1. News 21/SSL/2014
Lunedì, 22 settembre 2014
Sulla responsabilità o meno del Ddl per l’infortunio di un trattorista
La Cassazione annulla la sentenza della Corte d’Appello che ha assolto un datore di
lavoro per l’infortunio di un lavoratore caduto dal trattore non protetto perché
esonerato. Ravvisata comunque la violazione dell’art 2087 cc.
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 36348 del 28 agosto 2014 - Presidente
Zecca – Relatore Massafra - Ric. Procuratore Generale.
La sentenza riguarda il caso di un infortunio occorso ad un trattorista deceduto a
seguito della caduta da un trattore che stava guidando mentre era intento a dei
lavori di preparazione alla semina in un fondo di proprietà del suo datore di lavoro.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano assolto il datore di lavoro in quanto il
trattore, benché privo dei dispositivi di sicurezza costituiti da una cintura di sicurezza
e da un sistema antiribaltamento del mezzo, era esonerato al momento
dall’adeguarsi alle disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di
cui al D. Lgs. n. 626/1994 in attesa della emanazione delle previste Linee Guida che
sono state emanate successivamente alla data dell’infortunio purché il datore di
lavoro adottasse delle misure alternative provvisorie che nel caso in esame sono
risultate essere state attuate.
La suprema Corte, su ricorso presentato da parte della pubblica accusa, ha
ritenuto di annullare la sentenza di assoluzione emanata dalla Corte di Appello
essendo il trattorista caduto non per il ribaltamento del mezzo o per asperità e
irregolarità del terreno ma per un malore che lo aveva colto mentre era alla guida
del mezzo ma, accettando la richiesta formulata dal ricorrente, ha comunque
ravvisato nell’accaduto una violazione alla generale e residuale disposizione di cui
2. all’art. 2087 del codice civile che onera il datore di lavoro di una particolare e
qualificata prudenza e che gli impone di predisporre le misure idonee a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Fonte: puntosicuro.it
La valutazione dei rischi e i compiti indelegabili del datore di lavoro
Il primo dei compiti indelegabili del datore di lavoro è la valutazione di tutti i rischi
lavorativi. La normativa, le responsabilità del datore, la posizione di garanzia e le
indicazioni della giurisprudenza. Di Rolando Dubini, avvocato in Milano. L'articolo 2
comma 1 lett. q) del D.Lgs. n. 81/2008 definisce la «valutazione dei rischi» come
‘valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione
e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza’.
L'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, dedicato agli “Obblighi del datore di lavoro non
delegabili del datore di lavoro”, prevede che:
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi”.
Indelegabilità non significa ovviamente impossibilità di effettuare detta valutazione
avvalendosi di altre e più specifiche professionalità: significa solamente che
eventuali carenze di detta valutazione configureranno una responsabilità
comunque ascrivibile al datore di lavoro.
3. Esistono dunque compiti non delegabili in quanto ontologicamente collegati alla
funzione dell’imprenditore, come le scelte generali strutturali in tema di sicurezza e la
dislocazione, sempre su un piano generale, delle risorse.
Ed infatti la responsabilità del titolare dell’azienda non è esclusa, pur in presenza di
una valida delega, qualora le deficienze siano dovute a cause strutturali [Cass. Sez. I
24 settembre 1994 n. 10129, Scauri, Cass. Sez. III 14 giugno 1993 n. 6031, Biondi, Cass.
Sez. III 6 maggio 1996, p.m. in proc. Bonaccorsi], così come qualora sia risultata
carente o insufficiente la capacità di spesa (Cass. Sez. III 30 agosto 2000 n. 93378)
In una vicenda processale di particolare rilievo la Cassazione ha ribadito, in
ottemperanza al citato dettato normativo, che la delega pur valida conferita
dall’imputato ad altro soggetto “non vale... ad esonerarlo da responsabilità,
essendo taluni obblighi, tra cui quello di valutare i rischi connessi all'attività di
impresa e di individuare le misure di protezione, ontologicamente connessi alla
funzione ed alla qualifica propria del datore di lavoro e, quindi, non utilmente
trasferibili” (Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 4123 del 28 gennaio 2009 - Pres.
Mocali – Est. Piccialli – P.M. Fraticelli - Ric. V. G. ). In questo caso specifico la
Cassazione ha riconnesso le omissioni colpevoli a carico dell'Amministratore
delegato e del comitato esecutivo per la mancata valutazione del rischio incendio
e quindi a causa dell’omessa individuazione delle corrispondenti misure di
prevenzione e protezione, quindi ad obblighi di natura indelegabile che non
potevano non gravare su detto soggetto.
Fonte: puntosicuro.it
Lo Sblocca Italia modifica e integra il TU 380/01 dell’edilizia
“Al fine di: semplificare le procedure edilizie; ridurre gli oneri a carico dei cittadini e
delle imprese; assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo a)
al recupero del patrimonio edilizio esistente e b) alla riduzione del consumo di suolo,
4. al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
Dpr 380/2001, sono apportate queste modifiche”.
Apre così l’art. 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia, Capo V) del Dl
133/2014, noto come Sblocca Italia e pubblicato sulla GU del 12 settembre.
Prima modifica riguarda le manutenzioni straordinarie. Nell’ art. 3 del DPpr 380
(Definizioni degli interventi edilizi), viene inserito questo testo: “Nell’ambito degli
interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel
frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere
anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e
del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli
edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso”.
In materia di interventi di conservazione, dopo l’art. 3 del 380 viene inserito il 3-bis:
“Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli
indirizzi della pianificazione. In tal caso l’amministrazione comunale può favorire, in
alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di
compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose
dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Nelle more
dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli
interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione
non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico
sanitario”.
Ristrutturazione edilizia. All’art.14 del TU 380, dopo il c. 1, è inserito il c.1-bis. “Per gli
interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in
aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in
deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne
attesta l’interesse pubblico”.
Per l’inizio attività, d’ora in poi basterà una semplice dichiarazione e si dovranno
pagare soltanto oneri di urbanizzazione. La Scia sostituirà la Dia edilizia, (anche per
le varianti minori, ma dovrà trattarsi di interventi conformi alle prescrizioni urbanistico
5. – edilizie e attuati dopo che si saranno acquisiti i prescritti atti di assenso dell’autorità
che gestisce i vincoli).
Permesso di costruire convenzionato. Dopo l’art. 28 del Dpr 380, il DL 133/2014 ha
inserito l’art. 28-bis:” Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere
soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata, è possibile
il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse
pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del
titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi…”.
Modifica anche in materia di “Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante. Ecco il
testo del nuovo art. 23-bis. “Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,
costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo
dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria,
ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da
comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad
una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale e turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale; d) rurale”.
Fonte: Dl 12 settembre 2014 n.133
Ecco OSHwiki, la Wikipedia della salute e della sicurezza sul lavoro
Presentata dall’Eu-Osha in occasione del XX Congresso mondiale di Francoforte, è
la prima piattaforma online che consente a esperti di enti di ricerca e istituzioni di
creare contenuti, collaborare e condividere conoscenze sul fenomeno infortunistico
e sulle malattie professionali in modo semplice e veloce
Fonte:inail.it
6. FEP 2007/2013: Bando per contributi “Piccola Pesca Costiera”
Approvato con determinazione dirigenziale n.483/2014 del Servizio Caccia e Pesca il
Bando regionale, con i relativi Allegati, per l’attuazione della misura 1.4 “Piccola
Pesca Costiera", nell'ambito del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013
Bando, determinazione dirigenziale n.483 e allegati sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale regionale n.126 dell'11 settembre 2014. Con il medesimo atto si approva la
“Scheda Anagrafica”, che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di
accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.
Obiettivo della Misura è la realizzazione di progetti finalizzati prioritariamente ad
iniziative tendenti alla salvaguardia delle risorse biologiche, che non aumentino lo
sforzo di pesca.
Soggetti ammissibili alle agevolazioni sono pescatori, proprietari o armatori di
pescherecci, che praticano la piccola pesca costiera.
Le istanze di partecipazione, redatte nelle modalità indicate nel bando, con la
documentazione richiesta, devono essere contenute in un plico chiuso riportante sul
frontespizio la dicitura "FEP PUGLIA 2007/2013- mis.1.4" e sul retro il nominativo e il
recapito postale del richiedente.
Le istanze vanno spedite a mezzo raccomandata alla Regione Puglia - Assessorato
alle Risorse Agroalimentari - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Caccia e
Pesca - Via Paolo Lembo, 38/F - 70124 Bari.
Termine fissato per la scadenza: entro sessanta (60) giorni a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione del bando nel Bollettino regionale
Fonte: http://www.regione.puglia.it/
7. FEP 2007/2013: Bando per contributi “Piccola Pesca Costiera”
Approvato con determinazione dirigenziale n.483/2014 del Servizio Caccia e Pesca il
Bando regionale, con i relativi Allegati, per l’attuazione della misura 1.4 “Piccola
Pesca Costiera", nell'ambito del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013
Bando, determinazione dirigenziale n.483 e allegati sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale regionale n.126 dell'11 settembre 2014. Con il medesimo atto si approva la
“Scheda Anagrafica”, che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di
accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.
Obiettivo della Misura è la realizzazione di progetti finalizzati prioritariamente ad
iniziative tendenti alla salvaguardia delle risorse biologiche, che non aumentino lo
sforzo di pesca.
Soggetti ammissibili alle agevolazioni sono pescatori, proprietari o armatori di
pescherecci, che praticano la piccola pesca costiera.
Le istanze di partecipazione, redatte nelle modalità indicate nel bando, con la
documentazione richiesta, devono essere contenute in un plico chiuso riportante sul
frontespizio la dicitura "FEP PUGLIA 2007/2013- mis.1.4" e sul retro il nominativo e il
recapito postale del richiedente.
Le istanze vanno spedite a mezzo raccomandata alla Regione Puglia - Assessorato
alle Risorse Agroalimentari - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Caccia e
Pesca - Via Paolo Lembo, 38/F - 70124 Bari.
Termine fissato per la scadenza: entro sessanta (60) giorni a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione del bando nel Bollettino regionale
Fonte: http://www.regione.puglia.it/