01 cassazione penale, sez. 4, 10 agosto 2012, n 32343
1. Cassazione Penale, Sez. 4, 10 agosto 2012, n. 32343 - Cantiere e telone di copertura non
adeguatamente fissato: mancanza di sicurezza per i pedoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesc - Presidente
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. MASSAFRA U. - rel. Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (Omissis) N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 1567/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 29/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l'avv. (Omissis), del foro di (Omissis), difensore di fiducia delle parti civili non ricorrenti
che conclude per il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese;
udito l'avv. (Omissis), del foro di (Omissis), difensore di fiducia del ricorrente, che chiede
l'accoglimento del ricorso.
Fatto
2. Ricorre per cassazione (Omissis) avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data
29.4.2011 che, in riforma di quella del Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica
in data 8.7.2009 appellata dalla parte civile (Omissis), con la quale la ricorrente era stata
assolta dal delitto di cui all'articolo 590 c.p., commi 1, 2 e 3 per non aver commesso il fatto,
veniva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per estinzione del reato ascrittole
per intervenuta prescrizione e condannata al risarcimento del danno da liquidarsi in separata
sede e alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile alla quale veniva altresì
assegnata una provvisionale di euro 10.000,00.
In particolare, secondo l'imputazione, alla (Omissis) era contestato di aver, nella sua qualità di
legale rappresentante della " (Omissis) s.r.l", gestrice del cantiere edile ubicato in (Omissis),
per colpa dovuta e negligenza, imprudenza ed imperizia, nonchè inosservanza delle norme
sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (in particolare Decreto del
Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 11, comma 3), omettendo di curare che il
telone di copertura dei materiali e dei luoghi utilizzati dai lavoratori dipendenti per il
compimento delle opere fosse adeguatamente fissato, in modo da rendere sicura la
circolazione dei pedoni che transitavano lungo la predetta via, cagionava lesioni personali
gravi (consistite in una frattura alla testa dell'omero destro, giudicate guaribili in più di novanta
giorni) ad (Omissis), che, impegnando a piedi il tratto di strada parzialmente occupato dal
citato telone, veniva investita dallo stesso, rimosso dalla sua sede da una forte folata di vento,
e di conseguenza cadeva rovinosamente a terra, riportando le suddette lesioni (in (Omissis)).
La Corte territoriale riteneva a carico della (Omissis), legale rappresentante ed appaltatrice dei
lavori oltre che proprietaria dell'immobile ove dovevano essere eseguiti, la posizione di
garanzia attesa l'ingerenza nell'esecuzione dell'opera sul presupposto che il contratto di
appalto prevedeva che la Direzione dei Lavori venisse affidata ad un tecnico di nomina della
committenza, deducendo da ciò che la committenza non aveva affatto perduto la disponibilità
del cantiere e non riteneva l'esclusione della sua responsabilità in forza della presenza di un
contratto di appalto, atteso il totale stato di abbandono del cantiere e la mancanza di idonei
fissaggi per il telone di copertura (come da deposizioni testimoniali e documentazione
fotografica) al momento del sinistro avvenuto a pochi giorni dalla stipula del contratto. Ma,
ravvisato il decorso del termine prescrizionale previsto per il reato contestato, pronunciava
declaratoria d'improcedibilità per estinzione del reato per l'intervenuta causa. La ricorrente
deduce l'erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, assumendo
che nessuna colpa poteva ricadere sul committente dei lavori in appalto (odierna ricorrente)
che si era rivolto a ditta in possesso dei requisiti necessari (e nulla era risultato circa le
capacità tecniche o assenza dei requisiti della ditta) contestando che alcunchè fosse emerso in
istruttoria riguardo al mantenimento della disponibilità del cantiere da parte della committenza
(come da articoli 5 e 6 del contratto). Il cit. articolo 7, comma 2, prevedendo la cooperazione
del datore di lavoro nell'attuazione e prevenzione dei rischi incidenti sull'attività lavorativa, non
implicava l'obbligo dell'appaltante di intervenire in sostituzione dell'appaltatore in caso di
omissioni di quest'ultimo in materia antinfortunistica.
Si duole, altresì, della mancanza e manifesta illogicità della motivazione poichè, attesa
l'assenza nel cantiere di altre maestranze, non poteva esservi alcun coordinamento con
l'appaltatore che viene ascritto alla committenza; non era vero che il cantiere fosse in stato di
abbandono, poichè era, anzi, attivo, come da dichiarazioni teste (Omissis), figlio della parte
offesa; il telo protettivo vi era e quindi era presente la misura di prevenzione, ma la cattiva
esecuzione del fissaggio non poteva essere addebitata alla committenza che non aveva
3. l'obbligo di presenza sul cantiere e di controllo di ogni attività svolta dall'appaltatore.
Si rappresenta, infine, la mancanza di motivazione in ordine al nesso di causalità e alla
responsabilità, rilevando come nessuno dei testi escussi fosse stato in grado di riferire in modo
preciso a quale cantiere appartenessero i teloni e si chiede annullamento della sentenza
impugnata.
è stata depositata una memoria nell'interesse della parte civile (Omissis) con la quale si
contestano le argomentazioni difensive.
Diritto
Preliminarmente va rilevato ex officio che, essendo stato proposto appello avverso la sentenza
assolutoria di primo grado ad opera della sola parte civile ex articolo 576 c.p.p., non era
consentito alla Corte di Appello di riformare la sentenza impugnata anche sotto il profilo penale
con la declaratoria di improcedibilità per prescrizione del reato contestato. S'impone, pertanto,
l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla statuizione di
estinzione del reato per prescrizione, così ripristinandosi l'originaria statuizione assolutoria per
non aver commesso il fatto. Nel merito, il ricorso è sostanzialmente fondato, con il
conseguente annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili e rinvio al giudice civile
competente per valore in grado di appello ai sensi dell'articolo 622 c.p.p..
E' vero che il committente è costituito come corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni
delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ex
Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 (Cass. pen. Sez. 3, n. 1825 del 4.11.2008, Rv.
242345) e che in materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione
edilizia il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque
obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi
prescelti in relazione ai lavori affidati (Cass. pen. Sez. 4, n. 8589 del 14.1.2008 Rv. 238965). E'
vero, altresì, che l'esistenza di un contratto d'appalto o di un contratto d'opera, non esclude la
responsabilità del committente per gli infortuni subiti dal medesimo, atteso che il committente è
esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo ai rischi
specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera (Cass. pen. Sez. 4, n.
12348 del 29.1.2008, Rv. 239252), ma la motivazione addotta dalla sentenza impugnata per
ritenere la responsabilità della (Omissis), quale proprietaria dell'immobile e committente dei
lavori, risulta ictu oculi insufficiente e generica, dal momento che non consente di comprendere
come l'omesso fissaggio del telone s'inserisca nella mancanza di coordinamento di cui al
Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7.
Ad ogni modo, non può escludersi la possibilità di integrazione motivatoria sul punto. Si ritiene
di demandare al giudice civile anche il regolamento delle spese tra le parti private
relativamente al presente giudizio.
P.Q.M.
4. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di estinzione del
reato per prescrizione così ripristinandosi l'originaria statuizione assolutoria per non aver
commesso il fatto.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello, cui demanda anche il regolamento delle spese fra le parti private
per questo giudizio.