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1- Normativa europea: Direttiva 2002/91/CE – EPBD
2- Normativa italiana: DLgs 195/2005
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Diagnosi e certificazione energetica
Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2002/91/CE Energy Performance of Buildings Directive - EPBD sul
"Rendimento energetico nell’edilizia" del 16 dicembre 2002.
Decreto Legislativo 18 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia".
mario.gentili@mariogentili.it 2www.mariogentili.it
Normativa: UE
Obiettivo della Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2002/91/CE Energy Performance of Buildings Directive –
EPBD L'obiettivo della Direttiva EPBD è di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella
Comunità tenendo conto delle :
• condizioni locali e climatiche esterne,
• prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni,
• efficacia sotto il profilo dei costi.
Le disposizioni in essa contenute riguardano:
• la metodologia per il calcolo del rendimento energetico degli edifici,
• i requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione,
• la certificazione energetica degli edifici,
• l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d’aria negli edifici
Introduce l’attestato di certificazione energetica, che vuole essere uno strumento che consenta al proprietario di fare una
corretta valutazione “costo/qualità energetica” dell’edificio o immobile che sta acquistando, nuovo o usato che sia.
Nella Direttiva EPBD si prevede che l’attestato energetico sia corredato da una serie di raccomandazioni per il miglioramento
energetico in termini di costi-benefici.
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Normativa: EPBD
È obbligatorio valutare con specifiche analisi di fattibilità tecnica, ambientale ed economica la
possibilità di realizzare impianti con sistemi alternativi, quali:
–sistemi di teleriscaldamento/raffreddamento;
–sistemi di cogenerazione;
–sistemi a pompa di calore;
–sistemi a energie alternative (solare, fotovoltaico, geotermico, ecc.).
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Normativa: EPBD – Edifici di nuova costruzione
Solo per gli edifici con superficie superiore a 1000 m²; le misure devono essere efficaci anche
sotto il profilo dei costi:
–la compatibilità degli interventi con la funzione, la qualità e il carattere previsto
dell’edificio;
–il raggiungimento di un maggiore risparmio energetico negli interventi di ristrutturazione;
–un ritorno dell’investimento per i costi supplementari della ristrutturazione entro un lasso
di tempo ragionevole (si stima ragionevole un pay-back di 5 anni).
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Normativa: EPBD – Ristrutturazione e vecchi edifici
I requisiti richiesti per l’attestato di certificazione energetica sono:
–definizione di valori ripetibili e riproducibili, eliminando discrezionalità di giudizio;
–definizione di valori basati su condizioni standard di riferimento, ma coerenti con i consumi
effettivi in atto o prevedibili, entro limiti da definire;
–possibilità di utilizzo della procedura per simulazioni di interventi sull’edificio e
sull’impianto valutandone il risultato tecnico-economico;
–possibilità di paragonare tra loro su una base di misura comune i valori di edifici e impianti
diversi.
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Normativa: EPBD – La certificazione energetica degli edifici
Contiene le disposizioni con cui è stata data attuazione alla direttiva comunitaria 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia, il tutto al fine di allineare la legislazione italiana alla
normativa europea in materia di efficienza energetica e di contenimento dei consumi. Definisce:
1. la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
2. l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
3. i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
4. le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
5. i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza
6. degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
7. la raccolta delle informazioni e delle esperienze, ... necessari all’orientamento della politica
energetica del settore;
8. la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la
sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore
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Normativa italiana: DLgs 192/2005
•Sancisce la piena attuazione della Direttiva 2002/91/CE art. 7 e del DLgs 192/05 art. 4 co. 1, con riferimento alla
certificazione energetica degli edifici.
•Entrato in vigore il 25 luglio 2009.
•Contiene le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica nell’Allegato A.
•Nell’Allegato B sono elencate e aggiornate le norme tecniche di riferimento.
•Per le Regioni e Province autonome che si sono dotate di una legislazione di attuazione della Dir. 2002/91/CE, la procedura
di Certificazione Energetica in vigore è quella locale; le eventuali differenze con la regolamentazione nazionale dovranno
avvicinarsi gradualmente a quelle presenti nel DM 26/06/2009
Dal 26 giugno 2010 la certificazione energetica degli edifici sarà affidata esclusivamente ai modelli di Attestato di
Certificazione Energetica - ACE.
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Normativa italiana: DM 26 giugno 2009
•La Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla prestazione energetica nell’edilizia, definisce
“edificio a energia quasi zero” un edificio caratterizzato da un fabbisogno energetico globale molto basso o quasi nullo,
coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili
•Gli stati membri devono provvedere affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a
energia quasi zero. Per gli edifici pubblici, la data è anticipata al 2018.
•Quelli stabiliti dalla direttiva sono requisiti minimi e non impediscono agli Stati membri di mantenere o prendere
provvedimenti più rigorosi.
•I requisiti minimi dovranno essere applicati alla prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione, esistenti e
ristrutturati, degli elementi dell’involucro edilizio e dei sistemi tecnici importanti per la prestazione energetica. Saranno i
singoli Stati a fissare tali requisiti minimi, rivedendoli almeno ogni cinque anni e aggiornandoli in funzione dei progressi
tecnici nel settore edile.
•Prima dell’inizio dei lavori degli edifici di nuova costruzione, deve essere valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed
economica di sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, tra cui: sistemi di fornitura energetica decentrati basati su
fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore.
mario.gentili@mariogentili.it 9www.mariogentili.it
Normativa UE: Direttiva 2010/31/UE: Edifici a energia 0
Il DL 63/2013, cosiddetto Decreto Ecobonus, convertito dalla Legge 90/2013 e in vigore dal 4 agosto 2013, ha apportato le
seguenti modifiche al D.Lgs. 192/2005:
1 Attestato di Prestazione Energetica
In luogo dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è stato introdotto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) L’APE è
“un documento, redatto […] e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un
edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.
L’APE ha validità temporale massima di 10 anni dal suo rilascio, a meno di interventi edilizi che comportino modifiche alle
caratteristiche energetiche.
2 Allegazione APE
Il Decreto Ecobonus (convertito dalla Legge 90/2013 in vigore dal 4 agosto 2013) ha stabilito anche l’obbligo di allegazione
dell’APE:
• al contratto di trasferimento a titolo oneroso (compravendita)
• agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (p.es. in caso di donazione)
• ai nuovi contratti di locazione
mario.gentili@mariogentili.it 10www.mariogentili.it
Normativa italiana: DL 63/2013 convertito in L. 90/2013
Normativa
UNI CEI EN 16001
UNI CEI EN ISO 50001
Requisiti
Sistemi Gestione Ambientale
(SGE)
UNI CEI EN ISO 11352
Requisiti Energy
Service Companies
(ESCo)
UNI CEI EN ISO 11339
Requisiti Esperto
Gestione Energia
(EGE)
•definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli
incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e
giuridico, necessari ad eliminare le barriere e le
imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano
un efficiente uso finale dell'energia;
•crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione
di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di
altre misure di miglioramento dell'efficienza
energetica agli utenti finali.
mario.gentili@mariogentili.it 11www.mariogentili.it
La norma UNI CEI 11352 "Gestione dell'energia - Società che
forniscono servizi energetici (ESCo) - Requisiti generali e lista di
controllo per la verifica dei requisiti" è la norma italiana che stabilisce
i requisiti minimi per le società che vogliono svolgere il ruolo di Energy
Service Company (ESCo). La norma delinea i requisiti minimi dei servizi
di efficienza energetica e le capacità (organizzativa, diagnostica,
progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che la ESCo deve
possedere per poter offrire tali attività presso i propri clienti: assegna
inoltre una lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCo. Tra
i requisiti va ricordato la richiesta di avere un Esperto in Gestione
dell'Energia (EGE, certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o in
possesso dei requisti richiesti) nel proprio organico.
Il Decreto legislativo 115/2008,
concernente l'efficienza negli usi finali
dell'energia e i servizi energetici, prevede
all'art. 16, inerente alla qualificazione dei
fornitori e dei servizi energetici, la
certificazione volontaria degli Esperti in
Gestione dell’Energia allo scopo di
promuovere un processo di incremento del
livello di qualità e competenza tecnica dei
soggetti che operano nel settore dei
servizi energetici.
Presentazione della richiesta di
certificazione da parte della ESCO a
Ente III parte certificato ACCREDIA
Riesame della domanda:
1- Audit di prima fase
2- Audit di seconda fase
Risoluzione eventuali non conformità
Rilascio della Certificazione
ESCo
Certifi
catore
ESCo +
Certifica
tore
mario.gentili@mariogentili.it 12www.mariogentili.it
La norma UNI CEI 11339:2009 "Gestione dell’energia.
Esperti in gestione dell'energia. Requisiti generali per la
qualificazione" è la norma che stabilisce i requisiti perché
una persona possa diventare Esperto in Gestione
dell'Energia.
Il Decreto legislativo 115/2008, prevede
all'art. 16, inerente alla qualificazione dei
fornitori e dei servizi energetici, la
certificazione volontaria degli Esperti in
Gestione dell’Energia allo scopo di
promuovere un processo di incremento
del livello di qualità e competenza tecnica
dei soggetti che operano nel settore dei
servizi energetici.
mario.gentili@mariogentili.it 13www.mariogentili.it
mario.gentili@mariogentili.it 14www.mariogentili.it
Normativa
Evoluzione dal D. Lgs 115 2008 al D. Lgs 102 2014
Il D.Lgs 102 2004 modifica e integra il D.Lgs 115
2008. Stabilisce un quadro di misure per la
promozione e il miglioramento dell'efficienza
energetica che concorrono al conseguimento
dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico
definito all’articolo 3. In particolare introduce e
specifica la natura dei contratti tra la Esco e l’utente
finale.
mario.gentili@mariogentili.it 15www.mariogentili.it
Novità D. Lgs 102/2014 1/4
mario.gentili@mariogentili.it 16www.mariogentili.it
Novità D. Lgs 102/2014 1/4
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mario.gentili@mariogentili.it 20www.mariogentili.it
Il rapporto tecnico UNI CEI/TR 11428:2011 "Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di
diagnosi energetica" è la norma che regola i requisiti e la metodologia comune per le diagnosi energetiche nonché la
documentazione da produrre.
Si applica a tutti i sistemi energetici, a tutti i vettori di energia e a tutti gli usi dell'energia. Non definisce requisiti specifici per
le diagnosi energetiche relative a edifici, processi produttivi, trasporti. In Italia sono obbligate a seguire i dettami della UNI
11428 le Energy Service Company certificate secondo UNI cei 11352.
La norma, in particolare, definisce i principali requisiti che devono essere contenuti in termini di Completezza, Attendibilità,
Tracciabilità, Utilità e Verificabilità.
I principali momenti della diagnosi energetica sono:
l’incontro preliminare, la raccolta dati, le attività in campo e l’analisi e la stesura del rapporto.
Figura centrale del processo è il Referente della Diagnosi Energetica (REDE per la norma) che possiede competenze, capacità
e strumenti
mario.gentili@mariogentili.it 21www.mariogentili.it
Standard di riferimento: UNI CEI/TR 11428-2011
Diagnosi Energetiche Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica
Esistono delle linee guida per effettuare la Diagnosi energetica. Il processo generale è riassumibile dalla seguente figura:
mario.gentili@mariogentili.it 22www.mariogentili.it
Linee guida per la
Diagnosi Energetiche Requisiti: il processo di diagnosi
Esistono diverse tipologie di diagnosi. Esse sono differenti tra loro non solo per il livello di dettaglio, ma anche per la durata
del procedimento e della spesa economica che ne deriva.
mario.gentili@mariogentili.it 23www.mariogentili.it
Linee guida per la
Diagnosi Energetiche: livelli di analisi
La diagnosi energetica si sviluppa nelle fasi di
processo di seguito riportate. L’utilizzo di tale
processo di diagnosi energetica permette al
responsabile della diagnosi energetica (REDE) di
impostare una metodologia operativa
standardizzata.
Lo schema seguente è semplificato e corrisponde ai
passaggi che l’operatore deve seguire durante una
diagnosi energetica di I livello; in livelli di dettaglio
maggiore, le fasi sono maggiormente articolate, ma
l’impostazione di base rimane analoga.
mario.gentili@mariogentili.it 24www.mariogentili.it
Le fasi della Diagnosi Energetiche
mario.gentili@mariogentili.it 25www.mariogentili.it
Strumenti di analisi per la
Diagnosi Energetiche: la firma energetica
Si esprime tramite una nuvola di punti interpolati da una retta;
È uno strumento che consente di:
Descrivere la risposta del generatore di calore alla variazione di
temperatura esterna: è la relazione tra la potenza del generatore
necessaria a riscaldare un edificio in funzione della temperatura esterna;
Costruire la firma energetica di progetto, per poter dimensionare il
generatore in fase progettuale e per eseguire confronti a posteriori, dopo
che l’intervento è stato eseguito, per vedere se il consumo reale
corrisponde a quanto calcolato e l’entità e le cause dell’eventuale errore;
nel caso di riqualificazioni edilizie si può utilizzare il metodo per
evidenziare il risparmio dovuto a misure di incremento dell’efficienza
energetica (soprattutto grazie a variazioni di pendenza);
mostrare il comportamento dell’edificio al variare della temperatura,
infatti se la retta è molto pendente, significa che è elevata la trasmittanza
dell’edificio;
identificare primariamente alcune disfunzioni dell’impianto di
riscaldamento ed orientare la ricerca delle possibili soluzioni.
mario.gentili@mariogentili.it 26www.mariogentili.it
Strumenti di analisi per la
Diagnosi Energetiche: analisi economica
• CERA (costo dell’energia risparmiata(Agesi) c€/kWh): mostra chiaramente se è più conveniente continuare a
consumare gli stessi kWh ante intervento o se conviene risparmiare una parte di questi kWh, per mezzo di
uno o più interventi, valutando il loro costo;
• FCCA (flusso di cassa cumulato(Agesi), €): è il risultato dell’analisi tramite flussi di cassa. Indicatore che mostra
chiaramente in quanti anni si realizza l’ammortamento dell’investimento iniziale e qual è il beneficio
economico netto alla fine della vita utile dell’impianto.
• Rappporto B/CA (rapporto benefici/costi(Agesi), valore assoluto): è il rapporto tra flussi di benefici e di costi
considerati in un arco di tempo n. Il rapporto B/CA deve avere un valore maggiore di 1, affinché un progetto
sia considerabile conveniente.
mario.gentili@mariogentili.it 27www.mariogentili.it
Strumenti di analisi per la
Diagnosi Energetiche: analisi ambientale
Analisi ambientale: consiste nella valutazione delle emissioni nette (kg) dei principali gas e sostanze inquinanti e
climalteranti (CO2, CO, NOx, SOx, PM), tramite fattori di emissioni specifici (g/kWh) per ciascun tipo di
combustibile o impianto utilizzati.
Sulla base dei risultati dell’analisi si possono scegliere gli scenari d’intervento che determinano le minori
emissioni e valutare il beneficio sociale degli scenari d’intervento, tramite il costo delle emissioni di CO2 evitate.
mario.gentili@mariogentili.it 28www.mariogentili.it
Strumenti di analisi per la
Diagnosi Energetiche: analisi multicriterio
Analisi multicriterio: consiste nell’analisi dei risultati delle tre precedenti analisi (energetica, ambientale,
economica e, se espressamente richiesto dal cliente, d’immagine), con normalizzazione degli indicatori e scelta
dei pesi relativi di ciascun indicatore.
Si sviluppa nelle seguenti fasi:
• scelta dei vincoli
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  • 1. 1- Normativa europea: Direttiva 2002/91/CE – EPBD 2- Normativa italiana: DLgs 195/2005 mario.gentili@mariogentili.it 1www.mariogentili.it Diagnosi e certificazione energetica
  • 2. Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2002/91/CE Energy Performance of Buildings Directive - EPBD sul "Rendimento energetico nell’edilizia" del 16 dicembre 2002. Decreto Legislativo 18 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia". mario.gentili@mariogentili.it 2www.mariogentili.it Normativa: UE
  • 3. Obiettivo della Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2002/91/CE Energy Performance of Buildings Directive – EPBD L'obiettivo della Direttiva EPBD è di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità tenendo conto delle : • condizioni locali e climatiche esterne, • prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni, • efficacia sotto il profilo dei costi. Le disposizioni in essa contenute riguardano: • la metodologia per il calcolo del rendimento energetico degli edifici, • i requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione, • la certificazione energetica degli edifici, • l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d’aria negli edifici Introduce l’attestato di certificazione energetica, che vuole essere uno strumento che consenta al proprietario di fare una corretta valutazione “costo/qualità energetica” dell’edificio o immobile che sta acquistando, nuovo o usato che sia. Nella Direttiva EPBD si prevede che l’attestato energetico sia corredato da una serie di raccomandazioni per il miglioramento energetico in termini di costi-benefici. mario.gentili@mariogentili.it 3www.mariogentili.it Normativa: EPBD
  • 4. È obbligatorio valutare con specifiche analisi di fattibilità tecnica, ambientale ed economica la possibilità di realizzare impianti con sistemi alternativi, quali: –sistemi di teleriscaldamento/raffreddamento; –sistemi di cogenerazione; –sistemi a pompa di calore; –sistemi a energie alternative (solare, fotovoltaico, geotermico, ecc.). mario.gentili@mariogentili.it 4www.mariogentili.it Normativa: EPBD – Edifici di nuova costruzione
  • 5. Solo per gli edifici con superficie superiore a 1000 m²; le misure devono essere efficaci anche sotto il profilo dei costi: –la compatibilità degli interventi con la funzione, la qualità e il carattere previsto dell’edificio; –il raggiungimento di un maggiore risparmio energetico negli interventi di ristrutturazione; –un ritorno dell’investimento per i costi supplementari della ristrutturazione entro un lasso di tempo ragionevole (si stima ragionevole un pay-back di 5 anni). mario.gentili@mariogentili.it 5www.mariogentili.it Normativa: EPBD – Ristrutturazione e vecchi edifici
  • 6. I requisiti richiesti per l’attestato di certificazione energetica sono: –definizione di valori ripetibili e riproducibili, eliminando discrezionalità di giudizio; –definizione di valori basati su condizioni standard di riferimento, ma coerenti con i consumi effettivi in atto o prevedibili, entro limiti da definire; –possibilità di utilizzo della procedura per simulazioni di interventi sull’edificio e sull’impianto valutandone il risultato tecnico-economico; –possibilità di paragonare tra loro su una base di misura comune i valori di edifici e impianti diversi. mario.gentili@mariogentili.it 6www.mariogentili.it Normativa: EPBD – La certificazione energetica degli edifici
  • 7. Contiene le disposizioni con cui è stata data attuazione alla direttiva comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, il tutto al fine di allineare la legislazione italiana alla normativa europea in materia di efficienza energetica e di contenimento dei consumi. Definisce: 1. la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; 2. l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; 3. i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; 4. le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; 5. i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza 6. degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti; 7. la raccolta delle informazioni e delle esperienze, ... necessari all’orientamento della politica energetica del settore; 8. la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore mario.gentili@mariogentili.it 7www.mariogentili.it Normativa italiana: DLgs 192/2005
  • 8. •Sancisce la piena attuazione della Direttiva 2002/91/CE art. 7 e del DLgs 192/05 art. 4 co. 1, con riferimento alla certificazione energetica degli edifici. •Entrato in vigore il 25 luglio 2009. •Contiene le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica nell’Allegato A. •Nell’Allegato B sono elencate e aggiornate le norme tecniche di riferimento. •Per le Regioni e Province autonome che si sono dotate di una legislazione di attuazione della Dir. 2002/91/CE, la procedura di Certificazione Energetica in vigore è quella locale; le eventuali differenze con la regolamentazione nazionale dovranno avvicinarsi gradualmente a quelle presenti nel DM 26/06/2009 Dal 26 giugno 2010 la certificazione energetica degli edifici sarà affidata esclusivamente ai modelli di Attestato di Certificazione Energetica - ACE. mario.gentili@mariogentili.it 8www.mariogentili.it Normativa italiana: DM 26 giugno 2009
  • 9. •La Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla prestazione energetica nell’edilizia, definisce “edificio a energia quasi zero” un edificio caratterizzato da un fabbisogno energetico globale molto basso o quasi nullo, coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili •Gli stati membri devono provvedere affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero. Per gli edifici pubblici, la data è anticipata al 2018. •Quelli stabiliti dalla direttiva sono requisiti minimi e non impediscono agli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi. •I requisiti minimi dovranno essere applicati alla prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione, esistenti e ristrutturati, degli elementi dell’involucro edilizio e dei sistemi tecnici importanti per la prestazione energetica. Saranno i singoli Stati a fissare tali requisiti minimi, rivedendoli almeno ogni cinque anni e aggiornandoli in funzione dei progressi tecnici nel settore edile. •Prima dell’inizio dei lavori degli edifici di nuova costruzione, deve essere valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, tra cui: sistemi di fornitura energetica decentrati basati su fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore. mario.gentili@mariogentili.it 9www.mariogentili.it Normativa UE: Direttiva 2010/31/UE: Edifici a energia 0
  • 10. Il DL 63/2013, cosiddetto Decreto Ecobonus, convertito dalla Legge 90/2013 e in vigore dal 4 agosto 2013, ha apportato le seguenti modifiche al D.Lgs. 192/2005: 1 Attestato di Prestazione Energetica In luogo dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è stato introdotto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) L’APE è “un documento, redatto […] e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”. L’APE ha validità temporale massima di 10 anni dal suo rilascio, a meno di interventi edilizi che comportino modifiche alle caratteristiche energetiche. 2 Allegazione APE Il Decreto Ecobonus (convertito dalla Legge 90/2013 in vigore dal 4 agosto 2013) ha stabilito anche l’obbligo di allegazione dell’APE: • al contratto di trasferimento a titolo oneroso (compravendita) • agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (p.es. in caso di donazione) • ai nuovi contratti di locazione mario.gentili@mariogentili.it 10www.mariogentili.it Normativa italiana: DL 63/2013 convertito in L. 90/2013
  • 11. Normativa UNI CEI EN 16001 UNI CEI EN ISO 50001 Requisiti Sistemi Gestione Ambientale (SGE) UNI CEI EN ISO 11352 Requisiti Energy Service Companies (ESCo) UNI CEI EN ISO 11339 Requisiti Esperto Gestione Energia (EGE) •definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia; •crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali. mario.gentili@mariogentili.it 11www.mariogentili.it
  • 12. La norma UNI CEI 11352 "Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCo) - Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti" è la norma italiana che stabilisce i requisiti minimi per le società che vogliono svolgere il ruolo di Energy Service Company (ESCo). La norma delinea i requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che la ESCo deve possedere per poter offrire tali attività presso i propri clienti: assegna inoltre una lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCo. Tra i requisiti va ricordato la richiesta di avere un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE, certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o in possesso dei requisti richiesti) nel proprio organico. Il Decreto legislativo 115/2008, concernente l'efficienza negli usi finali dell'energia e i servizi energetici, prevede all'art. 16, inerente alla qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici, la certificazione volontaria degli Esperti in Gestione dell’Energia allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e competenza tecnica dei soggetti che operano nel settore dei servizi energetici. Presentazione della richiesta di certificazione da parte della ESCO a Ente III parte certificato ACCREDIA Riesame della domanda: 1- Audit di prima fase 2- Audit di seconda fase Risoluzione eventuali non conformità Rilascio della Certificazione ESCo Certifi catore ESCo + Certifica tore mario.gentili@mariogentili.it 12www.mariogentili.it
  • 13. La norma UNI CEI 11339:2009 "Gestione dell’energia. Esperti in gestione dell'energia. Requisiti generali per la qualificazione" è la norma che stabilisce i requisiti perché una persona possa diventare Esperto in Gestione dell'Energia. Il Decreto legislativo 115/2008, prevede all'art. 16, inerente alla qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici, la certificazione volontaria degli Esperti in Gestione dell’Energia allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e competenza tecnica dei soggetti che operano nel settore dei servizi energetici. mario.gentili@mariogentili.it 13www.mariogentili.it
  • 15. Normativa Evoluzione dal D. Lgs 115 2008 al D. Lgs 102 2014 Il D.Lgs 102 2004 modifica e integra il D.Lgs 115 2008. Stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico definito all’articolo 3. In particolare introduce e specifica la natura dei contratti tra la Esco e l’utente finale. mario.gentili@mariogentili.it 15www.mariogentili.it
  • 16. Novità D. Lgs 102/2014 1/4 mario.gentili@mariogentili.it 16www.mariogentili.it
  • 17. Novità D. Lgs 102/2014 1/4 mario.gentili@mariogentili.it 17www.mariogentili.it
  • 18. D. Lgs 102/2014 2/4 mario.gentili@mariogentili.it 18www.mariogentili.it
  • 19. D. Lgs 102/2014 3/4 mario.gentili@mariogentili.it 19www.mariogentili.it
  • 20. D. Lgs 102/2014 4/4 mario.gentili@mariogentili.it 20www.mariogentili.it
  • 21. Il rapporto tecnico UNI CEI/TR 11428:2011 "Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica" è la norma che regola i requisiti e la metodologia comune per le diagnosi energetiche nonché la documentazione da produrre. Si applica a tutti i sistemi energetici, a tutti i vettori di energia e a tutti gli usi dell'energia. Non definisce requisiti specifici per le diagnosi energetiche relative a edifici, processi produttivi, trasporti. In Italia sono obbligate a seguire i dettami della UNI 11428 le Energy Service Company certificate secondo UNI cei 11352. La norma, in particolare, definisce i principali requisiti che devono essere contenuti in termini di Completezza, Attendibilità, Tracciabilità, Utilità e Verificabilità. I principali momenti della diagnosi energetica sono: l’incontro preliminare, la raccolta dati, le attività in campo e l’analisi e la stesura del rapporto. Figura centrale del processo è il Referente della Diagnosi Energetica (REDE per la norma) che possiede competenze, capacità e strumenti mario.gentili@mariogentili.it 21www.mariogentili.it Standard di riferimento: UNI CEI/TR 11428-2011 Diagnosi Energetiche Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica
  • 22. Esistono delle linee guida per effettuare la Diagnosi energetica. Il processo generale è riassumibile dalla seguente figura: mario.gentili@mariogentili.it 22www.mariogentili.it Linee guida per la Diagnosi Energetiche Requisiti: il processo di diagnosi
  • 23. Esistono diverse tipologie di diagnosi. Esse sono differenti tra loro non solo per il livello di dettaglio, ma anche per la durata del procedimento e della spesa economica che ne deriva. mario.gentili@mariogentili.it 23www.mariogentili.it Linee guida per la Diagnosi Energetiche: livelli di analisi
  • 24. La diagnosi energetica si sviluppa nelle fasi di processo di seguito riportate. L’utilizzo di tale processo di diagnosi energetica permette al responsabile della diagnosi energetica (REDE) di impostare una metodologia operativa standardizzata. Lo schema seguente è semplificato e corrisponde ai passaggi che l’operatore deve seguire durante una diagnosi energetica di I livello; in livelli di dettaglio maggiore, le fasi sono maggiormente articolate, ma l’impostazione di base rimane analoga. mario.gentili@mariogentili.it 24www.mariogentili.it Le fasi della Diagnosi Energetiche
  • 25. mario.gentili@mariogentili.it 25www.mariogentili.it Strumenti di analisi per la Diagnosi Energetiche: la firma energetica Si esprime tramite una nuvola di punti interpolati da una retta; È uno strumento che consente di: Descrivere la risposta del generatore di calore alla variazione di temperatura esterna: è la relazione tra la potenza del generatore necessaria a riscaldare un edificio in funzione della temperatura esterna; Costruire la firma energetica di progetto, per poter dimensionare il generatore in fase progettuale e per eseguire confronti a posteriori, dopo che l’intervento è stato eseguito, per vedere se il consumo reale corrisponde a quanto calcolato e l’entità e le cause dell’eventuale errore; nel caso di riqualificazioni edilizie si può utilizzare il metodo per evidenziare il risparmio dovuto a misure di incremento dell’efficienza energetica (soprattutto grazie a variazioni di pendenza); mostrare il comportamento dell’edificio al variare della temperatura, infatti se la retta è molto pendente, significa che è elevata la trasmittanza dell’edificio; identificare primariamente alcune disfunzioni dell’impianto di riscaldamento ed orientare la ricerca delle possibili soluzioni.
  • 26. mario.gentili@mariogentili.it 26www.mariogentili.it Strumenti di analisi per la Diagnosi Energetiche: analisi economica • CERA (costo dell’energia risparmiata(Agesi) c€/kWh): mostra chiaramente se è più conveniente continuare a consumare gli stessi kWh ante intervento o se conviene risparmiare una parte di questi kWh, per mezzo di uno o più interventi, valutando il loro costo; • FCCA (flusso di cassa cumulato(Agesi), €): è il risultato dell’analisi tramite flussi di cassa. Indicatore che mostra chiaramente in quanti anni si realizza l’ammortamento dell’investimento iniziale e qual è il beneficio economico netto alla fine della vita utile dell’impianto. • Rappporto B/CA (rapporto benefici/costi(Agesi), valore assoluto): è il rapporto tra flussi di benefici e di costi considerati in un arco di tempo n. Il rapporto B/CA deve avere un valore maggiore di 1, affinché un progetto sia considerabile conveniente.
  • 27. mario.gentili@mariogentili.it 27www.mariogentili.it Strumenti di analisi per la Diagnosi Energetiche: analisi ambientale Analisi ambientale: consiste nella valutazione delle emissioni nette (kg) dei principali gas e sostanze inquinanti e climalteranti (CO2, CO, NOx, SOx, PM), tramite fattori di emissioni specifici (g/kWh) per ciascun tipo di combustibile o impianto utilizzati. Sulla base dei risultati dell’analisi si possono scegliere gli scenari d’intervento che determinano le minori emissioni e valutare il beneficio sociale degli scenari d’intervento, tramite il costo delle emissioni di CO2 evitate.
  • 28. mario.gentili@mariogentili.it 28www.mariogentili.it Strumenti di analisi per la Diagnosi Energetiche: analisi multicriterio Analisi multicriterio: consiste nell’analisi dei risultati delle tre precedenti analisi (energetica, ambientale, economica e, se espressamente richiesto dal cliente, d’immagine), con normalizzazione degli indicatori e scelta dei pesi relativi di ciascun indicatore. Si sviluppa nelle seguenti fasi: • scelta dei vincoli • esclusione degli interventi che non li rispettano • normalizzazione degli indicatori • definizione del peso relativo • calcolo dell’indice unificato