Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoAvvocatoavarese Avarese
Il sistema tavolare comporta che, anche al giorno d'oggi, un soggetto possa iniziare a coltivare il fondo altrui, nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto e nell'ignoranza di chi ne sia il proprietario ed anzi nell'ignoranza dell'istituto dell'usucapione.
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoAvvocatoavarese Avarese
Il sistema tavolare comporta che, anche al giorno d'oggi, un soggetto possa iniziare a coltivare il fondo altrui, nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto e nell'ignoranza di chi ne sia il proprietario ed anzi nell'ignoranza dell'istituto dell'usucapione.
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330FocusLegale
Condominio - Il condòmino che ha affrontate spese per le cose comuni non ha diritto al rimborso da parte del Condominio in assenza di autorizzazione assembleare. Tuttavia le spese eseguite per opere urgenti sui beni comuni fanno eccezione alla suddetta regola; rif. art 1134 c.c. (Cass. Civ., sent. 19 marzo 2012, n.4330 )
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoAvvocatoavarese Avarese
Il sistema tavolare comporta che, anche al giorno d'oggi, un soggetto possa iniziare a coltivare il fondo altrui, nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto e nell'ignoranza di chi ne sia il proprietario ed anzi nell'ignoranza dell'istituto dell'usucapione.
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoAvvocatoavarese Avarese
Il sistema tavolare comporta che, anche al giorno d'oggi, un soggetto possa iniziare a coltivare il fondo altrui, nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto e nell'ignoranza di chi ne sia il proprietario ed anzi nell'ignoranza dell'istituto dell'usucapione.
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330FocusLegale
Condominio - Il condòmino che ha affrontate spese per le cose comuni non ha diritto al rimborso da parte del Condominio in assenza di autorizzazione assembleare. Tuttavia le spese eseguite per opere urgenti sui beni comuni fanno eccezione alla suddetta regola; rif. art 1134 c.c. (Cass. Civ., sent. 19 marzo 2012, n.4330 )
in tema di patrocinio a spese dello Stato,
ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il
criterio del valore della controversia determinato a norma del
codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione
dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...FocusLegale
Ordinanza n. 27442/18 del 30/10/2018 della Cassazione Civile, 3 sez.: applicazione delle norme antiusura sia agli interessi corrispettivi, sia agli interessi moratori convenzionali. Nullo il patto col quale si convengono interessi convenzionali
moratori che, alla data della stipula, eccedono il tasso soglia di cui all'art. 2 della I. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali
Sesto incontro dei «Colloqui di Antigone»
Diritto, legge e giurisprudenza
Questioni emergenti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 14 gennaio – 23 marzo 2015
Nella sentenza in commento la Corte di cassazione si è soffermata in motivazione su un principio che non risulta essere stato ancora espressamente affermato in sede di legittimità, ossia l’impossibilità di accogliere una interpretazione estesa dell’oggetto del patrocinio a spese dello Stato che valga a estendere la responsabilità dell’erario anche alla eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti non ammesse al beneficio.
In tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore
sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe
professionali vigenti.
14765 condomino e litisconsorzio necessarioFocusLegale
Condominio - Il giudice, nell'esercizio del suo potere-dovere di controllare d'ufficio il rispetto del principio del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario, deve prendere in considerazione esclusivamente le DOMANDE proposte dalle parti e non anche le eventuali eccezioni, ancorchè riconvenzionali.
L'ECCEZIONE di usucapione sollevata, su un bene comune, dal condomino, in quanto implicante un mero accertamento da svolgersi "incidenter tantum" destinato ad esplicare efficacia soltanto tra le parti nel processo, non comporta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini (c.d. litisconsorzio necessario).
La suddetta eccezione di usucapione, avendo come unica finalità quella di far respingere la pretesa di controparte, opera nel giudizio tra i soggetti originariamente coinvolti nel processo, senza estendersi in pregiudizio dei diritti degli altri condomini.
Diversamente, tale integrazione del contraddittorio si renderebbe necessaria nell'ipotesi di domanda riconvenzionale tesa all'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà sulla parte comune (Cass. Civ., sent. n. 14765 dell'11.06.2012, dep. il 3.09.2012)
in tema di patrocinio a spese dello Stato,
ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il
criterio del valore della controversia determinato a norma del
codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione
dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
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difeso.
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Nella sentenza in commento la Corte di cassazione si è soffermata in motivazione su un principio che non risulta essere stato ancora espressamente affermato in sede di legittimità, ossia l’impossibilità di accogliere una interpretazione estesa dell’oggetto del patrocinio a spese dello Stato che valga a estendere la responsabilità dell’erario anche alla eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti non ammesse al beneficio.
In tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore
sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe
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Condominio - Il giudice, nell'esercizio del suo potere-dovere di controllare d'ufficio il rispetto del principio del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario, deve prendere in considerazione esclusivamente le DOMANDE proposte dalle parti e non anche le eventuali eccezioni, ancorchè riconvenzionali.
L'ECCEZIONE di usucapione sollevata, su un bene comune, dal condomino, in quanto implicante un mero accertamento da svolgersi "incidenter tantum" destinato ad esplicare efficacia soltanto tra le parti nel processo, non comporta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini (c.d. litisconsorzio necessario).
La suddetta eccezione di usucapione, avendo come unica finalità quella di far respingere la pretesa di controparte, opera nel giudizio tra i soggetti originariamente coinvolti nel processo, senza estendersi in pregiudizio dei diritti degli altri condomini.
Diversamente, tale integrazione del contraddittorio si renderebbe necessaria nell'ipotesi di domanda riconvenzionale tesa all'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà sulla parte comune (Cass. Civ., sent. n. 14765 dell'11.06.2012, dep. il 3.09.2012)
Le SS.UU. della Suprema Corte con Sentenza n. 40985/18 hanno affermato il principio di diritto secondo cui "...il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito dalla L. n.356 del 1992 (attuale art. 240 bis c.p.) può essere disposto per uno dei reati presupposto anche nella forma del tentativo aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7".
Per la Cassazione l'indennità di accompagnamento rappresenta un sussidio per consentire al disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padovaCostruzioni Edili Martini
Vietato il conguaglio degli oneri di urbanizzazione da parte dei Comuni. Alcuni consigli comunali hanno deliberato, in passato, un aumento degli oneri con effetti retroattivi.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha 'bocciato' tale prassi.
L’amministratore di condominio risponde penalmente per la mancata manutenzione delle aree comuni. Deve attivarsi da solo per evitare pericoli e cadute ai condomini. Non è necessaria la delibera dell’assemblea. Cassazione, sentenza 34147 del 6.9.12
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 citato per violazione della tutela della proprietà contenuta nell’art. 1 del Protocollo I della CEDU, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., atteso che la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame fra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa" (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 23 aprile 2013, n. 9808, nonché Corte cost., n.ri 350/2005 e 270/2012).
Conseguito dall'avvocato Marco Cavalli l'attestato di partecipazione al corso di formazione e aggiornamento per gestori delle crisi da sovraindebitamento.
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.FocusLegale
Condominio: tabella di ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore (all. D al DM 16.01.2017 - Min. Infr. Trasp.). Criteri di ripartizione delle spese in condominio tra locatore e conduttore.
In un caso trattato dall'avvocato Marco Cavalli, il Tribunale di Bari ha autorizzato il distacco del condomino moroso dai servizi comuni.
Il provvedimento è stato emesso nell'ambito di un procedimento d'urgenza ex art. 700 cpc con autorizzazione del Condominio alla sospensione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Valide le clausole degli accordi di separazione consensuale o divorzio congiunto che prevedono il contestuale trasferimento di diritti reali tra i coniugi o in favore della prole.
Ecco l'ordinanza del Tribunale di Agrigento, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, con cui non è stato convalidato l'arresto del cap. Carola Rackete con rigetto della richiesta misura cautelare.
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006FocusLegale
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 (ora Ivass), modificato ed integrato dal provvedimento Isvap dell'8 febbraio 2008 n. 2590.
REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN
OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV
(VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI) NONCHÉ LA
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI AL TITOLO X
(ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI), CAPO II (ESERCIZIO
DELL’ASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N.209 – CODICE DELLE
ASSICURAZIONI
Tabella oneri accessori (ripartizione fra locatore e conduttore) concordata tra Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet e registrata in data 30.04.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2, sub n. 8455/3
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi. FocusLegale
Caso Mediaset: la Cassazione deposita la sentenza con le motivazioni sulla condanna di Berlusconi.
Silvio Berlusconi sapeva in quanto "ideatore" del meccanismo produttivo di proventi illeciti per Mediaset.
Condominio - Responsabilità del condominio per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sul'IVA: esclusa l'applicabilità per i condominii dell'art. 28ter, d.l. n. 223/06, conv. in lg. n. 248/06 così come modificato dall'art. 13ter del decreto SVILUPPO (d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/12): " Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita' di pagamento previste a carico del committente e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore."
A seguito di interpello, l'Agenzia delle Entrate, Dir. Reg. Emilia Romagna, con parere del 4.12.2012, sub prot. 909/54414-2012, ha escluso I CONDOMINI dall'ambito di applicabilità della norma.
In tal modo sono stati superati una serie di dubbi interpretativi nel frattempo sollevati nel settore immobiliare.
Cassazione civile 14 novembre 2012 n 19939FocusLegale
Condominio - pluralità di edifici, cose e servizi comuni, unica organizzazione, supercondominio, sussistenza.
La Suprema Corte, con sent. n. 19939 del 14.11.2012, ribadisce il concetto di supercondominio e afferma che: "[...] Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente come si è detto che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 cod. civ..
b) che al supercondominio si applicano, in toto, le norme sul condominio, anziché quella sulla comunione, in particolare: 1) supercondominio: 1) si applicano le disposizioni dettate dall'art. 1 1136 c.c. in tema di convocazione, costituzione e formazione e calcolo della maggiorante (Cass. 7286/06), fermo restando che - come ritiene la dottrina prevalente e la giurisprudenza anche di questa Corte - all'assemblea del supercondominio hanno diritto di partecipare (e quindi soggetti legittimati sono) tutti i singoli condomini sempre che l'eventuale regolamento non disponga diversamente. [...]
1. ORDINANZA
sul ricorso 2240-2017 proposto da:
COSTANZO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA,
LARGO LUIGI ANTONELLI, 10, presso lo studio dell'avvocato
ANDREA COSTANZO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO LARGO LUIGI ANTONELLI 9,10,16,18 E VIA
TIBERIO IMPERATORE 79;
- intimato -
avverso la sentenza n. 11351/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 06/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
4
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4259 Anno 2018
Presidente: PICARONI ELISA
Relatore: SCARPA ANTONIO
Data pubblicazione: 21/02/2018
CortediCassazione-copianonufficiale
2. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
L'avvocato Andrea Costanzo, condomino del Condominio di
Largo Luigi Antonelli, 9, 10, 16, 18 e di via Tiberio Imperatore
79, Roma, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre
motivi (violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione e falsa
applicazione dell'art. 1123 c.c.; violazione e falsa applicazione
dell'art. 91 c.p.c.), avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n. 11351/2016 del 6 giugno 2016, che ne ha rigettato l'appello
avanzato contro la sentenza resa in primo grado il 27 dicembre
2013 dal Giudice di Pace di Roma.
L'intimato Condominio di Largo Luigi Antonelli, 9, 10, 16, 18 e
di via Tiberio Imperatore 79, Roma, non ha svolto attività
difensive.
Andrea Costanzo impugnò la deliberazione assembleare del 2
aprile 2013 approvata dal Condominio di Largo Luigi Antonelli,
9, 10, 16, 18 e di via Tiberio Imperatore 79, la quale aveva
ripartito in parti uguali (C 14,00 per ogni condomino), e non
secondo millesimi, le spese dovute dal medesimo Condominio
per effetto della soccombenza maturata con riguardo al decreto
ingiuntivo n. 1780/2013 del Giudice di Pace di Roma,
pronunciato su domanda del medesimo avvocato Costanzo per
l'attività di difensore svolta in favore del Condominio. Il Giudice
di Pace aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione di
delibera giacchè proposta con ricorso e non con citazione. Il
Tribunale di Roma ha invece ritenuto legittima la ripartizione in
quote paritarie delle spese di soccombenza derivanti dal
decreto ingiuntivo n. 1780/2013 non opposto dal condominio,
non esistendo tabelle millesimali e non essendo applicabile
l'art. 1132 c.c. proprio perché quest'ultimo non aveva
deliberato di resistere alla pretesa monitoria.
Ric. 2017 n. 02240 sez. M2 - ud. 18-01-2018
-2-
CortediCassazione-copianonufficiale
3. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse
essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente
definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione
all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato
l'adunanza della camera di consiglio.
Il primo motivo di ricorso dell'avvocato Andrea Costanzo è
infondato. Se è vero che il Tribunale non ha espressamente
statuito sul motivo d'appello relativo alla declaratoria di
improcedibilità della domanda (la quale effettivamente
contrastava con l'interpretazione fornita da Cass. Sez. Un.
14/04/2011, n. 8491, trovando nella specie applicazione l'art.
1137 c.c. nel testo antecedente alle modifiche introdotte con
legge n. 220/2012, e dovendosi perciò ritenere comunque
valida l'impugnazione delle delibere dell'assemblea proposta
impropriamente con ricorso, purchè l'atto risultasse depositato
in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 citato), è
pur vero che la sentenza impugnata ha esaminato il merito
della pretesa dell'attore appellante, con ciò implicitamente
superando la questione di improcedibilità sollevata
erroneamente dal Giudice di pace.
E' invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Ove, come nel caso in esame, vi sia stata una condanna
giudiziale definitiva del condominio, in persona
dell'amministratore (nella specie, a seguito di decreto
ingiuntivo non opposto), al pagamento di una somma di
denaro in favore di un creditore della gestione condominiale
(nella specie, dello stesso condomino avvocato Costanzo a
titolo di compenso per prestazioni professionali), la ripartizione
tra i condomini degli oneri derivanti dalla condanna del
condominio va comunque fatta alla stregua dei criteri dettati
dall'art. 1123 c.c., salvo diversa convenzione (arg. da Cass.
Ric. 2017 n. 02240 sez. M2 - ud. 18-01-2018
-3-
CortediCassazione-copianonufficiale
4. Sez. 2, 12/02/2001, n. 1959). Né ha rilievo in senso contrario
alla necessaria ripartizione interna dell'importo oggetto di
condanna la mera mancanza formale delle tabelle millesimali
(come considerato dal Tribunale di Roma), spettando semmai
al giudice di stabilire l'entità del contributo dovuto dal singolo
condomino conformemente ai criteri di ripartizione derivanti dai
valori delle singole quote di proprietà (Cass. Sez. 2,
26/04/2013, n. 10081; Cass. Sez. 2, 30/07/1992, n. 9107). La
deliberazione adottata a maggioranza di ripartizione in parti
uguali degli oneri derivanti dalla condanna del condominio, in
deroga all'art. 1123 c.c., proprio come avvenuto
nell'impugnata delibera del 2 aprile 2013, va peraltro
certamente ritenuta nulla (Cass. Sez. 2, 16/02/2001, n. 2301;
Cass. Sez. 2, 04/12/2013, n. 27233)
E' egualmente fondato il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale di
Roma ha affermato che l'avvocato Costanzo, in quanto
condomino, doveva egli stesso partecipare al pagamento delle
spese legali in suo favore consacrate nel decreto ingiuntivo n.
1780/2013 non opposto dal condominio, richiamando la
giurisprudenza sul necessario concorso del condomino
danneggiato al risarcimento del danno da lui subito per effetto
della mancata custodia o manutenzione di un bene comune.
Questa Corte ha invece già sancito l'invalidità della
deliberazione dell'assemblea che, all'esito di un giudizio che
abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo
condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro
quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso
condominio per il compenso del difensore nominato in tale
processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi,
nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c. (Cass.
Ric. 2017 n. 02240 sez. M2 - ud. 18-01-2018
-4-
CortediCassazione-copianonufficiale
5. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n.
801).
Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso devono, quindi,
essere accolti, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio
al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che
deciderà la causa uniformandosi ai richiamati principi e
regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso,
rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al
Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per
le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 gennaio
2018.
Il Presidente
dott. Elisa P caroni
CortediCassazione-copianonufficiale