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Anno 17 - numero 3542 di lunedì 11 maggio 2015
Come individuare l'unitarietà di un'opera edile oggetto
dell'appalto
L'unitarietà di un'opera edile è individuata sia dal fatto che le diverse attività insistono su una medesima area di
cantiere sia dalla correlazione funzionale esistente: cioè dall'essere l'una propedeutica all'altra. A cura di Gerardo
Porreca.
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È singolare e importante questa sentenza in quanto in essa la Corte di Cassazione si esprime sul requisito della unitarietà di
un'opera edile oggetto di un appalto, requisito che è determinante per individuare la figura del committente definito dall'art.
89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 quale il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, nonché per la determinazione delle imprese operanti in
cantiere il cui numero, ai sensi del comma 3 e 4 dell'articolo 90 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, fa scattare l'obbligo da parte
del committente di nominare i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori.
Il requisito della unitarietà dell'opera edile oggetto dell'appalto, ha sostenuto la suprema Corte in questa sentenza, è dato
sia dalla identità topografica, ovvero dal fatto che le diverse attività insistono sulla stessa area di cantiere, che dalla
correlazione funzionale, ovvero dall'essere una attività propedeutica ad un'altra successiva, per cui non vi è alcun dubbio che
in casi del genere, in virtù dell'esplicita previsione da parte del legislatore della evenienza di un intervento in via successiva di
più imprese, sussista l'obbligo da parte del committente di ottemperare agli adempimenti derivanti dalla presenza di più
imprese.
In questa stessa sentenza la Corte di Cassazione ha avuto inoltre modo di puntualizzare l'obbligo che il legislatore ha voluto
porre a carico del committente allorquando ha previsto che lo stesso nella fase di progettazione delle opere ed in particolare al
momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, debba tenere conto dei principi e delle misure generali di tutela
previste dall'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 (in sentenza art. 3 del D. Lgs. n. 626/1994 in vigore al momento dell'evento
infortunistico), obbligo che comporta quanto meno di avere una completa conoscenza dello stato dei luoghi.
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Il fatto e l'iter giudiziario
La Corte di Appello ha confermata una sentenza pronunciata dal Tribunale con la quale il committente ed il coordinatore della
sicurezza dei lavori in un cantiere edile sono stati dichiarati responsabili delle lesioni personali subite da un lavoratore
dipendente di una ditta subappaltatrice, durante dei lavori di rimozione di alcune lastre di amianto poste sulla copertura di un
edificio, a causa del cedimento della copertura stessa a seguito del quale il lavoratore è precipitato al suolo da un'altezza di circa
sei metri riportando gravi lesioni giudicate guaribili in un tempo superiore a 40 giorni. Ad avviso della Corte di Appello il
coordinatore per la sicurezza aveva omesso di predisporre il piano di coordinamento e di sicurezza e di verificare l'idoneità del
piano operativo di sicurezza della ditta subappaltatrice mentre il committente non aveva verificato, dal canto suo, se lo stesso
Come individuare l'unitarietà di un'opera edile oggetto dell'appalto Stampa - Come individuare l'unitarietà di un'opera edile oggetto dell'appalto 1/3
fosse stato redatto e se fosse stata accertata da parte del coordinatore l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto
dall'impresa subappaltatrice, con specifico riguardo all'esecuzione dei lavori da effettuare su un tetto non calpestabile. L'errore
accertato del resto, ha sostenuto la suprema Corte, nel quale era incorso l'ingegnere che, su incarico del committente aveva
redatto il piano per la rimozione dei materiali di amianto attestando che la soletta del tetto era portante per cui non era
necessario utilizzare imbracature, non era valso, secondo la Corte di Appello, ad escludere il nesso causale delle omissioni
addebitate agli imputati perché, ove questi avessero tenuto la condotta da loro dovuta, non avrebbero iniziate le lavorazioni se
non dopo la messa in sicurezza della copertura in modo da evitare lo sfondamento della stessa e la caduta degli operai.
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Avverso la decisione della Corte di Appello hanno fatto ricorso in Cassazione sia il coordinatore che il committente. Il
coordinatore, come primo motivo di ricorso, ha fatto presente che i lavori per la rimozione dei materiali contenenti amianto
erano autonomi e distinti da quelli relativi alla successiva costruzione di dodici unità immobiliari. La ditta subappaltatrice
aveva regolarmente redatto e depositato presso la Ausl il piano di lavoro per la rimozione di materiali contenenti amianto per le
cui operazioni era stato individuato del resto un apposito coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il ricorrente ha
sostenuto che tale documento rappresentava anche il piano operativo di sicurezza per la parte relativa all'intervento di
rimozione dell'amianto e ha fatto presente, altresì, che quando il committente ha inviata la notifica preliminare alla Ausl, con la
quale è stata comunicata la realizzazione di un complesso residenziale di 12 alloggi, aveva individuata un'unica impresa già
selezionata per la loro effettuazione. In tale notifica il committente aveva prevista anche la sua nomina quale coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, nomina valida quindi solo relativamente ai lavori di realizzazione
del menzionato complesso residenziale.
I lavori appaltati per la rimozione della copertura in amianto, ha fatto pertanto rilevare il coordinatore, avevano costituito
un'attività preliminare e precedente l'inizio dei lavori previsti per la costruzione del complesso residenziale, che dovevano
essere realizzati a cantiere ancora chiuso proprio per mettere i lavoratori al riparo dal rischio di contatto con l'amianto. Inoltre,
non essendo previste più imprese che dovessero svolgere la propria attività nel cantiere e non essendo stato in alcun modo
interessato per i lavori di rimozione dell'amianto, non era sorta la necessità di redigere un piano di coordinamento per la
sicurezza. Il committente, dal canto suo e a sua difesa, ha sostenuto che non poteva non prestare fede agli accertamenti
effettuati dall'ingegnere incaricato dalla ditta subappaltatrice i quali indicavano come portante la copertura del fabbricato.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha subito fatto rilevare, in premessa, che il reato ascritto agli imputati è risultato estinto per il decorso
dell'intero termine massimo di prescrizione ma ha comunque ritenuto necessario esaminare le censure svolte sia del
committente che dal coordinatore attesa la pronuncia di condanna degli stessi al risarcimento dei danni in favore delle parti
civili. Per quanto riguarda la posizione del committente la suprema Corte ha fatto osservare che lo stesso non aveva contestato
che, nella qualità appunto di committente, avrebbe dovuto provvedere alla nomina di un coordinatore per la fase della
progettazione e per la fase dell'esecuzione dei lavori, atteso che questi prevedevano il contributo, sia pure in via successiva, di
più imprese, una con l'incarico di rimuovere i materiali in amianto e l'altra con l'incarico di eseguire i lavori di realizzazione del
complesso residenziale. "Che si tratti di un'opera edile unitaria", ha fatto presente la Sez. IV, "nel senso e per gli effetti assunti
dalla normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e segnatamente dal D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 e D. Lgs. n.
494 del 1996, artt. 3 e segg. (facendo riferimento alla legge del tempo), è fuor di dubbio". "L'unitarietà", ha così proseguito la
Sez. IV, "è data sia dalla identità topografica, ovvero dal fatto di insistere le diverse attività sulla stessa area di cantiere, sia
dalla correlazione funzionale, ovvero dall'essere l'attività di rimozione dell'amianto propedeutica alla successiva costruzione
del complesso. Non vi è quindi alcuna controvertibilità, anche tenuto conto dell'esplicita previsione da parte del legislatore
della evenienza di un intervento in via successiva di più imprese, circa l'obbligo del committente di adempiere agli obblighi
derivanti dal coinvolgimento di più imprese".
Per quanto sopra detto il committente, secondo la suprema Corte, avrebbe dovuto nominare il coordinatore per la progettazione,
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 494 del 1996, e prendere in considerazione il piano di sicurezza e di coordinamento da questi
redatto nonché verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza della ditta appaltatrice, fermo restando che in primo luogo
avrebbe dovuto avere compiuta conoscenza della situazione esistente ed informarne la ditta appaltatrice, poiché ciò è all'origine
della verifica ad effettuare la quale lo stesso è chiamato.
"Non si può ipotizzare", ha così concluso la Corte di Cassazione con riferimento alla posizione del committente, "che il
committente verifichi l'idoneità del piano operativo di sicurezza e prenda in considerazione il piano di sicurezza e di
coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione se egli non ha una previa conoscenza dello stato dei luoghi.
D'altro canto, quando si prevede che il committente nella fase di progettazione delle opere deve tener conto, in particolare al
Come individuare l'unitarietà di un'opera edile oggetto dell'appalto Stampa - Come individuare l'unitarietà di un'opera edile oggetto dell'appalto 2/3
momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative dei principi e delle misure generali di tutela previste dal D.
Lgs. n. 626 del 1994, art. 3 (ora art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008) si postula che egli deve avere una completa conoscenza
quantomeno dello stato dei luoghi.
Per quanto riguarda il ricorso del coordinatore la suprema Corte ha fatto osservare che, considerata l'unitarietà dell'opera, è
chiaro che lo stesso sia stato investito del ruolo di coordinatore tardivamente rispetto all'esecuzione dei lavori di rimozione
dell'amianto per cui non gli si può contestare quindi di non aver compiuto quanto era in suo dovere in qualità di coordinatore se
non per i lavori a farsi dopo la sua nomina ma non c'è dubbio, ha sostenuto la Sez. IV, che nel momento in cui è stato nominato
coordinatore non avrebbe potuto ritenersi vincolato a tener conto unicamente dei lavori che andavano a farsi perché in realtà
egli interveniva su un cantiere nel quale la concorrenza di più imprese era un dato di fatto e come affermato dalla Corte di
Appello, nel momento in cui ebbero inizio i lavori di costruzione degli alloggi, non aveva ancora predisposto il piano di
sicurezza e coordinamento e non aveva verificato la idoneità del POS. Il coordinatore, in definitiva, secondo la Sez. IV, aveva
consentita la prosecuzione dei lavori nonostante non avesse predisposto i due documenti e non avesse quindi operato una
valutazione dei rischi attinenti il cantiere sottoposto al suo coordinamento. Per questi motivi, in conclusione, la Corte di
Cassazione, nell'annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, ha rigettato i ricorsi ai
fini civili.
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una medesima area di cantiere sia dalla correlazione funzionale esistente tra le stesse e cioè dall'essere l'una propedeutica ad
un'altra successiva.
Gerardo Porreca
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134 2015 l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coordinatore

  • 1. Anno 17 - numero 3542 di lunedì 11 maggio 2015 Come individuare l'unitarietà di un'opera edile oggetto dell'appalto L'unitarietà di un'opera edile è individuata sia dal fatto che le diverse attività insistono su una medesima area di cantiere sia dalla correlazione funzionale esistente: cioè dall'essere l'una propedeutica all'altra. A cura di Gerardo Porreca. Pubblicità È singolare e importante questa sentenza in quanto in essa la Corte di Cassazione si esprime sul requisito della unitarietà di un'opera edile oggetto di un appalto, requisito che è determinante per individuare la figura del committente definito dall'art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 quale il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, nonché per la determinazione delle imprese operanti in cantiere il cui numero, ai sensi del comma 3 e 4 dell'articolo 90 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, fa scattare l'obbligo da parte del committente di nominare i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori. Il requisito della unitarietà dell'opera edile oggetto dell'appalto, ha sostenuto la suprema Corte in questa sentenza, è dato sia dalla identità topografica, ovvero dal fatto che le diverse attività insistono sulla stessa area di cantiere, che dalla correlazione funzionale, ovvero dall'essere una attività propedeutica ad un'altra successiva, per cui non vi è alcun dubbio che in casi del genere, in virtù dell'esplicita previsione da parte del legislatore della evenienza di un intervento in via successiva di più imprese, sussista l'obbligo da parte del committente di ottemperare agli adempimenti derivanti dalla presenza di più imprese. In questa stessa sentenza la Corte di Cassazione ha avuto inoltre modo di puntualizzare l'obbligo che il legislatore ha voluto porre a carico del committente allorquando ha previsto che lo stesso nella fase di progettazione delle opere ed in particolare al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, debba tenere conto dei principi e delle misure generali di tutela previste dall'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 (in sentenza art. 3 del D. Lgs. n. 626/1994 in vigore al momento dell'evento infortunistico), obbligo che comporta quanto meno di avere una completa conoscenza dello stato dei luoghi. Pubblicità - Il fatto e l'iter giudiziario La Corte di Appello ha confermata una sentenza pronunciata dal Tribunale con la quale il committente ed il coordinatore della sicurezza dei lavori in un cantiere edile sono stati dichiarati responsabili delle lesioni personali subite da un lavoratore dipendente di una ditta subappaltatrice, durante dei lavori di rimozione di alcune lastre di amianto poste sulla copertura di un edificio, a causa del cedimento della copertura stessa a seguito del quale il lavoratore è precipitato al suolo da un'altezza di circa sei metri riportando gravi lesioni giudicate guaribili in un tempo superiore a 40 giorni. Ad avviso della Corte di Appello il coordinatore per la sicurezza aveva omesso di predisporre il piano di coordinamento e di sicurezza e di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza della ditta subappaltatrice mentre il committente non aveva verificato, dal canto suo, se lo stesso Come individuare l'unitarietà di un'opera edile oggetto dell'appalto Stampa - Come individuare l'unitarietà di un'opera edile oggetto dell'appalto 1/3
  • 2. fosse stato redatto e se fosse stata accertata da parte del coordinatore l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa subappaltatrice, con specifico riguardo all'esecuzione dei lavori da effettuare su un tetto non calpestabile. L'errore accertato del resto, ha sostenuto la suprema Corte, nel quale era incorso l'ingegnere che, su incarico del committente aveva redatto il piano per la rimozione dei materiali di amianto attestando che la soletta del tetto era portante per cui non era necessario utilizzare imbracature, non era valso, secondo la Corte di Appello, ad escludere il nesso causale delle omissioni addebitate agli imputati perché, ove questi avessero tenuto la condotta da loro dovuta, non avrebbero iniziate le lavorazioni se non dopo la messa in sicurezza della copertura in modo da evitare lo sfondamento della stessa e la caduta degli operai. Il ricorso in Cassazione e le motivazioni Avverso la decisione della Corte di Appello hanno fatto ricorso in Cassazione sia il coordinatore che il committente. Il coordinatore, come primo motivo di ricorso, ha fatto presente che i lavori per la rimozione dei materiali contenenti amianto erano autonomi e distinti da quelli relativi alla successiva costruzione di dodici unità immobiliari. La ditta subappaltatrice aveva regolarmente redatto e depositato presso la Ausl il piano di lavoro per la rimozione di materiali contenenti amianto per le cui operazioni era stato individuato del resto un apposito coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il ricorrente ha sostenuto che tale documento rappresentava anche il piano operativo di sicurezza per la parte relativa all'intervento di rimozione dell'amianto e ha fatto presente, altresì, che quando il committente ha inviata la notifica preliminare alla Ausl, con la quale è stata comunicata la realizzazione di un complesso residenziale di 12 alloggi, aveva individuata un'unica impresa già selezionata per la loro effettuazione. In tale notifica il committente aveva prevista anche la sua nomina quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, nomina valida quindi solo relativamente ai lavori di realizzazione del menzionato complesso residenziale. I lavori appaltati per la rimozione della copertura in amianto, ha fatto pertanto rilevare il coordinatore, avevano costituito un'attività preliminare e precedente l'inizio dei lavori previsti per la costruzione del complesso residenziale, che dovevano essere realizzati a cantiere ancora chiuso proprio per mettere i lavoratori al riparo dal rischio di contatto con l'amianto. Inoltre, non essendo previste più imprese che dovessero svolgere la propria attività nel cantiere e non essendo stato in alcun modo interessato per i lavori di rimozione dell'amianto, non era sorta la necessità di redigere un piano di coordinamento per la sicurezza. Il committente, dal canto suo e a sua difesa, ha sostenuto che non poteva non prestare fede agli accertamenti effettuati dall'ingegnere incaricato dalla ditta subappaltatrice i quali indicavano come portante la copertura del fabbricato. Le decisioni della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha subito fatto rilevare, in premessa, che il reato ascritto agli imputati è risultato estinto per il decorso dell'intero termine massimo di prescrizione ma ha comunque ritenuto necessario esaminare le censure svolte sia del committente che dal coordinatore attesa la pronuncia di condanna degli stessi al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Per quanto riguarda la posizione del committente la suprema Corte ha fatto osservare che lo stesso non aveva contestato che, nella qualità appunto di committente, avrebbe dovuto provvedere alla nomina di un coordinatore per la fase della progettazione e per la fase dell'esecuzione dei lavori, atteso che questi prevedevano il contributo, sia pure in via successiva, di più imprese, una con l'incarico di rimuovere i materiali in amianto e l'altra con l'incarico di eseguire i lavori di realizzazione del complesso residenziale. "Che si tratti di un'opera edile unitaria", ha fatto presente la Sez. IV, "nel senso e per gli effetti assunti dalla normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e segnatamente dal D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 e D. Lgs. n. 494 del 1996, artt. 3 e segg. (facendo riferimento alla legge del tempo), è fuor di dubbio". "L'unitarietà", ha così proseguito la Sez. IV, "è data sia dalla identità topografica, ovvero dal fatto di insistere le diverse attività sulla stessa area di cantiere, sia dalla correlazione funzionale, ovvero dall'essere l'attività di rimozione dell'amianto propedeutica alla successiva costruzione del complesso. Non vi è quindi alcuna controvertibilità, anche tenuto conto dell'esplicita previsione da parte del legislatore della evenienza di un intervento in via successiva di più imprese, circa l'obbligo del committente di adempiere agli obblighi derivanti dal coinvolgimento di più imprese". Per quanto sopra detto il committente, secondo la suprema Corte, avrebbe dovuto nominare il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 494 del 1996, e prendere in considerazione il piano di sicurezza e di coordinamento da questi redatto nonché verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza della ditta appaltatrice, fermo restando che in primo luogo avrebbe dovuto avere compiuta conoscenza della situazione esistente ed informarne la ditta appaltatrice, poiché ciò è all'origine della verifica ad effettuare la quale lo stesso è chiamato. "Non si può ipotizzare", ha così concluso la Corte di Cassazione con riferimento alla posizione del committente, "che il committente verifichi l'idoneità del piano operativo di sicurezza e prenda in considerazione il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione se egli non ha una previa conoscenza dello stato dei luoghi. D'altro canto, quando si prevede che il committente nella fase di progettazione delle opere deve tener conto, in particolare al Come individuare l'unitarietà di un'opera edile oggetto dell'appalto Stampa - Come individuare l'unitarietà di un'opera edile oggetto dell'appalto 2/3
  • 3. momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative dei principi e delle misure generali di tutela previste dal D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 3 (ora art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008) si postula che egli deve avere una completa conoscenza quantomeno dello stato dei luoghi. Per quanto riguarda il ricorso del coordinatore la suprema Corte ha fatto osservare che, considerata l'unitarietà dell'opera, è chiaro che lo stesso sia stato investito del ruolo di coordinatore tardivamente rispetto all'esecuzione dei lavori di rimozione dell'amianto per cui non gli si può contestare quindi di non aver compiuto quanto era in suo dovere in qualità di coordinatore se non per i lavori a farsi dopo la sua nomina ma non c'è dubbio, ha sostenuto la Sez. IV, che nel momento in cui è stato nominato coordinatore non avrebbe potuto ritenersi vincolato a tener conto unicamente dei lavori che andavano a farsi perché in realtà egli interveniva su un cantiere nel quale la concorrenza di più imprese era un dato di fatto e come affermato dalla Corte di Appello, nel momento in cui ebbero inizio i lavori di costruzione degli alloggi, non aveva ancora predisposto il piano di sicurezza e coordinamento e non aveva verificato la idoneità del POS. Il coordinatore, in definitiva, secondo la Sez. IV, aveva consentita la prosecuzione dei lavori nonostante non avesse predisposto i due documenti e non avesse quindi operato una valutazione dei rischi attinenti il cantiere sottoposto al suo coordinamento. Per questi motivi, in conclusione, la Corte di Cassazione, nell'annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, ha rigettato i ricorsi ai fini civili. Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 44107 del 23 ottobre 2014 (u. p. 11 luglio 2014) - Pres. Brusco ? Est. Dovere ? P.M. Stabile - Ric. B.M. e B.G.P. - L'unitarietà di un'opera edile è individuata sia dal fatto che le diverse attività insistono su una medesima area di cantiere sia dalla correlazione funzionale esistente tra le stesse e cioè dall'essere l'una propedeutica ad un'altra successiva. Gerardo Porreca Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons. <- Sommario del numero Articoli correlati in Sentenze commentate -> Come individuare l'unitarietà di un'opera edile oggetto dell'appalto Stampa - Come individuare l'unitarietà di un'opera edile oggetto dell'appalto 3/3