1. News 39/SSL/2015
Lunedì, 5 Ottobre 2015
Utilizzo della Posta Elettronica Certificata - PEC
La Posta Elettronica Certificata o PEC è un sistema di comunicazione simile alla
posta elettronica standard a cui si aggiungono caratteristiche di sicurezza e di
certificazione della trasmissione.
Il messaggio elettronico ha lo stesso valore di una lettera Raccomandata AR grazie
alla ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e
di eventuali allegati
Una trasmissione può essere considerata posta certificata solo se le caselle del
mittente e del destinatario sono entrambe caselle di posta elettronica certificata.
I gestori certificano con propria ricevuta:
1. che il messaggio è stato spedito;
2. che il messaggio è stato consegnato
In passato era possibile inviare da una casella di posta elettronica ordinaria un
messaggio agli indirizzi PEC dell’Istituto, dal 12 ottobre prossimo invece il sistema che
gestisce la PEC è impostato in modo da consentire esclusivamente la
comunicazione con altri sistemi PEC, pertanto non permette più di recapitare
messaggi di posta elettronica ordinaria; un messaggio di posta elettronica ordinaria
inviato ad un indirizzo PEC dell’Istituto verrà rifiutato dal sistema che fornirà al
mittente una notifica di errore.
Fonte:inps.it
Modalità telematica per libro unico e per comunicazioni in materia di lavoro
Fra i decreti attuativi del Jobs Act, approvati il 4 settembre ed entrati in vigore il 24
settembre, è ancora il DLgs 151/2015 a richiamare il nostro interesse per una serie di
argomenti ricompresi nel Capo II del Titolo I*.
Primo, il libro unico del lavoro, che, secondo l’art. 15 del decreto attuativo, dal 1°
gennaio 2017 , sarà tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro.
Per effetto dell’art. 39 del DL 112/2008** nel libro unico del lavoro deve essere
effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o
gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le
trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni
per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
Il libro unico del lavoro deve anche contenere un calendario delle presenze, da cui
risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore
2. subordinato, l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal
lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.
Il libro unico del lavoro deve essere compilato per ciascun mese di riferimento, entro
la fine del mese successivo.
Il secondo comma dell’art. 15 del DLgs 151 prevede che vengano stabilite*** le
modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità , la tenuta, l’aggiornamento
e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro.
Secondo, le comunicazioni telematiche. Questo il testo dell’art. 16 del decreto
attuativo. “Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento
mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione
professionale; ma anche il nullaosta al lavoro subordinato per cittadini
extracomunitari nel settore dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in via
telematica secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici e gli
standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro del 30 ottobre 2007”.
Spetterà a un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministero per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro 9o giorni dalla
pubblicazione del decreto 151 in GU, l’individuazione delle comunicazioni in via
telematica.
Allo scopo di armonizzare e semplificare le informazioni richieste, in quella occasione
si procederà all’aggiornamento dei modelli esistenti. (Articolo di Enzo Gonano)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Verifiche periodiche, decreto 22 settembre 2015, nuovo elenco dei soggetti abilitati
Verifiche periodiche. È stato pubblicato dal Ministero del Lavoro, con decreto
dirigenziale del 22 settembre 2015, il nuovo elenco dei soggetti abilitatiper
l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
L’elenco sostituisce integralmente il precedente, pubblicato con decreto
dirigenziale del 20 gennaio 2015.
Fonte:Ministero Lavoro, abilitati verifiche periodiche, decreto 22 settembre
Il 151 disciplina l’uso degli impianti audiovisivi e di controllo in azienda
Fra le disposizioni in materia di rapporto di lavoro del Capo I del Decreto attuativo
151/2015, l’art. 23 sostituisce il testo dello Statuto dei lavoratori* a proposito di
impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
3. Ecco la sintesi del rinnovato articolo. Se dagli strumenti “deriva anche la possibilità
di controllo a distanzadell’attività dei lavoratori”, essi:
A) possono essere impiegati esclusivamente per:
• per esigenze organizzative e produttive;
• per la sicurezza del lavoro;
• per la tutela del patrimonio aziendale.
B) possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza
sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso
di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione,
oppure in più regioni, l’accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali
comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di controllo possono essere
installati previa l’autorizzazione: a) della Direzione territoriale del lavoro o, in
alternativa, b) del Ministero del lavoro**.
Il modificato articolo dello Statuto dei lavoratori, precisa che tutto ciò non si
applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa
nè agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Ed inoltre, il c. 3 dell’art. 23, premesso che le informazioni raccolte con gli impianti
audiovisivi e gli altri strumenti di controllo sono utilizzabili a tutti i fini connessi al
rapporto di lavoro, dispone che ciò avviene a condizione che sia data al
lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti ma anche
nel rispetto di quanto disposto dal DLgs 196/2003. (Articolo di Enzo Gonano)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Modalità telematica certificazioni di infortuni e malattie professionali
Il testo del DPR 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) ha subito diverse
modifiche ad opera dell’art. 21 del Decreto attuativo 151/2015 del Jobs Act, che
titola appunto Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ne ricordiamo alcune, di interesse di questa Rubrica. “Qualunque medico presti la
prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia
professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia … e
a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore”.
“Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere
trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente
4. dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla
sua compilazione”.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale… è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione
dall’Istituto assicuratore”.
“I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto
assicuratore ai soggetti obbligati ad effettuare la denuncia in modalità telematica,
nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/2003 (Codice della privacy o del
trattamento dei dati personali)”.
Gli adempimenti per la gestione delle certificazioni relative alle informazioni e i dati
su assenze per malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali, che competano ai
datori di lavoro, o all’Inail, o all’Inps, o alle Direzioni territoriali del lavoro, o ai medici
certificatori… si assolvono, quindi con modalità telematiche, in virtù delle modifiche
(di razionalizzazione e semplificazione) volute dal decreto attuativo del Jobs Act,
che come è noto, è entrato in vigore il 24 settembre, insieme agli altri 3 (n. 148, n.
149, n. 150, approvati dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2015).
A queste novità apportate dall’art. 21 del DLgs 151 si aggiunge che, a decorrere dal
23 dicembre 2015, è abolito, come si è avuto già modo di rilevare, l’obbligo di
tenuta delregistro infortuni. L’abolizione, come è facile intendere, è la conseguenza
della introduzione della modalità telematica per la gestione anche degli infortuni.
“Agli adempimenti derivanti dalle modifiche dell’art. 21, le amministrazioni
competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili
a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica”. (Articolo di Enzo Gonano)
Fonte:quotidianosicurezza.it
L’Italia aderisce al brevetto europeo con effetto unitario
L'Italia ha aderito formalmente al Brevetto europeo con effetto unitario e diventa
il 26esimo paese Ue a far parte della cooperazione rafforzata. Lo ha annunciato,
ieri, la Commissione europea, ricordando che l'Italia è il quarto maggior mercato
europeo in termini di brevetti concessi.
Inizialmente, l'Italia non aveva aderito, assieme alla Spagna, in segno di protesta per
la scelta di privilegiare inglese, francese e tedesco come lingue di lavoro per la
concessione del nuovo brevetto unitario. La decisione, commenta l'esecutivo di
Bruxelles, rende ancora più interessante per le aziende e gli inventori l'utilizzo di una
sola procedura per la registrazione di un titolo brevettuale in tutti i 26 paesi che
fanno parte della cooperazione rafforzata.
5. Fonte:ministero dello sviluppo economico
Sicurezza sul lavoro: POS e DPI anche nell’impresa familiare. Cassazione Penale, sez.
IV, sentenza 21 settembre 2015, n.38346
Sicurezza sul lavoro senza “zone franche”. Anche l’impresa familiare è tenuta alla
redazione del POS - Piano Operativo di Sicurezza, ma spetta a ciascun familiare
dotarsi del DPI - dispositivo di protezione individuale individuato come misura
antinfortunistica nel piano stesso. La Corte di Cassazione si sofferma su una
questione di estremo interesse, in precedenza mai affrontata espressamente dalla
giurisprudenza di legittimità, in particolare ponendo l’attenzione sulle peculiarità del
procedimento di valutazione dei rischi nell’ambito della c.d. impresa familiare.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, devesi coordinare quanto é stabilito
in tema di POS - Piano Operativo di Sicurezza dall’art. 96, d. lgs. n. 81 del 2008 e
l'obbligo che l'art. 21 del medesimo decreto pone in capo ai componenti
dell’impresa familiare di "munirsi" di DPI - dispositivi di protezione individuale.
Mentre in generale la valutazione dei rischi e la dotazione del lavoratore dei DPI
compete al datore di lavoro, ove si tratti di attività svolta da soggetti facenti parte di
un’impresa familiare, la valutazione del rischio é ancora del datore di lavoro, ma è
ciascun componente familiare che é tenuto a dotarsi del DPI individuato come
misura antinfortunistica nel POS.
Con la sentenza 21 settembre 2015, n. 38346 la Sezione IV Penale della Corte di
Cassazione si sofferma su una questione di estremo interesse, in precedenza mai
affrontata espressamente dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare ponendo
l’attenzione sulle peculiarità del procedimento di valutazione dei rischi nell’ambito
della c.d. impresa familiare.
La Cassazione, nel caso esaminato, nell’annullare la sentenza con rinvio al giudice
di merito per una nuova valutazione della questione, evidenzia come la sentenza
annullata avesse valorizzato un parametro del tutto inconferente rispetto alla
questione della riconoscibilità o meno di una operatività dell'obbligo di redazione
del POS - Piano Operativo di Sicurezza in presenza di impresa familiare, ovvero
l'esistenza di un vincolo di subordinazione del prestatore d'opera (che, ove
ricorrente, si sovrappone, svuotandola di rilevanza, alla qualità di componente
dell'impresa familiare). (Articolo di Alessio Scarcella)
Fonte:ipsoa.it
6. Fonte:ministero dello sviluppo economico
Sicurezza sul lavoro: POS e DPI anche nell’impresa familiare. Cassazione Penale, sez.
IV, sentenza 21 settembre 2015, n.38346
Sicurezza sul lavoro senza “zone franche”. Anche l’impresa familiare è tenuta alla
redazione del POS - Piano Operativo di Sicurezza, ma spetta a ciascun familiare
dotarsi del DPI - dispositivo di protezione individuale individuato come misura
antinfortunistica nel piano stesso. La Corte di Cassazione si sofferma su una
questione di estremo interesse, in precedenza mai affrontata espressamente dalla
giurisprudenza di legittimità, in particolare ponendo l’attenzione sulle peculiarità del
procedimento di valutazione dei rischi nell’ambito della c.d. impresa familiare.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, devesi coordinare quanto é stabilito
in tema di POS - Piano Operativo di Sicurezza dall’art. 96, d. lgs. n. 81 del 2008 e
l'obbligo che l'art. 21 del medesimo decreto pone in capo ai componenti
dell’impresa familiare di "munirsi" di DPI - dispositivi di protezione individuale.
Mentre in generale la valutazione dei rischi e la dotazione del lavoratore dei DPI
compete al datore di lavoro, ove si tratti di attività svolta da soggetti facenti parte di
un’impresa familiare, la valutazione del rischio é ancora del datore di lavoro, ma è
ciascun componente familiare che é tenuto a dotarsi del DPI individuato come
misura antinfortunistica nel POS.
Con la sentenza 21 settembre 2015, n. 38346 la Sezione IV Penale della Corte di
Cassazione si sofferma su una questione di estremo interesse, in precedenza mai
affrontata espressamente dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare ponendo
l’attenzione sulle peculiarità del procedimento di valutazione dei rischi nell’ambito
della c.d. impresa familiare.
La Cassazione, nel caso esaminato, nell’annullare la sentenza con rinvio al giudice
di merito per una nuova valutazione della questione, evidenzia come la sentenza
annullata avesse valorizzato un parametro del tutto inconferente rispetto alla
questione della riconoscibilità o meno di una operatività dell'obbligo di redazione
del POS - Piano Operativo di Sicurezza in presenza di impresa familiare, ovvero
l'esistenza di un vincolo di subordinazione del prestatore d'opera (che, ove
ricorrente, si sovrappone, svuotandola di rilevanza, alla qualità di componente
dell'impresa familiare). (Articolo di Alessio Scarcella)
Fonte:ipsoa.it