Per la Cassazione l'indennità di accompagnamento rappresenta un sussidio per consentire al disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
A. QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELL’ISTANZA?
B. COSA ALLEGARE ALL’ISTANZA?
C. REDDITO
D. VALIDITÀ DELLA DOMANDA
E. CURATORE SPECIALE DI MINORE
F. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - DLG. 3/2012
G. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
in tema di patrocinio a spese dello Stato,
ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il
criterio del valore della controversia determinato a norma del
codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione
dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale del patrocinio a spese dello stato andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
Il diritto al compenso spettante all’Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma II, c.c. Il giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione
MA TULO SAI CHI LO PAGA IL
GRATUITO PATROCINIO??
Non lo sapete? Senza accesso alla difesa non esiste giustizia, ma questa difesa qualcuno deve pur
garantirla.
Finalmente equitalia apre agli sgravi nei casi in cui il contribuent,e destinatario di una cartella esattoriale, sia in grado di dimostrare il pagamento degli importi richiesti
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
A. QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELL’ISTANZA?
B. COSA ALLEGARE ALL’ISTANZA?
C. REDDITO
D. VALIDITÀ DELLA DOMANDA
E. CURATORE SPECIALE DI MINORE
F. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - DLG. 3/2012
G. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
in tema di patrocinio a spese dello Stato,
ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il
criterio del valore della controversia determinato a norma del
codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione
dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale del patrocinio a spese dello stato andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
Il diritto al compenso spettante all’Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma II, c.c. Il giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione
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Rather than neglecting the evident, focus on all the strings offered to today's embroiderers.
Everyone recognize that 40 weight is the embroiderer's daily, go-to, general-purpose needlework thread. Yet if you are intending to end up formats that are special, personalized as well as also considered past
La richiesta di liquidazione del compenso viene depositata dal difensore in udienza allegando copia del decreto di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato: l'Ordine degli Avvocati di Torino ha pubblicato un interessante prontuario sull'applicazione della riforma per la liquidazione immediata dei compensi del patrocinio a spese dello Stato.
Imputazione coatta per fatti diversi da quelli oggetto di richiesta di archiviazione: le Sezioni Unite (sent. 40984/18) nel ribadire che si tratta di atto abnorme, specificano che anche l'indagato può proporre ricorso per Cassazione.
Pubblico l'ampia scheda illustrativa sulla riforma Orlando (L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017) della dott.ssa Giulia Bruno. Il contributo analizza le modifiche legislative sostanziali (prescrizione, aumenti sanzionatori, pene pecuniarie, etc.) e processuali (indagini preliminari, ruolo della persona offesa, patteggiamento in appello, etc.), nonché dell'ordinamento penitenziario ed anche le deleghe conferite al Governo in materia di intercettazioni e di misure carcerarie.
In tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore
sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe
professionali vigenti.
Per il patrocinio a spese dello Stato rilevano le diminuzioni reddituali anche dopo la dichiarazione dei redditi
Cassazione, Sez. IV pen., Sent. 17 novembre 2014 (10 ottobre 2014), n. 47343 - Pres. Zecca - Rel. Iannello
Processo tributario - Spese del giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Variazioni in diminuzione del red- dito, pur se non documentate dall’ultima dichiarazione dei redditi - Rilevanza
il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore; con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. Civ. n. 18204/2008; Cass. Civ. 11418/2003);
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La richiesta di liquidazione del compenso viene depositata dal difensore in udienza allegando copia del decreto di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato: l'Ordine degli Avvocati di Torino ha pubblicato un interessante prontuario sull'applicazione della riforma per la liquidazione immediata dei compensi del patrocinio a spese dello Stato.
Imputazione coatta per fatti diversi da quelli oggetto di richiesta di archiviazione: le Sezioni Unite (sent. 40984/18) nel ribadire che si tratta di atto abnorme, specificano che anche l'indagato può proporre ricorso per Cassazione.
Pubblico l'ampia scheda illustrativa sulla riforma Orlando (L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017) della dott.ssa Giulia Bruno. Il contributo analizza le modifiche legislative sostanziali (prescrizione, aumenti sanzionatori, pene pecuniarie, etc.) e processuali (indagini preliminari, ruolo della persona offesa, patteggiamento in appello, etc.), nonché dell'ordinamento penitenziario ed anche le deleghe conferite al Governo in materia di intercettazioni e di misure carcerarie.
In tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore
sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe
professionali vigenti.
Per il patrocinio a spese dello Stato rilevano le diminuzioni reddituali anche dopo la dichiarazione dei redditi
Cassazione, Sez. IV pen., Sent. 17 novembre 2014 (10 ottobre 2014), n. 47343 - Pres. Zecca - Rel. Iannello
Processo tributario - Spese del giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Variazioni in diminuzione del red- dito, pur se non documentate dall’ultima dichiarazione dei redditi - Rilevanza
il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore; con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. Civ. n. 18204/2008; Cass. Civ. 11418/2003);
La sentenza sancisce che fin quando un accertamento del Fisco non è definitivo ma risulta ancora impugnato in giudizio dal contribuente l'INPS non può pretendere maggiori contributi derivanti da questi maggiori ricavi accertati (ma ancora teorici finchè non si conclude la causa tributaria).
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...FocusLegale
Ordinanza n. 27442/18 del 30/10/2018 della Cassazione Civile, 3 sez.: applicazione delle norme antiusura sia agli interessi corrispettivi, sia agli interessi moratori convenzionali. Nullo il patto col quale si convengono interessi convenzionali
moratori che, alla data della stipula, eccedono il tasso soglia di cui all'art. 2 della I. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali
sentenza della cassazione sulla presentazione da parte del lavoratore di documenti aziendali anche riservati, come prove testimoniali a difesa, in procedimento disciplinare.
Le SS.UU. della Suprema Corte con Sentenza n. 40985/18 hanno affermato il principio di diritto secondo cui "...il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito dalla L. n.356 del 1992 (attuale art. 240 bis c.p.) può essere disposto per uno dei reati presupposto anche nella forma del tentativo aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7".
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: SERVE LA CERTIFICAZIONE CONSOLARE O BASTA AUTOCERTIFICARE? Torniamo a parlare di certificazione consolare del reddito: la questione è di interesse in riferimento all'obbligo per i non cittadini europei richiedenti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di dare atto, a mezzo della medesima certificazione, dei redditi provenienti dal paese di origine.
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
Per consentire ai delegati del COA al patrocinio a spese dello Stato la più pratica disamina
di quanto verrà a loro sottoposto, si riporta di seguito un breve vademecum con
l’indicazione dei contenuti e degli allegati utili all’ammissione. Con la predisposizione di
quanto indicato si eviterà agli istanti di ricevere dal COA competente le richieste di
integrazione ex art. 123 DPR 115/2002 per implementare la domanda di quanto mancante.
Corso per la formazione: "il patrocinio a spese dello Stato (Legal Aid) consente alle persone prive di risorse finanziarie sufficienti per pagarsi un avvocato di usufruire ugualmente dell'assistenza legale per agire e difendersi nel processo." www.avvocatogratis.com
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE CONSOLARE PERMETTE DI AUTOCERTIFICARE?
E SE NON LO PERMETTE, E’ INCOSTITUZIONALE?
Proposta di Movimento Forense per integrare e ampliare la proposta di riforma del patrocinio a spese dello Stato elaborata dal Tavolo di lavoro CNF - OCF
Giustizia per tutti? L'art. 24 della Costituzione prevede che tutti possano accedere alla difesa. Per questo devi sapere che è importante conoscere gli strumenti giusti per accedere alla difesa soprattutto quando non si hanno i mezzi per dotarsi di un avvocato di fiducia sostenuto con il proprio reddito
pPubblicato in Gazzetta il decreto del ministero della giustizia del 16 gennaio 2018 (sotto allegato) che adegua i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Limiti che, in virtù della flessione negativa dello 0,3% registrata dall'Istat, scendono a 11.493,82, in luogo della soglia precedente pari a 11.528,41.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (DOCUMENTO INTEGRATIVO DELLA PROPOSTA DI LEGGE CON TESTO DI RIFORMA REDATTO DAL CNF)
Ipotesi di modifica del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
Nella sentenza in commento la Corte di cassazione si è soffermata in motivazione su un principio che non risulta essere stato ancora espressamente affermato in sede di legittimità, ossia l’impossibilità di accogliere una interpretazione estesa dell’oggetto del patrocinio a spese dello Stato che valga a estendere la responsabilità dell’erario anche alla eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti non ammesse al beneficio.
PROTOCOLLO D'INTESA SU BASE NAZIONALE PER LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - MATERIA CIVILE
PROTOCOLLO D'INTESA SU BASE NAZIONALE PER LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - MATERIA CIVILE
Progetto di legge statale n. 35
Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale -ai sensi dell'art. 121 della Costituzione - di iniziativa dei Consiglieri
Massimiliano Barison, Massimo Giorgetti e Elena Donazzan relativa a "Istituzione fondo per il patrocinio legale gratuito a favore dei cittadini colpiti dalla criminalità e degli addetti delle polizie locali e delle Forze dell'Ordine".
Richiesta di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato da presentare prima della conclusione della fase processuale , sia in udienza che assieme alle difese conclusive.
Dopo la circolare del ministero di Giustizia del 3 ottobre 2016, l'Agenzia delle Entrate istituisce con la Risoluzione n. 113 del 07 dicembre 2016 l'Agenzia delle Entrate il codice tributo per l’utilizzo in compensazione in F24 dei crediti per spese, diritti e onorari spettanti dagli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Guida breve alla compensazione dei crediti da patrocinio a spese delle Stato con debiti fiscali: ecco un breve e semplice vademecunm con le "PROCEDURE OPERATIVE E FAQ" per accedere alla compensazione dei crediti del patrocinio a a spese dello Stato con le imposte dovute dall'avvocato.
by Associazione Art. 24. Cost.
“Il procedimento sommario per la tutela dei crediti di giustizia”
Corso a metodologia mista – cod. P13072 – della Scuola superiore della magistratura tenutosi dal 04 al 06 dicembre 2013
Indicazioni di massima e orientamenti in del Tribunale di Treviso - condivisi dall'Avvocatura Trevigiana - in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.
Mozioni acclamate dal congresso nazionale forense in materia di Gratuito Patrocinio il giorno 8 ottobre 2016 a Rimini:
1 MOZIONE RICHIESTA DI CONDIZIONI DI UGUAGLIANZA X REDDITO E UNIFORME MODULISTICA GRATUITO PATROCINIO
2 MOZIONE AMPLIAMENTO BUDGET COMPENSAZIONE GRATUITO PATROCINIO
3 MOZIONE - DDL AUMENTO COMPENSI GRATUITO PATROCINIO
4 MOZIONE - SOSTEGNO DDL ESTENSIONE A DISABILI E MINORI x GRATUITO PATROCINIO SENZA LIMITE DI REDDITO
5 MOZIONE - SOSTEGNO DDL PER ESTENSIONE A NEGOZIAZIONE ASSISTITA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
La compensazione del credito per spese, diritti e onorari di avvocato per l’attività svolta nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato (art. 1, comma 778, legge 28 dicembre 2015, n. 208)
More from GRATUITO PATROCINIO e ART 24. - Associazione per la Tutela del Diritto di Difesa (20)
GUIDA ALLA COMPENSAZIONE PER GLI AVVOCATI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO...
Gratuito patrocinio e Cassazione: l'indennità di accompagnamento non fa reddito
1. SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANTALE EROS nato il 31/03/1993 a ROMA
avverso l'ordinanza del 26/09/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/seyitite le conclusioni del PG 144_ 1.t clepiicola.
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26302 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA
Data Udienza: 13/04/2018
CortediCassazione-copianonufficiale
2. RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, decidendo in
sede di opposizione, con ordinanza emessa in data 26/9/2017, ha rigettato il
ricorso proposto da Cantale Eros, avverso il provvedimento di diniego di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il
Cantale, a mezzo di difensore, ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002.
L'atto di impugnazione consta di tre motivi che, ai sensi dell'art. 173, disp.
att. cod. proc. pen., possono essere riassunti come segue.
2.1 Primo motivo: la difesa lamenta che il giudice avrebbe omesso di
esaminare un fatto decisivo per il giudizio, trascurando di valutare il ricorso nella
parte in cui il richiedente si duole del rigetto della propria istanza,
sull'argomentazione della semplice iscrizione nel registro degli indagati per il
reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, che non è rilevante ai fini del diniego del
patrocinio a spese dello Stato. Su tale aspetto, il giudice del provvedimento
impugnato non si è pronunciato. Ha di contro rigettato l'opposizione in quanto
ha rilevato che, dalla documentazione allegata all'istanza, risulta la percezione di
una indennità di accompagnamento, non considerata ai fini della determinazione
del reddito del nucleo familiare che, incidendo su tale reddito, verosimilmente
comporterebbe il superamento dei limiti di legge. Tali argomentazioni, tuttavia,
non avrebbero attinenza con quanto era stato stabilito dai primo giudice.
Pertanto, il giudice, in sede di opposizione, ha rigettato l'opposizione per motivi
difformi da quelli che avevano formato oggetto di valutazione del primo giudice.
2.2. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 3
e 79, d.P.R. 115/2002; art. 24, legge 8 novembre 2000 n. 32; art. 3, comma 3,
legge 30 luglio 1990 n. 217 in relazione all'art. 360, n.3 cod. proc. civ. Secondo
la difesa il giudice sarebbe incorso in violazione di legge laddove ha considerato
valutabile ai fini della determinazione del reddito l'indennità di
accompagnamento.
Ai sensi dell'art. 76, comma 3 , d.P.R. 115/2002, ai fini della determinazione
dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Sarebbe da valutare caso per caso la rilevanza dei singoli cespiti reddituali ai
fini del superamento della soglia di ammissione al gratuito patrocinio. In
proposito, proprio con riferimento all'indennità di accompagnamento la
giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che si tratta di emolumenti
7
CortediCassazione-copianonufficiale
3. non valutabili ai fini della determinazione del reddito (Sez. 3, n. 31591 del
01/07/2002, Rv. 222311).
2.3 Violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115 del
2002, in relazione all'art. 360 n.3 cod. proc. civ.; erronea applicazione della
norma di cui all'art. 79, lett. c) d.P.R. 115/2002 in ordine alle conseguenze
derivanti dalla mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di
certificazione in ordine ai redditi prodotti dall'istante nella domanda di
ammissione al beneficio. La difesa rappresenta che il giudice avrebbe dovuto
acquisire o richiedere all'istante la documentazione riguardante l'indennità di
accompagnamento al fine di stabilire la sua consistenza, essendosi espresso in
termini di verosimiglianza.
3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del
ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fondato risulta il motivo di ricorso afferente alla valutazione, ai fini della
determinazione del reddito del richiedente, della indennità di accompagnamento,
che riveste carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze difensive.
In ordine a tale aspetto, orientamento consolidato della giurisprudenza di
questa Corte ha affermato che in materia di gratuito patrocinio, ai fini della
determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può
tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a
favore degli invalidi totali (così Sez. 4, n. 24842 del 04/02/2015, Rv. 263720). Si
è invero precisato che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte
agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile,
condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Per tale ragione essa non
rientra nella nozione di reddito, di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
2. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato, con
rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale
di Roma.
In Roma, così deciso il 13 aprile 2018
Il Consigliere estensore
7
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Il Presidente
FrancescoT1aia Ciampi
3
CortediCassazione-copianonufficiale