LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
A. QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELL’ISTANZA?
B. COSA ALLEGARE ALL’ISTANZA?
C. REDDITO
D. VALIDITÀ DELLA DOMANDA
E. CURATORE SPECIALE DI MINORE
F. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - DLG. 3/2012
G. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Il diritto al compenso spettante all’Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma II, c.c. Il giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione
Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale del patrocinio a spese dello stato andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
MA TULO SAI CHI LO PAGA IL
GRATUITO PATROCINIO??
Non lo sapete? Senza accesso alla difesa non esiste giustizia, ma questa difesa qualcuno deve pur
garantirla.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione N. 95/E, pubblicata ieri (3 novembre 2014), è intervenuta a seguito di interpello ordinario a fornire importanti indicazioni circa il prezzo valore, ex articolo 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
A. QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELL’ISTANZA?
B. COSA ALLEGARE ALL’ISTANZA?
C. REDDITO
D. VALIDITÀ DELLA DOMANDA
E. CURATORE SPECIALE DI MINORE
F. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - DLG. 3/2012
G. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Il diritto al compenso spettante all’Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma II, c.c. Il giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione
Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale del patrocinio a spese dello stato andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione N. 95/E, pubblicata ieri (3 novembre 2014), è intervenuta a seguito di interpello ordinario a fornire importanti indicazioni circa il prezzo valore, ex articolo 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
ASTE IMMOBILIARI - Formazione On Demand FIAIP - Slide del corso gratuito tenuto a Ravenna presso gli uffici di Confindustria Romagna in Via Barbiani 10 il giorno Venerdì 6 ottobre 2017.
RELATORE: AVV. GIANLUIGI PAGANI
RICORSO COLLETTIVO PER IL RICALCOLO DELLE PENSIONI DEI MILITARI EX ART. 54 D.P.R. 1092/1973 per il riconoscimento dei benefici di cui alla aliquota migliorativa prevista per legge
Termine di scadenza per le adesioni: 30 aprile 2019
AGC lancia una nuova azione giudiziaria collettiva: il ricorso collettivo per il riconoscimento del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.
L’art. 54 prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44.
Noi chiederemo giudizialmente di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corretta applicazione dell'aliquota del 44%, e non del 35% ai pensionati del Comparto Difesa e Sicurezza.
Possono aderire i pensionati la cui pensione è stata liquidata con il sistema misto ed in particolare:
- Esercito, Aeronautica, Marina, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco (possono aderire tutti i pensionati provenienti da tali Comparti)
- Polizia di Stato (possono aderire solo i pensionati arruolati entro e non oltre il 25.06.1982)
- Polizia penitenziaria (possono aderire solo i pensionati arruolati entro e non oltre il 05.12.1992)
La richiesta di liquidazione del compenso viene depositata dal difensore in udienza allegando copia del decreto di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato: l'Ordine degli Avvocati di Torino ha pubblicato un interessante prontuario sull'applicazione della riforma per la liquidazione immediata dei compensi del patrocinio a spese dello Stato.
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE CONSOLARE PERMETTE DI AUTOCERTIFICARE?
E SE NON LO PERMETTE, E’ INCOSTITUZIONALE?
Corso segretario comunale - Reati contro la pubblica amministrazioneFederico Fava
Presentazione dei principali profili di diritto penale della figura del segretario comunale, con cenni alla responsabilità anti-corruzione ed alla responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 ma...Pino Ciampolillo
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA Coordinatore PIANO QUALITA 'DELL'ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI "puo ritenersi accertato il Che Il Piano (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva in sé non ERRORI comunque vistose copiature di ONU piano di Altra Regione. Appare Evidente Che Gli ERRORI del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria non potevano Essere Semplici refusi, Giacchè non potrebbe giustificarsi Logicamente la Creazione ad hoc di Una Commissione Composta da tre soggetti Che ha Lavorato a quattro MESI la correzione di Elaborato delle Nazioni Unite per di APPENA 385 pages Compresi Gli Allegati. Nello Stesso decreto di correzione Relativo al pianoforte SI Legge di Comunità Montane argini fi Fiumi e Canali Intero teritorio pianeggiante della Regione, bacino archeologico padano. Puo pertanto ritenersi accertato il Che Il Piano conteneva in sé non ERRORI, comunque vistose copiature di u piano di Altra Regione .... Tribunale di Palermo Sentenza di condanna a SALVATORE ANZA? Alla pena di 1 anno e 8 Mesi di reclusione n. 5455/18 ottobre 2012 http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
Compendio Giurisprudenziale sul Processo Civile Telematico - Anno 2018Edoardo Ferraro
Come ogni anno si pubblica per i colleghi un breve compendio avente ad oggetto la giurisprudenza in tema di processo civile telematico. Come per gli anni precedenti, nel predisporre il presente Compendio, si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale andando a svolgere un lavoro di ricerca e,
eventualmente, di elaborazione di “massime non ufficiali”, studiando le più importanti decisioni delle corti di merito e della Cassazione, cercando di concentrare l’attenzione sugli elementi considerati più importanti dei diversi provvedimenti.
in tema di patrocinio a spese dello Stato,
ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il
criterio del valore della controversia determinato a norma del
codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione
dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
In tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore
sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe
professionali vigenti.
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RELATORE: AVV. GIANLUIGI PAGANI
RICORSO COLLETTIVO PER IL RICALCOLO DELLE PENSIONI DEI MILITARI EX ART. 54 D.P.R. 1092/1973 per il riconoscimento dei benefici di cui alla aliquota migliorativa prevista per legge
Termine di scadenza per le adesioni: 30 aprile 2019
AGC lancia una nuova azione giudiziaria collettiva: il ricorso collettivo per il riconoscimento del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.
L’art. 54 prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44.
Noi chiederemo giudizialmente di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corretta applicazione dell'aliquota del 44%, e non del 35% ai pensionati del Comparto Difesa e Sicurezza.
Possono aderire i pensionati la cui pensione è stata liquidata con il sistema misto ed in particolare:
- Esercito, Aeronautica, Marina, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco (possono aderire tutti i pensionati provenienti da tali Comparti)
- Polizia di Stato (possono aderire solo i pensionati arruolati entro e non oltre il 25.06.1982)
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Compendio Giurisprudenziale sul Processo Civile Telematico - Anno 2018Edoardo Ferraro
Come ogni anno si pubblica per i colleghi un breve compendio avente ad oggetto la giurisprudenza in tema di processo civile telematico. Come per gli anni precedenti, nel predisporre il presente Compendio, si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale andando a svolgere un lavoro di ricerca e,
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e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
In tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore
sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe
professionali vigenti.
il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore; con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. Civ. n. 18204/2008; Cass. Civ. 11418/2003);
Per la Cassazione l'indennità di accompagnamento rappresenta un sussidio per consentire al disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...FocusLegale
Ordinanza n. 27442/18 del 30/10/2018 della Cassazione Civile, 3 sez.: applicazione delle norme antiusura sia agli interessi corrispettivi, sia agli interessi moratori convenzionali. Nullo il patto col quale si convengono interessi convenzionali
moratori che, alla data della stipula, eccedono il tasso soglia di cui all'art. 2 della I. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 citato per violazione della tutela della proprietà contenuta nell’art. 1 del Protocollo I della CEDU, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., atteso che la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame fra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa" (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 23 aprile 2013, n. 9808, nonché Corte cost., n.ri 350/2005 e 270/2012).
La giurisprudenza del mese dicembre 2018Federico Fava
Si pubblica una sintesi della giurisprudenza del mese (dicembre 2018) in materia costituzionale, civile, penale ed amministrativa, tratta da Il Foro Italiano, 2018, fasc. n. 12
BIM obblighi e opportunità (nicolafurcolo.it) R.pdfNicola Furcolo
Slide BIM: una grande opportunità per gli operatori delle costruzioni.
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Convegno SPEKTRA da A2A - 28 maggio 2024 | ORSENIGO Tiziano
Costi di sicurezza TAR Umbria
1. T.A.R. Umbria, Sez. 1, 22 gennaio 2018, n. 56 - Costi di sicurezza
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T.A.R. Umbria, Sez. 1, 22 gennaio 2018, n. 56 - Costi di sicurezza
N. 00056/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00359/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2017, proposto da:
Coo.Be.C. - Cooperativa Beni Culturali Soc. Coop., In persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall'avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS;
contro
Università degli Studi di Perugia, In persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata In Perugia, via degli Offici, 14;
nel confronti di
R.O.M.A. Consorzio, Edilerica - Appalti e Costruzioni s.r.l.,, Picalarga s.r.l., F.A.I.M. s.r.l., C.E.S.A. di F.E. s.r.l., Impresa V.M.,
C.G. s.r.l., ; Impresa Mancini s.r.l., Consorzio San Luca, Brc s.p.a., Ar Arte e Restauro s.r.l., Estla s.r.l.;
per l'annullamento
previa sospensiva
A) del Decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Perugia n. 228 del 10/8/2017 (nonché della relativa nota
di trasmissione prot. n. 58051 dell'11/8/2017), con il quale, preso atto della proposta di aggiudicazione in favore della AR
Arte e Restauro S.r.l. formulata dal Seggio di gara nel verbale del 28/7/2017, è stato aggiudicato definitivamente a
quest'ultima, che ha offerto un ribasso pari al 34,97400% sull'Importo del lavori posto a base di gara, l'affidamento del “lavori
di restauro della facciata del primo Chiostro di San Pietro” (CUP J92F12000150005 - CIG 7016353DA6) e di cui alla DDG n.
132 del 12/5/2017;
B) per quanto di ragione, di tutti gli atti della procedura ad evidenza pubblica e, In particolare, del verbali del Seggio di gara
relativi alle operazioni di apertura delle buste contenenti l'offerta economica delle partecipanti, nonché relativi alle
determinazioni conseguenti;
C) per quanto di ragione, di tutti gli atti nominativamente indicati nel DDG n. 228 del 10/8/2017 e di cui al punto sub A), tra
cui il DDG n. 132 del 12/5/2017, il DDG 169 del 23/6/2017, il DDG n. 172 del 27/6/2017, il DDG n. 206 del 25/7/2017;
D) per quanto di ragione e nel termini di cui melius infra, della lettera di Invito alla procedura In questione prot. n.35343 del
15/5/2017, nonché del Capitolato tecnico;
E) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente.
NONCHÉ
- per l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'aggiudicazione della procedura negoziata per i lavori in questione
e, quindi, a subentrare nel relativo contratto, previa declaratoria di inefficacia di quello eventualmente stipulato dall'Università
degli Studi di Perugia con l'Impresa AR Arte e Restauro S.r.l.;
- per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato dall'Università degli Studi di Perugia con l'Impresa AR Arte e
Restauro S.r.l., ove medio tempore stipulato;
NONCHÉ IN VIA SUBORDINATA
2. nella denegata ipotesi in cui l'adito TAR non dovesse dichiarare l'inefficacia del contratto (ove medio tempore stipulato) ed
accogliere la domanda di subentro, pur accertando l'Illegittimità dell'aggiudicazione, per l'accertamento del diritto della
ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno per equivalente nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di
causa, oltre ad Interessi e rivalutazione, con conseguente condanna dell'Università degli Studi di Perugia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione In giudizio dell’Università degli Studi di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il dott. OMISSIS e uditi per le parti I difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato In fatto e diritto quanto segue.
Fatto
1. Espone l’odierna ricorrente di aver partecipato alla procedura negoziata Indetta dall’Università degli Studi di Perugia, al
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016, con importo complessivo di 448.904,65 euro di cui 110.676,22 a base
d’asta per l’aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, del lavori di restauro della facciata del primo chiostro di San
Pietro.
Alla gara sono stati Invitati 16 operatori, di cui 12 ammessi a formulare offerta, con esclusione di 3 offerte, tra cui quella
presentata dalla ricorrente, per superamento della soglia di anomalia ex art. 98 c.8. D.lgs. 50/2016 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=14996:dlgs502016&catid=5&Itemid=137).
Con DDG n. 228 del 10 agosto 2017 l’Università ha aggiudicato l’appalto alla AR Arte e Restauro s.r.l.
La ricorrente Impugna l’aggiudicazione unitamente alla lettera di Invito e tutti gli atti della procedura, lamentando la mancata
esclusione di tutte le 10 offerte delle ditte rimaste in gara in quanto non recanti - a differenza della propria offerta e di quella
della FAIM s.r.l. - alcuna indicazione dei c.d. costi Interni aziendali della sicurezza, i quali al sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs.
50/2016 devono sempre essere indicati. Tale esclusione avrebbe impedito, ad avviso della ricorrente, l’applicazione del
meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, in ragion del numero delle offerte superstiti inferiore a 10, con
conseguente ottenimento In proprio favore dell’aggiudicazione quale offerta con il maggior ribasso rispetto alla FAIM: da qui
il proprio Interesse al ricorso.
A sostegno dell’impugnativa la ricorrente deduce i seguenti motivi così riassumibili:
Isolazione e/o falsa applicazione dell’art. 95 c. 10, del D.lgs 50/2016 e dell’art. 97 commi 2 e 8 del D.lgs. 50/2016, della
lettera di invito (artt. 1 punto 1,5 e 16) eccesso di potere per travisamento: ai sensi dell’art. 95 c. 10, del D.lgs 50/2016 le
offerte prive dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali andrebbero irrimediabilmente escluse in considerazione
dell’incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, come peraltro recentemente statuito dall’adito Tribunale Amministrativo
(sent. n. 390/2017); le 10 Imprese che avrebbero dovuto essere escluse si sono limitate Invece ad avallare con specifica
dichiarazione la congruità del costi da Interferenze così come quantificati dalla stazione appaltante;
II. Illegittimità della lex specialis per violazione e/o falsa applicazione dell'alt 95 c. 10, del Dlgs 50/2016: la lettera di invito
avrebbe del tutto illegittimamente imposto ai concorrenti anche quanto agli oneri di sicurezza aziendali di aderire alla
quantificazione operata unilateralmente dalla stazione appaltante, In attuazione della richiamata L.R. n. 3/2010 e delle linee
guida approvate con DGR 569/2011.
Parte ricorrente domanda altresì, quale tutela In forma specifica, il subentro nell’aggiudicazione previa dichiarazione di
Inefficacia del contratto medio tempore stipulato con l’aggiudicataria e, In subordine, per il risarcimento del danno per
equivalente.
Si è costituita l’Università degli Studi di Perugia eccependo l’Infondatezza del gravame, alla luce delle considerazioni In
sintesi qui riportate:
- la lettera di Invito specifica che la gara è stata Indetta In osservanza della L.R. 3 del 21.1.2010 che contiene sua disciplina
specifica per quanto concerne gli oneri di sicurezza, diversa seppur Integrabile con quella statale;
- il nuovo Codice del contratti approvato nel 2016 non avrebbe abrogato tale norma regionale, di carattere speciale;
- In esecuzione della suddetta legge regionale e delle linee guida approvate con DGR 3 novembre 2016 n. 1256 la stazione
appaltante ha provveduto a predeterminare anche i costi della sicurezza aziendali (in 22.428,36 euro) si che tutte le
partecipanti (tranne la ricorrente e la FAIM) hanno reso la dichiarazione di congruità rispetto agli oneri aziendali calcolati
dalla stazione appaltante;
- secondo la difesa dell’Amministrazione agli appalti di lavori (diversamente dai servizi) si applicherebbe comunque la
normativa regionale.
Alla camera di consiglio del 26 settembre 2017, su accordo delle parti, è stata ritirata la domanda Incidentale di tutela
cautelare con impegno della difesa dell’Amministrazione a sospendere la stipulazione del contratto.
3. Con memoria, la difesa della ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, ancora rilevando come gli oneri aziendali
vadano dimostrati, a differenza del costi per la sicurezza, dal singoli operatori economici e non predeterminati a monte dalle
stazioni appaltanti, a pena di creare nella Regione Umbria una sorte di “regime speciale” sugli oneri di sicurezza del tutto
anomalo ed In contrasto tra l’altro con ¡I riparto delle competenze normative stabilito dall’art. 117 comma 2, Cost.
All’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017, uditi I difensori, la causa è stata trattenuta In decisione.
Diritto
2. -E’ materia del contendere la legittimità dell’aggiudicazione mediante procedura negoziata (al sensi dell’art. 36 comma 2,
lett. c) del D.lgs. 50/2016) effettuata dall’Università degli Studi di Perugia, del lavori di restauro della facciata del primo
chiostro di San Pietro In favore dell’Impresa Ar Arte e Restauro s.r.l.
Come Indicato nella parte in fatto la stazione appaltante ha escluso la ricorrente in via automatica, ex art. 97 c. 8 D.lgs.
50/2016, In virtù del superamento della soglia di anomalia, risultando le imprese ammesse superiori a 10.
Lamenta la ricorrente la mancata esclusione di tutte le 10 offerte non anomale delle ditte partecipanti, in quanto non recanti -
a differenza della propria offerta e di quella della FAIM s.r.l. - alcuna indicazione dei c.d. costi interni aziendali della
sicurezza, I quali al sensi dell’art. 95 c. 10, del D.lgs. 50/2016 dovrebbero sempre essere indicati. In particolare, le suddette
imprese si sono limitate a rendere la dichiarazione di congruità rispetto agli oneri aziendali calcolati a monte unilateralmente
dalla stazione appaltante, in ossequio a specifiche disposizioni della lex specialis, anch’esse Impugnate, attuative del
disposto di cui alla L.R. n. 3/2010 ed alle linee guida approvate con DGR 1256/2016.
3. - Preliminarmente va senza dubbio affermato l’Interesse della ricorrente all’annullamento degli atti impugnati, dando essa
la “prova di resistenza” richiesta In giurisprudenza In subiecta materia quale parametro dell’Interesse a ricorrere (ex multis
Consiglio di Stato, sez. III, 5 febbraio 2014, n. 571; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 28 dicembre 2016, n. 1441).
Secondo la prospettazione della ricorrente, l’esclusione di tutte le 10 offerte ritenute valide avrebbe Impedito l’applicazione
del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97 c. 8, D.lgs. 50/2016, In ragion del numero
delle offerte superstiti Inferiore a 10, con conseguente conseguimento In proprio favore dell’aggiudicazione, quale offerta
con il maggior ribasso (48,32058 %) rispetto alla FAIM (25,28596 %) si da dimostrare la certezza, In Ipotesi di annullamento
del provvedimenti gravati, di conseguimento dell’aggiudicazione.
4. - Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
4.1. - Come già evidenziato anche dall’adito Tribunale, nelle procedure di evidenza pubblica, gli oneri di sicurezza per le
Interferenze, la cui misura va predeterminata dalla stazione appaltante, vanno tenuti distinti dagli oneri di sicurezza da
rischio specifico, cd. Interni o aziendali, la cui quantificazione spetta ad ogni concorrente in rapporto alla sua offerta
economica (ex multis T.A.R. Veneto, sez. I, 7 aprile 2017, n. 344; Consiglio di Stato Ad. PI., 20 marzo 2015, n. 3; T.A.R.
Lazio, Latina,15 gennaio 2014, n. 8; T.A.R. Umbria 22 maggio 2013, n. 301; Id. 17 maggio 2017, n. 390).
Anche l’ANAC ha più volte evidenziato la necessità che gli oneri aziendali siano stabiliti non già preventivamente dalla
stazione appaltante ma rimessi alla determinazione di ciascun singolo concorrente, tenuto ad Indicarli specificamente in
sede di offerta, oneri che in quanto interni e specifici in ragione delle caratteristiche aziendali divergono da concorrente a
concorrente (ANAC delibera n.100, 8 febbraio 2017).
In senso innovativo rispetto al regime di cui al D.lgs. 163/2006 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=115:decreto-legislativo-12-aprile-2006-n-163-codice-dei-contratti-pubblici-parte-
i&catid=5&Itemid=137), l’art. 95 c. 10, del D.lgs. 50/2016 pacificamente applicabile alla gara in questione, ha imposto
l’obbligo per tutti gli operatori economici di indicare in sede di offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione
delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a del D.lgs. 50/16).
La prevalente giurisprudenza, a cui ha aderito anche l’adito Tribunale, ritiene che il suddetto obbligo sussista anche in
ipotesi di silenzio del bando, da ritenersi sul punto eterointegrato, con conseguente esclusione del concorrente silente, non
potendosi ricorrere nemmeno al soccorso istruttorio - diversamente dal sistema previgente - trattandosi di indicazione
costituente elemento essenziale dell’offerta (ex multis T.A.R. Sicilia Catania,, sez. III, 31 luglio 2017, n. 1981; T.A.R. Umbria
17 maggio 2017, n. 390; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 5 gennaio 2017, n. 34; T.A.R. Molise 2016, n. 513;T.A.R.
Calabria, Reggio Calabria 25 febbraio 2017, n. 166; T.A.R. Veneto, 21 febbraio 2017, n. 182; T.A.R. Campania, Napoli,
2017, n. 2358, Consiglio di Stato ord. 15 dicembre 2016, n. 5582).
4.2. - Tanto doverosamente premesso, nel caso di specie la lettera di invito (artt. 1. 1.2 e 15) ha dettato specifiche
disposizioni in punto di obbligo dei concorrenti di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, imponendo loro
sostanzialmente di uniformarsi ai costi già a monte indicati dalla stazione appaltante (in euro 22.428,36) in attuazione
dell’art. 23 della L.R. 2010 n. 3 (/index.php?option=com_content&view=article&id=5357:lr3-
2010umbria&catid=27&Itemid=137)e delle linee guida approvate con DGR 1256/2016. La presentazione delle suddetta
4. dichiarazione, adesiva agli oneri prestabiliti dalla stazione appaltante, costituiva dunque una condizione di ammissibilità
dell’offerta stessa.
Ad avviso della difesa dell’Università, avendo i concorrenti dichiarato di accettare i costi aziendali quantificati nella lex
specialis, avrebbero in realtà tutti reso la dichiarazione prevista dall’art. 95 comma 10 e non avrebbero potuto dunque
essere esclusi, applicandosi comunque per i soli appalti di lavori la disciplina di cui alla normativa regionale.
4.3. - Non ritiene il Collegio di poter condividere tale assunto.
In primo luogo, ove si ammettesse la possibilità in sede regionale di dettare una diversa disciplina per gli oneri di sicurezza
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, vi sarebbe una evidente
lesione del riparto di competenze legislative in materia di appalti pubblici desumibile dall’art. 117 comma 2 Cost.
Come noto, per giurisprudenza costante l'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla “tutela
della concorrenza”, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, in capo allo Stato; in particolare, la
disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di
affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole
concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di
stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza, di parità di trattamento, di non discriminazione (ex multis Corte
Costituzionale, 7 novembre 2013, n. 259; id. 12 luglio 2013, n. 187).
Ciò naturalmente non può non valere anche per la generalità della disciplina sugli oneri di sicurezza, la cui mancata
Indicazione In sede di offerta determina l’esclusione dalla gara.
Così opinando non può nemmeno ritenersi - come vorrebbe l’Amministrazione - che la L.R. 3/2010 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=5357:lr3-2010umbria&catid=27&Itemid=137) sia rimasta In vigore pur a seguito del
sopravvenuto D.lgs. 50 del 2016, contravvenendo tale tesi al rapporto tra leggi statali emanate In ambiti di competenza
esclusiva (“tutela della concorrenza”) e leggi regionali in ambito concorrente o residuale, laddove si riconosce, anche dopo
l’entrata In vigore della riforma costituzionale del Titolo V, l’operatività dell’abrogazione prevista dall’art. 10 L. 62 del 1953
“Sceiba” (ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 14 febbraio 2013, n. 406; T.A.R. Liguria 29 maggio 2013, n. 851 ;
Consiglio di Stato Ad. PI. 7 aprile 2008, n. 2).
Ne consegue anche la non rilevanza nell’ambito del giudizio della Ipotizzabile questione di legittimità costituzionale della
L.R. 3/2010 (/index.php?option=com_content&view=article&id=5357:lr3-2010umbria&catid=27&Itemid=137) per contrasto
con l’art. 117 c. 2 Cost.
E’ pertanto Impensabile l’esistenza di un “regime speciale” sugli oneri di sicurezza per gli appalti di lavori affidati nella
Regione Umbria, condividendo sul punto le articolate doglianze di parte ricorrente.
4.4. - In secondo luogo, un sistema quale quello contemplato dalla L.R. 3/2010 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=5357:lr3-2010umbria&catid=27&Itemid=137) appare anche elusivo dell’obbligo
imposto dalla legge statale di verificare la congruità effettiva dell’offerta di ogni singolo partecipante, la quale deve riguardare
I fattori che Incidono sulle condizioni di lavoro ossia gli oneri di sicurezza aziendali. La predeterminazione effettuata
unilateralmente dalla stazione appaltante In modo generale ed astratto per ogni concorrente, si pone In contrasto con lo
stesso concetto di onere aziendale, collegato alle specifiche caratteristiche di ogni singolo operatore economico, effettuando
In definitiva una Indebita commistione con i diversi oneri di sicurezza per le Interferenze.
Senza poi contare che la mera adesione da parte del concorrenti alla congruità degli oneri stabilita dalla stazione appaltante
- cosa ben diversa dalla dichiarazione di cui all’art. 95 c. 10, D.lgs. 50/2016 - Integra una tipologia di dichiarazione non
contemplata da alcuna disposizione normativa, In aperto contrasto con un sistema Improntato alla rigida tipizzazione degli
atti di gara mediante Imposizione di bandi tipo (art. 213 c.2, D.lgs. 50/2016) e alla stessa tassatività delle cause di
esclusione (art. 83 c.8, D.lgs. 50/2016).
4.5. Per I suesposti motivi la domanda di annullamento è fondata, risultando l’impugnata lettera di Invito Illegittima nella
parte In cui Impone l’adesione agli oneri di sicurezza predeterminati dalla stazione appaltante In base a normativa regionale
abrogata e disapplicabile, con conseguente Illegittimità, In via derivata, dello stesso provvedimento di aggiudicazione.
5. - Occorre Infine stabilire se l’accoglimento del ricorso determini oltre l’annullamento degli atti Impugnati anche il
conseguimento dell’aggiudicazione, secondo la consequenziale domanda della ricorrente, o se Invece occorra annullare
l’Intera sequenza procedimentale con ripetizione della stessa, opzione Invero In Ipotesi maggiormente Idonea a ripristinare
l’Interesse pubblico al maggior confronto competitivo e al ripristino delle chance di aggiudicazione di tutti I partecipanti, i
quali finirebbero altrimenti per essere esclusi dalla gara per un errore Indotto dalla stazione appaltante, senza possibilità di
poter riformulare la propria offerta In conformità al disposto dell’art. 95 c. 10, del D.lgs. 50/2016 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=14996:dlgs502016&catid=5&Itemid=137).
Secondo quanto evidenziato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 27 aprile 2015, n. 5) anche nel giudizio
amministrativo, basato sul principio dispositivo, la domanda formulata dalla parte con Indicazione e graduazione del motivi di
gravame vincola ¡I giudice amministrativo, sebbene la sua osservanza possa portare, In concreto, ad un risultato non In
linea con la tutela piena dell'Interesse pubblico e della legalità (Consiglio di Stato, sez. III, 8 settembre 2015, n. 4211) si che
Introducendo la ricorrente, nel caso di specie, esclusivamente censure dirette al conseguimento del bene della vita, deve
essere disposto, In accoglimento del ricorso, il subentro nell’aggiudicazione, previa dichiarazione di Inefficacia del contratto
5. eventualmente medio tempore stipulato.
Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e dispone il subentro della ricorrente
nell’aggiudicazione, previa inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, con Ar Arte e Restauro s.r.l.
Condanna l’Università degli Studi di Perugia alla refusione delle spese In favore della ricorrente, In misura di 2.000,00
(duemila//00) euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l'Intervento dei magistrati: Omissis