1. News 26/SSL/2015
Lunedì, 06 Luglio 2015
Interpello sui requisiti degli ingegneri docenti nei corsi per la sicurezza
Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha chiesto alla Commissione interpelli il parere
sulla identificazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai docenti dei corsi
di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Leggi: interpelli sicurezza
lavoro 24 giugno 2015).
La domanda. “È possibile per l’ingegnere che si occupa professionalmente dei temi
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere, in base al proprio titolo di
studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste,
eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i
prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla
didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato
secondo le modalità di cui all’allegato”.
I requisiti dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per
datore di lavoro, che intenda svolgere i compiti di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti sono individuati dal DM
06 marzo 2013*.
Il decreto:
1. identifica un prerequisito individuato nel possesso del diploma di scuola media
superiore** e sei requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente;
2. specifica che la qualificazione opera in relazione a tre distinte aree tematiche di
formazione (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-
sanitari, area relazioni/comunicazioni)***.
Per la Commissione il decreto 6 Marzo 2013 impone al soggetto che intenda
svolgere corsi di formazione in tutte le aree elencate di documentare il possesso di
almeno uno dei criteri in relazione a ognuna delle tre aree.
E così, l’ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di
salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di
formazione: per datore di lavoro con i compiti di RSPP; lavoratori; dirigenti e
preposti; a condizione che documenti il possesso dei criteri del Decreto 6 Marzo
2013, per ciascuna delle citate “aree tematiche” per la quale voglia svolgere le
attività di docenza. (Articolo di Enzo Gonano)
2. * Di attuazione dell’art. 6, c. 8, lett. m-bis del TU81/08.
** Non è richiesto al datore di lavoro che svolge il ruolo di formatore.
*** “La qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica.
Info: testo dell’interpello 2/2015 criteri qualificazione formatore
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%202-2015.pdf
Fonte:quotidianosicurezza.it
Revisione periodica macchine agricole e operatrici, il decreto in Gazzetta Ufficiale
Revisione macchine agricole. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 30
giugno 2015 il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015
sulla Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi
degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il decreto riporta le indicazioni sulle modalità e i tempi di revisione delle macchine
agricole e operatrici in circolazione per le quali il Decreto Milleprorogheemendando
l’articolo 111 del Nuovo codice della stradadecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
aveva disposto una proroga della pubblicazione al 30 giugno 2015. Riporta quindi
indicazioni in merito alla formazione e all’abilitazione all’uso delle stesse (patentino)
per le quali il decreto come da previsione contenuta nello stesso emendamento
all’articolo 111 delNuovo codice della strada, conferma e richiama le disposizioni
previste dagli Accordi Stato Regioni del 22 febbraio 2012. A loro volta già prorogate
al 31 dicembre 2015.
Revisione
Il citato articolo 111 comma 1 del Nuovo codice della strada, modificato
dalMilleproroghe ha stabilito che:
“Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella
circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro
e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine
agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’art. 110, al fine di accertarne lo
stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza
della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 31 dicembre
2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad
immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per
quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009″. Da qui le seguenti
norme sulla revisione.
3. Macchine
Macchine agricole. Articolo 1 – “È disposta la revisione generale, con periodicità di
cinque anni, delle macchine agricole, di cui all’art. 57 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Macchine agricole)”. Le macchine citate sono:
“a) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio
2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5
tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni
d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza”.
Macchine operatrici. Articolo 2 .- “È disposta la revisione generale, con periodicità di
cinque anni, delle macchine operatrici, di cui all’art. 58 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Macchine operatrici Ndr), di seguito specificate:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle
infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose”.
Tempi revisione
L’articolo 6 del decreto ora pubblicato in GU stabilisce tempi differenti per le diverse
tipologie di macchine agricole e operatrici in circolazione indicate negli articoli 1
e 2.
Le macchine citate nell’articolo 1 comma 1 lettera a, ovvero “a) trattori agricoli così
come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive
modificazioni ed integrazioni” “sono sottoposte alla revisione generale a far data dal
31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente
alla prima immatricolazione, secondo l’anno stabilito nella tabella in Allegato 1 al
presente decreto”.
Questi i tempi stabiliti dalla tabella in Allegato 1.
• “Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 -Revisione entro il 31
dicembre 2017;
• Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre
1990- Revisione entro il 31 dicembre 2018;
• Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010
– Revisione entro il 31 dicembre 2020;
• Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015
– Revisione entro il 31 dicembre 2021;
• Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016 – Revisione al 5° anno
entro la fine del mese di prima immatricolazione.
4. Le macchine da articolo 1 comma b e c, ovvero “b) macchine agricole operatrici
semoventi a due o più assi; c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno
carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate,
se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di
larghezza”, dovranno essere sottoposte a revisione generale entro il 31 dicembre
2017.
Infine le macchine operatrici, da articolo 2 del decreto, sono sottoposte a revisione
generale entro il 31 dicembre 2018.
Modalità della visita
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione della visita di revisione, sono gli
articoli 3 e 4 del decreto a stabilire rispettivamente la “Visita di revisione per i veicoli
di cui all’articolo 111 (Macchine agricole in circolazione Ndr) del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285″ e la “Visita di revisione per i veicoli di cui all’articolo 114
(Circolazione macchine operatrici Ndr) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285″
L’articolo 3 inerente le macchine agricole, indica al comma 5 come “Per le
macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce procedure
semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione”.
Formazione abilitazione uso macchine agricole
Per quanto riguarda la formazione, richiamata dallo stesso articolo 111 emendato
delNuovo codice della strada “sono stabiliti, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il
conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di
quanto disposto dall’art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″, l’articolo 7
del decreto conferma che “i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione
professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole,
in attuazione di quanto disposto dall’art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti con l’Accordo del 22
febbraio 2012, Repertorio atti n. 53/CSR, sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e parte
integrante del presente decreto”.
Resta quindi in vigore la scadenza al 31 dicembre 2015 sugli adempimenti necessari
per l’abilitazione all’uso delle macchine agricole, così come emendata dal
decreto Milleproroghee in precedenza già prorogata dal Decreto del Fare.
(Articolo di Corrado De Paolis)
Info: Decreto 20 maggio 2015 revisione generale macchine agricole e operatrici
Fonte:quotidianosicurezza.it
5. Durc online, nuovo silenzio operativo dal 1° luglio, le circolari Inail e Inps
Durc online. Sarà operativo da domani 1° luglio 2015 il servizio Inail e Inps
riguardante la semplificazione delle procedure per il documento unico di regolarità
contributiva.
Inail e Inps
La disponibilità del servizio e le sue peculiarità sono state notificate sia da Inail che
da Inps rispettivamente nelle circolari Inail n. 61 del 25 giugno 2015 e Inps n. 126 del
26 giugno 2015.
Indicazioni sulla nuova disciplina erano state già diffuse dal Ministero del Lavoro con
la circolare 19 dell’8 giugno 2015. Ricordiamo in ogni caso, che l’attivazione del
Durc online deriva dall’articolo 4 deldecreto-legge 34/2014 che “ha previsto
importanti semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva,
demandando ad un apposito decreto interministeriale la regolamentazione della
materia”.
Il decreto ministeriale in questione è il DM 30 gennaio 2015, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 1° giugno 2015, che attuando il comma 2 del decreto-legge 34/20141 “ha
definito i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica in tempo reale
nonché le ipotesi di esclusione che rimangono assoggettate alle previgenti modalità
di richiesta”.
Durc online dal 1° luglio 2015
Da domani quindi le operazioni inerenti l’applicativo Sportello unico
previdenzialerimarranno attive esclusivamente per le seguenti richieste:
• “Durc in presenza di certificazione dei crediti;
• Durc per pagamenti di debiti della pubblica amministrazione maturati al 31
dicembre 2012;
• Durc richiesti dagli “Sportelli unici per l’immigrazione” per la regolarizzazione
dei lavoratori extracomunitari;
• Durc ricostruzione privata sisma Abruzzo”.
“Le richieste del Durc presentate anteriormente al 1° luglio 2015 e ancora in corso di
istruttoria saranno definite con l’emissione del relativo certificato in Sportello unico
previdenziale, applicando la nuova disciplina della regolarità contributiva
contenuta nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015″. (Articolo di Corrado De Paolis)
Fonte:quotidianosicurezza.it
6. Durc online, nuovo silenzio operativo dal 1° luglio, le circolari Inail e Inps
Durc online. Sarà operativo da domani 1° luglio 2015 il servizio Inail e Inps
riguardante la semplificazione delle procedure per il documento unico di regolarità
contributiva.
Inail e Inps
La disponibilità del servizio e le sue peculiarità sono state notificate sia da Inail che
da Inps rispettivamente nelle circolari Inail n. 61 del 25 giugno 2015 e Inps n. 126 del
26 giugno 2015.
Indicazioni sulla nuova disciplina erano state già diffuse dal Ministero del Lavoro con
la circolare 19 dell’8 giugno 2015. Ricordiamo in ogni caso, che l’attivazione del
Durc online deriva dall’articolo 4 deldecreto-legge 34/2014 che “ha previsto
importanti semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva,
demandando ad un apposito decreto interministeriale la regolamentazione della
materia”.
Il decreto ministeriale in questione è il DM 30 gennaio 2015, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 1° giugno 2015, che attuando il comma 2 del decreto-legge 34/20141 “ha
definito i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica in tempo reale
nonché le ipotesi di esclusione che rimangono assoggettate alle previgenti modalità
di richiesta”.
Durc online dal 1° luglio 2015
Da domani quindi le operazioni inerenti l’applicativo Sportello unico
previdenzialerimarranno attive esclusivamente per le seguenti richieste:
• “Durc in presenza di certificazione dei crediti;
• Durc per pagamenti di debiti della pubblica amministrazione maturati al 31
dicembre 2012;
• Durc richiesti dagli “Sportelli unici per l’immigrazione” per la regolarizzazione
dei lavoratori extracomunitari;
• Durc ricostruzione privata sisma Abruzzo”.
“Le richieste del Durc presentate anteriormente al 1° luglio 2015 e ancora in corso di
istruttoria saranno definite con l’emissione del relativo certificato in Sportello unico
previdenziale, applicando la nuova disciplina della regolarità contributiva
contenuta nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015″. (Articolo di Corrado De Paolis)
Fonte:quotidianosicurezza.it