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Studio PROSPERI S.n.c.
Sito: www.studioprosperi.eu
E-mail: info@studioprosperi.eu
Bresso 18/11/2016
D. Lgs 102/14 + D.Lgs 141/16 Legge dello stato di
recepimento direttiva UE
Obblighi di installazione di impianti di
contabilizzazione in tutti gli edifici dotati di impianto
centralizzato ENTRO il 31/12/2016
Obbligo di adozione di un criterio di riparto speciale
Criterio base 10200 (l’attuale con revisione 2015)
La UNI 10200 è la Norma tecnica
per la Progettazione degli impianti di
contabilizzazione
Ossia come effettuare il riparto dei costi del servizio
riscaldamento
Altro riferimento il Codice Civile
Criteri generali di riparto delle spese in condominio
Art. 1123 Art. 1124
Artt. 68 e 69 regolamento CC
Obblighi
• Riguarda tutti gli impianti centralizzati esistenti
• Obbligo di contabilizzazione e fatturazione
individuale dei consumi per riscaldamento, acqua
calda sanitaria e raffrescamento entro il 31/12/2016
• Nessuna proroga
• Obbligo di riferimento ai consumi effettivi
• Non sono ammessi coefficienti correttivi in
nessun caso
• Possibile metodo semplificato, sempre in base ai
consumi effettivi
• Sanzione a chi ripartisce i costi in modo difforme
Cosa è accaduto
• Obblighi d’installazione: – obblighi
sostanzialmente invariati – scadenza
31/12/2016 invariata – obbligo contatori per
singolo edificio in centrale termica
• Criterio di riparto – Criterio fondamentale:
UNI 10200… – … ma possibile in molti casi
criterio semplificato (?) Corretti molti errori e
refusi del testo iniziale Introdotta una mina
vagante nel criterio di riparto
A chi si applica
Definizioni:
• condominio edificio con almeno due unità
immobiliari, di proprietà in via esclusiva di
soggetti che sono anche comproprietari delle
parti comuni;
• edificio polifunzionale edificio destinato a scopi
diversi e occupato da almeno due soggetti che
devono ripartire tra loro la fattura dell'energia
acquistata;
Sono definizioni aggiunte nella legge italiana.
Non ci sono nella direttiva 2012/27/UE
Non cambia nulla con il D.Lgs 141/16
Art. 9
Misurazione e fatturazione dei consumi
energetici
Per favorire il contenimento dei consumi energetici
attraverso la contabilizzazione dei consumi
individuali di ciascuna unità immobiliare e la
suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi
delle medesime:
- qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la
fornitura di acqua calda ad un edificio o a
un condominio siano effettuati tramite
allacciamento ad una rete di
teleriscaldamento o tramite una fonte di
riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è
obbligatoria, l'installazione di un contatore di
fornitura alla rete o del punto di fornitura
dell'edificio o del condominio;
Art. 9
Misurazione e fatturazione dei consumi
energetici
a) Per favorire il contenimento dei consumi energetici
attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali di
ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in
base ai consumi effettivi delle medesime
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una
fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da
una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura
centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è
obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura
del proprietario, di sottocontatori per misurare l'effettivo
consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda
per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia
tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e
proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
L'efficienza in termini di costi può essere valutata con
riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN
15459.
Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei
suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in
termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi
energetici potenziali, devono essere riportati in apposita
relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
Tolto il riferimento ai «fornitori del servizio», l’obbligo è in capo
alla proprietà.
Ciò non consente a ciascun proprietario di arrangiarsi: il
progetto deve essere unitario. Sia l’impossibilità, sia la non
convenienza devono essere valutati da un tecnico In caso
di impossibilità o non convenienza si passa alla lettera c)
(indiretta)
Sostanzialmente non cambia nulla
rispetto al D.Lgs 102/14
Struttura tipica di un impianto centralizzato a zone con
contabilizzazione. Si predispone una derivazione per ogni zona. Su
ogni derivazione vanno installati: • Un conta calorie per misurare il
calore prelevato • Una valvola per poter comandare l’accensione
della zona (ad esempio, da cronotermostato)
c) nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia
tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi
e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali,
per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei
medesimi soggetti di cui alla lettera b), all’installazione di
sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del
calore individuali per quantificare il consumo di
calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante
posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o
degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto da
norme tecniche vigenti
salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non
efficiente in termini di costi con riferimento alla
metodologia indicata nella norma UNI EN 15459
In questo caso l’uso della UNI EN 15459 è
obbligatorio non si scappa.
Qui si fa riferimento agli impianti a colonne montanti o ad altri
casi in cui non sia possibile installare sottocontatori (contacalorie)
«se non è possibile o non conveniente la contabilizzazione
diretta, si ricorre all’indiretta + termoregolazione» da ribadire… il
riferimento obbligatorio è la 15459 (!)
Art. 9
Misurazione e fatturazione dei consumi
energetici
Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la
contabilizzazione dei consumi individuali di ciascuna unità immobiliare
..
d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da
teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di
riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle
spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il
raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni,
nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se
prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso
tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200.
Sono chiaramente affermati tre principi:
1) Si devono ripartire le spese in base ai consumi
effettivi
2) Riguarda riscaldamento, raffrescamento ed
acqua calda sanitaria
3) Il criterio di base è dato dalla UNI 10200… .poi c’è
l’eccezione al criterio generale
Criteri di riparto
• Principio generale di ripartizione secondo UNI 10200 –
Si determina il costo dell’energia utile all’uscita del
generatore (contatore di energia generale o sotto
contatore)
– il prelievo volontario, cioè l’energia erogata dai corpi
scaldanti deve essere conteggiata a consumo
– Il prelievo involontario (energia corrispondente alle perdite
della rete di distribuzione) va ripartito in base ad una
proporzione fissa (a millesimi), così come tutte le spese
legate alla mera disponibilità del servizio (quota per
potenza impegnata).
– Quota di eventuali locali comuni: a millesimi di proprietà
• La ripartizione fra prelievo volontario ed involontario può
essere – Misurata anno per anno dalle apparecchiature di
contabilizzazione – Determinata una volta per tutte con un
calcolo di prestazione energetica nel progetto
dell’impianto di contabilizzazione
Come si fa la ripartizione
1. Determinare le spese totali Ctot €
2. Determinare l’energia utile totale Qu kWh
3. Calcolare il costo unitario dell’energia utile
Ctot/Qu €/kWh
4. Ripartire l’energia utile totale (ed il costo
totale) fra consumi volontari Qvol Cvol
consumi involontari Qinv Cinv kWh €
5. Ripartire l’energia utile volontaria Qvol (letture
contatori individuali) kWh €
6. Ripartire l’energia utile involontaria Qinv
(millesimi di riscaldamento) kWh €
Volontario / involontario
Volontario / involontario ACS
Volontario / involontario con il
ripartitore di calore
Il ripartitore non fornisce
una quantità di calore
espressa in kWh ma solo
un numero di «unità di
ripartizione»
proporzionale
all’energia erogata da
radiatore.
Non è noto il prelievo
volontario, quindi non è
più possibile scomporre il
consumo totale in
volontario ed
involontario sulla base
delle letture di anno in
anno
Volontario / involontario
Se si sbaglia la quota fissa?
Come si applica il D.Lgs 141/16
• Si progetta e si realizza l’impianto di
contabilizzazione e termoregolazione
• Nel progetto deve essere compresa la
determinazione del criterio di riparto conforme alla
10200
• Nel progetto deve essere compresa anche la
proposta di nuove tabelle millesimali conformi alla UNI
10200
• L’assemblea adotta il criterio di riparto oppure fa
rifare il progetto ad altro tecnico
• Alla fine di ogni periodo di competenza del riparto
(bilancio del condominio)
– Si scaricano le letture dei ripartitori di calore
– Si determina la spesa per l’energia utile
complessiva prodotta ed il prezzo unitario del calore
– Si suddividono i consumi totali fra volontario ed
involontario
– Si determinano consumi volontari di ciascun
condomino in proporzione alla letture dei ripartitori
– Si determinano consumi involontari di ciascun
condomino in proporzione ai millesimi
– Consumi volontari ed involontari sono addebitati al
costo unitario della stagione corrente. Nei consumi
volontari confluiscono anche i costi per la
conduzione / manutenzione ed energia elettrica
Quando è applicabile la deroga alla
UNI 10200 (D.Lgs 141/16)
… In tutti i casi in cui siano comprovate «differenze di
fabbisogno termico per metro quadro tra le unità
immobiliari superiori al 50 per cento» Vedremo che
rientrano in questa casistica quasi tutti i condomini
esistenti italiani
• I fabbisogni termici sono i fabbisogni di energia utile
in kWh/m² anno
• Cosa significa «differenze superiori al 50%»?
Differenza è chiaro ma 50% un po’ meno.
• Occorre comunque una diagnosi energetica del
sistema edificio impianto peraltro obbligata dallo
stesso D.Lgs 141/16
• Si applica anche alle case vacanza ed al sanitario
con ricircolo (o con solare termico)? Sembra di si.
Come si applica la deroga
• Un tecnico deve produrre una relazione asseverata da cui
risulti che ci sono «differenze superiori al 50% nei fabbisogni di
energia termica fra le unità immobiliari»
• Si progetta e si realizza l’impianto di contabilizzazione
Nessun cambiamento, la semplificazione incide solo sul
criterio di riparto
• L’assemblea decide e delibera
– il ricorso alla deroga, vista la relazione asseverata del
tecnico (il ricorso al metodo semplificato è solo una
possibilità, non è un obbligo)
– la quota da ripartire in base al consumo volontario, può
andare da 70% a 100%
– il criterio per ripartire la quota restante utilizza i millesimi di
riscaldamento esistenti da 0% a 30%
• Alla fine di ogni periodo di competenza del riparto
(bilancio del condomini)
VEDIAMO ALCUNI ESEMPIO PRATICI
CONDOMINIO anni ‘40/50
dest scala piano
Vecchi millesimi
riscaldamento
fabb.
energia utile
[kwh/anno]
Millesimi di fabbisogno
energia termica utile
secondo UNI 10200
consumo specifico
appart.
[kwh/m3
anno]
Indice
scostamento
(moltiplicatore)
A3 1 T 98,000
14.104 172,10 29,61 30,78%
A3 2
1
73,000
4.326 52,79 14,34 -42,94%
A3 3 108,000
6.486 79,14 15,52 -32,04%
A3 4
2
68,000
4.038 49,27 15,32 -33,80%
A3 5 60,000
3.445 42,04 14,58 -40,63%
A3 6 52,000
2.757 33,64 13,60 -50,69%
A3 7
3
68,000
4.038 49,27 15,32 -33,80%
A3 8 60,000
3.445 42,04 14,58 -40,63%
A3 9 52,000
2.757 33,64 13,60 -50,69%
A3 10
4
68,000
4.038 49,27 15,32 -33,80%
A3 11 60,000
3.445 42,04 14,58 -40,63%
A3 12 52,000 2.450 29,90 12,09 -69,57%
A3 13
5
42,000
7.435 90,72 40,55 49,45%
A3 14 44,000
5.385 65,71 33,97 39,66%
A3 15 35,000
3.970 48,44 34,13 39,95%
A3 16 60,000 9.832 119,97 41,60 50,73%
1000,00
81.951 1000,00
Consumo medio contesto edificio / impianto
kwh/m3
anno
20,50
CONDOMINIO anni ‘40/50
dest scala piano
Vecchi millesimi
riscaldamento
fabb.
energia utile
[kwh/anno]
Millesimi di fabbisogno
energia termica utile
secondo UNI 10200
consumo specifico
appart.
[kwh/m3
anno]
Indice
scostamento
(moltiplicatore)
A3 1 T 98,000
14.104 173,79 29,61 -65,51
A3 2
1
73,000
4.326 53,31 14,34 -136,36
A3 3 108,000
6.486 79,92 15,52 -125,88
A3 4
2
68,000
4.038 49,76 15,32 -127,57
A3 5 60,000
3.445 42,45 14,58 -134,13
A3 6 52,000
2.757 33,97 13,60 -143,80
A3 7
3
68,000
4.038 49,76 15,32 -127,57
A3 8 60,000
3.445 42,45 14,58 -134,13
A3 9 52,000
2.757 33,97 13,60 -143,80
A3 10
4
68,000
4.038 49,76 15,32 -127,57
A3 11 60,000
3.445 42,45 14,58 -134,13
A3 12 52,000
2.757 33,97 13,60 -143,80
A3 13
5
42,000
7.435 91,62 40,55 -47,58
A3 14 44,000
5.385 66,36 33,97 -56,98
A3 15 35,000
3.970 48,92 34,13 -56,70
A3 16 60,000
8.728 107,55 36,93 -52,34
1000,00
81.154 1000,00
Consumo medio contesto edificio / impianto
kwh/m3
anno
19,70
Che cosa si voleva fare e non si è
fatto
Un’argomentazione molto popolare è quella delle
«unità immobiliari sfavorite». Per questo motivo si
invocavano aumenti della «quota fissa» oppure sconti
permanenti ad alcuni condomini (ed aumenti ad altri…)
per limitare le differenze.
Nel 141/2016 è stata introdotta una possibile deroga al
criterio di riparto generale: • Il criterio di accesso alla
deroga recita «differenze superiori al 50%» e fa pensare
che si voglia porre un correttivo alle differenze fra unità
immobiliari • La soluzione consentita in deroga, almeno
il 70% a consumo senza correzioni di sorta, accentua
ulteriormente le differenze, aggravando le «unità
immobiliari sfavorite» pure con una maggiore quota
delle dispersioni delle reti…
Art. 16
Sanzioni
L’esercente l’attività di misura che non ottempera agli
obblighi di installazione di contatori di fornitura di cui
all'articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto,
è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 2500 euro.
Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario
dell’unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi
previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
2500 euro per ciascuna unità immobiliare.
La disposizione di cui al presente comma non si applica
quando da una relazione tecnica di un progettista o di
un tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore
individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in
termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi
energetici potenziali.
E ancora sulle Sanzioni
Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario
dell’unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi
di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali
per misurare il consumo di calore in corrispondenza di
ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità
immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità
immobiliare.
La disposizione di cui al primo periodo non si applica
quando da una relazione tecnica di un progettista o di
un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti
sistemi non è efficiente in termini di costi.
Il Condominio alimentato da teleriscaldamento o da
teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento
o raffreddamento, che non ripartisce le spese in
conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5
lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da
500 a 2500 euro
I casi d’impossibilità tecnica
• Contabilizzazione diretta – Le zone in cui è suddiviso
l’impianto non corrispondono alle unità immobiliari
(dall’origine o a seguito di modifiche e/o vendite); – Il calore
viene emesso anche in altre zone (pannelli radianti) •
Contabilizzazione indiretta – I singoli corpi scaldanti non
sono equipaggiabili con sistemi conformi ad una norma
tecnica per misurarne l’emissione di calore
La valutazione economica
Eseguire la valutazione economica vuol dire confrontare fra
loro costi e ricavi generati dall’installazione della
contabilizzazione.
• I costi sono quelli di installazione e gestione del sistema,
dedotto il valore residuo degli impianti che abbiano durata
di vita superiore all’intervallo di calcolo
• I ricavi sono i risparmi grazie alla presenza della
contabilizzazione (minori prelievi di calore attesi) Trattandosi
di costi e ricavi periodici da confrontare con un investimento
inziale occorre anche riferirsi ad un periodo di tempo
ragionevolmente lungo in base alla durata attesa dei
componenti.
L’obbiettivo della legge è l’interesse generale. la valutazione
va fatta relativamente all’intero impianto, non ai singoli
condomini.
Il ricavo / risparmio grazie alla
contabilizzazione e
termoregolazione
I «ricavi» conseguibili con la contabilizzazione sono il valore
del combustibile risparmiato ogni anno.
Per valutare la riduzione di consumi grazie alla
contabilizzazione, occorre una diagnosi energetica
(riferimento UNI-TS 11300-2). Si tratta di una riduzione di
fabbisogno prevista di circa il 10%.
«Non è possibile risparmiare più di quanto si spende»
• La riduzione di consumi dovrebbe tenere conto dei
consumi storici, qualora significativamente diversi da quelli
standard, come nel caso di edifici poco utilizzati
• Non è corretto affermare che dove c’erano già dei
contatori non c’è alcun effetto: i contatori non permettono di
chiudere alcuni locali.
I Costi da considerare
I costi comprendono:
• Il costo iniziale del sistema:
– Apparecchiature di contabilizzazione e termoregolazione
– Opere collegate (ad esempio opere murarie e modifiche
tubazioni)
– Smaltimenti di materiali di risulta
– Progettazione ed installazione del sistema
• I costi periodici, come:
– il servizio di contabilizzazione;
– la manutenzione ordinaria del sistema installato (batterie)
– la sostituzione periodica di componenti la cui durata di vita sia
inferiore al periodo di calcolo
• Il costo finale di smaltimento di impianti e componenti
I ricavi da considerare
I ricavi o costi negativi comprendono:
• I ricavi periodici, come:
– I risparmi attesi sui costi del combustibile;
– Eventuali riduzioni di costo di manutenzione relativi ad
apparecchiature dismesse
• I ricavi da incentivi
– simili a ricavi periodici ma di durata limitata
• I ricavi finali
– Valore residuo degli impianti al termine dell’intervallo di
calcolo
Come esprimere il risultato e
periodo di calcolo
Trasformare tutti i costi e ricavi periodici e/o differiti nel
tempo nei costi e ricavi equivalenti al momento iniziale
Per «spostare» nel tempo o «rateizzare» costi e ricavi si
utilizzano comuni formule di matematica finanziaria riportate
anche nella EN 15459, la quale prevede entrambi i tipi di
calcoli.
Il periodo di calcolo dovrebbe essere la durata di vita attesa
del sistema di contabilizzazione. Nel caso dei ripartitori, la
durata di vita attesa è di 10 anni. Per quelli con batterie
sostituibili potrà essere previsto un periodo doppio con un
costo una-tantum al decimo anno. Nel caso dei contatori
diretti, occorre fare attenzione al costo di verifica periodica
richiesta dalla MID (6…8 anni a seconda del tipo).
Esempio
Calcolo dei costi da considerare
DESCRIZIONE INTERVENTO N. COSTO UNITARIO
COSTI PREVISTI (IVA
INCLUSA)
AMMORTAMENTI a 10
anni
CENTRALE TERMICA: Lavaggio
Impianto + circolatori inverter
+ misuratore di energia
1 € 8.000,00 € 8.800,00 € 880,00
Contabilizzazione del calore
con sistema indiretto 140 € 7.000,00
(+IVA
10%) € 7.700,00 € 0,00
progettazione 1 € 2.240,00 € 2.869,44 € 0,00
manutenzione (per 10 anni) 10 150 (+ IVA 22%) € 1.500,00 € 0,00
lettura (10 ANNI) 140 5 (+ IVA 22%) € 8.540,00 € 0,00
TOTALE € 29.409,44 € 2.180,00
SGRAVIO FISCALE 50% € 10.999,13
TOTALE CON AMMORTAMENTI E SGRAVIO FISCALE € 16.230,31
Risparmio energetico e ripartizione della quota di
prelievo involontario
quota fissa % 28 quota fissa quota variabile
quota variabile % 72 79.410 204.581
energia totale 283.991
Risparmio
10%-12% di
283,991
Riferimento FG MP Sub. dest piano
Vecchi
millesimi
riscaldamen
to
fabb.
energia utile
[kwh/anno]
Millesimi di
fabbisogno energia
termica utile
secondo UNI 10200
quota fissa
appart.
Divisa in millesimi
[kwh/anno]
quota fissa
+
variabile
[kwh/anno]
consumo
specifico appart.
[kwh/m3
anno]
Perc. di utilizzo
rispetto al totale
…
..
…
1 C1
T
21,00
13.052 63,80 5.066 18.118 25,28 6,38
…
2 C1 11,00
9.090 44,43 3.528 12.618 36,91 4,44
…
3 A3
1
15,50
6.941 33,93 2.694 9.635 25,38 3,39
…
4 A3 15,50
5.711 27,92 2.217 7.928 20,88 2,79
…
5 A3 18,00
12.117 59,23 4.703 16.820 39,84 5,92
…
6 A3 18,00
13.185 64,45 5.118 18.303 43,35 6,44
…
7 A3
2
18,00
7.655 37,42 2.971 10.626 24,17 3,74
…
8 A3 13,00
5.033 24,60 1.954 6.987 21,87 2,46
…
9 A3 18,00
7.215 35,27 2.801 10.016 23,72 3,53
…
10 A3 18,00
8.142 39,80 3.160 11.302 26,77 3,98
…
11 A3
3
15,50
6.941 33,93 2.694 9.635 25,38 3,39
…
12 A3 15,50
5.711 27,92 2.217 7.928 20,88 2,79
…
13 A3 14,00
6.737 32,93 2.615 9.352 29,13 3,29
…
14 A3 22,00
9.463 46,26 3.673 13.136 25,01 4,63
…
15 A3
4
33,00
27.846 136,11 10.809 38.655 49,49 13,61
…
16 A3 18,00
7.215 35,27 2.801 10.016 23,72 3,53
…
17 A3 18,00
8.142 39,80 3.160 11.302 26,77 3,98
…
18 A3
5
18,20
19.982 97,67 7.756 27.738 45,84 9,77
…
19 A3 19,80
24.403 119,28 9.472 33.875 49,28 11,93
TOTALE
340,00
204.581 1000,00 79.410 283.991 100,00
Le maggioranze assembleari
• Validità delle delibere art 1136
– Comma 2: maggioranza degli intervenuti, metà del valore dell’edificio
regola generale
– Comma 5: maggioranza degli intervenuti, due terzi del valore
dell’edificio per casi speciali
• Innovazioni art. 1120
– In generale art. 1136 comma 5 maggioranza + 2/3 valore – Per
alcune meritevoli, art. 1136 comma 2 maggioranza + 1/2 valore
• L10/91 – art 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e
di impianti – Comma 2: Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti
al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di
energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di
certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un
tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se
adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti
che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio ultraridotta. –
Comma 5: Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente
riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente
registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze
previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile
(maggioranza + 1/2 valore).
Caldaie
ATAG
Italia
Studio PROSPERI S.n.c.
Sito: www.studioprosperi.eu
E-mail: info@studioprosperi.eu

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  • 1. Studio PROSPERI S.n.c. Sito: www.studioprosperi.eu E-mail: info@studioprosperi.eu Bresso 18/11/2016
  • 2. D. Lgs 102/14 + D.Lgs 141/16 Legge dello stato di recepimento direttiva UE Obblighi di installazione di impianti di contabilizzazione in tutti gli edifici dotati di impianto centralizzato ENTRO il 31/12/2016 Obbligo di adozione di un criterio di riparto speciale Criterio base 10200 (l’attuale con revisione 2015)
  • 3. La UNI 10200 è la Norma tecnica per la Progettazione degli impianti di contabilizzazione Ossia come effettuare il riparto dei costi del servizio riscaldamento Altro riferimento il Codice Civile Criteri generali di riparto delle spese in condominio Art. 1123 Art. 1124 Artt. 68 e 69 regolamento CC
  • 4. Obblighi • Riguarda tutti gli impianti centralizzati esistenti • Obbligo di contabilizzazione e fatturazione individuale dei consumi per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento entro il 31/12/2016 • Nessuna proroga • Obbligo di riferimento ai consumi effettivi • Non sono ammessi coefficienti correttivi in nessun caso • Possibile metodo semplificato, sempre in base ai consumi effettivi • Sanzione a chi ripartisce i costi in modo difforme
  • 5. Cosa è accaduto • Obblighi d’installazione: – obblighi sostanzialmente invariati – scadenza 31/12/2016 invariata – obbligo contatori per singolo edificio in centrale termica • Criterio di riparto – Criterio fondamentale: UNI 10200… – … ma possibile in molti casi criterio semplificato (?) Corretti molti errori e refusi del testo iniziale Introdotta una mina vagante nel criterio di riparto
  • 6. A chi si applica Definizioni: • condominio edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni; • edificio polifunzionale edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata; Sono definizioni aggiunte nella legge italiana. Non ci sono nella direttiva 2012/27/UE Non cambia nulla con il D.Lgs 141/16
  • 7. Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime: - qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, l'installazione di un contatore di fornitura alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio;
  • 8. Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici a) Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di sottocontatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
  • 9. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato; Tolto il riferimento ai «fornitori del servizio», l’obbligo è in capo alla proprietà. Ciò non consente a ciascun proprietario di arrangiarsi: il progetto deve essere unitario. Sia l’impossibilità, sia la non convenienza devono essere valutati da un tecnico In caso di impossibilità o non convenienza si passa alla lettera c) (indiretta) Sostanzialmente non cambia nulla rispetto al D.Lgs 102/14
  • 10. Struttura tipica di un impianto centralizzato a zone con contabilizzazione. Si predispone una derivazione per ogni zona. Su ogni derivazione vanno installati: • Un conta calorie per misurare il calore prelevato • Una valvola per poter comandare l’accensione della zona (ad esempio, da cronotermostato)
  • 11. c) nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto da norme tecniche vigenti salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459 In questo caso l’uso della UNI EN 15459 è obbligatorio non si scappa.
  • 12. Qui si fa riferimento agli impianti a colonne montanti o ad altri casi in cui non sia possibile installare sottocontatori (contacalorie) «se non è possibile o non conveniente la contabilizzazione diretta, si ricorre all’indiretta + termoregolazione» da ribadire… il riferimento obbligatorio è la 15459 (!)
  • 13. Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali di ciascuna unità immobiliare .. d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200. Sono chiaramente affermati tre principi: 1) Si devono ripartire le spese in base ai consumi effettivi 2) Riguarda riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria 3) Il criterio di base è dato dalla UNI 10200… .poi c’è l’eccezione al criterio generale
  • 14. Criteri di riparto • Principio generale di ripartizione secondo UNI 10200 – Si determina il costo dell’energia utile all’uscita del generatore (contatore di energia generale o sotto contatore) – il prelievo volontario, cioè l’energia erogata dai corpi scaldanti deve essere conteggiata a consumo – Il prelievo involontario (energia corrispondente alle perdite della rete di distribuzione) va ripartito in base ad una proporzione fissa (a millesimi), così come tutte le spese legate alla mera disponibilità del servizio (quota per potenza impegnata). – Quota di eventuali locali comuni: a millesimi di proprietà • La ripartizione fra prelievo volontario ed involontario può essere – Misurata anno per anno dalle apparecchiature di contabilizzazione – Determinata una volta per tutte con un calcolo di prestazione energetica nel progetto dell’impianto di contabilizzazione
  • 15. Come si fa la ripartizione 1. Determinare le spese totali Ctot € 2. Determinare l’energia utile totale Qu kWh 3. Calcolare il costo unitario dell’energia utile Ctot/Qu €/kWh 4. Ripartire l’energia utile totale (ed il costo totale) fra consumi volontari Qvol Cvol consumi involontari Qinv Cinv kWh € 5. Ripartire l’energia utile volontaria Qvol (letture contatori individuali) kWh € 6. Ripartire l’energia utile involontaria Qinv (millesimi di riscaldamento) kWh €
  • 16.
  • 19. Volontario / involontario con il ripartitore di calore Il ripartitore non fornisce una quantità di calore espressa in kWh ma solo un numero di «unità di ripartizione» proporzionale all’energia erogata da radiatore. Non è noto il prelievo volontario, quindi non è più possibile scomporre il consumo totale in volontario ed involontario sulla base delle letture di anno in anno
  • 21. Se si sbaglia la quota fissa?
  • 22. Come si applica il D.Lgs 141/16 • Si progetta e si realizza l’impianto di contabilizzazione e termoregolazione • Nel progetto deve essere compresa la determinazione del criterio di riparto conforme alla 10200 • Nel progetto deve essere compresa anche la proposta di nuove tabelle millesimali conformi alla UNI 10200 • L’assemblea adotta il criterio di riparto oppure fa rifare il progetto ad altro tecnico
  • 23. • Alla fine di ogni periodo di competenza del riparto (bilancio del condominio) – Si scaricano le letture dei ripartitori di calore – Si determina la spesa per l’energia utile complessiva prodotta ed il prezzo unitario del calore – Si suddividono i consumi totali fra volontario ed involontario – Si determinano consumi volontari di ciascun condomino in proporzione alla letture dei ripartitori – Si determinano consumi involontari di ciascun condomino in proporzione ai millesimi – Consumi volontari ed involontari sono addebitati al costo unitario della stagione corrente. Nei consumi volontari confluiscono anche i costi per la conduzione / manutenzione ed energia elettrica
  • 24. Quando è applicabile la deroga alla UNI 10200 (D.Lgs 141/16) … In tutti i casi in cui siano comprovate «differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50 per cento» Vedremo che rientrano in questa casistica quasi tutti i condomini esistenti italiani • I fabbisogni termici sono i fabbisogni di energia utile in kWh/m² anno • Cosa significa «differenze superiori al 50%»? Differenza è chiaro ma 50% un po’ meno. • Occorre comunque una diagnosi energetica del sistema edificio impianto peraltro obbligata dallo stesso D.Lgs 141/16 • Si applica anche alle case vacanza ed al sanitario con ricircolo (o con solare termico)? Sembra di si.
  • 25. Come si applica la deroga • Un tecnico deve produrre una relazione asseverata da cui risulti che ci sono «differenze superiori al 50% nei fabbisogni di energia termica fra le unità immobiliari» • Si progetta e si realizza l’impianto di contabilizzazione Nessun cambiamento, la semplificazione incide solo sul criterio di riparto • L’assemblea decide e delibera – il ricorso alla deroga, vista la relazione asseverata del tecnico (il ricorso al metodo semplificato è solo una possibilità, non è un obbligo) – la quota da ripartire in base al consumo volontario, può andare da 70% a 100% – il criterio per ripartire la quota restante utilizza i millesimi di riscaldamento esistenti da 0% a 30% • Alla fine di ogni periodo di competenza del riparto (bilancio del condomini)
  • 26. VEDIAMO ALCUNI ESEMPIO PRATICI CONDOMINIO anni ‘40/50 dest scala piano Vecchi millesimi riscaldamento fabb. energia utile [kwh/anno] Millesimi di fabbisogno energia termica utile secondo UNI 10200 consumo specifico appart. [kwh/m3 anno] Indice scostamento (moltiplicatore) A3 1 T 98,000 14.104 172,10 29,61 30,78% A3 2 1 73,000 4.326 52,79 14,34 -42,94% A3 3 108,000 6.486 79,14 15,52 -32,04% A3 4 2 68,000 4.038 49,27 15,32 -33,80% A3 5 60,000 3.445 42,04 14,58 -40,63% A3 6 52,000 2.757 33,64 13,60 -50,69% A3 7 3 68,000 4.038 49,27 15,32 -33,80% A3 8 60,000 3.445 42,04 14,58 -40,63% A3 9 52,000 2.757 33,64 13,60 -50,69% A3 10 4 68,000 4.038 49,27 15,32 -33,80% A3 11 60,000 3.445 42,04 14,58 -40,63% A3 12 52,000 2.450 29,90 12,09 -69,57% A3 13 5 42,000 7.435 90,72 40,55 49,45% A3 14 44,000 5.385 65,71 33,97 39,66% A3 15 35,000 3.970 48,44 34,13 39,95% A3 16 60,000 9.832 119,97 41,60 50,73% 1000,00 81.951 1000,00 Consumo medio contesto edificio / impianto kwh/m3 anno 20,50
  • 27. CONDOMINIO anni ‘40/50 dest scala piano Vecchi millesimi riscaldamento fabb. energia utile [kwh/anno] Millesimi di fabbisogno energia termica utile secondo UNI 10200 consumo specifico appart. [kwh/m3 anno] Indice scostamento (moltiplicatore) A3 1 T 98,000 14.104 173,79 29,61 -65,51 A3 2 1 73,000 4.326 53,31 14,34 -136,36 A3 3 108,000 6.486 79,92 15,52 -125,88 A3 4 2 68,000 4.038 49,76 15,32 -127,57 A3 5 60,000 3.445 42,45 14,58 -134,13 A3 6 52,000 2.757 33,97 13,60 -143,80 A3 7 3 68,000 4.038 49,76 15,32 -127,57 A3 8 60,000 3.445 42,45 14,58 -134,13 A3 9 52,000 2.757 33,97 13,60 -143,80 A3 10 4 68,000 4.038 49,76 15,32 -127,57 A3 11 60,000 3.445 42,45 14,58 -134,13 A3 12 52,000 2.757 33,97 13,60 -143,80 A3 13 5 42,000 7.435 91,62 40,55 -47,58 A3 14 44,000 5.385 66,36 33,97 -56,98 A3 15 35,000 3.970 48,92 34,13 -56,70 A3 16 60,000 8.728 107,55 36,93 -52,34 1000,00 81.154 1000,00 Consumo medio contesto edificio / impianto kwh/m3 anno 19,70
  • 28. Che cosa si voleva fare e non si è fatto Un’argomentazione molto popolare è quella delle «unità immobiliari sfavorite». Per questo motivo si invocavano aumenti della «quota fissa» oppure sconti permanenti ad alcuni condomini (ed aumenti ad altri…) per limitare le differenze. Nel 141/2016 è stata introdotta una possibile deroga al criterio di riparto generale: • Il criterio di accesso alla deroga recita «differenze superiori al 50%» e fa pensare che si voglia porre un correttivo alle differenze fra unità immobiliari • La soluzione consentita in deroga, almeno il 70% a consumo senza correzioni di sorta, accentua ulteriormente le differenze, aggravando le «unità immobiliari sfavorite» pure con una maggiore quota delle dispersioni delle reti…
  • 29. Art. 16 Sanzioni L’esercente l’attività di misura che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori di fornitura di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell’unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.
  • 30. E ancora sulle Sanzioni Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell’unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi. Il Condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro
  • 31. I casi d’impossibilità tecnica • Contabilizzazione diretta – Le zone in cui è suddiviso l’impianto non corrispondono alle unità immobiliari (dall’origine o a seguito di modifiche e/o vendite); – Il calore viene emesso anche in altre zone (pannelli radianti) • Contabilizzazione indiretta – I singoli corpi scaldanti non sono equipaggiabili con sistemi conformi ad una norma tecnica per misurarne l’emissione di calore
  • 32. La valutazione economica Eseguire la valutazione economica vuol dire confrontare fra loro costi e ricavi generati dall’installazione della contabilizzazione. • I costi sono quelli di installazione e gestione del sistema, dedotto il valore residuo degli impianti che abbiano durata di vita superiore all’intervallo di calcolo • I ricavi sono i risparmi grazie alla presenza della contabilizzazione (minori prelievi di calore attesi) Trattandosi di costi e ricavi periodici da confrontare con un investimento inziale occorre anche riferirsi ad un periodo di tempo ragionevolmente lungo in base alla durata attesa dei componenti. L’obbiettivo della legge è l’interesse generale. la valutazione va fatta relativamente all’intero impianto, non ai singoli condomini.
  • 33. Il ricavo / risparmio grazie alla contabilizzazione e termoregolazione I «ricavi» conseguibili con la contabilizzazione sono il valore del combustibile risparmiato ogni anno. Per valutare la riduzione di consumi grazie alla contabilizzazione, occorre una diagnosi energetica (riferimento UNI-TS 11300-2). Si tratta di una riduzione di fabbisogno prevista di circa il 10%. «Non è possibile risparmiare più di quanto si spende» • La riduzione di consumi dovrebbe tenere conto dei consumi storici, qualora significativamente diversi da quelli standard, come nel caso di edifici poco utilizzati • Non è corretto affermare che dove c’erano già dei contatori non c’è alcun effetto: i contatori non permettono di chiudere alcuni locali.
  • 34. I Costi da considerare I costi comprendono: • Il costo iniziale del sistema: – Apparecchiature di contabilizzazione e termoregolazione – Opere collegate (ad esempio opere murarie e modifiche tubazioni) – Smaltimenti di materiali di risulta – Progettazione ed installazione del sistema • I costi periodici, come: – il servizio di contabilizzazione; – la manutenzione ordinaria del sistema installato (batterie) – la sostituzione periodica di componenti la cui durata di vita sia inferiore al periodo di calcolo • Il costo finale di smaltimento di impianti e componenti
  • 35. I ricavi da considerare I ricavi o costi negativi comprendono: • I ricavi periodici, come: – I risparmi attesi sui costi del combustibile; – Eventuali riduzioni di costo di manutenzione relativi ad apparecchiature dismesse • I ricavi da incentivi – simili a ricavi periodici ma di durata limitata • I ricavi finali – Valore residuo degli impianti al termine dell’intervallo di calcolo
  • 36. Come esprimere il risultato e periodo di calcolo Trasformare tutti i costi e ricavi periodici e/o differiti nel tempo nei costi e ricavi equivalenti al momento iniziale Per «spostare» nel tempo o «rateizzare» costi e ricavi si utilizzano comuni formule di matematica finanziaria riportate anche nella EN 15459, la quale prevede entrambi i tipi di calcoli. Il periodo di calcolo dovrebbe essere la durata di vita attesa del sistema di contabilizzazione. Nel caso dei ripartitori, la durata di vita attesa è di 10 anni. Per quelli con batterie sostituibili potrà essere previsto un periodo doppio con un costo una-tantum al decimo anno. Nel caso dei contatori diretti, occorre fare attenzione al costo di verifica periodica richiesta dalla MID (6…8 anni a seconda del tipo).
  • 37. Esempio Calcolo dei costi da considerare DESCRIZIONE INTERVENTO N. COSTO UNITARIO COSTI PREVISTI (IVA INCLUSA) AMMORTAMENTI a 10 anni CENTRALE TERMICA: Lavaggio Impianto + circolatori inverter + misuratore di energia 1 € 8.000,00 € 8.800,00 € 880,00 Contabilizzazione del calore con sistema indiretto 140 € 7.000,00 (+IVA 10%) € 7.700,00 € 0,00 progettazione 1 € 2.240,00 € 2.869,44 € 0,00 manutenzione (per 10 anni) 10 150 (+ IVA 22%) € 1.500,00 € 0,00 lettura (10 ANNI) 140 5 (+ IVA 22%) € 8.540,00 € 0,00 TOTALE € 29.409,44 € 2.180,00 SGRAVIO FISCALE 50% € 10.999,13 TOTALE CON AMMORTAMENTI E SGRAVIO FISCALE € 16.230,31
  • 38. Risparmio energetico e ripartizione della quota di prelievo involontario quota fissa % 28 quota fissa quota variabile quota variabile % 72 79.410 204.581 energia totale 283.991 Risparmio 10%-12% di 283,991 Riferimento FG MP Sub. dest piano Vecchi millesimi riscaldamen to fabb. energia utile [kwh/anno] Millesimi di fabbisogno energia termica utile secondo UNI 10200 quota fissa appart. Divisa in millesimi [kwh/anno] quota fissa + variabile [kwh/anno] consumo specifico appart. [kwh/m3 anno] Perc. di utilizzo rispetto al totale … .. … 1 C1 T 21,00 13.052 63,80 5.066 18.118 25,28 6,38 … 2 C1 11,00 9.090 44,43 3.528 12.618 36,91 4,44 … 3 A3 1 15,50 6.941 33,93 2.694 9.635 25,38 3,39 … 4 A3 15,50 5.711 27,92 2.217 7.928 20,88 2,79 … 5 A3 18,00 12.117 59,23 4.703 16.820 39,84 5,92 … 6 A3 18,00 13.185 64,45 5.118 18.303 43,35 6,44 … 7 A3 2 18,00 7.655 37,42 2.971 10.626 24,17 3,74 … 8 A3 13,00 5.033 24,60 1.954 6.987 21,87 2,46 … 9 A3 18,00 7.215 35,27 2.801 10.016 23,72 3,53 … 10 A3 18,00 8.142 39,80 3.160 11.302 26,77 3,98 … 11 A3 3 15,50 6.941 33,93 2.694 9.635 25,38 3,39 … 12 A3 15,50 5.711 27,92 2.217 7.928 20,88 2,79 … 13 A3 14,00 6.737 32,93 2.615 9.352 29,13 3,29 … 14 A3 22,00 9.463 46,26 3.673 13.136 25,01 4,63 … 15 A3 4 33,00 27.846 136,11 10.809 38.655 49,49 13,61 … 16 A3 18,00 7.215 35,27 2.801 10.016 23,72 3,53 … 17 A3 18,00 8.142 39,80 3.160 11.302 26,77 3,98 … 18 A3 5 18,20 19.982 97,67 7.756 27.738 45,84 9,77 … 19 A3 19,80 24.403 119,28 9.472 33.875 49,28 11,93 TOTALE 340,00 204.581 1000,00 79.410 283.991 100,00
  • 39. Le maggioranze assembleari • Validità delle delibere art 1136 – Comma 2: maggioranza degli intervenuti, metà del valore dell’edificio regola generale – Comma 5: maggioranza degli intervenuti, due terzi del valore dell’edificio per casi speciali • Innovazioni art. 1120 – In generale art. 1136 comma 5 maggioranza + 2/3 valore – Per alcune meritevoli, art. 1136 comma 2 maggioranza + 1/2 valore • L10/91 – art 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti – Comma 2: Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio ultraridotta. – Comma 5: Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile (maggioranza + 1/2 valore).
  • 40.
  • 42. Studio PROSPERI S.n.c. Sito: www.studioprosperi.eu E-mail: info@studioprosperi.eu