RISOLUZIONE N. 15/E. Roma, 21 gennaio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ... di reddito imponibile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002. ESPOSIZIONE DEL QUESITO. L'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ... “chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'Irpef, risultante dall'ultima.
Compendio Giurisprudenziale sul Processo Civile Telematico - Anno 2018Edoardo Ferraro
Come ogni anno si pubblica per i colleghi un breve compendio avente ad oggetto la giurisprudenza in tema di processo civile telematico. Come per gli anni precedenti, nel predisporre il presente Compendio, si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale andando a svolgere un lavoro di ricerca e,
eventualmente, di elaborazione di “massime non ufficiali”, studiando le più importanti decisioni delle corti di merito e della Cassazione, cercando di concentrare l’attenzione sugli elementi considerati più importanti dei diversi provvedimenti.
OUA: ISTANZA AL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LA PRECISAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 76 DEL DPR 115/2002
Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale del patrocinio a spese dello stato andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
RISOLUZIONE N. 15/E. Roma, 21 gennaio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ... di reddito imponibile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002. ESPOSIZIONE DEL QUESITO. L'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ... “chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'Irpef, risultante dall'ultima.
Compendio Giurisprudenziale sul Processo Civile Telematico - Anno 2018Edoardo Ferraro
Come ogni anno si pubblica per i colleghi un breve compendio avente ad oggetto la giurisprudenza in tema di processo civile telematico. Come per gli anni precedenti, nel predisporre il presente Compendio, si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale andando a svolgere un lavoro di ricerca e,
eventualmente, di elaborazione di “massime non ufficiali”, studiando le più importanti decisioni delle corti di merito e della Cassazione, cercando di concentrare l’attenzione sugli elementi considerati più importanti dei diversi provvedimenti.
OUA: ISTANZA AL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LA PRECISAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 76 DEL DPR 115/2002
Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale del patrocinio a spese dello stato andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrateAntonio Palmieri
L'agenzia delle entrate riepiloga la disciplina della fattura elettronica soffermandosi sulle caratteristiche e gli elementi caratterizzanti del documento informatico
DECRETO 15 luglio 2016
Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. (16A05512) (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016)
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI 2017: LA CIRCOLARE
Definizione liti pendenti 2017: chiarimenti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate
La richiesta di liquidazione del compenso viene depositata dal difensore in udienza allegando copia del decreto di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato: l'Ordine degli Avvocati di Torino ha pubblicato un interessante prontuario sull'applicazione della riforma per la liquidazione immediata dei compensi del patrocinio a spese dello Stato.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 citato per violazione della tutela della proprietà contenuta nell’art. 1 del Protocollo I della CEDU, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., atteso che la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame fra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa" (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 23 aprile 2013, n. 9808, nonché Corte cost., n.ri 350/2005 e 270/2012).
La cassazione ha stabilito che la tassa dei rifiuti è di fatto una tassa e non una tariffa; di conseguenza hanno applicato l'iva su un importo dove non doveva essere applicata in quanto appunto "tassa".
Pertanto tutti gli utenti hanno diritto al rimborso del 10% dei 10 anni retroattivi, inoltre controllando sul sito "federconsumatori" si evince che chi richiede il rimborso (che come al solito arriverà, lentamente ma arriverà) bloccherà di fatto l'iva sulle prossime fatture. Chi non lo fa si troverà a continuare a pagare tutto come prima perché, come capita solo in Italia, gente come anziani o fasce inferiori che non sanno i loro diritti non ne usufruiscono "in automatico", ma solo se se ne accorgono e fanno richiesta.
IVA - fatturazione elettronica 2019 - commercianti al minutoSimone Bucaioni
Circolare informativa ai clienti Studio Bucaioni n.8/2018 - le procedure per la certificazione dei corrispettivi e la fatturazione dei commercianti al minuto e soggetti assimilati.
Breve introduzione del sesto capitolo del libro, dove l'avvocato Nicola Ricciardi è coautore. In questo capitolo si parla in modo molto descrittivo della forma dell'ingiunzione fiscale. Dalle suo origini alle sue varie sfaccettature.
Nicola Ricciardi coautore della seconda edizione del libroNicola Ricciardi
L'avvocato Nicola Ricciardi è uno dei tre autori dell'imponente aggiornamento del volume sull'ingiunzione fiscale. Il libro include anche un cd-rom con tutte le leggi relative.
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrateAntonio Palmieri
L'agenzia delle entrate riepiloga la disciplina della fattura elettronica soffermandosi sulle caratteristiche e gli elementi caratterizzanti del documento informatico
DECRETO 15 luglio 2016
Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. (16A05512) (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016)
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI 2017: LA CIRCOLARE
Definizione liti pendenti 2017: chiarimenti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate
La richiesta di liquidazione del compenso viene depositata dal difensore in udienza allegando copia del decreto di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato: l'Ordine degli Avvocati di Torino ha pubblicato un interessante prontuario sull'applicazione della riforma per la liquidazione immediata dei compensi del patrocinio a spese dello Stato.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 citato per violazione della tutela della proprietà contenuta nell’art. 1 del Protocollo I della CEDU, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., atteso che la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame fra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa" (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 23 aprile 2013, n. 9808, nonché Corte cost., n.ri 350/2005 e 270/2012).
La cassazione ha stabilito che la tassa dei rifiuti è di fatto una tassa e non una tariffa; di conseguenza hanno applicato l'iva su un importo dove non doveva essere applicata in quanto appunto "tassa".
Pertanto tutti gli utenti hanno diritto al rimborso del 10% dei 10 anni retroattivi, inoltre controllando sul sito "federconsumatori" si evince che chi richiede il rimborso (che come al solito arriverà, lentamente ma arriverà) bloccherà di fatto l'iva sulle prossime fatture. Chi non lo fa si troverà a continuare a pagare tutto come prima perché, come capita solo in Italia, gente come anziani o fasce inferiori che non sanno i loro diritti non ne usufruiscono "in automatico", ma solo se se ne accorgono e fanno richiesta.
IVA - fatturazione elettronica 2019 - commercianti al minutoSimone Bucaioni
Circolare informativa ai clienti Studio Bucaioni n.8/2018 - le procedure per la certificazione dei corrispettivi e la fatturazione dei commercianti al minuto e soggetti assimilati.
Breve introduzione del sesto capitolo del libro, dove l'avvocato Nicola Ricciardi è coautore. In questo capitolo si parla in modo molto descrittivo della forma dell'ingiunzione fiscale. Dalle suo origini alle sue varie sfaccettature.
Nicola Ricciardi coautore della seconda edizione del libroNicola Ricciardi
L'avvocato Nicola Ricciardi è uno dei tre autori dell'imponente aggiornamento del volume sull'ingiunzione fiscale. Il libro include anche un cd-rom con tutte le leggi relative.
Avvocato Nicola Ricciardi - evento fisco e impresaNicola Ricciardi
un convegno dedicato ai temi che interessano gli imprenditori e gli altri contribuenti, ovvero gli errori commessi dal fisco e i contenziosi tributari. L'avvocato Nicola Ricciardi è uno degli invitati al convegno.
Avvocato Nicola Ricciardi - corso notificatori 2013Nicola Ricciardi
Annuncio su un corso per messi notificatori della Provincia di Roma organizzato dall'isitituto di studi giuridici Jemolo. Gli insegnati del corso sono gli avvocati Alessio Foligno e Nicola Ricciardi.
in tema di patrocinio a spese dello Stato,
ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il
criterio del valore della controversia determinato a norma del
codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione
dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
In tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore
sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe
professionali vigenti.
Il diritto al compenso spettante all’Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma II, c.c. Il giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione
il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore; con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. Civ. n. 18204/2008; Cass. Civ. 11418/2003);
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo tributarioUniversity of Ferrara
Slides utilizzate nella lezione tenuta il 19 gennaio 2024 presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" nell'ambito del corso di perfezionamento in diritto processuale tributario
Cassazione rimborso del credito d'imposta prima di 4 anniPaolo Soro
La Corte di Cassazione – Sezione Civile, con la sentenza N. 23506 dello scorso 4 novembre 2014, ha stabilito che il contribuente non ha l'obbligo, per richiedere il rimborso delle imposte, di attendere che l'Amministrazione Finanziaria abbia esaurito il periodo di legge prescritto per effettuare tutti i controlli sulla dichiarazione dei redditi, prima di potersi legittimamente opporre al c. d. silenzio – rifiuto dell’Ufficio.
Nella sentenza in commento la Corte di cassazione si è soffermata in motivazione su un principio che non risulta essere stato ancora espressamente affermato in sede di legittimità, ossia l’impossibilità di accogliere una interpretazione estesa dell’oggetto del patrocinio a spese dello Stato che valga a estendere la responsabilità dell’erario anche alla eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti non ammesse al beneficio.
Trust di scopo e attribuzione di denaro.
Va applicata l'imposta sulle successioni e donazioni, secondo l’accezione del vincolo di destinazione assunto come autonomo presupposto impositivo, in merito all'attribuzione di denaro, conferito in trust e destinato a essere investito a beneficio di terzi.
Per il patrocinio a spese dello Stato rilevano le diminuzioni reddituali anche dopo la dichiarazione dei redditi
Cassazione, Sez. IV pen., Sent. 17 novembre 2014 (10 ottobre 2014), n. 47343 - Pres. Zecca - Rel. Iannello
Processo tributario - Spese del giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Variazioni in diminuzione del red- dito, pur se non documentate dall’ultima dichiarazione dei redditi - Rilevanza
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: SERVE LA CERTIFICAZIONE CONSOLARE O BASTA AUTOCERTIFICARE? Torniamo a parlare di certificazione consolare del reddito: la questione è di interesse in riferimento all'obbligo per i non cittadini europei richiedenti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di dare atto, a mezzo della medesima certificazione, dei redditi provenienti dal paese di origine.
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L'agevolazione fiscale per lavori di rifacimento edilizio richiede la prescrizione decennale, questo è il parere del Tar motivato dall'Avvocato Nicola Ricciardi in un articolo uscito per un quotidiano economico.
Avvocato Nicola Ricciardi - indagini con istruttorie suppletiveNicola Ricciardi
Nicola Ricciardi scrive sul quotidiano Il Sole 24Ore a proposito delle indagini che richiedono istruttorie suppletive. Il contribuente ha diritto a 60 giorni per presentare osservazioni.
Un articolo che spiega perché un Paese memebro dell'UE che fa una richiesta di recupero credito tramite il Fisco italiano deve rispettare determinate norme. L'avvocato Nicola Ricciardi ne parla sul sole 24 ore.
Il secondo formulario dedicato allo schema bando di vendita presente nel libro L'ingiunzione fiscale e le entrate locali, dove Nicola Ricciardi è coautore.
In uscita l'edizione aggiornata e ampliata de "L'ingiunzione fiscale", volume curato da tre avvocati specialisti tra cui Nicola Ricciardi. In vendita nelle migliori librerie e online.
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1. Il ricorso in Commissione Tributaria: novità
La struttura del processo tributario degli Enti Locali, non differisce da quella del processo tributario avente
ad oggetto le entrate erariali: anche questo ha inizio con la proposizione di un ricorso diretto alla
Commissione tributaria provinciale nel termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui l’atto oggetto di
impugnazione è stato notificato.
I ricorsi debbono considerarsi validi ed ammissibili anche se privi della marca da bollo; costituisce infatti
principio consolidato, che giustifica il rigetto del ricorso dell’amministrazione in Camera di Consiglio ex art.
375 del codice di procedura civile, il fatto che il giudice può assumere a fondamento della sua decisione
anche atti e documenti privi della regolamentare marca da bollo. Come è noto, il processo tributario, resta
soggetto all’imposta di bollo non trovando applicazione in esso il “contributo unificato di iscrizione al ruolo”
(art. 265 del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115) (Cass., 23 marzo 2006, n. 11587).
A tal proposito però, vi è stata un'innovazione normativa perchè l’articolo 37 del Decreto Legge numero 98
del 6 luglio 2011 (come convertito dalla Legge numero 111 del 15 luglio 2011) ha introdotto, con decorrenza
dal 7 luglio 2011, il contributo unificato anche nell’ambito del processo tributario per tutti gli atti
processuali (ricorso, appello principale e incidentale, istanza di revocazione, ricorso per ottemperanza, atti
di intervento); lo stesso è dovuto, nella misura stabilita dall’articolo 13 del Testo Unico delle Spese di
Giustizia (TUSG), in base al valore della lite, tenendo come riferimento l’importo della sola imposta
contestata (tranne nel caso in cui l'oggetto del processo riguardi le sole sanzioni perchè in questo caso è a
queste che bisogna fare riferimento).
L’importo varia da un minimo di 30 Euro per le controversie di valore sino a Euro 2.582,28 ad un massimo di
1.500 Euro per le controversie di valore superiore a 200.000 Euro e differisce dal normale contributo
unificato anche nella forma, essendoci l'apposita dizione “contributo unificato tributario”.
A tal proposito, merita riportare una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Bergamo - Sentenza 20 marzo 2013, n. 81 secondo cui l'invito per mancato pagamento del contributo
unificato “contiene le modalità di calcolo dell'imposta e la calendarizzazione dei pagamenti e, quindi,
costituisce una vera e propria liquidazione dell'imposta dovuta che incide sulla posizione patrimoniale del
contribuente. L'invito contiene quindi adeguati fattori da cui è ragionevole dedurre che ci si trovi di fronte
alla comunicazione di una pretesa impositiva, e non ad una richiesta di chiarimenti. Esso è, pertanto, atto
equipollente a quelli elencati nell'art. 19 D.L.vo n. 546/92 e, come tale, è suscettibile di autonoma
impugnazione”.
Anche nel processo tributario degli enti locali può essere richiesta – con apposita istanza - la trattazione
della controversia in pubblica udienza avendo a tal proposito chiarito la Corte Costituzionale - con sentenza
23 aprile 1998, n. 141 - che l’espressione “apposita istanza” contenuta nell’art. 33, comma 2 del d.lgs.
546/1972 non rende necessario che la domanda di trattazione in pubblica udienza debba essere contenuta
in un atto separato e distinto diverso da quello introduttivo del giudizio. Il ricorso, prima di essere
depositato in originale nella segreteria della Commissione tributaria adita, deve essere notificato all’altra
parte a norma degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile. Le notificazioni possono anche
effettuarsi o depositando direttamente il ricorso all’ufficio che ha emesso l’atto impugnato che deve
rilasciare sulla copia attestazione del ricevimento, o a mezzo del servizio postale mediante spedizione
dell’atto in plico senza busta con raccomandata con avviso di ricevimento.
Le comunicazioni e le notificazioni poi possono essere effettuate anche a mezzo PEC, che va infatti indicata
nell'atto introduttivo del giudizio, poiché il decreto 26 aprile 2012, n. 7425 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio, emanato dal Direttore del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell'Economia lo prevede espressamente (art. 39 del dl 98/2011, convertito in l. n. 111/2011); la mancata
indicazione della stessa non dà luogo ad inammissibilità del ricorso, come in un primo tempo paventato, ma
solamente ad una sanzione pecuniaria pari alla metà del contributo unificato relativo alla causa in
2. questione.
Nel caso poi in cui il ricorso sia spedito a mezzo posta, nelle modalità sopra richiamate, lo stesso si intende
proposto al momento della spedizione; in tal senso, nessun dubbio anche alla luce delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002 e n. 520 del 6 novembre 2002, (Cass., 3 luglio 2003, n.
10481).
Relativamente alla notificazione del ricorso introduttivo effettuata a mezzo posta, la spedizione dell’atto
eseguita mediante consegna all’ufficio postale di una busta chiusa, come previsto dall’art. 20, comma 2 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 anziché di un “Plico raccomandato senza busta”, costituisce una mera
irregolarità, salvo che il contenuto della busta non sia contestato dal destinatario (Cass., 2 settembre 2004,
n. 17702); nessuna inesistenza della notificazione quindi ma una mera irregolarità sanabile con la
costituzione in giudizio della controparte (Cass., 11 gennaio 2005, n. 333).
La Suprema Corte ha ritenuto però, con la recente sentenza del 16 novembre 2006, n. 27607, che se il
ricorso è spedito in busta chiusa il giudice deve valutare la tempestività dello stesso con riferimento alla
data di arrivo e non a quella di partenza.
Relativamente agli elementi essenziali che, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 546/1992 il ricorso deve contenere
a pena di inammissibilità, vi sono:
la Commissione tributaria a cui è diretto;
il nome del ricorrente o del suo legale rappresentante;
la residenza, la sede legale, il domicilio eventualmente eletto nello
Stato;
il codice fiscale del contribuente e del difensore, oltre alla già citata PEC.
Nell’atto introduttivo debbono essere altresì specificati, sempre a pena di inammissibilità:
l’ufficio dell’Ente locale o del concessionario nei cui confronti è proposto;
gli estremi dell’atto impugnato;
l’oggetto della domanda;
i motivi;
le conclusioni.
La mancanza della sottoscrizione del ricorso della parte o del difensore rende il ricorso inammissibile; la
sanzione dell’inammissibilità non è prevista solamente quando manca il codice fiscale del ricorrente.
Nel caso in cui la parte introduca il giudizio con atto sottoscritto personalmente - quelle cause per il cui
valore è necessario essere rappresentati da un difensore abilitato (quelle di valore superiore a 2.582,28
euro - il giudice concede alla parte termine per nominare un difensore per il corretto proseguimento del
giudizio.
Determina l’inammissibilità del ricorso non soltanto la mancanza dei motivi ma, come previsto dall’art. 18
del citato d.lgs. 546/1992, anche la loro assoluta incertezza.
Ne è infine ammessa l’integrazione quando la controparte deposita documenti non conosciuti o il giudice
ne ordinati la produzione in giudizio; in questo caso, l’integrazione è ammessa entro il termine perentorio di
60 giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto notizia del deposito.
L’art. 24 del d.lgs. 546/1992 prevede che, se sia già stata fissata la trattazione della controversia,
l’interessato deve dichiarare che intende proporre motivi aggiunti non oltre la data di trattazione della
controversia in camera di consiglio o in pubblica udienza a pena di inammissibilità ed in detto caso l’udienza
di trattazione deve essere rinviata. Il ricorso per motivi aggiunti deve essere notificato alle altre parti nelle
medesime modalità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio.