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News 41/SSL/2017
Lunedì, 09 ottobre 2017
Rischi da campi elettromagnetici: le modifiche al D.lgs. 81/2008
Quali sono le modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 operate dal D.Lgs.
159/2016? Quali sono gli obiettivi del decreto e i destinatari?
Bologna, 9 Ott – Più volte abbiamo ricordato su PuntoSicuro che la possibilità di
esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici riguarda numerosi settori di
attività, ad esempio:
- “procedimenti industriali come la saldatura e incollaggio di materiali,
- settore delle telecomunicazioni per l’installazione e manutenzione di sistemi
radianti, produzione e distribuzione di energia elettrica,
- nonché alcune procedure mediche, come la Risonanza Magnetica (RM) e la
diatermia”.
E i rischi dell’esposizione per il lavoratore possono derivare da:
- “effetti diretti del campo sul corpo umano, di natura: termica alle radiofrequenze e
microonde, e non-termica alle basse frequenze;
- effetti indiretti causati dall’eventuale contatto di parti del corpo (più
comunemente gli arti) con oggetti conduttori presenti nell’ambiente di lavoro”.
Inoltre alcuni lavoratori possono anche essere esposti a “rischi specifici derivanti dai
campi elettromagnetici”, ad esempio i “portatori di dispositivi medici impiantabili
attivi (che potrebbero soffrire di effetti di interferenza elettromagnetica) e passivi, i
portatori di dispositivi medici indossati sul corpo (es. protesi acustiche) e le lavoratrici
in stato di gravidanza”.
A ricordare in questi termini il rischio correlato all’esposizione ai campi
elettromagnetici (CEM) e a soffermarsi su quanto indicato nel Decreto legislativo del
01 agosto 2016, n° 159, che modifica il Decreto Legislativo 81/2008, è un intervento
al convegno “dBAincontri2016 - Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro.
Legislazione, Valutazione, Tutela” che si è tenuto il 21 ottobre 2016 a Bologna
durante la manifestazione “ Ambiente Lavoro”.
In “Il decreto legislativo 01 agosto 2016, n. 159 di modifica al decreto legislativo n.
81/2008 e s.m.i.”, a cura dell’Ing. Abdul Ghani Ahmad (Ministero del lavoro e delle
politiche sociali), si ricorda innanzitutto la ratio del decreto 159/2016.
Si indica che il decreto legislativo n. 159/2016, di recepimento della Direttiva
2013/35/UE, “scaturisce dalla necessità di adeguamento dell’ordinamento
nazionale al contesto europeo in materia di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori. Le disposizioni in esso contenute costituiscono le disposizioni minime per
promuovere il miglioramento, in particolare dell’ambiente di lavoro, al fine di
garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori nel caso di attività comportanti esposizioni ai campi elettromagnetici”.
Sono poi riportati anche gli obiettivi del decreto.
Si indica che l’obiettivo generale dell’intervento normativo è la “protezione dei
lavoratori durante le loro attività professionali dai rischi di campi elettromagnetici
potenzialmente nocivi”. Infatti se l’esposizione ai campi elettromagnetici è un rischio
complesso, “vi è la necessità di definire misure più specifiche per garantire
un'adeguata protezione dei lavoratori, senza per questo ostacolare l’uso e lo
sviluppo di tecniche industriali e mediche o di imporre oneri sproporzionati per le
imprese, in particolare le PMI”.
L'obiettivo operativo è poi quello di “garantire l'efficacia delle misure volte a
proteggere i lavoratori esposti a campi elettromagnetici impostando valori limite
adeguati e fornendo i datori di lavoro di adeguate informazioni sulle misure di
gestione del rischio necessarie. Pertanto, l’intervento normativo persegue gli
obiettivi, nel breve e medio periodo, di migliorare le condizioni di tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori dai rischi dovuti all’esposizione degli agenti fisici,
precisamente dall’esposizione ai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro,
rendendoli conformi con le ultime innovazioni normative sia a livello europeo che a
livello internazionale in materia”.
Dunque un obiettivo specifico è la “completa prevenzione degli effetti acuti, in
particolare il riscaldamento eccessivo sistemico o locale per le radiofrequenze e
microonde, e gli effetti negativi sul funzionamento del sistema nervoso centrale o
periferico per le basse frequenze, quali vertigini, nausea, sensazioni di sapore
metallico e magnetofosfeni (ossia percezione visiva di macchie luminose)”.
E quali sono i destinatari del decreto?
Il relatore indica che i destinatari del decreto legislativo 159/2016 sono “tutti i datori
di lavoro sia pubblici che privati ed i relativi dipendenti”. E i settori e le attività
principalmente interessati, come visto in apertura di articolo, “sono quello industriale
(saldatura, incollaggio, energia elettrica, ecc.), sanitario, telecomunicazioni e
ferroviario”.
In particolare i datori di lavoro hanno “l’obbligo di adeguarsi al progresso tecnico e
alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda le misure di prevenzione dei rischi
derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, nella prospettiva del
miglioramento della sicurezza e della protezione della salute dei lavoratori”.
La relazione entra poi nel dettaglio del decreto legislativo 01 agosto 2016, n. 159 e
delle modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si sottolinea che il D.Lgs.
159/2016 in particolare modifica, di fatto sostituendolo, il Capo IV del Titolo VIII del
D.Lgs. 81/2008, che costituiva il recepimento della Direttiva 2004/40/CE sulla
medesima materia, ora abrogata.
Rimandando ad una lettura integrale dell’intervento, ricordiamo brevemente che il
decreto consta di due articoli.
In particolare, indica la relazione, l’articolo 1, rubricato <Modifiche al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81>, “si compone di un unico comma il quale prevede:
- “alla lettera a), la sostituzione integrale dell’articolo 206, rubricato <campo di
applicazione>; in modo da rendere conforme alla direttiva l’attuale campo di
applicazione del titolo IV, del decreto legislativo n. 81/2008”;
- “alla lettera b), la sostituzione integrale dell’articolo 207, rubricato <Definizioni> con
l’opportuna modifica delle corrispondenti definizioni in senso più aderente a quanto
riportato dalla direttiva in recepimento”;
- “alla lettera c), la sostituzione integrale dell’articolo 208, rubricato <Valori limite di
esposizione e valori di azione>, che comporta una modifica sostanziale dei
contenuti dell’articolo, introducendo una serie di commi del tutto nuovi rispetto al
precedente”;
- “alla lettera d), la sostituzione integrale dell’articolo 209, rubricato <Valutazione dei
rischi e identificazione dell’esposizione>”;
- “alla lettera e), la sostituzione integrale dell’articolo 210, rubricato <Disposizioni
miranti ad eliminare o ridurre i rischi>”;
- “alla lettera f), l’inserimento di un nuovo articolo, l’articolo 210-bis rubricato
<Informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti>”;
- “alla lettera g), la sostituzione integrale dell’articolo 211, rubricato <Sorveglianza
sanitaria>”;
- “alla lettera h), la sostituzione integrale dell’articolo 212, rubricato <Deroghe>;
- “alla lettera i), che l’articolo 219, rubricato <Sanzioni> viene modificato in maniera
da coordinare il testo previgente con le modifiche introdotte”;
- “alla lettera l), che l’allegato XXXVI al decreto legislativo n. 81/2008 venga sostituito
integralmente con i corrispondenti allegati alla direttiva, in modo da tener conto di
tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore”.
Concludiamo segnalando, per chi volesse approfondire alcune delle modifiche al
Testo Unico operate dal D.Lgs. 159/2016, due articoli di PuntoSicuro che hanno
trattato il tema:
- “ Modifiche al decreto 81: la valutazione dei campi elettromagnetici”;
- “ Modifiche al decreto 81: recepita in Italia la direttiva 2013/35/UE”.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
“ Il decreto legislativo 01 agosto 2016, n. 159 di modifica al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.”, a
cura dell’Ing. Abdul Ghani Ahmad (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), intervento al
convegno “dBAincontri2016 - Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Legislazione, Valutazione,
Tutela” (formato PDF, 431 kB).
Scarica la normativa di riferimento:
Decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 - Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (16G00172).
Fonte: puntosicuro.it
La prevenzione dei rischi comportamentali.
Buone pratiche per favorire la diffusione di stili di vita corretti fra i lavoratori per
migliorare la salute in azienda e a casa. I rischi comportamentali: fumo, alcol,
sedentarietà e alimentazione scorretta.
Il luogo di lavoro, consentendo di raggiungere una parte rilevante della
popolazione, rappresenta una situazione privilegiata per poter migliorare gli stili di
vita (WHO, 2013). I Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL)
delle ASL della Regione Lazio, investendo sulla risorsa strategica che i luoghi di lavoro
rappresentano, promuovono, nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione, il
Progetto “In salute in azienda” (Regione Lazio, 2015).
Tale Progetto si fonda sui principi della Promozione della Salute negli ambienti di
lavoro ed ha quale obiettivo prioritario la costruzione di una Rete Regionale di
Promozione della Salute sul Lavoro ( RETE WHP) di aziende e figure della prevenzione,
per la realizzazione di interventi diffusi nei luoghi di lavoro, svolti in collaborazione
con i Medici Competenti, al fine di stimolare la modifica di stili di vita non salutari e di
comportamenti a rischio per la salute individuale.
[…]
L’Azienda che vuole aderire procederà alla pianificazione delle attività del
Programma, scegliendo di sviluppare un certo numero di “buone pratiche” tra
quelle descritte:
(A) Area WHP di carattere generale
(B) Area di contrasto al fumo di tabacco
(C) Area di contrasto al consumo di Alcol
(D) Area di promozione di una alimentazione sana
(E) Area di promozione dell’attività fisica
(A) Buone pratiche Area WHP di carattere generale
• Policy aziendale scritta sulla promozione della salute sul lavoro;
• Informazione al personale sulla politica aziendale di promozione della salute sul
lavoro;
• Implementazione di piani di formazione ed educazione sanitaria oltre gli obblighi
previsti dalla normativa vigente;
• Attuazione di accordi/protocolli con una struttura sanitaria per un programma di
sensibilizzazione per la prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di
tumori nei lavoratori;
• Offerta di esami gratuiti ai lavoratori per la diagnosi precoce di malattie croniche;
• Rilevazione e archiviazione elettronica di dati anamnestici e antropometrici da
parte del Medico Competente;
• Valutazione del rischio cardiovascolare individuale;
• Programma di sensibilizzazione su un fattore di rischio per la salute (a scelta tra
fumo, alcol, alimentazione e sedentarietà);
• Affidamento del programma ad un coordinatore e/o a un gruppo di lavoro e/o
ad un esperto esterno;
• Utilizzo di un budget specifico per la realizzazione di programmi di promozione
della salute sul lavoro;
• Partecipazione attiva del medico competente aziendale alla realizzazione di un
programma di promozione della salute;
• Inserimento nella cartella sanitaria dei lavoratori, da parte del Medico
Competente, di informazioni anamnestiche, recuperate anche dal medico curante,
in merito alle patologie in atto o pregresse, alle invalidità, alle terapie in corso,
tenendo conto della normativa attinente la trasmissione di dati sensibili;
(B) Buone pratiche Area di contrasto al fumo di tabacco
• Policy interna di “azienda libera dal fumo” scritta, diffusa e attuata dopo
adeguato percorso di condivisione e preparazione;
• Presenza di un regolamento scritto che prevede il divieto di fumare in tutti gli
ambienti di lavoro chiusi;
• Offerta per i dipendenti di interventi informativi sulla prevenzione del tabagismo
condotti tramite: riviste, internet, manifesti, incontri, eventi, informazioni sui centri
antifumo;
• Offerta di percorsi di disassuefazione ai lavoratori che fumano attraverso:
(consulenti, terapie farmacologiche, counselling individuale o di gruppo, incentivi);
• Offerta di corsi di formazione sulla tematica del fumo per i dipendenti;
• Test di valutazione, da parte del medico competente, della dipendenza da fumo
e della motivazione a smettere di fumare;
• Counselling breve rivolto ai fumatori, svolto durante le visite periodiche in azienda,
per la cessazione dell'abitudine al fumo;
• Utilizzo di servizi specialistici per la realizzazione del programma sul tabagismo.
(C) Buone pratiche Area di contrasto al consumo di Alcol
• Adozione di una Policy aziendale formale di prevenzione del consumo di alcol sul
lavoro che deve vedere il coinvolgimento attivo dei diversi ruoli aziendali, e deve
contenere almeno i seguenti elementi: normative, regolamenti, divieti, obiettivi
aziendali; dichiarazione di cosa l’azienda intende per uso/abuso di alcol con ;
procedure per la gestione di casi di alterazione franca o sospetta per assunzione di
alcol; eventuali conseguenze per la violazione della policy; individuazione formale e
formazione delle figure preposte alle procedure;
• Utilizzo, da parte del Medico Competente, del questionario AUDIT C, CAGE o altro
questionario scientificamente validato per la rilevazione di problemi alcol correlati;
• Attuazione del divieto di somministrazione e vendita di alcol all'interno
dell'azienda;
• Counselling breve, svolto durante le visite periodiche in azienda, per problemi
alcol correlati; • Offerta per i dipendenti di interventi informativi sulla prevenzione
del consumo di alcol condotti tramite: riviste, internet, manifesti, incontri, eventi;
• Offerta di corsi di formazione specifici per i dipendenti relativi all'uso di alcol;
• Offerta di servizi specialistici per la realizzazione di programmi di prevenzione in
tema di alcol;
(D) Buone pratiche Area di promozione di una alimentazione sana
• Adozione di una Policy aziendale sull'alimentazione sana dei lavoratori;
• Realizzazione di corsi di formazione specifici sull'alimentazione sana;
• Interventi di miglioramento dei prodotti forniti dai distributori automatici;
• Presenza di una varietà di frutta e verdura in tutti i pasti serviti in azienda;
• Presenza di pane a basso contenuto di sodio e di pane integrale;
• Distribuzione di menù per celiaci;
• Attività di informazione riguardo alla alimentazione sana, in termini di quantità e
qualità mediante: riviste, internet, manifesti, incontri, eventi;
• Attività del medico competente con counselling breve rivolto ai lavoratori con
obesità, svolta nel corso delle visite mediche periodiche in azienda;
• Interventi di supporto per il personale che decide di intraprendere misure
correttive del proprio comportamento alimentare (dietiste, counselling individuale o
di gruppo);
• Offerta di servizi specialistici per la realizzazione di programmi per la realizzazione di
programmi riguardanti una sana alimentazione.
(E) Buone pratiche Area di promozione dell’attività fisica
• Adozione di una Policy aziendale di contrasto della sedentarietà e di p romozione
dell'attività fisica dei lavoratori;
• Diffusione di materiale informativo (riviste, manifesti, cartelli, messaggi) relativo
all'importanza dell'attività fisica;
• Possibilità di accesso facilitato alla pratica sportiva, tramite convenzioni o incentivi
premiali, presso palestre o impianti sportivi situati all'interno o all'esterno dell'azienda;
• Possibilità dell'utilizzo di docce, collocate all'interno dell'azienda, per tutti i
lavoratori che svolgono attività fisica durante le pause lavorative o prima di arrivare
sul posto di lavoro (es. utilizzo della bicicletta per recarsi al lavoro);
• Distribuzione di Contapassi o utilizzo di Applicazione gratuita su Smartphone per il
monitoraggio volontario dell'attività fisica del personale;
• Attività di counselling da parte del medico competente per incentivare l'attività
fisica, da svolgere durante le visite periodiche e registrazione in cartella dei dati
principali (circonferenza vita e BMI).
• Organizzazione di iniziative sportive interne (tornei, marce non competitive,
biciclettate…);
• Organizzazione di gruppi di cammino aziendali.
Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:
MANUALE WHP REGIONE LAZIO - Modalità di adesione al Progetto “In Salute in Azienda” della
Regione Lazio per far parte della rete regionale WHP dei luoghi di lavoro che promuovono salute
(PDF, 0.3 mb)
Questionario allegato al Manuale WHP Regione Lazio(pdf, 0.2 mb)
Fonte: Regione Lazio e puntosicuro.it
Lavori faticosi e pesanti, in Gazzetta il Decreto 20 settembre 2017.
ROMA – Lavori usuranti. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2017 n.231
il Decreto ministeriale 20 settembre 2017 Modifica del decreto 20 settembre 2011,
concernente l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti. Decreto che completa quanto previsto in
materia dalla Legge di stabilità 2017 e che va quindi a modificare sia il
proveddmento settembre 2011 che il Dlgs 21 aprile 2011 n.67.
Per quanto riguarda le novità introdotte dalla Legge di stabilità, ricordiamo la nota
Inps pubblicata a marzo 2017 Beneficio per addetti a lavori usuranti. Articolo 1,
comma 206 e seguenti Legge di Bilancio 2017, che riassume:
 i lavoratori interessati, le mansioni, tutti i requisiti agevolati;
 le quote dal 2016 al 2026 per dipendenti e autonomi “impegnati in mansioni
particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta linea catena, conducenti di
veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo – notturni a turni
occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno;
lavoratori notturni 72-77 giorni all’anno o 64-71 giorni. Sia dipendenti che
autonomi;
 l’adeguamento alla speranza di vita, che non viene applicato. Le modalità di
comunicazione all’Inps per ottenere il beneficio.
Tornando al decreto del 20 settembre 2017 con l’articolo 1 comma b viene
modificato l’articolo 4 comma 1 del Decreto 20 settembre 2011 che richiama
l’articolo 2 comma 1 del Decreto 21 aprile 2011 n.67 (questa la versione aggiornata)
sulle modalità e la documentazione per la presentazione delle domande.
D.M. 20 settembre 2017 articolo 1,b: “all’art. 4, comma 1 (del Decreto 20 settembre
2011 Ndr), le parole: «ed entro il 30 ottobre di ciascun anno in riferimento alla lettera
b)» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 ottobre di ciascuno degli anni 2012,
2013, 2014, 2015 e 2016, in riferimento alla lettera b), entro il 30 ottobre 2017 in
riferimento alla lettera b-bis) ed entro il 30 novembre di ciascun anno precedente a
quello di maturazione dei requisiti agevolati in riferimento alla lettera b-ter)”.
Questi i commi b, b-bis, b-ter dell’articolo 2 comma 1 del Decreto 21 aprile 2011 n.67
che vengono richiamati:
“Ai fini dell’accesso al beneficio di cui all’articolo 1, il lavoratore interessato deve
trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:
“b) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali
requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016; (9)
b-bis) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali
requisiti siano maturati nel corso dell’anno 2017;
b-ter) entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione deirequisiti
agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1°gennaio 2018”.
In merito alla documentazione da presentare, viene introdotta dal nuovo decreto la
Tabella A che va a sostituire quella del DM settembre 2011. Attestazioni di rapporti di
lavoro e attività per dipendenti di privati prima o dopo l’11 gennaio 2008, lavoratori
della PA. (Articolo di Corrado De Paolis)
Info: Decreto 20 settembre 2017 GU n.231 del 3 ottobre 2017
Fonte: quotidianosicurezza.it
Legionella, rischi e prevenzione sul lavoro, scheda Inail
ROMA – Legionella. Pubblicata da Inail una scheda sui rischi derivanti
dall’esposizione alla Legionella spp, un fact sheet che affronta in particolare
l’esposizione occupazionale, la prevenzione negli ambienti di lavoro, la gestione del
rischio secondo quanto previsto dalla normativa corrente.
Legionellosi
Legionellosi, ovvero il termine con il quale viene definita la forma morbosa, la
patologia, deriva da Legionella pneumophila, ovvero dal batterio scoperto nel 1976
a Philadelphia, quando 34 ex combattenti dell’America Legion riuniti in una
convention morirono per un’epidemia di polmonite.
Legionella pneumophila rientra nel sierogruppo 1 di una delle 50 specie che
compongono la famiglia delle Legionelle. Si tratta del sierogruppo e della specie
maggiormente rischiosa per l’uomo, con il 95% delle infezioni in Europa e 85% nel
mondo.
Due sono le infezioni che causa: febbre di Pontiac generalmente di lieve entità e
quindi la malattia dei legionari, infezione che ha percentuali di mortalità del 10-15%,
30-50% nei casi nosocomiali, che va curata tempestivamente con antibiotici mirati.
Un’infezione che ha un’incubazione variabile tra i 2 e i 10 giorni e che “si manifesta
con febbre alta, cefalea, tosse ed un quadro polmonare non distinguibile da altre
forme di polmoniti batteriche o atipiche”.
Valutazione e rischi sul lavoro
La legionellosi è trasmessa per via aerea, tramite aerosol o particelle di polvere,
attualmente non è stata mai evidenziata una trasmissione interumana. Le fonti sono
in natura, laghi, stagni, terme, luoghi dai quali le legionelle arrivano negli ambienti
attraverso condutture e impianti, dove il rischio viene potenziato da fattori come
temperatura dell’acqua tra i 20° e i 50°, biofilm, ferro, rame, zinco, amebe, calcare. I
diffusori sono torri evaporative, docce, vasche, fontane.
I luoghi di lavoro maggiormente a rischio sono quelli dove potrebbe essere più
elevata la possibilità di aerosol infettanti. Le professioni quindi sono: “operatori
sanitari, dentisti, addetti alla pulizia degli impianti di trattamento aria, manutenzione
degli impianti di distribuzione dell’acqua ad uso sanitario e impianti di depurazione,
minatori, giardinieri”.
Il Testo unico sicurezza sul lavoro classifica ogni batterio appartenente alla
Legionella nel 2° gruppo dell’Allegato XLVI. Sono del 2015 le recenti Linee guida per
la prevenzione e il controllo della legionellosi approvate dalla Conferenza Stato
Regioni il 7 maggio. Sulla valutazione del rischio, la prevenzione a breve e lungo
termine. (Articolo di Corrado De Paolis)
Info: Inail Il rischio di esposizione a Legionella negli ambienti di lavoro
Fonte: quotidianosicurezza.it

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  • 1. News 41/SSL/2017 Lunedì, 09 ottobre 2017 Rischi da campi elettromagnetici: le modifiche al D.lgs. 81/2008 Quali sono le modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 operate dal D.Lgs. 159/2016? Quali sono gli obiettivi del decreto e i destinatari? Bologna, 9 Ott – Più volte abbiamo ricordato su PuntoSicuro che la possibilità di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici riguarda numerosi settori di attività, ad esempio: - “procedimenti industriali come la saldatura e incollaggio di materiali, - settore delle telecomunicazioni per l’installazione e manutenzione di sistemi radianti, produzione e distribuzione di energia elettrica, - nonché alcune procedure mediche, come la Risonanza Magnetica (RM) e la diatermia”. E i rischi dell’esposizione per il lavoratore possono derivare da: - “effetti diretti del campo sul corpo umano, di natura: termica alle radiofrequenze e microonde, e non-termica alle basse frequenze; - effetti indiretti causati dall’eventuale contatto di parti del corpo (più comunemente gli arti) con oggetti conduttori presenti nell’ambiente di lavoro”. Inoltre alcuni lavoratori possono anche essere esposti a “rischi specifici derivanti dai campi elettromagnetici”, ad esempio i “portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (che potrebbero soffrire di effetti di interferenza elettromagnetica) e passivi, i portatori di dispositivi medici indossati sul corpo (es. protesi acustiche) e le lavoratrici in stato di gravidanza”. A ricordare in questi termini il rischio correlato all’esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) e a soffermarsi su quanto indicato nel Decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159, che modifica il Decreto Legislativo 81/2008, è un intervento al convegno “dBAincontri2016 - Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Legislazione, Valutazione, Tutela” che si è tenuto il 21 ottobre 2016 a Bologna durante la manifestazione “ Ambiente Lavoro”. In “Il decreto legislativo 01 agosto 2016, n. 159 di modifica al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.”, a cura dell’Ing. Abdul Ghani Ahmad (Ministero del lavoro e delle
  • 2. politiche sociali), si ricorda innanzitutto la ratio del decreto 159/2016. Si indica che il decreto legislativo n. 159/2016, di recepimento della Direttiva 2013/35/UE, “scaturisce dalla necessità di adeguamento dell’ordinamento nazionale al contesto europeo in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Le disposizioni in esso contenute costituiscono le disposizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare dell’ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori nel caso di attività comportanti esposizioni ai campi elettromagnetici”. Sono poi riportati anche gli obiettivi del decreto. Si indica che l’obiettivo generale dell’intervento normativo è la “protezione dei lavoratori durante le loro attività professionali dai rischi di campi elettromagnetici potenzialmente nocivi”. Infatti se l’esposizione ai campi elettromagnetici è un rischio complesso, “vi è la necessità di definire misure più specifiche per garantire un'adeguata protezione dei lavoratori, senza per questo ostacolare l’uso e lo sviluppo di tecniche industriali e mediche o di imporre oneri sproporzionati per le imprese, in particolare le PMI”. L'obiettivo operativo è poi quello di “garantire l'efficacia delle misure volte a proteggere i lavoratori esposti a campi elettromagnetici impostando valori limite adeguati e fornendo i datori di lavoro di adeguate informazioni sulle misure di gestione del rischio necessarie. Pertanto, l’intervento normativo persegue gli obiettivi, nel breve e medio periodo, di migliorare le condizioni di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi dovuti all’esposizione degli agenti fisici, precisamente dall’esposizione ai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro, rendendoli conformi con le ultime innovazioni normative sia a livello europeo che a livello internazionale in materia”. Dunque un obiettivo specifico è la “completa prevenzione degli effetti acuti, in particolare il riscaldamento eccessivo sistemico o locale per le radiofrequenze e microonde, e gli effetti negativi sul funzionamento del sistema nervoso centrale o periferico per le basse frequenze, quali vertigini, nausea, sensazioni di sapore metallico e magnetofosfeni (ossia percezione visiva di macchie luminose)”. E quali sono i destinatari del decreto? Il relatore indica che i destinatari del decreto legislativo 159/2016 sono “tutti i datori
  • 3. di lavoro sia pubblici che privati ed i relativi dipendenti”. E i settori e le attività principalmente interessati, come visto in apertura di articolo, “sono quello industriale (saldatura, incollaggio, energia elettrica, ecc.), sanitario, telecomunicazioni e ferroviario”. In particolare i datori di lavoro hanno “l’obbligo di adeguarsi al progresso tecnico e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda le misure di prevenzione dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, nella prospettiva del miglioramento della sicurezza e della protezione della salute dei lavoratori”. La relazione entra poi nel dettaglio del decreto legislativo 01 agosto 2016, n. 159 e delle modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si sottolinea che il D.Lgs. 159/2016 in particolare modifica, di fatto sostituendolo, il Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, che costituiva il recepimento della Direttiva 2004/40/CE sulla medesima materia, ora abrogata. Rimandando ad una lettura integrale dell’intervento, ricordiamo brevemente che il decreto consta di due articoli. In particolare, indica la relazione, l’articolo 1, rubricato <Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81>, “si compone di un unico comma il quale prevede: - “alla lettera a), la sostituzione integrale dell’articolo 206, rubricato <campo di applicazione>; in modo da rendere conforme alla direttiva l’attuale campo di applicazione del titolo IV, del decreto legislativo n. 81/2008”; - “alla lettera b), la sostituzione integrale dell’articolo 207, rubricato <Definizioni> con l’opportuna modifica delle corrispondenti definizioni in senso più aderente a quanto riportato dalla direttiva in recepimento”; - “alla lettera c), la sostituzione integrale dell’articolo 208, rubricato <Valori limite di esposizione e valori di azione>, che comporta una modifica sostanziale dei contenuti dell’articolo, introducendo una serie di commi del tutto nuovi rispetto al precedente”; - “alla lettera d), la sostituzione integrale dell’articolo 209, rubricato <Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione>”; - “alla lettera e), la sostituzione integrale dell’articolo 210, rubricato <Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi>”; - “alla lettera f), l’inserimento di un nuovo articolo, l’articolo 210-bis rubricato <Informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti>”; - “alla lettera g), la sostituzione integrale dell’articolo 211, rubricato <Sorveglianza
  • 4. sanitaria>”; - “alla lettera h), la sostituzione integrale dell’articolo 212, rubricato <Deroghe>; - “alla lettera i), che l’articolo 219, rubricato <Sanzioni> viene modificato in maniera da coordinare il testo previgente con le modifiche introdotte”; - “alla lettera l), che l’allegato XXXVI al decreto legislativo n. 81/2008 venga sostituito integralmente con i corrispondenti allegati alla direttiva, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore”. Concludiamo segnalando, per chi volesse approfondire alcune delle modifiche al Testo Unico operate dal D.Lgs. 159/2016, due articoli di PuntoSicuro che hanno trattato il tema: - “ Modifiche al decreto 81: la valutazione dei campi elettromagnetici”; - “ Modifiche al decreto 81: recepita in Italia la direttiva 2013/35/UE”. Tiziano Menduto Scarica il documento da cui è tratto l'articolo: “ Il decreto legislativo 01 agosto 2016, n. 159 di modifica al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.”, a cura dell’Ing. Abdul Ghani Ahmad (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), intervento al convegno “dBAincontri2016 - Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Legislazione, Valutazione, Tutela” (formato PDF, 431 kB). Scarica la normativa di riferimento: Decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 - Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (16G00172). Fonte: puntosicuro.it La prevenzione dei rischi comportamentali. Buone pratiche per favorire la diffusione di stili di vita corretti fra i lavoratori per migliorare la salute in azienda e a casa. I rischi comportamentali: fumo, alcol, sedentarietà e alimentazione scorretta. Il luogo di lavoro, consentendo di raggiungere una parte rilevante della popolazione, rappresenta una situazione privilegiata per poter migliorare gli stili di vita (WHO, 2013). I Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) delle ASL della Regione Lazio, investendo sulla risorsa strategica che i luoghi di lavoro rappresentano, promuovono, nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione, il Progetto “In salute in azienda” (Regione Lazio, 2015).
  • 5. Tale Progetto si fonda sui principi della Promozione della Salute negli ambienti di lavoro ed ha quale obiettivo prioritario la costruzione di una Rete Regionale di Promozione della Salute sul Lavoro ( RETE WHP) di aziende e figure della prevenzione, per la realizzazione di interventi diffusi nei luoghi di lavoro, svolti in collaborazione con i Medici Competenti, al fine di stimolare la modifica di stili di vita non salutari e di comportamenti a rischio per la salute individuale. […] L’Azienda che vuole aderire procederà alla pianificazione delle attività del Programma, scegliendo di sviluppare un certo numero di “buone pratiche” tra quelle descritte: (A) Area WHP di carattere generale (B) Area di contrasto al fumo di tabacco (C) Area di contrasto al consumo di Alcol (D) Area di promozione di una alimentazione sana (E) Area di promozione dell’attività fisica (A) Buone pratiche Area WHP di carattere generale • Policy aziendale scritta sulla promozione della salute sul lavoro; • Informazione al personale sulla politica aziendale di promozione della salute sul lavoro; • Implementazione di piani di formazione ed educazione sanitaria oltre gli obblighi previsti dalla normativa vigente; • Attuazione di accordi/protocolli con una struttura sanitaria per un programma di sensibilizzazione per la prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori; • Offerta di esami gratuiti ai lavoratori per la diagnosi precoce di malattie croniche; • Rilevazione e archiviazione elettronica di dati anamnestici e antropometrici da parte del Medico Competente; • Valutazione del rischio cardiovascolare individuale; • Programma di sensibilizzazione su un fattore di rischio per la salute (a scelta tra fumo, alcol, alimentazione e sedentarietà); • Affidamento del programma ad un coordinatore e/o a un gruppo di lavoro e/o ad un esperto esterno; • Utilizzo di un budget specifico per la realizzazione di programmi di promozione della salute sul lavoro;
  • 6. • Partecipazione attiva del medico competente aziendale alla realizzazione di un programma di promozione della salute; • Inserimento nella cartella sanitaria dei lavoratori, da parte del Medico Competente, di informazioni anamnestiche, recuperate anche dal medico curante, in merito alle patologie in atto o pregresse, alle invalidità, alle terapie in corso, tenendo conto della normativa attinente la trasmissione di dati sensibili; (B) Buone pratiche Area di contrasto al fumo di tabacco • Policy interna di “azienda libera dal fumo” scritta, diffusa e attuata dopo adeguato percorso di condivisione e preparazione; • Presenza di un regolamento scritto che prevede il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro chiusi; • Offerta per i dipendenti di interventi informativi sulla prevenzione del tabagismo condotti tramite: riviste, internet, manifesti, incontri, eventi, informazioni sui centri antifumo; • Offerta di percorsi di disassuefazione ai lavoratori che fumano attraverso: (consulenti, terapie farmacologiche, counselling individuale o di gruppo, incentivi); • Offerta di corsi di formazione sulla tematica del fumo per i dipendenti; • Test di valutazione, da parte del medico competente, della dipendenza da fumo e della motivazione a smettere di fumare; • Counselling breve rivolto ai fumatori, svolto durante le visite periodiche in azienda, per la cessazione dell'abitudine al fumo; • Utilizzo di servizi specialistici per la realizzazione del programma sul tabagismo. (C) Buone pratiche Area di contrasto al consumo di Alcol • Adozione di una Policy aziendale formale di prevenzione del consumo di alcol sul lavoro che deve vedere il coinvolgimento attivo dei diversi ruoli aziendali, e deve contenere almeno i seguenti elementi: normative, regolamenti, divieti, obiettivi aziendali; dichiarazione di cosa l’azienda intende per uso/abuso di alcol con ; procedure per la gestione di casi di alterazione franca o sospetta per assunzione di alcol; eventuali conseguenze per la violazione della policy; individuazione formale e formazione delle figure preposte alle procedure; • Utilizzo, da parte del Medico Competente, del questionario AUDIT C, CAGE o altro questionario scientificamente validato per la rilevazione di problemi alcol correlati; • Attuazione del divieto di somministrazione e vendita di alcol all'interno dell'azienda; • Counselling breve, svolto durante le visite periodiche in azienda, per problemi
  • 7. alcol correlati; • Offerta per i dipendenti di interventi informativi sulla prevenzione del consumo di alcol condotti tramite: riviste, internet, manifesti, incontri, eventi; • Offerta di corsi di formazione specifici per i dipendenti relativi all'uso di alcol; • Offerta di servizi specialistici per la realizzazione di programmi di prevenzione in tema di alcol; (D) Buone pratiche Area di promozione di una alimentazione sana • Adozione di una Policy aziendale sull'alimentazione sana dei lavoratori; • Realizzazione di corsi di formazione specifici sull'alimentazione sana; • Interventi di miglioramento dei prodotti forniti dai distributori automatici; • Presenza di una varietà di frutta e verdura in tutti i pasti serviti in azienda; • Presenza di pane a basso contenuto di sodio e di pane integrale; • Distribuzione di menù per celiaci; • Attività di informazione riguardo alla alimentazione sana, in termini di quantità e qualità mediante: riviste, internet, manifesti, incontri, eventi; • Attività del medico competente con counselling breve rivolto ai lavoratori con obesità, svolta nel corso delle visite mediche periodiche in azienda; • Interventi di supporto per il personale che decide di intraprendere misure correttive del proprio comportamento alimentare (dietiste, counselling individuale o di gruppo); • Offerta di servizi specialistici per la realizzazione di programmi per la realizzazione di programmi riguardanti una sana alimentazione. (E) Buone pratiche Area di promozione dell’attività fisica • Adozione di una Policy aziendale di contrasto della sedentarietà e di p romozione dell'attività fisica dei lavoratori; • Diffusione di materiale informativo (riviste, manifesti, cartelli, messaggi) relativo all'importanza dell'attività fisica; • Possibilità di accesso facilitato alla pratica sportiva, tramite convenzioni o incentivi premiali, presso palestre o impianti sportivi situati all'interno o all'esterno dell'azienda; • Possibilità dell'utilizzo di docce, collocate all'interno dell'azienda, per tutti i lavoratori che svolgono attività fisica durante le pause lavorative o prima di arrivare sul posto di lavoro (es. utilizzo della bicicletta per recarsi al lavoro); • Distribuzione di Contapassi o utilizzo di Applicazione gratuita su Smartphone per il monitoraggio volontario dell'attività fisica del personale; • Attività di counselling da parte del medico competente per incentivare l'attività fisica, da svolgere durante le visite periodiche e registrazione in cartella dei dati
  • 8. principali (circonferenza vita e BMI). • Organizzazione di iniziative sportive interne (tornei, marce non competitive, biciclettate…); • Organizzazione di gruppi di cammino aziendali. Scarica il documento da cui è tratto l’articolo: MANUALE WHP REGIONE LAZIO - Modalità di adesione al Progetto “In Salute in Azienda” della Regione Lazio per far parte della rete regionale WHP dei luoghi di lavoro che promuovono salute (PDF, 0.3 mb) Questionario allegato al Manuale WHP Regione Lazio(pdf, 0.2 mb) Fonte: Regione Lazio e puntosicuro.it Lavori faticosi e pesanti, in Gazzetta il Decreto 20 settembre 2017. ROMA – Lavori usuranti. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2017 n.231 il Decreto ministeriale 20 settembre 2017 Modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Decreto che completa quanto previsto in materia dalla Legge di stabilità 2017 e che va quindi a modificare sia il proveddmento settembre 2011 che il Dlgs 21 aprile 2011 n.67. Per quanto riguarda le novità introdotte dalla Legge di stabilità, ricordiamo la nota Inps pubblicata a marzo 2017 Beneficio per addetti a lavori usuranti. Articolo 1, comma 206 e seguenti Legge di Bilancio 2017, che riassume:  i lavoratori interessati, le mansioni, tutti i requisiti agevolati;  le quote dal 2016 al 2026 per dipendenti e autonomi “impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta linea catena, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo – notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno; lavoratori notturni 72-77 giorni all’anno o 64-71 giorni. Sia dipendenti che autonomi;  l’adeguamento alla speranza di vita, che non viene applicato. Le modalità di comunicazione all’Inps per ottenere il beneficio. Tornando al decreto del 20 settembre 2017 con l’articolo 1 comma b viene modificato l’articolo 4 comma 1 del Decreto 20 settembre 2011 che richiama l’articolo 2 comma 1 del Decreto 21 aprile 2011 n.67 (questa la versione aggiornata) sulle modalità e la documentazione per la presentazione delle domande.
  • 9. D.M. 20 settembre 2017 articolo 1,b: “all’art. 4, comma 1 (del Decreto 20 settembre 2011 Ndr), le parole: «ed entro il 30 ottobre di ciascun anno in riferimento alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 ottobre di ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, in riferimento alla lettera b), entro il 30 ottobre 2017 in riferimento alla lettera b-bis) ed entro il 30 novembre di ciascun anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati in riferimento alla lettera b-ter)”. Questi i commi b, b-bis, b-ter dell’articolo 2 comma 1 del Decreto 21 aprile 2011 n.67 che vengono richiamati: “Ai fini dell’accesso al beneficio di cui all’articolo 1, il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione: “b) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016; (9) b-bis) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell’anno 2017; b-ter) entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione deirequisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1°gennaio 2018”. In merito alla documentazione da presentare, viene introdotta dal nuovo decreto la Tabella A che va a sostituire quella del DM settembre 2011. Attestazioni di rapporti di lavoro e attività per dipendenti di privati prima o dopo l’11 gennaio 2008, lavoratori della PA. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: Decreto 20 settembre 2017 GU n.231 del 3 ottobre 2017 Fonte: quotidianosicurezza.it Legionella, rischi e prevenzione sul lavoro, scheda Inail ROMA – Legionella. Pubblicata da Inail una scheda sui rischi derivanti dall’esposizione alla Legionella spp, un fact sheet che affronta in particolare l’esposizione occupazionale, la prevenzione negli ambienti di lavoro, la gestione del rischio secondo quanto previsto dalla normativa corrente. Legionellosi Legionellosi, ovvero il termine con il quale viene definita la forma morbosa, la patologia, deriva da Legionella pneumophila, ovvero dal batterio scoperto nel 1976 a Philadelphia, quando 34 ex combattenti dell’America Legion riuniti in una convention morirono per un’epidemia di polmonite. Legionella pneumophila rientra nel sierogruppo 1 di una delle 50 specie che
  • 10. compongono la famiglia delle Legionelle. Si tratta del sierogruppo e della specie maggiormente rischiosa per l’uomo, con il 95% delle infezioni in Europa e 85% nel mondo. Due sono le infezioni che causa: febbre di Pontiac generalmente di lieve entità e quindi la malattia dei legionari, infezione che ha percentuali di mortalità del 10-15%, 30-50% nei casi nosocomiali, che va curata tempestivamente con antibiotici mirati. Un’infezione che ha un’incubazione variabile tra i 2 e i 10 giorni e che “si manifesta con febbre alta, cefalea, tosse ed un quadro polmonare non distinguibile da altre forme di polmoniti batteriche o atipiche”. Valutazione e rischi sul lavoro La legionellosi è trasmessa per via aerea, tramite aerosol o particelle di polvere, attualmente non è stata mai evidenziata una trasmissione interumana. Le fonti sono in natura, laghi, stagni, terme, luoghi dai quali le legionelle arrivano negli ambienti attraverso condutture e impianti, dove il rischio viene potenziato da fattori come temperatura dell’acqua tra i 20° e i 50°, biofilm, ferro, rame, zinco, amebe, calcare. I diffusori sono torri evaporative, docce, vasche, fontane. I luoghi di lavoro maggiormente a rischio sono quelli dove potrebbe essere più elevata la possibilità di aerosol infettanti. Le professioni quindi sono: “operatori sanitari, dentisti, addetti alla pulizia degli impianti di trattamento aria, manutenzione degli impianti di distribuzione dell’acqua ad uso sanitario e impianti di depurazione, minatori, giardinieri”. Il Testo unico sicurezza sul lavoro classifica ogni batterio appartenente alla Legionella nel 2° gruppo dell’Allegato XLVI. Sono del 2015 le recenti Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi approvate dalla Conferenza Stato Regioni il 7 maggio. Sulla valutazione del rischio, la prevenzione a breve e lungo termine. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: Inail Il rischio di esposizione a Legionella negli ambienti di lavoro Fonte: quotidianosicurezza.it