L’obbligo di repechage alla luce della nuova disciplina delle mansioni - Fra...
Decisione ACF n. 9 del 23 giugno 2017
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Decisione n. 9 del 23 giugno 2017
ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE
Il Collegio
composto dai signori
Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Avv. G. Afferni – Membro
Relatrice: Cons. Avv. D. Morgante
nella seduta del 19 maggio 2017, in relazione al ricorso n. 38, dopo aver
esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.
FATTO
1. Con ricorso in data 18.1.2017 il Ricorrente ha lamentato di essere stato
danneggiato a causa della esecuzione asseritamente tardiva e incompleta di un
ordine di disinvestimento di quote di un fondo comune di investimento,
lamentando per effetto di ciò una perdita in conto capitale pari a 1.169,96 euro,
della quale richiede il rimborso, oltre a una somma pari a 2.000,00 euro quale
“ristoro del danno”, per un importo complessivo richiesto di 3.169,96 euro.
In merito, il Ricorrente ha rappresentato che, a seguito del decesso della di lui
madre nel dicembre del 2015, ereditava attività finanziarie e disponibilità liquide
da ella detenute presso l’Intermediario. Quest’ultimo, ad esito dei contatti
intercorsi, gli proponeva l’apertura di un conto corrente/conto titoli sul quale
trasferire le attività risultanti dalla successione; nello specifico, venivano trasferiti
azioni e quote di un fondo comune d’investimento, in data 3 maggio 2016, e
disponibilità liquide, in data 13 maggio 2016.
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Il 27 maggio 2016 il Ricorrente inviava una nota, ricevuta dall’Intermediario il
successivo 30 maggio 2016 (riportante come oggetto “estinzione quote di fondo
comune di investimento”), con la quale richiedeva il disinvestimento delle quote
del fondo di cui trattasi, con l’ulteriore indicazione che gli introiti risultanti
fossero trasferiti presso un conto acceso presso altra banca. Tali disposizioni
venivano, tuttavia, eseguite dall’Intermediario solo in data 17 giugno 2016 - con
ciò determinando una perdita in conto capitale, effetto della diminuzione del
valore delle quote medio tempore intervenuta, pari a 1.169,96 euro - e in modo
inesatto, vale a dire non sul conto indicato nella richiesta.
2. In sede difensiva l’Intermediario ha osservato che l’iter successorio, avviato a
seguito del decesso della madre del Ricorrente, al momento della ricezione della
domanda di disinvestimento (30 maggio 2016) non si era ancora perfezionato, non
avendo a quel tempo il Ricorrente medesimo ancora sottoscritto il relativo atto di
quietanza, recante il dettaglio dei rapporti riconducibili alla defunta, con la precisa
indicazione delle somme e degli strumenti finanziari spettantigli iure successorio.
Ciò, nonostante le ripetute sollecitazioni in tal senso dello stesso Intermediario,
come asseritamente comprovato dalla disdetta da parte del Ricorrente di un
appuntamento a tal fine fissato per il 27 maggio 2016, allorquando quest’ultimo si
era limitato “ad affermare che avrebbe provveduto a dare la propria disponibilità
per un altro appuntamento prima possibile”.
E’ in tale contesto operativo che perveniva all’Intermediario la citata lettera del
Ricorrente contenente la richiesta di estinzione delle quote del fondo, definita
come “poco comprensibile” in quanto “il cliente [era] consapevole del fatto che la
successione […] non si era ancora perfezionata, avendo egli stesso rinviato
l’appuntamento che era stato fissato proprio a tal fine”.
Solo il successivo 16 giugno 2016 il Ricorrente, dunque, si recava presso la filiale
e, in tale occasione, sottoscriveva l’atto di quietanza predisposto
dall’Intermediario, peraltro “dopo averne modificato il contenuto attraverso la
cancellazione di parte del testo e l’apposizione di note manoscritte”; dal che
conseguiva lo svincolo delle attività successorie e la trasmissione della
disposizione di disinvestimento delle quote del fondo, “nonostante
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l’incomprensibile rifiuto del [Ricorrente] di sottoscrivere la documentazione
recante la disposizione operativa”.
A proposito dei fatti così riassunti, l’Intermediario ha eccepito:
- in via preliminare, la inammissibilità del ricorso, in quanto le contestazioni del
Ricorrente verterebbero sulla “presunta tardiva liquidazione di strumenti
finanziari […] pervenuti nella disponibilità giuridica dell’odierno ricorrente in
conseguenza della definizione della pratica di successione”, con l’effetto che la
questione sollevata dal Ricorrente non verterebbe su adempimenti riconducibili
alla prestazione di servizi di investimento, bensì sulla valutazione del titolo e delle
tempistiche con cui lo strumento finanziario di cui si tratta è pervenuto nella
disponibilità del Ricorrente;
- nel merito, che il Ricorrente avrebbe avuto la facoltà di disporre operazioni a
valere sui titoli pervenuti nella sua sfera giuridica per via ereditaria solo a far data
dalla firma dell’atto di quietanza per il rilascio delle attività successorie, essendo
il lasso temporale trascorso tra la data in cui era stata redatta la documentazione
finalizzata alla chiusura della pratica di successione e quella di sottoscrizione
della stessa esclusivamente imputabile alla mancata collaborazione del Ricorrente
medesimo;
- rispetto alla dismissione di quote del fondo comune di investimento, che la
società emittente costituisce in casi della specie la sola controparte contrattuale,
rispetto alla quale l’Intermediario interviene esclusivamente in veste di soggetto
collocatore e successivamente di depositario dei titoli; senza considerare che la
“presunta disposizione di vendita non era nemmeno corredata dalla copia di un
documento idoneo ad attestare l’identità personale del richiedente e non era
rivolta, nemmeno in copia, alla [Società] alla quale compete l’esecuzione delle
disposizioni conferite dalla clientela”;
- l’infondatezza dell’ulteriore generica richiesta di risarcimento “di non meglio
precisati danni, arbitrariamente stimati dal ricorrente nella somma di 2.000
euro”, valendo, in proposito, quanto stabilito dall’art. 4, comma 3, del
Regolamento ACF, secondo cui “sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i
danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della
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violazione da parte dell’intermediario degli obblighi [di diligenza, correttezza,
informazione e trasparenza nei confronti degli investitori] e quelli che non hanno
natura patrimoniale”.
3. Nelle deduzioni integrative il Ricorrente ha tenuto a precisare:
- che le quote del fondo di cui trattasi in data 3 maggio 2016 erano già nella sua
disponibilità, come comprovato dalle copie dei rendiconti relativi a due operazioni
di bonifico poste in essere utilizzando liquidità rivenienti dalla successione ed
eseguite prima della sottoscrizione della “presunta quietanza richiesta come
indispensabile” dall’Intermediario;
- che il rinvio degli appuntamenti, lungi dall’essere a lui ascrivibile, sarebbe
invece “da attribuire direttamente alla […] dipendente” dell’Intermediario, che
avrebbe “rinviato più volte l’appuntamento”, non dando seguito alla richiesta del
Ricorrente di prendere visione preventiva dell’atto di quietanza, contenente tra
l’altro una dichiarazione di manleva, poi contestata e rettificata dal Ricorrente
nell’incontro del 16 giugno 2016;
4. Nelle repliche finali l’Intermediario ha eccepito: “l’assoluta infondatezza della
tesi proposta dal Ricorrente, secondo cui le mere note contabili recanti l’evidenza
dell’avvenuto trasferimento di somme liquide o strumenti finanziari sarebbero
sufficienti a costituire il titolo atto a legittimare le operazioni di trasferimento.
Tale ipotesi appare manifestamente errata in quanto vorrebbe porre sullo stesso
piano ontologico e probatorio il documento atto ad esprimere la manifestazione
di volontà connessa al conferimento di una disposizione operativa al pari del
documento recante invece la mera rendicontazione contabile di tale operazione,
elaborata invece a posteriori, quale conferma dell’avvenuta esecuzione della
disposizione operativa”. Nel caso di specie, la sottoscrizione dell’atto in questione
assolveva la finalità “di ottenere quietanza dell’avvenuta consegna agli eredi
delle attività finanziarie rinvenienti dalla successione del cliente defunto”; nella
prassi operativa, infatti, “il documento viene sottoposto agli eredi nel momento in
cui si procede allo svincolo delle attività successorie, in conformità a quella
generale consuetudine, in virtù della quale il rilascio della quietanza da parte del
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creditore avviene contestualmente all’adempimento degli obblighi facenti capo al
debitore”.
DIRITTO
1. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso
per difetto di competenza dell’ACF, sollevata dall’Intermediario nei termini sopra
richiamati.
Trattasi di eccezione ritenuta dal Collegio infondata per quanto di seguito
rappresentato.
L’oggetto della odierna controversia è, a ben vedere, rappresentato dal diritto che
il Ricorrente asserisce essere stato leso, incentrato sull’aspettativa dal medesimo
nutrita che la propria richiesta di disinvestimento fosse trattata nel rispetto dei
criteri generali e conseguenti obblighi sanciti dalla disciplina di cui all’art. 21 del
TUF e relative norme di attuazione. La questione verte, pertanto, su materia di
sicura competenza dell’ACF che, ai sensi dell’art. 4 del relativo Regolamento
adottato con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, “conosce delle
controversie fra investitori ed intermediari relative alla violazione da parte di
questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza
previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella
parte II del TUF […]”.
Nel caso posto a fondamento del ricorso di cui trattasi si controverte, per
l’appunto, sul fatto che il Ricorrente riteneva le attività finanziarie ereditate già
nella sua disponibilità dal momento in cui erano state trasferite sul suo
conto/deposito, appositamente aperto, tanta da aver disposto due operazioni di
bonifico, che l’Intermediario ha preso in carico ed eseguito, e un’operazione di
disinvestimento delle quote del fondo comune incluso nel suo deposito titoli, la
cui esecuzione costituisce per l’appunto oggetto del ricorso.
Ai fini dell’inquadramento del rapporto, dunque, rileva il fatto che l’Intermediario
avesse collocato quote del fondo di investimento di cui trattasi, dal che consegue
che la trasmissione dell’ordine di disinvestimento può essere inquadrata
nell’ambito dell’assistenza post vendita fornita dall’Intermediario alla propria
clientela (alla madre e, dopo la sua morte, all’erede).
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In ogni caso, l’attività di deposito di uno strumento finanziario è riconducibile al
servizio di investimento accessorio di “amministrazione di strumenti finanziari
per conto dei clienti, inclusi la custodia”, anche in relazione al quale, dunque,
trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 21 del TUF e relative disposizioni
attuative di cui al regolamento Consob n. 16190 (“Regolamento Intermediari”).
2. Rilevato quanto sopra, non pare dubbio, quanto al merito, che nel caso di specie
la normativa di riferimento non sia stata puntualmente osservata
dall’Intermediario, il quale - dopo aver eseguito talune disposizioni relative a
liquidità depositate sul conto, impartite dal Ricorrente sin dal 3 maggio 2016,
ingenerando l’aspettativa di aver così riconosciuto il suo status di erede, anche
avuto riguardo al disposto di cui all’art. 476 c.c. - con riferimento all’ordine
impartito il 27 maggio ha, nei fatti, revocato in dubbio tale status del Ricorrente
subordinando l’esecuzione dell’ordine di disinvestimento a un adempimento
sostanzialmente interno della Banca (la sottoscrizione della quietanza liberatoria,
peraltro riguardante anche le stesse somme liquide di cui alle disposizioni del 3
maggio 2016).
Così operando, del conseguente danno cagionato al cliente si ritiene, pertanto, che
l’Intermediario sia chiamato a rispondere, nella misura (1.169,96 euro)
quantificata dal Ricorrente nella sua domanda.
3. Quanto alla ulteriore domanda risarcitoria dell’importo di 2.000,00 euro, tale
richiesta risulta per converso del tutto generica e non supportata da alcun
elemento valutativo in merito alla sua effettività e relativo quantum, dunque
inidonea a poter essere valutata nel merito, in ossequio al principio dell’onere di
allegazione (incumbit ei qui dicit) ed ai requisiti richiesti dal già sopra richiamato
art. 4, comma 3, del Regolamento ACF.
PQM
Il Collegio accoglie il ricorso limitatamente alla domanda risarcitoria di euro
1.169,96, da corrispondere da parte dell’Intermediario al Ricorrente, e fissa il
termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.
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Entro lo stesso termine l’Intermediario comunica all’ACF gli atti realizzati al fine
di conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del regolamento
adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.
L’Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi
dell’art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con la delibera n. 19602
del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale
www.acf.consob.it sezione "Intermediari".
Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi