1. Circolare N° 19 Ministero della Sanità 12/05/1993
Vigilanza sulla Utilizzazione e la Commercializzazione delle Acque Minerali.
Ai Presidenti delle Giunte Regionali - loro Sedi
Ai Presidenti delle Giunte Provinciali di Trento e Bolzano
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni - loro Sedi
Agli Assessorati alla Sanità delle Provincie di Trento e Bolzano
Ai Commissari di Governo - loro Sedi
All'Asso Terme - Federterme - Mineracqua - Unionterme - ROMA –
Con gli Artt. 5 e 6 del D.M. N° 542 del 12/11/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N° 8 del
12/01/1993 e con l'Art. 2 del D.M. del 13/01/1993 (G.U. N° 14 del 19/01/1993), sono state fissate le
Norme in materia di Analisi Chimiche e Chimico Fisiche di Acque Minerali Naturali.
Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno fornire indicazioni, nella stessa materia, anche per
quanto concerne gli aspetti connessi con la Vigilanza sulla Utilizzazione e la Commercializzazione
delle Acque Minerali.
A tal fine nell'Allegato A vengono indicate le Modalità di Campionamento delle Acque Minerali
per i Controlli Chimico e Chimico Fisici.
I Campionamenti si riferiscono alle Acque Minerali prelevate alla Sorgente, agli Impianti termali,
agli Impianti di Imbottigliamento, ai Depositi degli Impianti di Imbottigliamento, ai Depositi della
Distribuzione e ai Punti di Vendita.
Nell' Allegato B vengono date indicazioni circa i Controlli di Qualità da effettuare e i relativi
giudizi di Accettabilità.
Si ritiene utile indicare, nell' Allegato C, i parametri Chimici e Chimico Fisici da riportare sulle
Etichette delle Acque Minerali Confezionate.
. . . Omissis . . .
MODALITA' di CAMPIONAMENTO
A.1 - Alla FONTE
I Controlli Chimici alla Fonte, sia di Acque Minerali destinate all'Imbottigliamento che di
Acque destinate "in loco" presso Stabilimenti Termali, debbono essere effettuati:
A.1.1. - da parte degli Organi Sanitari Competenti;
A.1.2. - da parte delle Aziende.
A.1.1. - da parte degli Organi Sanitari Competenti
I Controlli Chimici debbono essere effettuati almeno nelle quattro Stagioni, possibilmente abbinati
ai Controlli Microbiologici.
I prelievi sono effettuati dagli Organi Sanitari Competenti per territorio.
Il Campione prelevato deve essere costituito da nove Litri suddivisi in tre aliquote eguali e i
prelevatori debbono invitare i responsabili dello stabilimento a far assistere alle Analisi un Perito di
Fiducia.
Una delle aliquote del Campione verrà consegnata al Produttore insieme alla Copia del Verbale di
prelevamento, mentre un'altra verrà destinata per le analisi al P.M.P. della A.S.L. competente per
territorio. La terza aliquota, insieme alla terza copia del verbale, verrà inviata allo stesso
Laboratorio per esservi conservata a disposizione dell'Autorità Sanitaria competente, per eventuali
ulteriori accertamenti.
. . . Omissis . . .
2. In occasione dei Controlli Chimici alla Fonte, vengono effettuati, di norma controlli anche alla Zona
di Protezione Igienica della Sorgente, alla Captazione e alle Condotte di Adduzione.
Qualora i controlli chimici alla Fonte fornissero risultati non conformi a quanto previsto dall'Art. 6
del D.M. 12/11/1992 N° 542, dovrà essere immediatamente sospesa l'utilizzazione dell'Acqua
Minerale della Sorgente Interessata, fino alla eliminazione delle cause che gli stessi hanno
determinato.
Gli atti e i provvedimenti relativi sono disposti dall'Autorità regionale che terrà informato il
Ministero della Sanità.
A.1.2. - Da parte delle Aziende.
I Controlli Chimici effettuati alla Sorgente debbono essere condotti con cadenza almeno
bimestrale.
I risultati debbono essere riportati su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'Autorità
Sanitaria competente.
A.2 - All'IMPIANTO TERMALE per Acque destinate ad USO INTERNO.
(Idropinico, Aerosol, ecc.)
I Controlli all'Impianto debbono essere effettuati:
A.2.1. - da parte degli Organi Sanitari Competenti;
A.2.2. - da parte delle Aziende Termali.
A.2.1. - Da parte degli Organi Sanitari Competenti
I Controlli Chimici debbono essere effettuati all'Impianto Termale, in almeno due punti
dell'Impianto, a monte dei punti di utilizzo, all'inizio di ogni stagione termale e comunque almeno
una volta all'anno.
. . . OMISSIS . . .
A.2.2. - Da parte delle Aziende Termali.
I Controlli Chimici debbono essere effettuati all'inizio della Stagione Termale, in almeno due punti
dell'Impianto, a monte dei punti di utilizzo, e con frequenza almeno trimestrale. I risultati debbono
essere riportati su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'Autorità Sanitaria competente.
A.3 - All'IMPIANTO di IMBOTTIGLIAMENTO.
I Controlli Chimici all'Impianto debbono essere effettuati:
A.3.1. - da parte degli Organi Sanitari Competenti;
A.3.2. - da parte delle Aziende imbottigliatrici.
A.3.1. - Da parte degli Organi Sanitari Competenti
I Controlli Chimici sono effettuati sul prodotto finito all'uscita della catena di imbottigliamento con
le seguenti modalità:
- Stabilimenti con produzione giornaliera oltre i 500.000 pezzi: periodicità settimanale;
- Stabilimenti con produzione giornaliera tra i 200.000 e i 500.000 pezzi: periodicità quindicinale;
- Stabilimenti con produzione giornaliera al di sotto dei 200.000 pezzi: periodicità mensile;
Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, la loro destinazione, l'invito per il Perito di
fiducia e la redazione dei verbali di prelevamento, si seguono le stesse modalità previste al punto
A.1.1.
. . . Omissis . . .
In occasione dei Controlli Chimici agli stabilimenti di imbottigliamento, vengono effettuate, di
norma, anche ispezioni ai locali e agli impianti di imbottigliamento.
3. A.3.2. - Da parte delle Aziende imbottigliatrici
E' buona norma effettuare con cadenza giornaliera i controlli chimici sul prodotto finito all'uscita
della catena di imbottigliamento. I risultati debbono essere riportati in un apposito registro, da
tenersi a disposizione dell'Autorità Sanitaria Competente.
A.4 - AI DEPOSITI DEGLI STABILIMENTI di IMBOTTIGLIAMENTO e
DISTRIBUZIONE
Il Campione deve essere suddiviso in quattro aliquote eguali, per un totale di almeno 12 Litri.
. . . Omissis . . .
Nel caso che il responsabile del deposito sia diverso dal Produttore, sia le aliquote che le copie dei
verbali sono aumentate di una unità, destinata all'azienda produttrice.
. . . Omissis . . .
Si raccomanda di effettuare gli stoccaggi nel rispetto dei criteri di più agevole individuazione, con
particolare riferimento ai lotti di produzione.
. . . Omissis . . .
A.5 - AI PUNTI DI VENDITA
Il campione deve essere suddiviso in 5 aliquote eguali, per un totale di almeno 15 Litri, costituite da
contenitori appartenenti allo stesso lotto, prelevati con criteri di casualità.
. . . Omissis . . .
Tali campioni debbono essere conservati per la durata massima di 60 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione dell'esito delle Analisi di prima istanza da parte degli interessati.
A.6 - PERSONALE ADDETTO
Il prelevamento dell'Acqua Minerale confezionata può essere effettuato dai Tecnici di Igiene. Gli
altri prelevamenti sono effettuati dal Personale Tecnico Laureato del Laboratorio che esegue le
Analisi.
Il personale addetto ai prelievi e alle analisi è tenuto al massimo riserbo circa i dati, le notizie e i
risultati dei referti analitici acquisiti durante l'espletamento delle sue funzioni.
A.7 - NORME GENERALI
. . . Omissis . . .
B.1. - CONTROLLI di QUALITA'
Il controllo completo di un'Acqua Minerale alla Sorgente deve essere effettuato almeno ogni 12
mesi da un Laboratorio autorizzato, a cura dell'Azienda, facendo riferimento all'Analisi completa
depositata presso il Ministero della Sanità, all'atto di riconoscimento.
B.1.2. -
I Campioni prelevati, sia dagli organi sanitari che dalle Aziende, secondo le modalità di cui al capo
precedente, vanno di regola sottoposti al controllo della Conduttività ed eventualmente al controllo
dei Cationi presenti e degli Anioni limitanti, quando l'entità della loro concentrazione, risultante
dall'analisi completa di cui al punto precedente, sia tale da rendere opportuna la verifica del non
superamento dei limiti previsti dall'Art. 6 del D.M. N° 542 del 12/11/1992.
. . . Omissis . . .
B.2 - GIUDIZIO di ACCETTABILITA'
4. In caso di scostamento del Titolo di Conduttività dell'ordine del 15 % ed oltre, rispetto al valore
dichiarato, sarà necessario procedere all'Analisi di tutti i Cationi ed Anioni e provvedere ad
eventuali indagini supplementari.
Si fa rilevare che, persistendo la modifica della composizione analitica dell'Acqua Minerale, si
dovrà provvedere, in caso di imbottigliamento e con i tempi necessari, alla modifica dell'Etichetta.
Potrà inoltre essere necessario, qualunque sia l'utilizzazione dell'Acqua Minerale, procedere alla
conferma delle sue Proprietà Salutari.
L'accettabilità dell'Acqua Minerale è condizionata al non superamento dei limiti previsti dall'Art. 6
del D.M. N° 542 del 12/11/1992.
B.3.- TOLLERANZE
Per tener conto delle naturali variazioni di Composizione delle Acque Minerali e dei Metodi
Analitici impiegati, si ritiene possano essere ammesse, indicativamente, le seguenti tolleranze.
- per concentrazioni inferiori a 1 mg/Litro +/_ 75 %
- per concentrazioni comprese tra 1 e 3 mg/Litro +/_ 50 %
- per concentrazioni comprese tra 3 e 10 mg/Litro +/_ 25 %
- per concentrazioni comprese tra 10 e 20 mg/Litro +/_ 20 %
- per concentrazioni superiori a 20 mg/Litro +/_ 10 %
L'accettabilità dell'Acqua Minerale resta comunque condizionata al non superamento del limiti
previsti dall'Art. 6 del D.M. N° 542 del 12/11/1992.
C - PARAMETRI ANALITICI RIPORTATI SULLE ETICHETTE DELLE
ACQUE MINERALI.
I parametri Chimici e Fisico Chimici riportati sulle Etichette delle Acque Minerali potranno essere
limitati ai seguenti:
1) Elementi Caratterizzanti l'Acqua Minerale, esprimendo in linea di massima le Concentrazioni
in mg/Litro compresi eventualmente, quelli indicati all'Art. 6 del D.M. N° 542 del 12/11/1992;
2) Conduttività;
3) Residuo Fisso;
4) pH e CO2 Libera alla Sorgente, fatta eccezione per le Acque Minerali sottoposte a trattamenti
consentiti, che comportino variazione di tali parametri.