Proposta di Movimento Forense per integrare e ampliare la proposta di riforma del patrocinio a spese dello Stato elaborata dal Tavolo di lavoro CNF - OCF
DECRETO 15 luglio 2016
Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. (16A05512) (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016)
La richiesta di liquidazione del compenso viene depositata dal difensore in udienza allegando copia del decreto di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato: l'Ordine degli Avvocati di Torino ha pubblicato un interessante prontuario sull'applicazione della riforma per la liquidazione immediata dei compensi del patrocinio a spese dello Stato.
Nella sentenza in commento la Corte di cassazione si è soffermata in motivazione su un principio che non risulta essere stato ancora espressamente affermato in sede di legittimità, ossia l’impossibilità di accogliere una interpretazione estesa dell’oggetto del patrocinio a spese dello Stato che valga a estendere la responsabilità dell’erario anche alla eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti non ammesse al beneficio.
MA TULO SAI CHI LO PAGA IL
GRATUITO PATROCINIO??
Non lo sapete? Senza accesso alla difesa non esiste giustizia, ma questa difesa qualcuno deve pur
garantirla.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 citato per violazione della tutela della proprietà contenuta nell’art. 1 del Protocollo I della CEDU, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., atteso che la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame fra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa" (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 23 aprile 2013, n. 9808, nonché Corte cost., n.ri 350/2005 e 270/2012).
Trasmettiamo la circolare INPS n.35 del 14-03-12 che al punto 11.1 conferma la possibilità per il personale viaggiante di accedere al pensionamento ad anni 60 (55 per le donne).
DECRETO 15 luglio 2016
Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. (16A05512) (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016)
La richiesta di liquidazione del compenso viene depositata dal difensore in udienza allegando copia del decreto di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato: l'Ordine degli Avvocati di Torino ha pubblicato un interessante prontuario sull'applicazione della riforma per la liquidazione immediata dei compensi del patrocinio a spese dello Stato.
Nella sentenza in commento la Corte di cassazione si è soffermata in motivazione su un principio che non risulta essere stato ancora espressamente affermato in sede di legittimità, ossia l’impossibilità di accogliere una interpretazione estesa dell’oggetto del patrocinio a spese dello Stato che valga a estendere la responsabilità dell’erario anche alla eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti non ammesse al beneficio.
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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 citato per violazione della tutela della proprietà contenuta nell’art. 1 del Protocollo I della CEDU, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., atteso che la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame fra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa" (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 23 aprile 2013, n. 9808, nonché Corte cost., n.ri 350/2005 e 270/2012).
Trasmettiamo la circolare INPS n.35 del 14-03-12 che al punto 11.1 conferma la possibilità per il personale viaggiante di accedere al pensionamento ad anni 60 (55 per le donne).
La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Minis...unicost
Intervista al dott. Nicola Cerrato, P.M. a Milano, autore delle utili linee guida emesse dalla Procura della Repubblica di Milano sulla materia a cura di Michele Ius Avvocato in Pordenone e Treviso
Il diritto al compenso spettante all’Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma II, c.c. Il giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
A. QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELL’ISTANZA?
B. COSA ALLEGARE ALL’ISTANZA?
C. REDDITO
D. VALIDITÀ DELLA DOMANDA
E. CURATORE SPECIALE DI MINORE
F. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - DLG. 3/2012
G. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrateAntonio Palmieri
L'agenzia delle entrate riepiloga la disciplina della fattura elettronica soffermandosi sulle caratteristiche e gli elementi caratterizzanti del documento informatico
Convegni gratuiti sul contenzioso nei rapporti di lavoroServizi CGN
Convegni Unoformat gratuiti e accreditati sugli istituti propri della gestione del rapporto di lavoro: fasi costitutive (tipologie contrattuali e caratteristiche essenziali delle stesse), svolgimento (inquadramento del lavoratore ed effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa), cessazione (legittimità del licenziamento e sistema sanzionatorio).
Corte conti e divieto di rinnovo negli appalti pubblici: articolo di Ilenia F...ilenia filippetti
Il tema del rinnovo dei contratti d’appalto è, in questi ultimi giorni, oggetto di molteplici ed apprezzabili riflessioni, emerse, essenzialmente, a seguito della pronuncia resa da Consiglio Stato, Sez. III, con sentenza 5 luglio 2013, n. 3580, ad avviso del quale né l’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), né l’art. 57 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impedirebbero il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione. Secondo la recente pronuncia del Consiglio di Stato, infatti, un argomento positivo a favore dell’ammissibilità del rinnovo contrattuale, se espressamente previsto dalla lex di gara, sarebbe desumibile dall’art. 29 del codice dei contratti, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
In questo panorama, non sembra inutile tracciare qualche breve riflessione sulle pronunce edite dalla Corte dei conti proprio sul tema del divieto generale del rinnovo dei contratti d’appalto.
Professioni - Avvocati e decr. Min. Giustizia n. 104 del 20.07.2012: liquidazione compensi giudiziali - Parametri: a seguito dell'abolizione delle tariffe professionali ecco i criteri per la liquidazione dei compensi professionali in sede giudiziale.
La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Minis...unicost
Intervista al dott. Nicola Cerrato, P.M. a Milano, autore delle utili linee guida emesse dalla Procura della Repubblica di Milano sulla materia a cura di Michele Ius Avvocato in Pordenone e Treviso
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LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
A. QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELL’ISTANZA?
B. COSA ALLEGARE ALL’ISTANZA?
C. REDDITO
D. VALIDITÀ DELLA DOMANDA
E. CURATORE SPECIALE DI MINORE
F. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - DLG. 3/2012
G. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrateAntonio Palmieri
L'agenzia delle entrate riepiloga la disciplina della fattura elettronica soffermandosi sulle caratteristiche e gli elementi caratterizzanti del documento informatico
Convegni gratuiti sul contenzioso nei rapporti di lavoroServizi CGN
Convegni Unoformat gratuiti e accreditati sugli istituti propri della gestione del rapporto di lavoro: fasi costitutive (tipologie contrattuali e caratteristiche essenziali delle stesse), svolgimento (inquadramento del lavoratore ed effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa), cessazione (legittimità del licenziamento e sistema sanzionatorio).
Corte conti e divieto di rinnovo negli appalti pubblici: articolo di Ilenia F...ilenia filippetti
Il tema del rinnovo dei contratti d’appalto è, in questi ultimi giorni, oggetto di molteplici ed apprezzabili riflessioni, emerse, essenzialmente, a seguito della pronuncia resa da Consiglio Stato, Sez. III, con sentenza 5 luglio 2013, n. 3580, ad avviso del quale né l’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), né l’art. 57 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impedirebbero il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione. Secondo la recente pronuncia del Consiglio di Stato, infatti, un argomento positivo a favore dell’ammissibilità del rinnovo contrattuale, se espressamente previsto dalla lex di gara, sarebbe desumibile dall’art. 29 del codice dei contratti, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
In questo panorama, non sembra inutile tracciare qualche breve riflessione sulle pronunce edite dalla Corte dei conti proprio sul tema del divieto generale del rinnovo dei contratti d’appalto.
Professioni - Avvocati e decr. Min. Giustizia n. 104 del 20.07.2012: liquidazione compensi giudiziali - Parametri: a seguito dell'abolizione delle tariffe professionali ecco i criteri per la liquidazione dei compensi professionali in sede giudiziale.
I "nuovi" parametri forensi: una rivoluzione?bulgarelli
Convegno organizzato dall'Associazione forense di Cerignola, dall'Ordine degli avvocati di Foggia e dall'UDAI - sez. di Cerignola e dei 5 Reali Siti il 26 ottobre 2012 a Cerignola
OUA: ISTANZA AL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LA PRECISAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 76 DEL DPR 115/2002
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (DOCUMENTO INTEGRATIVO DELLA PROPOSTA DI LEGGE CON TESTO DI RIFORMA REDATTO DAL CNF)
Ipotesi di modifica del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
Per consentire ai delegati del COA al patrocinio a spese dello Stato la più pratica disamina
di quanto verrà a loro sottoposto, si riporta di seguito un breve vademecum con
l’indicazione dei contenuti e degli allegati utili all’ammissione. Con la predisposizione di
quanto indicato si eviterà agli istanti di ricevere dal COA competente le richieste di
integrazione ex art. 123 DPR 115/2002 per implementare la domanda di quanto mancante.
Corso per la formazione: "il patrocinio a spese dello Stato (Legal Aid) consente alle persone prive di risorse finanziarie sufficienti per pagarsi un avvocato di usufruire ugualmente dell'assistenza legale per agire e difendersi nel processo." www.avvocatogratis.com
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE CONSOLARE PERMETTE DI AUTOCERTIFICARE?
E SE NON LO PERMETTE, E’ INCOSTITUZIONALE?
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: SERVE LA CERTIFICAZIONE CONSOLARE O BASTA AUTOCERTIFICARE? Torniamo a parlare di certificazione consolare del reddito: la questione è di interesse in riferimento all'obbligo per i non cittadini europei richiedenti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di dare atto, a mezzo della medesima certificazione, dei redditi provenienti dal paese di origine.
Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale del patrocinio a spese dello stato andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
Per la Cassazione l'indennità di accompagnamento rappresenta un sussidio per consentire al disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana
Giustizia per tutti? L'art. 24 della Costituzione prevede che tutti possano accedere alla difesa. Per questo devi sapere che è importante conoscere gli strumenti giusti per accedere alla difesa soprattutto quando non si hanno i mezzi per dotarsi di un avvocato di fiducia sostenuto con il proprio reddito
pPubblicato in Gazzetta il decreto del ministero della giustizia del 16 gennaio 2018 (sotto allegato) che adegua i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Limiti che, in virtù della flessione negativa dello 0,3% registrata dall'Istat, scendono a 11.493,82, in luogo della soglia precedente pari a 11.528,41.
Per il patrocinio a spese dello Stato rilevano le diminuzioni reddituali anche dopo la dichiarazione dei redditi
Cassazione, Sez. IV pen., Sent. 17 novembre 2014 (10 ottobre 2014), n. 47343 - Pres. Zecca - Rel. Iannello
Processo tributario - Spese del giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Variazioni in diminuzione del red- dito, pur se non documentate dall’ultima dichiarazione dei redditi - Rilevanza
PROTOCOLLO D'INTESA SU BASE NAZIONALE PER LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - MATERIA CIVILE
PROTOCOLLO D'INTESA SU BASE NAZIONALE PER LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - MATERIA CIVILE
Progetto di legge statale n. 35
Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale -ai sensi dell'art. 121 della Costituzione - di iniziativa dei Consiglieri
Massimiliano Barison, Massimo Giorgetti e Elena Donazzan relativa a "Istituzione fondo per il patrocinio legale gratuito a favore dei cittadini colpiti dalla criminalità e degli addetti delle polizie locali e delle Forze dell'Ordine".
Richiesta di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato da presentare prima della conclusione della fase processuale , sia in udienza che assieme alle difese conclusive.
Dopo la circolare del ministero di Giustizia del 3 ottobre 2016, l'Agenzia delle Entrate istituisce con la Risoluzione n. 113 del 07 dicembre 2016 l'Agenzia delle Entrate il codice tributo per l’utilizzo in compensazione in F24 dei crediti per spese, diritti e onorari spettanti dagli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Guida breve alla compensazione dei crediti da patrocinio a spese delle Stato con debiti fiscali: ecco un breve e semplice vademecunm con le "PROCEDURE OPERATIVE E FAQ" per accedere alla compensazione dei crediti del patrocinio a a spese dello Stato con le imposte dovute dall'avvocato.
by Associazione Art. 24. Cost.
“Il procedimento sommario per la tutela dei crediti di giustizia”
Corso a metodologia mista – cod. P13072 – della Scuola superiore della magistratura tenutosi dal 04 al 06 dicembre 2013
Indicazioni di massima e orientamenti in del Tribunale di Treviso - condivisi dall'Avvocatura Trevigiana - in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.
Mozioni acclamate dal congresso nazionale forense in materia di Gratuito Patrocinio il giorno 8 ottobre 2016 a Rimini:
1 MOZIONE RICHIESTA DI CONDIZIONI DI UGUAGLIANZA X REDDITO E UNIFORME MODULISTICA GRATUITO PATROCINIO
2 MOZIONE AMPLIAMENTO BUDGET COMPENSAZIONE GRATUITO PATROCINIO
3 MOZIONE - DDL AUMENTO COMPENSI GRATUITO PATROCINIO
4 MOZIONE - SOSTEGNO DDL ESTENSIONE A DISABILI E MINORI x GRATUITO PATROCINIO SENZA LIMITE DI REDDITO
5 MOZIONE - SOSTEGNO DDL PER ESTENSIONE A NEGOZIAZIONE ASSISTITA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
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Gratuito Patrocinio: Mozioni 15-16-17-18-19-1(1) del Congresso Nazionale Fore...
Proposta MF x iInterventi in miglioramento bozza riforma del patrocinio a spese dello stato
1. INTERVENTI IN IMPLEMENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI
RIFORMA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Letta la proposta di riforma redatta a cura del CNF, preso atto che recepisce molta parte
delle proposte presentate al Congresso da MF - ed ivi approvate all’unanimità
dall’assemblea - e che pure risolve questioni già accolte dalla giurisprudenza in materia
(anche definendo taluni conflitti fra decisioni del merito), paiono possibili alcuni utili
implementazioni; segnatamente risulta di interesse:
1. precisare il tetto reddituale per l’ammissione indicando con precisione e chiarezza la
definizione di ogni reddito da imputare e segnalando in particolar modo la
computabilità o meno delle rendite INAIL e delle indennità di invalidità e per disabilità,
nonché evidenziando che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per
legge;
2. definire ed imporre uno standard nazionale unico per la modulistica per l’inoltro della
domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in conformità a quelli della
Comunità Europea;
3. prevedere un criterio di aumento annuale progressivo dello stanziamento a bilancio
statale per la compensazione degli importi liquidati per il patrocinio a spese dello
Stato a favore degli Avvocati con i crediti fiscali dell’erario nei confronti degli stessi,
con l’obiettivo di giungere entro almeno un quinquennio alla piena copertura delle
somme liquidate a favore degli avvocati per ogni annualità.
4. prendere atto che l’esiguità delle liquidazioni dei compensi del patrocinio a spese dello
Stato - in particolar modo in ambito civile, dove è previsto il dimezzamento del
compenso previsto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e seguenti - è la causa che
disincentiva gli avvocati ad iscriversi ed a permanere nell’apposito elenco speciale,
2. causando una oggettiva difficoltà per gli utenti a reperire la difesa con l’assistenza del
beneficio, mentre coloro che necessitano di una difesa hanno diritto alla medesima
qualità dell’opera professionale ed alla medesima possibilità di accesso alla Giustizia
di coloro che dispongono di una tutela processuale sostenuta con propri mezzi
reddituali; in risposta a alla problematica censita, aumentare i compensi del patrocinio
a spese dello Stato prevedendo che:
A. l’art. 82, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Onorario e spese del difensore”)
sia sostituito dal seguente: “Il compenso e le spese spettanti al difensore sono
liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa
professionale vigente e tenendo conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio
dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore
dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero
e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà
dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e
del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere
con il cliente e con altri soggetti.”;
B. l’art. 106-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Compensi del difensore, dell’ausiliario
del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato
autorizzato”), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, sia
sostituito dal seguente: “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato,
al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti del
30%; per il difensore, il compenso sul quale operare detta riduzione è previamente
determinato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82, comma 1, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115”;
C. l’art. 130, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Compensi del difensore, dell’ausiliario del
magistrato e del consulente tecnico di parte”), in materia di patrocinio a spese dello
Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, sia sostituito dal
seguente: “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al
consulente tecnico di parte sono ridotti del 30%; per il difensore, il compenso sul
quale operare detta riduzione è previamente determinato dall’autorità giudiziaria ai
sensi dell’art. 82 comma 1’ D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.
5. in alternativa a quanto proposto al precedente punto 4, valutare di allineare e
proporzionare la liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato in
funzione dell’effettivo accoglimento delle ragioni della parte assistita in regime di
beneficio di Stato, prevedendo che:
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www.movimentoforense.it
3. A. Al comma 1 dell'articolo 106 bis del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al posto delle parole: «ridotti di un
terzo» sono inserite le seguenti: «liquidati, senza aumenti o riduzioni, secondo i
valori indicati nei regolamenti ministeriali per la determinazione del compenso in
sede giudiziale.»
B. di seguito è poi istituito un comma 2 all'articolo 106 bis del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avente il
seguente testo: «In caso di condanna dell'imputato o di estinzione del reato gli
importi di cui al comma precedente sono ridotti del 30 %.»;
C. 2. Al comma 1 dell'articolo 130 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «ridotti della metà»
sono inserite le seguenti: «liquidati, senza aumenti o riduzioni, secondo i valori
indicati nei regolamenti ministeriali per la determinazione del compenso in sede
giudiziale.»
D. Di seguito è poi istituito un comma 2 all'articolo 130 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avente il
seguente testo: «In caso di soccombenza del soggetto ammesso alla difesa con
il patrocinio a spese dello Stato gli importi di cui al comma precedente sono
ridotti del 30%.»;
6. estendere il patrocinio a spese dello Stato alle spese di vendita giudiziaria dei beni
pignorati, prevedendo che il comma 3 dell’art. 131 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (“Onorario e spese del difensore”) sia sostituito dal seguente: “3. Gli onorari
dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a
debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la
ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla
stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo
stesso trattamento si applica agli onorari di notaio ed al compenso del soggetto al
quale venga affidata la vendita giudiziaria, per lo svolgimento di funzioni ad essi
demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del
bene sottoposto a sequestro.”;
7. rilevato che l’istanza presentata dall’imputato straniero non può essere dichiarata
inammissibile per la mancata produzione della certificazione consolare e l’eventuale
revoca, dovuta al mancato deposito entro il termine concesso, non può essere
disposta quando vi è stata l’autocertificazione da parte del richiedente, impedire che
vi sia la revoca dell’ammissione o la declaratoria di inammissibilità dell’istanza
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4. propoponendo di sostituire il comma 1 dell’art. 131 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (“Onorario e spese del difensore”) precisando che: “In caso di impossibilità a
produrre la documentazione richiesta dall’articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a
pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte
dell’interessato che integra ogni condizione di procedibilità della domanda”. Nonchè
sostituire il comma 2 dell’art. 131 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Onorario e
spese del difensore”) precisando che: “In caso di impossibilità a produrre la
documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non
appartenenti all’Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una
dichiarazione sostitutiva di certificazione che integra ogni condizione di procedibilità
della domanda”;
8. come nella proposta di riforma in parola, in aggiunta alle norme che disciplinano
strettamente l’istituto vi sono anche alcune disposizioni collegate che appaiono utili
da implementare: in particolare vi è quanto riguarda l’estensione delle esenzioni e
riduzioni previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito
per i compensi delle professioni ordinistiche, ed in particolare:
I. al comma 1-bis dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «assistenza
obbligatorie, nonché» sono inserite le seguenti: «per controversie aventi a
oggetto il recupero di crediti non superiori a € 5.000,00 riguardanti compensi,
con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera
professione ordinistica, e»;
II. al primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e
successive modificazioni, dopo le parole: «rapporti di pubblico impiego,» sono
inserite le seguenti: «nonché gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle
cause per controversie aventi a oggetto il recupero di crediti non superiori a
5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti
dall'esercizio di una libera professione ordinistica».
Alberto Vigani
Coordinamento Triveneto Movimento Forense
Dipartimento Legislativo Movimento Forense
3
www.movimentoforense.it