Certificazione Energetica degli
    Edifici: Normativa e Procedure
    Relatore Ing. Felicetto Massa
1   Dottorando
    Università Degli Studi di Cassino
Indice



2    Motivi dell’efficienza energetica
     Direttiva 2002/91/CE
     Normativa Nazionale
     Adempimenti nel caso di realizzazione e
      progettazione dei nuovi edifici
     Normativa
     CASO PRATICO DI CERTIFICAZIONE
I MOTIVI DELL’EFFICIENZA
               ENERGETICA


3    Le principali cause dell’effetto serra sono le
      emissioni di CO2. Queste provengono
      principalmente dalla combustione di materiali
      fossili. La conservazione dell’energia deve
      essere il compito principale di ogni strategia
      di controllo del surriscaldamento del pianeta.
     L’Unione Europea si è impegnata a ridurre le
      emissioni annuali di CO2 di circa 300 milioni
      di tonnellate, entro il 2020, adottando misure
      di risparmio energetico nell’edilizia
      residenziale e non residenziale.
DIRETTIVA 2002/91/CE:SINTESI
    La direttiva comprende quattro elementi principali:

     una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico integrato
        degli edifici;
4      i requisiti minimi sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione
        e degli edifici già esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni;
       i sistemi di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti e
        l'esposizione negli edifici pubblici degli attestati di rendimento energetico e di
        altre informazioni pertinenti. Gli attestati devono essere stati rilasciati nel
        corso degli ultimi cinque anni;
       l'ispezione periodica delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria
        condizionata negli edifici e la valutazione degli impianti di riscaldamento
        dotati di caldaie installate da oltre 15 anni.
       La metodologia comune di calcolo dovrebbe tenere conto di tutti gli elementi
        che concorrono a determinare l'efficienza energetica, e non più soltanto
        della qualità dell'isolamento termico dell'edificio. Tale impostazione integrata
        dovrebbe tenere conto di fattori quali gli impianti di riscaldamento e di
        raffreddamento, gli impianti di illuminazione, la posizione e l'orientazione
        dell'edificio, il recupero del calore ecc.
       Le norme minime per gli edifici sono calcolate sulla base della metodologia
        di cui sopra. Gli Stati membri sono tenuti a stabilire le norme minime.
DIRETTIVA 2002/91/CE:CAMPO
                       DI APPLICAZIONE
     La direttiva riguarda il settore residenziale e quello terziario (uffici, edifici
      pubblici ecc.); alcuni edifici sono però esclusi dal campo di applicazione
      delle disposizioni relative alla certificazione, per esempio gli edifici storici, i
5     siti industriali ecc. La direttiva tratta tutti gli aspetti dell'efficienza energetica
      degli edifici per affrontare questa problematica con una vera visione
      d'insieme.
     La direttiva non contiene provvedimenti per gli impianti mobili (come ad
      esempio gli elettrodomestici). Nell'ambito del piano d'azione sull'efficienza
      energetica sono già stati adottati o sono previsti provvedimenti
      sull'etichettatura e il rendimento minimo obbligatorio.
DIRETTIVA 2002/91/CE:
                      ATTESTATI NORME MINIME E
                      CONTROLLI
     All'atto della costruzione, della compravendita o della locazione di un edificio
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      deve essere disponibile l'attestato di rendimento energetico.
      La direttiva si concentra in particolare sulla locazione per garantire che il
      proprietario, che di norma non paga le spese per il consumo energetico,
      adotti i provvedimenti necessari.
     Essa prevede tuttavia anche che i locatari siano messi in condizione di
      regolare il consumo di calore e acqua calda se tali misure sono
      economicamente convenienti.
     Gli Stati membri sono responsabili dell'elaborazione delle norme minime e
      sono tenuti a garantire che la certificazione e il controllo degli edifici siano
      effettuati da personale qualificato e indipendente.
     La Commissione, assistita da un comitato, è responsabile dell'adeguamento
      dell'allegato al progresso tecnico. L'allegato contiene gli elementi da
      prendere in considerazione nel calcolo del rendimento energetico degli
      edifici e le prescrizioni relative al controllo delle caldaie e degli impianti
      centralizzati di aria condizionata.
NORMATIVA NAZIONALE

     Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
      "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
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      rendimento energetico nell'edilizia“
     Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.
      311 "Disposizioni correttive ed integrative al
      decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
      attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
      rendimento energetico nell'edilizia“
     Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115
      "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
      all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
      energetici e abrogazione della direttiva
      93/76/CEE"
Art. 4 D.Lgs 192/05
    Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e
    requisiti della prestazione energetica
       1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
        decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
8      a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
        contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui
        all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della
        destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione,
        l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per
        la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua
        calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per
        l'illuminazione artificiale degli edifici;
       b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e
        convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
        ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i
        requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
        tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso
        degli edifici;
       c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
        qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la
        certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
        climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in
        funzione dei progressi della tecnica.
I PRIMI 3 DECRETI ATTUATIVI

    1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
       REPUBBLICA 2 aprile 2009 , n. 59 “Regolamento
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       di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e
       b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
       concernente attuazione della direttiva
       2002/91/CE sul rendimento energetico in
       edilizia.”
    2. Decreto 26 Giugno 2009 “Linee guida nazionali
       per la certificazione energetica degli edifici”;
    3. DA EMANARE
       A breve un'altro regolamento definirà infine nelle
       prossime settimane le figure dei certificatori
       energetici (ingegneri, architetti, professionisti)
       abilitati al rilascio delle certificazioni.
 Regolamento e Linee Guida Definito dal D.P.R. 59/09, in
       vigore dal 25/06/09, il regolamento stilato secondo l’Art.
10     4, c. 1, l. a) e b) del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., confermano i
       controlli previsti dal regime transitorio del D.Lgs. 311/06,
       con poche variazioni ed alcune novità; mentre le linee
       guida nazionali per la certificazione energetica degli
       edifici (D.M. 26 giugno 2009 – GU 158/09) definiscono,
       oltre ai metodi di calcolo da adottare, le tabelle di
       classificazione nazionale per climatizzazione invernale e
       produzione di acqua calda sanitaria, ed i modelli per la
       redazione degli attestati di qualificazione e certificazione
       e alla procedura di calcolo semplificata.
QUADRO LEGISLATIVO



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QUADRO LEGISLATIVO:DPR
                    59/09
         Il decreto ha la finalità di promuovere un’applicazione
         “omogenea, coordinata e immediatamente operativa”
         delle norme per l’efficienza energetica sul territorio
12
         nazionale. E definisce le metodologie, i criteri e i
         requisiti minimi di edifici e impianti relativamente alla:
        climatizzazione invernale (è mantenuto l’assetto del
         DLgs 192/05)
        preparazione di acqua calda per usi sanitari
         (sull’argomento in realtà non si chiarisce il ruolo
         dell’obbligo delle fonti rinnovabili)
        climatizzazione estiva (la principale novità rispetto al
         DLgs 192/05)
        illuminazione artificiale di edifici del terziario (anche se
         poi nel testo del decreto non se ne parla)
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
                ENERGETICA
      Le disposizioni contenute nelle Linee Guida si
       applicano alle Regioni e Province autonome che non
13     hanno adottato propri strumenti di certificazione
       energetica degli edifici e rimarranno efficaci fino
       all'emanazione di strumenti attuativi regionali di
       certificazione energetica.
      Tutte le Regioni e le Province autonome che invece
       si sono già dotati di strumenti per la certificazione
       energetica dovranno assicurare un graduale
       ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione
       alle Linee guida nazionali.
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
                        ENERGETICA
     Gli allegati al decreto riportano rispettivamente:
      Allegato A - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
      Allegato 1 - Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici
         non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua
14
         calda sanitaria;
      Allegato 2 - Schema di procedura semplificata per la determinazione
         dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
         dell'edificio;
      Allegato 3 - Tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle
         prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi
         energetici da valutare ai fini della certificazione energetica;
      Allegato 4 - Sistema di classificazione concernente la climatizzazione
         invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria;
      Allegato 5 - Schema di attestato di qualificazione energetica per edifici
         residenziali;
      Allegato 6 - Schema di attestato di certificazione energetica per edifici
         residenziali;
      Allegato 7 - Schema di attestato di certificazione energetica per edifici non
         residenziali;
      Allegato B – Norme tecniche di riferimento.
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
                  ENERGETICA
      Attestato di Certificazione Energetica
       L'attestato di certificazione energetica avrà una validità
15
       massima di dieci anni, confermata solo se sono
       rispettate le prescrizioni normative che riguardano le
       operazioni di controllo di efficienza energetica, degli
       impianti di climatizzazione asserviti agli edifici.
       Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni
       l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre
       dell'anno successivo a quello in cui è prevista la
       prima scadenza non rispettata per le predette
       operazioni di controllo di efficienza energetica.
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
                    ENERGETICA
      Attestato di Certificazione Energetica


16     All'attestato di certificazione energetica devono essere
       allegati i libretti di impianto o di centrale.

       L'attestato di certificazione energetica DEVE essere
       aggiornato a seguito di:
           interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25%
            della superficie esterna dell'immobile;
           installazione di sistemi di produzione con rendimenti più
            alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti;
           interventi che, fermo restando il rispetto delle norme
            vigenti, possano ridurre la prestazione energetica
            dell'edificio.
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
                  ENERGETICA
      L'Allegato 6 al decreto precisa che l'attestato di
       certificazione energetica deve contenere
17     l'informazione sintetica in termine di classe
       energetica globale (definita nell'Allegato 4) per la
       climatizzazione invernale e per la produzione di
       acqua calda sanitaria.
       La rappresentazione grafica globale delle prestazioni
       energetiche (tachimetro) e della classificazione
       energetica è identificata come sommatoria delle
       prestazioni parziali relative alla climatizzazione
       invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria.

       Le Linee guida stabiliscono che per gli edifici
       residenziali la certificazione energetica riguarda il
       singolo appartamento, indipendentemente dal fatto
       che l'impianto sia centralizzato o individuale.
METODO DI CALCOLO

      Metodi di calcolo
       Nessuna particolare novità per il calcolo della
18     prestazione energetica degli edifici, con la
       conferma delle norme UNI TS 11300, parte 1
       e 2, per il metodo calcolato di progetto.
       Per la certificazione degli edifici esistenti è
       stato introdotto un metodo di calcolo "da
       rilievo o standard", di riferimento, che
       prevede tre diverse modalità di approccio.
Energia per il riscaldamento
                        Bilancio energetico dell’edificio
      La procedura di calcolo definisce dapprima quello che è il fabbisogno di
                                                                                     QH,tr   energia
19        energia dell’involucro per la climatizzazione invernale (QH,nd)
                                                                                             dispersa per
                                                         Perdite per                         trasmissione
                                                        trasmissione                 QH,ve   energia
                                                    attraverso elementi                      dispersa per
                                                     opachi inclinati                        ventilazione
                                  Apporti                                            QInt    apporti gratuiti
Apporti solari
                                  interni                                                    interni
                                                          Perdite per ventilazione   QSol    apporti gratuiti
   Perdite per                                                                               solari
                                                         Perdite per trasmissione
  trasmissione                                            attraverso gli elementi    H,gn   fattore
    attraverso                                                  trasparenti                  correttivo
elementi opachi
     verticali
                    Perdite per trasmissione
                     attraverso gli elementi
                       opachi orizzontali

                                                                                                           19
UNI/TS 11300-2
     Rendimento impiantistici
                                                   Qhvs          Qhvs
                                  Qp , H                      
20
                                             rg e d   gn  g , H

                             c


                  e                            e

                                           d



                       gn




                                                                   20
METODO DI CALCOLO
       La Certificazione Energetica degli edifici
       esistenti può essere rilasciata:
21
      Per gli edifici esistenti di qualsiasi dimensione e
       con qualsiasi destinazione d'uso secondo le
       Norme UNI/TS 11300: il certificatore può rifarsi a dati
       ricavati da analisi in loco o da tabelle delle stratigrafie
       delle UNI/TS
      SOLO per gli edifici residenziali esistenti di
       superficie inferiore a 3000 metri quadri, in
       alterativa, secondo il metodo di calcolo DOCET,
       predisposto da CNR ed ENEA
      SOLO per gli edifici residenziali esistenti di
       superficie inferiore a 1000 metri quadri, ancora,
       secondo il metodo semplificato riportato nell'allegato
       2 alle linee guida
FASE DI AVVIO

      Nella fase di avvio, l'indice di prestazione
       considera solamente la climatizzazione
22     invernale e la preparazione dell'acqua calda
       sanitaria, mentre per la climatizzazione estiva si
       fa riferimento ad una valutazione qualitativa
       dell'involucro. Successivamente, si terrà conto
       anche dell'indice di prestazione energetica per
       l'illuminazione degli ambienti.
      Soggetti abilitati alla certificazione
       Per quanto concerne i soggetti abilitati alla
       certificazione energetica, in attesa dell'apposito
       regolamento, trova applicazione, in via
       transitoria, l'allegato III al d.lgs 115/2008.
TIPI DI INTERVENTO



23
EDIFICIO DI NUOVA
     COSTRUZIONE


24
EDIFICIO DI NUOVA
     COSTRUZIONE


25
EDIFICIO DI NUOVA
     COSTRUZIONE


26
EDIFICIO DI NUOVA
     COSTRUZIONE


27
EDIFICIO DI NUOVA
     COSTRUZIONE


28
EDIFICIO DI NUOVA
     COSTRUZIONE


29
30




EDIFICIO DI
NUOVA
COSTRUZIONE
EDIFICIO DI NUOVA
     COSTRUZIONE


31
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
     ENERGETICA:AQE


32
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
     ENERGETICA:AQE


33
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
     ENERGETICA:ACE


34
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
     ENERGETICA:ACE


35
CASO DI STUDIO



36



     APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO
     IN VILLETTA TRIFAMILIARE
     Calcolo Fabbisogno Energetico
     Globale ACS+ Riscaldamento
Importante


     Data della richiesta del
37   permesso a costruire:
     Maggio 2006
Caso Pratico Appartamento al primo piano in
                    Villa Trifamiliare
      Trasmittanza parete
         esterna verificata
        Trasmittanza verso vicini
38       non rispettata
        Ponte Termico non
         Corretto
        Radiatori a Bassa
         Temperatura;
        Tubazioni isolate ed
         interne all’isolamento;
        Valvole Termostatiche;
        Caldaia ad alto
         rendimento;
                                                           38
PARETE ESTERNA



39
PARETE SOTTOFINESTRA



40
PARETE FITTIZIA PILASTRO



41
Verifica Correzione ponte
                          Termico


42
     Trasmittanza corrente, a ponte termico corretto, media



      UParete Fittizia< 1.15 Ucorrente      IL PONTE TERMICO E’ CORRETTO


      U UParete Fittizia > 1.15 Ucorrente


     occorre confrontare con il limite la trasmittanza MEDIA della “parete”

                    UFittizia  UCorrente 0,752  0,364
         U%                                           106%
                          UCorrente           0,364
CORREZIONE PONTI TERMICI
                            influenza delle aree
                                              Pilastri 0,30 x 0,30


43                                                                              1,1


                                                   H= 2,7 m
                                                                                2,1




                                                       6
       A Corrente  UCorrente  AFittizia  UFittizia 1  2,7  0,364  0,3  2,7  0,762
                                                       ,10
Um                                                                                       0,57
                       A Corrente                                 1  2,7
                                                                   ,10
I PONTI TERMICI SECONDO IL 311
      il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture
       opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il
       volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non
44     dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o
       uguale a quello riportato nella tabella 2 al punto 2
       dell’allegato C al presente decreto in funzione della fascia
       climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse
       risultare corretto o qualora la progettazione dell’involucro edilizio
       non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della
       trasmittanza termica riportati nella tabella 2 al punto 2
       dell’allegato C al presente decreto devono essere rispettati
       dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte
       termico).
      Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero
       previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore
       (sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i
       limiti previsti nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al
       presente decreto con riferimento alla superficie totale di
       calcolo.
SOLAIO INTERPIANO


            Maggiore di 0,8 W/m2K

45
SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO




46
FABBISOGNO ENERGETICO
                                 EPi




47




                             42,11 kWh/m2a

                                AL 2010
CLASSI
     ENERGETICHE
     SECONDO LE LINEE
     GUIDA
     COMMENTO AL
48   FABBISOGNO PER LA
     CLIMATIZZAZIONE
     INVERNALE




                        CLASSE C
                            Per
                 P ERCHE’ 38,52 kWh/m2a
                             è
       COMPRESO TRA 42,11 E (42,11 x 0,75)=31,58 kWh/m2a
COMMENTO AL FABBISOGNO DI ACS




49




                       CLASSE E
     ATTESO PERCHE’ NON E’ INSTALLATO IL SISTEMA DI
         PRODUZIONE DI ACS DA SOLARE TERMICO
COMMENTO AL FABBISOGNO GLOBALE




50




                         CLASSE Cgl
      PERCHE IL LIMITE SUPERIORE DELLA CLASSE E’
     60,11 kWh/m2a ed il valore ottenuto è 59,91 kWh/m2a
CONCLUSIONI
51
DOMANDE A CUI DARE UNA RISPOSTA

      Rimangono sicuramente da chiarire una
52     serie di aspetti:
      gli uffici regionali preposti alla ricezione degli
       ACE
      la definizione del fabbisogno per il
       raffrescamento e per l'illuminazione
       (quest'ultima, però, riguarda gli immobili non
       residenziali, gli alloggi propriamente detti)
      Elevati costi di Consulenza Energetica
      Non sarebbe meglio che i soggetti
       certificatori siano estranei alla proprietà?
Grazie per l’attenzione !!            f.massa@unicas.it



                                             SIAMO QUASI ALLA FINE
53                                           DELL’OPERA DI ATTUAZIONE
                                             DELLA CERTIFICAZIONE
                                             ENERGETICA…

                                             MA IL BENESSERE DELL’UOMO
                                             NON DIPENDE SOLO DALLE
                                             CONDIZIONI TERMICHE E DI
                                             UMIDITA’???



     Dal mese di marzo 2008, il gruppo di lavoro 5 “Classificazione acustica
     degli edifici” operante nella sottocommissione “Acustica in edilizia”,
     organo misto tra le commissioni UNI “Acustica e Vibrazioni” e “Prodotti,
     processi e sistemi per l’organismo edilizio”, sta elaborando un progetto
     congiunto con titolo “Acustica - Classificazione acustica degli
     edifici”
                                                                                53

Certificazione Energetica degli Edifici: Normativa e Procedure

  • 1.
    Certificazione Energetica degli Edifici: Normativa e Procedure Relatore Ing. Felicetto Massa 1 Dottorando Università Degli Studi di Cassino
  • 2.
    Indice 2  Motivi dell’efficienza energetica  Direttiva 2002/91/CE  Normativa Nazionale  Adempimenti nel caso di realizzazione e progettazione dei nuovi edifici  Normativa  CASO PRATICO DI CERTIFICAZIONE
  • 3.
    I MOTIVI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 3  Le principali cause dell’effetto serra sono le emissioni di CO2. Queste provengono principalmente dalla combustione di materiali fossili. La conservazione dell’energia deve essere il compito principale di ogni strategia di controllo del surriscaldamento del pianeta.  L’Unione Europea si è impegnata a ridurre le emissioni annuali di CO2 di circa 300 milioni di tonnellate, entro il 2020, adottando misure di risparmio energetico nell’edilizia residenziale e non residenziale.
  • 4.
    DIRETTIVA 2002/91/CE:SINTESI La direttiva comprende quattro elementi principali:  una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici; 4  i requisiti minimi sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e degli edifici già esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni;  i sistemi di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti e l'esposizione negli edifici pubblici degli attestati di rendimento energetico e di altre informazioni pertinenti. Gli attestati devono essere stati rilasciati nel corso degli ultimi cinque anni;  l'ispezione periodica delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria condizionata negli edifici e la valutazione degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie installate da oltre 15 anni.  La metodologia comune di calcolo dovrebbe tenere conto di tutti gli elementi che concorrono a determinare l'efficienza energetica, e non più soltanto della qualità dell'isolamento termico dell'edificio. Tale impostazione integrata dovrebbe tenere conto di fattori quali gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento, gli impianti di illuminazione, la posizione e l'orientazione dell'edificio, il recupero del calore ecc.  Le norme minime per gli edifici sono calcolate sulla base della metodologia di cui sopra. Gli Stati membri sono tenuti a stabilire le norme minime.
  • 5.
    DIRETTIVA 2002/91/CE:CAMPO DI APPLICAZIONE  La direttiva riguarda il settore residenziale e quello terziario (uffici, edifici pubblici ecc.); alcuni edifici sono però esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni relative alla certificazione, per esempio gli edifici storici, i 5 siti industriali ecc. La direttiva tratta tutti gli aspetti dell'efficienza energetica degli edifici per affrontare questa problematica con una vera visione d'insieme.  La direttiva non contiene provvedimenti per gli impianti mobili (come ad esempio gli elettrodomestici). Nell'ambito del piano d'azione sull'efficienza energetica sono già stati adottati o sono previsti provvedimenti sull'etichettatura e il rendimento minimo obbligatorio.
  • 6.
    DIRETTIVA 2002/91/CE: ATTESTATI NORME MINIME E CONTROLLI  All'atto della costruzione, della compravendita o della locazione di un edificio 6 deve essere disponibile l'attestato di rendimento energetico. La direttiva si concentra in particolare sulla locazione per garantire che il proprietario, che di norma non paga le spese per il consumo energetico, adotti i provvedimenti necessari.  Essa prevede tuttavia anche che i locatari siano messi in condizione di regolare il consumo di calore e acqua calda se tali misure sono economicamente convenienti.  Gli Stati membri sono responsabili dell'elaborazione delle norme minime e sono tenuti a garantire che la certificazione e il controllo degli edifici siano effettuati da personale qualificato e indipendente.  La Commissione, assistita da un comitato, è responsabile dell'adeguamento dell'allegato al progresso tecnico. L'allegato contiene gli elementi da prendere in considerazione nel calcolo del rendimento energetico degli edifici e le prescrizioni relative al controllo delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria condizionata.
  • 7.
    NORMATIVA NAZIONALE  Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 7 rendimento energetico nell'edilizia“  Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia“  Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"
  • 8.
    Art. 4 D.Lgs192/05 Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti: 8  a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;  b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;  c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.
  • 9.
    I PRIMI 3DECRETI ATTUATIVI 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009 , n. 59 “Regolamento 9 di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.” 2. Decreto 26 Giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”; 3. DA EMANARE A breve un'altro regolamento definirà infine nelle prossime settimane le figure dei certificatori energetici (ingegneri, architetti, professionisti) abilitati al rilascio delle certificazioni.
  • 10.
     Regolamento eLinee Guida Definito dal D.P.R. 59/09, in vigore dal 25/06/09, il regolamento stilato secondo l’Art. 10 4, c. 1, l. a) e b) del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., confermano i controlli previsti dal regime transitorio del D.Lgs. 311/06, con poche variazioni ed alcune novità; mentre le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26 giugno 2009 – GU 158/09) definiscono, oltre ai metodi di calcolo da adottare, le tabelle di classificazione nazionale per climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, ed i modelli per la redazione degli attestati di qualificazione e certificazione e alla procedura di calcolo semplificata.
  • 11.
  • 12.
    QUADRO LEGISLATIVO:DPR 59/09 Il decreto ha la finalità di promuovere un’applicazione “omogenea, coordinata e immediatamente operativa” delle norme per l’efficienza energetica sul territorio 12 nazionale. E definisce le metodologie, i criteri e i requisiti minimi di edifici e impianti relativamente alla:  climatizzazione invernale (è mantenuto l’assetto del DLgs 192/05)  preparazione di acqua calda per usi sanitari (sull’argomento in realtà non si chiarisce il ruolo dell’obbligo delle fonti rinnovabili)  climatizzazione estiva (la principale novità rispetto al DLgs 192/05)  illuminazione artificiale di edifici del terziario (anche se poi nel testo del decreto non se ne parla)
  • 13.
    LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA  Le disposizioni contenute nelle Linee Guida si applicano alle Regioni e Province autonome che non 13 hanno adottato propri strumenti di certificazione energetica degli edifici e rimarranno efficaci fino all'emanazione di strumenti attuativi regionali di certificazione energetica.  Tutte le Regioni e le Province autonome che invece si sono già dotati di strumenti per la certificazione energetica dovranno assicurare un graduale ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione alle Linee guida nazionali.
  • 14.
    LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA Gli allegati al decreto riportano rispettivamente:  Allegato A - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;  Allegato 1 - Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua 14 calda sanitaria;  Allegato 2 - Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio;  Allegato 3 - Tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica;  Allegato 4 - Sistema di classificazione concernente la climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria;  Allegato 5 - Schema di attestato di qualificazione energetica per edifici residenziali;  Allegato 6 - Schema di attestato di certificazione energetica per edifici residenziali;  Allegato 7 - Schema di attestato di certificazione energetica per edifici non residenziali;  Allegato B – Norme tecniche di riferimento.
  • 15.
    LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA  Attestato di Certificazione Energetica L'attestato di certificazione energetica avrà una validità 15 massima di dieci anni, confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative che riguardano le operazioni di controllo di efficienza energetica, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
  • 16.
    LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA  Attestato di Certificazione Energetica 16 All'attestato di certificazione energetica devono essere allegati i libretti di impianto o di centrale. L'attestato di certificazione energetica DEVE essere aggiornato a seguito di:  interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;  installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti;  interventi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possano ridurre la prestazione energetica dell'edificio.
  • 17.
    LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA  L'Allegato 6 al decreto precisa che l'attestato di certificazione energetica deve contenere 17 l'informazione sintetica in termine di classe energetica globale (definita nell'Allegato 4) per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. La rappresentazione grafica globale delle prestazioni energetiche (tachimetro) e della classificazione energetica è identificata come sommatoria delle prestazioni parziali relative alla climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria. Le Linee guida stabiliscono che per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento, indipendentemente dal fatto che l'impianto sia centralizzato o individuale.
  • 18.
    METODO DI CALCOLO  Metodi di calcolo Nessuna particolare novità per il calcolo della 18 prestazione energetica degli edifici, con la conferma delle norme UNI TS 11300, parte 1 e 2, per il metodo calcolato di progetto. Per la certificazione degli edifici esistenti è stato introdotto un metodo di calcolo "da rilievo o standard", di riferimento, che prevede tre diverse modalità di approccio.
  • 19.
    Energia per ilriscaldamento Bilancio energetico dell’edificio La procedura di calcolo definisce dapprima quello che è il fabbisogno di QH,tr energia 19 energia dell’involucro per la climatizzazione invernale (QH,nd) dispersa per Perdite per trasmissione trasmissione QH,ve energia attraverso elementi dispersa per opachi inclinati ventilazione Apporti QInt apporti gratuiti Apporti solari interni interni Perdite per ventilazione QSol apporti gratuiti Perdite per solari Perdite per trasmissione trasmissione attraverso gli elementi H,gn fattore attraverso trasparenti correttivo elementi opachi verticali Perdite per trasmissione attraverso gli elementi opachi orizzontali 19
  • 20.
    UNI/TS 11300-2 Rendimento impiantistici Qhvs Qhvs Qp , H   20 rg e d   gn  g , H c e e d gn 20
  • 21.
    METODO DI CALCOLO La Certificazione Energetica degli edifici esistenti può essere rilasciata: 21  Per gli edifici esistenti di qualsiasi dimensione e con qualsiasi destinazione d'uso secondo le Norme UNI/TS 11300: il certificatore può rifarsi a dati ricavati da analisi in loco o da tabelle delle stratigrafie delle UNI/TS  SOLO per gli edifici residenziali esistenti di superficie inferiore a 3000 metri quadri, in alterativa, secondo il metodo di calcolo DOCET, predisposto da CNR ed ENEA  SOLO per gli edifici residenziali esistenti di superficie inferiore a 1000 metri quadri, ancora, secondo il metodo semplificato riportato nell'allegato 2 alle linee guida
  • 22.
    FASE DI AVVIO  Nella fase di avvio, l'indice di prestazione considera solamente la climatizzazione 22 invernale e la preparazione dell'acqua calda sanitaria, mentre per la climatizzazione estiva si fa riferimento ad una valutazione qualitativa dell'involucro. Successivamente, si terrà conto anche dell'indice di prestazione energetica per l'illuminazione degli ambienti.  Soggetti abilitati alla certificazione Per quanto concerne i soggetti abilitati alla certificazione energetica, in attesa dell'apposito regolamento, trova applicazione, in via transitoria, l'allegato III al d.lgs 115/2008.
  • 23.
  • 24.
    EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE 24
  • 25.
    EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE 25
  • 26.
    EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE 26
  • 27.
    EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE 27
  • 28.
    EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE 28
  • 29.
    EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE 29
  • 30.
  • 31.
    EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE 31
  • 32.
    LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA:AQE 32
  • 33.
    LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA:AQE 33
  • 34.
    LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA:ACE 34
  • 35.
    LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA:ACE 35
  • 36.
    CASO DI STUDIO 36 APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO IN VILLETTA TRIFAMILIARE Calcolo Fabbisogno Energetico Globale ACS+ Riscaldamento
  • 37.
    Importante Data della richiesta del 37 permesso a costruire: Maggio 2006
  • 38.
    Caso Pratico Appartamentoal primo piano in Villa Trifamiliare  Trasmittanza parete esterna verificata  Trasmittanza verso vicini 38 non rispettata  Ponte Termico non Corretto  Radiatori a Bassa Temperatura;  Tubazioni isolate ed interne all’isolamento;  Valvole Termostatiche;  Caldaia ad alto rendimento; 38
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
    Verifica Correzione ponte Termico 42 Trasmittanza corrente, a ponte termico corretto, media  UParete Fittizia< 1.15 Ucorrente IL PONTE TERMICO E’ CORRETTO  U UParete Fittizia > 1.15 Ucorrente occorre confrontare con il limite la trasmittanza MEDIA della “parete” UFittizia  UCorrente 0,752  0,364 U%    106% UCorrente 0,364
  • 43.
    CORREZIONE PONTI TERMICI influenza delle aree Pilastri 0,30 x 0,30 43 1,1 H= 2,7 m 2,1 6 A Corrente  UCorrente  AFittizia  UFittizia 1  2,7  0,364  0,3  2,7  0,762 ,10 Um    0,57 A Corrente 1  2,7 ,10
  • 44.
    I PONTI TERMICISECONDO IL 311  il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non 44 dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell’involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al presente decreto devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico).  Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al presente decreto con riferimento alla superficie totale di calcolo.
  • 45.
    SOLAIO INTERPIANO Maggiore di 0,8 W/m2K 45
  • 46.
  • 47.
    FABBISOGNO ENERGETICO EPi 47 42,11 kWh/m2a AL 2010
  • 48.
    CLASSI ENERGETICHE SECONDO LE LINEE GUIDA COMMENTO AL 48 FABBISOGNO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CLASSE C Per P ERCHE’ 38,52 kWh/m2a è COMPRESO TRA 42,11 E (42,11 x 0,75)=31,58 kWh/m2a
  • 49.
    COMMENTO AL FABBISOGNODI ACS 49 CLASSE E ATTESO PERCHE’ NON E’ INSTALLATO IL SISTEMA DI PRODUZIONE DI ACS DA SOLARE TERMICO
  • 50.
    COMMENTO AL FABBISOGNOGLOBALE 50 CLASSE Cgl PERCHE IL LIMITE SUPERIORE DELLA CLASSE E’ 60,11 kWh/m2a ed il valore ottenuto è 59,91 kWh/m2a
  • 51.
  • 52.
    DOMANDE A CUIDARE UNA RISPOSTA  Rimangono sicuramente da chiarire una 52 serie di aspetti:  gli uffici regionali preposti alla ricezione degli ACE  la definizione del fabbisogno per il raffrescamento e per l'illuminazione (quest'ultima, però, riguarda gli immobili non residenziali, gli alloggi propriamente detti)  Elevati costi di Consulenza Energetica  Non sarebbe meglio che i soggetti certificatori siano estranei alla proprietà?
  • 53.
    Grazie per l’attenzione!! f.massa@unicas.it SIAMO QUASI ALLA FINE 53 DELL’OPERA DI ATTUAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA… MA IL BENESSERE DELL’UOMO NON DIPENDE SOLO DALLE CONDIZIONI TERMICHE E DI UMIDITA’??? Dal mese di marzo 2008, il gruppo di lavoro 5 “Classificazione acustica degli edifici” operante nella sottocommissione “Acustica in edilizia”, organo misto tra le commissioni UNI “Acustica e Vibrazioni” e “Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio”, sta elaborando un progetto congiunto con titolo “Acustica - Classificazione acustica degli edifici” 53