in tema di patrocinio a spese dello Stato,
ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il
criterio del valore della controversia determinato a norma del
codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione
dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
Nella sentenza in commento la Corte di cassazione si è soffermata in motivazione su un principio che non risulta essere stato ancora espressamente affermato in sede di legittimità, ossia l’impossibilità di accogliere una interpretazione estesa dell’oggetto del patrocinio a spese dello Stato che valga a estendere la responsabilità dell’erario anche alla eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti non ammesse al beneficio.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 citato per violazione della tutela della proprietà contenuta nell’art. 1 del Protocollo I della CEDU, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., atteso che la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame fra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa" (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 23 aprile 2013, n. 9808, nonché Corte cost., n.ri 350/2005 e 270/2012).
Le SS.UU. della Suprema Corte con Sentenza n. 40985/18 hanno affermato il principio di diritto secondo cui "...il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito dalla L. n.356 del 1992 (attuale art. 240 bis c.p.) può essere disposto per uno dei reati presupposto anche nella forma del tentativo aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7".
Nella sentenza in commento la Corte di cassazione si è soffermata in motivazione su un principio che non risulta essere stato ancora espressamente affermato in sede di legittimità, ossia l’impossibilità di accogliere una interpretazione estesa dell’oggetto del patrocinio a spese dello Stato che valga a estendere la responsabilità dell’erario anche alla eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti non ammesse al beneficio.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 citato per violazione della tutela della proprietà contenuta nell’art. 1 del Protocollo I della CEDU, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., atteso che la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame fra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa" (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 23 aprile 2013, n. 9808, nonché Corte cost., n.ri 350/2005 e 270/2012).
Le SS.UU. della Suprema Corte con Sentenza n. 40985/18 hanno affermato il principio di diritto secondo cui "...il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito dalla L. n.356 del 1992 (attuale art. 240 bis c.p.) può essere disposto per uno dei reati presupposto anche nella forma del tentativo aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7".
Per la Cassazione l'indennità di accompagnamento rappresenta un sussidio per consentire al disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana
Il diritto al compenso spettante all’Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma II, c.c. Il giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
A. QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELL’ISTANZA?
B. COSA ALLEGARE ALL’ISTANZA?
C. REDDITO
D. VALIDITÀ DELLA DOMANDA
E. CURATORE SPECIALE DI MINORE
F. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - DLG. 3/2012
G. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale del patrocinio a spese dello stato andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
sentenza della cassazione sulla presentazione da parte del lavoratore di documenti aziendali anche riservati, come prove testimoniali a difesa, in procedimento disciplinare.
Per il patrocinio a spese dello Stato rilevano le diminuzioni reddituali anche dopo la dichiarazione dei redditi
Cassazione, Sez. IV pen., Sent. 17 novembre 2014 (10 ottobre 2014), n. 47343 - Pres. Zecca - Rel. Iannello
Processo tributario - Spese del giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Variazioni in diminuzione del red- dito, pur se non documentate dall’ultima dichiarazione dei redditi - Rilevanza
The document discusses anti-corruption training and risk management. It summarizes research findings on how companies approach corruption risk. Training is found to reduce acceptance of justifications for corruption by addressing psychological antecedents. However, training must specifically target rationalizations around health/safety and cultural conventions. Effective risk management requires a tone from top communicating zero tolerance for corruption even if it benefits the company.
Per la Cassazione l'indennità di accompagnamento rappresenta un sussidio per consentire al disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana
Il diritto al compenso spettante all’Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma II, c.c. Il giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
A. QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELL’ISTANZA?
B. COSA ALLEGARE ALL’ISTANZA?
C. REDDITO
D. VALIDITÀ DELLA DOMANDA
E. CURATORE SPECIALE DI MINORE
F. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - DLG. 3/2012
G. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale del patrocinio a spese dello stato andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
sentenza della cassazione sulla presentazione da parte del lavoratore di documenti aziendali anche riservati, come prove testimoniali a difesa, in procedimento disciplinare.
Per il patrocinio a spese dello Stato rilevano le diminuzioni reddituali anche dopo la dichiarazione dei redditi
Cassazione, Sez. IV pen., Sent. 17 novembre 2014 (10 ottobre 2014), n. 47343 - Pres. Zecca - Rel. Iannello
Processo tributario - Spese del giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Variazioni in diminuzione del red- dito, pur se non documentate dall’ultima dichiarazione dei redditi - Rilevanza
The document discusses anti-corruption training and risk management. It summarizes research findings on how companies approach corruption risk. Training is found to reduce acceptance of justifications for corruption by addressing psychological antecedents. However, training must specifically target rationalizations around health/safety and cultural conventions. Effective risk management requires a tone from top communicating zero tolerance for corruption even if it benefits the company.
Este documento proporciona información sobre las próximas evaluaciones, cambios en el sistema de evaluación, horarios de clases y requerimientos para la semana del 2 al 4 de noviembre para el curso 4° básico B del Colegio Camilo Henríquez. Se informa sobre las fechas del SIMCE, el nuevo sistema de respuestas en hojas separadas durante las evaluaciones, y los libros, cuadernos y materiales que los estudiantes deben traer a diferentes clases. También se incluye el horario de atención de los profesores y contenidos
The document discusses the benefits of meditation for reducing stress and anxiety. Regular meditation practice can help calm the mind and body by lowering heart rate and blood pressure. Making meditation a part of a daily routine, even if just 10-15 minutes per day, can have mental and physical health benefits over time by reducing stress levels and promoting relaxation.
The document summarizes a student's proposed work on analyzing a natural draught cross-flow cooling tower using computational fluid dynamics (CFD). The student aims to take different air entering angles and check the cooling effect of those angles. It provides background on cooling towers and how they work. It also reviews previous literature on cooling tower analysis and performance, limitations of existing methods, and the use of CFD to model cooling towers. The student proposes taking readings from a thermal power plant and using those readings in CFD software to analyze cooling effectiveness at different air entrance angles.
1. Eli is an Amish farmer who has just finished his work for the day when his estranged son Samuel arrives with news.
2. Samuel tells Eli that most of the other Amish families in the area have agreed to sell their land and start a new community farther west, as increasing modernization is threatening their traditional way of life.
3. Eli refuses to leave his land, saying this land is God's will for them, but Samuel argues that God has given them a chance at a new beginning in an untouched land. Eli remains resolute in staying.
O documento estabelece o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal em três frases:
1) O Código define os princípios éticos e deveres dos servidores públicos no exercício de suas funções, incluindo a moralidade, imparcialidade e prestação de contas.
2) Os servidores devem agir com probidade, lealdade, justiça e eficiência, respeitando a hierarquia mas não se omitindo em caso de ilegalidades.
3) O Código
Mozioni acclamate dal congresso nazionale forense in materia di Gratuito Patrocinio il giorno 8 ottobre 2016 a Rimini:
1 MOZIONE RICHIESTA DI CONDIZIONI DI UGUAGLIANZA X REDDITO E UNIFORME MODULISTICA GRATUITO PATROCINIO
2 MOZIONE AMPLIAMENTO BUDGET COMPENSAZIONE GRATUITO PATROCINIO
3 MOZIONE - DDL AUMENTO COMPENSI GRATUITO PATROCINIO
4 MOZIONE - SOSTEGNO DDL ESTENSIONE A DISABILI E MINORI x GRATUITO PATROCINIO SENZA LIMITE DI REDDITO
5 MOZIONE - SOSTEGNO DDL PER ESTENSIONE A NEGOZIAZIONE ASSISTITA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330FocusLegale
Condominio - Il condòmino che ha affrontate spese per le cose comuni non ha diritto al rimborso da parte del Condominio in assenza di autorizzazione assembleare. Tuttavia le spese eseguite per opere urgenti sui beni comuni fanno eccezione alla suddetta regola; rif. art 1134 c.c. (Cass. Civ., sent. 19 marzo 2012, n.4330 )
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padovaCostruzioni Edili Martini
Vietato il conguaglio degli oneri di urbanizzazione da parte dei Comuni. Alcuni consigli comunali hanno deliberato, in passato, un aumento degli oneri con effetti retroattivi.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha 'bocciato' tale prassi.
Imputazione coatta per fatti diversi da quelli oggetto di richiesta di archiviazione: le Sezioni Unite (sent. 40984/18) nel ribadire che si tratta di atto abnorme, specificano che anche l'indagato può proporre ricorso per Cassazione.
il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore; con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. Civ. n. 18204/2008; Cass. Civ. 11418/2003);
Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012FocusLegale
Previdenza Forense - L'avvocato iscritto all'Albo deve trasmettere il modello 5 anche se non iscritto alla Cassa Forense. Le Sezioni Unite della Cassazione evidenziano che premessa necessaria per l'invio del modello 5 è l'iscrizione del professionista all'Albo, indipendentemente dalla percezione di proventi (Cass. S.U. n. 9184 del 7.06.2012)
La richiesta di liquidazione del compenso viene depositata dal difensore in udienza allegando copia del decreto di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato: l'Ordine degli Avvocati di Torino ha pubblicato un interessante prontuario sull'applicazione della riforma per la liquidazione immediata dei compensi del patrocinio a spese dello Stato.
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LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
Per consentire ai delegati del COA al patrocinio a spese dello Stato la più pratica disamina
di quanto verrà a loro sottoposto, si riporta di seguito un breve vademecum con
l’indicazione dei contenuti e degli allegati utili all’ammissione. Con la predisposizione di
quanto indicato si eviterà agli istanti di ricevere dal COA competente le richieste di
integrazione ex art. 123 DPR 115/2002 per implementare la domanda di quanto mancante.
Corso per la formazione: "il patrocinio a spese dello Stato (Legal Aid) consente alle persone prive di risorse finanziarie sufficienti per pagarsi un avvocato di usufruire ugualmente dell'assistenza legale per agire e difendersi nel processo." www.avvocatogratis.com
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE CONSOLARE PERMETTE DI AUTOCERTIFICARE?
E SE NON LO PERMETTE, E’ INCOSTITUZIONALE?
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: SERVE LA CERTIFICAZIONE CONSOLARE O BASTA AUTOCERTIFICARE? Torniamo a parlare di certificazione consolare del reddito: la questione è di interesse in riferimento all'obbligo per i non cittadini europei richiedenti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di dare atto, a mezzo della medesima certificazione, dei redditi provenienti dal paese di origine.
Proposta di Movimento Forense per integrare e ampliare la proposta di riforma del patrocinio a spese dello Stato elaborata dal Tavolo di lavoro CNF - OCF
Giustizia per tutti? L'art. 24 della Costituzione prevede che tutti possano accedere alla difesa. Per questo devi sapere che è importante conoscere gli strumenti giusti per accedere alla difesa soprattutto quando non si hanno i mezzi per dotarsi di un avvocato di fiducia sostenuto con il proprio reddito
pPubblicato in Gazzetta il decreto del ministero della giustizia del 16 gennaio 2018 (sotto allegato) che adegua i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Limiti che, in virtù della flessione negativa dello 0,3% registrata dall'Istat, scendono a 11.493,82, in luogo della soglia precedente pari a 11.528,41.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (DOCUMENTO INTEGRATIVO DELLA PROPOSTA DI LEGGE CON TESTO DI RIFORMA REDATTO DAL CNF)
Ipotesi di modifica del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
PROTOCOLLO D'INTESA SU BASE NAZIONALE PER LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - MATERIA CIVILE
PROTOCOLLO D'INTESA SU BASE NAZIONALE PER LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - MATERIA CIVILE
Progetto di legge statale n. 35
Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale -ai sensi dell'art. 121 della Costituzione - di iniziativa dei Consiglieri
Massimiliano Barison, Massimo Giorgetti e Elena Donazzan relativa a "Istituzione fondo per il patrocinio legale gratuito a favore dei cittadini colpiti dalla criminalità e degli addetti delle polizie locali e delle Forze dell'Ordine".
Richiesta di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato da presentare prima della conclusione della fase processuale , sia in udienza che assieme alle difese conclusive.
Dopo la circolare del ministero di Giustizia del 3 ottobre 2016, l'Agenzia delle Entrate istituisce con la Risoluzione n. 113 del 07 dicembre 2016 l'Agenzia delle Entrate il codice tributo per l’utilizzo in compensazione in F24 dei crediti per spese, diritti e onorari spettanti dagli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Guida breve alla compensazione dei crediti da patrocinio a spese delle Stato con debiti fiscali: ecco un breve e semplice vademecunm con le "PROCEDURE OPERATIVE E FAQ" per accedere alla compensazione dei crediti del patrocinio a a spese dello Stato con le imposte dovute dall'avvocato.
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“Il procedimento sommario per la tutela dei crediti di giustizia”
Corso a metodologia mista – cod. P13072 – della Scuola superiore della magistratura tenutosi dal 04 al 06 dicembre 2013
Indicazioni di massima e orientamenti in del Tribunale di Treviso - condivisi dall'Avvocatura Trevigiana - in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.
La compensazione del credito per spese, diritti e onorari di avvocato per l’attività svolta nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato (art. 1, comma 778, legge 28 dicembre 2015, n. 208)
Corte di cassazione, sentenza 17 agosto 2016, n. 34935.
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
1. SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEL VECCHIO Avv. Guido, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Mario Nuzzo,
con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Cassiodoro,
n. 9;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO GIGLI s.r.1., in persona del curatore fallimentare
pro tempore; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Mini-
stro pro tempore; PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRI-
BUNALE DI ISERNIA;
intimati -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: GIUSTI ALBERTO
Data pubblicazione: 25/05/2016
CortediCassazione-copianonufficiale
2. avverso l'ordinanza del Tribunale di Isernia in data 7 dicem-
bre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica
del 3 maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giu-
sti;
udito l'Avv. Mario Nuzzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-
curatore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto in fatto
l. - L'Avv. Guido Del Vecchio è stato difensore del Falli-
mento Gigli s.r.l. nel giudizio (trattato con rito societario)
iscritto al R.G.N. 166/2009, definito dal Tribunale di Isernia
con sentenza n. 173/2011 dichiarativa di inammissibilità della
domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. propo-
sta dalla stessa Gigli s.r.l. in fallimento avverso IT Holding
s.p.a. in amministrazione straordinaria, proprio in virtù del-
la sottoposizione della convenuta a tale procedura concorsua-
le.
Essendo stato il Fallimento Gigli ammesso al patrocinio a
spese dello Stato ex art. 144 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenta-
ri in materia di spese di giustizia), il Tribunale ha provve-
duto alla liquidazione delle spettanze dell'Avv. Del Vecchio
ex art. 82 dello stesso d.P.R., ponendo a base del computo un
CortediCassazione-copianonufficiale
3. valore della causa indeterminabile medio in luogo del valore
di euro 44.000.000 circa dichiarato da parte attrice: ha così
liquidato euro 7.200 per onorari, euro 4.555 per diritti ed
euro 102,95 per spese, e, ridotto detto importo della metà ex
art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, ha determinato le spet-
tanze complessive in euro 5.926,47, oltre spese generali al
12,5%, IVA e CAP come per legge.
Avverso tale decreto di liquidazione l'Avv. Del Vecchio ha
proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115
del 2002.
2. - Il Giudice del Tribunale di Isernia, con ordinanza
depositata il 7 dicembre 2011, ha rigettato l'opposizione, di-
chiarando interamente compensate tra le parti le spese proces-
suali.
2.1. - Secondo il Giudice del Tribunale, il criterio del
decisum nel regolare le spese è applicabile non solo in caso
di soccombenza e di condanna alle spese della controparte, ma
anche al rapporto avvocato-cliente, ed è logicamente estensi-
bile alla fattispecie oggetto di esame, ovvero al caso in cui
il giudice non ha riconosciuto neppure una parte del più ampio
quantum richiesto dall'attore ammesso al gratuito patrocinio,
definendo la controversia con una pronuncia di rito sfavorevo-
le all'attore medesimo.
Diversamente, ad avviso del Giudice di Isernia, si ri-
schierebbe di dare la stura ad un possibile uso "distorto"
3
CortediCassazione-copianonufficiale
4. dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, nel senso
che l'ordinamento consentirebbe alla parte ammessa al gratuito
patrocinio di proporre domande di ingente valore, dalla stessa
indicato, ovviamente sulla base degli elementi fattuali e/o
documentali in suo possesso, come nel caso di specie, ma per
ipotesi destinate a soccombere su questioni processuali, e per
ciò solo di vincolare l'organo giudicante a liquidare importi
elevatissimi in sede di emissione del decreto di cui al citato
art. 82 del testo unico, con un esborso destinato peraltro a
gravare integralmente sull'erario.
In sostanza, secondo il giudice a quo, in base ad una let-
tura costituzionalmente orientata, in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost., delle disposizioni del testo unico sulle spese di
giustizia, in tema di gratuito patrocinio, il criterio del de-
cisum si pone come generale parametro di quantificazione degli
onorari anche al di là dell'ipotesi di parziale accoglimento
della domanda proposta, tutte le volte in cui si palesa, alla
luce degli esiti del giudizio, una manifesta iniquità e spro-
porzione tra la liquidazione dell'onorario secondo il parame-
tro del déductum e l'opera professionale concretamente svolta,
senza che ciò implichi in alcun modo valutazioni di merito in
ordine alla professionalità, alla diligenza e alla perizia del
procuratore della parte, nello svolgimento dell'incarico alla
base della liquidazione richiesta, se non nei limiti del cita-
ot,
- 4 -
CortediCassazione-copianonufficiale
5. to art. 82 del testo unico, che presuppone, a monte,
l'individuazione dello scaglione di riferimento.
Di qui la conclusione che il Collegio ha correttamente o-
perato provvedendo, alla luce della complessità delle questio-
ni affrontate e della natura in rito della decisione adottata
nel giudizio a quo, a liquidare gli onorari e i diritti anco-
randoli allo scaglione indeterminabile medio e provvedendo al-
la loro quantificazione conformemente al dettato degli artt.
82, 83 e 130 del testo unico.
3. - Per la cassazione dell'ordinanza del Giudice del Tri-
bunale di Isernia l'Avv. Del Vecchio ha proposto ricorso, con
atto notificato il 14 febbraio 2012, sulla base di tre motivi.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in
questa sede.
In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una
memoria illustrativa.
Considerato in diritto
1. - Con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità
dell'ordinanza e del procedimento per violazione e falsa ap-
plicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione
all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per non avere il Tribuna-
le considerato: (a) che la domanda risarcitoria era stata pro-
posta nella misura di euro 44.833.062,11 sulla base di una
consulenza tecnica disposta dagli stessi organi della procedu-
ra, e (b) che egli aveva a più riprese fatto presente a questi
5
CortediCassazione-copianonufficiale
6. ultimi che la domanda, a seguito della sottoposizione della
convenuta alla procedura di amministrazione straordinaria, era
inevitabilmente destinata alla declaratoria di improcedibilità
e/o di inammissibilità, suggerendo l'abbandono della domanda e
la presentazione dell'istanza di ammissione al passivo. Il ri-
corrente si duole che l'ordinanza impugnata abbia liquidato il
compenso sulla base di un valore della controversia indetermi-
nabile medio, citando una giurisprudenza inconferente, siccome
relativa alla liquidazione delle spese di lite a carico del
soccombente (applicazione del criterio del decisum in luogo di
quelle del dIsputatum), piuttosto che quella a carico del cli-
ente, senza peraltro indicare quali voci (di diritti ed onora-
rio) abbia considerato.
Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione de-
gli artt. 12 delle preleggi, 10, 11 e 14 cod. proc. civ. e l
della legge 7 novembre 1957, n. 1051, con riferimento agli
artt. 5 e 6 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, in relazione
all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) si lamenta che il Tribu-
nale non abbia tenuto conto che, quando il valore della causa
sia in concreto dichiarato, il valore va determinato sulla ba-
se della domanda, non potendosi far carico a differenti crite-
ri, peraltro applicabili solo al soccombente e, in via analo-
gica, esclusivamente in mancanza di una disciplina propria
della fattispecie.
6
CortediCassazione-copianonufficiale
7. Con il terzo mezzo, il ricorrente denuncia omessa o con-
traddittoria motivazione circa un fatto decisivo, in relazione
all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per non avere il Tribuna-
le motivato la ragione per cui ha applicato analogicamente la
giurisprudenza formatasi in tema di liquidazione degli onorari
a carico del soccombente, in un contesto nel quale gli organi
del fallimento "erano pienamente consapevoli del valore della
controversia, determinato sulla base di una consulenza tecnica
sull'ammontare del danno risarcibile da essi stessi disposta e
condivisa, e dunque dell'ammontare degli onorari per essa do-
vuti".
2. - I tre motivi - da esaminare congiuntamente, stante la
stretta connessione - sono infondati.
2.1. - Innanzitutto non sussiste la prospettata divergenza
tra il chiesto ed il pronunciato che si assume derivante dal
fatto che il giudice dell'opposizione non avrebbe tenuto conto
che "l'attività professionale in relazione alla quale è stata
chiesta la liquidazione degli onorari è stata svolta su speci-
fica richiesta degli organi del fallimento, anche dopo che il
difensore aveva rappresentato per iscritto che l'esito del
giudizio sarebbe stato la dichiarazione di inammissibilità
della domanda e aveva suggerito l'abbandono della domanda e la
presentazione dell'istanza di ammissione al passivo [_] in un
contesto in cui quegli organi erano pienamente consapevoli del
valore della controversia, determinato sulla base di una con-
- 7 - RA,
CortediCassazione-copianonufficiale
8. sulenza tecnica sull'ammontare del danno risarcibile da essi
stessi disposta condivisa, e dunque dell'ammontare degli ono-
rari per essa dovuti". La denuncia non coglie nel segno, posto
che il giudice dell'opposizione al decreto di liquidazione non
ha messo in discussione che la domanda di ingente valore sia
stata proposta dal Fallimento "sulla base degli elementi fat-
tuali e/o documentali in suo possesso", e neppure ha avanzato
dubbi "in ordine alla professionalità, alla diligenza e alla
perizia del procuratore della parte, nello svolgimento
dell'incarico in base alla liquidazione richiesta"; ma - e-
spressamente statuendo sulla richiesta dell'opponente ed adot-
tando il provvedimento indispensabile per la risoluzione del
caso concreto - ha escluso, nel merito, la fondatezza della
tesi difensiva posta dall'Avv. Del Vecchio a base della prete-
sa di una diversa liquidazione del compenso a lui spettante
secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
2.2. - Né è configurabile il denunciato vizio di omessa o
contraddittoria motivazione.
Va infatti rilevato, per un verso, che il sindacato sulla
motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel
testo, ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche
apportate dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134) si riferisce soltanto alla ricostruzione dei fatti o-
perata dal giudice del merito: la motivazione carente o con-
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9. traddittoria su una questione di diritto non comporta cassa-
zione, qualora sia conforme a diritto il dispositivo della
sentenza impugnata (la quale ha applicato la giurisprudenza
formatasi in tema di liquidazione degli onorari a carico del
soccombente), poiché in tal caso la motivazione viene corretta
dalla stessa Corte, che rigetta così il ricorso (art. 384,
quarto comma, cod. proc. civ.).
D'altra parte, va osservato che le circostanze di cui il
ricorrente lamenta l'omessa o la contraddittoria motivazione
(l'essersi l'attività professionale dell'Avv. Del Vecchio
svolta su specifica richiesta degli organi fallimentari, pie-
namente consapevoli del valore della controversia perché de-
terminato sulla base di una consulenza tecnica sull'ammontare
del danno da essi disposta e condivisa), non sono decisive,
giacché tali circostanze non avrebbero potuto comunque deter-
minare una decisione diversa da quella adottata.
2.3. - Invero, in tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al di-
fensore sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risulti-
no superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigen-
ti, e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle ta-
riffe professionali vigenti.
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CortediCassazione-copianonufficiale
10. Non v'è dubbio che, in linea generale, il valore della
controversia ai fini della individuazione dello scaglione di
tariffa applicabile si determina dal tenore della domanda se-
condo i criteri fissati dal codice di procedura civile; non
senza tuttavia considerare che - poiché il criterio fondante,
sotteso alla disciplina delle tariffa professionale approvata
con il decreto ministeriale 9 aprile 2004, n. 127 (applicabile
ratione temporis), è quello della proporzionalità ed adegua-
tezza degli onorari all'attività professionale svolta - il di-
sputatum nel momento iniziale della lite non è risolutivo, do-
vendo tenersi conto dell'effettiva decisione (il decisum) del
giudice che fissa la dimensione reale della lite stessa (cfr.
Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014).
Un correttivo al principio secondo cui il valore della
controversia si determina dal disputatum, ovvero dalla doman-
da, emerge infatti inequivocabilmente dall'art. 6, coma 2,
della suddetta tariffa: "Nella liquidazione degli onorari a
carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo
della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso
da quello presunto a norma del codice di procedura civile".
Quando, poi, si passa alla disciplina della liquidazione
dei compensi spettanti al difensore che ha assistito una parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è la stessa norma
di fonte primaria - l'art. 62 del T.U. spese giust. - a puntu-
alizzare che il giudice deve liquidare l'onorario "tenuto con-
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11. to della natura dell'impegno professionale, in relazione
all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione pro-
cessuale della persona difesa".
Tale ultima disposizione - nel contemperare ragionevolmen-
te la necessità di assicurare la difesa tecnica del non ab-
biente e di retribuire l'attività dell'avvocato con
l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività - con-
sente al giudice di scendere al di sotto dei parametri di nor-
male riferimento tutte le volte in cui l'attività in concreto
svolta dal difensore sia di grado modesto, avuto riguardo alla
sua incidenza sulla posizione processuale del soggetto ammesso
al patrocinio a spese dello Stato o all'effettiva consistenza
della lite.
In altri termini, in tema di patrocinio a spese dello Sta-
to, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il
criterio del valore della controversia determinato a norma del
codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione
dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giu-
dice di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
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12. In questo contesto, la decisione del giudice del merito
sfugge alla censure che ad essa sono state rivolte.
Infatti, il giudice a quo ha considerato che la domanda
risarcitoria proposta dalla società fallita, ammessa al patro-
cinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 del T.U. spe-
se giust., pur essendo di valore elevato (oltre euro
44.000.000), era manifestamente improponibile, e con tale pro-
nuncia in rito è stata definita, stante la sottoposizione del-
la convenuta alla procedura concorsuale dell'amministrazione
straordinaria. Per questo il giudice dell'opposizione, anziché
lo scaglione tariffario derivante da un'applicazione rigida
del criterio del disputatum, ossia del valore della causa de-
terminato a norma del codice di procedura civile, ha applicato
lo scaglione del valore indeterminabile, consentendo questo
una liquidazione più adeguata alla fattispecie concreta e
all'effettiva decisione assunta nel processo presupposto.
3. - Il ricorso è rigettato.
Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non
avendo nessuno degli intimati svolto attività difensiva in
questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secon-
da Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 mag-
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