1. News 07/SSL/2016
Lunedì, 15 Febbraio 2016
Marcatura CE di prodotti geotessili e geostinetici. Estensione della notifica per
Bureau Veritas in ambito prodotti per le costruzioni.
Viene estesa la Marcatura CE anche al settore dei prodotti geotessili e geostinetici,
prodotti fondamentali nella realizzazione delle opere di protezione del suolo.
La Marcatura CE è obbligatoria per la commercializzazione dei geotessili e
deigeosintetici (sistema AVCP 2+).
Il percorso per la Marcatura CE
L’Allegato ZA delle norme armonizzate di riferimento stabilisce i compiti del
Fabbricante e dell’Organismo Notificato.
Con riferimento al Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione
AVCP (2+) previsto dal Regolamento 305/2011/UE il Fabbricante svolge l'attività
diControllo di Produzione in Fabbrica (FPC), Prove Iniziali di Tipo (ITT) e ulteriori prove
di campioni prelevati in fabbrica.
Bureau Veritas, in qualità di Organismo Notificato, certifica il Controllo di Produzione
in Fabbrica a seguito di una Ispezione Iniziale della Fabbrica e dell’FPC Sorveglianza
Continua, Valutazione ed approvazione dell’FPC.
Al termine del percorso il Fabbricante redige una Dichiarazione di
Prestazione eBureau Veritas emette un Certificato del Controllo di Produzione in
Fabbrica.
Tali documenti sono la base per l'apposizione della Marcatura CE.
Fonte: bureauveritas.it
Sulla depenalizzazione, una prima circolare del Ministero del Lavoro.
Il Ministero del lavoro il 6 febbraio, con la circolare n. 6, ha emanato le prime
indicazioni operative sul DLgs 8/2016 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a
norma dell’art. 2, comma 2, L. 67/2014), materia che abbiamo già trattato ieri nella
Rubrica. Qui ne riportiamo i tratti salienti.
A proposito del campo di applicazione (art. 1, c. 1), ricordato che “sono oggetto di
depenalizzazione i reati puniti con pena pecuniaria e quindi i delitti e le
contravvenzioni sanzionati rispettivamente con multa o ammenda….”, il Ministero da
2. atto che dal DLgs 8/2016 sono escluse, fra le altre, “le fattispecie di reato indicate
nell’elenco allegato al Decreto” e segnala….”che lo stesso allegato esclude
espressamente dalla depenalizzazione i reati contemplati dal TU in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Conseguenza. I reati previsti nel TU,
“puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell’ammenda, conservano
natura penale e pertanto continuano ad essere perseguiti secondo la disciplina già
in vigore”.
La circolare del 2 febbraio fa rilevare che il DLgs 8/2016 “distingue due regimi
sanzionatori in ragione del tempus commissi delicti”: quello applicabile agli illeciti
commessi prima del 6 febbraio 2016 (entrata in vigore del provvedimento); quello
applicabile agli illeciti commessi successivamente al 6 febbraio.
Se le condotte illecite sono iniziate e cessate prima del 6 febbraio 2016, spiega il
Ministero, “si applicano le disposizioni ex artt. 8 (applicabilità delle sanzioni
amministrative alle violazioni anteriormente commesse) e 9 (trasmissione degli atti
all’autorità amministrativa (regime intertemporale)“.Se le violazioni sono state
commesse dopo il 6 febbraio, si applica il regime ordinario (artt. 1 e 6 del DLgs
8/2016).
Gli Uffici periferici ai quali è rivolta la circolare del Ministero, una volta ricevuti gli atti
trasmessi dall’autorità giudiziaria o dal PM, dovranno redigere e notificare al
trasgressore …, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione degli atti stessi… il verbale
unico di contestazione e notificazione.
A proposito, invece, della quantificazione delle sanzioni amministrative, gli Uffici
dovranno tenere conto che: 1) “non può essere applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena
originariamente inflitta per il reato”, 2) “si dovrà procedere alla quantificazione della
sanzione assumendo come importo base la pena edittale stabilita in misura fissa per
l’originario reato e su tale importo applicare la riduzione di cui all’art. 16, L. n.
689/1981 (“sanzioni amministrative”). (Articolo di Enzo Gonano)
Fonte:quotidianosicurezza.it
La sicurezza degli impianti elettrici nelle strutture alberghiere.
Un intervento sul tema della sicurezza dei lavoratori negli alberghi si sofferma sui
rischi di natura elettrica. Le indicazioni della normativa, le conseguenze di
sovraccarichi e cortocircuiti e l’uso adeguato dell’impianto elettrico.
3. Sono molti gli incendi che avvengono nelle strutture alberghiere in Italia. Secondo un
dato elaborato dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del
Ministero dell’Interno sono stati ben 2713 dal 1996 al 2006. E da altre rilevazioni tratte
da TuttoNormel (incendi di grande rilevanza negli alberghi, 1990/2001) riguardo alle
cause d’innesco, nel 18% dei casi l’innesco deriva da problemi elettrici (nel 53% dei
casi le cause dell’incendio sono rimaste invece indeterminate).
Partendo da questi dati torniamo a parlare di sicurezza negli alberghi e nelle
strutture ricettive con riferimento al convegno “ Ospitalità e sicurezza per tutti” che si
tenuto il 22 aprile 2015 a Milano, presso il Centro per la Cultura della Prevenzione.
Il tema del rischio elettrico è stato affrontato nell’intervento “La sicurezza degli
impianti elettrici” a cura dell’Ing. Massimo Rho dell’ Azienda Sanitaria Locale di
Milano.
Riguardo alle prescrizioni legislative si segnala che “il rischio nel settore elettrico è
valutato in sede normativa internazionale, dove viene anche concordato in modo
consensuale il livello di sicurezza accettabile e la conseguente regola dell’arte”.
E il datore di lavoro dovrà in particolare compiere “tutte le azioni necessarie a
garantire:
1. la realizzazione a regola d’arte di tutti gli impianti e di tutto il materiale elettrico
reso disponibile, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle condizioni
ambientali e di esercizio;
2. il corretto utilizzo di tale materiale, volto a prevenire i rischi;
3. l’ adeguata manutenzione e le necessarie verifiche periodiche, finalizzate al
mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza”.
Riportiamo a livello normativo alcune indicazioni tratte dal D.Lgs. 81/2008 in
relazione al rischio di natura elettrica (Titolo III - Capo III – Impianti e apparecchiature
elettriche):
Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano
salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali,
delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in
particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
4. c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature
pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al
precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali
interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le
misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i
rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali
necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di
uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di
sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure
di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo
conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali
d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di
prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
Sono inoltre riportate dall’autore alcune indicazioni tratte dall’articolo 8 del Decreto
Ministeriale 37/2008, recante “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici”:
Articolo 8 - Obblighi del committente o del proprietario
(...)
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo
conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa
5. installatrice dell'impianto e ai fabbricanti delle apparecchiature installate.
Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti
dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
L’intervento, che riporta anche riferimenti a norme tecniche e indicazioni sulla
dichiarazione di conformità e sulla dichiarazione di rispondenza, raccoglie infine
alcune indicazioni sull’uso adeguato degli impianti elettrici:
- “accertarsi che l’apparecchio fornito sia dotato di certificazioni, omologazioni,
garanzie, istruzioni d’uso;
- utilizzare l’apparecchio secondo le istruzioni;
- non manomettere gli apparecchi e/o gli impianti (qualsiasi lavoro deve essere
affidato a ditta specializzata, come prescritto dal DM 37/2008);
- non intervenire mai in caso di guasto, improvvisandosi elettricisti e, in particolare,
non intervenire sui quadri o sugli armadi elettrici;
- non sovraccaricare le prese di corrente con troppi utilizzatori elettrici, utilizzando
adattatori o spine multiple. Verificare sempre che l’intensità di corrente assorbita
complessivamente dagli utilizzatori da collegare non superi i limiti della presa stessa;
- collegare l’apparecchio a una presa di corrente idonea 10A (alveoli della presa
più piccoli) o 16A (alveoli della presa più grandi), in relazione alle dimensioni della
spina (diametro degli spinotti)”.
L’intervento si conclude ricordando che i sovraccarichi dipendono dal fatto che “il
cavo percorso da una corrente eccessiva aumenta progressivamente la sua
resistenza (con l’aumento della temperatura) fino a che non riesce più a smaltire
tutto il calore nell’ambiente circostante e brucia”. E nelle slide, che vi invitiamo a
visionare integralmente, sono riportate diverse immagini esemplificative delle
conseguenze dei cortocircuiti. (Articolo di Tiziano Menduto)
Fonte: puntosicuro.it
Sull’obbligo di PSC e CSE in caso di subappalto.
E’ indispensabile redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e nominare le varie
figure richieste dal d.lgs 81/08, tra cui il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione, nel caso di subappalto dei lavori?
E’ indispensabile redigere il PSC e nominare il CSE nel caso di subappalto dei lavori?
6. E’ indispensabile redigere il PSC e nominare le varie figure richieste dal d.lgs 81/08 e
s.m.i. tra cui il CSE nella particolare seguente situazione:
Noi siamo l'azienda affidataria, i lavori verrebbero svolti da un nostro
subappaltatore, ma noi di fatto non partecipiamo attivamente in cantiere con
nessuna lavorazione. L'eventuale subappaltatore potrebbe avvalersi di eventuali
autonomi.
In particolare il CSE verrebbe nominato in ogni caso dal Committente.
Il quesito trova risposta nei contenuti di cui agli artt. 90 e 97 del D. Lgs. 81/08, che
come è noto a valenza nazionale.
Partendo dalla premessa che l'argomento di cui trattasi deve rientrare nel campo di
applicazione del capo I^ del titolo IV, che per valutazione tecnico-professionale,
effettuata secondo le modalità di cui all'allegato XVII°, si intende quella definita
dall'art. 89 c. 1 lett. "l" e che per lavoratore autonomo si intende la persona fisica che
contribuisce alla realizzazione dell'opera SENZA VINCOLO DI SUB-ORDINE, si
evidenzia che:
-Il committente (o resp. dei lavori) nel caso in cui già dalla fase progettuale sia
prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea, designa il CSP (che per obbligo redige il PSC e il Fascicolo) ed
il CSE. Il committente designa altresì il CSE in caso di intervento durante l'esecuzione
dei lavori di una seconda impresa esecutrice a fronte dell'unica prevista in origine.
Sono ovvi gli obblighi di cui all'art. 99 (notifica);
-Il committente (o resp. dei lavori), in relazione ai lavori da affidare, verifica l'idoneità
tecnico-professionale dell'impresa affidataria, valutandone (oltre ai requisiti di cui
all'allegato XVII°) il possesso di capacità organizzative, NONCHE' disponibilità di forza
lavoro, di macchine e attrezzature; il committente effettua la medesima verifica
anche nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
-l'impresa affidataria effettua la verifica di cui sopra nei confronti delle imprese sub-
appaltatrici (art. 97 c. 2).
Per quanto sopra, e nello specifico del quesito:
-La vostra impresa (affidataria) può non essere esecutrice, ma deve rispondere ai
requisiti tecnico-professionali come sopra riportati; deve redigere il POS in quanto
7. nello stesso valuterà tutti i rischi delle lavorazioni affidate, ai fini di permettere ai sub-
appaltatori di redigere i propri POS congruenti con il primo (artt. 96 c. 1 lett. "g" e 97
c. 3 lett. "b")
-Le imprese esecutrici (rispondenti ai predetti requisiti) potranno avvalersi di
lavoratori autonomi (imprese individuali senza dipendenti).
Fonte: puntosicuro.it e spisal.ulss20.verona