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News 14/SSL/2016
Lunedì, 04 Aprile 2016
Prestazioni energetiche edifici, pubblicate nuove parti della UNI/TS 11300
Per garantire l’aggiornamento dei sistemi di calcolo, le norme si applicheranno tra
90 giorni.
Sono state pubblicate le nuove parti della norma UNI/TS 11300, relative alle
prestazioni energetiche degli edifici. Lo fa sapere il Comitato Termotecnico Italiano
(CTI) spiegando che si tratta:- della revisione della Parte 4 (fonti rinnovabili e altri
metodi di generazione).- della Parte 5 (calcolo dell’energia primaria e della quota
da fonti rinnovabili), che sostituisce la “Raccomandazione CTI 14:2013”;- della Parte
6 (fabbisogni energetici di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili); La UNI/TS
11300-4 calcola il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la
produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione
che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di
generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella
UNI/TS 11300-2. Si considerano i seguenti sottosistemi per produzione di energia
termica e/o elettrica:- impianti solari termici;- generatori a combustione alimentati a
biomasse;- pompe di calore;- impianti fotovoltaici;- cogeneratori.Sono inoltre
considerate le sottostazioni di teleriscaldamento. La UNI/TS 11300-5 fornisce metodi
di calcolo per determinare in modo univoco e riproducibile applicando la
normativa tecnica citata nei riferimenti normativi:- il fabbisogno di energia primaria
degli edifici sulla base dell’energia consegnata ed esportata;- la quota di energia
da fonti rinnovabili.La presente specifica tecnica fornisce inoltre precisazioni e
metodi di calcolo che riguardano, in particolare:1) le modalità di valutazione
dell’apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico;2) la valutazione
dell’energia elettrica esportata; 3) la definizione delle modalità di compensazione
dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da
rinnovabili;4) la valutazione dell’energia elettrica prodotta da unità cogenerative.
La UNI/TS 11300-6 fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di
energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al
trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio, sulla base
delle caratteristiche dell'edificio e dell'impianto. I suddetti metodi di calcolo
tengono in considerazione solo il fabbisogno di energia elettrica nei periodi di
movimento e di sosta della fase operativa del ciclo di vita. È dunque completo il
pacchetto normativo a supporto della Legge 90/2013 (di conversione del DL
63/2013 che ha recepito in Italia la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell’edilizia) e dei relativi decreti attuativi: le Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2015), Metodologie di calcolo
delle prestazioni e requisiti minimi (DM 26 giugno 2015), Schemi per la relazione
tecnica di progetto (DM 26 giugno 2015). Sempre ieri sono state pubblicate nuove
norme della serie nazionale UNI 10349 suidati climatici relativi al riscaldamento e
raffrescamento degli edifici: - la UNI 10349-1 riguarda le medie mensili per la
valutazione della prestazione termo-energetica dell’edificio e metodi per ripartire
l’irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l’irradianza solare su
di una superficie inclinata. La UNI 10349-1 fornisce, per il territorio italiano, i dati
climatici convenzionalinecessari per la verifica delle prestazioni energetiche e
termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva
e invernale ad essi asserviti. La norma fornisce inoltre metodi di calcolo per:1.
ripartire l’irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusa;2. calcolare l’energia
raggiante ricevuta da una superficie fissa comunque inclinata ed orientate; - l
rapporto tecnico UNI/TR 10349-2 riguarda i dati di progetto. Il rapporto tecnico
fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la
progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi
gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di
progetto contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle condizioni
climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la
climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo; -
infine, la UNI 10349-3 riguarda le differenze di temperatura cumulate (gradi giorno)
ed altri indici sintetici. La norma fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi
relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio. La UNI
10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6 fornendo la metodologia di calcolo per la
determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di
riscaldamento degli edifici, dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità
massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell’indice sintetico
di severità climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una
prima verifica di massima degli impianti. Ai fini degli adempimenti previsti dai disposti
legislativi, per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della
prestazione energetica degli edifici, il CTI ricorda che tali norme tecniche si
applicano a decorrere da 90 giorni dalla data della loro pubblicazione. (Articolo di
Rossella Calabrese) Fonte: edilportale.it
Interpello: il pos deve essere redatto prima dell’inizio dei lavori
La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull'applicazione dell’art. 28,
comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008. Le nuove imprese edili possono rimandare la
valutazione dei rischi e la trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza?
Fino ad oggi era abbastanza usuale che le nuove imprese edili utilizzassero il comma
3-bis dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 – un comma aggiunto al Testo Unico dal
D.Lgs. 106/2009 e poi modificato dalla legge n. 161 del 30 ottobre 2014 -
per posporre l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del Piano
Operativo di Sicurezza (POS):
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
(...)
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto
ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il
relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria
attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di
lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea
documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2,
lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione
accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
(...)
Ma un’importante risposta della Commissione Interpelli ad un quesito inviato dalla
Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
( Federcoordinatori), che PuntoSicuro pubblica in anteprima, potrebbe spingere le
imprese edili a realizzare e trasmettere subito la valutazione dei rischi e il Piano
operativo di sicurezza, strumento essenziale per la prevenzione degli infortuni.
Stiamo parlando del recente Interpello n. 3/2016 del 21 marzo 2016 che ha, infatti,
per oggetto la “risposta al quesito relativo all'applicazione dell’art. 28, comma 3-bis,
del d.lgs. n. 81/2008”.
Federcoordinatori aveva infatti inviato alla Commissione Interpelli, prevista dall’art.
12 del D.Lgs. 81/2008, un quesito in merito alle “modalità con cui deve essere
redatto il Piano Operativo di Sicurezza per imprese di nuova costituzione, alla luce di
quanto previsto dall'art. 28 comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008 che prevede che per
tali imprese il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la
valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla
data di inizio della propria attività”.
E in particolare la federazione sindacale ha chiesto il parere della Commissione per
sapere se “il principio enunciato dal sopracitato art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n.
81/2008, circa la possibilità di posticipare la redazione del DVR, sia applicabile
anche al POS”.
Come sempre, per rispondere al quesito la Commissione Interpelli fa
alcune premesse normative.
Dopo aver ricordato il contenuto dell'art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, da
noi riportato a inizio articolo, si segnala anche il contenuto dell’art. 89, comma 1,
lett. h), sempre del d.lgs. n. 81/2008, che definisce il " piano operativo di sicurezza”:
Articolo 89 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
(...)
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro
dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti
sono riportati nell’ALLEGATO XV;
(...)
Fatte queste doverose premesse, la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Il principio enunciato dall'art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, circa la
possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall'inizio della nuova attività, “non è
applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la
sua mancata redazione, prima dell'inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per
l'esecuzione di verificare ‘l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di
cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo[...]’ (art. 92, co 1,
lett. b), d.lgs. n. 81/2008), obbligo sanzionato penalmente”.
E, conclude la Commissione, è opportuno evidenziare che, “in caso di costituzione
di nuova impresa, l'art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, anche se consente
l'elaborazione del DVR entro 90 giorni dall'inizio della nuova attività, obbliga il datore
di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi” e a dare
‘immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli
obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata
comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’.
In relazione alla rilevanza della risposta fornita dalla Commissione Interpelli, per
concludere l’articolo di presentazione dell’Interpello abbiamo rivolto qualche breve
domanda a Fabrizio Lovato, presidente di Federcoordinatori.
Quella della Commissione Interpelli era una risposta scontata?
Fabrizio Lovato: No, non era assolutamente scontata ed è invece una risposta
chiara della quale non possiamo che ringraziare la Commissione e il suo presidente
Giuseppe Piegari. È importante che il Ministero si sia espresso su questo tema...
Ricordiamo la situazione che ha originato il quesito...
F.L.: Molte nuove imprese, che a volte vengono costituite in brevissimo tempo,
anche in un giorno, mandano i documenti al coordinatore alla sicurezza e avvisano
che devono entrare in cantiere a lavorare. Ma se il coordinatore chiede la
documentazione relativa alla valutazione, al POS, rispondono che, a norma
dell’articolo 28 del TU, si hanno 90 giorni per trasmetterla...
Dunque molte nuove imprese partono con i lavori senza avere un POS...
F.L.: Sì, per molte imprese spesso la documentazione di sicurezza è l’ultimo dei
problemi... Ma senza valutazione del rischio non sai che dispositivi di protezione far
utilizzare ai lavoratori, non sai che formazione fare, ... Invece è necessario subito
un piano operativo di sicurezza per poter tutelare la sicurezza e salute dei lavoratori.
E la risposta della Commissione Interpelli, sulla non applicabilità dell’art. 28, comma
3-bis, è ora chiara e inequivocabile. (Articolo di Tiziano Menduto)
Fonte: puntosicuro.it
Lavori usuranti, prorogato il termine per l’invio della comunicazione annuale.
La Nota direttoriale del 31 marzo 2016 prot.n. 33/1874 informa i datori di lavoro che
potranno compilare il modello LAV_US fino al 30 aprile 2016.
Si ricorda che la comunicazione prevista dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale
del 20 settembre 2011, interessa tutte le lavorazioni usuranti.
Fonte: clicllavoro.it
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  • 1. News 14/SSL/2016 Lunedì, 04 Aprile 2016 Prestazioni energetiche edifici, pubblicate nuove parti della UNI/TS 11300 Per garantire l’aggiornamento dei sistemi di calcolo, le norme si applicheranno tra 90 giorni. Sono state pubblicate le nuove parti della norma UNI/TS 11300, relative alle prestazioni energetiche degli edifici. Lo fa sapere il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) spiegando che si tratta:- della revisione della Parte 4 (fonti rinnovabili e altri metodi di generazione).- della Parte 5 (calcolo dell’energia primaria e della quota da fonti rinnovabili), che sostituisce la “Raccomandazione CTI 14:2013”;- della Parte 6 (fabbisogni energetici di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili); La UNI/TS 11300-4 calcola il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2. Si considerano i seguenti sottosistemi per produzione di energia termica e/o elettrica:- impianti solari termici;- generatori a combustione alimentati a biomasse;- pompe di calore;- impianti fotovoltaici;- cogeneratori.Sono inoltre considerate le sottostazioni di teleriscaldamento. La UNI/TS 11300-5 fornisce metodi di calcolo per determinare in modo univoco e riproducibile applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti normativi:- il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell’energia consegnata ed esportata;- la quota di energia da fonti rinnovabili.La presente specifica tecnica fornisce inoltre precisazioni e metodi di calcolo che riguardano, in particolare:1) le modalità di valutazione dell’apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico;2) la valutazione dell’energia elettrica esportata; 3) la definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili;4) la valutazione dell’energia elettrica prodotta da unità cogenerative. La UNI/TS 11300-6 fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio, sulla base delle caratteristiche dell'edificio e dell'impianto. I suddetti metodi di calcolo tengono in considerazione solo il fabbisogno di energia elettrica nei periodi di
  • 2. movimento e di sosta della fase operativa del ciclo di vita. È dunque completo il pacchetto normativo a supporto della Legge 90/2013 (di conversione del DL 63/2013 che ha recepito in Italia la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia) e dei relativi decreti attuativi: le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2015), Metodologie di calcolo delle prestazioni e requisiti minimi (DM 26 giugno 2015), Schemi per la relazione tecnica di progetto (DM 26 giugno 2015). Sempre ieri sono state pubblicate nuove norme della serie nazionale UNI 10349 suidati climatici relativi al riscaldamento e raffrescamento degli edifici: - la UNI 10349-1 riguarda le medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell’edificio e metodi per ripartire l’irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l’irradianza solare su di una superficie inclinata. La UNI 10349-1 fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionalinecessari per la verifica delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale ad essi asserviti. La norma fornisce inoltre metodi di calcolo per:1. ripartire l’irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusa;2. calcolare l’energia raggiante ricevuta da una superficie fissa comunque inclinata ed orientate; - l rapporto tecnico UNI/TR 10349-2 riguarda i dati di progetto. Il rapporto tecnico fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di progetto contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo; - infine, la UNI 10349-3 riguarda le differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici. La norma fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio. La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6 fornendo la metodologia di calcolo per la determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell’indice sintetico di severità climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una prima verifica di massima degli impianti. Ai fini degli adempimenti previsti dai disposti legislativi, per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, il CTI ricorda che tali norme tecniche si applicano a decorrere da 90 giorni dalla data della loro pubblicazione. (Articolo di Rossella Calabrese) Fonte: edilportale.it
  • 3. Interpello: il pos deve essere redatto prima dell’inizio dei lavori La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull'applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008. Le nuove imprese edili possono rimandare la valutazione dei rischi e la trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza? Fino ad oggi era abbastanza usuale che le nuove imprese edili utilizzassero il comma 3-bis dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 – un comma aggiunto al Testo Unico dal D.Lgs. 106/2009 e poi modificato dalla legge n. 161 del 30 ottobre 2014 - per posporre l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del Piano Operativo di Sicurezza (POS): Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi (...) 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (...) Ma un’importante risposta della Commissione Interpelli ad un quesito inviato dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ( Federcoordinatori), che PuntoSicuro pubblica in anteprima, potrebbe spingere le imprese edili a realizzare e trasmettere subito la valutazione dei rischi e il Piano operativo di sicurezza, strumento essenziale per la prevenzione degli infortuni. Stiamo parlando del recente Interpello n. 3/2016 del 21 marzo 2016 che ha, infatti, per oggetto la “risposta al quesito relativo all'applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008”. Federcoordinatori aveva infatti inviato alla Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, un quesito in merito alle “modalità con cui deve essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza per imprese di nuova costituzione, alla luce di quanto previsto dall'art. 28 comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008 che prevede che per
  • 4. tali imprese il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”. E in particolare la federazione sindacale ha chiesto il parere della Commissione per sapere se “il principio enunciato dal sopracitato art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di posticipare la redazione del DVR, sia applicabile anche al POS”. Come sempre, per rispondere al quesito la Commissione Interpelli fa alcune premesse normative. Dopo aver ricordato il contenuto dell'art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, da noi riportato a inizio articolo, si segnala anche il contenuto dell’art. 89, comma 1, lett. h), sempre del d.lgs. n. 81/2008, che definisce il " piano operativo di sicurezza”: Articolo 89 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: (...) h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV; (...) Fatte queste doverose premesse, la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. Il principio enunciato dall'art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall'inizio della nuova attività, “non è applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell'inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l'esecuzione di verificare ‘l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo[...]’ (art. 92, co 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008), obbligo sanzionato penalmente”. E, conclude la Commissione, è opportuno evidenziare che, “in caso di costituzione
  • 5. di nuova impresa, l'art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, anche se consente l'elaborazione del DVR entro 90 giorni dall'inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi” e a dare ‘immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’. In relazione alla rilevanza della risposta fornita dalla Commissione Interpelli, per concludere l’articolo di presentazione dell’Interpello abbiamo rivolto qualche breve domanda a Fabrizio Lovato, presidente di Federcoordinatori. Quella della Commissione Interpelli era una risposta scontata? Fabrizio Lovato: No, non era assolutamente scontata ed è invece una risposta chiara della quale non possiamo che ringraziare la Commissione e il suo presidente Giuseppe Piegari. È importante che il Ministero si sia espresso su questo tema... Ricordiamo la situazione che ha originato il quesito... F.L.: Molte nuove imprese, che a volte vengono costituite in brevissimo tempo, anche in un giorno, mandano i documenti al coordinatore alla sicurezza e avvisano che devono entrare in cantiere a lavorare. Ma se il coordinatore chiede la documentazione relativa alla valutazione, al POS, rispondono che, a norma dell’articolo 28 del TU, si hanno 90 giorni per trasmetterla... Dunque molte nuove imprese partono con i lavori senza avere un POS... F.L.: Sì, per molte imprese spesso la documentazione di sicurezza è l’ultimo dei problemi... Ma senza valutazione del rischio non sai che dispositivi di protezione far utilizzare ai lavoratori, non sai che formazione fare, ... Invece è necessario subito un piano operativo di sicurezza per poter tutelare la sicurezza e salute dei lavoratori. E la risposta della Commissione Interpelli, sulla non applicabilità dell’art. 28, comma 3-bis, è ora chiara e inequivocabile. (Articolo di Tiziano Menduto) Fonte: puntosicuro.it Lavori usuranti, prorogato il termine per l’invio della comunicazione annuale. La Nota direttoriale del 31 marzo 2016 prot.n. 33/1874 informa i datori di lavoro che potranno compilare il modello LAV_US fino al 30 aprile 2016.
  • 6. Si ricorda che la comunicazione prevista dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 20 settembre 2011, interessa tutte le lavorazioni usuranti. Fonte: clicllavoro.it
  • 7. Si ricorda che la comunicazione prevista dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 20 settembre 2011, interessa tutte le lavorazioni usuranti. Fonte: clicllavoro.it