1. CONFLITTO DI INTERESSI…CONTINUATO
Dopo lunga gestazione l’Ufficio Tecnico Comunale di Gioia del Colle ha trasmesso (18
ottobre 2012) alla Provincia di Bari - Sezione urbanistica - le richieste controdeduzioni
(7 agosto 2012) alle decisioni di annullamento di alcuni Permessi di Costruzione (PdC)
rilasciati in zona omogenea F1 di Piano Regolatore Generale (PRG).
Al di là del merito delle controdeduzioni, incentrate su argomentazioni che non
confutano le motivazioni giuridiche addotte dal CTA della Provincia ma esaltano la
continuità della Pubblica Amministrazione con altri PdC rilasciati nel tempo e,
soprattutto, il merito di aver creato sviluppo e lavoro, ciò che va sottolineato è
l’anomalia delle firme congiunte apposte in calce alle richiamate controdeduzioni:
ing.Laruccia e sindaco Povia. Se il vigente Testo Unico Enti Locali ha sancito in modo
netto le competenze attribuite agli organi elettivi (indirizzo e controllo) e quelle
attribuite ai dirigenti (gestione), quale significato attribuire alla firma del sindaco?
Probabilmente esercitare una pressione psicologica nei confronti del Dirigente del
Servizio Urbanistica della Provincia di Bari, destinatario delle controdeduzioni,
soprattutto in considerazione che uno dei Permessi di Costruzione sotto procedura
di annullamento (n.35/2011, relativo all’edificio in costruzione in via F.Fellini) fu
richiesto dalla Società IM.CA. s.r.l., il cui amministratore unico è al momento il
signor Luigi POVIA, e poi trasferito alla ditta LOI.CA. Costruzioni s.r.l. Ciò in
considerazione che il 7 settembre u.s. vi fu un’audizione col Dirigente del Servizio
Urbanistica della Provincia, preannunciata dal sindaco nel corso di un Consiglio
Comunale.
Della delegazione facevano parte il sindaco, (per tutelare gli interessi della
società IM.CA. s.r.l.?), i consiglieri comunali ing. Antonio Mancino, fra i progettisti
dell’edificio ex arena Castellano e ing. Vito Ludovico, direttore dei lavori
(progettista il collega di studio) degli altri due edifici (Multisala e sala giochi Six Strike),
forse, come si dirà in seguito, preoccupato degli eventuali pericoli incombenti sulle due
costruzioni. A quanto è dato sapere non faceva parte della delegazione il geometra
Giuseppe Lenin Masi, gratificato dell’incarico di responsabile della sicurezza del
cantiere dell’edificio in costruzione in via F.Fellini, forse perché fiducioso nelle capacità
dei colleghi amministratori di tutelare il bene…in comune.
Ma qual è il nesso fra le controdeduzioni e i due edifici già realizzati? La continuità
del conflitto di interessi!
L’operazione immobiliare fu posta in essere al tempo in cui il sindaco era anche a.d.
della società IM.CA. s.r.l. (in carica dal 2/11/1992 all’8/7/2003). Il Consiglio di
Amministrazione (C.d.A.) ritenne, probabilmente, che non fosse opportuno richiedere al
sindaco una concessione edilizia, stante la doppia carica ricoperta. L’ostacolo fu
aggirato costituendo una nuova società, con identico Consiglio di
Amministrazione dell’IM.CA.: la SOGETUR Enterteinment Center, con sede in Bari
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2. alla via Melo 167 (atto costitutivo 4/2/2000). Il 20 febbraio del 2002 il C.d.A. della
Sogetur delibera la vendita-permuta alla “Multisala s.r.l.”, per un valore non inferiore ad
€ 516.456,90, del suolo in catasto al foglio 32 (p.lle 901-904-907) per realizzare
l’edificio a farsi in forza del progetto presentato al Comune di Gioia del Colle, giusta
pratica edilizia n.393/2001. Il 25 febbraio 2002, per notar Nicola Guida, viene
sottoscritto l’atto di permuta. Il citato progetto prevede “la realizzazione di un
fabbricato per multisale cinematografiche e sul suolo adiacente, rimasto di proprietà
della parte alienante, la costruzione di locali di destinazione commerciale di diverso
uso…” Il 12 agosto 2002 “viene rilasciata a favore della società SOGETUR, cointestata
anche alla società Multicinema s.r.l., la concessione edilizia n.86 per la realizzazione di un
Centro Servizi (stessa dizione usata per il centro commerciale “Le Torri”)- primo lotto
funzionale-Corpo A- (se ci fu un primo lotto poi ne sarebbero seguiti altri ), con ubicazione
alla via Vicinale Impiso, in zona F1 di PRG.”
Terminata la “missione” per la quale era stata costituita, la SOGETUR delibera la
fusione per incorporazione, per atto notar Michele Somma di Modugno (14.9.2005) e
viene inglobata nella società IM.CA. s.r.l. Infine, in data 8/11/2005, viene chiesta al
Comune da parte di IM.CA. s.r.l. la voltura a suo nome della concessione, permesso di
costruire e pratica edilizia.
I fatti riportati, dunque, dimostrerebbero un palese conflitto di interessi che, a
vario titolo, vede coinvolti diversi amministratori ed apre scenari inquietanti sul come
sia stato gestito nell’ultimo decennio l’assetto del territorio.
Le citate controdeduzioni hanno riportato alla ribalta fatti pregressi che possono così
riassumersi: sullo stesso suolo tipizzato F1 ( foglio di mappa n.32) e riconducibile alla
stessa proprietà originaria, insistono tre edifici, di cui uno non ultimato ed oggetto di
procedura di annullamento del Permesso di Costruzione da parte del Servizio
Urbanistico della Provincia, che appartengono a tre diversi proprietari con una
strada, non prevista dal vigente PRG, che separa il primo corpo (Multisala e Six
Strike) dal terzo edificio. Nel gergo giuridico quanto riportato è definito “notitia
criminis”, nel senso che è ragionevole ipotizzare che ci si trovi in presenza di una
“lottizzazione abusiva”.
Si ritiene, al riguardo, riportare testualmente l’art.18 della legge n.47 del 1985 che
così recita:
“ Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate
opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque
stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché
quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la
vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la
dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli
strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di
urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non
equivoco la destinazione a scopo edificatorio.” Lo stesso rigore legislativo è riscontrabile
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3. leggendo il combinato disposto degli artt 30, 1° comma, e 44 lettera “c” del TU
dell’edilizia ( DPR 6 giugno 2001, n.380), nonché nella costante giurisprudenza:
Cassazione penale, sez.III: 26 aprile 2007, n.19732; 28 settembre 2008, n.36304; 8
luglio 2008, n.27739; 26 gennaio 2009, n.3481; 3 febbraio 2011, n.3887.
Al riguardo si auspica che, per il momento, dopo l’opportuna istruttoria, venga
fornita qualche risposta sia dall’Ufficio Tecnico che dal Comando della Polizia
Municipale, per quanto attiene alle rispettive competenze.
I fatti esaminati, rigorosamente supportati da prove documentali, volutamente non
sono commentati, allo scopo di dare ai cittadini l’opportunità della conoscenza, perché
siano essi stessi a valutare e a darsi delle risposte. Ciò che si vuole qui sottolineare è il
rispetto di alcuni principi ai quali devono ispirarsi gli amministratori: la non
commistione fra carica pubblica ed interessi personali, il rispetto del principio di
legalità, per adempiere “con disciplina ed onore” le funzioni pubbliche che sono loro
affidate.
F.to
Sinistra Ecologia e Libertà
Federazione della Sinistra
Italia dei Valori
Solidarietà e Partecipazione
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