Il diritto al compenso spettante all’Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma II, c.c. Il giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
A. QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELL’ISTANZA?
B. COSA ALLEGARE ALL’ISTANZA?
C. REDDITO
D. VALIDITÀ DELLA DOMANDA
E. CURATORE SPECIALE DI MINORE
F. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - DLG. 3/2012
G. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE CONSOLARE PERMETTE DI AUTOCERTIFICARE?
E SE NON LO PERMETTE, E’ INCOSTITUZIONALE?
MA TULO SAI CHI LO PAGA IL
GRATUITO PATROCINIO??
Non lo sapete? Senza accesso alla difesa non esiste giustizia, ma questa difesa qualcuno deve pur
garantirla.
Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale del patrocinio a spese dello stato andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
RICORSO COLLETTIVO PER IL RICALCOLO DELLE PENSIONI DEI MILITARI EX ART. 54 D.P.R. 1092/1973 per il riconoscimento dei benefici di cui alla aliquota migliorativa prevista per legge
Termine di scadenza per le adesioni: 30 aprile 2019
AGC lancia una nuova azione giudiziaria collettiva: il ricorso collettivo per il riconoscimento del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.
L’art. 54 prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44.
Noi chiederemo giudizialmente di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corretta applicazione dell'aliquota del 44%, e non del 35% ai pensionati del Comparto Difesa e Sicurezza.
Possono aderire i pensionati la cui pensione è stata liquidata con il sistema misto ed in particolare:
- Esercito, Aeronautica, Marina, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco (possono aderire tutti i pensionati provenienti da tali Comparti)
- Polizia di Stato (possono aderire solo i pensionati arruolati entro e non oltre il 25.06.1982)
- Polizia penitenziaria (possono aderire solo i pensionati arruolati entro e non oltre il 05.12.1992)
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
A. QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELL’ISTANZA?
B. COSA ALLEGARE ALL’ISTANZA?
C. REDDITO
D. VALIDITÀ DELLA DOMANDA
E. CURATORE SPECIALE DI MINORE
F. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - DLG. 3/2012
G. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE CONSOLARE PERMETTE DI AUTOCERTIFICARE?
E SE NON LO PERMETTE, E’ INCOSTITUZIONALE?
MA TULO SAI CHI LO PAGA IL
GRATUITO PATROCINIO??
Non lo sapete? Senza accesso alla difesa non esiste giustizia, ma questa difesa qualcuno deve pur
garantirla.
Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale del patrocinio a spese dello stato andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
RICORSO COLLETTIVO PER IL RICALCOLO DELLE PENSIONI DEI MILITARI EX ART. 54 D.P.R. 1092/1973 per il riconoscimento dei benefici di cui alla aliquota migliorativa prevista per legge
Termine di scadenza per le adesioni: 30 aprile 2019
AGC lancia una nuova azione giudiziaria collettiva: il ricorso collettivo per il riconoscimento del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.
L’art. 54 prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44.
Noi chiederemo giudizialmente di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corretta applicazione dell'aliquota del 44%, e non del 35% ai pensionati del Comparto Difesa e Sicurezza.
Possono aderire i pensionati la cui pensione è stata liquidata con il sistema misto ed in particolare:
- Esercito, Aeronautica, Marina, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco (possono aderire tutti i pensionati provenienti da tali Comparti)
- Polizia di Stato (possono aderire solo i pensionati arruolati entro e non oltre il 25.06.1982)
- Polizia penitenziaria (possono aderire solo i pensionati arruolati entro e non oltre il 05.12.1992)
La richiesta di liquidazione del compenso viene depositata dal difensore in udienza allegando copia del decreto di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato: l'Ordine degli Avvocati di Torino ha pubblicato un interessante prontuario sull'applicazione della riforma per la liquidazione immediata dei compensi del patrocinio a spese dello Stato.
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: SERVE LA CERTIFICAZIONE CONSOLARE O BASTA AUTOCERTIFICARE? Torniamo a parlare di certificazione consolare del reddito: la questione è di interesse in riferimento all'obbligo per i non cittadini europei richiedenti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di dare atto, a mezzo della medesima certificazione, dei redditi provenienti dal paese di origine.
La conciliazione nel processo tributario: conciliazione stragiudizialeMemento Pratico
E’ possibile trovare un accordo anche in materia tributaria, per evitare i tempi lunghi e i costi del processo. Scopri come fare nella seconda puntata!
DECRETO 15 luglio 2016
Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. (16A05512) (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016)
Per il patrocinio a spese dello Stato rilevano le diminuzioni reddituali anche dopo la dichiarazione dei redditi
Cassazione, Sez. IV pen., Sent. 17 novembre 2014 (10 ottobre 2014), n. 47343 - Pres. Zecca - Rel. Iannello
Processo tributario - Spese del giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Variazioni in diminuzione del red- dito, pur se non documentate dall’ultima dichiarazione dei redditi - Rilevanza
La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)Giuseppe Briganti
Procedure primarie di ADR (negoziazione, mediazione e arbitrato) e loro vantaggi; stato della normativa in materia di mediazione e arbitrato; Codice deontologico forense e procedimenti di mediazione e arbitrato; mediation advocacy; parametri forensi e ADR; l'Avvocato-Mediatore e gli Avvocati di parte in mediazione; l'Avvocato-Arbitro; questioni applicative e giurisprudenza in materia di procedimento di mediazione: partecipazione personale delle parti e effettività del tentativo di conciliazione
Professioni - Avvocati e decr. Min. Giustizia n. 104 del 20.07.2012: liquidazione compensi giudiziali - Parametri: a seguito dell'abolizione delle tariffe professionali ecco i criteri per la liquidazione dei compensi professionali in sede giudiziale.
Ringrazio tutti coloro che lo scorso giovedì erano presenti all'incontro organizzato dalla Commissione Procedure Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Busto Arsizio. Abbiamo discusso di procedure esecutive e cessione del quinto all'interno della procedura di sovraindebitamento. Per chi fosse interessato, condivido con piacere le slide del mio intervento.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (DOCUMENTO INTEGRATIVO DELLA PROPOSTA DI LEGGE CON TESTO DI RIFORMA REDATTO DAL CNF)
Ipotesi di modifica del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
RICORSO COLLETTIVO STABILIZZAZIONE E RISARCIMENTO PER I PRECARI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Possono aderire:
tutti i dipendenti pubblici in servizio assunti con contratti di lavoro a tempo determinato per più di 36 mesi anche non consecutivi, ed anche tutti i dipendenti pubblici che abbiano lavorato a tempo determinato per più di 36 mesi anche non consecutivi anche se oggi già stabilizzati a tempo indeterminato
Cosa chiediamo:
Per chi è assunto a tempo determinato chiederemo la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, nonché il risarcimento del danno ed il riconoscimento della anzianità di servizio
Per chi è già stato stabilizzato a tempo indeterminato chiederemo il riconoscimento della anzianità di servizio relativa al periodo di precariato con richiesta di pagamento delle differenze retributive.
NO IL SOCIO DI CAPITALE NELLE LAWFIRM, NON SERVE, MA SERVONO AVVOCATI LIBERI ED INDIPENDENTI CHE GARANTISCANO L’ACCESSO ALLA DIFESA A PRESCINDERE DAL REDDITO DELL’ASSISTITO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 citato per violazione della tutela della proprietà contenuta nell’art. 1 del Protocollo I della CEDU, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., atteso che la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame fra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa" (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 23 aprile 2013, n. 9808, nonché Corte cost., n.ri 350/2005 e 270/2012).
La richiesta di liquidazione del compenso viene depositata dal difensore in udienza allegando copia del decreto di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato: l'Ordine degli Avvocati di Torino ha pubblicato un interessante prontuario sull'applicazione della riforma per la liquidazione immediata dei compensi del patrocinio a spese dello Stato.
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: SERVE LA CERTIFICAZIONE CONSOLARE O BASTA AUTOCERTIFICARE? Torniamo a parlare di certificazione consolare del reddito: la questione è di interesse in riferimento all'obbligo per i non cittadini europei richiedenti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di dare atto, a mezzo della medesima certificazione, dei redditi provenienti dal paese di origine.
La conciliazione nel processo tributario: conciliazione stragiudizialeMemento Pratico
E’ possibile trovare un accordo anche in materia tributaria, per evitare i tempi lunghi e i costi del processo. Scopri come fare nella seconda puntata!
DECRETO 15 luglio 2016
Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. (16A05512) (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016)
Per il patrocinio a spese dello Stato rilevano le diminuzioni reddituali anche dopo la dichiarazione dei redditi
Cassazione, Sez. IV pen., Sent. 17 novembre 2014 (10 ottobre 2014), n. 47343 - Pres. Zecca - Rel. Iannello
Processo tributario - Spese del giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Variazioni in diminuzione del red- dito, pur se non documentate dall’ultima dichiarazione dei redditi - Rilevanza
La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)Giuseppe Briganti
Procedure primarie di ADR (negoziazione, mediazione e arbitrato) e loro vantaggi; stato della normativa in materia di mediazione e arbitrato; Codice deontologico forense e procedimenti di mediazione e arbitrato; mediation advocacy; parametri forensi e ADR; l'Avvocato-Mediatore e gli Avvocati di parte in mediazione; l'Avvocato-Arbitro; questioni applicative e giurisprudenza in materia di procedimento di mediazione: partecipazione personale delle parti e effettività del tentativo di conciliazione
Professioni - Avvocati e decr. Min. Giustizia n. 104 del 20.07.2012: liquidazione compensi giudiziali - Parametri: a seguito dell'abolizione delle tariffe professionali ecco i criteri per la liquidazione dei compensi professionali in sede giudiziale.
Ringrazio tutti coloro che lo scorso giovedì erano presenti all'incontro organizzato dalla Commissione Procedure Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Busto Arsizio. Abbiamo discusso di procedure esecutive e cessione del quinto all'interno della procedura di sovraindebitamento. Per chi fosse interessato, condivido con piacere le slide del mio intervento.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (DOCUMENTO INTEGRATIVO DELLA PROPOSTA DI LEGGE CON TESTO DI RIFORMA REDATTO DAL CNF)
Ipotesi di modifica del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
RICORSO COLLETTIVO STABILIZZAZIONE E RISARCIMENTO PER I PRECARI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Possono aderire:
tutti i dipendenti pubblici in servizio assunti con contratti di lavoro a tempo determinato per più di 36 mesi anche non consecutivi, ed anche tutti i dipendenti pubblici che abbiano lavorato a tempo determinato per più di 36 mesi anche non consecutivi anche se oggi già stabilizzati a tempo indeterminato
Cosa chiediamo:
Per chi è assunto a tempo determinato chiederemo la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, nonché il risarcimento del danno ed il riconoscimento della anzianità di servizio
Per chi è già stato stabilizzato a tempo indeterminato chiederemo il riconoscimento della anzianità di servizio relativa al periodo di precariato con richiesta di pagamento delle differenze retributive.
NO IL SOCIO DI CAPITALE NELLE LAWFIRM, NON SERVE, MA SERVONO AVVOCATI LIBERI ED INDIPENDENTI CHE GARANTISCANO L’ACCESSO ALLA DIFESA A PRESCINDERE DAL REDDITO DELL’ASSISTITO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 citato per violazione della tutela della proprietà contenuta nell’art. 1 del Protocollo I della CEDU, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., atteso che la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame fra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa" (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 23 aprile 2013, n. 9808, nonché Corte cost., n.ri 350/2005 e 270/2012).
I 5 INTERROGAZIIONII PARLAMENTARII
RICHIEDENTI ADEGUAMENTO
DELLA SOGLIA REDDITTUALE
PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO
AI SENSI DELL'ART. 77 DEL DPR 115/2002
ED IL CONSEGUENTE DECRETO MINISTERIALE
N. 186 DEL 12 AGOSTO 2015
In tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore
sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe
professionali vigenti.
Sintesi delle attuali norme giuridiche internazionali minime sul diritto al gratuito
patrocinio desunte dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, con il sostegno dei
principi e delle norme del Patto internazionale sui diritti civili e politici, del
Comitato per i diritti umani dell'ONU, dei Principi e degli orientamenti dell'ONU
sull'accesso all'assistenza legale gratuita nei sistemi di giustizia penale, e di altri
organismi ONU ed europei.
Ecco i passaggi fondamentali per sapere quello che Ti serve per la separazione dei coniugi anche con i riferimenti al gratuito patrocinio. Avrai a disposizione anche una serie di utili informazioni e suggerimenti per orientarti da subito in quei momenti particolari e non perdere tempo ed opportunità.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - LEGAL AID RILEVAZIONI IN ITALIA NEL SETTENNIO 2007/2013 IN ITALIA ED IN EUROPA NEL 2012 - elaborazione comparata con grafici e tabelle illustrativi.
by Art. 24 Cost.
INDEX
I SEZIONE
RILEVAZIONI GRATUITO PATROCINIO IN ITALIA NEL SETTENNIO 2007/2013
II SEZIONE
RILEVAZIONI del LEGAL AID in Europa nel 2012 EX CEPEJ 2014
III SEZIONE
RILEVAZIONE AREA DEMOGRAFICA DI INTERESSE NEL 2013
Ecco il testo del decreto interministeriale per la compensazione delle parcelle del patrocinio a spese dello stato con le imposte e i contributi dovuti dagli avvocati
United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems - Linee Guida ONU e principi per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Guida Breve alla richiesta di indennizzo per l'irragionevole durata del processo con il Gratuito Patrocinio (ovvero il risarcimento dello Stato per i processi eccessivamente lunghi) - terza versione riveduta e corretta con appendice normativa ed esempio di ricorso alla Corte d'Appello.
La compensazione del credito per spese, diritti e onorari di avvocato per l’attività svolta nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato (art. 1, comma 778, legge 28 dicembre 2015, n. 208)
“Il procedimento sommario per la tutela dei crediti di giustizia”
Corso a metodologia mista – cod. P13072 – della Scuola superiore della magistratura tenutosi dal 04 al 06 dicembre 2013
OUA: ISTANZA AL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LA PRECISAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 76 DEL DPR 115/2002
Keynote Fev 2017 - Présentation simplifiée Bachelor Ebusiness et Communication Digitale lors de la journée d'orientation des années préparatoires IIM promo 2021
Guida breve alla compensazione dei crediti da patrocinio a spese delle Stato con debiti fiscali: ecco un breve e semplice vademecunm con le "PROCEDURE OPERATIVE E FAQ" per accedere alla compensazione dei crediti del patrocinio a a spese dello Stato con le imposte dovute dall'avvocato.
by Associazione Art. 24. Cost.
Chaque mois, nous cherchons à vous éclairer sur une nouvelle façon d’aborder certaines idées, informations ou théories. Ce mois ci, éclairage sur les évolutions adaptatives.
il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore; con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. Civ. n. 18204/2008; Cass. Civ. 11418/2003);
Nella sentenza in commento la Corte di cassazione si è soffermata in motivazione su un principio che non risulta essere stato ancora espressamente affermato in sede di legittimità, ossia l’impossibilità di accogliere una interpretazione estesa dell’oggetto del patrocinio a spese dello Stato che valga a estendere la responsabilità dell’erario anche alla eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti non ammesse al beneficio.
in tema di patrocinio a spese dello Stato,
ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il
criterio del valore della controversia determinato a norma del
codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione
dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
Per la Cassazione l'indennità di accompagnamento rappresenta un sussidio per consentire al disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana
Proposta di Movimento Forense per integrare e ampliare la proposta di riforma del patrocinio a spese dello Stato elaborata dal Tavolo di lavoro CNF - OCF
La sentenza sancisce che fin quando un accertamento del Fisco non è definitivo ma risulta ancora impugnato in giudizio dal contribuente l'INPS non può pretendere maggiori contributi derivanti da questi maggiori ricavi accertati (ma ancora teorici finchè non si conclude la causa tributaria).
La mia tesi di laurea in Diritto Amministrativo: "La cd. pregiudizialità amministrativa: profili attuali". Un argomento attuale ed in continua espansione.
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo tributarioUniversity of Ferrara
Slides utilizzate nella lezione tenuta il 19 gennaio 2024 presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" nell'ambito del corso di perfezionamento in diritto processuale tributario
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
Per consentire ai delegati del COA al patrocinio a spese dello Stato la più pratica disamina
di quanto verrà a loro sottoposto, si riporta di seguito un breve vademecum con
l’indicazione dei contenuti e degli allegati utili all’ammissione. Con la predisposizione di
quanto indicato si eviterà agli istanti di ricevere dal COA competente le richieste di
integrazione ex art. 123 DPR 115/2002 per implementare la domanda di quanto mancante.
Corso per la formazione: "il patrocinio a spese dello Stato (Legal Aid) consente alle persone prive di risorse finanziarie sufficienti per pagarsi un avvocato di usufruire ugualmente dell'assistenza legale per agire e difendersi nel processo." www.avvocatogratis.com
Giustizia per tutti? L'art. 24 della Costituzione prevede che tutti possano accedere alla difesa. Per questo devi sapere che è importante conoscere gli strumenti giusti per accedere alla difesa soprattutto quando non si hanno i mezzi per dotarsi di un avvocato di fiducia sostenuto con il proprio reddito
pPubblicato in Gazzetta il decreto del ministero della giustizia del 16 gennaio 2018 (sotto allegato) che adegua i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Limiti che, in virtù della flessione negativa dello 0,3% registrata dall'Istat, scendono a 11.493,82, in luogo della soglia precedente pari a 11.528,41.
PROTOCOLLO D'INTESA SU BASE NAZIONALE PER LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - MATERIA CIVILE
PROTOCOLLO D'INTESA SU BASE NAZIONALE PER LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - MATERIA CIVILE
Progetto di legge statale n. 35
Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale -ai sensi dell'art. 121 della Costituzione - di iniziativa dei Consiglieri
Massimiliano Barison, Massimo Giorgetti e Elena Donazzan relativa a "Istituzione fondo per il patrocinio legale gratuito a favore dei cittadini colpiti dalla criminalità e degli addetti delle polizie locali e delle Forze dell'Ordine".
Richiesta di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato da presentare prima della conclusione della fase processuale , sia in udienza che assieme alle difese conclusive.
Dopo la circolare del ministero di Giustizia del 3 ottobre 2016, l'Agenzia delle Entrate istituisce con la Risoluzione n. 113 del 07 dicembre 2016 l'Agenzia delle Entrate il codice tributo per l’utilizzo in compensazione in F24 dei crediti per spese, diritti e onorari spettanti dagli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Indicazioni di massima e orientamenti in del Tribunale di Treviso - condivisi dall'Avvocatura Trevigiana - in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.
Mozioni acclamate dal congresso nazionale forense in materia di Gratuito Patrocinio il giorno 8 ottobre 2016 a Rimini:
1 MOZIONE RICHIESTA DI CONDIZIONI DI UGUAGLIANZA X REDDITO E UNIFORME MODULISTICA GRATUITO PATROCINIO
2 MOZIONE AMPLIAMENTO BUDGET COMPENSAZIONE GRATUITO PATROCINIO
3 MOZIONE - DDL AUMENTO COMPENSI GRATUITO PATROCINIO
4 MOZIONE - SOSTEGNO DDL ESTENSIONE A DISABILI E MINORI x GRATUITO PATROCINIO SENZA LIMITE DI REDDITO
5 MOZIONE - SOSTEGNO DDL PER ESTENSIONE A NEGOZIAZIONE ASSISTITA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Corte di cassazione, sentenza 17 agosto 2016, n. 34935.
Patrocinio a spese dello Stato: la prescrizione (presuntiva) è rilevabile d’ufficio
1. [Giurisprudenza] Il Caso.it
Riproduzione riservata 1
Compenso dell’Avvocato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato: la prescrizione (presuntiva) è rilevabile d’ufficio
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 aprile 2015 (est. G. Buffone)
Patrocinio a spese dello Stato – Compenso spettante al
difensore della parte ammessa – Prescrizione presuntiva ex
art. 2956 c.c. – Applicabilità – Sussiste – Rilevabilità d’Ufficio
– Sussiste
Il diritto al compenso spettante all’Avvocato della parte ammessa
al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime di
prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma II, c.c. Il
giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, rilevare d’ufficio
l’intervenuta prescrizione trattandosi di procedimento avente ad
oggetto un credito erariale che ricade nell’ambito delle
obbligazioni cd. pubbliche, e, dunque, di una procedura in cui non
sono rilevanti solo gli interessi delle parti, ma finanche quelli della
collettività tutta, venendo in rilievo denaro pubblico alimentato
direttamente e indirettamente dai contribuenti. Peraltro, occorre
prendere atto della speciale conformazione che assume il
procedimento liquidatorio: non è predicabile una “eccezione” di
prescrizione poiché il Ministero non è parte della procedura di
liquidazione e, conseguentemente, non potrebbe sollevare una
exceptio. Trattandosi di obbligazioni pubbliche si giustifica quindi
una attività officiosa del giudice che interviene per farsi carico
della protezione degli interessi pubblici coinvolti.
(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)
In Fatto
F proponeva ricorso ex art. 148 c.c. (oggi art. 316-bis c.c.) contro V, con
l’assistenza dell’Avv. X. La parte ricorrente veniva ammessa al patrocinio
a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Milano dell’11 novembre 2008. Il giudice definiva il
procedimento con provvedimento conclusivo del 23 giugno 2010,
corretto ex art. 287 c.p.c. con ordinanza del 31 maggio 2011. Con istanza
depositata in data 28 febbraio 2014, l’Avv. X richiedeva la liquidazione
del proprio compenso, per avere assistito la F nel procedimento ex art.
148 c.c. (oggi 316-bis c.c.). Il giudice respingeva l’istanza per intervenuta
prescrizione del credito, giusta decreto del 18 luglio 2014. Con ricorso
depositato in data 8 settembre 2014, l’Avv. X impugnava il citato
provvedimento chiedendo al giudice dell’opposizione di liquidare il
compenso dovutogli, a rettifica dell’errore in cui incorso il magistrato
autore della reiezione di prime cure. Si costituiva il Ministero della
Giustizia (parte necessaria: Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 29 maggio 2012
n. 8516, Pres. Vittoria, rel. Cappabianca) che resisteva alla domanda e,
comunque, nel merito, sollevava l’eccezione di intervenuta prescrizione.
2. [Giurisprudenza] Il Caso.it
Riproduzione riservata 2
In Diritto
[1]. In via preliminare va dichiarata la inammissibilità del giuramento
decisorio deferito dalla parte attrice. Giova ricordare, infatti, come lo
strumento di cui agli artt. 233 c.p.c., 2736 c.c., sia ammissibile solo a
fronte di un diritto di cui le parti possano disporre (v. art. 2737 c.c. che
richiama l’art. 2731 c.c.) non potendo dunque deferirsi giuramento a
fronte di situazioni giuridiche soggettive indisponibili (cfr. ad es., Cass.
Civ., sez. I 26 febbraio 1993 n. 2465), nel cui ambito va collocato il
rapporto obbligatorio erariale (v. ad es., Cass. Civ., 17 settembre 2008 n.
25653). Il ricorrente, a sostegno dell’ammissibilità del giuramento,
richiama la sentenza Cass. Civ. 15 aprile 2014 n. 8735: questa pronuncia,
tuttavia, riguarda il diverso caso di un credito maturato da un Avvocato
verso una società e sottoposto a prescrizione presuntiva. Si tratta, quindi,
si un diritto di credito disponibile. Ne consegue che, nel caso di specie,
avendo il procedimento ad oggetto una obbligazione pubblica erariale,
non trova applicazione l’art. 2960 cod. civ.
[2]. Sempre in via preliminare, si deve ritenere che il dies a quo per il
computo del tempo utile per la prescrizione del diritto di credito del
difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia da
individuare nel provvedimento conclusivo del procedimento (nel caso di
specie: 28 giugno 2010). Ai sensi dell’art. 83 d.P.R. 115/2002, infatti, le
spettanze del difensore sono liquidate con decreto di pagamento «al
termine di ciascuna fase o grado del processo» e il giudice competente
può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i
gradi anteriori del processo, solo «se il provvedimento di ammissione al
patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione». Pertanto, il credito già
al termine del processo ex art. 148 c.c. era esigibile. Questa
interpretazione si concilia, peraltro, con la norma di cui all’art. 2957,
comma II, c.c. (dettata in tema di prescrizioni brevi) ove è espressamente
previsto che per le competenze dovute agli Avvocati «il termine decorre
dalla decisione della lite». Ne consegue che, correttamente, il giudice
estensore del provvedimento impugnato, ha retrodatato il computo del
tempo prescrittivo alla data di deposito del provvedimento conclusivo del
primo grado del giudizio, non tenendo in considerazione la successiva
fase instaurata ex art. 287 c.p.c. Va precisato, peraltro, che anche la fase
in esame era da stimarsi coperta dal beneficio del patrocinio erariale (v.
art. 75 comma I d.P.R. 115/2002) e, conseguentemente, per la stessa il
difensore poteva invocare una autonoma spettanza, con decorrenza dalla
data del provvedimento definitivo (31 maggio 2011). Non può in questa
sede, tuttavia, procedersi a giudicare anche questa parte di compenso: il
difensore, infatti, ha omesso di allegare l’istanza di liquidazione
presentata al giudice, in data 28 febbraio 2014 avendo prodotto, come
documenti probatori, solo il decreto impugnato e una decisione della
Corte di Cassazione (3647/2008). Ebbene, dal citato decreto – che
costituisce prova privilegiata (atto pubblico) – emerge che l’istanza che fu
presentata dall’Avv. Saccomanno (e delibata dal decreto 18 luglio 2014)
riguardava «il procedimento ex art. 148 c.c.» e non anche il procedimento
di correzione ex art. 287 c.p.c.
[3]. Nel merito, l’impugnazione è infondata. Il procedimento conclusivo
del processo (invero, nemmeno esso allegato) è del 28 giugno 2010.
L’istanza di liquidazione è del 28 febbraio 2014. Essa istanza, pertanto, è
3. [Giurisprudenza] Il Caso.it
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presentata decorsi tre anni e otto mesi dalla conclusione della fase (e dal
grado) giurisdizionale di riferimento. Sotto un primo profilo, deve
stimarsi correttamente applicabile la prescrizione presuntiva di cui
all’art. 2956, comma II, c.c. nei rapporti tra Erario e Avvocato della parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In virtù di tale norma, si
prescrive in tre anni il diritto dei «professionisti per il compenso
dell’opera prestata» e in tale categoria concettuale dottrina e
giurisprudenza pacificamente collocano anche il credito dell’Avvocato.
L’istituto è applicabile al caso di specie giacché l'ammissione al gratuito
patrocinio determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura
direttamente tra il difensore e lo Stato (Cass. Civ., sez. VI-2, ordinanza 27
gennaio 2015 n. 1539). Sotto un secondo aspetto, deve ritenersi che, nel
caso di compenso spettante al difensore della parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato, il giudice richiesto della liquidazione possa
rilevare d’Ufficio la prescrizione. Giova premettere che il rapporto
obbligatorio che lega Amministrazione erariale e difensore del non
abbiente può essere collocato nel genus delle obbligazioni pubbliche (o
obbligazioni di diritto pubblico), in particolare nell’ambito delle
obbligazioni pecuniarie dei privati verso lo Stato. Ne consegue che diversi
(e maggiori) sono gli ambiti del giudizio rimessi all’Autorità Giudiziaria
chiamata a disporre delle citate obbligazioni, se non altro per la rilevanza
che siffatto giudizio assume non solo tra le parti, ma nei confronti della
collettività tutta, venendo in rilievo denaro pubblico alimentato
direttamente e indirettamente dai contribuenti. Nel tessuto normativo di
cui al d.P.R. 115/2002 si rintraccia in modo evidente questa specialità di
giudizio, soprattutto nel regime giuridico dedicato alla liquidazione. Ad
esempio, il giudice titolare del procedimento in cui è speso il beneficio di
Stato può sempre e comunque revocare (anche ex tunc) l’ammissione
della parte al patrocinio e ciò a prescindere da un sollecito (v. art. 136
d.P.R. 115/2002). In materia di prescrizione, la questione merita una
lettura sotto altra visuale: il momento liquidatorio è affidato al
magistrato poiché allo stesso il Legislatore demanda di verificare la
«sussistenza dei presupposti» per il compenso; uno dei citati presupposti
è che il credito sia stato richiesto, diligentemente, senza far decorrere
quel lasso di tempo che legittima la presunzione prescrittiva. Letto in
questa ottica, il giudice rigetta la richiesta di compenso se presentata
oltre il triennio non solo per la presunzione ex art. 2956 c.c. quanto per il
fatto di esser venuti meno i “presupposti” che legittimano il
provvedimento di favore. In ogni caso, è corretto anche prendere atto
della speciale conformazione che assume il procedimento liquidatorio:
non è predicabile una “eccezione” di prescrizione poiché il Ministero non
è parte della procedura di liquidazione e, conseguentemente, non
potrebbe sollevare una exceptio. Trattandosi di obbligazioni pubbliche si
giustifica quindi una attività officiosa del giudice che interviene per farsi
carico della protezione degli interessi pubblici coinvolti. Questa lettura
non ha incontrato il favore della giurisprudenza di legittimità (penale)
che si è espressa in senso contrario (Cass. Pen., sez. IV, 27 gennaio 2009
n. 3647). Ciò nondimeno, si stima preferibile l’orientamento qui espresso
se non altro per coerenza con la disciplina prevista, in altre sedi, in
materia di obbligazioni pubbliche. Ad esempio, la decadenza dal diritto al
rimborso è giudicata rilevabile d’Ufficio in ogni stato e grado (Cass. Civ.,
17 settembre 2008 n. 25653) investendo diritti indisponibili dell’Erario
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[4]. Sempre nel merito, comunque, deve rilevarsi come, con la sua
costituzione, la parte resistente, da un lato non ha ammesso l’estinzione
dell’obbligazione (in linea con l’intenzione di beneficiare del regime di
prescrizione presuntiva secondo il regime ordinario), dall’altro ha
esplicitamente fatto propria l’eccezione: ne consegue, dunque, che
comunque la fattispecie estintiva si è verificata per la sopravvenuta
eccezione della parta. La sussistenza di un contrasto di giurisprudenza in
merito alla res litigiosa qui esaminata giustifica la compensazione delle
spese di lite tra le parti.
[5]. L’art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge
di stabilità) ha introdotto, all’interno dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, il nuovo comma I-quater, in cui è previsto che: “quando
l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
norma del comma 1-bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel
provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello
stesso”. L’articolo in esame, riferendosi alle «impugnazioni» si applica
anche allo strumento impugnatorio ex art. 170 d.P.R. 115/2002. Ne
consegue che nell’odierno giudizio deve darsi atto dei presupposti per il
recupero del doppio contributo unificato (Cass. Civ., SS.UU., sentenza 18
febbraio 2014 n. 3774, Pres. Rovelli, rel. Virgilio) trattandosi di “atto
dovuto” (Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 15 aprile 2014 n. 12936, Pres.
Finocchiaro, rel. Ambrosio). Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 18
novembre 2014 (Pres., est. E. Manfredini)
Per Questi Motivi
Definendo la controversia
Dichiara la inammissibilità del giuramento decisorio;
Respinge l’impugnazione
Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria affinché dell’odierno provvedimento sia
comunicato alle parti costituite
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1.
Milano, lì 2 aprile 2015
Il Giudice
dott. Giuseppe Buffone