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News 21/SSL/2014 
Lunedì, 22 settembre 2014 
Sulla responsabilità o meno del Ddl per l’infortunio di un trattorista 
La Cassazione annulla la sentenza della Corte d’Appello che ha assolto un datore di 
lavoro per l’infortunio di un lavoratore caduto dal trattore non protetto perché 
esonerato. Ravvisata comunque la violazione dell’art 2087 cc. 
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 36348 del 28 agosto 2014 - Presidente 
Zecca – Relatore Massafra - Ric. Procuratore Generale. 
La sentenza riguarda il caso di un infortunio occorso ad un trattorista deceduto a 
seguito della caduta da un trattore che stava guidando mentre era intento a dei 
lavori di preparazione alla semina in un fondo di proprietà del suo datore di lavoro. 
Sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano assolto il datore di lavoro in quanto il 
trattore, benché privo dei dispositivi di sicurezza costituiti da una cintura di sicurezza 
e da un sistema antiribaltamento del mezzo, era esonerato al momento 
dall’adeguarsi alle disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di 
cui al D. Lgs. n. 626/1994 in attesa della emanazione delle previste Linee Guida che 
sono state emanate successivamente alla data dell’infortunio purché il datore di 
lavoro adottasse delle misure alternative provvisorie che nel caso in esame sono 
risultate essere state attuate. 
La suprema Corte, su ricorso presentato da parte della pubblica accusa, ha 
ritenuto di annullare la sentenza di assoluzione emanata dalla Corte di Appello 
essendo il trattorista caduto non per il ribaltamento del mezzo o per asperità e 
irregolarità del terreno ma per un malore che lo aveva colto mentre era alla guida 
del mezzo ma, accettando la richiesta formulata dal ricorrente, ha comunque 
ravvisato nell’accaduto una violazione alla generale e residuale disposizione di cui
all’art. 2087 del codice civile che onera il datore di lavoro di una particolare e 
qualificata prudenza e che gli impone di predisporre le misure idonee a tutelare 
l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. 
Fonte: puntosicuro.it 
La valutazione dei rischi e i compiti indelegabili del datore di lavoro 
Il primo dei compiti indelegabili del datore di lavoro è la valutazione di tutti i rischi 
lavorativi. La normativa, le responsabilità del datore, la posizione di garanzia e le 
indicazioni della giurisprudenza. Di Rolando Dubini, avvocato in Milano. L'articolo 2 
comma 1 lett. q) del D.Lgs. n. 81/2008 definisce la «valutazione dei rischi» come 
‘valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria 
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione 
e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di salute e sicurezza’. 
L'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, dedicato agli “Obblighi del datore di lavoro non 
delegabili del datore di lavoro”, prevede che: 
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento 
previsto dall'articolo 28; 
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi”. 
Indelegabilità non significa ovviamente impossibilità di effettuare detta valutazione 
avvalendosi di altre e più specifiche professionalità: significa solamente che 
eventuali carenze di detta valutazione configureranno una responsabilità 
comunque ascrivibile al datore di lavoro.
Esistono dunque compiti non delegabili in quanto ontologicamente collegati alla 
funzione dell’imprenditore, come le scelte generali strutturali in tema di sicurezza e la 
dislocazione, sempre su un piano generale, delle risorse. 
Ed infatti la responsabilità del titolare dell’azienda non è esclusa, pur in presenza di 
una valida delega, qualora le deficienze siano dovute a cause strutturali [Cass. Sez. I 
24 settembre 1994 n. 10129, Scauri, Cass. Sez. III 14 giugno 1993 n. 6031, Biondi, Cass. 
Sez. III 6 maggio 1996, p.m. in proc. Bonaccorsi], così come qualora sia risultata 
carente o insufficiente la capacità di spesa (Cass. Sez. III 30 agosto 2000 n. 93378) 
In una vicenda processale di particolare rilievo la Cassazione ha ribadito, in 
ottemperanza al citato dettato normativo, che la delega pur valida conferita 
dall’imputato ad altro soggetto “non vale... ad esonerarlo da responsabilità, 
essendo taluni obblighi, tra cui quello di valutare i rischi connessi all'attività di 
impresa e di individuare le misure di protezione, ontologicamente connessi alla 
funzione ed alla qualifica propria del datore di lavoro e, quindi, non utilmente 
trasferibili” (Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 4123 del 28 gennaio 2009 - Pres. 
Mocali – Est. Piccialli – P.M. Fraticelli - Ric. V. G. ). In questo caso specifico la 
Cassazione ha riconnesso le omissioni colpevoli a carico dell'Amministratore 
delegato e del comitato esecutivo per la mancata valutazione del rischio incendio 
e quindi a causa dell’omessa individuazione delle corrispondenti misure di 
prevenzione e protezione, quindi ad obblighi di natura indelegabile che non 
potevano non gravare su detto soggetto. 
Fonte: puntosicuro.it 
Lo Sblocca Italia modifica e integra il TU 380/01 dell’edilizia 
“Al fine di: semplificare le procedure edilizie; ridurre gli oneri a carico dei cittadini e 
delle imprese; assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo a) 
al recupero del patrimonio edilizio esistente e b) alla riduzione del consumo di suolo,
al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al 
Dpr 380/2001, sono apportate queste modifiche”. 
Apre così l’art. 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia, Capo V) del Dl 
133/2014, noto come Sblocca Italia e pubblicato sulla GU del 12 settembre. 
Prima modifica riguarda le manutenzioni straordinarie. Nell’ art. 3 del DPpr 380 
(Definizioni degli interventi edilizi), viene inserito questo testo: “Nell’ambito degli 
interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel 
frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere 
anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e 
del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli 
edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso”. 
In materia di interventi di conservazione, dopo l’art. 3 del 380 viene inserito il 3-bis: 
“Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli 
indirizzi della pianificazione. In tal caso l’amministrazione comunale può favorire, in 
alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di 
compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose 
dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Nelle more 
dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli 
interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione 
non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico 
sanitario”. 
Ristrutturazione edilizia. All’art.14 del TU 380, dopo il c. 1, è inserito il c.1-bis. “Per gli 
interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in 
aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in 
deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne 
attesta l’interesse pubblico”. 
Per l’inizio attività, d’ora in poi basterà una semplice dichiarazione e si dovranno 
pagare soltanto oneri di urbanizzazione. La Scia sostituirà la Dia edilizia, (anche per 
le varianti minori, ma dovrà trattarsi di interventi conformi alle prescrizioni urbanistico
– edilizie e attuati dopo che si saranno acquisiti i prescritti atti di assenso dell’autorità 
che gestisce i vincoli). 
Permesso di costruire convenzionato. Dopo l’art. 28 del Dpr 380, il DL 133/2014 ha 
inserito l’art. 28-bis:” Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere 
soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata, è possibile 
il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. 
La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse 
pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del 
titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi…”. 
Modifica anche in materia di “Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante. Ecco il 
testo del nuovo art. 23-bis. “Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, 
costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo 
dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, 
ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da 
comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad 
una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale e turistico-ricettiva; 
b) produttiva e direzionale; 
c) commerciale; d) rurale”. 
Fonte: Dl 12 settembre 2014 n.133 
Ecco OSHwiki, la Wikipedia della salute e della sicurezza sul lavoro 
Presentata dall’Eu-Osha in occasione del XX Congresso mondiale di Francoforte, è 
la prima piattaforma online che consente a esperti di enti di ricerca e istituzioni di 
creare contenuti, collaborare e condividere conoscenze sul fenomeno infortunistico 
e sulle malattie professionali in modo semplice e veloce 
Fonte:inail.it
FEP 2007/2013: Bando per contributi “Piccola Pesca Costiera” 
Approvato con determinazione dirigenziale n.483/2014 del Servizio Caccia e Pesca il 
Bando regionale, con i relativi Allegati, per l’attuazione della misura 1.4 “Piccola 
Pesca Costiera", nell'ambito del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 
Bando, determinazione dirigenziale n.483 e allegati sono pubblicati nel Bollettino 
ufficiale regionale n.126 dell'11 settembre 2014. Con il medesimo atto si approva la 
“Scheda Anagrafica”, che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di 
accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia. 
Obiettivo della Misura è la realizzazione di progetti finalizzati prioritariamente ad 
iniziative tendenti alla salvaguardia delle risorse biologiche, che non aumentino lo 
sforzo di pesca. 
Soggetti ammissibili alle agevolazioni sono pescatori, proprietari o armatori di 
pescherecci, che praticano la piccola pesca costiera. 
Le istanze di partecipazione, redatte nelle modalità indicate nel bando, con la 
documentazione richiesta, devono essere contenute in un plico chiuso riportante sul 
frontespizio la dicitura "FEP PUGLIA 2007/2013- mis.1.4" e sul retro il nominativo e il 
recapito postale del richiedente. 
Le istanze vanno spedite a mezzo raccomandata alla Regione Puglia - Assessorato 
alle Risorse Agroalimentari - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Caccia e 
Pesca - Via Paolo Lembo, 38/F - 70124 Bari. 
Termine fissato per la scadenza: entro sessanta (60) giorni a decorrere dal giorno 
successivo alla pubblicazione del bando nel Bollettino regionale 
Fonte: http://www.regione.puglia.it/
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  • 1. News 21/SSL/2014 Lunedì, 22 settembre 2014 Sulla responsabilità o meno del Ddl per l’infortunio di un trattorista La Cassazione annulla la sentenza della Corte d’Appello che ha assolto un datore di lavoro per l’infortunio di un lavoratore caduto dal trattore non protetto perché esonerato. Ravvisata comunque la violazione dell’art 2087 cc. Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 36348 del 28 agosto 2014 - Presidente Zecca – Relatore Massafra - Ric. Procuratore Generale. La sentenza riguarda il caso di un infortunio occorso ad un trattorista deceduto a seguito della caduta da un trattore che stava guidando mentre era intento a dei lavori di preparazione alla semina in un fondo di proprietà del suo datore di lavoro. Sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano assolto il datore di lavoro in quanto il trattore, benché privo dei dispositivi di sicurezza costituiti da una cintura di sicurezza e da un sistema antiribaltamento del mezzo, era esonerato al momento dall’adeguarsi alle disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 626/1994 in attesa della emanazione delle previste Linee Guida che sono state emanate successivamente alla data dell’infortunio purché il datore di lavoro adottasse delle misure alternative provvisorie che nel caso in esame sono risultate essere state attuate. La suprema Corte, su ricorso presentato da parte della pubblica accusa, ha ritenuto di annullare la sentenza di assoluzione emanata dalla Corte di Appello essendo il trattorista caduto non per il ribaltamento del mezzo o per asperità e irregolarità del terreno ma per un malore che lo aveva colto mentre era alla guida del mezzo ma, accettando la richiesta formulata dal ricorrente, ha comunque ravvisato nell’accaduto una violazione alla generale e residuale disposizione di cui
  • 2. all’art. 2087 del codice civile che onera il datore di lavoro di una particolare e qualificata prudenza e che gli impone di predisporre le misure idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Fonte: puntosicuro.it La valutazione dei rischi e i compiti indelegabili del datore di lavoro Il primo dei compiti indelegabili del datore di lavoro è la valutazione di tutti i rischi lavorativi. La normativa, le responsabilità del datore, la posizione di garanzia e le indicazioni della giurisprudenza. Di Rolando Dubini, avvocato in Milano. L'articolo 2 comma 1 lett. q) del D.Lgs. n. 81/2008 definisce la «valutazione dei rischi» come ‘valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza’. L'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, dedicato agli “Obblighi del datore di lavoro non delegabili del datore di lavoro”, prevede che: “1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Indelegabilità non significa ovviamente impossibilità di effettuare detta valutazione avvalendosi di altre e più specifiche professionalità: significa solamente che eventuali carenze di detta valutazione configureranno una responsabilità comunque ascrivibile al datore di lavoro.
  • 3. Esistono dunque compiti non delegabili in quanto ontologicamente collegati alla funzione dell’imprenditore, come le scelte generali strutturali in tema di sicurezza e la dislocazione, sempre su un piano generale, delle risorse. Ed infatti la responsabilità del titolare dell’azienda non è esclusa, pur in presenza di una valida delega, qualora le deficienze siano dovute a cause strutturali [Cass. Sez. I 24 settembre 1994 n. 10129, Scauri, Cass. Sez. III 14 giugno 1993 n. 6031, Biondi, Cass. Sez. III 6 maggio 1996, p.m. in proc. Bonaccorsi], così come qualora sia risultata carente o insufficiente la capacità di spesa (Cass. Sez. III 30 agosto 2000 n. 93378) In una vicenda processale di particolare rilievo la Cassazione ha ribadito, in ottemperanza al citato dettato normativo, che la delega pur valida conferita dall’imputato ad altro soggetto “non vale... ad esonerarlo da responsabilità, essendo taluni obblighi, tra cui quello di valutare i rischi connessi all'attività di impresa e di individuare le misure di protezione, ontologicamente connessi alla funzione ed alla qualifica propria del datore di lavoro e, quindi, non utilmente trasferibili” (Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 4123 del 28 gennaio 2009 - Pres. Mocali – Est. Piccialli – P.M. Fraticelli - Ric. V. G. ). In questo caso specifico la Cassazione ha riconnesso le omissioni colpevoli a carico dell'Amministratore delegato e del comitato esecutivo per la mancata valutazione del rischio incendio e quindi a causa dell’omessa individuazione delle corrispondenti misure di prevenzione e protezione, quindi ad obblighi di natura indelegabile che non potevano non gravare su detto soggetto. Fonte: puntosicuro.it Lo Sblocca Italia modifica e integra il TU 380/01 dell’edilizia “Al fine di: semplificare le procedure edilizie; ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese; assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo a) al recupero del patrimonio edilizio esistente e b) alla riduzione del consumo di suolo,
  • 4. al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Dpr 380/2001, sono apportate queste modifiche”. Apre così l’art. 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia, Capo V) del Dl 133/2014, noto come Sblocca Italia e pubblicato sulla GU del 12 settembre. Prima modifica riguarda le manutenzioni straordinarie. Nell’ art. 3 del DPpr 380 (Definizioni degli interventi edilizi), viene inserito questo testo: “Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso”. In materia di interventi di conservazione, dopo l’art. 3 del 380 viene inserito il 3-bis: “Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l’amministrazione comunale può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario”. Ristrutturazione edilizia. All’art.14 del TU 380, dopo il c. 1, è inserito il c.1-bis. “Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico”. Per l’inizio attività, d’ora in poi basterà una semplice dichiarazione e si dovranno pagare soltanto oneri di urbanizzazione. La Scia sostituirà la Dia edilizia, (anche per le varianti minori, ma dovrà trattarsi di interventi conformi alle prescrizioni urbanistico
  • 5. – edilizie e attuati dopo che si saranno acquisiti i prescritti atti di assenso dell’autorità che gestisce i vincoli). Permesso di costruire convenzionato. Dopo l’art. 28 del Dpr 380, il DL 133/2014 ha inserito l’art. 28-bis:” Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi…”. Modifica anche in materia di “Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante. Ecco il testo del nuovo art. 23-bis. “Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale e turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale”. Fonte: Dl 12 settembre 2014 n.133 Ecco OSHwiki, la Wikipedia della salute e della sicurezza sul lavoro Presentata dall’Eu-Osha in occasione del XX Congresso mondiale di Francoforte, è la prima piattaforma online che consente a esperti di enti di ricerca e istituzioni di creare contenuti, collaborare e condividere conoscenze sul fenomeno infortunistico e sulle malattie professionali in modo semplice e veloce Fonte:inail.it
  • 6. FEP 2007/2013: Bando per contributi “Piccola Pesca Costiera” Approvato con determinazione dirigenziale n.483/2014 del Servizio Caccia e Pesca il Bando regionale, con i relativi Allegati, per l’attuazione della misura 1.4 “Piccola Pesca Costiera", nell'ambito del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 Bando, determinazione dirigenziale n.483 e allegati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale regionale n.126 dell'11 settembre 2014. Con il medesimo atto si approva la “Scheda Anagrafica”, che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia. Obiettivo della Misura è la realizzazione di progetti finalizzati prioritariamente ad iniziative tendenti alla salvaguardia delle risorse biologiche, che non aumentino lo sforzo di pesca. Soggetti ammissibili alle agevolazioni sono pescatori, proprietari o armatori di pescherecci, che praticano la piccola pesca costiera. Le istanze di partecipazione, redatte nelle modalità indicate nel bando, con la documentazione richiesta, devono essere contenute in un plico chiuso riportante sul frontespizio la dicitura "FEP PUGLIA 2007/2013- mis.1.4" e sul retro il nominativo e il recapito postale del richiedente. Le istanze vanno spedite a mezzo raccomandata alla Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Caccia e Pesca - Via Paolo Lembo, 38/F - 70124 Bari. Termine fissato per la scadenza: entro sessanta (60) giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel Bollettino regionale Fonte: http://www.regione.puglia.it/
  • 7. FEP 2007/2013: Bando per contributi “Piccola Pesca Costiera” Approvato con determinazione dirigenziale n.483/2014 del Servizio Caccia e Pesca il Bando regionale, con i relativi Allegati, per l’attuazione della misura 1.4 “Piccola Pesca Costiera", nell'ambito del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 Bando, determinazione dirigenziale n.483 e allegati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale regionale n.126 dell'11 settembre 2014. Con il medesimo atto si approva la “Scheda Anagrafica”, che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia. Obiettivo della Misura è la realizzazione di progetti finalizzati prioritariamente ad iniziative tendenti alla salvaguardia delle risorse biologiche, che non aumentino lo sforzo di pesca. Soggetti ammissibili alle agevolazioni sono pescatori, proprietari o armatori di pescherecci, che praticano la piccola pesca costiera. Le istanze di partecipazione, redatte nelle modalità indicate nel bando, con la documentazione richiesta, devono essere contenute in un plico chiuso riportante sul frontespizio la dicitura "FEP PUGLIA 2007/2013- mis.1.4" e sul retro il nominativo e il recapito postale del richiedente. Le istanze vanno spedite a mezzo raccomandata alla Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Caccia e Pesca - Via Paolo Lembo, 38/F - 70124 Bari. Termine fissato per la scadenza: entro sessanta (60) giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel Bollettino regionale Fonte: http://www.regione.puglia.it/