Vietato il conguaglio degli oneri di urbanizzazione da parte dei Comuni. Alcuni consigli comunali hanno deliberato, in passato, un aumento degli oneri con effetti retroattivi.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha 'bocciato' tale prassi.
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoAvvocatoavarese Avarese
Il sistema tavolare comporta che, anche al giorno d'oggi, un soggetto possa iniziare a coltivare il fondo altrui, nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto e nell'ignoranza di chi ne sia il proprietario ed anzi nell'ignoranza dell'istituto dell'usucapione.
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoAvvocatoavarese Avarese
Il sistema tavolare comporta che, anche al giorno d'oggi, un soggetto possa iniziare a coltivare il fondo altrui, nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto e nell'ignoranza di chi ne sia il proprietario ed anzi nell'ignoranza dell'istituto dell'usucapione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 citato per violazione della tutela della proprietà contenuta nell’art. 1 del Protocollo I della CEDU, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., atteso che la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame fra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa" (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 23 aprile 2013, n. 9808, nonché Corte cost., n.ri 350/2005 e 270/2012).
Ci sono alcune tipologie di lavori di ristrutturazione leggera della casa che non richiedono ne una particolare autorizzazione comunale ne l'intervento di un tecnico, questi lavori rientrano nella cosiddetta Edilizia Libera e comprendono tutti i lavori di manutenzione ordinaria compresa la sostituzione di impianti. Rientrano negli interventi di edilizia libera anche quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche, a patto che non cambino la sagoma dell’edificio. Le Attività di Edilizia libera sono disciplinate dall’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia, D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
Ecco quali sono i lavori di manutenzione realizzabili in Edilizia Libera:
- Ripristino degli intonaci, delle tinte, dei rivestimenti delle pareti esterne mantenendo i colori e le caratteristiche pre-esistenti;
pulitura delle facciate;
- Ripristino di intonaci e tinteggiature dei rivestimenti interni;
- Sostituzione di infissi esterni, senza modificare la sagoma o la dimensione degli infissi,
- Inserimento di doppi vetri per il rifacimento degli infissi esistenti.
- Riparazione o sostituzione del manto di copertura del tetto, purché si mantenga la forma, pendenza delle falde e materiali;
- Riparazione e sostituzione di gronde, pluviali e comignoli, balconi e terrazzi e relativi parapetti o ringhiere;
- Installazione di grate ed inferriate, di tende da sole e zanzariere;
- Pavimentazioni esterne di cortili e/o patii;
- Riparazione di recinzioni.
- Ristrutturazione dei pavimenti e rinforzi dei solai;
- Lavori di sostituzione o riparazione dell’impianto idrico e dei sanitari;
- Lavori per la messa a norma degli impianti elettrici e tecnologici esistenti.
- Apertura e chiusura di vani porta e piccole opere murarie come nicchie o muretti
- Costruzione di pareti mobili o arredi fissi.
- Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoAvvocatoavarese Avarese
Il sistema tavolare comporta che, anche al giorno d'oggi, un soggetto possa iniziare a coltivare il fondo altrui, nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto e nell'ignoranza di chi ne sia il proprietario ed anzi nell'ignoranza dell'istituto dell'usucapione.
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoAvvocatoavarese Avarese
Il sistema tavolare comporta che, anche al giorno d'oggi, un soggetto possa iniziare a coltivare il fondo altrui, nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto e nell'ignoranza di chi ne sia il proprietario ed anzi nell'ignoranza dell'istituto dell'usucapione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 citato per violazione della tutela della proprietà contenuta nell’art. 1 del Protocollo I della CEDU, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., atteso che la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame fra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa" (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 23 aprile 2013, n. 9808, nonché Corte cost., n.ri 350/2005 e 270/2012).
Ci sono alcune tipologie di lavori di ristrutturazione leggera della casa che non richiedono ne una particolare autorizzazione comunale ne l'intervento di un tecnico, questi lavori rientrano nella cosiddetta Edilizia Libera e comprendono tutti i lavori di manutenzione ordinaria compresa la sostituzione di impianti. Rientrano negli interventi di edilizia libera anche quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche, a patto che non cambino la sagoma dell’edificio. Le Attività di Edilizia libera sono disciplinate dall’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia, D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
Ecco quali sono i lavori di manutenzione realizzabili in Edilizia Libera:
- Ripristino degli intonaci, delle tinte, dei rivestimenti delle pareti esterne mantenendo i colori e le caratteristiche pre-esistenti;
pulitura delle facciate;
- Ripristino di intonaci e tinteggiature dei rivestimenti interni;
- Sostituzione di infissi esterni, senza modificare la sagoma o la dimensione degli infissi,
- Inserimento di doppi vetri per il rifacimento degli infissi esistenti.
- Riparazione o sostituzione del manto di copertura del tetto, purché si mantenga la forma, pendenza delle falde e materiali;
- Riparazione e sostituzione di gronde, pluviali e comignoli, balconi e terrazzi e relativi parapetti o ringhiere;
- Installazione di grate ed inferriate, di tende da sole e zanzariere;
- Pavimentazioni esterne di cortili e/o patii;
- Riparazione di recinzioni.
- Ristrutturazione dei pavimenti e rinforzi dei solai;
- Lavori di sostituzione o riparazione dell’impianto idrico e dei sanitari;
- Lavori per la messa a norma degli impianti elettrici e tecnologici esistenti.
- Apertura e chiusura di vani porta e piccole opere murarie come nicchie o muretti
- Costruzione di pareti mobili o arredi fissi.
- Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
Corte Costituzionale sentenza 32 anno 2018Marco Krogh
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera d), 5 e 6, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210),
in tema di patrocinio a spese dello Stato,
ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il
criterio del valore della controversia determinato a norma del
codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione
dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
Munnezza sparsa in giro in ogni angolo del paese
Per noi queste piccole e grandi discariche a cielo aperto è tranquillizzante, ci dà modo di non andare in “astinenza”.
Al mattino ci svegliamo e scendiamo in paese è bello munnezza dappertutto, camminiamo sui marciapiedi giocando a scansare sacchetti di munnezza abban donati è un po’ come nei versi della canzone di Gaber l’uomo che cerca di scansare ,saltellando, le righe della pavimentazione.
A volte passeggiando mi distraggo ed ecco che do una testata al sacchetto che penzola dalla corda del balcone.
Che bello anche oggi sono “coperto”.
Nel rileggere le dichiarazioni del Sindaco di Palermo che la mafia fa affari anche sulla munnezza.
Mi viene da pensare:la mafia fa affari sulla droga, come fa affari sulla munnezza!!!!!
Questo ci rassicura di sicuro non andremo mai in “astinenza”
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330FocusLegale
Condominio - Il condòmino che ha affrontate spese per le cose comuni non ha diritto al rimborso da parte del Condominio in assenza di autorizzazione assembleare. Tuttavia le spese eseguite per opere urgenti sui beni comuni fanno eccezione alla suddetta regola; rif. art 1134 c.c. (Cass. Civ., sent. 19 marzo 2012, n.4330 )
In tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore
sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe
professionali vigenti.
Corte Costituzionale sentenza 32 anno 2018Marco Krogh
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera d), 5 e 6, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210),
in tema di patrocinio a spese dello Stato,
ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il
criterio del valore della controversia determinato a norma del
codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione
dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
Munnezza sparsa in giro in ogni angolo del paese
Per noi queste piccole e grandi discariche a cielo aperto è tranquillizzante, ci dà modo di non andare in “astinenza”.
Al mattino ci svegliamo e scendiamo in paese è bello munnezza dappertutto, camminiamo sui marciapiedi giocando a scansare sacchetti di munnezza abban donati è un po’ come nei versi della canzone di Gaber l’uomo che cerca di scansare ,saltellando, le righe della pavimentazione.
A volte passeggiando mi distraggo ed ecco che do una testata al sacchetto che penzola dalla corda del balcone.
Che bello anche oggi sono “coperto”.
Nel rileggere le dichiarazioni del Sindaco di Palermo che la mafia fa affari anche sulla munnezza.
Mi viene da pensare:la mafia fa affari sulla droga, come fa affari sulla munnezza!!!!!
Questo ci rassicura di sicuro non andremo mai in “astinenza”
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330FocusLegale
Condominio - Il condòmino che ha affrontate spese per le cose comuni non ha diritto al rimborso da parte del Condominio in assenza di autorizzazione assembleare. Tuttavia le spese eseguite per opere urgenti sui beni comuni fanno eccezione alla suddetta regola; rif. art 1134 c.c. (Cass. Civ., sent. 19 marzo 2012, n.4330 )
In tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore
sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe
professionali vigenti.
Caruso claudio tar 259 2014 decadenza assentita provv 14 6 giugno 2013 belli...Giuseppe Ciampolillo
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Cassazione civile 14 novembre 2012 n 19939FocusLegale
Condominio - pluralità di edifici, cose e servizi comuni, unica organizzazione, supercondominio, sussistenza.
La Suprema Corte, con sent. n. 19939 del 14.11.2012, ribadisce il concetto di supercondominio e afferma che: "[...] Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente come si è detto che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 cod. civ..
b) che al supercondominio si applicano, in toto, le norme sul condominio, anziché quella sulla comunione, in particolare: 1) supercondominio: 1) si applicano le disposizioni dettate dall'art. 1 1136 c.c. in tema di convocazione, costituzione e formazione e calcolo della maggiorante (Cass. 7286/06), fermo restando che - come ritiene la dottrina prevalente e la giurisprudenza anche di questa Corte - all'assemblea del supercondominio hanno diritto di partecipare (e quindi soggetti legittimati sono) tutti i singoli condomini sempre che l'eventuale regolamento non disponga diversamente. [...]
Acustica edilizia. Normative. Giurisprudenza. Immissioni acustiche rumorose. Azione di responsabilità. Vizi e difetti degli edifici. Presupposti necessari per il risarcimento del danno. Requisiti acustici passivi degli edifici. Concetto di normale tollerabilità. Il Codice Civile. I Decreti attuativi.
Partorito da Salvio Giglio, fondatore proprietario della community in Google Plus 'AutoCAD, Rhino e SketchUp designer', questa rivista digitale assorbe molto del suo tempo, a questo dedicato per pura passione. Prodotti, novità, persone, eventi. Ammirevole.
Aspetti pratici e normativi della locazione commerciale. Contratto. Durata. Diritti e obblighi di locatore e conduttore. Avviamento commerciale. Prelazione.
L'importanza della ricognizione preventiva, sulle strutture, impianti, servizi, allacci, spessori e quote, prima di avviare la fase progettuale vera e propria.
Per sapere cosa sia possibile / obbligatorio fare, e cosa non sia possibile.
In modo da poter eseguire un progetto coerente, e una verosimile e precisa quantificazione dei lavori, dei costi, e dei tempi.
Senza una ricognizione preventiva, l'approccio all'intervento sarà casuale, e così lo saranno anche le soluzioni, i tempi, e i costi.
Introduzione a una serie di articoli e presentazioni slideshare legati alla Ristrutturazione Edilizia. In questa slide, dopo la premessa iniziale, è indicato l'indice dei futuri interventi puntuali, secondo una traccia che segue il normale iter nel processo esecutivo di cantiere, dalla ricognizione iniziale, alle sistemazioni esterne finali.
Tutti gli articoli e le presentazioni slideshow collegate, si baseranno su interventi realmente eseguiti, da noi. Ove possibile, indicheremo i costi, tempi, problematiche riscontrate e soluzioni adottate.
Esperienza fatta, e quì condivisa, per la creazione e la gestione di un sito web per un'azienda edile immobiliare di piccole dimensioni. Accorgimenti, soluzioni, metodi, dopo 18 mesi di sviluppo.
Come fare un sito web per imprese di medie e piccole dimensioni
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padova
1. Costruzioni Martini – Impresa Edile e Studio Tecnico – Padova – www.costruzionimartini.com – info@costruzionimartini.com
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE 4
SENTENZA 10 MARZO 2015, N. 1211
INTEGRALE
CONCESSIONE EDILIZIA E ONERI DA VERSARE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9940 del 2011, proposto da: Gr.Pi., Io.Le.,
rappresentati e difesi dall'avv. En.Fo., con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma;
contro
Comune di San Giovanni Rotondo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. La.Fi., con domicilio eletto presso l'avv. Fa.Pr. in Roma;
per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II^ - n. 00633/2011, resa
tra le parti, concernente ONERI DA VERSARE PER COSTO DI COSTRUZIONE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giovanni Rotondo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi
per le parti gli avvocati En.Fo., La.Fi. e Fa.Pr.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le sorelle Le.Gr., Le.Io. e Le.Te. ottenevano dal Comune di San Giovanni Rotondo la
concessione edilizia in deroga n. 443 del 22/12/1998 per la realizzazione di una struttura
ricettizia di tipo alberghiero da realizzarsi su area di loro proprietà sita nel predetto
Comune, in via Sandro Pertini..
Pagina 1 di 7
2. Costruzioni Martini – Impresa Edile e Studio Tecnico – Padova – www.costruzionimartini.com – info@costruzionimartini.com
Detta concessione veniva peraltro rilasciata unitamente ad altre concessioni in variante
al progetto assentito, in attuazione di atti deliberativi assunti dal suindicato Comune in
applicazione della legge Regione Puglia n. 3/98 e con le quali erano approvati "i criteri
generali per l'approvazione dei progetti in deroga agli strumenti urbanistici per le strutture
ricettizie ai fini del reperimento dei posti letto indispensabili ai visitatori in vista della
santificazione di P.Pio ed in occasione del Giubileo (Anno Santo 2000) ".
Successivamente il Comune di San Giovanni Rotondo con deliberazione n. 99 del 3
agosto 2000 riteneva di dover procedere alla revisione dei procedimenti delle
concessioni rilasciate in deroga (tra cui quella rilasciata alle sigg.re Le.), non senza
"soprassedere frattanto dall'adozione di provvedimenti di annullamento delle concessioni
edilizie già rilasciate".
Interveniva quindi l'atto dirigenziale n. 19520 del 28/8/2002 con cui il Comune con
riferimento alla concessione edilizia in deroga n. 443/98 chiedeva alle attuali appellanti il
versamento di somme a conguaglio degli oneri di costruzione.
In particolare l'Amministrazione richiedeva il versamento dei seguenti importi:
- oneri da versare a titolo integrativo per costo di costruzione, euro 117.970,2469;
- oneri da versare a titolo integrativo per oneri di urbanizzazione secondaria , euro
7.270,07;
- standards da monetizzare a titolo di integrazione , euro 198.454,7248.
Le sig.re Gr. e Io.Le. impugnavano tale atto innanzi al Tar della Puglia, deducendo a
sostegno del proposto gravame tre motivi nonché un quarto motivo aggiunto con il
quale era denunciato il vizio di contraddittorietà con la precedente delibera consiliare n.
99/2000.
L'adito Tribunale amministrativo con sentenza n. 633/20111 accoglieva parzialmente il
ricorso, ritenendo fondato il terzo motivo di gravame relativo all' erroneo calcolo degli
standards a cedere, mentre rigettava il primo e il secondo motivo (attinenti
rispettivamente alla motivazione dell'atto e alla determinazione del costo di costruzione),
dichiarando altresì improcedibile il suindicato quarto motivo aggiunto.
Le interessate hanno impugnato tale decisum nella parte in cui ha respinto il primo e
secondo motivo e dichiarato improcedibile il quarto mezzo d'impugnazione,
deducendo a sostegno del presente appello i seguenti ordini di censure :
1) violazione dell'art.73 comma 3 del c.p.a. e del principio del contraddittorio ;
2) violazione dell'art.35 c.p.a. per insussistenza del sopravvenuto difetto di interesse ;
Pagina 2 di 7
3. Costruzioni Martini – Impresa Edile e Studio Tecnico – Padova – www.costruzionimartini.com – info@costruzionimartini.com
violazione dei principi sulla tipicità degli atti amministrativi e sul rispetto della legge;
eccesso di potere per contraddittorietà tra gli atti comunali;
3) difetto di istruttoria; omessa considerazione dei profili rilevanti; violazione ed erronea
applicazione dell'art.10 della legge n. 10/77.
4) travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
Si è costituito in giudizio per resistere l'intimato Comune di San Giovanni Rotondo.
Le parti hanno poi prodotto ad ulteriore sviluppo delle rispettive tesi specifiche memorie
difensive
All'udienza del 28 ottobre 2014 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
L'appello si appalesa parzialmente fondato, nei sensi che di seguito vengono esposti.
Con i primi due mezzi della presente impugnativa parte appellante rileva la non
fondatezza della statuizione del primo giudice che ha dichiarato la improcedibilità per
carenza di interesse della censura formulata col quarto motivo aggiunto del ricorso di
prime cure con cui si denunciava la contraddittorietà tra l'atto impugnato e la delibera
consiliare n. 99/2000.
In particolare, secondo parte appellante, l'erroneità del decisum in parte qua rileverebbe
sotto due aspetti:
a) per avere il giudice sollevato d'ufficio una questione di tipo pregiudiziale
(improcedibilità) sulla quale non vi è stato contraddittorio tra le parti, con violazione del
diritto di difesa;
b) per non essersi nella specie, inverata in concreto, per effetto del trascorrere del
tempo, una sopravvenuta carenza d'interesse in capo alla originaria parte ricorrente in
ordine alla deduzione della censura di che trattasi..
Le suillustrate doglianze non sono condivisibili e tanto sia per ragioni di carattere
processuale che di diritto sostanziale.
In primo luogo va osservato come nella specie non è configurabile alcuna violazione del
contraddittorio processuale , posto che il primo giudice ben lungi dal sollevare ex officio
una questione di inammissibilità , ha proceduto a rilevare una sopravvenuta carenza di
interesse in ordine alla definizione del rapporto giuridico in questione sulla scorta dei fatti
e della documentazione di causa. Trattasi, com'è evidente, di una statuizione che rientra
nei poteri di definizione dei motivi della controversia, rimessa totalmente al giudice e che
Pagina 3 di 7
4. Costruzioni Martini – Impresa Edile e Studio Tecnico – Padova – www.costruzionimartini.com – info@costruzionimartini.com
può essere eventualmente contestata in sede di appello quanto al merito del decisum,
senza che la dichiarata improcedibilità possa aver dato luogo a quale che sia violazione
del diritto di difesa delle parti, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui
all'art.105 comma 1 c.p.a. pure erroneamente invocato da parte appellante.
Quanto ai profili sostanziali, le critiche in questione sono ancorate ad un errore di fondo,
quello costituito dalla errata valutazione della portata e degli effetti della delibera
consiliare n. 99/2000 in relazione all'atto oggetto di contestazione giudiziale.
Invero, la delibera n. 99/200, ad una sua attenta lettura, costituisce un atto dal contenuto
programmatorio, laddove in quella sede il Comune ha in realtà espresso solo
l'intendimento di rivedere i procedimenti relativi al rilascio delle concessioni edilizie in
deroga senza che però abbia in concreto disposto l'attivazione delle procedure di
autotutela ed esprimendo altresì la volontà di soprassedere , allo stato, all'annullamento
delle concessioni già rilasciate (tra quelle intestate alla sorelle Lecce)
Che quello espresso dall'Amministrazione sia stato solo un intento è dimostrato dal fatto
che in undici anni non risulta sia stato dato seguito alla previsione preannunciata e se
così è, si deve ammettere che al massimo il Tar ha impropriamente configurato la
situazione testè descritta come causa di improcedibilità (e in tali sensi la relativa
statuizione va "corretta") ma certamente non sono ravvisabili nella specie gli estremi del
vizio di eccesso di potere per contraddittorietà denunciati col più volte descritto motivo
aggiunto con un atto deliberativo, perché il contenuto dello stesso non intacca
minimamente la pretesa delle appellanti volta ad ottenere l'esatta quantificazione del
corrispettivo da versare per i titoli edilizi ottenuti.
In altri termini, qui non viene minimamente in rilievo la questione della validità o meno
delle concessioni edilizie in deroga (ivi compresa la concessione n. 440/98) in ragione di
pretesi vizi di legittimità afferenti le relative procedure di rilascio; qui è in discussione
unicamente l'esattezza o meno degli importi dovuti dalle titolari delle autorizzazioni ad
aedificandum a titolo di oneri concessori e quindi si controverte unicamente della
legittimità o meno delle somme chieste dal Comune di San Giovanni Rotondo ad
integrazione di quanto già a suo tempo versato dalle appellanti .
Per concludere sul punto a lungo dibattuto dalla difesa di entrambe le parti in causa,
avuto riguardo alla natura e alla portata del thema decidendum (esatta consistenza
dell'obbligo contributivo) la delibera n. 99/2000 può ritenersi tamquam non esset, non
potendo le determinazioni assunte a carico delle sorelle Lecce nel 2002 mettersi in
diretta correlazione con il contenuto del suindicato atto deliberativo.
Vanno invece accolti, perché fondati, i profili di doglianza dedotti col terzo motivo
Pagina 4 di 7
5. Costruzioni Martini – Impresa Edile e Studio Tecnico – Padova – www.costruzionimartini.com – info@costruzionimartini.com
d'appello denunciati con riferimento al ricalcolo del costo di costruzione.
La legge n. 10 del 1977 (c.d. legge Bucalossi) all'art. 10 , a proposito del rilascio delle
concessioni riguardanti opere ed impianti non destinate alla residenza, al comma 2
stabilisce che la concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività
turistiche , commerciali direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari
all'incidenza delle opere di urbanizzazione nonché "una quota non superiore al 10 per
cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi in relazione ai diversi tipi di
attività...".
Dalla disposizione legislativa sopra riportata si rileva quindi una partecipazione
(documentata) del privato in ordine alla determinazione del costo di costruzione per le
concessioni, come quella qui in rilievo, relative a costruzioni alberghiere e in tali sensi
nella specie tale condizione risulta essere soddisfatta, se è vero che le interessate hanno
fatto pervenire al Comune nella prodotta relazione tecnica il prospetto delle spese
inerenti il costo di costruzione , con l'indicazione di un basso costo di costruzione e tale
calcolo risulta essere stato accettato dall'Amministrazione in sede di rilascio di
concessione cui va correlato l'avvenuto pagamento degli importi dovuti per tale voce di
contribuzione.
Ciò precisato, il Comune ha quindi proceduto con l'atto de quo a richiedere un'ulteriore
somma a conguaglio di quanto versato, ponendo alla base del calcolo la normativa
del D.M. del 1999 che prevede il costo medio delle costruzioni alberghiere con
riferimento ai parametri della Cassa Nazionale degli Ingegneri e Architetti.
Ebbene, siffatta richiesta integrativa di pagamento di somme a titolo di computo
integrativo del costo di costruzione non appare correttamente formulata per almeno tre
ordini di motivi:
a) il contributo di costruzione va determinato al momento del rilascio del titolo edilizio
dovendosi fare applicazione relativamente al quantum dovuto alla normativa allo stato
vigente (Cons. Stato Sez. IV 25/6/2010 n. 4109; Con. Stato Sez. V 13/6/2003 n. 3332) e
nella specie l'Amministrazione ha fatto applicazione di una disciplina, quella recata dal
D.M. del 1999, che è successiva rispetto al momento in cui è insorta l'obbligazione
contributiva, con conseguente violazione del principio del tempus regit actum;
b) le attuali appellanti hanno indicato, con la relazione tecnica fatta pervenire
all'Amministrazione, il costo di costruzione dalle stesse sostenuto con i relativi importi,
assolvendo così all'obbligo partecipativo di cui al citato art. 10 e non risulta che il
Comune abbia in relazione a quanto rappresentato dalle interessate proceduto a
contestare la non veridicità e/o congruità degli importi inoltrati a cura delle beneficiarie
Pagina 5 di 7
6. Costruzioni Martini – Impresa Edile e Studio Tecnico – Padova – www.costruzionimartini.com – info@costruzionimartini.com
della concessione edilizia;
c) al momento dell'adozione dell'atto qui gravato le opere edilizie (la circostanza non è
contestata) non sarebbero state ultimate ed è indubbio che il costo "finale" di
costruzione deve essere ancorato, quanto al suo computo, al completamento delle
opere stesse.
Da qui la illegittimità della richiesta di versamento integrativo.
Il quarto ed ultimo motivo di appello con cui si denuncia il vizio di carenza di istruttoria e
di difetto di motivazione deve considerarsi infondato se non inammissibile: invero, le
operazioni di calcolo degli importi dovuti in relazione all'obbligazione contributiva
correlata al rilascio di titoli edilizi (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) costituisce
attività vincolata che si esplica in virtù dell'applicazione delle disposizioni normative
disciplinanti la materia senza che possano residuare margini di discrezionalità, di guisa
che non sono configurabili a carico degli atti che definiscono siffatti obblighi contributivi
vizi di eccesso di potere sub specie di quelli qui denunciati (cfr, Cons. Stato Sez. IV
19/7/2004 n. 5197).
Conclusivamente l'appello all'esame relativamente al terzo motivo d'impugnazione,
relativo al ricalcolo del costo di costruzione, si rivela fondato e in accoglimento delle
censure ivi dedotte , il gravato atto del Comune di San Giovanni Rotondo prot. n. 19520
del 28/8/2002 deve considerarsi illegittimo nella parte in cui ha richiesto alle appellanti il
versamento di euro 117.970,2469 per "oneri da versare a titolo integrativo per costo di
costruzione".
Quanto alle spese e competenze del doppio grado del giudizio , sussistono giusti motivi
per compensarle tra le parti tenuto conto della peculiarità della vicenda all'esame
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie
parzialmente nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto in parziale riforma
dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado limitatamente al secondo
mezzo di gravame ivi dedotto.
Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Pagina 6 di 7
7. Costruzioni Martini – Impresa Edile e Studio Tecnico – Padova – www.costruzionimartini.com – info@costruzionimartini.com
Goffredo Zaccardi - Presidente
Marzio Branca - Consigliere
Nicola Russo - Consigliere
Raffaele Potenza - Consigliere
Andrea Migliozzi - Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 10 marzo 2015
Pagina 7 di 7