SlideShare a Scribd company logo
Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 16 marzo 2016, n. 5208
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 27 agosto 1998 L.P., conveniva in giudizio T.G., dinanzi alla
Pretura di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, esponendo di essere proprietaria di una casa in
località Avacelli di Arcevia, catastalmente distinta al foglio 123, particella n. 638, e titolare di una
servitù di passaggio, costituita con atto notarile dei 1 ottobre 1972, a carico dei fondo (distinto al
medesimo foglio con le particelle n. 339 e 725, risultanti dal frazionamento dell’originaria particella
n. 339) di proprietà dei convenuto ed avendo quest’ultimo realizzato una recinzione che le
precludeva la possibilità di transitare con mezzi meccanici, chiedeva di condannare il G. alla
rimozione dell’opera.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il G. chiedendo il rigetto della domanda sul presupposto
che la servitù di passaggio, sulla base degli atti di acquisto, era stata costituita sulle particelle
catastalmente distinte ai n. 518 e 339, quest’ultima risultante dal frazionamento dell’originario
mappale 339/A e non anche a carico del mappale 725, con sentenza del 10 ottobre 2002, il
Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano (già Pretore), respingeva la domanda della P.,
condannandola al pagamento delle spese processuali. Secondo il giudice di prime cure, quando ad
un trasferimento di proprietà consegua un frazionamento, al
rogito doveva essere obbligatoriamente allegato il tipo di frazionamento e nella specie, in relazione
all’atto notarile del 1 ottobre 1972, risultava il tipo di frazionamento relativo alla particella n. 339,
per cui il riferimento contenuto nell’atto pubblico concerneva la particella n. 3391A, divenuta poi la
n. 339.
In virtù di atto di citazione notificato il 24 novembre 2003, la P. ha proposto gravame davanti alla
Corte d’appello di Ancona che, nella resistenza dell’appellato, con sentenza depositata il 6
novembre 2009, ha accolto l’impugnazione e, in riforma della sentenza di primo grado, ha
condannato il G. a rimuovere la recinzione apposta sul mappale n. 725, oltre alla rifusione spese di
lite di entrambi i gradi del giudizio.
A sostegno della decisione, la Corte d’appello ha evidenziato che dalla documentazione prodotta,
contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, emergeva che l’atto del 1 ottobre 1972, che
aveva costituito la servitù di passaggio a carico dei fondi n. 339 e 518 e a vantaggio di quello n. 638
acquistato dalla attrice, non conteneva alcun riferimento al tipo di frazionamento approvato
dall’U.T.E. di Ancona in data 16 settembre 1972, da cui si erano generate le particelle n. 339/A e
339/B (successivamente divenute n. 339 e 725), essendo in detto atto la particella n. 339 indicata
come tale, diversamente da quanto avvenuto nell’atto stipulato il 27 ottobre 1972, a distanza di
pochi giorni, in cui il mappale 339 veniva indicato, sulla base del frazionamento, come derivato dal
339/A. Di conseguenza, secondo la corte distrettuale, la volontà delle parti del contratto del 1
ottobre 1972, costitutivo della servitù di passaggio, in assenza di contrari riferimenti contenuti in
tale atto, si prestava ad essere ricostruita nel senso che le parti avessero inteso far riferimento
all’originaria consistenza della particella n. 339, comprensiva sia della 339/A che della 725, quali
risultanti dal frazionamento. A conferma della ricostruzione operata della volontà negoziale, la corte
d’appello evidenziava che il transito sulla particella 725, su cui era stata apposta la recinzione, non
era mai stato contestato dal dante causa del G..
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona ha proposto ricorso i! G., con atto
notificato il 15 dicembre 2010, sulla base di due motivi.
La P. ha resistito con controricorso.
In prossimità della pubblica udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione circa un punto
controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., giacchè – a suo avviso
– la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola costitutiva della servitù di
passaggio ai sensi degli artt. 1418, co. 2, e 1325 c.c. per mancanza dell’oggetto, essendo stato il
frazionamento dell’originaria particella n. 339, da cui erano generate le particelle n, 339/A e n.
339/B, approvato in data 28 settembre 1972 e quindi prima dell’atto costitutivo della servitù,
concluso in data 1 ° ottobre 1972, con la conseguenza che quest’ultimo non avrebbe potuto far
riferimento a una particella catastale inesistente,
Il motivo è inammissibile prima che infondato.
Parte ricorrente nel denunciare il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, nel
regime precedente alla modifica introdotta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, cony, in legge
7 agosto 2012, n. 134, nella sostanza lamenta la violazione degli artt. 1418, co. 2, e 1325 c.c.,
deducendo una nullità per mancanza dell’oggetto.
Come chiarito da questa Corte, il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per
cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. può concernere esclusivamente l’accertamento e la
valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e
l’applicazione delle norme giuridiche (Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2003, n. 261). Sotto altra
prospettiva, stante l’obbligatorietà della rilevazione “ex officio” delle nullità negoziali (sotto
qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di
nullità speciali o “di protezione”), come recentemente affermato dalle Sezioni Unite (Gass., Sez.
Un., 12 dicembre 2014 n. 26242), nella fattispecie non si ravvisa alcuna nullità in ordine alla
dedotta inesistenza della particella catastale indicata nel contratto costitutivo della servitù. Infatti,
come evidenziato dal giudice d’appello, gli elementi riportati nel contratto contestato consentivano
di individuare i fondi oggetto delle pattuizioni, per cui non sussiste alcuna nullità in ordine
all’oggetto dei contratto, che risulta determinato. Diversa questione concerne l’interpretazione della
volontà delle parti (art. 1362, co. 1 e 2, c.c.). L’indicazione dei dati catastali, d’altronde, non assume
carattere necessario nell’individuazione dell’immobile oggetto di una compravendita immobiliare,
in quanto valore decisivo e prevalente è attribuito dalla giurisprudenza di legittimità all’indicazione
dei confini, i quali, concernendo punti oggettivi di riferimento esterni, consentono la massima
precisione (Cass. 24 aprile 2007 n. 9857). I dati catastali, avendo tra l’altro finalità di natura
tributaria, hanno carattere sussidiario. Ed a tali principi si è conformata la decisione impugnata,
senza incorrere nel vizio denunciato.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di norme di diritto per omessa applicazione dell’art.
1362, co. 1 e 2, c.c. in relazione all’articolo 360, co. 1, n. 3. Sussistendo il dubbio
nell’identificazione della particella di fondo su cui era stata costituita la servitù di passaggio,
essendo stato disposto in precedenza al rogito costitutivo della servitù il frazionamento
dell’originaria particella n. 339, parte ricorrente sostiene che la Corte d’appello non si sarebbe
dovuta limitare al senso letterale delle parole utilizzate nell’atto notarile dell’1 ottobre 1972, ma
avrebbe dovuto compiere un’indagine per stabilire la comune intenzione delle parti, per la cui
ricostruzione si deve valutare il comportamento complessiva, anche posteriore alla conclusione del
contratto.
Il motivo è infondato.
In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato
interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma
afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità
della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della
volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi
elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015 n. 2465; Cass. 13 febbraio 2002 n.
2074).
Nei limiti indicati dei sindacato riservato a questa Corte, la sentenza impugnata è esente dal vizio
denunciato, avendo i giudici del gravame, con congrua motivazione, ricostruito la volontà delle
parti non solo sulla base del significato letterale del contratto, ma tenendo conto della loro condotta,
a norma dell’art. 1362 c.c. (Cass. 9 dicembre 2014 n. 25840). La Corte d’appello, infatti, non solo
ha esaminato i dati testuali risultanti dall’atto dei 1 ottobre 1972, che ha costituito la servitù di
passaggio a carico dei fondi n. 339 e n. 518 e a vantaggio di quello n. 638, senza fare menzione
alcuna dei frazionamento approvato in data 16 settembre 1972, ma ha dato conto del fatto che tale
frazionamento è stato specificamente menzionato nell’atto stipulato il 27 ottobre 1972, a distanza di
pochi giorni, in cui il mappale 339 veniva indicato, sulla base dei frazionamento, come derivato dal
339/A. Inoltre, a conferma della ricostruzione operata della volontà negoziale, la Corte d’appello ha
evidenziato che il transito sulla particella 725, sulla quale è stata apposta recinzione in
contestazione, non era mai stato contestato dal dante causa del G..
Ne consegue l’erroneità dell’assunto di parte ricorrente e per l’effetto il ricorso va rigettato.
Le spese dei giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di
Cassazione, che liquida in complessivi €. 2.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese
forfettarie e agli accessori come per legge.
V O T A :
1 Vote

More Related Content

What's hot

Sentenza consiglio di stato 14 10-2013
Sentenza consiglio di stato 14 10-2013Sentenza consiglio di stato 14 10-2013
Sentenza consiglio di stato 14 10-2013
Redazione SanteramoLive
 
198 27112017 sentenza cartello di cantiere
198   27112017   sentenza cartello di cantiere198   27112017   sentenza cartello di cantiere
198 27112017 sentenza cartello di cantiere
http://www.studioingvolpi.it
 
La giurisprudenza del mese dicembre 2018
La giurisprudenza del mese   dicembre 2018La giurisprudenza del mese   dicembre 2018
La giurisprudenza del mese dicembre 2018
Federico Fava
 
28 2017 idoneita tecnico professionale
28   2017   idoneita tecnico professionale28   2017   idoneita tecnico professionale
28 2017 idoneita tecnico professionale
http://www.studioingvolpi.it
 
85 vie di fuga libere
85   vie di fuga libere85   vie di fuga libere
85 vie di fuga libere
http://www.studioingvolpi.it
 
88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
http://www.studioingvolpi.it
 
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
FocusLegale
 
Corte di Cassazione n. 11504/2017
Corte di Cassazione n. 11504/2017Corte di Cassazione n. 11504/2017
Corte di Cassazione n. 11504/2017
Andrea Sorba
 
Corte Costituzionale sentenza 32 anno 2018
Corte Costituzionale sentenza 32 anno 2018Corte Costituzionale sentenza 32 anno 2018
Corte Costituzionale sentenza 32 anno 2018
Marco Krogh
 
Il filtro in appello (pesaro)
Il filtro in appello (pesaro)Il filtro in appello (pesaro)
Il filtro in appello (pesaro)
Mirco Minardi
 

What's hot (10)

Sentenza consiglio di stato 14 10-2013
Sentenza consiglio di stato 14 10-2013Sentenza consiglio di stato 14 10-2013
Sentenza consiglio di stato 14 10-2013
 
198 27112017 sentenza cartello di cantiere
198   27112017   sentenza cartello di cantiere198   27112017   sentenza cartello di cantiere
198 27112017 sentenza cartello di cantiere
 
La giurisprudenza del mese dicembre 2018
La giurisprudenza del mese   dicembre 2018La giurisprudenza del mese   dicembre 2018
La giurisprudenza del mese dicembre 2018
 
28 2017 idoneita tecnico professionale
28   2017   idoneita tecnico professionale28   2017   idoneita tecnico professionale
28 2017 idoneita tecnico professionale
 
85 vie di fuga libere
85   vie di fuga libere85   vie di fuga libere
85 vie di fuga libere
 
88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
 
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
 
Corte di Cassazione n. 11504/2017
Corte di Cassazione n. 11504/2017Corte di Cassazione n. 11504/2017
Corte di Cassazione n. 11504/2017
 
Corte Costituzionale sentenza 32 anno 2018
Corte Costituzionale sentenza 32 anno 2018Corte Costituzionale sentenza 32 anno 2018
Corte Costituzionale sentenza 32 anno 2018
 
Il filtro in appello (pesaro)
Il filtro in appello (pesaro)Il filtro in appello (pesaro)
Il filtro in appello (pesaro)
 

Similar to 2016 cass confini e dati catastali

204 infortunio in un cantiere e responsabilità in caso di appalto di lavori
204   infortunio in un cantiere e responsabilità in caso di appalto di lavori204   infortunio in un cantiere e responsabilità in caso di appalto di lavori
204 infortunio in un cantiere e responsabilità in caso di appalto di lavorihttp://www.studioingvolpi.it
 
Cassazione civile ordinanza n. 4259_18
Cassazione civile ordinanza n. 4259_18Cassazione civile ordinanza n. 4259_18
Cassazione civile ordinanza n. 4259_18
FocusLegale
 
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padova
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015   costruzioni martini padovaConsiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015   costruzioni martini padova
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padova
Costruzioni Edili Martini
 
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330
FocusLegale
 
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele
Bellis ernesta caruso claudio caruso danieleBellis ernesta caruso claudio caruso daniele
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele
Giuseppe Ciampolillo
 
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele (1)
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele (1)Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele (1)
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele (1)
Pino Ciampolillo
 
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele
Bellis ernesta caruso claudio caruso danieleBellis ernesta caruso claudio caruso daniele
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele
Pino Ciampolillo
 
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele (1)
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele (1)Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele (1)
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele (1)
Giuseppe Ciampolillo
 
158 2017 responsabilita infortuni ponteggi non idonei
158   2017   responsabilita infortuni ponteggi non idonei158   2017   responsabilita infortuni ponteggi non idonei
158 2017 responsabilita infortuni ponteggi non idonei
http://www.studioingvolpi.it
 
Cass. civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875
Cass.  civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875Cass.  civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875
Cass. civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875FocusLegale
 
νομιμοποίηση παιδεραστίας
νομιμοποίηση παιδεραστίαςνομιμοποίηση παιδεραστίας
νομιμοποίηση παιδεραστίας
Dimitrios Kuloglu
 
14765 condomino e litisconsorzio necessario
14765 condomino e litisconsorzio necessario14765 condomino e litisconsorzio necessario
14765 condomino e litisconsorzio necessario
FocusLegale
 
Cass. civ. sent. n. 16549 del 28.09.2012
Cass. civ. sent. n. 16549 del 28.09.2012Cass. civ. sent. n. 16549 del 28.09.2012
Cass. civ. sent. n. 16549 del 28.09.2012
FocusLegale
 
Cass civ sez lav n 25270 11
Cass civ sez lav n 25270 11Cass civ sez lav n 25270 11
Cass civ sez lav n 25270 11FocusLegale
 
Sentenza consiglio di stato se.ge.co.
Sentenza consiglio di stato se.ge.co.Sentenza consiglio di stato se.ge.co.
Sentenza consiglio di stato se.ge.co.redazione gioianet
 
42 2016 oneri della sicurezza aziendali
42   2016    oneri della sicurezza aziendali42   2016    oneri della sicurezza aziendali
42 2016 oneri della sicurezza aziendali
http://www.studioingvolpi.it
 
42 2016 oneri della sicurezza aziendali
42   2016    oneri della sicurezza aziendali42   2016    oneri della sicurezza aziendali
42 2016 oneri della sicurezza aziendali
http://www.studioingvolpi.it
 
133 2016 responsabilità del committente cosa ne pensa la cassazione
133   2016   responsabilità del committente cosa ne pensa la cassazione133   2016   responsabilità del committente cosa ne pensa la cassazione
133 2016 responsabilità del committente cosa ne pensa la cassazione
http://www.studioingvolpi.it
 

Similar to 2016 cass confini e dati catastali (20)

204 infortunio in un cantiere e responsabilità in caso di appalto di lavori
204   infortunio in un cantiere e responsabilità in caso di appalto di lavori204   infortunio in un cantiere e responsabilità in caso di appalto di lavori
204 infortunio in un cantiere e responsabilità in caso di appalto di lavori
 
Cassazione civile ordinanza n. 4259_18
Cassazione civile ordinanza n. 4259_18Cassazione civile ordinanza n. 4259_18
Cassazione civile ordinanza n. 4259_18
 
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
 
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padova
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015   costruzioni martini padovaConsiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015   costruzioni martini padova
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padova
 
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330
 
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele
Bellis ernesta caruso claudio caruso danieleBellis ernesta caruso claudio caruso daniele
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele
 
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele (1)
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele (1)Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele (1)
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele (1)
 
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele
Bellis ernesta caruso claudio caruso danieleBellis ernesta caruso claudio caruso daniele
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele
 
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele (1)
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele (1)Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele (1)
Bellis ernesta caruso claudio caruso daniele (1)
 
158 2017 responsabilita infortuni ponteggi non idonei
158   2017   responsabilita infortuni ponteggi non idonei158   2017   responsabilita infortuni ponteggi non idonei
158 2017 responsabilita infortuni ponteggi non idonei
 
Sentenza coop
Sentenza coopSentenza coop
Sentenza coop
 
Cass. civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875
Cass.  civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875Cass.  civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875
Cass. civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875
 
νομιμοποίηση παιδεραστίας
νομιμοποίηση παιδεραστίαςνομιμοποίηση παιδεραστίας
νομιμοποίηση παιδεραστίας
 
14765 condomino e litisconsorzio necessario
14765 condomino e litisconsorzio necessario14765 condomino e litisconsorzio necessario
14765 condomino e litisconsorzio necessario
 
Cass. civ. sent. n. 16549 del 28.09.2012
Cass. civ. sent. n. 16549 del 28.09.2012Cass. civ. sent. n. 16549 del 28.09.2012
Cass. civ. sent. n. 16549 del 28.09.2012
 
Cass civ sez lav n 25270 11
Cass civ sez lav n 25270 11Cass civ sez lav n 25270 11
Cass civ sez lav n 25270 11
 
Sentenza consiglio di stato se.ge.co.
Sentenza consiglio di stato se.ge.co.Sentenza consiglio di stato se.ge.co.
Sentenza consiglio di stato se.ge.co.
 
42 2016 oneri della sicurezza aziendali
42   2016    oneri della sicurezza aziendali42   2016    oneri della sicurezza aziendali
42 2016 oneri della sicurezza aziendali
 
42 2016 oneri della sicurezza aziendali
42   2016    oneri della sicurezza aziendali42   2016    oneri della sicurezza aziendali
42 2016 oneri della sicurezza aziendali
 
133 2016 responsabilità del committente cosa ne pensa la cassazione
133   2016   responsabilità del committente cosa ne pensa la cassazione133   2016   responsabilità del committente cosa ne pensa la cassazione
133 2016 responsabilità del committente cosa ne pensa la cassazione
 

2016 cass confini e dati catastali

  • 1. Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 marzo 2016, n. 5208 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 27 agosto 1998 L.P., conveniva in giudizio T.G., dinanzi alla Pretura di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, esponendo di essere proprietaria di una casa in località Avacelli di Arcevia, catastalmente distinta al foglio 123, particella n. 638, e titolare di una servitù di passaggio, costituita con atto notarile dei 1 ottobre 1972, a carico dei fondo (distinto al medesimo foglio con le particelle n. 339 e 725, risultanti dal frazionamento dell’originaria particella n. 339) di proprietà dei convenuto ed avendo quest’ultimo realizzato una recinzione che le precludeva la possibilità di transitare con mezzi meccanici, chiedeva di condannare il G. alla rimozione dell’opera. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il G. chiedendo il rigetto della domanda sul presupposto che la servitù di passaggio, sulla base degli atti di acquisto, era stata costituita sulle particelle catastalmente distinte ai n. 518 e 339, quest’ultima risultante dal frazionamento dell’originario mappale 339/A e non anche a carico del mappale 725, con sentenza del 10 ottobre 2002, il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano (già Pretore), respingeva la domanda della P., condannandola al pagamento delle spese processuali. Secondo il giudice di prime cure, quando ad un trasferimento di proprietà consegua un frazionamento, al rogito doveva essere obbligatoriamente allegato il tipo di frazionamento e nella specie, in relazione all’atto notarile del 1 ottobre 1972, risultava il tipo di frazionamento relativo alla particella n. 339, per cui il riferimento contenuto nell’atto pubblico concerneva la particella n. 3391A, divenuta poi la n. 339. In virtù di atto di citazione notificato il 24 novembre 2003, la P. ha proposto gravame davanti alla Corte d’appello di Ancona che, nella resistenza dell’appellato, con sentenza depositata il 6 novembre 2009, ha accolto l’impugnazione e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il G. a rimuovere la recinzione apposta sul mappale n. 725, oltre alla rifusione spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. A sostegno della decisione, la Corte d’appello ha evidenziato che dalla documentazione prodotta, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, emergeva che l’atto del 1 ottobre 1972, che aveva costituito la servitù di passaggio a carico dei fondi n. 339 e 518 e a vantaggio di quello n. 638 acquistato dalla attrice, non conteneva alcun riferimento al tipo di frazionamento approvato dall’U.T.E. di Ancona in data 16 settembre 1972, da cui si erano generate le particelle n. 339/A e 339/B (successivamente divenute n. 339 e 725), essendo in detto atto la particella n. 339 indicata come tale, diversamente da quanto avvenuto nell’atto stipulato il 27 ottobre 1972, a distanza di pochi giorni, in cui il mappale 339 veniva indicato, sulla base del frazionamento, come derivato dal 339/A. Di conseguenza, secondo la corte distrettuale, la volontà delle parti del contratto del 1 ottobre 1972, costitutivo della servitù di passaggio, in assenza di contrari riferimenti contenuti in tale atto, si prestava ad essere ricostruita nel senso che le parti avessero inteso far riferimento all’originaria consistenza della particella n. 339, comprensiva sia della 339/A che della 725, quali risultanti dal frazionamento. A conferma della ricostruzione operata della volontà negoziale, la corte d’appello evidenziava che il transito sulla particella 725, su cui era stata apposta la recinzione, non era mai stato contestato dal dante causa del G.. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona ha proposto ricorso i! G., con atto notificato il 15 dicembre 2010, sulla base di due motivi. La P. ha resistito con controricorso. In prossimità della pubblica udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
  • 2. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., giacchè – a suo avviso – la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola costitutiva della servitù di passaggio ai sensi degli artt. 1418, co. 2, e 1325 c.c. per mancanza dell’oggetto, essendo stato il frazionamento dell’originaria particella n. 339, da cui erano generate le particelle n, 339/A e n. 339/B, approvato in data 28 settembre 1972 e quindi prima dell’atto costitutivo della servitù, concluso in data 1 ° ottobre 1972, con la conseguenza che quest’ultimo non avrebbe potuto far riferimento a una particella catastale inesistente, Il motivo è inammissibile prima che infondato. Parte ricorrente nel denunciare il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, nel regime precedente alla modifica introdotta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, cony, in legge 7 agosto 2012, n. 134, nella sostanza lamenta la violazione degli artt. 1418, co. 2, e 1325 c.c., deducendo una nullità per mancanza dell’oggetto. Come chiarito da questa Corte, il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2003, n. 261). Sotto altra prospettiva, stante l’obbligatorietà della rilevazione “ex officio” delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o “di protezione”), come recentemente affermato dalle Sezioni Unite (Gass., Sez. Un., 12 dicembre 2014 n. 26242), nella fattispecie non si ravvisa alcuna nullità in ordine alla dedotta inesistenza della particella catastale indicata nel contratto costitutivo della servitù. Infatti, come evidenziato dal giudice d’appello, gli elementi riportati nel contratto contestato consentivano di individuare i fondi oggetto delle pattuizioni, per cui non sussiste alcuna nullità in ordine all’oggetto dei contratto, che risulta determinato. Diversa questione concerne l’interpretazione della volontà delle parti (art. 1362, co. 1 e 2, c.c.). L’indicazione dei dati catastali, d’altronde, non assume carattere necessario nell’individuazione dell’immobile oggetto di una compravendita immobiliare, in quanto valore decisivo e prevalente è attribuito dalla giurisprudenza di legittimità all’indicazione dei confini, i quali, concernendo punti oggettivi di riferimento esterni, consentono la massima precisione (Cass. 24 aprile 2007 n. 9857). I dati catastali, avendo tra l’altro finalità di natura tributaria, hanno carattere sussidiario. Ed a tali principi si è conformata la decisione impugnata, senza incorrere nel vizio denunciato. Con il secondo motivo si deduce la violazione di norme di diritto per omessa applicazione dell’art. 1362, co. 1 e 2, c.c. in relazione all’articolo 360, co. 1, n. 3. Sussistendo il dubbio nell’identificazione della particella di fondo su cui era stata costituita la servitù di passaggio, essendo stato disposto in precedenza al rogito costitutivo della servitù il frazionamento dell’originaria particella n. 339, parte ricorrente sostiene che la Corte d’appello non si sarebbe dovuta limitare al senso letterale delle parole utilizzate nell’atto notarile dell’1 ottobre 1972, ma avrebbe dovuto compiere un’indagine per stabilire la comune intenzione delle parti, per la cui ricostruzione si deve valutare il comportamento complessiva, anche posteriore alla conclusione del contratto. Il motivo è infondato. In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015 n. 2465; Cass. 13 febbraio 2002 n. 2074).
  • 3. Nei limiti indicati dei sindacato riservato a questa Corte, la sentenza impugnata è esente dal vizio denunciato, avendo i giudici del gravame, con congrua motivazione, ricostruito la volontà delle parti non solo sulla base del significato letterale del contratto, ma tenendo conto della loro condotta, a norma dell’art. 1362 c.c. (Cass. 9 dicembre 2014 n. 25840). La Corte d’appello, infatti, non solo ha esaminato i dati testuali risultanti dall’atto dei 1 ottobre 1972, che ha costituito la servitù di passaggio a carico dei fondi n. 339 e n. 518 e a vantaggio di quello n. 638, senza fare menzione alcuna dei frazionamento approvato in data 16 settembre 1972, ma ha dato conto del fatto che tale frazionamento è stato specificamente menzionato nell’atto stipulato il 27 ottobre 1972, a distanza di pochi giorni, in cui il mappale 339 veniva indicato, sulla base dei frazionamento, come derivato dal 339/A. Inoltre, a conferma della ricostruzione operata della volontà negoziale, la Corte d’appello ha evidenziato che il transito sulla particella 725, sulla quale è stata apposta recinzione in contestazione, non era mai stato contestato dal dante causa del G.. Ne consegue l’erroneità dell’assunto di parte ricorrente e per l’effetto il ricorso va rigettato. Le spese dei giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi €. 2.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge. V O T A : 1 Vote