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News 46/SA/2017
Lunedì, 13 novembre 2017
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi
Nella settimana n.45 del 2017 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta
europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 129 (8 quelle inviate dal Ministero
della salute italiano).
Tra i lotti respinti alla frontiera si segnalano notificati: dall’Italia per piombo in
occhialone di mare (Pagellus bogaraveo) proveniente dalla Tunisia e per istamina in
sardine refrigerate (Sardinella aurita) in olio di girasole proveniente dalla Tunisia;
dalla Finlandia per aflatossine in noci miste piccanti provenienti dalla Tailandia; dall’
Olanda per contenuto troppo alto di solfiti in albicocche secche provenienti dalla
Turchia, per Salmonella in mezzo petto di polllo salato congelato proveniente dal
Brasile, per Salmonella in preparati di carne di tacchino speziato congelato
provenienti dal Brasile, per aflatossine in arachidi provenienti dall’ Argentina, per
aflatossine in arachidi kernels provenienti dall’ Egitto, per aflatossine e ocratossina A
in arachidi provenienti dall’ Egitto, per fette di ananas sciroppate in scatola
provenienti dalla Tailandia con imballaggio improprio e per Escherichia coli
produttrice di shigatossine in preparazione di manzo refrigerato proveniente dall’
Uruguay; dalla Germania per trimetoprim, tetraciclina, sulfadiazina e
clorotetraciclina non autorizzata in singoli alimenti per suini provenienti dalla Francia,
per Salmonella enterica ser. Infantis in pasto a base di pesce proveniente dalla
Nuova Zelanda, per Salmonella in mezzi petti di pollo congelato in brodo
proveniente dal Brasile, per aflatossine in pasta di nocciola proveniente dalla
Turchia, per aflatossine in fichi secchi provenienti dalla Turchia, per contenuto
troppo alto di glutine in crocchette di pollo senza glutine congelate provenienti
dall’Austria; dalla Repubblica Ceca per aflatossine in fichi secchi provenienti dalla
Turchia; dal Belgio per Salmonella in fegati di pollo congelati provenienti dal Brasile;
dalla Polonia per aflatossine in arachidi in guscio provenienti dalla Cina; dalla
Danimarca per aflatossine in fichi secchi provenienti dalla Turchia, per aflatossine in
fichi secchi provenienti dalla Turchia e per aflatossine in mix di frutta secca
proveniente dalla Turchia; dalla Spagna per migrazione di formaldeide da set da
tavolo in bamboo per bambini proveniente dalla Cina e per aflatossine in arachidi
kernels provenienti dalla Cina e per aflatossine in mandorle senza guscio provenienti
dagli Stati Uniti; dalla Slovacchia e dall’Austria per aflatossine in fichi secchi
provenienti dalla Turchia; dalla Croazia per alto livello di acrilamide in biscotti
provenienti dalla Bosnia e Herzegovina; dalla Grecia per Salmonella enterica ser.
Matadi in anacardi kernels provenienti dall’ India e per Salmonella e Salmonella
enterica ser. Haduna in semi di sesamo provenienti dalla Nigeria; dalla Bulgaria per
clorpirifos e formetanato in peperoni dolci provenienti dalla Turchia; dal Regno Unito
per Salmonella enterica ser. Enteritidis in petti di pollo congelato (Gallus gallus)
proveniente dalla Tailandia; dalla Francia per contenuto troppo alto di solfiti in
albicocche secche provenienti dalla Turchia.
Allerta notificati dall’ Italia per: mercurio in squalo malo shortfin congelato (Isurus
Oxirinchus) proveniente dalla Spagna.
Allerta notificati: dall’ Irlanda per alto contenuto di cianuro in albicocche kernels
provenienti dal Regno Unito; dalla Germania per Salmonella in pepe macinato
proveniente dalla Spagna e per pirrolizidina alcaloidi in polline di fiori proveniente
dalla Spagna; dalla Svizzera per lactoproteina non dichiarata in tarhanasi
proveniente dalla Turchia, via Olanda; dall’ Olanda per esplosione di bottiglie di
birra provenienti dall’Italia, per frammenti di plastica (duri) in panino di frumento
congelato proveniente dall’Olanda, per lavorazione termica inadeguata di salsicce
in scatola in salsa di pomodoro proveniente dall’Olanda; dal Belgio per uovo non
dichiarato e ingrediente di latte in pesto rosso proveniente dall’Olanda; dalla
Danimarca per aflatossine in mandorle provenienti dalla Spagna; dalla Polonia per
cadmio in polvere di cacao proveniente dall’ Ecuador; dalla Slovenia per
migrazione di ammine aromatiche primarie da tornante in nylon proveniente dalla
Cina e per lisozima non dichiarato in formaggio proveniente dalla Croazia; da Latvia
per migrazione di composti N-nitrosabili da mammella di lattice proveniente dalla
Polonia, via Lituania; dalla Norvegia per sostanza non autorizzata sildenafil
(dithiodesmethylcarbodenafil) in integratore alimentare proveniente da Latvia, via
Estonia e via Danimarca e per sostanza non autorizzata sildenafil tiono analogico in
integratore alimentare proveniente dalla Svezia, via Estonia e via Danimarca;
dall’Estonia per Salmonella enterica ser. Typhimurium in filetti di petto di tacchino
congelato proveniente dalla Lituania.
Nella lista delle informative troviamo notificate: dall’ Italia per fipronil in uova
provenienti dall’ Italia, per istamina in filetti di acciughe in scatola in olio di oliva
provenienti dal Marocco, per mercurio in pesce spada refrigerato (Xiphias gladius)
proveniente dalla Spagna, per contenuto troppo alto di solfiti in gamberi crudi senza
testa congelati (Penaeus vannamei) provenienti dall’ Ecuador e per Listeria
monocytogenes in salmone affumicato refrigerato proveniente dall’Estonia,
confezionato in Italia; dalla Repubblica Ceca per non autorizzato nuovo ingrediente
alimentare agmatina solfato in integratore alimentare proveniente dalla Slovacchia,
per uso non autorizzato di colorante E 124 - Ponceau 4R / rosso cocciniglia A in
polvere di gelato proveniente dall’Italia e per fipronil in polvere di tuorlo d’uovo
proveniente dall’ Olanda; dalla Croazia per non autorizzato nuovo ingrediente
alimentare Epimedium in integratore alimentare di origine sconosciuta; dall’Olanda
per Listeria monocytogenes in prosciutto foresta nera proveniente dalla Germania e
per alta conta di Escherichia coli in cozze provenienti dalla Francia; dalla Slovenia
per non autorizzato nuovo inrgrediente agmatina solfato in integratore alimentare di
origine sconosciuta e proveniente dal Regno Unito; dall’Estonia per non autorizzato
nuovo inrgrediente agmatina solfato in integratori alimentari provenienti dalla
Slovacchia e dalla Polonia, per infestazione parassitaria con Anisakis di salmone
congelato (Oncorhynchus Gorbuscha) proveniente dagli Stati Uniti; da Malta per
Salmonella enterica ser. Typhimurium monofasica in pollo intero congelato
proveniente da Malta; dall’Irlanda per non autorizzato ingrediente alimentare
Acacia rigidula in integratore alimentare di origine sconosciuta, per non autorizzato
nuovo ingrediente alimentare in integratore alimentare proveniente dagli Stati Uniti,
per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare Hoodia gordonii in integratore
alimentare proveniente dalla Spagna; dalla Svezia per non autorizzato nuovo
ingrediente alimentare Epimedium in integratore alimentare proveniente dagli Stati
Uniti e per non autorizzato ingrediente alimentare Acacia rigidula in integratore
alimentare proveniente dagli Stati Uniti; dalla Slovacchia per sostanze non
autorizzate vinpocetina, vanadium (vanadium citrate) e huperzine A in integratore
alimentare proveniente dagli Stati Uniti, via Repubblica Ceca, per sostanza non
autorizzata guggulsterone in integratore alimentare proveniente dagli Stati Uniti, via
Repubblica Ceca e per fibronil in melange di uova refrigerate provenienti dalla
Polonia; dalla Francia per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare agmatina
solfato in integratore alimentare proveniente dalla Spagna; da Cipro per non
autorizzato nuovo ingrediente alimentare Hoodia gordonii in integratore alimentare
proveniente dagli Stati Uniti, per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare
Epimedium grandiflorum in integratore alimentare proveniente dagli Stati Uniti, per
non autorizzato nuovo ingrediente alimentare agmatina solfato in integratore
alimentare proveniente dagli Stati Uniti; dal Regno Unito per cannolicchi vivi da area
B non depurata provenienti dal Regno Unito, per data di scadenza errata dei tagli di
cervo rosso e capriolo provenienti dal Regno Unito e per aflatossine in arachidi
kernels provenienti dall’ Argentina; dalla Danimarca per non autorizzato nuovo
ingrediente alimentare agmatina solfato in integratore alimentare di origine
sconosciuta, per focolaio di origine alimentare sospettato (Salmonella typhimurium
ST19) di essere causato dal salame affettato refrigerato proveniente dalla Spagna e
per fagioli di vaniglia biologici provenienti dal Messico infestati da muffe; dalla
Germania per Salmonella enterica ser. Monschaui in torta di sesamo bio proveniente
dalla Cina; dalla Grecia per fipronil in uova provenienti dall’Italia; dalla Svizzera per
non autorizzato nuovo ingrediente alimentare agmatina solfato in integratore
alimentare proveniente dalla Polonia, per non autorizzato nuovo ingrediente
alimentare Epimedium grandiflorum in integratore alimentare proveniente dagli Stati
Uniti, per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare agmatina solfato in
integratore alimentare proveniente dalla Germania e dall’ Olanda; dalla Finlandia
per Salmonella enterica ser. Weltevreden in gamberi tigre asiatici (Penaeus
monodon) di origine sconosciuta, confezionati in Danimarca; dall’Austria per
Salmonella enterica ser. Kentucky e Salmonella enterica ser. Mbandaka in farina di
fagioli di soia libera da OGM proveniente dall’Italia e per sostanza non autorizzata
antrachinone in tè organico di origine sconosciuta, via Germania; dalla Germania
per etefon in peperoni dolci provenienti dalla Polonia e per rottura di vin brulé
proveniente dalla Germania; dalla Spagna per Salmonella in pepe nero
proveniente dal Brasile; dall’Ungheria per importazione illegale e certificati sanitari
impropri per idrolizzato di canguro per cibo per animali proveniente dall’Australia,
via Slovenia; dall’Estonia per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare
agmatina solfato in integratore alimentare di origine sconosciuta, via Polonia.
Fonte: rasff.eu
Usa, circa il 70% degli americani è obeso o in sovrappeso. Mai registrati tassi così
elevati.
Secondo un rapporto dei Centers for Disease Control, il 39,8% degli adulti e il 20,6%
degli adolescenti statunitensi sono obesi. Tra i bambini compresi tra i 6 e gli 11 anni
gli obesi sono il 18,4%, mentre nei piccoli tra i 2 e i 5 anni la percentuale è del 13,9%.
Il tasso di obesità tra gli adolescenti è aumentato del 33% tra il 2000 e il 2016 e di
circa il 30% tra gli adulti. La maggior percentuale di obesi (42,8%) si registra tra le
persone di mezza età (40-59 anni) e colpisce più afroamericani e latinoamericani,
rispetto a caucasici e asiatici.
Si tratta dei tassi più alti mai registrati negli Usa. “È difficile essere ottimisti a questo
punto”, ha detto il dottor Frank Hu, presidente del Dipartimento di Nutrizione presso
la Harvard School of Public Health. “Il trend dell’obesità è aumentato
costantemente sia nei bambini che negli adulti nonostante gli sforzi della sanità
pubblica per migliorare l’alimentazione e l’attività fisica.”
Tra il 2000 e il 2016, il tasso di obesità degli adulti dai 20 anni in su è passato dal 30,5%
al 39,8%, mentre nella fascia d’età tra uno e 19 anni è passato dal 13,9% al 18,5%. In
totale, circa il 70% degli americani è obeso o in sovrappeso. In nessun gruppo di età
si registrata una significativa differenza tra maschi e femmine. (Articolo di Beniamino
Bonardi)
Fonte: www.ilfattoalimentare.it
Allergeni negli alimenti: come vanno indicati correttamente? Le precisazioni della
Commissione europea su alcuni punti critici della normativa.
Evidenziare in etichetta gli allergeni contenuti in un alimento è importante per
tutelare la salute dei consumatori e, non di rado, la mancata segnalazione di questi
ingredienti costa alle aziende il richiamo dei prodotti dagli scaffali. È il Regolamento
(UE) 1169/2011 a imporre l’obbligo, e, come riporta Veterinaria e sicurezza
alimentare Marche, di recente la Commissione europea ha diffuso dei chiarimenti in
merito alle modalità di indicazione degli allergeni contenuti negli alimenti
confezionati e non, venduti nei supermercati e nei negozi.
Negli alimenti confezionati dal produttore (preimballati) che riportano in etichetta
l’elenco degli ingredienti, quando è presente un allergene del gruppo ‘cereali’, va
sempre indicato in evidenza il tipo specifico di cereale (GRANO, ORZO, AVENA…),
anche specificando a titolo volontario la presenza di glutine e altre caratteristiche
dell’ingrediente. Un esempio è l’indicazione dell’ingrediente ‘farina di GRANO duro
(contiene glutine)’.
Quando in un alimento è presenta della frutta in guscio deve essere sempre specificato il tipo
L’indicazione del tipo specifico vale anche per la frutta a guscio (MANDORLE,
NOCCIOLE, NOCI…). Quando si usa un ingrediente derivato da un cereale o dalla
frutta a guscio, va specificato da quale proviene come avviene, ad esempio, nelle
indicazioni ‘malto d’ORZO’, ‘glutine di GRANO’ e ‘aromi naturali (MANDORLA)’.
Come si può notare dagli esempi forniti, quando il nome di un ingrediente è
composto da più parole, è sufficiente evidenziare quella corrispondente alla
sostanza allergizzante (siero di LATTE). Quando invece l’allergene è contenuto in un
alimento composto, va specificata la presenza della sostanza. Un esempio di questa
occorrenza può essere una parmigiana di melanzane pronta che ha come
ingrediente ‘mozzarella (LATTE)’.
In caso di alimenti preimballati in cui non è previsto un elenco degli ingredienti,
come il vino, va usata l’espressione ‘contiene…’ seguita dall’allergene. Ad esempio
‘contiene SOLFITI’ proprio nel vino oppure nel pesce.
Se la denominazione di un alimento, che non richiede la lista degli ingredienti, fa riferimento all’allergene, non è
necessario specificarlo, come per il formaggio
Se la denominazione dell’alimento non fa chiaramente riferimento alla sostanza
allergizzante (perché si usa un nome di fantasia), deve essere indicata in etichetta.
Al contrario non è necessario se il nome del prodotto implica già la presenza di un
allergene. Ad esempio, il formaggio (per cui è richiesta la lista degli ingredienti solo
in casi particolari), non ha l’obbligo di indicare che ‘contiene LATTE’, perché è già
implicita la sua presenza. Se l’elenco degli ingredienti viene fornito comunque in
maniera volontaria, allora l’allergene va evidenziato nel modo consueto, come nel
caso della ‘mozzarella (LATTE, fermenti lattici, caglio, sale)’.
Infine, per quanto riguarda gli alimenti non confezionati (sfusi o incartati al punto
vendita), l’indicazione degli allergeni va fornita al consumatore con modalità che
devono essere stabilite dagli stati membri. In assenza di indicazioni nazionali, si
applicano le disposizioni europee: informazioni visibili, chiare, leggibili e in forma
scritta.
Fonte: www.ilfattoalimentare.it
Informazioni sulle carni al ristoratore? Risponde l’avvocato Dario Dongo.
Caro Dario,
ti contatto per un’informazione. Una macelleria al dettaglio che vende ad
un’attività di somministrazione carne macinata sottovuoto, deve indicare in
etichetta l’indicazione prevista dal regolamento (UE) 1169/2011 ossia percentuale di
materia grassa, rapporto tessuto connettivo/ proteine della carne oppure ci sono
delle deroghe?
Grazie mille
Silvia
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Cara Silvia buongiorno,
Il ‘Food Information Regulation’ qualifica l’esercente di attività
di somministrazione (bar, trattorie e ristoranti, tavole calde e pizzerie, mense e
catering, etc.) come ‘collettività’.
«Collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso
o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui,
nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al
consumo immediato da parte del consumatore finale (reg. UE 1169/11, articolo
2.2.d)
Il regolamento UE 1169/11 ‘si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore
finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle
collettività’. (1). ‘Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle col-
lettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento.’ (2)
Le notizie obbligatorie possono venire fornite tramite documenti commerciali o
schede tecniche che accompagnino o precedano la consegna dell’alimento, in
alternativa all’etichetta, ‘quando l’alimento preimballato è destinato a essere
fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.’ (3)
Le informazioni sulle carni (4) prescritte dallo stesso regolamento devono quindi
venire fornite anche alle collettività. Precisamente, a seconda dei casi:
– data di congelamento o primo congelamento, (5)
– proteine aggiunte, anche idrolizzate, di diversa origine animale,
– acqua aggiunta,
– ‘carne ricomposta’,
– requisiti specifici di etichettatura delle carni macinate. (6)
Senza dimenticare l’origine delle carni, prescritta sia per quelle di origine bovina, sia
per le specie suina, avicola e ovo-caprina. A ben vedere, in un quadro così
d’informazione così ampio, manca solo un passaggio essenziale. Fare sì che la
notizia sull’origine delle carni non venga nascosta all’utente finale che consuma il
pasto fuori casa.
#OrigineCarnialRistorante rimane perciò il nostro motto, e il tweet da condividere!
Un caro saluto
Dario
Note
(1) V. reg. UE 1169/11, articolo 1.1.3, Campo di applicazione
(2) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 6, Requisito di base
(3) Regolamento citato, articolo 8.7.b, Responsabilità
(4) Cfr. reg. cit., articolo 10.1, Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di
alimenti
(5) Idem c.s., Allegato III, punto 6.1
(6) Ibidem, Allegato VI
(7) Regolamento UE 1169/11, articoli 9.1.i e 26.2.b. Vedasi anche reg. CE 1760/00, 1825/00, per
l’etichettatura delle carni bovine, e reg. UE 1337/13 per l’etichettatura d’origine delle carni di altre
specie animali
Fonte: http://www.foodagriculturerequirements.com
Senza zuccheri aggiunti? Risponde l’avvocato Dario Dongo.
Caro Dario,
Ti contatto per un parere sul claim ‘senza zuccheri aggiunti’. La questione è come
interpretare ‘ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue
proprietà dolcificanti’.
Prendiamo ad esempio le fragole disidratate. Gli zuccheri in una fragola fresca sono
il 10%, in una fragola disidratata diventano il 90% per semplice effetto
dell’eliminazione dell’acqua. La fragola diventa quindi più dolce, perché più
concentrata, ma al contempo più acida, più salata, più fibrosa e così via. La
composizione relativa dei vari nutrienti non cambia, poiché la fragola non si
arricchisce di zuccheri rispetto alle altre componenti.
Viceversa, i vari sciroppi – es. uva, agave, riso – a prescindere dalle denominazioni e
dalle fonti, appaiono pressoché identici a ordinari sciroppi di glucosio-fruttosio e
tendono a venire utilizzati per le loro proprietà edulcoranti. Sia pure con un attributo
di ‘naturalità’ che li distingue rispetto allo sciroppo di glucosio.
Ti ringrazio per il tuo punto di vista.
Stefano
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
‘SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
L’indicazione che all’alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite
solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto
alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’alimento contiene
naturalmente zuccheri, l’indicazione seguente deve figurare sull’etichetta:
«CONTIENE IN NATURA ZUCCHERI».’ (reg. CE 1924/06, Allegato)
Caro Stefano,
il punto di partenza è la la finalità d’impiego dell’ingrediente nel prodotto. Perché
l’ingrediente viene aggiunto? I motivi possono essere diversi:
– l’attribuzione di una proprietà dolcificante, di per sé non compatibile con l’utilizzo
del claim ‘senza zuccheri aggiunti’, ma anche
– la connotazione del prodotto con un sapore identificativo e caratteristico, che lo
distingue rispetto ad altri (anche nell’ambito di una stessa linea, ad esempio
nel muesli o nel settore bakery), piuttosto che
– una funzione tecnologica, o
– una velleità nutrizionale e/o salutistica. Ad esempio, l’aggiunta di fibre
vegetali, ovvero di micronutrienti o altre sostanze di rilievo ai fini dell’impiego
di health claims. (1)
La valutazione in questa prospettiva della funzione attribuita all’ingrediente deve a
sua volta risultare coerente sia con la percezione del consumAttore medio, sia con
le caratteristiche proprie dell’ingrediente stesso. A tal uopo, può risultare utile
distinguere le ipotesi di:
1) concentrazione non selettiva della materia prima di base (es. fragola o albicocca
disidratata),
2) concentrazione selettiva degli zuccheri nella materia prima di base (es. sciroppo
di riso, uva, agave).
In linea di massima, a mio modesto avviso, si deve escludere la compatibilità di un
semplice ‘concentrato selettivo di zuccheri’ con l’utilizzo del claim ‘senza zuccheri
aggiunti’. A prescindere dalle circostanze della derivazione naturale – che pure, ove
ne ricorrano i presupposti, può venire riferita all’ingrediente – e dalla precisazione
‘contiene naturalmente zuccheri’. La quale ultima non è sufficiente a legittimare
il claim, ove ne manchino i fondamenti alla luce di quanto sopra espresso.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Cfr. reg. CE 1924/06, Allegato, reg. UE 432/12 e successive modifiche

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News SA 46 2017

  • 1. News 46/SA/2017 Lunedì, 13 novembre 2017 Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi Nella settimana n.45 del 2017 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 129 (8 quelle inviate dal Ministero della salute italiano). Tra i lotti respinti alla frontiera si segnalano notificati: dall’Italia per piombo in occhialone di mare (Pagellus bogaraveo) proveniente dalla Tunisia e per istamina in sardine refrigerate (Sardinella aurita) in olio di girasole proveniente dalla Tunisia; dalla Finlandia per aflatossine in noci miste piccanti provenienti dalla Tailandia; dall’ Olanda per contenuto troppo alto di solfiti in albicocche secche provenienti dalla Turchia, per Salmonella in mezzo petto di polllo salato congelato proveniente dal Brasile, per Salmonella in preparati di carne di tacchino speziato congelato provenienti dal Brasile, per aflatossine in arachidi provenienti dall’ Argentina, per aflatossine in arachidi kernels provenienti dall’ Egitto, per aflatossine e ocratossina A in arachidi provenienti dall’ Egitto, per fette di ananas sciroppate in scatola provenienti dalla Tailandia con imballaggio improprio e per Escherichia coli produttrice di shigatossine in preparazione di manzo refrigerato proveniente dall’ Uruguay; dalla Germania per trimetoprim, tetraciclina, sulfadiazina e clorotetraciclina non autorizzata in singoli alimenti per suini provenienti dalla Francia, per Salmonella enterica ser. Infantis in pasto a base di pesce proveniente dalla Nuova Zelanda, per Salmonella in mezzi petti di pollo congelato in brodo proveniente dal Brasile, per aflatossine in pasta di nocciola proveniente dalla Turchia, per aflatossine in fichi secchi provenienti dalla Turchia, per contenuto troppo alto di glutine in crocchette di pollo senza glutine congelate provenienti dall’Austria; dalla Repubblica Ceca per aflatossine in fichi secchi provenienti dalla Turchia; dal Belgio per Salmonella in fegati di pollo congelati provenienti dal Brasile; dalla Polonia per aflatossine in arachidi in guscio provenienti dalla Cina; dalla Danimarca per aflatossine in fichi secchi provenienti dalla Turchia, per aflatossine in fichi secchi provenienti dalla Turchia e per aflatossine in mix di frutta secca proveniente dalla Turchia; dalla Spagna per migrazione di formaldeide da set da tavolo in bamboo per bambini proveniente dalla Cina e per aflatossine in arachidi
  • 2. kernels provenienti dalla Cina e per aflatossine in mandorle senza guscio provenienti dagli Stati Uniti; dalla Slovacchia e dall’Austria per aflatossine in fichi secchi provenienti dalla Turchia; dalla Croazia per alto livello di acrilamide in biscotti provenienti dalla Bosnia e Herzegovina; dalla Grecia per Salmonella enterica ser. Matadi in anacardi kernels provenienti dall’ India e per Salmonella e Salmonella enterica ser. Haduna in semi di sesamo provenienti dalla Nigeria; dalla Bulgaria per clorpirifos e formetanato in peperoni dolci provenienti dalla Turchia; dal Regno Unito per Salmonella enterica ser. Enteritidis in petti di pollo congelato (Gallus gallus) proveniente dalla Tailandia; dalla Francia per contenuto troppo alto di solfiti in albicocche secche provenienti dalla Turchia. Allerta notificati dall’ Italia per: mercurio in squalo malo shortfin congelato (Isurus Oxirinchus) proveniente dalla Spagna. Allerta notificati: dall’ Irlanda per alto contenuto di cianuro in albicocche kernels provenienti dal Regno Unito; dalla Germania per Salmonella in pepe macinato proveniente dalla Spagna e per pirrolizidina alcaloidi in polline di fiori proveniente dalla Spagna; dalla Svizzera per lactoproteina non dichiarata in tarhanasi proveniente dalla Turchia, via Olanda; dall’ Olanda per esplosione di bottiglie di birra provenienti dall’Italia, per frammenti di plastica (duri) in panino di frumento congelato proveniente dall’Olanda, per lavorazione termica inadeguata di salsicce in scatola in salsa di pomodoro proveniente dall’Olanda; dal Belgio per uovo non dichiarato e ingrediente di latte in pesto rosso proveniente dall’Olanda; dalla Danimarca per aflatossine in mandorle provenienti dalla Spagna; dalla Polonia per cadmio in polvere di cacao proveniente dall’ Ecuador; dalla Slovenia per migrazione di ammine aromatiche primarie da tornante in nylon proveniente dalla Cina e per lisozima non dichiarato in formaggio proveniente dalla Croazia; da Latvia per migrazione di composti N-nitrosabili da mammella di lattice proveniente dalla Polonia, via Lituania; dalla Norvegia per sostanza non autorizzata sildenafil (dithiodesmethylcarbodenafil) in integratore alimentare proveniente da Latvia, via Estonia e via Danimarca e per sostanza non autorizzata sildenafil tiono analogico in integratore alimentare proveniente dalla Svezia, via Estonia e via Danimarca; dall’Estonia per Salmonella enterica ser. Typhimurium in filetti di petto di tacchino congelato proveniente dalla Lituania. Nella lista delle informative troviamo notificate: dall’ Italia per fipronil in uova provenienti dall’ Italia, per istamina in filetti di acciughe in scatola in olio di oliva
  • 3. provenienti dal Marocco, per mercurio in pesce spada refrigerato (Xiphias gladius) proveniente dalla Spagna, per contenuto troppo alto di solfiti in gamberi crudi senza testa congelati (Penaeus vannamei) provenienti dall’ Ecuador e per Listeria monocytogenes in salmone affumicato refrigerato proveniente dall’Estonia, confezionato in Italia; dalla Repubblica Ceca per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare agmatina solfato in integratore alimentare proveniente dalla Slovacchia, per uso non autorizzato di colorante E 124 - Ponceau 4R / rosso cocciniglia A in polvere di gelato proveniente dall’Italia e per fipronil in polvere di tuorlo d’uovo proveniente dall’ Olanda; dalla Croazia per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare Epimedium in integratore alimentare di origine sconosciuta; dall’Olanda per Listeria monocytogenes in prosciutto foresta nera proveniente dalla Germania e per alta conta di Escherichia coli in cozze provenienti dalla Francia; dalla Slovenia per non autorizzato nuovo inrgrediente agmatina solfato in integratore alimentare di origine sconosciuta e proveniente dal Regno Unito; dall’Estonia per non autorizzato nuovo inrgrediente agmatina solfato in integratori alimentari provenienti dalla Slovacchia e dalla Polonia, per infestazione parassitaria con Anisakis di salmone congelato (Oncorhynchus Gorbuscha) proveniente dagli Stati Uniti; da Malta per Salmonella enterica ser. Typhimurium monofasica in pollo intero congelato proveniente da Malta; dall’Irlanda per non autorizzato ingrediente alimentare Acacia rigidula in integratore alimentare di origine sconosciuta, per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare in integratore alimentare proveniente dagli Stati Uniti, per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare Hoodia gordonii in integratore alimentare proveniente dalla Spagna; dalla Svezia per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare Epimedium in integratore alimentare proveniente dagli Stati Uniti e per non autorizzato ingrediente alimentare Acacia rigidula in integratore alimentare proveniente dagli Stati Uniti; dalla Slovacchia per sostanze non autorizzate vinpocetina, vanadium (vanadium citrate) e huperzine A in integratore alimentare proveniente dagli Stati Uniti, via Repubblica Ceca, per sostanza non autorizzata guggulsterone in integratore alimentare proveniente dagli Stati Uniti, via Repubblica Ceca e per fibronil in melange di uova refrigerate provenienti dalla Polonia; dalla Francia per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare agmatina solfato in integratore alimentare proveniente dalla Spagna; da Cipro per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare Hoodia gordonii in integratore alimentare proveniente dagli Stati Uniti, per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare Epimedium grandiflorum in integratore alimentare proveniente dagli Stati Uniti, per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare agmatina solfato in integratore alimentare proveniente dagli Stati Uniti; dal Regno Unito per cannolicchi vivi da area
  • 4. B non depurata provenienti dal Regno Unito, per data di scadenza errata dei tagli di cervo rosso e capriolo provenienti dal Regno Unito e per aflatossine in arachidi kernels provenienti dall’ Argentina; dalla Danimarca per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare agmatina solfato in integratore alimentare di origine sconosciuta, per focolaio di origine alimentare sospettato (Salmonella typhimurium ST19) di essere causato dal salame affettato refrigerato proveniente dalla Spagna e per fagioli di vaniglia biologici provenienti dal Messico infestati da muffe; dalla Germania per Salmonella enterica ser. Monschaui in torta di sesamo bio proveniente dalla Cina; dalla Grecia per fipronil in uova provenienti dall’Italia; dalla Svizzera per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare agmatina solfato in integratore alimentare proveniente dalla Polonia, per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare Epimedium grandiflorum in integratore alimentare proveniente dagli Stati Uniti, per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare agmatina solfato in integratore alimentare proveniente dalla Germania e dall’ Olanda; dalla Finlandia per Salmonella enterica ser. Weltevreden in gamberi tigre asiatici (Penaeus monodon) di origine sconosciuta, confezionati in Danimarca; dall’Austria per Salmonella enterica ser. Kentucky e Salmonella enterica ser. Mbandaka in farina di fagioli di soia libera da OGM proveniente dall’Italia e per sostanza non autorizzata antrachinone in tè organico di origine sconosciuta, via Germania; dalla Germania per etefon in peperoni dolci provenienti dalla Polonia e per rottura di vin brulé proveniente dalla Germania; dalla Spagna per Salmonella in pepe nero proveniente dal Brasile; dall’Ungheria per importazione illegale e certificati sanitari impropri per idrolizzato di canguro per cibo per animali proveniente dall’Australia, via Slovenia; dall’Estonia per non autorizzato nuovo ingrediente alimentare agmatina solfato in integratore alimentare di origine sconosciuta, via Polonia. Fonte: rasff.eu
  • 5. Usa, circa il 70% degli americani è obeso o in sovrappeso. Mai registrati tassi così elevati. Secondo un rapporto dei Centers for Disease Control, il 39,8% degli adulti e il 20,6% degli adolescenti statunitensi sono obesi. Tra i bambini compresi tra i 6 e gli 11 anni gli obesi sono il 18,4%, mentre nei piccoli tra i 2 e i 5 anni la percentuale è del 13,9%. Il tasso di obesità tra gli adolescenti è aumentato del 33% tra il 2000 e il 2016 e di circa il 30% tra gli adulti. La maggior percentuale di obesi (42,8%) si registra tra le persone di mezza età (40-59 anni) e colpisce più afroamericani e latinoamericani, rispetto a caucasici e asiatici. Si tratta dei tassi più alti mai registrati negli Usa. “È difficile essere ottimisti a questo punto”, ha detto il dottor Frank Hu, presidente del Dipartimento di Nutrizione presso la Harvard School of Public Health. “Il trend dell’obesità è aumentato costantemente sia nei bambini che negli adulti nonostante gli sforzi della sanità pubblica per migliorare l’alimentazione e l’attività fisica.” Tra il 2000 e il 2016, il tasso di obesità degli adulti dai 20 anni in su è passato dal 30,5% al 39,8%, mentre nella fascia d’età tra uno e 19 anni è passato dal 13,9% al 18,5%. In totale, circa il 70% degli americani è obeso o in sovrappeso. In nessun gruppo di età si registrata una significativa differenza tra maschi e femmine. (Articolo di Beniamino Bonardi) Fonte: www.ilfattoalimentare.it
  • 6. Allergeni negli alimenti: come vanno indicati correttamente? Le precisazioni della Commissione europea su alcuni punti critici della normativa. Evidenziare in etichetta gli allergeni contenuti in un alimento è importante per tutelare la salute dei consumatori e, non di rado, la mancata segnalazione di questi ingredienti costa alle aziende il richiamo dei prodotti dagli scaffali. È il Regolamento (UE) 1169/2011 a imporre l’obbligo, e, come riporta Veterinaria e sicurezza alimentare Marche, di recente la Commissione europea ha diffuso dei chiarimenti in merito alle modalità di indicazione degli allergeni contenuti negli alimenti confezionati e non, venduti nei supermercati e nei negozi. Negli alimenti confezionati dal produttore (preimballati) che riportano in etichetta l’elenco degli ingredienti, quando è presente un allergene del gruppo ‘cereali’, va sempre indicato in evidenza il tipo specifico di cereale (GRANO, ORZO, AVENA…), anche specificando a titolo volontario la presenza di glutine e altre caratteristiche dell’ingrediente. Un esempio è l’indicazione dell’ingrediente ‘farina di GRANO duro (contiene glutine)’. Quando in un alimento è presenta della frutta in guscio deve essere sempre specificato il tipo
  • 7. L’indicazione del tipo specifico vale anche per la frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI…). Quando si usa un ingrediente derivato da un cereale o dalla frutta a guscio, va specificato da quale proviene come avviene, ad esempio, nelle indicazioni ‘malto d’ORZO’, ‘glutine di GRANO’ e ‘aromi naturali (MANDORLA)’. Come si può notare dagli esempi forniti, quando il nome di un ingrediente è composto da più parole, è sufficiente evidenziare quella corrispondente alla sostanza allergizzante (siero di LATTE). Quando invece l’allergene è contenuto in un alimento composto, va specificata la presenza della sostanza. Un esempio di questa occorrenza può essere una parmigiana di melanzane pronta che ha come ingrediente ‘mozzarella (LATTE)’. In caso di alimenti preimballati in cui non è previsto un elenco degli ingredienti, come il vino, va usata l’espressione ‘contiene…’ seguita dall’allergene. Ad esempio ‘contiene SOLFITI’ proprio nel vino oppure nel pesce. Se la denominazione di un alimento, che non richiede la lista degli ingredienti, fa riferimento all’allergene, non è necessario specificarlo, come per il formaggio Se la denominazione dell’alimento non fa chiaramente riferimento alla sostanza allergizzante (perché si usa un nome di fantasia), deve essere indicata in etichetta. Al contrario non è necessario se il nome del prodotto implica già la presenza di un allergene. Ad esempio, il formaggio (per cui è richiesta la lista degli ingredienti solo in casi particolari), non ha l’obbligo di indicare che ‘contiene LATTE’, perché è già implicita la sua presenza. Se l’elenco degli ingredienti viene fornito comunque in maniera volontaria, allora l’allergene va evidenziato nel modo consueto, come nel caso della ‘mozzarella (LATTE, fermenti lattici, caglio, sale)’.
  • 8. Infine, per quanto riguarda gli alimenti non confezionati (sfusi o incartati al punto vendita), l’indicazione degli allergeni va fornita al consumatore con modalità che devono essere stabilite dagli stati membri. In assenza di indicazioni nazionali, si applicano le disposizioni europee: informazioni visibili, chiare, leggibili e in forma scritta. Fonte: www.ilfattoalimentare.it Informazioni sulle carni al ristoratore? Risponde l’avvocato Dario Dongo. Caro Dario, ti contatto per un’informazione. Una macelleria al dettaglio che vende ad un’attività di somministrazione carne macinata sottovuoto, deve indicare in etichetta l’indicazione prevista dal regolamento (UE) 1169/2011 ossia percentuale di materia grassa, rapporto tessuto connettivo/ proteine della carne oppure ci sono delle deroghe? Grazie mille Silvia Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo Cara Silvia buongiorno, Il ‘Food Information Regulation’ qualifica l’esercente di attività di somministrazione (bar, trattorie e ristoranti, tavole calde e pizzerie, mense e catering, etc.) come ‘collettività’. «Collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale (reg. UE 1169/11, articolo 2.2.d)
  • 9. Il regolamento UE 1169/11 ‘si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività’. (1). ‘Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle col- lettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento.’ (2) Le notizie obbligatorie possono venire fornite tramite documenti commerciali o schede tecniche che accompagnino o precedano la consegna dell’alimento, in alternativa all’etichetta, ‘quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.’ (3) Le informazioni sulle carni (4) prescritte dallo stesso regolamento devono quindi venire fornite anche alle collettività. Precisamente, a seconda dei casi: – data di congelamento o primo congelamento, (5) – proteine aggiunte, anche idrolizzate, di diversa origine animale, – acqua aggiunta, – ‘carne ricomposta’, – requisiti specifici di etichettatura delle carni macinate. (6) Senza dimenticare l’origine delle carni, prescritta sia per quelle di origine bovina, sia per le specie suina, avicola e ovo-caprina. A ben vedere, in un quadro così d’informazione così ampio, manca solo un passaggio essenziale. Fare sì che la notizia sull’origine delle carni non venga nascosta all’utente finale che consuma il pasto fuori casa. #OrigineCarnialRistorante rimane perciò il nostro motto, e il tweet da condividere! Un caro saluto Dario Note (1) V. reg. UE 1169/11, articolo 1.1.3, Campo di applicazione (2) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 6, Requisito di base (3) Regolamento citato, articolo 8.7.b, Responsabilità (4) Cfr. reg. cit., articolo 10.1, Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti
  • 10. (5) Idem c.s., Allegato III, punto 6.1 (6) Ibidem, Allegato VI (7) Regolamento UE 1169/11, articoli 9.1.i e 26.2.b. Vedasi anche reg. CE 1760/00, 1825/00, per l’etichettatura delle carni bovine, e reg. UE 1337/13 per l’etichettatura d’origine delle carni di altre specie animali Fonte: http://www.foodagriculturerequirements.com Senza zuccheri aggiunti? Risponde l’avvocato Dario Dongo. Caro Dario, Ti contatto per un parere sul claim ‘senza zuccheri aggiunti’. La questione è come interpretare ‘ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti’. Prendiamo ad esempio le fragole disidratate. Gli zuccheri in una fragola fresca sono il 10%, in una fragola disidratata diventano il 90% per semplice effetto dell’eliminazione dell’acqua. La fragola diventa quindi più dolce, perché più concentrata, ma al contempo più acida, più salata, più fibrosa e così via. La composizione relativa dei vari nutrienti non cambia, poiché la fragola non si arricchisce di zuccheri rispetto alle altre componenti. Viceversa, i vari sciroppi – es. uva, agave, riso – a prescindere dalle denominazioni e dalle fonti, appaiono pressoché identici a ordinari sciroppi di glucosio-fruttosio e tendono a venire utilizzati per le loro proprietà edulcoranti. Sia pure con un attributo di ‘naturalità’ che li distingue rispetto allo sciroppo di glucosio. Ti ringrazio per il tuo punto di vista. Stefano Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo ‘SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI L’indicazione che all’alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto
  • 11. alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’alimento contiene naturalmente zuccheri, l’indicazione seguente deve figurare sull’etichetta: «CONTIENE IN NATURA ZUCCHERI».’ (reg. CE 1924/06, Allegato) Caro Stefano, il punto di partenza è la la finalità d’impiego dell’ingrediente nel prodotto. Perché l’ingrediente viene aggiunto? I motivi possono essere diversi: – l’attribuzione di una proprietà dolcificante, di per sé non compatibile con l’utilizzo del claim ‘senza zuccheri aggiunti’, ma anche – la connotazione del prodotto con un sapore identificativo e caratteristico, che lo distingue rispetto ad altri (anche nell’ambito di una stessa linea, ad esempio nel muesli o nel settore bakery), piuttosto che – una funzione tecnologica, o – una velleità nutrizionale e/o salutistica. Ad esempio, l’aggiunta di fibre vegetali, ovvero di micronutrienti o altre sostanze di rilievo ai fini dell’impiego di health claims. (1) La valutazione in questa prospettiva della funzione attribuita all’ingrediente deve a sua volta risultare coerente sia con la percezione del consumAttore medio, sia con le caratteristiche proprie dell’ingrediente stesso. A tal uopo, può risultare utile distinguere le ipotesi di: 1) concentrazione non selettiva della materia prima di base (es. fragola o albicocca disidratata), 2) concentrazione selettiva degli zuccheri nella materia prima di base (es. sciroppo di riso, uva, agave). In linea di massima, a mio modesto avviso, si deve escludere la compatibilità di un semplice ‘concentrato selettivo di zuccheri’ con l’utilizzo del claim ‘senza zuccheri aggiunti’. A prescindere dalle circostanze della derivazione naturale – che pure, ove ne ricorrano i presupposti, può venire riferita all’ingrediente – e dalla precisazione ‘contiene naturalmente zuccheri’. La quale ultima non è sufficiente a legittimare il claim, ove ne manchino i fondamenti alla luce di quanto sopra espresso. Cordialmente
  • 12. Dario Note (1) Cfr. reg. CE 1924/06, Allegato, reg. UE 432/12 e successive modifiche