È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 citato per violazione della tutela della proprietà contenuta nell’art. 1 del Protocollo I della CEDU, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., atteso che la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame fra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa" (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 23 aprile 2013, n. 9808, nonché Corte cost., n.ri 350/2005 e 270/2012).
Nella sentenza in commento la Corte di cassazione si è soffermata in motivazione su un principio che non risulta essere stato ancora espressamente affermato in sede di legittimità, ossia l’impossibilità di accogliere una interpretazione estesa dell’oggetto del patrocinio a spese dello Stato che valga a estendere la responsabilità dell’erario anche alla eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti non ammesse al beneficio.
in tema di patrocinio a spese dello Stato,
ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il
criterio del valore della controversia determinato a norma del
codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione
dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
Corte conti e divieto di rinnovo negli appalti pubblici: articolo di Ilenia F...ilenia filippetti
Il tema del rinnovo dei contratti d’appalto è, in questi ultimi giorni, oggetto di molteplici ed apprezzabili riflessioni, emerse, essenzialmente, a seguito della pronuncia resa da Consiglio Stato, Sez. III, con sentenza 5 luglio 2013, n. 3580, ad avviso del quale né l’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), né l’art. 57 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impedirebbero il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione. Secondo la recente pronuncia del Consiglio di Stato, infatti, un argomento positivo a favore dell’ammissibilità del rinnovo contrattuale, se espressamente previsto dalla lex di gara, sarebbe desumibile dall’art. 29 del codice dei contratti, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
In questo panorama, non sembra inutile tracciare qualche breve riflessione sulle pronunce edite dalla Corte dei conti proprio sul tema del divieto generale del rinnovo dei contratti d’appalto.
Nella sentenza in commento la Corte di cassazione si è soffermata in motivazione su un principio che non risulta essere stato ancora espressamente affermato in sede di legittimità, ossia l’impossibilità di accogliere una interpretazione estesa dell’oggetto del patrocinio a spese dello Stato che valga a estendere la responsabilità dell’erario anche alla eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti non ammesse al beneficio.
in tema di patrocinio a spese dello Stato,
ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il
criterio del valore della controversia determinato a norma del
codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione
dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
Corte conti e divieto di rinnovo negli appalti pubblici: articolo di Ilenia F...ilenia filippetti
Il tema del rinnovo dei contratti d’appalto è, in questi ultimi giorni, oggetto di molteplici ed apprezzabili riflessioni, emerse, essenzialmente, a seguito della pronuncia resa da Consiglio Stato, Sez. III, con sentenza 5 luglio 2013, n. 3580, ad avviso del quale né l’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), né l’art. 57 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impedirebbero il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione. Secondo la recente pronuncia del Consiglio di Stato, infatti, un argomento positivo a favore dell’ammissibilità del rinnovo contrattuale, se espressamente previsto dalla lex di gara, sarebbe desumibile dall’art. 29 del codice dei contratti, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
In questo panorama, non sembra inutile tracciare qualche breve riflessione sulle pronunce edite dalla Corte dei conti proprio sul tema del divieto generale del rinnovo dei contratti d’appalto.
Proposta di Movimento Forense per integrare e ampliare la proposta di riforma del patrocinio a spese dello Stato elaborata dal Tavolo di lavoro CNF - OCF
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padovaCostruzioni Edili Martini
Vietato il conguaglio degli oneri di urbanizzazione da parte dei Comuni. Alcuni consigli comunali hanno deliberato, in passato, un aumento degli oneri con effetti retroattivi.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha 'bocciato' tale prassi.
Corte Costituzionale sentenza 32 anno 2018Marco Krogh
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera d), 5 e 6, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210),
La giurisprudenza del mese dicembre 2018Federico Fava
Si pubblica una sintesi della giurisprudenza del mese (dicembre 2018) in materia costituzionale, civile, penale ed amministrativa, tratta da Il Foro Italiano, 2018, fasc. n. 12
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoAvvocatoavarese Avarese
Il sistema tavolare comporta che, anche al giorno d'oggi, un soggetto possa iniziare a coltivare il fondo altrui, nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto e nell'ignoranza di chi ne sia il proprietario ed anzi nell'ignoranza dell'istituto dell'usucapione.
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoAvvocatoavarese Avarese
Il sistema tavolare comporta che, anche al giorno d'oggi, un soggetto possa iniziare a coltivare il fondo altrui, nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto e nell'ignoranza di chi ne sia il proprietario ed anzi nell'ignoranza dell'istituto dell'usucapione.
il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore; con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. Civ. n. 18204/2008; Cass. Civ. 11418/2003);
In tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore
sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe
professionali vigenti.
Il diritto al compenso spettante all’Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma II, c.c. Il giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione
NO IL SOCIO DI CAPITALE NELLE LAWFIRM, NON SERVE, MA SERVONO AVVOCATI LIBERI ED INDIPENDENTI CHE GARANTISCANO L’ACCESSO ALLA DIFESA A PRESCINDERE DAL REDDITO DELL’ASSISTITO
Proposta di Movimento Forense per integrare e ampliare la proposta di riforma del patrocinio a spese dello Stato elaborata dal Tavolo di lavoro CNF - OCF
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padovaCostruzioni Edili Martini
Vietato il conguaglio degli oneri di urbanizzazione da parte dei Comuni. Alcuni consigli comunali hanno deliberato, in passato, un aumento degli oneri con effetti retroattivi.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha 'bocciato' tale prassi.
Corte Costituzionale sentenza 32 anno 2018Marco Krogh
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera d), 5 e 6, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210),
La giurisprudenza del mese dicembre 2018Federico Fava
Si pubblica una sintesi della giurisprudenza del mese (dicembre 2018) in materia costituzionale, civile, penale ed amministrativa, tratta da Il Foro Italiano, 2018, fasc. n. 12
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoAvvocatoavarese Avarese
Il sistema tavolare comporta che, anche al giorno d'oggi, un soggetto possa iniziare a coltivare il fondo altrui, nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto e nell'ignoranza di chi ne sia il proprietario ed anzi nell'ignoranza dell'istituto dell'usucapione.
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoAvvocatoavarese Avarese
Il sistema tavolare comporta che, anche al giorno d'oggi, un soggetto possa iniziare a coltivare il fondo altrui, nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto e nell'ignoranza di chi ne sia il proprietario ed anzi nell'ignoranza dell'istituto dell'usucapione.
il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore; con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. Civ. n. 18204/2008; Cass. Civ. 11418/2003);
In tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore
sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe
professionali vigenti.
Il diritto al compenso spettante all’Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma II, c.c. Il giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione
NO IL SOCIO DI CAPITALE NELLE LAWFIRM, NON SERVE, MA SERVONO AVVOCATI LIBERI ED INDIPENDENTI CHE GARANTISCANO L’ACCESSO ALLA DIFESA A PRESCINDERE DAL REDDITO DELL’ASSISTITO
I 5 INTERROGAZIIONII PARLAMENTARII
RICHIEDENTI ADEGUAMENTO
DELLA SOGLIA REDDITTUALE
PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO
AI SENSI DELL'ART. 77 DEL DPR 115/2002
ED IL CONSEGUENTE DECRETO MINISTERIALE
N. 186 DEL 12 AGOSTO 2015
Sintesi delle attuali norme giuridiche internazionali minime sul diritto al gratuito
patrocinio desunte dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, con il sostegno dei
principi e delle norme del Patto internazionale sui diritti civili e politici, del
Comitato per i diritti umani dell'ONU, dei Principi e degli orientamenti dell'ONU
sull'accesso all'assistenza legale gratuita nei sistemi di giustizia penale, e di altri
organismi ONU ed europei.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - LEGAL AID RILEVAZIONI IN ITALIA NEL SETTENNIO 2007/2013 IN ITALIA ED IN EUROPA NEL 2012 - elaborazione comparata con grafici e tabelle illustrativi.
by Art. 24 Cost.
INDEX
I SEZIONE
RILEVAZIONI GRATUITO PATROCINIO IN ITALIA NEL SETTENNIO 2007/2013
II SEZIONE
RILEVAZIONI del LEGAL AID in Europa nel 2012 EX CEPEJ 2014
III SEZIONE
RILEVAZIONE AREA DEMOGRAFICA DI INTERESSE NEL 2013
Ecco i passaggi fondamentali per sapere quello che Ti serve per la separazione dei coniugi anche con i riferimenti al gratuito patrocinio. Avrai a disposizione anche una serie di utili informazioni e suggerimenti per orientarti da subito in quei momenti particolari e non perdere tempo ed opportunità.
Ecco il testo del decreto interministeriale per la compensazione delle parcelle del patrocinio a spese dello stato con le imposte e i contributi dovuti dagli avvocati
United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems - Linee Guida ONU e principi per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.
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La compensazione del credito per spese, diritti e onorari di avvocato per l’attività svolta nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato (art. 1, comma 778, legge 28 dicembre 2015, n. 208)
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Chaque mois, nous cherchons à vous éclairer sur une nouvelle façon d’aborder certaines idées, informations ou théories. Ce mois ci, éclairage sur les évolutions adaptatives.
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE CONSOLARE PERMETTE DI AUTOCERTIFICARE?
E SE NON LO PERMETTE, E’ INCOSTITUZIONALE?
Cass civ. sez lav. n. 12127 del 12.7.2012 FocusLegale
Lavoro - In sede di contestazione disciplinare, il mancato rispetto del termine a difesa di cinque giorni (previsto dall'art. 7, lg. n. 300/70) determina l’illegittimità del licenziamento comminato al lavoratore (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 maggio – 16 luglio 2012, n. 12127)
La cassazione ha stabilito che la tassa dei rifiuti è di fatto una tassa e non una tariffa; di conseguenza hanno applicato l'iva su un importo dove non doveva essere applicata in quanto appunto "tassa".
Pertanto tutti gli utenti hanno diritto al rimborso del 10% dei 10 anni retroattivi, inoltre controllando sul sito "federconsumatori" si evince che chi richiede il rimborso (che come al solito arriverà, lentamente ma arriverà) bloccherà di fatto l'iva sulle prossime fatture. Chi non lo fa si troverà a continuare a pagare tutto come prima perché, come capita solo in Italia, gente come anziani o fasce inferiori che non sanno i loro diritti non ne usufruiscono "in automatico", ma solo se se ne accorgono e fanno richiesta.
Portobello rimborso spese legali dopo assoiluzione procedimento penale delibe...Pino Ciampolillo
ISOLA DELLE FEMMINE P.D MAFIA ANTIMAFIA E I QUAQUARAQUA'..
“ … Noi crediamo nella virtù rivoluzionaria della cultura che dona all’uomo il suo vero potere ”.
In altri termini,proprio a partire dagli anni settanta si registra anche nei luoghi come Isola delle Femmine un “salto di qualità” dell’azione di Cosa Nostra, legato all’urbanizzazione susseguente all’abbandono delle campagne. Le cosche spostano i loro interessi. Dall’economia agricola passano al settore commerciale e industriale. In particolare intervengono nel campo dell’edilizia e dei lavori pubblici.
Ma Enea Vincenzo, dopo i reiterati atti di danneggiamento subiti, non si piega alla richiesta di Bruno Francesco di costituire con lui una società di fatto impegnata nell’edilizia e questo gli costerà la vita.
IN altri termini Enea Vincenzo rimane vittima dei contrasti con “un’impresa ad infiltrazione mafiosa”, ossia la B.B.P., un soggetto economico che instaura con il sodalizio mafioso, cappeggiato da Riccobono Rosario e da personaggi come Bruno Francesco e Lo Piccolo Salvatore rapporti stabili di connivenza, accettandone i servizi offerti e ricambiandoli con altri servizi ed attività complementari.
Non a caso, nel momento del contrasto con la società B.B.P., Enea Vincenzo subisce danneggiamenti nei cantieri e la proposta di bruno Francesco, “uomo d’onore” vicino a Riccobono Rosario, di costituire una società di fatto per attività nell’edilizia; e quando i fratelli D’Agostino cercano di aiutare l’Enea Vincenzo per risolvere i problemi con la società B.B.P. si rivolgono proprio a Riccobono Rosario referente mafioso indiscusso per risolvere certi problemi…..pag 56 Sentenza…
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2013/11/le-motivazioni-nella-sentenza-di.html
Per il patrocinio a spese dello Stato rilevano le diminuzioni reddituali anche dopo la dichiarazione dei redditi
Cassazione, Sez. IV pen., Sent. 17 novembre 2014 (10 ottobre 2014), n. 47343 - Pres. Zecca - Rel. Iannello
Processo tributario - Spese del giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Variazioni in diminuzione del red- dito, pur se non documentate dall’ultima dichiarazione dei redditi - Rilevanza
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
Per consentire ai delegati del COA al patrocinio a spese dello Stato la più pratica disamina
di quanto verrà a loro sottoposto, si riporta di seguito un breve vademecum con
l’indicazione dei contenuti e degli allegati utili all’ammissione. Con la predisposizione di
quanto indicato si eviterà agli istanti di ricevere dal COA competente le richieste di
integrazione ex art. 123 DPR 115/2002 per implementare la domanda di quanto mancante.
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
A. QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELL’ISTANZA?
B. COSA ALLEGARE ALL’ISTANZA?
C. REDDITO
D. VALIDITÀ DELLA DOMANDA
E. CURATORE SPECIALE DI MINORE
F. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - DLG. 3/2012
G. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Corso per la formazione: "il patrocinio a spese dello Stato (Legal Aid) consente alle persone prive di risorse finanziarie sufficienti per pagarsi un avvocato di usufruire ugualmente dell'assistenza legale per agire e difendersi nel processo." www.avvocatogratis.com
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: SERVE LA CERTIFICAZIONE CONSOLARE O BASTA AUTOCERTIFICARE? Torniamo a parlare di certificazione consolare del reddito: la questione è di interesse in riferimento all'obbligo per i non cittadini europei richiedenti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di dare atto, a mezzo della medesima certificazione, dei redditi provenienti dal paese di origine.
Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale del patrocinio a spese dello stato andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
Per la Cassazione l'indennità di accompagnamento rappresenta un sussidio per consentire al disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana
Giustizia per tutti? L'art. 24 della Costituzione prevede che tutti possano accedere alla difesa. Per questo devi sapere che è importante conoscere gli strumenti giusti per accedere alla difesa soprattutto quando non si hanno i mezzi per dotarsi di un avvocato di fiducia sostenuto con il proprio reddito
pPubblicato in Gazzetta il decreto del ministero della giustizia del 16 gennaio 2018 (sotto allegato) che adegua i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Limiti che, in virtù della flessione negativa dello 0,3% registrata dall'Istat, scendono a 11.493,82, in luogo della soglia precedente pari a 11.528,41.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (DOCUMENTO INTEGRATIVO DELLA PROPOSTA DI LEGGE CON TESTO DI RIFORMA REDATTO DAL CNF)
Ipotesi di modifica del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
PROTOCOLLO D'INTESA SU BASE NAZIONALE PER LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - MATERIA CIVILE
PROTOCOLLO D'INTESA SU BASE NAZIONALE PER LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - MATERIA CIVILE
Progetto di legge statale n. 35
Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale -ai sensi dell'art. 121 della Costituzione - di iniziativa dei Consiglieri
Massimiliano Barison, Massimo Giorgetti e Elena Donazzan relativa a "Istituzione fondo per il patrocinio legale gratuito a favore dei cittadini colpiti dalla criminalità e degli addetti delle polizie locali e delle Forze dell'Ordine".
Richiesta di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato da presentare prima della conclusione della fase processuale , sia in udienza che assieme alle difese conclusive.
Dopo la circolare del ministero di Giustizia del 3 ottobre 2016, l'Agenzia delle Entrate istituisce con la Risoluzione n. 113 del 07 dicembre 2016 l'Agenzia delle Entrate il codice tributo per l’utilizzo in compensazione in F24 dei crediti per spese, diritti e onorari spettanti dagli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Indicazioni di massima e orientamenti in del Tribunale di Treviso - condivisi dall'Avvocatura Trevigiana - in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.
Mozioni acclamate dal congresso nazionale forense in materia di Gratuito Patrocinio il giorno 8 ottobre 2016 a Rimini:
1 MOZIONE RICHIESTA DI CONDIZIONI DI UGUAGLIANZA X REDDITO E UNIFORME MODULISTICA GRATUITO PATROCINIO
2 MOZIONE AMPLIAMENTO BUDGET COMPENSAZIONE GRATUITO PATROCINIO
3 MOZIONE - DDL AUMENTO COMPENSI GRATUITO PATROCINIO
4 MOZIONE - SOSTEGNO DDL ESTENSIONE A DISABILI E MINORI x GRATUITO PATROCINIO SENZA LIMITE DI REDDITO
5 MOZIONE - SOSTEGNO DDL PER ESTENSIONE A NEGOZIAZIONE ASSISTITA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Corte di cassazione, sentenza 17 agosto 2016, n. 34935.
Corte di cassazione, sez. ii civile, sentenza 20 gennaio – 23 marzo 2016, n. 5806
1. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 gennaio – 23 marzo
2016, n. 5806
Presidente Matera – Relatore Oricchio
Considerato in fatto
Con ordinanza in data 7/10 febbraio 2011 il Tribunale di Roma, in riforma del
decreto precedentemente emesso il 18 dicembre 2009, liquidava in favore
dell’avv. A.G. l’importo complessivo di Euro 1.970,50 per onorari e diritti, oltre
spese ed accessori.
Tale liquidazione avveniva a seguito di ricorso per la rideterminazione del
compenso professionale relativo all’attività svolta dal legale nella causa n.
51369/2006, con il patrocinio a spese dello Stato, a beneficio di H.H.F. per il
riconoscimento dello status di rifugiato politico.
Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso, ai sensi dell’art. 111, co. 7
della Costituzione, l’A. con atto affidato a cinque ordini di motivi.
Non hanno svolto attività difensiva le parti intimate.
Ritenuto in diritto
1.- Con il primo motivo si censura il vizio di "violazione dell’articolo unico della
l. 7.11.1957, n. 1051, in combinazione con l’art. 6, co. 5, secondo periodo, del
d.m. n. 127 del 2004 (art. 360, co. I, n. 3 del c.p.c.)".
Nella sostanza il ricorrente deduce che non sia stata adeguatamente valutata
la "particolare importanza della causa".
E, quindi, che la liquidazione operata con l’impugnata ordinanza abbia, di fatto,
"negato in concreto le buone ragioni del ricorrente".
Il motivo è infondato.
L’adito Tribunale di Roma ha, con l’ordinanza gravata, riconosciuto e applicato
il principio relativo alla particolare importanza dell’attività svolta.
Lo stesso Tribunale ha innegabilmente provveduto ad una nuova valutazione
con aumento di quanto dapprima liquidato.
La svolta censura non aggredisce tale ratio della pronuncia e, quindi, l’unico
rilevante connesso aspetto che è solo quello della valutazione e non
dell’omessa riconosciuta particolare importanza dell’attività difensiva espletata.
Il motivo deve, dunque, essere respinto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di "violazione dell’art. 2,
co. 2, del D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. in L. 4.6.2006, n. 248" e si propone
questione "in subordine, di illegittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n.
115 del 2002 per violazione degli artt. 3,24, co. 2 e 3, 36, co. 1 e 111, co. I e
2 della Cost.. Illegittimità costituzionale degli art. 82 e/o 130 del d.P.R. n. 115
del 2002 per violazione degli artt. 3, 24, co. 2 e 36 Cost.. Illegittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 82 e/o 130 del d.P.R. n. 115
del 2002, in riferimento all’art. 133 del medesimo d.P.R. per violazione degli
artt. 3, 35, co. 1, 42, co. 3 e 53, co. I e 2 della Cost. (art. 360, co. 1, n. 3
c.p.c.).
Il motivo non è fondato.
Non risulta la sussistenza, così come denunciato col motivo, di una "irrisoria e
lacunosa liquidazione".
La riduzione del compenso richiesto non era, infatti, preclusa sol perché si
applicava la tariffa professionale (ex art. 2 d.l. 223). Quanto alla questione,
pure sollevata, di costituzionalità della suddetta normativa l’adito Tribunale ha
2. correttamente ritenuto che "non risultano addotte ragioni nuove e diverse da
quelle già esaminate e disattese da Corte Costituzionale".
Peraltro questa Corte ha già avuto modo di affermare la manifesta
infondatezza della questione sollevata ed a tal proposito non può che ribadirsi
il principio secondo cui "la disposizione dell’art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2012,
n. 115, che stabilisce la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore
in caso di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, non è stata
implicitamente abrogata dalla previsione dell’art. 2, comma secondo, del d.l. 4
luglio 2006 n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248, piuttosto
integrandone il riferimento alla "tariffa professionale", quale base di
liquidazione per il compenso.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
130 citato per violazione della tutela della proprietà contenuta nell’art. 1 del
Protocollo I della CEDU, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., atteso
che la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma
risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un
sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame fra l’onorario a lui spettante ed
il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente
diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla
considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire,
nell’ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività
del diritto di difesa" (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 23 aprile 2013, n.
9808, nonché Corte cost., n.ri 350/2005 e 270/2012).
Il motivo va, quindi, respinto.
3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la "violazione e falsa
applicazione degli artt. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 14 del d.m. n. 127 del
2004 (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.).
La doglianza di cui al motivo qui in esame concerne, in buona sostanza,
l’aspetto delle spese generali.
L’ordinanza del Tribunale risulta aver concesso le "spese forfettarie" ed il
ricorrente non allega in modo autosufficiente la circostanza di aver già svolto
tale questione in sede di impugnazione avverso la liquidazione di cui al primo
decreto.
In ogni caso va riaffermato il principio secondo cui "in caso di ammissione al
gratuito patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, il rimborso
forfettario delle spese generali, ai sensi dell’art. 14 della tariffa professionale,
approvata con d.m. 8 aprile 2004, n. 127, va calcolato sulla remunerazione a
titolo di onorari e di diritti, ridotti della metà, e non sull’importo di questi prima
della dimidiazione ex art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115" (Cass. civ.,
Sezione Seconda, Sent. 23 aprile 2013, n. 9808, nonché Cass. n. 4209/2010).
Il motivo deve, dunque, essere rigettato.
4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di "violazione
dell’articolo unico della l. n. 1051 del 1957, in combinazione con il d.m. n. 127
del 2004, Tabella A - Onorari giudiziali, II, n. 16 (nonché di) ulteriore
violazione dell’art. unico della l. n. 1051 del 1957, in combinazione con il d.m.
n. 127 del 2004, n. 19 (art. 360, co. 1, n. 3 del c.p.c.)".
Il motivo coglie l’aspetto concernente la liquidazione dei diritti di procuratore
relativamente alle due udienze del 24 maggio 2007 e del 16 dicembre 2007,
3. nonché la liquidazione dell’onorario e dei diritti inerenti l’udienza del 22 maggio
2008.
In ordine alle stesse richieste di liquidazioni l’ordinanza gravata (omettendo -
fra l’altro - la dovuta distinzione fra onorari e diritti) ha ritenuto che nulla era
dovuto e liquidabile al difensore per le medesime udienze qualificate come di
mero rinvio.
Senonchè, va evidenziato - innanzitutto (e per quanto riguardante le citate
udienze del 24 maggio 2007 e del 16 dicembre 2007) - che i diritti sono
sempre dovuti anche nell’ipotesi di udienza di mero rinvio.
Al riguardo non può che essere ribadito in questa sede il condiviso
orientamento per cui i diritti (a differenza degli onorari) sono sempre dovuti
secondo noto e consolidato principio, pure per le udienze di mero rinvio.
Al riguardo va riaffermato il principio per cui "i diritti di procuratore devono
essere riconosciuti anche per le udienze di mero rinvio in quanto la "voce" n.
16 della tabella B) allegata al D.M. 31 ottobre 1985, applicabile "ratione
temporis", attribuisce il diritto "per la partecipazione a ciascuna udienza",
senza operare la distinzione tra "udienze di trattazione" e "udienze di semplice
rinvio", contenuta invece nella tabella A) per gli onorari di avvocato" (Cass.
civ., Sezione Seconda, Sent. 3 settembre 2013, n. 20147, nonché Cass. n.
920/1994).
Quanto ai diritti ed all’onorario di cui alla udienza del 22 maggio 2008 deve
evidenziarsi l’erroneità dell’assunto del gravato provvedimento in ordine alla
ritenuta natura di mero rinvio della medesima udienza.
Infatti, come risulta in atti, alla detta udienza avvenne, ad opera della odierna
parte ricorrente, una produzione di documenti.
Parte ricorrente ha, a tal riguardo, trascritto il verbale dell’udienza del 22
maggio 2008 nel punto in cui vi si afferma che la "parte attrice produce
preliminarmente copia della domanda di conciliazione....nonché la
comunicazione....".
Pertanto la suddetta udienza non poteva qualificarsi come udienza di mero
rinvio ed erano, quanto ad essa, dovuti sia i diritti che l’onorario.
Il motivo deve, pertanto esser accolto.
5.- Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso si denuncia la "violazione degli
artt. 91 e 92, co. 1 e 2 del c.p.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 del c.p.c."
stante la compensazione delle spese disposta con la gravata ordinanza del
Tribunale.
Il motivo è assorbito dal predetto accoglimento del quarto motivo.
6.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve
essere accolto per le ragioni di cui all’accolto quarto motivo.
L’ordinanza impugnata va cassata e gli atti vanno rinviati al Tribunale di Roma,
che -in diversa composizione- deciderà la controversia attenendosi, con
riguardo al motivo accolto, al principio innanzi richiamato ed enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, rigettai i primi tre ed assorbito il
quinto, cassa -in relazione al motivo accolto - l’ordinanza impugnata e rinvia,
anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.!