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La nuova sicurezza sul lavoro
Tutti gli adempimenti in 50 schede,
il formulario, le faq
A cura di: Area Ambiente, Innovazione e Utilities Confcommercio
Editing: Francesco Rossi - Area Comunicazione e Immagine Confcommercio
© 2008 Confcommercio
Sommario
iii
Sommario
SOMMARIO I
INTRODUZIONE 1
TITOLO 1 - TUTTI GLI ADEMPIMENTI IN 50 SCHEDE 5
1. Ambiente di lavoro 7
1.1 Concessione edilizia 7
1.2 Denuncia di inizio attività (D.I.A.) 11
1.3 Certificato di agibilità 14
1.4 Notifica di nuovo insediamento o modifiche sostanziali 16
1.5 Autorizzazione sanitaria 18
1.6 Requisiti ambienti di lavoro 21
2. Gestione della sicurezza 26
2.1 Servizio di prevenzione e protezione 26
2.2 Documento di valutazione dei rischi 31
2.3 Riunione periodica 34
2.4 Sopralluogo negli ambienti di lavoro 36
2.5 Informazione e formazione dei lavoratori 37
2.6 Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 43
2.7 Registro infortuni 46
2.8 Denuncia di infortunio 47
2.9 Denuncia di malattia professionale 48
2.10 Segnaletica di sicurezza 49
2.11 Dispositivi di protezione individuale (DPI) 50
3. Antincendio e gestione delle emergenze 53
3.1 Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) 53
3.2 Registro antincendio 55
3.3 Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze 57
3.4 Valutazione rischio incendio 59
3.5 Piano di emergenza 61
3.6 Informazione e programmazione degli interventi 62
La nuova sicurezza sul lavoro
3.7 Esercitazione di evacuazione 63
3.8 Pronto soccorso 64
4. Sorveglianza sanitaria 66
4.1 Nomina del medico competente 66
4.2 Sorveglianza sanitaria 68
4.3 Accertamenti sanitari periodici per l’idoneità al lavoro (A.S.P.) 69
4.4 Idoneità alla mansione 71
5. Gestione dei rischi 72
5.1 Esposizione a rumore 72
5.2 Esposizione a vibrazioni 74
5.3 Esposizione ad amianto 76
5.4 Movimentazione manuale dei carichi 78
5.5 Videoterminali 79
5.6 Agenti cancerogeni 81
5.7 Agenti biologici 83
5.8 Sostanze e preparati pericolosi - Agenti chimici 85
5.9 Atmosfere esplosive 88
5.10 Gas tossici 89
5.11 Sostanze radioattive 91
5.12 Sforzi ripetuti degli arti superiori 92
5.13 Esposizione a campi elettromagnetici 93
5.14 Impianti ed apparecchiature elettriche 95
5.15 Esposizione a radiazioni artificiali 97
6. Impianti elettrici 99
6.1 Certificato di conformità degli impianti 99
6.2 Controllo ed installazione di impianti di messa a terra, dispositivi contro le scariche
atmosferiche e impianti elettrici in luoghi a rischio di esplosione 103
7. Macchine e attrezzature di lavoro 105
7.1 Macchine e attrezzature di lavoro 105
7.2 Attrezzature a pressione - Insiemi 107
7.3 Requisiti minimi per l’uso delle attrezzature di lavoro 111
iv
v
Sommario
TITOLO 2 - FORMULARIO 113
1. Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi e dell’adempimento
degli obblighi ad essa correlati 115
2. Richiesta di copia del documento di valutazione dei rischi 116
3. Schema di documento di valutazione dei rischi 117
4. Riepilogo delle informazioni sui rischi aziendali fornite ai lavoratori 123
5. Convocazione di riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi 125
6. Convocazione di riunione di prevenzione e protezione dai rischi in caso di
variazione delle condizioni di esposizione al rischio 127
7. Verbale di riunione di prevenzione e protezione dai rischi 129
8. Delega di attribuzioni 131
9. Designazione degli addetti al SPP 134
10. Nomina del RSPP interno 136
11. Designazione di dirigente o preposto alla carica di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione 139
12. Designazione di altra figura professionale alla carica di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione 141
13. Conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Esterno di
Prevenzione e Protezione 143
14. Contratto per Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e
Protezione 145
15. Nomina del medico competente 152
16. Accettazione incarico di medico competente 156
17. Cessazione dell’incarico del medico 157
18. Visita medica 158
19. Cartella sanitaria e di rischio 162
20. Conservazione della cartella sanitaria e di rischio 163
21. Designazione del lavoratore incaricato del pronto soccorso 164
22. Designazione del lavoratore incaricato della lotta antincendio 166
La nuova sicurezza sul lavoro
TITOLO 3 - F.A.Q. 169
1. Campo di applicazione 171
2. Lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, impresa familiare 174
3. Valutazione dei rischi 176
4. Servizio di prevenzione e protezione dai rischi 180
5. Delega di funzioni 184
6. Costi della sicurezza 187
7. Comunicaizoni all’Inail 188
8. Modelli organizzativi d’impresa 189
9. Medico competente 190
10. Formazione 191
11. Libretto formativo per la sicurezza 192
12. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 193
13. Aspetti sanzionatori 194
14. Disposizioni particolari: rischi da agenti fisici (Titolo VIII del T.U.) 196
vi
Introduzione
3
Introduzione
La recente pubblicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in tema di
salute e sicurezza sul lavoro, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico nume-
rosi adempimenti procedurali, sia di carattere formale che sostanziale, a carico del
datore di lavoro e di tutti gli altri soggetti coinvolti. Si va dalle procedure di gestio-
ne della prevenzione, alla valutazione dei rischi, al servizio di prevenzione e prote-
zione, alla formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori, alla sorve-
glianza sanitaria fino alla gestione delle emergenze. Inoltre l’adozione sempre più
diffusa di sistemi di gestione da parte delle imprese, volti al mantenimento e al
miglioramento della qualità dell’ambiente e alla prevenzione e protezione della sicu-
rezza e salute negli ambienti di lavoro, necessitano di adeguati strumenti di valuta-
zione della conformità legislativa e degli adempimenti ad essa correlata.
Questa pubblicazione vuole rappresentare uno strumento utile per orientare le
aziende, fornendo loro l’elenco dei principali adempimenti normativi vigenti, le
modalità di espletamento e la loro frequenza di aggiornamento.
Al fine di rendere agevole la consultazione, gli aspetti inerenti la gestione della sicu-
rezza e la tutela della salute negli ambienti di lavoro sono stati suddivisi nelle seguen-
ti sezioni:
1. Documentazione relativa agli ambienti di lavoro, come concessione edilizia e
certificato di agibilità, requisiti dei locali, ecc.;
2. Documenti relativi all’organizzazione e gestione della sicurezza in azienda,
come nomine dei soggetti incaricati, verbali riunioni periodiche, ecc.;
3. Documenti relativi alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze;
4. Documenti riguardanti la sorveglianza sanitaria;
5. Documenti relativi alla gestione dei rischi, come rumore, vibrazioni, amianto,
movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, ecc.;
6. Documenti relativi agli impianti elettrici;
La nuova sicurezza sul lavoro
7. Documenti relativi a macchine, attrezzature e impianti.
Il volume raccoglie inoltre le formule indispensabili per la corretta gestione degli
adempimenti in materia di sicurezza del lavoro. Per ciascun soggetto sono stati rag-
gruppati e descritti gli obblighi legislativi cui deve adempiere, con i riferimenti alla
modulistica di sicurezza appositamente predisposta. Completa la guida una raccol-
ta delle principali indicazioni interpretative che il Settore Ambiente confederale ha
fornito a fronte di quesiti pervenuti da imprese ed Associazioni.
4
Titolo 1
Tutti gli adempimenti
in 50 schede
7
Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
1. Ambiente di lavoro
1.1 Concessione edilizia
Descrizione
La concessione edilizia è l’atto attraverso il quale il Sindaco autorizza all’esecuzio-
ne di opere edilizie di nuova costruzione o ristrutturazione.
La procedura per il rilascio del Permesso di costruire è interamente disciplinata
dagli artt. 10-15 del Testo Unico per l’edilizia (D.P.R. 380/01) e viene applicata per
i seguenti interventi edilizi:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfi-
ci, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d’uso.
Soggetti interessati
Sono soggetti a concessione edilizia i seguenti interventi, elencati in via esemplifica-
tiva:
- costruzione di nuovi edifici;
- sostituzioni edilizie (ad eccezione degli interventi di manutenzione straordina-
ria che sono soggetti ad autorizzazione);
La nuova sicurezza sul lavoro
- ristrutturazioni edilizie od urbanistiche, ricostruzioni parziali;
- sopraelevazioni o ampliamenti;
- restauri e risanamenti conservativi di edifici non residenziali (poiché quelli resi-
denziali sono soggetti a semplici autorizzazioni in base all’art. 7 della L.
94/1982, primo comma);
- demolizioni;
- modifiche strutturali;
- modifiche dell’aspetto esterno di opere esistenti;
- costruzione di cappelle private e gentilizie, cippi funebri, al di fuori dei cimite-
ri;
- edicole ed altri manufatti prefabbricati su suolo pubblico;
- attrezzature ricreative e sportive all’aperto (piscine, campi da tennis, ecc.);
- pertinenze a servizio di edifici esistenti (recinzioni, sistemazioni esterne, locali
accessori, ecc.), depositi di materiali e merci, demolizioni, rinterri e scavi, quan-
do sono soggetti ai vincoli delle leggi n. 1089/1939 e 1497/1939 (art. 7, L.
94/1982 2° comma).
Frequenza di aggiornamento
Aggiornamento non necessario.
Documenti necessari
L’impresa deve presentare la domanda di concessione edilizia al Comune allegando
ad essa tutta la documentazione necessaria all’istruttoria di competenza dei diversi
Uffici.
Sono pertanto da allegare:
- relazione tecnica, ove richiesta;
- grafici esplicativi (piante, sezioni, prospetti, relativi allo stato di fatto e allo stato
finale delle opere progettate);
- stralcio di zona del P.R.G., con l’identificazione dell’area interessata;
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
- calcoli planovolumetrici;
- schema smaltimento acque reflue;
- approvvigionamento dell’acqua potabile;
- sistema di smaltimento di rifiuti;
- calcolo del costo di costruzione e degli oneri;
- computo metrico delle opere;
- dichiarazione di conformità alla normativa vigente (in materia di installazione
di impianti tecnologici, di abbattimento di barriere architettoniche) ed al rego-
lamento d’igiene;
- atto di proprietà/titolo di possesso (anche in copia);
- progetto impianto elettrico (se dovuto);
- progetto impianti tecnologici (se dovuto);
- progetto edificio/impianto (se dovuto);
- impegnativa cessione aree a sedime stradale (se dovuta);
- impegnativa cessione aree a standard (se dovuta);
- altra documentazione prescritta per particolari interventi (parere dell’A.S.L. o
di aziende di gestione dei servizi o della Soprintendenza, visto dei Vigili del
fuoco, concessione in sanatoria, documentazione fotografica, ...);
- dati relativi all’immobile (ubicazione, mappali, tipologia d’intervento) ed ai sog-
getti coinvolti (titolare della concessione, progettista delle opere, esecutore dei
lavori, direttore dei lavori, soggetto che ha calcolato cementi armati).
La documentazione tecnica deve essere vistata da un professionista competente. Il
comune fornisce l’elenco della documentazione necessaria, perché la richiesta sia
completa, ed una modulistica che consente di semplificare gli adempimenti imposti
dalla vigente normativa.
Figure Aziendali coinvolte
Titolare / Legale Rappresentante; Responsabile dei lavori; R.S.P.P.; Preposti;
Lavoratori
La nuova sicurezza sul lavoro
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e/o progettazione; Consulenti
esterni (progettisti, geometra, ecc.); Imprese appaltatrici e subappaltatrici; Sindaco
del Comune territorialmente competente; Azienda Unitaria Sanitaria Locale
(AUSL) territorialmente competente; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
Sopraintendenza
Allegati
Alla domanda occorre allegare tutta la documentazione necessaria all’istruttoria di
competenza dei diversi Uffici.
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
1.2 Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
Descrizione
Per eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare e demolire quelle esistenti
ovvero per procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione ogni soggetto,
comunque interessato, deve essere in possesso preventivamente di un provvedimen-
to che gli consenta di operare. Questo provvedimento è la concessione edilizia o
l’autorizzazione, quest’ultima sostituita per molte opere dalla denuncia di inizio atti-
vità.
Note
La legge 662/1996 (art. 2, comma 60) ha semplificato le procedure relative alle
opere manutentive di minore impatto edilizio, introducendo l’istituto della dichiara-
zione d’inizio attività, che consente, nei fatti, all’impresa di agire senza che il comu-
ne dia il proprio esplicito assenso mediante l’emissione formale di un atto.
La denuncia di inizio di attività va presentata al Comune per i seguenti interventi:
- opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consisten-
ti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma del-
l’edificio;
- recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della
sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all’art. 2
del D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, non modifichino la destinazione d’uso;
- impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposi-
zioni, a seguito della revisione o installazione di impianti esistenti;
La nuova sicurezza sul lavoro
- varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non cambiano la destinazione d’uso e la cate-
goria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni
contenute nella concessione edilizia;
- parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
Inoltre va espressamente indicato che gli interventi non sono in contrasto con vin-
coli o impedimenti, relativi agli immobili sui quali gli stessi devono essere eseguiti,
ove gli stessi:
- siano sottoposti alla legge n. 1089/1939 ("Tutela delle cose d’interesse artistico
e storico");
- siano sottoposti alla legge n. 1497/1939 ("Protezione delle bellezze naturali");
- siano sottoposti alla legge n. 394/1991 ("Legge quadro sulle aree protette");
- siano sottoposti a disposizioni immediatamente operative dei piani paesistici
regionali ( D.L. n. 312/1985 conv. in legge n. 431/1985 );
- siano sottoposti alla legge n. 183/1939 ("Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo");
- siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressa-
mente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, sto-
ricoarcheologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimo-
niali;
- siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti urbanistici di pianificazione,
nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni
progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.
Quando il Comune riscontra l’assenza delle condizioni prescritte per la fattibilità di
opere mediante la denuncia di inizio attività, notifica agli interessati l’ordine moti-
vato di non effettuare le progettate trasformazioni (art. 4, comma 15).
La denuncia di inizio di attività (Allegato 1) va presentata almeno 20 giorni prima
dell’inizio dei lavori. Il comune può chiedere all’impresa una ulteriore dichiarazio-
ne contestuale all’avvio dei lavori, cui corrisponde un sopralluogo di un funzionario
comunale a ciò deputato, che constata l’effettivo inizio dell’attività.
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
Frequenza di aggiornamento
Aggiornamento non necessario.
Allegati
La denuncia va necessariamente corredata da apposita relazione del progettista dei
lavori, la quale deve asseverare (e per questo il progettista assume la condizione fun-
zionale di esercente servizio di pubblica necessità) la conformità delle opere da rea-
lizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati, ai regolamenti edilizi, nonché
il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. Gli uffici del comune e
dell’A.S.L., secondo le rispettive competenze, verificano la conformità del progetto
alla normativa vigente (compresa la regolamentazione urbanistica comunale).
Figure Aziendali coinvolte
Titolare / Legale Rappresentante; Responsabile dei lavori; R.S.P.P.; Preposti;
Lavoratori
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e/o progettazione; Consulenti
esterni (progettisti, geometra, ecc.); Imprese appaltatrici e subappaltatrici; Sindaco
del Comune territorialmente competente; Azienda Unitaria Sanitaria Locale
(AUSL) territorialmente competente
La nuova sicurezza sul lavoro
1.3 Certificato di agibilità
Descrizione
Il certificato di agibilità attesta che l’immobile può essere utilizzato per le attività
previste e che risulta in possesso di tutte le condizioni igieniche e sanitarie previste
dalla normativa vigente.
Documenti da allegare
- copia dell’avvenuto accatastamento (Legge 47/1985 e s.m.i., art. 52);
- copia del collaudo delle opere in c.a., c.a.p., ferro con attestazione di avvenuto
deposito;
- dichiarazione del D.L. che non si sono eseguite opere che necessitano di collau-
do statico;
- certificato di potabilità acqua rilasciato dall’A.S.L.;
- dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 5/3/1990 n. 46 per impianto
elettrico;
- dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 5/3/1990 n. 46 per impianto
termico;
- dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 5/3/1990 n. 46 per impianto
idrico-sanitario.
Frequenza di aggiornamento
Aggiornamento non necessario fino a che l’immobile possiede i requisiti per i quali
il documento è stato rilasciato.
Figure Aziendali coinvolte
Titolare / Legale Rappresentante; Responsabile dei lavori; R.S.P.P.
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e/o progettazione; Consulenti
esterni (progettisti, geometra, ecc.); Imprese appaltatrici e subappaltatrici; Sindaco
del Comune territorialmente competente; Azienda Unitaria Sanitaria Locale
(AUSL) territorialmente competente
La nuova sicurezza sul lavoro
1.4 Notifica di nuovo insediamento o modifiche sostanziali
Descrizione
La notifica è la comunicazione all’organo di vigilanza (Az. Sanitaria Locale) delle
caratteristiche dei nuovi edifici o impianti o locali produttivi per la verifica dei requi-
siti igienico-sanitari. Tale comunicazione deve essere eseguita non solo quando si
vuole costruire un nuovo insediamento produttivo, ma anche in caso di modifiche
sostanziali agli impianti e ai cicli produttivi. Generalmente la comunicazione viene
inoltrata al Comune territorialmente competente e questi provvede all’inoltro
all’ASL per il rilascio del nulla osta ai fini igienico sanitari.
La notifica deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di ese-
cuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
L’organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e pre-
scrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.
La notifica si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavo-
ratori.
Frequenza di aggiornamento
In caso di modifica delle caratteristiche dei locali di lavoro, degli impianti e dei cicli
produttivi. Invio comunicazione almeno 60 giorni prima.
Documenti allegati
La documentazione da allegare consiste in:
- relazione descrittiva delle caratteristiche dell’insediamento o delle modifiche
che saranno apportate;
- n. 2 planimetrie.
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
Figure Aziendali coinvolte
Titolare / Legale Rappresentante; Responsabile dei lavori; R.S.P.P.
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e/o progettazione; Consulenti
esterni (progettisti, geometra, ecc.); Imprese appaltatrici e subappaltatrici; Sindaco
del Comune territorialmente competente; Azienda Unitaria Sanitaria Locale
(AUSL) territorialmente competente
La nuova sicurezza sul lavoro
1.5 Autorizzazione sanitaria
Soggetti interessati
E’ soggetto ad autorizzazione sanitaria l’esercizio di stabilimenti di produzione, di
preparazione e confezionamento, nonché di depositi all’ingrosso di sostanze alimen-
tari. Salvo i casi in cui la legge, nonché leggi e regolamenti speciali, ne prevedano il
rilascio da parte del ministro della sanità l’autorizzazione è rilasciata:
a) dall’organo delle regioni, o province autonome di Trento e di Bolzano, compe-
tente secondo il rispettivo ordinamento in materia medica, nel caso di labora-
tori e stabilimenti per la produzione, preparazione e confezionamento delle
sostanze alimentari di origine vegetale e nei casi previsti in deroga alla succes-
siva lettera b);
b) dall’organo delle regioni, o province autonome di Trento e di Bolzano, compe-
tente secondo il rispettivo ordinamento in materia veterinaria, nel caso di
impianti di macellazione e di laboratori e stabilimenti per la produzione, pre-
parazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine animale, o
miste di origine prevalentemente animale, ad eccezione di stabilimenti che trat-
tano latte e prodotti derivati, sostanze alimentari miste di origine prevalente-
mente vegetale, e di carattere dolciario.
c) dal comune o consorzio di comuni, attraverso le unità sanitarie locali, nel caso
di depositi all’ingrosso di alimenti di origine vegetale e animale e nel caso di pic-
coli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di sostanze
alimentari e bevande.
Modalità di inoltro delle richieste di autorizzazioni
Le domande per il rilascio delle autorizzazioni debbono contenere:
a) il nome e la ragione sociale e la sede dell’impresa;
b) l’indicazione dell’ubicazione dello stabilimento o del laboratorio di produzione,
preparazione e confezionamento o del deposito all’ingrosso;
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
c) l’indicazione per generi merceologici delle sostanze alimentari che si intendono
produrre, preparare, confezionare o tenere in deposito;
d) la descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali marchi depositati che val-
gano ad identificare l’impresa;
e) l’eventuale carattere stagionale delle lavorazioni f) l’indicazione del presumibi-
le termine di approntamento dello stabilimento o del laboratorio di produzio-
ne, preparazione e confezionamento o del deposito all’ingrosso.
Le domande debbono, inoltre, essere corredate:
1) dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore a 1:500. In casi par-
ticolari potranno essere richieste piante più dettagliate.
2) dalla descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
3) dall’indicazione relativa all’impianto di approvvigionamento idrico, alla idonei-
tà della rete di distribuzione, nonché dalla documentazione sulla potabilità del-
l’acqua, qualora non si tratti di acquedotti pubblici;
4) dall’indicazione relativa all’impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, e,
ove è necessario ai mezzi impiegati per la depurazione delle acque;
5) dall’indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione
delle sostanze alimentari, nonché dalla documentazione di tali sistemi, ove
richiesta;
6) da un esemplare degli eventuali marchi depositati.
Frequenza di aggiornamento
Qualora intervengano variazioni negli elementi oggetto dell’autorizzazione stessa (il
nome e la ragione sociale e la sede dell’impresa; ubicazione dello stabilimento o del
laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all’in-
grosso; sostanze alimentari utilizzate; rispondenza dei locali e degli impianti ai
requisiti prescritti; ecc.) Le modifiche ai locali ed impianti, possono essere effettuate
previo nulla osta dell’autorità sanitaria competente, da rilasciarsi entro 60 gg dal
ricevimento della comunicazione da parte dell’impresa interessata.
La nuova sicurezza sul lavoro
Note
1. Nel caso di pescherie dovrà essere specificato nella relazione tecnico-descrittiva
lo stato fisico dei prodotti della pesca in vendita (fresco o congelato).
2. Per le comunicazioni previste dall’art. 27 del D.P.R. 327/80 non è necessario
allegare la documentazione, tuttavia devono essere rese le dichiarazioni previ-
ste dai quadri a, c, d.
3. La compilazione del frontespizio deve essere completa di ogni dato previsto com-
presa la scelta di una delle due caselle (trattini sull’approntamento dell’esercizio.
4. Nel quadro b il richiedente dichiara: nella sezione 1, la non presenza nel suo
esercizio di emissioni gassose, di fumi o vapori; nella sezione 2, -che deve esse-
re compilata in alternativa alla sezione 1- vengono fornite notizie più specifiche
sulla tipologia e l’idoneità degli impianti tecnologici per cui è necessaria la
dichiarazione di un professionista che abbia valutato i vari aspetti tecnici, nor-
mativi, di sicurezza congiunta al richiedente.
5. Il quadro e costituisce l’elenco della documentazione da allegare obbligatoria-
mente al modulo. Il pagamento dei diritti sanitari deve essere effettuato preven-
tivamente su bollettino postale intestato alla relativa U.S.L.
Figure Aziendali coinvolte
Titolare / Legale Rappresentante; Responsabile dei lavori; R.S.P.P.; Responsabile
Assicurazione Qualità (*)
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Consulenti esterni (progettisti, geometra, ingegneri, ecc.); Laureato in biologia, chi-
mica, chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienza e tec-
nologia alimentari(*)
; Sindaco del Comune territorialmente competente; Azienda
Unitaria Sanitaria Locale (AUSL) territorialmente competente
(*) Nel caso di prodotti destinati ad una alimentazione particolare.
20
21
Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
1.6 Requisiti ambienti di lavoro
Cosa fare
All’interno del D.Lgs. 81/2008 sono specificati i requisiti degli ambienti di lavoro
relativamente a strutture, locali ove si svolgono lavorazioni, caratteristiche e tipi di
porte, illuminazione ed aerazione di laboratori e magazzini presidiati e non, carat-
teristiche dei locali destinati ad uffici, servizi igienici, spogliatoi e mensa.
Occorre fare riferimento inoltre, alle norme locali del regolamento di igiene ed edi-
lizio, a norme di buona tecnica o a norme speciali (deposito di fitofarmaci).
Deroghe al divieto di adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei
possono essere concesse dall’ASL competente quando ricorrano particolari esigen-
ze tecniche (art. 65 D.Lgs. 81/2008).
Frequenza aggiornamento
Nella realizzazione / modificazione di ambienti di lavoro.
Larghezza e numero delle porte dei locali dove si svolgono lavorazioni
Attività svolta: Locali che comportano rischio di esplosione o di incendio
Lavoratori impegnati Larghezza porta Verso apertura N. Porte
Inferiore a 5 unità Nessun obbligo. Le Nessun obbligo Minimo 1
norme su handicap
impongono 85-90 cm
Superiori a 5 unità 120 cm Verso via d’esodo Minimo 1 ogni
5 lavoratori
La nuova sicurezza sul lavoro
Attività svolta: Locali dove si svolgono lavorazioni che non comportano rischio di
esplosione o di incendio
Lavoratori impegnati Larghezza porta Verso apertura N. Porte
Sino a 25 unità 80 cm Nessun obbligo Minimo 1
Da 25 a 50 unità 120 cm Verso via d’esodo Minimo 1
Da 51 a 100 unità 120 cm + 80 cm Verso via d’esodo 2
Oltre 100 unità 1 da 120 cm ogni Verso via d’esodo 2 per le prime 100
50 persone o frazione persone ed 1 ogni
compresa tra 10 e 50 ulteriori
50 persone
Attività svolta: Locali e Depositi
Lavoratori impegnati Larghezza porta Verso apertura N. Porte
Sino a 25 unità (10 unità Dovrebbe applicarsi Nessun obbligo Minimo 1
secondo un’altra interpretazione) il minimo di 80 cm
Oltre 25 unità (ovvero secondo 110 cm per ogni Nessun obbligo Preferibilmente 1
altra interpretazione oltre 10) 50 persone o frazione per ogni 50 persone o
compresa tra 10 e frazione da 10 a 50
50 persone
Tutte le porte da 120 cm hanno una tolleranza del 5%, in pratica sono ammesse porte
fino a 114 cm. Le porte possono essere in numero minore purché non vari la larghez-
za complessiva. Tutte le porte da 80 cm hanno una tolleranza in meno del 2%.
Caratteristica delle porte situate sulle vie di emergenza
Altezza minima 200 cm
Larghezza minima Disposta dalle norme antincendio
Segnaletica Devono essere contrassegnate con segnaletica durevole conformemente alla
normativa vigente
22
23
Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
Apertura Devono poter essere aperte, in ogni momento, dall’interno senza aiuto spe-
ciale.
Può non essere aperta verso l’esodo nel caso che l’apertura della stessa possa
creare situazioni di pericolo per eventuali passaggi di mezzi o altro. In tal
caso, si dovranno adottare altri specifici accorgimenti che dovranno essere
autorizzati dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
N. di porte Tutti i laboratori e i depositi devono essere provvisti di uscite di sicurezza in
grado di garantire vie di fuga inferiori a 30 m da qualsiasi punto del locale.
Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di
porte di uscita che per numero e ubicazione consentono la rapida uscita delle persone e che sono age-
volmente apribili dall’interno durante il lavoro. Tali porte dovranno comunque essere ade-
guate ai commi 1.6.9 e 1.6.10. Per i luoghi costruiti o realizzati prima del 27 novem-
bre 1994, non si applicano le disposizioni punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6.
riguardanti la larghezza delle stesse. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita
deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licen-
za di agibilità.
Tipi di porte
Tipo di porta Ammessa / Non ammessa Note
Porte scorrevoli Non ammesse nei locali di lavoro Devono, quando ammesse,
e di magazzino, se nello stesso disporre di un sistema di
ambiente non ci sono porte ad anta sicurezza che eviti loro di
uscire dalle guide
Porta tipo saracinesca Non ammesse nei locali di lavoro
a rullo e di magazzino, se nello stesso
ambiente non ci sono porte ad anta
Porte girevoli su Non ammesse nei locali di lavoro e
asse verticale di magazzino, se nello stesso ambiente
non ci sono porte ad anta
La nuova sicurezza sul lavoro
Porte a vetri Ammesse Devono avere: un segno
indicativo all’altezza degli
occhi vetri di sicurezza o
protetti contro lo
sfondamento
Porte che si aprono nei Ammesse solo se trasparenti Vedi caratteristiche porte a
due versi (a ventola) vetri. Inoltre, ai sensi del
DPR 384/78 devono
avere barre e corrimano
di sezione adeguata e
prendibile
Porte e portoni che si Ammessi Devono disporre di un
aprono verso l’alto sistema di sicurezza che
impedisce loro di ricadere
Porte e portoni ad Ammessi Devono essere muniti di
azionamento meccanico arresto e aperti0
manualmente
Locali ad uso produttivo
Tipo di illuminazione: Naturale
Illuminazione Aerazione
[-] 1/10 della superficie di calpestio [-] 1/20 della superficie di calpestio
(fino a 1000 mq) (fino a 1000 mq)
[-] 1/12 per la parte eccedente [-] 1/24 per la parte eccedente
[-] Comprensiva della porzione vetrata [-] Sono esclusi i contributi
di porte e portoni di porte e portoni
[-] Da incrementare in presenza di pensiline, [-] Uniformemente distribuita
tettoie, ecc.
[-] Uniformemente distribuita [-] Deroghe per particolari
esigenze tecniche
[-] Deroghe per particolari esigenze tecniche [-] Idoneità limitata all’attività dichiarata
[-] Idoneità limitata all’attività dichiarata
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25
Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
Tipo di illuminazione: Artificiale
Illuminazione Aerazione
[-] 100 lux per atri, disimpegni e corridoi [-] Ricambi d’aria rapportati al tipo di attività
[-] 200 lux per lavorazioni grossolane [-] Punti esterni di captazione in zone non
inquinate
[-] 300 lux per lavorazioni di media finezza [-] Necessaria relazione redatta da tecnico
competente
[-] 500 lux per lavorazioni fini
Tipo di illuminazione: Collocazione lampade
Illuminazione Aerazione
Evitare ombre e abbagliamenti diretti e riflessi
Tipo di illuminazione: Illuminazione di sicurezza
Illuminazione Aerazione
[-] 5 lux per ambienti di lavoro
[-] 10 lux per vie di fuga
La nuova sicurezza sul lavoro
2. Gestione della sicurezza
2.1 Servizio di prevenzione e protezione
Cosa fare
Il datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione
all’interno della propria azienda
o incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei dato-
ri di lavoro o gli organismi paritetici.
Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capaci-
tà e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficien-
te rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati
per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di per-
sone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per
integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.
Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che,
all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 32.
Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonera-
to dalla propria responsabilità in materia.
L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovve-
ro dell’unità produttiva, e del relativo Responsabile è comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 17/8/1999, n. 334, e
s.m.i., soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del
medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs.
17/3/1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Il datore di lavoro può autonominarsi R.S.P.P. nel caso di:
- aziende artigiane ed industriali fino a 30 dipendenti
- aziende agricole e zootecniche fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato
- aziende della pesca fino a 20 dipendenti
- altre aziende fino a 200 dipendenti
Svolgimento diretto del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
(art. 34 D.Lgs. 81/2008)
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di pre-
venzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazio-
ne, nei casi previsti nell’allegato 2, dandone preventiva informazione al rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi suc-
cessivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve fre-
quentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore,
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regio-
ni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici
La nuova sicurezza sul lavoro
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblica-
zione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazio-
ne effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il
cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di defi-
nizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a fre-
quentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di
cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica
anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto
ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi
dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione
e protezione interni ed esterni (art. 32 D.Lgs. 81/2008)
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi
di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natu-
ra dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni sopra descritte, è necessario essere in possesso
di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superio-
re nonche’ di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a spe-
cifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di
responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti suddetti, è
necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimen-
to, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei
rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (art. 28, c.1), di
organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi pre-
cedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur
non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di
aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze
di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo
svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2.
4. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9,
L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16
marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui
al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in
data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giu-
gno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della nor-
mativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al
comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a
frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo
Stato-regioni di cui al comma 2. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34.
6. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazio-
ne di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno
sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modi-
ficazioni.
La nuova sicurezza sul lavoro
Frequenza di aggiornamento
In caso di sostituzione del R.S.P.P.
Figure Aziendali coinvolte
Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
(sezione dell’AUSL territorialmente competente
30
31
Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
2.2 Documento di valutazione dei rischi
Cosa fare
Il datore di lavoro:
• valuta tutti i rischi della propria azienda ed elabora una relazione (documento
di valutazione dei rischi - DVR).
• valuta e documenta per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei
rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati (per aziende fino a 10
addetti sulla base di procedure standardizzate in fase di definizione).
Il DVR deve contenere i criteri adottati, l’indicazione delle misure di prevenzione e
protezione adottate, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, i nominativi di RSPP, RLS e
Medico Competente, l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongo-
no i lavoratori a rischi specifici. Il documento di valutazione dei rischi deve avere
data certa ed essere custodito presso l’azienda.
Il decreto legge 3 giugno 2008 n. 97 ha differito dal 29 luglio 2008 al 1° gennaio
2009 l’entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 relative
alla valutazione dei rischi (art. 306, secondo comma) ed alle connesse
norme sanzionatorie.
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’arti-
colo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,
nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del
processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significati-
vi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A
La nuova sicurezza sul lavoro
seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggior-
nate.
4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’arti-
colo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale
si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei
rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese suc-
cessivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’arti-
colo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi
datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei
rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui
all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valu-
tazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6,
comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle
seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimi-
ci, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all’esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente
decreto.
Frequenza aggiornamento
Al modificarsi delle situazioni di rischio (Installazione nuovi macchinari o impianti,
modifiche del processo produttivo, ecc.), a seguito di infortuni significativi, quando
i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.
32
33
Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
Figure aziendali coinvolte
Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.; Preposti; R.L.S.; Medico Competente;
Lavoratori
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
(sezione dell’AUSL territorialmente competente)
La nuova sicurezza sul lavoro
2.3 Riunione periodica
Cosa fare
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il dato-
re di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglian-
za sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di
protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni
e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee
guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni
delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’in-
troduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei
lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che
occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei parteci-
panti per la sua consultazione.
Frequenza aggiornamento
Almeno una volta all’anno.
Figure aziendali coinvolte
Datore di lavoro; R.S.P.P.; R.L.S.; Medico Competente
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
(sezione dell’AUSL territorialmente competente)
La nuova sicurezza sul lavoro
2.4 Sopralluogo negli ambienti di lavoro
Cosa fare
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, insieme al Medico compe-
tente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che
stabilisce in base alla valutazione dei rischi
L’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al
datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei
rischi.
Frequenza aggiornamento
Almeno una volta all’anno.
Figure aziendali coinvolte
R.S.P.P.; Medico Competente
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
(sezione dell’AUSL territorialmente competente)
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
2.5 Informazione e formazione dei lavoratori
Cosa fare
Informazione dei lavoratori (art. 36)
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informa-
zione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale
b) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacua-
zione dei lavoratori;
c) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di gestione del-
l’emergenza (1° soccorso, antincendio, evacuazione).
d) nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e prote-
zione, e del medico competente;
e) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicu-
rezza e le disposizioni aziendali in materia;
f) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
buona tecnica;
g) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma
2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavorato-
ri e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della
lingua utilizzata nel percorso informativo.
Formazione dei lavoratori (art. 37)
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, riceva una formazione sufficien-
te ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento:
La nuova sicurezza sul lavoro
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della pre-
venzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilan-
za, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e pro-
cedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono
definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa con-
sultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione suf-
ficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto
successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazio-
ne di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occa-
sione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora
si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi.
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei
rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.
I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia
di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente
comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzio-
ne e protezione.
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di eva-
cuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’ade-
guata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emana-
zione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10
marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998,
attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione parti-
colare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli
ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate com-
petenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva naziona-
le, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzio-
ne e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti
in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifi-
ca di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità
dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4
La nuova sicurezza sul lavoro
ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per
le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in col-
laborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti, durante
l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori
e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in mate-
ria di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigra-
ti, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veico-
lare utilizzata nel percorso formativo.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di
cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 10/9/2003, n. 276, e s.m.i. Il conte-
nuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della program-
mazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della
verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (R.L.S.) e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri
del R.S.P.P. (D.M. 16/1/1997)
Formazione dei lavoratori.
I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultan-
ze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute
sul posto di lavoro;
c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo par-
tecipativo.
40
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
Formazione del rappresentante per la sicurezza.
I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono
i seguenti:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene
del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di preven-
zione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori h) nozioni di tec-
nica della comunicazione.
La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve
diverse determinazioni della contrattazione collettiva.
Formazione dei datori di lavoro.
I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente
i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i
seguenti:
a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità
civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedu-
rali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
j) la prevenzione sanitaria;
La nuova sicurezza sul lavoro
k) l’informazione e la formazione dei lavoratori.
La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.
Figure Aziendali coinvolte
Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.; Preposti; R.L.S.; Medico Competente;
Lavoratori
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
(sezione dell’AUSL territorialmente competente)
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43
Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
2.6 Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Cosa fare
Adempimenti previsti dall’art. 47 del D.Lgs. 81/20081.
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano fino a 15 lavoratori il rappre-
sentante per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del com-
parto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
3. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rap-
presentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la
sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamen-
to delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto,
salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in
un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il
medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000
dipendenti
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura indivi-
duata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
La nuova sicurezza sul lavoro
7. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentan-
ti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
Attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica
della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attivi-
tà di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazio-
ne dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le
sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazio-
ne e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista
dall’art. 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle auto-
rità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35;
k) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
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45
Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute
durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgi-
mento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per
l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Non può subire pregiudi-
zio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in
sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espleta-
mento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del
datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per
l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazio-
ne dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle dispo-
sizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto indu-
striale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione
dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma
3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscen-
za nell’esercizio delle funzioni.
Figure aziendali coinvolte
Rappresentanti Sindacato Unitario (ove presenti); Lavoratori
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Rappresentanti Sindacato Unitario territoriali; Associazioni di categoria territoriali
La nuova sicurezza sul lavoro
2.7 Registro infortuni
Cosa fare
Il datore di lavoro che ha almeno un lavoratore dipendente o ad esso equiparato ha
l’obbligo di tenere il registro infortuni.
Il registro deve essere vidimato presso la sede dello SPISAL dell’Azienda Sanitaria
Locale competente per territorio.
Devono essere annotati cronologicamente gli infortuni che comportano una assen-
za dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, specificando il nome,
il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause dell’infortunio, la
data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Frequenza aggiornamento
In relazione agli infortuni.
Figure aziendali coinvolte
Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.; Preposti; R.L.S.; Medico Competente;
Lavoratori
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
(sezione dell’AUSL territorialmente competente)
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
2.8 Denuncia di infortunio
Cosa fare
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore (INAIL) gli infortu-
ni da cui siano colpiti i dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre
giorni.
La denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il
datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico.
La denuncia dell’infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle
generalità del lavoratore, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le
circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene
e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con
le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
A far data dal 01/01/2009, il datore di lavoro comunica all’INAIL a
fini statistici, gli infortuni di almeno 1 giorno (D.L. 03/06/2008,
n. 97).
Frequenza aggiornamento
In relazione agli infortuni.
Figure aziendali coinvolte
Datore di lavoro
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
INAIL; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione
dell’AUSL territorialmente competente); Autorità locale di Pubblica Sicurezza ter-
ritorialmente competente; Autorità portuale o consolare competente
La nuova sicurezza sul lavoro
2.9 Denuncia di malattia professionale
Cosa fare
Quando il medico competente riscontra in un lavoratore una malattia di origine
professionale, il datore di lavoro deve effettuare denuncia all’INAIL.
Il medico deve inviare il referto all’Autorità Giudiziaria o allo SPISAL che sostitui-
sce l’invio all’A.G.
L’INAIL istruisce una pratica per definire la reale esistenza della malattia professio-
nale ed eventualmente la percentuale di invalidità ai fini assicurativi.
Lo SPISAL effettua invece degli accertamenti per stabilire l’eventuale responsabili-
tà del datore di lavoro.
Frequenza aggiornamento
Quando il medico competente riscontra in un lavoratore una malattia di origine
professionale.
Figure aziendali coinvolte
Datore di lavoro; Medico Competente; Lavoratori
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
INAIL; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione
dell’AUSL territorialmente competente) o Autorità Giudiziaria
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
2.10 Segnaletica di sicurezza
Cosa fare
Il Titolo V impone l’utilizzo della segnaletica di sicurezza al fine di:
• avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
• vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
• prescrivere comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
• fornire indicazioni relative alle uscite di emergenza, ai mezzi di soccorso o di
salvataggio;
• fornire altre informazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
L’effettuazione della valutazione dei rischi, non esime il datore di lavoro dall’adot-
tare la segnaletica.
Frequenza aggiornamento
Ogniqualvolta vi siano dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente
limitati con misure, metodi, sistemi di organizzazione o mezzi tecnici di protezione
collettiva.
Figure aziendali coinvolte
Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.; Preposti; R.L.S.; Medico Competente;
Lavoratori
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
(sezione dell’AUSL territorialmente competente)
La nuova sicurezza sul lavoro
2.11 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Cosa fare
Il D.Lgs. 81/2008 impone l’utilizzo dei DPI in tutti i casi in cui i rischi non posso-
no essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da
mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazio-
ne del lavoro (art. 75).
In base all’art. 76 del D.Lgs. 81/2008, i DPI devono essere conformi ai requisiti pre-
visti dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475. La valutazione dei rischi e l’individuazio-
ne dei DPI idonei a proteggere i lavoratori devono essere condotte sulla base delle
indicazioni contenute nell’allegato VIII del D. Lgs. 81/2008 e di quelle contenute
nel D.M. 2 maggio 2001.
I DPI devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio
maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono
essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria
efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Inoltre, con decreto del 30 dicembre 2003, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha fissato le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-
riflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli,
immatricolati in Italia, se costretti a scendere dall’auto in caso di emergenza.
Frequenza aggiornamento
I D.P.I. individuali devono essere impiegati dal personale quando i rischi non posso-
no essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazio-
ne del lavoro.
Figure aziendali coinvolte
Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.; Preposti; R.L.S.; Medico Competente;
Lavoratori
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Fabbricante o rappresentante stabilito nel territorio comunitario; Consulenti ester-
ni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL
territorialmente competente); Organismo di controllo autorizzato
Categorie di D.P.I (art. 4 D.Lgs. n. 475/1992)
Categoria Tipi di dispositivi di protezione individuale
1a Categoria Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a
salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Rientrano
esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di
salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la
pulizia;
c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano
ad una temperatura superiore ai 50°C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare
lesioni a carattere permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.
2a Categoria Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre
due categorie.
La nuova sicurezza sul lavoro
3a Categoria Appartengono alla terza categoria i. Nel progetto deve presupporsi porsi che la
persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la
verificazione istantanea di effetti lesivi.
Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi,
liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati
all’immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni
chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura
d’aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o
materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura
d’aria non superiore a -50°C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a
tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni
elettriche;
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
3. Antincendio e gestione delle emergenze
3.1 Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.)
Cosa fare
I titolari delle attività soggette alla richiesta di Certificato Prevenzione Incendi devo-
no, se trattasi di nuova attività, attivare la procedura prevista per il rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).
Il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) è un benestare, rilasciato dal Comando
provinciale dei Vigili del fuoco, che attesta l’adeguatezza delle misure e dei provve-
dimenti adottati per la sicurezza antincendio, costituendo, ai soli fini antincen-
dio, il nulla osta all’esercizio dell’attività.
Il rilascio del CPI è l’atto finale di un iter che può comprendere diverse fasi e che è
basato su numerose Leggi e Decreti.
Le modalità di presentazione delle domande per l’avvio dei procedimenti, il conte-
nuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con
decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero per la Funzione
Pubblica, in modo da garantire l’uniformità delle procedure nonché la trasparenza
e la speditezza dell’attività amministrativa.
I procedimenti oggetto del regolamento sono diversificati in funzione della fase di
sviluppo di un progetto a seconda che si tratti di nuova attività, di ampliamento,
adeguamento o rinnovo di CPI già esistente.
La nuova sicurezza sul lavoro
I procedimenti sono i seguenti:
• Parere di conformità
• Rilascio del certificato di prevenzione incendi
• Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
• Procedimento di deroga
Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco è tenuto a pronunciarsi sulla conformi-
tà del progetto alla normativa antincendio entro 45 giorni dalla data di presentazio-
ne, o entro 90 giorni (previa comunicazione all’interessato entro 15 giorni dalla data
di presentazione) nel caso di progetti complessi. In caso di documentazione incom-
pleta od irregolare o per la quale il comando giudichi indispensabile l’integrazione
della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e
riprende dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
Nel caso in cui il comando non si esprima nei termini prescritti, il pro-
getto si intende respinto.
Frequenza aggiornamento
Quando insorgano variazioni o modiche al progetto antincendio originale e comun-
que secondo quanto previsto dal D.M. 16/02/1982 .
Figure aziendali coinvolte
Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulenti esterni; Servizio Prevenzione
Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente compe-
tente)
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
3.2 Registro antincendio
Cosa fare
Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi,
le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare
verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze tempora-
li che sono indicate dal comando nel C.P.I.
Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e for-
mazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica
attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da
osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in
caso di incendio.
I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la forma-
zione del personale che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito
registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto
aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
Frequenza aggiornamento
Secondo le prescrizioni del Certificato Prevenzione Incendi - C.P.I. (generalmente
semestrale per le attrezzature).
Figure aziendali coinvolte
Datore di lavoro; Titolare/Legale Rappresentante di attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi; R.S.P.P.; A.S.P.P.
La nuova sicurezza sul lavoro
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulenti esterni; Servizio Prevenzione
Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente compe-
tente); Ditte/Aziende addette alla manutenzione delle attrezzature antincendio
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
3.3 Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze
Cosa fare
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la tutela della salu-
te, e in particolare: designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di pre-
venzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di peri-
colo grave ed immediato, di salvataggio e di pronto soccorso e, comunque, di gestio-
ne dell’emergenza.
Ai fini delle designazioni degli addetti alla gestione delle emergenze, il datore di
lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda ovvero dei rischi speciali dell’azien-
da ovvero dell’unità produttiva. I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione.
Per svolgere le mansioni di "addetto alla lotta antincendio ed alla gestione delle
emergenze" il lavoratore incaricato deve frequentare il corso specifico previsto dal
D.M. 10/3/1998 , in conformità a quanto previsto dall’ allegato IX del decreto
(Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello dl rischio dell’at-
tività.
Gli addetti devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate,
tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero del-
l’unità produttiva.
Frequenza aggiornamento
In caso di nuove nomine.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta, in relazione all’evoluzione o
all’insorgenza di nuovi rischi.
La nuova sicurezza sul lavoro
Figure aziendali coinvolte
Datore di lavoro; Dirigenti e Preposti; R.S.P.P.; A.S.P.P.; R.L.S.; Addetti Aziendali
alle emergenze; Lavoratori
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulenti esterni; Servizio Prevenzione
Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente compe-
tente)
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
3.4 Valutazione rischio incendio
Cosa fare
A integrazione della valutazione dei rischi svolta secondo il D.Lgs. 81/2008, il dato-
re di lavoro realizza l’analisi e la valutazione del rischio incendio.
Per la valutazione del calcolo d’incendio occorre far riferimento ai due decreti mini-
steriali (pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 2007) riguardanti la resistenza
al fuoco dei materiali da costruzione. Si tratta del D.M. 16 febbraio 2007
"Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da
costruzione" e del D.M. 09 marzo 2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle
costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco".
Il primo provvedimento si applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali è
prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d’incendio
delle opere in cui sono inseriti. Il decreto definisce "prodotto da costruzione" qual-
siasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elemen-
ti costruttivi o opere da costruzione. Le "opere da costruzione" comprendono gli
edifici e le opere di ingegneria civile. L’art. 2 indica i criteri secondo cui classificare
la resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi; le prestazioni di resi-
stenza al fuoco possono essere determinate in base ai risultati di prove, calcoli e con-
fronti con tabelle. Gli allegati al decreto descrivono le modalità per utilizzare tali
risultati ai fini della classificazione.
Il decreto del 09 marzo stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di resisten-
za al fuoco che devono avere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco prive di specifiche regole tecniche di preven-
zione incendi.
Le disposizioni dei due decreti si applicano a partire dal 29 settembre 2007.
La nuova sicurezza sul lavoro
Frequenza aggiornamento
Quando siano presenti variazioni alle situazioni valutate.
Figure aziendali coinvolte
Datore di lavoro; Dirigenti e Preposti; R.S.P.P.; A.S.P.P.; R.L.S.; Addetti Aziendali
alle emergenze; Lavoratori
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulente antincendio; Servizio
Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorial-
mente competente)
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
3.5 Piano di emergenza
Cosa fare
Elaborare un piano di emergenza adeguato secondo i criteri del D.M. 10-3-1998.
Frequenza aggiornamento
Al mutare delle situazioni valutate.
Figure aziendali coinvolte
Datore di lavoro; Dirigenti e Preposti; R.S.P.P.; A.S.P.P.; R.L.S.; Addetti Aziendali
alle emergenze; Lavoratori
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulenti estern; Servizio Prevenzione
Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente compe-
tente)
La nuova sicurezza sul lavoro
3.6 Informazione e programmazione degli interventi
Cosa fare
Il datore di lavoro:
• informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed
immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
• programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavo-
ratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evi-
tato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro abbandonando immedia-
tamente il luogo di lavoro.
• adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di perico-
lo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e
nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa pren-
dere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
Frequenza aggiornamento
Periodicamente ripetuta, in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
Figure aziendali coinvolte
Datore di lavoro; Dirigenti e Preposti; R.S.P.P.; A.S.P.P.; R.L.S.; Addetti Aziendali
alle emergenze; Lavoratori
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulenti esterni; Servizio Prevenzione
Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente competente)
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
3.7 Esercitazione di evacuazione
Cosa fare
Eseguire l’esercitazione pratica di evacuazione o simulazione di emergenza con
periodicità annuale.
Frequenza aggiornamento
Almeno una volta all’anno.
Figure aziendali coinvolte
Datore di lavoro / Dirigenti e Preposti; R.S.P.P.; A.S.P.P.; R.L.S.; Addetti Aziendali
alle emergenze; Lavoratori
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulenti esterni; Servizio Prevenzione
Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente competente)
La nuova sicurezza sul lavoro
3.8 Pronto soccorso
Cosa fare
Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soc-
corso e d’assistenza medica di emergenza, stabilendo i necessari rapporti con i ser-
vizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati (art. 45, comma 1, D. Lgs.
81/2008).
Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 , entrato in vigore a febbraio 2005, definisce le attrez-
zature per l’organizzazione di pronto soccorso nelle aziende.
- Le cassette di pronto soccorso devono essere adeguatamente custodite presso il
sito, in luoghi facilmente accessibili ed individuabili con segnaletica appropria-
ta. Il contenuto delle cassette deve essere conforme alle prescrizioni minime del-
l’allegato 1 del DM 388/03. Deve essere costantemente assicurata la comple-
tezza ed il corretto stato d’uso dei presidi contenuti.
- Deve essere disponibile, per tutti i lavoratori (incluso il personale itinerante), un
mezzo di comunicazione idonea ad attivare il sistema d’emergenza del SSN
(118).
- Ai lavoratori che prestano la propria attività in luoghi diversi dalla sede azien-
dale o unità produttiva deve essere fornito il pacchetto di medicazione confor-
me ai requisiti dell’allegato 2.
- La formazione per i nuovi addetti è svolta da personale medico ed avviene in
conformità a quanto previsto dall’allegato 4 del Decreto ( 12 ore per aziende
del gruppo B ). La formazione deve essere ripetuta ogni tre anni almeno per
quanto attiene alla capacità di intervento pratico (in questa fase il medico può
avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale
specializzato).
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
Frequenza aggiornamento
La formazione deve essere periodicamente ripetuta, in relazione all’evoluzione o
all’insorgenza di rischi.
Figure aziendali coinvolte
Datore di lavoro / Dirigenti e Preposti; R.S.P.P.; A.S.P.P.; Medico Competente;
R.L.S.; Addetti Aziendali alle emergenze; Lavoratori
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
(sezione dell’AUSL territorialmente competente); Servizio Sanitario Nazionale
(118)
La nuova sicurezza sul lavoro
4. Sorveglianza sanitaria
4.1 Nomina del medico competente
Cosa fare
Il datore di lavoro nomina il Medico Competente, in possesso dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia
e igiene del lavoro o in clinica del lavoro e altre specializzazioni individuate, ove
necessario, con decreto del ministro della Sanità di concerto con il ministro del-
l’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all’ art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277.
4) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale
La nomina deve risultare formalizzata mediante lettera di incarico.
Frequenza aggiornamento
In caso di variazione del medico competente.
66
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
Figure aziendali coinvolte
Datore di lavoro
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Medici dotati di specifica competenza in medicina del lavoro; Consulenti esterni;
AUSL territorialmente competente
La nuova sicurezza sul lavoro
4.2 Sorveglianza sanitaria
Cosa fare
La sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al
lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idonei-
tà alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed espri-
mere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico com-
petente;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità
alla mansione specifica
Frequenza aggiornamento
In relazione alla variazione dei rischi di esposizione dei lavoratori.
Figure aziendali coinvolte
Datore di Lavoro / Dirigenti e Preposti; Medico Competente; Lavoratori
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Consulenti esterni; AUSL territorialmente competente
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
4.3 Accertamenti sanitari periodici per l’idoneità al lavoro (A.S.P.)
Cosa fare
Il datore di lavoro deve valutare se i lavoratori sono esposti a rischi specifici per i
quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria, in tal caso i lavoratori devono esse-
re sottoposti ad accertamenti sanitari, preventivi e periodici, da un medico compe-
tente.
Il medico deve fornire indicazioni sul significato dei risultati e trasmetterli annual-
mente al datore di lavoro ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I costi della sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro.
Accertamenti sanitari da tossicodipendenza.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2007, n. 266 è stato pubblicato il provve-
dimento della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 concernente "Intesa ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di
accertamento di assenza di tossicodipendenza".
Il provvedimento, all’art. 1 individua le seguenti cd. mansioni a rischio, cioè
quelle che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di
terzi (per l’elenco esaustivo si vada l’allegato 1 all’Intesa):
- quelle inerenti attività di trasporto
- e le attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espleta-
mento dei seguenti lavori pericolosi: impiego di gas tossici, fabbricazione ed uso
di fuochi d’artificio, posizionamento e brillamento di mine, direzione tecnica e
conduzione di impianti nucleari.
- Inoltre l’Intesa definisce:
- gli accertamenti sanitari da effettuare nei confronti dei lavoratori che svolgono
le mansioni a rischio;
- i soggetti che tali accertamenti devono espletare;
- le procedure connesse agli stessi accertamenti.
La nuova sicurezza sul lavoro
Nei casi e nelle condizioni previste, le visite preventive, periodiche e
per cambio mansione sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti (art. 41, c. 4).
Frequenza aggiornamento
Secondo il protocollo sanitario predisposto.
Figure aziendali coinvolte
Datore di Lavoro / Dirigenti e Preposti ; Medico Competente; Lavoratori
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Consulenti esterni ; AUSL territorialmente competente
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
4.4 Idoneità alla mansione
Cosa fare
Il medico competente deve comunicare per iscritto, al datore di lavoro e ad ogni sin-
golo lavoratore interessato, il giudizio di idoneità o di non idoneità parziale, o tem-
poranea, o totale; inoltre informa il datore di lavoro ed il lavoratore della possibili-
tà di ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza (SPISAL).
Per lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro ha facoltà di
far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti spe-
cializzati di diritto pubblico.
Ilmedicocompetentecheeffettuiattivitàsanitarianeiconfrontididipendentiperiqualinon
sussistano previsioni di legge, dovrà accertarsi del libero consenso da parte del lavoratore.
Il D.L. 03/06/2008, n. 97, ha differito al 01/01/2009, il divieto di effettuare visite
mediche di idoneità in fase preassuntiva (art. 41, comma 3, lettera a).
Frequenza aggiornamento
L’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria è limitata alle lavorazioni indicate dalle
norme specifiche di medicina del lavoro.
Figure aziendali coinvolte
Datore di Lavoro; Medico Competente; Lavoratori
Figure professionali ed istituzionali coinvolte
Consulenti esterni; AUSL territorialmente competente
La nuova sicurezza sul lavoro
5. Gestione dei rischi
5.1 Esposizione a rumore
Cosa fare
Il Titolo VII determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i
rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavo-
ro e in particolare per l’udito.
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizio-
ne giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
A : Valore medio ponderato (LEX, 8h)
C : Valore massimo istantaneo (ppeak)
Valori inferiori di azione: 80 dB (A) - 135 dB (C)
Valori superiori di azione: 85 dB (A) - 137 dB (C)
Valori limite di esposizione: 87 dB (A) - 140 dB (C)
In caso di superamento solo dei valori inferiori d’azione il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori i DPI uditivi e, su loro richiesta o qualora il Medico
Competente ne rilevi la necessità, estende la sorveglianza sanitaria. Inoltre il datore
di lavoro provvede affinché i lavoratori vengano informati e formati sui rischi con-
nessi all’esposizione al rumore.
72
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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
In caso di superamento solo dei valori superiori d’azione il datore di lavoro sottopo-
ne i lavoratori a sorveglianza sanitaria e limita l’accesso alle aree dove i lavoratori
possono essere esposti a livelli di rumore superiori a detto valore, mediante apposi-
zione di segnaletica di sicurezza e/o delimitazione. Inoltre il datore di lavoro forni-
sce ai lavoratori i DPI uditivi, si accerta che vengano indossati e elabora ed applica
un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione al
rumore
Frequenza aggiornamento
Quando variano le situazioni di rischio prospettate all’interno dei documenti o
quando si modifichino i cicli produttivi.
Figure aziendali coinvolte
Datore di lavoro; Dirigente; Preposto; Medico competente; R.L.S.; Lavoratori
Figure professionali coinvolte
Tecnico competente in acustica; R.S.P.P.
La nuova sicurezza sul lavoro
5.2 Esposizione a vibrazioni
Cosa fare
La normativa di riferimento è costituita dal Titolo VIII Capo III - D. Lgs.
09.04.2008, n. 81.
Il Titolo identifica due tipi di vibrazioni meccaniche:
- vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, che comportano un rischio per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoartico-
lari, neurologici o muscolari;
- vibrazioni trasmesse al corpo intero che possono causare danni per la salute e
la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.
Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’os-
servazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate infor-
mazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezza-
ture nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o
delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore
delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede
l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta
comunque il metodo di riferimento.
Nel caso in cui tali informazioni non fossero disponibili, il datore di lavoro effettua
la valutazione attraverso misurazione dei livelli di vibrazioni meccaniche a cui i
lavoratori sono esposti.
Sulla base dei risultati della valutazione sono prese le idonee misure di prevenzione
e protezione, sono fornite ai lavoratori adeguate informazioni e formazione, è svol-
ta la sorveglianza sanitaria a cura del medico competente che redige la cartella sani-
taria e di rischio del lavoratore.
74
75
Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede
Frequenza aggiornamento
Cadenza almeno quadriennale, e ogni qual volta si verifichino mutamenti che
potrebbero averla resa obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanita-
ria ne richiedano la revisione.
Figure aziendali coinvolte
Datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente, R.L.S., lavoratori.
Figure professionali coinvolte
Tecnico specialista in vibrazioni, R.S.P.P.
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  • 1. La nuova sicurezza sul lavoro Tutti gli adempimenti in 50 schede, il formulario, le faq
  • 2. A cura di: Area Ambiente, Innovazione e Utilities Confcommercio Editing: Francesco Rossi - Area Comunicazione e Immagine Confcommercio © 2008 Confcommercio
  • 4.
  • 5. iii Sommario SOMMARIO I INTRODUZIONE 1 TITOLO 1 - TUTTI GLI ADEMPIMENTI IN 50 SCHEDE 5 1. Ambiente di lavoro 7 1.1 Concessione edilizia 7 1.2 Denuncia di inizio attività (D.I.A.) 11 1.3 Certificato di agibilità 14 1.4 Notifica di nuovo insediamento o modifiche sostanziali 16 1.5 Autorizzazione sanitaria 18 1.6 Requisiti ambienti di lavoro 21 2. Gestione della sicurezza 26 2.1 Servizio di prevenzione e protezione 26 2.2 Documento di valutazione dei rischi 31 2.3 Riunione periodica 34 2.4 Sopralluogo negli ambienti di lavoro 36 2.5 Informazione e formazione dei lavoratori 37 2.6 Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 43 2.7 Registro infortuni 46 2.8 Denuncia di infortunio 47 2.9 Denuncia di malattia professionale 48 2.10 Segnaletica di sicurezza 49 2.11 Dispositivi di protezione individuale (DPI) 50 3. Antincendio e gestione delle emergenze 53 3.1 Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) 53 3.2 Registro antincendio 55 3.3 Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze 57 3.4 Valutazione rischio incendio 59 3.5 Piano di emergenza 61 3.6 Informazione e programmazione degli interventi 62
  • 6. La nuova sicurezza sul lavoro 3.7 Esercitazione di evacuazione 63 3.8 Pronto soccorso 64 4. Sorveglianza sanitaria 66 4.1 Nomina del medico competente 66 4.2 Sorveglianza sanitaria 68 4.3 Accertamenti sanitari periodici per l’idoneità al lavoro (A.S.P.) 69 4.4 Idoneità alla mansione 71 5. Gestione dei rischi 72 5.1 Esposizione a rumore 72 5.2 Esposizione a vibrazioni 74 5.3 Esposizione ad amianto 76 5.4 Movimentazione manuale dei carichi 78 5.5 Videoterminali 79 5.6 Agenti cancerogeni 81 5.7 Agenti biologici 83 5.8 Sostanze e preparati pericolosi - Agenti chimici 85 5.9 Atmosfere esplosive 88 5.10 Gas tossici 89 5.11 Sostanze radioattive 91 5.12 Sforzi ripetuti degli arti superiori 92 5.13 Esposizione a campi elettromagnetici 93 5.14 Impianti ed apparecchiature elettriche 95 5.15 Esposizione a radiazioni artificiali 97 6. Impianti elettrici 99 6.1 Certificato di conformità degli impianti 99 6.2 Controllo ed installazione di impianti di messa a terra, dispositivi contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi a rischio di esplosione 103 7. Macchine e attrezzature di lavoro 105 7.1 Macchine e attrezzature di lavoro 105 7.2 Attrezzature a pressione - Insiemi 107 7.3 Requisiti minimi per l’uso delle attrezzature di lavoro 111 iv
  • 7. v Sommario TITOLO 2 - FORMULARIO 113 1. Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi e dell’adempimento degli obblighi ad essa correlati 115 2. Richiesta di copia del documento di valutazione dei rischi 116 3. Schema di documento di valutazione dei rischi 117 4. Riepilogo delle informazioni sui rischi aziendali fornite ai lavoratori 123 5. Convocazione di riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi 125 6. Convocazione di riunione di prevenzione e protezione dai rischi in caso di variazione delle condizioni di esposizione al rischio 127 7. Verbale di riunione di prevenzione e protezione dai rischi 129 8. Delega di attribuzioni 131 9. Designazione degli addetti al SPP 134 10. Nomina del RSPP interno 136 11. Designazione di dirigente o preposto alla carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 139 12. Designazione di altra figura professionale alla carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 141 13. Conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Esterno di Prevenzione e Protezione 143 14. Contratto per Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 145 15. Nomina del medico competente 152 16. Accettazione incarico di medico competente 156 17. Cessazione dell’incarico del medico 157 18. Visita medica 158 19. Cartella sanitaria e di rischio 162 20. Conservazione della cartella sanitaria e di rischio 163 21. Designazione del lavoratore incaricato del pronto soccorso 164 22. Designazione del lavoratore incaricato della lotta antincendio 166
  • 8. La nuova sicurezza sul lavoro TITOLO 3 - F.A.Q. 169 1. Campo di applicazione 171 2. Lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, impresa familiare 174 3. Valutazione dei rischi 176 4. Servizio di prevenzione e protezione dai rischi 180 5. Delega di funzioni 184 6. Costi della sicurezza 187 7. Comunicaizoni all’Inail 188 8. Modelli organizzativi d’impresa 189 9. Medico competente 190 10. Formazione 191 11. Libretto formativo per la sicurezza 192 12. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 193 13. Aspetti sanzionatori 194 14. Disposizioni particolari: rischi da agenti fisici (Titolo VIII del T.U.) 196 vi
  • 10.
  • 11. 3 Introduzione La recente pubblicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico nume- rosi adempimenti procedurali, sia di carattere formale che sostanziale, a carico del datore di lavoro e di tutti gli altri soggetti coinvolti. Si va dalle procedure di gestio- ne della prevenzione, alla valutazione dei rischi, al servizio di prevenzione e prote- zione, alla formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori, alla sorve- glianza sanitaria fino alla gestione delle emergenze. Inoltre l’adozione sempre più diffusa di sistemi di gestione da parte delle imprese, volti al mantenimento e al miglioramento della qualità dell’ambiente e alla prevenzione e protezione della sicu- rezza e salute negli ambienti di lavoro, necessitano di adeguati strumenti di valuta- zione della conformità legislativa e degli adempimenti ad essa correlata. Questa pubblicazione vuole rappresentare uno strumento utile per orientare le aziende, fornendo loro l’elenco dei principali adempimenti normativi vigenti, le modalità di espletamento e la loro frequenza di aggiornamento. Al fine di rendere agevole la consultazione, gli aspetti inerenti la gestione della sicu- rezza e la tutela della salute negli ambienti di lavoro sono stati suddivisi nelle seguen- ti sezioni: 1. Documentazione relativa agli ambienti di lavoro, come concessione edilizia e certificato di agibilità, requisiti dei locali, ecc.; 2. Documenti relativi all’organizzazione e gestione della sicurezza in azienda, come nomine dei soggetti incaricati, verbali riunioni periodiche, ecc.; 3. Documenti relativi alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze; 4. Documenti riguardanti la sorveglianza sanitaria; 5. Documenti relativi alla gestione dei rischi, come rumore, vibrazioni, amianto, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, ecc.; 6. Documenti relativi agli impianti elettrici;
  • 12. La nuova sicurezza sul lavoro 7. Documenti relativi a macchine, attrezzature e impianti. Il volume raccoglie inoltre le formule indispensabili per la corretta gestione degli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro. Per ciascun soggetto sono stati rag- gruppati e descritti gli obblighi legislativi cui deve adempiere, con i riferimenti alla modulistica di sicurezza appositamente predisposta. Completa la guida una raccol- ta delle principali indicazioni interpretative che il Settore Ambiente confederale ha fornito a fronte di quesiti pervenuti da imprese ed Associazioni. 4
  • 13. Titolo 1 Tutti gli adempimenti in 50 schede
  • 14.
  • 15. 7 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede 1. Ambiente di lavoro 1.1 Concessione edilizia Descrizione La concessione edilizia è l’atto attraverso il quale il Sindaco autorizza all’esecuzio- ne di opere edilizie di nuova costruzione o ristrutturazione. La procedura per il rilascio del Permesso di costruire è interamente disciplinata dagli artt. 10-15 del Testo Unico per l’edilizia (D.P.R. 380/01) e viene applicata per i seguenti interventi edilizi: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfi- ci, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso. Soggetti interessati Sono soggetti a concessione edilizia i seguenti interventi, elencati in via esemplifica- tiva: - costruzione di nuovi edifici; - sostituzioni edilizie (ad eccezione degli interventi di manutenzione straordina- ria che sono soggetti ad autorizzazione);
  • 16. La nuova sicurezza sul lavoro - ristrutturazioni edilizie od urbanistiche, ricostruzioni parziali; - sopraelevazioni o ampliamenti; - restauri e risanamenti conservativi di edifici non residenziali (poiché quelli resi- denziali sono soggetti a semplici autorizzazioni in base all’art. 7 della L. 94/1982, primo comma); - demolizioni; - modifiche strutturali; - modifiche dell’aspetto esterno di opere esistenti; - costruzione di cappelle private e gentilizie, cippi funebri, al di fuori dei cimite- ri; - edicole ed altri manufatti prefabbricati su suolo pubblico; - attrezzature ricreative e sportive all’aperto (piscine, campi da tennis, ecc.); - pertinenze a servizio di edifici esistenti (recinzioni, sistemazioni esterne, locali accessori, ecc.), depositi di materiali e merci, demolizioni, rinterri e scavi, quan- do sono soggetti ai vincoli delle leggi n. 1089/1939 e 1497/1939 (art. 7, L. 94/1982 2° comma). Frequenza di aggiornamento Aggiornamento non necessario. Documenti necessari L’impresa deve presentare la domanda di concessione edilizia al Comune allegando ad essa tutta la documentazione necessaria all’istruttoria di competenza dei diversi Uffici. Sono pertanto da allegare: - relazione tecnica, ove richiesta; - grafici esplicativi (piante, sezioni, prospetti, relativi allo stato di fatto e allo stato finale delle opere progettate); - stralcio di zona del P.R.G., con l’identificazione dell’area interessata; 8
  • 17. 9 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede - calcoli planovolumetrici; - schema smaltimento acque reflue; - approvvigionamento dell’acqua potabile; - sistema di smaltimento di rifiuti; - calcolo del costo di costruzione e degli oneri; - computo metrico delle opere; - dichiarazione di conformità alla normativa vigente (in materia di installazione di impianti tecnologici, di abbattimento di barriere architettoniche) ed al rego- lamento d’igiene; - atto di proprietà/titolo di possesso (anche in copia); - progetto impianto elettrico (se dovuto); - progetto impianti tecnologici (se dovuto); - progetto edificio/impianto (se dovuto); - impegnativa cessione aree a sedime stradale (se dovuta); - impegnativa cessione aree a standard (se dovuta); - altra documentazione prescritta per particolari interventi (parere dell’A.S.L. o di aziende di gestione dei servizi o della Soprintendenza, visto dei Vigili del fuoco, concessione in sanatoria, documentazione fotografica, ...); - dati relativi all’immobile (ubicazione, mappali, tipologia d’intervento) ed ai sog- getti coinvolti (titolare della concessione, progettista delle opere, esecutore dei lavori, direttore dei lavori, soggetto che ha calcolato cementi armati). La documentazione tecnica deve essere vistata da un professionista competente. Il comune fornisce l’elenco della documentazione necessaria, perché la richiesta sia completa, ed una modulistica che consente di semplificare gli adempimenti imposti dalla vigente normativa. Figure Aziendali coinvolte Titolare / Legale Rappresentante; Responsabile dei lavori; R.S.P.P.; Preposti; Lavoratori
  • 18. La nuova sicurezza sul lavoro Figure professionali ed istituzionali coinvolte Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e/o progettazione; Consulenti esterni (progettisti, geometra, ecc.); Imprese appaltatrici e subappaltatrici; Sindaco del Comune territorialmente competente; Azienda Unitaria Sanitaria Locale (AUSL) territorialmente competente; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; Sopraintendenza Allegati Alla domanda occorre allegare tutta la documentazione necessaria all’istruttoria di competenza dei diversi Uffici. 10
  • 19. 11 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede 1.2 Denuncia di inizio attività (D.I.A.) Descrizione Per eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare e demolire quelle esistenti ovvero per procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione ogni soggetto, comunque interessato, deve essere in possesso preventivamente di un provvedimen- to che gli consenta di operare. Questo provvedimento è la concessione edilizia o l’autorizzazione, quest’ultima sostituita per molte opere dalla denuncia di inizio atti- vità. Note La legge 662/1996 (art. 2, comma 60) ha semplificato le procedure relative alle opere manutentive di minore impatto edilizio, introducendo l’istituto della dichiara- zione d’inizio attività, che consente, nei fatti, all’impresa di agire senza che il comu- ne dia il proprio esplicito assenso mediante l’emissione formale di un atto. La denuncia di inizio di attività va presentata al Comune per i seguenti interventi: - opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; - opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consisten- ti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma del- l’edificio; - recinzioni, muri di cinta e cancellate; - aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; - opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all’art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, non modifichino la destinazione d’uso; - impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposi- zioni, a seguito della revisione o installazione di impianti esistenti;
  • 20. La nuova sicurezza sul lavoro - varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambiano la destinazione d’uso e la cate- goria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; - parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato. Inoltre va espressamente indicato che gli interventi non sono in contrasto con vin- coli o impedimenti, relativi agli immobili sui quali gli stessi devono essere eseguiti, ove gli stessi: - siano sottoposti alla legge n. 1089/1939 ("Tutela delle cose d’interesse artistico e storico"); - siano sottoposti alla legge n. 1497/1939 ("Protezione delle bellezze naturali"); - siano sottoposti alla legge n. 394/1991 ("Legge quadro sulle aree protette"); - siano sottoposti a disposizioni immediatamente operative dei piani paesistici regionali ( D.L. n. 312/1985 conv. in legge n. 431/1985 ); - siano sottoposti alla legge n. 183/1939 ("Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"); - siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressa- mente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, sto- ricoarcheologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimo- niali; - siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti urbanistici di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati. Quando il Comune riscontra l’assenza delle condizioni prescritte per la fattibilità di opere mediante la denuncia di inizio attività, notifica agli interessati l’ordine moti- vato di non effettuare le progettate trasformazioni (art. 4, comma 15). La denuncia di inizio di attività (Allegato 1) va presentata almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori. Il comune può chiedere all’impresa una ulteriore dichiarazio- ne contestuale all’avvio dei lavori, cui corrisponde un sopralluogo di un funzionario comunale a ciò deputato, che constata l’effettivo inizio dell’attività. 12
  • 21. 13 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede Frequenza di aggiornamento Aggiornamento non necessario. Allegati La denuncia va necessariamente corredata da apposita relazione del progettista dei lavori, la quale deve asseverare (e per questo il progettista assume la condizione fun- zionale di esercente servizio di pubblica necessità) la conformità delle opere da rea- lizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati, ai regolamenti edilizi, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. Gli uffici del comune e dell’A.S.L., secondo le rispettive competenze, verificano la conformità del progetto alla normativa vigente (compresa la regolamentazione urbanistica comunale). Figure Aziendali coinvolte Titolare / Legale Rappresentante; Responsabile dei lavori; R.S.P.P.; Preposti; Lavoratori Figure professionali ed istituzionali coinvolte Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e/o progettazione; Consulenti esterni (progettisti, geometra, ecc.); Imprese appaltatrici e subappaltatrici; Sindaco del Comune territorialmente competente; Azienda Unitaria Sanitaria Locale (AUSL) territorialmente competente
  • 22. La nuova sicurezza sul lavoro 1.3 Certificato di agibilità Descrizione Il certificato di agibilità attesta che l’immobile può essere utilizzato per le attività previste e che risulta in possesso di tutte le condizioni igieniche e sanitarie previste dalla normativa vigente. Documenti da allegare - copia dell’avvenuto accatastamento (Legge 47/1985 e s.m.i., art. 52); - copia del collaudo delle opere in c.a., c.a.p., ferro con attestazione di avvenuto deposito; - dichiarazione del D.L. che non si sono eseguite opere che necessitano di collau- do statico; - certificato di potabilità acqua rilasciato dall’A.S.L.; - dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 5/3/1990 n. 46 per impianto elettrico; - dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 5/3/1990 n. 46 per impianto termico; - dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 5/3/1990 n. 46 per impianto idrico-sanitario. Frequenza di aggiornamento Aggiornamento non necessario fino a che l’immobile possiede i requisiti per i quali il documento è stato rilasciato. Figure Aziendali coinvolte Titolare / Legale Rappresentante; Responsabile dei lavori; R.S.P.P. 14
  • 23. 15 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede Figure professionali ed istituzionali coinvolte Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e/o progettazione; Consulenti esterni (progettisti, geometra, ecc.); Imprese appaltatrici e subappaltatrici; Sindaco del Comune territorialmente competente; Azienda Unitaria Sanitaria Locale (AUSL) territorialmente competente
  • 24. La nuova sicurezza sul lavoro 1.4 Notifica di nuovo insediamento o modifiche sostanziali Descrizione La notifica è la comunicazione all’organo di vigilanza (Az. Sanitaria Locale) delle caratteristiche dei nuovi edifici o impianti o locali produttivi per la verifica dei requi- siti igienico-sanitari. Tale comunicazione deve essere eseguita non solo quando si vuole costruire un nuovo insediamento produttivo, ma anche in caso di modifiche sostanziali agli impianti e ai cicli produttivi. Generalmente la comunicazione viene inoltrata al Comune territorialmente competente e questi provvede all’inoltro all’ASL per il rilascio del nulla osta ai fini igienico sanitari. La notifica deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi: a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di ese- cuzione delle stesse; b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. L’organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e pre- scrivere modificazioni in relazione ai dati notificati. La notifica si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavo- ratori. Frequenza di aggiornamento In caso di modifica delle caratteristiche dei locali di lavoro, degli impianti e dei cicli produttivi. Invio comunicazione almeno 60 giorni prima. Documenti allegati La documentazione da allegare consiste in: - relazione descrittiva delle caratteristiche dell’insediamento o delle modifiche che saranno apportate; - n. 2 planimetrie. 16
  • 25. 17 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede Figure Aziendali coinvolte Titolare / Legale Rappresentante; Responsabile dei lavori; R.S.P.P. Figure professionali ed istituzionali coinvolte Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e/o progettazione; Consulenti esterni (progettisti, geometra, ecc.); Imprese appaltatrici e subappaltatrici; Sindaco del Comune territorialmente competente; Azienda Unitaria Sanitaria Locale (AUSL) territorialmente competente
  • 26. La nuova sicurezza sul lavoro 1.5 Autorizzazione sanitaria Soggetti interessati E’ soggetto ad autorizzazione sanitaria l’esercizio di stabilimenti di produzione, di preparazione e confezionamento, nonché di depositi all’ingrosso di sostanze alimen- tari. Salvo i casi in cui la legge, nonché leggi e regolamenti speciali, ne prevedano il rilascio da parte del ministro della sanità l’autorizzazione è rilasciata: a) dall’organo delle regioni, o province autonome di Trento e di Bolzano, compe- tente secondo il rispettivo ordinamento in materia medica, nel caso di labora- tori e stabilimenti per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine vegetale e nei casi previsti in deroga alla succes- siva lettera b); b) dall’organo delle regioni, o province autonome di Trento e di Bolzano, compe- tente secondo il rispettivo ordinamento in materia veterinaria, nel caso di impianti di macellazione e di laboratori e stabilimenti per la produzione, pre- parazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine animale, o miste di origine prevalentemente animale, ad eccezione di stabilimenti che trat- tano latte e prodotti derivati, sostanze alimentari miste di origine prevalente- mente vegetale, e di carattere dolciario. c) dal comune o consorzio di comuni, attraverso le unità sanitarie locali, nel caso di depositi all’ingrosso di alimenti di origine vegetale e animale e nel caso di pic- coli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Modalità di inoltro delle richieste di autorizzazioni Le domande per il rilascio delle autorizzazioni debbono contenere: a) il nome e la ragione sociale e la sede dell’impresa; b) l’indicazione dell’ubicazione dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all’ingrosso; 18
  • 27. 19 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede c) l’indicazione per generi merceologici delle sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare o tenere in deposito; d) la descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali marchi depositati che val- gano ad identificare l’impresa; e) l’eventuale carattere stagionale delle lavorazioni f) l’indicazione del presumibi- le termine di approntamento dello stabilimento o del laboratorio di produzio- ne, preparazione e confezionamento o del deposito all’ingrosso. Le domande debbono, inoltre, essere corredate: 1) dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore a 1:500. In casi par- ticolari potranno essere richieste piante più dettagliate. 2) dalla descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature; 3) dall’indicazione relativa all’impianto di approvvigionamento idrico, alla idonei- tà della rete di distribuzione, nonché dalla documentazione sulla potabilità del- l’acqua, qualora non si tratti di acquedotti pubblici; 4) dall’indicazione relativa all’impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, e, ove è necessario ai mezzi impiegati per la depurazione delle acque; 5) dall’indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, nonché dalla documentazione di tali sistemi, ove richiesta; 6) da un esemplare degli eventuali marchi depositati. Frequenza di aggiornamento Qualora intervengano variazioni negli elementi oggetto dell’autorizzazione stessa (il nome e la ragione sociale e la sede dell’impresa; ubicazione dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all’in- grosso; sostanze alimentari utilizzate; rispondenza dei locali e degli impianti ai requisiti prescritti; ecc.) Le modifiche ai locali ed impianti, possono essere effettuate previo nulla osta dell’autorità sanitaria competente, da rilasciarsi entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione da parte dell’impresa interessata.
  • 28. La nuova sicurezza sul lavoro Note 1. Nel caso di pescherie dovrà essere specificato nella relazione tecnico-descrittiva lo stato fisico dei prodotti della pesca in vendita (fresco o congelato). 2. Per le comunicazioni previste dall’art. 27 del D.P.R. 327/80 non è necessario allegare la documentazione, tuttavia devono essere rese le dichiarazioni previ- ste dai quadri a, c, d. 3. La compilazione del frontespizio deve essere completa di ogni dato previsto com- presa la scelta di una delle due caselle (trattini sull’approntamento dell’esercizio. 4. Nel quadro b il richiedente dichiara: nella sezione 1, la non presenza nel suo esercizio di emissioni gassose, di fumi o vapori; nella sezione 2, -che deve esse- re compilata in alternativa alla sezione 1- vengono fornite notizie più specifiche sulla tipologia e l’idoneità degli impianti tecnologici per cui è necessaria la dichiarazione di un professionista che abbia valutato i vari aspetti tecnici, nor- mativi, di sicurezza congiunta al richiedente. 5. Il quadro e costituisce l’elenco della documentazione da allegare obbligatoria- mente al modulo. Il pagamento dei diritti sanitari deve essere effettuato preven- tivamente su bollettino postale intestato alla relativa U.S.L. Figure Aziendali coinvolte Titolare / Legale Rappresentante; Responsabile dei lavori; R.S.P.P.; Responsabile Assicurazione Qualità (*) Figure professionali ed istituzionali coinvolte Consulenti esterni (progettisti, geometra, ingegneri, ecc.); Laureato in biologia, chi- mica, chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienza e tec- nologia alimentari(*) ; Sindaco del Comune territorialmente competente; Azienda Unitaria Sanitaria Locale (AUSL) territorialmente competente (*) Nel caso di prodotti destinati ad una alimentazione particolare. 20
  • 29. 21 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede 1.6 Requisiti ambienti di lavoro Cosa fare All’interno del D.Lgs. 81/2008 sono specificati i requisiti degli ambienti di lavoro relativamente a strutture, locali ove si svolgono lavorazioni, caratteristiche e tipi di porte, illuminazione ed aerazione di laboratori e magazzini presidiati e non, carat- teristiche dei locali destinati ad uffici, servizi igienici, spogliatoi e mensa. Occorre fare riferimento inoltre, alle norme locali del regolamento di igiene ed edi- lizio, a norme di buona tecnica o a norme speciali (deposito di fitofarmaci). Deroghe al divieto di adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei possono essere concesse dall’ASL competente quando ricorrano particolari esigen- ze tecniche (art. 65 D.Lgs. 81/2008). Frequenza aggiornamento Nella realizzazione / modificazione di ambienti di lavoro. Larghezza e numero delle porte dei locali dove si svolgono lavorazioni Attività svolta: Locali che comportano rischio di esplosione o di incendio Lavoratori impegnati Larghezza porta Verso apertura N. Porte Inferiore a 5 unità Nessun obbligo. Le Nessun obbligo Minimo 1 norme su handicap impongono 85-90 cm Superiori a 5 unità 120 cm Verso via d’esodo Minimo 1 ogni 5 lavoratori
  • 30. La nuova sicurezza sul lavoro Attività svolta: Locali dove si svolgono lavorazioni che non comportano rischio di esplosione o di incendio Lavoratori impegnati Larghezza porta Verso apertura N. Porte Sino a 25 unità 80 cm Nessun obbligo Minimo 1 Da 25 a 50 unità 120 cm Verso via d’esodo Minimo 1 Da 51 a 100 unità 120 cm + 80 cm Verso via d’esodo 2 Oltre 100 unità 1 da 120 cm ogni Verso via d’esodo 2 per le prime 100 50 persone o frazione persone ed 1 ogni compresa tra 10 e 50 ulteriori 50 persone Attività svolta: Locali e Depositi Lavoratori impegnati Larghezza porta Verso apertura N. Porte Sino a 25 unità (10 unità Dovrebbe applicarsi Nessun obbligo Minimo 1 secondo un’altra interpretazione) il minimo di 80 cm Oltre 25 unità (ovvero secondo 110 cm per ogni Nessun obbligo Preferibilmente 1 altra interpretazione oltre 10) 50 persone o frazione per ogni 50 persone o compresa tra 10 e frazione da 10 a 50 50 persone Tutte le porte da 120 cm hanno una tolleranza del 5%, in pratica sono ammesse porte fino a 114 cm. Le porte possono essere in numero minore purché non vari la larghez- za complessiva. Tutte le porte da 80 cm hanno una tolleranza in meno del 2%. Caratteristica delle porte situate sulle vie di emergenza Altezza minima 200 cm Larghezza minima Disposta dalle norme antincendio Segnaletica Devono essere contrassegnate con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente 22
  • 31. 23 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede Apertura Devono poter essere aperte, in ogni momento, dall’interno senza aiuto spe- ciale. Può non essere aperta verso l’esodo nel caso che l’apertura della stessa possa creare situazioni di pericolo per eventuali passaggi di mezzi o altro. In tal caso, si dovranno adottare altri specifici accorgimenti che dovranno essere autorizzati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. N. di porte Tutti i laboratori e i depositi devono essere provvisti di uscite di sicurezza in grado di garantire vie di fuga inferiori a 30 m da qualsiasi punto del locale. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che per numero e ubicazione consentono la rapida uscita delle persone e che sono age- volmente apribili dall’interno durante il lavoro. Tali porte dovranno comunque essere ade- guate ai commi 1.6.9 e 1.6.10. Per i luoghi costruiti o realizzati prima del 27 novem- bre 1994, non si applicano le disposizioni punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6. riguardanti la larghezza delle stesse. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licen- za di agibilità. Tipi di porte Tipo di porta Ammessa / Non ammessa Note Porte scorrevoli Non ammesse nei locali di lavoro Devono, quando ammesse, e di magazzino, se nello stesso disporre di un sistema di ambiente non ci sono porte ad anta sicurezza che eviti loro di uscire dalle guide Porta tipo saracinesca Non ammesse nei locali di lavoro a rullo e di magazzino, se nello stesso ambiente non ci sono porte ad anta Porte girevoli su Non ammesse nei locali di lavoro e asse verticale di magazzino, se nello stesso ambiente non ci sono porte ad anta
  • 32. La nuova sicurezza sul lavoro Porte a vetri Ammesse Devono avere: un segno indicativo all’altezza degli occhi vetri di sicurezza o protetti contro lo sfondamento Porte che si aprono nei Ammesse solo se trasparenti Vedi caratteristiche porte a due versi (a ventola) vetri. Inoltre, ai sensi del DPR 384/78 devono avere barre e corrimano di sezione adeguata e prendibile Porte e portoni che si Ammessi Devono disporre di un aprono verso l’alto sistema di sicurezza che impedisce loro di ricadere Porte e portoni ad Ammessi Devono essere muniti di azionamento meccanico arresto e aperti0 manualmente Locali ad uso produttivo Tipo di illuminazione: Naturale Illuminazione Aerazione [-] 1/10 della superficie di calpestio [-] 1/20 della superficie di calpestio (fino a 1000 mq) (fino a 1000 mq) [-] 1/12 per la parte eccedente [-] 1/24 per la parte eccedente [-] Comprensiva della porzione vetrata [-] Sono esclusi i contributi di porte e portoni di porte e portoni [-] Da incrementare in presenza di pensiline, [-] Uniformemente distribuita tettoie, ecc. [-] Uniformemente distribuita [-] Deroghe per particolari esigenze tecniche [-] Deroghe per particolari esigenze tecniche [-] Idoneità limitata all’attività dichiarata [-] Idoneità limitata all’attività dichiarata 24
  • 33. 25 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede Tipo di illuminazione: Artificiale Illuminazione Aerazione [-] 100 lux per atri, disimpegni e corridoi [-] Ricambi d’aria rapportati al tipo di attività [-] 200 lux per lavorazioni grossolane [-] Punti esterni di captazione in zone non inquinate [-] 300 lux per lavorazioni di media finezza [-] Necessaria relazione redatta da tecnico competente [-] 500 lux per lavorazioni fini Tipo di illuminazione: Collocazione lampade Illuminazione Aerazione Evitare ombre e abbagliamenti diretti e riflessi Tipo di illuminazione: Illuminazione di sicurezza Illuminazione Aerazione [-] 5 lux per ambienti di lavoro [-] 10 lux per vie di fuga
  • 34. La nuova sicurezza sul lavoro 2. Gestione della sicurezza 2.1 Servizio di prevenzione e protezione Cosa fare Il datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno della propria azienda o incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei dato- ri di lavoro o gli organismi paritetici. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capaci- tà e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficien- te rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di per- sone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonera- to dalla propria responsabilità in materia. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovve- ro dell’unità produttiva, e del relativo Responsabile è comunque obbligatoria nei seguenti casi: 26
  • 35. 27 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 17/8/1999, n. 334, e s.m.i., soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 17/3/1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Il datore di lavoro può autonominarsi R.S.P.P. nel caso di: - aziende artigiane ed industriali fino a 30 dipendenti - aziende agricole e zootecniche fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato - aziende della pesca fino a 20 dipendenti - altre aziende fino a 200 dipendenti Svolgimento diretto del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34 D.Lgs. 81/2008) 1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di pre- venzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazio- ne, nei casi previsti nell’allegato 2, dandone preventiva informazione al rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi suc- cessivi. 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve fre- quentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regio- ni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici
  • 36. La nuova sicurezza sul lavoro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblica- zione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazio- ne effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di defi- nizione dell’accordo di cui al periodo precedente. 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a fre- quentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (art. 32 D.Lgs. 81/2008) 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natu- ra dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni sopra descritte, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superio- re nonche’ di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a spe- cifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti suddetti, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimen- to, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (art. 28, c.1), di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi pre- cedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 28
  • 37. 29 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. 3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2. 4. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giu- gno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della nor- mativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro- vince autonome di Trento e di Bolzano. 5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34. 6. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazio- ne di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modi- ficazioni.
  • 38. La nuova sicurezza sul lavoro Frequenza di aggiornamento In caso di sostituzione del R.S.P.P. Figure Aziendali coinvolte Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P. Figure professionali ed istituzionali coinvolte Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente competente 30
  • 39. 31 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede 2.2 Documento di valutazione dei rischi Cosa fare Il datore di lavoro: • valuta tutti i rischi della propria azienda ed elabora una relazione (documento di valutazione dei rischi - DVR). • valuta e documenta per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati (per aziende fino a 10 addetti sulla base di procedure standardizzate in fase di definizione). Il DVR deve contenere i criteri adottati, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, i nominativi di RSPP, RLS e Medico Competente, l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongo- no i lavoratori a rischi specifici. Il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa ed essere custodito presso l’azienda. Il decreto legge 3 giugno 2008 n. 97 ha differito dal 29 luglio 2008 al 1° gennaio 2009 l’entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 relative alla valutazione dei rischi (art. 306, secondo comma) ed alle connesse norme sanzionatorie. 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’arti- colo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significati- vi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A
  • 40. La nuova sicurezza sul lavoro seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggior- nate. 4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’arti- colo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese suc- cessivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’arti- colo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valu- tazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimi- ci, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto; c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto. Frequenza aggiornamento Al modificarsi delle situazioni di rischio (Installazione nuovi macchinari o impianti, modifiche del processo produttivo, ecc.), a seguito di infortuni significativi, quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. 32
  • 41. 33 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede Figure aziendali coinvolte Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.; Preposti; R.L.S.; Medico Competente; Lavoratori Figure professionali ed istituzionali coinvolte Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente competente)
  • 42. La nuova sicurezza sul lavoro 2.3 Riunione periodica Cosa fare 1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il dato- re di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglian- za sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 3. Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’in- troduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione. 34
  • 43. 35 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei parteci- panti per la sua consultazione. Frequenza aggiornamento Almeno una volta all’anno. Figure aziendali coinvolte Datore di lavoro; R.S.P.P.; R.L.S.; Medico Competente Figure professionali ed istituzionali coinvolte Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente competente)
  • 44. La nuova sicurezza sul lavoro 2.4 Sopralluogo negli ambienti di lavoro Cosa fare Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, insieme al Medico compe- tente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi L’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi. Frequenza aggiornamento Almeno una volta all’anno. Figure aziendali coinvolte R.S.P.P.; Medico Competente Figure professionali ed istituzionali coinvolte Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente competente) 36
  • 45. 37 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede 2.5 Informazione e formazione dei lavoratori Cosa fare Informazione dei lavoratori (art. 36) Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informa- zione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale b) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacua- zione dei lavoratori; c) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di gestione del- l’emergenza (1° soccorso, antincendio, evacuazione). d) nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e prote- zione, e del medico competente; e) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicu- rezza e le disposizioni aziendali in materia; f) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; g) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavorato- ri e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Formazione dei lavoratori (art. 37) Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, riceva una formazione sufficien- te ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento:
  • 46. La nuova sicurezza sul lavoro a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della pre- venzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilan- za, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e pro- cedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa con- sultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione suf- ficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazio- ne di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occa- sione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 38
  • 47. 39 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzio- ne e protezione. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di eva- cuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’ade- guata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emana- zione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione parti- colare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate com- petenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva naziona- le, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzio- ne e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifi- ca di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4
  • 48. La nuova sicurezza sul lavoro ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in col- laborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in mate- ria di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigra- ti, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veico- lare utilizzata nel percorso formativo. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 10/9/2003, n. 276, e s.m.i. Il conte- nuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della program- mazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. Contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del R.S.P.P. (D.M. 16/1/1997) Formazione dei lavoratori. I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultan- ze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno: a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione; b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro; c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo par- tecipativo. 40
  • 49. 41 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede Formazione del rappresentante per la sicurezza. I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti: a) principi costituzionali e civilistici; b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi; d) la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio; e) la valutazione dei rischi; f) l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di preven- zione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori h) nozioni di tec- nica della comunicazione. La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva. Formazione dei datori di lavoro. I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti: a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale; b) gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende; c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni; d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori; e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza; f) la valutazione dei rischi; g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedu- rali di sicurezza; h) i dispositivi di protezione individuale; i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza; j) la prevenzione sanitaria;
  • 50. La nuova sicurezza sul lavoro k) l’informazione e la formazione dei lavoratori. La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore. Figure Aziendali coinvolte Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.; Preposti; R.L.S.; Medico Competente; Lavoratori Figure professionali ed istituzionali coinvolte Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente competente) 42
  • 51. 43 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede 2.6 Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Cosa fare Adempimenti previsti dall’art. 47 del D.Lgs. 81/20081. 1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano fino a 15 lavoratori il rappre- sentante per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del com- parto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48. 3. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rap- presentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamen- to delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 5. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. 6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura indivi- duata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
  • 52. La nuova sicurezza sul lavoro 7. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentan- ti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva; c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attivi- tà di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazio- ne dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazio- ne e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 37; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle auto- rità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; j) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35; k) fa proposte in merito all’attività di prevenzione; l) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi 44
  • 53. 45 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgi- mento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Non può subire pregiudi- zio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espleta- mento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a). 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazio- ne dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3. 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle dispo- sizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto indu- striale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscen- za nell’esercizio delle funzioni. Figure aziendali coinvolte Rappresentanti Sindacato Unitario (ove presenti); Lavoratori Figure professionali ed istituzionali coinvolte Rappresentanti Sindacato Unitario territoriali; Associazioni di categoria territoriali
  • 54. La nuova sicurezza sul lavoro 2.7 Registro infortuni Cosa fare Il datore di lavoro che ha almeno un lavoratore dipendente o ad esso equiparato ha l’obbligo di tenere il registro infortuni. Il registro deve essere vidimato presso la sede dello SPISAL dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Devono essere annotati cronologicamente gli infortuni che comportano una assen- za dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, specificando il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause dell’infortunio, la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Frequenza aggiornamento In relazione agli infortuni. Figure aziendali coinvolte Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.; Preposti; R.L.S.; Medico Competente; Lavoratori Figure professionali ed istituzionali coinvolte Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente competente) 46
  • 55. 47 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede 2.8 Denuncia di infortunio Cosa fare Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore (INAIL) gli infortu- ni da cui siano colpiti i dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. La denuncia dell’infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità del lavoratore, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. A far data dal 01/01/2009, il datore di lavoro comunica all’INAIL a fini statistici, gli infortuni di almeno 1 giorno (D.L. 03/06/2008, n. 97). Frequenza aggiornamento In relazione agli infortuni. Figure aziendali coinvolte Datore di lavoro Figure professionali ed istituzionali coinvolte INAIL; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente competente); Autorità locale di Pubblica Sicurezza ter- ritorialmente competente; Autorità portuale o consolare competente
  • 56. La nuova sicurezza sul lavoro 2.9 Denuncia di malattia professionale Cosa fare Quando il medico competente riscontra in un lavoratore una malattia di origine professionale, il datore di lavoro deve effettuare denuncia all’INAIL. Il medico deve inviare il referto all’Autorità Giudiziaria o allo SPISAL che sostitui- sce l’invio all’A.G. L’INAIL istruisce una pratica per definire la reale esistenza della malattia professio- nale ed eventualmente la percentuale di invalidità ai fini assicurativi. Lo SPISAL effettua invece degli accertamenti per stabilire l’eventuale responsabili- tà del datore di lavoro. Frequenza aggiornamento Quando il medico competente riscontra in un lavoratore una malattia di origine professionale. Figure aziendali coinvolte Datore di lavoro; Medico Competente; Lavoratori Figure professionali ed istituzionali coinvolte INAIL; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente competente) o Autorità Giudiziaria 48
  • 57. 49 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede 2.10 Segnaletica di sicurezza Cosa fare Il Titolo V impone l’utilizzo della segnaletica di sicurezza al fine di: • avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; • vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; • prescrivere comportamenti necessari ai fini della sicurezza; • fornire indicazioni relative alle uscite di emergenza, ai mezzi di soccorso o di salvataggio; • fornire altre informazioni in materia di prevenzione e sicurezza. L’effettuazione della valutazione dei rischi, non esime il datore di lavoro dall’adot- tare la segnaletica. Frequenza aggiornamento Ogniqualvolta vi siano dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, sistemi di organizzazione o mezzi tecnici di protezione collettiva. Figure aziendali coinvolte Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.; Preposti; R.L.S.; Medico Competente; Lavoratori Figure professionali ed istituzionali coinvolte Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente competente)
  • 58. La nuova sicurezza sul lavoro 2.11 Dispositivi di protezione individuale (DPI) Cosa fare Il D.Lgs. 81/2008 impone l’utilizzo dei DPI in tutti i casi in cui i rischi non posso- no essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazio- ne del lavoro (art. 75). In base all’art. 76 del D.Lgs. 81/2008, i DPI devono essere conformi ai requisiti pre- visti dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475. La valutazione dei rischi e l’individuazio- ne dei DPI idonei a proteggere i lavoratori devono essere condotte sulla base delle indicazioni contenute nell’allegato VIII del D. Lgs. 81/2008 e di quelle contenute nel D.M. 2 maggio 2001. I DPI devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Inoltre, con decreto del 30 dicembre 2003, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fissato le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro- riflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, se costretti a scendere dall’auto in caso di emergenza. Frequenza aggiornamento I D.P.I. individuali devono essere impiegati dal personale quando i rischi non posso- no essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da 50
  • 59. 51 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazio- ne del lavoro. Figure aziendali coinvolte Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.; Preposti; R.L.S.; Medico Competente; Lavoratori Figure professionali ed istituzionali coinvolte Fabbricante o rappresentante stabilito nel territorio comunitario; Consulenti ester- ni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente competente); Organismo di controllo autorizzato Categorie di D.P.I (art. 4 D.Lgs. n. 475/1992) Categoria Tipi di dispositivi di protezione individuale 1a Categoria Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da: a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C; d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari. 2a Categoria Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
  • 60. La nuova sicurezza sul lavoro 3a Categoria Appartengono alla terza categoria i. Nel progetto deve presupporsi porsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea; c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a -50°C; f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto; g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche; 52
  • 61. 53 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede 3. Antincendio e gestione delle emergenze 3.1 Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) Cosa fare I titolari delle attività soggette alla richiesta di Certificato Prevenzione Incendi devo- no, se trattasi di nuova attività, attivare la procedura prevista per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.). Il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) è un benestare, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che attesta l’adeguatezza delle misure e dei provve- dimenti adottati per la sicurezza antincendio, costituendo, ai soli fini antincen- dio, il nulla osta all’esercizio dell’attività. Il rilascio del CPI è l’atto finale di un iter che può comprendere diverse fasi e che è basato su numerose Leggi e Decreti. Le modalità di presentazione delle domande per l’avvio dei procedimenti, il conte- nuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica, in modo da garantire l’uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa. I procedimenti oggetto del regolamento sono diversificati in funzione della fase di sviluppo di un progetto a seconda che si tratti di nuova attività, di ampliamento, adeguamento o rinnovo di CPI già esistente.
  • 62. La nuova sicurezza sul lavoro I procedimenti sono i seguenti: • Parere di conformità • Rilascio del certificato di prevenzione incendi • Rinnovo del certificato di prevenzione incendi • Procedimento di deroga Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco è tenuto a pronunciarsi sulla conformi- tà del progetto alla normativa antincendio entro 45 giorni dalla data di presentazio- ne, o entro 90 giorni (previa comunicazione all’interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione) nel caso di progetti complessi. In caso di documentazione incom- pleta od irregolare o per la quale il comando giudichi indispensabile l’integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. Nel caso in cui il comando non si esprima nei termini prescritti, il pro- getto si intende respinto. Frequenza aggiornamento Quando insorgano variazioni o modiche al progetto antincendio originale e comun- que secondo quanto previsto dal D.M. 16/02/1982 . Figure aziendali coinvolte Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P. Figure professionali ed istituzionali coinvolte Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente compe- tente) 54
  • 63. 55 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede 3.2 Registro antincendio Cosa fare Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze tempora- li che sono indicate dal comando nel C.P.I. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e for- mazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la forma- zione del personale che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando. Frequenza aggiornamento Secondo le prescrizioni del Certificato Prevenzione Incendi - C.P.I. (generalmente semestrale per le attrezzature). Figure aziendali coinvolte Datore di lavoro; Titolare/Legale Rappresentante di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; R.S.P.P.; A.S.P.P.
  • 64. La nuova sicurezza sul lavoro Figure professionali ed istituzionali coinvolte Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente compe- tente); Ditte/Aziende addette alla manutenzione delle attrezzature antincendio 56
  • 65. 57 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede 3.3 Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze Cosa fare Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la tutela della salu- te, e in particolare: designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di pre- venzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di peri- colo grave ed immediato, di salvataggio e di pronto soccorso e, comunque, di gestio- ne dell’emergenza. Ai fini delle designazioni degli addetti alla gestione delle emergenze, il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda ovvero dei rischi speciali dell’azien- da ovvero dell’unità produttiva. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Per svolgere le mansioni di "addetto alla lotta antincendio ed alla gestione delle emergenze" il lavoratore incaricato deve frequentare il corso specifico previsto dal D.M. 10/3/1998 , in conformità a quanto previsto dall’ allegato IX del decreto (Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello dl rischio dell’at- tività. Gli addetti devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero del- l’unità produttiva. Frequenza aggiornamento In caso di nuove nomine. La formazione deve essere periodicamente ripetuta, in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
  • 66. La nuova sicurezza sul lavoro Figure aziendali coinvolte Datore di lavoro; Dirigenti e Preposti; R.S.P.P.; A.S.P.P.; R.L.S.; Addetti Aziendali alle emergenze; Lavoratori Figure professionali ed istituzionali coinvolte Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente compe- tente) 58
  • 67. 59 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede 3.4 Valutazione rischio incendio Cosa fare A integrazione della valutazione dei rischi svolta secondo il D.Lgs. 81/2008, il dato- re di lavoro realizza l’analisi e la valutazione del rischio incendio. Per la valutazione del calcolo d’incendio occorre far riferimento ai due decreti mini- steriali (pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 2007) riguardanti la resistenza al fuoco dei materiali da costruzione. Si tratta del D.M. 16 febbraio 2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione" e del D.M. 09 marzo 2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco". Il primo provvedimento si applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d’incendio delle opere in cui sono inseriti. Il decreto definisce "prodotto da costruzione" qual- siasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elemen- ti costruttivi o opere da costruzione. Le "opere da costruzione" comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile. L’art. 2 indica i criteri secondo cui classificare la resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi; le prestazioni di resi- stenza al fuoco possono essere determinate in base ai risultati di prove, calcoli e con- fronti con tabelle. Gli allegati al decreto descrivono le modalità per utilizzare tali risultati ai fini della classificazione. Il decreto del 09 marzo stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di resisten- za al fuoco che devono avere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco prive di specifiche regole tecniche di preven- zione incendi. Le disposizioni dei due decreti si applicano a partire dal 29 settembre 2007.
  • 68. La nuova sicurezza sul lavoro Frequenza aggiornamento Quando siano presenti variazioni alle situazioni valutate. Figure aziendali coinvolte Datore di lavoro; Dirigenti e Preposti; R.S.P.P.; A.S.P.P.; R.L.S.; Addetti Aziendali alle emergenze; Lavoratori Figure professionali ed istituzionali coinvolte Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulente antincendio; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorial- mente competente) 60
  • 69. 61 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede 3.5 Piano di emergenza Cosa fare Elaborare un piano di emergenza adeguato secondo i criteri del D.M. 10-3-1998. Frequenza aggiornamento Al mutare delle situazioni valutate. Figure aziendali coinvolte Datore di lavoro; Dirigenti e Preposti; R.S.P.P.; A.S.P.P.; R.L.S.; Addetti Aziendali alle emergenze; Lavoratori Figure professionali ed istituzionali coinvolte Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulenti estern; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente compe- tente)
  • 70. La nuova sicurezza sul lavoro 3.6 Informazione e programmazione degli interventi Cosa fare Il datore di lavoro: • informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare; • programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavo- ratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evi- tato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro abbandonando immedia- tamente il luogo di lavoro. • adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di perico- lo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa pren- dere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. Frequenza aggiornamento Periodicamente ripetuta, in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi. Figure aziendali coinvolte Datore di lavoro; Dirigenti e Preposti; R.S.P.P.; A.S.P.P.; R.L.S.; Addetti Aziendali alle emergenze; Lavoratori Figure professionali ed istituzionali coinvolte Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente competente) 62
  • 71. 63 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede 3.7 Esercitazione di evacuazione Cosa fare Eseguire l’esercitazione pratica di evacuazione o simulazione di emergenza con periodicità annuale. Frequenza aggiornamento Almeno una volta all’anno. Figure aziendali coinvolte Datore di lavoro / Dirigenti e Preposti; R.S.P.P.; A.S.P.P.; R.L.S.; Addetti Aziendali alle emergenze; Lavoratori Figure professionali ed istituzionali coinvolte Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente competente)
  • 72. La nuova sicurezza sul lavoro 3.8 Pronto soccorso Cosa fare Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soc- corso e d’assistenza medica di emergenza, stabilendo i necessari rapporti con i ser- vizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati (art. 45, comma 1, D. Lgs. 81/2008). Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 , entrato in vigore a febbraio 2005, definisce le attrez- zature per l’organizzazione di pronto soccorso nelle aziende. - Le cassette di pronto soccorso devono essere adeguatamente custodite presso il sito, in luoghi facilmente accessibili ed individuabili con segnaletica appropria- ta. Il contenuto delle cassette deve essere conforme alle prescrizioni minime del- l’allegato 1 del DM 388/03. Deve essere costantemente assicurata la comple- tezza ed il corretto stato d’uso dei presidi contenuti. - Deve essere disponibile, per tutti i lavoratori (incluso il personale itinerante), un mezzo di comunicazione idonea ad attivare il sistema d’emergenza del SSN (118). - Ai lavoratori che prestano la propria attività in luoghi diversi dalla sede azien- dale o unità produttiva deve essere fornito il pacchetto di medicazione confor- me ai requisiti dell’allegato 2. - La formazione per i nuovi addetti è svolta da personale medico ed avviene in conformità a quanto previsto dall’allegato 4 del Decreto ( 12 ore per aziende del gruppo B ). La formazione deve essere ripetuta ogni tre anni almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico (in questa fase il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato). 64
  • 73. 65 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede Frequenza aggiornamento La formazione deve essere periodicamente ripetuta, in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di rischi. Figure aziendali coinvolte Datore di lavoro / Dirigenti e Preposti; R.S.P.P.; A.S.P.P.; Medico Competente; R.L.S.; Addetti Aziendali alle emergenze; Lavoratori Figure professionali ed istituzionali coinvolte Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente competente); Servizio Sanitario Nazionale (118)
  • 74. La nuova sicurezza sul lavoro 4. Sorveglianza sanitaria 4.1 Nomina del medico competente Cosa fare Il datore di lavoro nomina il Medico Competente, in possesso dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro e altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del ministro della Sanità di concerto con il ministro del- l’università e della ricerca scientifica e tecnologica; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all’ art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277. 4) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale La nomina deve risultare formalizzata mediante lettera di incarico. Frequenza aggiornamento In caso di variazione del medico competente. 66
  • 75. 67 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede Figure aziendali coinvolte Datore di lavoro Figure professionali ed istituzionali coinvolte Medici dotati di specifica competenza in medicina del lavoro; Consulenti esterni; AUSL territorialmente competente
  • 76. La nuova sicurezza sul lavoro 4.2 Sorveglianza sanitaria Cosa fare La sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idonei- tà alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed espri- mere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico com- petente; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica Frequenza aggiornamento In relazione alla variazione dei rischi di esposizione dei lavoratori. Figure aziendali coinvolte Datore di Lavoro / Dirigenti e Preposti; Medico Competente; Lavoratori Figure professionali ed istituzionali coinvolte Consulenti esterni; AUSL territorialmente competente 68
  • 77. 69 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede 4.3 Accertamenti sanitari periodici per l’idoneità al lavoro (A.S.P.) Cosa fare Il datore di lavoro deve valutare se i lavoratori sono esposti a rischi specifici per i quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria, in tal caso i lavoratori devono esse- re sottoposti ad accertamenti sanitari, preventivi e periodici, da un medico compe- tente. Il medico deve fornire indicazioni sul significato dei risultati e trasmetterli annual- mente al datore di lavoro ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I costi della sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro. Accertamenti sanitari da tossicodipendenza. Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2007, n. 266 è stato pubblicato il provve- dimento della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 concernente "Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza". Il provvedimento, all’art. 1 individua le seguenti cd. mansioni a rischio, cioè quelle che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi (per l’elenco esaustivo si vada l’allegato 1 all’Intesa): - quelle inerenti attività di trasporto - e le attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espleta- mento dei seguenti lavori pericolosi: impiego di gas tossici, fabbricazione ed uso di fuochi d’artificio, posizionamento e brillamento di mine, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari. - Inoltre l’Intesa definisce: - gli accertamenti sanitari da effettuare nei confronti dei lavoratori che svolgono le mansioni a rischio; - i soggetti che tali accertamenti devono espletare; - le procedure connesse agli stessi accertamenti.
  • 78. La nuova sicurezza sul lavoro Nei casi e nelle condizioni previste, le visite preventive, periodiche e per cambio mansione sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41, c. 4). Frequenza aggiornamento Secondo il protocollo sanitario predisposto. Figure aziendali coinvolte Datore di Lavoro / Dirigenti e Preposti ; Medico Competente; Lavoratori Figure professionali ed istituzionali coinvolte Consulenti esterni ; AUSL territorialmente competente 70
  • 79. 71 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede 4.4 Idoneità alla mansione Cosa fare Il medico competente deve comunicare per iscritto, al datore di lavoro e ad ogni sin- golo lavoratore interessato, il giudizio di idoneità o di non idoneità parziale, o tem- poranea, o totale; inoltre informa il datore di lavoro ed il lavoratore della possibili- tà di ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza (SPISAL). Per lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti spe- cializzati di diritto pubblico. Ilmedicocompetentecheeffettuiattivitàsanitarianeiconfrontididipendentiperiqualinon sussistano previsioni di legge, dovrà accertarsi del libero consenso da parte del lavoratore. Il D.L. 03/06/2008, n. 97, ha differito al 01/01/2009, il divieto di effettuare visite mediche di idoneità in fase preassuntiva (art. 41, comma 3, lettera a). Frequenza aggiornamento L’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria è limitata alle lavorazioni indicate dalle norme specifiche di medicina del lavoro. Figure aziendali coinvolte Datore di Lavoro; Medico Competente; Lavoratori Figure professionali ed istituzionali coinvolte Consulenti esterni; AUSL territorialmente competente
  • 80. La nuova sicurezza sul lavoro 5. Gestione dei rischi 5.1 Esposizione a rumore Cosa fare Il Titolo VII determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavo- ro e in particolare per l’udito. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizio- ne giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: A : Valore medio ponderato (LEX, 8h) C : Valore massimo istantaneo (ppeak) Valori inferiori di azione: 80 dB (A) - 135 dB (C) Valori superiori di azione: 85 dB (A) - 137 dB (C) Valori limite di esposizione: 87 dB (A) - 140 dB (C) In caso di superamento solo dei valori inferiori d’azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i DPI uditivi e, su loro richiesta o qualora il Medico Competente ne rilevi la necessità, estende la sorveglianza sanitaria. Inoltre il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori vengano informati e formati sui rischi con- nessi all’esposizione al rumore. 72
  • 81. 73 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede In caso di superamento solo dei valori superiori d’azione il datore di lavoro sottopo- ne i lavoratori a sorveglianza sanitaria e limita l’accesso alle aree dove i lavoratori possono essere esposti a livelli di rumore superiori a detto valore, mediante apposi- zione di segnaletica di sicurezza e/o delimitazione. Inoltre il datore di lavoro forni- sce ai lavoratori i DPI uditivi, si accerta che vengano indossati e elabora ed applica un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore Frequenza aggiornamento Quando variano le situazioni di rischio prospettate all’interno dei documenti o quando si modifichino i cicli produttivi. Figure aziendali coinvolte Datore di lavoro; Dirigente; Preposto; Medico competente; R.L.S.; Lavoratori Figure professionali coinvolte Tecnico competente in acustica; R.S.P.P.
  • 82. La nuova sicurezza sul lavoro 5.2 Esposizione a vibrazioni Cosa fare La normativa di riferimento è costituita dal Titolo VIII Capo III - D. Lgs. 09.04.2008, n. 81. Il Titolo identifica due tipi di vibrazioni meccaniche: - vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoartico- lari, neurologici o muscolari; - vibrazioni trasmesse al corpo intero che possono causare danni per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’os- servazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate infor- mazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezza- ture nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento. Nel caso in cui tali informazioni non fossero disponibili, il datore di lavoro effettua la valutazione attraverso misurazione dei livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti. Sulla base dei risultati della valutazione sono prese le idonee misure di prevenzione e protezione, sono fornite ai lavoratori adeguate informazioni e formazione, è svol- ta la sorveglianza sanitaria a cura del medico competente che redige la cartella sani- taria e di rischio del lavoratore. 74
  • 83. 75 Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede Frequenza aggiornamento Cadenza almeno quadriennale, e ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero averla resa obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanita- ria ne richiedano la revisione. Figure aziendali coinvolte Datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente, R.L.S., lavoratori. Figure professionali coinvolte Tecnico specialista in vibrazioni, R.S.P.P.