SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Lavoratori esposti all’amianto – Domanda entro il 31 gennaio
Per ottenere i benefici previdenziali relativamente all’esposizione all’amianto sulla base della
normativa indicata nella Legge di Stabilità, le domande vanno presentate entro il 31 gennaio. Lo
chiarisce l’INPS nella sua circolare N. 8 del 21 gennaio 2015.
Come noto, la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto per gli assicurati
all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'Inps, e all'assicurazione obbligatoria contro le
malattie professionali, gestita dall'Inail, che siano stati esposti all’amianto durante l’attività
lavorativa, la possibilità di presentare domanda all’Inps per il riconoscimento della maggiorazione
secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata. La domanda deve essere
presentata entro il 31 gennaio e la decorrenza della relativa pensione non può essere anteriore al
1° gennaio 2015. Di seguito riportiamo il testo della circolare dell’Istituto.
L’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, stabilisce
che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni,
l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali
derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni
pensionistiche per il coefficiente di 1,5”.
L’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede che “a decorrere dal 1 ottobre 2003,
il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da
1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini
della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del
diritto di accesso alle medesime”.
L’articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone che “in favore dei
lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei
benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, sono salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre
2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato
domanda di riconoscimento all' INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro
la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall' INAIL”.
Il decreto 27 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, operando un raccordo tra le disposizioni contenute
nell’articolo 47 della legge n. 326 del 2003 e quelle introdotte dall’articolo 3, comma 132, della
legge n. 350 del 2003, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro
svolto con esposizione all’amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni
pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l’esposizione
all’amianto da parte dell’ INAIL.
In seguito alla pubblicazione del richiamato decreto ministeriale è stata pubblicata la circolare n.
58 del 2005, con la quale sono state fornite le istruzioni applicative delle disposizioni ivi contenute,
distinguendo tra la disciplina previgente alla data del 2 ottobre 2003 in favore di lavoratori che alla
medesima data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni
all’amianto, per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL, e la disciplina recante disposizioni in favore di
lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni alla data del 2 ottobre 2003,
attività con esposizione all’amianto per periodi lavorativi non soggetti alla predetta assicurazione.
Destinatari delle disposizioni di cui al richiamato articolo 1,comma 115, della legge n. 190 del 2014
sono gli assicurati iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’ INPS, e
all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’ INAIL, dipendenti di
aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività
lavorativa, i quali hanno ottenuto in via giudiziale l’accertamento dell’avvenuta esposizione
all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che,
avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, hanno ottenuto il
riconoscimento del beneficio consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione
all’amianto per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della determinazione dell’ importo del trattamento
pensionistico.
In base al chiaro tenore della norma sono esclusi dal beneficio in parola gli iscritti ai fondi
sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché i lavoratori non
soggetti all’ assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’ INAIL.
Gli assicurati di cui al precedente punto 3 possono presentare domanda all’INPS per il
riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è
realizzata ai sensi del richiamato articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 che, si
rammenta, prevede che il periodo di esposizione all’amianto sia moltiplicato per il coefficiente di
1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della
determinazione dell’importo della medesima.
La domanda del beneficio in oggetto dovrà essere presentata dagli interessati entro e non oltre il
31 gennaio 2015. La domanda e la relativa documentazione dovrà essere presentata alla
competente struttura territoriale dell’Istituto (la modulistica è disponibile sul sito internet
dell’Istituto, nella sezione moduli assicurato/pensionato - codice AP98 -"Istanza per l'accesso ai
benefici per i lavoratori esposti all'amianto").
In attesa dell’implementazione delle procedure relative all’inserimento del beneficio in argomento
sul conto assicurativo degli interessati e delle procedure di lavorazione delle domande di pensione
presentate dagli assicurati che abbiano inoltrato entro i termini regolare istanza, le Sedi avranno
cura di tenere quest’ultima in apposita evidenza. Successive istruzioni saranno fornite una volta
ultimati i lavori di implementazione delle procedure di cui sopra.
La decorrenza delle pensioni, da liquidare in favore dei soggetti di cui al punto 3 della presente
circolare, non può essere anteriore al 1° gennaio 2015.

More Related Content

What's hot

Circolare numero 63 del 19 05-2014
Circolare numero 63 del 19 05-2014Circolare numero 63 del 19 05-2014
Circolare numero 63 del 19 05-2014Fabio Bolo
 
Circolare inps pensionamenti
Circolare inps pensionamentiCircolare inps pensionamenti
Circolare inps pensionamentiFaisa Cisal
 
Bonus Irpef: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
Bonus Irpef: la circolare dell'Agenzia delle EntrateBonus Irpef: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
Bonus Irpef: la circolare dell'Agenzia delle EntrateAntonio Palmieri
 
Lezione n. 13 (2 ore) - Ripasso generale sui principali temi del concorso
Lezione n. 13 (2 ore) - Ripasso generale sui principali temi del concorsoLezione n. 13 (2 ore) - Ripasso generale sui principali temi del concorso
Lezione n. 13 (2 ore) - Ripasso generale sui principali temi del concorsoSimone Chiarelli
 
Nota_Decreto-legge 24 marzo 2022 n_24.pdf
Nota_Decreto-legge 24 marzo 2022 n_24.pdfNota_Decreto-legge 24 marzo 2022 n_24.pdf
Nota_Decreto-legge 24 marzo 2022 n_24.pdfClaudioJapan
 
Circolare agenzia entrate n.8
Circolare agenzia entrate n.8Circolare agenzia entrate n.8
Circolare agenzia entrate n.8Fabio Bolo
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 08 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 08 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 08 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 08 di 13Simone Chiarelli
 
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018Simone Chiarelli
 
Incentivazione esodo
Incentivazione esodo Incentivazione esodo
Incentivazione esodo Fabio Bolo
 
Nota integrativa decreto_es
Nota integrativa decreto_esNota integrativa decreto_es
Nota integrativa decreto_esFabio Bolo
 
Patologia del procedimento amministrativo - 10 luglio 2018
Patologia del procedimento amministrativo - 10 luglio 2018Patologia del procedimento amministrativo - 10 luglio 2018
Patologia del procedimento amministrativo - 10 luglio 2018Simone Chiarelli
 
Messaggio numero 3771 del 04 03-2013
Messaggio numero 3771 del 04 03-2013Messaggio numero 3771 del 04 03-2013
Messaggio numero 3771 del 04 03-2013Fabio Bolo
 
Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdL
Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdLBonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdL
Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdLAntonio Palmieri
 
Lezione n. 02 (2 ore) - Il servizio sanitario nazionale e regionale: elementi...
Lezione n. 02 (2 ore) - Il servizio sanitario nazionale e regionale: elementi...Lezione n. 02 (2 ore) - Il servizio sanitario nazionale e regionale: elementi...
Lezione n. 02 (2 ore) - Il servizio sanitario nazionale e regionale: elementi...Simone Chiarelli
 

What's hot (18)

Circolare numero 63 del 19 05-2014
Circolare numero 63 del 19 05-2014Circolare numero 63 del 19 05-2014
Circolare numero 63 del 19 05-2014
 
Circolare inps pensionamenti
Circolare inps pensionamentiCircolare inps pensionamenti
Circolare inps pensionamenti
 
Bonus Irpef: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
Bonus Irpef: la circolare dell'Agenzia delle EntrateBonus Irpef: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
Bonus Irpef: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
 
Lezione n. 13 (2 ore) - Ripasso generale sui principali temi del concorso
Lezione n. 13 (2 ore) - Ripasso generale sui principali temi del concorsoLezione n. 13 (2 ore) - Ripasso generale sui principali temi del concorso
Lezione n. 13 (2 ore) - Ripasso generale sui principali temi del concorso
 
Nota_Decreto-legge 24 marzo 2022 n_24.pdf
Nota_Decreto-legge 24 marzo 2022 n_24.pdfNota_Decreto-legge 24 marzo 2022 n_24.pdf
Nota_Decreto-legge 24 marzo 2022 n_24.pdf
 
News SSL 16 2015
News SSL 16 2015News SSL 16 2015
News SSL 16 2015
 
Circolare agenzia entrate n.8
Circolare agenzia entrate n.8Circolare agenzia entrate n.8
Circolare agenzia entrate n.8
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 08 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 08 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 08 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 08 di 13
 
77929 10023
77929 1002377929 10023
77929 10023
 
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018
 
Incentivazione esodo
Incentivazione esodo Incentivazione esodo
Incentivazione esodo
 
Nota integrativa decreto_es
Nota integrativa decreto_esNota integrativa decreto_es
Nota integrativa decreto_es
 
Congedi papà
Congedi papàCongedi papà
Congedi papà
 
Patologia del procedimento amministrativo - 10 luglio 2018
Patologia del procedimento amministrativo - 10 luglio 2018Patologia del procedimento amministrativo - 10 luglio 2018
Patologia del procedimento amministrativo - 10 luglio 2018
 
Messaggio numero 3771 del 04 03-2013
Messaggio numero 3771 del 04 03-2013Messaggio numero 3771 del 04 03-2013
Messaggio numero 3771 del 04 03-2013
 
Legge n. 81/2017
Legge n. 81/2017Legge n. 81/2017
Legge n. 81/2017
 
Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdL
Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdLBonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdL
Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdL
 
Lezione n. 02 (2 ore) - Il servizio sanitario nazionale e regionale: elementi...
Lezione n. 02 (2 ore) - Il servizio sanitario nazionale e regionale: elementi...Lezione n. 02 (2 ore) - Il servizio sanitario nazionale e regionale: elementi...
Lezione n. 02 (2 ore) - Il servizio sanitario nazionale e regionale: elementi...
 

Similar to Lavoratori esposti amianto

Agevolazioni assunzioni licenziati per giustifacato motivo oggettivo
Agevolazioni assunzioni licenziati per giustifacato motivo oggettivoAgevolazioni assunzioni licenziati per giustifacato motivo oggettivo
Agevolazioni assunzioni licenziati per giustifacato motivo oggettivoNicola Mancino
 
Newsletter Fiscale ottobre 2010
Newsletter Fiscale ottobre 2010Newsletter Fiscale ottobre 2010
Newsletter Fiscale ottobre 2010Studio Cassinis
 
Responsabilità medica il Senato approva la riforma
Responsabilità medica il Senato approva la riformaResponsabilità medica il Senato approva la riforma
Responsabilità medica il Senato approva la riformaAndrea Palermo
 
Ib act devreto attuativo naspi ammortizzatori
Ib act devreto attuativo naspi ammortizzatoriIb act devreto attuativo naspi ammortizzatori
Ib act devreto attuativo naspi ammortizzatoriFilippo Piacere
 
Circolare inps 2016 esonero contributivo
Circolare inps 2016 esonero contributivoCircolare inps 2016 esonero contributivo
Circolare inps 2016 esonero contributivoAntonio Palmieri
 
Sentenza Consiglio di_stato_n_7045_20.10.2021
Sentenza Consiglio di_stato_n_7045_20.10.2021Sentenza Consiglio di_stato_n_7045_20.10.2021
Sentenza Consiglio di_stato_n_7045_20.10.2021PaoloFerraro6
 
Incentivi assunzioni bonus_licenziati
Incentivi assunzioni bonus_licenziatiIncentivi assunzioni bonus_licenziati
Incentivi assunzioni bonus_licenziatiAntonio Palmieri
 
Interrogazione a risposta scritta 4 00512
Interrogazione a risposta scritta 4 00512Interrogazione a risposta scritta 4 00512
Interrogazione a risposta scritta 4 00512Fabio Bolo
 
Esonero contributivo 2015
Esonero contributivo 2015Esonero contributivo 2015
Esonero contributivo 2015ancllivorno
 
Riforma del Lavoro Legge 92 articolo 2
Riforma del Lavoro Legge 92 articolo 2Riforma del Lavoro Legge 92 articolo 2
Riforma del Lavoro Legge 92 articolo 2Fabio Bolo
 

Similar to Lavoratori esposti amianto (20)

News SSL 04 2015
News SSL 04 2015News SSL 04 2015
News SSL 04 2015
 
Agevolazioni assunzioni licenziati per giustifacato motivo oggettivo
Agevolazioni assunzioni licenziati per giustifacato motivo oggettivoAgevolazioni assunzioni licenziati per giustifacato motivo oggettivo
Agevolazioni assunzioni licenziati per giustifacato motivo oggettivo
 
News SSL 08 2015
News SSL 08 2015News SSL 08 2015
News SSL 08 2015
 
News ssl 4 2014
News ssl 4 2014News ssl 4 2014
News ssl 4 2014
 
Newsletter Fiscale ottobre 2010
Newsletter Fiscale ottobre 2010Newsletter Fiscale ottobre 2010
Newsletter Fiscale ottobre 2010
 
Nota commento dl quota 100
Nota commento dl quota 100Nota commento dl quota 100
Nota commento dl quota 100
 
Responsabilità medica il Senato approva la riforma
Responsabilità medica il Senato approva la riformaResponsabilità medica il Senato approva la riforma
Responsabilità medica il Senato approva la riforma
 
News SSL 02 2016
News SSL 02 2016News SSL 02 2016
News SSL 02 2016
 
Ib act devreto attuativo naspi ammortizzatori
Ib act devreto attuativo naspi ammortizzatoriIb act devreto attuativo naspi ammortizzatori
Ib act devreto attuativo naspi ammortizzatori
 
Circolare inps 2016 esonero contributivo
Circolare inps 2016 esonero contributivoCircolare inps 2016 esonero contributivo
Circolare inps 2016 esonero contributivo
 
News SSL 20 2017
News SSL 20 2017News SSL 20 2017
News SSL 20 2017
 
News SSL 15 2014
News SSL 15 2014News SSL 15 2014
News SSL 15 2014
 
Sentenza Consiglio di_stato_n_7045_20.10.2021
Sentenza Consiglio di_stato_n_7045_20.10.2021Sentenza Consiglio di_stato_n_7045_20.10.2021
Sentenza Consiglio di_stato_n_7045_20.10.2021
 
Incentivi assunzioni bonus_licenziati
Incentivi assunzioni bonus_licenziatiIncentivi assunzioni bonus_licenziati
Incentivi assunzioni bonus_licenziati
 
Interrogazione a risposta scritta 4 00512
Interrogazione a risposta scritta 4 00512Interrogazione a risposta scritta 4 00512
Interrogazione a risposta scritta 4 00512
 
News SSL 26 2016
News SSL 26 2016News SSL 26 2016
News SSL 26 2016
 
News SSL 17 2015
News SSL 17 2015News SSL 17 2015
News SSL 17 2015
 
Esonero contributivo 2015
Esonero contributivo 2015Esonero contributivo 2015
Esonero contributivo 2015
 
News SSL 21 2015
News SSL 21 2015News SSL 21 2015
News SSL 21 2015
 
Riforma del Lavoro Legge 92 articolo 2
Riforma del Lavoro Legge 92 articolo 2Riforma del Lavoro Legge 92 articolo 2
Riforma del Lavoro Legge 92 articolo 2
 

More from Paolo Soro

Circolari e risoluzioni amministrative
Circolari e risoluzioni amministrativeCircolari e risoluzioni amministrative
Circolari e risoluzioni amministrativePaolo Soro
 
Escapologia fiscale
Escapologia fiscaleEscapologia fiscale
Escapologia fiscalePaolo Soro
 
Lavoratori migranti
Lavoratori migrantiLavoratori migranti
Lavoratori migrantiPaolo Soro
 
Aspetti critici del patent box
Aspetti critici del patent boxAspetti critici del patent box
Aspetti critici del patent boxPaolo Soro
 
Il flexible benefit
Il flexible benefitIl flexible benefit
Il flexible benefitPaolo Soro
 
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiLavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiPaolo Soro
 
Università di cagliari
Università di cagliariUniversità di cagliari
Università di cagliariPaolo Soro
 
Stabile organizzazione occulta
Stabile organizzazione occultaStabile organizzazione occulta
Stabile organizzazione occultaPaolo Soro
 
Voluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bisVoluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bisPaolo Soro
 
L'unione fa la forza
L'unione fa la forzaL'unione fa la forza
L'unione fa la forzaPaolo Soro
 
Framework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionaliFramework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionaliPaolo Soro
 
Pianificazione fiscale internazionale
Pianificazione fiscale internazionalePianificazione fiscale internazionale
Pianificazione fiscale internazionalePaolo Soro
 
Pianificazione fiscale etica
Pianificazione fiscale eticaPianificazione fiscale etica
Pianificazione fiscale eticaPaolo Soro
 
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieriIl distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieriPaolo Soro
 
Elusione fiscale mondiale
Elusione fiscale mondialeElusione fiscale mondiale
Elusione fiscale mondialePaolo Soro
 

More from Paolo Soro (20)

Circolari e risoluzioni amministrative
Circolari e risoluzioni amministrativeCircolari e risoluzioni amministrative
Circolari e risoluzioni amministrative
 
Escapologia fiscale
Escapologia fiscaleEscapologia fiscale
Escapologia fiscale
 
Lavoratori migranti
Lavoratori migrantiLavoratori migranti
Lavoratori migranti
 
America first
America firstAmerica first
America first
 
Aspetti critici del patent box
Aspetti critici del patent boxAspetti critici del patent box
Aspetti critici del patent box
 
Il flexible benefit
Il flexible benefitIl flexible benefit
Il flexible benefit
 
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiLavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
 
Università di cagliari
Università di cagliariUniversità di cagliari
Università di cagliari
 
Iva a dubai
Iva a dubaiIva a dubai
Iva a dubai
 
Alitalia
AlitaliaAlitalia
Alitalia
 
Stabile organizzazione occulta
Stabile organizzazione occultaStabile organizzazione occulta
Stabile organizzazione occulta
 
Ttip e tpp
Ttip e tppTtip e tpp
Ttip e tpp
 
Voluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bisVoluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bis
 
L'unione fa la forza
L'unione fa la forzaL'unione fa la forza
L'unione fa la forza
 
Framework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionaliFramework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionali
 
Pianificazione fiscale internazionale
Pianificazione fiscale internazionalePianificazione fiscale internazionale
Pianificazione fiscale internazionale
 
Pianificazione fiscale etica
Pianificazione fiscale eticaPianificazione fiscale etica
Pianificazione fiscale etica
 
Il gruppo iva
Il gruppo ivaIl gruppo iva
Il gruppo iva
 
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieriIl distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
 
Elusione fiscale mondiale
Elusione fiscale mondialeElusione fiscale mondiale
Elusione fiscale mondiale
 

Lavoratori esposti amianto

  • 1. Lavoratori esposti all’amianto – Domanda entro il 31 gennaio Per ottenere i benefici previdenziali relativamente all’esposizione all’amianto sulla base della normativa indicata nella Legge di Stabilità, le domande vanno presentate entro il 31 gennaio. Lo chiarisce l’INPS nella sua circolare N. 8 del 21 gennaio 2015. Come noto, la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto per gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'Inps, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'Inail, che siano stati esposti all’amianto durante l’attività lavorativa, la possibilità di presentare domanda all’Inps per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata. La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio e la decorrenza della relativa pensione non può essere anteriore al 1° gennaio 2015. Di seguito riportiamo il testo della circolare dell’Istituto. L’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, stabilisce che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5”. L’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede che “a decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”. L’articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone che “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all' INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall' INAIL”. Il decreto 27 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell’articolo 47 della legge n. 326 del 2003 e quelle introdotte dall’articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l’esposizione all’amianto da parte dell’ INAIL. In seguito alla pubblicazione del richiamato decreto ministeriale è stata pubblicata la circolare n. 58 del 2005, con la quale sono state fornite le istruzioni applicative delle disposizioni ivi contenute,
  • 2. distinguendo tra la disciplina previgente alla data del 2 ottobre 2003 in favore di lavoratori che alla medesima data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all’amianto, per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL, e la disciplina recante disposizioni in favore di lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all’amianto per periodi lavorativi non soggetti alla predetta assicurazione. Destinatari delle disposizioni di cui al richiamato articolo 1,comma 115, della legge n. 190 del 2014 sono gli assicurati iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’ INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’ INAIL, dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali hanno ottenuto in via giudiziale l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della determinazione dell’ importo del trattamento pensionistico. In base al chiaro tenore della norma sono esclusi dal beneficio in parola gli iscritti ai fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché i lavoratori non soggetti all’ assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’ INAIL. Gli assicurati di cui al precedente punto 3 possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi del richiamato articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 che, si rammenta, prevede che il periodo di esposizione all’amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell’importo della medesima. La domanda del beneficio in oggetto dovrà essere presentata dagli interessati entro e non oltre il 31 gennaio 2015. La domanda e la relativa documentazione dovrà essere presentata alla competente struttura territoriale dell’Istituto (la modulistica è disponibile sul sito internet dell’Istituto, nella sezione moduli assicurato/pensionato - codice AP98 -"Istanza per l'accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto"). In attesa dell’implementazione delle procedure relative all’inserimento del beneficio in argomento sul conto assicurativo degli interessati e delle procedure di lavorazione delle domande di pensione presentate dagli assicurati che abbiano inoltrato entro i termini regolare istanza, le Sedi avranno cura di tenere quest’ultima in apposita evidenza. Successive istruzioni saranno fornite una volta ultimati i lavori di implementazione delle procedure di cui sopra. La decorrenza delle pensioni, da liquidare in favore dei soggetti di cui al punto 3 della presente circolare, non può essere anteriore al 1° gennaio 2015.