO • Art. 1111: Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione RAPPORTO CON I CREDITORI DEI COMPROPRIETARI • Art. 599 c.p.c.: possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. 34
  • 35. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (2549 C.C.) Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. 35
  • 36. SOCIETÀ E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE A differenza della società l’associazione è priva: a) di un fondo comune (l’associante resta unico proprietario dei propri beni, mentre l’apporto dell’associato comporta il trasferimento del bene nella sfera patrimoniale dell’associante che per esso diviene debitore dell’associato); b) della gestione in comune di un’attività. È solo l’associante, persona fisica o società, che gestisce l’attività e che si obbliga a corrispondere all’associato (persona fisica o società) la quota di utili spettante.