Licenziamenti collettivi: applicabilità ai dirigenti
Nuove assunzioni a tempo indeterminato
1. Nuove assunzioni a tempo indeterminato:
esonero contributivo
Nuove assunzioni a tempo indeterminato: esonero contributivo
Tutti i datori di lavoro (tranne i datori di lavoro domestico) che effettuano nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (esclusi i contratti di
apprendistato) nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015, hanno diritto all’esonero dal
versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all'INAIL.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente.
Durata e misura
L’esonero dal versamento dei contributi è riconosciuto per un periodo massimo di 36
mesi e nel limite massimo di importo pari a € 8.060 annui.
Esclusioni
L'esonero contributivo non spetta per le nuove assunzioni di lavoratori:
- che nei 6 mesi precedenti erano occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore
di lavoro;
- per i quali il beneficio in esame è già stato usufruito in relazione a precedente assunzione
a tempo indeterminato;
- che nei 3 mesi antecedenti il 1° gennaio 2015 avevano già un contratto di lavoro a tempo
indeterminato presso società controllate, collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto.
Per quanto riguarda i datori di lavoro agricolo, non danno diritto al beneficio le
assunzioni di lavoratori:
- che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato (OTI);
- occupati a tempo determinato (OTD) che, con riferimento all'anno solare 2014,
siano risultati iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non
inferiore a 250.
art. 1, c. 118 e 119, L. 23 dicembre 2014 n. 190: GU 29 dicembre 2014 n. 300, Suppl. Ord.
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