È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 citato per violazione della tutela della proprietà contenuta nell’art. 1 del Protocollo I della CEDU, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., atteso che la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame fra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa" (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 23 aprile 2013, n. 9808, nonché Corte cost., n.ri 350/2005 e 270/2012).
Scuola e tempo determinato trib mantova 14.12.2011FocusLegale
Lavoro - Comparto Scuola: contratti a tempo determinato ed illegittimo rinnovo oltre il termine di 36 mesi. La reiterazione dei contratti a tempo determinato del personale docente oltre il termine massimo previsto dalla legge, pur non comportando la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (esclusa dall'art. 36, d. l.vo n. 165/01), determina il diritto al risarcimento del danno (soggetto a prescrizione quinquennale). Tale risarcimento va liquidato in riferimento all'indennità prevista dall'art. 32, co. 5, lg. 183/10 (Trib. Mantova, sent. n. 268 del 14.12.2011 - fonte: ilcaso.it)
in tema di patrocinio a spese dello Stato,
ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il
criterio del valore della controversia determinato a norma del
codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione
dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
In tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore
sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe
professionali vigenti.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 citato per violazione della tutela della proprietà contenuta nell’art. 1 del Protocollo I della CEDU, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., atteso che la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame fra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa" (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 23 aprile 2013, n. 9808, nonché Corte cost., n.ri 350/2005 e 270/2012).
Scuola e tempo determinato trib mantova 14.12.2011FocusLegale
Lavoro - Comparto Scuola: contratti a tempo determinato ed illegittimo rinnovo oltre il termine di 36 mesi. La reiterazione dei contratti a tempo determinato del personale docente oltre il termine massimo previsto dalla legge, pur non comportando la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (esclusa dall'art. 36, d. l.vo n. 165/01), determina il diritto al risarcimento del danno (soggetto a prescrizione quinquennale). Tale risarcimento va liquidato in riferimento all'indennità prevista dall'art. 32, co. 5, lg. 183/10 (Trib. Mantova, sent. n. 268 del 14.12.2011 - fonte: ilcaso.it)
in tema di patrocinio a spese dello Stato,
ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il
criterio del valore della controversia determinato a norma del
codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione
dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
In tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore
sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe
professionali vigenti.
Per la Cassazione l'indennità di accompagnamento rappresenta un sussidio per consentire al disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana
Imputazione coatta per fatti diversi da quelli oggetto di richiesta di archiviazione: le Sezioni Unite (sent. 40984/18) nel ribadire che si tratta di atto abnorme, specificano che anche l'indagato può proporre ricorso per Cassazione.
La giurisprudenza del mese dicembre 2018Federico Fava
Si pubblica una sintesi della giurisprudenza del mese (dicembre 2018) in materia costituzionale, civile, penale ed amministrativa, tratta da Il Foro Italiano, 2018, fasc. n. 12
Per il patrocinio a spese dello Stato rilevano le diminuzioni reddituali anche dopo la dichiarazione dei redditi
Cassazione, Sez. IV pen., Sent. 17 novembre 2014 (10 ottobre 2014), n. 47343 - Pres. Zecca - Rel. Iannello
Processo tributario - Spese del giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Variazioni in diminuzione del red- dito, pur se non documentate dall’ultima dichiarazione dei redditi - Rilevanza
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padovaCostruzioni Edili Martini
Vietato il conguaglio degli oneri di urbanizzazione da parte dei Comuni. Alcuni consigli comunali hanno deliberato, in passato, un aumento degli oneri con effetti retroattivi.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha 'bocciato' tale prassi.
Cass civ. sez lav. n. 12127 del 12.7.2012 FocusLegale
Lavoro - In sede di contestazione disciplinare, il mancato rispetto del termine a difesa di cinque giorni (previsto dall'art. 7, lg. n. 300/70) determina l’illegittimità del licenziamento comminato al lavoratore (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 maggio – 16 luglio 2012, n. 12127)
Le SS.UU. della Suprema Corte con Sentenza n. 40985/18 hanno affermato il principio di diritto secondo cui "...il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito dalla L. n.356 del 1992 (attuale art. 240 bis c.p.) può essere disposto per uno dei reati presupposto anche nella forma del tentativo aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7".
Il diritto al compenso spettante all’Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma II, c.c. Il giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione
1. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14657 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PICARDI FRANCESCA
Data Udienza: 06/03/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
**** **** nato il 06/04/1969
avverso la sentenza del 20/06/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore
Per la parte civ. Molinari e presente l'avv. Lizza Egidio che deposita conclusioni, nota
spese e chiede il rigetto o inammissibilita' del ricorso.
L'avv.Lizza e' anche in sostituzione dell'avv. Capponi Marina e deposita procura speciale.
Per il ricorrente e' presente l'avv. Cavini Sofia del foro di Firenze che chiede l'accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con
cui **** **** è stata condannata, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte
civile, alla pena della multa di euro 750,00 per il delitto di cui agli artt. 590, secondo e terzo
comma, cod.pen., per avere, quale dirigente del punto vendita "****" di Firenze, con
violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, consentito che il corridoio di
passaggio per il motocarichi, luogo di utilizzo comune fuori dalla disponibilità dei datori di
lavoro proprietari dei singoli box vendita, peraltro, adibito a uscita di sicurezza, fosse
ingombrato da materiale che, ostacolando il transito, determinava la caduta di I. M., da cui
conseguivano lesioni personali consistenti in contusione epatica e frattura IX, X e XI
costole destre, con malattia guarita in 125 giorni (18 settembre 2010).
2.Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo
del difensore di fiducia, **** ****, denunciando l'inosservanza e erronea applicazione degli
artt. 178, primo comma, lett. c, 180, 185, cod.proc.pen., essendo stata rigettata
l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, nonostante l'indeterminatezza del
capo di imputazione, per mancata individuazione della norma cautelare, asseritamente
violata, risultando non pertinente all'art. 61 del d.lgs. n. 81 del 2008; l'inosservanza e/o
erronea applicazione degli artt. 590, secondo e terzo comma, cod.pen., 61 e 64 del d.lgs.
n. 81 del 2008, 604, 530, 533, 546, primo comma, lett. e) cod.proc.pen., e la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermata
responsabilità penale dell'imputata, mancando la motivazione relativamente alla credibilità
della parte civile ed ad una serie di profili indicati a p.13 e 14 dell'atto di appello (tentativo
di dipingere l'imputata come insensibile alle problematiche dei lavoratori, asserite
2. lamentele sulle condizioni del magazzino, conseguenze psicologiche dell'infortunio) e
risultando la motivazione contraddittoria relativamente all'inattendibilità di alcuni testi della
difesa per ragioni di subordinazione rispetto all'imputata (rapporti caratterizzanti anche i
testi della parte civile, valutati credibili), alle consegne avvenute il giorno dell'infortunio, alle
condizioni del luogo di lavoro il giorno dell'infortunio, alla durata della malattia, alla
quantificazione della pena ed in particolare al diniego delle attenuanti generiche, alla
quantificazione del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I primi due motivi di ricorso non meritano accoglimento, atteso che, come precisato
dalla Suprema Corte (Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013 ud., dep. 04/02/2014, rv. 258920), in
tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più
che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo
puntuale, conformemente a quanto avvenuto nel caso di specie, la Corte di Cassazione -
copia non ufficiale mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non
determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di
difesa (nello stesso senso, tra le tante, Sez. 3, n. 22434 del 19/02/2013 ud., dep.
24/05/2013, rv. 255772, secondo cui, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva
è la compiuta descrizione del fatto e non anche l'indicazione degli articoli di legge che si
assumono violati). Non può ravvisarsi, pertanto, alcuna violazione di legge nel rigetto
dell'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio da parte dei giudici di merito,
che hanno, inoltre, evidenziato come dalla descrizione del fatto emergesse chiaramente la
disposizione violata e, cioè, l'art. 64 del d.lgs. n. 81 del 2008, ai sensi del quale il datore di
lavoro ha l'obbligo di fare in modo che le vie di circolazione interne o all'aperto che
conducono a uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di
consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza, e che il riferimento all'art. 61 integrasse un
mero refuso materiale, da cui non è derivato alcun pregiudizio al diritto di difesa
dell'imputata, essendo stato ampiamente trattato il profilo di colpa contestato.
2. Tutti gli altri motivi non superano il vaglio di ammissibilità, in quanto non denunciano né
violazioni di legge, né mancanze, illogicità e contraddittorietà della motivazione effettive o,
comunque, rilevanti, su aspetti che risultano decisivi ai fini dell'affermazione della penale
responsabilità dell'imputata, ma si traducono in una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a
quella accertata dai giudici di merito. In proposito va ricordato che nel giudizio di legittimità
non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,
dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio
ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre
diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che
"attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la
stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente
comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni
in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello
spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Ud., dep. 31/03/2015, Rv. 262965). Del resto, in tema di giudizio di cassazione, sono
precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una
migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n.
47204 del 07/10/2015 ud., dep. 27/11/2015, rv. 265482). Più precisamente la ricorrente
lamenta carenze o contraddittorietà motivazionali insussistenti o, comunque, irrilevanti -
sul mancato reperimento da parte della Asl di lamentele sulle condizioni del magazzino,
lamentele che la Corte ha desunto dalle prove testimoniali e che ben potevano essere
3. state verbali e non scritte; sulla valutazione di 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale Il
Presidente inattendibilità del teste Bilotta, che non è stata fondata solo su una sua
eventuale ed imprecisa ragione di corresponsabilità, ma su una molteplicità di inesattezze
o circostanze poco verosimili riferite dalla stessa (v. p. 9 della sentenza); sulle consegne
avvenute la data dell'infortunio (sui cui sembra addirittura dedotto un travisamento della
prova, che, peraltro, risulterebbe inammissibile, trattandosi di doppia conforme, in assenza
delle condizioni necessarie), le quali sono state ricostruite dalla Corte in base al
complessivo quadro indiziario, fondato anche sulla coincidenza del giorno dell'infortunio
con il sabato, presumibilmente quello di maggiore vendita e, quindi, maggiori consegne;
sulle condizioni del luogo dell'infortunio nella data del 18 settembre 2010, desunta dai
giudici di merito in base al complessivo quadro indiziario emerso, che non viene aggredito
dal ricorrente nella sua unitarietà, ma in modo frammentario ed incompleto. Parimenti le
censure relative alla durata della malattia ed alla quantificazione del danno
presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di
merito, che hanno ritenuto condivisibili le valutazioni dell'Inail, escludendo gli errori asseriti
dalla difesa dell'imputata, nelle relative certificazioni e conseguentemente valutata corretta
la quantificazione del danno in base agli ordinari criteri civili. Solo per completezza va
evidenziato che la Corte di Appello ha limitato la mancata contestazione dell'imputata
all'applicazione dei criteri civili di liquidazione del danno e non alla durata della malattia.
Relativamente al diniego delle attenuanti generiche, la difesa della ricorrente non solo
propone nuovamente una diversa ricostruzione dei fatti relativamente allo stato dei luoghi,
ma non ha indicato alcun elemento positivo che avrebbe potuto giustificare la concessione
delle attenuanti generiche (v. sul punto Sez. 4, n. 5875 del 2015, rv. 262249, secondo cui il
giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche
sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi
elementi già sottoposti alla attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo
disattesi sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare
ragione).
3. In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanlia la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad al di
là del rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile Molinari Isabella, liquidate
in 2.500,00 euro, oltre accessori di legge.
Così deciso 6 marzo 2018.
Il Consigliere estensore Il Presidente