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News 49/SSL/2015
Lunedì, 14 Dicembre 2015
Alcool e droghe sul lavoro: come cambierà a breve la normativa
Anticipazioni sugli indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali sul lavoro
correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti.
Il 20 novembre scorso il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza
Unificata Stato-Regioni lo schema di intesa "Indirizzi per la prevenzione di infortuni
gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti,
l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il
coordinamento delle azioni di vigilanza".
Ora dovrà essere calendarizzata e poi approvata. Ma noi che abbiamo la curiosità
nel DNA, cominciamo a darci uno sguardo.
Le categorie
Non ci sarà più distinzione, come attualmente in essere, tra elenchi " alcol" e "droghe"
ma si tratta di un unico elenco comprendente:
- impiego gas tossici
- fabbricazione e uso di fuochi artificiali
- direzione tecnica e conduzioni di impianti nucleari
- attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e
serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili ed esplosivi
- attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie
pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al
titolo X-bis del Dlgs 81/08
- attività comportanti l'obbligo dotazione di armi
- autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose
- circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario
- personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria
con esclusione del personale di camera e mensa
- personale navigante sulle navi delle acqua interne e delle acque marine, con
qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
- personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in
gestione governativa, metropolitana, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee
e impianti funicolari conducenti, conduttori, manovratori e addetti a scambi di altri
veicoli con binario, rotaia o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di
carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie
- personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina,
limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi
mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in
mare e delle navi posatubi
- controllori di volo
- personale aeronautico di volo
- collaudatore di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea
- addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una
specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del DLG 81/08 che sono
- addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- addetto alla conduzione di gru per autocarro
- addetto alla conduzione di gru a torre
- addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- addetto alla conduzione di gru mobili
- addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali
- addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e
autoribaltabili a cingoli
- addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo) attività di produzione,
confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi
- attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in
quota ad altezza superiore ai due metri
- attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili
- attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere
Salta all'occhio che, per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, scompaiono i
conducenti di camion (eccetto per le merci pericolose) ma vengono inseriti il
personale aeronautico (piloti e personale aeronautico di volo), i sanitari a rischio
lesioni da taglio o punta (a questo punto anche chi fa i prelievi o gli igienisti dentali),
tutti gli edili che effettuano lavori in quota (praticamente tutti), gli agricoltori che
conducono un trattore, ecc.
Per tutti questi soggetti sarà pertanto vietato assumere alcolici e sostanze
stupefacenti durante l'orario di lavoro o, meglio, non dovranno essere rilevabili alcol
e sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro. La tracciabilità nella saliva delle
droghe è nettamente inferiore, in termini di tempo, rispetto alle urine. Ma attenzione:
i cut-off sono inferiori rispetto all'urina e quindi si può risultare positivi con un
assunzione nel giorno precedente al test e, per alcune classi di sostanze anche di
più.
Il limite per l'alcol è di 0,3 g/l.
Le sostanze stupefacenti e i relativi cut-off sono:
- Oppiacei: 40 ng/ml
- Morfina, codeina, diidrocodeina 40 ng/ml
- 6-MAM 4 ng/ml
- Idrocodone e ossicodone 40 ng/ml
- Cocaina, benzoilecgonina 30 ng/ml
- Cannabinoidi (TCH) 25 ng/ml
- MDMA, MDA, MDEA, MBDB 50 ng/ml
Scompare quindi la buprenorfina causa di tante false positività.
Le aziende ove operano le suddette mansioni dovranno attuare dei piani informativi
ai lavoratori, mettere a disposizione dei lavoratori (ma non è un obbligo) test rapidi
riguardo al tasso alcolemico, attivare i controlli per mezzo del medico competente.
Almeno 1 volta ogni 3 anni tutti i lavoratori suddetti devono essere visitati dal medico
competente che prevederà un'anamnesi ed un esame obiettivo specifico.
Nel caso di sospetto abuso alcolico possono essere effettuati esami ematochimici
della funzionalità epatica, emopoiesi (MCV, gammagt, transaminasi). La CDT non è
contemplata.
Nel caso di sospetta tossico-alcoldipendenza possono essere richiesti test sul capello
e/o avviati test rapidi a sorpresa al momento della visita. Tali test possono essere
anche avviati su richiesta del datore di lavoro al medico competente.
Quindi, alla visita medica, effettuata dal medico competente almeno ogni 3 anni,
non necessariamente egli effettua il drug/alcol test ma solo se c'è un sospetto.
Però indipendentemente da quanto citato sopra, i test rapidi a sorpresa saranno
effettuati ogni anno su almeno il 10% delle suddette mansioni, con modalità
casuale.
- Alcol: aria espirata (etilometro)
- Droghe: saliva
Nei casi di lavoratori difficilmente intercettabili con il test a sorpresa (come possono
essere quelli che escono dall'azienda per la guida di mezzi) sarà ammesso il test
urinario con preavviso massimo di 48 ore (garantito al lavoratore). Tale scelta deve
essere motivata nel piano sanitario.
In caso di positività all'etilometro superiore a 0,3 g/l, non è possibile l'ammissione del
lavoratore alla prestazione lavorativa fino a che il tasso alcolemico è sceso a 0 g/l.
La positività alle droghe invece comporta l'astensione dal turno. Quindi il lavoratore
sarà sottoposto a controlli a sorpresa (monitoraggio individuale) a discrezione del
medico competente e potrà essere inviato, se ci sono elementi, ad effettuare test
del capello per confermare pregresse assunzioni presso il Ser.T. o i Servizi Alcologici) e
giudicato temporaneamente non idoneo alla mansione ed adibito, ove possibile, a
mansione diversa.
Se l'esame presso i Servizi Pubblici sarà negativo per condizione di dipendenza da
droghe o abuso alcolico, sarà riammesso al lavoro. rimangono valide le procedure
di monitoraggio cautelativo del 18 settembre 2008 del lavoratore con certificazione
di remissione completa.
Pare chiaro che i test non potranno più essere effettuati in laboratorio sia per la
matrice biologica utilizzata (aria espirata per l'alcol e saliva per le sostanze
stupefacenti), sia per l'immediatezza del risultato: occorre un risultato immediato in
quanto il lavoratore positivo non può riprendere il turno lavorativo. Occorrerà capire
quali strumenti rapidi utilizzare che sicuramente dovranno essere dotati di stampa
oggettiva dell'esito. (Articolo del Dott. Cristiano Ravalli)
Fonte:puntosicuro.it
La manutenzione e il controllo di efficienza energetica degli impianti termici. Il
libretto dell’impianto termico secondo il Dm 10/02/2014.
Il libretto d’impianto è il documento di riconoscimento di ogni impianto termico.
Questa è la definizione della Guida ENEA su cui ci siamo già intrattenuti.
All’interno del libretto sono descritte:
• le caratteristiche tecniche;
• le eventuali modifiche, le sostituzioni di componenti (registrate nel tempo);
• tutti gli interventi di controllo effet¬tuati (registrati nel tempo).
Nel Dm del 10 febbraio 2014 è stato pubblicato un nuovo modello di libretto
di impianto che sostituisce: a) il vecchio libretto riguardante i piccoli impianti
monofamiliari (inferiori a 35 kW); b) quello riguardante gli impianti più grandi
(superiori a 35 kW).
Il nuovo libretto si applica agli impianti di riscaldamento tradizionali, agli impianti di
climatizzazione estiva e anche ai nuovi impianti alimentati da cogeneratori o
allacciati al teleriscaldamento.
Il libretto è di tipo modulare (vi si devono, pertanto, compilare soltanto le pagine e le
sezioni che sono pertinenti).
Il responsabile dell’impianto è tenuto a sostituire il vecchio libretto, che va
conservato. Quando la sostituzione? Contestualmente alla prima manutenzione,
che, per quanto disposto dal citato DM, del febbraio 2014, va eseguita dopo il 15
ottobre 2014*.
Una particolarità. Per le pompe di calore e le macchine frigorifere contenenti più di
3 kg di gas fluorurati, il nuovo libretto di impianto non sostituisce, ma si affianca, al
“registro dell’apparecchiatura” previsto dal Dpr 43/2012.
* I modelli di libretto di impianto modulari e compilabili a video sono scaricabili
gratuitamente dal sito del Comitato Termotecnico Italiano.
I controlli periodici degli impianti termici hanno il duplice scopo di: garantire una
maggiore sicurezza; mantenere efficiente l’impianto per limitarne i costi di gestione.
Le operazioni di controllo, spiega la Guida dell’Enea, sono a cura del responsabile
dell’impianto e devono essere eseguite da imprese abilitate (DMSE 22 gennaio 2008,
n. 37). Semplici manutenzioni, quali la pulizia dei filtri aria dei sistemi split, possono
essere eseguiti dal responsabile stesso o da un suo incaricato.
La manutenzione.
“È l’insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli
apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del
contenimento dei consumi di energia”.
Le tempistiche per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono
riportate dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei
libretti d’uso e manutenzione.
La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con
laperiodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice
dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi.
Gli installatori e i manutentori devono definire e dichiarare esplicitamente al
committente o all’utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla
documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli
apparecchi:
a) quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita l’impianto;
b) con quale frequenza le operazioni vanno eseguite.
Concluse le operazioni, il manutentore rilascia un report della manutenzione
e compila il libretto di impianto nelle parti pertinenti.
La manutenzione non coincide con il controllo di efficienza energetica.
Quest’ultimo, compresa la redazione del rapporto di controllo, è obbligatorio per
legge e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, ma
con la cadenza indicata nella tabella a suo tempo adottata e attualmente in
vigore.
Sono soggetti a controllo efficienza energetica questi impianti:
• quelli per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale
superiore a 10 kW;
• quelli per impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza
termica utile nominale superiore a 12 kW.
Il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato, a cura dell’installatore,
all’atto della prima messa in servizio dell’impianto. (Articolo di Enzo Gonano)
Fonte: quotidianosicurezza.it
Sul Mod. F23 per la maxi sanzione e la sospensione dell’attività imprenditoriale.
Nell’ambito delle semplificazioni delle disposizioni in materia di lavoro e pari
opportunità, l’art. 22 del DLgs. n. 151/2015* ha apportato alcune significative
modifiche alla disciplina:
• della maxi sanzione per lavoro nero;
• del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Un chiarimento, al riguardo viene dal Ministero del Lavoro con nota del 7 dicembre
2015, n. 21476, nella quale si ricorda che “nulla è invece cambiato in relazione alla
compilazione del modello F23, nel quale andrà utilizzato anche il codice tributo
“79AT”.
Quest’ ultimo codice è utilizzato per indicare:
• il 30% dell’importo sanzionatorio relativo alla c.d. maxisanzione per lavoro
“nero”;
• il 30% delle somme aggiuntive versate per la revoca del provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale;
• il maggiore introito derivante dalle maggiorazioni delle sanzioni di cui all’art.
14. comma 1 lett. e), del D.L. n. 145/2013 (Articolo di Enzo Gonano)
* In attuazione della delega della L.183/2004, art. 1, c. 6, lett. f).
** Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche
e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese.
Fonte: quotidianosicurezza.it
Premi Inail assicurazione infortuni lavoro, in GU la riduzione per l’anno 2016
Riduzione premi assicurazione infortuni lavoro. È stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n.286 il 9 dicembre 2015 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 settembre 2015 Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Il decreto approva la determinazione del presidente dell’Inail n. 283 del 27 luglio
2015 che fissa la riduzione per l’anno 2016 al 16,61%.
“È approvata la determinazione del Presidente dell’Inail n. 283 del 27 luglio 2015 che
fissa per l’anno 2016 al 16,61% la misura della riduzione percentuale dell’importo dei
premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, prevista dall’art. 1, comma 128, della Legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Legge Stabilità 2014 Ndr), da applicare per tutte le tipologie di premi
e contributi destinatari della riduzione”. (Articolo di Corrado De Paolis)
Fonte: quotidianosicurezza.it
Inail: nuove modalità di accesso ai servizi online riservati alle aziende.
Dal 10 dicembre 2015 cambiano le procedure per il rilascio delle credenziali di
accesso ad alcuni servizi online riservati alle aziende e le modalità di registrazione
per alcune categorie di utenti.
Il sistema Inail include ora tre nuovi profili utenti, funzionali ad alcuni specifici servizi:
• “legale rappresentante azienda”
• “amministratore delle utenze digitali”
• “datore di lavoro”.
Le nuove credenziali di accesso dispositive sostituiscono quelle finora utilizzate dagli
utenti profilati come “azienda” e dai soggetti registrati come “subdelegato
azienda”.
Questi utenti possono ora accedere ai servizi online da www.inail.itesclusivamente
tramite:
1. credenziali di accesso dispositive rilasciate dall’Inail;
2. credenziali di accesso dispositive rilasciate dall’Inps, e riconosciute dal sistema
dell’Inail (“federazione Inps”);
3. carta nazionale dei servizi (CNS);
4. credenziali SPID (non appena attivato il nuovo sistema di login).
Le credenziali dispositive Inail possono essere richieste attraverso il servizio online o
presso qualsiasi sede locale e sono rilasciate in seguito a verifica dell’identità del
soggetto richiedente.
Tutti i servizi ai quali finora si accedeva tramite codice ditta e password (es.
autoliquidazione, Durc On Line, denunce di variazione, ecc.) sono ora accessibili
tramite le nuove credenziali, basate sul codice fiscale del legale rappresentante o
di un soggetto da lui delegato.
Fino al 30 aprile 2016 le utenze “codice ditta” e “legale rappresentante azienda”
coesistono.
Dal 1° maggio 2016, gli utenti che non hanno attivato le credenziali dispositive del
“legale rappresentante azienda” potranno utilizzare ancora l’utenza “codice ditta”
solo per accedere al servizio online “Variazione legale rappresentante”.
Dal 1° settembre 2016 saranno disattivate tutte le utenze generiche “codice ditta” e,
pertanto, non sarà possibile accedere ai servizi on line con queste utenze. In tal caso
per dotarsi di credenziali dispositive i legali rappresentanti devono richiedere la
registrazione al ruolo di “Cittadino con credenziali dispositive”.
Fonte:inail.it
Pubblicata la Circolare Inps n.197/2015 con la nuova disciplina delle integrazioni
salariali ordinarie.
L'Inps, con la circolare n. 197 del 02/12/2015 attuativa delle disposizioni contenute
nel Titolo I del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 riguardanti le norme generali per
le forme di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS) nonché la
normativa specifica in materia di integrazione salariale ordinaria, chiarisce alcune
aspetti che riportiamo di seguito:
Anzianità di effettivo lavoro
In analogia con quanto già disposto dalla legge n 223/91, la circolare precisa che
sono compresi al fine del computo dei 90 giorni di lavoro effettivo come requisito
per avere diritto alle integrazioni salariali sia ordinaria che straordinaria i periodi di
sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e i periodi di maternità
obbligatoria.
Si precisa anche che l’esonero dal requisito dei 90 giorni di anzianità previsto dal
Dlgs 148 per l’ integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non
evitabili nel settore industriale si intende esteso anche alle imprese industriali
dell’edilizia e affini e alle imprese industriali di escavazione e lavorazione di materiali
lapidei.
Tale chiarimento accoglie quanto da noi chiesto per evitare i problemi che
l’applicazione del requisito di cui sopra avrebbe creato nel settore edile. Resta
tuttavia aperta la questione delle aziende edili artigiane.
La CISL ha chiesto una modifica legislativa, possibilmente già nella prossima Legge
di Stabilità, che estenda tale esonero anche al settore dell’edilizia artigiana, per il
quale non era possibile, stante la normativa vigente, intervenire in via interpretativa
con una circolare.
Nozione di Unità produttiva
La circolare chiarisce il concetto di unità produttiva identificandola con la sede
legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una
organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo
svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea
a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa unitamente alla
presenza di lavoratori in forza in via continuativa.
Nel citare 5 sentenze della Corte di Cassazione la circolare rende esplicito che
l’unità produttiva deve essere, dunque, funzionalmente autonoma, caratterizzata
per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il
ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva
aziendale.
Precisa, inoltre che non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione dell’unità
produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per
l’esecuzione di lavori edili di breve periodo e/o per l’installazione di impianti.
Sarà cura dei datori di lavoro verificare ed eventualmente aggiornare il censimento
delle proprie unità produttive e dei lavoratori distribuite presso le stesse. In fase di
prima applicazione, in attesa della completa implementazione delle modifiche, ai
fini della istruttoria delle nuove istanze si considerano Unità produttive quelle
dichiarate dall’azienda nella domanda di concessione della CIG.
Il parametro di riferimento dell’unità produttiva è importante:
• per definire il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta
giorni;
• per calcolare, con riferimento alla CIGO, i tre limiti temporali massimi concomitanti
di utilizzo dell’ammortizzatore sociale (limite del quinquennio mobile, limite delle 52
settimane nel biennio, limite di un terzo delle ore lavorabili);
• per definire, in base ai suddetti limiti temporali, l’incremento del contributo
addizionale;
• per radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze.
Contributo addizionale obbligatorio
La circolare in oggetto ribadisce quanto già chiarito dalla circolare ministeriale n. 24
del 05/10/2015 in merito al contributo addizionale, dal quale sono esonerate:
- le imprese che richiedono la Cigo per eventi oggettivamente non evitabili,
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali, come già previsto dall’art.8,
comma 8-bis L.160/1998, incluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali con
continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accederanno,
dal 1 gennaio 2016, al trattamento di CIGS per le causali previste dal DLgs. 148,
- le imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all’art.7 co.10-ter della L.236/93
(intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese
commissariate in base al decreto legge 30.01.79 n. 26, convertito, con modificazioni,
nella legge 03.04.79, n. 95 ).
E’ rinviata a successiva circolare la disciplina riguardante le modalità applicative e il
regime di calcolo del contributo addizionale anche con riguardo alla sua
decorrenza e, per quanto concerne la contribuzione ordinaria di finanziamento
della cassa integrazione ordinaria, per i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante.
Condizionalità e politiche attive del lavoro
La circolare recepisce quanto stabilito dal Dlgs 150/15 sulle politiche attive, circa gli
obblighi dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali con sospensione o riduzione
di orario superiore al 50% in 12 mesi, i quali dovranno essere convocati dai centri per
l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato.
La circolare chiarisce inoltre che il lavoratore decade dal diritto all’integrazione
salariale qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede
territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa: a tal riguardo restano in
vigore i chiarimenti forniti con circ. n. 75/2007 e n. 57/2014 riferiti all’abrogata
disciplina (art. 8 co. 5, L. 160/88) il cui contenuto è stato, recepito nell’art. 8, comma
3, del decreto.
Ai fini di tale comunicazione valgono le comunicazioni obbligatorie rilasciate
direttamente dal datore di lavoro (v. circ. n. 57/2014 citata), comprese le
comunicazioni a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, valide quindi
anch’esse ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione dello svolgimento
di altra attività lavorativa durante le integrazioni salariali.
Decorrenza nuova disciplina CIGO
Il principio generale, introdotto dall’art. 44, comma 1 del decreto legislativo in
esame, comporta che la nuova disciplina si applica a tutte le domande di CIGO
presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi
di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di questa data. In
queste ultime ipotesi, la circolare chiarisce che non è comunque richiesto il requisito
dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni e le modalità di presentazione della
domanda rimangono regolate dalla precedente disciplina. Continuano invece ad
applicarsi le disposizioni della preesistente disciplina riguardo i trattamenti già
richiesti antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo, anche con
riferimento ai periodi di CIGO successivi a tale data.
Durata CIGO
Riguardo alla durata, il Dlgs 148 conferma la preesistente disciplina normativa,
ovvero il limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile. Ai fini del
computo del suddetto limite temporale (52 settimane) si tiene conto anche dei
periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015, non essendo modificata la disciplina
di riferimento relativa al biennio mobile di integrazioni salariali ordinarie. Ai suddetti
fini si applica la circolare n. 58 del 28/04/2009 che stabilisce il criterio di calcolo della
settimana integrabile computata a giorni.
Come in passato, l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo in argomento prevede,
per le imprese elencate dall’art. 10, lett. da a) a l), che gli interventi determinati da
eventi oggettivamente non evitabili non sono computati nel predetto computo
delle 52 settimane nel biennio.
Per il carattere speciale di questa regola di computo relativa esclusivamente ai limiti
di fruizione della CIGO, la stessa non è estesa alla valutazione del limite complessivo
delle integrazioni salariali dei 24 mesi nel quinquennio mobile.
Sempre l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo prevede una eccezione di questa
regola di computo relativamente alle imprese di cui all’articolo 10, lettere m), n), ed
o) del decreto stesso, vale a dire le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini,
le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale
lapideo e le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione
di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione
in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione): per
queste imprese si computano nel limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un
biennio mobile anche gli interventi determinati da eventi oggettivamente non
evitabili.
La circolare precisa che la caratteristica di “evento oggettivamente non evitabile”
è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili
e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Ai soli fini della presentazione della domanda per la CIGO, la circolare chiarisce che
per le domande riguardanti eventi di riduzione o sospensione dell’ attività lavorativa
intervenuti dal 24 settembre (giorno di entrata in vigore del decreto attuativo) al 2
dicembre (data di pubblicazione della circolare INPS in materia), il requisito di 15
giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare.
Fonte:inps.it – cisl.it

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News SSL 49 2015

  • 1. News 49/SSL/2015 Lunedì, 14 Dicembre 2015 Alcool e droghe sul lavoro: come cambierà a breve la normativa Anticipazioni sugli indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali sul lavoro correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti. Il 20 novembre scorso il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Unificata Stato-Regioni lo schema di intesa "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza". Ora dovrà essere calendarizzata e poi approvata. Ma noi che abbiamo la curiosità nel DNA, cominciamo a darci uno sguardo. Le categorie Non ci sarà più distinzione, come attualmente in essere, tra elenchi " alcol" e "droghe" ma si tratta di un unico elenco comprendente: - impiego gas tossici - fabbricazione e uso di fuochi artificiali - direzione tecnica e conduzioni di impianti nucleari - attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili ed esplosivi - attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08 - attività comportanti l'obbligo dotazione di armi - autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose - circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario - personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa - personale navigante sulle navi delle acqua interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio - personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitana, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee
  • 2. e impianti funicolari conducenti, conduttori, manovratori e addetti a scambi di altri veicoli con binario, rotaia o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie - personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi - controllori di volo - personale aeronautico di volo - collaudatore di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea - addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti - addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del DLG 81/08 che sono - addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) - addetto alla conduzione di gru per autocarro - addetto alla conduzione di gru a torre - addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo - addetto alla conduzione di gru mobili - addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali - addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli - addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo) attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi - attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore ai due metri - attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili - attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere Salta all'occhio che, per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, scompaiono i conducenti di camion (eccetto per le merci pericolose) ma vengono inseriti il personale aeronautico (piloti e personale aeronautico di volo), i sanitari a rischio lesioni da taglio o punta (a questo punto anche chi fa i prelievi o gli igienisti dentali), tutti gli edili che effettuano lavori in quota (praticamente tutti), gli agricoltori che conducono un trattore, ecc. Per tutti questi soggetti sarà pertanto vietato assumere alcolici e sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro o, meglio, non dovranno essere rilevabili alcol
  • 3. e sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro. La tracciabilità nella saliva delle droghe è nettamente inferiore, in termini di tempo, rispetto alle urine. Ma attenzione: i cut-off sono inferiori rispetto all'urina e quindi si può risultare positivi con un assunzione nel giorno precedente al test e, per alcune classi di sostanze anche di più. Il limite per l'alcol è di 0,3 g/l. Le sostanze stupefacenti e i relativi cut-off sono: - Oppiacei: 40 ng/ml - Morfina, codeina, diidrocodeina 40 ng/ml - 6-MAM 4 ng/ml - Idrocodone e ossicodone 40 ng/ml - Cocaina, benzoilecgonina 30 ng/ml - Cannabinoidi (TCH) 25 ng/ml - MDMA, MDA, MDEA, MBDB 50 ng/ml Scompare quindi la buprenorfina causa di tante false positività. Le aziende ove operano le suddette mansioni dovranno attuare dei piani informativi ai lavoratori, mettere a disposizione dei lavoratori (ma non è un obbligo) test rapidi riguardo al tasso alcolemico, attivare i controlli per mezzo del medico competente. Almeno 1 volta ogni 3 anni tutti i lavoratori suddetti devono essere visitati dal medico competente che prevederà un'anamnesi ed un esame obiettivo specifico. Nel caso di sospetto abuso alcolico possono essere effettuati esami ematochimici della funzionalità epatica, emopoiesi (MCV, gammagt, transaminasi). La CDT non è contemplata. Nel caso di sospetta tossico-alcoldipendenza possono essere richiesti test sul capello e/o avviati test rapidi a sorpresa al momento della visita. Tali test possono essere anche avviati su richiesta del datore di lavoro al medico competente. Quindi, alla visita medica, effettuata dal medico competente almeno ogni 3 anni, non necessariamente egli effettua il drug/alcol test ma solo se c'è un sospetto. Però indipendentemente da quanto citato sopra, i test rapidi a sorpresa saranno effettuati ogni anno su almeno il 10% delle suddette mansioni, con modalità casuale. - Alcol: aria espirata (etilometro) - Droghe: saliva Nei casi di lavoratori difficilmente intercettabili con il test a sorpresa (come possono essere quelli che escono dall'azienda per la guida di mezzi) sarà ammesso il test
  • 4. urinario con preavviso massimo di 48 ore (garantito al lavoratore). Tale scelta deve essere motivata nel piano sanitario. In caso di positività all'etilometro superiore a 0,3 g/l, non è possibile l'ammissione del lavoratore alla prestazione lavorativa fino a che il tasso alcolemico è sceso a 0 g/l. La positività alle droghe invece comporta l'astensione dal turno. Quindi il lavoratore sarà sottoposto a controlli a sorpresa (monitoraggio individuale) a discrezione del medico competente e potrà essere inviato, se ci sono elementi, ad effettuare test del capello per confermare pregresse assunzioni presso il Ser.T. o i Servizi Alcologici) e giudicato temporaneamente non idoneo alla mansione ed adibito, ove possibile, a mansione diversa. Se l'esame presso i Servizi Pubblici sarà negativo per condizione di dipendenza da droghe o abuso alcolico, sarà riammesso al lavoro. rimangono valide le procedure di monitoraggio cautelativo del 18 settembre 2008 del lavoratore con certificazione di remissione completa. Pare chiaro che i test non potranno più essere effettuati in laboratorio sia per la matrice biologica utilizzata (aria espirata per l'alcol e saliva per le sostanze stupefacenti), sia per l'immediatezza del risultato: occorre un risultato immediato in quanto il lavoratore positivo non può riprendere il turno lavorativo. Occorrerà capire quali strumenti rapidi utilizzare che sicuramente dovranno essere dotati di stampa oggettiva dell'esito. (Articolo del Dott. Cristiano Ravalli) Fonte:puntosicuro.it La manutenzione e il controllo di efficienza energetica degli impianti termici. Il libretto dell’impianto termico secondo il Dm 10/02/2014. Il libretto d’impianto è il documento di riconoscimento di ogni impianto termico. Questa è la definizione della Guida ENEA su cui ci siamo già intrattenuti. All’interno del libretto sono descritte: • le caratteristiche tecniche; • le eventuali modifiche, le sostituzioni di componenti (registrate nel tempo); • tutti gli interventi di controllo effet¬tuati (registrati nel tempo). Nel Dm del 10 febbraio 2014 è stato pubblicato un nuovo modello di libretto di impianto che sostituisce: a) il vecchio libretto riguardante i piccoli impianti monofamiliari (inferiori a 35 kW); b) quello riguardante gli impianti più grandi (superiori a 35 kW).
  • 5. Il nuovo libretto si applica agli impianti di riscaldamento tradizionali, agli impianti di climatizzazione estiva e anche ai nuovi impianti alimentati da cogeneratori o allacciati al teleriscaldamento. Il libretto è di tipo modulare (vi si devono, pertanto, compilare soltanto le pagine e le sezioni che sono pertinenti). Il responsabile dell’impianto è tenuto a sostituire il vecchio libretto, che va conservato. Quando la sostituzione? Contestualmente alla prima manutenzione, che, per quanto disposto dal citato DM, del febbraio 2014, va eseguita dopo il 15 ottobre 2014*. Una particolarità. Per le pompe di calore e le macchine frigorifere contenenti più di 3 kg di gas fluorurati, il nuovo libretto di impianto non sostituisce, ma si affianca, al “registro dell’apparecchiatura” previsto dal Dpr 43/2012. * I modelli di libretto di impianto modulari e compilabili a video sono scaricabili gratuitamente dal sito del Comitato Termotecnico Italiano. I controlli periodici degli impianti termici hanno il duplice scopo di: garantire una maggiore sicurezza; mantenere efficiente l’impianto per limitarne i costi di gestione. Le operazioni di controllo, spiega la Guida dell’Enea, sono a cura del responsabile dell’impianto e devono essere eseguite da imprese abilitate (DMSE 22 gennaio 2008, n. 37). Semplici manutenzioni, quali la pulizia dei filtri aria dei sistemi split, possono essere eseguiti dal responsabile stesso o da un suo incaricato. La manutenzione. “È l’insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia”. Le tempistiche per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei libretti d’uso e manutenzione. La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con laperiodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi. Gli installatori e i manutentori devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
  • 6. a) quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita l’impianto; b) con quale frequenza le operazioni vanno eseguite. Concluse le operazioni, il manutentore rilascia un report della manutenzione e compila il libretto di impianto nelle parti pertinenti. La manutenzione non coincide con il controllo di efficienza energetica. Quest’ultimo, compresa la redazione del rapporto di controllo, è obbligatorio per legge e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, ma con la cadenza indicata nella tabella a suo tempo adottata e attualmente in vigore. Sono soggetti a controllo efficienza energetica questi impianti: • quelli per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW; • quelli per impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW. Il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato, a cura dell’installatore, all’atto della prima messa in servizio dell’impianto. (Articolo di Enzo Gonano) Fonte: quotidianosicurezza.it Sul Mod. F23 per la maxi sanzione e la sospensione dell’attività imprenditoriale. Nell’ambito delle semplificazioni delle disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità, l’art. 22 del DLgs. n. 151/2015* ha apportato alcune significative modifiche alla disciplina: • della maxi sanzione per lavoro nero; • del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Un chiarimento, al riguardo viene dal Ministero del Lavoro con nota del 7 dicembre 2015, n. 21476, nella quale si ricorda che “nulla è invece cambiato in relazione alla compilazione del modello F23, nel quale andrà utilizzato anche il codice tributo “79AT”. Quest’ ultimo codice è utilizzato per indicare: • il 30% dell’importo sanzionatorio relativo alla c.d. maxisanzione per lavoro “nero”; • il 30% delle somme aggiuntive versate per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale; • il maggiore introito derivante dalle maggiorazioni delle sanzioni di cui all’art. 14. comma 1 lett. e), del D.L. n. 145/2013 (Articolo di Enzo Gonano)
  • 7. * In attuazione della delega della L.183/2004, art. 1, c. 6, lett. f). ** Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese. Fonte: quotidianosicurezza.it Premi Inail assicurazione infortuni lavoro, in GU la riduzione per l’anno 2016 Riduzione premi assicurazione infortuni lavoro. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.286 il 9 dicembre 2015 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 settembre 2015 Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Il decreto approva la determinazione del presidente dell’Inail n. 283 del 27 luglio 2015 che fissa la riduzione per l’anno 2016 al 16,61%. “È approvata la determinazione del Presidente dell’Inail n. 283 del 27 luglio 2015 che fissa per l’anno 2016 al 16,61% la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’art. 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge Stabilità 2014 Ndr), da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione”. (Articolo di Corrado De Paolis) Fonte: quotidianosicurezza.it Inail: nuove modalità di accesso ai servizi online riservati alle aziende. Dal 10 dicembre 2015 cambiano le procedure per il rilascio delle credenziali di accesso ad alcuni servizi online riservati alle aziende e le modalità di registrazione per alcune categorie di utenti. Il sistema Inail include ora tre nuovi profili utenti, funzionali ad alcuni specifici servizi: • “legale rappresentante azienda” • “amministratore delle utenze digitali” • “datore di lavoro”.
  • 8. Le nuove credenziali di accesso dispositive sostituiscono quelle finora utilizzate dagli utenti profilati come “azienda” e dai soggetti registrati come “subdelegato azienda”. Questi utenti possono ora accedere ai servizi online da www.inail.itesclusivamente tramite: 1. credenziali di accesso dispositive rilasciate dall’Inail; 2. credenziali di accesso dispositive rilasciate dall’Inps, e riconosciute dal sistema dell’Inail (“federazione Inps”); 3. carta nazionale dei servizi (CNS); 4. credenziali SPID (non appena attivato il nuovo sistema di login). Le credenziali dispositive Inail possono essere richieste attraverso il servizio online o presso qualsiasi sede locale e sono rilasciate in seguito a verifica dell’identità del soggetto richiedente. Tutti i servizi ai quali finora si accedeva tramite codice ditta e password (es. autoliquidazione, Durc On Line, denunce di variazione, ecc.) sono ora accessibili tramite le nuove credenziali, basate sul codice fiscale del legale rappresentante o di un soggetto da lui delegato. Fino al 30 aprile 2016 le utenze “codice ditta” e “legale rappresentante azienda” coesistono. Dal 1° maggio 2016, gli utenti che non hanno attivato le credenziali dispositive del “legale rappresentante azienda” potranno utilizzare ancora l’utenza “codice ditta” solo per accedere al servizio online “Variazione legale rappresentante”. Dal 1° settembre 2016 saranno disattivate tutte le utenze generiche “codice ditta” e, pertanto, non sarà possibile accedere ai servizi on line con queste utenze. In tal caso per dotarsi di credenziali dispositive i legali rappresentanti devono richiedere la registrazione al ruolo di “Cittadino con credenziali dispositive”. Fonte:inail.it
  • 9. Pubblicata la Circolare Inps n.197/2015 con la nuova disciplina delle integrazioni salariali ordinarie. L'Inps, con la circolare n. 197 del 02/12/2015 attuativa delle disposizioni contenute nel Titolo I del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 riguardanti le norme generali per le forme di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS) nonché la normativa specifica in materia di integrazione salariale ordinaria, chiarisce alcune aspetti che riportiamo di seguito: Anzianità di effettivo lavoro In analogia con quanto già disposto dalla legge n 223/91, la circolare precisa che sono compresi al fine del computo dei 90 giorni di lavoro effettivo come requisito per avere diritto alle integrazioni salariali sia ordinaria che straordinaria i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e i periodi di maternità obbligatoria. Si precisa anche che l’esonero dal requisito dei 90 giorni di anzianità previsto dal Dlgs 148 per l’ integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale si intende esteso anche alle imprese industriali dell’edilizia e affini e alle imprese industriali di escavazione e lavorazione di materiali lapidei. Tale chiarimento accoglie quanto da noi chiesto per evitare i problemi che l’applicazione del requisito di cui sopra avrebbe creato nel settore edile. Resta tuttavia aperta la questione delle aziende edili artigiane. La CISL ha chiesto una modifica legislativa, possibilmente già nella prossima Legge di Stabilità, che estenda tale esonero anche al settore dell’edilizia artigiana, per il quale non era possibile, stante la normativa vigente, intervenire in via interpretativa con una circolare. Nozione di Unità produttiva La circolare chiarisce il concetto di unità produttiva identificandola con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Nel citare 5 sentenze della Corte di Cassazione la circolare rende esplicito che l’unità produttiva deve essere, dunque, funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il
  • 10. ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale. Precisa, inoltre che non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione dell’unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve periodo e/o per l’installazione di impianti. Sarà cura dei datori di lavoro verificare ed eventualmente aggiornare il censimento delle proprie unità produttive e dei lavoratori distribuite presso le stesse. In fase di prima applicazione, in attesa della completa implementazione delle modifiche, ai fini della istruttoria delle nuove istanze si considerano Unità produttive quelle dichiarate dall’azienda nella domanda di concessione della CIG. Il parametro di riferimento dell’unità produttiva è importante: • per definire il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni; • per calcolare, con riferimento alla CIGO, i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell’ammortizzatore sociale (limite del quinquennio mobile, limite delle 52 settimane nel biennio, limite di un terzo delle ore lavorabili); • per definire, in base ai suddetti limiti temporali, l’incremento del contributo addizionale; • per radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze. Contributo addizionale obbligatorio La circolare in oggetto ribadisce quanto già chiarito dalla circolare ministeriale n. 24 del 05/10/2015 in merito al contributo addizionale, dal quale sono esonerate: - le imprese che richiedono la Cigo per eventi oggettivamente non evitabili, - le imprese sottoposte a procedure concorsuali, come già previsto dall’art.8, comma 8-bis L.160/1998, incluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accederanno, dal 1 gennaio 2016, al trattamento di CIGS per le causali previste dal DLgs. 148, - le imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all’art.7 co.10-ter della L.236/93 (intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese commissariate in base al decreto legge 30.01.79 n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 03.04.79, n. 95 ). E’ rinviata a successiva circolare la disciplina riguardante le modalità applicative e il regime di calcolo del contributo addizionale anche con riguardo alla sua decorrenza e, per quanto concerne la contribuzione ordinaria di finanziamento
  • 11. della cassa integrazione ordinaria, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Condizionalità e politiche attive del lavoro La circolare recepisce quanto stabilito dal Dlgs 150/15 sulle politiche attive, circa gli obblighi dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali con sospensione o riduzione di orario superiore al 50% in 12 mesi, i quali dovranno essere convocati dai centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato. La circolare chiarisce inoltre che il lavoratore decade dal diritto all’integrazione salariale qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa: a tal riguardo restano in vigore i chiarimenti forniti con circ. n. 75/2007 e n. 57/2014 riferiti all’abrogata disciplina (art. 8 co. 5, L. 160/88) il cui contenuto è stato, recepito nell’art. 8, comma 3, del decreto. Ai fini di tale comunicazione valgono le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro (v. circ. n. 57/2014 citata), comprese le comunicazioni a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, valide quindi anch’esse ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione dello svolgimento di altra attività lavorativa durante le integrazioni salariali. Decorrenza nuova disciplina CIGO Il principio generale, introdotto dall’art. 44, comma 1 del decreto legislativo in esame, comporta che la nuova disciplina si applica a tutte le domande di CIGO presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di questa data. In queste ultime ipotesi, la circolare chiarisce che non è comunque richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni e le modalità di presentazione della domanda rimangono regolate dalla precedente disciplina. Continuano invece ad applicarsi le disposizioni della preesistente disciplina riguardo i trattamenti già richiesti antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo, anche con riferimento ai periodi di CIGO successivi a tale data. Durata CIGO Riguardo alla durata, il Dlgs 148 conferma la preesistente disciplina normativa, ovvero il limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile. Ai fini del computo del suddetto limite temporale (52 settimane) si tiene conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015, non essendo modificata la disciplina
  • 12. di riferimento relativa al biennio mobile di integrazioni salariali ordinarie. Ai suddetti fini si applica la circolare n. 58 del 28/04/2009 che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni. Come in passato, l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo in argomento prevede, per le imprese elencate dall’art. 10, lett. da a) a l), che gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono computati nel predetto computo delle 52 settimane nel biennio. Per il carattere speciale di questa regola di computo relativa esclusivamente ai limiti di fruizione della CIGO, la stessa non è estesa alla valutazione del limite complessivo delle integrazioni salariali dei 24 mesi nel quinquennio mobile. Sempre l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo prevede una eccezione di questa regola di computo relativamente alle imprese di cui all’articolo 10, lettere m), n), ed o) del decreto stesso, vale a dire le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione): per queste imprese si computano nel limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile anche gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili. La circolare precisa che la caratteristica di “evento oggettivamente non evitabile” è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Decorrenza delle nuove disposizioni Ai soli fini della presentazione della domanda per la CIGO, la circolare chiarisce che per le domande riguardanti eventi di riduzione o sospensione dell’ attività lavorativa intervenuti dal 24 settembre (giorno di entrata in vigore del decreto attuativo) al 2 dicembre (data di pubblicazione della circolare INPS in materia), il requisito di 15 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare. Fonte:inps.it – cisl.it